{"id":5382,"date":"2023-10-16T00:02:45","date_gmt":"2023-10-15T22:02:45","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5382"},"modified":"2023-12-08T23:19:54","modified_gmt":"2023-12-08T22:19:54","slug":"pomeridiana-di-venerdi-10-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5382","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5382\" class=\"elementor elementor-5382\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8f5cd29 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8f5cd29\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e229259\" data-id=\"e229259\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-003c06d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"003c06d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470110sed015ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c8ad945 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c8ad945\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>15.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere giudiziario<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Targetti \u2013 Cappi \u2013 Ambrosini \u2013 Mannironi \u2013 Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Uberti \u2013 Di Giovanni \u2013 Farini.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.15.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei, propone di inserire dopo il secondo comma dell\u2019articolo 4, gi\u00e0 approvato dalla Sezione, la seguente disposizione:<\/p><p>\u00abI magistrati si distinguono per diversit\u00e0 di funzioni e non di gradi\u00bb.<\/p><p>Spiega che lo spirito di tale proposta \u00e8 che non si parli, ad esempio, di un giudice con grado X, bens\u00ec di un magistrato con funzioni di pretore, di consigliere di Corte d\u2019appello, ecc., che si stabilisca cio\u00e8 soltanto la gerarchia delle funzioni. Rileva che una disposizione del genere pu\u00f2 anche costituire la base per la risoluzione del problema economico, da tempo richiesta dai magistrati, com\u2019\u00e8 spiegato anche nella sua relazione scritta.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, premesso che la questione dei gradi gerarchici \u00e8 duplice, osserva che ora non si discute dei gradi gerarchici stabiliti dall\u2019ordinamento fascista, bens\u00ec dell\u2019abolizione dei gradi nella Magistratura; si tratta cio\u00e8 di stabilire che la funzione di magistrato \u00e8 eguale, tanto che si tratti di un pretore, quanto che si tratti del Presidente della Corte di cassazione, e che vi \u00e8 diversit\u00e0 di ufficio e di stipendio in rapporto all\u2019anzianit\u00e0.<\/p><p>TARGETTI osserva che tale principio, per il quale un pretore anziano pu\u00f2 avere lo stesso stipendio di un consigliere di Cassazione, merita di essere esaminato attentamente.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ribadisce il concetto esposto, che sia opportuno inserire nella Costituzione il principio che nell\u2019ambito del potere giudiziario l\u2019attuale gerarchia amministrativa non ha alcun fondamento \u2013 dal momento che il grado superiore non ha alcun potere su quello inferiore \u2013 ma esiste soltanto una diversit\u00e0 di funzioni.<\/p><p>Rileva che da tale principio possono derivare applicazioni pratiche diverse. Infatti l\u2019onorevole Calamandrei ne trae argomento per sostenere che lo stipendio non deve essere pi\u00f9 in relazione al grado gerarchico, ma prevalentemente in funzione di altri elementi, come l\u2019anzianit\u00e0, le condizioni familiari, ecc.; mentre l\u2019oratore trae dal principio \u2013 oltre quella segnalata dall\u2019onorevole Calamandrei \u2013 la conseguenza che, non essendovi pi\u00f9 una equiparazione dei gradi dei magistrati a quelli degli altri funzionari statali, sar\u00e0 possibile allo Stato stabilire per i magistrati retribuzioni pi\u00f9 adeguate all\u2019elevatezza della loro funzione, senza essere obbligato a fare il medesimo trattamento economico alle categorie di funzionari statali aventi lo stesso grado.<\/p><p>CAPPI dichiara di ritenere implicito il principio esposto dall\u2019onorevole Leone, le cui conseguenze possono essere rinviate alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>AMBROSINI e MANNIRONI si associano alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019inserzione, dopo il secondo comma dell\u2019articolo 4, della norma:<\/p><p>\u00abI magistrati si distinguono per diversit\u00e0 di funzioni e non di gradi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre ora la discussione sul seguente articolo, riguardante le funzioni e il modo di formazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, della cui redazione era stato dato incarico all\u2019onorevole Bozzi:<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato e alla Corte dei conti (e agli organi regionali previsti dall\u2019articolo &#8230;) spetta l\u2019esercizio della funzione giurisdizionale nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abI Presidenti e i Consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e il Procuratore generale di questa, sono nominati dal Presidente della Repubblica fra appartenenti a categorie determinate dalla legge, su designazione delle Presidenze dei due rami del Parlamento, sentite, rispettivamente, l\u2019adunanza generale del Consiglio di Stato e le Sezioni riunite della Corte dei conti\u00bb.<\/p><p>BOZZI, circa il primo comma dell\u2019articolo da lui formulato, osserva di aver considerato tra parentesi \u2013 per non pregiudicare la questione \u2013 gli organi regionali di controllo, che, secondo un articolo gi\u00e0 approvato in sede di coordinamento, saranno stabiliti dalla legge.<\/p><p>Spiega poi di aver ritenuto pi\u00f9 opportuno stabilire, nel secondo comma, che la nomina abbia luogo \u00absu designazione delle Presidenze dei due rami del Parlamento\u00bb, anzich\u00e9 su designazione delle Assemblee plenarie, che ritiene poco indicate a fare una nomina di questo genere; osserva che, in pratica, nel regolamento interno di queste si delegher\u00e0 tale compito ad una Commissione o alla Presidenza.<\/p><p>Esprime infine il desiderio che la votazione abbia luogo congiuntamente sui due commi, in quanto \u00e8 il secondo che d\u00e0 l\u2019impronta all\u2019intero articolo.<\/p><p>LACONI, appunto perch\u00e9 la questione pu\u00f2 essere disciplinata dal regolamento interno delle Camere, prega l\u2019onorevole Bozzi di limitare la sua proposta alla \u00abdesignazione da parte dei due rami del Parlamento\u00bb.<\/p><p>BOZZI accetta l\u2019invito dell\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, considerando dal punto di vista della omogeneit\u00e0 i vari articoli della Costituzione, rileva una disparit\u00e0 fra il trattamento fatto alla Magistratura ordinaria e quello che ora si vuol fare al Consiglio di Stato e alla Corte di conti; infatti, mentre per la Magistratura ordinaria si \u00e8 stabilito di rimandare il modo di nomina dei capi degli uffici direttivi e dei capi supremi alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti si riterrebbe opportuno inserire le analoghe disposizioni nella Costituzione.<\/p><p>BOZZI osserva che la sua proposta mira a rendere anche questi organi veramente democratici, in quanto sottrae la nomina dei Presidenti e dei Consiglieri al potere esecutivo, per trasferirla al popolo attraverso i suoi rappresentanti.<\/p><p>MANNIRONI concorda con l\u2019onorevole Calamandrei nel ritenere che si debba seguire il medesimo criterio adottato per i capi della Magistratura, la cui nomina \u00e8 stata rimessa alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>BOZZI rileva che vi \u00e8 una sostanziale differenza tra la Magistratura ordinaria e il Consiglio di Stato, perch\u00e9, mentre i magistrati ordinari seguono la loro carriera e sono promossi per concorso, alla carica di consigliere di Stato \u2013 oltre che per concorso dai gradi inferiori \u2013 si pu\u00f2 pervenire anche per chiamata diretta. Aggiunge che, a suo avviso, la forza del Consiglio di Stato sta appunto nella confluenza dei due sistemi, che rende possibile tanto l\u2019afflusso di tecnici, di giuristi, di specializzati, quanto l\u2019ingresso di coloro che al senso giuridico accompagnano l\u2019esperienza amministrativa.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, per quanto la disposizione proposta dall\u2019onorevole Bozzi possa costituire una disarmonia nel sistema costituzionale, dichiara di preferirla, perch\u00e9 ritiene opportuno che i capi del Consiglio di Stato \u2013 che \u00e8 un organo giurisdizionale con la esclusiva funzione di controllo del potere esecutivo \u2013 non siano nominati dal Consiglio dei Ministri, il quale \u00e8 appunto l\u2019organo la cui attivit\u00e0 deve essere controllata.<\/p><p>Rileva come tale ragione politica \u2013 che giustifica l\u2019inserzione di questa norma nella Costituzione \u2013 non sia sentita nella stessa misura per capi della Magistratura ordinaria, la cui nomina ben pu\u00f2 essere disciplinata dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, in quanto, mentre questi ultimi sono, per tradizione, scelti fra i magistrati, i consiglieri di Stato sono reclutati anche fuori della loro amministrazione, e quindi non \u00e8 escluso che la scelta cada su elementi vincolati al potere esecutivo.<\/p><p>Limiterebbe per\u00f2 la portata della disposizione ai soli Presidenti, riservando la nomina dei consiglieri di Stato, i quali, malgrado la loro alta funzione, possono essere personalit\u00e0 non sempre molto note, alla legge che discipliner\u00e0 le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.<\/p><p>LACONI ritiene la funzione del Consiglio di Stato cos\u00ec alta e importante, cos\u00ec diversa da quella della Magistratura ordinaria, da rendere inconcepibile la sottrazione della scelta dei suoi pi\u00f9 alti funzionari alla competenza del Parlamento, dell\u2019organo cio\u00e8 investito dal popolo.<\/p><p>UBERTI manifesta il timore che, modificando il sistema di formazione del Consiglio di Stato, che ha dato indubbie prove della sua funzionalit\u00e0 non solo prima, ma anche durante il fascismo, si vengano a mutare le sue caratteristiche essenziali. Teme infatti che la nomina da parte del Parlamento dei consiglieri di Stato \u2013 i quali devono offrire determinate garanzie di competenza e di cultura \u2013 porti necessariamente quest\u2019organo ad assumere un carattere di politicit\u00e0 che ridonderebbe necessariamente a suo svantaggio.<\/p><p>Ritiene invece opportuna la nomina da parte del Parlamento per i Presidenti, la cui carica pu\u00f2 rivestire un carattere politico.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Uberti nel ritenere che si debba conservare al Consiglio di Stato quel carattere di tecnicit\u00e0, che d\u00e0 la possibilit\u00e0 ai Governi di vario orientamento politico, i quali si susseguono, di trovare in esso dei fidati collaboratori, ed evitare che, attraverso la nomina da parte dell\u2019organo legislativo, i consiglieri di Stato siano l\u2019espressione della politica prevalente in un certo periodo. A tale proposito fa presente la situazione poco simpatica in cui si verrebbe a trovare una nuova Camera di fronte ad un Consiglio di Stato, espressione di una politica ad essa contraria, per il fatto di essere stato eletto nella sua maggioranza durante la legislatura precedente, quando altri erano i partiti dominanti. Osserva che sarebbe possibile evitare questo inconveniente solo con l\u2019adozione del sistema seguito negli Stati Uniti, dove all\u2019insediamento del nuovo Presidente segue la sostituzione di tutte le personalit\u00e0 pi\u00f9 in vista con altre di gradimento del nuovo Capo dello Stato.<\/p><p>BOZZI ritiene che le osservazioni degli onorevoli Uberti e Calamandrei \u2013 che anche egli non ha mancato di considerare \u2013 siano pi\u00f9 apparenti che sostanziali. Anche demandando la nomina al Consiglio dei Ministri, non mancheranno preoccupazioni di carattere politico in quanto anche i Ministri, che rappresentano correnti politiche, non mancheranno di proporre uomini del partito ai quali essi stessi appartengono.<\/p><p>Del resto, a parte le garanzie costituite sia dal principio che i magistrati non possono appartenere a partiti politici, sia dall\u2019altro che devono essere scelti fra categorie determinate dalla legge, praticamente l\u2019originaria designazione degli eleggibili verr\u00e0 fatta alle Camere dagli organi competenti, i quali non mancheranno di tener conto delle doti tecniche e giuridiche dei candidati.<\/p><p>AMBROSINI richiama il sistema degli Stati Uniti, dove i giudici della Corte Suprema sono nominati dal Presidente come Capo dell\u2019esecutivo; nomina che deve essere ratificata dal Senato.<\/p><p>\u00c8 del parere che \u2013 stabilito il presupposto che le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato amministrano la giustizia e devono quindi essere composte di tecnici del diritto \u2013 affidarne la nomina o la semplice designazione dei componenti al Parlamento significhi in certo senso snaturare il carattere stesso dell\u2019organo. Crede che, se mai, un\u2019eccezione potrebbe farsi per il Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, a condizione per\u00f2 che, come accennava l\u2019onorevole Bozzi, non sia il Parlamento a prendere l\u2019iniziativa, che, in tal caso, non potrebbe essere che politica.<\/p><p>Conclude facendo la proposta, se non si ritenesse opportuno rimandare ogni decisione in proposito alle leggi particolari \u2013 cos\u00ec come egli suggerisce \u2013 ma si preferisse affrontare ora il problema, di imprendere in esame l\u2019argomento relativo alla nomina dei Capi della Magistratura ordinaria.<\/p><p>LACONI rileva anzitutto che, non accettando la proposta di dare alle Camere il potere di designare gli alti funzionari del Consiglio di Stato, si sottrarr\u00e0 al Parlamento una parte probabilmente fondamentale del suo sindacato sul Governo, proprio quando \u2013 con l\u2019attuazione in Italia di grandi riforme sociali ed economiche \u2013 la sfera di discrezionalit\u00e0 del Governo e l\u2019intervento di esso nella vita e nei rapporti privati andranno sempre pi\u00f9 aumentando. D\u2019altra parte rileva che, se \u00e8 vero che il controllo per accertare se l\u2019operato del Governo rientri nell\u2019ambito normale della legge \u00e8 essenzialmente tecnico, \u00e8 altrettanto vero che il controllo sul settore attribuito alla sfera di discrezionalit\u00e0 del Governo \u00e8 necessariamente politico e non pu\u00f2 essere eseguito da un organo tecnico, sottratto alla designazione popolare.<\/p><p>Appunto per questo, si dichiara favorevole ad una soluzione di compromesso, alla creazione cio\u00e8 di un organo che contemperi le esigenze tecniche con quelle politiche.<\/p><p>Conclude affermando che la designazione dei magistrati del Consiglio di Stato da parte del Parlamento d\u00e0 affidamento che essa corrisponder\u00e0 alla volont\u00e0 del Paese e che quest\u2019organo avr\u00e0 un\u2019autorit\u00e0 ben maggiore di quella che avrebbe se fosse soltanto di carattere tecnico e nominato dal Governo.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 del parere che la Sezione non debba seguire l\u2019onorevole Laconi nelle sue considerazioni, ma si debba limitare a decidere sulla conservazione o meno delle funzioni giurisdizionali delle Sezioni del Consiglio di Stato. Dichiara di essere favorevole alla conservazione di queste funzioni nelle materie assegnate alla competenza delle Sezioni giurisdizionali stesse.<\/p><p>Quanto poi alla valutazione dei criteri di nomina del Presidente e dei Consiglieri, pensa che si possa puramente e semplicemente far rinvio alla legge. Propone al riguardo la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa composizione delle Sezioni e la nomina dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti saranno regolate dalla legge\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, rileva che le argomentazioni dell\u2019onorevole Laconi avrebbero dovuto condurlo all\u2019affermazione che anche i magistrati ordinari \u2013 ai quali spetta di applicare il diritto \u2013 devono essere nominati dal Parlamento, e cio\u00e8 dal popolo da cui deriva la sovranit\u00e0. Non vede quindi perch\u00e9 per i magistrati ordinari non si richieda questo sistema di nomina, mentre lo si esige per i consiglieri di Stato, i quali sono anch\u2019essi magistrati e, come tali, nominati a vita e inamovibili, e reclamano la medesima indipendenza e le stesse garanzie accordate ai magistrati ordinari.<\/p><p>Riallacciandosi ad un concetto gi\u00e0 esposto, rileva che appunto affinch\u00e9 la democrazia \u2013 che \u00e8 un continuo succedersi di maggioranze che diventano minoranze e di minoranze che diventano maggioranze \u2013 continui a sussistere, \u00e8 necessario che il controllo sulla legalit\u00e0 degli atti amministrativi sia affidato ad un corpo di persone scelte non perch\u00e9 appartenenti ad un partito, ma perch\u00e9 in possesso di una determinata preparazione professionale.<\/p><p>LACONI replica all\u2019onorevole Calamandrei di non essere favorevole alla nomina dei consiglieri di Stato a vita, in quanto ci\u00f2 espone al pericolo che, in un determinato momento, ve ne possano essere alcuni che non rispecchino pi\u00f9 il punto di vista dominante nel Paese.<\/p><p>TARGETTI propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abI consiglieri di Stato e della Corte dei conti sono nominati in seguito a concorso, secondo legge.<\/p><p>\u00abI Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e il Procuratore generale di questa, saranno nominati dal Parlamento su una terna formata dall\u2019adunanza generale del Consiglio di Stato e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI all\u2019onorevole Laconi, il quale ammetterebbe la conservazione delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti a condizione che i consiglieri fossero nominati dal Parlamento, osserva che, nel caso in cui, non approvandosi il mantenimento di tali Sezioni giurisdizionali, le loro attuali competenze fossero devolute alla Magistratura ordinaria, tutte le considerazioni da lui fatte dovrebbero essere ripetute nei riguardi della Magistratura ordinaria; il che non \u00e8 ammissibile.<\/p><p>Rileva altres\u00ec che, procedendo con gli stessi criteri dei magistrati ordinari nell\u2019interpretazione della legge, anche i Consiglieri delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono magistrati, e come tali debbono essere considerati dei tecnici ed esser posti in una posizione che non sia subordinata o influenzata da correnti politiche, cosa questa che si verificherebbe se la loro nomina avesse luogo in seno all\u2019organo politico.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 favorevole alla proposta fatta dall\u2019onorevole Targetti, la quale stabilisce che i consiglieri delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti siano nominati in seguito a pubblico concorso.<\/p><p>MANNIRONI, concordando con quanto hanno osservato gli onorevoli Calamandrei ed Ambrosini, dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Targetti, con la riserva di risollevare la questione in sede opportuna, al fine di richiedere che il medesimo criterio sia adottato anche per la Magistratura ordinaria.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione e ricorda le proposte formulate dagli onorevoli Bozzi, Di Giovanni e Targetti.<\/p><p>Pone ai voti la prima parte della proposta fatta dall\u2019onorevole Bozzi:<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato e alla Corte dei conti spetta l\u2019esercizio della funzione giurisdizionale nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>BOZZI, per quanto riguarda la seconda parte, dichiara che, se non sar\u00e0 accolta la sua proposta, voter\u00e0 in linea subordinata quella dell\u2019onorevole Di Giovanni, che rinvia la soluzione del problema alla legge.<\/p><p>TARGETTI dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE mette anzitutto ai voti la seconda parte della proposta Bozzi:<\/p><p>\u00abI Presidenti e i consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e il Procuratore generale di questa, sono nominati dal Presidente della Repubblica fra appartenenti a categorie determinate dalla legge, su designazione dei due rami del Parlamento, sentite, rispettivamente, l\u2019adunanza generale del Consiglio di Stato e le Sezioni riunite della Corte dei conti\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette quindi in votazione la proposta fatta dall\u2019onorevole Di Giovanni:<\/p><p>\u00abLa composizione delle Sezioni e la nomina dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti saranno regolate dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>AMBROSINI d\u00e0 notizia di aver ricevuta una memoria: \u00abL\u2019Avvocatura dello Stato nell\u2019ordinamento costituzionale\u00bb, con la quale si fa presente l\u2019opportunit\u00e0 che quest\u2019organo ausiliario della giustizia, il quale ha sempre funzionato benissimo, sia messo in condizione di assolvere al suo compito sulla base della legalit\u00e0, senza essere sottoposto a pressioni nell\u2019esplicazione del suo giudizio tecnico. \u00c8 del parere che, coerentemente con le deliberazioni prese per garantire l\u2019assoluta indipendenza degli organi giurisdizionali, sia opportuno inserire nella Costituzione una semplice proposizione con la quale si stabilisca il principio che anche l\u2019Avvocatura dello Stato \u00e8 circondata dalle medesime garanzie che spettano ai Magistrati.<\/p><p>BOZZI crede che un principio del genere sia gi\u00e0 affermato in una legge esistente.<\/p><p>AMBROSINI concorda con l\u2019onorevole Bozzi, ma prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di inserire tale dichiarazione nella Costituzione.<\/p><p>BOZZI condivide il punto di vista dell\u2019onorevole Ambrosini e non sarebbe alieno dall\u2019introdurre nella Costituzione una norma con la quale si affermasse pure che il patrocinio degli interessi dello Stato e delle Regioni \u00e8 affidato all\u2019Avvocatura dello Stato.<\/p><p>TARGETTI ritiene che una norma concernente l\u2019Avvocatura dello Stato non possa trovar posto nella parte che riguarda il potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Targetti. Pensa che tale disposizione potr\u00e0 essere collocata in altra sede; ad ogni modo, invita fin d\u2019ora gli onorevoli Ambrosini e Bozzi a predisporne la formulazione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Apre ora la discussione sull\u2019articolo 26 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Natura costituzionale delle leggi giudiziarie. \u2013<\/em> Le leggi che regolano l\u2019ordinamento degli uffici giudiziari e lo stato giuridico dei magistrati e degli altri addetti all\u2019ordine giudiziario non possono essere modificate che nelle forme e con le garanzie stabilite per modificare la presente Costituzione\u00bb;<\/p><p>e sul corrispondente articolo 13 del progetto Leone:<\/p><p>\u00abLa legge di ordinamento giudiziario \u00e8 norma costituzionale\u00bb.<\/p><p>TARGETTI ritiene eccessivo stabilire che, per modificare anche un solo punto delle leggi giudiziarie, si esiga la procedura stabilita per la modifica della Costituzione.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 anch\u2019egli del parere che sia inutile e dannoso introdurre nella Costituzione una dichiarazione generica, per la quale tutti i problemi che si riferiscono all\u2019ordinamento giudiziario assumerebbero il carattere costituzionale e richiederebbero quindi, per la loro eventuale modificazione, la messa in moto di questa procedura speciale.<\/p><p>UBERTI rileva che altro \u00e8 Costituzione, altro \u00e8 legge di carattere costituzionale, per modificare la quale non \u00e8 necessario che sia messo in moto tutto il meccanismo richiesto per la modifica della Costituzione, ma \u00e8 sufficiente l\u2019approvazione da parte di una maggioranza qualificata.<\/p><p>FARINI aderisce alle considerazioni dell\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>BOZZI non \u00e8 d\u2019accordo. Dal momento che si \u00e8 entrati nell\u2019ordine di idee di delineare un triplice ordine di norme \u2013 leggi ordinarie, norme sottoposte a procedimento di revisione costituzionale, leggi da approvarsi a maggioranza qualificata (per le quali, data la loro importanza, si richiede un maggior apporto di volont\u00e0) \u2013 si potrebbe seguire la via intermedia, stabilendo che le norme sull\u2019ordinamento giudiziario devono essere deliberate con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.<\/p><p>AMBROSINI ricorda di aver gi\u00e0 manifestato il suo parere contrario a questo terzo tipo di legge. Ritiene poi che, nel caso in esame, non si debba accedere alla proposta intermedia che \u00e8 stata presentata, essendo, a suo avviso, sufficiente la legislazione ordinaria, ad eccezione dei casi di modifica dei princip\u00ee generali che potranno essere regolati con legge costituzionale. Prospetta quindi l\u2019opportunit\u00e0 di sopprimere l\u2019articolo.<\/p><p>BOZZI rileva che, oltre ai princip\u00ee riguardanti il potere giudiziario e i giudici, fissati nella Costituzione, i quali possono essere modificati col meccanismo e con la procedura stabilita per tutte le norme costituzionali, vi \u00e8 una legge sull\u2019ordinamento giudiziario, la quale \u00e8 complementare della Costituzione. Si domanda se tale legge debba considerarsi alla stregua della legge ordinaria, o di una legge costituzionale \u2013 come propone l\u2019onorevole Calamandrei \u2013 o \u2013 come egli sostiene \u2013 di una legge speciale, per la cui modifica \u00e8 necessaria una maggioranza qualificata.<\/p><p>Propone, insieme all\u2019onorevole Uberti, la seguente formulazione da sostituire all\u2019articolo 26 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario debbono essere deliberate con legge approvata con maggioranza assoluta dai componenti delle due Camere\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI insiste sull\u2019opportunit\u00e0 di non complicare eccessivamente la legislazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Bozzi-Uberti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Apre ora la discussione sull\u2019articolo 14 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Soggezione della pubblica amministrazione alla giurisdizione ordinaria<\/em>\u00bb. \u2013 Il cittadino potr\u00e0 ricorrere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria non soltanto per chiedere la reintegrazione del proprio diritto soggettivo violato da un atto della pubblica Amministrazione, ma anche per chiedere l\u2019annullamento o la modificazione, per i motivi di legittimit\u00e0 o di merito stabiliti dalla legge, dell\u2019atto amministrativo lesivo del suo interesse.<\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria potr\u00e0, secondo i casi, annullare, revocare o modificare l\u2019atto amministrativo impugnato, a meno che la pubblica Amministrazione non dimostri in giudizio l\u2019esistenza di una ragione di carattere politico, che faccia apparire al giudice preferibile alla reintegrazione specifica del diritto la condanna della stessa Amministrazione al risarcimento dei danni\u00bb.<\/p><p>BOZZI \u00e8 del parere che quest\u2019articolo non debba esser preso in considerazione, perch\u00e9 non concerne materia costituzionale.<\/p><p>TARGETTI concorda con l\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>MANNIRONI osserva che in tal caso l\u2019articolo in esame \u00e8 da considerare non approvato.<\/p><p>BOZZI risponde che, non essendo stata respinta nel merito, la disposizione potr\u00e0 essere ripresa in esame in sede di legge ordinaria.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione l\u2019articolo 25 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Polizia giudiziaria. <\/em>\u2013 La polizia giudiziaria, che ha per compito la prevenzione, l\u2019accertamento e la repressione dei reati, \u00e8 posta alla dipendenza esclusiva e diretta dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb;<\/p><p>e il corrispondente articolo 10 del progetto Leone:<\/p><p>\u00abLa polizia \u00e8 sotto la direzione del pubblico ministero\u00bb.<\/p><p>TARGETTI si dichiara contrario alla disposizione, che ritiene collegata a quella sul Pubblico Ministero. Osserva in proposito che, se si ammette che il Pubblico Ministero rappresenta il potere esecutivo, la polizia dovr\u00e0 essere necessariamente alle sue dipendenze; ma, se si scioglie il vincolo che lega il Pubblico Ministero al potere esecutivo e si d\u00e0 al magistrato la facolt\u00e0 di disporre della polizia, si finir\u00e0 per togliere la disponibilit\u00e0 di essa a chi non pu\u00f2 esserne privato.<\/p><p>MANNIRONI fa presente il desiderio manifestato dai magistrati, che cio\u00e8 una sezione speciale della polizia sia posta alle dirette dipendenze della Magistratura ai fini inquirenti.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda l\u2019illustrazione che della norma ha fatto l\u2019onorevole Leone; ma rileva che anche una disposizione di tale importanza pu\u00f2 essere stabilita in una legge ordinaria.<\/p><p>BOZZI dissente dall\u2019opinione del Presidente, perch\u00e9 ritiene che tale problema, profondamente sentito, difficilmente potr\u00e0 esser risolto con una legge ordinaria. Di qui la necessit\u00e0 che la Costituzione \u2013 oltre a creare l\u2019indipendenza del Pubblico Ministero e del giudice istruttore penale \u2013 stabilisca che la polizia giudiziaria, e questa soltanto, sia posta alle loro dipendenze, al fine di dare a questi magistrati la possibilit\u00e0 di compiere con la necessaria sollecitudine le opportune indagini. Aggiunge che in tal modo i poteri coercitivi del Pubblico Ministero e del giudice istruttore avranno lo strumento necessario affinch\u00e9 questa coercizione si attui con rapidit\u00e0.<\/p><p>MANNIRONI prospetta la necessit\u00e0 di inserire il principio nella Costituzione, al fine di costringere il legislatore ordinario a provvedere in proposito.<\/p><p>TARGETTI rileva che il concetto stabilito nella formula dell\u2019onorevole Leone era in relazione con l\u2019altra che aveva posto il Pubblico Ministero alle dipendenze del Ministro della giustizia.<\/p><p>BOZZI non lo crede, tanto vero che anche l\u2019onorevole Calamandrei, che configurava diversamente il Pubblico Ministero, ha fissato nel suo progetto un\u2019analoga disposizione.<\/p><p>TARGETTI ad ogni modo ritiene che sia pi\u00f9 opportuno parlare genericamente di \u00abAutorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>LACONI osserva che la locuzione: \u00aballa dipendenza\u00bb pu\u00f2 dar l\u2019impressione che la polizia dipenda, sotto ogni aspetto, dalla Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>BOZZI concorda con l\u2019onorevole Laconi; ritiene quindi preferibile la dizione proposta dall\u2019onorevole Leone: \u00absotto la direzione\u00bb.<\/p><p>Propone, d\u2019accordo con gli onorevoli Mannironi e Uberti, la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa polizia giudiziaria \u00e8 sotto la direzione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>UBERTI fa presente l\u2019opportunit\u00e0 \u2013 anche al fine di non moltiplicare i comandi \u2013 che la polizia sia alle dipendenze del questore; ma riconosce la necessit\u00e0 di stabilire che la polizia giudiziaria, quando riceve un ordine dal giudice istruttore, deve eseguirlo; poich\u00e9, se non si ammette che la polizia possa ricevere ordini dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, questa sar\u00e0 privata di ogni possibilit\u00e0 di agire.<\/p><p>CAPPI ritiene che la divergenza possa esser composta con una diversa formulazione della disposizione, dando cio\u00e8 al magistrato la possibilit\u00e0 pratica di ordinare determinate indagini al commissario di pubblica sicurezza.<\/p><p>TARGETTI insiste nel ritenere la disposizione collegata a quelle riguardanti il Pubblico Ministero.<\/p><p>CAPPI propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abL\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria\u00bb.<\/p><p>BOZZI ritira la sua proposta e si associa a quella dell\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica che, a proposito dell\u2019articolo 11 (\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si proceder\u00e0 alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti\u00bb), l\u2019onorevole Leone ha presentato una proposta di rettifica del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe giurisdizioni speciali che entro cinque anni dalla data della presente Costituzione non saranno conservate con legge votata a norma dell\u2019articolo 6, resteranno soppresse.<\/p><p>\u00abEntro il medesimo termine si provveder\u00e0 con legge alla soppressione dei Tribunali militari e delle altre giurisdizioni speciali penali esistenti.<\/p><p>\u00abEntro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente Costituzione si provveder\u00e0 con legge alla soppressione del Tribunale supremo militare e al conseguente trasferimento della competenza del medesimo alla Corte suprema di cassazione\u00bb.<\/p><p>LACONI ritiene eccessivo il termine di cinque anni dopo l\u2019emanazione della Costituzione previsto per l\u2019abolizione dei Tribunali militari.<\/p><p>CAPPI osserva che i Tribunali militari dovranno restare in carica solo per i giudizi in corso.<\/p><p>PRESIDENTE non crede che si possa affermare esplicitamente un tale concetto, perch\u00e9 si correrebbe il rischio di veder protrarre nel tempo e quasi indefinitamente le cause pendenti. Ritiene invece che si debba stabilire che non possono essere pi\u00f9 iniziati procedimenti penali dinanzi ai Tribunali militari a decorrere da una determinala data e che i Tribunali stessi sono soppressi a decorrere da quell\u2019altra data che dovr\u00e0 essere stabilita.<\/p><p>CAPPI adotterebbe la formula:<\/p><p>\u00abI Tribunali militari restano in attivit\u00e0 solo per l\u2019esaurimento delle cause in corso e in ogni caso&#8230;\u00bb.<\/p><p>BOZZI osserva che, prima di sopprimere i Tribunali militari definitivamente, \u00e8 necessario che siano istituite le sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari.<\/p><p>MANNIRONI propone che tale materia sia riservata alle norme transitorie.<\/p><p>AMBROSINI concorda, ed aggiunge che bisogna trovare una formula pi\u00f9 adeguata.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Bozzi a presentare una nuova formulazione dell\u2019articolo in parola.<\/p><p>La seduta termina alle 18.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bocconi, Bulloni, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 15. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Leone Giovanni, Relatore \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Targetti \u2013 Cappi \u2013 Ambrosini \u2013 Mannironi \u2013 Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Uberti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2017,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5382","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5382"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5382\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10619,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5382\/revisions\/10619"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5382"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}