{"id":5406,"date":"2023-10-16T00:08:13","date_gmt":"2023-10-15T22:08:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5406"},"modified":"2023-12-08T23:38:40","modified_gmt":"2023-12-08T22:38:40","slug":"lunedi-20-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5406","title":{"rendered":"LUNEDI 20 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5406\" class=\"elementor elementor-5406\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-adf8de2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"adf8de2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9bf7208\" data-id=\"9bf7208\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-48c5c2f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"48c5c2f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470120sed080ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-71c60f4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"71c60f4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>80.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 20 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Targetti \u2013 Nobile \u2013 Piccioni \u2013 Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Cappi \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lussu \u2013 Tosato \u2013 Einaudi \u2013 Grieco \u2013 Uberti \u2013 Bulloni \u2013 Fuschini.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>Seguito della discussione sulla organizzazione costituzionale dello Stato.<br \/><br \/><\/p><p>PRESIDENTE comunica che la formula riassuntiva proposta dall\u2019onorevole Mortati, dei princip\u00ee approvati, con riserva di ulteriore esame, in materia di <em>referendum<\/em> nella riunione precedente, \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abDovr\u00e0 essere indetto il <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento, quando ne facciano richiesta 500.000 elettori o 9 Assemblee regionali, nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione provvisoria\u00bb.<\/p><p>\u00abAnaloga facolt\u00e0 compete, alle stesse condizioni, nel caso di rigetto di una legge.<\/p><p>\u00abIl <em>referendum<\/em> non potr\u00e0 essere indetto, se il disegno di legge sia stato approvato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti delle due Camere\u00bb.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 del parere che occorra mettere in debito risalto la necessit\u00e0 che siano pubblicati i disegni di legge non approvati dal Parlamento, appunto perch\u00e9 su di essi pu\u00f2 essere richiesto il <em>referendum<\/em> secondo le decisioni approvate nell\u2019ultima riunione della Sottocommissione.<\/p><p>Osserva poi che, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione di un disegno di legge, non \u00e8 facile raccogliere le 500.000 firme di elettori necessarie per indire il <em>referendum<\/em> e che occorre, quindi, prolungarlo, se effettivamente si vuol dare all\u2019istituto del <em>referendum<\/em> la possibilit\u00e0 di pratica attuazione.<\/p><p>NOBILE non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Targetti, perch\u00e9 \u00e8 convinto che un partito bene organizzato possa raccogliere in un tempo assai pi\u00f9 breve di due mesi le 500.000 firme di elettori richieste per poter indire il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>PICCIONI non ritiene necessaria la formalit\u00e0 di una speciale comunicazione al pubblico nel caso di un disegno di legge respinto dal Parlamento. Difatti, coloro che nelle due Camere erano favorevoli all\u2019approvazione hanno sempre il modo di promuovere su di esso il <em>referendum.<\/em> Gli sembra eccessivo che un\u2019opposizione al rigetto di un disegno di legge possa sorgere al di fuori del Parlamento. Piuttosto sarebbe necessario stabilire il momento in cui dovr\u00e0 cominciare a decorrere il termine di due mesi richiesto per poter promuovere il <em>referendum<\/em>; e crede possa essere quello in cui il rigetto \u00e8 stato deliberato dal Parlamento.<\/p><p>FABBRI osserva che per il rigetto di un disegno di legge basta il voto contrario di una delle due Camere. Ci\u00f2 considerato e tenendo anche presente il fatto che le notizie relative all\u2019attivit\u00e0 del Parlamento possono essere date dalla stampa in modo poco preciso, ritiene che debba essere prescritto un sistema di pubblicit\u00e0, tanto per il caso di rigetto, quanto per quello di approvazione dei disegni di legge. Soprattutto della mancata approvazione di un disegno di legge si potrebbe dare notizia nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, pubblicando di questo un breve sunto.<\/p><p>Non \u00e8 del parere, poi, che il termine di due mesi richiesto per potere indire il <em>referendum<\/em> debba essere prolungato, perch\u00e9 con ci\u00f2 sarebbe ulteriormente prorogato il termine per la promulgazione delle leggi approvate dal Parlamento, ci\u00f2 che costituirebbe una remora troppo grave al funzionamento del potere legislativo.<\/p><p>LACONI ricorda che, nella riunione precedente, la Sottocommissione decise di approvare con riserva di ulteriore esame i princip\u00ee che hanno dato luogo alla formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati, di cui il Presidente ha dato lettura. A ci\u00f2 si addivenne perch\u00e9 la Sottocommissione, all\u2019ultimo momento, si accorse che, per dare possibilit\u00e0 di ricorrere all\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, si dovrebbe lasciare in sospeso per due mesi ogni legge approvata dal Parlamento, ci\u00f2 che costituirebbe un troppo grave ostacolo alla attivit\u00e0 legislativa. Da questa considerazione, a suo avviso, dovrebbe muovere il riesame delle deliberazioni prese nella riunione precedente.<\/p><p>PERASSI fa presente che nella riunione antecedente fu prospettata l\u2019opportunit\u00e0 di escludere il procedimento del <em>referendum<\/em> per i disegni di legge aventi carattere di urgenza. Si domanda se non sia il caso di risolvere nella riunione odierna questo problema, specialmente in considerazione delle osservazioni ora fatte dall\u2019onorevole Laconi. A tal fine ricorda che era stato proposto di non sottoporre al <em>referendum<\/em> i disegni di legge il cui carattere di urgenza fosse stato approvato dalle due Camere con una data maggioranza.<\/p><p>CAPPI crede che sarebbe grave ammettere il principio secondo cui un disegno di legge non dovrebbe essere sottoposto a <em>referendum <\/em>perch\u00e9 dichiarato urgente, sia pure a maggioranza qualificata. Il criterio dell\u2019urgenza, infatti, \u00e8 sempre abbastanza elastico: potrebbe cos\u00ec verificarsi il caso di un disegno di legge dichiarato urgente dalla maggioranza parlamentare soltanto per evitare che su di esso fosse indetto il <em>referendum.<\/em> D\u2019altro lato, pu\u00f2 darsi il caso di disegni di legge effettivamente urgenti, indipendentemente da una dichiarazione analoga del Parlamento. Ci\u00f2 considerato, suggerisce di ridurre a un mese il termine per poter promuovere il <em>referendum<\/em>: in tal modo sarebbe notevolmente abbreviato il periodo della <em>vacatio legis<\/em>, a cui ha fatto riferimento l\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che si potrebbe modificare l\u2019ultimo comma della formulazione in esame nel senso di escludere che siano sottoposti a <em>referendum<\/em> soltanto i disegni di legge dichiarati urgenti da una maggioranza qualificata dei componenti le due Camere. Verrebbe a cadere cos\u00ec la disposizione secondo cui il <em>referendum<\/em> non potrebbe essere indetto per quei disegni di legge che fossero stati approvati con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera. Il <em>referendum<\/em> si basa sul presupposto che il sentimento popolare possa divergere da quello del Parlamento; e tale contrasto pu\u00f2 sussistere anche se un disegno di legge sia approvato da una maggioranza di tre quinti dei componenti le due Camere, maggioranza che pu\u00f2 essere sorta in seguito a compromessi e ad espedienti parlamentari. Precludere la possibilit\u00e0 di un <em>referendum<\/em> in tal caso sarebbe veramente fuori luogo, perch\u00e9, proprio in simile situazione di effettivo contrasto tra volont\u00e0 popolare e Parlamento, occorrerebbe ricorrere all\u2019appello al popolo. Sarebbe bene pertanto lasciare che, ad escludere tale appello, fosse il Parlamento ad assumere, di fronte al Paese, la responsabilit\u00e0 di dichiarare urgente un dato disegno di legge. Sarebbe in realt\u00e0 un espediente poco decoroso per il Parlamento quello di dichiarare urgente un disegno di legge quando in realt\u00e0 esso non fosse tale, ed \u00e8 da ritenere che le Camere non vi ricorrerebbero molto facilmente.<\/p><p>LUSSU osserva che da parte di taluno si \u00e8 manifestata qualche perplessit\u00e0 sulle decisioni approvate nell\u2019ultima riunione in materia di <em>referendum<\/em>. Egli stesso sente la necessit\u00e0 di rivedere il proprio atteggiamento.<\/p><p>Innanzi tutto, non \u00e8 favorevole a che possa essere indetto immediatamente il <em>referendum<\/em> su un disegno di legge respinto dal Parlamento, perch\u00e9 con ci\u00f2 potrebbe originarsi un contrasto tra il popolo e i suoi rappresentanti. Non pu\u00f2 neanche ammettere che una legge approvata dal Parlamento possa decadere per effetto della volont\u00e0 contraria manifestata dal popolo mediante <em>referendum<\/em>. Inoltre \u00e8 d\u2019avviso che la volont\u00e0 espressa da coloro che abbiano preso parte a un <em>referendum<\/em> non dovrebbe aver alcun peso nel caso di un largo numero di astenuti dal <em>referendum <\/em>stesso. Il <em>referendum<\/em> deve costituire un mezzo di espressione di volont\u00e0 democratica, da usarsi non tanto nell\u2019ambito del territorio nazionale, quanto in quello pi\u00f9 ristretto delle Regioni e dei Comuni. Sarebbe meglio quindi non ammettere il <em>referendum<\/em> nazionale. Ricorda che nella recente Costituzione francese l\u2019uso del <em>referendum <\/em>\u00e8 stato limitato alle materie di carattere costituzionale.<\/p><p>TOSATO fa presente che l\u2019articolo 5 del progetto proposto dall\u2019onorevole Mortati sul <em>referendum<\/em> stabilisce che non possono essere oggetto di <em>referendum<\/em> le leggi finanziarie, quelle di autorizzazione alla stipulazione dei trattati internazionali e le leggi di ratifica. Con quell\u2019articolo, in altri termini, si dispone che non possano essere sottoposti a<em> referendum<\/em> disegni di legge aventi carattere di urgenza. Si domanda se non sia il caso di allargare la disposizione nel senso di prevedere altri disegni di legge che, in riferimento a determinate materie, possano avere egualmente un carattere di urgenza. Con simile accorgimento si potrebbe evitare la proclamazione dell\u2019urgenza da parte delle Camere, cosa che porterebbe di fatto all\u2019abolizione del <em>referendum<\/em>, in quanto esso praticamente potrebbe aver luogo soltanto in caso di iniziativa popolare. Dichiara anche di essere contrario a che siano sottoposti a <em>referendum<\/em> i disegni di legge respinti dal Parlamento.<\/p><p>LACONI ritiene che dovrebbe essere ammesso il <em>referendum<\/em> soltanto in caso di iniziativa popolare per nuove leggi e per quelle respinte dal Parlamento e in caso di richiesta da parte di un determinato numero di deputati. Con ci\u00f2 non si renderebbe pi\u00f9 necessario il termine di due mesi per poter promuovere il <em>referendum<\/em>, che rende troppo lungo il processo formativo delle leggi.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che potrebbe essere adottato il principio di promulgare subito le leggi approvate dal Parlamento e di sospendere l\u2019efficacia soltanto di quelle su cui sia stato richiesto il <em>referendum<\/em>, e ci\u00f2 perch\u00e9 sicuramente il <em>referendum<\/em> non sar\u00e0 richiesto che per un numero assai ristretto di disegni di legge approvati dalle due Camere.<\/p><p>CAPPI ritiene che occorra stabilire un termine per promuovere il <em>referendum<\/em>, ma che si debba anche evitare che l\u2019efficacia di una legge possa rimanere in sospeso per un troppo lungo tempo. Questi due scopi potrebbero essere raggiunti riducendo a 45 giorni o anche ad un mese il termine per promuovere il <em>referendum<\/em> e contemporaneamente stabilendo che la richiesta del <em>referendum<\/em> debba essere fatta soltanto da un dato numero di Assemblee regionali o di Consigli comunali rappresentanti un determinato numero di elettori. Tale sistema presenterebbe due vantaggi: di rendere pi\u00f9 agevole il ricorso al <em>referendum<\/em>, perch\u00e9 eliminerebbe la difficolt\u00e0 della raccolta delle firme di 500.000 elettori, e di evitare ogni contestazione sull\u2019autenticit\u00e0 delle firme anzidette.<\/p><p>EINAUDI crede che il modo pi\u00f9 semplice per risolvere la questione relativa all\u2019ammissibilit\u00e0 o alla non ammissibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em> per i disegni di legge respinti dal Parlamento consista nello stabilire che per essi possa aversi soltanto l\u2019iniziativa popolare.<\/p><p>Quanto ai disegni di legge approvati dal Parlamento, occorre dire francamente se per essi si voglia o no ammettere il <em>referendum<\/em>. Se si ha l\u2019effettiva volont\u00e0 di farvi ricorso, bisogna convincersi che esso presenta qualche difficolt\u00e0 nella sua attuazione. D\u2019altra parte, stabilendo molteplici e complesse condizioni perch\u00e9 un <em>referendum<\/em> possa essere indetto, se ne renderebbe praticamente impossibile l\u2019attuazione.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole poi alla proposta dell\u2019onorevole Cappi, perch\u00e9 con il <em>referendum <\/em>si vuole dare il modo alla volont\u00e0 popolare di manifestarsi direttamente, il che non avverrebbe invece, ove la richiesta dovesse essere fatta dai Consigli comunali.<\/p><p>Egualmente non crede che possa essere presa in considerazione la proposta del Presidente, che favorirebbe il sorgere di gravi questioni giuridiche. Ammettendo, infatti, la promulgazione immediata delle leggi approvate dal Parlamento e la sospensione dell\u2019efficacia giuridica soltanto per quelle da sottoporre a <em>referendum<\/em>, si avrebbero praticamente vari tipi di legge: leggi che esercitano subito la loro efficacia perch\u00e9 per esse non si richiede il <em>referendum<\/em>; leggi la cui efficacia viene sospesa perch\u00e9 si richiede siano sottoposte a <em>referendum<\/em>; queste ultime poi potrebbero essere respinte o approvate dalla volont\u00e0 popolare. Si pu\u00f2 comprendere facilmente come tutti questi casi possano dare luogo a un\u2019infinit\u00e0 di questioni giuridiche assai ardue a risolversi.<\/p><p>Ci\u00f2 considerato, ritiene che possa essere approvato il termine di due mesi fissato nella riunione precedente per poter indire il <em>referendum<\/em>. All\u2019inconveniente, che in ultima analisi non \u00e8 troppo grave, della sospensione per un periodo di due mesi dell\u2019efficacia giuridica di una legge approvata dal Parlamento, potr\u00e0 porsi riparo ammettendo la possibilit\u00e0 della dichiarazione di urgenza da parte del Parlamento stesso.<\/p><p>FABBRI ritiene che con il <em>referendum <\/em>si debba dare il modo alla volont\u00e0 popolare di esprimersi direttamente, non gi\u00e0 quindi attraverso la volont\u00e0 delle Assemblee regionali o dei Consigli comunali. Ci\u00f2 anche in considerazione del fatto che per la rappresentanza alla seconda Camera \u00e8 stato deciso di ricorrere al sistema della elezione di secondo grado. L\u2019uso quindi della rappresentanza di secondo grado sar\u00e0 largamente ammesso nel nuovo Stato italiano. La proposta, poi, di accordare alle Assemblee regionali o ai Consigli comunali la facolt\u00e0 di richiedere il <em>referendum<\/em> pone la questione se tali organismi siano qualificati a farlo pi\u00f9 del Parlamento, e la risposta a tale domanda non pu\u00f2 essere dubbia.<\/p><p>Ritiene infine che il termine di due mesi debba essere ridotto, e che soprattutto debba essere notevolmente diminuito il numero di 500.000 firme richiesto per poter promuovere il <em>referendum<\/em>. Si tratta, in verit\u00e0, di un numero enorme. Per convincersene basti pensare che in Svizzera il <em>referendum<\/em> pu\u00f2 indirsi dietro richiesta soltanto di 30.000 elettori. Ora, facendo il debito rapporto fra la popolazione dell\u2019Italia e quella della Svizzera, e tenendo conto del diverso grado di educazione democratica esistente fra i due Paesi, si deve ammettere che in Italia per poter promuovere il <em>referendum<\/em> possano bastare le firme di 300.000 elettori. Con ci\u00f2 si sarebbe indubbiamente assai indulgenti verso coloro i quali desiderano che il <em>referendum <\/em>sia richiesto da un largo numero di elettori, perch\u00e9, a rigor di termini, facendo il debito rapporto fra le diverse condizioni culturali e di educazione democratica esistenti in Italia e nella Svizzera, bisognerebbe moltiplicare il numero di 30.000 al massimo per cinque o per sei, ammettendo che siano sufficienti in Italia 180.000 elettori.<\/p><p>GRIECO ritiene che potrebbe essere accolta la proposta dell\u2019onorevole Laconi, secondo la quale dovrebbe essere ammesso ii <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare per i disegni di legge respinti dal Parlamento. Del progetto presentato dall\u2019onorevole Mortati potrebbe essere approvata soltanto la disposizione che si riferisce all\u2019iniziativa popolare per un <em>referendum<\/em> con cui si chieda l\u2019abrogazione di una legge gi\u00e0 in vigore.<\/p><p>LUSSU ritiene opportuno, per le considerazioni gi\u00e0 da lui esposte, proporre la seguente formulazione di princip\u00ee:<\/p><p>\u00ab1\u00b0) Il <em>referendum <\/em>\u00e8 possibile solo per i Comuni e le Regioni.<\/p><p>\u00ab2\u00b0) L\u2019iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli da parte di almeno 100.000 elettori.<\/p><p>\u00abTale progetto deve essere subito presentato al Parlamento e per divenire legge segue la procedura normale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, desidera fare alcune dichiarazioni, visto che l\u2019onorevole Lussu, con la sua proposta, ha messo nuovamente in discussione l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> nel suo complesso.<\/p><p>Fa presente che nella riunione odierna \u00e8 stato proposto di limitare il <em>referendum<\/em> al solo caso dell\u2019iniziativa popolare, tanto per l\u2019emanazione di una legge nuova, quanto per l\u2019abrogazione di una legge gi\u00e0 in vigore. Su tale soluzione occorre ben riflettere. L\u2019onorevole Lussu, nel presentare la sua proposta, che in parte risponde alla soluzione anzidetta, ha invocato l\u2019esempio della Francia. Ora la Francia \u00e8 il Paese tipico del regime parlamentare puro, o assembleare; anche la sua recente Costituzione \u00e8 improntata a tale sistema; e il quesito che occorre proporsi \u00e8 se convenga oppur no instaurare in Italia un regime di puro parlamentarismo, senza, cio\u00e8, che sia accordata alcuna possibilit\u00e0 al popolo di invalidare la volont\u00e0 del Parlamento. Per suo conto ritiene che la possibilit\u00e0 di un veto popolare non solo possa essere utile ai fini dell\u2019interesse generale, ma possa anche servire benissimo a rafforzare l\u2019autorit\u00e0 del Parlamento. Il Parlamento pu\u00f2 anche errare e pertanto non riflettere esattamente la volont\u00e0 popolare. Pu\u00f2, quindi, essere opportuno ammettere il <em>referendum<\/em> come forma di veto popolare, tanto pi\u00f9 che non \u00e8 stato accolto il principio del <em>referendum<\/em> su iniziativa del Governo. Ora, o si ammette che la sovranit\u00e0 risiede nella volont\u00e0 del popolo, e allora si dovr\u00e0 anche ammettere il veto popolare mediante <em>referendum<\/em>; o non si ammette quel principio, e in tal caso si pu\u00f2 giustificare la richiesta di coloro che non vogliono il <em>referendum<\/em> come forma di voto popolare. Ammettere un simile correttivo dell\u2019azione spiegata dal Parlamento da parte dell\u2019opinione pubblica potr\u00e0 essere utile al Parlamento stesso. Il Parlamento, infatti, sapendo in precedenza che un dato disegno di legge da esso approvato potr\u00e0 non incontrare il favore dell\u2019opinione pubblica, sar\u00e0 pi\u00f9 cauto e scrupoloso nelle deliberazioni che dovr\u00e0 adottare. Ci\u00f2 verr\u00e0, in ultima analisi, a limitare i casi di applicazione del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Si tenga anche presente che, mediante il <em>referendum<\/em>, si rende possibile fare interessare maggiormente il popolo a questioni che possono essere di vitale importanza per il Paese. Con il <em>referendum<\/em>, quindi, si potr\u00e0 conseguire una maggiore educazione politica delle masse popolari, cosa da tutti auspicata, e lo sviluppo di una sana democrazia in Italia.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Cappi. Non sarebbe opportuno, infatti, indire il <em>referendum<\/em> su richiesta dei Consigli comunali, perch\u00e9 questi sono organi amministrativi, non politici, e le loro funzioni verrebbero a snaturarsi, se essi assumessero la facolt\u00e0 di richiedere il <em>referendum<\/em>; il che implica sempre una valutazione di carattere politico che non pu\u00f2 desumersi dal mandato loro conferito dagli elettori.<\/p><p>Non condivide l\u2019avviso di coloro che hanno osservato che il termine di due mesi per indire il <em>referendum<\/em> \u00e8 troppo lungo. In ogni modo, se si vuole evitare che l\u2019efficacia di ogni legge debba restare in sospeso per tutto questo termine, si potrebbe accogliere una proposta formulata dall\u2019onorevole Fuschini, secondo la quale basterebbe il preannuncio di richiesta di <em>referendum<\/em> da parte di un certo numero di elettori, entro un termine di 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria della legge, per sospendere l\u2019efficacia della legge stessa per il periodo di due mesi. Se tale preannuncio non vi fosse, allo scadere del termine dei 15 giorni la legge avrebbe immediatamente corso.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Lussu, come la pi\u00f9 radicale, in quanto mira ad ammettere l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> soltanto nell\u2019ambito dei Comuni e delle Regioni.<\/p><p>UBERTI dichiara di votare contro, perch\u00e9 il <em>referendum<\/em>, anche se debba essere usato con parsimonia, costituisce un mezzo assai utile nei casi in cui sia necessario avere una manifestazione diretta della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone ora in discussione la proposta dell\u2019onorevole Laconi di escludere il <em>referendum<\/em> per i disegni di legge respinti dal Parlamento, tanto pi\u00f9 che con il diritto di iniziativa popolare tali disegni di legge possono essere riproposti.<\/p><p>NOBILE osserva che, con l\u2019eventuale accoglimento della proposta dell\u2019onorevole Laconi, pu\u00f2 avvenire che un disegno di legge respinto dal Parlamento sia riproposto con facilit\u00e0 maggiore di quella che vale per la richiesta del <em>referendum<\/em>. Difatti, per richiedere il <em>referendum<\/em> occorrono, secondo il progetto dell\u2019onorevole Mortati, 500.000 firme di elettori, mentre si pu\u00f2 dar luogo alla iniziativa popolare con soltanto 100.000 firme.<\/p><p>LACONI osserva, innanzitutto, che per promuovere l\u2019iniziativa popolare non \u00e8 detto che debba essere richiesto il numero di firme proposto dall\u2019onorevole Mortati: la Sottocommissione, infatti, potrebbe stabilire che l\u2019iniziativa popolare sia promossa da un numero di elettori superiore ai 100.000. In secondo luogo, con l\u2019iniziativa popolare si ripropone alle Camere un disegno di legge, ma ci\u00f2 non implica che le Camere debbano approvarlo.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la proposta dell\u2019onorevole Laconi \u00e8 sostanzialmente diversa da quella dell\u2019onorevole Mortati, relativa al caso di iniziativa popolare. Difatti, secondo il progetto Mortati, l\u2019iniziativa popolare viene esercitata mediante la presentazione di un progetto, redatto in articoli, da parte di almeno 100.000 elettori. Ove tale progetto presentato al Parlamento non venga, nel termine di sei mesi dalla presentazione, preso in considerazione, o sia rigettato, o sottoposto ad emendamenti, si deve procedere a <em>referendum<\/em> su di esso. L\u2019onorevole Laconi invece ha sostanzialmente proposto che un disegno di legge respinto dal Parlamento possa essere ripresentato al Parlamento stesso per iniziativa popolare, ma che su di esso non possa aver pi\u00f9 luogo il <em>referendum<\/em> nel caso in cui non sia stato, in seguito alla riproposizione, approvato dalle Camere.<\/p><p>PERASSI rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Nobile proviene forse da un equivoco. Il progetto dell\u2019onorevole Mortati prevede, relativamente al caso dell\u2019iniziativa popolare, due numeri di elettori: il numero di centomila elettori \u00e8 richiesto soltanto per l\u2019iniziativa della presentazione di un progetto al Parlamento. Ove le Camere respingano il progetto presentato per iniziativa popolare, avr\u00e0 luogo su di esso il <em>referendum <\/em>soltanto se, inizialmente o successivamente, sia stato richiesto da 500.000 elettori.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la proposta dell\u2019onorevole Laconi mirava unicamente ad escludere il <em>referendum<\/em> per i disegni di legge respinti dal Parlamento.<\/p><p>Mette in votazione questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora \u00e8 in discussione la proposta dell\u2019onorevole Grieco, per la quale le leggi approvate dal Parlamento dovrebbero senz\u2019altro essere promulgate e la richiesta di <em>referendum<\/em> su di esse potrebbe essere fatta in qualsiasi momento da parte di un dato numero di elettori. In base a tale proposta, non si verrebbe a stabilire alcun termine per poter promuovere il <em>referendum<\/em>, ma il <em>referendum<\/em> stesso potrebbe essere richiesto in qualsiasi momento, quando cio\u00e8 le leggi approvate dal Parlamento sarebbero gi\u00e0 entrate in esecuzione. Inoltre le leggi per le quali fosse richiesto il <em>referendum<\/em> continuerebbero ad avere la loro efficacia sino all\u2019esito della consultazione popolare; in altri termini, la richiesta di <em>referendum<\/em> non ne sospenderebbe l\u2019applicazione.<\/p><p>CAPPI dichiara di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Grieco, perch\u00e9 con essa si potrebbe giungere all\u2019abrogazione di una legge gi\u00e0 entrata in esecuzione, ci\u00f2 che potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti, in quanto ogni legge che entri in applicazione crea sempre uno stato giuridico. \u00c8 assai preferibile, in vista dell\u2019eventualit\u00e0 di una richiesta di <em>referendum<\/em>, mantenere in sospeso l\u2019efficacia di una legge approvata dal Parlamento per un dato periodo di tempo, che potrebbe anche essere pi\u00f9 breve di quello di due mesi approvato nella riunione precedente.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora \u00e8 in discussione la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, secondo la quale si dovrebbe stabilire la possibilit\u00e0 di un preannunzio della richiesta di <em>referendum<\/em> da parte di un pi\u00f9 ristretto numero di elettori entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria della legge approvata dal Parlamento. Naturalmente il completamento del numero delle firme richieste per farsi luogo al <em>referendum<\/em> dovrebbe avvenire entro il termine di due mesi dalla data della pubblicazione anzidetta.<\/p><p>BULLONI osserva che il preannunzio di un <em>referendum<\/em> potrebbe a volte essere causato da una volont\u00e0 ostruzionistica delle minoranze. Difatti, con tale preannunzio la esecuzione della legge resterebbe in sospeso. In seguito il completamento del numero delle firme per poter indire il <em>referendum<\/em> potrebbe non raggiungersi, ma si sarebbe conseguito il risultato di sospendere l\u2019efficacia della legge, sia pure per due mesi.<\/p><p>FUSCHINI fa presente che potrebbero essere stabilite determinate penalit\u00e0 per chi propone artificiosamente un <em>referendum<\/em>. In ogni modo, potrebbe essere adottalo il criterio di richiedere, nel momento in cui si dia il preannunzio del <em>referendum<\/em>, una cauzione in denaro.<\/p><p>PERASSI ritiene utile la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, perch\u00e9 con essa si avrebbe il vantaggio di sapere, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una legge, se la legge stessa dovr\u00e0, oppur no, essere sottoposta a <em>referendum<\/em>.<\/p><p>EINAUDI osserva che si potrebbe stabilire che, ove entro 15 giorni non sia stato presentato il preannuncio di richiesta di <em>referendum<\/em>, la prima pubblicazione della legge abbia anche il valore di promulgazione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che sarebbe meglio mantenere il termine di un mese necessario per la promulgazione. Pertanto, se allo scadere del termine anzidetto non fosse stata preannunciata alcuna richiesta di <em>referendum<\/em>, la legge entrerebbe subito in vigore.<\/p><p>PERASSI rileva che la proposta dell\u2019onorevole Einaudi muoveva da un altro concetto: che la legge, cio\u00e8, dovesse essere subito promulgata, ma che la sua entrata in vigore fosse subordinata al mancato preannuncio della richiesta di <em>referendum<\/em>. Ora, nella prassi costituzionale italiana pi\u00f9 volte si sono promulgate leggi contenenti determinate condizioni per la loro entrata in vigore, condizioni che possono anche non verificarsi. Basti ricordare a tale proposito le leggi di esecuzione dei trattati internazionali, nelle quali si ha sempre una disposizione con cui si stabilisce l\u2019entrata in vigore delle leggi stesse in conformit\u00e0 alle clausole dei trattati. Se i trattati non entrano in vigore, le leggi relative all\u2019esecuzione dei trattati stessi decadono.<\/p><p>Piuttosto, per ci\u00f2 che si riferisce a tale questione in materia di <em>referendum<\/em>, si pu\u00f2 fare un\u2019obiezione di carattere giuridico. Secondo l\u2019opinione prevalente il <em>referendum<\/em>, una volta richiesto, diventa un elemento necessario per la formazione della legge e pertanto la promulgazione della legge non pu\u00f2 avvenire se non quando la legge stessa \u00e8 perfezionata nel suo procedimento.<\/p><p>BULLONI ritiene non soddisfacente la proposta di sottoporre a cauzione in denaro il preannuncio di <em>referendum<\/em>, perch\u00e9, se il deposito cauzionale \u00e8 contenuto in limiti modesti, la cauzione diventa irrisoria; se invece \u00e8 stabilito in misura notevole, ha carattere antipopolare e in contrasto con la ragione stessa del <em>referendum.<\/em><\/p><p>\u00c8 meglio quindi ammettere un termine di <em>vacatio legis<\/em>, affinch\u00e9 possa essere promosso il <em>referendum<\/em>, senza troppo preoccuparsi del ritardo della promulgazione delle leggi.<\/p><p>LACONI \u00e8 contrario alla proposta di imporre una cauzione in denaro, affinch\u00e9 possa essere preannunciata la richiesta di un <em>referendum<\/em>. Nell\u2019esercizio di un diritto democratico non \u00e8 possibile porre una condizione inaccettabile da parte delle masse popolari. Pu\u00f2 darsi inoltre che una persona, in perfetta buona fede, raccolga il numero delle firme necessarie per il preannuncio del <em>referendum<\/em> e poi non riesca a completare il numero delle firme richieste affinch\u00e9 il <em>referendum<\/em> stesso possa essere indetto. In tal caso non si comprende perch\u00e9 quella persona dovrebbe perdere la cauzione.<\/p><p>FUSCHINI richiama il precedente della legge elettorale inglese, in cui \u00e8 stabilito che per presentarsi come candidato nelle elezioni occorre versare una cauzione in denaro, che viene incamerata se il candidato non risulta eletto.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, per mettere in votazione la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, occorre stabilire il numero pi\u00f9 ristretto di firme necessarie per presentare il preannuncio della richiesta di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>TOSATO propone che sia stabilito un numero di 25.000 firme.<\/p><p>BULLONI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Fuschini, alla condizione per\u00f2 che il numero degli elettori necessario per presentare il preannuncio della richiesta di <em>referendum<\/em> sia almeno di 50.000, e che tale numero sia computato in quello complessivo degli elettori stabilito perch\u00e9 possa essere indetto il <em>referendum<\/em> entro il termine di due mesi.<\/p><p>NOBILE propone che sia stabilito un numero di 100.000 elettori.<\/p><p>PRESIDENTE mette prima in votazione la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, indipendentemente dalla determinazione del numero degli elettori da richiedersi per la presentazione del preannuncio del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione la proposta di fissare in 100.000 il numero degli elettori necessario per la presentazione del preannuncio di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione la proposta di fissare in 50.000 il numero degli elettori necessario per la presentazione del preannuncio di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Fabbri di ridurre da 500.000 a 300.000 il numero degli elettori necessario perch\u00e9 possa essere indetto il <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione provvisoria della legge stessa.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che, poich\u00e9 non sono state presentate altre proposte e quella dell\u2019onorevole Fabbri \u00e8 stata respinta, il numero degli elettori necessario perch\u00e9 possa essere in detto il <em>referendum<\/em> resta stabilito in 500.000, secondo quanto era stato approvato nella riunione precedente.<\/p><p>Mette in discussione la questione se la richiesta di <em>referendum<\/em> possa essere avanzata su qualunque disegno di legge approvato dal Parlamento, oppure se essa debba essere esclusa per i disegni di legge approvati dalle due Camere con la maggioranza di tre quinti dei rispettivi componenti, secondo quanto era stato deliberato nella riunione precedente.<\/p><p>NOBILE ricorda che nella riunione precedente aveva proposto di escludere la possibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em> per i disegni di legge approvati dalle due Camere, non gi\u00e0 con la maggioranza di tre quinti dei rispettivi componenti, ma a maggioranza assoluta. Ritiene opportuno ripresentare la sua proposta, dato che nella riunione odierna sono state riprese in esame e modificate le deliberazioni adottate nella riunione antecedente.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, riferendosi alle dichiarazioni gi\u00e0 fatte in un precedente suo intervento, chiede che sia messa in votazione la seguente proposta:<\/p><p>\u00abNon potr\u00e0 essere sottoposto a <em>referendum <\/em>un disegno di legge per il quale le due Camere, a maggioranza assoluta, abbiano dichiarato il carattere di urgenza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Nobile, secondo la quale non dovrebbero essere sottoposti a <em>referendum<\/em> i disegni di legge approvati dal Parlamento a maggioranza assoluta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Mortati, secondo cui non potr\u00e0 essere sottoposto a <em>referendum<\/em> un disegno di legge per il quale le due Camere, a maggioranza assoluta, abbiano dichiarato il carattere di urgenza.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che, con l\u2019approvazione di questa proposta dell\u2019onorevole Mortati, si intende decaduta la deliberazione presa nella riunione precedente, secondo la quale non avrebbero potuto essere sottoposti a <em>referendum<\/em> i disegni di legge approvati dalle due Camere con la maggioranza di tre quinti dei rispettivi componenti.<\/p><p>Mette in votazione la deliberazione gi\u00e0 approvata nella riunione precedente, per la quale la richiesta di <em>referendum<\/em> pu\u00f2 essere presentata anche da nove Assemblee regionali, avvertendo che egli voter\u00e0 contro per le considerazioni gi\u00e0 esposte in precedenza.<\/p><p>(<em>Con 9 voti favorevoli e 9 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PICCIONI osserva che, vista la deliberazione approvata nella riunione precedente, concernente la possibilit\u00e0 di richiesta di <em>referendum<\/em> anche da parte delle Assemblee regionali, sarebbe stata necessaria, nella riunione odierna, per annullare quella la deliberazione, una votazione con esito positivo: con la parit\u00e0 dei voti contrari e favorevoli si pu\u00f2 respingere una proposta, non gi\u00e0 annullare una deliberazione precedentemente approvata.<\/p><p>PRESIDENTE trova giusta l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Piccioni e dichiara che, a seguito dell\u2019esito di questa votazione, resta confermata la deliberazione per la quale la richiesta di <em>referendum<\/em> pu\u00f2 essere presentata anche da parte di nove Assemblee regionali.<\/p><p>TOSATO propone di tornare sulla deliberazione, decidendo che il numero delle Assemblee regionali sia ridotto da nove a sette.<\/p><p>PRESIDENTE non ha difficolt\u00e0 ad aderire, se la Sottocommissione lo consente. Avverte inoltre che occorre anche fissare il numero delle Assemblee regionali per la presentazione del preannuncio del <em>referendum<\/em>: a tal fine potrebbero essere sufficienti tre Regioni. Mette in votazione la proposta che il numero delle Assemblee regionali per potere indire il <em>referendum<\/em> sia ridotto da nove a sette, e che la presentazione del preannuncio del <em>referendum<\/em> possa essere presentata anche da tre Assemblee regionali.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che, secondo le deliberazioni test\u00e9 approvate, potrebbe essere adottata la seguente formulazione complessiva:<\/p><p>\u00abSar\u00e0 indetto il <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento, quando ne facciano richiesta 500.000 elettori o sette Assemblee regionali. Il termine della promulgazione \u00e8 sospeso se, entro 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria della legge approvata, 50.000 elettori o tre Assemblee regionali dichiarino di prendere l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em>. Il completamento del numero delle firme richieste o delle adesioni delle Assemblee regionali per farsi luogo al<em> referendum<\/em>, ai sensi del primo comma, deve avvenire entro due mesi dalla stessa data di pubblicazione.<\/p><p>\u00abNon potr\u00e0 essere sottoposto a <em>referendum <\/em>un disegno di legge per il quale le due Camere, a maggioranza assoluta, abbiano dichiarato il carattere di urgenza\u00bb.<\/p><p>Mette in votazione questa formulazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione il quesito posto dall\u2019onorevole Mortati con l\u2019articolo 5 del progetto da lui presentato, secondo cui non dovrebbero formare oggetto di <em>referendum<\/em> le leggi finanziarie, di autorizzazione alla stipulazione dei trattati internazionali e le leggi di ratifica.<\/p><p>EINAUDI propone che dalla formulazione suggerita dall\u2019onorevole Mortati siano tolte le leggi finanziarie, perch\u00e9, a suo avviso, tali leggi possono benissimo formare oggetto di <em>referendum<\/em>. Se d\u2019altra parte sembrasse opportuno escludere per una data legge finanziaria la possibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em>, il Parlamento potrebbe dichiararne il carattere di urgenza.<\/p><p>PERASSI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Einaudi nel ritenere che le leggi finanziarie possano essere sottoposte a <em>referendum<\/em>. Chiede poi all\u2019onorevole Mortati perch\u00e9 ha distinto le leggi di autorizzazione alla stipulazione dei trattati internazionali da quelle di ratifica.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che con l\u2019espressione \u00ableggi di ratifica\u00bb ha inteso riferirsi a quelle che non hanno carattere sostanziale di legge.<\/p><p>FABBRI osserva che l\u2019onorevole Mortati intendeva evidentemente riferirsi alle cosiddette leggi formali.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, conferma il chiarimento dell\u2019onorevole Fabbri, ed aggiunge che anche una legge di bilancio \u00e8 una legge formale.<\/p><p>PERASSI rileva che nella formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati sarebbe stato meglio parlare di leggi tributarie, anzich\u00e9 finanziarie, appunto per distinguerle dalle leggi di bilancio.<\/p><p>EINAUDI propone che all\u2019espressione \u00ableggi finanziarie\u00bb sia sostituita quella di \u00ableggi di bilancio\u00bb. Cos\u00ec facendo, le leggi tributarie potrebbero essere sottoposte a <em>referendum<\/em>.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, insiste perch\u00e9 sia mantenuta l\u2019esclusione dal <em>referendum<\/em> di ogni legge riguardante i tributi, contrariamente alla tesi esposta ora dall\u2019on. Einaudi. Propone poi che all\u2019espressione: \u00ableggi di ratifica\u00bb sia sostituita l\u2019altra: \u00ableggi di approvazione\u00bb.<\/p><p>FABBRI osserva che l\u2019espressione \u00ableggi finanziarie\u00bb \u00e8 troppo vaga, perch\u00e9 ogni legge pu\u00f2 avere un carattere finanziario. \u00c8 perci\u00f2 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>FUSCHINI non ritiene che, ammettendo la possibilit\u00e0 di sottoporre a <em>referendum<\/em> le leggi tributarie, si faccia l\u2019interesse del Paese. Data l\u2019odierna situazione italiana, per la quale il popolo dovr\u00e0 essere assoggettato a gravi oneri tributari, sar\u00e0 molto difficile che una legge tributaria, sottoposta a <em>referendum<\/em>, possa essere approvata.<\/p><p>PERASSI propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abNon possono essere oggetto di <em>referendum <\/em>le leggi di autorizzazione alla ratifica idei trattali internazionali, le leggi di bilancio e quelle di approvazione\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, insiste perch\u00e9 sia estesa l\u2019esclusione a tutte le leggi tributarie, per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Fuschini. \u00c8 meglio affidare in ogni caso il compito di deliberare su problemi di carattere tributario a un organo pi\u00f9 selezionato, quale il Parlamento, in cui i vari interessi possono essere esaminati e coordinati con maggior ponderazione ed imparzialit\u00e0.<\/p><p>CAPPI dichiara, per le ragioni test\u00e9 addotte dall\u2019onorevole Fuschini, di essere contrario a che le leggi tributarie possano essere sottoposte a <em>referendum<\/em>.<\/p><p>TOSATO propone che, invece di: \u00abquelle di approvazione\u00bb, si dica: \u00abe le altre leggi di approvazione\u00bb.<\/p><p>EINAUDI domanda che cosa s\u2019intenda con l\u2019espressione \u00ableggi di approvazione\u00bb.<\/p><p>TOSATO chiarisce che una legge di approvazione \u00e8 quella, ad esempio, con cui si stabilisce l\u2019ammontare degli assegni per il Presidente della Repubblica. In altri termini una legge di approvazione non ha contenuto giuridico, ma solo amministrativo.<\/p><p>FABBRI fa presente che con l\u2019espressione \u00ableggi di approvazione\u00bb debbono intendersi quelle leggi che non hanno contenuto normativo per la generalit\u00e0 dei cittadini e che pertanto nel diritto costituzionale sono considerate leggi formali.<\/p><p>NOBILE domanda se nella categoria delle leggi di approvazione possa rientrare una legge di approvazione del regolamento sul traffico.<\/p><p>PERASSI risponde negativamente, facendo presente che una legge di approvazione, ad esempio, \u00e8 quella con cui si viene a concedere una pensione straordinaria alla vedova di una personalit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara, data l\u2019esemplificazione fatta dall\u2019onorevole Perassi, che sarebbe molto esitante a dare il suo voto favorevole alla proposta di escludere dal <em>referendum<\/em> le leggi di approvazione. Pu\u00f2 accadere infatti che il Governo voglia concedere una pensione straordinaria alla vedova di un personaggio non degno: in tal caso si domanda per quale ragione la legge relativa non dovrebbe essere sottoposta a <em>referendum<\/em>.<\/p><p>EINAUDI propone che la formulazione suggerita dall\u2019onorevole Perassi sia votata per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la prima parte della formulazione proposta:<\/p><p>\u00abNon possono essere oggetto di <em>referendum <\/em>le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione la successiva espressione: \u00able leggi di bilancio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione l\u2019ultima parte: \u00abe le altre leggi di approvazione\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che, secondo l\u2019esito delle votazioni test\u00e9 avvenute, il testo dell\u2019articolo approvato \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abNon possono essere oggetto di <em>referendum<\/em> le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di bilancio\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 20.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Fuschini, Grieco, Laconi, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bocconi, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Lami Starnuti, Leone Giovanni, Mannironi, Porzio, Rossi Paolo, Vanoni e Zuccarini.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 80. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 20 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Targetti \u2013 Nobile \u2013 Piccioni \u2013 Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Cappi \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Lussu \u2013 Tosato \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2036,2265,2364,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5406"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5406\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10671,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5406\/revisions\/10671"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5406"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}