{"id":5404,"date":"2023-10-16T00:07:54","date_gmt":"2023-10-15T22:07:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5404"},"modified":"2023-12-08T23:37:24","modified_gmt":"2023-12-08T22:37:24","slug":"sabato-18-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5404","title":{"rendered":"SABATO 18 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5404\" class=\"elementor elementor-5404\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4d9dc39 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4d9dc39\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b4661a9\" data-id=\"b4661a9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b1a6109 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b1a6109\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470118sed079ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7acd10f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7acd10f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>79.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<br \/>DELLA SEDUTA DI SABATO 18 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL DEPUTATO <strong>PERASSI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Uberti \u2013 Presidente \u2013 Fabbri \u2013 La Rocca \u2013 Ambrosini \u2013 Cappi \u2013 Nobile \u2013 Laconi \u2013 Bulloni \u2013 Mortati, <em>Relatore<\/em> \u2013 Lami Starnuti \u2013 Einaudi \u2013 Fuschini \u2013 Tosato \u2013 Farini.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>(<em>In assenza del Presidente onorevole Terracini, la Sottocommissione invita l\u2019onorevole <\/em><em>Perassi ad assumere la Presidenza<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>UBERTI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di far risultare nella Carta costituzionale la deliberazione presa dalla Sottocommissione, relativamente al divieto fatto al Governo di emanare decreti legge.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che a ci\u00f2 potr\u00e0 provvedere il Comitato di coordinamento.<\/p><p>UBERTI prende atto dell\u2019assicurazione del Presidente e si augura che i membri di quel Comitato vorranno tener presente la sua raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE, riprendendo l\u2019esame del <em>referendum<\/em>, su cui gi\u00e0 si \u00e8 svolta un\u2019esauriente discussione nella riunione precedente, osserva che nessuna obiezione sostanziale \u00e8 stata sollevata dai Commissari in merito all\u2019adozione di tale istituto. Pu\u00f2, quindi, procedersi senz\u2019altro all\u2019esame degli articoli stilati dall\u2019onorevole Mortati, il primo dei quali \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abOltre che nel caso previsto dall\u2019articolo 38, il Capo dello Stato ha facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> su una legge a lui sottoposta per la promulgazione, nel termine prescritto per procedere a questa.<\/p><p>\u00abAnaloga facolt\u00e0 compete al Capo dello Stato per disegni di legge rigettati dal Parlamento. Egli pu\u00f2 usarne nel termine di un mese dalla deliberazione di rigetto\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione su questo articolo.<\/p><p>FABBRI dichiara di essere favorevole, in linea di massima, all\u2019istituto del <em>referendum<\/em> anche sul piano nazionale, purch\u00e9 la sua rilevanza giuridica sia condizionata alla partecipazione di almeno due quinti degli elettori. Pertanto, voter\u00e0 contro o si asterr\u00e0 dal votare tutte quelle proposte che non corrispondano al suo punto di vista, in quanto non pu\u00f2 ammettere che da una modestissima aliquota di elettori possa essere modificata una decisione del Parlamento, il quale rappresenta la volont\u00e0 di una percentuale notevole di cittadini.<\/p><p>LA ROCCA riafferma la sua contrariet\u00e0 all\u2019articolo, per le ragioni gi\u00e0 esposte nella seduta precedente.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 favorevole alla disposizione in esame, perch\u00e9 ritiene che ogni qualvolta si ricorra a questo supremo appello alla Nazione nessun organo dello Stato possa sentirsi diminuito dal pronunziato del popolo, dal quale derivano, in ultima analisi, tutti i poteri dello Stato.<\/p><p>CAPPI aderisce alla formula Mortati, purch\u00e9 sia modificata nel senso di precisare che il <em>referendum<\/em> pu\u00f2 essere indetto soltanto sui progetti di legge che siano stati approvati con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri delle Camere.<\/p><p>NOBILE suggerisce di porre anzitutto ai voti il quesito se si vuole ammettere, in via di massima, questa facolt\u00e0 del Presidente della Repubblica, salvo ad esaminarne in seguito le eventuali limitazioni.<\/p><p>LACONI fa osservare all\u2019onorevole Cappi che una procedura analoga a quella da lui consigliata si \u00e8 gi\u00e0 prevista per la revisione della Costituzione, e non sarebbe opportuno porre una qualsiasi legge sullo stesso piano della Carta costituzionale. Si dichiara comunque contrario al conferimento di un cos\u00ec largo potere al Presidente della Repubblica.<\/p><p>BULLONI esprime parere contrario a quest\u2019articolo, rilevando che la possibilit\u00e0 per il popolo di far sentire la sua voce \u00e8 consacrata nell\u2019articolo successivo dello schema dell\u2019onorevole Mortati, ed \u00e8 inopportuno conferire al Presidente della Repubblica il potere di promuovere una tale manifestazione di volont\u00e0.<\/p><p>Quanto all\u2019emendamento Cappi, nota che esso tradisce la preoccupazione che un disegno di legge sia approvato a leggera maggioranza; ma l\u2019entit\u00e0 della maggioranza non deve interessare, purch\u00e9 si sia espressa.<\/p><p>CAPPI modifica la sua proposta nel senso di non ammettere il <em>referendum<\/em> sui disegni di legge approvati a maggioranza assoluta dei componenti le Camere.<\/p><p>PRESIDENTE, aderendo alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, pone ai voti il principio che al Presidente della Repubblica si debba conferire la facolt\u00e0 di sottoporre a <em>referendum <\/em>popolare una legge votata dal Parlamento, con riserva di esaminare successivamente le eventuali limitazioni di tale potest\u00e0.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, avverte che si potrebbe tuttavia considerare un\u2019ipotesi diversa, e cio\u00e8 che un disegno di legge sia approvato da un ramo del Parlamento e respinto dall\u2019altro. A questo proposito ricorda che si \u00e8 gi\u00e0 trattato in altra occasione della possibilit\u00e0 da parte del Presidente della Repubblica di sottoporre a<em> referendum <\/em>il progetto su cui verte il dissidio, o di sciogliere le due Camere. Propone, quindi, il seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl Capo dello Stato ha facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> su un disegno di legge sul quale vi sia dissenso tra i due rami del Parlamento.<\/p><p>\u00abAnaloga facolt\u00e0 compete nel caso di legge rigettata da entrambi i rami\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI trova che l\u2019ipotesi di intervento del Capo dello Stato nel conflitto tra le due Camere \u00e8 ancora pi\u00f9 grave della precedente. A maggior ragione perci\u00f2 vi \u00e8 contrario.<\/p><p>CAPPI subordina il suo parere favorevole al nuovo articolo alla condizione che sia emendato come aveva proposto di emendare l\u2019articolo su cui si \u00e8 votato.<\/p><p>UBERTI riconosce un valore assoluto alla volont\u00e0 popolare e ritiene che chi ha sentimenti veramente democratici non debba preoccuparsi di questo appello al popolo e della sua maggiore partecipazione alla vita politica. Aderisce, pertanto, alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, la quale, a suo avviso, non pu\u00f2 considerarsi lesiva dell\u2019istituto parlamentare.<\/p><p>EINAUDI, poich\u00e9 nell\u2019ipotesi in esame \u00e8 gi\u00e0 la presunzione che una legge sia cattiva (in quanto respinta da un ramo del Parlamento), cosicch\u00e9 non deve sentirsi la necessit\u00e0 di interpellare il popolo, \u00e8 contrario al nuovo articolo, pur avendo votato in favore del precedente.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la nuova formula proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione l\u2019articolo 2 del progetto Mortati:<\/p><p>\u00abNel termine prescritto per la promulgazione, un ventesimo degli elettori iscritti potr\u00e0 richiedere che sia indetto un <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>Rileva che il termine prescritto per la promulgazione \u00e8 di un mese. Ora, se si ammette il <em>referendum<\/em> facoltativo sulle leggi votate dal Parlamento, bisogna concedere per la raccolta delle firme un termine adeguato, che dovrebbe decorrere da una pubblicazione della legge fatta esclusivamente allo scopo di portarla a conoscenza dei cittadini per porli in condizione, se credano, di richiedere un <em>referendum<\/em>. Il termine dunque dovrebbe essere elevato ad almeno tre mesi.<\/p><p>FUSCHINI non trova ammissibile che una legge resti in sospeso per tanto tempo.<\/p><p>PRESIDENTE informa che in Svizzera esistono due pubblicazioni ufficiali: <em>La Feuille f\u00e9d\u00e9rale<\/em> e <em>Le Recueil des lois f\u00e9d\u00e9rales<\/em>. Quando l\u2019Assemblea federale approva le leggi che, a norma della Costituzione, possono essere sottoposte a <em>referendum<\/em> facoltativo, esse vengono pubblicate su <em>La Feuille f\u00e9d\u00e9rale<\/em> con l\u2019indicazione del termine entro il quale pu\u00f2 essere presentata la richiesta di <em>referendum <\/em>con il numero di firme necessario. La pubblicazione su <em>Le Recueil des lois f\u00e9d\u00e9rales <\/em>avviene solo dopo la scadenza del termine o l\u2019esito favorevole del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>FABBRI rileva che ci\u00f2 \u00e8 possibile in Svizzera, in quanto vi si emana un numero limitato di leggi.<\/p><p>NOBILE, per mozione d\u2019ordine, propone che anzitutto si voti sul principio che una legge approvata dal Parlamento possa essere sottoposta a <em>referendum<\/em> su richiesta di un certo numero di cittadini.<\/p><p>EINAUDI nota che l\u2019adozione di un sistema analogo a quello svizzero rappresenterebbe un progresso nella nostra tecnica legislativa, perch\u00e9 impedirebbe l\u2019emanazione di molte leggi che potrebbero essere dannose al Paese.<\/p><p>LACONI rileva che il <em>referendum<\/em>, su richiesta di una percentuale degli elettori, dovrebbe ammettersi non soltanto rispetto ad una legge approvata dal Parlamento, ma anche nell\u2019ipotesi di legge respinta.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, replica che un progetto di legge, una volta respinto, non esiste pi\u00f9.<\/p><p>PRESIDENTE pone per il momento ai voti il principio di ammettere su una legge approvata dal Parlamento un\u2019istanza di <em>referendum<\/em> con le relative conseguenze, di cui si vedr\u00e0 in seguito.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, premesso che l\u2019articolo 19, nella sua formula definitiva elaborata dal Comitato di redazione, prevede una sospensiva della promulgazione della legge sulla quale sia indetto il <em>referendum<\/em> popolare, osserva che \u2013 giuste le considerazioni del Presidente \u2013 \u00e8 necessaria una pubblicazione preventiva della legge stessa, che potrebbe farsi subito dopo la sua approvazione da parte della Camera che l\u2019ha esaminata per ultima. Ricorda che un precedente del genere si ha gi\u00e0 nell\u2019ordinamento regionale, ove si \u00e8 prevista una pubblicazione provvisoria della legge, che vale unicamente come una forma di pubblicit\u00e0 per rendere possibile l\u2019eventuale opposizione da parte del Governo o delle altre Regioni. Per quanto concerne il termine, personalmente ritiene che lo si potrebbe fissare in due mesi.<\/p><p>LAMI STARNUTI riprende l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Laconi, che mirava a consentire il <em>referendum<\/em> anche nel caso di legge respinta dal Parlamento, facendo rilevare che il progetto di legge respinto potrebbe anche essere ripresentato al Parlamento ad iniziativa popolare. Non v\u2019\u00e8, quindi, motivo di negare la possibilit\u00e0 di ricorrere al <em>referendum<\/em>, evitando cos\u00ec di costringere il Parlamento a ripetere nuovamente un esame che gi\u00e0 ha espletato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, obietta che per la richiesta di <em>referendum <\/em>\u00e8 necessaria la firma di un ventesimo degli elettori.<\/p><p>CAPPI concorda con l\u2019onorevole Laconi e propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abEntro un mese dall\u2019approvazione o dal rigetto di un disegno di legge, da parte del Parlamento, con una maggioranza inferiore ai tre quinti dei suoi membri, un quarantesimo degli elettori o la maggioranza assoluta di quattro Assemblee regionali pu\u00f2 chiedere che sia indetto il <em>referendum<\/em>. Fino all\u2019esito del <em>referendum<\/em> la legge resta sospesa\u00bb.<\/p><p>NOBILE espone la sua perplessit\u00e0 in merito all\u2019adozione del <em>referendum<\/em>, anche nel caso di progetto di legge respinto dal Parlamento. Fa osservare che il progetto rigettato potrebbe essere stato gi\u00e0 esso di iniziativa popolare. La cosa starebbe a significare che i centomila elettori che hanno presentato un progetto di legge, dopo che questo \u00e8 stato respinto dal Parlamento, avrebbero ancora la possibilit\u00e0 \u2013 trovando altri aderenti \u2013 di chiedere sullo stesso un <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>EINAUDI richiama l\u2019attenzione sul fatto che la richiesta di <em>referendum<\/em> su un disegno di legge respinto dovr\u00e0 partire da un corpo di elettori diversi da quello che aveva preso l\u2019iniziativa di presentarlo; non sar\u00e0 pi\u00f9 il modesto numero di centomila elettori, ma uno molto maggiore che verr\u00e0 stabilito nell\u2019articolo in esame. Piuttosto bisogna tener presente che, nella mora dei due o tre mesi, l\u2019opinione pubblica pu\u00f2 essere mutata e, quindi, pu\u00f2 essere giustificata la ripresentazione di un disegno di legge respinto.<\/p><p>BULLONI si dichiara contrario al <em>referendum<\/em> nel caso di rigetto di progetto di legge, per le considerazioni gi\u00e0 svolte da alcuni colleghi e soprattutto per quanto ha detto l\u2019onorevole Mortati in una felice interruzione: che, cio\u00e8, il disegno di legge non approvato non esiste pi\u00f9.<\/p><p>LACONI replica che l\u2019ammissione del <em>referendum<\/em> nel caso in parola, per quanto apparentemente possa sembrare un indulgere al principio della sovranit\u00e0 popolare, in realt\u00e0 non lo \u00e8, appunto perch\u00e9 nulla vieta all\u2019iniziativa popolare di far suo un progetto respinto e presentarlo come fosse un progetto nuovo. Senonch\u00e9, per la presentazione di un progetto ad iniziativa popolare sono sufficienti centomila firme, mentre per la richiesta di <em>referendum<\/em> ne occorrono molte di pi\u00f9.<\/p><p>LAMI STARNUTI concorda con l\u2019onorevole Laconi, avvertendo che la sua intenzione \u00e8 unicamente quella di impedire che venga nuovamente presentato al Parlamento un progetto che questo ha gi\u00e0 respinto.<\/p><p>AMBROSINI obietta che, se si vuole raggiungere questo scopo, \u00e8 necessaria una esplicita norma costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di ammettere il <em>referendum<\/em> anche rispetto ai disegni di legge respinti dalle due Camere o da una di esse.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Osserva che, una volta deciso che l\u2019istanza di <em>referendum<\/em> \u00e8 ammessa sia nei riguardi di un disegno di legge approvato dal Parlamento, che in quelli di un disegno di legge respinto, restano da esaminare le eventuali limitazioni dell\u2019istituto. Personalmente propone che il <em>referendum<\/em> sui progetti di legge approvati possa essere indetto soltanto quando questi abbiano ottenuto in ciascuna Camera una maggioranza inferiore ai tre quinti.<\/p><p>NOBILE propone di escludere dal <em>referendum<\/em> i progetti di legge che siano stati approvati o respinti dalle due Camere a maggioranza assoluta, e quelli che dal Governo o da una delle Camere siano stati dichiarati urgenti.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, suggerisce di abbinare le due ipotesi, nel senso di stabilire che il <em>referendum<\/em> non \u00e8 ammesso quando il disegno di legge sia dichiarato urgente da parte di una maggioranza qualificata (ad esempio, i tre quinti) delle due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE esprime l\u2019avviso che le due ipotesi possano coesistere, ossia che si possa escludere il <em>referendum<\/em> tanto nel caso di progetto approvato con la maggioranza dei tre quinti, quanto in quello di un progetto dichiarato urgente da una maggioranza qualificata.<\/p><p>EINAUDI si dichiara contrario in ogni caso, per le ragioni che ha gi\u00e0 lumeggiato, e soprattutto perch\u00e9, a suo parere, neanche l\u2019unanimit\u00e0 dei pareri delle Camere pu\u00f2 costituire una prova che il provvedimento sia conforme ai desideri del popolo.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 favorevole alle proposte limitative illustrate dal Presidente, purch\u00e9 vengano completate da un\u2019ulteriore limitazione, tendente a stabilire un termine alla immutabilit\u00e0 delle leggi; trascorso il quale, tutte le leggi approvate dal Parlamento, con qualsivoglia maggioranza, possono essere rivedute.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, insiste sulla sua proposta, facendo, fra l\u2019altro, presente che sarebbe opportuno far assumere alle Camere la responsabilit\u00e0 di dichiarare l\u2019urgenza di una legge, allo scopo di escludere il <em>referendum <\/em>su di essa.<\/p><p>CAPPI \u00e8 favorevole alla limitazione rappresentata dall\u2019approvazione della legge con una maggioranza qualificata e contrario a quella rappresentata dalla dichiarazione dell\u2019urgenza.<\/p><p>LAMI STARNUTI aderisce invece al punto di vista dell\u2019onorevole Mortati, che ritiene utile ad impedire che il Parlamento eluda le disposizioni di legge sul <em>referendum<\/em>.<\/p><p>NOBILE trova eccessivo richiedere la maggioranza dei tre quinti sia nell\u2019un caso che nell\u2019altro, e crede che un limite ragionevole si abbia gi\u00e0 nella maggioranza assoluta. Ricorda, quindi, che si imporr\u00e0 una modificazione dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato, a norma del quale le leggi debbono essere promulgate entro un mese dalla loro approvazione.<\/p><p>UBERTI pone in evidenza che, in pratica, la maggior parte delle leggi vengono approvate con una maggioranza notevole, e soltanto quelle che hanno rilevanza politica suscitano forti contrasti e raccolgono un limitato numero di adesioni.<\/p><p>BULLONI, premesso che bisogna avere fiducia nei futuri legislatori e ritenere superfluo ricorrere ad una consultazione popolare quando sia stata dichiarata l\u2019urgenza di un provvedimento con una maggioranza qualificata, dichiara di aderire alla proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE, riepilogando, constata che sono state presentate tre diverse proposte, miranti rispettivamente ad escludere il <em>referendum<\/em>: 1\u00b0) nei riguardi di un provvedimento legislativo votato dalle due Camere a maggioranza assoluta; 2\u00b0) nei riguardi di un provvedimento approvato dalle Camere a maggioranza dei tre quinti o dichiarato urgente a maggioranza assoluta; 3\u00b0) nei riguardi d\u00ec un provvedimento dichiarato urgente dalle Camere con una maggioranza dei tre quinti.<\/p><p>Pone ai voti la prima delle tre proposte.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che il <em>referendum<\/em> non sia ammesso su una legge votata a maggioranza dei tre quinti delle Camere, prescindendo, per il momento, dalla eventuale dichiarazione di urgenza.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Rileva che l\u2019esito della votazione fa decadere la prima proposta con l\u2019approvazione della seconda (nei limiti in cui egli l\u2019ha indicata mettendola in votazione), mentre resta ancora da esaminare l\u2019ipotesi di leggi dichiarate urgenti da entrambe le Camere (a maggioranza assoluta di voti o con una maggioranza qualificata).<\/p><p>LAMI STARNUTI ritiene che il criterio di escludere la consultazione popolare per le leggi dichiarate urgenti, a maggioranza assoluta, potrebbe essere utile per rendere pi\u00f9 difficile il verificarsi di una richiesta di <em>referendum<\/em> su una legge di carattere finanziario. Ma, poich\u00e9 le leggi di tal natura, per l\u2019articolo 5 del progetto Mortati, non possono in nessun caso essere oggetto di <em>referendum<\/em>, si dichiara contrario alla proposta in esame.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che non sia ammesso il <em>referendum<\/em> sulle leggi dichiarate urgenti a maggioranza assoluta delle due Camere.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che con ci\u00f2 \u00e8 assorbita l\u2019altra proposta relativa alla dichiarazione d\u2019urgenza con maggioranza qualificata.<\/p><p>LAMI STARNUTI esprime l\u2019avviso che con quest\u2019ultima votazione non possa ritenersi esaurita la casistica, perch\u00e9 pu\u00f2 anche verificarsi l\u2019ipotesi che una legge, pur essendo stata approvata soltanto a maggioranza assoluta, sia dichiarata urgente da una maggioranza dei tre quinti di membri del Parlamento. Dovrebbe, quindi, ancora mettersi ai voti il principio di sottrarre al <em>referendum <\/em>anche le leggi approvate a maggioranza assoluta e la cui urgenza sia stata riconosciuta da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quinti.<\/p><p>NOBILE non trova fondata l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Lami Starnuti, in quanto, se una notevole minoranza delle Camere \u00e8 contraria ad una legge, tanto meno ne potr\u00e0 volere l\u2019urgenza. In altri termini, quel decimo che rappresenta la differenza fra la maggioranza assoluta ed i tre quinti, dopo aver contribuito al tentativo di respingere il disegno di legge, dovrebbe essere favorevole ad una dichiarazione di urgenza.<\/p><p>LAMI STARNUTI replica che spesso il contrasto non verte tanto sulla materia da disciplinare quanto sulle modalit\u00e0 della disciplina. Una volta formatasi la maggioranza su un determinato ordine di idee, tutto il Parlamento potrebbe riconoscere l\u2019opportunit\u00e0 che la legge venga applicata con urgenza.<\/p><p>FABBRI obietta che in pratica la dichiarazione dell\u2019urgenza sar\u00e0 contenuta in un articolo della legge e, quindi, coloro che votassero la legge nel suo complesso ne voterebbero anche l\u2019urgenza.<\/p><p>EINAUDI ritiene che l\u2019ipotesi non sia irreale, per quanto difficile a verificarsi, perch\u00e9 la questione dell\u2019urgenza potrebbe sorgere anche dopo l\u2019approvazione della legge.<\/p><p>LAMI STARNUTI ricorre ad una esemplificazione per chiarire il suo punto di vista. Ammesso che il nuovo ordinamento regionale fosse sottoposto per l\u2019approvazione al Parlamento, alcuni deputati, fautori di una pi\u00f9 limitata potest\u00e0 legislativa delle Regioni, potrebbero combattere qualche articolo della legge e votare contro la legge stessa; senonch\u00e9, una volta approvata nel suo complesso e richiestane l\u2019urgenza dal Governo, potrebbero votare in favore dell\u2019urgenza nella considerazione che la creazione del Senato \u00e8 legata all\u2019entrata in vigore della legge e, nell\u2019interesse supremo dello Stato, \u00e8 necessario mettere il nuovo Parlamento in condizione di funzionare al pi\u00f9 presto.<\/p><p>LACONI, aderendo al punto di vista dell\u2019onorevole Lami Starnuti, cita un altro esempio. Su di una legge urgentissima, con cui si approvano degli stanziamenti in favore di una Regione che ha sub\u00ecto un disastro, potrebbe esserci dissenso sull\u2019entit\u00e0 della cifra \u2013 e quindi voto contrario di un certo numero di deputati \u2013 ma accordo unanime sull\u2019urgenza.<\/p><p>FABBRI ripete che la legge si vota nel suo complesso.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si associa, ribadendo il concetto che la dichiarazione d\u2019urgenza non pu\u00f2 essere avulsa dalla legge. Quando si vota una legge, si sa gi\u00e0 se ha o meno un carattere d\u2019urgenza. L\u2019approvazione e la dichiarazione d\u2019urgenza sono dunque due momenti che fanno parte di uno stesso processo volitivo.<\/p><p>TOSATO aggiunge che per l\u2019articolo 19 del Comitato di redazione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall\u2019approvazione. Pertanto, una legge ritenuta urgente dovr\u00e0 necessariamente contenere un articolo in cui si determini un termine diverso dal normale.<\/p><p>LAMI STARNUTI non insiste.<\/p><p>PRESIDENTE, per quanto concerne il numero dei cittadini che deve sottoscrivere l\u2019istanza di <em>referendum<\/em>, ricorda che si \u00e8 proposto un ventesimo degli elettori iscritti, il che significa circa 1 milione e 400 mila elettori. Personalmente ritiene la cifra troppo elevata.<\/p><p>CAPPI fa presente che nella sua formula si parla di un quarantesimo.<\/p><p>FARINI sostiene che, se si stabilisce una cifra bassa, si corre il rischio di avere un <em>referendum<\/em> ad ogni pi\u00e8 sospinto, in quanto la raccolta delle firme non \u00e8 cosa difficile in un Paese in cui esistono forti partiti organizzati. Fisserebbe, quindi, la percentuale di un decimo, o, al massimo, di un ventesimo degli elettori.<\/p><p>UBERTI si oppone, nella considerazione che, cos\u00ec facendo, si escluderebbe in pratica l\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, data la difficolt\u00e0 di mettere assieme un numero rilevante di firme.<\/p><p>BULLONI condivide la preoccupazione che il fissare un numero basso di elettori per la richiesta di <em>referendum<\/em> possa prestarsi ad azioni sabotatrici da parte di gruppi organizzati.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che in Svizzera \u2013 con una popolazione di circa 4 milioni e mezzo di abitanti \u2013 la richiesta di <em>referendum<\/em> pu\u00f2 essere presentata da 30 mila cittadini. In Italia potrebbe mantenersi la stessa proporzione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che per la richiesta di revisione della Costituzione si \u00e8 deliberata la cifra di 500.000 elettori. Sarebbe, quindi, opportuno anche in questo caso stabilire la stessa cifra fissa, anzich\u00e9 una percentuale.<\/p><p>PRESIDENTE concorda e mette ai voti la proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda che l\u2019onorevole Cappi ha suggerito di concedere l\u2019iniziativa della istanza di <em>referendum<\/em> anche a un certo numero (precisamente quattro) di Assemblee regionali, purch\u00e9 la decisione sia stata da queste adottata a maggioranza assoluta.<\/p><p>Pone quindi ai voti il principio che debba essere ammessa la richiesta di <em>referendum<\/em> da parte di Assemblee regionali.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>LAMI STARNUTI propone di elevare il numero delle Assemblee regionali che possono avanzare la richiesta a nove, rinunciando per\u00f2 alla limitazione della maggioranza assoluta.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti quest\u2019ultima proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda che resta da deliberare il termine entro il quale pu\u00f2 essere presentata la domanda di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che il limite di due mesi dalla pubblicazione provvisoria, fatta subito dopo l\u2019approvazione delle due Camere, dovrebbe essere sufficiente, dati gli attuali mezzi di comunicazione.<\/p><p>LACONI propone il termine di tre mesi per uniformit\u00e0 con quanto \u00e8 fissato per la revisione della Costituzione.<\/p><p>NOBILE suggerisce il termine di un mese.<\/p><p>FUSCHINI osserva che, per evitare una troppo lunga sospensione della legge, si potrebbe stabilire che per ottenere l\u2019effetto sospensivo basta la domanda firmata da un numero di cittadini inferiore ai 500.000, salvo poi a completare la raccolta delle firme; in questo modo potrebbe anche adottarsi un decorso di tempo relativamente breve.<\/p><p>AMBROSINI trova che la considerazione dell\u2019onorevole Fuschini \u00e8 degna di rilievo, ma osserva che, se non si concede un termine abbastanza lungo per la raccolta delle firme, si rischia di creare un istituto di impossibile attuazione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, insiste nella sua proposta, aggiungendo, alle ragioni gi\u00e0 esposte, la considerazione che i <em>referendum<\/em> saranno indetti da partiti organizzati.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di fissare il termine entro il quale pu\u00f2 essere richiesto il <em>referendum<\/em> a due mesi dalla pubblicazione provvisoria del provvedimento legislativo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>LAMI STARNUTI ricorda la sua proposta di stabilire che, trascorso un certo lasso di tempo, pu\u00f2 essere assoggettata a <em>referendum<\/em> anche una legge che sia stata approvata dalle Camere con una maggioranza dei tre quinti.<\/p><p>LACONI ritiene che la deliberazione test\u00e9 approvata sia di una gravit\u00e0 eccessiva, in quanto lascerebbe in sospeso le leggi per due mesi. Propone, pertanto, di considerare tutte le decisioni adottate nella seduta odierna come provvisorie, per consentirne un eventuale riesame in una prossima riunione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.10.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Tosato e Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bocconi, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Grieco, Leone Giovanni, Mannironi, Piccioni, Porzio, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Vanoni e Zuccarini.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 79. 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