{"id":5370,"date":"2023-10-16T00:00:09","date_gmt":"2023-10-15T22:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5370"},"modified":"2023-12-08T23:10:04","modified_gmt":"2023-12-08T22:10:04","slug":"giovedi-9-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5370","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5370\" class=\"elementor elementor-5370\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5d5c4f2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5d5c4f2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a808837\" data-id=\"a808837\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2334b3a elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2334b3a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470109sed009ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e3e0c8d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e3e0c8d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>9.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Lussu \u2013 La Rocca, <em>Relatore \u2013 <\/em>Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Tosato, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mortati \u2013 Einaudi \u2013 Fuschini \u2013 Piccioni \u2013 Codacci Pisanelli.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.45.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE propone che si discuta la formula proposta dall\u2019onorevole Fuschini \u2013 alla quale ha aderito anche l\u2019onorevole Mortati \u2013 in quanto ritiene che in gran parte rispecchi le opinioni manifestate nel corso delle ultime sedute. Ne ricorda quindi il tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 convocata ogni volta che si debba procedere alla formazione del Governo.<\/p><p>\u00abLa persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all\u2019Assemblea le direttive politiche dell\u2019azione governativa e i principali mezzi proposti per la loro attuazione.<\/p><p>\u00abNel caso che tale programma sia approvato con il voto nominativo della maggioranza dei componenti l\u2019Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato e su proposta di questi procede alla nomina dei Ministri\u00bb.<\/p><p>LUSSU esprime l\u2019avviso che questo modo di procedere faccia perdere del tempo e ritardi la conclusione. Ricorda che, prima ancora che gli onorevoli Mortati e Fuschini presentassero le loro proposte, si \u00e8 lungamente discusso, senza arrivare ad una decisione, sulla formula del Comitato, che si ispira al criterio di considerare il Capo del Governo, non come il <em>primus inter <\/em><em>pares<\/em>, ma come una figura preminente in quanto responsabile della direzione e dell\u2019attuazione della politica del Governo. Crede pertanto che, prima di prendere in considerazione nuovi progetti, accumulando materiale e complicando la questione, si debba decidere definitivamente sullo schema del Comitato.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la formula in parola rappresenta un emendamento al progetto del Comitato e, come vuole la prassi, su di esso si deve anzitutto decidere. Appunto per questa ragione si \u00e8 gi\u00e0 votato sull\u2019emendamento Nobile, come quello che maggiormente si allontanava dal progetto stesso.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, entrando nel merito, dopo aver ricordato che gi\u00e0 a suo tempo ebbe a fare le sue riserve sul modo come \u00e8 stato concepito il sistema bicamerale e particolarmente sugli inconvenienti che derivano dall\u2019aver posto le due Camere su un piede di parit\u00e0, osserva che lo schema dell\u2019onorevole Fuschini, in quanto prevede la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale per procedere alla formazione del Governo, si discosta dal sistema parlamentare che \u00e8 stato approvato. Infatti, mentre si \u00e8 ritenuto di dover dividere il Parlamento in due rami, lo si fa poi funzionare a Camera unica, oltre che per determinate deliberazioni di particolare importanza (dichiarazione di guerra, amnistia, ecc.), anche per il voto di fiducia o sfiducia al Governo, senza considerare che vengono cos\u00ec a riunirsi due organi che hanno un\u2019origine diversa, poich\u00e9 l\u2019uno \u00e8 eletto a suffragio universale diretto e l\u2019altro con elezioni di secondo grado. Se non si vuole minare alla radice il sistema bicamerale, \u00e8 necessario che le due Camere funzionino separatamente nell\u2019accordare o negare la fiducia al Governo, ovvero che promanino entrambe dal suffragio diretto.<\/p><p>PERASSI, per mozione d\u2019ordine, dichiara che, quando nella seduta precedente si \u00e8 votata la proposta dell\u2019onorevole Nobile, secondo la quale il Primo Ministro \u00e8 nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell\u2019Assemblea Nazionale, si \u00e8 inteso mantenere la discussione sul sistema della designazione, prescindendo dall\u2019organo incaricato della designazione stessa. Per proseguire col metodo gi\u00e0 iniziato, si dovrebbe attualmente esaminare della proposta Fuschini soltanto la parte relativa al procedimento per la nomina del Primo Ministro, e decidere se la nomina stessa da parte del Capo dello Stato debba essere subordinata alla presentazione come candidato di fronte all\u2019organo parlamentare, che in seguito si indicher\u00e0, e ad un voto di tale organo.<\/p><p>PRESIDENTE non crede che si possa economizzare del tempo seguendo il metodo consigliato dall\u2019onorevole Perassi e ritiene che debba essere presa in considerazione la questione pregiudiziale sollevata dall\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>FABBRI esprime l\u2019avviso che si possa considerare acquisito il risultato di una votazione, nel senso che l\u2019incarico al Primo Ministro viene conferito dal Capo dello Stato, e che quindi l\u2019alternativa che ora si pone \u00e8 la seguente: se il Primo Ministro debba presentarsi all\u2019organo parlamentare che sar\u00e0 in seguito indicato prima o dopo aver composto il Ministero.<\/p><p>Personalmente ritiene che la ratifica da parte dell\u2019organo parlamentare possa intervenire soltanto dopo che il Primo Ministro abbia composto il Gabinetto e precisato il programma politico. In questo senso non pu\u00f2 approvare il sistema proposto dall\u2019onorevole Fuschini, che non consentirebbe un voto utile e obiettivo da parte dell\u2019organo parlamentare e renderebbe l\u2019esposizione del candidato Primo Ministro un soliloquio gravido di incognite, per esprimere propositi vaghi, nel disagio di dover prendere impegni verso gruppi parlamentari.<\/p><p>NOBILE aderisce pienamente alla mozione d\u2019ordine dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, considera come una complicazione inutile il sistema secondo il quale il Primo Ministro deve essere designato dal Capo dello Stato, approvato dall\u2019organo parlamentare e nominato quindi definitivamente dal Capo dello Stato stesso. Trova invece concepibile soltanto una nomina da parte del Capo dello Stato, sottoposta successivamente all\u2019approvazione del Parlamento; e quindi insiste sulla formula del Comitato, per la quale il Primo Ministro e i Ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE dissente recisamente dall\u2019opinione dell\u2019onorevole Lussu, il quale \u00e8 favorevole ad una posizione di preminenza del Capo del Governo, e aderisce invece alla vecchia formula \u2013 risultato di una saggia elaborazione degli uomini di Stato italiani nei primi sessanta anni di vita unitaria del Paese \u2013\u2013 di un Presidente del Consiglio dei Ministri <em>primus inter pares<\/em>. Ritiene che la figura del Primo Ministro possa balzare in primo piano unicamente per le doti personali di un uomo c per ci\u00f2 che rappresenta in seno al gruppo politico al quale appartiene, ma non sia opportuno rendere costituzionalmente il Primo Ministro simile ad un Cancelliere. \u00c8 infatti una caratteristica propria del cancellierato quella di un Capo del Governo che risponde personalmente al Capo dello Stato, mentre i Ministri rispondono a lui.<\/p><p>A questo proposito, osserva che anche la successione, prevista nell\u2019articolo 19 del Comitato, nei momenti della nomina del Primo Ministro e di quella dei Ministri, corrisponde ad una prassi che si \u00e8 ormai affermata nella vita costituzionale italiana, ma, introdotta nel testo della Costituzione, sembra voler sottolineare la preminenza del Primo Ministro e l\u2019investimento nella sua persona di una autorit\u00e0 alla quale egli \u00e8 contrario. \u00c8 ormai universalmente accettato il sistema di procedere in primo luogo alla designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, lasciando a questi di condurre le trattative per la scelta dei Ministri, ed \u00e8 assurdo pensare che il Presidente della Repubblica possa presumere di scegliere egli stesso i Ministri. A suo avviso, si dovrebbe trovare una formula che, senza indicare questa successione di momenti nelle varie nomine, sottolineasse il concetto della responsabilit\u00e0 collegiale.<\/p><p>LUSSU fa osservare che il principio di una autorit\u00e0 prevalente del Primo Ministro non \u00e8 una sua idea personale \u2013 come il Presidente sembra ritenere \u2013 ma un\u2019opinione unanime del Comitato (tranne la contrariet\u00e0 dell\u2019onorevole La Rocca), che ha avvertito questa esigenza in vista di quel complesso di difficolt\u00e0 che tutti hanno notato nella vita politica italiana dopo la liberazione.<\/p><p>La stessa preoccupazione \u00e8 stata sentita in Francia ed ha portato, nella nuova Costituzione, a dare maggior rilievo alla figura del Primo Ministro ed a stabilire per la sua nomina un sistema analogo a quello proposto dall\u2019onorevole Fuschini. Secondo la Costituzione francese, al principio di ciascuna legislatura il Presidente della Repubblica, dopo le consultazioni d\u2019uso, designa il Presidente del Consiglio. Questi non pu\u00f2 costituire il suo Gabinetto che dopo essere stato investito della fiducia dell\u2019Assemblea. Il Comitato di redazione si \u00e8 discostato nel suo progetto dal sistema francese di nomina del Primo Ministro, non ritenendolo rispondente alle abitudini costituzionali e alle tradizioni politiche italiane, ed ha elaborato un testo \u2013 sulla cui approvazione personalmente insiste \u2013 perfettamente aderente alle esigenze di una moderna democrazia.<\/p><p>Riconosce che in un Governo di coalizione come l\u2019attuale ben poco gioverebbe al Primo Ministro, anche se circondato da un notevole prestigio personale, l\u2019autorit\u00e0 che gli conferirebbero norme costituzionali come quelle in esame. Fa tuttavia presente che nell\u2019esposizione del suo punto di vista intende riferirsi ad un Governo con una struttura omogenea, che risulti magari dalla coalizione di pi\u00f9 partiti, purch\u00e9 si propongano le stesse finalit\u00e0. N\u00e9 pu\u00f2 considerarsi lesivo dei princip\u00ee democratici il concetto di un Capo di Governo che abbia l\u2019autorit\u00e0 che ha quello inglese come <em>leader<\/em> del partito di maggioranza. Democrazia significa organizzazione politica dello Stato, con autorit\u00e0 e prestigio e sovrana possibilit\u00e0 di guidare il Paese, anche in momenti difficili, senza i tentennamenti e le confusioni caratteristiche nella decadenza parlamentare dei Paesi occidentali.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, rispondendo ad una osservazione del Presidente, avverte che con la formula dell\u2019articolo 19 non si \u00e8 inteso sottolineare la posizione del Presidente del Consiglio, ma solo tradurre in una norma una prassi costituzionale. Desidera altres\u00ec chiarire che anche con la dizione dell\u2019articolo 20 (\u00abil Primo Ministro \u00e8 responsabile della politica generale del Governo\u00bb) non si \u00e8 pensato di dare una preminenza assoluta al Primo Ministro, nel senso di attribuire esclusivamente a quest\u2019ultimo la determinazione dell\u2019indirizzo generale politico del Governo. Si pu\u00f2 ammettere la eguale competenza di tutti i Ministri a concorrere alla determinazione della politica generale del Governo. Ma non si pu\u00f2 non ammettere al tempo stesso e riconoscere la necessit\u00e0 che la politica del Governo, approvata dal Parlamento, venga poi realizzata e attuata con quella continuit\u00e0, tempestivit\u00e0 e soprattutto con quella unit\u00e0 che sono universalmente sentite come una esigenza imprescindibile dell\u2019azione di Governo. La concezione del Primo Ministro come di un <em>primus <\/em><em>inter pares<\/em> \u00e8 superata e inaccettabile. Nelle condizioni presenti, e in particolare nei Governi di coalizione, essa significa la dissoluzione dell\u2019idea e della funzione di Governo. Questo ha bisogno di un capo che abbia la responsabilit\u00e0 e quindi i poteri necessari all\u2019attuazione del programma politico del Governo stesso. Si dichiara quindi disposto soltanto a precisare che il Primo Ministro \u00e8 responsabile \u00abdell\u2019attuazione\u00bb della politica generale del Governo, restando cos\u00ec sottinteso, ma chiaramente comprensibile, che, giusta le regole normali dei Governi parlamentari, la politica stessa deve essere deliberata dal Consiglio dei Ministri e approvata dal Parlamento.<\/p><p>MORTATI ripete quanto ebbe a rilevare in una precedente seduta; cio\u00e8 che negli articoli in esame si pongono due problemi: quello dell\u2019ordinamento interno del Gabinetto e quello dei rapporti tra Governo e Parlamento. Se si vuole giungere rapidamente ad una conclusione, \u00e8 necessario scindere i due argomenti ed affrontarli uno alla volta. Personalmente ritiene opportuno esaminare anzitutto il secondo.<\/p><p>Ricorda che la proposta dell\u2019onorevole Fuschini \u2013 alla quale egli aveva aderito \u2013 stabilisce la seguente procedura: designazione da parte del Capo dello Stato della persona candidata alla carica di Primo Ministro; esposizione innanzi all\u2019Assemblea Nazionale delle direttive politiche dell\u2019azione governativa e dei principali mezzi proposti per la loro attuazione; voto di fiducia; investitura, da parte del Capo dello Stato, del designato nella carica ed infine nomina dei Ministri su proposta del Primo Ministro. Avverte quindi che, in seguito alle considerazioni svolte nel corso dell\u2019odierna seduta, particolarmente dall\u2019onorevole Tosato, ritiene opportuno proporre il seguente nuovo testo che si avvicina di pi\u00f9 a quello del Comitato:<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00ab<em>Art. 19. \u2013<\/em> Il Capo dello Stato, effettuate le necessarie consultazioni, nomina il Primo Ministro. Su proposta di questo, procede alla nomina dei Ministri.<\/p><p>\u00abEntro quindici giorni dalla formazione, il Governo promuove la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale, allo scopo di esporre ad essa le direttive politiche dell\u2019azione del Governo ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.<\/p><p>\u00abLa pronuncia dell\u2019Assemblea sul programma governativo deve avvenire su una mozione motivata con voto nominativo della maggioranza dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>Fa osservare che questa sua formula risolve il problema dei rapporti tra Gabinetto e Parlamento e si discosta da quella del Comitato soltanto per ci\u00f2 che, mentre quella tace sulla questione del voto di fiducia preliminare, in quanto non lo ritiene elemento necessario per la composizione del Gabinetto, soffermandosi invece sul voto di sfiducia, la sua proposta rovescia la situazione, tacendo sul voto di sfiducia e accentuando gli effetti del voto di fiducia.<\/p><p>EINAUDI, per le considerazioni gi\u00e0 esposte nelle precedenti sedute, si dichiara favorevole all\u2019articolo 19 del Comitato, che senza dir nulla intorno alla questione della preminenza o meno del Primo Ministro nei confronti degli altri Ministri, afferma tuttavia una cosa importante, cio\u00e8 che tra questi e il Primo Ministro deve esistere una reciproca fiducia. Con l\u2019espressione: \u00abI Ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro\u00bb, si afferma appunto questo concetto, che \u00e8 necessario per l\u2019unit\u00e0 del Gabinetto ed implica che i Ministri non possono essere proposti \u2013 se non indirettamente \u2013 dai partiti al Primo Ministro; ma questi li sceglier\u00e0 da s\u00e9 tra i rappresentanti dei partiti politici che gli possano assicurare una maggioranza.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, nel riaffermare il suo parere favorevole ad un sistema che preveda la designazione (non la nomina), da parte del Capo dello Stato, del Primo Ministro e dei Ministri, e il voto di fiducia dei due rami del Parlamento in seguito all\u2019esposizione del programma e la successiva investitura nella carica, insiste nella sua proposta che la designazione da parte del Capo dello Stato sia preceduta dalle consultazioni di uso, in modo da rispecchiare gli orientamenti politici, i rapporti di forze dei partiti e la volont\u00e0 delle Assemblee legislative.<\/p><p>FABBRI nota che l\u2019intervento dell\u2019onorevole La Rocca rileva un nuovo aspetto del problema: prima del voto di fiducia delle due Camere non esisterebbero n\u00e9 un Primo Ministro n\u00e9 dei Ministri; esisterebbero soltanto persone designate. Quindi potrebbe esservi un lungo intervallo di tempo, richiesto dalla esigenza stessa di predisporre il programma, in cui praticamente si rimarrebbe senza Governo.<\/p><p>Una tale concezione, oltre a sorprenderlo, lo trova completamente contrario, in quanto egli ritiene che la funzione del potere esecutivo debba essere permanente. A suo avviso, la nomina del Ministero, seppure condizionata al voto di fiducia, deve preesistere a questo; s\u2019intende peraltro che, dopo la formazione del Gabinetto, il Parlamento deve essere immediatamente convocato.<\/p><p>NOBILE concorda con l\u2019onorevole La Rocca e non condivide la preoccupazione dell\u2019onorevole Fabbri circa un intervallo di tempo in cui il Paese rimarrebbe senza Governo. Ritiene che ci\u00f2 non possa avvenire, perch\u00e9 fino a quando il nuovo Governo non entrer\u00e0 in funzione, rester\u00e0 in carica il precedente.<\/p><p>Per quanto concerne il voto di fiducia, \u00e8 del parere che dovrebbe darsi all\u2019intero Ministero e non al solo Primo Ministro.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, rileva che alla esigenza fatta presente dall\u2019onorevole Nobile soddisfa l\u2019articolo 22 del progetto, il quale, dicendo che il Primo Ministro e i Ministri debbono godere la fiducia dell\u2019Assemblea Nazionale, implica che, secondo la prassi, il Governo, una volta costituito, debba presentarsi alle due Camere per ottenerne il voto di fiducia. Affinch\u00e9 questo risulti ancor pi\u00f9 chiaramente, propone la presente formula:<\/p><p>\u00abIl Governo, costituito a norma dell\u2019articolo 19, deve presentarsi all\u2019Assemblea Nazionale di fronte alla quale \u00e8 responsabile, per ottenerne la fiducia\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE riassumendo la discussione, constata che ci sono due questioni da risolvere: 1\u00b0) se il Capo dello Stato sia tenuto a far precedere la sua scelta dalle consultazioni d\u2019uso (ci\u00f2 che \u00e8 previsto anche nell\u2019ultima formula dell\u2019onorevole Mortati); 2\u00b0) se tra la nomina del Primo Ministro e dei Ministri debba esservi una successione di tempo, per cui si abbia anzitutto l\u2019investitura del Primo Ministro con la sua presentazione alla Assemblea per ottenere personalmente il voto di fiducia, e successivamente la nomina dei Ministri.<\/p><p>Pone quindi in votazione la formula dell\u2019onorevole Nobile cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro e i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, dopo essersi consultato con i Presidenti delle due Camere e con i capi dei vari gruppi politici che fanno parte di queste\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione il primo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, quale risulta in seguito a piccole modifiche di forma che egli suggerisce:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica, effettuate le normali consultazioni, nomina il Primo Ministro. Su proposta di questo, procede alla nomina dei Ministri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ricorda che, in merito al voto di fiducia delle Camere, esistono varie proposte: una prima dell\u2019onorevole Mortati, secondo la quale il Governo, entro quindici giorni dalla formazione, promuove la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale allo scopo di esporre ad essa le direttive politiche dell\u2019azione del Governo ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione; una seconda, dell\u2019onorevole Nobile, a tenore della quale il Governo, entro tre giorni dalla data della nomina, deve esporre davanti a ciascuna Camera il suo programma, provocando un voto di fiducia; una terza, dell\u2019onorevole Tosato, per cui il Governo deve presentarsi all\u2019Assemblea Nazionale per ottenerne la fiducia; una quarta dell\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>FUSCHINI dichiara di ritirare la sua proposta e di accedere alla formulazione dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE, circa il termine per la presentazione del Governo di fronte all\u2019organo parlamentare, aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>MORTATI ritiene necessario un intervallo di tempo maggiore per consentire al Governo di predisporre il suo programma.<\/p><p>FABBRI si associa.<\/p><p>PRESIDENTE replica che il programma \u00e8 gi\u00e0 delineato in precedenza, in quanto i partiti non accetterebbero di mandare i loro rappresentanti al Governo, se non fossero a conoscenza delle intenzioni del designato alla carica di Presidente del Consiglio.<\/p><p>FUSCHINI obietta che l\u2019accordo preventivo verte su di un programma tracciato in maniera generica, ma di fronte alle Camere le direttive generali del Governo debbono essere precisate in modo pi\u00f9 concreto.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, propone di portare il termine per la presentazione del Gabinetto all\u2019organo parlamentare ad otto giorni.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE, dovendosi decidere dell\u2019organo parlamentare competente per l\u2019investitura di fiducia al Governo, pone in votazione il principio che questo, entro 8 giorni dalla sua composizione, si debba presentare dinanzi all\u2019Assemblea Nazionale, cio\u00e8 alle due Camere riunite, per ottenere il voto di fiducia.<\/p><p>(<em>Con 6 voti favorevoli e 6 contrari, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti il principio che il Governo debba presentarsi davanti alle due Camere separatamente per ottenere il voto di fiducia.<\/p><p>(<em>Con 6 voti favorevoli e 6 contrari, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Crede opportuno lasciare ora in sospeso la decisione in merito all\u2019organo parlamentare che dovr\u00e0 accordare la sua fiducia al Governo e di esaminare un\u2019altra questione: se sia da preferire la formula dell\u2019onorevole Mortati (secondo la quale il Ministero gi\u00e0 composto deve esporre \u00able direttive politiche dell\u2019azione del Governo ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione. La pronuncia dell\u2019Assemblea sul programma governativo deve avvenire su una mozione motivata con voto nominativo della maggioranza dei suoi componenti\u00bb) o quella pi\u00f9 sintetica dell\u2019onorevole Nobile (\u00abdeve esporre il suo programma, provocando un voto di fiducia\u00bb).<\/p><p>MORTATI chiarisce il suo punto di vista. Premesso che le formule in esame rappresentano pi\u00f9 che disposizioni legislative vere e proprie, dei precetti pedagogici che possano servire di incitamento a promuovere un determinato costume, esprime l\u2019avviso che l\u2019avvenire della democrazia dipender\u00e0 dai contatti tra il Parlamento e il Paese. Non si \u00e8 pi\u00f9 in quella fase del parlamentarismo in cui il Capo del Governo poteva fare ci\u00f2 che riteneva pi\u00f9 opportuno; la nuova democrazia mira a far partecipare il popolo in modo pi\u00f9 completo alle direttive del Governo ed a fargli esercitare, sul mandato rappresentativo, un maggiore controllo, che valga ad aumentare il senso di responsabilit\u00e0 del Parlamento di fronte al Paese. Ora, la specificazione che l\u2019esposizione deve riguardare, non solo le direttive politiche, ma anche i mezzi proposti per la loro attuazione e che la pronuncia dell\u2019Assemblea deve avvenire su una mozione motivata con voto nominativo della maggioranza dei suoi componenti, accentua appunto il senso di responsabilit\u00e0 dell\u2019Assemblea e la impegna maggiormente di fronte al Paese a rispettare l\u2019indirizzo politico solennemente approvato, evitando altres\u00ec quelle crisi che spesso sono il risultato di manovre dei partiti.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 favorevole alla formula pi\u00f9 concisa dell\u2019onorevole Nobile, anche per la considerazione che la dizione dell\u2019onorevole Mortati, ove fosse approvata, finirebbe per essere modificata dal Comitato di coordinamento, che ha appunto il compito di sfrondare gli articoli elaborati dalle Sottocommissioni di tutte le espressioni che non appaiano assolutamente indispensabili a chiarire il valore di una norma.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, modificando la sua precedente proposta, suggerisce la seguente formula:<\/p><p>\u00abIl Governo, costituito a norma del comma precedente, deve presentarsi entro 8 giorni all\u2019Assemblea Nazionale, per ottenerne la fiducia\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, insiste sul concetto che il voto di fiducia dovrebbe essere dato dalle due Camere distintamente<\/p><p>FUSCHINI obietta che in questo caso occorrerebbe prevedere anche l\u2019ipotesi che una Camera accordi la sua fiducia e l\u2019altra la neghi. Fa presente quindi che si \u00e8 preferito affermare il concetto che \u00e8 competente a dare il voto di fiducia o di sfiducia l\u2019Assemblea Nazionale, e che pertanto una mozione di sfiducia di una sola Camera non \u00e8 sufficiente per far cadere un Governo, appunto per introdurre nella Costituzione una remora contro il frequente ripetersi delle crisi. Riconosce che \u00e8 un\u2019utopia quella che si possa garantire sicuramente la continuit\u00e0 del Governo, tuttavia \u00e8 convinto che, se non altro, il sistema in discussione possa rappresentare un correttivo ed una di quelle norme pedagogiche che possono facilitare la creazione di un costume politico.<\/p><p>NOBILE ritiene infondata la preoccupazione che una Camera possa tenere un atteggiamento diverso dall\u2019altra, posto che tra le due Camere non v\u2019\u00e8 pi\u00f9 quella differenza che avrebbe potuto esservi se la seconda avesse avuto durata diversa dalla prima (6 anni) e si fosse rinnovata parzialmente ogni tre anni. L\u2019unica diversit\u00e0 che ancora rimane tra le due Camere \u00e8 nel diverso modo di elezione dei rispettivi membri; ma, poich\u00e9 anche nella elezione di secondo grado i partiti eserciteranno la loro influenza, sar\u00e0 difficile che l\u2019una dia la sua fiducia al Governo e l\u2019altra tenti di rovesciarlo.<\/p><p>FABBRI si dichiara d\u2019accordo sull\u2019opportunit\u00e0 che le due Camere funzionino separatamente e si rammarica che, con la modifica della durata e la soppressione del rinnovamento parziale, si sia alterata la fisionomia della seconda Camera, facendole perdere alcune caratteristiche che prima aveva, s\u00ec che l\u2019onorevole Nobile giustamente ha potuto pervenire alla conclusione che ha ora esposto.<\/p><p>Esprime l\u2019avviso che un rimedio contro la frequenza delle crisi si abbia nel far s\u00ec che il voto di sfiducia non rappresenti una sorpresa, prescrivendo per esso una procedura che richieda un intervallo di tempo tale da consentire al Governo di richiamare tutte le forze politiche che sono con lui solidali. Non ritiene assolutamente ammissibile che, data la diversa composizione numerica delle due Camere, la mancanza di una maggioranza favorevole in una Camera possa essere surrogata dalla pletora della maggioranza nell\u2019altra.<\/p><p>D\u2019altro canto, dal sistema proposto deriverebbe la conseguenza che ogni qualvolta, durante lo svolgimento dei lavori parlamentari, si profilasse in una Camera l\u2019eventualit\u00e0 di una mozione di sfiducia al Governo, sarebbe necessario sospendere i lavori dei due rami del Parlamento per proseguire la discussione a Camere riunite. Da queste considerazioni deriva che, attribuendo il voto di sfiducia alla competenza dell\u2019Assemblea Nazionale riunita per prendere un\u2019unica deliberazione, si comprometterebbe seriamente tutto il sistema bicamerale.<\/p><p>LUSSU riconosce che la riunione delle due Camere per esprimere il voto di fiducia o di sfiducia al Governo rappresenta un sistema totalmente nuovo, che trova un precedente solo nella recente Costituzione francese. Tuttavia, a tale sistema aderisce con entusiasmo, in quanto ritiene che approvare o rovesciare il Governo sia un atto non meno importante della nomina del Presidente della Repubblica. Per contro, non ammetterebbe che la seconda Camera \u2013 la quale non trae origini dal suffragio universale \u2013 potesse avere la facolt\u00e0 di costringere il Governo alle dimissioni. Accettando il criterio di convocare per il voto di fiducia o di sfiducia l\u2019Assemblea Nazionale, non si verrebbe meno al principio della parit\u00e0 delle funzioni tra i due rami del Parlamento e si consentirebbe ad essi di svolgere in modo perfettamente autonomo le funzioni legislative.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che vi sarebbe un sistema pi\u00f9 drastico \u2013 che personalmente preferirebbe \u2013 per giungere ad una soluzione: che della fiducia e della sfiducia al Governo fosse investita soltanto la prima Camera. Non si nasconde peraltro che cos\u00ec riaffiorerebbe il tanto discusso problema della parit\u00e0 delle due Camere che ad ogni pi\u00e8 sospinto si riaffaccia.<\/p><p>FABBRI ricorda che, con la Costituzione approvata dopo il 1870, il Senato e la Camera francesi hanno avuto entrambi il potere di concedere o negare la fiducia al Governo e pi\u00f9 volte il Governo francese \u00e8 caduto per voto di sfiducia del Senato, senza che la Nazione avesse a subirne dolorose conseguenze.<\/p><p>PRESIDENTE crede che non sia il caso di richiamarsi alla storia parlamentare francese susseguente alla restaurazione della Repubblica, perch\u00e9 invero non \u00e8 storia di vicende molto tranquille. Soggiunge che, per quanto possa esservi una notevole diversit\u00e0 tra il Senato di nomina regia e la seconda Camera di formazione elettiva \u2013 anche se con elezioni di secondo grado \u2013 che verr\u00e0 istituita, sar\u00e0 sempre avvertita dall\u2019opinione pubblica una certa differenza tra la prima e la seconda Camera, in quanto quest\u2019ultima richiamer\u00e0 in parte taluni elementi della struttura e del funzionamento del vecchio Senato.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, avverte che l\u2019osservazione del Presidente non pu\u00f2 essere accolta, anche perch\u00e9 la Sezione \u00e8 vincolata ad un ordine del giorno, che \u00e8 servito di guida ai lavori del Comitato, per il quale deve essere creato un Governo parlamentare con dispositivi che ne garantiscano la stabilit\u00e0 e l\u2019unit\u00e0. A suo avviso, il meccanismo pi\u00f9 acconcio per garantire la continuit\u00e0 del Governo \u00e8 quello di sottrarre la vita del Governo stesso alla volont\u00e0 dell\u2019una o dell\u2019altra Camera, prese separatamente. \u00c8 convinto che solo con questo criterio pu\u00f2 essere risolto il problema che pi\u00f9 assilla gli italiani, quello di un Governo stabile, e che l\u2019idea di regolare i voti di sfiducia, in modo che siano discussi qualche giorno dopo la presentazione, sia un palliativo inefficace.<\/p><p>PERASSI rileva che, col sistema della convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale, si rispetta formalmente il criterio della parit\u00e0 delle due Camere, quantunque praticamente si dia una preminenza alla prima per il numero maggiore dei suoi componenti. Conviene con l\u2019onorevole Tosato che sia questo l\u2019unico meccanismo idoneo a dare maggiore stabilit\u00e0 al Governo e dissente nettamente dalla proposta del Presidente, tenuto conto del modo come \u00e8 stata concepita la seconda Camera. A sostegno del suo punto di vista, ricorda che negli Stati ove esiste una seconda Camera composta in maniera sostanzialmente analoga (ad esempio, il Belgio) la competenza dei due rami del Parlamento \u00e8 eguale, anche agli effetti del voto di fiducia.<\/p><p>NOBILE si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Tosato sulla m\u00e8ta da raggiungere \u2013 la continuit\u00e0 del Governo \u2013 ma fa osservare che il piccolo espediente di riunire in una stessa aula i membri dell\u2019una e dell\u2019altra Camera si rivelerebbe fallace, qualora fosse attuato. Crede che, se mai, l\u2019intento meglio sarebbe raggiunto prescrivendo per la mozione di sfiducia una maggioranza qualificata che ne rendesse pi\u00f9 difficile la presentazione.<\/p><p>PICCIONI premette che una delle peggiori conseguenze del parlamentarismo passato \u00e8 stata la frequenza e la leggerezza con le quali si provocavano le crisi e che quindi la preoccupazione di ogni Commissario deve essere quella di mettere il Paese al riparo dal ripetersi di un tale malcostume, che ripugna al sentimento popolare. A tal uopo crede che nessun sistema sia migliore di quello che comporta la riunione delle due Camere, per decidere della instaurazione di un Governo o della sua permanenza al potere, posto che la seconda Camera \u00e8 pur essa il riflesso della volont\u00e0 popolare, anche se eletta mediante un suffragio di secondo grado, ed esiste una tale parit\u00e0 di legittimazione fra le due Camere che si \u00e8 approvata la parit\u00e0 dei loro poteri. A ci\u00f2 va aggiunto quanto l\u2019onorevole Lussu ha giustamente ricordato: che per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica si \u00e8 prevista la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale; e la nomina del Ministero \u00e8 un fatto che riveste una importanza certamente non minore. Esiste dunque un precedente a cui si pu\u00f2 far richiamo.<\/p><p>All\u2019onorevole Fabbri, che ha accennato all\u2019inconveniente di una discussione in una delle due Camere che sbocchi in un voto di sfiducia al Governo e faccia interrompere i lavori della Camera stessa, fa osservare che questo non \u00e8 esatto; tale Camera potr\u00e0 compiere tutto il ciclo della propria discussione ed arrivare a formulare ed a votare una mozione di sfiducia; ma questa non sar\u00e0 sufficiente per obbligare il Governo alle dimissioni, perch\u00e9 sar\u00e0 necessario convocare l\u2019Assemblea Nazionale per riproporre lo stesso problema.<\/p><p>Peraltro, lo scopo principale della proposta non \u00e8 tanto quello di mettere il Governo al sicuro contro qualsiasi possibilit\u00e0 di voti di sfiducia e di evitare qualsiasi mutamento della compagine governativa, quanto quello di dare ai membri delle due Camere un senso di maggiore responsabilit\u00e0 nel trattare la materia della fiducia al Governo ed a questo una pi\u00f9 ampia legittimazione dei suoi poteri.<\/p><p>Per queste considerazioni, raccomanda il criterio proposto, il quale tra l\u2019altro rappresenta un\u2019espressione ancor pi\u00f9 coordinata del sistema parlamentare, rendendo pi\u00f9 stretti i rapporti tra le due Camere.<\/p><p>EINAUDI rileva che il problema \u00e8 molto grave, in quanto si crea un metodo di attivit\u00e0 parlamentare diverso da quello esistente in ogni altro Paese e si d\u00e0 vita ad un terzo organo competente a discutere dei problemi fondamentali della vita nazionale. Si tratta dunque di un esperimento, che potr\u00e0 anche dare buoni risultati, ma del quale la Commissione non pu\u00f2 ignorare la gravit\u00e0. Personalmente \u00e8 del parere dell\u2019onorevole Fabbri circa la sospensione della discussione nella Camera, ove sia proposta una mozione di sfiducia al Governo, per riprenderla dinanzi all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Quanto all\u2019opinione dell\u2019onorevole Piccioni, che col sistema in parola si accresca il senso di responsabilit\u00e0 delle Camere, dichiara di dubitare che essa corrisponda alla realt\u00e0 e di temere anzi che possa verificarsi il contrario, perch\u00e9 una Camera potr\u00e0 essere portata a votare con maggior leggerezza la sfiducia al Governo, quando sappia che la sua decisione non \u00e8 irrevocabile e, se avventata, potr\u00e0 essere modificata dal nuovo organo. Si chiede inoltre se, dati i nostri costumi parlamentari che non \u00e8 facile cambiare, un Governo potrebbe resistere al voto di sfiducia di una sola delle due Camere, ed in quale posizione morale si verrebbero a trovare quei Ministri che fanno parte della Camera che ha votato la sfiducia.<\/p><p>Conclude invitando i colleghi a riflettere attentamente, prima di approvare un sistema che potrebbe dare risultati opposti a quelli desiderati.<\/p><p>CODACCI PISANELLI nota che l\u2019onorevole Einaudi ha trattato dell\u2019argomento pi\u00f9 interessante, ossia quello dell\u2019opportunit\u00e0 o meno di istituire questo nuovo organo. Crede anche che non sia stata ancora sottolineata abbastanza l\u2019importanza politica e pratica di siffatta innovazione. Importanza politica, perch\u00e9 porta ad una corrispondenza tra la specializzazione delle funzioni e la specializzazione degli organi, con la creazione di un organo particolarmente competente a svolgere un\u2019attivit\u00e0 politica; di guisa che la normale attivit\u00e0 legislativa sarebbe svolta dalle due Camere e l\u2019attivit\u00e0 politica di maggiore rilievo dall\u2019Assemblea Nazionale. Importanza pratica, perch\u00e9 un tempo alcune leggi venivano approvate da una Camera unicamente per la considerazione che il loro rigetto avrebbe rappresentato un voto di sfiducia al Governo, mentre con la separazione delle due attivit\u00e0 le leggi che non siano ritenute soddisfacenti potranno essere respinte, senza con ci\u00f2 obbligare il Governo a dimettersi.<\/p><p>Per le su esposte considerazioni, esprime parere favorevole all\u2019accoglimento della proposta in esame.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula Tosato:<\/p><p>\u00abIl Governo, costituito a norma del comma precedente, deve presentarsi entro otto giorni all\u2019Assemblea Nazionale per ottenere la fiducia\u00bb.<\/p><p>Dichiara che personalmente voter\u00e0 contro, nel convincimento che sia pi\u00f9 opportuno che il Governo ottenga la fiducia dalle due Camere separatamente anzich\u00e9 dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, si associa alla dichiarazione di voto del Presidente.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abLa pronuncia dell\u2019Assemblea sul programma governativo deve avvenire su una mozione motivata, con voto nominativo della maggioranza assoluta dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica che l\u2019argomento della formazione del Governo pu\u00f2 ritenersi concluso con l\u2019approvazione del seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica, effettuate le normali consultazioni, nomina il Primo Ministro. Su proposta di questo, procede alla nomina dei Ministri.<\/p><p>\u00abIl Governo, costituito a norma del comma precedente, deve presentarsi entro otto giorni all\u2019Assemblea Nazionale per ottenere la fiducia. La pronuncia dell\u2019Assemblea deve avvenire su una mozione motivata, con voto nominativo della maggioranza assoluta dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>Passando alle mozioni di sfiducia, invita i colleghi a pronunciarsi sulle tre formule, presso a poco corrispondenti, dell\u2019onorevole Nobile (\u00abUn voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su una proposta del Governo non importa come conseguenza le dimissioni di questo\u00bb), dell\u2019onorevole Fuschini (\u00abUn voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su un determinato disegno di legge non importa come conseguenza le dimissioni del Governo o del Ministro interessato\u00bb) e del progetto (\u00abUn voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera sull\u2019operato del Governo non importa come conseguenza le dimissioni del Governo o del Ministro interessato\u00bb).<\/p><p>PERASSI trova pericolosa la formula del Comitato, la quale fa pensare che in una Camera possa svolgersi una discussione tendente ad un voto \u00absull\u2019operato\u00bb del Governo. Ritiene che ci\u00f2 sia da escludere, una volta approvato il principio che la competenza a dare il voto politico spetta all\u2019Assemblea Nazionale. A suo avviso, l\u2019ipotesi da prevedere \u00e8 un\u2019altra: che, cio\u00e8, in una delle due Camere, in occasione dell\u2019approvazione di un disegno di legge o di altro oggetto di discussione, si dia un voto contrario ad una proposta governativa o comunque esprimente una opinione divergente da quella del Governo. A meglio precisare questo concetto, prospetta la opportunit\u00e0 di far ricorso alla espressione contenuta nel decreto del 16 marzo 1946 sull\u2019Assemblea costituente: \u00abIl rigetto di una proposta governativa non porta come conseguenza le dimissioni del Governo\u00bb.<\/p><p>LUSSU ritiene superflua qualsiasi specificazione del genere, essendosi affermato il principio che la sfiducia al Governo pu\u00f2 essere votata soltanto dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>CODACCI PISANELLI trova preferibile la formula dell\u2019onorevole Fuschini (&#8230;su un determinato disegno di legge) in quanto rende i membri delle Assemblee legislative consapevoli del fatto che possono votare contro un disegno di legge, senza provocare le dimissioni del Governo.<\/p><p>FUSCHINI, illustrando il suo emendamento, informa che esso si ispira appunto al criterio \u2013 gi\u00e0 richiamato dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli \u2013 di mantenere distinte le due funzioni delle Camere: quella legislativa e quella politica. Ha preferito riferirsi soltanto al voto negativo su un disegno di legge, in quanto questo potrebbe essere determinato da ragioni formali e contingenti, senza investire affatto l\u2019operato del Governo. Peraltro, pu\u00f2 verificarsi l\u2019ipotesi di una discussione sulle dichiarazioni fatte dal Governo in conseguenza di un determinato avvenimento politico interno o internazionale. In questo caso \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 politica dei due rami del Parlamento che si esplica e non quella legislativa, e l\u2019eventuale mozione di sfiducia di una Camera al Governo deve poter essere riveduta mediante un riesame politico da parte dell\u2019Assemblea Nazionale, che pu\u00f2 portare ad una chiarificazione. Crede che non possano sussistere dubbi sull\u2019utilit\u00e0 di un tale riesame.<\/p><p>Coglie l\u2019occasione per ricordare che, a norma del regolamento interno delle Camere, una mozione, per essere posta in discussione, deve essere motivata e iscritta all\u2019ordine del giorno, per evitare quegli attacchi improvvisi che possono far cadere Governi poco esperti nel giuoco parlamentare, come \u00e8 accaduto un tempo al Ministero Sonnino. Perci\u00f2 ritiene opportuno prescrivere che la discussione della mozione di sfiducia non possa aver luogo prima di un certo numero di giorni da quando \u00e8 stata presentata.<\/p><p>PERASSI osserva che non pu\u00f2 farsi una netta distinzione tra funzioni legislative e funzioni politiche delle Camere, e che il riservare all\u2019Assemblea Nazionale la competenza ad esprimere la fiducia o la sfiducia al Governo non implica che alle Camere non resti altra competenza che quella di votare le leggi. Esse potranno sempre esercitare un controllo politico.<\/p><p>Frattanto, dal momento che si \u00e8 stabilito che il voto di sfiducia \u00e8 di competenza della Assemblea Nazionale, logicamente le singole Camere non possono votare una mozione di sfiducia al Governo. A suo parere, qualora in una Camera venisse sollevata la questione della fiducia, il Presidente dovrebbe dichiarare incostituzionale la presentazione di una mozione del genere. Una Camera potrebbe respingere un disegno di legge, adottare un provvedimento che fosse contrario al punto di vista del Governo o comunque compiere uno di quegli atti che secondo la prassi parlamentare del passato portavano ad una crisi governativa, senza che il suo atteggiamento avesse rilevanza ai fini della persistenza in carica del Governo, il quale sarebbe libero di dimettersi, ma non avrebbe l\u2019obbligo costituzionale di farlo. Ove venga sollevata una questione che pu\u00f2 sfociare in un voto di sfiducia al Governo, per raggiungere questo risultato \u00e8 necessario che un certo numero di componenti la Camera presenti una mozione di sfiducia al Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, il quale sar\u00e0 tenuto a convocare l\u2019Assemblea stessa entro un certo termine.<\/p><p>EINAUDI confuta il punto di vista dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, che uno dei pregi del nuovo sistema consista nel distinguere la materia legislativa da quella politica, rilevando che tutti i disegni di legge di una certa importanza rivestono un carattere squisitamente politico e non si possono considerare che nel quadro della politica generale del Governo. Non vede come il voto contrario di una Camera su un disegno di legge di interesse nazionale potrebbe non intaccare la politica generale del Governo: al contrario, la votazione su un qualunque disegno di legge importante implica un giudizio su tale politica e porta materialmente ad una espressione di fiducia o di sfiducia, la quale, col sistema attuale, determinerebbe la discussione del problema davanti all\u2019Assemblea Nazionale. Ci\u00f2 autorizza a concludere che anche l\u2019attivit\u00e0 legislativa viene trasferita a questo nuovo Corpo politico che si \u00e8 creato. Pu\u00f2 quindi affermarsi, senza tema di smentita, che un tale sistema sia contrario alla tradizione politica e parlamentare italiana.<\/p><p>PRESIDENTE invita i colleghi a non allargare il campo della discussione e ad esprimere il loro parere sull\u2019argomento in esame: se sia preferibile parlare di un voto contrario di una delle due Camere su un disegno di legge (formula Fuschini), ovvero su una proposta del Governo (formula Perassi e Nobile).<\/p><p>PERASSI insiste sulla espressione: \u00absu una proposta dei Governo\u00bb, che ha una portata pi\u00f9 ampia.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Einaudi. Pu\u00f2 quindi convenire che il voto contrario di una Camera su un disegno di legge di secondaria importanza non determini necessariamente la caduta di un Governo; ma il voto contrario ad un disegno di legge che coinvolga l\u2019interesse nazionale assume il significato di non approvazione dell\u2019indirizzo generale della politica governativa. Con un tal voto la Camera esprimerebbe dunque la sua sfiducia al Governo.<\/p><p>FUSCHINI replica che in pratica il Governo, di fronte ad un caso simile, si dimetter\u00e0, pur non avendo l\u2019obbligo costituzionale di farlo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula:<\/p><p>\u00abUn voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su una proposta del Governo non importa come conseguenza le dimissioni di questo\u00bb.<\/p><p>FABBRI dichiara che voter\u00e0 contro, in quanto ritiene la disposizione superflua, dal momento che si \u00e8 stabilito che competente a dare il voto di sfiducia al Governo \u00e8 esclusivamente l\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>LUSSU dichiara che voter\u00e0 in favore, pur avendo la stessa convinzione dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>LUSSU domanda se non sia il caso di precisare \u2013 per quanto lo si possa ritenere implicito \u2013 che la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale pu\u00f2 essere provocata anche dal Governo, per porre la questione di fiducia.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la questione prospettata dall\u2019onorevole Lussu potr\u00e0 essere presa in esame dopo che sia stato approvato il procedimento che la Camera dissenziente sulla politica del Governo dovrebbe seguire per provocare le dimissioni del Ministero.<\/p><p>A tale proposito ricorda la dizione suggerita dall\u2019onorevole Fuschini:<\/p><p>\u00abQualora una delle due Camere, in seguito a discussione provocata dal Governo o da una mozione sulla politica generale del Governo, esprima, con voto palese della sua maggioranza, la sfiducia al Governo, si deve convocare immediatamente l\u2019Assemblea Nazionale, per il riesame della situazione. Nel caso in cui l\u2019Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, confermi la sfiducia nel Governo, si addiviene alle dimissioni del Governo stesso\u00bb.<\/p><p>E quella del Comitato:<\/p><p>\u00abLe dimissioni sono obbligatorie solo in seguito ad una espressa e motivata mozione di sfiducia approvata da parte dell\u2019Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi membri. La mozione di sfiducia sar\u00e0 discussa non prima di tre giorni dalla presentazione\u00bb.<\/p><p>NOBILE insiste affinch\u00e9 sia posta ai voti la sua formula sulla mozione di fiducia:<\/p><p>\u00abLa mozione di fiducia dovr\u00e0 essere approvata dalla maggioranza assoluta di ciascuna Camera. Nel caso che ci\u00f2 non avvenga, il Governo \u00e8 obbligato a dimettersi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE la pone ai voti, dichiarando che personalmente voter\u00e0 in favore, in quanto non ritiene ammissibile che il Governo resti in carica quando anche una sola delle Camere gli abbia negato la sua fiducia.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, si associa.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE, premesso che la formulazione dell\u2019onorevole Fuschini complica la procedura, perch\u00e9 implica una votazione di sfiducia di una delle due Camere che promuove la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale, invita i Commissari a rivolgere la loro attenzione alla proposta del Comitato.<\/p><p>FABBRI esprime parere contrario a tale formulazione, in quanto, reputando sufficiente a costringere il Governo alle dimissioni la sfiducia di una sola Camera, a maggior ragione trova eccessivo richiedere la maggioranza assoluta dell\u2019Assemblea Nazionale per l\u2019approvazione di una mozione di sfiducia. Si rende cos\u00ec talmente remota la possibilit\u00e0 di provocare una crisi, che tanto varrebbe nominare un Governo a termine.<\/p><p>PERASSI, aderendo all\u2019idea dell\u2019onorevole Fabbri, propone un temperamento nel senso di prescrivere la maggioranza relativa, purch\u00e9 si raggiunga un determinato <em>quorum<\/em>, che potrebbe essere rappresentato dai due quinti dei membri dell\u2019Assemblea.<\/p><p>NOBILE suggerisce di stabilire che la mozione di sfiducia deve raccogliere i voti dei tre quinti dei componenti l\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>LUSSU ritiene che possa accettarsi il criterio che la mozione di sfiducia debba essere approvata dalla maggioranza assoluta della Assemblea, perch\u00e9 \u00e8 da prevedere che in una seduta in cui si decida una questione di tale importanza non saranno numerosi i deputati assenti, e quindi la maggioranza dei componenti l\u2019Assemblea sar\u00e0 di poco superiore alla maggioranza dei presenti.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la seguente formula:<\/p><p>\u00abLe dimissioni sono obbligatorie solo in seguito ad una espressa e motivata mozione di sfiducia approvata da parte dell\u2019Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi membri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica che, per quanto concerne il procedimento per arrivare ad una mozione di sfiducia, \u00e8 stata presentata dall\u2019onorevole Perassi la seguente proposta:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 convocata dal suo Presidente, quando una mozione di sfiducia sia firmata da almeno un quarto dei membri dell\u2019Assemblea.<\/p><p>\u00abLa mozione di sfiducia sar\u00e0 discussa non prima di cinque giorni dalla presentazione\u00bb.<\/p><p>Peraltro pu\u00f2 essere presa in considerazione anche la formula dell\u2019onorevole Fuschini, di cui ha gi\u00e0 dato lettura, secondo la quale deve convocarsi immediatamente l\u2019Assemblea Nazionale, quando nella discussione in una delle due Camere venga espressa, con voto palese della maggioranza, la sfiducia al Governo.<\/p><p>PERASSI trova incoerente con le decisioni gi\u00e0 adottate il sistema proposto dall\u2019onorevole Fuschini, a tenore del quale la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale dovrebbe essere richiesta dal Presidente della Camera in cui si \u00e8 manifestata la sfiducia.<\/p><p>A suo avviso, dato il risultato delle votazioni precedenti, non si pu\u00f2 parlare di un voto di sfiducia di una Camera, e l\u2019iniziativa di mettere in moto il meccanismo della fiducia dovrebbe spettare ai membri delle due Camere, mediante la presentazione di una mozione sottoscritta da un certo <em>quorum<\/em> di deputati, al Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>FUSCHINI ritiene che la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale dovrebbe essere il risultato di una discussione gi\u00e0 avvenuta in una delle due Camere. Perci\u00f2 \u00e8 contrario alla mozione sottoscritta da un quarto dei componenti l\u2019Assemblea, che pu\u00f2 invece essere il risultato di un\u2019attivit\u00e0 che si sia svolta all\u2019infuori delle Camere.<\/p><p>FABBRI osserva che la convocazione della Assemblea Nazionale per la proposizione della fiducia potrebbe essere richiesta anche dal Governo.<\/p><p>FUSCHINI domanda all\u2019onorevole Perassi come dovrebbe regolarsi il Governo nell\u2019ipotesi che nel corso di una discussione su una sua comunicazione (per esempio, sulla politica estera) fosse espressa da una Camera la sfiducia sul suo operato.<\/p><p>PERASSI risponde che su di una comunicazione del Governo le Camere potranno dare voto favorevole o contrario, ma questa loro manifestazione di parere non costituir\u00e0 un voto di sfiducia vero e proprio. Il Governo quindi, qualora ritenga che la sua situazione sia divenuta insostenibile, si dimetter\u00e0; in caso contrario, provocher\u00e0 la convocazione della Assemblea Nazionale ponendo la questione di fiducia; a meno che la convocazione stessa non venga richiesta da quei membri della Camera (se in numero sufficiente) che non approvano il suo indirizzo politico. Se n\u00e9 l\u2019uno n\u00e9 gli altri prendano l\u2019iniziativa, ci\u00f2 significher\u00e0 che da nessuna delle due parti si \u00e8 ritenuto opportuno provocare la crisi.<\/p><p>LUSSU aderisce perfettamente al punto di vista dell\u2019onorevole Perassi che semplifica il problema, in quanto parte dal principio che una Camera pu\u00f2 esprimere, con voto o senza voto, una sua opinione di cui il Governo dovr\u00e0 tener conto, senza con ci\u00f2 mettere in moto il meccanismo della mozione di fiducia. Questo viene posto in azione soltanto obbedendo a determinate norme procedurali, cio\u00e8 con una esplicita richiesta di un <em>quorum<\/em> dei componenti l\u2019Assemblea Nazionale, i quali si risolveranno a compiere questo passo solo quando siano in giuoco questioni di vitale interesse pel Paese.<\/p><p>FUSCHINI avverte che, in ogni caso, deve rimanere inteso che anche il Governo pu\u00f2 convocare l\u2019Assemblea Nazionale perch\u00e9 gli confermi la fiducia.<\/p><p>NOBILE dissente dalla tesi degli onorevoli Lussu e Perassi, che trova contraria allo spirito democratico, in quanto non consente ad una Camera di manifestare la sua sfiducia al Governo. Aggiunge che, mentre si aspira a porre il Governo al riparo dalle ostilit\u00e0 dei gruppi parlamentari, in realt\u00e0 lo si lascerebbe in loro balia, qualora fosse approvato il criterio che un quarto dei membri dell\u2019Assemblea Nazionale possa presentare una mozione di sfiducia.<\/p><p>La seduta termina alle 20.10.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Fabbri, Fuschini, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Terracini, Tosato, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Finocchiaro Aprile, Grieco, Lami Starnuti, Rossi Paolo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 9. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 9 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Lussu \u2013 La Rocca, Relatore \u2013 Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Tosato, Relatore \u2013 Mortati \u2013 Einaudi \u2013 Fuschini \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2388,2017,595,2392,2036","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5370","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5370"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5370\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10595,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5370\/revisions\/10595"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5370"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5370"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5370"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}