{"id":5400,"date":"2023-10-16T00:07:13","date_gmt":"2023-10-15T22:07:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5400"},"modified":"2023-12-08T23:34:43","modified_gmt":"2023-12-08T22:34:43","slug":"giovedi-16-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5400","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 16 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5400\" class=\"elementor elementor-5400\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-282e5b0 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"282e5b0\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f1160cb\" data-id=\"f1160cb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aef3ace elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"aef3ace\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470116sed017ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fb3dc74 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fb3dc74\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>17.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 16 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Revisione della Costituzione<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Rossi Paolo, <em>Relatore \u2013 <\/em>Fuschini \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Tosato \u2013 Mortati \u2013 Grieco \u2013 Piccioni \u2013 Lami Starnuti.<\/p><p>La sedata comincia alle 18.<\/p><p>Seguito della discussione sulla revisione della Costituzione.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione avvenuta nella seduta precedente, in cui si \u00e8 stabilito che la revisione della Costituzione possa aver luogo ad iniziativa del Governo o del Parlamento, che nel procedimento di revisione debbano farsi intervenire le due Camere separatamente e non l\u2019Assemblea Nazionale e che inoltre debba farsi ricorso anche alla espressione della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Rammenta poi come sia stato ammesso il principio che, dopo la prima decisione, si debba procedere allo scioglimento delle Camere e come sia sorta la questione se debbano aversi due decisioni \u2013 una per la presa in considerazione e una seconda nel merito \u2013 ovvero se la decisione debba essere una sola e se questa debba avere il carattere di una presa in considerazione o investire il merito; in quest\u2019ultima ipotesi non vi sarebbe possibilit\u00e0 per gli elettori di intervenire, provocando qualche modificazione alla decisione gi\u00e0 presa.<\/p><p>Poich\u00e9 rileva una certa contradizione fra l\u2019appello agii elettori e il divieto di una qualsiasi modifica della decisione gi\u00e0 presa, si domanda se vi sia un modo per mettere d\u2019accordo questi due aspetti del problema.<\/p><p>NOBILE non ritiene che abbia ragione di essere lo scioglimento delle Camere in caso di risultato del <em>referendum<\/em> favorevole alla proposta di revisione da esse approvata; sarebbe invece opportuno, se il <em>referendum<\/em> desse un risultato in contrasto col loro voto favorevole, alla revisione.<\/p><p>PERASSI teme che la decisione presa ieri dalla Sottocommissione non sia stata sufficientemente meditata e sarebbe lieto se si convenisse di riesaminarla, sembrandogli strano che si possa ammettere il <em>referendum <\/em>per le leggi ordinarie e si debba invece escluderlo per la revisione della Costituzione. A suo avviso i due criteri si potrebbero conciliare, attribuendo un peso notevole alla deliberazione delle Camere: prevedendo, cio\u00e8, che la revisione costituzionale sia fatta dalle Camere col sistema della doppia lettura, a notevole intervallo di tempo l\u2019una dall\u2019altra e che il <em>referendum<\/em> sia escluso, se la proposta di revisione \u00e8 votata da una maggioranza qualificata che si potr\u00e0 determinare, ed ammesso, se questa maggioranza non sia raggiunta, su richiesta di un certo numero di cittadini.<\/p><p>PRESIDENTE domanda come ci si regolerebbe se il risultato del <em>referendum<\/em> fosse contrario alla volont\u00e0 manifestata dalle Camere.<\/p><p>PERASSI fa osservare che questo \u00e8 un problema diverso. Effettivamente in molti casi i risultati dei <em>referendum<\/em> sono contrari al voto delle Camere. Tenendo per\u00f2 presente l\u2019esempio della Svizzera, non avrebbe difficolt\u00e0 ad ammettere che, nonostante ci\u00f2, le Camere restassero in carica; ma si potrebbe anche stabilire che, in tale ipotesi, le due Camere fossero sciolte di diritto.<\/p><p>LUSSU dichiara che inizialmente era contrario al <em>referendum<\/em>, perch\u00e9, non essendo sottoposta al <em>referendum<\/em> la Costituzione che si sta ora elaborando, trovava strano che dovessero esserlo le sue revisioni; ma, una volta assicurato che non si far\u00e0 luogo a revisioni affrettate, stabilendo le garanzie di una maggioranza qualificata e di un notevole intervallo di tempo tra la prima e la seconda lettura (che, a conferirle maggiore solennit\u00e0, pensava potesse esser fatta in seno all\u2019Assemblea Nazionale), considera che il ricorso al <em>referendum<\/em> si avrebbe, su richiesta del corpo elettorale, soltanto se la decisione del Parlamento non fosse convincente.<\/p><p>Non vede la praticit\u00e0 del sistema proposto dall\u2019onorevole Rossi che, a suo parere, potrebbe creare intralci e confusione; ed aderisce alla soluzione prospettata dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>ROSSI PAOLO, <em>Relatore<\/em>, si preoccupa soprattutto del valore politico del <em>referendum <\/em>e non ritiene che, in caso di risultato contrario, potrebbe in Italia accadere quanto accade in Svizzera. Non crede che anche una maggioranza di due terzi o di tre quinti possa significare che la Camera ha veramente interpretato la volont\u00e0 del Paese, e che di conseguenza non vi sia ragione di procedere al <em>referendum.<\/em><\/p><p>FUSCHINI osserva che il problema della revisione della Costituzione \u00e8 di grande delicatezza e responsabilit\u00e0 e bisogna preoccuparsi di proporre un sistema che ne renda la soluzione n\u00e9 troppo facile n\u00e9 troppo difficile.<\/p><p>Distingue le riforme di importanza fondamentale da quelle secondarie, le quali possono riferirsi a norme \u2013 come ad esempio quelle riguardanti l\u2019ordinamento regionale \u2013 delle quali, per la loro novit\u00e0, non si pu\u00f2 prevedere oggi con sicurezza il risultato pratico. Non ritiene quindi adatto n\u00e9 utile prescrivere, per la revisione della Costituzione, lo scioglimento delle Camere, che a suo parere non ha niente a che vedere con la situazione politica e che non troverebbe ragione di essere neppure di fronte ad una eventuale risposta negativa di un <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Aderisce pertanto alle considerazioni esposte dall\u2019onorevole Perassi nel senso che, prima di arrivare al <em>referendum<\/em>, si debba vedere se il congegno interno del Parlamento possa dare garanzia sufficiente di esame prudente ed avveduto. La presa in considerazione sboccher\u00e0 normalmente nella nomina di una Commissione per l\u2019esame approfondito della proposta, che potr\u00e0 essere decisa col sistema di due o tre letture fatte a distanza di tempo, durante il quale intervallo la volont\u00e0 del Paese avr\u00e0 avuto modo di manifestarsi attraverso la stampa ed altre manifestazioni. Al <em>referendum<\/em> si dovrebbe arrivare solo per le modificazioni pi\u00f9 importanti, su proposta anche di una sola Camera, ma approvata con una maggioranza da stabilirsi: l\u2019iniziativa popolare, a suo giudizio, creerebbe agitazione nel Paese prima ancora dell\u2019attuazione del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>EINAUDI, poich\u00e9 ritiene che agli elettori si debba presentare una proposta precisa, a cui essi debbano rispondere con un <em>s\u00ec<\/em> o con un <em>no<\/em>, non crede che la nuova Camera possa votare una riforma diversa da quella approvata dalla Camera precedente e sulla quale gli elettori si saranno pronunciati con le elezioni. Non vede poi chiaramente la differenza tra riforme principali e riforme secondarie; comunque, ritiene che queste ultime sia meglio non farle, perch\u00e9 si attuano automaticamente: col tempo, infatti, una disposizione viene diversamente interpretata per l\u2019adattamento che se ne fa progressivamente alla mutata situazione. Ma, se si tratter\u00e0 di una modificazione importante, crede si dovr\u00e0 andare fino in fondo, fino allo scioglimento delle Camere ed al <em>referendum<\/em>. Il progetto dell\u2019onorevole Rossi, che potr\u00e0 essere modificato nei dettagli, rappresenta a suo avviso il meglio di quanto finora sia stato proposto.<\/p><p>FABBRI ritiene che l\u2019automatico scioglimento delle Camere, previste dall\u2019onorevole Rossi, non abbia molta rilevanza, e che invece il punto fondamentale di tale sistema consista nel voto assolutamente conforme della Camera che si scioglie e di quella nuova.<\/p><p>Siccome per\u00f2, nell\u2019intervallo fra le due legislature, nell\u2019agitarsi dei diversi programmi dei partiti durante la campagna elettorale, gli elettori partecipano in certo modo alla discussione, si pu\u00f2 dire che l\u2019elemento della volont\u00e0 popolare, relativa alla proposta revisione, sia decisivo nell\u2019elezione della Camera nuova. N\u00e9, a suo giudizio, ha valore l\u2019obiezione di una riforma molto urgente per la quale non sarebbe opportuno aspettare una seconda legislatura, perch\u00e9 in tal caso lo scioglimento delle Camere dipenderebbe da chi di ragione e l\u2019automatismo non giocherebbe. Crede perci\u00f2 che, anche eliminato l\u2019automatico scioglimento delle Camere, il sistema proposto dall\u2019onorevole Rossi sarebbe salvo nella sua sostanza, mentre verrebbe eliminato il ricorso al <em>referendum<\/em>, che ritiene possa prestarsi ad errate interpretazioni e quindi non rispondere allo scopo.<\/p><p>ROSSI PAOLO, <em>Relatore<\/em>, ha l\u2019impressione che, senza l\u2019automatico scioglimento delle Camere, la riforma costituzionale perderebbe il suo sapore di attualit\u00e0 con il rinvio alla successiva legislatura.<\/p><p>PRESIDENTE non comprende la preoccupazione dell\u2019onorevole Einaudi che la nuova Camera possa eventualmente non modificare la decisione adottata dalla precedente. Ritiene che, in un primo periodo, la nuova Camera abbia il carattere di un\u2019Assemblea costituente (per trasformarsi poi in Assemblea legislativa), e come tale non possa essere vincolata ad una formulazione precisa, tanto pi\u00f9 che il problema prospettato dalla precedente Camera sar\u00e0 stato gi\u00e0 dibattuto avanti agli elettori durante i comizi elettorali.<\/p><p>Approva quindi il sistema congegnato dall\u2019onorevole Rossi, il quale, mentre ammette il ricorso agli elettori per la formazione di una nuova Camera, non adotta il<em> referendum<\/em>, che, anche a suo giudizio, sarebbe inopportuno, in quanto non \u00e8 previsto per l\u2019approvazione della Costituzione che si sta elaborando.<\/p><p>NOBILE riterrebbe giustificato il sistema prospettato dall\u2019onorevole Rossi del ricorso allo scioglimento delle Camere, solo quando si trattasse di una riforma fondamentale della Costituzione; ma se si tratta invece di piccole modificazioni di norme di dettaglio, di importanza relativa, trova eccessivo il ricorso agli elettori, i quali tra l\u2019altro non avrebbero forse la competenza necessaria per decidere sulla questione loro prospettata. Ritiene assurdo che una Camera, competente a decidere su leggi che possono sconvolgere economicamente l\u2019intero assetto del Paese, non abbia poi la facolt\u00e0 di approvare \u2013 con una maggioranza qualificata \u2013 una piccola modificazione, ad esempio, dell\u2019ordinamento regionale, il quale, congegnato forse senza un approfondito esame, potrebbe in pratica non rispondere allo scopo prefissosi. Ritiene poi che, durante il periodo della sua normale durata, la Camera non possa mai dirsi invecchiata, e ci\u00f2 \u00e8 anche dimostrato dal fatto che, praticamente, tutti concordano nel ritenere che lo scioglimento non avverr\u00e0 se non negli ultimi mesi della legislatura. Pensa che al <em>referendum<\/em> si potrebbe invece arrivare qualora si trattasse di modificazioni su materie non essenzialmente politiche, come ad esempio sull\u2019assetto della famiglia, ma sempre dopo l\u2019approvazione della proposta da parte del Parlamento. Conclude affermando che ritiene la proposta Perassi la migliore di quelle presentate.<\/p><p>TOSATO ritiene che la proposta Rossi sia inscindibile tanto dallo scioglimento automatico delle Camere, che tende a concentrare l\u2019attenzione del corpo elettorale su una determinata questione, quanto dal divieto di modificazioni della decisione presa dalla vecchia Camera; perch\u00e9 altrimenti molti elettori sarebbero posti nella difficile situazione di dover giudicare se una determinata questione rientri nell\u2019indirizzo generale del partito a cui appartengono. Riterrebbe perci\u00f2 miglior sistema quello del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Crede tuttavia che una decisione matura non possa prendersi altro che quando si sia visto quale maggioranza otterr\u00e0 la Costituzione che si sta elaborando. Se fosse approvata con larga maggioranza, il problema della revisione si potrebbe risolvere richiedendo una maggioranza qualificata molto rilevante, ad esempio quella dei due terzi.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che non si pu\u00f2 attendere l\u2019approvazione della Costituzione da parte dell\u2019Assemblea plenaria, per votare sulla questione della revisione.<\/p><p>MORTATI osserva che il sistema proposto dall\u2019onorevole Rossi \u00e8 congegnato sul modello della Costituzione belga del 1921 e di quella spagnola del 1931, le quali presuppongono la duplice legislatura e lo scioglimento automatico, ma ammettono per\u00f2, a differenza della proposta dell\u2019onorevole Rossi, la possibilit\u00e0 di emendamenti alla proposta di revisione: la prima Camera si limita ad una dichiarazione di revisione e si scioglie, e la nuova Camera statuisce senza limiti sul punto sottoposto a revisione. Se si accetta il presupposto che in sede di comizi elettorali si possa manifestare con particolare orientamento circa la riforma proposta, bisogna lasciare alla nuova Camera libert\u00e0 di esame in base alle discussioni avvenute durante le elezioni. Ci\u00f2 risponde del resto al postulato democratico dell\u2019intervento popolare; altrimenti si porrebbe agli elettori un vincolo rappresentato dalla decisione della prima Camera. Converrebbe perci\u00f2 adottare il sistema belga nella sua interezza. Ci\u00f2 ha ritenuto opportuno precisare, a parziale modifica di quanto ebbe a dire nella seduta precedente.<\/p><p>GRIECO \u00e8 d\u2019accordo nell\u2019idea di svincolare la nuova Camera dalle decisioni della Camera precedente.<\/p><p>PICCIONI, come non comprende perch\u00e9 un Parlamento si debba sciogliere soltanto in base alla delibazione di una riforma costituzionale, cos\u00ec ritiene artificiosa la tesi secondo la quale la nuova Camera avrebbe potere di costituente solo limitatamente a quella determinata proposta e poi soltanto veste legislativa. L\u2019esempio della Costituzione francese non gli sembra citato a proposito, perch\u00e9 quella Costituzione \u00e8 stata seguita dal <em>referendum<\/em>. \u00c8 d\u2019avviso che in pratica, nella fase di formazione di un\u2019Assemblea che sar\u00e0 costituente e legislativa, l\u2019attenzione della pubblica opinione sar\u00e0 orientata solo astrattamente verso il problema della riforma di una parte della Costituzione, mentre si indirizzer\u00e0 soprattutto verso la funzione legislativa del nuovo Parlamento. Ad ogni modo si tratta, a suo giudizio, di impostazioni estremamente complicate e non aderenti alla realt\u00e0 o alla funzione degli istituti democratici come sono da lui concepiti, per cui la via pi\u00f9 giusta per giungere ad una riforma costituzionale ritiene sia quella del <em>referendum<\/em>, il quale potrebbe essere anche preventivo, diretto, cio\u00e8, ad accertare se la volont\u00e0 popolare sia o no orientata verso la riforma proposta.<\/p><p>PRESIDENTE crede che ci\u00f2 sia molto audace e nota che in Svizzera avviene l\u2019inverso: il <em>referendum<\/em> vi \u00e8 indetto per ratificare i deliberati dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PICCIONI nota che ogni Costituente \u00e8 il risultato di un rivolgimento dell\u2019opinione pubblica e non troverebbe nulla di strano che per la riforma di una parte della Costituzione si seguisse il criterio di dare la possibilit\u00e0 di esprimersi alla volont\u00e0 popolare.<\/p><p>MORTATI ricorda che l\u2019attuale Costituente \u00e8 stata eletta <em>ad hoc<\/em> e gi\u00e0 nel periodo della sua formazione si \u00e8 sondata l\u2019opinione pubblica ed i vari partiti hanno presentato i loro programmi circa il modo di elaborare la nuova Costituzione. Una Camera avvenire si suppone eletta per un compito normale di legislazione sicch\u00e9, ove, nel corso della sua vita, si presentasse l\u2019esigenza di una riforma costituzionale, si renderebbe necessaria una nuova consultazione dell\u2019opinione del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che le nuove elezioni dirimono <em>a priori<\/em> quella contraddizione eventuale che pu\u00f2 sorgere dal <em>referendum<\/em>; altrimenti si giungerebbe al risultato di avere elezioni e <em>referendum<\/em>. Nota ad ogni modo che tutta la discussione fatta ha carattere di riesame del problema gi\u00e0 ieri affrontato ed in parte risolto. Se vuole tornare sopra alle decisioni gi\u00e0 prese, la Sottocommissione pu\u00f2 farlo; ma \u00e8 necessario presentare proposte concrete.<\/p><p>Osserva che ieri era stato deciso che nel procedimento di revisione dovesse farsi ricorso anche alla decisione della volont\u00e0 popolare, ma che essa non dovesse manifestarsi nella forma del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Ripone in votazione il principio che il ricorso alla volont\u00e0 popolare debba farsi con l\u2019indire il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>Con 8 voti favorevoli e 6 contrari, \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ricorda le formulazioni ieri proposte dagli onorevoli Tosato e Mortati.<\/p><p>PERASSI ha formulato anche lui una proposta del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa delle leggi costituzionali appartiene al Governo ed alle Camere.<\/p><p>\u00abLe revisioni costituzionali devono essere adottate da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di sei mesi. Per il voto finale in seconda lettura \u00e8 richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.<\/p><p>\u00abUna legge costituzionale, salvo che sia stata adottata in seconda lettura da ciascuna delle Camere con una maggioranza di due terzi dei suoi membri, \u00e8 sottoposta al <em>referendum<\/em> popolare se ne \u00e8 fatta domanda da 500.000 cittadini aventi diritto di voto\u00bb.<\/p><p>LUSSU dichiara di approvare questa proposta.<\/p><p>FUSCHINI ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Perassi si possa accettare. Nota soltanto che, se la riforma \u00e8 veramente necessaria, l\u2019intervallo di sei mesi previsto fra le due letture diventa eccessivo, perch\u00e9 non si pu\u00f2 lasciare per un cos\u00ec lungo periodo un carattere di provvisoriet\u00e0 ad una norma che pu\u00f2 intaccare magari certe forme di libert\u00e0 o la costituzione di importanti organismi. Propone quindi di ridurre l\u2019intervallo a tre mesi o al massimo a quattro.<\/p><p>Quanto alla richiesta del <em>referendum<\/em>, non vorrebbe che si disturbassero gli elettori prima con la raccolta delle firme e poi con la votazione, e propone che sia senz\u2019altro stabilito quando deve esser fatto.<\/p><p>PICCIONI propone di stabilire che debba farsi il <em>referendum<\/em> quando non sia raggiunta la maggioranza dei tre quarti dei membri di ciascuna Camera nell\u2019approvazione della legge costituzionale.<\/p><p>NOBILE proporrebbe di ridurre questa maggioranza ai due terzi.<\/p><p>LAMI STARNUTI ritiene che per una proposta di revisione di scarsa importanza nessuno pretenderebbe il <em>referendum<\/em>, anche se la decisione non avesse conseguito l\u2019approvazione dei due terzi o dei tre quinti: per questo preferirebbe il <em>referendum<\/em> facoltativo, che si farebbe solo quando la questione presentasse veramente un grande interesse.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che si deve anche stabilire su richiesta di chi debba farsi il <em>referendum<\/em>, qualora la proposta non sia approvata con i due terzi, ovvero se, non raggiungendosi tale maggioranza, il <em>referendum <\/em>sia senz\u2019altro obbligatorio. Nota che la richiesta pu\u00f2 esser fatta o da una parte del Parlamento o da un certo numero di elettori.<\/p><p>NOBILE proporrebbe che la richiesta fosse fatta dai quattro decimi del Parlamento o dal Presidente della Repubblica.<\/p><p>FABBRI ritiene eccessiva questa quota: proporrebbe un quinto.<\/p><p>ROSSI PAOLO, <em>Relatore<\/em>, in via subordinata, preferirebbe che il <em>referendum<\/em> dovesse essere richiesto dal 10 al 20 per cento dell\u2019Assemblea o da un gruppo di elettori.<\/p><p>PICCIONI e FABBRI rilevano che bisogner\u00e0 anche stabilire il termine entro il quale il <em>referendum<\/em> dovr\u00e0 essere richiesto.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che a ci\u00f2 potr\u00e0 provvedere il regolamento; ad ogni modo si potr\u00e0 dire: \u00abse ne \u00e8 fatta domanda entro tre mesi\u00bb.<\/p><p>Pone pertanto ai voti la proposta dell\u2019onorevole Perassi che, tenendo conto delle modificazioni proposte, \u00e8 stata cos\u00ec definitivamente formulata:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa delle revisioni costituzionali appartiene al Governo ed alle Camere.<\/p><p>\u00abLe revisioni costituzionali devono essere adottate da ciascuna delle Camere in due letture con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura \u00e8 richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.<\/p><p>\u00abUna legge di revisione costituzionale, salvo che sia stata adottata in seconda lettura da ciascuna delle due Camere con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, \u00e8 sottoposta al <em>referendum<\/em> popolare se ne \u00e8 fatta domanda entro tre mesi da un quinto dei membri di una Camera o da 500 mila cittadini aventi diritto di voto\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara di astenersi dal voto in conseguenza del voto contrario espresso prima.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE fa notare che, mentre si esige il 20 per cento dei membri delle Camere, si richiede soltanto il due per cento degli elettori, cio\u00e8 500 mila: propone che il numero di questi elettori sia portato ad un milione.<\/p><p>PRESIDENTE, per quanto si tratti di tornare su una decisione presa, non opponendosi alcuno, pone ai voti questa proposta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE propone allora un\u2019aggiunta alla norma approvata, nel senso che il <em>referendum<\/em> sia ammesso anche se \u00e8 richiesto da un quinto delle Assemblee regionali.<\/p><p>PERASSI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9 le Regioni possono avere diretto interesse in una riforma che tocca il loro ordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Nobile che la richiesta del <em>referendum<\/em> possa esser fatta da un quinto delle Assemblee regionali.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa notare che si \u00e8 cos\u00ec completata la discussione sulla revisione della Costituzione.<\/p><p>La seduta termina alle 19.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> De Michele, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Terracini, Tosato.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Codacci Pisanelli, Finocchiaro Aprile, Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 17. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 16 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Revisione della Costituzione (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Rossi Paolo, Relatore \u2013 Fuschini \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Tosato \u2013 Mortati \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2388,2017,595,2392,2036","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5400","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5400"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5400\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10659,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5400\/revisions\/10659"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5400"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}