{"id":5374,"date":"2023-10-16T00:01:06","date_gmt":"2023-10-15T22:01:06","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5374"},"modified":"2023-12-08T23:13:00","modified_gmt":"2023-12-08T22:13:00","slug":"pomeridiana-di-giovedi-9-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5374","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5374\" class=\"elementor elementor-5374\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0539045 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0539045\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e14dcc0\" data-id=\"e14dcc0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-093669d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"093669d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470109sed013ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e647a61 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e647a61\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>13.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere giudiziario<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Bozzi \u2013 Di Giovanni \u2013 Ambrosini \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Laconi \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.55.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Calamandrei di riferire sulle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, aggiungerebbe all\u2019articolo relativo alla revisione, entro 5 anni, degli organi speciali di giurisdizione, il seguente capoverso:<\/p><p>\u00abNello stesso termine si proceder\u00e0 a trasformare le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte dei conti in funzione giurisdizionale e le Commissioni del contenzioso tributario in sezioni specializzate degli organi ordinari, includendo le norme ad esse relative nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Dir\u00e0, il pi\u00f9 brevemente possibile, le ragioni per cui \u00e8 favorevole alla abolizione delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.<\/p><p>Richiama innanzi tutto l\u2019attenzione dei colleghi sul fatto che la questione, oltre che dal punto di vista dell\u2019ingerenza del potere esecutivo nelle funzioni giudiziarie, deve essere esaminata dal punto di vista dell\u2019ingerenza che il potere giudiziario pu\u00f2 esercitare nelle funzioni amministrative. Si tratta quindi anche di un problema di rapporti tra il potere esecutivo e quello giudiziario. Il regolamento di questi rapporti \u2013 poich\u00e9 nella Costituzione non pu\u00f2 farsi senz\u2019altro rinvio alla legge 31 marzo 1865, che abol\u00ec il contenzioso amministrativo \u2013 qualunque sia la soluzione che si voglia attuare, dovr\u00e0 essere definito da un apposito articolo che riproduca le soluzioni adottate da quella legge.<\/p><p>Fatta questa premessa, afferma che se il Consiglio di Stato ha finora funzionato bene, anche nelle sue Sezioni giurisdizionali, ci\u00f2 si \u00e8 dovuto, a suo avviso, principalmente al fatto che questo istituto si \u00e8 andato formando attraverso tempi e circostanze successive, per rispondere di volta in volta alle esigenze che si presentavano. Per questo motivo non \u00e8 un organo disciplinato in maniera armonica, simmetrica e razionale, ma un organo venuto su come una vecchia casa che fosse stata a mano a mano riattata e ampliata per rispondere alle nuove necessit\u00e0 della famiglia.<\/p><p>Dovendosi rifare la Costituzione dello Stato, anche sotto questo punto di vista, crede che non sarebbe male ricostituire l\u2019istituto in base a criteri pi\u00f9 razionali e, considerando esaurite le ragioni storiche per cui erano state create le sue Sezioni giurisdizionali, trasferire alla Magistratura ordinaria le funzioni che quelle hanno finora adempiuto.<\/p><p>Facendo una cronistoria del Consiglio di Stato, ricorda che, abolito con la legge 31 marzo 1865 il foro privilegiato istituito a favore della pubblica Amministrazione, e stabilito il principio della giurisdizione unica, dopo qualche decennio si cominci\u00f2 a sentire la necessit\u00e0 di avere, oltre la tutela giurisdizionale, anche una tutela di legalit\u00e0 nei confronti della pubblica Amministrazione, per impedire qualsiasi violazione di legge. Si cominci\u00f2, cio\u00e8, a vedere che, se da un lato vi sono leggi che mirano a garantire interessi individuali, per trasformarli in diritti soggettivi, vi sono, d\u2019altro lato, leggi fatte nell\u2019interesse della collettivit\u00e0 e per il buon funzionamento della pubblica Amministrazione. Lasciando alla tutela giurisdizionale soltanto i casi in cui fosse in giuoco la lesione di un diritto civile o politico, rimaneva priva di tutela l\u2019attivit\u00e0 amministrativa nella quale poteva verificarsi da parte dell\u2019Amministrazione la violazione di norme poste non nell\u2019interesse individuale, ma nell\u2019interesse collettivo. Cos\u00ec, per tutelare i cittadini da qualsiasi arbitrio dell\u2019Amministrazione, si arriv\u00f2 alla creazione della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale ebbe il potere di annullare gli atti amministrativi che, indipendentemente dalla violazione di un diritto soggettivo, apparissero illegittimi. Tra i vari sistemi escogitati per stabilire la persona o l\u2019ente che doveva mettere in moto il potere di annullamento del Consiglio di Stato, si pens\u00f2 di usare, come organo promotore, l\u2019interesse del cittadino che si trovasse personalmente leso non in un suo diritto, ma in un semplice interesse, il quale veniva in tal modo a trovare \u2013 come corrispettivo del servizio che rendeva all\u2019interesse pubblico \u2013 una sua particolare tutela. Cosi sorse la IV Sezione del Consiglio di Stato, a cui si aggiunse nel 1907, con funzione in parte analoga, la V Sezione.<\/p><p>In un primo momento, la funzione di queste due Sezioni non fu generalmente considerata come giurisdizionale, ma fu ritenuta come un controllo amministrativo, sia pure avente certe forme di contraddittorio, appunto perch\u00e9 non si ammetteva che organi giudiziari potessero arrogarsi il potere di annullare atti amministrativi. La legge sull\u2019abolizione del contenzioso amministrativo aveva, infatti, fissato il principio che anche quando un atto amministrativo ledeva un vero e proprio diritto soggettivo, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria dovesse limitarsi a constatare la lesione, condannando eventualmente ai danni, ma non potesse annullare l\u2019atto amministrativo. Quando, poi, con la legge del 1889, che cre\u00f2 la IV Sezione, si ammise la possibilit\u00e0 di annullamento degli atti amministrativi, si cerc\u00f2 di giustificarla con l\u2019affermazione che quella Sezione non era un organo giudiziario, ma una espressione della stessa pubblica Amministrazione.<\/p><p>A poco a poco, tuttavia, si vide che le funzioni della IV e V Sezione non erano amministrative, ma giurisdizionali. Questa realt\u00e0, affermata prima dalla dottrina, fu consacrata poi dalla legge del 1907, che riconobbe ad esse la denominazione di \u00abSezioni giurisdizionali\u00bb. Da allora, nessuno pi\u00f9 dubita che queste due Sezioni siano veri e propri organi giudiziari, ammettendosi cos\u00ec implicitamente ci\u00f2 che nel 1865 sembrava una enormit\u00e0, ossia che un organo giudiziario, com\u2019\u00e8 il Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale, possa annullare un atto amministrativo.<\/p><p>L\u2019evoluzione delle Sezioni del Consiglio di Stato da organi para-amministrativi in veri e propri organi giurisdizionali, porta oggi come conseguenza, secondo quanto \u00e8 richiesto dal Consiglio di Stato stesso, che ai magistrati che compongono la IV e la V Sezione si diano le stesse garanzie di nomina, di indipendenza e di inamovibilit\u00e0 e che saranno date ai magistrati ordinari. Ora, se si ritiene che non si possano avere delle garanzie assolute di indipendenza, se non attraverso il sistema di moderato autogoverno che si sta escogitando per la Magistratura ordinaria, non vede come si potrebbe dare al Consiglio di Stato quello stesso complesso di garanzie, se non trasformando le attuali sue Sezioni giurisdizionali in sezioni specializzate dell\u2019ordinamento giudiziario ordinario.<\/p><p>All\u2019adozione di questa soluzione ritiene si possa obiettare che le questioni attinenti alla legittimit\u00e0 degli atti amministrativi, di competenza delle Sezioni giurisdizionali, possono essere risolte in maniera idonea soltanto da magistrati che abbiano una preparazione specializzata, come sono appunto i consiglieri delle Sezioni giurisdizionali che, prima di arrivare a quel posto, hanno compiuto un lungo tirocinio attraverso l\u2019esercizio delle funzioni consultive. Ma a questa obiezione, di cui riconosce il valore, risponde che, qualora si creassero delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, nulla vieterebbe che in queste fossero immessi dei magistrati che avessero compiuto il loro tirocinio nel Consiglio di Stato. Per rendere possibile questo passaggio, nell\u2019articolo 20-<em>bis<\/em> del suo progetto aveva inserito la seguente norma:<\/p><p>\u00abQualora per certi uffici della Magistratura sia necessaria una preparazione apposita su determinate materie, possono essere banditi concorsi per l\u2019ammissione a questi uffici tra candidati forniti di speciali titoli scientifici o professionali, o provenienti da altri uffici pubblici\u00bb.<\/p><p>Indipendentemente dalle ragioni storiche a cui ha accennato, si domanda se fra queste funzioni giurisdizionali e quelle dei giudici ordinari vi sia una demarcazione cos\u00ec netta da consigliare di continuare a mantener separati gli organi che le esercitano. A suo giudizio tra le due funzioni vi sono tali legami e tante sovrapposizioni di questioni che \u00e8 difficilissimo capire esattamente dove finisca il compito della Magistratura ordinaria e dove cominci quello delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La differenza tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, infatti, va diventando sempre pi\u00f9 capillare e sottile. Una differenza sostanziale vi poteva essere, quando vi era una netta distinzione tra il diritto pubblico e il diritto privato; ma quando, come avviene attualmente in una quantit\u00e0 sempre maggiore di rapporti, gli istituti di diritto pubblico si vanno rivestendo di carattere privato, e in istituti che erano prima di puro interesse privato si va sempre pi\u00f9 infiltrando l\u2019interesse collettivo, riesce difficilissimo vedere fin dove arrivi il diritto soggettivo e dove invece cominci l\u2019interesse occasionalmente protetto.<\/p><p>La difficolt\u00e0 di arrivare a distinguere tra queste due competenze \u00e8 stata talmente riconosciuta nella pratica, che ad un certo momento, con una legge del 1923, si \u00e8 incominciato ad assegnare al Consiglio di Stato anche la tutela di alcuni diritti soggettivi che avrebbe dovuto rientrare nella competenza della autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria. Ci\u00f2 \u00e8 avvenuto sopra tutto nel campo del pubblico impiego, dove \u00e8 difficilissimo sapere quando l\u2019impiegato abbia un diritto la cui tutela spetti ai giudici ordinari e quando trattisi di un interesse che invece debba essere portato dinanzi al Consiglio di Stato.<\/p><p>Un altro inconveniente pu\u00f2 sorgere inoltre in relazione alla eventualit\u00e0 che una stessa questione, a seconda del modo con cui venga configurata, possa essere portata avanti all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria o alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, con la conseguenza di una eventuale disformit\u00e0 di decisioni. A suo parere, invece, tutti gli inconvenienti potrebbero essere eliminati il giorno in cui le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato diventassero sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, con la competenza a risolvere tutte le controversie fra i cittadini e la pubblica Amministrazione.<\/p><p>Ribadisce, infine, il concetto che, in relazione alla sempre maggiore portata che assumono i riflessi pubblicistici in quasi tutte le questioni, tanto da divenire da eccezioni, come erano nel 1876 e 1889, quasi una vera e propria regola, le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato devono considerare come esaurito storicamente il loro compito.<\/p><p>Per la Corte dei conti non ritiene opportuno dilungarsi, in quanto la sua sorte dovr\u00e0 essere analoga a quella del Consiglio di Stato.<\/p><p>BOZZI ritiene che il Consiglio di Stato non abbia compiuto la sua funzione storica e che abbia invece una sua precisa ragion d\u2019essere.<\/p><p>Cominciando dall\u2019ultimo argomento dell\u2019onorevole Calamandrei, la difficolt\u00e0 cio\u00e8 di distinguere tra diritto e interesse, non pu\u00f2 negare che questi due elementi spesso si presentassero in una situazione di tale intima connessione che effettivamente ne derivava una incertezza sul giudice che si doveva adire; ma ricorda che nel 1923, con una legge che rappresenta la conclusione legislativa di tutto un pensiero lungamente elaborato in tempi non fascisti, riconoscendosi che in realt\u00e0 si erano determinati rapporti per i quali la interferenza era cos\u00ec intima che non conveniva fissare due giudici, si stabil\u00ec nei loro riguardi la competenza esclusiva del Consiglio di Stato. Si veniva a creare cos\u00ec una forma di attrazione giurisdizionale anomala, in quanto un giudice speciale attraeva per determinate materie la competenza del giudice ordinario.<\/p><p>A questo proposito desidera citare alcune cifre. Da una statistica dei ricorsi presentati e decisi dalle due Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato dal 1926 a tutto il 1945, risulta che su 27.608 ricorsi, vi sono state solo 428 dichiarazioni di incompetenza, numerose delle quali derivanti dalla molteplicit\u00e0 delle giurisdizioni speciali e non da eventuali dubbiezze circa l\u2019interesse e il diritto. Questo sta a dimostrare che oggi i criteri distintivi fra diritto e interesse sono abbastanza chiari, specialmente dopo la legge del 1923 che rappresenta in questo campo un vero e proprio punto fermo.<\/p><p>Tiene poi a far rilevare all\u2019onorevole Calamandrei che tutte le questioni ed incertezze non si eliminerebbero con la creazione delle Sezioni specializzate nella Magistratura ordinaria, perch\u00e9 in ogni caso i giudici specializzati dovranno sempre compiere una indagine per sapere se si trovano di fronte ad un interesse o di fronte ad un diritto.<\/p><p>La vera ragione della necessit\u00e0 della sopravvivenza del Consiglio di Stato sta, a suo avviso, nel fatto che le funzioni che esplicano le due Sezioni giurisdizionali sono diverse da quelle che esplica il giudice ordinario. Precisa anzi tutto che il Consiglio di Stato non ha mai tolto nulla al giudice ordinario, che non ha avuto mai competenza in materia di interesse. Il giudice ordinario, infatti, giudica solo di diritti, anche pubblici, subiettivi, e di situazioni giuridiche nelle quali vi sia un conflitto fra due parti vincolate da precise norme di legge. In questa situazione per\u00f2 trovasi alle volte anche la pubblica Amministrazione, e quindi si spiega la necessit\u00e0 del giudice ordinario, che \u00e8 il pi\u00f9 idoneo a compiere i necessari accertamenti sul diritto e sul dovere delle parti. La giurisdizione del Consiglio di Stato \u00e8 dominata invece dal criterio del pubblico interesse; non vi sono pi\u00f9 un creditore e un debitore in senso lato; qui si tratta di valutare la discrezionalit\u00e0 della pubblica Amministrazione, che nello svolgimento della sua attivit\u00e0 libera, ma tuttavia discrezionale (libert\u00e0, cio\u00e8, e non arbitrio), pu\u00f2 ledere l\u2019interesse di un cittadino. In questo campo il giudice deve espletare una indagine particolare, squisitissima, che \u00e8 ben differente da quella che deve compiere normalmente il giudice ordinario.<\/p><p>Non ritiene poi assolutamente che la funzione del Consiglio di Statoci possa assimilare a quella della Magistratura ordinaria, dove in una sezione specializzata si avrebbe una forma di contaminazione del giudice togato il quale, abituato all\u2019applicazione rigida della legge civile e commerciale, dovrebbe invece decidere in una materia nella quale domina la valutazione del pubblico interesse. Potrebbe comprendere le Sezioni specializzate per le altre giurisdizioni speciali \u2013 come ad esempio il Tribunale delle acque \u2013 nelle quali si pongono problemi di carattere tecnico, ma non ne vede l\u2019utilit\u00e0 per il Consiglio di Stato, che opera in un campo diversissimo da tutte le altre giurisdizioni speciali.<\/p><p>D\u2019altra parte, pone in evidenza che la giurisdizione del Consiglio di Stato, per la sua particolare natura, non \u00e8 costituita \u2013 come ha detto anche l\u2019onorevole Calamandrei \u2013 a tutela di diritti, ma a difesa dello Stato e dei cittadini anche contro lo Stato. Per mezzo di essa, il cittadino diventa uno strumento per l\u2019attuazione di quella che con frase felicissima \u00e8 stata detta \u00abla giustizia nell\u2019amministrazione\u00bb. \u00c8 quindi lo Stato stesso che sente la necessit\u00e0 di organizzare questa forma di controllo giurisdizionale per attuare nel suo seno la giustizia nell\u2019amministrazione, che \u00e8 un problema essenziale di ogni Stato veramente democratico. Crede di non esagerare, affermando che oggi uno dei difetti fondamentali della politica \u00e8 il difetto del sentimento di legalit\u00e0, che \u00e8 limite e proporzione. Se l\u2019Amministrazione erra nell\u2019applicare una norma, il Consiglio di Stato, valendosi dell\u2019interesse individuale leso, ripristina la situazione giuridica, reintegrando cos\u00ec, non solo la situazione individuale, ma sopra tutto l\u2019ordine giuridico leso e la legalit\u00e0 nell\u2019amministrazione. Questa \u00e8 la funzione del Consiglio di Stato.<\/p><p>Nega perci\u00f2 che esso abbia esaurito il suo ciclo storico ed anzi \u00e8 convinto che la soppressione del Consiglio di Stato susciterebbe nella coscienza giuridica nazionale una pessima impressione. Si potrebbe infatti pensare che quella che \u00e8 stata una conquista liberale-democratica di controllo della discrezionalit\u00e0 dell\u2019Amministrazione, a garanzia degli interessi dei cittadini, venga oggi soppressa e portata nel gran mare della giurisdizione ordinaria, con la necessaria prevalenza dei giudici togati, portati per la loro conformazione mentale ad applicare rigidamente la legge anche in materia dove \u00e8 necessario invece contemperarne l\u2019applicazione con la valutazione del pubblico interesse, unendo cio\u00e8, alla rigidit\u00e0 del giudice, quella che chiamerebbe la \u00abduttilit\u00e0 dell\u2019amministratore\u00bb.<\/p><p>D\u2019altra parte, bisogna tener conto che il Consiglio di Stato esplica un duplice ordine di funzioni, cio\u00e8 consultive e giurisdizionali. Secondo il suo punto di vista, che \u00e8 quello di illustri giuristi, queste funzioni diverse rappresentano due manifestazioni di un\u2019unica funzione, che non \u00e8 suscettibile di divisione. In altri termini, quando il Consiglio di Stato, nella sua funzione consultiva, d\u00e0 pareri al potere esecutivo, quando collabora col Governo dando l\u2019apporto della sua esperienza tecnico-amministrativa, gi\u00e0 concorre in questa sua prima fase preventiva a stabilire la giustizia nell\u2019Amministrazione. La stessa funzione esplica con diversi poteri e con diversa efficacia in sede successiva, quando decide della legittimit\u00e0 degli atti amministrativi. Funzione unica, dunque, complessa ed inscindibile, per quanto conformabile alle esigenze democratiche. Sotto questo profilo ricorda che il Consiglio di Stato, in oltre cento anni di vita, ha dimostrato veramente uno spirito notevole di adattamento. Nato come Consiglio del Re nel 1831, come una forma limitativa del potere assoluto del sovrano, si \u00e8 andato successivamente adattando ai tempi, dimostrando sempre un grande spirito di indipendenza, tanto da essere considerato come un modello al quale si ispiravano anche Stati stranieri. Il modo come esso ha funzionato potrebbe anche essere l\u2019unico argomento a sua difesa. Infatti, come \u00e8 stato da tutti riconosciuto e come \u00e8 stato affermato dall\u2019onorevole Ambrosini, se questo istituto ha sempre funzionato bene, se ha dato prova di indipendenza, se ha concorso a mantenere la legalit\u00e0 nella pubblica Amministrazione, non vi \u00e8 alcuna necessit\u00e0 di portarvi un cos\u00ec profondo rinnovamento.<\/p><p>Anche a questo proposito pu\u00f2 citare alcune cifre significative. Nel periodo fascista, su 16.090 ricorsi decisi in merito \u2013 quindi, esclusi quelli respinti per incompetenza, abbandonati, perenni, ecc. \u2013 ne sono stati accolti circa 10.000 e respinti 6.000. Questo significa che per diecimila volte il Consiglio di Stato ha annullato atti dell\u2019Amministrazione, dando cos\u00ec una delle migliori dimostrazioni di indipendenza.<\/p><p>Se il tempo lo permettesse potrebbe ricordare qualcuna delle decisioni pi\u00f9 importanti e pi\u00f9 coraggiose del Consiglio di Stato, specie in materia di razza, di stampa e di insegnamento, prese anche nei periodi in cui il fascismo era pi\u00f9 in auge.<\/p><p>A suo modo di vedere, il problema essenziale non \u00e8 quello di trasferire le funzioni del Consiglio di Stato ad una sezione specializzata del giudice ordinario, ma quello di considerare il Consiglio di Stato come l\u2019organo di controllo della pubblica Amministrazione. Lo Stato democratico ha bisogno di organi di controllo indipendenti, perch\u00e9 in tanto un controllo \u00e8 efficace, in quanto l\u2019organo che lo esercita \u00e8 posto in una situazione di indipendenza rispetto all\u2019organo controllato.<\/p><p>Come il Parlamento, pure accordando la sua fiducia al Governo, esercita un controllo su di esso nell\u2019attuazione della direzione politica e nelle manifestazioni singole nelle quali tale direzione si attua, cos\u00ec, attraverso il Consiglio di Stato, questo stesso organo, quale rappresentante del popolo e quindi dell\u2019interesse collettivo alla legalit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, dovrebbe esercitare anche un controllo sull\u2019attivit\u00e0 amministrativa del Governo. I Consiglieri, i Presidenti di Sezioni ed il Presidente, anche se formalmente nominati dal Presidente della Repubblica, dovrebbero essere designati dalle Camere. In tal modo si darebbe veramente al Consiglio di Stato una struttura democratica e si andrebbe verso la creazione di uno Stato di diritto, che rappresenta un comune ideale.<\/p><p>Dichiara, infine, che non sarebbe alieno dal concedere anche al potere giudiziario il potere di annullamento di atti amministrativi; ma ripete che la questione fondamentale \u00e8 mantenere il Consiglio di Stato nelle sue funzioni tradizionali, salvo limitarle ed inquadrarle democraticamente, facendo dell\u2019istituto un organo di controllo dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa del Governo.<\/p><p>DI GIOVANNI, dopo quanto \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole Bozzi, ritiene che siano da mantenere le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, pi\u00f9 che per ragioni di opportunit\u00e0, per ragioni di necessit\u00e0, che del resto, costituendo una eccezione, non gli sembra intacchino il concetto a cui fondamentalmente si ispira l\u2019onorevole Calamandrei, quello cio\u00e8 della unit\u00e0 della giurisdizione.<\/p><p>Non gli sembra parimenti che la Sezione si debba occupare della disciplina delle nomine, della indipendenza e della carriera dei membri del Consiglio di Stato, perch\u00e9, per quanto si debba riconoscere la necessit\u00e0 di assicurare a quest\u2019organo una maggiore indipendenza per sottrarlo all\u2019influenza diretta del potere esecutivo, essa non pu\u00f2 entrare in un campo che non \u00e8 quello del potere giudiziario. La Sezione dovrebbe pertanto limitarsi all\u2019esame della conservazione o meno delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, le cui funzioni incidono sugli organi giudiziari.<\/p><p>AMBROSINI non ritiene di dover trattare ampiamente la questione, sia perch\u00e9 \u00e8 stata gi\u00e0 largamente discussa, sia perch\u00e9 in una precedente seduta ha gi\u00e0 svolti gli argomenti per cui era favorevole al mantenimento delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.<\/p><p>A suo avviso, le ragioni che consigliano la soppressione di questa giurisdizione speciale sono ispirate, pi\u00f9 che altro, ad un desiderio di euritmia generale, al proposito cio\u00e8 di razionalizzare tutti gli istituti che riguardano l\u2019amministrazione della giustizia. Non si nasconde che, dal punto di vista dei princip\u00ee generali, forse potrebbe sembrare utile un sistema unico di amministrazione della giustizia; ma dal punto di vista del merito non vi \u00e8 dubbio che all\u2019adozione rigida di un tale sistema potrebbero muoversi fondate obiezioni, sopra tutto in relazione alla natura speciale della giurisdizione in discussione.<\/p><p>Osserva che le esigenze particolari che hanno portato all\u2019instaurazione di talune giurisdizioni speciali sono riconosciute anche da coloro che propugnano rigidamente il principio della giurisdizione unica, come \u00e8 riprovato dal fatto che essi sono disposti quasi a conservarle in concreto, trasformandole in sezioni specializzate della Magistratura ordinaria.<\/p><p>A prescindere dalle ragioni di merito, per le quali si pu\u00f2 con fondatezza sostenere la necessit\u00e0 di mantenere le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, pensa che vi sia sempre una ragione di opportunit\u00e0 che consiglia di adottare questa soluzione, in quanto l\u2019esperienza dimostra che esse hanno funzionato ottimamente nell\u2019interesse dei singoli che hanno potuto rapidamente ottenere la definizione dei loro ricorsi.<\/p><p>Indubbiamente un organo chiamato ad esercitare una funzione giurisdizionale occorrerebbe fosse composto di persone fornite di garanzie simili a quelle di tutti gli altri magistrati. Crede che non possa tuttavia negarsi, secondo quanto \u00e8 dimostrato dalle statistiche citate dall\u2019onorevole Bozzi, che anche l\u2019attuale modo di formazione del Consiglio di Stato ha garantito, anche in un periodo di gravi deviazioni, l\u2019indipendenza dei Consiglieri di Stato assegnati alle Sezioni giurisdizionali.<\/p><p>Circa l\u2019inconveniente a cui ha accennato l\u2019onorevole Calamandrei, della possibilit\u00e0 che una stessa questione possa prospettarsi, a seconda dei diversi punti di vista, avanti all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, o avanti alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, con la conseguenza di una eventuale disformit\u00e0 di decisioni, ritiene che vi si possa porre rimedio ammettendo che tutte le sentenze, anche se pronunciate da giurisdizioni speciali, possano essere impugnabili con ricorso avanti alla Suprema Corte di cassazione. In tal modo, non soltanto si eviterebbe l\u2019inconveniente, ma si affermerebbe ancor pi\u00f9 il principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione, in quanto la Suprema Corte di cassazione costituirebbe l\u2019organo unico e supremo per l\u2019interpretazione del diritto. Conferma di essere favorevole alla conservazione della giurisdizione amministrativa affidata alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la principale ragione che militava per l\u2019abolizione delle giurisdizioni speciali era quella di creare un\u2019armonica costruzione dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione, cos\u00ec come era stata proposta dall\u2019onorevole Calamandrei. Tale costruzione, per\u00f2, non \u00e8 stata mantenuta, perch\u00e9 si \u00e8 arrivati al compromesso dell\u2019abolizione delle giurisdizioni speciali in materia penale e del mantenimento, in determinati casi e con certe cautele, delle altre giurisdizioni speciali. Sarebbe quindi dell\u2019avviso di adottare nella Costituzione una formula molto semplice, in cui si dica che la giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti rimangono in vita, cos\u00ec come sono attualmente congegnate, salvo poi a rivederne la struttura in un successivo periodo di tempo per adeguarle alle nuove condizioni della vita nazionale.<\/p><p>LACONI, premesso che le osservazioni dell\u2019onorevole Bozzi lo hanno persuaso, ritiene opportuno fare alcune considerazioni di ordine politico, per meglio lumeggiare la questione.<\/p><p>Considera di particolare rilievo l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Calamandrei che, pi\u00f9 si procede nel campo delle riforme sociali ed economiche e sempre pi\u00f9 numerosi sono i casi in cui l\u2019interesse pubblico viene a riflettersi nei rapporti di natura privata. Non dubita, infatti, che il nuovo Stato democratico si trover\u00e0 sempre maggiormente costretto, per la evoluzione stessa delle cose, ad intervenire nel campo dei rapporti privati, e quindi la pubblica Amministrazione avr\u00e0 sempre maggiore necessit\u00e0 di ampliare la sfera della propria discrezionalit\u00e0. Proprio per questo motivo non \u00e8 d\u2019avviso, per\u00f2, che il sindacato sull\u2019operato della pubblica Amministrazione possa essere attribuito alla Magistratura ordinaria, cio\u00e8 ad un ordine che rappresenta il diritto non nel suo divenire, quale rispondenza schietta alla volont\u00e0 popolare, ma nella sua forma codificata. Questo controllo dovrebbe essere, a suo parere, rimesso invece a quegli organi che rappresentano nel modo pi\u00f9 genuino, direttamente o indirettamente, la volont\u00e0 popolare. Personalmente perci\u00f2 sarebbe favorevole ad affidare il controllo sull\u2019amministrazione addirittura al Parlamento; ma, essendo una tale soluzione contraria alle tradizioni italiane, ritiene che difficilmente sarebbe accettata. Aderisce, pertanto, alla soluzione prospettata dall\u2019onorevole Bozzi, per cui la nomina, sia dei Consiglieri che dei Presidenti di Sezione e del Presidente del Consiglio di Stato, venga rimessa al potere legislativo, naturalmente con le opportune cautele, in modo che la scelta sia fatta entro determinate categorie.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019onorevole Laconi \u2013 del quale tuttavia ammira la precisione e l\u2019acutezza delle osservazioni \u2013 forse non ha una pratica giudiziaria che gli permetta di rendersi conto di quella che \u00e8 effettivamente una realt\u00e0 storica, cio\u00e8 che la giurisdizione ordinaria non \u00e8 pi\u00f9, e forse non \u00e8 mai stata, una giurisdizione ristretta che tenga conto soltanto dell\u2019interesse individuale e che si limiti alla applicazione formale delle leggi cristallizzate, ma va diventando sempre pi\u00f9 una giurisdizione di diritto pubblico e anche di interessi. Non \u00e8 quindi affatto vero che la tutela dell\u2019interesse pubblico sia esclusiva del Consiglio di Stato, in quanto ogni giorno di pi\u00f9 i giudici ordinari si trovano di fronte a casi per i quali \u00e8 loro necessario tener conto di quell\u2019interesse. Cos\u00ec, quando afferma la funzione sociale cui deve adempiere la propriet\u00e0 e tutte le volte che decide secondo equit\u00e0, il giudice ordinario fa, nel suo campo, quello che il Consiglio di Stato fa quando giudica sulla discrezionalit\u00e0.<\/p><p>Ad ogni modo, l\u2019argomento fondamentale per il quale \u00e8 favorevole alla abolizione delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato \u00e8 proprio costituito dal fatto che la giurisdizione ordinaria si \u00e8 andata trasformando sempre pi\u00f9 da giurisdizione di diritto in giurisdizione di interessi. Ritiene inoltre che si farebbe offesa ai giudici, considerando il loro cervello come anchilosato nell\u2019applicare rigidamente e semplicemente le leggi.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura del seguente brano della relazione presentata dal Consiglio di Stato: \u00abAd assicurare la completa indipendenza del Consiglio di Stato, condizione inderogabile per l\u2019efficace e sereno esercizio dell\u2019alta funzione, pare necessario svincolare l\u2019istituto da ogni rapporto di subordinazione o da ogni ingerenza del potere esecutivo, collocando questa Magistratura fuori dell\u2019ordinamento gerarchico dello Stato\u00bb. Da questo brano, a suo avviso, risulta che, mantenendo in vita puramente e semplicemente le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, come sono ora costituite, si conserverebbero degli organi che, per riconoscimento dello stesso Consiglio di Stato, non hanno attualmente quell\u2019indipendenza che \u00e8 stata ritenuta essere requisito essenziale del potere giudiziario.<\/p><p>BOZZI riafferma il concetto che la Magistratura amministrativa dovrebbe essere formata in modo diverso da quella ordinaria, data la diversit\u00e0 della competenza.<\/p><p>La questione della indipendenza potrebbe essere risolta, secondo la sua proposta, facendo derivare la composizione del Consiglio di Stato, non dal potere esecutivo, ma dal potere legislativo, che \u00e8 l\u2019organo che esercita istituzionalmente il controllo sul Governo.<\/p><p>Proporrebbe, pertanto, salvo modificazioni di forma, la seguente dizione:<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato, alla Corte amministrativa regionale, spetta l\u2019esercizio delle funzioni giurisdizionali nelle materie e nei limiti stabiliti della legge.<\/p><p>\u00abIl Presidente, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonch\u00e9 il Procuratore generale di questa, sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta dell\u2019Assemblea nazionale, sentite rispettivamente l\u2019Adunanza generale del Consiglio di Stato e le Sezioni riunite della Corte dei conti\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI fa rilevare che il fatto di conservare nella forma attuale il Consiglio di Stato non risolve la questione dell\u2019inserimento nella Costituzione dei princip\u00ee contenuti nella legge del 1865.<\/p><p>PRESIDENTE propone di rinviare al giorno seguente il seguito della discussione e l\u2019eventuale votazione delle proposte.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>AMBROSINI desidera dire poche parole per la chiarezza delle posizioni. Tiene a mettere in evidenza che il criterio che deve essere seguito nell\u2019interpretare la legge, non \u00e8 diverso a seconda che si tratti di giudici ordinari o di giudici delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Gli \u00e8 sembrato di capire che si voglia quasi rimproverare alla Magistratura ordinaria di non seguire a volte l\u2019evoluzione della coscienza giuridica. Ora, i magistrati ordinari devono interpretare la legge, ma non possono sostituirsi al dettato della legge. E questo, che \u00e8 il compito della Magistratura ordinaria, deve essere il compito di qualsiasi giudice. In caso contrario si snaturerebbe l\u2019esercizio della funzione del giudice. Non pu\u00f2 alcun criterio diverso d\u2019interpretazione essere preso in considerazione, se non si vuole che ne venga scossa tutta la certezza dell\u2019ordinamento giuridico, ponendo in forse anche gli stessi diritti dei cittadini. Il magistrato, perci\u00f2, sia ordinario che speciale, non pu\u00f2 arrogarsi il diritto di apportare modifiche al dettato della legge, credendo di interpretare l\u2019evoluzione della coscienza sociale, della quale l\u2019unico che pu\u00f2 rendersi interprete deve essere l\u2019organo legislativo, in quanto \u00e8 il diretto rappresentante della volont\u00e0 popolare e quindi della coscienza giuridica nazionale. \u00c8 solo questo organo che, con la sua sensibilit\u00e0 e col suo senso di responsabilit\u00e0, avvertendo gli eventuali mutamenti che si siano verificati nella coscienza giuridica popolare, deve senz\u2019altro modificare, abrogare o rinnovare <em>ab imis<\/em> la legge.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone di aggiungere all\u2019articolo relativo alla revisione, entro 5 anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, le seguenti parole:<\/p><p>\u00abEntro il medesimo tempo si provveder\u00e0 alla soppressione dei Tribunali militari. Entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente Costituzione si provveder\u00e0 per legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare ed al conseguente trasferimento del medesimo alla Corte Suprema di cassazione\u00bb.<\/p><p>UBERTI crede eccessivo stabilire l\u2019obbligo della revisione di tutti gli organi di giurisdizione speciale, anche nei casi in cui il Parlamento non lo ritenesse opportuno.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che in un precedente articolo si \u00e8 stabilito che \u00abnon possono essere istituiti organi di giurisdizione speciale, se non per legge votata a maggioranza assoluta dall\u2019Assemblea. In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale\u00bb. Con l\u2019articolo in discussione si vuole intendere che entro cinque anni il legislatore ordinario deve rivedere le giurisdizioni speciali esistenti, per esaminare l\u2019opportunit\u00e0 delle sopravvivenze che devono essere consacrate con leggi votate a maggioranza assoluta delle due Camere.<\/p><p>UBERTI proporrebbe allora la formula:<\/p><p>\u00abIl Parlamento dovr\u00e0, entro cinque anni, dichiarare quali sono le giurisdizioni che devono permanere ed eventualmente riformarle\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, riterrebbe pi\u00f9 adatta, salvo modificazioni di forma, la seguente dizione:<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, cesseranno le giurisdizioni speciali esistenti, a meno che con la legge di cui all\u2019articolo 6 non siano mantenute in vigore\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la prima parte dell\u2019articolo, essendo gi\u00e0 stata oggetto di una votazione, non pu\u00f2 essere modificata.<\/p><p>Propone di rinviare anche per questo articolo la discussione alla seduta successiva.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone di aggiungere all\u2019articolo, di cui prima ha dato lettura, il seguente comma:<\/p><p>\u00abI Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 19.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan e Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bocconi, Bulloni, Porzio e Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 13. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Bozzi \u2013 Di Giovanni \u2013 Ambrosini \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Laconi \u2013 Uberti. 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