{"id":5372,"date":"2023-10-16T00:00:37","date_gmt":"2023-10-15T22:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5372"},"modified":"2023-12-08T23:11:20","modified_gmt":"2023-12-08T22:11:20","slug":"antimeridiana-di-giovedi-9-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5372","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5372\" class=\"elementor elementor-5372\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b7fcedc elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b7fcedc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5d96bac\" data-id=\"5d96bac\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b7ff30b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b7ff30b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470109sed012ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ce1dde elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1ce1dde\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>12.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere giudiziario <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Targetti \u2013 Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Castiglia, <em>Relatore<\/em> \u2013 Bozzi \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Cappi \u2013 Ravagnan \u2013 Laconi \u2013 Di Giovanni \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di essere fermamente convinto che il potere giudiziario debba veramente autogovernarsi, senza intromissioni dei poteri esecutivo o legislativo. Il problema da risolvere \u00e8 piuttosto quello del collegamento fra i tre poteri; ma, mentre fra il legislativo e l\u2019esecutivo i punti di contatto sono pi\u00f9 facilmente ravvisabili, per il giudiziario si presentano maggiori difficolt\u00e0, e il fatto di aver pensato di porre il Presidente della Repubblica a capo del Consiglio superiore della Magistratura sta a dimostrarlo.<\/p><p>Non ravvisa il pericolo del crearsi di una casta chiusa della Magistratura, bens\u00ec l\u2019inconveniente del formarsi di un potere quasi del tutto avulso dalla vita dello Stato; e ritiene che il punto pi\u00f9 delicato sia quello dell\u2019indipendenza del giudice nell\u2019interno dell\u2019organizzazione del potere giudiziario, perch\u00e9 anche i magistrati sono uomini e, come tali, soggetti alle debolezze dell\u2019umana natura.<\/p><p>Ritiene quindi che, dopo aver stabilito l\u2019autogoverno della Magistratura, debbano essere fissate norme per le quali il giudice, nello svolgimento della sua carriera, sia sottratto ad ogni subordinazione, imposizione o prevalenza.<\/p><p>Concludendo, dichiara di essere favorevole al testo proposto dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 d\u2019avviso che nella Carta costituzionale ci si debba limitare ad affermare il principio generale dell\u2019indipendenza della Magistratura. Pur rendendosi conto delle considerazioni fatte da vari colleghi sulla necessit\u00e0 di garantire l\u2019indipendenza del giudice, soprattutto per quello che si riferisce alle promozioni, trasferimenti, ecc., ritiene che questi problemi non debbano essere risolti dalla Costituzione.<\/p><p>Dichiara quindi che voter\u00e0 a favore dell\u2019articolo 16 della relazione Calamandrei, che \u00e8, a suo avviso, il pi\u00f9 sintetico e il pi\u00f9 chiaro. Subordinatamente accetterebbe la formulazione proposta dagli onorevoli Cappi e Uberti, in quanto sostanzialmente riguardante il concetto dell\u2019indipendenza della Magistratura, non solo dal punto di vista dell\u2019affermazione del principio, ma anche da quello del congegno speciale per il quale il principio stesso pu\u00f2 essere tradotto in atto; e sarebbe anche favorevole ad affidare la presidenza del Consiglio superiore della Magistratura al Primo Presidente della Corte di cassazione, includendovi due membri nominati del Presidente della Repubblica.<\/p><p>TARGETTI non \u00e8 favorevole all\u2019articolo 16 proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, che implicitamente e in via incidentale risolve anche la questione di particolare rilievo delle funzioni del Pubblico Ministero, in quanto non fa distinzione alcuna fra giudici e magistrati, ma, parlando in genere della Magistratura, comprende anche i rappresentanti del Pubblico Ministero.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, insiste sull\u2019articolo da lui proposto, di cui il primo comma \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Autogoverno della Magistratura. \u2013 <\/em>La Magistratura, della quale fanno parte i magistrati ed i loro ausiliari di tutte le categorie specificate dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, costituisce un ordine autonomo che provvede da s\u00e9, e senza alcuna ingerenza del potere esecutivo, al proprio governo\u00bb.<\/p><p>Crede che questo sia preferibile, anche perch\u00e9 contiene l\u2019esplicita enunciazione del principio dell\u2019autogoverno, che negli articoli degli onorevoli Leone, Bozzi e Cappi \u00e8 invece sottinteso. Attira poi l\u2019attenzione sulla frase: \u00abe senza ingerenza alcuna del potere esecutivo\u00bb, con la quale si viene ad escludere che il Consiglio superiore della Magistratura possa esser presieduto dal Presidente della Repubblica, in quanto capo del potere esecutivo, e che il Pubblico Ministero possa essere alle dipendenze del Ministro Guardasigilli.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole all\u2019articolo 16 dell\u2019onorevole Calamandrei, perch\u00e9 lo ravvisa coerente, nei confronti della relazione Patricolo, con il principio dell\u2019assoluta divisione dei poteri e dell\u2019indipendenza del magistrato.<\/p><p>BOZZI ritiene che si dovrebbe innanzitutto decidere sulla sostanza del sistema, per poi stabilire se sia o meno il caso di fare un\u2019enunciazione di principio in relazione alle norme fissate. Propone quindi che l\u2019articolo 16 dell\u2019onorevole Calamandrei sia temporaneamente accantonato, dichiarando tuttavia di essere personalmente contrario ad inserirlo nella Costituzione, in quanto enunciativo e non normativo.<\/p><p>Fa poi osservare che, oltre alla questione sollevata dall\u2019onorevole Targetti sul Pubblico Ministero, vi \u00e8 il fatto che, parlando di \u00abausiliari in tutte le categorie\u00bb, si potrebbe pensare che questi facciano parte del potere giudiziario organizzato ed essere comuni funzionari amministrativi.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019avviso che sarebbe preferibile stabilire innanzitutto le funzioni e la composizione del Consiglio superiore della Magistratura, per poi decidere se sia il caso di inserire una definizione di principio.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, propone di sospendere provvisoriamente l\u2019esame dell\u2019articolo 16, per decidere se sia o meno opportuno, e in quale forma, fare un\u2019enunciazione di principio programmatica riguardante l\u2019autogoverno; studiare un primo articolo che dicesse che la Magistratura \u00e8 governata da Consigli giudiziari regionali e dal Consiglio superiore: un secondo articolo che stabilisse la composizione dei Consigli regionali (con magistrati eletti fra essi stessi, secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario) e del Consiglio superiore; e un terzo articolo che ne fissasse i poteri. Si dovrebbero inoltre prevedere altri tre articoli relativi all\u2019inamovibilit\u00e0 e alle promozioni e trasferimenti dei magistrati.<\/p><p>AMBROSINI dissente dalla proposta Calamandrei, ritenendo che sia necessario inserire innanzitutto un\u2019enunciazione di principio (come si \u00e8 fatto in tutte le Costituzioni quando si \u00e8 trattato di impostazione di istituti), particolarmente necessaria in Italia dopo il ventennio fascista. Ritiene perci\u00f2 che, dopo approvata la prima parte dell\u2019articolo 16 dell\u2019onorevole Calamandrei (la quale tuttavia, a suo avviso, dovrebbe essere modificata nel modo seguente: \u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo non soggetto ad alcuna ingerenza del potere esecutivo\u00bb), si potrebbe senz\u2019altro passare alla proposta Cappi-Uberti, alla quale, dopo aver stabilito nella prima parte che le nomine devono avvenire per pubblico concorso e che le promozioni, i trasferimenti e, in genere, il governo della Magistratura sono affidati al Consiglio superiore della Magistratura, si dovrebbe aggiungere una seconda parte cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore \u00e8 composto di venti membri, dei quali dieci nominati dai magistrati, otto dall\u2019Assemblea Nazionale e due dal Presidente della Repubblica. Il Consiglio \u00e8 presieduto dal Presidente della cassazione\u00bb.<\/p><p>CAPPI sarebbe favorevole ad inserire, come inizio dell\u2019articolo da lui proposto, la frase: \u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo\u00bb, ma \u00e8 contrario a precisare il numero dei componenti del Consiglio superiore che dovrebbe, a suo avviso, essere fissato dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Fa inoltre osservare che, mentre si pensa di escludere l\u2019ingerenza del potere esecutivo, far nominare due membri dal Presidente della Repubblica equivarrebbe a farli designare dal Governo.<\/p><p>TARGETTI ritiene che la presenza di due membri in pi\u00f9 nominati dal Presidente della Repubblica, oltre a quelli designati dal Parlamento, potrebbe evitare che il carattere e la natura del Consiglio stesso dipendessero esclusivamente dalla scelta e dalla decisione del potere legislativo.<\/p><p>Non sarebbe inoltre contrario a che fosse designato alla Presidenza il Primo Presidente della Corte di cassazione in luogo del Ministro della giustizia, quando fosse stabilito che rimarr\u00e0, secondo il recente decreto Togliatti, se non la direzione, la vigilanza del Ministro sul funzionamento della giustizia, della quale questi dovr\u00e0 rispondere davanti alle Camere. Altrimenti non approverebbe la sostituzione.<\/p><p>AMBROSINI non pu\u00f2 aderire alla proposta Targetti che del Consiglio superiore facciano parte due membri nominati dal Presidente della Repubblica oltre quelli designati dall\u2019Assemblea, in quanto con ci\u00f2 si porrebbero i magistrati in minoranza e di tutte le decisioni resterebbe arbitro il potere esecutivo.<\/p><p>Insiste quindi affinch\u00e9 sia posta in votazione la sua formula:<\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un potere autonomo non soggetto ad alcuna ingerenza del potere esecutivo\u00bb.<\/p><p>RAVAGNAN non trova opportuna la parola \u00abingerenza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che qui ha il significato di indebita interferenza.<\/p><p>LACONI ritiene che la formula Ambrosini dovrebbe essere limitata alla sola affermazione dell\u2019autonomia, in quanto aggiungere l\u2019esclusione di ogni ingerenza da parte del potere esecutivo significherebbe fare una affermazione di indole storica e di carattere polemico rispetto ad una situazione passata.<\/p><p>AMBROSINI non pensa che ci\u00f2 sia esatto, perch\u00e9 con la formula proposta si intende riaffermare un principio gi\u00e0 esistente nella legislazione e in tutta la vita dello Stato moderno. Si tratta sostanzialmente di una esigenza che cominci\u00f2 a manifestarsi nello stesso Stato assoluto, ove il sovrano si valeva di un potere superiore a quello odierno, dell\u2019esecutivo, per ingerirsi nell\u2019operato del potere giudiziario. Con l\u2019affermazione generica \u00abnon soggetto ad ingerenza alcuna del potere esecutivo\u00bb non si fa altro che affermare quello che \u00e8 stato negli ultimi tempi conclamato da tutte le tendenze, senza eccezione alcuna; specialmente in considerazione che il testo di questo, che sarebbe il primo comma di un unico articolo, \u00e8 immediatamente seguito dalla proposta Cappi-Uberti, nella quale viene concretata l\u2019essenza del contenuto effettivo del divieto di ingerenza del potere esecutivo.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che la formula: \u00abLa Magistratura \u00e8 un potere autonomo\u00bb sia sufficiente, in quanto precisa e concreta.<\/p><p>CAPPI osserva che dicendo che la Magistratura \u00e8 un potere autonomo, \u00e8 pleonastica l\u2019aggiunta \u00abnon soggetto ad ingerenze\u00bb, in quanto un organo soggetto ad ingerenza non \u00e8 autonomo.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che, per maggior chiarezza, sia opportuna la precisazione, anche se ci\u00f2 possa costituire un pleonasmo.<\/p><p>CAPPI propone allora di dire: \u00abnon soggetto ad ingerenze di altri poteri\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI replica che ci\u00f2 non \u00e8 possibile, perch\u00e9 in pratica il potere legislativo, oltre a quello costituente, hanno sempre il potere di modificare le leggi.<\/p><p>BOZZI aderisce sostanzialmente alla formula Ambrosini, comprensiva di un concetto giuridico \u2013 quello dell\u2019autogoverno \u2013 e di un concetto politico \u2013 quello della non soggezione a ingerenze di vario genere. Ritiene tuttavia che, per attenuare l\u2019affermazione categorica dell\u2019indipendenza dal potere esecutivo, sarebbe preferibile la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo, indipendente da ingerenze politiche o di Governo\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 contrario ad accentuare un richiamo specifico alle ingerenze politiche e di Governo.<\/p><p>TARGETTI pensa che il punto di dissenso non sia l\u2019autonomia e neppure l\u2019autogoverno, bens\u00ec i limiti da porre a questo. Quindi, non ritenendo necessario fissare nella Costituzione i limiti, propone la dizione: \u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo che si governa secondo legge\u00bb, rimandando alle norme della legge sull\u2019ordinamento giudiziario il regolamento di tale autonomia e conseguentemente anche le sue limitazioni.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, dato che tutti sono d\u2019accordo sul principio fondamentale dell\u2019indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo, non comprende perch\u00e9 non si debba fissare questo concetto \u2013 che a suo avviso \u00e8 fondamentale \u2013 nella Costituzione.<\/p><p>Dichiara quindi di aderire alla formulazione Ambrosini e chiede che sia messa in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la formula proposta dall\u2019onorevole Ambrosini sar\u00e0 votata per divisione.<\/p><p>Pone quindi ai voti la frase: \u00abLa Magistratura \u00e8 un ordino autonomo&#8230;\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019aggiunta: \u00ab&#8230;e indipendente\u00bb&#8230;<\/p><p>UBERTI dichiara di votare contro, ritenendola superflua.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019ultima frase: \u00ab&#8230;dal potere esecutivo\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 6 voti favorevoli e 7 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>D\u00e0 lettura della proposta degli onorevoli Bozzi e Leone:<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura garantisce la indipendenza dei magistrati; attua l\u2019alta sorveglianza sugli organi giudiziari; provvede, secondo la legge sull\u2019ordinamento giudiziario, all\u2019ammissione dei magistrati, alle promozioni e ai trasferimenti; esercita la giurisdizione disciplinare; delibera sulle spese nei limiti di assegnazione del bilancio.<\/p><p>\u00abI Consigli giudiziari regionali, costituiti di magistrati eletti a norma della legge sull\u2019ordinamento giudiziario, esprimono il loro parere in materia di promozioni, di trasferimenti e di fatti disciplinari\u00bb.<\/p><p>Crede opportuno che sia messa in votazione prima la formula Cappi-Uberti, cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abLa nomina, per pubblico concorso, dei magistrati, le promozioni, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari, ed in genere il governo della Magistratura, sono affidati al Consiglio superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>BOZZI ritiene che dovrebbe essere posta in votazione per prima la proposta sua e dell\u2019onorevole Leone, in quanto pi\u00f9 ampia e completa. Pur apprezzando moltissimo, infatti, la brevit\u00e0 delle formulazioni, fa osservare che, dai dieci articoli proposti dall\u2019onorevole Calamandrei nella relazione, ora si pensa di scendere ad uno solo e molto stringato; e dichiara di trovare strana tale tendenza alla brevit\u00e0 sul problema in esame, quando per altri argomenti si \u00e8 proceduto in senso inverso.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Leone.<\/p><p>TARGETTI dichiara di votare contro, preferendo l\u2019articolo proposto dagli onorevoli Cappi e Uberti, pi\u00f9 conciso e informato a concetti che maggiormente rispondono alla sua concezione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>BOZZI chiede che cosa si voglia intendere con l\u2019inciso \u00abper pubblico concorso\u00bb nella formula Cappi-Uberti, in quanto, se si vuole affermare il principio che tutti i magistrati debbono essere ammessi per pubblico concorso, la frase \u00e8 indiscutibilmente breve ma egualmente equivoca, perch\u00e9 pu\u00f2 essere interpretata nel senso che l\u2019attribuzione \u00e8 affidata al Consiglio superiore per i magistrati da nominarsi per pubblico concorso.<\/p><p>Desidera inoltre sapere che cosa si voglia esattamente significare con la frase \u00abe in genere il governo della Magistratura\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, vorrebbe a sua volta avere due chiarimenti, il primo dei quali coincide con quello chiesto dall\u2019onorevole Bozzi sulla nomina dei magistrati. Infatti, mentre per l\u2019ammissione in carriera la nomina viene fatta per concorso, ve ne sono altre che possono essere fatte da un grado all\u2019altro, come quelle alla Cassazione, e altre per cooptazione, le quali avvengono senza concorso. Vi sono d\u2019altra parte una quantit\u00e0 di partecipanti agli organi giudiziari \u2013 assessori, giurati, vice-pretori onorari, conciliatori \u2013 i quali non vengono nominati per concorso.<\/p><p>Il secondo chiarimento concerne i Consigli regionali, dei quali nell\u2019ordine del giorno Cappi non si fa cenno.<\/p><p>CAPPI, per quanto riguarda il primo chiarimento, risponde che si rende conto che vi possono essere anche nomine non fatte per pubblico concorso e dichiara di non avere difficolt\u00e0 a modificare la dizione con la frase \u00abla nomina a norma di legge\u00bb, lasciando alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario di stabilire quali magistrati dovranno essere nominati per pubblico concorso e quali no.<\/p><p>Per quanto riguarda i Consigli regionali, ritiene che la materia non sia da inserire nella Costituzione, ma nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario, in quanto i Consigli regionali saranno degli organi decentrati della Magistratura, nei quali forse non saranno rappresentanti del potere legislativo, mentre nel concetto attuale vi \u00e8 il principio che deve esistere una certa partecipazione di tale potere.<\/p><p>Quanto alla richiesta dell\u2019onorevole Bozzi sull\u2019espressione \u00abil governo della Magistratura\u00bb, dichiara di non aver difficolt\u00e0 a toglierla, facendo presente di averla inserita solamente per accentuare l\u2019indipendenza della Magistratura.<\/p><p>TARGETTI pensa che sia pi\u00f9 esatto dire, pi\u00f9 che altro per una questione di forma, che la nomina \u00e8 affidata al Consiglio superiore, in quanto in realt\u00e0 \u00e8 questo Consiglio che fa la proposta, mentre \u00e8 il Presidente della Repubblica che fa la nomina.<\/p><p>BOZZI, associandosi a quanto ha detto l\u2019onorevole Targetti, osserva che provvedere alla nomina significa in pratica compiere l\u2019atto formale. Ora, se \u00e8 il Ministro della giustizia, ossia il potere esecutivo, a compierlo e a stabilire che bisogna fare un concorso, il Consiglio provvederebbe solo formalmente alla nomina, in quanto si sostituirebbe al decreto presidenziale il decreto del Consiglio stesso; mentre, a suo avviso, dovrebbe essere effettivamente il Consiglio superiore a governare e a stabilire il se e il \u00abquantum\u00bb per l\u2019amministrazione e tutta la procedura che ad essa attiene.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> chiede se con la formula proposta si intenda assorbire l\u2019articolo 20 del suo progetto, dedicato alle nomine; perch\u00e9, ove non lo si ritenesse assorbito, le modalit\u00e0 potrebbero essere rinviate a quella sede.<\/p><p>CAPPI ritiene che le modalit\u00e0 debbano essere demandate alla legge.<\/p><p>BOZZI \u00e8 d\u2019avviso che il problema non riguardi soltanto le nomine. Infatti, per l\u2019articolo 20 dell\u2019onorevole Calamandrei, mentre il Consiglio superiore detta le regole per l\u2019ammissione, l\u2019atto formale della nomina \u00e8 devoluto al Presidente della Repubblica. Ora, al Consiglio superiore non si deve affidare solamente la nomina dei magistrati, ma tutto quel complesso di attivit\u00e0 che costituiscono l\u2019ammissione in carriera.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula Cappi-Uberti, cos\u00ec modificata:<\/p><p>\u00abLe assunzioni, le assegnazioni di sede, le promozioni, i trasferimenti di magistrati, i provvedimenti disciplinari, ed in genere il governo della Magistratura, sono demandati, a norma della legge sull\u2019ordinamento giudiziario, al Consiglio superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che si passa all\u2019esame della proposta Cappi-Uberti nella parte relativa alla composizione del Consiglio superiore della Magistratura:<\/p><p>\u00ab&#8230;composto di membri nominati per met\u00e0 dai magistrati stessi, per met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale&#8230;\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che qui si debbano porre dei limiti per non correre il rischio di avere un Consiglio superiore composto esclusivamente di magistrati inferiori. Quindi, la necessit\u00e0 di ammettere anzitutto come membri di diritto il Primo Presidente della cassazione ed il Procuratore generale, lasciando elettivo il resto dei membri. Qui si pu\u00f2 scegliere tra una formulazione pi\u00f9 analitica oppure pi\u00f9 sintetica; ma occorre sempre una norma diretta a stabilire che ciascuna categoria abbia nel Consiglio la sua rappresentanza.<\/p><p>UBERTI ritiene che ci\u00f2 non sia possibile, in quanto, se si dovesse nel futuro fare un ordinamento sulla materia, bisognerebbe modificare la Costituzione. Pensa quindi che debba spettare alla legge di stabilire le modalit\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone la formula: \u00abdei quali cinque eletti tra le categorie dei magistrati indicati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>LACONI preferirebbe dire: \u00abeletti da tutti i magistrati\u00bb.<\/p><p>UBERTI osserva che si dovr\u00e0 fare una specie di legge elettorale per il modo di elezione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che quando si \u00e8 trattato della Camera dei Deputati si \u00e8 parlato soltanto di elettori.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, rileva che, dato che si \u00e8 stabilito che i componenti la seconda Camera sono eletti dalle Assemblee regionali, si potrebbe stabilire anche che i Consigli regionali nominano in secondo grado i magistrati per il Consiglio superiore.<\/p><p>AMBROSINI fa osservare che fino ad ora dei Consigli regionali non si \u00e8 parlato.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la seguente formulazione, concordata fra gli onorevoli Cappi-Uberti e Targetti:<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura \u00e8 composto di membri eletti per met\u00e0 da tutti i magistrati, e scelti fra le loro diverse categorie stabilite dalla legge e per met\u00e0 dall\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di votare contro, partendo dal principio che il Consiglio superiore dovrebbe essere composto soltanto ed esclusivamente di magistrati.<\/p><p>PRESIDENTE e CALAMANDREI si associano all\u2019onorevole Castiglia.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che si passa a discutere della Presidenza del Consiglio superiore.<\/p><p>UBERTI propone di stabilire come Presidente il Presidente della Repubblica e Vicepresidente il Ministro della giustizia.<\/p><p>TARGETTI non esclude di potersi decidere a votare la proposta degli onorevoli Cappi e Uberti che il Presidente sia il Ministro della giustizia, in mancanza di una soluzione migliore. Osserva, tuttavia, che con ci\u00f2 si verrebbe a dare la prevalenza all\u2019elemento estraneo e ad accentuare il carattere politico della Presidenza stessa. Bisogna invece, a suo avviso, evitare che la Magistratura abbia l\u2019impressione che si voglia affermare una sua soggezione al potere esecutivo; il che sarebbe l\u2019opposto di quanto tutti pensano. Per tali ragioni, propone un emendamento alla proposta Cappi, nel senso che Presidente del Consiglio superiore sia il Presidente della Repubblica, Vicepresidente il Ministro di grazia e giustizia e che ne facciano parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore generale della cassazione. In tal modo si darebbe pi\u00f9 larga rappresentanza alla Magistratura, mentre la Presidenza e la Vicepresidenza non spetterebbero a magistrati e si ottempererebbe cos\u00ec alle varie esigenze, evitando i temuti inconvenienti.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 favorevole alla proposta Uberti.<\/p><p>AMBROSINI, in coerenza al principio da lui sostenuto, voter\u00e0 perch\u00e9 la Presidenza del Consiglio superiore sia affidata al Primo Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, per coerenza con la relazione Patricolo, propone che la Presidenza sia affidata al Capo del potere giudiziario.<\/p><p>CAPPI ritiene che in caso di parit\u00e0 dei voti debba prevalere il voto del Presidente.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019avviso che la proposta Uberti non risponda a nessuna esigenza, in quanto, se si ritiene esatto il dare la Presidenza al Presidente della Repubblica per la serie di ragioni enunciate, a suo avviso non si comprende la Vicepresidenza concessa al ministro. Pensa infatti che a questi o si concede la Presidenza o non si concede nulla, in quanto la Presidenza creerebbe l\u2019elemento di legame tra il potere esecutivo e il giudiziario, mentre con la Vicepresidenza, non essendo il ministro il capo del Consiglio superiore, da una parte esso verrebbe posto allo stesso livello degli altri componenti, e dall\u2019altra non gli sarebbe concesso nessun potere in quanto non avrebbe responsabilit\u00e0 politica alcuna.<\/p><p>UBERTI ritiene che estraniare del tutto dal Consiglio superiore il Ministro Guardasigilli sarebbe eccessivo ed illogico. Non \u00e8 esatto, a suo avviso, che con la nomina a Vicepresidente la sua figura verrebbe svalutata, in considerazione che il Presidente della Repubblica presieder\u00e0 effettivamente il Consiglio superiore nei casi eccezionali, mentre in linea di massima spetter\u00e0 al Ministro Guardasigilli la presidenza effettiva.<\/p><p>LACONI propone di modificare la proposta Targetti nel senso che membro di diritto del Consiglio superiore dovrebbe essere solamente il Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>AMBROSINI insiste perch\u00e9 la Presidenza sia affidata ad un magistrato, e precisamente al Primo Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Ambrosini, consistente nell\u2019affidare la Presidenza al Primo Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, chiede che la votazione sia fatta per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE indice la votazione nominale.<\/p><p><em>Rispondono S\u00ec:<\/em> gli onorevoli Ambrosini, Calamandrei, Castiglia, Conti.<\/p><p><em>Rispondono No:<\/em> Cappi, Di Giovanni, Farini, Laconi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Si astengono:<\/em> Bozzi, Leone Giovanni, Mannironi.<\/p><p><em>(Con 4 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni, non \u00e8 approvata).<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione per appello nominale la proposta che la Presidenza sia conferita al Presidente della Repubblica con la Vicepresidenza del Primo Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>CASTIGLIA dichiara di votare a favore come subordinata.<\/p><p><em>Rispondono S\u00ec:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Castiglia, Conti, Leone Giovanni.<\/p><p><em>Rispondono No:<\/em> Calamandrei, Cappi, Di Giovanni, Farini, Laconi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>(Con 5 voti favorevoli e 8 contrari, non \u00e8 approvata).<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta che la Presidenza sia conferita al Presidente della Repubblica con la Vicepresidenza del Ministro Guardasigilli e membro di diritto il Primo Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di astenersi dal voto.<\/p><p>AMBROSINI dichiara di votare contro.<\/p><p>(<em>Con 8 voli favorevoli, 4 contrari e un\u2019astensione, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 11.50.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Bulloni, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 12. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Targetti \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Castiglia, Relatore \u2013 Bozzi \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Cappi \u2013 Ravagnan \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2017,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5372"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5372\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10599,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5372\/revisions\/10599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5372"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}