{"id":5397,"date":"2023-10-16T00:06:28","date_gmt":"2023-10-15T22:06:28","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5397"},"modified":"2023-12-08T23:33:15","modified_gmt":"2023-12-08T22:33:15","slug":"mercoledi-15-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5397","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 15 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5397\" class=\"elementor elementor-5397\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-99b7d8d elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"99b7d8d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5edecc1\" data-id=\"5edecc1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2c434fd elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2c434fd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470115sed019ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-878babe elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"878babe\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>19.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<br \/>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 15 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Suprema Corte costituzionale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Laconi \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Targetti \u2013 Bozzi \u2013 Ravagnan \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Ambrosini \u2013 Bulloni \u2013 Uberti \u2013 Farini.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Seguito della discussione sulla Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE prega il Relatore onorevole Calamandrei di riferire in merito alle questioni attinenti al controllo costituzionale.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, nella ipotesi che si adotti il sistema di una Costituzione rigida, ritiene che in materia di controllo costituzionale possano presentarsi i seguenti problemi:<\/p><ol><li>\u2013 Se il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi si debba istituire:<\/li><li><em>a<\/em>) soltanto in via incidentale (cio\u00e8 nel giudizio in cui si tratti di applicare la legge a un caso concreto);<\/li><li><em>b<\/em>) soltanto in via principale (cio\u00e8 in un apposito giudizio, in cui si tratti di decidere come unico oggetto se una legge \u00e8 o non \u00e8 in contrasto colla Costituzione);<\/li><li><em>c<\/em>) oppure insieme in via incidentale e in via principale.<\/li><li>\u2013 Se si ammette il controllo in via incidentale, si deve stabilire:<\/li><li><em>a<\/em>) se al giudice si debba dare il potere di decidere la questione di incostituzionalit\u00e0;<\/li><li><em>b<\/em>) se si debba dare invece al giudice soltanto il potere di sospendere la decisione del merito, in attesa che sia decisa la questione di incostituzionalit\u00e0;<\/li><li><em>c<\/em>) quale debba essere, in tal caso, l\u2019organo a cui si rinvia la decisione della questione di incostituzionalit\u00e0;<\/li><li><em>d<\/em>) a chi spetti il potere di sollevare la questione: se alle parti, o anche al giudice, di ufficio, o al Pubblico Ministero;<\/li><li><em>e<\/em>) quale sia l\u2019efficacia sulla decisione della questione di incostituzionalit\u00e0 sollevata in via incidentale;<\/li><li><em>f<\/em>) quale sia l\u2019organo a cui deve andare in ultima istanza la decisione su questa questione: se la Corte di cassazione o la Corte Suprema costituzionale.<\/li><li>\u2013 Se si ammette il controllo di costituzionalit\u00e0 in via principale occorre stabilire:<\/li><li><em>a<\/em>) chi possa chiedere questo controllo;<\/li><li><em>b<\/em>) quale sia l\u2019organo competente a decidere (Corte Suprema);<\/li><li><em>c<\/em>) quale sia l\u2019efficacia della decisione (cio\u00e8 se la legge dichiarata incostituzionale perda senz\u2019altro la sua efficacia);<\/li><li><em>d<\/em>) come la Corte Suprema debba essere composta;<\/li><li><em>e<\/em>) se alla Corte Suprema debbano essere affidate altre funzioni.<\/li><\/ol><p>Illustra, quindi, la differenza che passa tra controllo in via incidentale e quello in via principale.<\/p><p>Il controllo in via incidentale si ha quando, venuta in questione davanti al giudice, civile o penale, l\u2019applicazione di una legge che sembri contraria a qualche principio contenuto nella Costituzione, la parte interessata o il giudice stesso, o il Pubblico Ministero, sollevi l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 della legge, cos\u00ec che, prima di decidere se quella legge debba essere o meno applicata, occorra decidere se \u00e8 conforme alla Costituzione. In questo caso due possono essere le soluzioni: o stabilire che il giudice ha la facolt\u00e0 di applicare o non applicare la legge a seconda che la ritenga, o no, costituzionale; ovvero stabilire che il giudice deve sospendere la definizione della questione, rinviando la risoluzione del problema della costituzionalit\u00e0 della legge all\u2019organo competente a decidere. Un sistema intermedio, che \u00e8 quello da lui proposto, consiste nel lasciare al giudice di stabilire, caso per caso, se preferisca di decidere la questione o ritenga invece opportuno di farla decidere dall\u2019organo competente.<\/p><p>Il controllo in via principale invece si ha quando si stabilisca un apposito meccanismo, per cui un qualsiasi cittadino, o un ente stabilito dalla legge, possa, indipendentemente dal venire in questione l\u2019applicabilit\u00e0 di una legge ad un caso concreto, provocare direttamente e immediatamente il giudizio di un organo apposito sulla costituzionalit\u00e0 di una legge. Questo controllo chiamasi in via principale, perch\u00e9 non viene come <em>incidens<\/em> in una questione di merito, ma costituisce l\u2019unico oggetto di un giudizio.<\/p><p>Nel sistema che egli ha proposto si fondono i due tipi di controllo. Il controllo in via incidentale appartiene a tutti i giudici, con efficacia limitata al caso singolo <em>incidenter tantum<\/em> e con facolt\u00e0 di decidere o sospendere; in ultimo grado spetta ad una sezione della Corte Suprema e non, come altri ha sostenuto, alla Corte di cassazione. Il controllo principale spetta esclusivamente alla Corte Suprema costituzionale, avanti alla quale un cittadino, o il Pubblico Ministero, pu\u00f2 portare la questione della incostituzionalit\u00e0 di una legge. La pronuncia della Corte in via principale non toglie immediatamente vigore alla legge, ma pone gli organi legislativi di fronte alla necessit\u00e0 o di aderire al giudizio, abrogando la legge in questione, oppure di mettere in moto la procedura occorrente per modificare la Costituzione.<\/p><p>Precisa che lo stesso sistema \u00e8 seguito negli Stati Uniti d\u2019America e in Argentina, dove il giudice dichiara che la legge \u00e8 incostituzionale e si rifiuta di applicarla. Del resto, anche attualmente, i giudici possono non applicare le norme contenute nei regolamenti, quando riconoscano che sono in contrasto con una legge.<\/p><p>LACONI, poich\u00e9, secondo il progetto Calamandrei, il giudice ha la possibilit\u00e0 non di dichiarare incostituzionale la legge, ma solo di applicarla o disapplicarla, prospetta l\u2019eventualit\u00e0 di giudicati disformi nel caso di giudici che abbiano, nei riguardi della legge in questione, un differente parere.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, nota che la eventuale disformit\u00e0 di giudicati \u00e8 un fenomeno che si \u00e8 sempre verificato ed \u00e8 derivante dalla facolt\u00e0 di interpretazione data al giudice.<\/p><p>CAPPI concorda con l\u2019onorevole Calamandrei circa l\u2019opportunit\u00e0 di ammettere sia il ricorso in via principale, che quello in via incidentale. Considera il ricorso in via principale necessario per la certezza del diritto, affinch\u00e9 si possa, anche prima che sorgano dei casi concreti, far decidere dalla Corte Suprema se la legge \u00e8, o meno, costituzionale; ma non riterrebbe opportuno che anche un qualsiasi cittadino potesse avere la facolt\u00e0 di mettere in moto il procedimento della Corte Suprema. Stabilirebbe perci\u00f2, per l\u2019impugnazione in via principale della legge per incostituzionalit\u00e0, almeno la richiesta di un certo numero di cittadini.<\/p><p>Per il ricorso in via incidentale, considera, invece, logico che il titolare di un diritto possa avere la facolt\u00e0 di far decidere se la legge \u00e8, o no, costituzionale. Sarebbe, per\u00f2, del parere che il giudice, al quale fosse proposta la questione della costituzionalit\u00e0, fosse obbligato a decidere e che l\u2019eventuale ricorso contro tale decisione non avesse valore sospensivo, a meno che non fosse la stessa Corte Suprema ad ordinare la sospensione del giudicato impugnato.<\/p><p>MANNIRONI ha la sensazione che si voglia fare della Suprema Corte costituzionale pi\u00f9 che altro un organo di interesse privatistico, il quale si dovrebbe preoccupare soltanto di decidere, o in via incidentale o in via principale, sulla costituzionalit\u00e0 di leggi, in seguito a richiesta di privati cittadini.<\/p><p>Si rende conto dell\u2019importanza di questa esigenza, ma ritiene che si dovrebbe dare alla Suprema Corte una funzione e una competenza pi\u00f9 alta e solenne, come inizialmente si era preveduto, nel senso, cio\u00e8, che potr\u00e0 pronunziare sulla costituzionalit\u00e0 di una legge pi\u00f9 che altro nei riflessi del pubblico interesse, in relazione specialmente a questioni che potessero essere sollevate dalle Regioni rispetto a leggi dello Stato, e viceversa. Anche l\u2019interesse ad agire, a suo avviso, dovrebbe essere ristretto soltanto a pochissimi organi, per impedire che la Suprema Corte diventasse una specie di Corte di cassazione, obbligata ad occuparsi quotidianamente dei ricorsi dei privati.<\/p><p>Fatta questa premessa, dichiara di non poter prescindere dagli argomenti sollevati dall\u2019onorevole Calamandrei, con il quale si dichiara d\u2019accordo per quanto riguarda l\u2019impugnativa in via principale e in via incidentale. Preoccupandosi, per\u00f2, del pericolo di creare per i litiganti una nuova possibilit\u00e0 di mandare per le lunghe la definizione di una vertenza, regolerebbe in una forma piuttosto rigorosa la facolt\u00e0 per privati cittadini di sollevare le questioni di incostituzionalit\u00e0. Per evitare ogni abuso limiterebbe il potere di ricorso ad una delle due Camere, alle Camere regionali, al Governo, e, infine, a un gruppo di cittadini di una certa entit\u00e0 numerica. Nei giudizi ordinari di natura privata, la proponibilit\u00e0 della eccezione di incostituzionalit\u00e0 di una legge dovrebbe essere regolata un po\u2019 dal giudice, al quale si potrebbe concedere il potere di respingere almeno le eccezioni manifestamente infondate e dilatorie.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che all\u2019articolo 2 del progetto Leone si prevede che il privato cittadino, per esercitare il diritto di ricorso alla Corte Suprema costituzionale, debba avere interesse alla dichiarazione di nullit\u00e0.<\/p><p>MANNIRONI, completando il suo pensiero, aggiunge di non essere del parere che possa essere concesso o riconosciuto al giudico il diritto di giudicare sulla costituzionalit\u00e0 di una legge, in quanto gli sembrerebbe eccessivo affidargli il diritto di esprimere un giudizio che \u00e8 anche di natura politica. Tutto al pi\u00f9 \u2013 come ha gi\u00e0 detto \u2013 il giudice, nel caso che si sollevi in sede di giudizio l\u2019incidente sulla costituzionalit\u00e0 di una legge, dovrebbe essere in grado di decidere se l\u2019eccezione sia seria e meriti d\u2019essere portata al giudizio dell\u2019Alta Corte.<\/p><p>TARGETTI darebbe alla sola Corte costituzionale il diritto di decidere sulla incostituzionalit\u00e0 di una legge, limitando, per\u00f2, l\u2019effetto della dichiarazione, secondo quanto proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, a mettere in moto il meccanismo prestabilito per la revisione della Costituzione.<\/p><p>Concorda con l\u2019onorevole Mannironi sulla inopportunit\u00e0 e impossibilit\u00e0 di affidare ad un giudice, che potrebbe anche essere un qualsiasi vice pretore onorario, di poter esprimere un apprezzamento che non solo \u00e8 tecnico e giuridico, ma che, in molti casi, \u00e8 squisitamente politico.<\/p><p>BOZZI \u00e8 favorevole al sistema delineato dall\u2019onorevole Calamandrei. Come \u00e8 gi\u00e0 stato osservato, anche oggi il giudice pu\u00f2 decidere se applicare, o no, un regolamento, e, se ritiene che contrasti con la legge o ecceda i limiti assegnati alla potest\u00e0 regolamentare, non lo applica.<\/p><p>Ritiene che il sistema Calamandrei, il quale ammette non solo il controllo in via incidentale, ma anche quello in via principale, sia utile, perch\u00e9 con esso si crea una specie di giurisprudenza sulla validit\u00e0 o invalidit\u00e0 di una norma di legge ordinaria, vincolandosi cos\u00ec, giuridicamente e moralmente, il potere legislativo a valutare l\u2019opportunit\u00e0 o la necessit\u00e0 di abrogare o modificare una norma di legge che i giudici in pi\u00f9 circostanze non hanno ritenuto di applicare.<\/p><p>Questo sistema, che \u00e8 conforme a quello in uso in America e altri Stati, ha un valore non soltanto giuridico, ma anche politico, nel senso che evita la sovrapposizione di un organo giurisdizionale alla volont\u00e0 del legislatore, in quanto la modificazione o abrogazione della norma verr\u00e0 da parte dello stesso organo che le ha dato vita.<\/p><p>Naturalmente, quando il giudice si trover\u00e0 di fronte ad una questione complessa, che pu\u00f2 involgere un giudizio di carattere politico, la rimetter\u00e0 al giudice supremo della costituzionalit\u00e0. Ma per piccole questioni, la cui efficacia pu\u00f2 limitarsi al caso dedotto in giudizio, trova che il sistema Calamandrei sia pi\u00f9 cauto e non sconvolga profondamente i princip\u00ee fondamentali del rispetto della volont\u00e0 espressa dall\u2019organo legislativo.<\/p><p>RAVAGNAN ritiene anzitutto che la facolt\u00e0 di stabilire se una norma sia costituzionale, o no, debba spettare in primo luogo agli organi del potere esecutivo e, in secondo luogo, anche agli organi regionali, per le questioni che possono intercedere fra il potere centrale e le Regioni.<\/p><p>Si dichiara, poi, contrario ad attribuire al giudice la facolt\u00e0 di decidere in via principale, in quanto, da un lato, tale facolt\u00e0 significherebbe il controllo <em>a<\/em> <em>priori<\/em> di un potere sopra il potere legislativo e, dall\u2019altro, se tutte le leggi dovessero essere sottoposte al controllo costituzionale, se ne tarderebbe tanto l\u2019attuazione da farle divenire intempestive. Ammetterebbe, pertanto, che solo in via incidentale il giudice potesse avere la facolt\u00e0 di mettere in moto il potere di decisione della Suprema Corte.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa presente all\u2019onorevole Bozzi che il controllo di legittimit\u00e0 che viene oggi esplicato dal giudice nei riguardi del regolamento si spiega in quanto, essendo questo un atto del potere esecutivo, il controllo non si riferisce al potere legislativo, nei riguardi del quale non esiste attualmente alcun sistema di controllo, ma al potere esecutivo, per stabilire se si \u00e8 mantenuto nei limiti della facolt\u00e0 di emanazione di norme regolamentari.<\/p><p>Circa l\u2019osservazione, prospettata ieri dall\u2019onorevole Calamandrei, sul buon risultato che avrebbe dato questo sistema in America, dove sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi si forma, via via, una giurisprudenza, la quale, se si consolida, incide sull\u2019orientamento del potere legislativo, fa rilevare che, in relazione alla mentalit\u00e0 pratica che \u00e8 propria di quel Paese, la consuetudine giudiziaria e la giurisprudenza hanno col\u00e0 un valore che non hanno nei Paesi latini, dove si assegna maggior valore alla legge. Si dichiara convinto che in Italia un\u2019affermazione giurisprudenziale ben difficilmente potrebbe indurre il potere legislativo a modificare una legge, con la conseguenza di un irrigidimento dalle due parti, ed un evidente danno per il prestigio della legge e per il carattere vincolante che essa deve avere di fronte alla coscienza dei cittadini.<\/p><p>Circa l\u2019affermazione dello stesso onorevole Bozzi, che col sistema della pronuncia incidentale del magistrato sulla costituzionalit\u00e0 della legge, il potere legislativo non sarebbe sopraffatto, perch\u00e9 la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 si limiterebbe al caso concreto, fa notare che, per quanto limitata, si avrebbe sempre una sopraffazione o, per meglio dire, una sovrapposizione del potere giudiziario sul potere legislativo: cosa che non pu\u00f2 assolutamente ammettere. Per questo motivo, competente a giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi dovrebbe essere un organo che fosse al di fuori e al di sopra dei vari poteri.<\/p><p>Riconosce che nell\u2019esame della costituzionalit\u00e0 della legge, per quanto trattisi di un\u2019indagine prevalentemente tecnica, rientra anche un profilo politico, relativo alla interpretazione della norma costituzionale. Sotto questo aspetto, secondo quanto \u00e8 previsto nel progetto Calamandrei e come \u00e8 stato prospettato dall\u2019onorevole Bozzi, il giudice, quando si trovi di fronte ad una norma che implichi anche un giudizio politico, pu\u00f2 deferire la definizione della questione alla Suprema Corte costituzionale. Ma, essendo questo un potere discrezionale del giudice, rimesso cio\u00e8 all\u2019arbitrio <em>boni viri<\/em>, ritiene che si possa deferire al magistrato di stabilire se questo esame politico lo possa fare personalmente e lo debba rimettere alla Corte costituzionale.<\/p><p>Alla preoccupazione, che sta alla base del progetto Calamandrei, di impedire che vi sia un eccesso di ricorsi alla Corte costituzionale, ovvierebbe anzitutto con un limite temporale, che \u00e8 previsto anche nel progetto Calamandrei, e stabilendo in secondo luogo, come \u00e8 nel suo progetto, che il ricorso, se viene proposto da un cittadino, sia condizionato all\u2019interesse del cittadino stesso.<\/p><p>Resta, per\u00f2, sempre nel sistema Calamandrei la possibilit\u00e0 di un eventuale conflitto tra il giudicato del magistrato e quello successivo della Suprema Corte, a cui si pu\u00f2 arrivare attraverso il congegno dei gravami. A questo proposito, profila anche la possibilit\u00e0 di una difformit\u00e0 di trattamento tra il controllo incidentale e quello principale, per quanto attiene all\u2019efficacia, nel caso che, per il mancato esercizio del gravame, la Corte costituzionale non sia intervenuta nella questione incidentale con una sua sentenza. Nel suo progetto invece gli effetti sono disciplinati in maniera rigorosa, in quanto l\u2019annullamento incide sulla legge e la dichiara invalida persino con effetto retroattivo. Se si accettasse un sistema diverso dal suo, come quello prospettato dall\u2019onorevole Calamandrei, la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0, lungi dall\u2019avere l\u2019effetto di annullamento della norma, importerebbe solo una segnalazione al potere legislativo o per rivedere la legge, o per mettere in moto il procedimento di revisione della Costituzione. Con il suo sistema, invece, un cittadino che impugni in giudizio una legge per incostituzionalit\u00e0, se la sua domanda sar\u00e0 accolta, vedr\u00e0 risolta la propria questione come se la legge in discussione non fosse stata mai emanata, appunto perch\u00e9 questa sarebbe dichiarata invalida. In questa situazione il privato troverebbe piena tutela anche in un procedimento incidentale.<\/p><p>Come ha segnalato, la possibilit\u00e0 di un conflitto dal punto di vista sistematico conduce ad inconvenienti anche dal punto di vista pratico. In pratica, infatti, la possibile difformit\u00e0 di giudicati avrebbe l\u2019effetto di deviare l\u2019orientamento del cittadino, nel senso che ognuno cercher\u00e0 di proporre la questione di incostituzionalit\u00e0 in sede incidentale e mai in sede principale. A tale scopo, tenter\u00e0 di istaurare sulla sua questione un giudizio, ricorrendo all\u2019azione dichiarativa, della quale la dottrina cerca di ampliare la sfera. Attraverso una simile azione farebbe valere l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge, e la sua richiesta, se fosse accolta, avrebbe effetti che non potrebbe avere se proposta in via principale.<\/p><p>Per questi motivi, afferma la sua fede nella necessit\u00e0 di un sistema unitario, che, lungi dall\u2019impedire l\u2019insorgenza della questione in sede incidentale, disciplini sullo stesso piano ambedue i casi, richiedendo per l\u2019uno e per l\u2019altro l\u2019intervento della Corte costituzionale, con eguale procedura e con eguali effetti.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che, prima di ogni altra questione, debba risolversi una questione pregiudiziale, se cio\u00e8 si voglia fare o meno una Costituzione rigida.<\/p><p>Se si vuole adottare una Costituzione rigida, bisogna naturalmente subirne tutte le conseguenze, nel senso che bisogna necessariamente ammettere un sindacato sulle norme di legge emanate dal legislatore ordinario, perch\u00e9 altrimenti la Costituzione non sarebbe pi\u00f9 rigida, ma flessibile, come quella inglese.<\/p><p>Naturalmente, quando la Costituente decidesse di adottare questo sistema, non potrebbe parlarsi di una violazione della volont\u00e0 popolare o della diminuzione del prestigio dell\u2019Assemblea, perch\u00e9 sarebbe stato il popolo italiano stesso che, per mezzo della Costituzione, avrebbe adottato un tale sistema. Perci\u00f2, una volta ammessa la Costituzione rigida, non pu\u00f2 farsi a meno di accettare il sindacato sulle norme che emaner\u00e0 il potere legislativo.<\/p><p>Circa l\u2019organo a cui dovrebbe spettare l\u2019esercizio di questo sindacato, riterrebbe logico adottare la soluzione pi\u00f9 semplice, che \u00e8 quella proposta dall\u2019onorevole Calamandrei, vale a dire di investire il giudice della questione, come avviene attualmente per i regolamenti. Si verrebbe cos\u00ec ad aumentare i gradi di gerarchia delle norme giuridiche: in primo piano ci sarebbero le norme contenute nella Costituzione, in secondo piano quelle delle leggi cosiddette ordinarie, in terzo piano quelle contenute nei regolamenti emanati dal potere esecutivo. Essendo compito del giudice di interpretare le leggi, quando venisse investito della questione di incostituzionalit\u00e0 di una legge, egli dovrebbe decidere con lo stesso criterio con cui oggi procede quando \u00e8 investito della questione di incostituzionalit\u00e0 di un regolamento, vedere, cio\u00e8 se le norme della legge contrastino o meno con le norme della Costituzione.<\/p><p>Per non ammettere nel giudice una simile facolt\u00e0 di controllo sulle leggi ordinarie, si \u00e8 detto che egli sarebbe costretto a fare una indagine che potrebbe essere di carattere politico. Dissente da tale opinione, giacch\u00e9 il giudice deve fare sempre e soltanto una valutazione di natura giuridica, mettendo in rapporto una norma di grado inferiore con una di grado superiore, e vedendo se vi \u00e8 fra di esse una discordanza. Una simile valutazione non pu\u00f2 considerarsi di carattere politico, ma puramente giuridico, bench\u00e9 in tutti i giudizi vi sia naturalmente un <em>minimum<\/em> di valutazione subiettiva. Una indagine politica pu\u00f2 riscontrarsi a proposito della legislazione regionale, allorch\u00e9 si tratti di vedere se una norma emanata dall\u2019Assemblea regionale interferisca con l\u2019interesse di una altra Regione o con l\u2019interesse nazionale, ma non nei casi di cui si \u00e8 parlato.<\/p><p>Stabilito che la valutazione del giudice \u00e8 strettamente di carattere giuridico, \u00e8 evidente che egli, per decidere la questione di incostituzionalit\u00e0 della legge, dovr\u00e0 seguire gli ordinari criteri di interpretazione delle norme giuridiche, in conformit\u00e0 alla natura della sua funzione. Concludendo, ribadisce le ragioni per cui, adottato il sistema della Costituzione rigida, occorre stabilire il controllo sulle leggi ordinarie; controllo che pu\u00f2 bene affidarsi ai giudici ordinari senza snaturare affatto la loro funzione.<\/p><p>LACONI osserva che dalla discussione sono emersi tre problemi: chi sia legittimato a proporre l\u2019impugnazione davanti alla Suprema Corte; chi debba decidere; quale sia l\u2019effetto da attribuire alla decisione.<\/p><p>A proposito del primo quesito, non crede che possa essere accettata la lunga elencazione dei possibili promotori del procedimento, prevista dall\u2019articolo 2 del progetto Leone, ma sarebbe favorevole a riservare ogni iniziativa a ciascuna delle due Camere.<\/p><p>Sul secondo quesito, pensa che debba essere ammessa la possibilit\u00e0 del controllo in via incidentale, senza, per\u00f2, dare al giudice la facolt\u00e0 di decidere la incostituzionalit\u00e0 della legge. Il giudice, quindi, se respinge l\u2019eccezione proposta, applicher\u00e0 la legge, mentre, se la ritiene fondata, dovr\u00e0 limitarsi a rimettere le questioni alla Corte costituzionale. In altri termini, qualunque decisione dovrebbe essere riservata unicamente alla Suprema Corte.<\/p><p>Circa gli effetti da attribuire alla decisione, ritiene che i pronunciati della Corte, per non provocare eventuali conflitti, dovrebbero avere solo un valore indicativo, con la possibilit\u00e0, quindi, del rinvio della legge agli organi legislativi per un riesame. Si eviterebbe cos\u00ec che la Corte costituzionale, nella sua funzione di controllo, venisse a sostituirsi agli organi legislativi, che devono rimanere i soli competenti.<\/p><p>CAPPI teme che si vogliano inserire nella Carta costituzionale norme riguardanti argomenti che dovrebbero piuttosto formare oggetto di una legge processuale. Allo scopo di eliminare questo inconveniente, e per venire incontro alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Leone, propone i seguenti articoli:<\/p><p>\u00abL\u2019impugnativa contro la costituzionalit\u00e0 di una legge dello Stato o della Regione \u00e8 ammissibile tanto in via incidentale avanti al giudice ordinario, quanto in via principale avanti la Corte Suprema, con le modalit\u00e0 che verranno stabilite dalla legge processuale. L\u2019impugnativa non \u00e8 pi\u00f9 ammissibile dopo un anno dalla promulgazione della legge\u00bb.<\/p><p>\u00abIn caso di dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 emessa da un magistrato, la sentenza deve essere comunicata alla Corte Suprema, la quale, anche in difetto di ricorso di parte, decider\u00e0 la questione con efficacia generale\u00bb.<\/p><p>Osserva che si tratterebbe, in sostanza, dell\u2019antico istituto del ricorso nell\u2019interesse della legge, che non \u00e8 stato quasi mai applicato, davanti la Corte di cassazione. Il giudice ordinario, quando riconoscesse la incostituzionalit\u00e0 della legge, dovrebbe comunicare la decisione alla Corte Suprema, la quale di ufficio, anche senza il ricorso delle parti, emetterebbe la propria decisione, da valere <em>erga omnes<\/em>.<\/p><p>LACONI osserva che, se il parere della Suprema Corte fosse contrario a quello del giudice, la sentenza del giudice verrebbe implicitamente annullata.<\/p><p>CAPPI ritiene che la sentenza del giudice possa essere annullata solo nel caso che la parte abbia ricorso. Se invece la parte si \u00e8 acquietata alla pronuncia del giudice, la sentenza continuer\u00e0 ad avere valore. Ad ogni modo, nel caso in cui la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 fosse confermata dalla Suprema Corte, si applicherebbero gli articoli 30 e 35 del progetto Calamandrei, nel senso che la legge continuerebbe ad avere vigore, ma sarebbe messo in moto il potere legislativo, affinch\u00e9 la abrogasse o modificasse.<\/p><p>Conclude, affermando che la materia potrebbe essere contenuta in 3 o 4 articoli, rimandando ad una legge processuale tutte le modalit\u00e0. Come gi\u00e0 esiste una legge processuale per la Corte di cassazione, analogamente potrebbe prevedersene un\u2019altra per la Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che la Sezione aveva stabilito di approvare dei princip\u00ee generali, prima di passare all\u2019esame di singoli articoli. Dovrebbero, poi, avere la precedenza gli articoli proposti dai due Relatori.<\/p><p>Il congegno proposto dall\u2019onorevole Cappi, che \u00e8 intermedio fra quelli dei due Relatori, gli appare essenzialmente artificioso, in quanto che, se la Suprema Corte conferma la sentenza del giudice, questa sentenza estende i suoi effetti <em>erga omnes<\/em>, ma non risolve la difformit\u00e0 degli effetti. In altri termini, mentre la sentenza del giudice annulla la validit\u00e0 della legge nel caso concreto, la sentenza della Corte Suprema non l\u2019annulla, ma serve solo a richiamare l\u2019intervento del Parlamento. In sede di primo grado, quindi, la sentenza avrebbe un effetto pi\u00f9 limitato quanto alle parti e pi\u00f9 ampio quanto all\u2019efficacia. Nel giudizio di impugnazione la sentenza avrebbe un effetto pi\u00f9 largo quanto alle parti (<em>erga omnes<\/em>), pi\u00f9 ristretto quanto all\u2019efficacia.<\/p><p>Quando invece la sentenza non fosse confermata dalla Corte Suprema, essendo la pronuncia una specie di ricorso nell\u2019interesse della legge \u2013 se il sistema proposto dall\u2019onorevole Cappi fosse coerente \u2013 il giudicato non dovrebbe annullare la sentenza di primo grado. E allora la sentenza di primo grado conserverebbe la sua efficacia, mentre quella difforme della Corte Suprema avrebbe valore per gli altri, ma non per le parti: il che sarebbe gravissimo.<\/p><p>Per questi motivi si dichiara contrario al sistema proposto dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>LACONI \u00e8, invece, favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Cappi, la cui articolazione ritiene possa facilitare l\u2019accordo su di una formula concreta.<\/p><p>Non comprende per\u00f2 per quale ragione l\u2019onorevole Cappi non ammetta che il giudice, invece di emanare la sentenza, possa semplicemente sospenderla, senza correre il rischio di vedersela annullata dalla decisione della Suprema Corte. Proporrebbe, quindi, che il giudice applicasse la legge quando la ritenesse costituzionale; sospendesse il giudizio e rinviasse la questione alla Corte costituzionale in caso contrario.<\/p><p>TARGETTI ritiene che la questione da risolvere sia quella di stabilire se il giudice sia investito del giudizio sulla costituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>CAPPI fa presente che, con la sua proposta, intendeva di rimandare alla legge processuale tutte le modalit\u00e0 relative all\u2019impugnativa.<\/p><p>MANNIRONI osserva che anche quando il giudice d\u00e0 un parere positivo, riconoscendo che la legge \u00e8 costituzionale, gi\u00e0 esprime un giudizio.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione sul suo progetto che, se fosse stato attentamente esaminato, avrebbe potuto evitare molte discussioni. Nel suo articolo 36 \u00e8 previsto, appunto, che l\u2019ordinamento della Suprema Corte costituzionale e il procedimento da seguire dinanzi ad essa siano regolati da una apposita legge, modificabile soltanto nelle forme e con le garanzie stabilite per le modificazioni della Costituzione. Sarebbe favorevole a rimandare a questa legge tutte le norme procedurali che si ritenga superfluo inserire nella Costituzione.<\/p><p>Ricorda che in materia di economia regionale, su proposta dell\u2019onorevole Rossi, \u00e8 stato approvato un articolo nel quale sono regolati i conflitti di legislazione tra le Regioni e lo Stato, e sono previste le persone e gli organi legittimati a proporre il ricorso alla Suprema Corte.<\/p><p>Richiama, quindi, l\u2019attenzione dell\u2019onorevole Laconi sull\u2019articolo 31 del suo progetto, relativo alle persone che sono legittimate a proporre l\u2019impugnazione davanti alla Corte Suprema costituzionale, su cui dichiara di non insistere, perch\u00e9 si rende conto che sarebbe bene demandare il ricorso in via principale soltanto ad un organo pubblico, potendo essere pericoloso lasciare aperta la via dell\u2019azione ad ogni singolo elettore. Al posto del Procuratore generale Commissario della giustizia, metterebbe un organo emanante dal Consiglio Superiore della Magistratura, oppure una delegazione delle Camere.<\/p><p>Vorrebbe ancora richiamare l\u2019attenzione sulla diversit\u00e0 esistente fra gli articoli 30 e 33 del suo progetto, relativi alla posizione degli organi legislativi, nel caso in cui la pronunzia di incostituzionalit\u00e0 da parte della Corte Suprema sia avvenuta in via incidentale o in via principale. Per l\u2019articolo 30, se la pronuncia \u00e8 avvenuta in via incidentale, la decisione della Suprema Corte, una volta comunicata alle Camere, mette gli organi legislativi o il Governo nella posizione di considerare l\u2019opportunit\u00e0, senza che vi siano obbligati, di prendere l\u2019iniziativa per l\u2019abrogazione o modificazione della legge dichiarata incostituzionale. Viceversa, per l\u2019articolo 33, quando si tratti di dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 fatta in via principale, il Governo appena informato, deve prendere l\u2019iniziativa di proporre alle Assemblee legislative, con procedura di urgenza, una legge abrogativa o modificativa della legge dichiarata incostituzionale. Nel primo caso, insomma, vi \u00e8 soltanto la facolt\u00e0 di prendere l\u2019iniziativa, nel secondo caso l\u2019obbligo.<\/p><p>Circa le preoccupazioni dell\u2019onorevole Leone sulla possibilit\u00e0 di giudicati difformi e relativi effetti, fa rilevare che anche nel sistema attuale avviene facilmente che in due giudizi differenti, ma aventi come oggetto la medesima questione di diritto, a seconda che le parti ricorrano o meno, si abbia come conseguenza che la Corte di cassazione decida in modo difforme da come ha deciso il giudice, la cui sentenza non impugnata rimane ferma, essendo passata in giudicato. Pu\u00f2 anche accadere che, in caso di legge di dubbia interpretazione, successivamente venga emanata una legge interpretativa la quale, per quanto abbia effetto retroattivo per i casi non ancora decisi, non tocca per\u00f2 i giudicati che nel frattempo si siano avuti in senso contrario a quello della legge interpretativa.<\/p><p>Per concludere, si dichiara disposto ad aderire a due proposte emerse dalla discussione e che gli sembrano opportune: una \u00e8 dell\u2019onorevole Cappi, e cerca di semplificare l\u2019articolazione nel senso di limitarsi ad ammettere il controllo in via incidentale e principale, ed a fissare i princip\u00ee fondamentali, rimettendo ad un\u2019apposita legge tutte le questioni procedurali; la seconda proposta \u00e8 quella dell\u2019onorevole Laconi, secondo la quale, in materia di controllo incidentale, il giudice avrebbe la facolt\u00e0 di decidere solo quando ritenesse che la legge sia costituzionale, respingendo cio\u00e8 l\u2019eccezione. Quando invece il giudice ritenesse fondata l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0, non potrebbe accoglierla, ma dovrebbe rimandarla alla Corte Suprema.<\/p><p>Per rendere, per\u00f2, questa proposta pi\u00f9 accettabile, dato che non si pu\u00f2 lasciare al giudice la possibilit\u00e0 di decidere negativamente e non quella di decidere positivamente, la modificherebbe nel senso che tutte le volte in cui davanti al giudice ordinario venga sollevata una eccezione di incostituzionalit\u00e0, il giudice dovr\u00e0 sospendere il processo e rimandare la decisione alla Corte Suprema, a meno che non gli risulti <em>prima facie<\/em> evidente che l\u2019eccezione \u00e8 infondata.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, considera implicito che, quando il giudice consideri la questione non influente o sfornita del <em>fumus boni juris<\/em>, non abbia l\u2019obbligo di sospendere il processo. Tuttavia, dal punto di vista dell\u2019esigenza di impedire eventuali eccessi nei ricorsi \u2013 a parte la difficolt\u00e0 della formulazione \u2013 dichiara di aderire alla possibilit\u00e0 di giudizio <em>prima facie<\/em>.<\/p><p>MANNIRONI, circa l\u2019affermazione che la questione dei rapporti fra Stato e Regioni \u00e8 gi\u00e0 stata risolta mediante un apposito articolo, desidera precisare che in sede di Sottocommissione si \u00e8 ammessa la possibilit\u00e0 del ricorso del Governo contro le leggi delle Regioni, ma si \u00e8 rinviato a questa Sezione di decidere del diritto delle Regioni di ricorrere contro le leggi dello Stato. Fa poi presente che, accedendo all\u2019ultima proposta dell\u2019onorevole Calamandrei, bisognerebbe dare, nel caso, alla parte la possibilit\u00e0 di impugnare, sia pure in ultima sede, la decisione discrezionale del giudice.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>AMBROSINI si dichiara favorevole al sistema primitivo dell\u2019articolo 27 del progetto Calamandrei, perch\u00e9, a suo avviso, il giudice, quando venga sollevata l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0, deve avere la possibilit\u00e0 di decidere.<\/p><p>LACONI solleva una questione pregiudiziale, nel senso che da parte sua e del suo gruppo non si ritiene possibile votare sull\u2019argomento in discussione, se prima non si \u00e8 deliberato sulla composizione dell\u2019organo.<\/p><p>PRESIDENTE non ha nulla in contrario ad esaminare subito la questione della composizione della Suprema Corte. D\u00e0 lettura dell\u2019articolo 34 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Composizione della Suprema Corte costituzionale. \u2013<\/em> La Suprema Corte costituzionale ha sede in &#8230;, ed \u00e8 composta di 24 giudici, di 3 Presidenti di Sezione e di un Primo Presidente; \u00e8 divisa in 3 Sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati 8 giudici, ed un Presidente di Sezione.<\/p><p>\u00abLe Sezioni siedono costituite in collegio di 7 componenti, compreso il Presidente della Sezione; le Sezioni unite siedono costituite in collegio di 19 componenti, compreso il Primo Presidente e i tre Presidenti di Sezione.<\/p><p>\u00abL\u2019ufficio di Pubblico Ministero presso la Suprema Corte costituzionale \u00e8 tenuto dal Procuratore generale Commissario della giustizia, coadiuvato da un numero sufficiente di sostituti.<\/p><p>\u00abI giudici della Suprema Corte costituzionale sono scelti per met\u00e0 tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, eletti dalla stessa Magistratura; per met\u00e0 tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 e tra gli avvocati esercenti da pi\u00f9 di 20 anni, eletti, su elenchi proposti dalle Universit\u00e0 o dai Consigli dell\u2019Ordine, dalla Camera dei Deputati. Il Primo Presidente e i Presidenti di Sezione sono scelti dal Presidente della Repubblica in una delle suddette categorie.<\/p><p>\u00abLa nomina dei giudici e dei presidenti \u00e8 fatta con decreto del Presidente della Repubblica; essi durano in carica 5 anni e alla scadenza sono rieleggibili\u00bb;<\/p><p>e dell\u2019articolo 3 del progetto Leone:<\/p><p>\u00abLa Corte di giustizia costituzionale \u00e8 composta di:<\/p><p>un presidente;<\/p><p>otto membri ordinari;<\/p><p>quattro supplenti.<\/p><p>\u00abLa Corte giudica con la composizione di 9 membri.<\/p><p>\u00abTre dei membri devono essere scelti tra i magistrati con funzioni non inferiori a consiglieri di Cassazione equiparati, escluso il Primo Presidente della Cassazione.<\/p><p>\u00abDue membri della Corte di giustizia costituzionale devono essere scelti tra i professori ordinari di materia giuridica delle Universit\u00e0 che abbiano non meno di 10 anni di insegnamento di ordinario.<\/p><p>\u00abI magistrati ed i professori universitari cessano dalle funzioni e dall\u2019impiego.<\/p><p>\u00abGli altri membri devono possedere i requisiti di eleggibilit\u00e0 a deputato.<\/p><p>\u00abIl Presidente ed i membri ordinari e supplenti sono eletti dai due rami del Parlamento e dai Capi delle Deputazioni regionali, riuniti in Assemblea Nazionale, col sistema della votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi. In caso di tre votazioni, da tenersi ciascuna a distanza di due giorni, che non raggiungano la predetta maggioranza, si procede ad una quarta votazione segreta con maggioranza semplice.<\/p><p>\u00abPer i giudici della Corte di giustizia costituzionale non vigono limiti di et\u00e0.<\/p><p>\u00abIl Presidente ed i giudici durano in carica 10 anni e sono rieleggibili. Possono, tuttavia, venir dispensati dalle funzioni in caso di malattia che ne comprometta il libero esercizio, su richiesta del Capo dello Stato o del Governo o di un quarto dei deputati o dei senatori. La dispensa viene pronunciata dalla medesima Corte di giustizia costituzionale\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, data la vastit\u00e0 dei compiti della Corte costituzionale, aderisce alla divisione in sezioni proposta dall\u2019onorevole Calamandrei, aumentando il numero dei componenti.<\/p><p>PRESIDENTE precisa che bisogna risolvere tre fondamentali questioni di principio, cio\u00e8: 1\u00b0) chi devono essere gli elettori; 2\u00b0) le categorie degli eleggibili; 3\u00b0) la proporzione tra di esse. Pone in discussione la prima questione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, poich\u00e9 la Suprema Corte dovr\u00e0 occuparsi, forse precipuamente, anche della costituzionalit\u00e0 degli atti delle Regioni, tra gli elettori prevederebbe anche i capi dello Deputazioni regionali.<\/p><p>RAVAGNAN \u00e8 contrario a questa proposta.<\/p><p>LACONI fa presente che le Regioni sono gi\u00e0 rappresentate dal Senato.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, non insiste.<\/p><p>AMBROSINI dichiara di attenersi completamente al sistema dell\u2019onorevole Calamandrei. La met\u00e0 almeno dei giudici della Corte costituzionale dovrebbe essere formata da magistrati, eletti dalla stessa Magistratura, e non dal Parlamento.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, come \u00e8 previsto nel suo sistema, ritiene che la Suprema Corte non dovrebbe essere formata esclusivamente di magistrati e professori universitari. Trattandosi, infatti, di un organo avente carattere tecnico e politico, bisogna che esso rispecchi anche nella sua composizione questa duplicit\u00e0 di carattere. Crede, perci\u00f2, che tutti possano essere d\u2019accordo che i membri della Suprema Corte, salvo stabilire le proporzioni, siano tecnici (ossia magistrati, professori universitari, avvocati) e non tecnici (ossia elementi tratti da un ambiente non qualificato tecnicamente), il che, peraltro, non significa che tali elementi debbano essere scelti senza alcun criterio direttivo, dovendo trattarsi di persone le quali, bench\u00e9 sfornite di particolare qualificazione tecnica, siano tuttavia fornite di larga esperienza e di capacit\u00e0 di giudicare le importanti questioni sottoposte alla Corte.<\/p><p>Per quanto riguarda la questione del corpo elettorale, si dichiara disposto ad accedere al principio che l\u2019elezione dei professori universitari ed avvocati venga riservata alle due Camere, con il limite della designazione dei corpi, per evitare che si nomini il professore universitario meno preparato o l\u2019avvocato meno qualificato per competenza. Per quanto concerne invece i magistrati, esiste tra il suo progetto e quello dell\u2019onorevole Calamandrei un parziale dissenso, se, cio\u00e8 debbano essere eletti dall\u2019Assemblea Nazionale o dalla stessa Magistratura. Ora, mentre si rifiuta categoricamente di comporre la Corte Suprema di membri del Parlamento, ritiene che possa essere accettato il principio che i suoi componenti, anche se magistrati, siano nominati dal Parlamento.<\/p><p>AMBROSINI non \u00e8 d\u2019accordo sul sistema di deferire l\u2019elezione di tutti i membri della Corte costituzionale alla Camera dei Deputati o all\u2019Assemblea Nazionale. Insiste perch\u00e9 venga accettato il progetto Calamandrei, che si dichiara pronto a far suo. Poich\u00e9 la Corte costituzionale deve essere investita di una funzione di controllo sulle leggi votate dal Parlamento, non gli sembra opportuno che tutti i suoi componenti vengano eletti dallo stesso organo che deve essere controllato. Insiste nel mettere in rilievo che la met\u00e0 almeno dei componenti della Suprema Corte costituzionale dovrebbe essere costituita da magistrati eletti da tutto il corpo giudiziario.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi, pur essendo prevalentemente giuridico, abbia per\u00f2 degli aspetti politici che hanno maggiore importanza in una Costituzione in cui, come l\u2019attuale, sono contenute direttive politiche. Nel suo progetto crede, per\u00f2, di avere ovviato anche a qualsiasi preoccupazione di carattere politico, perch\u00e9, contrariamente a quello che avviene per la Suprema Corte costituzionale degli Stati Uniti \u2013 la quale, essendo composta di magistrati nominati a vita, costituisce un ostacolo di carattere conservatore contro talune leggi cosiddette di carattere progressivo \u2013 ha previsto che i componenti della Corte siano solo per la met\u00e0 di provenienza dalla Magistratura e durino in carica solo per cinque anni. Si tratta, quindi, di un organo che si rinnuova continuamente ed i cui membri, aspirando ad essere rieletti, probabilmente non avranno quella rigidezza conservatrice che si manifesta negli Stati Uniti, dove sono nominati a vita.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che elettori dei magistrati che faranno parte dell\u2019Alta Corte costituzionale debbano essere i magistrati stessi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone allora ai voti il principio che tutti i componenti della Corte costituzionale debbano essere eletti dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, per quanto concerne la proporzione degli eleggibili, desidererebbe che per un terzo i membri della Corte fossero nominati tra i professori universitari, dando la possibilit\u00e0 di scegliere anche tra uomini di pensiero.<\/p><p>TARGETTI proporrebbe: un terzo magistrati, un terzo avvocati ed un terzo non tecnici, che abbiano i requisiti per la nomina a deputato.<\/p><p>BULLONI propone che le nomine da parte dell\u2019Assemblea avvengano in tre categorie; magistrati, designati dal Consiglio Superiore della Magistratura; avvocati, indicati dal Consiglio Superiore forense; professori universitari, indicati dai Consigli accademici; tutti designati, si intende, in numero maggiore degli eleggibili, in modo che vi sia la possibilit\u00e0 di una scelta.<\/p><p>RAVAGNAN, a nome del suo partito, dichiara di essere contrario alle designazioni; pertanto, oltre i magistrati, anche i non magistrati dovrebbero essere nominati dall\u2019Assemblea Nazionale, senza che fossero fissate le categorie in cui i membri dovranno essere scelti. Circa la proporzione, propone che la Suprema Corta sia formata per un terzo di magistrati e per due terzi di non magistrati, senza determinazione di categorie.<\/p><p>UBERTI non includerebbe nella Suprema Corte elementi non tecnici, perch\u00e9, trattandosi essenzialmente di valutazioni giuridiche, \u00e8 necessario che tutti siano persone competenti.<\/p><p>AMBROSINI integrerebbe la proposta dell\u2019onorevole Calamandrei, aggiungendo ai professori e agli avvocati, le \u00abpersone specialmente qualificate por i loro studi\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, direbbe \u00abcultori insigni di materie giuridiche\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI preciserebbe di \u00abmaterie giuridiche e politiche\u00bb.<\/p><p>BOZZI teme che, limitando troppo le categorie, si tolga valore alla elettivit\u00e0. Prevederebbe le seguenti categorie: magistrati, professori universitari, avvocati e cultori di scienze giuridiche; e aggiungerebbe la categoria dei politici.<\/p><p>BULLONI completa la sua proposta in questo senso: professori universitari e cultori di scienze giuridiche, indicati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione. La designazione costituirebbe una garanzia di selezione.<\/p><p>FARINI si associa all\u2019onorevole Bozzi, nel senso di dare la massima latitudine possibile all\u2019Assemblea Nazionale nella scelta degli elementi adatti per questa altissima funzione. \u00c8 indiscutibile che essa sceglier\u00e0 uomini competenti in materie giuridiche.<\/p><p>Ritiene, quindi, che la formula proposta dall\u2019onorevole Ravagnan sia la pi\u00f9 giusta: \u00abmagistrati e non magistrati\u00bb, lasciando al Parlamento la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di scelta. Demandare agli organi professionali la designazione gli sembra che sia gi\u00e0 una limitazione della facolt\u00e0 di scelta del Parlamento.<\/p><p>LACONI crede anch\u2019egli che predeterminare rigorosamente le categorie significhi immiserire un organo che si sta concependo come il massimo del Paese. L\u2019indicazione delle categorie dovrebbe essere perci\u00f2 ampia e solenne, in modo da corrispondere alla dignit\u00e0 di questo organo, come per esempio \u00abmagistrati e cultori di materie giuridiche\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, escluderebbe la categoria degli insigni cultori di diritto, per evitare che, in momenti di disfacimento della dignit\u00e0 dei corpi elettorali, avvenisse quello che \u00e8 avvenuto col fascismo nei riguardi dei professori nominati per chiara fama e delle lauree <em>ad honorem<\/em>. Ribadisce, quindi, la necessit\u00e0 di tre categorie: magistrati, professori universitari, entro certi limiti di anzianit\u00e0, e avvocati; una terza categoria indiscriminata, della quale potrebbero far parte uomini che, se non sono insigni dal punto di vista della preparazione giuridica, possono per\u00f2 portare alla Corte costituzionale un profondo contributo, come, per esempio, vecchi uomini politici, o ex capi dello Stato.<\/p><p>Proporrebbe, pertanto, le seguenti categorie e proporzioni: \u00abmet\u00e0, magistrati, un quarto professori universitari ed avvocati, un quarto cittadini che abbiano l\u2019eleggibilit\u00e0 a deputati\u00bb.<\/p><p>BOZZI, invece della eleggibilit\u00e0 a deputato, prevederebbe quella a senatore, in relazione alla quale \u00e8 previsto un limite di et\u00e0 di 35 anni.<\/p><p>CAPPI, per la terza categoria, parlerebbe soltanto di elettori politici.<\/p><p>MANNIRONI dichiara di aderire alla proposta dell\u2019onorevole Leone; ma desidererebbe che nella dizione \u00abmagistrati\u00bb fossero compresi anche gli ex-magistrati.<\/p><p>PRESIDENTE per la terza categoria prevederebbe un minimo di quaranta anni di et\u00e0. Crede che la Suprema Corte possa essere composta per la met\u00e0 di magistrati; per un quarto di avvocati e professori universitari e per un quarto di elettori politici aventi almeno 40 anni.<\/p><p>BOZZI domanda se fra gli elettori politici debbano comprendersi anche le donne.<\/p><p>PRESIDENTE risponde affermativamente. Pone ai voti l\u2019espressione: \u00abmet\u00e0 magistrati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti: \u00abun quarto avvocati e professori universitari\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti: \u00abe un quarto elettori politici aventi almeno 40 anni\u00bb.<\/p><p><em>(\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 19.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti e Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Castiglia, Di Giovanni e Porzio.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 19. RESOCONTO SOMMARIODELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 15 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Suprema Corte costituzionale (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Laconi \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Targetti \u2013 Bozzi \u2013 Ravagnan \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Ambrosini \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2017,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5397","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5397"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5397\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10655,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5397\/revisions\/10655"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5397"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}