{"id":5395,"date":"2023-10-16T00:06:03","date_gmt":"2023-10-15T22:06:03","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5395"},"modified":"2023-12-08T23:30:28","modified_gmt":"2023-12-08T22:30:28","slug":"martedi-14-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5395","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5395\" class=\"elementor elementor-5395\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bbb0a94 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bbb0a94\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cb776fa\" data-id=\"cb776fa\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-747ffa0 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"747ffa0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470114sed018ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4db307e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4db307e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>18.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Suprema Corte costituzionale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Bulloni \u2013 Calamandrei,<em> Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 Targetti \u2013 Mannironi \u2013 Laconi \u2013 Ambrosini.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.51.<\/p><p>Seguito della discussione sulla Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE invita la Commissione a pronunciarsi sulla pregiudiziale se sia opportuno o meno l\u2019istituto della Corte costituzionale. Personalmente, ritiene che, in via di massima, si possa essere favorevoli alla sua creazione, salvo a disciplinarne adeguatamente il funzionamento.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, conviene col Presidente nell\u2019impostazione della pregiudiziale, poich\u00e9 si tratta di un istituto nuovo, sul quale i colleghi comunisti, nella seduta precedente, hanno prospettato le loro riserve.<\/p><p>Come ha gi\u00e0 spiegato nella sua relazione, ritiene indispensabile la creazione della Corte di garanzia costituzionale, qualora si parta dal presupposto della formazione di una Costituzione rigida. Lo Statuto albertino, che non aveva la necessaria rigidit\u00e0, era stato oggetto di cos\u00ec frequenti violazioni che, dal punto di vista formale costituzionale, potevano considerarsi legittime perfino le leggi fasciste.<\/p><p>La rigidit\u00e0 della Costituzione offre gi\u00e0 una barriera, ma occorre predisporre un organo che abbia la possibilit\u00e0 di farla valere. Questo compito pu\u00f2 essere assolto dalla Costituente, alla quale \u00e8 assegnata la funzione altissima ed esclusiva di preparare la Costituzione e che non ha nei suoi compiti nemmeno l\u2019attivit\u00e0 legislativa. Da essa si attende non una legge ordinaria, bens\u00ec una legge fondamentale, sia perch\u00e9 attinente alla base stessa della vita del Paese, sia per il vincolo che porr\u00e0 nei confronti del futuro legislatore. Il tessuto della Costituzione deve costituire la diga oltre la quale il futuro legislatore non dovr\u00e0 andare. Si pu\u00f2 chiedere se questo limite, questo vincolo, deve solo essere di carattere morale e politico, se cio\u00e8, possa affidarsi al senso di responsabilit\u00e0 delle future Assemblee legislative il rispetto della Costituzione, o debba prevedersi l\u2019ipotesi che questo vincolo non sia sempre rispettato.<\/p><p>La principale obiezione degli oppositori \u00e8 che la creazione di questa Corte di garanzia costituirebbe una limitazione della sovranit\u00e0 popolare. Non nega questa limitazione, ma fa considerare il pericolo che l\u2019espressione della volont\u00e0 popolare possa, in taluni singolari momenti della vita del Paese, con la formazione artificiosa di una maggioranza, essere interpretata in maniera difforme alla sua stessa essenza, o in opposizione a quanto la Costituzione ha codificato. Proprio l\u2019esistenza dell\u2019Assemblea costituente e le particolari funzioni ad essa affidate conducono decisamente al principio della rigidit\u00e0 della Costituzione. \u00c8 chiaro che il popolo, eleggendo i suoi rappresentanti alla Costituente, ha loro conferito il mandato di creare una Costituzione che ne rispecchi la volont\u00e0 e che sia la base della vita futura del Paese.<\/p><p>La sovranit\u00e0 popolare potr\u00e0 solo apportarvi dei mutamenti attraverso quella revisione della Costituzione che forma uno dei temi allo studio.<\/p><p>L\u2019aver posto una Costituzione rigida non impedisce alla sovranit\u00e0 popolare di evolversi attraverso la sua revisione; si impedisce bens\u00ec che con una legge ordinaria si possa violare il tessuto organico della Costituzione, e allora, pi\u00f9 che parlare di limitazione, si deve parlare di interpretazione della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Costituzione rigida vuol dire mutabile con particolari procedimenti. Aggiunge che, anche per problemi di carattere secondario, v\u2019\u00e8 stata la preoccupazione in tutta la Costituzione di stabilire per l\u2019approvazione di leggi speciali forme di maggioranza qualificata; preoccupazione che \u00e8 stata sentita anche dalla Sottocommissione, per richiamare l\u2019attenzione del Paese su talune leggi, e fissarne l\u2019importanza con una particolare manifestazione della sovranit\u00e0 popolare. Afferma essere inesatto che la rigidit\u00e0 svaluti <em>a priori <\/em>il valore di difesa della democrazia che ha la Costituzione. Il far s\u00ec che alcune leggi siano soggetto ad un controllo da parte di un organo superiore dar\u00e0 la possibilit\u00e0 di ricorrere a questa estrema barriera, qualora vi fosse un tentativo di distruggere l\u2019essenza della democrazia.<\/p><p>Con la impostazione dell\u2019onorevole Laconi si presenta una seconda domanda, cio\u00e8 a chi spetti il controllo della costituzionalit\u00e0 delle leggi. Risponde che dall\u2019esame del diritto costituzionale comparato si possono trarre varie possibilit\u00e0 di questa natura. Una prima ipotesi \u00e8 che la costituzionalit\u00e0 della legge non sia soggetta ad alcun sindacato; questo \u00e8 il sistema vigente in Italia.<\/p><p>BULLONI osserva che il sindacato \u00e8 esercitato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, spiega che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 solo esercitare un controllo formale, stabilire se la legge \u00e8 stata votata dalle Camere, promulgata e pubblicata, un controllo cio\u00e8 sulla parte meno rilevante della costituzionalit\u00e0, ma non pu\u00f2 giudicare della costituzionalit\u00e0 intrinseca; non vi \u00e8 un organo che possa decidere se la legge risponda ai princip\u00ee fissati nella Costituzione.<\/p><p>Alcune Costituzioni affidano questo compito al potere giudiziario; si potrebbe anche pensare di affidarlo al potere legislativo, ma allora si farebbero confluire nello stesso organo le qualit\u00e0 di giudice e parte. Pu\u00f2 questo organo essere creato dal Parlamento, ma non costituito con i suoi membri.<\/p><p>Si presenta anche una terza possibilit\u00e0, che \u00e8 sostenuta dalla Magistratura: quella di affidare il controllo alla Corte di cassazione; ma, a suo avviso, nemmeno questa soluzione \u00e8 accettabile, perch\u00e9 significherebbe assegnare a questo supremo organo giudiziario una funzione che ne snaturerebbe la vera essenza. Esso infatti \u00e8 un organo di controllo sugli atti giurisdizionali, non sulla potest\u00e0 legislativa.<\/p><p>Vi \u00e8 infine una quarta ipotesi, quella di creare la Corte costituzionale, che sia al di fuori dei tre poteri tradizionali dello Stato \u2013 legislativo, esecutivo, giudiziario \u2013 ma rispecchi nella sua composizione una duplice esigenza: da una parte che sia l\u2019espressione, sia pure indiretta e di secondo grado, della volont\u00e0 popolare \u2013 e nel suo progetto si era reso conto di questa esigenza che affiora anche nel pensiero dei colleghi comunisti \u2013; dall\u2019altra che abbia il massimo della giurisdizionalit\u00e0, non trattandosi solo di conflitti fra cittadino e Stato, ma di conflitto fra una legge ed un\u2019altra, fra un regolamento e una legge, fra il diritto del cittadino ed una legge. La Corte costituzionale deve avere anche il massimo dell\u2019indipendenza e dell\u2019obiettivit\u00e0. Se la sua scelta avvenisse nel seno dell\u2019Assemblea Nazionale, la Corte rispecchierebbe il fluttuare delle correnti politiche e non sarebbe pi\u00f9 in condizione di esercitare quell\u2019alto controllo costituzionale che le \u00e8 demandato.<\/p><p>Per dare a quest\u2019organo dello Stato l\u2019altissimo prestigio e l\u2019autonomia che deve avere, bisogner\u00e0 attuare un\u2019accurata selezione nella scelta dei componenti, provvedere ad una adeguata retribuzione e allo sganciamento da qualsiasi carriera statale. Secondo il suo parere, la Corte costituzionale potrebbe assumere il giudizio anche sulla responsabilit\u00e0 politica e penale dello stesso Capo dello Stato e dei membri del Governo.<\/p><p>Concludendo, afferma che non si deve prendere una posizione netta contro la istituzione della Corte e ritiene che anche i comunisti, pur attraverso apprezzabili riserve, non si opporranno in definitiva allo studio dell\u2019istituto.<\/p><p>Propone, infine, che si passi all\u2019esame del progetto da lui tracciato che, tra l\u2019altro, prevede l\u2019elezione della Corte costituzionale da parte dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che, prima di decidere sulla istituzione della Corte di garanzia costituzionale, occorrerebbe conoscere il pensiero della Commissione plenaria circa la rigidit\u00e0 o meno della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE propone di chiedere alla Commissione plenaria che nella prossima seduta sia data la precedenza alla discussione su tale argomento.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, pensa che il problema della rigidit\u00e0 della Costituzione abbia carattere pregiudiziale. Risolto affermativamente questo problema, occorrer\u00e0 stabilire l\u2019organo che controlli la costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>Ricorda che nella precedente seduta \u00e8 riaffiorata, per parte dei deputati comunisti, quella che si potrebbe chiamare, col Croce, la polemica contro la realt\u00e0 delle leggi. La questione \u00e8 questa: le leggi in tanto valgono in quanto i cittadini siano disposti a riconoscerne la validit\u00e0 e ad osservarle; se non le vogliono osservare \u00e8 inutile farle, cos\u00ec come \u00e8 inutile emanar leggi nel caso contrario, perch\u00e9 l\u2019osservanza dei cittadini \u00e8 dovuta non tanto all\u2019esistenza della norma scritta, quanto alla convinzione giuridica della validit\u00e0 della norma in se stessa. Ma lo stesso Croce, dopo aver fatto la polemica contro la realt\u00e0 delle leggi, concludeva che, dal punto di vista pratico, \u00e8 meglio che le leggi ci siano, in quanto hanno una certa efficacia dogmatica. Quest\u2019ultimo argomento vale anche nei riguardi della rigidit\u00e0 della Costituzione. Comunque, si dichiara d\u2019accordo con i colleghi comunisti nell\u2019ammettere che, se durante il periodo in cui il fascismo diede l\u2019assalto allo Stato italiano fosse esistita una Costituzione rigida, il fascismo avrebbe egualmente conquistato il potere dando l\u2019assalto, anzich\u00e9 alle Camere legislative, alla Corte di garanzia.<\/p><p>La Costituzioni, per\u00f2, non vanno esaminate e giudicate dalla loro capacit\u00e0 di resistenza ai periodi rivoluzionari, in quanto le rivoluzioni mirano proprio a mettere a soqquadro e ad abolire un determinato ordinamento; si tratta piuttosto di vedere se in periodo normale sia giovevole avere una Costituzione con determinate garanzie, nel senso che le norme costituzionali, pur essendo modificabili, lo siano con una certa difficolt\u00e0, attraverso procedimenti che impongano una maggiore meditazione. In altre parole, si tratta di sapere se sia opportuno in tempi normali avere leggi pi\u00f9 resistenti e leggi meno resistenti alla modificazione. Sembra che si intenda stabilire nella Costituzione che vi saranno leggi pi\u00f9 resistenti delle altre; cos\u00ec per la creazione di giurisdizioni speciali \u00e8 richiesta per l\u2019approvazione delle leggi relative una maggioranza qualificata. Sono stati predisposti anche articoli con i quali si vieta, <em>sub specie aeternitatis<\/em>, il ristabilimento della Monarchia e la ricostituzione del partito fascista; in altri termini, si prevedono delle norme, non soltanto pi\u00f9 resistenti, ma addirittura perenni. Tutto questo pu\u00f2 essere anche ingenuo, ma ha una sua efficacia politica e didattica: \u00e8 bene sapere che, fino a quando il funzionamento dello Stato si svolge in modo normale, vi sono leggi pi\u00f9 solenni delle altre.<\/p><p>Stabilito questo principio, sorge il problema della necessit\u00e0 del controllo del giudice sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi, problema che non si presenta in un ordinamento giuridico in cui vige il principio tradizionale che la legge successiva modifica la precedente: in un ordinamento cos\u00ec fatto il giudice non si trova mai di fronte ad un conflitto di leggi, in quanto quella pi\u00f9 recente \u00e8 la sola valida; mentre in un ordinamento rigido, in cui esistono leggi pi\u00f9 resistenti, modificabili soltanto attraverso una procedura pi\u00f9 complicata, \u00e8 evidente che il giudice, quando si trova di fronte ad un conflitto tra due leggi, deve avere la possibilit\u00e0 di conoscere quale sia la prevalente per maggiore resistenza e, quindi, di scegliere tra le due e considerare come non scritta la meno resistente, anche se successiva.<\/p><p>Questo \u00e8 quello che si chiama il controllo di costituzionalit\u00e0. Questo controllo per\u00f2 deve essere regolato; e si tratta di stabilire quali sono gli organi ai quali affidare il compito di decidere nei conflitti tra legge ordinaria e legge costituzionale.<\/p><p>Se si adottasse il principio della Costituzione elastica, che pu\u00f2 anche presentare i suoi vantaggi, occorrerebbe cancellare dalla Costituzione tutte le norme che presuppongono una speciale maggioranza qualificata e il divieto di ristabilire la forma monarchica o il partito fascista.<\/p><p>UBERTI osserva che \u00e8 insita in tutto il lavoro di elaborazione finora compiuto la rigidit\u00e0 della Costituzione.<\/p><p>LACONI spiega che, con i colleghi del suo gruppo, non ha inteso opporsi al controllo della costituzionalit\u00e0 delle leggi, ma solo di riservare la loro decisione a quando sar\u00e0 stabilito quale organo sia democraticamente investito di tale controllo.<\/p><p>A suo avviso, il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi dovrebbe spettare all\u2019Assemblea costituente, la quale, tuttavia, non potr\u00e0 esercitarlo in quanto il suo mandato scadr\u00e0 con la formazione della Costituzione, ma che potrebbe delegarlo ad un organo della medesima origine e dignit\u00e0, cio\u00e8 costituito con quelle cautele con le quali saranno prevedute nella Costituzione le modifiche alla Costituzione stessa.<\/p><p>Alle varie ipotesi prospettate dall\u2019onorevole Leone si dovrebbe aggiungere l\u2019altra, che la Corte sia direttamente eletta dal popolo.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, ricorda all\u2019onorevole Laconi che questa diffidenza degli organi legislativi verso i giudici si manifest\u00f2 gi\u00e0 nella prima Costituzione seguita alla Rivoluzione francese. Si volle vietare ai giudici di interpretare la legge, non soltanto in via generale ed astratta, ma anche in relazione al caso concreto, e si prescrisse che ogni qual volta un magistrato, nel giudicare su un caso concreto si trovasse di fronte ad un articolo di legge di senso non abbastanza chiaro, dovesse sospendere la decisione e deferire immediatamente il suo dubbio all\u2019Assemblea legislativa, la quale doveva essere sola ad interpretare le proprie leggi. Ma bastarono pochi mesi per constatare che in questo modo si arrestava il funzionamento della giustizia; ed allora si stabil\u00ec il principio che al giudice, in relazione al caso pratico, \u00e8 possibile interpretare il significalo della legge.<\/p><p>Qualche cosa di simile si produrr\u00e0 anche in relazione alla costituzionalit\u00e0 delle leggi, se sar\u00e0 adottata la Costituzione rigida; se il giudice si trover\u00e0 di fronte ad una legge in contrasto con la legge costituzionale, a quale dovr\u00e0 dare la prevalenza? Sar\u00e0 lasciata questa scelta al giudice, o gli si ordiner\u00e0 di rimettere il suo dubbio all\u2019Assemblea legislativa? Questa avr\u00e0 tempo e voglia di risolvere caso per caso queste controversie?<\/p><p>Non si dissimula i dubbi e le incertezze di carattere politico avanzate dai Commissari comunisti, perch\u00e9 questo controllo di costituzionalit\u00e0 che il giudice potr\u00e0 esercitare sulle leggi sar\u00e0 spesso di carattere politico e non giuridico. Quindi, si rende conto del fatto che, adottato il principio della rigidit\u00e0 della Costituzione, occorre sia regolato il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi da parte dei giudici; ma si rende conto altres\u00ec di un altro fatto, cio\u00e8 che questo controllo non sar\u00e0 soltanto giuridico, ma diventer\u00e0 anche politico, specialmente di fronte ad una Costituzione come quella allo studio, in cui molti articoli sono, non vere e proprie norme giuridiche, ma direttive politiche proiettate verso l\u2019avvenire.<\/p><p>Di qui la necessit\u00e0 di vedere come togliere o attenuare il carattere politico del controllo, come smorzare questa eccessiva ingerenza politica del giudice, che potrebbe trasformare anche la democrazia italiana in governo di giudici, come quello degli Stati Uniti.<\/p><p>Aveva ritenuto di poter attenuare questo pericolo, affidando il controllo in via incidentale, in occasione dei singoli giudizi, al magistrato, il quale non dovrebbe fare altro che sospendere o disapplicare la legge ritenuta incostituzionale, senza che questo costituisse un giudizio di carattere generale e astratto sulla validit\u00e0 o incostituzionalit\u00e0 della legge, ed affidando invece questo giudizio alla Corte di garanzia costituzionale. Si trattava di stabilire se questa dovesse essere composta di magistrati o di politici. La sua proposta equilibrava i due elementi scegliendoli per met\u00e0 fra i magistrati e per met\u00e0 fra uomini politici. Tuttavia dichiara di non insistervi, ed aderirebbe volentieri ad una composizione omogenea di elementi tutti di espressione politica.<\/p><p>Fa poi considerare che, per mantenere riservato agli organi legislativi il potere di abrogare eventualmente le leggi dichiarate incostituzionali, gli articoli 32 e 33 del suo progetto stabilirebbero questa procedura:<\/p><p>\u00abLa decisione della Suprema Corte costituzionale a Sezioni unite, che accoglie l\u2019impugnazione ha efficacia meramente dichiarativa della incostituzionalit\u00e0 della legge, ma non pu\u00f2 abrogarne n\u00e9 sospenderne l\u2019efficacia.<\/p><p>\u00abIl Governo, appena informato della dichiarazione di incostituzionalit\u00e0, prende l\u2019iniziativa di proporre alle Assemblee legislative con procedura di urgenza una legge abrogativa o modificativa della legge dichiarata incostituzionale; la stessa iniziativa pu\u00f2 essere presa direttamente dalle Assemblee.<\/p><p>\u00abQualora tale proposta non sia approvata, le stesse Assemblee legislative dichiarano sospesa l\u2019efficacia della legge dichiarata incostituzionale, la quale da quel momento ha lo stesso valore di una proposta di modificazione della Costituzione, da sottoporsi in via di urgenza al procedimento stabilito per l\u2019approvazione di tali proposte\u00bb.<\/p><p>In sostanza, in questi conflitti tra la Suprema Corte costituzionale e l\u2019organo legislativo, l\u2019ultima parola rimane sempre a quest\u2019ultimo, cio\u00e8 al popolo sovrano.<\/p><p>TARGETTI ritiene ormai superata la pregiudiziale. Affrontando il problema della creazione di questo nuovo istituto, verranno chiariti i vari punti di vista e rese meno lontane le varie concezioni.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che sarebbe opportuno discutere separatamente della funzione assegnata all\u2019Alta Corte, del modo di costituzione e della sua legittimazione.<\/p><p>LACONI non \u00e8 del parere che la pregiudiziale sia superata, perch\u00e9 essa \u00e8 strettamente connessa con la fisionomia che si vuol dare all\u2019organo nel suo complesso.<\/p><p>TARGETTI non ritiene di avere errato nell\u2019affermare che la pregiudiziale era superata, perch\u00e9 quando l\u2019onorevole Laconi dice che approver\u00e0 o meno quest\u2019organo a seconda della sua costituzione, con ci\u00f2 ha gi\u00e0 rinunciato alla sua pregiudiziale.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, per giungere ad una conclusione, occorra prima esaminare le linee concrete del progetto. D\u00e0, quindi, lettura dell\u2019articolo 1\u00b0 del progetto Leone:<\/p><p>\u00abLa Corte di giustizia costituzionale garantisce la costituzionalit\u00e0 delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi emanati dagli organi centrali o regionali\u00bb;<\/p><p>e dell\u2019articolo 27 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00abIl controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi in via incidentale e con efficacia limitata al caso deciso spetta ai giudici ordinari e in ultima istanza alla prima Sezione della Suprema Corte costituzionale; in via principale e con efficacia generale ed astratta spetta soltanto alla Suprema Corte costituzionale a Sezioni unite\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, spiega che, a suo parere, il controllo di costituzionalit\u00e0, anche se interviene in sede incidentale in un giudizio che si svolge dinanzi ad un organo giudiziario, spetta sempre alla Corte di garanzia costituzionale. E questo per evitare ci\u00f2 che avverrebbe col progetto Calamandrei, che una legge sia dichiarata non costituzionale dal giudice, soltanto per un caso concreto, e sia poi impugnata davanti alla Corte, dando luogo ad un giudicato in conflitto con quello del giudico ordinario; conflitto la cui soluzione non si presenterebbe facile.<\/p><p>Quindi, pur ritenendo apprezzabile questo congegno, soprattutto per l\u2019esigenza di sveltire il funzionamento dell\u2019organo che si vuol creare, non lo pu\u00f2 accettare, perch\u00e9 una legge deve essere dichiarata incostituzionale sotto qualunque profilo sia riguardata.<\/p><p>AMBROSINI ritiene superabile l\u2019inconveniente prospettato dall\u2019onorevole Leone, ed osserva d\u2019altra parte che i conflitti di giudicati si hanno anche per casi diversi da quello in esame. Nota che il sistema di limitare la decisione al caso concreto vige negli Stati Uniti d\u2019America, dove la Corte Suprema non annulla la legge, ma la dichiara semplicemente inefficace per il caso concreto. Questo sistema forse si avvicinerebbe all\u2019esigenza della quale si \u00e8 fatto propugnatore l\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, afferma che, adottato il sistema della rigidit\u00e0 della Costituzione, la legge ordinaria contraria alla Costituzione \u00e8 una legge invalidata. Quando ci\u00f2 sia stabilito, l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 di una legge diverr\u00e0 un\u2019arma che adopereranno tutti gli avvocati in tutti i processi, quando vorranno arrestare l\u2019azione della giustizia.<\/p><p>Di fronte a questa eccezione, due possono essere le vie da seguire: una \u00e8 quella adottata con la prima Costituzione della Rivoluzione francese, secondo cui il giudice doveva interrogare l\u2019Assemblea Nazionale, e con ci\u00f2 si paralizzava la giustizia; l\u2019altra \u00e8 quella di dare al giudice la competenza di esaminare la fondatezza della eccezione. Secondo il suo progetto, si lascerebbe il giudice arbitro di decidere tutte le volte che ritenesse di poter risolvere la questione nell\u2019uno o nell\u2019altro senso. Di fronte per\u00f2 alla difficolt\u00e0 eventuale di un caso, dovrebbe rimettere la decisione all\u2019organo competente a risolvere in ultima istanza la questione della incostituzionalit\u00e0 di una legge. Quindi, necessit\u00e0 di distinguere tra un controllo incidentale, che si riferisce sempre al solo caso concreto, e un controllo di carattere generale ed astratto affidato alla Corte costituzionale.<\/p><p>Chiede all\u2019onorevole Leone perch\u00e9 voglia limitarsi solo a questo secondo controllo generale ed astratto, trascurando le necessit\u00e0 concrete.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, risponde di essersi occupato incidentalmente di questo caso al n. 7 dell\u2019articolo 2, dove \u00e8 detto:<\/p><p>\u00abLa Corte di giustizia costituzionale decide su domanda: \u2013 di un organo del potere giudiziario, quando si tratti di questione pregiudiziale di un procedimento di cognizione del medesimo\u00bb.<\/p><p>In questo caso il rinvio alla Corte \u00e8 obbligatorio.<\/p><p>Le osservazioni dell\u2019onorevole Calamandrei per giustificare il suo sistema sono acute, ma non decisive. Quando dice che l\u2019arma della incostituzionalit\u00e0 sar\u00e0 un\u2019arma alla quale di frequente i litiganti faranno ricorso, si pu\u00f2 osservare che, col suo sistema, questa arma non viene infranta, perch\u00e9, riconosciuto il diritto alle parti di ricorrere in ultima istanza alla Corte, si verificher\u00e0, per una forte percentuale almeno dei giudizi, l\u2019interruzione del corso della giustizia.<\/p><p>Fa rilevare inoltre che, nel suo progetto, egli si \u00e8 anche occupato del problema della <em>res judicata<\/em>. Infatti, nell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 8, si dispone che una domanda rigettata non pu\u00f2 essere riproposta neppure da altro soggetto, tranne che per un diverso motivo di nullit\u00e0. Accadr\u00e0 cos\u00ec che, quando un provvedimento legislativo sia stato precedentemente convalidato attraverso il rigetto di un ricorso, le parti non avranno pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di riproporre l\u2019azione alla Corte costituzionale.<\/p><p>Infine osserva che resta sempre ferma la sua obiezione, alla quale non ha risposto l\u2019onorevole Calamandrei e solo vagamente l\u2019onorevole Ambrosini, del conflitto tra il giudicato del giudice ordinario e quello della Corte.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il sistema del controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi \u2013 come funziona da un tempo ultrasecolare negli Stati Uniti \u2013 \u00e8 basato puramente sulla via incidentale. Ogni giudice pu\u00f2 dichiarare una legge incostituzionale e rifiutarsi di applicarla. Di appello in appello si arriva alla Corte Suprema, la quale si pu\u00f2 pronunciare nei soli confronti del caso che \u00e8 stato deciso. Senonch\u00e9, in seguito ai ripetuti annullamenti di una legge in via incidentale, gli organi legislativi si rendono conto che la legge \u00e8 in contrasto con la Costituzione, e la sensibilit\u00e0 politica suggerisce loro di emendarla.<\/p><p>Nel suo progetto egli ha aggiunto, a complemento, anche un\u2019impugnazione ideale ed astratta, mentre nel progetto dell\u2019onorevole Leone vi \u00e8 solo questa impugnazione ideale ed astratta; ma allora si dovrebbe aggiungere una disposizione che vietasse ai giudici di esaminare la costituzionalit\u00e0 delle leggi, ci\u00f2 che non gioverebbe certo ad elevare il prestigio della Magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda come sia stato compiuto un lavoro utile sul problema del potere giudiziario, dopo che sono stati invitati i Relatori a presentare, d\u2019accordo, un certo numero di articoli che costituissero la base della discussione. Ritiene, quindi, necessario pregare i Relatori di predisporre un progetto che sia la sintesi dei vari articoli da loro proposti, per rendere pi\u00f9 snella e pi\u00f9 concreta la discussione.<\/p><p>MANNIRONI crede che questa discussione di carattere generale non sia stata inutile.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara pronto per questo lavoro, ma ritiene opportuno ch\u2019esso sia preceduto dall\u2019esame di tre o quattro punti centrali dell\u2019argomento; dopo di che i Relatori, insieme con qualche rappresentante degli altri gruppi, potrebbero portare alla discussione una formulazione pi\u00f9 facilmente accettabile.<\/p><p>PRESIDENTE, accedendo al desiderio dell\u2019onorevole Leone, avverte che nella prossima riunione si continuer\u00e0 nella discussione generale dei punti fondamentali. I criteri che ne risulteranno saranno poi fissati in pochi e brevi articoli, i quali dovranno stabilire in primo luogo che cosa \u00e8 la Corte costituzionale, e poi quali siano la sua funzione, la sua competenza e le questioni che deve risolvere.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che un\u2019altra questione fondamentale \u00e8 quella degli effetti della dichiarazione di incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che la Commissione, nel suo studio, deve partire dal presupposto che si tratta di preparare una Costituzione rigida.<\/p><p>I Relatori potrebbero preparare ciascuno una serie di quesiti, sui quali portare la discussione nella successiva seduta.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 18.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Castiglia, Porzio.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 18. 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