{"id":5380,"date":"2023-10-16T00:02:24","date_gmt":"2023-10-15T22:02:24","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5380"},"modified":"2023-12-08T23:17:33","modified_gmt":"2023-12-08T22:17:33","slug":"antimeridiana-di-venerdi-10-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5380","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5380\" class=\"elementor elementor-5380\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c072a7b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c072a7b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e510432\" data-id=\"e510432\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2de65e1 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2de65e1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-chttps:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470110sed014ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d134ae3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d134ae3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<br \/>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>14.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELTA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere giudiziario<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Farini \u2013 Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Castiglia, <em>Relatore \u2013 <\/em>liberti \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Ambrosini \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Lagoni \u2013 Targetti \u2013 Di Giovanni \u2013 Ravagnan.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.25.<\/p><p>Seguito delia discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 8 del progetto dell\u2019onorevole Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Pubblicit\u00e0 e legalit\u00e0 dell\u2019azione penale. \u2013 <\/em>L\u2019azione penale \u00e8 pubblica, e il Pubblico Ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla in conformit\u00e0 della legge, senza poterne sospendere e ritardare l\u2019esercizio per ragioni di convenienza\u00bb.<\/p><p>FARINI chiede che venga innanzi tutto definita la figura del Pubblico Ministero e chiarito se debba dipendere dal Ministro della giustizia o dal Consiglio Superiore della Magistratura. \u00c8 sua opinione che debba dipendere dal Ministro della giustizia.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> considera il Pubblico Ministero come un magistrato, che deve agire secondo il principio della legalit\u00e0. Se sono in suo possesso elementi che possano condurre all\u2019accertamento di un reato, deve procedere senza astenersene per qualsiasi ragione.<\/p><p>Pertanto il Pubblico Ministero non \u00e8 funzionario amministrativo, ma, come ha gi\u00e0 detto, un magistrato, e deve godere dei requisiti dell\u2019indipendenza e della inamovibilit\u00e0, vecchia aspirazione dei magistrali a garanzia di libert\u00e0 e di legalit\u00e0.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> richiama l\u2019attenzione sull\u2019articolo 9 dell\u2019onorevole Leone, che si ispira ai criteri espressi dall\u2019onorevole Calamandrei:<\/p><p>\u00abIl Pubblico Ministero veglia all\u2019osservanza delle leggi; promuove l\u2019azione penale e, nei casi previsti dalla legge, l\u2019azione civile, e provvede all\u2019esecuzione delle sentenze penali. In tutti i casi in cui ha il diritto di promuovere l\u2019azione o di partecipare al processo pu\u00f2 impugnare i provvedimenti del giudice\u00bb.<\/p><p>UBERTI pensa che il supporre che un Pubblico Ministero possa non esercitare una azione penale per ragioni di opportunit\u00e0 e di convenienza sia in contrasto con i principi della democrazia. Non trova giustificato il timore manifestato dall\u2019onorevole Calamandrei che ci\u00f2 sarebbe possibile qualora il Pubblico Ministero fosse alle dipendenze del potere esecutivo; un delitto; deve essere sempre perseguito prescindendo da qualsiasi ragione di convenienza.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> afferma che la sua tesi, che cio\u00e8 la funzione del Pubblico Ministero rientri nell\u2019ambito del potere esecutivo e l\u2019affermazione del principio fissato nell\u2019articolo 8 del progetto dell\u2019onorevole Calamandrei sono perfettamente conciliabili; invita quindi i colleghi ad approvare il principio della obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale.<\/p><p>Coerentemente alla concezione del Pubblico Ministero quale organo del potere esecutivo, egli ha proposto che gli vengano sottratte tutte quelle funzioni che sono tipicamente giurisdizionali. Non nasconde di essere profondamente turbato dalle difficolt\u00e0 che sorgerebbero dall\u2019accettazione della sua proposta. Facendo del Pubblico Ministero un organo spiccatamente dipendente dal potere esecutivo, occorrer\u00e0 predisporre nella Carta costituzionale gli strumenti atti ad impedire il paventato pericolo, che il principio della legalit\u00e0 possa essere violato.<\/p><p>Lo strumento attuale per impedire tale pericolo sta nella struttura del Pubblico Ministero come organo misto, nel senso che \u00e8 roganizzato e disciplinato come un magistrato. Esso, anzi, col decreto Togliatti, ha gi\u00e0 realizzato la garanzia della inamovibilit\u00e0. Lo strumento pi\u00f9 idoneo per garantire la legalit\u00e0 dell\u2019azione penale \u00e8 l\u2019avere sganciato il Pubblico Ministero, dal punto di vista gerarchico, dal potere esecutivo; ma se si volesse agganciarlo al potere esecutivo, vi sarebbero due strade da lui gi\u00e0 indicate: Cuna \u00e8 quella di vedere se la Costituzione in altre sue parti offra al cittadino possibilit\u00e0 concrete e precise per impedire l\u2019arbitrio del funzionario; la seconda, largamente innovativa della tradizione, \u00e8 quella di rendere possibile, in caso di negligenza del Pubblico Ministero, al giudice di iniziare <em>ex officio<\/em> il processo penale. Seguendo questa seconda via, si darebbe al Pubblico Ministero un carattere del tutto nuovo, ma che sarebbe, a suo avviso, il pi\u00f9 idoneo strumento per garantire quell\u2019osservanza del principio della pubblicit\u00e0 e della legalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 8 dell\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>Concludendo, propone di votare anzitutto l\u2019articolo 8 Calamandrei e subito dopo occuparsi del problema del Pubblico Ministero.<\/p><p>FARINI concorda con l\u2019onorevole Leone circa il riconoscimento della, dipendenza del pubblico ministero dal Ministro della giustizia, e chiede che siano designati esattamente i limiti della sua attivit\u00e0 e stabiliti con precisione i mezzi che gli rendano impossibile violare il principio della legalit\u00e0.<\/p><p>AMBROSINI, richiamandosi a quanto ha detto in una delle passate sedute, preferirebbe che nella Costituzione non si facesse alcuna affermazione sulla dipendenza del Pubblico Ministero, e si riservasse la definizione della sua figura alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Dell\u2019articolo 8, proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, approva la prima parte: \u00abLa azione penale \u00e8 pubblica e il Pubblico Ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla in conformit\u00e0 della leggo\u00bb: perch\u00e9, stabilito come principio fondamentale quello della legalit\u00e0, ritiene superflua l\u2019affermazione contenuta nella seconda parte, che parrebbe quasi diminuire la struttura del sistema.<\/p><p>Quando, nella seduta precedente, fu discusso se nella Costituzione potessero inserirsi delle proclamazioni di principi generali, difese l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, nel quale si affermava un principio di indole generale, cio\u00e8 l\u2019indipendenza e l\u2019autonomia del potere giudiziario; ma diverso \u00e8 il caso per l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 8.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> dichiara di essere d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che, escludendo dalla formulazione dell\u2019articolo 8 l\u2019ultima parte, \u00e8 opportuno far risultare dal verbale che il principio \u00e8 accettato dalla Commissione e che deve considerarsi tenuto presente nelle formulazioni successive.<\/p><p>AMBROSINI sarebbe anche disposto a votare la seconda parte, riservandone la eliminazione al Comitato di redazione. In tal modo resterebbe ben chiaro che questo \u00e8 il pensiero lassativo della Sottocommissione.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che la seconda parte dell\u2019articolo potrebbe essere conservata, in quanto non turba l\u2019euritmia del progetto e non nuoce alla chiarezza.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> approva l\u2019articolo come \u00e8 stato proposto. Aggiunge che non condivide il pensiero dell\u2019onorevole Ambrosini che non si debba parlare, nella Costituzione, della dipendenza del Pubblico Ministero.<\/p><p>AMBROSINI propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abL\u2019azione, penale \u00e8 pubblica e il Pubblico Ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla in conformit\u00e0 della legge, senza poterne por qualsiasi ragione sospendere o ritardare l\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> preferirebbe dire: \u00abSenza potere in nessun caso sospenderne o ritardarne l\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI chiede se, dicendo che la azione penale \u00e8 pubblica, si intenda escludere la possibilit\u00e0 della querela.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> risponde che la querela \u00e8 un atto privato che rimuove un ostacolo, senza il quale l\u2019azione pubblica non pu\u00f2 essere esercitata; una volta presentata la querela, anche se si tratta di querela di parte, l\u2019azione \u00e8 pubblica.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo 8 cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abL\u2019azione penale \u00e8 pubblica, e il Pubblico Ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla in conformit\u00e0 della legge, senza potere in nessun caso sospenderne o ritardarne l\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Invita quindi l\u2019onorevole Leone a chiarire il suo pensiero sulla figura del Pubblico Ministero, in relazione agli articoli 10 e il del suo progetto.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> precisa che il sistema da lui proposto risulta dal coordinamento dell\u2019articolo 5-<em>bis<\/em> o degli articoli 10 e 11.<\/p><p>Chiarisco che egli non ha detto esplicitamente che il Pubblico Ministero dipende dal Ministro della giustizia, ma questo si ricava dall\u2019insieme del sistema. Infatti, l\u2019inamovibilit\u00e0 \u00e8 riservata al giudice e non si estende al Pubblico Ministero: sono consolidati i rapporti di dipendenza della polizia giudiziaria dal Pubblico Ministero; gli \u00e8 sottratta la funzione di istruire, in via sommaria, il processo.<\/p><p>In tal modo il Pubblico Ministero assume nettamente la figura di un organo del potere esecutivo.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> vorrebbe che del Pubblico Ministero si parlasse, secondo il suggerimento dell\u2019onorevole Laconi, con senso realistico, non lasciandosi illudere dalle formule. Si chiede che cosa significhi la dipendenza del Pubblico Ministero dal Ministro della giustizia, quando si \u00e8 stabilito il principio che il Pubblico Ministero, nella sua funzione preminente di accusa nel processo penale, \u00e8 tenuto ad osservare il principio di legalit\u00e0.<\/p><p>Se il Ministro della giustizia ha un potere gerarchico sul Pubblico Ministero, ha anche il potere di ordinargli come deve procedere ed il Pubblico Ministero si deve uniformare all\u2019ordine ricevuto. Or questo pu\u00f2 essere ordine di non procedere, mentre egli, per legge, \u00e8 tenuto a procedere. E allora gli si presenta<\/p><p>il dilemma: o non procede perch\u00e9 il Ministro cos\u00ec gli ordina, e viola la legge; o si attiene al principio di legalit\u00e0, non uniformandosi all\u2019ordine del Ministro, e allora infrange il rapporto gerarchico di dipendenza dal Ministro.<\/p><p>Quindi, non si pu\u00f2 volere affermar da una parte il principio di legalit\u00e0 c dall\u2019altra considerare il Pubblico Ministero dipendente dal Ministro: o Luna o l\u2019altra cosa \u00e8 proposta inutilmente.<\/p><p>Vorrebbe quindi che l\u2019onorevole Leone spiegasse chiaramente che cosa intenda quando parla di dipendenza del Pubblico Ministero dal Ministro. Se il Pubblico Ministero vuol procedere, perch\u00e9 cos\u00ec glielo impone la legge, mentre il Ministro vorrebbe che non procedesse, potr\u00e0 il Ministro revocarlo, rimuoverlo, considerando come una insubordinazione quello che \u00e8 l\u2019adempimento di un preciso dovere legale?<\/p><p>CAPPI trova che il dilemma proposto dall\u2019onorevole Calamandrei \u00e8 suggestivo: o legalit\u00e0 o dipendenza gerarchica; ma \u00e8 possibile trovare una terza via d\u2019uscita. Se al Ministro della giustizia si assegnasse il potere non di ordinare al Pubblico Ministero, bens\u00ec di vigilare, di consigliare, di far presente l\u2019opportunit\u00e0 di procedere o di non procedere, senza che questo implicasse un comando, anche l\u2019inconveniente rilevato dall\u2019onorevole Calamandrei non si verificherebbe.<\/p><p>AMBROSINI riafferma il suo punto di vista, che non \u00e8 necessario, e forse nemmeno opportuno, che questa materia sia affrontata dalla Costituzione; ma, se si dovesse decidere in merito, sarebbe per la soluzione di non far dipendere il Pubblico Ministero, in qualsiasi forma, dal Ministro della giustizia.<\/p><p>Poich\u00e9 si \u00e8 di fronte alla necessit\u00e0 di una soluzione netta, non ritiene che si possano prendere in considerazione, e nemmeno prospettare, le tre ipotesi. II principio della legalit\u00e0 deve essere alla base di tutto l\u2019ordinamento, onde occorre escludere la dipendenza dal Ministro e porre esplicitamente il Pubblico Ministero sullo stesso piano di garanzie e di cautele che competono agli altri magistrati.<\/p><p>MANNIRONI concorda con quanto ha detto l\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>PRESIDENTE, dato il pensiero, che gi\u00e0 si conosce, dell\u2019onorevole Targetti e quello dell\u2019onorevole Ambrosini a cui si \u00e8 associato l\u2019onorevole Mannironi, ritiene opportuno votare sulla questione pregiudiziale, se sia opportuno o meno di parlare del Pubblico Ministero nella Costituzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> desidera rispondere all\u2019interrogativo postogli dall\u2019onorevole Calamandrei. Non avrebbe alcuna difficolt\u00e0 a ritenere che sia perfino inutile esaminare il problema nella torma drastica da lui stesso proposta, per stabilire in questa sede da chi dipenda il Pubblico Ministero, ma osserva che nemmeno in questa sede \u00e8 possibile sottrarsi all\u2019esame di alcuni aspetti di questo istituto. Innanzitutto occorre parlare chiaramente dell\u2019inamovibilit\u00e0, anche perch\u00e9 \u00e8 una recente conquista del Pubblico Ministero in base al decreto Togliatti. Bisogna quindi stabilire se l\u2019inamovibilit\u00e0 rosta o vien limitata soltanto per i giudici.<\/p><p>Un altro punto che si pu\u00f2 stabilire nella Costituzione, e su cui \u00e8 da ritenere che tutti siano d\u2019accordo, \u00e8 quello di ricondurre decisamente la polizia giudiziaria alle dipendenze del Pubblico Ministero. Questa dipendenza gi\u00e0 esiste, ma non funziona; quindi \u00e8 opportuno ricordarla nella Costituzione in modo che il futuro legislatore se ne valga per stabilire delle norme pi\u00f9 attuabili ed energiche che evitino il ripetersi di inconvenienti segnalali da varie parti. Purtroppo si \u00e8 stati sempre in pieno regime di arbitrio assoluto. Anche dove la polizia ha il dovere di sottoporre alcuni provvedimenti alla preventiva deliberazione del Procuratore della Repubblica, l\u2019inconveniente spesso si verifica e non esistono sanzioni adeguate.<\/p><p>Occorre dunque porre direttamente alle dipendenze del Pubblico Ministero la polizia giudiziaria, affinch\u00e9 fin dal primo momento sia soddisfatta, da una parte l\u2019esigenza della legalit\u00e0 e della onest\u00e0 dell\u2019indagine giudiziaria, e dall\u2019altra, l\u2019esigenza della tecnicit\u00e0 dell\u2019indagine stessa. \u00c8 frequentissimo il caso di procedimenti basati su una falsariga errata per i quali la polizia arriva a conclusioni tali da paralizzare o da compromettere il giusto svolgimento delle indagini e dell\u2019acquisizione delle prove, sicch\u00e9, per mancanza dell\u2019immediato intervento del Pubblico Ministero, si hanno i segni evidenti del disfacimento del processo.<\/p><p>Dichiara quindi, per quanto riguarda la pregiudiziale, di essere d\u2019accordo sull\u2019opportunit\u00e0 di lasciare la materia alla elaborazione del futuro legislatore; per\u00f2, a proposito deh problema della inamovibilit\u00e0 c della dipendenza della polizia giudiziaria, ritiene che non sia possibile sottrarsi dal prendere posizione.<\/p><p>A proposito poi del dilemma posto dall\u2019onorevole Calamandrei, e che egli aveva gi\u00e0 enuncialo, riconosce che stabilire nello stesso momento la dipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo e la pubblicit\u00e0 dell\u2019azione penale, significa rendere possibile un contrasto in concreto; ma \u00e8 del parere che il Pubblico Ministero, pur essendo organo del potere esecutivo, possa, e debba assumere un atteggiamento di obiettivit\u00e0 e di serenit\u00e0. Tutta l\u2019amministrazione in questo momento tende a porsi nel quadro della giustizia, per cui lo stesso Consiglio di Stato, che \u00e8 un organo del potere esecutivo, \u00e8 contemporaneamente organo di giustizia, che spesso si pone contro lo stesso Governo; ed analoga considerazione pu\u00f2 farsi nei riguardi della Corte dei conti.<\/p><p>Tuttavia non si nasconde il pericolo che il Ministro della giustizia imponga al Pubblico Ministero un corto atteggiamento e, se il Ministro non prender\u00e0 provvedimeli li immediati contro il funzionario recalcitrante, potr\u00e0 sempre danneggiarlo in un successivo momento. Per questa eventualit\u00e0, c considerando che il Pubblico Ministero potrebbe subire sia pure indirettamente l\u2019influenza del Ministro, non iniziando l\u2019azione penale, occorrer\u00e0 trovare un correttivo, stabilendo che il giudice pu\u00f2 procedere <em>ex officio.<\/em><\/p><p>MANNIRONI affama che, nel silenzio della Costituzione, dovrebbe rimanere implicito il concetto che il Pubblico Ministero \u00e8 un magistrato dell\u2019ordine giudiziario e gode di tutte le prerogative dei giudici ordinari.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> risponde che tale concetto \u00e8 implicito, quando si afferma che il Pubblico Ministero \u00e8 inamovibile e che il Consiglio Superiore della Magistratura governa l\u2019ordine giudiziario.<\/p><p>UBERTI, dato che la Costituzione deve avere un significato politico e deve reagire contro tutte le illegalit\u00e0, ritiene che il Pubblico Ministero debba essere indipendente dal potere esecutivo, rimanendo organo esclusivo del potere giudiziario, appunto per ribadire l\u2019esigenza di legalit\u00e0 gi\u00e0 affermata nell\u2019articolo 8.<\/p><p>A proposito dei rapporti tra Pubblico Ministero e polizia giudiziaria e della dipendenza di quest\u2019ultima dal primo, osserva che tale stato di cose presenta tanti inconvenienti che non possono essere tollerati in uno stato di diritto; ritiene quindi fondato il dilemma posto dall\u2019onorevole Calamandrei e si dichiara favorevole alla piena autonomia del Pubblico Ministero da affermarsi nella Costituzione.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> \u00e8 del parere che la materia debba essere regolata dalla Costituzione, e non rinviala alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, sia per quanto riguarda il Pubblico Ministero, che nei riflessi degli organi del potere giudiziario.<\/p><p>Richiama a questo punto l\u2019articolo 3 del progetto Patricolo:<\/p><p>\u00abSono organi del potere giudiziario:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) la Magistratura sia inquirente che giudicante;<\/li><li><em>b<\/em>) la Polizia giudiziaria;<\/li><li><em>c<\/em>) l\u2019Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena\u00bb.<\/li><\/ol><p>Questo, in via pregiudiziale, gli sembra da decidere; salvo poi a deliberare se il Pubblico Ministero debba essere posto alle dipendenze del potere esecutivo o rimanere nell\u2019ambito del potere giudiziario.<\/p><p>AMBROSINI rileva che, una volta stabilito che il Pubblico Ministero \u00e8 un magistrato, ne consegue che gli spettano tutte le garanzie proprie dei magistrati; salvo che, con altra disposizione, si deroghi espressamente al principio generale.<\/p><p>Non vede quindi la necessit\u00e0 di tornare sull\u2019argomento nel testo costituzionale, come pure non ritiene opportuno che nella Costituzione si specifichino le funzioni del Pubblico Ministero, sia riguardo alla istruzione sommaria, sia riguardo alla direzione della polizia giudiziaria. \u00c8 questa una materia che va disciplinata in una legge organica fondamentale, non nella Costituzione.<\/p><p>Quanto alle garanzie di sostanza, rammenta che, nel Comitato di revisione, il problema \u00e8 stato affrontato e risolto in due articoli diversi. Nel terzo comma dell\u2019articolo 2 si stabilisce come e quando la polizia pu\u00f2 prendere misure provvisorie di sicurezza che, se non convalidate dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, restano prive di ogni effetto. Per quanto poi riguarda la responsabilit\u00e0 dei funzionari e degli agenti, il Comitato ha approvato la disposizione dell\u2019articolo il, che costituisce una innovazione fondamentale e una delle migliori affermazioni della nuova Costituzione: i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> per queste ragioni ritiene che si debba parlare del Pubblico Ministero nella Costituzione. Dichiara poi che il suo gruppo \u00e8 contrario a che il Pubblico Ministero sia considerato quale organo del potere esecutivo.<\/p><p>AMBROSINI propone di dire espressamente che \u00e8 un magistrato e che quindi gode delle garanzie di cui godono gli altri magistrati.<\/p><p>LAGONI crede sia un errore voler considerare il Pubblico Ministero come un organo del potere esecutivo, secondo sostiene l\u2019onorevole Leone, o un magistrato ordinario, secondo un\u2019altra tendenza; si tratta invece di un organo che ha un doppio carattere. \u00c8 organo del potere esecutivo, in quanto promotore dell\u2019azione penale, e conferisce alla pubblica accusa tutti i crismi della legalit\u00e0; n\u00e9 possono esservi preoccupazioni. sulla legalit\u00e0 della sua azione, in quanto si tratta di un magistrato, Che gode in pieno delle garanzie della Magistratura e, in primo luogo, della inamovibilit\u00e0.<\/p><p>Occorre quindi studiare come conciliare i due caratteri; mantenere la figura del magistrato, con le garanzie relative, e porlo sotto l\u2019alta, direzione del Ministro, dandogli la figura di rappresentante del potere esecutivo.<\/p><p>In merito alla pregiudiziale, il suo parere \u00e8 che se ne possa tacere, se si vuol considerarlo o come magistrato o come rappresentante del potere esecutivo, ma che se ne debba parlare se gli si riconosce un duplice aspetto.<\/p><p>AMBROSINI ritiene pericolosa una definizione, non solo per l\u2019istituto del Pubblico Ministero, ma anche per altri istituti di diritto pubblico che presentano problemi complessi. \u00c8 del parere che sia preferibile lasciare che la situazione venga definita dalla dottrina, limitandosi a definire solo le funzioni del Pubblico Ministero.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> insiste perch\u00e9 venga preso in considerazione l\u2019articolo 3 del progetto Patricolo.<\/p><p>MANNIRONI propone che la Commissione affermi il principio che il Pubblico Ministero \u00e8 un organo del potere giudiziario e ne inserisca la menzione con un inciso, nell\u2019articolo 8 gi\u00e0 approvato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> per la tesi dell\u2019appartenenza del Pubblico Ministero alla Magistratura e quindi alla sua equiparazione ai magistrati giudicanti, ritiene sufficiente l\u2019articolo 4 votato nella seduta precedente, il quale parla dei magistrati delle varie categorie e non dei giudici; e ancor pi\u00f9 l\u2019articolo 23, il quale stabilisce che l\u2019inamovibilit\u00e0 \u00e8 concessa anche al Pubblico Ministero.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> osserva che se prevalesse la sua tesi, l\u2019inamovibilit\u00e0 sarebbe approvata soltanto per il giudice e non per il Pubblico Ministero.<\/p><p>AMBROSINI prega l\u2019onorevole Leone di non insistere sulla proposta di considerare il Pubblico Ministero come organo del potere esecutivo.<\/p><p>Conviene che quella del pubblico ministero \u00e8 una figura complessa e ritiene sufficiente per ora ribadire il concetto che il pubblico ministero \u00e8 un magistrato.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> insiste nella sua proposta, che rappresenta uno degli elementi principali del suo sistema.<\/p><p>CAPPI, pur essendo del parere che nella Costituzione non se ne debba parlare, poich\u00e9 la maggioranza sembra di parere opposto, propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl Pubblico Ministero fruisce di tutte le garanzie dei magistrati.<\/p><p>\u00abIl Ministro della giustizia ha la vigilanza sull\u2019ufficio del Pubblico Ministero e pu\u00f2 eccitarne l\u2019azione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva come l\u2019onorevole Leone abbia esposto tutte le preoccupazioni del penalista, ma, per suo conto, non ritiene opportuno mettere troppi particolari nella Costituzione: nella Costituzione devono essere fissati solo dei principi generali.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> crede che dicendo che il pubblico Ministero fa parte della Magistratura, il problema sarebbe risolto.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che sarebbe risolto solo in parte, perch\u00e9 un Codice di procedura penale potr\u00e0 sempre dare delle norme per le quali il Pubblico Ministero sia agganciato in qualche modo al potere esecutivo. Ricorda che molli artifici sono stati adoperati per valersi del Pubblico Ministero secondo il capriccio dei Ministri.<\/p><p>Mette in votazione la pregiudiziale che nella Costituzione non si debba far menzione delle attribuzioni del Pubblico Ministero e dei suoi rapporti con il Ministro della giustizia.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> presenta la seguente proposta:<\/p><p>\u00abIl Pubblico Ministero dipendo dal Ministro della giustizia. La polizia \u00e8 sotto la direzione del Pubblico Ministero\u00bb.<\/p><p>Dichiara che a questa proposta collega anche quella successiva di togliere l\u2019inamovibilit\u00e0 al Pubblico Ministero.<\/p><p>AMBROSINI fa rilevare la difficolt\u00e0 di prendere delle decisioni sulla questione dell\u2019attribuzione del Pubblico Ministero, che involge tutto il sistema della procedura penale. L\u2019istruzione dei processi sommari pu\u00f2 dar luogo ad inconvenienti; ma lo Stato ha adottato quel sistema proprio per esigenze di giustizia.<\/p><p>Prega l\u2019onorevole Castiglia di non insistere sull\u2019articolo 3 del progetto Patricolo, perch\u00e9 sarebbe costretto a votare contro proposizioni alle quali \u00e8 favorevole, perch\u00e9 ritiene che nella Costituzione non si possa scendere a certi particolari.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> non trova che la formulazione dell\u2019articolo 3 del progetto Patricolo contenga un eccesso di particolari; e ci\u00f2 a prescindere dalla questione di merito.<\/p><p>MANNIRONI dichiara che col suo voto sulla pregiudiziale ha inteso ammettere che nella Costituzione si debba fare qualche accenno alla figura del Pubblico Ministero; ma non ritiene necessario specificare in un articolo apposito tutte le attribuzioni di questo, perch\u00e9 si tratta di materia che deve essere demandata ai codici o alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Ritiene sufficiente affermare in una frase sintetica il principio che il Pubblico Ministero appartiene alla Magistratura ordinaria e non dipende dal potere esecutivo. A sancire questa affermazione potrebbe bastare anche un inciso in un altro articolo.<\/p><p>AMBROSINI fa rilevare che nell\u2019articolo 23 del progetto Calamandrei si dice:<\/p><p>\u00abI magistrati di qualunque grado, sia giudicanti che del pubblico ministero, sono inamovibili dal giorno della loro nomina\u00bb.<\/p><p>Quindi vi \u00e8 gi\u00e0 la definizione del Pubblico Ministero come magistrato.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte della proposta dell\u2019onorevole Leone:<\/p><p>\u00abIl Pubblico Ministero dipende dal Ministro della giustizia\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Cappi, cos\u00ec definitivamente redatto:<\/p><p>\u00abIl Pubblico Ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati ed \u00e8 sottoposto alla vigilanza del Ministro della giustizia\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI propone che si voti per divisione.<\/p><p>LAGONI, affinch\u00e9 non sorgano equivoci, propone che l\u2019ordine del giorno sia votato nella sua completezza.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che racchiude due concetti del tutto distinti.<\/p><p>AMBROSINI dichiara che dar\u00e0 voto favorevole solo alla prima parte.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell\u2019ordine del giorno Cappi:<\/p><p>\u00abIl Pubblico Ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la seconda parte: \u00ab\u00e8 sottoposto alla vigilanza del Ministro della giustizia\u00bb.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> voter\u00e0 contro, perch\u00e9 questa seconda parte \u00e8 in contradizione con la prima.<\/p><p>PRESIDENTE, dichiara pure di votare contro, perch\u00e9 questa seconda parte si ricollega a quanto gi\u00e0 \u00e8 stato detto nell\u2019articolo 8 e cio\u00e8 che l\u2019azione penale \u00e8 pubblica e che il Pubblico Ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla in conformit\u00e0 della legge, senza potere, in nessun caso, sospenderne o ritardarne l\u2019esercizio.<\/p><p>LEONE GIOVANI, <em>Relatore,<\/em> dichiara di astenersi dal voto.<\/p><p>(<em>Con 4 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astensione, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che si deve decidere in quale articolo va inserita la prima parte della proposta Cappi approvata.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> propone che sia inserita nell\u2019articolo 4, dove si parla della Magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo per l\u2019inserzione nell\u2019articolo 4.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che per la logica e la sistematica, vada bene raffermatone che la Magistratura \u00e8 un ordine autonomo; ma tale affermazione va fatta con una proposizione lapidaria, evitando che sia diminuita con delle specificazioni. Preferirebbe quindi integrare con questa norma l\u2019articolo 23, dove si parla dei giudici e del Pubblico Ministero.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> preferirebbe l\u2019inserzione nell\u2019articolo 4.<\/p><p>PRESIDENTE, riconoscendo l\u2019opportunit\u00e0 di non aggiungere parole che diminuirebbero l\u2019affermazione solenne del principio, prega l\u2019onorevole Gas figlia di non insistere.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> consente.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 23:<\/p><p>\u00ab<em>Inamovibilit\u00e0.<\/em> \u2013 I magistrati di qualunque grado, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, sono inamovibili dal giorno della loro nomina. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti ad altra sede od anche semplicemente destinati ad altre funzioni se non col loro consenso, ovvero per deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura o della competente Corte disciplinare per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dalle leggi\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> chiarisce che quest\u2019articolo rappresenta una innovazione rispetto all\u2019articolo 69 dello Statuto, il quale concedeva l\u2019inamovibilit\u00e0 ai giudici, solo dopo tre anni dalla loro nomina, mentre qui la si concede dal giorno della loro nomina.<\/p><p>Ponendo per\u00f2 in relazione questo articolo con l\u2019articolo 20, in cui si dispone che la nomina sia fatta dal Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio, risulta che il periodo durante il quale i magistrati esercitano le loro funzioni, ma non hanno ancora l\u2019inamovibilit\u00e0, \u00e8 quello del tirocinio, che pu\u00f2 durare anche pi\u00f9 di tre anni.<\/p><p>Qualora per\u00f2 la Commissione lasciasse cadere l\u2019articolo 20, perch\u00e9 ritenuto superfluo, occorrerebbe stabilire in questa sede che alla nomina si procede dopo un determinato periodo di tirocinio.<\/p><p>CAPPI non crede che nella Costituzione si possa parlare del periodo di tirocinio dei magistrati. Aggiunge che ritiene superflua la seconda parte dell\u2019articolo 23, perch\u00e9 gi\u00e0 compresa nell\u2019articolo votato nella precedente seduta, in cui si parla del trasferimento e delle promozioni come di materia di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> propone che si dica\u00bb \u00abdiventano inamovibili dopo il periodo di tirocinio\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> spiega che attualmente i magistrati, una volta superato il concorso, vengono nominati, con decreto ministeriale, uditori. \u00c8 questa gi\u00e0 una nomina, perch\u00e9 gli uditori esercitano funzioni di magistrati. Successivamente, quando hanno espletato il loro tirocinio, vengono nominati giudici aggiunti e da questo momento debbono passare tre anni prima che godano della inamovibilit\u00e0. Dicendo che godono dell\u2019inamovibilit\u00e0 dal giorno della loro, nomina, senza specificare con quale provvedimento la nomina viene fatta, e senza dire che deve esservi un periodo in cui l\u2019inamovibilit\u00e0 non \u00e8 concessa, si varierebbe una norma dello Statuto precedente senza sostituirla con una nuova, egualmente completa. Ritiene che questa sia materia di Costituzione, c aggiunge che la norma \u00e8 suggerita da \u2018tutte le proposte fatte dai magistrati. \u00abInamovibilit\u00e0\u00bb \u00e8 una parola elastica, che si \u00e8 andata riempiendo di significati che non aveva un tempo, e questa pienezza della formula deve essere riprodotta nella Costituzione, perch\u00e9 rappresenta un miglioramento in confronto dello Statuto precedente.<\/p><p>CAPPI insiste nel rilevare che la seconda parto \u00e8 compresa nell\u2019articolo gi\u00e0 votato, dove \u00e8 detto che la competenza in materia spetta al Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> risponde che, senza questa disposizione, sembrerebbe clic il Consiglio della Magistratura potesse agire arbitrariamente, mentre deve uniformarsi a quanto sar\u00e0 stabilito dalla legge.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> non ha nulla da osservare quanto alla inamovibilit\u00e0. La seconda casistica potrebbe rientrare in forma pi\u00f9 sintetica nella formula usata nel suo articolo 5-<em>bis<\/em>: \u00absalvo i casi espressa\u2013 mente previsti nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che l\u2019onorevole Leone accetta la formulazione dell\u2019articolo 23 fino alle parole \u00abloro consenso\u00bb; aggiungerebbe poi \u00absalvo i casi espressamente previsti nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> per la prima parte dell\u2019articolo 23 propone la seguente dizione:<\/p><p>\u00abI magistrati di qualunque grado, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, diventano inamovibili immediatamente dopo il periodo di tirocinio fissato dalla legge\u00bb.<\/p><p>Si intende qui alludere alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>AMBROSINI, al posto delle parole \u00abinamovibili immediatamente dopo il periodo di tirocinio\u00bb metterebbe le altre \u00abinamovibili dopo il tirocinio\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> propone di aggiungere alla fine dell\u2019articolo le parole \u00absull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>CAPPI toglierebbe le Corti disciplinari lasciando solo il Consiglio Superiore.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo 23 che, secondo le proposte fatte, risulta cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abI magistrati di qualunque grado, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, diventano inamovibili dopo il tirocinio. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti ad altra sede o anche semplicemente destinati ad altre funzioni se non col loro consenso, ovvero per deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> ritiene opportuno trattare ora l\u2019argomento della nomina dei capi delle Corti giudiziarie, data l\u2019importanza che esso riveste.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> riconosce il particolare significato della questione sollevata dall\u2019onorevole Leone e su di esso richiama l\u2019attenzione.<\/p><p>\u00c8 qui in giuoco l\u2019indipendenza dei giudici, non come corpo di fronte agli altri poteri dello Stato, ma come individui nei riguardi delle possibili ingerenze da parte di qualsiasi superiore. Indubbiamente il modo come sono scelti i capi degli uffici direttivi delle Corti pu\u00f2 influire sull\u2019indipendenza del magistrato; sarebbe perci\u00f2 auspicabile introdurre una profonda rinnovazione, richiesta dalla stessa Magistratura, e cio\u00e8 il principio della eleggibilit\u00e0. I presidenti delle Corti di appello dovrebbero essere eletti, o quanto meno designati, dai magistrati del distretto e questo principio, so accolto, dovrebbe essere sancito nella Costituzione.<\/p><p>Pone quindi il problema delle funzioni del Procuratore Generale Commissario della giustizia, e si domanda a chi affidare l\u2019azione disciplinare contro i magistrati, dato che l\u2019articolo 19 del suo progetto, che considerava la figura del Commissario della giustizia, non \u00e8 stato approvato. Pensa che tale competenza possa essere attribuita al Ministro della giustizia, il quale avrebbe solo il potere di iniziare l\u2019azione disciplinare denunziando i magistrati \u2013alle Corti disciplinari o al Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore,<\/em> obietta che il Ministro della giustizia, facendo parte del Consiglio Superiore della Magistratura, non pu\u00f2 essere il promotore dell\u2019azione disciplinare. A suo avviso una tale azione potrebbe essere svolta dal Procuratore Generale della Cassazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> \u00e8 contrario al principio elettivo dei capi delle Corti, perch\u00e9, se da una parte salvaguarda l\u2019indipendenza della Magistratura, d\u2019altro canto darebbe luogo a molti inconvenienti nell\u2019ambito stesso della Magistratura. Sarebbe dell\u2019avviso di far nominare i capi delle Corti periferiche dal Consiglio Superiore della Magistratura, demandando la nomina dei capi della Corte Suprema (Primo Presidente e Procuratore generale) al Capo dello Stato, su designazione o del Consiglio dei Ministri, o del potere legislativo (Assemblea Nazionale), su una terna di nomi compresi in determinate categorie, previste dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, per evitare il pericolo di nomine dall\u2019esterno.<\/p><p>Per quanto riguarda il problema di un possibile intervento del Ministro della giustizia come organo di attivazione dei provvedimenti disciplinari, osserva che la materia \u00e8 delicatissima. Non pu\u00f2 il Ministro della giustizia esercitare tale azione, data la sua veste di Vicepresidente del Consiglio Superiore, in quanto sarebbe giudice e parte contemporaneamente; n\u00e9 d\u2019altro canto si pu\u00f2 affidare l\u2019incarico al Pubblico Ministero, dopo che si \u00e8 stabilito che questi \u00e8 un organo del potere giudiziario. Si affaccia quindi la necessit\u00e0 di trovare un organo al di fuori del potere giudiziario, anche per evitare il pericolo che ad un\u2019certo momento il Pubblico Ministero, per un senso di solidariet\u00e0 verso tutto il corpo della Magistratura, non ritenga di dover procedere contro un suo collega.<\/p><p>A suo avviso, togliendo al Ministro la Vicepresidenza del Consiglio Superiore, gli si potrebbe affidare questa alta funzione di vigilanza e di promozione di tutte le misure atte a far funzionare la Magistratura.<\/p><p>Ma se non si trova un altro organo, si dia agli altri poteri dello Stato la possibilit\u00e0 di chiedere l\u2019inizio di un procedimento penale a carico dei magistrati.<\/p><p>LACONI ritiene che l\u2019onorevole Leone abbia segnalato solo un aspetto dell\u2019incongruenza, la quale si manifesta non soltanto per il Ministro, ma per tutti gli organi dello Stato. Anche sull\u2019operato dei singoli membri del Consiglio Superiore potrebbe manifestarsi la necessit\u00e0 di un\u2019azione disciplinare, e la miglior garanzia sarebbe il distacco della Suprema Corte disciplinare dal Consiglio Superiore: mantenendo gli organi distinti, si renderebbe possibile un controllo vicendevole.<\/p><p>AMBROSINI ritiene doveroso insistere sulla questione pregiudiziale da lui gi\u00e0 sollevata. La materia in discussione \u00e8 di importanza indubbiamente fondamentale, ma non deve essere trattata nella Costituzione, bens\u00ec demandala alla sede pi\u00f9 specifica, alla legge cio\u00e8 sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>MANNIRONI crede che occorrerebbe far cenno nella Costituzione della eleggibilit\u00e0 dei capi e rimandare il resto alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>AMBROSINI spiega che la sua pregiudiziale vale per tutti i problemi venuti in discussione. Ripete che tutta questa materia, che \u00e8 d\u2019importanza fondamentale e che interferisce sulla struttura e sul funzionamento dell\u2019ordine giudiziario, dovrebbe essere rimandata alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Ha notato spesso una diffidenza pregiudiziale verso il legislatore ordinario, come se esso potesse commettere continuamente degli arbitri; ma questa diffidenza gli sembra del tutto ingiustificata.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che si passer\u00e0 alla votazione sulla questione pregiudiziale sollevala dall\u2019onorevole Ambrosini, che non si debba cio\u00e8 discutere della eleggibilit\u00e0 dei capi della Magistratura Superiore, n\u00e9 del procedimento disciplinare, ma che il tutto debba essere deferito alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>MANNIRONI propone che la pregiudiziale sia votata per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte della pregiudiziale, che non si debba cio\u00e8 parlare della eleggibilit\u00e0 dei capi della Magistratura Superiore.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> dichiara di votare contro, perch\u00e9 ritiene che la questione della eleggibilit\u00e0 sia un problema di grande importanza.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seconda parte, cio\u00e8 che non si debba parlare del procedimento disciplinare.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>TARGETTI dichiara che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro l\u2019articolo 23, perch\u00e9 avrebbe dovuto fare delle riserve sulla posizione e figura del Pubblico Ministero.<\/p><p>DI GIOVANNI esprime lo stesso avviso.<\/p><p>PRESIDENTE mette in discussione l\u2019articolo 20 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Nomina dei magistrati. \u2013<\/em> La nomina dei magistrati \u00e8 fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. I requisiti per essere ammessi al concorso sono determinati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario; possono esservi ammesse anche le donne.<\/p><p>\u00abQualora per certi uffici della Magistratura sia necessaria una preparazione approfondita su determinate materie, possono essere banditi concorsi per l\u2019ammissione a questi uffici tra candidati forniti di speciali titoli scientifici o professionali, o provenienti da altri uffici pubblici.<\/p><p>\u00abL\u2019apertura dei concorsi, la nomina delle Commissioni giudicatrici, la proclamazione dei vincitori, e tutti i provvedimenti relativi all\u2019ammissione di essi al tirocinio ed alle ulteriori prove che essi devono superare secondo la legge per essere nominati giudici, sono del pari di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abLo stesso Consiglio Superiore potr\u00e0, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di consiglieri di Cassazione di avvocati esercenti almeno da venti anni o di professori ordinari di materie giuridiche nelle universit\u00e0.<\/p><p>\u00abI magistrati sono nominati a vita, salvi i limiti di et\u00e0 stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abNei casi stabiliti dalla legge, privati cittadini potranno essere chiamati ad assumere temporaneamente attivit\u00e0 giudiziarie, per integrare, come assessori esperti, la funzione dei magistrati.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura potr\u00e0, con le modalit\u00e0 fissate dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, disporre la nomina di magistrati onorari per tutte quelle funzioni giudiziarie che la legge attribuisce alla competenza dei giudici singoli\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che il primo comma tratti materia di pertinenza della legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che nell\u2019articolo si contengono tre proposte di notevole importanza: l\u2019ammissione delle donne nella Magistratura; l\u2019ammissione di giuristi che, abbiano meriti insigni e la nomina di magistrati onorari.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che l\u2019unico punto che potrebbe discutersi; e che \u00e8 bene considerare nella Costituzione, sia quello della ammissione delle donne nella, carriera giudiziaria. Per tutto il resto risorgerebbe la sua pregiudiziale, di rinviare alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Ambrosini. Non solo il problema dell\u2019ammissione delle donne, ma anche quello relativo al modo con cui si entra nella Magistratura dovrebbe essere risolto in questa sede. Su questo punto si \u00e8 molto discusso da parte delle associazioni di magistrati e da parte di uomini politici. Uno dei problemi fondamentali posti da alcune tendenze politiche \u00e8 appunto quella della elettivit\u00e0 dei giudici, ed anche su questo occorre che la Costituzione stabilisca le direttive.<\/p><p>PRESIDENTE legge, a questo proposito, l\u2019articolo 2 proposto dall\u2019onorevole Leone: \u00abL\u2019ammissione alle funzioni giudiziarie si consegue mediante concorso\u00bb,<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> \u00e8 contrario al sistema seguito in altre Costituzioni, che hanno dedicato pochi articoli al potere giudiziario. Nel Paese vi \u00e8 grande aspettativa: esso vuol sapere se le donne possono essere ammesse o no nella Magistratura, vuol sapere come si eleggono i capi delle Corti, e questa \u00e8 materia tipicamente costituzionale.<\/p><p>Il potere giudiziario deve essere, per il suo prestigio e per la sua funzione, riguardato con la massima larghezza nella Costituzione. Del resto, i problemi concernenti la Regione e gli altri poteri dello Stato sono stati trattati dettagliatamente e altrettanto pensa che si debba fare per le questioni in discussione.<\/p><p>AMBROSINI riconosce che i due punti che possono sollevare discussioni e contrasti, nonch\u00e9 aspettative, sono quello della ammissione delle donne e quello dell\u2019eventuale elettivit\u00e0 dei Capi dell\u2019ordine giudiziario.<\/p><p>Su questo secondo punto la Commissione ha gi\u00e0 espresso il suo volo, ma, in considerazione delle osservazioni che sono state riproposte e anche per l\u2019assenza di parecchi colleghi durante la discussione, sarebbe favorevole a che la questione fosse ripresa in esame.<\/p><p>TARGETTI osserva che, o si rispetta il principio dell\u2019intangibilit\u00e0 delle decisioni prese o, se si ammette che si possa tornare sopra questa questione, a maggior ragione si dovrebbe ritornare sopra quella del Pubblico Ministero.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 del parere che non si possa trattare dei concorsi per l\u2019ammissione nella Magistratura, senza ritornare sulla deliberazione gi\u00e0 presa, perch\u00e9 avere esaminato e deciso su questo punto e taciuto sull\u2019altro potrebbe prestarsi ad interpretazioni erronee.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 dell\u2019opinione di limitare la discussione alla questione della ammissione delle donne nella Magistratura.<\/p><p>AMBROSINI propone che l\u2019argomento della elettivit\u00e0 o meno dei Capi dell\u2019ordine giudiziario, sul quale aveva proposto la pregiudiziale, venga ripreso in esame insieme a quello dell\u2019ammissione delle donne nell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> \u00e8 favorevole che le donne possano essere ammesse negli uffici giurisdizionali, perch\u00e9 esse hanno dato ottima prova in tanti altri uffici in cui occorrono doti di raziocinio, di equilibrio e di spirito logico pari a quelle che occorrono nella giurisdizione.<\/p><p>Si \u00e8 obiettato che le facolt\u00e0 psicologiche della donna sono soggette a periodiche variazioni che potrebbero portare ad una discontinuit\u00e0 dei giudizi; ma egli ritiene che in certi giudizi, come quelli di separazione coniugale, l\u2019intervento della donna sia utilissimo per raggiungere un maggior equilibrio di giudizio. \u00c8 quindi favorevole all\u2019ammissione delle donne con qualche limitazione, per certe materie della giurisdizione penale.<\/p><p>Le chiamerebbe, per\u00f2, a far parte della giuria nei giudizi di Assise c del Tribunale per i minorenni e in tutte le questioni di giurisdizione volontaria e in quelle familiari.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei e lo invita di precisare i suoi concetti in una formula concreta.<\/p><p>CAPPI crede che le donne dovrebbero poter essere inserite e utilizzate in determinati giudizi, senza che avessero la possibilit\u00e0 di accedere alla carriera giudiziaria e diventare magistrali.<\/p><p>DI GIOVANNI pensa che le donne, anche per le condizioni della vita pubblica e sociale odierna, abbiano raggiunto un tale grado di maturit\u00e0 che precludere loro l\u2019ingresso nella carriera giudiziaria significherebbe far loro un torto. Esse ormai partecipano a tutti gli uffici, fanno parte dell\u2019Assemblea Costituente e non possono essere escluse dagli uffici giudiziari. Trova quindi opportuno affermare il principio, salvo poi a stabilire le modalit\u00e0 di dettaglio della partecipazione delle donne alla carriera giudiziaria nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE richiama l\u2019attenzione dei colleghi sull\u2019articolo 3 del progetto Leone, nel quale si stabilisce che per i concorsi o, comunque, per le ammissioni in genere, non si richiedono che capacit\u00e0 tecniche e morali, allo scopo di escludere qualsiasi incapacit\u00e0 razziale o di altro genere.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> propone di ridurre l\u2019articolo 20 a soli tre commi: uno sulla nomina, che di regola avviene per concorso; l\u2019altro sulla ammissione delle donne; il terzo sull\u2019ammissibilit\u00e0 di giuristi insigni.<\/p><p>UBERTI non \u00e8 favorevole all\u2019ammissione delle donne, La donna deve conquistare gradualmente la sua posizione. Si \u00e8 accennato a porre dei limiti, ma non gli sembra ammissibile, nell\u2019attuale carenza di magistrati, che la donna possa, ricoprire qualsiasi carica nell\u2019ordine giudiziario. Anche in un giudizio di carattere matrimoniale avrebbe dei dubbi sulla completezza della, sua decisione.<\/p><p>TARGETTI dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Calamandrei e vorrebbe che non ci fosse nessuna limitazione di funzioni. Non \u00e8 cosa semplice portare ragioni contro l\u2019ammissione della donna nella Magistratura e nella discussione che \u00e8 stata fatta non gli sembra che sia stato portato alcun argomento persuasivo.<\/p><p>Il fatto che nessuna ragione fisiologica, nessuna presunta incapacit\u00e0 abbia impedito alla donna di essere nominata membro della Costituente e, in altri Paesi, di far parte del Governo o della Diplomazia, dimostra che non si pu\u00f2 seriamente sostenere la sua incapacit\u00e0 a. far parte della Magistratura.<\/p><p>Piuttosto pensa che qualche preoccupazione possa nutrirsi circa la. serenit\u00e0 del suo giudizio nei giudizi su delitti passionali ed anche in quelli di separazione ai quali l\u2019onorevole Calamandrei vorrebbe di preferenza farla partecipare; perch\u00e9 in moltissimi casi, senza una ragione logica, si son viste le donne infatuarsi a favore dell\u2019uomo contro una donna. Ma la perfezione del giudice non si trova sempre nemmeno nell\u2019uomo giudice.<\/p><p>Se v\u2019\u00e8 in molti, una qualche diffidenza, una certa contrariet\u00e0 a vedere la donna con la toga, ritiene che ci\u00f2 dipenda pi\u00f9 che altro da pregiudizi, da misoneismo superstite.<\/p><p>La stessa contrariet\u00e0 si era manifestata all\u2019inizio del movimento per l\u2019emancipazione della donna, per la richiesta del voto; ma poich\u00e9 questo pregiudizio \u00e8 stato vinto e nessuno ormai mette in discussione la parit\u00e0 assoluta dei diritti della donna \u00e8 dell\u2019uomo, non si pu\u00f2 oggi affermare che la donna non deve essere ammessa nella Magistratura. Se si vedono donne coprire degnamente cattedre universitarie, anche in facolt\u00e0 di medicina e matematica, si chiede come si possa sostenere che essa ha un incapacit\u00e0 costituzionale a diventare giudice o consigliere di Cassazione.<\/p><p>Ripete quindi di essere favorevole alla proposta Calamandrei senza alcuna indicazione di specifiche n\u00e9 generiche limitazioni.<\/p><p>CAPPI fa considerare che nella coscienza pubblica oggi non v\u2019\u00e8 la convinzione che le donne possano essere ammesse all\u2019esercizio delle funzioni di giudice. Si \u00e8 detto che le donne oggi sono eleggibili ed elettrici, ed \u00e8 questa una conseguenza delle sofferenze, delle dure prove che esse hanno sopportato durante la guerra; ma cosa ben diversa \u00e8 la funzione giudiziaria.<\/p><p>La ragione della diffidenza diffusa nella maggioranza di fronte ad una donna giudicante sta nella prevalenza che nelle donne ha il sentimento sul raziocinio, mentre nella risoluzione delle controversie deve prevalere il raziocinio sul sentimento. Perci\u00f2 si dichiara contrario all\u2019ammissione delle donne nella Magistratura.<\/p><p>MANNIRONI dichiara che, per ragioni di principio, \u00e8 del parere che i diritti delle donne debbano essere in tutto pari a quelli dell\u2019uomo: per\u00f2 fa qualche riserva. A suo avviso; nella sua costituzione psichica la donna non ha le attitudini per far bene il magistrato, come dimostra l\u2019esperienza pratica in un campo affine, cio\u00e8 nella professione dell\u2019avvocato. Tutti avranno notato quale scarsa tendenza e adattabilit\u00e0 abbia la donna per questa professione perch\u00e9 le manca, proprio per costituzione, quel potere di sintesi e di equilibrio assoluto che \u00e8 necessario per sottrarsi agli stati emotivi.<\/p><p>Pensa che si possa consentire alle donne di partecipare a limitate e determinate forme di giudizio nelle sezioni specializzate, ma ritiene non si possa generalizzare fino al punto da consentire loro il libero accesso alla Magistratura. N\u00e9 potrebbe essere un limite sufficiente l\u2019esame di concorso, anche se severo, perch\u00e9 le donne studiano e possono prepararsi al pari dell\u2019uomo. Ma la garanzia necessaria non \u00e8 offerta soltanto dalla semplice conoscenza delle materie giuridiche che formano oggetto dell\u2019esame. Il buon giudice non \u00e8 quello che soltanto conosca bene il diritto; gli occorrono altri requisii che potrebbero chiamarsi naturali (temperamento, forza d\u2019animo, fermezza di carattere, capaci l\u00e0 di sintesi, ecc.) e la cui deficienza non si colma col semplice studio. Rileva infine che neppure le stesse donne rivendicano per s\u00e9 il diritto ad essere ammesse nella Magistratura. Il problema quindi non \u00e8 attuale.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> fa osservare che v\u2019\u00e8 il periodo di tirocinio.<\/p><p>MANNIRONI non crede che in quel periodo di tre anni si possa valutare a pieno la capacit\u00e0 di una donna.<\/p><p>Concludendo, propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abAlle sezioni speciali della Magistratura ordinaria possono essere chiamate a partecipare anche le donne nei casi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>FARINI dichiara di concordare con l\u2019onorevole Targetti, e si meraviglia della resistenza, specialmente da parte degli appartenenti alla democrazia cristiana, alla ammissione delle donne nella Magistratura.<\/p><p>Se si vuol dare al Paese una Costituzione veramente democratica, occorre fornire alla Magistratura la base pi\u00f9 larga possibile e non si deve impedire a pi\u00f9 della met\u00e0 della popolazione italiana di partecipare a questa funzione.<\/p><p>La donna ha gi\u00e0 acquisito dei diritti in tutti i campi e ha dimostrato durante la guerra e nel dopo guerra capacit\u00e0 politiche e morali tali da poter assumere qualsiasi funzione nello Stato. Nessun dubbio che possa essere anche ottimo magistrato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> chiede che sia messa in votazione la sua proposta senza limitazioni. Le limitazioni potrebbero essere stabilite in seguito dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Propone quindi la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa nomina dei magistrati \u00e8 fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. I requisiti per essere ammessi al concorso sono determinati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario: possono esservi ammesse anche le donne\u00bb.<\/p><p>LACONI preferirebbe una formula che sancisse il principio del libero accesso delle donne alla Magistratura. \u00c8 vero che le donne possono, per temperamento o per tradizione, essere meno tagliate degli uomini a ricoprire l\u2019ufficio di giudice, ma questo influir\u00e0 sulla libera scelta individuale, come influisce per gli uomini. Invece, come affermazione di diritto, tutti i cittadini, e quindi anche le donne, devono avere la possibilit\u00e0 di accedere a qualsiasi carriera.<\/p><p>CAPPI domanda se il principio deve valere anche per l\u2019esercito.<\/p><p>LACONI risponde affermativamente e ricorda che le donne hanno fatto parte in guerra di formazioni partigiane.<\/p><p>AMBROSINI propone l\u2019aggiunta: \u00abnei casi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>LACONI teme che con tale aggiunta sia possibile introdurre una disposizione illogica per cui alla donna sarebbe consentito l\u2019accesso a determinati gradi della Magistratura e non ad altri.<\/p><p>Si pu\u00f2 sostenere, con l\u2019onorevole Mannironi, che le donne non possano accedere alla Magistratura; ma, ammesso che possano accedervi, sarebbe assurdo limitare questo accesso a determinati gradi.<\/p><p>TARGETTI spiega che, in vista della ipotesi che, dopo l\u2019affermazione del principio generale, il potere legislativo limiti il diritto delle donne, l\u2019onorevole Laconi vorrebbe fosse trovata una formula per la quale la limitazione sarebbe possibile solo con la riforma della Costituzione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> propone la formula: \u00abpossono esservi ammesse, con parit\u00e0 di diritti, anche le donne\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rammenta che nella parte generale della Costituzione \u00e8 gi\u00e0 riconosciuta la parit\u00e0 dei diritti.<\/p><p>UBERTI, anche per rispondere ad una osservazione dell\u2019onorevole Farini, si richiama alla necessit\u00e0 di attenersi alla realt\u00e0 delle cose.<\/p><p>Evidentemente fra i due sessi esistono differenze che si esprimono in varie forme o non \u00e8 possibile improvvisare una capacit\u00e0, un\u2019attitudine. \u00c8 dunque bene cominciare gradualmente attraverso particolari limitazioni, per regolarsi in fu turo secondo l\u2019esperienza acquisita.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che l\u2019accettazione della sua aggiunta faciliterebbe l\u2019ammissione del principio e sarebbe reso cos\u00ec un grande servizio alla causa femminile. Ma, senza quella aggiunta, teme che il principio possa non essere ammesso.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abPossono esservi ammesse anche le donne, nei limiti e per le materie stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>TARGETTI chiede che si voti prima la norma generale; quella che afferma il diritto senza limitazioni.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il principio generale, cio\u00e8: \u00abPossono, esservi ammesse anche le donne\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>CAPPI, anche a nome dei colleghi Mannironi, Uberti, Castiglia, Leone e Ambrosini, dichiara, e chiede che sia inserito a verbale, che sarebbero stati disposti a votare favorevolmente, se si fosse aggiunta la seconda parte dell\u2019emendamento: \u00abnei limiti e per le materie stabilite dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione il primo comma dell\u2019articolo 20 senza l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Calamandrei, essendo stato approvato il principio generale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione il seguente comma:<\/p><p>\u00abLo stesso Consiglio Superiore potr\u00e0, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di consiglieri di Cassazione di avvocati esercenti da almeno 20 anni e di professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI ritiene troppo elevato il limite di 20 anni.<\/p><p>RAVAGNAN non porrebbe alcuna limitazione; \u00e8 sufficiente il riconoscimento dei meriti insigni.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> ricorda che, per un articolo della legge Casati, possono essere nominati professori, senza concorso, persone di chiara fama. Questa disposizione ha reso possibile, specialmente nel periodo fascista, non pochi abusi.<\/p><p>AMBROSINI prospetta i pericoli di una formulazione troppo ampia e ritiene che occorra fermarsi al testo del relatore, magari riducendo il limite di 20 anni a 15.<\/p><p>PRESIDENTE, non facendosi altre osservazioni, pone ai voti il secondo comma con la riduzione del limite da 20 a 15 anni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che si dovrebbe mettere in discussione l\u2019articolo riguardante i giudici popolari.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> propone la sospensiva, in quanto alla riapertura della Assemblea Costituente si dovr\u00e0 discutere la legge sulle Corti d\u2019assise. \u00c8 chiaro quindi che l\u2019orientamento che scaturir\u00e0 da tale discussione dovr\u00e0 poi informare anche il testo costituzionale per questo particolare argomento.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 12.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bozzi, Bulloni, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE(SECONDA SEZIONE) 14. 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