{"id":5384,"date":"2023-10-16T00:03:16","date_gmt":"2023-10-15T22:03:16","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5384"},"modified":"2023-12-08T23:21:16","modified_gmt":"2023-12-08T22:21:16","slug":"sabato-11-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5384","title":{"rendered":"SABATO 11 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5384\" class=\"elementor elementor-5384\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0beeb4c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0beeb4c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-07107d9\" data-id=\"07107d9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-23abdc5 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"23abdc5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470111sed012ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-caf83bd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"caf83bd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>12.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<br \/>DELLA SEDUTA DI SABATO 11 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Articoli sul potere esecutivo<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Tosato, <em>Relatore<\/em> \u2013 Mortati \u2013 La Rocca, <em>Relatore \u2013 <\/em>Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Zuccarini \u2013 Perassi \u2013 Cannizzo \u2013 Einaudi.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.10.<\/p><p>Seguito della discussione degli articoli sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 23:<\/p><p>\u00abIl giudizio sulla responsabilit\u00e0 penale del Primo Ministro e dei Ministri per gli atti relativi all\u2019esercizio delle loro funzioni, spetta alla Corte costituzionale su accusa di una delle Camere\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, propone che, invece di dire: \u00abper gli atti relativi all\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb, si dica: \u00abper gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb, perch\u00e9, se l\u2019atto \u00e8 compiuto da altri, non vi \u00e8 responsabilit\u00e0 penale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo cos\u00ec emendato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Fa notare che la denominazione di \u00abCorte costituzionale\u00bb, contenuta in questo articolo, potr\u00e0 essere in seguito mutata, in relazione alla terminologia che sar\u00e0 stabilita per questo nuovo istituto.<\/p><p>Osserva che con ci\u00f2 ha termine l\u2019articolazione sul potere esecutivo.<\/p><p>MORTATI rileva che ancora altri argomenti rimangono da trattare, come quello dei corpi ausiliari, delle norme organizzative di carattere costituzionale, dello stato d\u2019assedio, ecc. A proposito dello stato d\u2019assedio osserva che potrebbe essere presa in esame la relazione che sull\u2019argomento \u00e8 stata presentata dall\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, ricorda come il Comitato incaricato dell\u2019articolazione di tale istituto sia stato concorde nel ritenere che non se ne dovesse parlare nella Costituzione, seguendo l\u2019esempio di tutte le altre Costituzioni, ad eccezione di quella di Weimar.<\/p><p>Personalmente per\u00f2, dal momento che il silenzio non distrugge la pratica di questo potere di eccezionale gravit\u00e0, che arriva a mettere in giuoco tutti i diritti e le libert\u00e0 dei cittadini, e dal momento che esso non pu\u00f2 essere eliminato, poich\u00e9 da tutti i pubblicisti e trattatisti \u00e8 riconosciuto un \u00abdiritto di necessit\u00e0\u00bb, ritiene che sia opportuno regolarlo nella Costituzione, ponendo dei limiti e delle cautele alla sua attuazione.<\/p><p>Afferma che l\u2019ideale sarebbe che tale provvedimento potesse essere emanato dalle due Camere o meglio ancora dalla prima; ma non vede come ci\u00f2 sia possibile in speciali situazioni politiche, le quali richiedano un intervento energico ed urgente. Perci\u00f2, poich\u00e9 sembrava che dovesse essere istituito un Consiglio della Repubblica, egli aveva proposto che il Capo dello Stato potesse proclamare lo stato d\u2019assedio, sentito il parere di tale Consiglio, e motivando la necessit\u00e0 del provvedimento. Dal momento per\u00f2 che il Consiglio della Repubblica non \u00e8 stato pi\u00f9 istituito, sempre allo scopo di impedire che il Capo dello Stato sia solo a prendere una decisione di cos\u00ec gravi conseguenze, propone che egli, per proclamare lo stato d\u2019assedio, debba sentire il parere dei Presidenti delle due Camere, fermo restando l\u2019obbligo della motivazione circa la necessit\u00e0 del provvedimento.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che la motivazione della necessit\u00e0 non d\u00e0 alcuna garanzia.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, risponde che certamente la garanzia maggiore risiede nell\u2019obbligo di sentire il parere di uomini politici responsabili, i quali siano in grado di valutare se la situazione comporti la necessit\u00e0 o meno dell\u2019adozione di una misura cos\u00ec eccezionale per la salvaguardia delle istituzioni democratiche.<\/p><p>NOBILE presenta la seguente proposta:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, pu\u00f2 decretare in casi eccezionali lo stato d\u2019assedio. Il decreto relativo, anche dopo la sua applicazione, dovr\u00e0 essere presentato alle due Camere per la ratifica\u00bb.<\/p><p>FABBRI, poich\u00e9 non vede in tale proposta alcun principio atto a delimitare la portata del provvedimento, n\u00e9 per l\u2019estensione di territorio, n\u00e9 riguardo al periodo di durata, n\u00e9 in ordine alle garanzie costituzionali che vengono sospese, non ritiene che si possa senz\u2019altro ammettere l\u2019ipotesi che il Governo possa ricorrere a tale eccezionale misura, rilasciandogli una cambiale in bianco da scontare quando e come vuole: ci\u00f2 \u00e8 assolutamente contrario al punto di vista democratico liberale.<\/p><p>Pone perci\u00f2 l\u2019alternativa, o di elaborare una regolamentazione molto precisa che tenga conto dei criteri su espressi, o di non parlarne affatto nella Costituzione, lasciando al Governo tutta la responsabilit\u00e0 del provvedimento e permettendo cos\u00ec a coloro che ne siano vittime di avere almeno la soddisfazione di dolersi per aver subito una illegalit\u00e0.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, non \u00e8 favorevole ad introdurre nella Costituzione una disposizione che preveda esplicitamente il potere di proclamare lo stato d\u2019assedio, neppure limitandola e cautelandola con quelle garanzie di cui ha parlato l\u2019onorevole Fabbri o con altre maggiori, perch\u00e9 la dichiarazione di stato d\u2019assedio fa parte di quelle disposizioni di necessit\u00e0 che non sono regolabili. A guisa di quanto fu stabilito per la decretazione d\u2019urgenza, ritiene opportuno non trattare questo argomento nella Costituzione, anche perch\u00e9 ci\u00f2 dimostrerebbe che vi \u00e8 la preoccupazione di prevedere certe eventualit\u00e0 e di organizzare certe situazioni di poteri pi\u00f9 o meno dittatoriali, che sono in contradizione con la logica stessa della Costituzione.<\/p><p>Ritiene che in caso di urgente necessit\u00e0 si possa procedere nei riguardi dello stato d\u2019assedio con la stessa logica con la quale si deve procedere in merito ai decreti di urgenza: il Governo che vi ricorre avr\u00e0 contro di s\u00e9 la legge e si assumer\u00e0 tutte le responsabilit\u00e0 con le relative conseguenze.<\/p><p>NOBILE non \u00e8 rimasto convinto dalle argomentazioni dell\u2019onorevole Tosato, le quali implicitamente affermano che la proclamazione dello Stato d\u2019assedio \u00e8 fatta contro la Costituzione. Se di esso \u00e8 riconosciuta la necessit\u00e0 ed in pratica si \u00e8 avverata, ritiene che se ne debba parlare nella Costituzione, circondando per\u00f2 questo fatto di quelle garanzie che l\u2019onorevole La Rocca concreta nel parere di alcune alte cariche dello Stato, ed egli nella ratifica da parte del Parlamento subito dopo la proclamazione. Ritiene che le due proposte non si escludano, ma si possano convenientemente integrare.<\/p><p>LUSSU si pronuncia nettamente contro lo stato d\u2019assedio e dichiara che, se pure nella nostra Costituzione, a guisa di tante altre, non se ne parlasse, il silenzio dovrebbe avere il preciso significato che lo stato d\u2019assedio non pu\u00f2 essere mai applicato. \u00c8 contrario a mettere il potere in mano alle autorit\u00e0 militari: preferirebbe che una situazione di emergenza fosse affrontata dal Governo con le forze dell\u2019esercito e della polizia, anzich\u00e9 arrivare alla sospensione delle libert\u00e0 costituzionali ed al passaggio del potere alle autorit\u00e0 militari. Ritiene che lo stato d\u2019assedio non dovrebbe essere mai applicato, perch\u00e9 \u00e8 convinto che l\u2019autorit\u00e0 politica ha in s\u00e9 la piena capacit\u00e0 di far fronte a qualunque situazione anche grave; preferisce che la responsabilit\u00e0 resti totalmente in mano al potere politico e crede che le giuste preoccupazioni dell\u2019onorevole La Rocca possano trovare soddisfazione in una soluzione politica anzich\u00e9 militare. Anche in tempo di guerra la massima e sovrana responsabilit\u00e0 \u00e8 del potere politico \u2013 che egli vorrebbe intervenisse anche nella suprema direzione della condotta delle operazioni militari; altrettanto dovrebbe avvenire in occasione di situazioni interne anche gravi. \u00c8 contrario a che lo stato d\u2019assedio sia contemplato nella Carta costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, purtroppo, in un periodo di assestamento come quello che sta attraversando l\u2019Italia, vi saranno situazioni difficili da fronteggiare, le quali richiederanno forse misure di carattere eccezionale. Non crede che dello stato d\u2019assedio si possa tacere nella Carta costituzionale: il Governo lo proclamer\u00e0 ed il Parlamento, o condivider\u00e0 la responsabilit\u00e0 del Governo approvandolo, o porr\u00e0 il Governo in stato d\u2019accusa per aver fatto ricorso ad una misura anticostituzionale. Qualora perci\u00f2 non si ritenesse di abolire del tutto tale istituto \u2013 ed il divieto dovrebbe essere molto esplicito, perch\u00e9 \u00e8 freno molto maggiore il proibire che il tacere; ed egli lo voter\u00e0 \u2013 proporrebbe di adottare la formulazione seguente che tiene conto delle proposte presentate dagli onorevoli La Rocca e Nobile:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro e consultati i Presidenti delle due Camere, pu\u00f2, in caso eccezionale, decretare lo stato d\u2019assedio. Il decreto relativo dovr\u00e0 essere presentato per la ratifica alle Camere immediatamente convocate\u00bb.<\/p><p>ZUCCARINI non crede si possa parlare di stato d\u2019assedio nella Costituzione, la quale sancisce un insieme di libert\u00e0 che non ammettono eccezioni; il parlarne, anche per negarlo, potrebbe significare che se ne ammette la possibilit\u00e0. Il Governo che vi vuole ricorrere sappia che dovr\u00e0 rispondere di un atto illegale, come quello della violazione delle libert\u00e0, per il quale pu\u00f2 anche essere posto in stato d\u2019accusa davanti all\u2019Assemblea. Altrimenti ritiene che occorrerebbe circondare l\u2019istituto dello stato d\u2019assedio di tali garanzie e richiedere una speciale regolamentazione, la quale forse riuscirebbe incompleta per la difficolt\u00e0 di prevedere tutti i casi.<\/p><p>NOBILE accetta le modificazioni introdotte dal Presidente nella sua proposta. Osserva che con il nuovo ordinamento regionale, e con le speciali autonomie accordate o da accordarsi a determinate Regioni, sar\u00e0 sempre pi\u00f9 facile il caso che il Governo debba intervenire con la forza per reprimere dei moti. Non vorrebbe che si togliesse di mano al Governo una tale arma, perch\u00e9 ne sarebbe diminuita la sua autorit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nel progetto approvato dalla Sottocommissione si prevede il caso di scioglimento delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali; ma si tratta di un\u2019azione legale, circondata di forme legali.<\/p><p>ZUCCARINI osserva che l\u2019ipotesi avanzata dall\u2019onorevole Nobile \u00e8 prevista nel progetto per le autonomie regionali, e che il giorno in cui una Regione violasse la Costituzione si porrebbe con ci\u00f2 stesso fuori della Costituzione.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, comprende le preoccupazioni di coloro che non vorrebbero si parlasse di stato d\u2019assedio nella Carta costituzionale: e difatti l\u2019unica Costituzione che ne parla \u2013 quella di Weimar \u2013 con l\u2019applicazione di questo articolo ha spianata la via alla dittatura. Ma osserva che il silenzio non esclude la possibilit\u00e0 che il potere esecutivo, in determinati casi ed a suo arbitrio, vi ricorra: \u00e8 chiaro che non si possono prevedere tutte le ipotesi (ed entrare in una casistica sarebbe anche pericoloso), ma ritiene che un minimo di cautele dovrebbe essere stabilito; onde la sua proposta di non lasciare ad un uomo solo la valutazione della necessit\u00e0 di ricorrervi. Che il silenzio della Costituzione ponga il Governo di fronte alle sue responsabilit\u00e0 non ha, a suo giudizio, gran peso, perch\u00e9 \u00e8 sempre il Paese che paga, e ad altissimo prezzo, le conseguenze dall\u2019atto. \u00c8 quindi di opinione o di vietarlo espressamente, o di circondarlo delle maggiori cautele. La pratica ha dimostrato che in Italia, dal 1870 in poi, il Governo vi ha fatto ricorso.<\/p><p>ZUCCARINI vorrebbe si citasse un solo caso in cui lo stato d\u2019assedio sia servito per difendere le libert\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, osserva che nell\u2019unico caso in cui avrebbe potuto servire a questo, non fu adoperato; ma si augura che gli esponenti del potere di domani, il quale poggia su basi democratiche, ne faranno uso a sostegno della libert\u00e0 e degli interessi della maggioranza del popolo italiano.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 teme che anche in futuro, se si ricorrer\u00e0 allo stato d\u2019assedio, non sar\u00e0 per la difesa della democrazia, ma proprio per imporre il volere di una minoranza alla maggioranza del popolo italiano, ribadisce la sua opinione di proibirlo espressamente nella Costituzione, o di stabilire per la sua proclamazione la corresponsabilit\u00e0 di almeno quattro persone (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidenti delle due Camere), che a vicenda si richiameranno ad un maggior senso di responsabilit\u00e0.<\/p><p>MORTATI ritiene che possano verificarsi stati di necessit\u00e0, all\u2019infuori delle ipotesi regolate, che rendano vane tutte le cautele ed i limiti che si vogliano introdurre. D\u2019altra parte ricorda che, quando si discusse del decreto-legge, fu stabilito di non parlarne nella convinzione che ci\u00f2 portasse alla esclusione del diritto di ricorrervi; ma fa presente la diversa misura del danno che pu\u00f2 derivare al Paese dal divieto di un decreto-legge e dal divieto dello stato d\u2019assedio. Di qui la duplice preoccupazione, o che si possa ricorrere troppo facilmente alla dichiarazione di stato d\u2019assedio, perch\u00e9 nella prassi italiana esso rientra nei poteri ordinari del Governo, o che possa verificarsi un danno pi\u00f9 grave, se si mettesse il Governo nell\u2019impossibilit\u00e0 di procedere con mezzi eccezionali in casi eccezionali. Ci\u00f2 l\u2019induce a considerare la opportunit\u00e0 di disciplinare questo istituto, anche con efficacia limitata, sia per quanto riguarda la forma (richiesta del parere dei Presidenti delle due Camere) sia nei riguardi del contenuto (stabilendo quali garanzie costituzionali restino sospese in questo periodo).<\/p><p>FABBRI, in linea subordinata, potrebbe accedere alle limitazioni proposte, ma in linea principale si dichiara favorevole alla proibizione dello stato d\u2019assedio e propone la seguente formula da introdurre nella Costituzione:<\/p><p>\u00ab\u00c8 vietata la dichiarazione dello stato d\u2019assedio ed \u00e8 altres\u00ec vietata ogni altra misura di sospensione totale o parziale delle garanzie regolate dalla presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>MORTATI \u00e8 contrario a questa proposta, le cui conseguenze sarebbero gravissime, togliendo essa ogni possibilit\u00e0 di ricorrere allo stato d\u2019assedio anche ove se ne presentasse un\u2019assoluta necessit\u00e0. \u00c8 del parere che, o nella Costituzione non se ne debba dir nulla, affidandosi allo svolgimento futuro della prassi, o che si debba autorizzarlo in quei limiti e con quelle garanzie che, pur avendo un valore relativo, costituiranno sempre una remora ad un eventuale abuso.<\/p><p>PERASSI osserva che dalla discussione sono risultate due formule e due soluzioni nettamente opposte del problema: o prevedere espressamente la proibizione dello stato d\u2019assedio, o disciplinare questo istituto nella Costituzione. Ritiene praticamente inammissibile la formula del divieto, perch\u00e9 o esso resterebbe lettera morta, o le sue conseguenze sarebbero anche pi\u00f9 gravi dell\u2019applicazione! Crede perci\u00f2 pi\u00f9 conveniente che dello stato d\u2019assedio si parli nella Costituzione per disciplinarlo.<\/p><p>Dopo aver rilevato che anche nella Costituzione cecoslovacca se ne parla in senso generico, osserva che nella Costituzione di Weimar, gi\u00e0 da altri ricordata, sono posti dei limiti che si concretano da un lato nel determinare quali sono i diritti costituzionali che in ogni caso potrebbero essere sospesi durante lo stato d\u2019assedio, dall\u2019altro nelle condizioni che devono verificarsi per potere emettere il decreto che lo proclama.<\/p><p>Ritiene sarebbe pi\u00f9 essenziale precisare gli articoli della Costituzione ai quali si possa temporaneamente derogare; e per quanto riguarda le altre condizioni, escludendo che tale misura possa esser presa da una sola persona, si potrebbe richiedere il parere del Presidente del Consiglio, o una deliberazione del Consiglio dei Ministri, o il parere dei Presidenti delle due Camere od anche prevedere che l\u2019atto proclamante lo stato d\u2019assedio debba essere sottoposto al parere del Parlamento.<\/p><p>EINAUDI desidererebbe sapere quali sono i poteri che il Governo non pu\u00f2 usare senza la dichiarazione dello stato d\u2019assedio.<\/p><p>PERASSI risponde, riferendosi alla Costituzione germanica, che le libert\u00e0 il cui esercizio pu\u00f2 essere sospeso temporaneamente sono: l\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio, l\u2019inviolabilit\u00e0 del segreto epistolare, la libert\u00e0 di stampa, la libert\u00e0 d\u2019opinione, la libert\u00e0 d\u2019associazione, ecc.; e che si tratta insomma di tutti i diritti personali.<\/p><p>PRESIDENTE pone per prima in votazione la proposta pi\u00f9 drastica: che nella Costituzione non si parli dello stato d\u2019assedio.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la prima parte della proposta dell\u2019onorevole Fabbri, secondo la quale dalla Costituzione \u00ab\u00e8 vietata la dichiarazione dello stato d\u2019assedio\u00bb.<\/p><p>MORTATI voter\u00e0 contro, perch\u00e9, non potendosi di fatto impedire una eventuale dichiarazione dello stato d\u2019assedio, la proibizione avr\u00e0 il solo effetto di screditare la Costituzione.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore,<\/em> si associa alla dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>NOBILE voter\u00e0 contro, perch\u00e9 ritiene necessaria tale misura eccezionale in caso di movimenti indipendentistici o separatisti in qualche Regione.<\/p><p>CANNIZZO voter\u00e0 a favore, anche per le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Nobile, poich\u00e9, in taluni casi, lo stato d\u2019assedio potrebbe essere invocato a pretesto per sopprimere le garanzie accordate alle Regioni; ma soprattutto perch\u00e9 esso \u00e8 l\u2019arma pi\u00f9 pericolosa per soffocare le libert\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>LUSSU voter\u00e0 a favore proprio in seguito a quanto ha detto l\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9 crede che per sedare movimenti separatisti siano sufficienti ordinari ma energici provvedimenti da parte degli organi del potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE voter\u00e0 a favore; ed in linea subordinata voter\u00e0 la proposta che si parli nella Costituzione dello stato d\u2019assedio per disciplinarlo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>FABBRI avverte che, a suo parere, ci\u00f2 che si \u00e8 approvato significa principalmente che \u00e8 vietato il passaggio all\u2019autorit\u00e0 militare dei poteri spettanti all\u2019esecutivo; ma poich\u00e9 si deve impedire che la sospensione totale o parziale delle garanzie costituzionali possa essere dichiarata arbitrariamente dal potere esecutivo anche all\u2019infuori dello stato d\u2019assedio, ha chiarito questo concetto nella seconda parte della sua proposta.<\/p><p>MORTATI ritiene che la votazione avvenuta sia inficiata da un equivoco, perch\u00e9 il passaggio dei poteri dall\u2019autorit\u00e0 civile all\u2019autorit\u00e0 militare non costituisce l\u2019essenza dello stato d\u2019assedio, ma solo uno dei modi con cui lo stato d\u2019assedio viene realizzato, e la sua esclusione potrebbe costituire uno dei limiti da prendere in considerazione. Sarebbe stato pi\u00f9 logico stabilire ci\u00f2 che si voleva proibire, perch\u00e9 lo stato d\u2019assedio implica dei poteri straordinari (che non sono stati toccati n\u00e9 delimitati quando si \u00e8 deciso di proibirlo) di ben pi\u00f9 vasta portata.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che dalla risposta data all\u2019onorevole Einaudi circa le libert\u00e0 che venivano lese da questa eccezionale misura, \u00e8 rimasto chiarito per tutti di che cosa si trattasse quando si parlava di stato di assedio.<\/p><p>NOBILE chiede che sia votato il seguente emendamento aggiuntivo alla formula approvata: \u00abSalvo in caso di movimenti indipendentisti o separatisti\u00bb.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 contro, perch\u00e9 tale motivazione si presterebbe inevitabilmente ad essere deformata dall\u2019autorit\u00e0 che adotta il provvedimento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questo emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI propone il seguente emendamento aggiuntivo: \u00abSalvo in caso di movimenti insurrezionali diretti a stabilire la dittatura\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questo emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone quindi in votazione la seconda parte della formula proposta dall\u2019onorevole Fabbri: \u00abed \u00e8 altres\u00ec vietata ogni altra misura di sospensione totale o parziale delle garanzie regolate dalla presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che si decider\u00e0 in seguito sulla collocazione di questo articolo, il quale resta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab\u00c8 vietata la dichiarazione dello stato d\u2019assedio ed \u00e8 altres\u00ec vietata ogni altra misura di sospensione totale o parziale delle garanzie regolate dalla presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>Ricorda che l\u2019esame dell\u2019articolo 14 fu rinviato ed apre su di questo la discussione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 convocare le Camere, e, sentito il parere dei loro Presidenti, pu\u00f2 scioglierle\u00bb.<\/p><p>MORTATI rileva che questo articolo si pu\u00f2 intendere in due sensi; perch\u00e9 pu\u00f2 riferirsi sia ai casi contemplati da altri articoli (scioglimento delle due Camere in caso di conflitto tra loro o in caso di voto di sfiducia), sia ad un potere limitato di scioglimento. Vorrebbe che ci\u00f2 fosse chiarito.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che appunto l\u2019articolo 38 del testo del Comitato di redazione prevede lo scioglimento in caso di dissenso tra le due Camere, poich\u00e9 il secondo comma \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abQuando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall\u2019altra, o quando lo rigetta o modifica, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 chiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno. Se non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facolt\u00e0 di indire un <em>referendum <\/em>popolare sul disegno non approvato o di sciogliere le due Camere\u00bb.<\/p><p>FABBRI dichiara la sua perplessit\u00e0 nel dover parlare di un argomento cos\u00ec grave, tanto pi\u00f9 che vede che si d\u00e0 come approvato dalla Sottocommissione il testo formulato dal Comitato di redazione letto dall\u2019onorevole Tosato, nel quale \u00e8 prospettata l\u2019ipotesi dello scioglimento delle Camere in caso di conflitto tra di esse.<\/p><p>Si spiega ad ogni modo una tale misura in una Costituzione a regime monarchico-parlamentare, in quanto il monarca, pur concorrendo alla formazione delle leggi, \u00e8 qualcosa di diverso dal Parlamento, e quando trova disarmonia tra l\u2019espressione del Paese e quella delle Camere ricorre allo scioglimento; non se la spiega invece in un regime repubblicano parlamentare, in cui il Capo dello Stato ed il Governo sono una diretta emanazione delle due Camere elettive, non solo, ma in cui il Senato, avendo una durata eguale alla prima Camera, dovrebbe logicamente essere egualmente sciolto, permettendo cos\u00ec al Governo, almeno per un certo tempo, di rendersi arbitro della situazione senza il controllo di nessuna delle Camere.<\/p><p>Ricorda la Costituzione repubblicana francese in vigore fino a poco tempo fa, nella quale lo scioglimento da parte del Capo dello Stato era previsto limitatamente alla Camera dei Deputati, su parere del Senato che non poteva essere sciolto.<\/p><p>PERASSI osserva che, pur non essendo sciolto, il Senato non poteva funzionare.<\/p><p>FABBRI riconosce giusta l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Perassi, ma chiarisce il suo pensiero rilevando che nei periodi precedenti le elezioni il Senato, pur non potendo funzionare, esercitava un controllo e, per l\u2019autorit\u00e0 dei suoi membri, una grande influenza sul Governo.<\/p><p>Si dichiara quindi contrario alla proposta contenuta nell\u2019articolo, perch\u00e9 i Presidenti delle due Camere non impersonano affatto il Parlamento e non possono dare pareri in suo nome; come \u00e8 contrario a che un semplice rigetto di un disegno di legge possa condurre allo scioglimento delle due Camere.<\/p><p>NOBILE ritiene che ci si debba preoccupare della stabilit\u00e0 del Governo, ma anche di quella del Parlamento, perch\u00e9 i frequenti mutamenti non giovano al Paese. Vorrebbe perci\u00f2 che si indicasse in quali casi il Parlamento potr\u00e0 essere sciolto, limitando la generica facolt\u00e0 di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica.<\/p><p>EINAUDI ricorda la pessima prova data dall\u2019intervento del Senato nello scioglimento della Camera in Francia, secondo la Costituzione in vigore fino a poco tempo fa, poich\u00e9 la difformit\u00e0 di pareri tra il Presidente della Repubblica ed il Senato circa lo scioglimento della Prima Camera \u00e8 stata una delle cause di decadenza del parlamentarismo francese. Escluderebbe perci\u00f2 in ogni caso la facolt\u00e0 del Senato di impedire lo scioglimento del Parlamento.<\/p><p>Rileva poi che l\u00e0 dove, come in America, il Capo dello Stato impersona il potere esecutivo e le Camere quello legislativo, si pu\u00f2 giungere ad un conflitto tra Presidente e Congresso, conflitto che \u00e8 causa di impotenza politica.<\/p><p>Nel nostro caso, pensa si debba pur ammettere che un Primo Ministro, designato dal Presidente della Repubblica ed accettato in un primo tempo dalle Camere, si venga a trovare in tempo successivo in contrasto col Parlamento; e ritiene che l\u2019unico rimedio consista appunto nelle nuove elezioni, le quali saranno indicative della volont\u00e0 popolare nei riguardi del conflitto che \u00e8 sorto.<\/p><p>NOBILE ricorda che nella Costituzione francese \u00e8 contemplato un sistema per dirimere i conflitti tra Governo e Parlamento, perch\u00e9 con l\u2019articolo 51 si riconosce implicitamente che la decisione dello scioglimento spetta alla Camera: questo infatti stabilisce che se, nel corso di un periodo di 18 mesi, sopravvengano due crisi ministeriali, il Consiglio dei Ministri, dietro parere dell\u2019Assemblea, potr\u00e0 decidere lo scioglimento dell\u2019Assemblea stessa.<\/p><p>TOSATO, EINAUDI e MORTATI osservano che una simile disposizione \u00e8 grave e pericolosa.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che dal verbale della seduta pomeridiana del 21 dicembre 1946 risulta che l\u2019intero testo dell\u2019articolo 38 sul potere legislativo, al quale si riferiva la norma letta poc\u2019anzi dall\u2019onorevole Tosato, \u00e8 stato soppresso. Ritiene che il problema potr\u00e0 eventualmente essere riproposto e riesaminato in altra sede, ma che comunque ora si debba prendere atto di questa situazione di fatto.<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Cannizzo, Einaudi, Fabbri, Fuschini, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Terracini, Tosato, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Codacci Pisanelli, De Michele, Finocchiaro Aprile, Grieco, Lami Starnuti, Piccioni, Rossi Paolo, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 12. RESOCONTO SOMMARIODELLA SEDUTA DI SABATO 11 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Articoli sul potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Tosato, Relatore \u2013 Mortati \u2013 La Rocca, Relatore \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Zuccarini \u2013 Perassi \u2013 Cannizzo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2388,2017,2036,595,2392","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5384"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10623,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5384\/revisions\/10623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5384"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}