{"id":5393,"date":"2023-10-16T00:05:42","date_gmt":"2023-10-15T22:05:42","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5393"},"modified":"2023-12-08T23:28:39","modified_gmt":"2023-12-08T22:28:39","slug":"martedi-14-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5393","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5393\" class=\"elementor elementor-5393\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f828fee elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f828fee\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ee6a029\" data-id=\"ee6a029\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ca1ae1b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ca1ae1b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470114sed015ssdocx.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c17a63 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3c17a63\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>15.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Lami Starnuti \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Mortati \u2013 La Rocca, <em>Relatore<\/em> \u2013 Piccioni \u2013 Grieco \u2013 Einaudi.<\/p><p><strong>Rapporti di pubblico impiego<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Nobile \u2013 Grieco \u2013 Einaudi \u2013 Lussu \u2013 Fabbri \u2013 Fuschini \u2013 Tosato \u2013 Rossi Paolo \u2013 Perassi.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Nobile ha presentato la proposta di un articolo aggiuntivo al progetto sul potere esecutivo, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl decreto presidenziale che scioglie la seconda Camera scioglier\u00e0 altres\u00ec i Consigli comunali e le Assemblee regionali\u00bb.<\/p><p>NOBILE dichiara che la sua proposta tende a porre riparo ad uno degli inconvenienti pi\u00f9 gravi che potrebbero derivare dall\u2019applicazione delle decisioni approvate dalla Sottocommissione relativamente al sistema di elezione di secondo grado per la formazione della seconda Camera. \u00c8 stato stabilito, infatti, che la seconda Camera abbia gli stessi poteri della prima pur non venendo a costituire la diretta rappresentanza delle forze politiche del Paese quali si presentano al momento delle sue elezioni, in quanto due terzi dei nuovi membri saranno eletti dai Consigli comunali gi\u00e0 eletti in epoca precedente. Ora, a causa dell\u2019odierna situazione politica italiana, anche nel periodo di tempo relativamente breve di un anno, si possono verificare sensibili mutamenti nell\u2019opinione pubblica. Basti pensare a tale proposito che su circa 25 milioni di votanti gli iscritti ai partiti politici non superano forse i quattro milioni: i restanti ventuno milioni costituiscono una massa fluttuante, le cui vedute politiche possono sensibilmente modificarsi anche nel giro di pochi mesi.<\/p><p>Per fare un esempio, si supponga che una determinata coalizione di partiti rappresenti, nel momento in cui si eleggono i consigli comunali, il 60 per cento delle forze politiche totali del Paese e che, a distanza di un anno, essa non abbia pi\u00f9 il favore dell\u2019opinione pubblica nella misura suddetta, ma abbia subito una diminuzione del 15 per cento, venendo cos\u00ec a rappresentare il 45 per cento delle forze politiche totali del Paese. Se le elezioni politiche dovessero aver luogo al termine dell\u2019anno anzidetto, alla seconda Camera quella coalizione di partiti costituirebbe la maggioranza, anche se lieve, perch\u00e9 due terzi dei suoi componenti sarebbero eletti dai Consigli comunali gi\u00e0 eletti quando cio\u00e8 essa rappresentava il 60 per cento della totalit\u00e0 delle forze politiche nazionali; alla prima Camera, invece, la stessa coalizione costituirebbe la minoranza, perch\u00e9 i suoi membri sarebbero eletti direttamente dal popolo favorevole ad essa ormai solo nella misura del 45 per cento. Si avrebbe cos\u00ec un permanente dissidio fra le due Camere, perch\u00e9 la prima sarebbe realmente l\u2019espressione del rapporto delle forze politiche del Paese esistente in un determinato momento, mentre la seconda costituirebbe una rappresentanza di rapporti di forze quali si avevano in un periodo precedente.<\/p><p>Lo scioglimento, quindi, dell\u2019una e dell\u2019altra Camera non pu\u00f2 sanare l\u2019inconveniente lumeggiato, se nello stesso tempo non si addiviene allo scioglimento dei Consigli comunali e delle Assemblee regionali, sempre che da tali organismi la seconda Camera debba trarre la sua origine.<\/p><p>Si potr\u00e0 obiettare che, in questo modo, i cittadini sarebbero chiamati troppe volte alle urne; e ci\u00f2 indubbiamente risponde a verit\u00e0; ma \u00e8 l\u2019inevitabile conseguenza del principio dell\u2019elezione di secondo grado adottato dalla Sottocommissione per la formazione della seconda Camera. L\u2019obiezione, se mai, serve ancora una volta a condannare il sistema bicamerale.<\/p><p>LAMI STARNUTI, pur condividendo pienamente le ragioni che hanno indotto l\u2019onorevole Nobile a presentare la sua proposta, non pu\u00f2 aderire al principio secondo cui, in caso di scioglimento della seconda Camera, si dovrebbe procedere anche allo scioglimento dei Consigli comunali e delle Assemblee regionali. Ci\u00f2, infatti, renderebbe ancora pi\u00f9 faticoso e pesante il sistema di formazione della seconda Camera, sul quale per altro, dati i gravi inconvenienti a cui esso pu\u00f2 dare origine, cos\u00ec acutamente lumeggiati dall\u2019onorevole Nobile, si riserva di riproporre i suoi dubbi in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>Dichiara frattanto, per le considerazioni anzidette, che si asterr\u00e0 dal votare la proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>PERASSI osserva che le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Nobile stanno a provare, pi\u00f9 che altro, la necessit\u00e0 di riesaminare il sistema delle elezioni della seconda Camera. La Sottocommissione ha, in via di principio, adottato il criterio che i due terzi dei componenti la seconda Camera debbano essere eletti dai Consigli comunali: la proposta per\u00f2, per quanto accolta, \u00e8 stata considerata tale da dover essere approfondita per ci\u00f2 che concerne la sua applicazione. Ora, le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Nobile portano alla conclusione che quel criterio non \u00e8 praticamente attuabile, anche se dovesse essere adottato l\u2019accorgimento, gi\u00e0 previsto a suo tempo, del voto plurimo da accordare ai consiglieri comunali.<\/p><p>Varie proposte sono state fatte relativamente al sistema di eleggere i rappresentanti della seconda Camera. \u00c8 stata infatti prospettata l\u2019opportunit\u00e0 che i due terzi dei membri della seconda Camera siano eletti con il sistema del secondo grado, anzich\u00e9 dai consiglieri comunali, da delegati appositamente nominati a tale scopo. Con l\u2019accoglimento di questa proposta si eviterebbero gli inconvenienti lamentati dall\u2019onorevole Nobile perch\u00e9, dopo lo scioglimento della seconda Camera, si procederebbe all\u2019immediata elezione dei delegati che alla loro volta dovrebbero eleggere i membri della seconda Camera. Si potrebbe anche adottare per i due terzi dei membri della seconda Camera il sistema dell\u2019elezione diretta a suffragio universale. Ci\u00f2 servirebbe ad attenuare la differenza che potrebbe invece sussistere, con il definitivo accoglimento delle proposte approvate dalla Sottocommissione, tra la prima o la seconda Camera.<\/p><p>Propone frattanto che il riesame del sistema di elezione dei componenti la seconda Camera abbia luogo presso la seconda Sottocommissione o la prima Sezione di questa, e non gi\u00e0 presso la Commissione plenaria, perch\u00e9 in quest\u2019ultima sede \u00e8 assai pi\u00f9 difficile arrivare in breve a conclusioni concrete. Per il riesame del problema potrebbe anche essere ricostituito il Comitato, della cui opera proficuamente gi\u00e0 si \u00e8 valsa la Sottocommissione, il quale presenterebbe le sue conclusioni alla Commissione.<\/p><p>LUSSU, pur condividendo in via di principio le ragioni che hanno indotto l\u2019onorevole Nobile a presentare la sua proposta, dichiara che voter\u00e0 contro di essa. Ogni istituto, anche se pu\u00f2 sembrare il pi\u00f9 utile e pi\u00f9 rispondente a determinate esigenze, assai difficilmente raggiunge la perfezione da tutti auspicata. Il vecchio Senato francese, ad esempio, era rinnovabile in parte ogni due anni, il che costituiva un\u2019assurdit\u00e0, perch\u00e9 i nuovi eletti venivano a rappresentare le mutate o le nuove esigenze politiche della Nazione, mentre i vecchi costituivano una rappresentanza di interessi politici forse non pi\u00f9 esistenti; e tuttavia quel sistema sembr\u00f2 il pi\u00f9 razionale al popolo francese per un lungo periodo di tempo.<\/p><p>Per un\u2019altra considerazione, poi, la proposta dell\u2019onorevole Nobile non pu\u00f2 essere accolta: i Consigli comunali non sarebbero pi\u00f9 organi amministrativi e assumerebbero il carattere di organi essenzialmente politici; il che sarebbe veramente inopportuno. \u00c8 da considerare infine che, se si dovesse addivenire, con lo scioglimento della seconda Camera, al contemporaneo scioglimento dei Consigli comunali, dovrebbero essere sciolti anche i Consigli comunali delle quattro Regioni aventi una particolare autonomia: la Sardegna, la Sicilia, la Valle d\u2019Aosta e il Trentino-Alto Adige, e questo sarebbe contrario alle speciali forme di autonomia riconosciute a quelle Regioni.<\/p><p>MORTATI rileva che le osservazioni dell\u2019onorevole Nobile non sono nuove: gi\u00e0 fu prospettata, infatti, la possibilit\u00e0 di uno sfasamento tra la composizione dei Consigli comunali e quella che dovrebbe essere la composizione della seconda Camera in un dato momento. Tale inconveniente si verificherebbe anche nei casi normali, ossia indipendentemente dal caso di scioglimento della seconda Camera, perch\u00e9 la data di elezione dei Consigli comunali pu\u00f2 ad un certo momento trovarsi a non coincidere pi\u00f9 con quella dell\u2019elezione della seconda Camera stessa. L\u2019inconveniente, quindi, non sarebbe eliminato nemmeno se fosse accolta la proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>Senza dubbio il sistema escogitato per la composizione della seconda Camera pu\u00f2 dar luogo a giuste critiche, ma con l\u2019adozione del criterio proposto dall\u2019onorevole Nobile, esso verrebbe a subire una radicale trasformazione. Il principio, infatti, che si \u00e8 voluto adottare non \u00e8 gi\u00e0 quello di creare speciali organismi a cui affidare l\u2019elezione dei membri della seconda Camera, bens\u00ec quello di utilizzare a tale scopo determinati corpi gi\u00e0 esistenti. \u00c8 per questo che si \u00e8 pensato ai Consigli comunali. Questo principio, una volta approvato, occorre accettarlo in tutte le sue conseguenze.<\/p><p>D\u2019altra parte, la proposta dell\u2019onorevole Nobile non pu\u00f2 essere accolta anche per la giusta considerazione fatta dall\u2019onorevole Lussu, che con essa si aggraverebbe l\u2019inconveniente, gi\u00e0 lamentato, di dare un contenuto politico alle elezioni amministrative e di alterare le funzioni che i Consigli comunali sono chiamati a svolgere. Tanto varrebbe allora adottare il criterio di eleggere un corpo di elettori <em>ad hoc<\/em> per l\u2019elezione dei membri della seconda Camera nel momento in cui si debba procedere a questa.<\/p><p>A suo avviso, sarebbe meglio accogliere la proposta fatta dall\u2019onorevole Perassi di riesaminare il problema in discussione, tanto pi\u00f9 che \u00e8 rimasta in sospeso la questione relativa all\u2019applicazione del criterio, gi\u00e0 approvato dalla Sottocommissione, secondo cui i due terzi dei componenti la seconda Camera debbono essere eletti dai Consigli comunali.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, trova giuste le osservazioni fatte dai precedenti oratori relativamente alla proposta dell\u2019onorevole Nobile; essa per\u00f2 ha avuto il merito di mettere chiaramente in luce le gravi manchevolezze del sistema che si vorrebbe instaurare per l\u2019elezione dei membri della seconda Camera. Ci\u00f2 considerato, si domanda se non sia il caso di sottoporre a un nuovo esame le deliberazioni gi\u00e0 prese, per far s\u00ec che la seconda Camera possa essere meglio costituita. Da altra parte, se con lo scioglimento delle Camere si vuol raggiungere lo scopo di consultare nuovamente la volont\u00e0 popolare, tale scopo sarebbe raggiunto soltanto a met\u00e0 con l\u2019adozione definitiva del principio, gi\u00e0 approvato dalla Sottocommissione, secondo cui i due terzi dei membri della seconda Camera debbono essere eletti dai Consigli comunali; perch\u00e9, come giustamente ha rilevato l\u2019onorevole Nobile, soltanto la prima Camera, non gi\u00e0 la seconda, verrebbe ad essere l\u2019espressione diretta della volont\u00e0 popolare quale \u00e8 al momento delle elezioni. Ci\u00f2 sarebbe assai grave, perch\u00e9 in ultima analisi renderebbe inutile il provvedimento di scioglimento delle Camere.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il risultato dei lavori della Sottocommissione \u00e8 stato gi\u00e0 trasmesso al Comitato di coordinamento, che non ha avvertito le manchevolezze del sistema approvato per l\u2019elezione dei membri della seconda Camera, acutamente indicate dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>Il Comitato di coordinamento, inoltre, ha gi\u00e0 riveduto il testo delle deliberazioni approvate dalla Sottocommissione. Ci\u00f2 considerato, resta esclusa la possibilit\u00e0 che la Sottocommissione possa tornare ad esaminare il problema posto dall\u2019onorevole Nobile per adottare nuove deliberazioni relativamente a quel problema. Inoltre, anche ammettendo di poter superare la questione di carattere procedurale relativa alla possibilit\u00e0 di un nuovo esame del problema, \u00e8 da tener presente il fatto che la Sottocommissione entro 6 giorni dovr\u00e0 concludere i suoi lavori e pertanto non avrebbe pi\u00f9 un sufficiente tempo a sua disposizione per riprendere in esame le decisioni gi\u00e0 prese. Non resta quindi altra possibilit\u00e0 che sollevare il problema posto dall\u2019onorevole Nobile in sede di Commissione plenaria o di Assemblea Costituente, per proporre un\u2019eventuale modificazione del sistema dell\u2019elezione dei membri della seconda Camera, gi\u00e0 approvato dalla Sottocommissione.<\/p><p>NOBILE ritiene, secondo quanto ha giustamente osservato l\u2019onorevole Perassi, che occorra assai minor tempo per giungere a risultati concreti circa la soluzione del problema della formazione della seconda Camera in sede di Sottocommissione, che non in Commissione plenaria, anche perch\u00e9 la Sottocommissione ha gi\u00e0 discusso a lungo questa materia.<\/p><p>PERASSI \u00e8 del parere, contrariamente al diverso avviso espresso in proposito dal Presidente, che la Sottocommissione abbia ancora la facolt\u00e0 di riesaminare il problema dell\u2019elezione dei due terzi dei membri della seconda Camera da parte dei Consigli comunali, perch\u00e9 per l\u2019applicazione di quella deliberazione non fu adottata alcuna precisa disposizione. In altri termini, l\u2019unica deliberazione approvata in proposito dalla Sottocommissione \u00e8 stata quella secondo cui i membri del Senato dovrebbero essere eletti per un terzo dalle Assemblee regionali e per il resto dai Consigli comunali. Non si addivenne per\u00f2 ad una precisa articolazione per l\u2019applicazione della deliberazione suddetta, perch\u00e9 questa fu considerata tale da dover essere ulteriormente approfondita. Esistono quindi ragioni obiettive perch\u00e9 la Sottocommissione stessa possa riesaminare il problema in discussione, nonostante il testo delle deliberazioni concernenti la costituzione della seconda Camera sia stato inviato alla Commissione plenaria.<\/p><p>PRESIDENTE replica che la proposta dell\u2019onorevole Nobile non si limita a richiamare l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla necessit\u00e0 di esaminare ulteriormente il problema dell\u2019applicazione della disposizione relativa all\u2019elezione dei due terzi dei membri della seconda Camera da parte dei Consigli comunali, ma mira a porre nuovamente in questione il sistema di formazione della seconda Camera stessa nel suo complesso.<\/p><p>NOBILE presenta il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa prima Sezione della seconda Sottocommissione ritiene che si debba esaminare in seduta plenaria della Sottocommissione stessa il problema della formazione della seconda Camera\u00bb.<\/p><p>PICCIONI ritiene che la Sottocommissione dovrebbe completare il suo lavoro nel senso di risolvere il problema dell\u2019applicazione della deliberazione gi\u00e0 presa, relativa alla elezione dei due terzi dei membri della seconda Camera da parte dei Consigli comunali. Solo se, discutendo quel problema, ci si dovesse accorgere di non poter addivenire a una soluzione soddisfacente, la Sottocommissione potrebbe decidere di modificare il sistema, da essa gi\u00e0 approvato, della formazione della seconda Camera.<\/p><p>Non \u00e8 possibile, quindi, sin da questo momento, ammettere la necessit\u00e0 di una radicale trasformazione del sistema concernente l\u2019elezione dei membri della seconda Camera, e ci\u00f2 in contrasto con le decisioni gi\u00e0 prese. Per tali considerazioni \u00e8 contrario, tanto all\u2019ordine del giorno presentato, quanto alla proposta di articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>GRIECO esprime i suoi dubbi sull\u2019opportunit\u00e0 di mettere in votazione l\u2019articolo aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9, se fosse approvato, contrasterebbe con le decisioni gi\u00e0 prese dalla Sottocommissione relativamente al sistema della formazione della seconda Camera.<\/p><p>Si associa pertanto alle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Lami Starnuti e dichiara che si asterr\u00e0 dal votare l\u2019articolo aggiuntivo presentato dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>NOBILE ritira l\u2019articolo aggiuntivo. Insiste per\u00f2 affinch\u00e9 il suo ordine del giorno sia messo in votazione.<\/p><p>GRIECO voter\u00e0 contro l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Nobile, intendendo con tale voto significare che il problema della formazione della seconda Camera debba essere riesaminato, non dalla seconda Sottocommissione, perch\u00e9 per far ci\u00f2 mancherebbe ormai il tempo, bens\u00ec dalla Commissione plenaria e dall\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, secondo la proposta fatta dall\u2019onorevole Perassi, la prima Sezione dovrebbe incaricare il Comitato, della cui opera la Sottocommissione gi\u00e0 proficuamente si avvalse, di articolare la disposizione relativa all\u2019applicazione della deliberazione, gi\u00e0 approvata dalla Sottocommissione stessa, per la quale i due terzi dei membri della seconda Camera debbono essere eletti dai Consigli comunali.<\/p><p>PERASSI domanda se il Comitato possa avere la facolt\u00e0 di proporre modificazioni sostanziali relativamente al sistema di elezione dei due terzi dei membri della seconda Camera da parte dei Consigli comunali, ove si accorga della difficolt\u00e0 o inopportunit\u00e0 di applicare quello deciso.<\/p><p>EINAUDI ritiene che il Comitato non possa proporre la modificazione del sistema, perch\u00e9 questo \u00e8 stato approvato per dare al Senato il carattere di un\u2019Assemblea nazionale rappresentante le Regioni.<\/p><p>PERASSI rileva che il carattere regionale della seconda Camera sarebbe sempre assicurato con il terzo dei suoi membri eletti dalle Assemblee regionali.<\/p><p>EINAUDI replica che, se i due terzi dei membri del Senato non dovessero essere pi\u00f9 eletti dai Consigli comunali, il principio regionalistico sarebbe gravemente infirmato. Ci\u00f2 considerato, ritiene che l\u2019incarico da affidare al Comitato debba limitarsi alla formulazione concernente l\u2019applicazione del principio, gi\u00e0 approvato dalla Sottocommissione, secondo cui i due terzi dei membri del Senato debbono essere eletti dai Consigli comunali.<\/p><p>PICCIONI fa presente che la difficolt\u00e0 che dovr\u00e0 essere risolta dal Comitato relativamente all\u2019applicazione del sistema di elezione dei due terzi dei membri della seconda Camera da parte dei Consigli comunali riguarda pi\u00f9 che altro il peso diverso che in quel sistema dovr\u00e0 essere attribuito ai Consigli comunali dei minori Comuni nei confronti di quelli dei Comuni maggiori.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che non possa essere risolto il problema del funzionamento parziale del sistema relativo alla formazione della seconda Camera, se contemporaneamente non sia esaminato il sistema nel suo complesso. In ogni modo, prescindendo da tale osservazione, crede si possa rimanere d\u2019intesa nel senso che il Comitato \u00e8 incaricato di studiare soltanto la possibilit\u00e0 di applicazione della deliberazione, gi\u00e0 approvata dalla Sottocommissione, per la quale i due terzi dei membri della seconda Camera debbono essere eletti dai Consigli comunali e di redigere un apposito articolo al riguardo.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Discussione sui rapporti di pubblico impiego.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che ora si passa alla discussione di alcune norme riguardanti i rapporti di pubblico impiego. Tali norme, proposte dall\u2019onorevole Bozzi, che non \u00e8 potuto intervenire alla riunione odierna, sono le seguenti:<\/p><p>1\u00b0) \u00abAi pubblici impieghi si accede per concorso. La legge determina i casi in cui la nomina pu\u00f2 cadere su cittadini eletti dal popolo o liberamente scelti dalla Pubblica amministrazione\u00bb.<\/p><p>2\u00b0) \u00abI ruoli organico-giuridici degli impiegati statali sono regolati per legge\u00bb.<\/p><p>3\u00b0) \u00abGli impiegati dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici, salve le eccezioni stabilite dalla legge, possono appartenere a partiti politici e ad associazioni sindacali (ma \u00e8 fatto loro divieto di sciopero)\u00bb.<\/p><p>4\u00b0) \u00abI pubblici impiegati non possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, n\u00e9 in altro modo essere chiamati responsabili dalla Pubblica amministrazione a causa delle opinioni politiche, sociali o religiose da essi manifestate, salvo che ci\u00f2 comprometta l\u2019esercizio della funzione o del servizio o leda la dignit\u00e0 e il prestigio dell\u2019ufficio.<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati, che siano membri del Parlamento, non possono, durante il mandato, conseguire promozioni, se non per anzianit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la prima disposizione proposta dall\u2019onorevole Bozzi, concernente l\u2019ammissione ai pubblici impieghi, non riguarda una materia di carattere costituzionale. Ci\u00f2 premesso, ritiene che sarebbe meglio prima discutere da un punto di vista generale sui rapporti di pubblico impiego e poi procedere all\u2019esame delle singole norme.<\/p><p>A suo avviso, la necessit\u00e0 di includere nella Costituzione alcune norme riguardanti la Pubblica amministrazione sorge per due esigenze. Una prima \u00e8 quella di assicurare ai funzionari alcune garanzie per sottrarli alle influenze dei partiti politici. Lo sforzo di una Costituzione democratica, oggi che al potere si alternano i partiti, deve tendere a garantire una certa indipendenza ai funzionari dello Stato, per avere un\u2019amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un\u2019amministrazione dei partiti. A tale proposito la Costituzione di Weimar stabiliva che i funzionari erano a servizio della collettivit\u00e0 e non dei singoli partiti.<\/p><p>La seconda esigenza riguarda la responsabilit\u00e0 dei pubblici funzionari. A tale proposito la prima Sottocommissione ha approvato il principio che i pubblici impiegati siano responsabili dei danni che per dolo o colpa cagionino ai terzi nell\u2019esercizio delle funzioni o del loro servizio, e che lo Stato e gli altri enti pubblici siano responsabili in via sussidiaria. Questo principio \u00e8 stato approvato, ma rimane il problema di creare un\u2019organizzazione che giovi a precisare le responsabilit\u00e0 dei pubblici impiegati. Attualmente non si sa mai su chi deve ricadere la responsabilit\u00e0 di determinati atti, perch\u00e9 il principio della responsabilit\u00e0 dei funzionari \u00e8 affermato teoricamente, ma in pratica \u00e8 di assai difficile attuazione. Si potrebbe in proposito pensare di costituire un ordinamento amministrativo, per il quale la responsabilit\u00e0, in determinati settori della Pubblica amministrazione, sia affidata a dati funzionari e capi servizio.<\/p><p>Sono queste le due esigenze che, a suo avviso, potrebbero costituire materia per norme di carattere costituzionale.<\/p><p>NOBILE ritiene che le norme proposte dall\u2019onorevole Bozzi non riguardino materia di carattere costituzionale e siano pertanto superflue. Nel primo articolo non vi \u00e8 di sostanziale che la disposizione in cui si stabilisce che ai pubblici impieghi si accede per concorso. II resto \u00e8 un rinvio alla legge, che pu\u00f2 benissimo essere omesso.<\/p><p>Il secondo articolo, con cui si dispone che i ruoli organico-giuridici degli impiegati statali sono regolati per legge, non stabilisce nulla di nuovo e non v\u2019\u00e8 alcuna necessit\u00e0 di inserirlo nella Costituzione.<\/p><p>Circa il principio posto nell\u2019articolo 4, secondo cui i pubblici impiegati non possono essere sottoposti a procedimento disciplinare n\u00e9 essere chiamati responsabili a causa delle loro opinioni politiche, sociali o religiose, osserva che, se mai, dovrebbe essere esteso anche agli impiegati parastatali e privati.<\/p><p>Riguardo poi al principio, approvato dalla prima Sottocommissione, secondo cui i pubblici impiegati sono responsabili dei danni che per dolo o colpa cagionino ai terzi nell\u2019esercizio delle funzioni o del servizio, osserva che il fatto doloso o colposo \u00e8 sempre perseguibile e non v\u2019\u00e8 bisogno di una norma che lo stabilisca espressamente.<\/p><p>GRIECO ritiene che tre princip\u00ee dovrebbero essere affermati nella Costituzione relativamente ai rapporti di pubblico impiego. Il primo riguarda l\u2019obbligo di fedelt\u00e0 dei funzionari alla Repubblica; ma questo \u00e8 gi\u00e0 stato stabilito in altra parte del progetto della Costituzione. Il secondo \u00e8 quello con cui si riconosce che i funzionari sono al servizio della collettivit\u00e0, cos\u00ec come era affermato nella Costituzione di Weimar. Il terzo principio riguarda la responsabilit\u00e0 dei funzionari; ed a questo proposito \u00e8 da osservare che il criterio adottato dalla prima Sottocommissione, per cui i pubblici impiegati dovrebbero essere responsabili dei danni che, per dolo o colpa, cagionino ai terzi nell\u2019esercizio delle loro funzioni o del servizio, \u00e8 un criterio troppo lato: si tratta, in altre parole, di una responsabilit\u00e0 che i pubblici funzionari hanno in comune con tutti i cittadini, mentre si deve stabilire quale sia la responsabilit\u00e0 specifica attinente alle funzioni dei pubblici impiegati.<\/p><p>EINAUDI dichiara di essere assai dubbioso sull\u2019opportunit\u00e0 di inserire nella Costituzione il primo articolo proposto dall\u2019onorevole Bozzi, con cui in sostanza si stabilisce che si pu\u00f2 accedere ai pubblici impieghi soltanto per concorso o per elezione del popolo o per libera scelta della Pubblica amministrazione, e ci\u00f2 perch\u00e9 possono aversi anche altre forme di accesso alle cariche pubbliche. Cos\u00ec, per quanto riguarda l\u2019insegnamento universitario, la chiamata diretta da parte della Facolt\u00e0 non \u00e8 un concorso, n\u00e9 un\u2019elezione, n\u00e9 una libera scelta della Pubblica amministrazione. Non v\u2019\u00e8 ragione, inoltre, perch\u00e9 a certi gradi della Magistratura non si possa consentire l\u2019accesso per vie diverse da quelle previste nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Bozzi: ad esempio, i magistrati di un certo grado potrebbero benissimo essere scelti tra avvocati che abbiano dato ottima prova della loro capacit\u00e0. Tutta la magistratura inglese \u00e8 scelta con questo sistema ed ha sempre dato prova di un notevole spirito di indipendenza, il che deriva anche dal fatto che i magistrati inglesi non hanno una carriera. Comunque, il progresso finora conseguito in Inghilterra nel campo della magistratura e dell\u2019insegnamento superiore \u00e8 dipeso proprio dal fatto che ai ministri \u00e8 stata tolta ogni facolt\u00e0 di nominare magistrati e professori universitari.<\/p><p>LUSSU si associa a quanto ha esposto l\u2019onorevole Grieco, ritenendo che dovrebbero essere formulati in apposite norme da inserire nel testo della Costituzione i princip\u00ee da lui indicati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che vi \u00e8 un\u2019altra questione su cui ha presa una decisione nell\u2019ultima sua riunione la Commissione plenaria: quella relativa al divieto di sciopero, di cui si parla nell\u2019articolo 3 proposto dall\u2019onorevole Bozzi. Nella deliberazione della Commissione plenaria, in via generale, \u00e8 stato ammesso il diritto di sciopero: si tratta ora di vedere se per i pubblici funzionari sia da riconoscere in modo condizionato o pieno tale diritto.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, dopo la decisione presa dalla Commissione plenaria in materia di diritto di sciopero, non sia pi\u00f9 possibile tornare a discutere al riguardo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, obietta che nella discussione in seno alla Commissione plenaria si \u00e8 parlato di pubblici impiegati. Ora v\u2019\u00e8 differenza tra pubblico impiegato e pubblico funzionario, in quanto il pubblico funzionario, diversamente dal pubblico impiegato, compie sempre un atto di volont\u00e0 in nome dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la decisione presa dalla Commissione plenaria, per cui a tutti i lavoratori spetta il diritto di sciopero, tolga ogni dubbio circa la questione sollevata dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, domanda se si possa ritenere compatibile con le esigenze della Pubblica amministrazione lo sciopero dei pubblici funzionari.<\/p><p>LUSSU ricorda che, nell\u2019ultima riunione della Commissione plenaria, in materia di diritto di sciopero egli fece uno specifico accenno ai pubblici funzionari, perch\u00e9 \u00e8 del parere che lo Stato debba intervenire nel caso in cui essi abbiano a scioperare.<\/p><p>L\u2019intervento dello Stato, per\u00f2, in caso di sciopero dei pubblici funzionari, fu escluso e rinviato ad una legge speciale. Ritiene in ogni modo che dopo la decisione presa dalla Commissione plenaria sulla questione in esame non sia possibile un\u2019ulteriore discussione.<\/p><p>FABBRI dichiara di essere contrario in linea di massima alla formulazione di princip\u00ee generali, che poi nella loro applicazione hanno bisogno di una serie di eccezioni e di apposite regolamentazioni. Senza dubbio \u00e8 giusto, come ha osservato il Presidente, che dopo la decisione adottata nell\u2019ultima riunione dalla Commissione plenaria non sia pi\u00f9 possibile discutere sul diritto di sciopero relativamente ai pubblici funzionari. \u00c8 stato per\u00f2 un grave errore quello che ha compiuto la Commissione plenaria, approvando una formulazione generale in cui si ammette incondizionatamente il diritto di sciopero. Ritiene che su questo problema la Costituzione dovrebbe mantenere il silenzio, per lasciare allo svolgimento della vita sociale la possibilit\u00e0 di risolvere, a seconda delle esigenze economiche e politiche, il problema dello sciopero. Trova poi assai strano che l\u2019onorevole Lussu abbia votato a favore di quella formulazione generale, approvata dalla Commissione plenaria, in cui si riconosce incondizionatamente il diritto di sciopero, pure avendo dichiarato che lo Stato debba avere il potere di intervenire in caso di sciopero di pubblici funzionari.<\/p><p>Circa le norme riguardanti il pubblico impiego da inserire nella Costituzione, ritiene che esse abbiano la loro sede normale nella legge sullo stato giuridico degli impiegati.<\/p><p>Osserva poi non essere esatto che non vi sia nulla di nuovo, secondo quanto ha affermato l\u2019onorevole Nobile, nel principio per il quale i funzionari dovrebbero rispondere dei danni cagionati per dolo o colpa a terzi nell\u2019esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza infatti ha sempre ammesso la responsabilit\u00e0 dei funzionari nell\u2019esercizio delle loro funzioni nei confronti dei terzi soltanto per dolo.<\/p><p>FUSCHINI fa presente all\u2019onorevole Fabbri che, nel progetto approvato dal Comitato di redazione, l\u2019articolo 11 stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, ai sensi della legge penale e civile, per gli atti da essi compiuti in violazione dei diritti dei cittadini, e che lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro funzionari e dipendenti.<\/p><p>Comunica che gli esponenti del suo gruppo si propongono di risollevare la questione relativa al diritto di sciopero dei pubblici impiegati in sede di Assemblea costituente, affinch\u00e9 si addivenga a una deliberazione definitiva in materia e siano chiarite le rispettive posizioni dei vari gruppi politici nei confronti della questione.<\/p><p>\u00c8 del parere inoltre che la Costituzione debba contenere soltanto princip\u00ee di carattere generale sullo stato giuridico degli impiegati: \u00e8 al legislatore ordinario poi che deve essere affidato il compito di sviluppare tali princip\u00ee. \u00c8 inutile, quindi, fissare norme di carattere costituzionale, per stabilire se ai pubblici impieghi si possa accedere per concorso o chiamata diretta o elezione: vi possono essere, infatti, altri modi per reclutare gli impiegati, come ad esempio quello mediante contratto. Sarebbe inopportuno fissare nella Costituzione i sistemi di reclutamento dei pubblici impiegati, perch\u00e9 ci\u00f2 riguarda il processo di organizzazione dello Stato a seconda delle varie esigenze del momento.<\/p><p>Ritiene anche che si debba dire che i funzionari sono al servizio dello Stato e non gi\u00e0 della collettivit\u00e0, perch\u00e9 la collettivit\u00e0 \u00e8 un concetto generico, mentre lo Stato rappresenta sempre qualcosa di concreto.<\/p><p>Rileva infine che nel progetto della Costituzione sono stati introdotti in numero eccessivo princip\u00ee, norme, specificazioni o affermazioni di carattere morale. Ci\u00f2 \u00e8 stato causato dal timore che certi princip\u00ee basilari, politici o morali, possano non essere rispettati nell\u2019avvenire o che il futuro Parlamento debba andare al di l\u00e0 di certi limiti che sono sempre rispettati in ogni Nazione civile. Per suo conto dichiara che ha piena fiducia nell\u2019avvenire del Paese e nell\u2019opera che svolger\u00e0 il Parlamento, per cui \u00e8 del parere che nella Costituzione debbano essere introdotte soltanto quelle norme che siano da ritenersi indispensabili alla vita dello Stato.<\/p><p>TOSATO fa presente che la prima Sottocommissione e il Comitato di redazione hanno approvato un articolo in cui si stabilisce che tutti i cittadini, in base al principio dell\u2019eguaglianza, possono essere ammessi ai pubblici impieghi. La prima Sottocommissione, poi, aveva anche redatto un articolo in cui si fissava, in via di principio, l\u2019obbligatoriet\u00e0 del concorso per l\u2019ammissione ai pubblici uffici. Nel Comitato di redazione per\u00f2 si \u00e8 affermato che sarebbe stato meglio inserire questo articolo nella parte della Costituzione che riguarda i rapporti di pubblico impiego.<\/p><p>Ora, affinch\u00e9 potesse essere garantito il rispetto del principio dell\u2019eguaglianza di tutti i cittadini, per la parte della Costituzione relativa ai rapporti di pubblico impiego, sarebbe necessario adottare una norma costituzionale, in cui fosse affermato che ai pubblici uffici non si pu\u00f2 accedere che per concorso, salvo i casi in cui la legge non disponga altrimenti.<\/p><p>V\u2019\u00e8 poi la questione, generalmente vista con una certa diffidenza, della possibilit\u00e0 di inquadrare il rapporto di pubblico impiego secondo il tipo del contratto. Potrebbe essere utile che certi uffici pubblici fossero affidati non soltanto a funzionari veri e propri, ma anche a persone assunte con contratto a tempo.<\/p><p>Per le considerazioni esposte propone che nella Costituzione siano affermati i seguenti due princip\u00ee: \u00abAi pubblici impieghi si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge\u00bb e \u00abIl rapporto di pubblico impiego \u00e8 regolato per legge o per contratto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Tosato sulla opportunit\u00e0 di affermare nella Costituzione che ai pubblici impieghi si debba accedere per concorso. Un\u2019affermazione di tal genere starebbe a precisare in forma solenne che non si pu\u00f2 entrare a far parte di una Pubblica amministrazione per tramite di favoritismi.<\/p><p>\u00c8 del parere pure che debbano essere affermati i tre princip\u00ee indicati dall\u2019onorevole Grieco, di cui il primo e il terzo hanno gi\u00e0 trovato la loro formulazione in altra parte del progetto, mentre rimane ancora da decidere sul secondo: quello dell\u2019impegno, da parte del pubblico impiegato, di compiere le sue funzioni al servizio della collettivit\u00e0. Con questa affermazione giustamente si intende precisare che i pubblici impiegati sono subordinati a un determinato impegno, a differenza di coloro che si dedicano al commercio, alle professioni liberali e in genere a qualsiasi altro lavoro; ed \u00e8 appunto l\u2019impegno di compiere la propria opera al servizio della collettivit\u00e0 che giustifica poi l\u2019idea di non riconoscere il diritto di sciopero a questa categoria di lavoratori, cosa che invece a nessuno mai \u00e8 venuto in mente di contestare agli impiegati privati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, propone le seguenti formulazioni:<\/p><p>1\u00b0) \u00abOgni Ministro dirige l\u2019amministrazione ad esso affidata. Nell\u2019ambito delle sue direttive, i funzionari dirigenti dei vari servizi assumono la diretta responsabilit\u00e0 per gli atti inerenti ai medesimi\u00bb.<\/p><p>2\u00b0) \u00abI pubblici impiegati sono al servizio della Nazione ed \u00e8 garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche\u00bb.<\/p><p>3\u00b0) \u00abI pubblici impiegati che siano membri del Parlamento non possono, durante il mandato, conseguire promozioni, se non per anzianit\u00e0. Essi devono fornire, a richiesta dell\u2019Amministrazione della quale fanno parte, le giustificazioni degli accrescimenti patrimoniali conseguiti durante la permanenza in servizio\u00bb.<\/p><p>Dichiara di ritenere opportuno che sia inserita nella Costituzione la terza formulazione da lui proposta, perch\u00e9 una Costituzione deve sempre rispondere alle esigenze sentite nel determinato momento in cui si forma. Ora una delle esigenze pi\u00f9 profondamente sentite nel momento presente \u00e8 quella di attuare un\u2019opera moralizzatrice specialmente nel campo della vita pubblica. Se la prima Sezione non ritenesse opportuno di inserire nella Costituzione questa formulazione, si potrebbe farne oggetto di un ordine del giorno o di una raccomandazione al futuro legislatore, secondo una procedura gi\u00e0 seguita in altre occasioni.<\/p><p>FUSCHINI \u00e8 contrario alla terza formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 con essa i pubblici impiegati sarebbero messi in una condizione di inferiorit\u00e0 di fronte agli altri cittadini.<\/p><p>ROSSI PAOLO vi \u00e8 pure contrario, perch\u00e9 con essa implicitamente si verrebbe a gettare il discredito sulla Pubblica amministrazione del Paese.<\/p><p>Per quegli impiegati che, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, compiano atti non giustificabili di fronte alla legge e alle regole del buon costume, e per i quali le Amministrazioni potranno sempre adottare i provvedimenti del caso, non si pu\u00f2 in una Costituzione introdurre una norma che sarebbe oltremodo offensiva per tutta la Pubblica amministrazione.<\/p><p>EINAUDI osserva che con l\u2019ultima formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati si verrebbe, per la prima volta, a chiedere ai funzionari di provare l\u2019onest\u00e0 con cui esplicano le loro funzioni.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritira per ragioni di opportunit\u00e0 la parte della terza formulazione da lui proposta, relativa all\u2019obbligo dei funzionari di fornire giustificazioni degli incrementi patrimoniali conseguiti durante la permanenza in servizio, pur ritenendo che essa non riesca lesiva della dignit\u00e0 dei funzionari, i quali, per la natura dei compiti loro affidati, sono soggetti ad obblighi diversi dagli altri cittadini, estensibili anche alla loro vita privata. Osserva che solo una concezione troppo ottimistica della realt\u00e0 presente pu\u00f2 indurre ad escludere la necessit\u00e0 di interventi diretti a moralizzare la Pubblica amministrazione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuno mettere prima in votazione la proposta dell\u2019onorevole Tosato, relativa all\u2019obbligatoriet\u00e0 del concorso per l\u2019accesso ai pubblici impieghi.<\/p><p>FABBRI dichiara di essere in via di principio favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Tosato; ma voter\u00e0 contro di essa per considerazioni di carattere pratico. Attualmente, infatti, lo Stato si avvale dell\u2019opera di persone tecnicamente preparate per assolvere determinati compiti spesso limitati nel tempo. Per l\u2019assunzione di tali elementi tecnici sarebbe fuori luogo ricorrere al sistema dei concorsi.<\/p><p>NOBILE ritiene opportuno che agli impieghi pubblici presso i Ministeri si debba accedere per concorso; ma fa presente che, per certi servizi tecnici, come ad esempio nel campo dell\u2019Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, si rende necessario che lo Stato possa assumere persone fornite di speciali capacit\u00e0 mediante contratto diretto.<\/p><p>EINAUDI osserva che, con l\u2019eventuale accoglimento della proposta dell\u2019onorevole Tosato, certe Amministrazioni sarebbero messe nell\u2019impossibilit\u00e0 di funzionare. A tale proposito basti ricordare le Banche di Stato, i cui impiegati, pur essendo impiegati statali, non vengono assunti mediante concorso. Ricorda che i professori universitari prima del 1922 riuscirono a strappare all\u2019arbitrio dei Ministri la nomina dei professori ordinari presso le Universit\u00e0 e in seguito anche quella dei professori straordinari, e conclude che, per quanto favorevole in via di principio al sistema dei concorsi, voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Tosato, che \u00e8 cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abAi pubblici impieghi si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la seconda proposta dell\u2019onorevole Tosato, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl rapporto di pubblico impiego \u00e8 regolato per legge o per contratto\u00bb. Dichiara che tale proposta gli sembra superflua. Infatti \u00e8 ovvio che il rapporto di pubblico impiego possa essere regolato per legge o per contratto, giacch\u00e9 non esiste un altro modo con cui esso lo possa essere.<\/p><p>(<em>Con 5 voti favorevoli e 5 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che \u00e8 ora in discussione la prima proposta dell\u2019onorevole Mortati, con cui si mira a stabilire la responsabilit\u00e0 dei funzionari dirigenti dei vari servizi per gli atti a questi inerenti nell\u2019ambito delle direttive impartite dai Ministri. Dichiara di essere personalmente contrario a tale proposta, perch\u00e9 gi\u00e0 i Direttori generali dei Ministeri ritengono di essere i veri dirigenti della Nazione. \u00c8 questo un inconveniente troppe volte lamentato e sarebbe veramente fuori luogo che esso dovesse formare oggetto di una apposita norma costituzionale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritira la prima proposta da lui presentata, riservandosi di formularla in modo pi\u00f9 adatto a significare l\u2019intento in essa racchiuso, di consentire l\u2019individuazione delle responsabilit\u00e0, che con il sistema attuale tendono a volatilizzarsi.<\/p><p>PRESIDENTE mette in discussione la seconda proposta dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati sono al servizio della Nazione ed \u00e8 garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche\u00bb.<\/p><p>Rispetto all\u2019idea di garantire agli impiegati l\u2019indipendenza da influenze politiche, osserva che essa \u00e8 gi\u00e0 affermata in altra parte del progetto della Costituzione, in cui \u00e8 espressamente stabilito che tutti i cittadini sono ammessi ai pubblici impieghi senza distinzione di sesso, di razza, di religione o di fede politica. La fede politica degli impiegati quindi non pu\u00f2 essere ragione di un loro allontanamento dal pubblico impiego o di misure di carattere disciplinare.<\/p><p>PERASSI propone che nella formula suggerita dall\u2019onorevole Mortati, alle parole: \u00abed \u00e8 garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche\u00bb, siano sostituite le seguenti: \u00abe non devono ricevere istruzioni se non dalle autorit\u00e0 da cui dipendono\u00bb; ci\u00f2 per meglio affermare il principio che il pubblico funzionario non deve ricevere istruzioni da elementi estranei alla Amministrazione a cui egli appartenga.<\/p><p>NOBILE ritiene superflua la precisazione proposta dall\u2019onorevole Perassi. Se un funzionario deve esplicare la sua attivit\u00e0 nell\u2019interesse dello Stato, non si pu\u00f2 ammettere che egli possa accettare istruzioni da persone estranee all\u2019Amministrazione da cui dipende. \u00c8 assai pi\u00f9 comprensibile invece la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, con cui si mira a garantire l\u2019indipendenza del funzionario da influenze politiche, perch\u00e9, ad esempio, \u00e8 sempre possibile il caso di un Ministro che voglia perseguitare un funzionario per le sue idee politiche.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che la formula da lui proposta tende a completare la disposizione contenuta in altra parte del progetto della Costituzione, con cui si stabilisce che tutti i cittadini sono ammessi ai pubblici impieghi senza distinzione di fede politica. Difatti, anche durante lo svolgimento della carriera, l\u2019impiegato dev\u2019essere garantito da influenze politiche.<\/p><p>FABBRI osserva che la formula proposta dall\u2019onorevole Perassi potrebbe essere aggiunta a quella suggerita dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la formula dell\u2019onorevole Mortati con aggiunta quella dell\u2019onorevole Perassi, nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati sono al servizio della Nazione. \u00c8 garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche e non devono ricevere istruzioni se non dalle autorit\u00e0 da cui dipendono\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che ora \u00e8 in discussione la terza proposta dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati che siano membri del Parlamento non possono, durante il mandato, conseguire promozioni se non per anzianit\u00e0\u00bb.<\/p><p>NOBILE propone di aggiungere a questa formula le seguenti parole: \u00abn\u00e9 fare passaggio ad altre Amministrazioni statali o parastatali, n\u00e9 prendere parte a concorsi\u00bb.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 contrario alle formule proposte, non perch\u00e9 non sia persuaso della loro bont\u00e0, ma perch\u00e9 non crede opportuno inserirle nel testo della Costituzione. Si tratta di norme secondarie, che possono benissimo trovare la loro sede in una legge: se mai potrebbero formare oggetto di una raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la formula proposta possa essere approvata, salvo poi a chiedere in sede di Assemblea costituente che sia stralciata dalla Costituzione e resti solo come raccomandazione per il futuro legislatore. Cos\u00ec alla formula proposta potrebbe essere data maggiore importanza e pubblicit\u00e0, il che non avverrebbe se fosse votata soltanto come ordine del giorno nella riunione odierna.<\/p><p>FUSCHINI osserva che, se la proposta in discussione dovesse essere inserita nel progetto della Costituzione, si avrebbero poi molte difficolt\u00e0 ad eliminarla, perch\u00e9 in sede di Assemblea Costituente non \u00e8 possibile discutere con la stessa ampiezza con cui si discute in seno alle Commissioni.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che se l\u2019Assemblea costituente non ritenesse opportuno di stralciare la formula in discussione dal progetto della Costituzione, ci\u00f2 starebbe a significare la bont\u00e0 della formula stessa. In ogni modo, mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Mortati con l\u2019aggiunta delle parole suggerite dall\u2019onorevole Nobile, nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati, che siano membri del Parlamento, non possono, durante il mandato, conseguire promozioni se non per anzianit\u00e0, n\u00e9 fare passaggio ad altre Amministrazioni statali o parastatali, n\u00e9 prendere parte a concorsi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 18.45.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em><em>: <\/em>Bordon, Codacci Pisanelli, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Terracini e Tosato.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>: <\/em>Cannizzo, De Michele, Finocchiaro Aprile, Vanoni e Zuccarini.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 15. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Nobile \u2013 Lami Starnuti \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Mortati \u2013 La Rocca, Relatore \u2013 Piccioni \u2013 Grieco \u2013 Einaudi. Rapporti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2388,2017,595,2036,2392","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5393","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5393"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5393\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10643,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5393\/revisions\/10643"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5393"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}