{"id":5391,"date":"2023-10-16T00:05:18","date_gmt":"2023-10-15T22:05:18","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5391"},"modified":"2023-12-08T23:26:53","modified_gmt":"2023-12-08T22:26:53","slug":"lunedi-13-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5391","title":{"rendered":"LUNED\u00cc 13 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5391\" class=\"elementor elementor-5391\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c6a3b73 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c6a3b73\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ec0d821\" data-id=\"ec0d821\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-72122eb elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"72122eb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470113sed017ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9e77460 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9e77460\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>17.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 13 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Suprema Corte costituzionale<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Uberti \u2013 Cappi \u2013 Ambrosini \u2013 Di Giovanni \u2013 Mannironi \u2013 Bulloni \u2013 Ravagnan \u2013 Farini \u2013 Laconi.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>Discussione sulla Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE mette in discussione il tema della Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>Fa rilevare in proposito che, secondo il progetto Calamandrei, a tale organo potrebbe essere deferito il giudizio sulla incostituzionalit\u00e0 di leggi e di decreti, mentre secondo altre proposte gli sarebbe solamente riconosciuta la facolt\u00e0 di esame di singoli atti e provvedimenti e non il sindacato su leggi e decreti. Altri, infine, vorrebbero attribuirgli anche la risoluzione di conflitti tra Stato e Regioni.<\/p><p>\u00c8 necessario, quindi, a suo avviso, arrivare innanzi tutto a un\u2019intesa sugli scopi e sulle funzioni di questo nuovo organo.<\/p><p>BOZZI, senza esprimere per ora la sua personale opinione, indica i punti sui quali ritiene che dovrebbe svolgersi la discussione sulla Corte costituzionale:<\/p><p>1\u00b0) Decidere innanzi tutto se il nuovo organo debba o no essere costituito. Si sostiene, infatti, da taluno che le sue particolari funzioni di controllo potrebbero essere affidate alla Magistratura; oppure, che le eventuali incostituzionalit\u00e0 di provvedimenti legislativi potrebbero essere segnalate al Parlamento per la revoca.<\/p><p>2\u00b0) Stabilire quali debbano esserne le funzioni e quale l\u2019efficacia delle decisioni; se, cio\u00e8, queste debbano limitarsi alla disapplicazione della norma al caso concreto o si estendano all\u2019annullamento della norma stessa \u00aberga omnes\u00bb; e se si debba delineare un procedimento in via incidentale unitamente a quello in via principale.<\/p><p>3\u00b0) Fissarne i rapporti con le Camere. Il Parlamento \u00e8 l\u2019autore della legge, e sarebbe, quindi, soggetto al controllo della Corte; onde si pu\u00f2 domandare se \u00e8 veramente necessario stabilire la soggezione incondizionata del Parlamento alla Corte o se, prima della pronuncia di annullamento di una legge, il Parlamento debba essere sentito.<\/p><p>4\u00b0) Decidere quali debbano essere gli attori nel procedimento davanti alla Corte: se possa essere qualsiasi cittadino (una specie di azione popolare), ovvero se debba essere un organo od ente legittimato ad agire.<\/p><p>5\u00b0) Stabilirne infine la composizione: se, cio\u00e8, debba essere organo politico od organo esclusivamente tecnico, oppure misto.<\/p><p>UBERTI ritiene che la competenza della Suprema Corte debba essere molto limitata, affinch\u00e9 non ne sia snaturata l\u2019essenza. Se il suo compito sar\u00e0, infatti, quello di giudicare della costituzionalit\u00e0 (garanzia per il cittadino che tutti gli organi dello Stato agiscano in armonia con la Carta costituzionale), \u00e8 necessario limitarne la sfera d\u2019azione. L\u2019efficacia del suo intervento dovrebbe realizzarsi, quindi, pi\u00f9 che attraverso la molteplicit\u00e0 delle decisioni, attraverso la remora che deriva dalla possibilit\u00e0 di ricorso al suo intervento, in quanto \u00e8 evidente che la preoccupazione che una legge possa essere annullata per incostituzionalit\u00e0, tratterr\u00e0 i competenti organi dall\u2019emanare disposizioni che non siano in armonia con la Costituzione.<\/p><p>Non ritiene ammissibile che spetti a Parlamento giudicare della incostituzionalit\u00e0 di una legge, in quanto con ci\u00f2 esso verrebbe a controllare se stesso. Con una Costituzione rigida, come quella che si sta preparando, si dovr\u00e0 necessariamente creare un organo superiore che decida sui casi di incostituzionalit\u00e0; ma tale organo dovr\u00e0 avere carattere giurisdizionale, pi\u00f9 che politico. Non gli sembra tuttavia opportuno farne una sezione della Corte di cassazione \u2013 cio\u00e8 un elemento del potere giudiziario ordinario \u2013 ma pensa che si debba creare un organo pi\u00f9 alto, che abbia tale prestigio per cui tutti gli altri organi, i partiti politici ed i cittadini si sentano subordinati alle sue deliberazioni. La Suprema Corte dovr\u00e0, quindi, ispirare la massima fiducia ed essere composta di funzionari di altissimo valore, posti in posizione di assoluta indipendenza e muniti di tutte le necessarie garanzie.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che la composizione della Suprema Corte potrebbe essere la seguente: un Presidente e un Vice Presidente nominati dall\u2019Assemblea Nazionale, e due membri effettivi e due supplenti nominati rispettivamente dalla Camera, dal Senato, dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato. La Corte dovrebbe durare in carica dieci anni ed avere a sua disposizione le Forze armate dello Stato, per l\u2019eventualit\u00e0, sia pure deprecabile, che i supremi organi dello Stato venissero meno ai loro doveri.<\/p><p>BOZZI ritiene che la questione della istituzione della Suprema Corte costituzionale sia legata al principio se la Costituzione debba essere rigida o no. \u00c8 evidente, infatti, che la necessit\u00e0 della sua esistenza si manifesta con un sistema di Costituzione rigida, in quanto ivi l\u2019ordinamento giuridico presenta una gerarchia di norme, al vertice delle quali starebbero le leggi costituzionali. Esamina, quindi, il sindacato che dovrebbe esercitare la Suprema Corte, mettendo in evidenza come il controllo costituzionale abbia due aspetti: uno estrinseco, che \u00e8 sempre esistito, consistente nel considerare la formazione della legge solo da un punto di vista formale (approvazione da parte delle Camere, sanzione e promulgazione), ed uno intrinseco, che pu\u00f2 investire un problema di merito, cio\u00e8 politico. In altri termini, la Suprema Corte potrebbe esaminare se una legge sia o meno rispondente ai princip\u00ee generali che nella nuova Carta costituzionale figureranno in misura notevole nella parte generale o nel cosidetto preambolo.<\/p><p>Osserva inoltre che questo problema ha immediata ripercussione sulla composizione dell\u2019organo, in quanto questo, se fosse esclusivamente tecnico-giuridico, difficilmente potrebbe avere la necessaria sensibilit\u00e0 politica.<\/p><p>CAPPI ritiene necessaria l\u2019istituzione della Corte Suprema costituzionale per le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Bozzi, ossia per la necessit\u00e0 di una valutazione politica delle leggi che valga a temperare la rigidit\u00e0 della Costituzione. La Suprema Corte, portando il suo esame sull\u2019aderenza delle leggi alle norme generali della Costituzione, assumer\u00e0, in un certo senso, la funzione della giurisprudenza, la quale adegua, attraverso l\u2019interpretazione, la norma legislativa all\u2019evoluzione della coscienza sociale del Paese in un determinato momento. Dovr\u00e0, quindi, trattarsi di un organo politico, oltre che tecnico.<\/p><p>Conclude, dichiarando che lo schema proposto dall\u2019onorevole Calamandrei gli sembra degno di considerazione.<\/p><p>AMBROSINI rileva che, se si vuole che siano sindacate le leggi emanate dal Parlamento, \u00e8 necessario che il giudice sia investito di tutti i poteri di controllo, onde il suo giudizio si estenda alla corrispondenza della legge ai princip\u00ee generali fissati dalla Costituzione. L\u2019essenza della Costituzione rigida sta appunto nel principio fondamentale che il legislatore ordinario non possa dipartirsi dalle norme e dai princip\u00ee in essa fissati. Ci\u00f2 corrisponde ad un\u2019esigenza logica, che d\u00e0 naturalmente all\u2019organo che deve decidere in proposito un grande potere. Negli Stati Uniti, dove vige questo sistema, il potere del supremo organo giudiziario, della Corte Suprema, \u00e8 tale che diversi scrittori qualificano il regime politico ivi vigente, non tanto come regime presidenziale, quanto come regime del Governo dei giudici. Difatti, in caso di contestazione della costituzionalit\u00e0 delle leggi o degli atti del potere esecutivo, l\u2019ultima parola spetta sempre alla Suprema Corte. Ad essa devono sottomettersi tutti gli organi costituzionali dello Stato, tanto dei singoli Stati quanto della Confederazione.<\/p><p>Riferendosi all\u2019idea espressa dal Presidente che anche le Forze armate vengano messe a disposizione della Suprema Corte, riesamina la natura ed il modo di esercizio dei poteri di una simile Corte, ed osserva che in questo campo non si sono purtroppo avuti confortanti risultati in Europa nel passato dopo-guerra. Ricorda gli esempi della Spagna, della Cecoslovacchia e specie della Germania di Weimar. Tali istituti hanno bisogno, per funzionare, di poggiare ed essere sostenuti dalla vigile e decisa aderenza della coscienza popolare; pi\u00f9 che sulle Forze armate, il deliberato della Suprema Corte deve basarsi sulla volont\u00e0 di tutto il popolo, altrimenti si entra nel giuoco delle forze politiche instabili, e si rischia di instaurare un organo condannato a non funzionare o ad essere in bal\u00eca dei partiti, e quindi, a dissolversi. Il problema va riguardato non solo dal punto di vista teorico, ma soprattutto in relazione alla situazione politica esistente ed alla psicologia del paese. L\u2019esempio degli Stati Uniti \u00e8 il pi\u00f9 illustre: la Corte Suprema della Costituzione del 1777 \u00e8 l\u2019organo che ha funzionato ininterrottamente dalla sua fondazione e che \u00e8 stato sempre circondato da un indiscusso prestigio. Richiamandone la storia, mette in rilievo come tale istituto venne svolgendosi attraverso la prassi, e specialmente per l\u2019impronta datagli dal suo grande Presidente, Marshall, che fu a capo della Corte Suprema per 30 anni e che riusc\u00ec ad affermare il principio del supremo sindacato della Corte di fronte a tutta la vita degli Stati Uniti.<\/p><p>Mostra la difficolt\u00e0 di creare in Europa, ed anche in Italia, un organo consimile; ma rileva d\u2019altra parte che \u00e8 necessario ricorrere a tale sistema, se si adotta il principio della Costituzione rigida. Presa questa decisione, bisogna fare in modo che il congegno funzioni nel modo migliore con la creazione di una Corte dotata della massima indipendenza.<\/p><p>Invita, quindi, i colleghi ad esaminare a fondo l\u2019argomento nella sua interezza, prima di arrivare ad una decisione che in realt\u00e0 \u00e8 molto grave, perch\u00e9 si tratta dell\u2019instaurazione di un organo che \u00e8 chiamato, per assolvere la sua funzione, a sindacare il potere legislativo ordinario.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 d\u2019opinione che si debba costituire la Corte costituzionale, naturalmente circondandola di tutte le garanzie e del pi\u00f9 assoluto prestigio, anche in considerazione del sorgere dell\u2019ente Regione e della conseguente necessit\u00e0 di risolvere i conflitti che potrebbero nascere tra Regione e Stato e fra le Regioni stesse.<\/p><p>AMBROSINI ricorda che, sugli eventuali conflitti tra Stato e Regione, in sede di seconda Sottocommissione sono stati studiati i mezzi per eliminarne o ridurne al minimo le cause, e si \u00e8 pensato ad un sistema per il quale tali conflitti dovrebbero essere decisi dal Parlamento. Ritiene, quindi, che prima di affrontare l\u2019argomento si debba decidere se sia il caso di mutare il sistema proposto.<\/p><p>UBERTI ricorda che, tuttavia, per il lato formale, \u00e8 ammesso il ricorso alla Corte Suprema.<\/p><p>AMBROSINI risponde che la innovazione vera e propria si riferisce alla sostanza della disposizione legislativa, dato che il conflitto formale di pura competenza pu\u00f2 essere sempre rilevato dal Magistrato ordinario. Vige oggi, infatti, il principio che qualsiasi Magistrato pu\u00f2 decidere della costituzionalit\u00e0 o meno della legge e, ove non si devolvesse tale potere ad un organo speciale, esso potrebbe essere conservato alla Magistratura. La ragione di prevedere una norma specifica sorge nel caso di conflitto sul merito o di contrasti di interesse tra Stato e Regione, e soprattutto nel caso di leggi regionali che, pur rientrando nei limiti della competenza stabiliti dalla Costituzione, interferiscano nel merito sull\u2019interesse di altre Regioni o della Nazione. Su tale questione sarebbe necessario fare una valutazione di merito, la quale, secondo la maggioranza dei componenti la seconda Sottocommissione, dovrebbe essere affidata al Parlamento.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 convinto non solo della utilit\u00e0, ma della necessit\u00e0 della istituzione di una Suprema Corte costituzionale, anche in considerazione del fatto che, come non pu\u00f2 esservi legge senza sanzione o senza organo che la faccia rispettare, cos\u00ec la Costituzione non potrebbe essere validamente instaurata, se non vi fosse anche l\u2019organo che la difendesse e la tutelasse da possibili insidie e dalle violazioni in cui potrebbe incappare il legislatore ordinario.<\/p><p>Rileva che la seconda Sottocommissione \u00e8 partita, nel prendere le sue decisioni, dal presupposto che l\u2019Alta Corte costituzionale debba essere istituita, in quanto \u00e8 stata prevista, non solo la possibilit\u00e0 di conflitti tra Stato e Regione, ma anche la possibilit\u00e0 che una legge regionale violi la Costituzione o che una legge nazionale la violi a danno della Regione. Da ci\u00f2 si \u00e8 giunti a riconoscere la necessit\u00e0 di un organo superiore che possa ristabilire l\u2019ordine costituzionale violato.<\/p><p>Ritiene, quindi, che si debba innanzi tutto stabilire se tale organo debba essere tecnico, politico o misto. A suo avviso, esso dovrebbe essere tecnico-politico con funzione altamente giurisdizionale, nel senso che dovrebbe avere il potere di emanare giudizi e sentenze che gli altri organi dello Stato sarebbero obbligati a rispettare. Quando la Costituzione si rivelasse, a un dato momento, inadeguata alle mutate esigenze di tempi nuovi, si potr\u00e0 ricorrere alla revisione della Costituzione. Ma, finch\u00e9 questa sussiste, e non \u00e8 modificata nei modi previsti, occorre assicurarne e garantirne il rispetto, per le stesse ragioni per cui la Costituzione \u00e8 stata voluta ed attuata.<\/p><p>BULLONI \u00e8 contrario all\u2019istituzione di una Suprema Corte costituzionale, e rileva che se l\u2019orientamento della Commissione tende ad una Costituzione di tipo rigido, non modificabile se non con una procedura straordinaria, il procedimento per la formazione delle leggi \u00e8 per\u00f2 circondato da tali garanzie, che appare un\u2019aberrazione il pensare che il Parlamento possa violare i princip\u00ee costituzionali.<\/p><p>Pensa, quindi, che la Corte costituzionale, se anche fosse istituita, non avrebbe mai ragione di esser chiamata a decidere, e che, d\u2019altronde, sarebbe assurdo che un organo a carattere tecnico o tecnico-politico, ma non emanante dal popolo, controllasse leggi formulate dagli organi che sono espressione della volont\u00e0 popolare. La Corte, al massimo, potrebbe essere creata per giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi regionali e per dirimere gli eventuali conflitti fra le Regioni e lo Stato.<\/p><p>RAVAGNAN ritiene che, prima di decidere se il progettato organo debba essere o no istituito e quali eventualmente debbano esserne le funzioni e la competenza, sia necessario tener presente la realt\u00e0 politica del Paese e considerare il contenuto da dare alla democrazia italiana. Se si pensa, infatti, che nella Costituzione dovranno essere contemplate, ad esempio, varie forme di propriet\u00e0 (privata, statale, ecc.), \u00e8 da prevedere che la maggioranza dei voti andr\u00e0, alle elezioni, a quei partiti che comprenderanno nel loro programma profonde riforme della struttura economica del Paese; e di conseguenza si avr\u00e0 un Parlamento configurato in modo che le leggi da esso approvate incideranno sulla propriet\u00e0 privata e forse, in determinati settori, la modificheranno. In tali condizioni, se un qualsiasi cittadino, appartenente alla opposizione, potesse mettere in moto il meccanismo della Corte costituzionale, come viene proposto, tutta quest\u2019attivit\u00e0 legislativa riformatrice sarebbe paralizzata, in quanto un organo porrebbe sotto tutela tutti gli altri, pur senza trarre il suo potere dalla volont\u00e0 della maggioranza. A suo avviso, \u00e8, quindi, inaccettabile una Corte Costituzionale del tipo che si propone, ma \u00e8 necessario piuttosto creare un organismo veramente pratico, in grado di seriamente funzionare, senza correre il rischio di provocare conflitti irresolubili in forma legale nel Paese.<\/p><p>AMBROSINI chiarisce che, a suo avviso, la ragion d\u2019essere di una Corte costituzionale consisterebbe soltanto nella possibilit\u00e0 di dar vita ad un organismo simile a quello esistente negli Stati Uniti, il quale, ai tempi della presidenza Roosevelt, invalid\u00f2 la politica del \u00abNew Deal\u00bb e i codici del lavoro adottati dal Congresso, senza con ci\u00f2 determinare alcuna reazione popolare. Ove non si concedessero tali attribuzioni sovrane alla Corte, essa non avrebbe ragione di esistere, in quanto il suo fine sta nel sindacare le leggi del legislatore ordinario per stabilire se rispondano o meno ai princip\u00ee costituzionali.<\/p><p>BOZZI ritiene che occorra anzitutto discutere sul principio se la Costituzione debba essere a carattere rigido o flessibile. Fa notare tuttavia che, creando una Costituzione a carattere rigido, si porrebbero dei limiti alla futura legislazione.<\/p><p>UBERTI, riferendosi alla situazione in cui attualmente ci si trova, osserva che, se si fosse trattato di legiferare in via normale e puramente ordinaria, non sarebbe stato necessario creare un\u2019Assemblea costituente. Un normale Parlamento, che avesse tutt\u2019al pi\u00f9 sostituito il Senato di nomina regia con una seconda Camera, sarebbe stato sufficiente. Si voleva invece una nuova Costituzione, e nel progetto che si sta elaborando si sono fissati dei princip\u00ee giuridici fondamentali valevoli nel settore economico-sociale. Taluno aveva proposto di inserirli nel preambolo; ma a ci\u00f2 altri si opposero, sostenendo che non si dovevano legare le mani al futuro legislatore, il quale avr\u00e0 invece la possibilit\u00e0 di sviluppare e potenziare quei princip\u00ee secondo la volont\u00e0 popolare espressa dai costituenti. Se in un domani, anche lontano, la situazione politica italiana sar\u00e0 cos\u00ec mutata da rendersi necessario un cambiamento della Carta costituzionale, il popolo sar\u00e0 nuovamente chiamato, attraverso una nuova Costituente, a modificarla.<\/p><p>All\u2019osservazione dell\u2019onorevole Bulloni sull\u2019impossibilit\u00e0 di istituire un organo superiore alle due Camere, che verrebbe ad essere, quindi, superiore alla volont\u00e0 popolare, risponde che il carattere della Costituzione \u00e8 quello di un patto fondamentale che determina i limiti dei poteri del futuro legislatore; quindi, la volont\u00e0 popolare non \u00e8 limitata dalla creazione dell\u2019Alta Corte costituzionale, in quanto \u00e8 stata posta a fondamento della Costituzione e potr\u00e0 pur sempre modificarla con le forme e nei modi previsti. La Suprema Corte costituzionale non dovr\u00e0 essere, quindi, una espressione della volont\u00e0 popolare, ma semplicemente un organo di garanzia del rispetto di quella volont\u00e0.<\/p><p>FARINI ritiene che la Corte costituzionale debba essere l\u2019espressione della volont\u00e0 e degli interessi delle classi popolari e, pertanto, se i suoi componenti fossero nominati dall\u2019alto, essi sarebbero avulsi dall\u2019anima popolare. Non pensa che ci si debba richiamare a Costituzioni straniere, come quella americana, le quali, se hanno rappresentato un passo avanti nello sviluppo della democrazia, sono ancora indietro rispetto al tipo di democrazia che si vuole oggi realizzare, cio\u00e8 quella popolare. Pensa, quindi, che debba senz\u2019altro essere respinta l\u2019idea di realizzare un organo superiore che controlli la legalit\u00e0 della legge: compito che, se mai, potrebbe essere riservato al Parlamento.<\/p><p>CAPPI chiede che cosa accadrebbe domani, se sorgesse un Parlamento fascista.<\/p><p>FARINI ritiene impossibile l\u2019ipotesi.<\/p><p>LACONI, dopo aver espresso il suo compiacimento per la discussione svoltasi in modo libero, senza che i singoli partiti abbiano presa netta posizione sulla questione, dichiara di essere rimasto colpito dall\u2019osservazione che nella Costituzione che si sta elaborando figurano norme a carattere indicativo, cio\u00e8 di orientamento per il futuro legislatore. Sorge di qui il problema di stabilire a chi spetti il compito di controllare l\u2019esatta applicazione di questi princip\u00ee.<\/p><p>A suo avviso, sarebbe assurdo delegare il controllo della costituzionalit\u00e0 delle leggi, che saranno domani elaborate dal legislatore ordinario, ad un consesso privo di investitura popolare, quale si vorrebbe fosse la Corte costituzionale. Pensa, tuttavia, che occorra creare delle garanzie: e dovrebbe essere compito delle Camere di emanare quest\u2019organo di garanzia. Altra cosa \u00e8 un organismo come la Corte costituzionale esistente negli Stati Uniti, investito di un prestigio che si fonda sul consenso popolare e sulla tradizione americana. Se domani la democrazia italiana fosse rovesciata da moti di piazza, nessun intervento salvatore potrebbe esservi da parte di una Corte costituzionale.<\/p><p>La seduta termina alle 17.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Calamandrei, Castiglia, Leone Giovanni, Porzio.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 17. 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