{"id":5386,"date":"2023-10-16T00:03:37","date_gmt":"2023-10-15T22:03:37","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5386"},"modified":"2023-12-08T23:22:45","modified_gmt":"2023-12-08T22:22:45","slug":"sabato-11-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5386","title":{"rendered":"SABATO 11 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5386\" class=\"elementor elementor-5386\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c28e029 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c28e029\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d6518a2\" data-id=\"d6518a2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f58dcdc elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f58dcdc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470111sed016ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-437bccc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"437bccc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<br \/>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>16.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<br \/>DELLA SEDUTA DI SABATO 11 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere giudiziario<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 Uberti \u2013 Ambrosini \u2013 Targetti \u2013 Farini \u2013 Laconi \u2013 Di Giovanni.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.35.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sull\u2019articolo relativo alla revisione delle giurisdizioni speciali, proposto dall\u2019onorevole Leone Giovanni e cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLe giurisdizioni speciali che, entro cinque anni dalla data della presente Costituzione, non saranno conservate con legge votata a norma dell\u2019articolo 6, resteranno soppresse.<\/p><p>\u00abEntro il medesimo termine si provveder\u00e0 con legge alla soppressione dei Tribunali militari e delle altre giurisdizioni speciali penali esistenti.<\/p><p>\u00abEntro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente Costituzione, si proceder\u00e0 con legge alla soppressione del Tribunale supremo Militare ed al conseguente trasferimento delle competenze del medesimo alla Corte Suprema di Cassazione\u00bb.<\/p><p>Fa presente che praticamente da oggi decorreranno almeno dodici mesi; prima che le competenze del Tribunale supremo Militare siano trasferite alla Cassazione. Riterrebbe per\u00f2 opportuno mettere un termine per la cessazione del passaggio dei ricorsi al Tribunale supremo.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che la materia dell\u2019articolo in discussione dovrebbe essere oggetto di disposizioni transitorie.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>BOZZI comprenderebbe nell\u2019articolo anche un accenno al contenzioso tributario, in relazione al quale \u00e8 sentita da tutti la necessit\u00e0 di una radicale revisione.<\/p><p>MANNIRONI propone di ridurre a tre anni il termine previsto per la revisione delle giurisdizioni speciali.<\/p><p>UBERTI fa presente che il Parlamento, fin dall\u2019indomani dell\u2019emanazione della Costituzione, sar\u00e0 occupato da compiti veramente notevoli, per cui pu\u00f2 darsi che entro tre anni non arrivi a rivedere tutte le giurisdizioni speciali.<\/p><p>BOZZI lascerebbe il termine di cinque anni. Ad ogni modo, la questione non gli sembra che sia giustamente impostata. A suo avviso, il procedimento di revisione pu\u00f2 condurre per ciascuna giurisdizione speciale a tre conseguenze diverse: mantenimento, soppressione o trasformazione in sezione specializzata del giudice ordinario. Per prevedere anche quest\u2019ultima ipotesi, modificherebbe il primo comma dell\u2019onorevole Leone nella seguente maniera:<\/p><p>\u00abLe giurisdizioni speciali che entro il termine di cinque anni non saranno conservate a norma dell\u2019articolo 6, potranno essere trasformate nelle sezioni specializzate dei giudici ordinari previste dall\u2019articolo &#8230;\u00bb<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 contrario a tale dizione, in quanto per alcune giurisdizioni viene a cessare lo scopo per cui furono create a quindi non vi sar\u00e0 alcun bisogno n\u00e9 di conservarle, n\u00e9 di trasformarle in sezioni specializzate.<\/p><p>TARGETTI preferirebbe la primitiva dizione:<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, si proceder\u00e0 alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti\u00bb.<\/p><p>Nella parola \u00abrevisione\u00bb si comprendono infatti tutte e tre le ipotesi a cui ha fatto cenno l\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>MANNIRONI propone che si inserisca un capoverso in cui si dica che i giudizi eventualmente pendenti allo scadere del tempo fissato si intendono devoluti alla competenza della giurisdizione ordinaria.<\/p><p>PRESIDENTE lascerebbe l\u2019articolo nella sua primitiva formula.<\/p><p>FARINI pensa che, in ultima analisi, questi organismi si manterranno in vita fino all\u2019ultimo giorno del quinto anno. Sarebbe perci\u00f2 favorevole a stabilire, come remora, un limite massimo di tre anni.<\/p><p>LACONI, per quanto riguarda la revisione delle altre giurisdizioni, non ha alcuna obiezione al termine di cinque anni, ma per i Tribunali militari stabilirebbe un massimo di tre anni.<\/p><p>DI GIOVANNI propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si proceder\u00e0 alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine \u00e8 ridotto a tre anni per i Tribunali penali militari\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo. Alla dizione proposta dall\u2019onorevole Di Giovanni aggiungerebbe l\u2019ultimo comma della proposta Leone.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si proceder\u00e0 alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine \u00e8 ridotto a tre anni per i Tribunali militari.<\/p><p>\u00abEntro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente Costituzione si provveder\u00e0 con legge alla soppressione del Tribunale supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>BOZZI osserva che in sua assenza \u00e8 stato approvato un articolo in cui si \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 anche per le donne di partecipare ai concorsi per la Magistratura. Tiene a dichiarare che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro quella disposizione.<\/p><p>AMBROSINI richiama l\u2019attenzione sulla necessit\u00e0 che alla successiva riunione sia discussa la proposta di inserire nella Costituzione una disposizione sulle funzioni e garanzie per l\u2019Avvocatura dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.<\/p><p><em>Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano cos\u00ec formulati:<\/em><\/p><p>\u00abArt. 1. \u2013 Il potere giudiziario appartiene alla sovranit\u00e0 dello Stato. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo\u00bb.<\/p><p>(<em>Variante proposta:<\/em> in nome della Repubblica).<\/p><p>\u00abArt. 2. \u2013 Il potere giudiziario in materia civile e penale \u00e8 esercitato dai giudici ordinari, istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario debbono essere deliberate con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato e alla Corte dei conti spetta l\u2019esercizio della funzione giurisdizionale nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione, se non per legge votata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale.<\/p><p>\u00abI Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.<\/p><p>\u00abPresso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite, per determinate materie, apposite sezioni con la partecipazione di magistrati e di cittadini esperti, nominati a norma della legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 3. \u2013 I magistrati nell\u2019esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.<\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 4. \u2013 I magistrati, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, sono inamovibili dopo il tirocinio fissato dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti ad altra sede, od anche semplicemente destinati ad altre funzioni, se non con il loro consenso, ovvero per deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Pubblico Ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati\u00bb.<\/p><p>(<em>Variante proposta:<\/em> Sopprimere l\u2019ultimo comma).<\/p><p>\u00abArt. 5. \u2013 La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente: le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni di sede, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura sono demandati, a norma della legge sull\u2019ordinamento giudiziario, al Consiglio superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abIl Consiglio \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica. Il Ministro della giustizia ne \u00e8 il vice-presidente. \u00c8 composto del Primo Presidente della Corte di cassazione e di membri eletti per met\u00e0 da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle loro diverse categorie stabilite dalla legge, e per met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abI magistrati si distinguono per diversit\u00e0 di funzioni e non di gradi\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 6. \u2013 La nomina dei magistrati \u00e8 fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. Possono essere nominate anche le donne.<\/p><p>\u00abLa composizione delle sezioni e la nomina dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti saranno regolate dalla legge.<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura potr\u00e0, con le modalit\u00e0 fissate dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, disporre la nomina di magistrati onorari per tutte quelle funzioni giudiziarie che la legge attribuisce alla competenza dei giudici singoli.<\/p><p>\u00abLo stesso Consiglio superiore potr\u00e0, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di Consigliere di cassazione di avvocati esercenti da almeno 15 anni o di professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0.<\/p><p>(<em>Variante proposta:<\/em> Sopprimere gli ultimi due commi).<\/p><p>\u00abArt. 7. \u2013 L\u2019azione penale \u00e8 pubblica e il Pubblico Ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla in conformit\u00e0 della legge, senza poterne sospendere o ritardare in alcun caso l\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 8. \u2013 I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche, salvo che la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0, non disponga altrimenti.<\/p><p>\u00abLa difesa, in ogni stadio e grado del procedimento nelle forme stabilite dalla legge, \u00e8 un diritto inviolabile\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 9. \u2013 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati\u00bb.<\/p><p>(<em>Variante proposta:<\/em> Sopprimere l\u2019articolo).<\/p><p>\u00abArt. 10. \u2013 Contro le sentenze o le decisioni pronunciate in ultimo grado dagli organi giudiziari ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso il ricorso alla Cassazione, secondo legge\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 11. \u2013 La sentenza, non pi\u00f9 soggetta ad impugnazione di qualsiasi specie, \u00e8 immutabile e non pu\u00f2 essere annullata o modificata neppure per atto del potere legislativo o esecutivo, salvo casi di legge penale abrogativa (o pi\u00f9 favorevole?), di amnistia, di indulto e di grazia.<\/p><p>\u00abL\u2019esecuzione della sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere sospesa, se non nei casi espressamente previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 12. \u2013 L\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Norma di attuazione.<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si proceder\u00e0 alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine \u00e8 ridotto a tre anni per i Tribunali militari.<\/p><p>\u00abEntro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente Costituzione si provveder\u00e0 con legge alla soppressione del Tribunale supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 11.50.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Mannironi, Ravagnan, Targetti e Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bocconi, Bulloni, Calamandrei, Castiglia, Leone Giovanni e Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE(SECONDA SEZIONE) 16. 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