{"id":5368,"date":"2023-10-15T23:59:38","date_gmt":"2023-10-15T21:59:38","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5368"},"modified":"2023-12-08T23:08:25","modified_gmt":"2023-12-08T22:08:25","slug":"mercoledi-8-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5368","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5368\" class=\"elementor elementor-5368\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5ad5a10 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5ad5a10\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a78b0df\" data-id=\"a78b0df\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-158113d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"158113d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470108sed011ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e3b5d2a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e3b5d2a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<br \/>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>11.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sul comportamento del Procuratore generale della Corte di cassazione in occasione dell\u2019inaugurazione dell\u2019Anno giudiziario<\/strong><\/p><p>Laconi \u2013 Calamandrei \u2013 Presidente \u2013 Di Giovanni \u2013 Cappi.<\/p><p><strong>Potere giudiziario<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Presidente \u2013 Cappi \u2013 Ambrosini \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Targetti \u2013 Di Giovanni \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.45.<\/p><p>Sul comportamento del Procuratore generale della Corte di cassazione in occasione dell\u2019inaugurazione dell\u2019Anno giudiziario.<\/p><p>LACONI, anche a nome del suo gruppo politico, dichiara di trovare deplorevole il comportamento del Procuratore generale della Corte di cassazione, che, in occasione della inaugurazione dell\u2019Anno giudiziario, non ha rivolto neppure un saluto al Capo provvisorio dello Stato, presente alla cerimonia, n\u00e9 ha fatto alcun cenno all\u2019avvento della Repubblica.<\/p><p>Non ritiene di dover presentare un ordine del giorno di protesta, dato il carattere di studio della Sezione, ma intende far rilevare la gravita del fatto, che pu\u00f2 influire sull\u2019opinione pubblica e indurre i deputati costituenti a considerazioni sul carattere dell\u2019attuale Magistratura, che potrebbero influenzare l\u2019esame dei problemi in discussione.<\/p><p>CALAMANDREI si associa alle parole dell\u2019onorevole Laconi, comunicando di aver presentato in proposito al Ministro Guardasigilli un\u2019interrogazione, per sapere quali provvedimenti intenda prendere, anche per consentire alla Costituente di discutere con serenit\u00e0 il problema del potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE si associa agli onorevoli Laconi e Calamandrei, rilevando che il fatto assume particolare importanza nel momento in cui la Costituente, ed in particolare questa Sezione, si sta occupando del problema del potere giudiziario e dell\u2019indipendenza della Magistratura. Ritiene tuttavia che la cosa non possa influire sui lavori della Sezione, anche perch\u00e9 l\u2019atteggiamento di un singolo pu\u00f2 non essere condiviso, ma essere anzi deplorato, dagli altri magistrati. Esprime quindi la speranza che i magistrati italiani sappiano meritare la fiducia della democrazia e della Repubblica.<\/p><p>DI GIOVANNI si associa.<\/p><p>CAPPI ritiene di interpretare il pensiero dei colleghi del suo gruppo politico, associandosi alle dichiarazioni fatte. A suo avviso, se si pu\u00f2 scusare il non aver fatto cenno all\u2019avvento della Repubblica, in quanto fatto politico e non giudiziario, \u00e8 imperdonabile che da parte del Procuratore generale sia stata ignorata la presenza del Capo provvisorio dello Stato.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, richiamandosi all\u2019ultimo articolo approvato nella precedente seduta, propone che, in luogo della formulazione: \u00abI magistrati non possono essere iscritti ad alcun partito politico o ad alcuna associazione segreta\u00bb, si dica: \u00abI magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, dato che sulla modifica proposta \u2013 di pura forma \u2013 non vi sono obiezioni, crede che il testo definitivo dell\u2019articolo possa essere quello proposto dall\u2019onorevole Leone.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>In attesa che l\u2019onorevole Calamandrei esponga le sue ragioni per la soppressione delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, apre la discussione sull\u2019autogoverno della Magistratura, e cio\u00e8 sugli articoli 16 e seguenti della relazione Calamandrei, 4, 6, 8 di quella Leone e 5 di quella Patricolo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che sull\u2019argomento aveva gi\u00e0 ampiamente parlato nell\u2019illustrare la sua relazione; ma dichiara di aver meditato sul problema, sopra tutto dopo aver ancora ricevuto segnalazioni che risalirebbero ad esponenti delle categorie interessate e specialmente dell\u2019Associazione dei magistrati.<\/p><p>Rileva che lo scopo da raggiungere \u00e8 quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire il crearsi di una casta chiusa della Magistratura. Per poter realizzare un equilibrio tra l\u2019indipendenza della Magistratura ed il collegamento con gli altri poteri dello Stato, ritiene che occorra riprendere in esame la costituzione del Consiglio superiore della Magistratura. Tale Consiglio, al quale sarebbero affidati i poteri direttivi della vita giudiziaria (sorveglianza, giurisdizione disciplinare, provvedimenti in materia finanziaria, provvedimenti attinenti ai bandi di concorso, mutamenti di sede dei magistrati, ecc.), dovrebbe essere formato da rappresentanti dei magistrati e da elementi estranei al potere giudiziario, eletti dalle due Camere, ma non facenti parte di esse e non esercitanti l\u2019attivit\u00e0 professionale. La Presidenza dovrebbe essere affidata al Capo dello Stato il quale, non potendo partecipare a tutte le riunioni, dovrebbe essere affiancato dal Primo Presidente della Corte di cassazione come Vice Presidente. Ritiene che in tal modo si assicurerebbe alla Magistratura il massimo riconoscimento di prestigio e di autorit\u00e0.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura del testo da lui proposto che riassume gli articoli della sua relazione, di quella dell\u2019onorevole Calamandrei e dell\u2019onorevole Leone, sulla materia:<\/p><p>\u00abL\u2019alta sorveglianza sugli uffici giudiziari, la giurisdizione disciplinare, l\u2019emanazione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico degli organi del potere giudiziario, le deliberazioni sulle spese nei limiti dell\u2019assegnazione iscritta nel bilancio, i bandi dei concorsi per l\u2019assunzione dei giudici, le promozioni, le assegnazioni ed i mutamenti di sede spettano al Consiglio superiore giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore giudiziario \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica, ed \u00e8 composto: 1\u00b0) del Primo Presidente della Corte suprema della cassazione, che esercita e funzioni di Vice Presidente; di dieci membri, di cui due supplenti, eletti da tutti gli organi del potere giudiziario, scelti in numero di cinque (4 effettivi ed un supplente) tra i Primi Presidenti di Corte d\u2019appello o Presidenti di sezione della Cassazione, in numero di tre (due effettivi ed un supplente) tra i Consiglieri di cassazione, uno tra i consiglieri di appello ed uno tra i giudici; 2\u00b0) di dieci membri, di cui due supplenti, eletti dalla Assemblea Nazionale e scelti fuori della medesima e tra le persone non iscritte in albi professionali.<\/p><p>\u00abIn caso di parit\u00e0 di voti, prevale la decisione votata dal Presidente.<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore dura in carica per cinque anni, ed i componenti del medesimo sono rieleggibili\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda la disciplina del Pubblico Ministero, ritiene che a questo debbano essere affidate soltanto le mansioni tipiche della sua funzione. Salvo a stabilire che tale organo debba essere assunto con le stesse garanzie di preparazione richieste per i magistrati, il Pubblico Ministero dovrebbe essere prettamente organo del potere esecutivo; presiedere cio\u00e8 all\u2019attivit\u00e0 della polizia giudiziaria, per evitare che il suo intervento (come accade di regola attualmente) abbia luogo quando la polizia con le indagini preliminari ha gi\u00e0 dato un\u2019impronta, che pu\u00f2 essere anche errata, alla ricerca giudiziaria.<\/p><p>Riconosce che questo progetto presenta il pericolo che, essendo il Pubblico Ministero titolare dell\u2019azione penale ed organo nello stesso tempo del potere esecutivo, questo potere possa intervenire in qualche caso per non far promuovere l\u2019azione penale: donde l\u2019impossibilit\u00e0 di intervento da parte della giustizia in quei casi in cui il potere esecutivo non lo ritenesse opportuno. Per ovviare a tale pericolo, o si inseriscono in altra parte della Costituzione garanzie per tutelare i cittadini dagli eventuali arbitri degli organi di governo, o si arriva alla infrazione del principio tradizionale del carattere monopolistico dell\u2019azione penale stabilendo che il potere giudiziario, in caso di negligenza o di mancato esercizio dell\u2019azione penale da parte del Pubblico Ministero, pu\u00f2 instaurare \u00abex officio\u00bb il processo penale stesso.<\/p><p>CAPPI dichiara di essere personalmente contrario a che venga concesso alla Magistratura un assoluto autogoverno, pensando che la tendenza che si manifesta a rivendicare in pieno l\u2019indipendenza del potere giudiziario dipenda dal fatto che si \u00e8 ancora alla presenza di una situazione patologica del potere legislativo ed esecutivo come quella del regime fascista. A suo avviso, invece, nel costruire la nuova Costituzione si deve partire dal presupposto che in regime democratico il potere esecutivo e quello legislativo non sono tirannici n\u00e9 invadenti, ma rispecchiano la coscienza e la volont\u00e0 del popolo e si esplicano nell\u2019interesse del Paese. Non vi \u00e8 quindi ragione di creare un potere giudiziario completamente avulso dagli altri poteri, anche perch\u00e9, se le funzioni possono essere distinte, esse sono sempre interdipendenti e connesse tra loro.<\/p><p>Si deve inoltre considerare che, mentre il potere esecutivo e il legislativo promanano direttamente o indirettamente dal popolo, il potere giudiziario avrebbe origine diversa.<\/p><p>Ritiene quindi che si dovrebbe stabilire un collegamento fra i tre poteri, per evitare anche il crearsi di una casta chiusa della Magistratura, che potrebbe trovarsi, in determinati momenti, in contrasto con la volont\u00e0 e la coscienza popolare. Propone, di conseguenza, che il Consiglio superiore della Magistratura sia formato da rappresentanti eletti dai magistrati e, in pari numero, da rappresentanti eletti dall\u2019Assemblea legislativa, con la presidenza del Ministro della giustizia.<\/p><p>Anche per quanto riguarda il timore che un potere politico possa paralizzare il Pubblico Ministero nell\u2019esercizio dell\u2019azione penale, ritiene che in un regime democratico simile eventualit\u00e0 non possa verificarsi, in quanto vi saranno sempre le reazioni della stampa e la volont\u00e0 popolare ad esigere che l\u2019azione sia esercitata.<\/p><p>Bisogna infine considerare che in determinati casi, come in quello di complicazioni internazionali per la persecuzione di determinati reati politici contro stranieri, che potrebbe portare anche a conflitti armati, non si deve togliere al potere politico la possibilit\u00e0 di intervenire nella sfera di esercizio dell\u2019azione penale.<\/p><p>AMBROSINI, pur riconoscendo che non si deve tener conto delle interferenze del potere esecutivo nella Magistratura verificatesi durante il ventennio fascista, fa presente che anche prima del 1922 tali interferenze, se pur meno gravi, si verificavano; e ve ne sono famosi esempi.<\/p><p>Sul timore di creare una casta chiusa con il concedere l\u2019autogoverno alla Magistratura, fa osservare che anche oggi il potere esecutivo non ha ingerenza alcuna sull\u2019operato della giustizia, la quale applica la legge nel modo che ritiene pi\u00f9 opportuno: di fronte alle decisioni della Corte di cassazione non vi \u00e8 possibilit\u00e0 alcuna di sindacato, n\u00e9 da parte del potere esecutivo, n\u00e9 da parte del legislativo. A suo avviso, quindi, l\u2019inconveniente che un corpo giudiziario possa assumere un determinato atteggiamento nell\u2019interpretazione della legge sussister\u00e0 sempre, sia che si conceda l\u2019autogoverno alla Magistratura, sia che si mantenga l\u2019ordinamento attuale. Ritiene pertanto che siano da preferirsi gli eventuali inconvenienti derivanti dall\u2019assoluta indipendenza a quelli che potrebbero sorgere dall\u2019ipotesi opposta.<\/p><p>Dichiara quindi di dissentire dall\u2019onorevole Leone, che mostra di considerare il pubblico Ministero soltanto come organo specifico del potere esecutivo. N\u00e9 ritiene idoneo il rimedio proposto di dare al magistrato giudicante, in caso di inazione del Pubblico Ministero, la possibilit\u00e0 di esercitare l\u2019azione penale direttamente, in quanto esso deve essere investito della risoluzione di una questione o dai privati nelle controversie civili o dal Pubblico Ministero nell\u2019azione penale: e sarebbe grave se l\u2019iniziativa fosse presa dallo stesso giudice, perch\u00e9 potrebbero determinarsi intralci alla sua assoluta libert\u00e0 di decisione. Bisogna infine considerare che con ci\u00f2 si verrebbe a ferire uno dei princip\u00ee fondamentali di differenziazione delle singole funzioni.<\/p><p>Dissente d\u2019altra parte da quanto ha detto l\u2019onorevole Cappi sulla necessit\u00e0 di lasciare al potere politico la possibilit\u00e0 di intervenire nella sfera di esercizio dell\u2019azione penale in casi di interesse internazionale, in quanto ritiene che in tal modo ci si porrebbe su una via pericolosa, ricordando che le dittature cominciano sempre con casi particolari per giungere agli estremi. Sarebbe inoltre estremamente difficile stabilire a priori chi debba essere il giudice dell\u2019opportunit\u00e0 o della necessit\u00e0 di esercitare il supremo potere di impedire al Pubblico Ministero di svolgere l\u2019azione penale.<\/p><p>Concludendo, pensa che si debba in linea di massima affermare il principio dell\u2019autogoverno della Magistratura, salvo poi a riesaminare il congegno completo ed a formulare le disposizioni dei singoli articoli.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, riafferma innanzi tutto la sua netta convinzione della necessit\u00e0 di concedere l\u2019autogoverno alla Magistratura. Per avere una giustizia effettivamente funzionante e distaccata dalla politica, \u00e8 necessario, a suo avviso, avere organi che siano in grado di applicare il diritto in modo eguale in tutti i casi, tecnicamente preparati e in condizione di giudicare con serenit\u00e0 e imparzialit\u00e0. A questo fine occorre adottare il sistema dell\u2019autogoverno; lasciare cio\u00e8 ai giudici la facolt\u00e0 di nominarsi, promuoversi e governarsi.<\/p><p>Riconosce che un tale sistema pu\u00f2 presentare inconvenienti vari, come quello di fare apparire la Magistratura come avulsa dalla vita dello Stato; ma ritiene che, fra tutte le soluzioni, questa sia pur sempre da preferirsi.<\/p><p>Sull\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Leone, osserva innanzi tutto che, quando si parla del Consiglio superiore della Magistratura, non bisogna dimenticare di dire che, oltre ad esso, esistono i Consigli giudiziari regionali.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, desidera chiarire subito che nella sua proposta si ha un\u2019omissione puramente formale, essendo implicita l\u2019ammissione della sopravvivenza dei Consigli regionali. Ritiene, tuttavia, che sar\u00e0 necessario stabilire successivamente quali compiti assegnati al Consiglio superiore debbano essere attribuiti anche ai Consigli regionali.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il punto veramente grave e delicato \u00e8 quello riguardante la Presidenza del Consiglio superiore della Magistratura. Infatti, affidare tale presidenza al Capo dello Stato, come \u00e8 stato fatto in Francia, fa sorgere seri dubbi rispetto alla responsabilit\u00e0 politica da conservare o meno al Ministro della giustizia per l\u2019attivit\u00e0 della Magistratura. Con la proposta Leone, il Ministro Guardasigilli risponderebbe davanti agli organi legislativi dell\u2019operato della giustizia ed eventualmente anche degli atti deliberati dal Consiglio superiore della Magistratura; quindi si sottoporrebbero a controllo anche provvedimenti nei quali sarebbe coinvolto il Presidente della Repubblica e di conseguenza si verrebbe meno al principio per cui questi deve essere organo superiore a responsabilit\u00e0 di carattere politico.<\/p><p>L\u2019affidare invece la presidenza al Ministro della giustizia, come ha proposto l\u2019onorevole Cappi, comporterebbe l\u2019annullamento dell\u2019indipendenza della Magistratura, in quanto, dipendendo questa dal Consiglio superiore composto per met\u00e0 di uomini politici e per met\u00e0 di magistrati, la maggioranza sarebbe determinata dal voto del Ministro Guardasigilli, il quale in tal modo praticamente disporrebbe della giustizia. Se ci\u00f2 potrebbe essere comprensibile in uno Stato nel quale vigesse il principio per cui i giudici sono i formulatori diretti di una politica che diventa diritto quando si trasforma in sentenza, non \u00e8 concepibile in un Paese, come il nostro, nel quale i giudici devono essere indipendenti dalla politica e le leggi sono scritte.<\/p><p>Rileva inoltre che, sempre secondo la proposta Leone, la met\u00e0 dei componenti il Consiglio superiore dovrebbe essere costituita da giuristi non esercitanti la professione di avvocato. Ora, costoro, che pur potrebbero essere dei professori universitari di storia del diritto, non porterebbero quel contributo di esperienza che \u00e8 necessario per la decisione di questioni che hanno costante attinenza con la pratica e la vita della societ\u00e0.<\/p><p>Passando ad esaminare la questione del Pubblico Ministero, data l\u2019ambiguit\u00e0 di tale organo, pensa che ad esso dovrebbe essere riconosciuta la posizione di magistrato e concessa l\u2019inamovibilit\u00e0, e che gli dovrebbe essere imposto l\u2019obbligo di procedere ogni qual volta venga a conoscenza di fatti configuranti un reato. Ritiene che la funzione del Pubblico Ministero non sia amministrativa, bens\u00ec giurisdizionale; la distinzione fra quest\u2019organo e il giudice \u00e8 sorta da una ragione di ordine psicologico, dal fatto, cio\u00e8, che non \u00e8 possibile concentrare in una sola persona il momento del porre il problema e il momento del risolverlo; da tale incompatibilit\u00e0 delle due funzioni sono sorti i due organi distinti.<\/p><p>Ricorda che nel sistema anglosassone il Pubblico Ministero ha gli stessi poteri dell\u2019imputato ed ha il compito di fornire le prove dell\u2019accusa: il giudice deve essere assolutamente imparziale tra i due antagonisti, applicando il detto latino \u00abactore non probante, reus absolvitur\u00bb. Non ritiene che in Italia si possa giungere a tal punto, ma pensa che non sia possibile mantenere il Pubblico Ministero nella sua situazione attuale, se si vogliono evitare i gravi inconvenienti verificatisi sotto il regime fascista e che potrebbero rinnovarsi sotto qualsiasi Governo: che si verifichi cio\u00e8 che gli stessi fatti siano considerati reati per appartenenti ad una determinata tendenza politica e per altri no.<\/p><p>TARGETTI rileva che lo scopo che si vuole raggiungere \u00e8 di assicurare l\u2019indipendenza del giudice, non tanto nell\u2019interesse del giudice stesso quanto in quello superiore della collettivit\u00e0. A suo avviso, seguendo l\u2019esempio di tutte le altre Costituzioni che si limitano ad affermare il principio della indipendenza della giustizia, senza dettare norme relative all\u2019ordinamento giudiziario, dopo aver affermato tale indipendenza si dovrebbero fissare soltanto norme relative al principio stesso.<\/p><p>Fa osservare che l\u2019indipendenza del giudice dipende in gran parte dall\u2019individuo singolo; se ci\u00f2 non fosse vero, la Magistratura non avrebbe al suo attivo i bellissimi esempi di resistenza alle infinite pressioni subite durante il regime fascista. Ritiene per\u00f2 che si debbano creare condizioni tali da facilitare questa indipendenza. Migliorare la situazione economica dei magistrati rappresenterebbe un gran passo avanti anche per il loro prestigio. Inoltre il magistrato non dovrebbe aver nulla da temere o da sperare, nella sua carriera, dal potere esecutivo. Siccome l\u2019assegnazione di una sede o un trasferimento hanno grande importanza nella sua vita, occorre sottrarre questo provvedimento all\u2019arbitrio governativo.<\/p><p>A suo avviso, la costituzione del Consiglio superiore, con tutti i poteri previsti, deve servire a concedere le massime garanzie alla Magistratura, senza per\u00f2 porla in grado di opporsi eventualmente agli altri poteri. Questo potrebbe accadere se la maggioranza dei suoi componenti appartenesse alla Magistratura. Ritiene che, affidando la vicepresidenza al Ministro della giustizia, non si venga a togliere ogni libert\u00e0 alla Magistratura in quanto, avendosi nel Consiglio superiore una forte rappresentanza di magistrati, il Ministro avr\u00e0 una libert\u00e0 d\u2019azione molto vincolata, a parte la considerazione che in un regime democratico vi \u00e8 il controllo del Parlamento e della stampa, che provvedono a limitarla pi\u00f9 di qualsiasi disposizione di legge. Ci\u00f2 posto, dichiara di riservarsi di presentare una proposta su questo punto.<\/p><p>Dichiara quindi di non essere favorevole a concedere un assoluto autogoverno alla Magistratura, facendo osservare che, se \u00e8 vero che con esso i magistrati non dipenderebbero pi\u00f9 dal Ministro della giustizia, si deve tener presente che essi diventerebbero soggetti ad altre pressioni in seno alla Magistratura stessa.<\/p><p>Conclude dichiarando di ritenere che, da una parte, si debba prevedere il massimo delle cautele per difendere il giudice da ingerenze governative e dall\u2019altra limitare l\u2019autogoverno.<\/p><p>Per quanto riguarda il pubblico ministero, prega i colleghi di voler considerare l\u2019opportunit\u00e0 di non proporsi, in questa sede, il problema tanto delicato e complesso e di rimandarne la soluzione integrale alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che vi \u00e8 la questione dell\u2019inamovibilit\u00e0, che \u00e8 necessario stabilire se debba essere o meno riconosciuta.<\/p><p>TARGETTI osserva, in proposito, che la Costituzione francese stabilisce l\u2019inamovibilit\u00e0 soltanto per i magistrati giudicanti. Ritiene che la situazione che \u00e8 stata creata al Pubblico Ministero dal decreto Togliatti del maggio 1946, che gli ha esteso l\u2019inamovibilit\u00e0, sia pure in forma meno piena che ai giudici, non sia facilmente migliorabile senza creare inconvenienti.<\/p><p>Pur ritenendo che sarebbe pericoloso stabilire il principio che il potere esecutivo possa sospendere l\u2019azione penale, osserva che in pratica pu\u00f2 presentarsene la necessit\u00e0. In certi casi di movimenti popolari, ritardare o sospendere l\u2019azione penale pu\u00f2 essere l\u2019unico modo di ristabilire la legalit\u00e0.<\/p><p>DI GIOVANNI si associa completamente a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>BOZZI ritiene che, oltre all\u2019indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo, ci si debba occupare e preoccupare dell\u2019effettiva indipendenza del Magistrato \u2013 comprendendo in tale termine anche il Pubblico Ministero \u2013 in quanto questa \u00e8 forse pi\u00f9 importante della prima. A suo avviso, \u00e8 necessario congegnare un sistema per cui il singolo si senta veramente dipendente solo dalla legge; fare, cio\u00e8, in modo che tutto ci\u00f2 che attiene all\u2019organizzazione della Magistratura (ammissione, avanzamenti, trasferimenti, trattamento economico) sia regolato dagli stessi magistrati, che dovrebbero esser posti tutti su uno stesso piano. Non dovrebbero esistere n\u00e9 superiori n\u00e9 inferiori, in quanto tutti esplicano una stessa funzione e dipendono nello stesso modo dalla legge, che va applicata secondo i dettami della coscienza e intelligenza. Per tradurre in atto tali princip\u00ee, non \u00e8, a suo avviso, sufficiente la creazione del Consiglio superiore della Magistratura, che assicura quella che pu\u00f2 definirsi l\u2019indipendenza esterna, ma \u00e8 necessario concedere ai magistrati il potere di autogovernarsi effettivamente.<\/p><p>Dichiara quindi di dissentire dalla proposta dell\u2019onorevole Leone sulla costituzione del Consiglio superiore coi primi Presidenti, Procuratori generali o Presidenti di sezioni: ammesso il principio dell\u2019eguaglianza di tutti i giudici e del valore della carriera come esplicazione di funzioni diverse e non come gerarchia nel senso tradizionale della parola, tutti i Consigli della Magistratura dovrebbero essere costituiti in base ad elezione di Magistrati di qualsiasi grado.<\/p><p>Accede invece all\u2019idea che la composizione del Consiglio superiore sia paritetica, per met\u00e0 di magistrati eletti dai Consigli regionali fra le categorie che dovranno essere indicate dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario; e per l\u2019altra met\u00e0 di membri eletti dal Parlamento al di fuori della Magistratura e degli esercenti la professione forense. La prima cautela \u00e8 necessaria per impedire che il Parlamento possa esercitare la funzione di controllo nell\u2019interno dello stesso corpo giudiziario, mentre le ragioni che determinano la seconda sono ovvie. Non crede, come ha detto l\u2019onorevole Calamandrei, che non esistano giuristi non esercenti la professione che abbiano aderenza con la realt\u00e0; tuttavia ritiene che si potrebbe ovviare all\u2019eventuale inconveniente con una norma che stabilisse che la designazione a membro del Consiglio superiore della Magistratura fa automaticamente decadere dall\u2019appartenenza all\u2019albo professionale.<\/p><p>Sul problema della presidenza del Consiglio superiore, concordando con quanto ha detto l\u2019onorevole Calamandrei sui pericoli insiti nel concederla al Ministro della giustizia, ritiene che sarebbe preferibile affidarla al Presidente della Repubblica. Alle obiezioni mosse sulla possibilit\u00e0 che la figura di questo sia coinvolta in questioni sollevate dal Parlamento al Ministro della giustizia, risponde che anche oggi il Ministro pu\u00f2 essere chiamato a rispondere davanti alla Camera, ma solo per gli aspetti amministrativi e non per ci\u00f2 che attiene al funzionamento della giustizia nel senso sostanziale del termine, in quanto, se i magistrati non hanno reso bene giustizia, il Ministro non ha titolo per risponderne. Bisogna inoltre considerare il fatto che, con la partecipazione al Consiglio superiore di membri eletti dalle Camere, si trasferisce in sede preventiva il controllo politico che il Parlamento di regola esercita in sede successiva. Quindi, ove le Camere si accorgessero che il Consiglio superiore non funziona come dovrebbe, avrebbero il potere di sostituire quei membri che non avessero adempiuto soddisfacentemente al loro compito.<\/p><p>Dichiara infine di considerare il Pubblico Ministero come un magistrato e non come un organo rigidamente dipendente dal potere esecutivo. Considerando il Pubblico Ministero come magistrato, munito di tutte le garanzie, pensa che sia necessaria la sua partecipazione sia al Consiglio superiore che a quelli regionali.<\/p><p>LACONI fa presente che molti magistrati si sono dichiarati contrari a che venga concesso l\u2019autogoverno assoluto alla Magistratura, ritenendo appunto che la questione essenziale sia quella della vera indipendenza dei singoli giudici. Personalmente, non ritiene che si possa rivendicare l\u2019assoluta autonomia del potere giudiziario per impedire ingerenze del potere esecutivo o pericoli di dittature. Se dittatura dovesse esservi, la Costituzione sarebbe senz\u2019altro violata o addirittura annullata. Occorre quindi esaminare il problema avendo presente la realt\u00e0 di uno Stato democratico, che sta costruendo la sua Costituzione per tradurla poi in realt\u00e0 viva e concreta, con l\u2019esigenza di dare al giudice nella sua alta funzione la completa indipendenza.<\/p><p>Osserva che con il concedere la completa autonomia al potere giudiziario molti ritengono di realizzare il mezzo per assicurare al giudice l\u2019indipendenza; ma ci\u00f2, a suo avviso, \u00e8 errato, in quanto l\u2019autogoverno garantisce la Magistratura dalle influenze di altri poteri \u2013 influenze che del resto in un regime democratico non avrebbero modo di esercitarsi \u2013 ma non presenta alcuna garanzia per quell\u2019indipendenza all\u2019interno del corpo giudiziario, che \u00e8 certamente la pi\u00f9 importante.<\/p><p>N\u00e9, d\u2019altra parte, ritiene realizzabile la possibilit\u00e0 di creare una eguaglianza fra tutti i magistrati, come ha proposto l\u2019onorevole Bozzi: sebbene il principio sia pieno di attrattive, in realt\u00e0 non sarebbe possibile sopprimere improvvisamente qualsiasi gerarchia tra i giudici, in quanto ci\u00f2 porterebbe ad un capovolgimento troppo radicale e forse inadeguato al grado di progresso sociale e politico realizzato fino ad ora nel Paese.<\/p><p>A suo avviso, l\u2019appunto sostanziale da fare ai difensori dell\u2019assoluta autonomia della Magistratura \u00e8 quello di riferirsi in sostanza ad un concetto astratto, in quanto non si pu\u00f2 affermare, dal punto di vista politico, che i giudici, anche se indipendenti dalle influenze di altri poteri, siano effettivamente indipendenti nel senso astratto ed assoluto. Essi sono degli uomini come tutti gli altri, che vivono e provengono da una particolare classe sociale, con un cospicuo patrimonio culturale e legati da mille vincoli alla societ\u00e0: sono quindi uomini che hanno una posizione conservatrice, che potrebbe tradursi in una attitudine politica, quando fosse loro concessa un\u2019assoluta autonomia nell\u2019applicazione della legge. La quale legge \u00e8 accettata come tale dall\u2019opinione pubblica, non in quanto separata ed avulsa dal processo politico che l\u2019ha formata, ma in quanto aderente alla mutevole realt\u00e0 politica. Ora, a suo avviso, se si attribuisse ai magistrati la completa autonomia, essi sarebbero del tutto separati dal resto della vita nazionale e si avrebbe nella compagine della democrazia un ordine avulso dalla vita del Paese, che potrebbe nuocere al suo stesso sviluppo.<\/p><p>Ritiene quindi che si debba lasciare al potere esecutivo e legislativo la possibilit\u00e0, attraverso determinate cautele e garanzie, di controllare e dirigere, in senso generale, la vita dell\u2019ordine giudiziario, tramite il Ministero della giustizia, che deve sopravvivere, oltre che come organo supremo del Pubblico Ministero, con questa potest\u00e0 di controllo.<\/p><p>Per quanto riguarda il Consiglio superiore della Magistratura, ritiene che questo dovrebbe essere composto pariteticamente di membri eletti dalle due Camere \u2013 ma estranei a queste e fuori dell\u2019ordine forense \u2013 e di magistrati scelti dai diversi gradi; mentre per i Consigli regionali, prima che ne sia decisa la composizione, se ne dovrebbero stabilire i poteri e le funzioni, in quanto, ove si decidesse di concedere loro l\u2019autonomia, si porrebbe inevitabilmente l\u2019esigenza di non comporli esclusivamente di magistrati.<\/p><p>Dichiara infine di considerare il Pubblico Ministero come un magistrato non unicamente dipendente dal potere esecutivo, come puro e semplice rappresentante dello Stato, in quanto ritiene che il controllo del potere esecutivo debba esistere su tutto l\u2019ordinamento giudiziario ed in particolar modo sul Pubblico Ministero. Pensa che questo non possa essere posto sullo stesso piano dell\u2019imputato, com\u2019\u00e8 nell\u2019ordinamento anglosassone, in quanto interprete della collettivit\u00e0; e ritiene che a lui spetti la cautela dell\u2019inamovibilit\u00e0 affinch\u00e9 ne sia garantita l\u2019indipendenza politica.<\/p><p>UBERTI \u00e8 contrario all\u2019autogoverno della Magistratura, in quanto con esso non si raggiunge la vera indipendenza, ma soltanto la separazione dei poteri; mentre, come gi\u00e0 \u00e8 stato rilevato, il problema essenziale \u00e8 quello di realizzare l\u2019interna indipendenza del giudice.<\/p><p>Sulla questione del Pubblico Ministero vedrebbe volentieri attuato il sistema seguito dall\u2019ordinamento anglosassone, per mezzo del quale si toglierebbe questa ibrida figura dal procedimento penale.<\/p><p>Dissente invece dall\u2019onorevole Laconi sul controllo del potere esecutivo esplicato su tutto il potere giudiziario, ritenendo che si debba realizzare la massima indipendenza di un potere dall\u2019altro. Addivenendo alla rappresentanza paritetica in seno al Consiglio superiore, si avrebbe il risultato che i magistrati, con la loro particolare tecnica e capacit\u00e0, influirebbero maggiormente nelle decisioni che non il Ministro Guardasigilli, il quale, pur rimanendo il supremo moderatore, non graverebbe pi\u00f9 del dovuto e non avrebbe nelle sue mani il controllo di tutto ci\u00f2 che attiene ai trasferimenti, le nomine, le promozioni e le punizioni.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, rispondendo a talune osservazioni dell\u2019onorevole Laconi, rileva che quando si parla di autogoverno o di indipendenza della Magistratura non si vuole intendere quella che \u00e8 l\u2019indipendenza della funzione del giudice, in quanto essa \u00e8 gi\u00e0 acquisita ed \u00e8 indubbio che il giudice \u00e8 sovrano nell\u2019amministrare la giustizia, senza possibilit\u00e0 di intervento da parte di organi esterni; bens\u00ec l\u2019indipendenza del giudice da realizzare mediante un complesso congegno di garanzie.<\/p><p>A suo avviso, si tratta cio\u00e8 di vedere in concreto quali siano i limiti entro i quali pu\u00f2 essere esercitato l\u2019autogoverno della Magistratura. Dato che gi\u00e0 esiste, ed \u00e8 stata riconosciuta anche nella Costituzione, l\u2019inamovibilit\u00e0 del giudice, e che l\u2019ammissione alla carriera giudiziaria \u00e8 fatta attraverso concorsi e le promozioni avvengono anche per concorso o per anzianit\u00e0, rimane soltanto la materia disciplinare e la questione dell\u2019autogoverno finanziario. Per la prima \u00e8 gi\u00e0 stato fatto un passo avanti con la legge Togliatti del maggio 1946: mentre per la seconda, a suo avviso, con la creazione del Consiglio superiore della Magistratura, composto per met\u00e0 di magistrati e per met\u00e0 di estranei alla Magistratura stessa, si pu\u00f2 senz\u2019altro riconoscere a tale Consiglio la facolt\u00e0 di amministrare le somme stanziate appositamente dallo Stato. Si verrebbe cos\u00ec a sganciare la carriera dei magistrati, in quella parte in cui dipende tuttora dal potere esecutivo.<\/p><p>Per quanto riguarda le ammissioni e le nomine, osserva che il potere esecutivo ha ingerenza soltanto per le alte cariche: anche in questo campo si pu\u00f2 tendere a creare una disciplina che renda possibile l\u2019indipendenza della Magistratura, nel senso che nessuna nomina debba essere soggetta a forze estranee, ma abbia luogo attraverso il Consiglio superiore. Soltanto il Presidente della Cassazione dovrebbe essere nominato dal Presidente della Repubblica.<\/p><p>Osserva, per quanto riguarda la disciplina, che i magistrati, nell\u2019esercizio del potere giurisdizionale, devono essere assolutamente sovrani e la competenza del Ministro si deve limitare alla nomina delle Commissioni; mentre per i trasferimenti la responsabilit\u00e0 verr\u00e0 assunta dal Consiglio stesso e sar\u00e0 quindi collegiale. In tal modo si verr\u00e0 molto a ridurre la responsabilit\u00e0 politica, in quanto le decisioni verrebbero prese da magistrati e da elementi nominati dalle Camere, per i quali potrebbe anche essere stabilito un limite nella durata in carica.<\/p><p>Concludendo, ritiene che con la creazione del Consiglio superiore composto pariteticamente, si sia trovato effettivamente il sistema per rendere indipendente il giudice. La Presidenza di tale Consiglio rappresenta, a suo avviso, un aspetto di dettaglio; ma ritiene che affidarla al Capo dello Stato rappresenterebbe un riconoscimento per la Magistratura e non diminuirebbe certamente l\u2019autorit\u00e0 di quello, in quanto la Presidenza sarebbe assunta da lui soltanto nei casi solenni, mentre di regola il Consiglio potrebbe essere presieduto dal Presidente della Cassazione. Per i Consigli regionali nota che gi\u00e0 esiste una particolare disciplina: a suo avviso, per\u00f2, si dovrebbe evitare di stabilire dei collegi disciplinari aventi larga autonomia e a tal fine sarebbe necessario fissarne i poteri, specie per la parte riguardante il loro decentramento, in quanto, ad esempio, per le promozioni \u00e8 bene che le decisioni vengano dall\u2019alto e siano sottratte alle influenze locali.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Bozzi ha presentato la seguente proposta:<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica ed \u00e8 composto di 14 membri effettivi, dei quali 7 eletti dai Consigli giudiziari nazionali fra le categorie di magistrati indicati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario e 7 dall\u2019Assemblea nazionale, fuori dai propri membri e dagli albi professionali forensi.<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura garantisce l\u2019indipendenza dei magistrati; provvede, secondo la legge sull\u2019ordinamento giudiziario, all\u2019ammissione in carriera, alle promozioni e ai trasferimenti, nonch\u00e9 si pronuncia definitivamente nei procedimenti disciplinari.<\/p><p>\u00abI Consigli giudiziari regionali, costituti di magistrati a norma della legge sull\u2019ordinamento giudiziario, esprimono il loro parere per quanto attiene alle promozioni, ai trasferimenti e ai fatti disciplinari\u00bb.<\/p><p>Comunica inoltre che gli onorevoli Cappi e Uberti hanno proposto la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa nomina, per pubblico concorso, dei magistrati, le promozioni, i trasferimenti ed in genere il governo della Magistratura, sono affidati al Consiglio superiore della Magistratura, composto di membri nominati per met\u00e0 dai magistrati stessi, per met\u00e0 dall\u2019Assemblea nazionale, presieduto dal Ministro della giustizia\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Bulloni, Mannironi, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE(SECONDA SEZIONE) 11. 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