{"id":5388,"date":"2023-10-16T00:04:35","date_gmt":"2023-10-15T22:04:35","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5388"},"modified":"2023-12-08T23:25:20","modified_gmt":"2023-12-08T22:25:20","slug":"antimeridiana-di-lunedi-13-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5388","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI LUNED\u00cc 13 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5388\" class=\"elementor elementor-5388\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-aa4311f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"aa4311f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-329d322\" data-id=\"329d322\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-df081a8 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"df081a8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470113sed014ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b209ac elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8b209ac\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>14.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI LUNED\u00cc 13 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>).<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Einaudi \u2013 Zuccarini \u2013 La Rocca, <em>Relatore \u2013 <\/em>Perassi \u2013 Lami starnuti \u2013 Piccioni \u2013 Fabbri \u2013 Tosato, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mortati \u2013 Fuschini.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.50.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 14, proposto dal Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 convocare le Camere e, sentito il parere dei loro Presidenti, pu\u00f2 scioglierle\u00bb.<\/p><p>Osserva che si tratta in sostanza dello scioglimento anticipato delle Camere, e comunica che sull\u2019argomento l\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abSe nel corso di un medesimo periodo di dieci mesi abbiano avuto luogo due crisi ministeriali in seguito a voto di sfiducia dell\u2019Assemblea Nazionale o di una delle due Camere, queste potranno essere sciolte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>\u00abIn nessun altro caso le Camere potranno venire sciolte prima del termine normale della legislatura\u00bb.<\/p><p>NOBILE fa presente che il sistema da lui proposto \u00e8 adottato nella Costituzione francese e presenta innegabili vantaggi, perch\u00e9 mira ad eliminare le possibilit\u00e0 di atti arbitrari da parte del potere esecutivo nell\u2019esercizio del diritto di sciogliere il Parlamento, ed insieme a porre una remora alle crisi ministeriali. Quando il Parlamento ha gi\u00e0 rovesciato una prima volta il Governo, sar\u00e0 pi\u00f9 cauto prima di rovesciarlo una seconda volta. D\u2019altra parte, se la Camera \u00e8 convinta della ragionevolezza del suo atteggiamento, provocher\u00e0 il proprio scioglimento e le nuove elezioni risolveranno il conflitto.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che lo scopo della proposta dell\u2019onorevole Nobile \u00e8 di creare una remora pi\u00f9 di interesse che di valore politico alla provocazione di crisi ministeriali, poich\u00e9 in genere tutti i corpi costituiti hanno una certa repulsione a determinare il proprio scioglimento.<\/p><p>EINAUDI osserva che si pu\u00f2 verificare il caso che le Camere non votino una mozione di sfiducia per non essere sciolte, ma facciano in modo di lasciar cadere i disegni di legge che il Governo presenta.<\/p><p>NOBILE ricorda che il Governo pu\u00f2 sempre porre su un disegno di legge la questione di fiducia.<\/p><p>PRESIDENTE si richiama all\u2019articolo gi\u00e0 approvato che regola i rapporti tra Governo e Parlamento in materia di votazione, e fa presente che il Governo in qualsiasi momento pu\u00f2 chiedere che sia posta la questione di fiducia. L\u2019ipotesi fatta dall\u2019onorevole Einaudi trova la sua soluzione in una mozione di fiducia presentata dal Governo. \u00c8 difficile che, di fronte ad una mozione di fiducia motivata, una Camera che abbia assunto una posizione ostile nei confronti del Governo, voti favorevolmente.<\/p><p>EINAUDI osserva che non \u00e8 da escludere che una Camera, la quale dimostri la sua opposizione al Governo, rifiutando sistematicamente i disegni di legge da lui presentati, voti poi la fiducia al Governo stesso motivando la sua opposizione ai progetti governativi con motivi di carattere tecnico e non politico.<\/p><p>NOBILE ricorda che, ove il Governo ponga la questione di fiducia e la Camera determini di conseguenza la crisi ministeriale, si rientra nel caso contemplato nella sua proposta.<\/p><p>EINAUDI osserva che funzione principale del Presidente della Repubblica deve essere quella di interpretare le correnti politiche esistenti nel Paese che non hanno trovato, per una qualunque ragione, il modo di manifestarsi nel Parlamento. Pu\u00f2 darsi che Parlamento e Governo procedano d\u2019accordo, ma nel Paese si sia determinata una situazione e si sia diffuso uno stato di malcontento per cui il Parlamento non risponda pi\u00f9 alla volont\u00e0 popolare. In questi casi il Capo dello Stato non avrebbe alcuna possibilit\u00e0 di intervento riguardo alle proposte che sono state presentate. Il Capo dello Stato non pu\u00f2 e non deve intervenire n\u00e9 sul potere legislativo n\u00e9 sul potere esecutivo, ma deve poter sempre richiedere che il Paese sia chiamato a manifestare il proprio punto di vista. Non \u00e8 opportuno togliere al Capo dello Stato questa facolt\u00e0. Del resto una ipotesi del genere non potr\u00e0 verificarsi che rarissimamente.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che spesso in Italia il Capo dello Stato si \u00e8 servito della sua facolt\u00e0 di sciogliere la Camera. Sono rare le legislature che hanno concluso la loro vita nei termini stabiliti.<\/p><p>ZUCCARINI rileva che, se \u00e8 giustificata la preoccupazione di mantenere una certa stabilit\u00e0 di Governo, non si deve tuttavia per questa preoccupazione creare un sistema per cui il Governo diventi praticamente arbitro del Parlamento. La minaccia di nuove elezioni esercita una vera pressione sui componenti delle Camere. \u00c8 opportuno che il Governo eserciti questa pressione? La regola dovrebbe essere che le Camere non possano essere sciolte, salvo casi espressamente contemplati, ed egli \u00e8 del parere che tra questi casi non vi debba essere quello della frequenza di crisi ministeriali.<\/p><p>Osserva che nell\u2019attuale periodo politico, quanto mai instabile, le crisi governative si presentano con una rapidit\u00e0 molto maggiore di quella contemplata nella proposta dell\u2019onorevole Nobile. Se questa proposta fosse accettata, si cadrebbe nell\u2019esagerazione opposta: e se si arrivasse ad ottenere che nel nuovo sistema parlamentare le crisi avvenissero due volte in 18 mesi, la situazione sarebbe gi\u00e0 molto migliorata.<\/p><p>PERASSI non ritiene che si possa parlare di arbitrio da parte del Presidente della Repubblica, poich\u00e9 si presuppone che egli eserciti i suoi poteri non con criteri personali, ma in considerazione del pubblico interesse. Fa presente che nel testo proposto dal Comitato vi \u00e8 gi\u00e0 una limitazione alla facolt\u00e0 di sciogliere il Parlamento, poich\u00e9 vi si dice che il Presidente della Repubblica deve sentire il parere dei Presidenti delle Camere, e in pi\u00f9 \u00e8 sempre sottinteso il concorso del Governo, perch\u00e9 non pu\u00f2 il decreto del Presidente della Repubblica essere emanato, se non in conseguenza di una deliberazione del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>Rileva inoltre che nella formula proposta dall\u2019onorevole Nobile non \u00e8 tenuta presente l\u2019ipotesi di una Camera invecchiata dopo quattro anni di legislatura, che non risponda pi\u00f9 alla situazione del Paese, ma nella quale non sussistano le condizioni previste dalla proposta Nobile per il suo scioglimento. Cosicch\u00e9 si renderebbe impossibile uno scioglimento che potrebbe essere richiesto dal Paese e desiderato dalla Camera stessa.<\/p><p>Ritiene pertanto che, se mai, un limite potrebbe essere messo in senso opposto, formulandolo nel modo seguente:<\/p><p>\u00abLe Camere non possono essere sciolte, se non dopo due anni dalle elezioni\u00bb.<\/p><p>ZUCCARINI insiste sulla necessit\u00e0 di porre dei limiti alla facolt\u00e0 del Presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento, perch\u00e9 si pu\u00f2 dare anche il caso di un Presidente della Repubblica che pensi di valersi di nuove elezioni per rafforzare la propria posizione personale. Ricorda in proposito l\u2019episodio di Napoleone III, quand\u2019era Presidente della Repubblica, ed osserva che dare al Presidente della Repubblica una indiscriminata facolt\u00e0 di sciogliere la Camera potrebbe equivalere a mettere nelle sue mani un\u2019arma per un colpo di Stato.<\/p><p>EINAUDI fa presente che, secondo il progetto di Costituzione che si sta apprestando, il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 sciogliere le Camere che su proposta del Presidente del Consiglio.<\/p><p>ZUCCARINI obietta che, entro certi limiti, si dovrebbe ammettere l\u2019iniziativa del Presidente della Repubblica, mentre \u00e8 inammissibile che l\u2019iniziativa debba partire dal Capo del Governo. Il potere esecutivo deve sempre sentirsi come espressione della rappresentanza popolare e non come padrone del Parlamento.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, osserva che la questione in esame merita uno studio approfondito. Mentre da qualcuno si pu\u00f2 pensare che il Presidente della Repubblica, nel sistema che si sta costruendo, non abbia alcun potere, in realt\u00e0 egli ha nelle mani un\u2019arma che, secondo la lettera dell\u2019articolo 14, pu\u00f2 essere da lui adoperata a sua discrezione, poich\u00e9 il fatto di udire i Presidenti delle Camere \u00e8 una pura formalit\u00e0, non essendo il loro parere vincolante secondo il testo proposto.<\/p><p>EINAUDI rileva che vi \u00e8 anche il vincolo del parere conforme del Presidente del Consiglio.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, replica che praticamente il Presidente della Repubblica pu\u00f2 convocare le Camere e, sentito il parere del loro Presidente, pu\u00f2 scioglierle. L\u2019onorevole Perassi ha espresso sull\u2019argomento una sua opinione personale, che non ha valore d\u2019interpretazione ufficiale.<\/p><p>PERASSI ricorda che tra gli articoli approvati ve n\u2019\u00e8 uno il quale stabilisce che ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal Primo Ministro.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, ritiene che non si possa ammettere che il Presidente della Repubblica abbia facolt\u00e0 di sciogliere le Camere anche contro il parere dei loro Presidenti, e che sia quindi necessario stabilire che tale parere \u00e8 vincolante.<\/p><p>Lo scioglimento del Parlamento pu\u00f2 essere richiesto quando in un dato momento della vita politica si ritenga che vi sia una frattura tra Parlamento e Paese, o quando sia sorto uno stato di conflitto tra potere esecutivo e potere legislativo. Ma il ricorso a questa estrema misura dovrebbe essere meglio adeguato alla reale situazione italiana, adottando la norma sancita dalla Costituzione francese che d\u00e0 alle Camere il diritto di autosciogliersi.<\/p><p>Ritiene che questo sia il terreno pi\u00f9 adatto sul quale avviarsi per trovare una soluzione del problema. La prassi politica inglese, tanto spesso invocata, non si addice all\u2019Italia per le diverse condizioni storiche in cui essa si \u00e8 formata, e per la diversit\u00e0 del costume politico dei due Paesi. Il Paese che dal punto di vista parlamentare pi\u00f9 rassomiglia all\u2019Italia e sul quale ci si \u00e8 pi\u00f9 spesso praticamente modellati, \u00e8 la Francia e nessun Paese \u00e8 stato pi\u00f9 della Francia travagliato da quelle crisi di Governo che tutti sono ansiosi di evitare. Il problema \u00e8 proprio quello di dare stabilit\u00e0 al Governo e di impedire che assalti alla diligenza governativa possano essere sferrati da parte di una minoranza faziosa. Se un Paese come la Francia, dopo aver discusso per circa tre anni intorno a questo problema, ha finito per riconoscere che in fondo questo \u00e8 il correttivo migliore, \u00e8 certo che avr\u00e0 preso la sua deliberazione con spirito di saggezza e di previdenza.<\/p><p>La facolt\u00e0 delle Camere di autosciogliersi e lo scioglimento automatico, qualora si verifichino determinate situazioni, risolverebbero tutte le ipotesi, esclusa quella di un conflitto tra Parlamento e Paese e metterebbero il Parlamento di fronte alle proprie responsabilit\u00e0. Riservando, invece, al Presidente della Repubblica la facolt\u00e0 dello scioglimento dopo che si siano verificate due crisi governative in un tempo che potr\u00e0 essere determinato, si d\u00e0 al Presidente della Repubblica un\u2019arma che egli non potr\u00e0 maneggiare a suo arbitrio.<\/p><p>Ritiene pertanto che si debba, accogliendo in parte la formula proposta dall\u2019onorevole Nobile ed ispirandosi un po\u2019 alla norma sancita della Costituzione francese, formulare un articolo il quale dica che, ove si determinino in un determinato periodo di tempo due crisi ministeriali, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere le Camere.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara che, pur essendo stato in sede di Comitato di redazione, uno degli avversari pi\u00f9 tenaci della concessione della facolt\u00e0 di scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, deve ora riconoscere che questa facolt\u00e0 non pu\u00f2 essere del tutto negata, essendovi dei casi in cui lo scioglimento del Parlamento si impone. Ma come formulare questa norma in modo preciso e non pericoloso? La formula dell\u2019onorevole Nobile riguarda soltanto uno dei casi in cui appare legittimo lo scioglimento della Camera, cio\u00e8 quello del Parlamento che non funziona ma non l\u2019altro, che \u00e8 quello del capovolgimento della situazione politica del Paese. E anche nel primo caso la formula proposta dall\u2019onorevole Nobile pu\u00f2 costituire un pericolo. Se, infatti, essa fosse votata cos\u00ec come \u00e8, senza per lo meno il temperamento proposto dall\u2019onorevole Perassi, che lo scioglimento possa avvenire soltanto dopo un certo tempo dalla data delle elezioni generali, potrebbe accadere che il Presidente della Repubblica si servisse arbitrariamente della facolt\u00e0 concessagli, affidando la formazione del nuovo Governo a un uomo appartenente a uno dei partiti che rappresentasse la minoranza del Parlamento, ripetendo la manovra dopo che questo Governo fosse rovesciato, e provocando cos\u00ec artificialmente due crisi subito dopo le elezioni generali. Perci\u00f2 il temperamento dei due anni proposto dall\u2019onorevole Perassi si rende necessario.<\/p><p>Per quanto poi riguarda l\u2019altro caso, di un mutamento radicale della situazione politica, la formula proposta dall\u2019onorevole Nobile, ripete, non dice nulla.<\/p><p>Ricorda che, in sede di Comitato di redazione, egli propose la formula \u00absu parere conforme dei Presidenti delle due Camere\u00bb, a cui l\u2019onorevole Perassi oppose che essa equivaleva all\u2019altra, \u00absentito il parere\u00bb, adottata dal Comitato. Perci\u00f2 egli lasci\u00f2 cadere la sua proposta; ma, se questa interpretazione potesse essere messa in dubbio, aumenterebbe la sua perplessit\u00e0 sulla formula del Comitato.<\/p><p>Concludendo, si dichiara insoddisfatto cos\u00ec della formula del Comitato come di quella dell\u2019onorevole Nobile, e si augura che dalla discussione possa uscire una formula migliore.<\/p><p>NOBILE ritiene infondata la preoccupazione espressa dall\u2019onorevole Einaudi e confermata dall\u2019onorevole Lami Starnuti, che possa avvenire un capovolgimento della situazione politica del Paese e che il Presidente della Repubblica, in contrasto col Governo, senta il bisogno di sciogliere le Camere. Del resto, il caso non \u00e8 previsto neppure dalla formula del Comitato di redazione.<\/p><p>Circa il caso prospettato dall\u2019onorevole Lami Starnuti, che il Presidente della Repubblica possa provocare artificiosamente due crisi governative a breve distanza dalle elezioni generali, fa osservare che \u00e8 stata votata una disposizione per cui il Governo \u00e8 nominato dal Presidente della Repubblica, ma deve avere la convalida dell\u2019Assemblea Nazionale. Un voto contrario al Governo in questo caso non equivale a una crisi ministeriale, perch\u00e9 il Governo \u00e8 rovesciato sul nascere. D\u2019altra parte, se un Governo ha ricevuto l\u2019approvazione delle due Camere, non \u00e8 prevedibile che esse lo rovescino a distanza di poco tempo.<\/p><p>LAMI STARNUTI replica di aver ragione di ritenere che anche il voto di sfiducia dato dall\u2019Assemblea Nazionale al Governo che si presenta valga come una crisi.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, se esiste questo dubbio, si pu\u00f2 eventualmente aggiungere, nella proposta dell\u2019onorevole Nobile, una precisazione, nel senso che il voto di sfiducia dato dall\u2019Assemblea Nazionale in occasione della presentazione di un nuovo Governo non vale agli effetti della disposizione contenuta nella proposta stessa.<\/p><p>PICCIONI dichiara di accontentarsi della formula proposta dal Comitato, perch\u00e9 non si pu\u00f2 fare a meno dell\u2019anticipato scioglimento delle Camere, e il potere di scioglierle non pu\u00f2 essere attribuito ad altri che al Capo dello Stato. Osserva che il Presidente della Repubblica, in un ordinamento democratico come quello che si sta costruendo, non pu\u00f2 essere considerato come un elemento pericoloso altro che in via eccezionale. Ed anche per eliminare questo pericolo \u00e8 stata introdotta tutta una serie di garanzie.<\/p><p>Premesso ci\u00f2, ritiene che la soluzione pi\u00f9 logica e meno pericolosa sia quella di lasciare al Presidente della Repubblica la possibilit\u00e0 di procedere allo scioglimento delle Camere, sentiti i pareri dei loro Presidenti, i quali si deve presumere rappresentino la reale consistenza delle due Camere rispetto alla volont\u00e0 del Paese. Il voler stabilire formule predeterminate, come quella dell\u2019onorevole Nobile e di altri, vuol dire cristallizzare certe situazioni senza lasciare ad esse quella elasticit\u00e0 che \u00e8 pure indispensabile.<\/p><p>Non vede per quale ragione si debba stabilire che le Camere non possano essere sciolte prima di 18 mesi o di due anni dalle elezioni generali. Pu\u00f2 darsi che dalle elezioni venga fuori una delle due Camere che non possa funzionare per la sua stessa composizione; non si pu\u00f2 costringerla a rimanere in vita contro l\u2019interesse stesso della Nazione. Non vede neppure perch\u00e9 si debba opporre una barriera di tempo al ricorso ad un nuovo appello al Paese, la cui necessit\u00e0 pu\u00f2 determinarsi anche dopo tre mesi dalle elezioni. La proposta dell\u2019onorevole Nobile costituisce un espediente meccanico, fittizio, che non aderisce alle necessit\u00e0 dello svolgimento della situazione politica e alle supreme necessit\u00e0 della situazione costituzionale del Paese.<\/p><p>Pertanto \u00e8 d\u2019avviso che si debba riconoscere al Presidente della Repubblica la facolt\u00e0 di sciogliere le Camere, ponendo soltanto come condizione l\u2019obbligo di sentire il parere dei loro Presidenti. Non sa se si possa eventualmente sentire qualche altro parere, anche perch\u00e9 non si conoscono ancora le funzioni che potr\u00e0 avere la Suprema Corte Costituzionale, la quale in fondo non \u00e8 un organo di emanazione diretta dalla volont\u00e0 popolare. Naturalmente ci dovr\u00e0 essere sempre l\u2019iniziativa del Governo. Essendovi dunque l\u2019iniziativa del Governo e i pareri dei Presidenti delle due Camere, \u00e8 un caso eccezionalissimo che da parte del Capo dello Stato si approfitti del potere di scioglimento in maniera arbitraria. D\u2019altra parte, se il Presidente della Repubblica si orientasse verso un colpo di Stato di tipo violento, qualunque espediente costituzionale non riuscirebbe ad impedire il sorgere di una nuova situazione politica affermatasi in modo anticostituzionale. Ritiene perci\u00f2 che debba essere accolta la formula proposta dal Comitato di redazione.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, domanda di che natura deve essere il parere dei Presidenti delle due Camere.<\/p><p>PICCIONI risponde di ritenere giusta l\u2019interpretazione che ne ha dato l\u2019onorevole Perassi: la frase \u00absentito il parere dei Presidenti delle due Camere\u00bb vuol dire che, se i pareri di costoro sono disformi dalla volont\u00e0 del Presidente della Repubblica, questo, di fronte a una situazione di crisi per cui il Governo non riesce pi\u00f9 a funzionare, potr\u00e0 cercare di far funzionare le Camere fino al possibile, oppure potr\u00e0 scioglierle. Ci deve essere una responsabilit\u00e0 del Presidente della Repubblica, il quale in uno Stato, sia pure a tipo parlamentare, non pu\u00f2 essere raffigurato come un elemento decorativo che sta al vertice senza un effettivo potere, neanche nel momento pi\u00f9 critico della vita costituzionale del proprio Paese.<\/p><p>D\u2019altra parte, considerare la possibilit\u00e0 dell\u2019autoscioglimento delle Camere \u00e8 una vera chimera che pu\u00f2 riservare dei pericoli pi\u00f9 gravi di quelli che un uomo responsabile, come deve essere il Presidente della Repubblica, possa determinare nello svolgimento di una crisi.<\/p><p>ZUCCARINI presenta il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 convocare le Camere e, quando queste abbiano manifestato una loro evidente incapacit\u00e0 ad un regolare funzionamento col ripetersi troppo frequente di crisi ministeriali, pu\u00f2 scioglierle dietro parere favorevole dei loro Presidenti. Il provvedimento non pu\u00f2 essere preso avanti che siano trascorsi due anni di vita parlamentare\u00bb.<\/p><p>Illustra quindi la sua proposta, dichiarando di avere aggiunto che il provvedimento di scioglimento non pu\u00f2 essere preso avanti che siano trascorsi due anni di vita parlamentare perch\u00e9, se \u00e8 vero che la incapacit\u00e0 di funzionamento delle Camere pu\u00f2 manifestarsi anche il giorno dopo le elezioni, \u00e8 anche vero che la ripetizione delle elezioni a distanza di pochi mesi produrrebbe forse un maggiore disordine, essendo impossibile che da un giorno all\u2019altro le opinioni del Paese siano capovolte. Le elezioni che si rinnovano con eccessiva frequenza, invece di un sanamento della crisi, producono un aggravamento della situazione, e occorre preoccuparsi che, almeno nel periodo iniziale di una vita statale, come \u00e8 quello verso cui va il nostro Paese, vi sia un certo periodo di stabilit\u00e0 e di tranquillit\u00e0.<\/p><p>Ritiene che la formula da lui proposta risponda alle esigenze manifestate dalla Commissione, senza arrivare ad una regolamentazione che presenterebbe poi i pericoli a cui \u00e8 stato accennato, e primo fra tutti quello della pressione esercitata dal potere esecutivo sulla Camera, con la minaccia dello scioglimento. Di questa influenza del potere esecutivo sui Deputati i vecchi Governi si sono serviti spesso e non \u00e8 il caso che ci\u00f2 debba ripetersi.<\/p><p>FABBRI ricorda, a proposito di quanto ha affermato l\u2019onorevole La Rocca sulla lunga elaborazione della dottrina francese riguardo allo scioglimento delle Camere, che la soluzione attuale della Costituzione francese, che \u00e8 poi quella richiamata dall\u2019onorevole Nobile, \u00e8 una soluzione recentissima di un problema che \u00e8 sorto per la prima volta nella storia parlamentare francese in seguito alla soppressione delle due Camere. Infatti, fino a quando il sistema francese era rimasto bicamerale, il Presidente della Repubblica non aveva in alcun caso la facolt\u00e0 di sciogliere le due Camere, ma l\u2019aveva limitatamente alla Camera dei Deputati, mentre il Senato non si scioglieva mai e doveva dare l\u2019autorizzazione al Presidente della Repubblica per lo scioglimento della Camera dei Deputati. L\u2019indice della frattura tra composizione della Camera e spirito del Paese era dato periodicamente dal rinnovamento parziale del Senato, rinnovamento che avveniva con un intervallo molto pi\u00f9 breve che non quello della Camera dei Deputati. Ricorda anche di aver rievocato questo sistema quando sostenne che in Italia si sarebbe dovuto fare un Senato rinnovabile ogni due anni per un terzo dei membri.<\/p><p>Dal punto di vista strettamente giuridico, rileva che il dire \u00abuditi i Presidenti delle due Camere\u00bb non significa che questo parere debba essere vincolante; che, se dovesse esserlo, bisognerebbe specificarlo. Fa presente inoltre, a proposito dell\u2019affermazione che il decreto di scioglimento deve recare la firma del Primo Ministro, che dal punto di vista giuridico non \u00e8 detto che questa firma debba essere quella del Primo Ministro in carica, e che perci\u00f2 essa potrebbe essere invece di un altro Primo Ministro sostituito dal Presidente della Repubblica al Primo Ministro uscente.<\/p><p>EINAUDI dichiara di essere favorevole alla formula del Comitato di redazione e di aderire alle osservazioni dell\u2019onorevole Piccioni, in quanto \u00e8 impossibile prevedere i casi che si possono presentare durante la lunga vita di una Costituzione. Ricorda in proposito un episodio della nostra storia: quello che culmin\u00f2 nel famoso proclama di Moncalieri, e si domanda che cosa sarebbe avvenuto, se il re non avesse avuto allora la possibilit\u00e0 di sciogliere pi\u00f9 volte le Camere. Si dichiara anche favorevole a mantenere la formula \u00absentito il parere\u00bb, perch\u00e9 non si pu\u00f2 prevedere se i pareri dei due Presidenti delle Camere saranno conformi oppure in contrasto.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, non ritiene che la materia dello scioglimento sia disciplinabile, perch\u00e9 non si possono prevedere tutti i casi in cui lo scioglimento stesso si renda necessario. Tra questi non ne \u00e8 stato prospettato uno molto importante: quello cio\u00e8 che a breve distanza dalla convocazione delle Camere, all\u2019inizio della legislatura, sorga una questione di carattere fondamentale intorno a cui il Paese non abbia avuto occasione di pronunciarsi durante la campagna elettorale. Se sorge una questione nuova, di particolare gravit\u00e0, dopo le elezioni, \u00e8 necessario che il popolo abbia modo di intervenire. Donde l\u2019inopportunit\u00e0 di stabilire dei limiti di tempo per un nuovo appello al Paese.<\/p><p>LAMI STARNUTI osserva che in questo caso il popolo potrebbe manifestare la sua opinione per mezzo di un <em>referendum<\/em>.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, replica che il <em>referendum<\/em> \u00e8 adatto soltanto per questioni determinate e concrete, sulle quali il popolo possa pronunciarsi con un <em>s\u00ec<\/em> o con un <em>no<\/em>, mentre possono sorgere, come sorgono spesso, gravi questioni attinenti all\u2019orientamento generale, sulle quali il popolo non pu\u00f2 esprimere una decisione precisa. D\u2019altra parte, egli non \u00e8 favorevole all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9 le Camere, sapendo di poter essere sciolte dopo una seconda crisi, non la provocherebbero mai, lasciando permanere una situazione confusa. Con l\u2019emendamento Nobile praticamente si vieta lo scioglimento delle Camere, e perci\u00f2 si riduce il Governo in una situazione di assoluta dipendenza verso le Camere stesse, andando verso quella forma di Governo che precisamente non si vuole.<\/p><p>NOBILE osserva che, facendo la sua proposta, riteneva di rispondere alle preoccupazioni tante volte manifestate dall\u2019onorevole Tosato circa la stabilit\u00e0 dei Governi.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, replica che la stabilit\u00e0 \u00e8 relativa alla situazione della Camera.<\/p><p>NOBILE obietta che, se si tratta di conflitto tra Governo e Camera, il Governo provveder\u00e0 a modo suo, finch\u00e9 non sar\u00e0 messo in crisi da un voto di sfiducia. Non vede quindi come si possa creare una situazione confusa, e si meraviglia che siano proprio coloro che si erano preoccupati della stabilit\u00e0 del Governo a rigettare la sua proposta.<\/p><p>PICCIONI osserva che non bisogna confondere la stabilit\u00e0 del Governo con la forzata permanenza del Governo, n\u00e9 bisogna confondere la stabilit\u00e0 del Governo con quella forzata della Camera. Quando il Governo non corrisponde pi\u00f9 alla situazione parlamentare, \u00e8 inutile volerlo conservare forzatamente. Non \u00e8 pi\u00f9 questione di stabilit\u00e0 del Governo, ma di impossibilit\u00e0 di funzionamento da parte sua e i casi di impossibilit\u00e0 di funzionamento del Governo, per la situazione particolare in cui sono le Camere, non trovano altra via di uscita che l\u2019appello al Paese, il quale risolver\u00e0 la crisi.<\/p><p>MORTATI rileva che l\u2019onorevole Tosato ha messo bene in rilievo i punti essenziali della questione. Vi sono due modi di scioglimento che rispondono a due situazioni politiche: uno si potrebbe chiamare lo scioglimento di tipo inglese, ed \u00e8 quello fatto da un Governo di maggioranza il quale scioglie le Camere non per un conflitto tra Governo e Parlamento, ma semplicemente perch\u00e9 si sono presentate situazioni nuove. L\u2019altro \u00e8 uno scioglimento di tipo costituzionale parlamentare, praticato dove non sono rappresentanze omogenee e che deriva dall\u2019impossibilit\u00e0 per il Governo di governare. Ora, in un regime democratico non si possono escludere queste ipotesi e limitare il diritto di scioglimento al caso di crisi governativa, come vorrebbe l\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>Non ritiene che si possa richiamare il caso del proclama di Moncalieri, perch\u00e9 allora il re era ritenuto l\u2019arbitro della situazione, mentre le Costituzioni moderne, come quella di Weimar, hanno stabilito che non si possa sciogliere due volte la Camera per lo stesso motivo. Oggi il principio generale \u00e8 quello che lo scioglimento tende a rendere il popolo arbitro di una determinata situazione.<\/p><p>Si tratta di intendersi sulle modalit\u00e0 dello scioglimento, che non \u00e8 un atto personale del Presidente della Repubblica, perch\u00e9 deve recare la controfirma del Primo Ministro. Per questa non v\u2019\u00e8 da meravigliarsi se \u00e8 la firma di un Ministro rimasto in minoranza della Camera, perch\u00e9 il fatto che vi siano due crisi significa che il Governo non ha potuto trovare una solida base parlamentare, ed \u00e8 perci\u00f2 un Governo in minoranza il quale scioglie la Camera.<\/p><p>Ritiene che, invece, la questione da porre sia se un Governo possa sciogliere la Camera prima di essersi presentato al Parlamento ed aver avuto un voto di sfiducia. Esprime a questo proposito il parere che la revoca del Governo debba essere preceduta da un voto di sfiducia motivato, in modo che questo voto serva di piattaforma elettorale; che elezioni, cio\u00e8, si facciano sulla questione sulla quale \u00e8 caduto il Governo.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che il caso di fatti nuovi avvenuti dopo le elezioni non si \u00e8 mai presentato nei primi tempi della vita di un Parlamento, perch\u00e9 i fatti nuovi nascono da situazioni che si sono maturate a lungo e non si presentano mai improvvisamente. Il solo fatto nuovo che si pu\u00f2 presentare improvvisamente \u00e8 quello della guerra, ma questo \u00e8 stato gi\u00e0 previsto.<\/p><p>D\u2019altra parte, in linea generale si sa che quelli che provocano lo scioglimento dell\u2019Assemblea non sono conflitti tra Parlamento e opinione pubblica, ma conflitti tra Governo e Assemblea parlamentare. Non ritiene che un Governo possa essere considerato pi\u00f9 sensibile alle esigenze del Paese di quel che non lo sia il Parlamento. Anzi, i Governi sono in genere pi\u00f9 sordi, e pi\u00f9 volte si \u00e8 verificato il caso di Governi che hanno sciolto Assemblee parlamentari appellandosi al Paese e ne hanno avuto come risposta l\u2019elezione di una Camera press\u2019a poco eguale a quella sciolta. Trattandosi quasi sempre di una lotta del Governo contro il Parlamento, non vede perch\u00e9 si dovrebbero prendere le parti del Governo in questa lotta.<\/p><p>All\u2019onorevole Tosato, il quale ha detto che con la formula dell\u2019onorevole Nobile si avrebbe un Governo subordinato alla volont\u00e0 del Parlamento, risponde che \u00e8 proprio questo genere di Governo che si vuole, perch\u00e9 se un Governo deve godere la fiducia del Parlamento e cadere per la sua sfiducia \u00e8 evidente che deve essere subordinato al Parlamento stesso. Concorda con l\u2019onorevole Piccioni che, per avere la stabilit\u00e0 del Governo, non bisogna ricorrere a provvedimenti che rivoluzionino il sistema. Perci\u00f2 per la facolt\u00e0 di scioglimento delle Camere da parte del Governo \u00e8 stato elaborato un sistema molto cauto, secondo le norme fissate nella proposta dell\u2019onorevole Nobile, analoghe in parte a quelle proposte dall\u2019onorevole Zuccarini. In certi casi bisogna porre determinati vincoli, se si ritiene che questi vincoli sono necessari.<\/p><p>FUSCHINI fa presente che le crisi possono essere indipendenti dalla situazione del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce che si assiste oggi a un episodio il quale fa pensare all\u2019ipotesi prospettata dall\u2019onorevole Fuschini, ma osserva che le crisi dei grandi partiti, che oggi costituiscono i Parlamenti, non sminuzzano il Parlamento, ma lo lasciano, nelle linee generali, sulle stesse basi. Per queste ragioni ritiene opportuno vincolare in qualche maniera il potere rilasciato al Presidente della Repubblica, che \u00e8 un potere assolutamente decisivo e risolutivo. Pertanto si dichiara favorevole alle proposte presentate dall\u2019onorevole Nobile e dall\u2019onorevole Zuccarini, che possono essere facilmente fuse insieme: ma, qualora queste proposte non dovessero essere accolte, accederebbe alla proposta dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>Dovr\u00e0 anzitutto prendersi una decisione sulla proposta dell\u2019onorevole Nobile cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abSe nel corso del periodo di dieci mesi abbiano avuto luogo due crisi ministeriali in seguito a voto di sfiducia dell\u2019Assemblea Nazionale, o di una delle due Camere, queste potranno essere sciolte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>\u00abIn nessun altro caso le Camere potranno essere sciolte prima del termine normale della legislatura\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI osserva che l\u2019onorevole Nobile aveva accettato il termine di tempo proposto dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019articolo formulato dall\u2019onorevole Nobile \u00e8 completato dalla seguente aggiunta:<\/p><p>\u00abIl voto di sfiducia dato dall\u2019Assemblea Nazionale in occasione della presentazione di un nuovo Governo non vale agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo\u00bb.<\/p><p>MORTATI domanda se si \u00e8 previsto il caso che, per l\u2019opposizione dell\u2019Assemblea Nazionale, non si riesca a formare il Governo.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che in questo caso la ragione della carenza del Governo \u00e8 da ricercarsi nella ostinazione del Presidente della Repubblica a presentare alle Camere Primi Ministri che non ne riscuotano la fiducia.<\/p><p>Rileva che l\u2019onorevole Nobile ha tenuto presente questa obiezione e ha creduto di superarla inserendo, appunto, l\u2019aggiunta che ha letto. Se essa non fosse approvata, \u00e8 chiaro che il Presidente della Repubblica avrebbe la possibilit\u00e0 di sciogliere in pochissimi giorni il Parlamento.<\/p><p>MORTATI si domanda da che cosa dipenda questa paura di ricorrere al popolo. Ricorda che la prima Costituzione francese, forse per il timore che il Governo potesse influire sulle elezioni sciogliendo la Camera, stabiliva che il Governo fosse ritenuto dimissionario e che se ne formasse un altro presieduto dal Presidente dell\u2019Assemblea coadiuvato dai Presidenti delle Commissioni parlamentari, destinato a rimanere in carica per il periodo delle elezioni. L\u2019unico timore potrebbe essere che il Governo, sciogliendo le Camere, facesse delle elezioni addomesticate. Ma in uno Stato che ha 28 milioni di elettori e con partiti organizzati, \u00e8 molto difficile che si possano fare delle elezioni addomesticate. Cadendo questa obiezione, la paura di richiamarsi al popolo non ha ragione di essere.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il ricorso al popolo pu\u00f2 divenire in certe situazioni un modo di stancare il popolo e questo \u00e8 appunto il modo con cui presentemente gli antidemocratici cercano di staccarlo dagli istituti democratici. Inoltre, \u00e8 da tener presente che, quando si sar\u00e0 votato l\u2019articolo sul <em>referendum<\/em>, si sar\u00e0 aperta la porta per il ricorso al popolo in caso di necessit\u00e0, senza che gli istituti democratici possano subirne nocumento.<\/p><p>FUSCHINI rileva che anche il Presidente della Repubblica \u00e8 un istituto democratico. Il problema \u00e8 di trovare l\u2019equilibrio tra i vari istituti.<\/p><p>ZUCCARINI fa osservare che il Paese \u00e8 ben lungi dall\u2019aver organizzato la vera democrazia. In queste condizioni il Governo pu\u00f2 avere sempre una certa influenza sulle elezioni, poich\u00e9 egli ha in mano i poteri straordinari. Anche in regime democratico un Governo pu\u00f2 rendersi padrone della volont\u00e0 del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>PICCIONI dichiara che voter\u00e0 contro per le ragioni gi\u00e0 addotte.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seguente proposta presentata dall\u2019onorevole Zuccarini:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 convocare le Camere e, quando queste abbiano manifestato una loro evidente incapacit\u00e0 ad un regolare funzionamento con un ripetersi troppo frequente di crisi ministeriali, pu\u00f2 scioglierle dietro parere dei loro Presidenti. Il provvedimento non pu\u00f2 essere preso avanti che siano trascorsi due anni di vita parlamentare\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che, prima di mettere in votazione il testo del Comitato, deve mettere in votazione una proposta di emendamento presentata dall\u2019onorevole Nobile per il caso che fossero state respinte la sua prima e quella dell\u2019onorevole Zuccarini. L\u2019emendamento \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere le due Camere allorquando, su parere conforme di ambedue i Presidenti di queste, ritiene che il Parlamento non risponda pi\u00f9 alla situazione politica del Paese.<\/p><p>\u00abLo scioglimento non potr\u00e0 aver luogo nei primi dieci mesi della legislatura\u00bb.<\/p><p>La mette ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ora in votazione il testo proposto dal Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere le Camere, sentito il parere dei loro Presidenti\u00bb.<\/p><p>Fa presente che la parte dell\u2019articolo 14 relativa alla convocazione \u00e8 stata omessa perch\u00e9 inutile, essendosi gi\u00e0 stabilito, l\u00e0 dove si parla della convocazione delle Camere, che la convocazione avviene a data fissa, oppure su iniziativa del Presidente della Repubblica o dei Presidenti delle Camere, oppure di una certa aliquota dei membri delle Camere stesse.<\/p><p>LAMI STARNUTI domanda se l\u2019opinione del Comitato di redazione \u00e8 che \u00absentito il parere\u00bb debba essere interpretato come \u00absu parere conforme\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, risponde che, se il Presidente sciogliesse le Camere in disaccordo con uno o con ambedue i Presidenti delle Camere stesse, non commetterebbe una incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>LAMI STARNUTI propone un\u2019aggiunta alla formula dell\u2019articolo 14 che \u00e8 stata test\u00e9 approvata, nel senso che lo scioglimento non pu\u00f2 essere pronunciato nel primo anno della legislatura. Questa aggiunta gli \u00e8 stata suggerita dal ricordo storico a cui ha accennato l\u2019onorevole Einaudi: in un momento della storia parlamentare italiana il Capo dello Stato ha proceduto allo scioglimento delle Camere per ben quattro volte, in quanto l\u2019opinione del Paese era diversa da quella delle Camere. Pu\u00f2 essere stato benefico lo scioglimento ripetuto quattro volte in breve tempo della Camera, ma non \u00e8 detto che in un\u2019altra occasione non potrebbe essere dannoso.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che oggi questa ipotesi non sia pi\u00f9 pensabile.<\/p><p>LAMI STARNUTI non insiste nel suo emendamento aggiuntivo.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Perassi ha presentato la seguente proposta aggiuntiva:<\/p><p>\u00abLe Camere non possono essere sciolte nei primi due anni della loro elezione, salvo che nei dodici mesi precedenti abbiano avuto luogo due crisi ministeriali\u00bb.<\/p><p>Comunica altres\u00ec che egli presenta una proposta aggiuntiva del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2, nel corso del suo mandato, valersi del suo potere di scioglimento pi\u00f9 di due volte\u00bb.<\/p><p>Le due proposte rispondono alla preoccupazione che la facolt\u00e0 concessa al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere abbia nella Costituzione qualche disposizione limitativa; come pu\u00f2 errare l\u2019Assemblea parlamentare, pu\u00f2 anche errare il Presidente della Repubblica.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, ricorda che si \u00e8 gi\u00e0 stabilito che il Presidente della Repubblica non \u00e8 rieleggibile. Questo fatto rappresenta una remora fortissima, e quindi non vi sono possibilit\u00e0 che il Presidente eserciti dei poteri personali.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che il Presidente della Repubblica in linea generale pu\u00f2 anche appartenere ad un partito, e quindi pu\u00f2 essere soggetto alle influenze e alle pressioni di questo partito.<\/p><p>Mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette quindi ai voti la formula da lui proposta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica che l\u2019articolo 14 rimane nella formula che \u00e8 stata approvata, cio\u00e8:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere le Camere, sentito il parere dei loro Presidenti\u00bb.<\/p><p>NOBILE dichiara che si riserva di presentare un emendamento aggiuntivo a proposito dello scioglimento delle due Camere, cio\u00e8 in relazione al decreto di scioglimento. Secondo questa sua proposta, con tale decreto si devono anche sciogliere i Consigli comunali e le Assemblee regionali.<\/p><p>FUSCHINI fa rilevare all\u2019onorevole Nobile che non \u00e8 stato ancora stabilito in via definitiva il criterio di nomina delle Assemblee regionali.<\/p><p>PERASSI conferma che il problema della nomina delle Assemblee regionali \u00e8 rimasto aperto.<\/p><p>PRESIDENTE comunica all\u2019onorevole Nobile che potr\u00e0 presentare e illustrare il suo emendamento nella prossima seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Finocchiaro Aprile, Grieco, Lussu, Vanoni.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 14. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI LUNED\u00cc 13 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Potere esecutivo (Seguito della discussione). 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