{"id":5402,"date":"2023-10-16T00:07:34","date_gmt":"2023-10-15T22:07:34","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5402"},"modified":"2023-12-08T23:36:03","modified_gmt":"2023-12-08T22:36:03","slug":"venerdi-17-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5402","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 17 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5402\" class=\"elementor elementor-5402\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f0af017 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f0af017\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-44e1d52\" data-id=\"44e1d52\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f5dc95 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1f5dc95\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470117sed078ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-442f903 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"442f903\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>78.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 17 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Einaudi \u2013 Uberti \u2013 Ambrosini \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Ravagnan \u2013 Bulloni \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Lussu \u2013 La Rocca \u2013 Fuschini \u2013 Grieco \u2013 Tosato.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.35.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Mortati ha presentato un progetto di articolazione sopra il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, illustra il suo progetto, avvertendo di aver previsto due ipotesi di <em>referendum<\/em>: su iniziativa del Governo e su iniziativa del popolo.<\/p><p>I casi previsti per l\u2019iniziativa del Governo sono due: per sospendere una legge approvata dalle Camere e viceversa per dar corso ad un disegno di legge respinto dal Parlamento. Non essendosi ritenuto di creare un regime di tipo assembleare, si \u00e8 preveduta l\u2019ipotesi di un dissidio non grave tra Parlamento e Governo relativo a singole misure legislative, che non conduce necessariamente ad una crisi di Governo, ed in relazione a situazioni simili \u00e8 apparso opportuno dare al Governo la possibilit\u00e0 di opporsi a leggi che il Parlamento abbia approvate o di introdurre leggi che abbiano incontrato resistenza nel Parlamento. In questi casi il dissenso tra Parlamento e Governo non pu\u00f2 risolversi altro che attraverso il responso popolare, ed a ci\u00f2 risponde l\u2019articolo 1 del suo progetto. Osserva che per\u00f2 esso contiene un riferimento all\u2019articolo 38, il quale \u00e8 ora inesatto, poich\u00e9 quest\u2019articolo non \u00e8 stato approvato per la parte che si riferiva alla richiesta di <em>referendum<\/em> in caso di dissidio tra le due Camere. Si potrebbe correggere nel senso di aggiungere al secondo comma un inciso di questo genere: \u00abAnaloga facolt\u00e0 compete per il rigetto di un disegno di legge dall\u2019uno all\u2019altro ramo del Parlamento\u00bb. Fa presente che nel testo del progetto si conferisce al Capo dello Stato il potere formale di indire il <em>referendum<\/em>, in quanto \u00e8 stato gi\u00e0 stabilito che tutti gli atti del Capo dello Stato devono essere controfirmati dal Capo del Governo.<\/p><p>Anche i casi previsti per il <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare sono due: da una parte, iniziativa popolare che tende ad arrestare un procedimento legislativo gi\u00e0 esaurito o ad abrogare una legge gi\u00e0 entrata in vigore; dall\u2019altra, iniziativa che tende ad introdurre nell\u2019apparato legislativo modificazioni, che non siano state promosse dal Parlamento. Ricorda a questo proposito che era gi\u00e0 stato approvato un articolo relativo all\u2019iniziativa popolare, e si era previsto che essa si arrestasse al momento in cui l\u2019iniziativa stessa veniva sottoposta al Parlamento, stabilendo che non dovesse pi\u00f9 aver corso, se il Parlamento non l\u2019avesse approvata. Era stato anche previsto che occorressero le firme di 100.000 elettori affinch\u00e9 l\u2019iniziativa dovesse esser presa in considerazione. L\u2019articolo 3 del progetto completa quella disposizione gi\u00e0 approvata, nel senso di prevedere l\u2019ipotesi di rigetto dell\u2019iniziativa popolare, prescrivendo che debba avere ugualmente corso se ad essa si aggiunga una nuova iniziativa con un numero maggiore di aderenti.<\/p><p>Spiega quindi che gli altri articoli del progetto tendono a regolare le modalit\u00e0 del <em>referendum<\/em>. L\u2019articolo 4 stabilisce che una legge disapprovata dal voto popolare non possa essere ripresentata, se non siano trascorsi due anni dal rigetto; l\u2019articolo 5 determina le leggi che non possono essere oggetto di <em>referendum<\/em> (leggi finanziarie, leggi di autorizzazione alla stipulazione di trattati internazionali, e quelle di ratifica); l\u2019articolo 6 stabilisce che i cittadini che possono partecipare al <em>referendum<\/em> sono gli elettori alla prima Camera. In questo si fa anche rinvio alle leggi speciali per le altre modalit\u00e0.<\/p><p>Per le Regioni \u00e8 previsto il <em>referendum <\/em>non solo per la materia legislativa, ma anche per singoli provvedimenti di carattere propriamente amministrativo. Si \u00e8 creduto opportuno indicare alcuni atti per i quali il <em>referendum<\/em> \u00e8 obbligatorio (assunzione diretta dei pubblici servizi; contrazione di prestiti, non destinati alla conversione di debiti precedenti, superiori ad una cifra che sar\u00e0 stabilita; erogazione di spese tali da impegnare il bilancio dell\u2019ente per oltre cinque anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie).<\/p><p>Accenna quindi agli argomenti che sono stati volontariamente tralasciati. \u00c8 stata esclusa l\u2019ipotesi del <em>referendum<\/em> obbligatorio, salvo per la revisione costituzionale, per la quale la Sottocommissione ha gi\u00e0 preso una deliberazione a parte: ogni ricorso al <em>referendum<\/em> \u00e8 facoltativo, cos\u00ec per il Governo, come per il popolo. \u00c8 stato anche escluso qualsiasi caso di <em>referendum<\/em> consultivo per la ragione, gi\u00e0 altre volte da lui esposta, che il popolo non \u00e8 un organo consultivo. Egualmente si \u00e8 omessa l\u2019ipotesi di un <em>referendum<\/em> preventivo all\u2019emissione di una legge: ammettere che il Parlamento possa richiedere esso stesso l\u2019avviso popolare su una determinata legge \u00e8 sembrato cosa tale da indebolire il senso di responsabilit\u00e0 del Parlamento stesso. Cos\u00ec si \u00e8 creduto di escludere qualsiasi previsione circa le conseguenze, positive o negative, del pronunciamento popolare nei riguardi degli organi che l\u2019hanno provocato. Non \u00e8 sembrato opportuno far conseguire la revoca del Capo dello Stato, che ha chiesto il <em>referendum<\/em>, al risultato di questo contrario alla revisione per cui lo ha indetto; e ci\u00f2 per rendere pi\u00f9 libera l\u2019iniziativa popolare, facendo esulare ogni significato di voto di fiducia dal <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Si \u00e8 anche creduto opportuno di escludere ogni sorta di <em>referendum<\/em> su questioni diverse dalle leggi, salvo i casi che sono stati gi\u00e0 accennati relativi all\u2019ordinamento regionale. Similmente non si \u00e8 ammesso il <em>referendum<\/em> per la revoca del Capo dello Stato o per la revoca del Parlamento, ritenendosi il popolo non sufficientemente maturo per questo tipo di <em>referendum<\/em> che potrebbe portare quindi profondi turbamenti nella vita politica del Paese. In sostanza, si \u00e8 ammesso soltanto il <em>referendum <\/em>legislativo, salvo per gli atti amministrativi di competenza delle Regioni.<\/p><p>Conclude facendo presente che qualche punto del progetto dovr\u00e0 essere perfezionato in sede di discussione, e che dovr\u00e0 essere rivisto, ad esempio, il termine stabilito nell\u2019articolo 2 per l\u2019iniziativa popolare.<\/p><p>FABBRI propone che, nella discussione del progetto in esame, sia data la precedenza alla disposizione, contenuta nel secondo comma dell\u2019articolo 6, concernente una questione che, secondo lui, riveste un carattere pregiudiziale.<\/p><p>In quest\u2019articolo si stabilisce che la proposta sottoposta a <em>referendum<\/em> si intende approvata quando abbia raccolta la maggioranza dei voti espressi, ed egli osserva che in uno stato democratico il problema principale, per avere un orientamento relativamente all\u2019ammissione o al rigetto dell\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, \u00e8 quello di sapere quale sia il peso, che nella proposta dell\u2019onorevole Mortati \u00e8 completamente negativo, dato a coloro che si astengono dalla votazione.<\/p><p>Se si ammette che un <em>referendum<\/em>, al quale abbia partecipato uno scarso numero di elettori, abbia la possibilit\u00e0, con la maggioranza di coloro che vi hanno partecipato, di sconvolgere l\u2019espressione stessa della sovranit\u00e0 nazionale quale emana dal Parlamento, che si pu\u00f2 supporre eletto da venti o venticinque milioni di elettori, si ammette un principio che pu\u00f2 essere gravido di conseguenze molto importanti e pericolosissime.<\/p><p>LACONI esprime l\u2019avviso che sette articoli sulla questione del <em>referendum<\/em> nell\u2019economia della Costituzione siano eccessivi, e che si debba giungere ad una formulazione pi\u00f9 ristretta. Rileva quindi che le osservazioni dell\u2019onorevole Fabbri sono degne di considerazione, perch\u00e9 mostrano i pericoli che pu\u00f2 presentare il <em>referendum<\/em> come esso \u00e8 disciplinato nel progetto in esame.<\/p><p>Osserva che questo istituto, preso da Paesi che hanno un\u2019altra tradizione democratica, potrebbe presentare gravi inconvenienti in Italia, dove le masse popolari sono riluttanti a recarsi alle urne, e si stancherebbero ove il Capo dello Stato ricorresse con frequenza al <em>referendum<\/em> rimesso alla sua iniziativa. Il <em>referendum<\/em> \u00e8 un istituto comprensibile in un Comune o in una Regione, ove si tratta di problemi locali che interessano direttamente i cittadini, ma non \u00e8 altrettanto concepibile nell\u2019ambito nazionale di quasi cinquanta milioni di abitanti, ove si tratta di mobilitare milioni di elettori.<\/p><p>Rileva la gravit\u00e0 della disposizione contenuta nell\u2019articolo 1 del progetto Mortati, che d\u00e0 unicamente al Capo dello Stato, e senza alcuna modalit\u00e0, la facolt\u00e0 di indire un <em>referendum<\/em> su disegni di legge rigettati dal Parlamento e su leggi a lui sottoposte per la promulgazione. Osserva che \u00e8 enorme dare ad una sola delle due parti in causa la facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> e che questo potrebbe dare i pi\u00f9 strani risultati, se non fosse preparato da una adeguata agitazione del problema in seno alle masse degli elettori.<\/p><p>Conclude dichiarandosi favorevole al <em>referendum<\/em> nell\u2019ambito dei Comuni e delle Regioni, ma osservando che esso presenta molti pericoli quando sia attuato su scala nazionale, a meno che non si prevedano restrizioni e modalit\u00e0 tali da rendere molto grave e raro il ricorso a questo istituto.<\/p><p>EINAUDI rileva l\u2019importanza delle osservazioni dell\u2019onorevole Fabbri, e osserva a sua volta che non esistono Paesi nei quali il <em>referendum<\/em>, pure essendovi praticato da molto tempo, non abbia dato luogo alle stesse osservazioni. Anche in Svizzera, dove il <em>referendum<\/em> \u00e8 applicato con frequenza, i suoi risultati non sono stati sempre soddisfacenti, perch\u00e9 molto spesso gli elettori hanno mostrato di non interessarsi alle questioni che venivano loro proposte. Il problema principale \u00e8 quello di distinguere tra gli argomenti che meritano di essere sottoposti a <em>referendum<\/em> e quelli che non lo meritano; ma questo non pu\u00f2 essere risolto che dagli elettori nell\u2019atto stesso in cui si recano alle urne.<\/p><p>Inoltre, nel progetto dell\u2019onorevole Mortati \u00e8 contemplato soltanto il caso di <em>referendum <\/em>sulle leggi, le quali sono composte quasi sempre di pi\u00f9 articoli, mentre un <em>referendum<\/em> significativo deve essere raccolto su una domanda chiara ed univoca, alla quale si possa rispondere solamente con un \u00abs\u00ec\u00bb o con un \u00abno\u00bb.<\/p><p>UBERTI si dichiara favorevole all\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, perch\u00e9 esso ha il suo fondamento nella democrazia che appunto si sta attuando. Ritiene che il <em>referendum<\/em> a carattere nazionale debba avere alcune limitazioni, ed \u00e8 comunque convinto che sar\u00e0 applicato solo per questioni di grande importanza.<\/p><p>Propone che nell\u2019articolo 7 del progetto, dove si dice che gli Statuti regionali potranno disporre per la formazione delle leggi regionali l\u2019uso del <em>referendum<\/em>, sia estesa la possibilit\u00e0 di impiegare il <em>referendum<\/em> anche ai Comuni per le deliberazioni comunali. Fa presente a tale proposito che la facolt\u00e0 concessa al popolo di esprimere il suo pensiero su determinati problemi amministrativi \u00e8 di importanza radicale, specialmente da che \u00e8 stato abolito il controllo di merito, controllo che sarebbe fatto dalle popolazioni stesse attraverso il <em>referendum<\/em>, indetto dall\u2019amministrazione o richiesto da un ventesimo degli abitanti.<\/p><p>Insiste ancora sull\u2019opportunit\u00e0 di affermare nella maniera pi\u00f9 ampia possibile il <em>referendum<\/em> comunale, stabilendo che quando una deliberazione dell\u2019Amministrazione superi un limite determinato di spesa, si debba, in sostituzione del controllo di merito, ricorrere al <em>referendum<\/em>. Vorrebbe inoltre che l\u2019impiego del <em>referendum<\/em> nei riguardi degli Statuti regionali, oltre che ai casi contemplati nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 7, fosse esteso ad altre questioni, quali l\u2019assunzione diretta dei pubblici servizi, la contrazione di prestiti non destinati alla conversione di debiti precedenti, l\u2019esecuzione di una grande opera pubblica, la costituzione di un consorzio comunale, ecc. Non escluderebbe inoltre il <em>referendum<\/em> per le leggi riguardanti i Comuni, perch\u00e9 in materia di finanza locale sarebbe utile ricorrere a questo istituto come forma di controllo diretto da parte della popolazione.<\/p><p>AMBROSINI si dichiara favorevole all\u2019adozione del sistema proposto, pur rendendosi conto delle obiezioni che esso ha sollevato, le quali sono giustificate da un punto di vista astratto, ma potranno essere facilmente superate nella soluzione concreta dei vari problemi.<\/p><p>Osserva che i regimi costituzionali non sono cos\u00ec razionalizzati da escludere dal proprio complesso elementi di altri regimi, e che, come nel regime parlamentare pu\u00f2 essere introdotto qualche elemento del regime presidenziale, cos\u00ec vi pu\u00f2 essere accolto qualche elemento del sistema della democrazia diretta, quale \u00e8 appunto il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Circa le difficolt\u00e0 di attuazione pratica cui \u00e8 stato accennato, rileva che, per quanto riguarda l\u2019ampiezza del territorio dello Stato, non \u00e8 da escludere che il <em>referendum<\/em> possa funzionare anche in grandi Stati per quei problemi che interessano tutta la popolazione; e, per quanto riguarda la materia, il <em>referendum <\/em>potr\u00e0 essere agevole anche per le leggi, nei cui riguardi il popolo sar\u00e0 chiamato a pronunciarsi non sulle singole disposizioni, ma soltanto sul loro spirito animatore.<\/p><p>NOBILE dichiara di non voler entrare in merito alle ragioni politiche del progetto in esame, ma di essere rimasto impressionato dalle osservazioni dell\u2019onorevole Einaudi, ritenendo anch\u2019egli che possano essere sottoposte a <em>referendum<\/em> popolare soltanto questioni ben determinate, come potrebbe essere, ad esempio, quella se si debba introdurre o no il divorzio. Trova poi assai grave che si lasci all\u2019arbitrio del Capo dello Stato la facolt\u00e0 di sottoporre un progetto di legge gi\u00e0 approvato dal Parlamento al giudizio popolare, quando la volont\u00e0 del popolo ha gi\u00e0 nel Parlamento la sua espressione.<\/p><p>Rileva nel progetto in esame incongruenze di carattere tecnico. Per esempio, all\u2019articolo 1 viene data facolt\u00e0 al Capo dello Stato di indire il <em>referendum<\/em> senza alcuna distinzione n\u00e9 sulla materia della legge, n\u00e9 sul modo con cui questa \u00e8 stata approvata, cosicch\u00e9 il Capo dello Stato potrebbe sottoporre a <em>referendum <\/em>una legge approvata con enorme maggioranza dal Parlamento, e questa legge riceverebbe il voto di una minoranza della popolazione, quando la maggioranza di questa si assentasse dalle urne. Ritiene che non si possano concedere poteri cos\u00ec larghi al Capo dello Stato, tanto pi\u00f9 che questi non \u00e8 tenuto a consultarsi con nessuno all\u2019infuori del Capo del Governo.<\/p><p>All\u2019articolo 2, dove \u00e8 detto che un ventesimo degli elettori iscritti potr\u00e0 richiedere il <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento, fa osservare che la disposizione \u00e8 inutile, perch\u00e9 quel ventesimo degli elettori pu\u00f2 sempre incaricare i propri rappresentanti in Parlamento di muovere obiezioni al disegno di legge mentre esso viene discusso; e che in ogni modo la quota di un ventesimo \u00e8 troppo esigua, perch\u00e9 corrisponde solo al cinque per cento dei deputati. Rileva inoltre che nel progetto non si dice che cosa avverrebbe se il voto del <em>referendum<\/em> fosse contrario ad una determinata legge, mentre si dovrebbe stabilire quale effetto ci\u00f2 produrrebbe.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essersi astenuto intenzionalmente dal prevedere questa ipotesi.<\/p><p>NOBILE osserva che l\u2019articolo 3 dice che l\u2019iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli da parte di almeno centomila elettori.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Nobile che la disposizione dell\u2019articolo 3 \u00e8 stata approvata, ma non ha a che vedere con la questione del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>NOBILE rileva un\u2019incongruenza anche nell\u2019articolo 4, dove si dice che una proposta disapprovata dal voto popolare non pu\u00f2 essere ripresentata, se non siano trascorsi almeno due anni dal rigetto, mentre potrebbe trattarsi di una legge votata dal Parlamento a maggioranza schiacciante, e respinta in sede di <em>referendum<\/em> da una esigua minoranza degli elettori.<\/p><p>PERASSI dichiara di concordare con l\u2019onorevole Laconi circa l\u2019opportunit\u00e0 di estendere il <em>referendum<\/em> ai Comuni. Nella Costituzione dovrebbe essere indicato che la legge che discipliner\u00e0 i Comuni stabilir\u00e0 quali sono le deliberazioni che dovranno essere sottoposte al <em>referendum<\/em>, sia obbligatoriamente, sia su richiesta di un certo numero di elettori. Per le Regioni si dovrebbe indicare che la materia sar\u00e0 disciplinata dallo Statuto regionale.<\/p><p>Passa quindi a considerare il <em>referendum <\/em>nazionale, nella sua forma pi\u00f9 accettabile, che \u00e8 quella del <em>referendum<\/em> facoltativo su richiesta di un certo numero di elettori, ed osserva che la quota di un ventesimo degli elettori fissata nell\u2019articolo 2 \u00e8 sufficientemente elevata, perch\u00e9 il <em>referendum<\/em> possa avere una base seria. Ritiene opportuno introdurre qualche limitazione, escludendo il ricorso al <em>referendum<\/em> quando la legge sia dichiarata vigente con un\u2019esplicita dichiarazione delle Camere che l\u2019hanno votato e quando la legge sia stata votata dal Parlamento con maggioranza elevata.<\/p><p>Esprime i suoi dubbi sull\u2019opportunit\u00e0 della disposizione contenuta nella seconda parte dell\u2019articolo 3 per la quale, se un progetto di legge presentato al Parlamento da un determinato numero di elettori non \u00e8 preso da quello in considerazione, o \u00e8 modificato, o respinto, il progetto stesso deve essere sottoposto alla votazione popolare. Rileva a questo riguardo che, per esempio, nella Svizzera, dove \u00e8 in vigore il sistema del <em>referendum<\/em>, non \u00e8 prevista l\u2019iniziativa popolare con questo effetto in materia di legislazione ordinaria, ma soltanto in materia di legge costituzionale.<\/p><p>Si dichiara anche perplesso circa la dizione del secondo comma, nel quale \u00e8 detto che il Capo dello Stato ha facolt\u00e0 di sottoporre a <em>referendum<\/em> i disegni di legge respinti dal Parlamento, e la stessa perplessit\u00e0 manifesta per la prima parte dell\u2019articolo riguardante la facolt\u00e0 del Capo dello Stato di indire il <em>referendum<\/em> su una legge gi\u00e0 votata dal Parlamento ed a lui presentata per la promulgazione. Ritiene che questa facolt\u00e0 dovrebbe esser limitata al caso in cui la legge fosse stata votata dal Parlamento con maggioranza non molto elevata.<\/p><p>Con questi rilievi dichiara di poter aderire al progetto presentato dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara di non poter essere contrario al progetto, perch\u00e9 il <em>referendum<\/em> \u00e8 una forma di democrazia diretta; ma di ritenere che la partecipazione popolare all\u2019attivit\u00e0 legislativa debba essere contenuta entro giusti limiti. A tale scopo giudica opportune le restrizioni proposte dall\u2019onorevole Perassi per il caso di leggi dichiarate urgenti o votate a maggioranza qualificata. Ricorda che la prima Sezione ha votato una disposizione analoga sulla revisione della Costituzione, ed osserva che a maggior ragione quello stesso criterio deve essere introdotto nel progetto dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>Circa la questione sollevata dall\u2019onorevole Fabbri, si dichiara personalmente del parere che le astensioni non debbano essere tenute in conto: chi non vota non pu\u00f2 pesare sulle deliberazioni del corpo elettorale. \u00c8 vero che l\u2019assenza di una grande parte del corpo elettorale dal <em>referendum<\/em> toglie a questo molto del suo valore; ma a tale inconveniente si rimedia col fissare una quota elevata di elettori per la richiesta del <em>referendum<\/em>, come \u00e8 appunto quella di un ventesimo proposto dall\u2019onorevole Mortati, la quale garantisce che si tratta di un problema che ha veramente agitato la coscienza popolare.<\/p><p>Si dichiara invece nettamente contrario all\u2019articolo 1 del progetto, non trovando n\u00e9 giusto n\u00e9 conveniente che il Capo dello Stato possa sottoporre a <em>referendum<\/em> una legge che egli dovrebbe promulgare, perch\u00e9 \u00e8 opportuno che egli non entri nel merito di questioni politiche che \u00e8 bene rimangano nel recinto del Parlamento, e perch\u00e9 non deve fare una politica personale. \u00c8 vero che il provvedimento del Capo dello Stato porterebbe la controfirma del Capo del Governo, e che probabilmente senza l\u2019assenso e l\u2019adesione del Capo del Governo il Capo dello Stato non ricorrerebbe al <em>referendum<\/em>; ma se la legge favorevole al Governo \u00e8 stata approvata dal Parlamento, il Capo del Governo non dar\u00e0 mai volontariamente il suo assenso alla richiesta di <em>referendum<\/em>; ch\u00e9 se, invece, il Governo \u00e8 stato contrario al progetto di legge e non ha creduto di porre su di esso la questione di fiducia, sarebbe veramente strano il suo atteggiamento favorevole al ricorso al <em>referendum<\/em> su una legge che esso ha reputato di un valore ed una importanza secondario, tanto che non ha posto sopra di essa la questione di fiducia. Affinch\u00e9, quindi, si abbia un <em>referendum<\/em> per iniziativa o per decreto del Capo dello Stato, bisogna presupporre una volont\u00e0 del Capo dello Stato determinante la volont\u00e0 del Governo.<\/p><p>D\u2019altra parte, il coinvolgere il Capo dello Stato nelle competizioni politiche del Paese \u00e8 rendere un cattivo servigio all\u2019istituzione e quindi alla Repubblica, poich\u00e9 nel caso che il risultato del <em>referendum<\/em> fosse favorevole alla legge approvata dal Parlamento, il Capo dello Stato dovrebbe rassegnare le dimissioni. Il <em>referendum<\/em> facoltativo dovrebbe quindi essere limitato ai casi di iniziativa popolare.<\/p><p>Circa i tre casi previsti dal progetto Mortati per il <em>referendum<\/em> facoltativo, per i primi due si riferisce alle favorevoli osservazioni gi\u00e0 fatte dall\u2019onorevole Perassi; per il terzo, riguardante l\u2019abrogazione di una legge gi\u00e0 in vigore, si richiama egualmente al principio affermato dall\u2019onorevole Perassi. Con queste restrizioni, dichiara di accettare di massima il progetto sul <em>referendum<\/em>, riservandosi di esaminare specificatamente, in sede di discussione dell\u2019articolo 7, la questione del <em>referendum<\/em> nelle Regioni e nei Comuni, a cui \u00e8 favorevole con alcune correzioni che gli sembrano necessarie.<\/p><p>RAVAGNAN fa rilevare la gravit\u00e0 delle disposizioni contenute nell\u2019articolo 1 del progetto, il quale d\u00e0 in sostanza facolt\u00e0 al Capo dello Stato di entrare in conflitto permanente col Parlamento, e di risolvere questo conflitto a suo favore con un appello diretto a sollevare il Paese contro quel Parlamento che il Paese stesso ha eletto. Ritiene che con questo articolo si introduca nella Costituzione una modificazione sostanziale del regime costituzionale a cui si ispira il progetto, che \u00e8 quello di una Repubblica parlamentare, trasformandolo in un regime presidenziale. La concessione indiscriminata della facolt\u00e0 di chiedere al Paese di rigettare una legge approvata dal Parlamento farebbe degenerare la lotta intorno a questa legge in una lotta pro e contro il Capo dello Stato che, in caso di decisione sfavorevole, dovrebbe dare le sue dimissioni. Propone perci\u00f2 che l\u2019articolo 1 venga soppresso.<\/p><p>BULLONI si dichiara contrario al <em>referendum<\/em> su iniziativa del Capo dello Stato, perch\u00e9 contrastante con la natura stessa dell\u2019istituto, e fonte di contrasti pregiudizievoli per il prestigio del Capo dello Stato e delle due Camere. \u00c8 invece favorevole al <em>referendum <\/em>richiesto dagli elettori con le limitazioni indicate dall\u2019onorevole Perassi nel numero di 250.000, ritenendo eccessivo il ventesimo degli elettori iscritti, proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MANNIRONI si dichiara favorevole in linea di massima al progetto dell\u2019onorevole Mortati, associandosi alle considerazioni fatte in proposito dagli onorevoli Uberti e Ambrosini.<\/p><p>Accetta le modificazioni proposte dall\u2019onorevole Perassi, miranti ad escludere il <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare nei casi di leggi dichiarate urgenti o approvate dal Parlamento con forte maggioranza, proponendo per\u00f2 a sua volta che i casi di urgenza siano riconosciuti da una maggioranza qualificata delle due Camere e non dichiarate tali d\u2019arbitrio dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dalle stesse Camere a maggioranza semplice.<\/p><p>\u00c8 invece contrario alla tesi dell\u2019onorevole Bulloni, poich\u00e9 ritiene che non possa essere negato al Capo dello Stato il diritto di intervenire per provocare un <em>referendum<\/em>. Osserva a questo proposito che si parla con eccessiva diffidenza della posizione del Capo dello Stato. In sostanza, occorre tener presente che col <em>referendum <\/em>\u00e8 sempre il popolo che decide se una legge debba essere o no approvata, mentre il Capo dello Stato interviene soltanto come supremo regolatore della vita della Nazione per proporre un giudizio. Questo giudizio \u00e8 rimesso alla sovranit\u00e0 popolare, la quale pu\u00f2 anche mettersi in contrasto, su una determinata questione, col Parlamento che essa stessa ha eletto, senza che per questo l\u2019ordinamento dello Stato ne sia sovvertito. Se non si vuole che il Capo dello Stato sia un semplice passacarte, gli si deve riconoscere anche questo diritto di intervenire almeno per provocare un <em>referendum<\/em> che rimetta al popolo il giudizio finale su una determinata legge.<\/p><p>Conclude dichiarando che voter\u00e0 a favore del progetto Mortati, compreso l\u2019articolo 1, salvo qualche leggera modifica che si riserva di proporre a mano a mano che saranno presi in esame i singoli articoli.<\/p><p>CAPPI si dichiara favorevole all\u2019articolo 1 del progetto Mortati, perch\u00e9 il negare la possibilit\u00e0 di un conflitto tra Parlamento e popolo gli sembra contrario a quel dinamismo a cui tanto si tiene. Nei cinque anni che dura una legislatura pu\u00f2 benissimo manifestarsi una frattura tra le esigenze del popolo e la volont\u00e0 del Parlamento, e in questo caso impedire che il popolo possa esprimere la sua volont\u00e0 non sarebbe conforme ai princip\u00ee della democrazia. \u00c8 per\u00f2 favorevole all\u2019emendamento suggerito dall\u2019onorevole Perassi circa la limitazione del <em>referendum<\/em> ai casi di leggi approvate o respinte dal Parlamento con lieve maggioranza, ed \u00e8 invece contrario all\u2019altro emendamento riguardante l\u2019esclusione delle leggi dichiarate urgenti, perch\u00e9 la maggioranza potrebbe dichiarare urgente una legge a suo arbitrio. Per l\u2019articolo 7 ritiene che basterebbe dire nella Costituzione che gli Statuti regionali disciplineranno l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> e per le Regioni e per gli altri enti minori.<\/p><p>Osserva infine, nei riguardi del <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare, che, essendo stato approvato il principio dell\u2019iniziativa parlamentare, vi sar\u00e0 sempre nel Parlamento un rappresentante di quella corrente dell\u2019opinione pubblica che ritenesse di dover proporre una determinata legge, il quale potrebbe proporla direttamente al Parlamento. Solo nel caso in cui questa legge fosse approvata o respinta con un numero di voti minore di una certa maggioranza da indicare, il <em>referendum<\/em> potrebbe essere chiesto.<\/p><p>LUSSU dichiara di concordare con gli onorevoli Perassi, Lami Starnuti e Ravagnan circa l\u2019opportunit\u00e0 che l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> sia limitato a casi eccezionali, come \u00e8 anche nella Costituzione francese, e sulla convenienza che l\u2019istituto stesso sia esteso alle Regioni e ai Comuni. \u00c8 anche d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di non far intervenire il Capo dello Stato nelle lotte politiche e quindi sulla soppressione dell\u2019articolo 1.<\/p><p>Ritiene che il <em>referendum<\/em> popolare debba essere ammesso soltanto per le leggi approvate dalle due Camere con maggioranza molto limitata; e che nei riguardi dell\u2019articolo 3, la iniziativa debba essere limitata al caso contemplato nel secondo comma: \u00above tale progetto, che deve essere presentato subito dal Governo al Parlamento, non venga nel termine di sei mesi dalla presentazione preso in considerazione, o sia rigettato, o sottoposto a emendamenti, si deve procedere a <em>referendum<\/em>\u00bb. Non ammetterebbe il caso finale: \u00abquando la richiesta degli elettori sia rivolta all\u2019abrogazione di una legge gi\u00e0 in vigore\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda la maggioranza valevole per il <em>referendum<\/em>, dichiara di accettare quanto ha proposto l\u2019onorevole Mortati, che cio\u00e8 basta la maggioranza dei voti espressi.<\/p><p>LA ROCCA osserva che l\u2019articolo 1 del progetto attribuisce al Capo dello Stato un vero e proprio diritto di veto, con la facolt\u00e0 di sospendere una legge approvata e sottoporla all\u2019approvazione di tutta la Nazione. Pi\u00f9 grave, poi, la facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> su una legge rigettata. In tal modo si rende il Capo dello Stato arbitro di tutta l\u2019attivit\u00e0 legislativa.<\/p><p>Circa il resto del progetto si rimette a quanto hanno detto i Commissari del suo gruppo.<\/p><p>FUSCHINI si dichiara contrario all\u2019articolo 1 che concede al Capo dello Stato poteri suscettibili di creare situazioni oltremodo imbarazzanti. Il riportare davanti agli elettori un disegno di legge rigettato dal Parlamento costituisce un fatto molto grave, perch\u00e9 crea con una legge costituzionale un urto tra Parlamento e popolo. Ove il popolo approvasse un disegno di legge rigettato dal Parlamento, le due Camere dovrebbero essere sciolte, non potendo un Parlamento restare in carica dopo la manifestazione di sfiducia fattagli dal popolo. Con ci\u00f2 si svaluta l\u2019istituto della rappresentanza parlamentare, perch\u00e9 il rappresentante deve presumere sempre di avere la fiducia del suo rappresentato. La facolt\u00e0, poi, del Capo dello Stato di indire il <em>referendum <\/em>su leggi approvate metterebbe il Capo dello Stato in urto col Parlamento e in qualche caso anche col popolo. Si dichiara pertanto contrario all\u2019articolo 1, anche con gli emendamenti proposti dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>Circa l\u2019articolo 6, ove si parla dei voti espressi, osserva che occorre richiedere la partecipazione al <em>referendum<\/em> di non meno di due quinti degli elettori iscritti, per evitare che una piccola minoranza possa modificare la situazione politica esistente.<\/p><p>EINAUDI non \u00e8 rimasto persuaso delle due riserve fatte dall\u2019onorevole Perassi che, in sostanza, si riducono ad una sola, poich\u00e9 non ritiene che si possa escludere il <em>referendum<\/em> soltanto perch\u00e9 vi sia una dichiarazione d\u2019urgenza fatta a maggioranza semplice.<\/p><p>Si tratta di vedere se una legge approvata a maggioranza qualificata possa o non possa essere sottoposta a <em>referendum<\/em>. Il dubbio gli viene dalla considerazione relativa alla situazione attuale di parecchi Parlamenti composti di molti gruppi politici, in cui le leggi sono spesso il frutto di compromessi ed accordi. In queste condizioni, disegni di legge che rappresentino soltanto la volont\u00e0 di piccole minoranze di elettori possono essere approvati da una grande maggioranza del Parlamento.<\/p><p>Ritiene che questo sia un caso in cui \u00e8 pi\u00f9 che mai necessario ricorrere al <em>referendum <\/em>e che non abbia perci\u00f2 una grande importanza la questione dell\u2019entit\u00e0 della maggioranza che ha approvato la legge.<\/p><p>Dichiara che in linea di principio il <em>referendum<\/em> deve essere ammesso, perch\u00e9 \u00e8 un correttivo del sistema della rappresentanza con un elemento della democrazia diretta. Ci\u00f2 che potr\u00e0 dargli successo \u00e8 la formulazione dei quesiti che si sottoporranno al popolo. Perci\u00f2 ritiene opportuno fissare la discussione su questo punto: quale \u00e8 il quesito da sottoporre al popolo.<\/p><p>GRIECO \u00e8 contrario all\u2019articolo 1 del progetto Mortati, poich\u00e9 altera il sistema rappresentativo, conferendo al Capo dello Stato una facolt\u00e0 molto pericolosa. Il Capo dello Stato deve essere il regolatore supremo della vita del Paese, e la funzione di cui all\u2019articolo 1 lo mette in condizione di determinare dei contrasti anche l\u00e0 dove non ne esistono.<\/p><p>D\u2019altra parte, si deve tener presente che il Capo dello Stato ha ricevuto i suoi poteri dalle due Camere riunite. Facendo appello direttamente al popolo, egli le scavalcherebbe. Ritiene che neanche nei regimi presidenziali esista una tale facolt\u00e0, in cui \u00e8 qualche elemento da colpo di Stato assai pericoloso.<\/p><p>Inoltre, un abuso del <em>referendum<\/em> appesantirebbe il sistema. Ora, se il progetto Mortati offre garanzie contro questo abuso per la parte che si riferisce al <em>referendum<\/em> nazionale, rimane da esaminare a suo tempo se non si debba trovare una remora anche all\u2019abuso del <em>referendum<\/em> negli enti locali, sebbene in questo campo il pericolo sia meno grave.<\/p><p>Ricorda che \u00e8 gi\u00e0 stato approvato il <em>referendum<\/em> obbligatorio per la revisione della Costituzione. Le altre forme di <em>referendum<\/em>, nel progetto dell\u2019onorevole Mortati, sono facoltative. La parte pi\u00f9 viva ed interessante del progetto \u00e8 quella relativa all\u2019iniziativa popolare, la quale deve essere mantenuta; si pu\u00f2 discutere se la formulazione Mortati soddisfi tutti i Commissari; ma \u00e8 certo che l\u2019iniziativa popolare \u00e8 quella che giustifica in modo pi\u00f9 solenne il ricorso a questo strumento della democrazia.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha obiettato che vi sar\u00e0 sempre almeno un deputato che potr\u00e0 rendersi interprete di una corrente esistente nel Paese e presentare un disegno di legge, evitando di mettere in moto il meccanismo del <em>referendum<\/em>. \u00c8 da augurarsi che vi sia sempre un deputato che senta la corrente del Paese e se ne renda interprete, perch\u00e9 ci\u00f2 render\u00e0 non necessario un <em>referendum<\/em>; ma l\u2019affermazione nella Costituzione del diritto di un certo numero di cittadini di chiedere il <em>referendum<\/em> deve rimanere.<\/p><p>Ritiene che il numero di elettori necessario per presentare la richiesta del <em>referendum<\/em> non dovrebbe essere molto basso.<\/p><p>L\u2019onorevole Fabbri ha posto un problema che ha dichiarato pregiudiziale a tutta la discussione, quello del <em>quorum<\/em> dei votanti necessari alla validit\u00e0 della votazione. L\u2019onorevole Fuschini \u00e8 andato incontro a questo desiderio esprimendo una opinione concreta: personalmente dichiara di essere molto incerto se si possa rispondere al quesito posto dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>\u00c8 evidente che l\u2019astensione di un notevole gruppo di elettori, se non ha valore per il computo dei voti, ha tuttavia un valore politico ed un Governo che rifletta deve tener conto delle astensioni. Un <em>referendum<\/em> che non trovasse rispondenza nel popolo costituirebbe un problema da esaminare in sede parlamentare.<\/p><p>Ma la fissazione di un <em>quorum<\/em> per la validit\u00e0 del <em>referendum<\/em> pu\u00f2 aprire delle controversie in sede di legge elettorale; perch\u00e9, fissando un <em>quorum<\/em> per il <em>referendum<\/em>, bisognerebbe fissarlo anche per le leggi elettorali. \u00c8 perci\u00f2 contrario alla fissazione di un <em>quorum<\/em>.<\/p><p>Il problema pu\u00f2 essere risolto solo attraverso la messa in moto di tutta la macchina politica del Paese e attraverso l\u2019esercizio della democrazia. Sarebbe bene, a questo proposito, che l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> fosse anzitutto esperimentato dagli enti locali.<\/p><p>TOSATO si dichiara favorevole al potere concesso con l\u2019articolo 1 al Capo dello Stato. Le difficolt\u00e0 che sono state sollevate contro questo articolo servono a chiarire e a stabilire le diverse posizioni sulla figura del Capo dello Stato. Si \u00e8 detto che egli scavalcherebbe le Camere stesse da cui proviene; ma allora non si comprenderebbe quale sarebbe la sua funzione, cio\u00e8 se invece di essere Capo dello Stato, non diverrebbe capo dell\u2019Assemblea Nazionale. Se si concepisce il Capo dello Stato come rappresentante dell\u2019Assemblea Nazionale, evidentemente egli deve conformarsi al volere delle due Camere senza alcun potere di carattere sostanziale, per quanto limitato; ma se, viceversa, ha una sua funzione, egli necessariamente deve avere anche la possibilit\u00e0 di opinioni in qualche caso, sia pure rarissimo, diverse da quelle delle Camere.<\/p><p>Si \u00e8 gi\u00e0 attribuito al Capo dello Stato il potere di sciogliere anticipatamente le Camere, partendo dalla considerazione che il periodo di cinque anni di durata normale di quelle \u00e8 molto lungo e che modificazioni possono determinarsi nel frattempo nell\u2019atteggiamento del corpo elettorale. Ora, per quanto riguarda in particolare la materia legislativa, si deve tener presente che il Capo dello Stato non vi partecipa, avendo egli solo un potere esecutivo, e la vera ipotesi per la quale pu\u00f2 servire il potere concesso dall\u2019articolo 1 \u00e8 quella prospettata dall\u2019onorevole Lami Starnuti, cio\u00e8 che Governo e Parlamento si trovino d\u2019accordo in un determinato progetto di legge, a cui invece il Capo dello Stato sia contrario. Concedendo al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di sottoporre il progetto approvato dalle due Camere a un <em>referendum<\/em> non gli si concede un potere dittatoriale, perch\u00e9 egli non far\u00e0 che rimettere la decisione alla volont\u00e0 popolare. Ove il popolo approvasse quello che \u00e8 stato approvato dalle Camere, il Capo dello Stato dovrebbe dimettersi. Nessun pericolo, dunque; ed \u00e8 bene mantenere la possibilit\u00e0 che, in determinate situazioni particolarmente gravi, una persona assuma su di s\u00e9 l\u2019estrema responsabilit\u00e0 di opporsi alla volont\u00e0 delle Camere, ricorrendo direttamente al responso della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di vedere nell\u2019istituto del <em>referendum<\/em> una forma del controllo popolare, e di ritenere che, come tale, esso debba essere introdotto nella Costituzione. All\u2019obiezione che questo controllo si esercita anche con le elezioni, risponde che il controllo sull\u2019attivit\u00e0 svolta dai rappresentanti che hanno ricevuto il mandato non pu\u00f2 esercitarsi se non per mezzo del <em>referendum<\/em>. Ma questo deve esser limitato al caso dell\u2019iniziativa popolare.<\/p><p>Osserva che la facolt\u00e0 concessa al Capo dello Stato dall\u2019articolo 1 del progetto Mortati non fa che ripresentare sotto altra forma quel diritto di sanzione che gi\u00e0 \u00e8 stato negato al Capo dello Stato, e non comprende perch\u00e9, avendo negato questo diritto quando si trattava delle funzioni del Capo dello Stato, si debba concederlo ora a proposito di una questione non legata in modo specifico alle funzioni del Capo dello Stato stesso. Pertanto ritiene che la disposizione dell\u2019articolo 1 non possa essere accolta.<\/p><p>Il Parlamento pu\u00f2 essere soggetto ad errare; ma si deve tener presente che i suoi errori si manifestano quando vi \u00e8 una discrepanza interna nel sistema, oppure quando v\u2019\u00e8 contrasto tra le due Camere. Se questo contrasto non esiste, si deve partire dal presupposto che non vi sia ragione di alcun intervento, perch\u00e9 il Parlamento rappresenta la volont\u00e0 popolare. Se invece il contrasto tra Parlamento e Governo si manifesta in modo evidente, allora interviene il Capo dello Stato come colui che cerca di conciliarlo o ne affida la soluzione alla volont\u00e0 del popolo.<\/p><p>Fa presente che tutto il sistema che si \u00e8 costituito \u00e8 formato in modo da escludere che nella vita dello Stato una persona sola possa avere un potere determinante. Ricorda che, discutendosi la questione della responsabilit\u00e0 del Consiglio dei Ministri, la maggioranza della prima Sezione ha espresso il parere che la responsabilit\u00e0 della politica generale del Governo sia del Consiglio dei Ministri e non del Presidente del Consiglio, proprio perch\u00e9 ha trovato preoccupante e pericoloso un particolare ed esclusivo potere affidato al Capo del Governo. Il caso in esame \u00e8 analogo: si tratterebbe di un potere di carattere personale molto pi\u00f9 grave, e pertanto ritiene che non possa essere concesso.<\/p><p>Si associa alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Grieco a proposito della questione degli astenuti, facendo presente che, se si considera il <em>quorum<\/em> nel <em>referendum<\/em>, non si potrebbe non considerarlo nelle elezioni. Non si comprende perch\u00e9 un deputato eletto col voto del trenta per cento degli elettori debba essere riconosciuto come capace di esprimere la volont\u00e0 di un determinato raggruppamento della popolazione, mentre poi quando il trenta per cento di quel gruppo popolare esprime direttamente la sua volont\u00e0, questa non dovrebbe avere valore. Non \u00e8 pertanto d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fabbri a questo proposito.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si associa alle considerazioni fatte dal Presidente circa la questione del <em>quorum<\/em> che, se adottato, dovrebbe valere anche per le elezioni. Dichiara di essere favorevole al <em>quorum<\/em> solo a patto che si introduca il voto obbligatorio. Per quanto riguarda la questione dei votanti, cio\u00e8 dei voti espressi, dichiara di essere favorevole a comprendere gli astenuti allo scopo di elevare la percentuale dei voti necessari per l\u2019approvazione.<\/p><p>Circa l\u2019articolo 1, pur aderendo a quanto ha detto l\u2019onorevole Tosato, ritiene che non sia quella che egli ha formulato l\u2019ipotesi pi\u00f9 rilevante ai fini che lo hanno ispirato nel proporre questo articolo.<\/p><p>Quanto si \u00e8 detto dagli avversari che questo articolo capovolge tutto il sistema che si \u00e8 costruito, non si \u00e8 tenuto esatto conto di tutti i vari elementi di questo congegno. Infatti, uno degli articoli approvati stabilisce che, se anche il Governo non \u00e8 obbligato a dimettersi quando si abbia un voto contrario a una sua proposta, esso \u00e8 obbligato a dimettersi quando vi sia un voto di sfiducia o di censura. Ora qual \u00e8 l\u2019ipotesi che si pu\u00f2 formulare per rendere realizzabile l\u2019articolo 1? \u00c8 evidente che, se su un disegno di legge si \u00e8 manifestato un dissenso radicale, questo dissenso deve portare a un voto di sfiducia che sar\u00e0 provocato, se il Governo non ha la sensibilit\u00e0 di chiederlo, dalla maggioranza parlamentare. Ma in questo caso evidentemente il <em>referendum<\/em> non \u00e8 possibile. L\u2019ipotesi normale per l\u2019applicazione dell\u2019articolo 1 \u00e8 quella in cui l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em> sia presa non dal Capo dello Stato, ma dal Capo del Governo in dissidio con le due Camere, dissidio che non sia sboccato in un voto di sfiducia. In questo caso \u00e8 utile, ai fini della stabilit\u00e0 della politica governativa, dare al Governo la possibilit\u00e0 di sentire il parere del popolo su questo dissidio.<\/p><p>Ritiene quindi infondata la preoccupazione suscitata dall\u2019articolo 1 circa un potere personale del Capo dello Stato, perch\u00e9 il Capo dello Stato non potrebbe agire se non sotto la responsabilit\u00e0 del Capo del Governo, il quale non potrebbe dare un\u2019adesione di pura compiacenza, perch\u00e9 assumerebbe con ci\u00f2 una responsabilit\u00e0 ben grave, che potrebbe culminare in una eventuale accusa; e neppure la disposizione \u00e8 pericolosa sotto l\u2019aspetto dell\u2019iniziativa presa dal Capo del Governo, il quale pu\u00f2 prenderla sotto la sua responsabilit\u00e0, giovando in tal modo alla stabilit\u00e0 della politica governativa.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019iniziativa parlamentare, dissente dal parere espresso dall\u2019onorevole Cappi che un certo numero di elettori troveranno sempre un deputato disposto a proporre un determinato disegno di legge. Fa osservare a questo proposito che l\u2019autorit\u00e0 dell\u2019iniziativa di un solo deputato \u00e8 ben diversa dall\u2019autorit\u00e0 dell\u2019iniziativa popolare. Quindi non \u00e8 esatto che l\u2019iniziativa parlamentare sostituisca quella popolare: centomila elettori hanno un peso politico ben superiore a quello di un gruppo di deputati. \u00c8 quindi giusto che si apra la via a una iniziativa che ha un prestigio e una influenza politica molto superiore a quella dei singoli deputati.<\/p><p>A proposito dell\u2019iniziativa popolare, non ritiene siano da accogliere le obiezioni dell\u2019onorevole Lami Starnuti, il quale ha osservato che l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em>, la quale potrebbe dar luogo all\u2019annullamento di una legge approvata dal Parlamento a forte maggioranza, dovrebbe essere ammessa soltanto se decorso un certo limite di tempo dal momento dell\u2019approvazione della legge stessa.<\/p><p>LAMI STARNUTI spiega di aver detto una cosa diversa, cio\u00e8 che la richiesta di annullamento di una legge gi\u00e0 in vigore non possa farsi quando la legge abbia ottenuto quella maggioranza qualificata di cui parlava l\u2019onorevole Perassi; ma che, nonostante la legge abbia ottenuto al momento della sua approvazione la maggioranza qualificata, la richiesta di <em>referendum<\/em> possa essere avanzata, quando sia decorso un determinato numero di anni.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che in tal caso vi \u00e8 un nesso tra le proposte degli onorevoli Lami Starnuti e Perassi e le osservazioni dell\u2019onorevole Einaudi, le quali, a suo avviso, contrastano con una esigenza politica che pu\u00f2 presentarsi nell\u2019attuale situazione parlamentare.<\/p><p>Una maggioranza qualificata nel Parlamento potrebbe non corrispondere a una maggioranza nel Paese, e quindi il precludere in tal caso la possibilit\u00e0 di una iniziativa popolare sarebbe inopportuno. Circa poi l\u2019ipotesi che il voto qualificato si riferisca alla dichiarazione dell\u2019urgenza di un disegno di legge, ritiene che proprio in questo caso non dovrebbero porsi limiti di tempo alla richiesta di annullamento, perch\u00e9 la dichiarazione di urgenza potrebbe essere frutto di una manovra del Parlamento e non corrispondere alla natura della legge stessa.<\/p><p>Un punto molto importante, su cui \u00e8 stata richiamata l\u2019attenzione dall\u2019onorevole Einaudi, \u00e8 quello del modo con cui il popolo si deve pronunciare. Per questo punto il suo progetto rinvia alla legge, ma egli \u00e8 stato in dubbio se convenisse aggiungere nella Costituzione due direttive per il futuro legislatore, una riguardante il congegno necessario per l\u2019autenticit\u00e0 delle firme e l\u2019altra riguardante le modalit\u00e0 del <em>referendum<\/em>. Ritiene che il popolo debba essere messo in grado di votare sapendo quello che vota, e che si dovrebbe addirittura dargli la possibilit\u00e0 di esprimere emendamenti su un progetto e quindi di rinunciare al segreto del voto.<\/p><p>Conclude dichiarando che, se la Sottocommissione sar\u00e0 d\u2019accordo sull\u2019opportunit\u00e0 di fissare qualche linea direttiva destinata ad ispirare la futura legge sul <em>referendum<\/em>, egli sar\u00e0 lieto di dare il suo contributo a questa formulazione.<\/p><p>BULLONI osserva che il venti per cento degli elettori corrisponde ad 1.600.000 elettori, e che l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> si renderebbe praticamente non sperimentabile, se si dovessero chiedere 1.600.000 firme. Il numero deve essere notevolmente ridotto, ed gli propone che sia ridotto a 500.000.<\/p><p>PRESIDENTE chiude la discussione generale.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Einaudi, Fabbri, Farini, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Tosato, Uberti, Terracini.<\/p><p><em>Assenti: <\/em>Bordon, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Leone Giovanni, Porzio, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 78. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 17 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Einaudi \u2013 Uberti \u2013 Ambrosini \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Ravagnan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2220,1679,1646,2265","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5402","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5402"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5402\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10663,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5402\/revisions\/10663"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5402"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}