{"id":5363,"date":"2023-10-15T23:58:14","date_gmt":"2023-10-15T21:58:14","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5363"},"modified":"2023-12-08T23:05:25","modified_gmt":"2023-12-08T22:05:25","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-8-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5363","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5363\" class=\"elementor elementor-5363\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-725e84f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"725e84f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a3b0d8a\" data-id=\"a3b0d8a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29e139f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"29e139f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470108sed007ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f55a52f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f55a52f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>7.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Nobile \u2013 Tosato, <em>Relatore \u2013 <\/em>Fabbri \u2013 Mortati \u2013 Einaudi \u2013 La Rocca, <em>Relatore.<\/em><\/p><p>La seduta comincia alle 11.05.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sull\u2019articolo 22, riguardante le mozioni di sfiducia. Ricorda che era stata anzitutto trattata la questione se le mozioni di sfiducia debbano o no essere sottoposte all\u2019Assemblea Nazionale formata dalla riunione delle due Camere, e sottolinea l\u2019importanza di questo problema.<\/p><p>FUSCHINI fa presente che la delicatezza del problema, cui ha accennato il Presidente, deriva dal fatto, gi\u00e0 ammesso, della parit\u00e0 delle due Camere. Ricorda che, per consuetudine e tradizione, il voto di fiducia o di sfiducia sull\u2019attivit\u00e0 del Governo era sempre dovuto a una manifestazione della Camera dei Deputati, eletta a suffragio universale, non essendosi mai dato il caso di crisi determinate da un voto del Senato, che non era elettivo.<\/p><p>Non crede che questa consuetudine della nostra storia parlamentare possa essere applicata alla nuova Costituzione, la quale ha creato un sistema bicamerale con parit\u00e0 di poteri.<\/p><p>Rilevato come le discussioni di carattere politico partano quasi sempre dal presupposto che il Governo faccia delle dichiarazioni, e si concludano con un ordine del giorno sulla politica generale governativa e con un voto che pu\u00f2 essere di sfiducia, prospetta il caso che la discussione avvenga in una delle due Camere e che il voto di sfiducia sia dato solo da questa Camera, senza che sia interpellata l\u2019altra. In questo caso il Governo pu\u00f2 dare senz\u2019altro le dimissioni. Ma pu\u00f2 anche \u2013 e qui \u00e8 l\u2019aspetto nuovo della questione offerto dall\u2019articolo in esame \u2013 riunire le due Camere in Assemblea Nazionale, invitandole a riesaminare le sue dichiarazioni e a decidere se il voto di sfiducia formulato da una Camera debba essere mantenuto o corretto.<\/p><p>Non ritiene per\u00f2 che questo sistema di appello all\u2019Assemblea Nazionale, valevole, a suo avviso, per le discussioni sulla politica generale del Governo, possa essere applicato alle discussioni particolari delle leggi, a meno che non siano leggi che importino la firma di tutti i componenti del Ministero. Non crede, cio\u00e8, che un voto di non approvazione di un determinato disegno di legge possa considerarsi un voto di sfiducia.<\/p><p>Fa notare, a questo proposito, che l\u2019articolo in esame parla di mozione di sfiducia, e non di mozione di fiducia che \u00e8 sempre proposta dal Governo, e osserva che bisogna distinguere tra mozione di sfiducia originata da una discussione provocata dal Governo, e mozione di sfiducia non preceduta da una discussione del genere. Solo nel primo caso, quando la mozione di sfiducia sia stata votata da una Camera sola, il Governo pu\u00f2 avere facolt\u00e0 di chiamare le due Camere riunite a un riesame della situazione politica. Quando invece l\u2019eventuale mozione di sfiducia sia stata provocata da un disegno di legge presentato a una determinata Camera, le dimissioni del Governo non debbono essere obbligatorie, ma il Governo potr\u00e0 chiedere il riesame della situazione da parte delle due Camere riunite in Assemblea Nazionale. Deve anche restare inteso che i disegni di legge siano discussi separatamente dalle due Camere, all\u2019infuori di quelli pei quali la Costituzione stabilisce che vengano discussi dalla Assemblea Nazionale; altrimenti il sistema bicamerale sarebbe svuotato del suo contenuto.<\/p><p>Dichiara che l\u2019articolo in esame va preso in considerazione come un modo per impedire che i Governi possano essere soggetti a crisi troppo frequenti, essendo la stabilit\u00e0 del Governo un\u2019esigenza sentita da tutti. Ma questa stabilit\u00e0 deve essere frutto di una evoluzione del costume politico, e per aiutare siffatta evoluzione occorre evitare che ogni singolo problema diventi motivo di dissidio cos\u00ec profondo col Governo che questo possa essere messo in mora con una mozione di sfiducia. Il voto contrario capace di provocare una crisi deve essere diretto contro la politica generale del Governo, lasciando la possibilit\u00e0 a questo di appellarsi all\u2019Assemblea Nazionale. E, anche quando l\u2019Assemblea Nazionale avr\u00e0 manifestato la sua fiducia, dovrebbe rimanere aperta al Governo la scelta: o le dimissioni o, d\u2019accordo col Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Parlamento. E ci\u00f2 dovrebbe essere detto con chiarezza.<\/p><p>Concludendo, dichiara di ritenere necessario trovare una soluzione che mantenga la parit\u00e0 delle due Camere, ma nello stesso tempo dia loro la possibilit\u00e0 di risolvere i conflitti che potranno sorgere fra loro. L\u2019appello del Governo all\u2019Assemblea nazionale \u00e8 uno dei mezzi per risolvere tali conflitti.<\/p><p>Non ha formulato alcuna proposta a questo riguardo, ma si riserva di formularla, se sar\u00e0 il caso, dopo la discussione.<\/p><p>NOBILE osserva che nel sistema bicamerale, del resto gi\u00e0 accettato, le due Camere si equivalgono in tutto, anche politicamente. Infatti, nonostante la loro diversa origine elettorale, non \u00e8 da aspettarsi che la fisionomia della seconda Camera sia molto diversa da quella della prima. Saranno sempre i grossi partiti che presenteranno le liste dei candidati, e quindi le forze politiche saranno egualmente bilanciate nell\u2019una e nell\u2019altra Camera. In realt\u00e0 si \u00e8 creato con la seconda Camera un doppione della prima, rendendo cos\u00ec meno efficace il sistema legislativo. Queste critiche postume non hanno importanza, ma servono a rilevare che non \u00e8 da aspettarsi che, se il Governo non gode la fiducia di una Camera, possa godere quella dell\u2019altra. L\u2019appello dell\u2019Assemblea Nazionale rappresenta una formalit\u00e0 di pi\u00f9, non essendo da attendersi che essa dia un parere diverso da quello dato da una qualunque delle due Camere, poich\u00e9 la formazione politica \u00e8 la stessa.<\/p><p>Per quanto riguarda la convocazione automatica dell\u2019Assemblea Nazionale per presentare un voto di sfiducia, propone di dire che la mozione di sfiducia dovr\u00e0 preliminarmente essere presentata all\u2019Assemblea Nazionale da almeno un terzo del numero complessivo dei membri delle due Camere. Fa rilevare che quest\u2019ultima parte della sua proposta considera il caso, ammissibile soltanto teoricamente, che un certo numero di membri delle due Camere chieda la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale per presentare una mozione di sfiducia senza averla gi\u00e0 presentata in una Camera.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la prima parte della proposta dell\u2019onorevole Nobile, che mira a modificare la disposizione del secondo comma, dicendo: \u00abun voto contrario su una proposta del Governo\u00bb, richiama alla mente quanto \u00e8 stabilito nel decreto del marzo 1946 che regola l\u2019attuale Assemblea costituente. Infatti quel decreto, all\u2019articolo 3, dice: \u00abIl rigetto di una proposta governativa da parte dell\u2019Assemblea Nazionale non porta come conseguenza le dimissioni del Governo\u00bb. \u00c8 dunque una idea che si avvicina a quella dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, avverte che nel testo distribuito manca una frase, e che bisogna aggiungere le parole: \u00absull\u2019operato del Governo\u00bb.<\/p><p>NOBILE preferirebbe dire: \u00absu proposta\u00bb, o: \u00absu atto del Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, quanto alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, di prevedere che una mozione di fiducia sia prima votata da una delle due Camere e poi portata all\u2019Assemblea Nazionale, chiarisce che, dicendo che una mozione di sfiducia \u00e8 di competenza dell\u2019Assemblea Nazionale, si esclude che sia di competenza delle singole Camere. Secondo questo sistema, se in una Camera avviene una discussione che in qualche modo metta in evidenza un dissidio fra la Camera e il Governo, la conseguenza \u00e8 che un certo numero di deputati e di senatori presenta la mozione di sfiducia, la quale dovrebbe importare la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale. Oppure potrebbe darsi che lo stesso Governo, di fronte ad un disagio manifestatosi in una Camera, prendesse esso l\u2019iniziativa di promuovere in sede di Assemblea Nazionale una discussione che portasse alla questione di fiducia. Le due ipotesi, cos\u00ec prospettate, rispondono anche a quanto \u00e8 stabilito nella Costituzione francese, in cui si prevede il caso che il Governo stesso prenda l\u2019iniziativa di porre la questione di fiducia. L\u2019altra ipotesi prevista dalla Costituzione francese \u00e8 che qualcuno proponga una mozione di censura.<\/p><p>Quindi occorrerebbe, forse, considerare le due ipotesi, quando si voglia introdurre una norma che preveda la convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale, precisando che l\u2019Assemblea si dovr\u00e0 convocare dal Presidente quando sia presentata una mozione di sfiducia firmata da un certo numero di componenti dell\u2019Assemblea stessa; o che la convocazione dell\u2019Assemblea possa avvenire su richiesta del Governo, quando questo intenda porre la questione di fiducia.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che questa seconda ipotesi nel progetto \u00e8 senz\u2019altro scartata. Ottenuto il voto di fiducia, il Governo entra in carica e dura in carica, finch\u00e9 l\u2019Assemblea Nazionale non lo revochi. L\u2019Assemblea Nazionale pu\u00f2 revocarlo in qualsiasi momento, ma solo l\u2019Assemblea Nazionale. Quindi le discussioni sulla politica generale del Governo in seno alle Camere, con possibilit\u00e0 di crisi, sono estranee allo spirito del progetto.<\/p><p>Se le Camere respingono i progetti di legge presentati dal Governo, il Governo potr\u00e0, ma non \u00e8 obbligato a dimettersi; e, se le due Camere che hanno dato la loro fiducia al Governo ritengano modificata la situazione politica, oppure ritengano che il Governo abbia dato cos\u00ec prova nell\u2019uso dei suoi poteri, presenteranno una mozione di sfiducia all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Si ha cos\u00ec una semplificazione notevole, perch\u00e9 si ha l\u2019abolizione concreta di tutte le discussioni generiche, che non sono altro che tentativi di provocare disordini in qualsiasi momento con danno del Paese, che invece ha bisogno della stabilit\u00e0 del Governo.<\/p><p>FABBRI dichiara, come fautore del sistema bicamerale, di ritenere che questo sia vulnerato sostanzialmente e diminuito nei suoi vantaggi peculiari, ogni qualvolta le due Camere votino contemporaneamente.<\/p><p>Vi possono essere casi in cui ci\u00f2 sia necessario, come la nomina del Presidente della Repubblica, per la quale si comprende che sia affidata all\u2019Assemblea Nazionale; ma per il resto il funzionamento abbinato delle due Camere \u00e8 una contradizione in termini.<\/p><p>La pretesa di surrogare l\u2019eventuale mancanza di fiducia da parte delle Camere elette a suffragio universale con una maggioranza che si vada a ricercare in una sola Camera costituita dalla riunione delle due, \u00e8 letale per il sistema parlamentare ed \u00e8 contraria al sistema bicamerale.<\/p><p>Il Governo deve godere la fiducia di ciascuna delle due Camere, appunto perch\u00e9 il sistema \u00e8 bicamerale. Se invece si stabilisce <em>a priori<\/em> che la fiducia \u00e8 data soltanto dall\u2019Assemblea Nazionale, \u00e8 naturale che si debba andare dinanzi all\u2019Assemblea stessa per ogni eventuale conferma di tale fiducia.<\/p><p>Ritiene un controsenso l\u2019ipotesi di un voto di sfiducia da parte di una delle Camere che non provochi una crisi del Governo. Egli \u00e8 naturalmente disposto ad ammettere che ci\u00f2 non debba avvenire se non con piena consapevolezza di tutte le possibilit\u00e0 di difesa da parte del Governo e che il voto contrario non importi l\u2019obbligo delle dimissioni, se non quando sia preceduto da una discussione preannunziata con un dato intervallo di tempo; ma, una volta che vi siano questi accorgimenti e queste cautele, se il voto di una Camera si palesa contrario al Governo, bisogna che il Governo modifichi la sua composizione, o si dimetta, o faccia appello al Paese attraverso lo scioglimento della Camera che gli ha dato il voto contrario.<\/p><p>Conclude osservando che concepisce il principio bicamerale come un sistema di equilibrio, in quanto si \u00e8 stabilito che la seconda Camera debba essere diversa dalla prima, e per l\u2019origine e per la durata, e per il rinnovamento. Invece, strada facendo, si sono venute sovvertendo tutte le decisioni che erano gi\u00e0 state prese al riguardo, cosicch\u00e9 si \u00e8 ridotta la seconda Camera ad una copia della prima, non si capisce per quali reconditi fini.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, per quanto si riferisce alla questione in discussione, dichiara che il sistema proposto nei riguardi dell\u2019Assemblea Nazionale non lede il sistema bicamerale. Questo ha una sua propria ragion d\u2019essere per l\u2019esercizio della funzione legislativa; trova invece un limite logico per quanto attiene alla concessione e alla revoca della fiducia al Governo.<\/p><p>FABBRI afferma che il sistema bicamerale presuppone un lavoro distinto per cui una Camera deve essere indipendente dall\u2019altra. Quando si stabilisce che il voto di fiducia deve essere dato dalle due Camere riunite insieme, il sistema bicamerale si trasforma in sistema unicamerale.<\/p><p>NOBILE ancora una volta dichiara la necessit\u00e0 di ammettere che ciascuna Camera possa votare una mozione di sfiducia. Se questa \u00e8 approvata, si tratter\u00e0 poi di riunire eventualmente l\u2019Assemblea delle due Camere per decidere. Nel caso che la mozione di sfiducia venisse presentata direttamente all\u2019Assemblea Nazionale, dovrebbe essere necessaria per la proposta una forte percentuale dei membri dell\u2019Assemblea stessa.<\/p><p>MORTATI osserva che presupposto della stabilit\u00e0 del Governo \u00e8 un certo equilibrio risultante da un\u2019intesa tra i partiti, Quando non vi sono gruppi saldamente formati, la stabilit\u00e0 \u00e8 rimessa alle iniziative di gruppetti isolati che cercano di provocare un voto di sfiducia allo scopo di impadronirsi del Governo: fenomeno che in Italia si pu\u00f2 considerare superato, grazie alla formazione dei partiti cosiddetti di massa, risultato benefico dell\u2019applicazione del sistema proporzionale.<\/p><p>Pertanto la speranza che con il Collegio uninominale e con un sistema maggioritario si possa rafforzare la compagine ministeriale \u00e8 un assurdo: in un regime in cui l\u2019azione dei partiti fosse frantumata attraverso i piccoli collegi, si avrebbe una diminuzione delle forze dei grossi partiti e una moltiplicazione di gruppetti irresponsabili che determinerebbe un aggravamento della situazione e quindi una maggiore instabilit\u00e0.<\/p><p>Premesso ci\u00f2, rileva che l\u2019articolo in esame solleva varie questioni. La prima \u00e8 se debba essere, oppure no, attribuita al Governo una fiducia preventiva. Il progetto non fa alcuna menzione di come si conferisca la fiducia, ma parla solo di mozioni di sfiducia. Questo rappresenta una lacuna e un\u2019incongruenza, perch\u00e9, mentre un Parlamento \u00e8 costretto a subire un Governo a cui non ha accordato alcuna fiducia con un suo voto esplicito, per liberarsene deve emettere un voto di sfiducia a maggioranza qualificata. Ritiene pertanto conveniente, per rendere evidente l\u2019accordo tra l\u2019Assemblea e il Governo e impegnare una certa responsabilit\u00e0 dell\u2019Assemblea nel mantenimento del Governo stesso, di stabilire che l\u2019Assemblea si pronunci espressamente sul programma che il Governo intende attuare. Tale voto preventivo di fiducia dovrebbe essere emesso dalle due Camere riunite, cio\u00e8 dall\u2019Assemblea Nazionale nel suo complesso.<\/p><p>All\u2019onorevole Fabbri, il quale ha detto che questo sistema distruggerebbe il sistema bicamerale, fa osservare che invece con esso rimane integra quella esigenza di parit\u00e0 che \u00e8 appunto messa a base del sistema bicamerale, il quale viene utilizzato pi\u00f9 efficacemente.<\/p><p>Emesso questo voto di fiducia preventiva da parte delle due Camere riunite su un programma esplicito di Governo, le singole Camere, come tali, non avrebbero il potere di provocare la caduta del Governo. L\u2019affermazione del sistema bicamerale comporta che le due Camere funzionino come organi distinti nella votazione delle singole leggi, per le quali egli si dichiara contrario all\u2019intervento dell\u2019Assemblea Nazionale. Agendo separatamente, le due Camere potranno votare o respingere le singole leggi loro sottoposte, senza che questo agisca sul rapporto di fiducia nei riguardi del Governo. Anche se la votazione negativa da parte delle Camere su singole proposte di legge dovesse essere sistematica, spetter\u00e0 al Governo di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di dimettersi. Finch\u00e9 non vi ha l\u2019iniziativa del Governo, il rigetto delle singole leggi non dovrebbe portare alla caduta. Questa \u00e8 una delle armi maggiori al servizio della stabilit\u00e0 che si vuole raggiungere, e a questo punto si innesta un altro problema: quello della possibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em> su singole leggi. Un correttivo dell\u2019attrito, che si verificasse su singole misure legislative fra Camera e Governo, potrebbe trovare il suo sbocco precisamente nel ricorso al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Fa osservare che, nel sistema da lui previsto, trascorso un certo tempo dal voto preventivo di fiducia (tempo fissato in un mese, ma che potrebbe essere protratto fino a sei mesi), il Governo dovrebbe rimanere in carica per un minimo di due anni, entro i quali non potrebbe essere mai revocato. In questi due anni verrebbe meno la possibilit\u00e0 di un espresso voto di sfiducia, salva invece la possibilit\u00e0 dello scioglimento del Parlamento, quando l\u2019antitesi tra questo e il Governo divenisse cos\u00ec grave da compromettere la vita normale dello Stato.<\/p><p>Dichiara a questo proposito che, ove non venisse accolta la soluzione della durata rigida, egli ripiegherebbe sulla soluzione che la sfiducia dovesse essere votata in Assemblea Nazionale, con la stessa maggioranza qualificata richiesta per l\u2019attribuzione della fiducia; ma escluderebbe in ogni caso la tesi sostenuta dagli onorevoli Nobile e Fuschini, perch\u00e9 incongrue col sistema. Infatti, una volta posto il principio che la caduta del Governo possa essere provocata solo da un voto di sfiducia espresso dall\u2019Assemblea Nazionale, non vi sarebbe pi\u00f9 luogo per manifestazioni di sfiducia da parte delle singole Camere, che pregiudicherebbero il funzionamento del sistema nel senso di influire preventivamente sulla decisione dell\u2019Assemblea plenaria. Nel caso che si manifestasse la necessit\u00e0 della votazione su una mozione di fiducia o di sfiducia, la discussione dovrebbe essere sospesa per convocare l\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Conclude facendo presente la necessit\u00e0 di affrontare, anzitutto, il problema nel modo come si attribuisce la fiducia, se cio\u00e8 essa si presuma per il semplice fatto che l\u2019Assemblea non la neghi, o se debba essere richiesta in modo espresso. Dichiara di ritenere opportuno di richiedere il modo espresso, anche per vincolare di fronte al Paese il Governo e le stesse Camere, e quindi aumentare le responsabilit\u00e0 di questi organi nei confronti di eventuali dissensi.<\/p><p>PRESIDENTE, circa il modo con cui il Governo ottiene la fiducia una volta nominato, osserva che nell\u2019articolo 22 \u00e8 detto che \u00abil Primo Ministro e i Ministri devono godere la fiducia dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb, e che quindi in questa formula \u00e8 sottinteso evidentemente che \u00e8 l\u2019Assemblea Nazionale quella che esprime la fiducia. Invece l\u2019onorevole Mortati vorrebbe che l\u2019Assemblea Nazionale, una volta costituito un Governo, gli manifestasse la sua fiducia in modo esplicito.<\/p><p>FABBRI rileva che quindi le discussioni sulle comunicazioni del Governo si farebbero nelle Camere riunite.<\/p><p>PRESIDENTE conferma il rilievo dell\u2019onorevole Fabbri, e fa presente che, inoltre, l\u2019onorevole Mortati ha sollevato anche il problema se il voto di fiducia iniziale al Governo debba essere dato con una maggioranza qualificata o no. Osserva che questo problema si collega con la questione pi\u00f9 generale, se nel meccanismo del giuoco parlamentare la fiducia e la sfiducia debbano essere pronunciate dall\u2019Assemblea Nazionale e dalle Camere separatamente; questione che deve essere risolta prima di ogni altra.<\/p><p>EINAUDI rileva che la tesi che la fiducia debba essere data o tolta dall\u2019Assemblea Nazionale discende dalla premessa che sia desiderabile ottenere per mezzo di legge che i Governi siano stabili, e che sia un danno la instabilit\u00e0 dei Governi; premessa che egli ritiene priva di consistenza sostanziale.<\/p><p>Dichiara di considerare desiderabile la stabilit\u00e0 se spontanea, ma dannosa se ottenuta per forza di legge, perch\u00e9 la stabilit\u00e0 non esiste oggettivamente, dipendendo da condizioni che stanno al di fuori dei Governi, e sono invece insite in quelle forze che hanno condotto alla loro formazione. L\u2019instabilit\u00e0 dei Governi \u00e8 un vantaggio quando essi non hanno una salda radice nelle forze del Paese.<\/p><p>Inserendo nella Costituzione norme dirette a rendere forzatamente stabili dei Governi per loro natura instabili, si fa cosa dannosa, perch\u00e9 si apre la via a colpi di Stato e a rivoluzioni.<\/p><p>Osserva quindi che altra premessa che si pone alla necessit\u00e0 di una votazione solenne di fiducia o di sfiducia al Governo, \u00e8 la fiducia nei programmi invece che nei capi. Ora, i programmi possono essere formulati da chiunque, e non si distinguono mai l\u2019uno dall\u2019altro: badando ad essi non si costruisce niente. Se v\u2019\u00e8 una costruzione solida, essa dipende dalle persone che rappresentano il programma e vogliono attuarlo. Figurarsi che soltanto con una votazione fatta su un programma si possa assicurare stabilit\u00e0 al Governo, \u00e8 figurarsi qualcosa che pu\u00f2 stare sulla carta, ma che non ha alcun rapporto con la realt\u00e0.<\/p><p>Si dichiara dubbioso sulla convenienza che il voto di fiducia sia dato dall\u2019Assemblea Nazionale, composta di due Camere d\u2019origine diversa, e prive di quel valore che ogni Camera acquista solo col tempo, col permanere nelle successive legislature di un certo numero di deputati e di senatori che, rimanendo in carica, danno a quella Camera uno spirito di corpo che non pu\u00f2 essere trasmesso ad un\u2019Assemblea convocata improvvisamente.<\/p><p>Per queste ragioni dichiara di non aver fiducia in una fiducia imposta da una Costituzione, e di avere invece fiducia in una fiducia che nasce spontaneamente verso un Governo in un corpo chiamato prima o seconda Camera.<\/p><p>MORTATI risponde all\u2019onorevole Einaudi che vi sono due forme di instabilit\u00e0. Una \u00e8 quella alla quale egli ha accennato, che deriva dal mutamento dello spirito pubblico e dalla modificazione della situazione politica del Paese. Su questa, evidentemente, non v\u2019\u00e8 niente da fare. \u00c8 stata prevista l\u2019esistenza di un Capo dello Stato che ha la funzione peculiare di accertare quando questi mutamenti dello spirito pubblico si verifichino, ed appunto al suo intervento \u00e8 affidato il mutamento del Governo e comunque le decisioni che devono servire a mantenere omogeneo lo spirito pubblico con l\u2019azione di Governo.<\/p><p>Ma vi \u00e8 anche un\u2019instabilit\u00e0 provocata da una serie di crisi che non trovano fondamento nel Paese, il quale non solo non le approva, ma anzi ne \u00e8 estraneo e le critica. Tutti sanno che queste crisi sono determinate da situazioni particolari che si verificano nei Parlamenti, dove manca quella composizione che pu\u00f2 assicurare la stabilit\u00e0 di un Governo; crisi provocate da manovre di partiti che hanno interesse a rovesciare il Governo in certi momenti, e che non sono sentite nel Paese. Contro questo genere di crisi sono dirette le disposizioni legislative da lui progettate.<\/p><p>Si pu\u00f2 dubitare, come ha fatto l\u2019onorevole Einaudi, dell\u2019efficacia di tali espedienti legislativi; ma essi si affidano all\u2019influenza della Costituzione sul costume. Se questa influenza dovesse essere scarsa, sarebbe inutile fare una Costituzione e basterebbe affidarsi agli usi.<\/p><p>EINAUDI replica che tali manovre parlamentari v\u2019erano anche prima del fascismo, e quanto meno leggi si fanno, tanto meglio \u00e8.<\/p><p>MORTATI osserva che, comunque, \u00e8 opportuno che le crisi artificiose provocate da certi gruppi trovino dei limiti nel congegno costituzionale, in modo che siano ridotte al minimo.<\/p><p>Quanto alla distinzione fatta dall\u2019onorevole Einaudi tra programmi e persone, fa osservare che nel sistema da lui progettato vi \u00e8 una proposizione rivolta a vedere il modo come un programma si attui, in maniera che il giudizio possa riguardare non solo il programma astratto, ma anche quello concreto. Non si tratta di un generico programma di un partito, ma di programmi di Governo su singole misure pratiche e particolari.<\/p><p>EINAUDI osserva che, in tal caso, bisognerebbe scrivere nella Costituzione che i Governi, quando presentano un programma, lo presentano su un punto solo.<\/p><p>MORTATI replica che i programmi dovranno riguardare problemi attuali, di urgente soluzione. Trova degni di molta attenzione i rilievi dell\u2019onorevole Einaudi circa lo spirito di corpo delle due Camere, ma osserva che la confluenza dei due spiriti diversi nell\u2019Assemblea Nazionale potr\u00e0 dar luogo ad uno scambio proficuo.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di concordare con l\u2019onorevole Einaudi nel rilievo che le formule costituzionali, gli accorgimenti tecnici e gli espedienti legislativi non possono creare una realt\u00e0 inesistente. Osserva quindi che le funzioni che si vogliono attribuire alla Assemblea Nazionale annullano praticamente il sistema bicamerale, dando luogo a una Camera sola. Se il rigetto di una legge da parte di un ramo del Parlamento non deve determinare la crisi del Governo, a che cosa si riduce il compito della seconda Camera? Ritiene che la questione della seconda Camera dovrebbe essere regolata o rivedendo il principio della parit\u00e0, o dando alla seconda Camera una diversa origine.<\/p><p>NOBILE presenta il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abIl Governo, appena nominato, deve esporre davanti a ciascuna Camera il suo programma, provocando un voto di fiducia. La mozione di fiducia dovr\u00e0 essere approvata dalla maggioranza assoluta di ciascuna Camera. Nel caso che ci\u00f2 non avvenga, il Governo \u00e8 obbligato a dimettersi. Il voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su una proposta del Governo non importa, come conseguenza, la dimissione di questo. Le dimissioni sono obbligatorie solo in seguito ad una espressa mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta di una delle due Camere. La mozione dovr\u00e0 essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri della Camera. Essa non potr\u00e0 essere discussa prima che siano trascorsi tre giorni dalla data della sua presentazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il solo quesito che si pone \u00e8 se il Governo inizialmente abbia bisogno di un voto di fiducia espresso dalla maggioranza semplice o no. Secondo la prassi attuale \u00e8 sufficiente la semplice maggioranza. Secondo il sistema qui indicato, dato che la sfiducia dovrebbe essere pronunziata a maggioranza qualificata, si domanda se anche il voto iniziale di fiducia debba essere dato a maggioranza qualificata. Il problema fondamentale \u00e8 quello di decidere se questo voto debba essere espresso dall\u2019Assemblea Nazionale o da una delle due Camere.<\/p><p>FABBRI osserva che la questione \u00e8 molto grave, e che forse non conviene deciderla in piccolo Comitato.<\/p><p>NOBILE ritiene utile procedere ad una votazione, poich\u00e9 un voto rappresenta sempre una indicazione.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, esprime il parere che i presenti alla riunione non possano assumersi da soli la responsabilit\u00e0 di una decisione cos\u00ec importante.<\/p><p>La seduta termina alle 12.50.<\/p><p><em>Erano presenti: <\/em>Cannizzo, Codacci Pisanelli, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Vanoni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Castiglia, De Michele, Finocchiaro Aprile, Grieco, Piccioni.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 7. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 8 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Nobile \u2013 Tosato, Relatore \u2013 Fabbri \u2013 Mortati \u2013 Einaudi \u2013 La Rocca, Relatore. 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