{"id":5378,"date":"2023-10-16T00:02:00","date_gmt":"2023-10-15T22:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5378"},"modified":"2023-12-08T23:15:59","modified_gmt":"2023-12-08T22:15:59","slug":"pomeridiana-di-venerdi-10-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5378","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5378\" class=\"elementor elementor-5378\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9635f5c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9635f5c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5eb7fc1\" data-id=\"5eb7fc1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5f3b3b2 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5f3b3b2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470110sed011ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-02518a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"02518a0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>11.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Il potere esecutivo<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Fabbri \u2013 Tosato, <em>Relatore \u2013 <\/em>Einaudi \u2013 Perassi \u2013 La Rocca, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lussu \u2013 Mortati \u2013 Fuschini \u2013 Nobile \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Cannizzo \u2013 Vanoni.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sull\u2019articolo 20 riguardante la figura del Primo Ministro, avvertendo che sono state proposte tre formule sostitutive della formulazione contenuta nel progetto del Comitato, rispettivamente dagli onorevoli Perassi, Tosato e Mortati. La formula dell\u2019onorevole Perassi dice che il Primo Ministro e i ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza; quella dell\u2019onorevole Tosato dice che il Primo Ministro ha la responsabilit\u00e0 dell\u2019attuazione della politica generale del Governo; quella infine dell\u2019onorevole Mortati dice che il Primo Ministro ha la direzione della politica generale del Governo e ne assume la responsabilit\u00e0.<\/p><p>Fa rilevare che, di queste tre formule, quella dell\u2019onorevole Perassi risponde di pi\u00f9 al concetto di una responsabilit\u00e0 collegiale per la politica del Governo, mentre quelle degli onorevoli Tosato e Mortati conservano essenzialmente il concetto della responsabilit\u00e0 del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell\u2019attuazione e nella direzione della politica del Governo.<\/p><p>Osserva personalmente che, di fatto, ci\u00f2 che conta \u00e8 l\u2019attuazione di una determinata politica generale, la cui responsabilit\u00e0 risale al Primo Ministro. Nelle formule degli onorevoli Mortati e Tosato la responsabilit\u00e0 dei singoli ministri viene diminuita e si riduce all\u2019ambito del loro Ministero, rendendo pressoch\u00e9 inutile il Consiglio dei Ministri, che egli invece concepisce come un organo di collaborazione nel quale tutti i ministri danno il loro contributo a determinati lati e aspetti della politica generale del Governo.<\/p><p>Ricorda che, durante la discussione dell\u2019articolo 19, \u00e8 stato detto che il Primo Ministro e i ministri si presentano come un tutto organico. Non \u00e8 infatti pensabile che i ministri non diano il proprio contributo alla elaborazione del programma del Governo, ma si limitino ad accettare o respingere quello presentato loro dal Primo Ministro. Si dichiara, pertanto, favorevole alla formula dell\u2019onorevole Perassi, secondo la quale il Primo Ministro e i ministri sono responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza.<\/p><p>Ricorda, infine, che l\u2019onorevole Fabbri aveva presentato un emendamento nel quale si diceva che il Primo Ministro, a seguito della adesione dei ministri al Governo da lui presieduto, precisa e deduce le direttive generali del Governo stesso del quale sono responsabili tutti i ministri.<\/p><p>FABBRI chiarisce di non avere insistito nel suo emendamento, perch\u00e9 esso richiama gli stessi concetti contenuti nella proposta dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che la formula da lui presentata non intende affatto venir meno ai princip\u00ee tradizionali del Governo parlamentare, ma vuole soltanto assicurare quella unitariet\u00e0 della compagine governativa, la quale costituisce un\u2019esigenza particolarmente sentita in questo momento storico.<\/p><p>Fa presente che nell\u2019articolo 19, gi\u00e0 approvato, \u00e8 detto chiaramente che il Governo \u00e8 costituito dal Primo Ministro e dai ministri che ne fanno parte. Quindi, resta fermo il principio per cui i ministri, insieme col Primo Ministro, partecipano alle deliberazioni della politica generale del Governo; ma, poich\u00e9 questa politica generale deve essere attuata, \u00e8 necessario che qualcuno abbia la particolare possibilit\u00e0 di farla attuare unitariamente da tutti i ministri. Ora, i redattori del progetto del Comitato, non avendo riscontrato nella legislazione attuale un potere del Primo Ministro di stimolare, coordinare e mantenere l\u2019unit\u00e0 nell\u2019attuazione del programma governativo, si sono preoccupati di mettere in rilievo la figura del Primo Ministro, adottando la parola \u00abresponsabilit\u00e0\u00bb che \u00e8 nell\u2019uso tecnico costituzionale.<\/p><p>Ripete che questa responsabilit\u00e0 del Primo Ministro, la quale riguarda l\u2019attuazione e non la deliberazione della politica del Governo, non mette affatto in secondo piano la figura degli altri ministri, che unitamente al Primo Ministro partecipano alle deliberazioni delle linee direttive della politica generale governativa.<\/p><p>Conclude dichiarando di ritenere che il Governo non rappresenti soltanto una raccolta di persone che ad un certo momento si incontrano e poi vanno ciascuno per la sua strada, ma rappresenti un collegio che deve agire unitariamente per sviluppare una politica unitaria, secondo gli impegni assunti di fronte all\u2019Assemblea che ha approvato la sua politica.<\/p><p>EINAUDI domanda all\u2019onorevole Perassi se, votando la sua formula, rimangano ferme le altre osservazioni contenute nell\u2019articolo 20.<\/p><p>PERASSI chiarisce che la formulazione dell\u2019articolo 20, proposto dal Comitato, stabilendo la responsabilit\u00e0 del Primo Ministro nei riguardi della politica generale del Governo, e dicendo nell\u2019ultimo comma che anche i ministri sono responsabili degli alti o omissioni relativi ai compiti dei loro Ministeri, d\u00e0 l\u2019impressione che per quanto riguarda la politica generale sia responsabile soltanto il Primo Ministro, e che i ministri siano responsabili soltanto dell\u2019attivit\u00e0 da loro svolta nell\u2019ambito del loro Ministero. Perci\u00f2, egli ha proposto la formula la quale afferma che la responsabilit\u00e0 del Primo Ministro e dei ministri \u00e8 collegiale, formula che dovrebbe essere collocata nell\u2019articolo 19, non escludendo che nel successivo articolo 20 si definisca la figura del Primo Ministro e si conferiscano a lui speciali poteri.<\/p><p>Dichiara, anzi, di poter accettare la formula contenuta nel primo comma dell\u2019articolo 20, ove sia modificata nel senso che il Primo Ministro assicura la realizzazione della politica generale del Governo, e mantiene l\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico, come \u00e8 detto nell\u2019articolo 20 per il resto. Invece l\u2019ultimo comma dello stesso articolo 20, in cui si dice che i ministri sono responsabili degli atti o omissioni relativi ai compiti dei loro Ministeri, dovrebbe essere inserito nell\u2019articolo 19, l\u00e0 dove si afferma la responsabilit\u00e0 collegiale del Primo Ministro e dei ministri.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, si richiama alle considerazioni svolte nelle precedenti sedute, che non ritiene di dover ripetere.<\/p><p>FABBRI dichiara di riferirsi anch\u2019egli a quanto ha gi\u00e0 esposto precedentemente.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, in relazione a quanto \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole Perassi, chiarisce che la formulazione da lui proposta nella prima parte dell\u2019articolo 20, ove fosse accettata la proposta dell\u2019onorevole Perassi, diventerebbe superflua, perch\u00e9 sarebbe inutile parlare dei Primo Ministro. Nella sua formulazione ha credulo di non dover parlare dei ministri, in quanto di essi, come membri del Governo, si occupa gi\u00e0 l\u2019articolo 19.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, proprio perch\u00e9 si desidera che il Governo non sia una semplice raccolta di persone, ma abbia una sua unitariet\u00e0, \u00e8 tanto pi\u00f9 necessario rendere responsabili tutti i ministri della politica generale del Governo.<\/p><p>Fa presente che, delle tre formule emendative proposte, quella dell\u2019onorevole Perassi si allontana pi\u00f9 delle altre dalla formula del Comitato di redazione, e pertanto deve esser posta in votazione prima delle altre. Ricorda che la formula dell\u2019onorevole Perassi, la quale non esclude quella del successivo articolo 20, \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro e i ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza\u00bb.<\/p><p>LUSSU osserva che tutti possono essere d\u2019accordo sul principio che la responsabilit\u00e0 del primo Ministro e dei ministri \u00e8 collegiale; ma che ad ogni modo, ad evitare qualche preoccupazione, sarebbe opportuno trovare una formula pi\u00f9 chiara.<\/p><p>MORTATI concorda con l\u2019onorevole Tosato sull\u2019opportunit\u00e0 che non si dica nulla per quanto riguarda i ministri, ed \u00e8 contrario alla formula proposta dall\u2019onorevole Perassi, perch\u00e9 non risponde all\u2019esigenza di un organo di coordinamento dell\u2019azione dei vari Ministeri. Quest\u2019organo non pu\u00f2 essere quello collegiale rappresentato dal Consiglio dei Ministri, perch\u00e9 esso non ha la possibilit\u00e0 di sgomberare il terreno dalle disfunzioni, le disarmonie e le difficolt\u00e0 sulla concreta realizzazione dell\u2019indirizzo politico della cui esecuzione il Capo del Governo \u00e8 responsabile.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che all\u2019articolo 20 si parla del coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 dei ministri non da parte del Consiglio dei Ministri, ma da parte del Primo Ministro: quindi, il coordinatore resta sempre il Primo Ministro.<\/p><p>MORTATI insiste sulla necessit\u00e0 di dare al Primo Ministro dei poteri speciali, che gli altri ministri non hanno e che non possono esercitare.<\/p><p>Una differenziazione di posizione giuridica del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto agli altri nasce dalla differenza di compiti, differenza che \u00e8 una necessit\u00e0 insopprimibile per assicurare la tempestivit\u00e0 e l\u2019armonia nell\u2019azione del Governo.<\/p><p>Se si parla di una responsabilit\u00e0 collegiale, si presuppone che l\u2019azione di coordinamento avvenga attraverso il Consiglio dei Ministri, il che si vuole escludere.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019articolo 20 dice che il Primo Ministro coordina \u00abindividualmente e in Consiglio dei Ministri\u00bb; quindi non \u00e8 solo il Consiglio dei Ministri l\u2019organo coordinatore, ma anche il Presidente del Consiglio. Nel Consiglio dei Ministri ogni ministro, nell\u2019esprimere il suo voto, assume una responsabilit\u00e0; quindi, la responsabilit\u00e0 collegiale \u00e8 rappresentata dal voto di ogni ministro.<\/p><p>LUSSU, per soddisfare alcune esigenze ed eliminare alcune preoccupazioni manifestatesi nel corso della discussione, propone che la prima parte dell\u2019articolo 20 venga modificata nel senso di sancire la responsabilit\u00e0 collegiale.<\/p><p>Rileva che la proposta dell\u2019onorevole Mortati sembra preoccuparsi del fatto che al Consiglio dei Ministri viene sottoposto un materiale cos\u00ec vasto per cui, nella brevit\u00e0 della riunione, ogni ministro non ha il tempo di dare il suo parere sul progetto che viene presentato da un altro, perch\u00e9 ogni ministro ha conoscenza specifica soltanto del progetto che egli presenta e sul quale si \u00e8 preparato. Perci\u00f2 la proposta dell\u2019onorevole Mortati tende a fare in modo che ogni ministro risponda soltanto delle sue materie di ordinaria amministrazione, perch\u00e9 \u00e8 solo il Presidente che ha la funzione di coordinare e che pu\u00f2 conoscere tutti i vari problemi. Gli altri ministri sarebbero obbligati soltanto a conoscere quelle questioni che rivestono un carattere generale, per quanto riguarda l\u2019indirizzo politico, oppure provvedimenti d\u2019importanza rilevante. Ma la responsabilit\u00e0 degli altri ministri non pu\u00f2 farsi dipendere dal fatto che il provvedimento rivesta oppure no una grande importanza, perch\u00e9 tutti i provvedimenti sono certamente importanti.<\/p><p>Pertanto egli ritiene che si debba trovare una soluzione diversa da quella proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI dichiara che nello spirito di questa disposizione \u00e8 implicitamente una diminuzione della funzionalit\u00e0 del Consiglio dei Ministri. Se l\u2019organo di coordinamento \u00e8 il Primo Ministro ed esso pu\u00f2 dar corso a provvedimenti per cui era richiesto l\u2019intervento del Consiglio, ne segue che la materia da sottoporre al Consiglio dei Ministri potrebbe essere diminuita. Ci\u00f2 porta naturalmente a domandare quali poteri hanno gli altri ministri di fronte alla funzione preminente del Primo Ministro. Evidentemente, come partecipi del Governo, essi hanno il potere di appellarsi al Presidente del Consiglio, e di lamentarsi se determinate misure sono state prese al di fuori di quella che essi ritengono sia l\u2019esigenza dell\u2019indirizzo approvato. In questo caso quale \u00e8 la soluzione? Vi \u00e8 una soluzione politica, per cui questi ministri si appellano ai loro partiti, il che sbocca in definitiva in un voto del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che con ci\u00f2 si verrebbero a stimolare le crisi.<\/p><p>MORTATI ammette che ci\u00f2 possa avvenire, ma osserva che si stimola anche l\u2019unit\u00e0 dell\u2019indirizzo politico. Infatti, finch\u00e9 v\u2019\u00e8 un Governo, questo deve essere unitario. Quando vi \u00e8 un dissenso, questo dissenso non pu\u00f2 affidarsi semplicemente a deliberazioni affrettate del Consiglio dei Ministri, ma dev\u2019essere valutato in tutta la sua portata da chi ha la responsabilit\u00e0 diretta di quell\u2019indirizzo.<\/p><p>Non sa d\u2019altronde se questo sistema varr\u00e0 a diminuire o ad aumentare la possibilit\u00e0 di crisi, ma ritiene che render\u00e0, comunque, pi\u00f9 cauti i ministri nel valutare le discordanze di singole misure nel quadro dell\u2019indirizzo politico del Governo, e soprattutto render\u00e0 pi\u00f9 efficiente il Governo, poich\u00e9 il Primo Ministro dovr\u00e0 avere alle sue dipendenze lo strumento idoneo ad accertare ogni circostanza ed a prendere le misure necessarie a mantenere l\u2019unit\u00e0 di indirizzo: strumento a cui provvede la disposizione dell\u2019articolo 21. Con la disposizione proposta, un ministro non potr\u00e0 dire che non conosceva la portata del decreto da lui approvato, ma in quanto collaboratore nella sua emanazione, sar\u00e0 chiamato insieme al Primo Ministro, oltre il proponente, a rispondere in pieno del provvedimento emanato.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la questione assume aspetti serissimi. Nel pensiero dell\u2019onorevole Mortati il Primo Ministro sta diventando qualche cosa di assorbente, al quale nulla potr\u00e0 sfuggire, e molti provvedimenti non passerebbero al vaglio del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che ci\u00f2 avverr\u00e0, a meno che il Consiglio dei Ministri non faccia esplicita richiesta di esaminarli.<\/p><p>LUSSU fa presente che il Governo \u00e8 tenuto a portare tutti i disegni di legge al Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE insiste sul fatto che molti provvedimenti potrebbero sfuggire alla conoscenza del Consiglio dei Ministri. Quanto alla possibilit\u00e0 di ricorso dei ministri non soddisfatti, cui ha accennato l\u2019onorevole Mortati, ritiene che sia preferibile cercare la conciliazione di certi dissensi nel seno del Consiglio dei Ministri, dove la transazione \u00e8 pi\u00f9 facile, che non giungere a manifestazioni esterne dei dissensi stessi, certamente pi\u00f9 pericolosi. Ritiene che la questione vada valutata da un punto di vista politico, o che a risolverla non bastino i meccanismi tecnici prospettati dall\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 ci\u00f2 significherebbe modificare tutto l\u2019equilibrio del sistema parlamentare.<\/p><p>Per queste ragioni, resta convinto della necessit\u00e0 che la posizione del Presidente del Consiglio sia definita nello spirito della proposta dell\u2019onorevole Perassi, che mette ai voti.<\/p><p>LUSSU dichiara che voter\u00e0 per la formula del Comitato, se verr\u00e0 posta in votazione, intendendo che la responsabilit\u00e0 sia collegiale.<\/p><p>(<em>Con 8 voti favorevoli e 6 contrari, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la formula approvata verr\u00e0 aggiunta alla fine dell\u2019articolo 19.<\/p><p>Passa, quindi, all\u2019articolo 20, e propone che nella prima proposizione si dica: \u00abassicura\u00bb, onde la formula sarebbe la seguente: \u00abIl Primo Ministro assicura l\u2019attuazione della politica generale del Governo, ecc.\u00bb.<\/p><p>MORTATI fa presente che v\u2019\u00e8 anche la formula \u00ab\u00e8 responsabile dell\u2019attuazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che essa sar\u00e0 votata successivamente. Mette intanto ai voti la formula: \u00abIl Primo Ministro assicura l\u2019attuazione della politica generale del Governo\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 9 voti favorevoli e 5 contrari \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la proposta Mortati: \u00abed \u00e8 responsabile dell\u2019attuazione di questa\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 6 voti favorevoli, 6 contrari, e 2 astensioni, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il seguito dell\u2019articolo 20: \u00abe mantiene l\u2019unit\u00e0 e l\u2019indirizzo politico di tutti i Ministeri, coordina individualmente l\u2019attivit\u00e0 dei ministri e presiede il Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>MORTATI propone di sopprimere la dizione: \u00abpresiede il Consiglio dei Ministri\u00bb, in quanto \u00e8 evidente che il Presidente del Consiglio deve presiedere il Consiglio dei Ministri. In suo luogo propone che si dica: \u00abvigila l\u2019attivit\u00e0 dei ministri e la coordina risolvendo conflitti che sorgono tra di essi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, attribuendo al Primo Ministro la facolt\u00e0 di risolvere conflitti che sorgano tra gli altri ministri, si eleva troppo la figura del Presidente del Consiglio. \u00c8 ovvio che il Presidente potr\u00e0 risolvere quei conflitti che si sviluppano su un piano tecnico e non \u00e8 necessario fare questo accenno nella Costituzione.<\/p><p>MORTATI obietta che esiste un decreto del 1901, il quale stabilisce esplicitamente che la soluzione dei conflitti spetta al Consiglio dei Ministri. Ora, poich\u00e9 si \u00e8 voluto dare maggior rilievo alla figura del Primo Ministro, sarebbe opportuno accennare nella Costituzione che a lui spettano le soluzioni dei conflitti tra i ministri, essendo egli il realizzatore della politica generale.<\/p><p>EINAUDI ritiene che qualche cosa in proposito debba essere inserita nella Costituzione, perch\u00e9 uno degli inconvenienti pi\u00f9 gravi nel funzionamento attuale dei Ministeri \u00e8 che questi si considerano come tante potenze indipendenti l\u2019una dall\u2019altra. Allo stato attuale delle cose, non tanto sorgono conflitti tra i ministri, quanto tra gli uffici dei Ministeri, per cui necessita assolutamente un coordinamento. Ritiene, pertanto, che la formula Mortati debba essere presa in considerazione.<\/p><p>MORTATI precisa che esistono conflitti di natura politica e conflitti di natura amministrativa. L\u2019onorevole Einaudi si \u00e8 riferito ai conflitti di natura amministrativa. Ora \u00e8 evidente che per questi conflitti l\u2019organo di risoluzione \u00e8 il Presidente del Consiglio. Invece, per i conflitti politici il Presidente del Consiglio rappresenta l\u2019organo di soluzione in primo grado. Se questo conflitto persistesse, il suo sbocco naturale sarebbe nel Consiglio dei Ministri.<\/p><p>Pertanto si limiterebbe a dire: \u00abi conflitti che sorgono\u00bb, essendo evidente che un conflitto non sanato, e che per questo diventa politico, verrebbe portato per la sua soluzione al Consiglio dei Ministri. Ci\u00f2 eliminerebbe in gran parte le divergenze di opinioni e i dubbi che sorgono comunemente circa la competenza.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione sul punto della sua proposta riguardante la vigilanza, perch\u00e9 essa ha soprattutto lo scopo di evitare le omissioni. Infatti l\u2019opera di coordinamento del Primo Ministro pu\u00f2 avere riferimento all\u2019attivit\u00e0 svolta dai ministri, ma esistono delle colpe <em>in non <\/em><em>faciendo<\/em> o <em>in <\/em><em>omittendo<\/em>, che appunto devono essere considerate con l\u2019accenno sull\u2019opera di vigilanza svolta dal Primo Ministro.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la dizione: \u00abmantiene l\u2019unit\u00e0 e l\u2019indirizzo politico di tutti i Ministeri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione la frase: \u00abcoordina individualmente l\u2019attivit\u00e0 dei ministri e presiede il Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>Ricorda che l\u2019onorevole Mortati ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: \u00aba questo scopo vigila sull\u2019attivit\u00e0 dei ministri e la coordina individualmente e nel Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>LUSSU non ritiene necessario l\u2019inserimento della proposta dell\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9, quando un ministro vuol prendere un provvedimento, \u00e8 obbligato a trasmettere alla Presidenza del Consiglio l\u2019atto che deve essere sottoposto all\u2019approvazione. Quindi, quella vigilanza di cui parla l\u2019onorevole Mortati esiste gi\u00e0.<\/p><p>MORTATI fa presente che la sua proposta sulla vigilanza non si riferisce ai provvedimenti, ma alle omissioni nell\u2019espletamento delle loro funzioni. Osserva che una delle ragioni dell\u2019insufficienza delle funzioni politiche del Presidente del Consiglio \u00e8 data dall\u2019impossibilit\u00e0 da parte sua di intervenire preventivamente nell\u2019operato dei ministri. In altri termini, il Presidente del Consiglio non deve attendere che il ministro gli sottoponga l\u2019atto da approvare, ma deve svolgere un\u2019azione stimolatrice. Attualmente il Presidente del Consiglio non ha questo potere, ed \u00e8 un principio che \u00e8 molto difficile fare entrare nella legge ordinaria; perci\u00f2 \u00e8 opportuno inserirlo nella Costituzione. Con la disposizione proposta si vuole ottenere che il Primo Ministro possa chiedere conto a un ministro dell\u2019attivit\u00e0 che ha svolto e di quella che non ha svolto. Ricorda che ogni ministro \u00e8 responsabile degli atti del suo Ministero, a meno che non si tratti di atti di politica generale per i quali vi \u00e8 una responsabilit\u00e0 collegiale. Perci\u00f2 \u00e8 necessarioe che innanzi tutto il ministro sia reso responsabile del suo operato di fronte al Primo Ministro, e ne renda a questo ragione.<\/p><p>LUSSU riconosce che nella situazione attuale il ministro non risponde a nessuno del suo operato.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Lussu che la situazione odierna \u00e8 del tutto artificiale, poich\u00e9 oggi non esiste un Parlamento, che \u00e8 l\u2019organo naturale di vigilanza sull\u2019operato dei ministri e di cui \u00e8, quindi, propria questa opera stimolatrice.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che una cosa \u00e8 la vigilanza del Parlamento e altra cosa \u00e8 la vigilanza del Primo Ministro.<\/p><p>PERASSI ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Mortati integri il concetto dell\u2019articolo 20, perch\u00e9 il concetto del coordinamento \u00e8 notevolmente importante, ma non \u00e8 completo. La parola \u00abvigila\u00bb, per quanto aspra, d\u00e0 un\u2019idea esatta dell\u2019attenzione che il Primo Ministro deve portare nel funzionamento del Consiglio dei Ministri, in modo che questo attui il programma convenuto. Ritiene che per questo motivo l\u2019onorevole Mortati abbia inserito le parole \u00aba questo scopo\u00bb, parole che attenuano un po\u2019 l\u2019asprezza del termine \u00abvigila\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il termine \u00abvigila\u00bb \u00e8 troppo aspro, e che se ne dovrebbe proporre un altro.<\/p><p>EINAUDI propone di sostituirlo con il termine \u00abpromuove\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, propone che si dica: \u00abpromuove e coordina\u00bb.<\/p><p>LUSSU rileva che col nuovo termine \u00abpromuove e coordina\u00bb si vuole indicare che tale attivit\u00e0 non \u00e8 obbligatoria. Pertanto l\u2019accetta.<\/p><p>MORTATI accetta le modificazioni proposto.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la frase: \u00aba questo scopo ha facolt\u00e0 di promuovere l\u2019attivit\u00e0 dei ministri e di coordinarla individualmente e in Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda l\u2019ultima parte della proposta dell\u2019onorevole Mortati: \u00abrisolvendo i conflitti che sorgono tra di essi\u00bb.<\/p><p>MORTATI fa presente che l\u2019inserimento di questa frase \u00e8 necessario, in quanto si tratta di rettificare la legge del 1901 oggi in vigore, la quale rimanda al Consiglio dei Ministri la soluzione di questi conflitti.<\/p><p>PERASSI ritiene implicita la soluzione dei conflitti nell\u2019opera di coordinamento attribuita al Primo Ministro, tanto pi\u00f9 che l\u2019onorevole Mortati ha dichiarato che, se l\u2019opera conciliatrice del Primo Ministro non riesce, si deve adire al Consiglio dei Ministri.<\/p><p>MORTATI precisa che si andr\u00e0 al Consiglio dei Ministri soltanto per i conflitti politici, ma non per quelli amministrativi.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, propone di specificare dicendo: \u00abconflitti di competenza\u00bb.<\/p><p>EINAUDI fa rilevare che il Consiglio dei Ministri non \u00e8 competente a discutere le attribuzioni, perch\u00e9 queste sono stabilite per legge.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si tratta di interpretazioni.<\/p><p>EINAUDI obietta che l\u2019interpretazione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che non sarebbe contrario ad una formula che dicesse: \u00abrisolvendo i conflitti di competenza\u00bb.<\/p><p>FABBRI si domanda per quale ragione, se il conflitto di competenza ha base legale, debba essere rimesso al Presidente del Consiglio, quando questa base legale pu\u00f2 essere discussa e risolta in seno al Consiglio dei Ministri, il quale \u00e8 l\u2019organo normale per la risoluzione dei conflitti di competenza. Se \u00e8 un conflitto di competenza, non si tratter\u00e0 di apprezzamento di carattere politico: avr\u00e0 sempre un substrato giuridico. Non si comprende perch\u00e9 l\u2019interpretazione dovrebbe competere ad una persona sola e non all\u2019organo collegiale. Ritiene vi sia una preoccupazione eccessiva di esaltare la figura del Primo Ministro.<\/p><p>Osserva che d\u2019altra parte, se alla risoluzione adottata dal Presidente del Consiglio il ministro interessato non aderisca, si finir\u00e0 naturalmente per discutere la questione in seno al Consiglio dei Ministri; n\u00e9 si dovrebbe chiudere la porta alla via normale di risoluzione dei conflitti di competenza. Egli \u00e8 preoccupato per il fatto che si vuol consacrare nella Carta costituzionale la non competenza del Consiglio dei Ministri, che \u00e8 invece l\u2019organo naturale per la risoluzione dei conflitti di competenza.<\/p><p>PERASSI domanda quale valore giuridico possa avere la frase: \u00abrisolvere i conflitti di competenza\u00bb rispetto alla giustizia amministrativa. A suo parere non ha alcun valore giuridico.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che si tratta di conflitti di burocrazia.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che si tratta di conflitti di competenza che non hanno carattere giuridico, ma hanno carattere politico.<\/p><p>Mette ai voti la seguente formula proposta dall\u2019onorevole Mortati: \u00abrisolvendo i conflitti di competenza che sorgano tra di essi\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 11 voti favorevoli e 5 contrari \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>EINAUDI, poich\u00e9 si \u00e8 alla fine degli articoli nei quali si parla del Primo Ministro, richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla denominazione adottata. Ricorda che l\u2019origine della denominazione \u00abPrimo Ministro\u00bb \u00e8 inglese, ma si tratta di un accidente storico, poich\u00e9 nell\u2019ordinamento inglese vi \u00e8 gi\u00e0 la figura del Presidente del Consiglio, il quale \u00e8 un personaggio secondario che presiede quello che un tempo fu il Consiglio privato della Corona, e che tuttora sussiste, pur avendo perduto il suo valore. Per questa ragione si \u00e8 dovuto creare la denominazione del \u00abPrimo Ministro\u00bb. Ma in Italia non vi sono ragioni particolari per adottare il termine di \u00abPrimo Ministro\u00bb, ed egli ritiene pi\u00f9 opportuno tornare alla classica denominazione di \u00abPresidente del Consiglio\u00bb.<\/p><p>MORTATI spiega che la ragione dell\u2019introduzione del termine di \u00abPrimo Ministro\u00bb \u00e8 in relazione al comma che sta per essere esaminato, e nel quale si stabilisce che il \u00abPrimo Ministro\u00bb pu\u00f2 assumere un Ministero soltanto <em>ad interim<\/em>. Si innova con ci\u00f2 la prassi costituzionale italiana, per la quale il Presidente del Consiglio era anche un ministro; si introduce il concetto che il Presidente del Consiglio dei Ministri non \u00e8 un ministro o, meglio, non dovrebbe mai esserlo. Egli ha un compito specifico proprio, che gli d\u00e0 il titolo particolare per la partecipazione al Consiglio dei Ministri.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che l\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Mortati si ritorce contro la sua tesi. Da quanto egli ha detto si pu\u00f2 argomentare che, proprio perch\u00e9 non \u00e8 un ministro, non potr\u00e0 essere il Primo Ministro.<\/p><p>PERASSI ricorda che inizialmente si \u00e8 detto che il Governo \u00e8 composto dal Presidente e dai ministri.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, rileva che si \u00e8 adottata la denominazione di \u00abPrimo Ministro\u00bb per sottolineare l\u2019idea che egli ha il compito specifico di presiedere il Consiglio dei Ministri, ma che non esaurisce le sue funzioni in quanto Presidente di questo Collegio. Il Primo Ministro, come tale, ha funzioni particolari nel Collegio e fuori, tanto \u00e8 vero che nell\u2019articolo 20, quale \u00e8 stato approvato, si dice che il Primo Ministro promuove l\u2019attivit\u00e0 dei ministri, coordinandola individualmente e collegialmente. Si pu\u00f2, quindi, ammettere l\u2019aggiunta, al termine di \u00abPrimo Ministro\u00bb, delle parole \u00abPresidente del Consiglio\u00bb, ma bisogna chiarire il fatto che questo \u00abPrimo Ministro\u00bb non \u00e8 soltanto Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi occorre conservare per lo meno la denominazione adottata dal Comitato di redazione.<\/p><p>LUSSU ricorda che nel testo originario si diceva soltanto \u00abPrimo Ministro\u00bb e si aggiungeva poi che il \u00abPrimo Ministro\u00bb presiede il Consiglio dei Ministri. Ritiene che questa sia la formula migliore.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Tosato si pu\u00f2 anche capovolgere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la funzione di presiedere il Consiglio dei Ministri e poi ha altre funzioni.<\/p><p>MORTATI osserva che con la qualifica \u00abPresidente del Consiglio dei Ministri\u00bb non sono indicate le altre attribuzioni.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che i nomi hanno poco valore e si possono usare indifferentemente, purch\u00e9 siano ben specificate le funzioni delle persone a cui questi nomi si danno. Non ci si deve fermare al significato letterale delle parole.<\/p><p>Osserva poi che l\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Einaudi \u00e8 fondata. In Italia tutti sanno che cosa \u00e8 il Presidente del Consiglio, \u00e8 che in lui si assommano le funzioni dirigenti del Governo con tutte quelle altre particolari attivit\u00e0 che sono state indicate nella Carta costituzionale.<\/p><p>L\u2019onorevole Einaudi ha proposto la questione all\u2019attenzione dei Commissari, in quanto con l\u2019articolo in discussione si esaurisce l\u2019articolazione relativa a questo personaggio. Ritiene perci\u00f2 di dover mettere in votazione le due alternative: conservare la dicitura del progetto: \u00abPrimo Ministro\u00bb, o sostituirla con il termine: \u00abPresidente del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>PERASSI fa presente di aver proposto, in sede di comitato di redazione, di aggiungere al termine di \u00abPrimo Ministro\u00bb l\u2019altro: \u00abPresidente del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>MORTATI osserva che la qualifica di \u00abPresidente del Consiglio dei Ministri\u00bb pu\u00f2 considerarsi implicita nel termine di Primo Ministro.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il concetto che si debba, negli articoli approvati, adottare il termine di \u00abPrimo Ministro\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 7 voti favorevoli e 6 contrari, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PERASSI propone che al termine approvato si aggiunga: \u00abPresidente del Consiglio dei Ministri\u00bb nel primo comma dell\u2019articolo 19, l\u00e0 dove si dice: \u00abIl Governo della Repubblica \u00e8 composto dal Primo Ministro e dai ministri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che deve a questo punto essere esaminata la proposta secondo la quale il Primo Ministro pu\u00f2 assumere un Ministero soltanto <em>ad interim<\/em>. Osserva che, a suo avviso, per rispondere alla esigenza che si esprime con la proposta, bisognerebbe aggiungere il termine massimo di durata dello <em>interim.<\/em><\/p><p>FUSCHINI osserva che, se questa norma fosse approvata, la figura del Primo Ministro verrebbe in pratica sensibilmente sminuita.<\/p><p>LUSSU propone che, per delineare ancora pi\u00f9 decisamente la provvisoriet\u00e0 dell\u2019incarico di un Ministero da parte del Primo Ministro, si dica \u00abeccezionalmente e per un breve periodo di tempo\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, obietta che il termine <em>interim<\/em> esprime gi\u00e0 che si tratta di una cosa eccezionale.<\/p><p>Osserva pure che un giudizio di valutazione politica permetter\u00e0 di stabilire se e quanto questo <em>interim<\/em> dovr\u00e0 durare. Fa rilevare che la ragione della disposizione \u00e8 nel fatto che si ritiene che il Primo Ministro debba fare il Presidente del Consiglio e tenere il timone della nave governativa, cosa che gli riuscirebbe pi\u00f9 difficile quando avesse anche la responsabilit\u00e0 di un Ministero.<\/p><p>NOBILE propone l\u2019aggiunta seguente: \u00absoltanto <em>ad interim<\/em> durante l\u2019eventuale vacanza\u00bb. Se, ad esempio, un ministro si dimette, \u00e8 chiaro che il Primo Ministro pu\u00f2 assumere la carica <em>ad interim<\/em>, mentre non deve assumere un Ministero <em>ad interim<\/em> al momento della formazione del Governo.<\/p><p>LUSSU fa osservare che il Primo Ministro ha gi\u00e0 la presidenza del Consiglio, la quale ha presentemente l\u2019estensione e l\u2019importanza di un vero e proprio Ministero.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si deve anzitutto decidere la questione di principio, se cio\u00e8 il Primo Ministro possa o non possa avere un portafoglio nel Governo, o se debba averlo soltanto <em>ad interim<\/em> in casi eccezionali.<\/p><p>EINAUDI crede che bisognerebbe, se mai, specificare le ragioni per cui si stabilisce che il Primo Ministro non possa avere l\u2019incarico di un Ministero.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che la norma \u00e8 stata proposta con l\u2019esplicito fine che il Presidente possa applicarsi maggiormente al suo compito essenziale.<\/p><p>EINAUDI obietta che in Italia una norma del genere potrebbe avere la conseguenza di sminuire il prestigio del Primo Ministro.<\/p><p>FUSCHINI ricorda che, secondo la tradizione politica italiana, il Presidente del Consiglio \u00e8 anche Ministro degli interni.<\/p><p>MORTATI osserva che il rilievo dell\u2019onorevole Fuschini si riferisce ad una situazione che tutto il complesso degli articoli finora approvati mira a modificare. Secondo l\u2019opinione dell\u2019onorevole Fuschini non si \u00e8 efficacemente Presidenti del Consiglio se non si \u00e8 a capo del Ministero dell\u2019interno; ma ci\u00f2 presuppone che il Primo Ministro sia un uomo disarmato, che possa contare solo in quanto abbia in mano un\u2019amministrazione. Invece, con le norme approvate, si d\u00e0 al Primo Ministro un complesso di poteri che valgano a farlo intervenire con efficacia nell\u2019azione del Governo. Perci\u00f2 crede che il rilievo dell\u2019onorevole Fuschini non abbia fondamento.<\/p><p>FUSCHINI obietta che nulla si pu\u00f2 dire mutato, poich\u00e9 gli uomini sono sempre gli stessi e, quel che \u00e8 pi\u00f9 grave, la burocrazia \u00e8 sempre la stessa.<\/p><p>CODACCI PISANELLI fa presente che non sarebbe prudente modificare da un momento all\u2019altro una tradizione fortemente radicata. Propone, pertanto, una formula la quale dica che il Presidente del Consiglio non pu\u00f2 avere pi\u00f9 di un portafoglio. In questa maniera non si pregiudica niente e si lascia aperta la possibilit\u00e0 che si affermi l\u2019uso che il Primo Ministro \u00e8 senza portafoglio.<\/p><p>LUSSU osserva che una formula del genere sarebbe in contrasto con lo spirito che ha animato la Sottocommissione nel conferire al Primo Ministro un carattere preminente. Si \u00e8 voluto creare il Primo Ministro, proprio perch\u00e9 egli deve essere qualche cosa di pi\u00f9 del <em>primus inter <\/em><em>pares<\/em>. Ora, se si fa s\u00ec che il Primo Ministro possa anche avere un dicastero, si viene a distruggere la figura stessa del Primo Ministro, il quale principalmente deve dirigere la politica generale del Governo, coordinando l\u2019opera dei singoli ministri. Se al Primo Ministro si d\u00e0 anche la possibilit\u00e0 di essere ministro di un dicastero, si ricade nella situazione odierna, nella quale il Presidente del Consiglio, assorbito normalmente dal peso di uno o di pi\u00f9 dicasteri, non pu\u00f2 mai fare il Primo Ministro.<\/p><p>Queste considerazioni giustificano veramente la richiesta che il Primo Ministro non possa avere che interinalmente ed eccezionalmente un dicastero, il che vuol dire \u2013 se si vuole aggiungere \u00abper un breve periodo di tempo\u00bb \u2013 che si tratta di un incarico transitorio. Dicendo \u00abeccezionalmente\u00bb, si rafforza l\u2019idea che un tale incarico \u00e8 cosa del tutto provvisoria.<\/p><p>Sinora il Presidente del Consiglio ha sempre cercato di dirigere il Ministero dell\u2019interno per valersi dei Prefetti e condurre l\u2019amministrazione interna del Paese; causa, questa, di decadenza della democrazia in Italia. Con la riforma della struttura interna dello Stato e l\u2019autonomia concessa alle Regioni, moltissime delle attribuzioni del Ministero dell\u2019interno vengono a cadere.<\/p><p>PERASSI ricorda che in sede di Comitato di redazione ha aderito pienamente alla formula proposta, e dichiara di mantenere la sua adesione, ritenendo che la disposizione per la quale il Presidente del Consiglio solo <em>ad interim<\/em> ed eccezionalmente possa avere un Ministero, sia una disposizione che integra l\u2019altra, approvata, che definisce la figura del Primo Ministro. Aggiunge che questa disposizione, a parte le considerazioni di ordine pratico a cui si appoggia, \u00e8 fondata sul concetto che tutti i ministri vengono in questo modo a trovarsi nella stessa posizione di fronte al Primo Ministro, appunto perch\u00e9 questi non \u00e8 titolare di alcun Ministero. Fa presente che, anche nella recente Costituzione francese, nella quale pur si pone nettamente la distinzione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, si rileva dal sistema delle norme che il Presidente del Consiglio \u00e8 concepito come tale da non avere alcun Ministero.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019onorevole Lussu ha toccato il punto fondamentale della questione. Se si potesse immaginare che, entrata in vigore la presente Costituzione, non vi saranno veramente pi\u00f9 i Prefetti e vi saranno delle Regioni che eserciteranno le loro funzioni e non quelle dello Stato; se si potesse immaginare che i carabinieri non dipenderanno pi\u00f9 dal Ministero dell\u2019interno e che la polizia giudiziaria avr\u00e0 esclusivamente una funzione giudiziaria, non dipendente pi\u00f9 dal Guardasigilli ma dalla Magistratura, egli sarebbe favorevole a togliere al Presidente del Consiglio il diritto di diventare Ministro dell\u2019interno, perch\u00e9 questo Ministero non avrebbe pi\u00f9 altra importanza che quella amministrativa, cos\u00ec come \u00e8 in alcuni Paesi, ad esempio in Svizzera. Ma egli dubita molto che in Italia questo abbia ad accadere, e se il Ministero dell\u2019interno continuer\u00e0 ad esercitare le funzioni che presentemente gli sono attribuite, il togliere al Primo Ministro la carica di Ministro dell\u2019interno porter\u00e0 al fatto che, mentre vi sar\u00e0 un apparente Primo Ministro, il sostanziale Primo Ministro sar\u00e0 il Ministro dell\u2019interno. Se si vuole questo, si approvi pure la proposta; ma se questo non si vuole, si deve molto riflettere prima di togliere al Primo Ministro la possibilit\u00e0 di assumere il Ministero dell\u2019interno.<\/p><p>PERASSI ricorda che in Francia si \u00e8 dato spessissimo il caso che il Presidente del Consiglio non avesse il Ministero dell\u2019interno.<\/p><p>EINAUDI obietta che in Italia vi sono stati pochi esempi di Presidenti del Consiglio che non fossero contemporaneamente Ministri dell\u2019interno.<\/p><p>CANNIZZO si dichiara favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, di permettere al Primo Ministro di assumere un solo dicastero. Lasciando da parte la questione dell\u2019opportunit\u00e0 o meno che il Presidente del Consiglio abbia anche l\u2019incarico di Ministero dell\u2019interno, \u00e8 da tener presente che vi possono essere momenti particolari, in cui \u00e8 opportuno per la politica internazionale del Paese, allo scopo di darle maggiore prestigio, che il Ministero degli esteri sia nelle mani del Presidente del Consiglio. La stessa esigenza si potrebbe riscontrare per altri dicasteri. Non si pu\u00f2 prevedere quali potranno essere gli svolgimenti della nostra politica e le nostre necessit\u00e0 nel futuro.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di essere personalmente favorevole alla proposta fatta dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, tendente a limitare ad un dicastero la facolt\u00e0 del Primo Ministro di assumere dei ministeri.<\/p><p>FABBRI esprime l\u2019opinione che il Primo Ministro non possa assumere un secondo Ministero, se non <em>ad interim<\/em>.<\/p><p>CODACCI PISANELLI fa presente che, approvando la sua proposta, non si pregiudica alcuna tesi. Augurandosi che il Presidente del Consiglio ritenga inutile assumere un Ministero, osserva che questo fatto dovr\u00e0 essere conseguenza della consuetudine che si verr\u00e0 instaurando.<\/p><p>PRESIDENTE suggerisce che la proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli sia cos\u00ec formulata: \u00abIl Primo Ministro ha facolt\u00e0 di assumere in proprio solo un Ministero\u00bb.<\/p><p>MORTATI chiede se attualmente vi sia una esplicita facolt\u00e0 di assumere pi\u00f9 di un Ministero.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che, nella realt\u00e0 dei fatti, \u00e8 accaduto che il Presidente del Consiglio abbia assunto pi\u00f9 Ministeri, anche se questa facolt\u00e0 non \u00e8 esplicitamente affermata.<\/p><p>MORTATI rileva che l\u2019uso di fare assumere al Presidente del Consiglio pi\u00f9 di un Ministero \u00e8 venuto in Italia col fascismo, che ha introdotto questa possibilit\u00e0 con un\u2019espressa disposizione della legge del 1925. Poich\u00e9 la legge del 1925 \u00e8 caduta, si dovrebbe supporre che la facolt\u00e0 di assumere pi\u00f9 Ministeri non esista pi\u00f9. Non vede, pertanto, la necessit\u00e0 di una norma che affermi il divieto che il Primo Ministro possa tenere l\u2019incarico di pi\u00f9 Ministeri.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che le possibilit\u00e0 di decisione di fronte alle quali si trovano i Commissari sono due: o non dire nulla, o consacrare costituzionalmente il principio che il Primo Ministro pu\u00f2 assumere anche un Ministero.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, non dicendo nulla nella Costituzione, questo silenzio pu\u00f2 essere interpretato a seconda dell\u2019opportunit\u00e0 del momento.<\/p><p>FABBRI rileva che, se ci si rivolge ad una determinata personalit\u00e0 politica per la composizione del Governo e questa personalit\u00e0 ritiene di avere una competenza specifica per risolvere determinati problemi politici importanti in un determinato settore, non si vede per quale ragione le si debba vietare di farlo. Non vi \u00e8 ragione di essere cos\u00ec pessimisti circa le attitudini dei futuri uomini politici italiani. Ricorda come anche Cavour abbia avuto alle volte pi\u00f9 di un Ministero.<\/p><p>CANNIZZO esprime il parere che si debba evitare in ogni caso che il Primo Ministro possa assumere pi\u00f9 portafogli contemporaneamente. \u00c8 necessario, quindi, modificare la proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, in modo che sia chiaro che, ammettendo l\u2019eccezione, non si modifica la regola. Da quella proposta si potrebbe essere invogliati a trarne la conseguenza che l\u2019eccezione disposta per il Primo Ministro consenta di attribuire agli altri ministri pi\u00f9 di un portafoglio contemporaneamente o <em>ad interim<\/em>.<\/p><p>VANONI rileva che la proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, secondo la quale il Primo Ministro non pu\u00f2 assumere pi\u00f9 di un portafoglio, non risolve nulla, perch\u00e9 si pu\u00f2 sempre promulgare una legge che riunisca sotto un solo portafoglio Ministeri disparati. Se poi si vuole che il Primo Ministro sia effettivamente il fulcro di tutta l\u2019azione amministrativa del Governo, una formula come quella proposta dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli pu\u00f2 dare adito a tutte le sorprese.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che vi sono sull\u2019argomento varie proposte: una del Comitato, per cui il Primo Ministro pu\u00f2 assumere un portafoglio soltanto <em>ad interim<\/em>; una seconda, dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, per cui il Primo Ministro non pu\u00f2 assumere pi\u00f9 di un Ministero; e una terza dell\u2019onorevole Cannizzo, in base alla quale non soltanto il Primo Ministro, ma anche gli altri ministri non possono essere titolari di pi\u00f9 di un dicastero.<\/p><p>VANONI propone che non si dica nulla nella Costituzione su questo argomento.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta soppressiva dell\u2019onorevole Vanoni.<\/p><p>FABBRI dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta Vanoni, intendendo che, nello spirito del progetto, la soppressione lascia libero il Primo Ministro di assumere qualsiasi dicastero egli ritenga opportuno di assumere secondo le contingenze politiche.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, si associa alla dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Fabbri, nel senso che, nella pratica democratica italiana, si \u00e8 sempre attuato il principio per cui il Presidente del Consiglio aveva la facolt\u00e0 di attribuire a s\u00e9 il Ministero che egli riteneva pi\u00f9 rispondente alle necessit\u00e0 della vita politica del momento. Dichiara di ritenere inoltre che la Costituzione non si debba occupare di questi particolari dettagli.<\/p><p>(<em>Con 7 voti favorevoli e 6 contrari \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 21.<\/p><p>\u00abLa legge provveder\u00e0 all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio. Il numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento\u00bb.<\/p><p>Comunica un emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Cannizzo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro ed i ministri non possono essere titolari di pi\u00f9 di un Dicastero\u00bb.<\/p><p>FABBRI propone di aggiungere alla fine dell\u2019emendamento Cannizzo le parole: \u00abse non <em>ad interim<\/em>\u00bb.<\/p><p>CANNIZZO accetta l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Fabbri, ed aggiunge a sua volta una specificazione, nel senso che il ministro <em>ad interim<\/em> debba avere una durata limitata.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che vi \u00e8 anche un emendamento, proposto dall\u2019onorevole Nobile, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro non pu\u00f2 in alcun caso assumere pi\u00f9 di un Ministero. I ministri potranno assumere degli <em>interim<\/em> solo eccezionalmente e per breve durata. Non sono ammessi ministri senza portafoglio\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti il primo comma dell\u2019articolo 21 nel testo del progetto:<\/p><p>\u00abLa legge provveder\u00e0 all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti il secondo comma:<\/p><p>\u00abIl numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Cannizzo, con l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Fabbri:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro ed i ministri non possono essere titolari di pi\u00f9 di un dicastero, se non interinalmente\u00bb.<\/p><p>LUSSU osserva che una disposizione del genere appesantirebbe inutilmente la Costituzione, e che troverebbe la sua sede pi\u00f9 opportuna in una legge ordinaria, tanto pi\u00f9 che nello stesso articolo 21 \u00e8 detto che il numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 pure d\u2019avviso che questa materia possa formare oggetto pi\u00f9 di una legge che della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, essendosi approvato che queste materie devono essere regolate con legge, si potrebbe fare a meno di esaminarle. Domanda ai proponenti se insistano nel loro emendamento.<\/p><p>CANNIZZO dichiara di insistere nel suo emendamento aggiuntivo, ma di essere disposto a rinunciare alla seconda parte della proposta, limitandosi a dire:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro non pu\u00f2 assumere pi\u00f9 di un dicastero\u00bb.<\/p><p>Si dichiara anche disposto ad accettare l\u2019aggiunta \u00abse non <em>ad interim<\/em>\u00bb, ma con l\u2019intesa che non deve rientrare per altra via quello che si \u00e8 gi\u00e0 escluso. Infatti, se un <em>interim<\/em> durasse per un lungo periodo di tempo, finirebbe col frustrare la disposizione della Costituzione che vieta ai ministri di assommare nelle loro mani pi\u00f9 di un dicastero. Si deve trattare perci\u00f2 di un <em>interim <\/em>dovuto a particolari circostanze, quale la vacanza di un ministro e l\u2019impossibilit\u00e0 di trovare qualcuno che possa assumere il suo Ministero, onde si renda necessaria l\u2019assunzione dell\u2019<em>interim<\/em> da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>Propone perci\u00f2 che si dica che il Primo Ministro non pu\u00f2 assumere <em>interim<\/em>, tranne che per un periodo determinato, che si potrebbe fissare in un minimo che non pregiudichi la disposizione che si vuole emanare.<\/p><p>EINAUDI ritiene che, anche nei riguardi di questa questione, si debba seguire la deliberazione gi\u00e0 presa su proposta dell\u2019onorevole Vanoni, ossia di non parlarne. Quando si \u00e8 detto nella Costituzione che il numero dei Ministeri deve essere stabilito soltanto con legge del Parlamento, si \u00e8 detto tutto quello che \u00e8 possibile dire.<\/p><p>FABBRI fa osservare che la disposizione in esame vuole impedire che, in occasione delle crisi, si creino dei Ministeri soltanto per nominare dei ministri.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che questo \u00e8 gi\u00e0 stato stabilito. Ora si discute della proposta dell\u2019onorevole Cannizzo, a tenore della quale ogni ministro non pu\u00f2 essere che titolare di un dicastero e in via eccezionale <em>ad interim<\/em> di un altro. Dichiara di concordare personalmente con l\u2019onorevole Einaudi, pur confessando di avvertire l\u2019esigenza espressa dalla proposta dell\u2019onorevole Cannizzo. L\u2019Italia \u00e8 un Paese in cui un lungo periodo di dittatura \u00e8 stato caratterizzato proprio dall\u2019assommarsi nelle mani di una sola persona di numerosi dicasteri; ed \u00e8 evidente che, quanto pi\u00f9 si raccoglie in una sola persona il potere sopra numerose branche dell\u2019amministrazione dello Stato, tanto pi\u00f9 facilmente si creano delle situazioni in cui si rende possibile l\u2019affermazione di una dittatura. Ritiene, quindi, che questa esigenza, che potrebbe anche non essere sentita in altri Paesi, sia invece sentita in Italia per la particolare situazione dalla quale esce il Paese.<\/p><p>Comunica il testo definitivo della proposta Cannizzo:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro e i ministri non possono essere titolari di pi\u00f9 di un dicastero, se non interinalmente e per la durata massima di sei mesi\u00bb.<\/p><p>LUSSU osserva che con questa disposizione, mentre nella storia parlamentare italiana prefascista non si \u00e8 mai dato il caso che un ministro assumesse permanentemente due dicasteri, si viene quasi ad incoraggiare la possibilit\u00e0 di prenderne un altro <em>ad interim<\/em>, ottenendo cos\u00ec lo scopo contrario.<\/p><p>NOBILE fa presente la necessit\u00e0 di distinguere il caso dei ministri da quello dei Primi Ministri. A suo parere il Primo Ministro non dovrebbe assumere in alcun caso un altro Ministero, neppure <em>ad interim<\/em>; i ministri invece ne possono assumere un altro <em>ad interim<\/em>. Ritiene perci\u00f2 opportuno che la Commissione prenda una decisione in proposito, decisione che potrebbe restare agli atti in modo che si sappia quale \u00e8 l\u2019avviso della Commissione su questo argomento.<\/p><p>Chiede che venga posta in votazione la sua proposta, tendente al fine di vietare la nomina di ministri senza portafoglio.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si potrebbe votare un ordine del giorno.<\/p><p>EINAUDI ritiene che un ordine del giorno possa essere votato su questo argomento.<\/p><p>PRESIDENTE propone che nell\u2019ordine del giorno vengano riunite le proposte degli onorevoli Cannizzo, Fabbri e Nobile, come espressione del pensiero della Commissione.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, si dichiara favorevole a votare l\u2019ordine del giorno.<\/p><p>FABBRI esprime il dubbio che un ordine del giorno votato dalla Commissione raggiunga il fine voluto.<\/p><p>VANONI, circa la questione dei ministri senza portafoglio, non crede che sia possibile prendere una posizione negativa nei confronti di questo problema, come ha proposto l\u2019onorevole Nobile. \u00c8 noto infatti che nelle tradizioni costituzionali di tutti i Paesi esiste la figura del ministro senza portafoglio, e ci\u00f2 non tanto per risolvere situazioni di equilibrio politico, che potrebbero essere risolte in modo diverso, ma perch\u00e9 spesso occorrono delle persone che si occupino di particolari problemi che appassionano l\u2019opinione pubblica del Paese, e per i quali non \u00e8 necessaria un\u2019organizzazione permanente amministrativa.<\/p><p>Ricorda l\u2019uso frequente che del ministro senza portafogli si fa in Inghilterra, e si domanda perch\u00e9 si debba, sia pure sotto forma di ordine del giorno, prendere una decisione che pu\u00f2 avere una importanza politica per il Paese.<\/p><p>Chiede che, se si addiverr\u00e0 ad una votazione, si voti per divisione, in modo che egli possa esprimere il suo dissenso limitatamente a questa parte.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la prima questione \u00e8 se queste due proposte debbano essere votate come espressione di un avviso della Commissione, oppure se debbano essere votate nella loro formulazione come parti integranti di un articolo della Carta costituzionale.<\/p><p>Mette ai voti la proposta che il divieto per il Primo Ministro e per ogni altro ministro di essere titolari di pi\u00f9 di un dicastero, se non <em>ad interim<\/em>, debba essere inserito nella Carta costituzionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta formulata dall\u2019onorevole Nobile, che il divieto che vi siano ministri senza portafoglio debba essere formulato nella Carta costituzionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che, dato l\u2019esito della votazione, si deve intendere che le due proposte saranno formulate come espressione dell\u2019opinione della Commissione, e che come tali saranno inserite in verbale.<\/p><p>EINAUDI dichiara che, se pu\u00f2 essere favorevole all\u2019inserimento della prima proposta a verbale come raccomandazione, non pu\u00f2 accettare la proposta della soppressione dei ministri senza portafoglio.<\/p><p>Ricorda che in Inghilterra vi sono ministri senza portafoglio che si occupano di compiti particolari.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta degli onorevoli Cannizzo e Fabbri in una formula come raccomandazione del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa prima Sezione della seconda Sottocommissione esprime l\u2019avviso che nella legge prevista dall\u2019articolo 21 del progetto, relativo al Governo della Repubblica, debba essere contenuta una disposizione a tenore della quale il Primo Ministro e i ministri non possono essere titolari di pi\u00f9 di un dicastero se non interinalmente e per la durata massima di sei mesi\u00bb.<\/p><p>Avverte che una formula dello stesso tipo potr\u00e0 essere usata successivamente per la proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>NOBILE fa osservare che in questo modo, dato che si \u00e8 ammesso che il Presidente possa avere un Ministero in proprio al momento della formazione del Governo, ne potr\u00e0 sempre avere un altro assunto <em>ad interim<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Nobile che la questione \u00e8 gi\u00e0 stata dibattuta, e che gli onorevoli Cannizzo e Fabbri hanno tenuto presente questa possibilit\u00e0 e tuttavia hanno formulato la loro proposta.<\/p><p>NOBILE ritiene che, prima di votare l\u2019ordine del giorno, debba essere messa in votazione la questione se la Commissione ritenga che il Primo Ministro possa avere, oltre che un dicastero, anche l\u2019<em>interim<\/em> di altri.<\/p><p>FABBRI fa osservare all\u2019onorevole Nobile che deve essere sempre lasciata la facolt\u00e0 al Primo Ministro di avere l\u2019<em>interim<\/em> di un Ministero. Se, per esempio, al momento della formazione del Governo, uno dei ministri incaricati di farne parte \u00e8 all\u2019estero, nulla pu\u00f2 vietare che il Primo Ministro tenga lo <em>interim<\/em> di quel Ministero fino al ritorno del titolare.<\/p><p>NOBILE obietta che si \u00e8 gi\u00e0 detto che un Primo Ministro non possa avere due o tre Ministeri.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019onorevole Nobile ha sempre la possibilit\u00e0 di esprimere la propria opinione votando contro l\u2019ordine del giorno degli onorevoli Cannizzo e Fabbri. Se la maggioranza della Commissione \u00e8 del parere dell\u2019onorevole Nobile, respinger\u00e0 questa formula e allora sar\u00e0 messa in votazione la sua.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019ordine del giorno.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti il seguente ordine del giorno proposto dall\u2019onorevole Nobile:<\/p><p>\u00abLa prima Sezione della seconda Sottocommissione raccomanda che nella legge prevista nell\u2019articolo 21 del progetto del Governo della Repubblica sia inserita una disposizione a tenore della quale non sono ammessi ministri senza portafoglio\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.10.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Cannizzo, Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca. Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Terracini, Tosato, Vanoni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Finocchiaro Aprile, Grieco, Lami Starnuti, Piccioni, Rossi Paolo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 11. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 10 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Il potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Fabbri \u2013 Tosato, Relatore \u2013 Einaudi \u2013 Perassi \u2013 La Rocca, Relatore \u2013 Lussu \u2013 Mortati \u2013 Fuschini \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2388,2017,2036,595,2392","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5378","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5378"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10611,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5378\/revisions\/10611"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5378"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}