{"id":5366,"date":"2023-10-15T23:59:01","date_gmt":"2023-10-15T21:59:01","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5366"},"modified":"2023-12-08T23:06:45","modified_gmt":"2023-12-08T22:06:45","slug":"pomeridiana-di-mercoledi-8-gennaio-1947-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5366","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5366\" class=\"elementor elementor-5366\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e51da54 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e51da54\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column 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PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-421b11e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"421b11e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>8.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL DEPUTATO <strong>PERASSI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo <\/strong>(Seguito della discussione)<\/p><p>Presidente \u2013 Tosato, <em>Relatore<\/em> \u2013 Nobile \u2013 Zuccarini \u2013 La Rocca, <em>Relatore \u2013<\/em> Einaudi \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Fuschini \u2013 Lami Starnuti \u2013 Lussu.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>(<em>Nell\u2019assenza del Presidente, la Sezione invita l\u2019onorevole Perassi ad assumere la Presidenza<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la Sezione deve pronunciarsi sul modo di nomina dal Primo Ministro, del quale si parla nel secondo comma dell\u2019articolo 19 del progetto, che \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro \u00e8 nominato e revocato dal Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Ricorda che gli onorevoli Mortati e Nobile hanno presentato a tale riguardo degli emendamenti:<\/p><p><em>Emendamento Mortati: <\/em>Art. 19-<em>bis<\/em>. \u2013 \u00abAll\u2019inizio della legislatura l\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 convocata per procedere alla formazione del Governo.<\/p><p>\u00abLa persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all\u2019Assemblea le direttive politiche dell\u2019azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.<\/p><p>\u00abNel caso che tale programma sia approvato con voto nominativo dalla maggioranza dei componenti l\u2019Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri.<\/p><p>\u00abSe entro un mese da tale nomina l\u2019Assemblea non revoca la fiducia al Governo, questo rimane in carica per la durata di due anni, salvo non sia stata elevata accusa contro il Primo Ministro e salvo il caso di accettazione delle dimissioni da questi presentate.<\/p><p>\u00abDurante tale periodo il Capo dello Stato, su richiesta e designazione del Primo Ministro, pu\u00f2 procedere alla sostituzione di uno o pi\u00f9 Ministri\u00bb.<\/p><p><em>Emendamento Nobile: <\/em>\u00abIl Primo Ministro \u00e8 nominato dal Presidente della Repubblica, su designazione dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>Rileva che quest\u2019ultimo emendamento si discosta dalla formulazione del Comitato pi\u00f9 di quanto non faccia quello dell\u2019onorevole Mortati, che, seguendo un sistema analogo a quello francese, stabilisce che l\u2019investitura nella carica da parte del Capo dello Stato abbia luogo dopo che l\u2019Assemblea Nazionale abbia approvato l\u2019esposizione \u2013 fatta dalla persona designata per la carica di Primo Ministro \u2013 sulle direttive politiche dell\u2019azione governativa.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, riconosce che la proposta dell\u2019onorevole Mortati \u00e8 bene elaborata e tende a soddisfare varie esigenze vivamente sentite; ma crede che non sia opportuno accoglierla \u2013 e gi\u00e0 il Comitato si pronunci\u00f2 in tal senso \u2013 perch\u00e9 stabilisce un procedimento eccessivamente complicato.<\/p><p>Tralasciando per il momento di considerare l\u2019altra questione risultante dal progetto Mortati per la quale, una volta formato, il Governo resterebbe in carica per un periodo fisso di due anni, osserva che la nomina del Gabinetto, secondo tale proposta, si compirebbe in quattro tempi (designazione del Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica; esposizione, da parte della persona designata, del programma di Governo dinanzi all\u2019Assemblea Nazionale e voto di fiducia di questa; investitura formale del Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica; nomina dei Ministri da parte del Capo dello Stato, su proposta del Primo Ministro); ed anche cos\u00ec formato il Governo non sarebbe ancora definitivo, perch\u00e9 l\u2019Assemblea Nazionale potrebbe, entro il termine di un mese \u2013 elevabile a sei \u2013 revocare la fiducia al Governo.<\/p><p>Non rileva una differenza sostanziale tra il fatto che il Primo Ministro sia senz\u2019altro nominato dal Capo dello Stato e successivamente si presenti per il voto di fiducia dinanzi all\u2019Assemblea Nazionale, e l\u2019altro che il Primo Ministro venga designato e, soltanto dopo il voto di fiducia, sia investito nella carica, poich\u00e9 \u2013 come \u00e8 noto \u2013 la nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato ha il valore di una designazione, condizionata all\u2019approvazione delle Assemblee Parlamentari.<\/p><p>Pi\u00f9 che sulla questione del programma che, a suo avviso, ha scarso rilievo, ritiene che il voto di fiducia del Parlamento al Governo debba costituire un giudizio integrale sulla persona del primo Ministro e dei suoi collaboratori, perch\u00e9 soltanto dalla conoscenza dell\u2019insieme del Governo la Camera avr\u00e0 tutti gli elementi necessari per esprimere il suo voto.<\/p><p>Quanto alla proposta dell\u2019onorevole Nobile \u2013 che scinde il momento della scelta del Primo Ministro da parte dell\u2019Assemblea Nazionale da quello della nomina da parte del Capo dello Stato \u2013 osserva che, se formalmente questa si allontana molto dal progetto del Comitato, dal punto di vista sostanziale gli \u00e8 molto pi\u00f9 vicina, perch\u00e9 il Capo dello Stato, procedendo alle consultazioni di rito prima di designare una determinata persona, potr\u00e0 ascoltare e tenere nel dovuto conto il parere degli esponenti delle varie correnti parlamentari, le quali saranno poi chiamate a pronunciarsi, con il loro voto, sulla nuova formazione governativa.<\/p><p>Fa presente per\u00f2 che l\u2019accettazione dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile intaccherebbe uno dei princip\u00ee basilari del Governo parlamentare, in forza del quale non solo la nomina, ma anche la scelta del Primo Ministro \u00e8 di competenza del Capo dello Stato. Rileva che il Presidente della Repubblica, il quale \u00e8 al di sopra, per quanto \u00e8 possibile, dei partiti, si trova appunto per questo \u2013 nei momenti di incertezza politica durante i quali le Camere non sono le pi\u00f9 indicate per procedere ad una rapida scelta della persona da designare \u2013 nella posizione migliore per nominare il Primo Ministro; ed \u00e8 quindi opportuno lasciare al Capo dello Stato un maggior potere discrezionale.<\/p><p>Dichiara perci\u00f2 di insistere nella formula proposta dal Comitato.<\/p><p>NOBILE fa rilevare che la sua proposta \u2013 molto pi\u00f9 semplice di quella dell\u2019onorevole Mortati \u2013 mira a conferire maggior prestigio alla figura del Primo Ministro, ed a evitare l\u2019inconveniente di reiterate crisi governative, non potendosi pi\u00f9 verificare l\u2019eventualit\u00e0 che il Governo, appena nominato, venga rovesciato dal Parlamento, dal momento che \u00e8 appunto questo che ne ha designato il Capo.<\/p><p>ZUCCARINI \u00e8 favorevole a che la designazione del Primo Ministro sia fatta dalle Camere \u2013 il potere esecutivo non \u00e8 altro che l\u2019espressione delle Camere e deve sentirsi ad esse legato \u2013 perch\u00e9 essa potr\u00e0 aver luogo con maggior libert\u00e0 di scelta e con maggiore comprensione di quanto non possa fare il Capo dello Stato. Osserva che nella designazione da parte di quest\u2019ultimo possono entrare, oltre ad elementi di carattere politico, anche elementi di valutazione personale, per cui tale scelta potrebbe avere un risultato diverso da quella fatta dalle Camere.<\/p><p>Rileva altres\u00ec che, mentre il Capo dello Stato, dovendo scegliere tra rappresentanti di partiti tra loro contrastanti, sar\u00e0 portato a designare il capo del partito pi\u00f9 forte, l\u2019Assemblea potr\u00e0 scegliere l\u2019uomo politico che, pur non essendo capo di un partito, raccolga, per le qualit\u00e0 personali e per la fiducia che ispira, il consenso anche di altri gruppi politici e dia quindi garanzia di una maggiore stabilit\u00e0 del Governo.<\/p><p>Concludendo, dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, nella quale, peraltro, occorrerebbe fare talune precisazioni dei vari problemi che la questione in esame coinvolge.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, una volta ammesso che il potere \u00e8 unico e promana dalla volont\u00e0 del popolo, osserva che il principio della sovranit\u00e0 popolare sarebbe intaccato, se si conservasse il sistema tradizionale della scelta e della nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato. Pur riconoscendo che anche quest\u2019ultimo \u00e8 emanazione dell\u2019Assemblea Nazionale, ritiene che non gli si possa concedere la facolt\u00e0 di nominare senza alcuna riserva il Primo Ministro, in quanto questi deve riscuotere sopra tutto la fiducia delle Assemblee parlamentari.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la designazione da parte dell\u2019Assemblea Nazionale, di cui parla la proposta Nobile, non ha il valore giuridico di una nomina, bens\u00ec di una proposta, a cui deve seguire l\u2019investitura formale da parte del Capo dello Stato.<\/p><p>NOBILE pone in rilievo il fatto che, con la sua proposta, alle consultazioni \u2013 limitate e di carattere privato \u2013 che il Capo dello Stato ha con le varie personalit\u00e0 politiche, si sostituisce la discussione, pi\u00f9 ampia e pubblica, in seno all\u2019Assemblea Nazionale, la quale con una votazione designer\u00e0 la persona del Primo Ministro.<\/p><p>EINAUDI, premesso che tutti sono d\u2019accordo nel ritenere che il Primo Ministro e l\u2019intero Gabinetto devono avere la fiducia dell\u2019Assemblea Nazionale, secondo alcuni, o delle due Camere \u2013 separatamente l\u2019una dall\u2019altra \u2013 secondo altri, e che tale fiducia ha per oggetto non solo la persona e il programma di Governo del Primo Ministro, ma anche l\u2019insieme dei suoi collaboratori e i progetti che questi ultimi si ripromettono di attuare, rileva che il disaccordo si manifesta circa il sistema da seguire nella designazione. Fa presente che, infatti, alla tendenza la quale vorrebbe che la designazione provenisse rigidamente, anche dal punto di vista esteriore, dal Parlamento, fa riscontro l\u2019altra pi\u00f9 elastica, secondo la quale la scelta dovrebbe esser fatta dal Capo dello Stato, il quale nominerebbe la persona che supponesse avere la fiducia del Parlamento, persona che soltanto dopo aver raccolto il voto di fiducia delle Camere potrebbe considerarsi senz\u2019altro investita nella carica di Primo Ministro.<\/p><p>Dichiara che, a suo avviso, il sistema elastico \u00e8 il pi\u00f9 efficace. La scelta da parte del Capo dello Stato di una determinata persona ha luogo dopo consultazioni ed accordi tra personalit\u00e0 e gruppi politici, e il designato, prima di accettare, si assicura la collaborazione di un certo numero di membri del Parlamento, i quali alla loro volta hanno un certo seguito in seno alle Camere. In tal modo \u00e8 prevedibile che la persona designata avr\u00e0 un voto favorevole dal Parlamento.<\/p><p>Rileva che il sistema rigido offre l\u2019inconveniente che il Primo Ministro finisce con l\u2019essere nominato direttamente dal Parlamento, perch\u00e9 il Capo dello Stato deve seguire obbligatoriamente la designazione; in secondo luogo fa presente l\u2019inopportunit\u00e0 che la designazione sia fatta dall\u2019Assemblea Nazionale (che non \u00e8 un corpo organico, ma una riunione accidentale di uomini che non hanno una volont\u00e0 unitaria), anzich\u00e9 dalle due Camere separatamente, perch\u00e9 potrebbe darsi che un Primo Ministro, designato dall\u2019Assemblea Nazionale, non godesse la fiducia di una dello Camere, con la conseguenza di generare conflitti tra un ramo e l\u2019altro del Parlamento.<\/p><p>Fa poi una considerazione di carattere psicologico: un\u2019Assemblea che deve scegliere il Primo Ministro non designer\u00e0 l\u2019uomo migliore, ma, nella maggior parte dei casi, colui che incontra minori ostilit\u00e0 e minori opposizioni da parte dei componenti l\u2019Assemblea stessa, con grave detrimento degli interessi del Paese. Quando invece l\u2019Assemblea si trovi di fronte ad una designazione fatta dal Capo dello Stato, essa pu\u00f2 dare il suo giudizio facendo astrazione da simpatie o antipatie individuali e, mentre pi\u00f9 difficilmente sar\u00e0 indotta a dare un voto di sfiducia, pi\u00f9 facilmente dar\u00e0 la sua fiducia al migliore uomo di Stato, anche se non ha il seguito pi\u00f9 numeroso, cos\u00ec come \u00e8 accaduto non molto tempo fa in Inghilterra, quando il Parlamento approv\u00f2 la designazione fatta dal Re a Primo Ministro del Capo del Partito laburista, che alle elezioni aveva avuto il secondo posto. Ricorda a questo proposito che nella pratica costituzionale inglese esiste un segretario privato del Re, il quale \u00e8 depositario delle regole tradizionali ed indica al Re il modo come esercitare la propria discrezionalit\u00e0, appunto secondo tali tradizioni.<\/p><p>Dichiara quindi di essere favorevole alla formula dell\u2019articolo 19 del progetto, la quale si limita ad indicare il modo in cui si deve procedere alla nomina; aggiunge che in un articolo successivo potranno essere indicate le modalit\u00e0 soltanto del voto di sfiducia, non essendo, a suo avviso, necessario distinguere i due momenti del voto di fiducia e di sfiducia, i quali vengono a sommarsi in uno soltanto.<\/p><p>Ritiene poi inopportuno codificare nella Costituzione quanto \u00e8 prospettato nella formula suggerita dall\u2019onorevole Mortati, cio\u00e8 che l\u2019Assemblea Nazionale possa, entro un mese dalla nomina del Governo, revocare la fiducia in un primo tempo accordata.<\/p><p>Concludendo, ribadisce il concetto che il punto fondamentale del problema \u00e8 che nessun Governo possa essere costituito senza la fiducia delle Camere.<\/p><p>ZUCCARINI rileva che quanto ha osservato l\u2019onorevole Einaudi, cio\u00e8 che la designazione da parte dell\u2019Assemblea Nazionale potrebbe cadere sulla persona pi\u00f9 accomodante perch\u00e9 desta minori antipatie, si pu\u00f2 verificare anche per la nomina fatta dal Capo dello Stato, la cui funzione \u00e8 pi\u00f9 che altro decorativa; ma egli \u00e8 convinto che, trattandosi del Primo Ministro, l\u2019Assemblea designer\u00e0 l\u2019uomo pi\u00f9 energico e pi\u00f9 capace, in quanto gli affida il compito di governare la Nazione. Ricorda che appunto questo difetto del sistema parlamentare di affidare la nomina del capo del potere esecutivo al criterio di scelta del Capo dello Stato ha reso possibile l\u2019avvento del fascismo.<\/p><p>D\u2019altra parte, il fatto che il Primo Ministro sia venuto ad assumere una funzione molto importante rende, a suo avviso, sempre pi\u00f9 necessario che la designazione per questa nomina sia affidata all\u2019Assemblea Nazionale: gli inconvenienti derivanti da tale sistema di nomina sono preferibili a quelli che inevitabilmente derivano da una scelta fatta dal Capo dello Stato. Riconosce che in quest\u2019ultimo caso sar\u00e0 sempre possibile all\u2019Assemblea rovesciare il Governo con un voto di sfiducia; ma rileva che la persona designata dal Capo dello Stato si verr\u00e0 a trovare in una condizione di privilegio per il fatto di essere gi\u00e0 al potere e quindi difficilmente avr\u00e0 dalle Camere un voto di sfiducia.<\/p><p>Dichiara perci\u00f2 di essere favorevole all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>MORTATI rileva che il problema consiste nel decidere se il Governo possa assumere il potere con o senza l\u2019espresso voto di fiducia delle Camere. Aggiunge che, prima di addivenire ad una decisione sul sistema proposto dall\u2019onorevole Nobile, \u00e8 necessario conoscere quali sviluppi avr\u00e0 questa designazione \u2013 che \u00e8 l\u2019atto col quale si inizia il procedimento \u2013 e se abbia o meno carattere vincolante.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che a fondamento della proposta dell\u2019onorevole Nobile \u00e8 il principio che la designazione del Primo Ministro \u2013 a suo avviso, vincolante \u2013 debba essere fatta da parte di un organo parlamentare, salvo poi a determinare in seguito se tale organo sar\u00e0 l\u2019Assemblea Nazionale o sar\u00e0 costituito dalle due Camere, separatamente l\u2019una dall\u2019altra.<\/p><p>NOBILE, pur ritenendo nella sostanza vincolante tale designazione, \u00e8 del parere che sia pi\u00f9 opportuno non parlare di questo.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 contrario alla proposta fatta dall\u2019onorevole Nobile, la quale pregiudicherebbe, se accolta, il prestigio del Capo dello Stato.<\/p><p>FABBRI \u00e8 anch\u2019egli contrario alla proposta Nobile, che considera pregiudizievole al prestigio della Camera, la quale dovr\u00e0 limitarsi a fare una designazione molto generica, senza conoscere la composizione e il programma del Governo. Rileva inoltre che tale proposta \u00e8 in certo senso superflua, perch\u00e9 il Capo dello Stato potr\u00e0 essere egualmente informato delle tendenze dominanti in seno alle Camere dai Presidenti delle due Assemblee, che non mancher\u00e0 di consultare prima di affidare ad una determinata persona l\u2019incarico della formazione del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara, come ha gi\u00e0 fatto in seno al Comitato, di essere contrario all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, insiste nel manifestare il suo favore alla proposta dell\u2019onorevole Nobile: a suo avviso, la nomina del Primo Ministro dovrebbe essere fatta direttamente dall\u2019Assemblea Nazionale, che \u00e8 emanazione della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Ad ogni modo, per il caso che la proposta dell\u2019onorevole Nobile non fosse accolta, propone che, in linea subordinata, si chiarisca il testo del progetto stabilendo che il Capo dello Stato procede alla nomina del Primo Ministro dopo \u00able consultazioni d\u2019uso\u00bb, sia per rendere obbligatoria con una norma costituzionale la prassi \u2013 finora seguita dal Capo dello Stato, il quale si uniformava al metodo seguito negli altri Paesi retti a sistema parlamentare \u2013 di udire, prima di procedere alla nomina, i vari esponenti dei gruppi parlamentari e i Presidenti delle Camere, sia per affermare la necessit\u00e0 di tener presente la espressione della volont\u00e0 delle Camere nel momento della scelta del Primo Ministro. In tal modo si eviter\u00e0 il pericolo che il Capo dello Stato faccia una politica personale o proceda alla nomina secondo criteri personali.<\/p><p>FUSCHINI obietta che la nomina del Primo Ministro \u00e8 in ogni caso sottoposta all\u2019approvazione del Parlamento attraverso il voto di fiducia.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, replica che l\u2019esperienza recente dimostra che tale disposizione non \u00e8 sufficiente a garantire che la nomina fatta rispecchi i pareri dominanti nel Parlamento.<\/p><p>ZUCCARINI concorda con l\u2019onorevole La Rocca nel ritenere che la pratica deve insegnare pi\u00f9 della teoria. Il fatto che il Re, pur procedendo nelle consultazioni di rito, abbia nel 1922 nominato Mussolini Presidente del Consiglio, pose quest\u2019ultimo in una posizione di privilegio, poich\u00e9 era ormai divenuta un\u2019abitudine che la nomina da parte del Capo dello Stato dovesse essere senz\u2019altro accettata. Ricorda anche il caso analogo verificatosi in Germania con la nomina di Hitler a Cancelliere del Reich da parte del Presidente Hindenburg.<\/p><p>Riconosce che la proposta Nobile pu\u00f2 offrire il fianco alle critiche, ma dichiara che, a suo avviso, essa risponde alle necessit\u00e0 della situazione e a quello spirito nuovo di cui deve essere permeata la nuova Costituzione del popolo italiano.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che la proposta subordinata dell\u2019onorevole La Rocca fu presentata in seno al Comitato, ma fu respinta perch\u00e9 si ritenne che non potesse inquadrarsi nel sistema costituzionale adottato. Spiega infatti che, una volta costituzionalmente stabilita la forma di Governo parlamentare, l\u2019esercizio dei poteri da parte del Capo dello Stato deve essere inquadrato nell\u2019insieme dell\u2019ordinamento di cui il Capo dello Stato \u00e8 una parte; e quindi, nel caso in discussione, la nomina del Primo Ministro deve essere preceduta da quelle consultazioni che sono ritenute necessarie affinch\u00e9 la scelta fatta dal Capo dello Stato soddisfi le esigenze della maggioranza parlamentare. Del resto, ritiene che quest\u2019obbligo del Capo dello Stato sia costituzionalmente garantito dalla norma, gi\u00e0 approvata, che dichiara il Presidente della Repubblica responsabile qualora, nell\u2019esercizio delle sue funzioni (cio\u00e8 anche nel caso che proceda alla nomina di un Governo non assolutamente a base parlamentare), violi la Costituzione.<\/p><p>Dichiara infine di condividere le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli La Rocca, Nobile e Zuccarini, ma ritiene che non possano essere rimosse con la introduzione nella Costituzione di una norma prescrivente l\u2019obbligo della designazione del Primo Ministro da parte dell\u2019Assemblea Nazionale anzich\u00e9 del Capo dello Stato, in quanto tali pericoli possono purtroppo sorgere con qualsiasi sistema costituzionale.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 favorevole all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile, che tende ad eliminare l\u2019eventualit\u00e0, sia pure remota e concettuale, di una politica personale da parte del Capo dello Stato. Aggiunge che, se \u00e8 vero che la nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato potrebbe essere invalidata dal voto contrario del Parlamento, \u00e8 altrettanto vero che il Capo dello Stato potrebbe sciogliere le Camere e convocare gli elettori, nei confronti dei quali non mancherebbero di esercitarsi le pressioni delle autorit\u00e0 costituite.<\/p><p>LUSSU condivide anch\u2019egli le preoccupazioni test\u00e9 manifestate, ma ritiene che non sia difficile trovare una formula che sancisca l\u2019obbligo da parte del Capo dello Stato di interpellare le varie correnti politiche prima di procedere alla nomina del Primo Ministro; per quanto non creda tutto ci\u00f2 necessario, perch\u00e9 pensa che, malgrado ogni garanzia, quando il Paese \u00e8 corrotto sia sempre possibile al Capo dello Stato innestare nell\u2019azione politica del Governo un\u2019azione politica personale. Appunto per questo dissente dall\u2019onorevole Zuccarini, il quale invece ha affermato che nel 1922 fu possibile a Mussolini di raggiungere il potere, perch\u00e9 nella Costituzione non erano contenute garanzie sufficienti circa l\u2019esercizio dei poteri del Capo dello Stato.<\/p><p>Dichiara quindi di essere contrario alla proposta fatta dall\u2019onorevole Nobile, la quale, a suo modo di vedere, sconvolge il sistema predisposto dal Comitato e riporta allo schema della Costituzione francese, fondata su una diversa concezione.<\/p><p>NOBILE, rispondendo all\u2019onorevole Lussu, osserva di non comprendere perch\u00e9, se la Francia, la quale non ha avuto la triste esperienza del fascismo, ha sentito il bisogno di introdurre innovazioni del genere nella Costituzione, l\u2019Italia non dovrebbe riscontrare la necessit\u00e0 di fissare norme analoghe nello Statuto.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Lussu nel ritenere che la proposta dell\u2019onorevole Nobile sconvolga il sistema concretato nel progetto.<\/p><p>Ribadisce poi il concetto che si tratta di materie che si collegano una all\u2019altra; quindi l\u2019adozione del sistema della designazione parlamentare del Primo Ministro verrebbe a svuotare di ogni contenuto la figura del Capo dello Stato, non solo, ma porterebbe alla conclusione che in nessun caso le Camere potrebbero essere sciolte, se non per volont\u00e0 delle Camere stesse: si arriverebbe, cio\u00e8, ad una forma di Governo di Assemblea, perch\u00e9 il Governo dipenderebbe dalle Camere per quanto riguarda non solo la sua durata, ma anche la sua nascita e la sua funzionalit\u00e0.<\/p><p>Fa presente quindi l\u2019alternativa: o si instaura un Governo parlamentare e si accetta il principio contenuto nel progetto; o si abbandona la tesi del Governo parlamentare, ed allora bisogna incamminarsi su un\u2019altra via; ma una contaminazione non \u00e8 possibile.<\/p><p>LUSSU \u00e8 del parere che si possa conservare il sistema del progetto, introducendovi per\u00f2 il concetto della consultazione preventiva delle forze politiche del Parlamento.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, non ha nulla in contrario a tale soluzione.<\/p><p>MORTATI domanda se il voto negativo nei riguardi della proposta dell\u2019onorevole Nobile precluda la possibilit\u00e0 di una successiva votazione su questo punto: se il Ministero, per poter rimanere al Governo, debba avere il voto di fiducia delle Camere.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che il voto negativo non preclude n\u00e9 la possibilit\u00e0 di una successiva votazione nel senso indicato dall\u2019onorevole Mortati, n\u00e9 l\u2019esame della proposta presentata dall\u2019onorevole Mortati stesso o di quella subordinata fatta dagli onorevoli Lussu e La Rocca.<\/p><p>Pone ai voti il concetto contenuto nella proposta dell\u2019onorevole Nobile, cio\u00e8 che la nomina del Primo Ministro debba essere preceduta da una designazione parlamentare.<\/p><p>(<em>Con 5 voti favorevoli ed 8 contrari, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>LUSSU ricorda la proposta subordinata, formulata anche dall\u2019onorevole La Rocca, di rendere obbligatorie le consultazioni d\u2019uso da parte del Presidente della Repubblica, prima di procedere alla nomina del Primo Ministro.<\/p><p>FABBRI fa presente la necessit\u00e0 di formulare tale emendamento aggiuntivo in modo preciso, poich\u00e9 egli si riserva di votare in un senso o nell\u2019altro a seconda del modo in cui tale proposta sar\u00e0 formulata.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura di una proposta presentata dagli onorevoli Fuschini e Mortati, la quale assorbe quella precedentemente fatta dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 convocata ogni volta che si debba procedere alla formazione del Governo.<\/p><p>\u00abLa persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all\u2019Assemblea le direttive politiche dell\u2019azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.<\/p><p>\u00abNel caso che tale programma sia approvato con voto nominativo dalla maggioranza dei componenti l\u2019Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato, e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri\u00bb.<\/p><p>MORTATI fa presente che il punto fondamentale da considerare \u00e8 il seguente: se occorra un voto esplicito di fiducia alla persona designata dal Capo dello Stato per la funzione di Primo Ministro, prima che sia investita in tali funzioni.<\/p><p>Aggiunge che col sistema da lui proposto il Capo dello Stato si limita in un primo tempo a fare una designazione della persona incaricata a ricoprire il posto di Primo Ministro, la quale sar\u00e0 formalmente nominata dopo che l\u2019organo o gli organi parlamentari, ascoltato il programma di Governo, avranno dato il loro voto di fiducia.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che tale sistema differisce da quello attuale, in virt\u00f9 del quale la persona scelta, una volta formato il Gabinetto, \u00e8 nominata alla carica di Primo Ministro e si presenta innanzi al Parlamento per la discussione del programma di Governo, alla quale fa seguito il voto delle Camere che decide la permanenza in carica o le dimissioni del Gabinetto.<\/p><p>ZUCCARINI \u00e8 del parere che, prima di considerare la questione del voto di fiducia, si debba risolvere il problema \u2013 concretando la proposta in tal senso gi\u00e0 fatta in seno alla Sezione \u2013 dell\u2019opportunit\u00e0 di stabilire che la nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato debba essere preceduta dalle consultazioni d\u2019uso.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, secondo un criterio logico da seguire nella discussione, si dovr\u00e0 esaminare anzitutto la proposta degli onorevoli Mortati e Fuschini e quindi quella subordinata ricordata ora dall\u2019onorevole Zuccarini.<\/p><p>Invita intanto l\u2019onorevole Lussu a formulare in termini precisi la proposta subordinata, aggiuntiva all\u2019articolo 19 del progetto.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Codacci Pisanelli, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Rossi Paolo, Tosato, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Castiglia, De Michele, Finocchiaro Aprile, Grieco, Piccioni, Terracini.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 8. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL DEPUTATO PERASSI INDICE Potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Tosato, Relatore \u2013 Nobile \u2013 Zuccarini \u2013 La Rocca, Relatore \u2013 Einaudi \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Fuschini \u2013 Lami [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2388,2017,2036,2392,595","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5366","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5366"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5366\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10587,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5366\/revisions\/10587"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5366"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}