{"id":5357,"date":"2023-10-15T23:56:56","date_gmt":"2023-10-15T21:56:56","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5357"},"modified":"2023-12-08T23:01:18","modified_gmt":"2023-12-08T22:01:18","slug":"pomeridiana-di-sabato-4-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5357","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI SABATO 4 GENNAIO 1947 (Prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5357\" class=\"elementor elementor-5357\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-37d5a57 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"37d5a57\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3a762b9\" data-id=\"3a762b9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c24e00 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"0c24e00\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470104sed004ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cef1b5f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cef1b5f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>4.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 4 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Tosato <em>Relatore<\/em> \u2013 Perassi \u2013 Mortati \u2013 Lussu \u2013 Fu\u2013 schini \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Einaudi \u2013 La Rocca <em>Relatore.<\/em><\/p><p>La seduta comincia alle 17.25.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 17:<\/p><p>\u00ab<em>Responsabilit\u00e0. \u2013 <\/em>Il Presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile per gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni, tranne che per violazione della Costituzione.<\/p><p>\u00abIn questo caso, su accusa dell\u2019Assemblea Nazionale, sar\u00e0 giudicato dalla Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>BOZZI risolleva una questione gi\u00e0 discussa in seno al Comitato di redazione, osservando che con questo articolo si ammette la irresponsabilit\u00e0 del Presidente soltanto per gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni, di modo che non sarebbe coperto da alcuna garanzia se, per esempio, commettesse un reato, laddove invece i membri delle due Camere sono esenti da perquisizioni domiciliari e non possono essere arrestati, senza l\u2019autorizzazione a procedere della Camera di cui fanno parte. Se non si stabilisce qualche cosa del genere anche per il Presidente della Repubblica, egli avr\u00e0 un trattamento di immunit\u00e0 inferiore a quello dei membri del Parlamento.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che non si \u00e8 inclusa nell\u2019articolo alcuna disposizione riguardante la responsabilit\u00e0 penale per i reati comuni del Presidente della Repubblica, per ragioni di opportunit\u00e0 e convenienza.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che tra le due ipotesi non v\u2019\u00e8 una perfetta analogia, in quanto per i membri delle due Camere l\u2019autorizzazione a procedere viene concessa dalla Camera di cui l\u2019accusato fa parte, mentre per il Presidente della Repubblica occorre determinare l\u2019organo competente a concederla.<\/p><p>PERASSI cita il seguente articolo della Costituzione cecoslovacca, in cui il reato, compiuto a titolo privato dal Presidente, gode di un trattamento speciale: \u00abIl Presidente della Repubblica non ha alcuna responsabilit\u00e0 politica per gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni. La sua responsabilit\u00e0 non \u00e8 impegnata se non in quanto egli si renda colpevole di alto tradimento o di violazione volontaria della Costituzione e delle leggi penali, ed \u00e8 giudicato dal Senato costituito in Corte di giustizia\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, d\u00e0 notizia della formula che ha sottoposto al Comitato e che questo non ha approvato: \u00abIl Presidente non pu\u00f2 essere sottoposto a procedimento penale, senza previa autorizzazione dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>BOZZI preferirebbe stabilire che, durante l\u2019esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica va esente da procedimento penale. Ritiene opportuna questa forma di esenzione processuale, ad evitare che il Presidente della Repubblica possa essere costretto a sedere sul banco degli accusati, sia pure in seguito ad autorizzazione dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>MORTATI informa che il Comitato ha omesso intenzionalmente ogni regolamentazione della responsabilit\u00e0 ordinaria del Presidente. Si tratta quindi di una lacuna volontaria della Carta costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE si rende conto delle ragioni politiche che possono aver consigliato a seguire questo criterio, ma personalmente \u00e8 contrario a lasciare questa lacuna nella Costituzione, in quanto ritiene che il Presidente della Repubblica, come ogni altro cittadino, debba essere sottoposto, sebbene con certe cautele, alla legge. N\u00e9 crede che il fatto che venga evitato il procedimento giudiziario possa essere sufficiente a salvaguardare il prestigio della carica, quando sulla persona del Presidente grava un\u2019accusa o un sospetto di colpevolezza. Consiglia, pertanto, una disposizione del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe norme previste nei confronti dei membri delle Assemblee legislative&#8230; ecc., sono applicabili al Presidente della Repubblica, sostituendo l\u2019Assemblea Nazionale alle singole Assemblee\u00bb.<\/p><p>LUSSU ricorda che in seno al Comitato egli \u00e8 stato uno di quelli che hanno maggiormente sostenuto l\u2019opportunit\u00e0 politica di tacere su questo argomento, per quanto si possa essere tutti d\u2019accordo che il Presidente della Repubblica, qualora commetta un reato, debba essere chiamato a risponderne come qualsiasi altro cittadino.<\/p><p>BOZZI conviene con l\u2019onorevole Lussu; ma fa osservare che, oltre all\u2019ipotesi di reati dolosi, bisogna considerare anche quella dei reati colposi e dei reati perseguibili a querela di parte. \u00c8 necessario, pertanto, circondare di garanzie la figura del Presidente della Repubblica anche in questi casi, mentre la questione non sorge per i reati che investono la sua figura morale, per i quali sar\u00e0 travolto dall\u2019opinione pubblica.<\/p><p>FUSCHINI concorda con coloro che sostengono che la Costituzione debba mantenere il silenzio sull\u2019argomento.<\/p><p>FABBRI, premesso che i reati di lieve entit\u00e0 potrebbero essere coperti dalla prescrizione durante il periodo di durata in carica del Presidente, mentre quelli di una certa entit\u00e0, per i quali l\u2019azione non si prescriverebbe, potrebbero essere perseguiti quando il Capo dello Stato avesse cessato dalle sue funzioni, propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abDurante l\u2019esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a procedure penali, tranne che per violazione della Costituzione, nel qual caso, su accusa dell\u2019Assemblea Nazionale, sar\u00e0 giudicato dalla Corte costituzionale.<\/p><p>\u00abLa deliberazione di accusa dell\u2019Assemblea Nazionale implica decadenza dalla carica\u00bb.<\/p><p>Cos\u00ec nell\u2019ipotesi, per esempio, di omicidio colposo \u2013 a meno che non sia di tale natura da intaccare la personalit\u00e0 morale del Presidente \u2013 il Procuratore della Repubblica potrebbe tenere in sospeso il procedimento fino alla cessazione dalle funzioni presidenziali.<\/p><p>Ritiene che al Presidente della Repubblica non si possano accordare le immunit\u00e0 concesse ai deputati senza alterare l\u2019essenza di queste, che sono guarentigie inerenti ad una funzione sostanzialmente diversa da quella di carattere eminentemente rappresentativo del Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di preferire una lacuna ad una disposizione che conferisca un privilegio troppo grande al Presidente della Repubblica, il quale \u00e8 sempre un cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il pi\u00f9 alto ufficio politico. Non ammetterebbe, infatti che per sette anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giustizia del suo Paese.<\/p><p>NOBILE propone la seguente dizione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto, durante il tempo che \u00e8 in carica, a giudizio penale senza l\u2019autorizzazione dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>FABBRI ripete che non gli sembra che possa giovare nei confronti del Capo dello Stato il principio che vale per ogni parlamentare. Occorrerebbe che l\u2019Assemblea Nazionale pronunciasse contemporaneamente un giudizio di revoca \u2013 il che \u00e8 da escludere, dato che non pu\u00f2 essere revocato un mandato a termine \u2013 in quanto \u00e8 inammissibile che un Capo dello Stato resti tale, pur essendo posto nella condizione di imputato.<\/p><p>LUSSU ricorda la dizione dell\u2019articolo 59 della Costituzione francese: \u00abIl Presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile che nei casi di alto tradimento. Egli pu\u00f2 essere messo in istato di accusa dall\u2019Assemblea Nazionale e rinviato all\u2019alta Corte di giustizia, nelle condizioni previste dall\u2019articolo 43\u00bb.<\/p><p>Questa disposizione, tratta da una Costituzione ricca di esperienza, dovrebbe, a suo avviso, consigliare di accogliere la formula proposta dal Comitato.<\/p><p>FABBRI obietta che la Costituzione francese, con l\u2019espressione: \u00abnon \u00e8 responsabile che nei casi di alto tradimento\u00bb, copre il Presidente dalla responsabilit\u00e0 per reati comuni.<\/p><p>NOBILE osserva che l\u2019eventuale procedimento penale nei confronti del Presidente della Repubblica potrebbe essere considerato come uno di quegli impedimenti che comportano la sua sostituzione.<\/p><p>FABBRI insiste sul concetto che alla messa in stato d\u2019accusa debba seguire la decadenza dall\u2019ufficio, in quanto \u00e8 inammissibile \u2013 data la speciale figura dell\u2019imputato \u2013 che il Presidente della Repubblica continui ad esercitare le sue funzioni, o ne venga semplicemente sospeso, mentre \u00e8 pendente contro di lui un procedimento penale.<\/p><p>MORTATI propone di sopprimere l\u2019inciso: \u00abper gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb. In conseguenza, il primo comma dell\u2019articolo 17 risulterebbe cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile tranne che per violazione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>FABBRI preferisce la sua formula, che per i reati comuni implica soltanto una sospensione della procedura e l\u2019archiviazione degli atti fino a quando il Capo dello Stato non decada dalla sua carica. Fa notare che, in sostanza, la sua formulazione \u00e8 quella che conferisce minori privilegi al Capo dello Stato.<\/p><p>NOBILE, aderendo ad uno dei concetti espressi dall\u2019onorevole Fabbri, modifica la sua proposta originaria come segue:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a giudizio per reati comuni, senza autorizzazione dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abEgli non \u00e8 responsabile per gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni, tranne che per violazione della Costituzione.<\/p><p>\u00abIn ambedue i casi, su accusa dell\u2019Assemblea Nazionale, decadr\u00e0 dalla carica e sar\u00e0 giudicato dalla Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, riepilogando, avverte che la Sezione si trova di fronte a quattro diversi testi: quello del progetto del Comitato, in cui non si parla di responsabilit\u00e0 penali per reati comuni, ma si stabiliscono soltanto le responsabilit\u00e0 in cui il Presidente della Repubblica pu\u00f2 incorrere politicamente nell\u2019esercizio delle sue funzioni; quello dell\u2019onorebole Nobile, a tenore del quale il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a giudizio per reati comuni senza la previa autorizzazione dell\u2019Assemblea Nazionale; quello dell\u2019onorevole Fabbri, per una sospensione del procedimento penale; e quello dell\u2019onorevole Mortati, con cui si sopprime l\u2019inciso: \u00abper gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb.<\/p><p>PERASSI nota che, secondo la proposta dell\u2019onorevole Nobile, la messa in stato di accusa produce la decadenza dalla carica. Non vede perch\u00e9, una volta decaduto dalla carica, il Presidente della Repubblica debba essere sottratto al giudice comune e giudicato dalla Corte costituzionale.<\/p><p>FUSCHINI replica che \u00e8 il reato (violazione della Costituzione) che implica la giurisdizione speciale.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che in questo caso, se mai, non \u00e8 la natura del reato, ma quella del reo che determina il ricorso alla giurisdizione speciale, perch\u00e9, se cos\u00ec non fosse, tutti i cittadini colpevoli di violazione della Costituzione dovrebbero essere chiamati a comparire di fronte alla Corte costituzionale. Aggiunge che quanto ha osservato l\u2019onorevole Perassi vale anche per la proposta Fabbri.<\/p><p>FABBRI spiega che, secondo il suo testo, la decadenza consegue unicamente alla violazione della Costituzione. Insiste, quindi, sulla sua formula, rilevando che non \u00e8 concepibile la qualit\u00e0 di imputato, nei confronti del Capo dello Stato, se non dopo decaduto dalla carica, e nello stesso tempo non \u00e8 giusto farlo decadere, se il suo reato non \u00e8 tale da impressionare l\u2019opinione pubblica. D\u2019altro canto, non trova nemmeno logico che debba comparire per i reati comuni al cospetto della Corte costituzionale, anzich\u00e9 dinanzi al giudico ordinario.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 contrario alla formula dell\u2019onorevole Fabbri, in quanto crede che dia l\u2019impressione che il Presidente della Repubblica sia immune da ogni azione penale. Qualora la Sezione accogliesse il concetto dell\u2019onorevole Fabbri, consiglierebbe di tradurlo in una formula pi\u00f9 comprensibile, in cui si precisasse che il Presidente della Repubblica risponder\u00e0 degli atti non attinenti alle sue funzioni una volta cessato dalla carica.<\/p><p>Comunque, rilevato che il dissenso dei colleghi verte sull\u2019opportunit\u00e0 di ritenere il Capo dello Stato responsabile anche per i reati comuni, ovvero di sospendere la relativa procedura per tutto il periodo della sua durata in carica, pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Fabbri:<\/p><p>\u00abDurante l\u2019esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a procedure panali, tranne che per violazione della Costituzione, nel qual caso, su accusa dell\u2019Assemblea Nazionale, sar\u00e0 giudicato dalla Corte costituzionale.<\/p><p>\u00abLa deliberazione di accusa dell\u2019Assemblea Nazionale implica decadenza dalla carica\u00bb.<\/p><p>Personalmente dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 ritiene che il Presidente della Repubblica in un regime democratico vada considerato come un cittadino fra i cittadini, e come ogni altro debba osservare le leggi e rispondere alla giustizia del proprio Paese.<\/p><p>(<em>Con 5 voti favorevoli e 5 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione la prima parte dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Nobile:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a giudizio per reati comuni senza autorizzazione dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abEgli non \u00e8 responsabile per gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni, tranne che per violazione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti il testo del primo comma dell\u2019articolo 17, con la soppressione dell\u2019inciso: \u00abper gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb. Tale testo risulta, quindi, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile tranne che per violazione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>BOZZI domanda che cosa si intenda per \u00abCostituzione\u00bb; se la Carta costituzionale soltanto o tutto il complesso delle leggi costituzionali.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, risponde che si allude a tutte le disposizioni aventi valore costituzionale, anche se non contenute nella Costituzione.<\/p><p>MORTATI, a proposito del capoverso, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di stabilire che la decisione di porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica debba esser presa con una maggioranza qualificata dell\u2019Assemblea Nazionale, anzich\u00e9 a maggioranza semplice. Ci\u00f2 costituirebbe una maggiore garanzia nei confronti di un\u2019Assemblea desiderosa di sbarazzarsi del Presidente della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE nota che una certa garanzia \u00e8 gi\u00e0 data dal fatto che si tratta di una deliberazione dell\u2019Assemblea Nazionale e non di una Camera sola.<\/p><p>MORTATI fa rilevare che per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica \u00e8 richiesta una maggioranza qualificata; la stessa procedura dovrebbe quindi seguirsi per deliberarne la decadenza.<\/p><p>BOZZI si associa.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, propone l\u2019espressione: \u00abdichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>FABBRI insiste sul concetto che non si pu\u00f2 ammettere che un Presidente della Repubblica resti in carica, nonostante che sia stato posto in stato d\u2019accusa dalla maggioranza dell\u2019Assemblea Nazionale. Ritiene che la deliberazione dell\u2019Assemblea debba corrispondere ad un atto di revoca.<\/p><p>BOZZI fa rilevare che l\u2019espressione \u00abviolazione della Costituzione\u00bb \u00e8 piuttosto vaga, in quanto la violazione potrebbe riferirsi ad una norma secondaria, anche di carattere procedurale, della Carta costituzionale. In questo caso la disposizione diverrebbe di una gravit\u00e0 eccessiva.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che anche la violazione di una norma procedurale \u00e8 una grave mancanza quando \u00e8 intenzionale.<\/p><p>Pone ai voti il secondo comma dell\u2019articolo 17, cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abIn questo caso, su accusa dell\u2019Assemblea Nazionale, dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sar\u00e0 giudicato dalla Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>EINAUDI, in quanto non ha fiducia nell\u2019efficienza della Corte costituzionale, formula le sue riserve su tale disposizione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo 18:<\/p><p>\u00ab<em>Concorso e responsabilit\u00e0 del Governo per gli atti del Presidente. \u2013<\/em> Nessun atto del Presidente della Repubblica \u00e8 valido, se non controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sul Capo \u00abIl Governo della Repubblica\u00bb, dando lettura dei seguenti articoli del progetto:<\/p><p>\u00abArt. 19. \u2013 <em>Composizione del Governo e nomina dei Ministri. \u2013<\/em> Il Governo della Repubblica \u00e8 composto del Primo Ministro e dei Ministri. (<em>Variante:<\/em> Il Governo della Repubblica \u00e8 composto dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri).<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro \u00e8 nominato e revocato dal Presidente della Repubblica.<\/p><p>\u00abI Ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 20. \u2013 <em>Il Primo Ministro. \u2013<\/em> Il Primo Ministro \u00e8 responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l\u2019unit\u00e0 d\u2019indirizzo politico e amministrativo di tutti i Ministeri, coordina individualmente, e in Consiglio dei Ministri, le attivit\u00e0 dei Ministri, presiede il Consiglio dei Ministri.<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro pu\u00f2 assumere un Ministero soltanto <em>ad interim<\/em>.<\/p><p>\u00abI Ministri sono responsabili degli atti dei loro Ministeri\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 21. \u2013 <em>Presidenza del Consiglio e Ministeri. \u2013<\/em> La legge provveder\u00e0 all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio.<\/p><p>\u00abIl numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge\u00bb.<\/p><p>Informa che l\u2019onorevole Mortati propone di sostituire agli articoli 19 e 20 del progetto i seguenti:<\/p><p>\u00abArt. 19. \u2013 Il Governo della Repubblica si compone del Primo Ministro, Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 19-<em>bis.<\/em> \u2013 All\u2019inizio della legislatura l\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 convocata per procedere alla formazione del Governo.<\/p><p>\u00abLa persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Presidente espone innanzi all\u2019Assemblea le direttive politiche dell\u2019azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.<\/p><p>\u00abNel caso che tale programma sia approvato con il voto nominativo della maggioranza dei componenti l\u2019Assemblea, il Capo della Stato investe nella carica il designato, e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri.<\/p><p>\u00abSe entro un mese da tale nomina l\u2019Assemblea non revoca la fiducia al Governo, questo rimane in carica per la durata di due anni, salvo non sia stata elevata accusa contro il Primo Ministro e salvo il caso di accettazione delle dimissioni da questo presentate.<\/p><p>\u00abDurante tale periodo il Capo dello Stato, su richiesta e designazione del Primo Ministro, pu\u00f2 procedere alla sostituzione di uno o pi\u00f9 Ministri\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 19-<em>ter<\/em>. \u2013 Il Capo dello Stato potr\u00e0 procedere allo scioglimento delle Camere, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fino a 3 mesi prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo, quando si determini tra il Parlamento e il Governo un persistente conflitto ritenuto gravemente lesivo dell\u2019interesse nazionale.<\/p><p>\u00abLa decisione di procedere allo scioglimento deve essere preceduta dalla convocazione dell\u2019Assemblea Nazionale, la quale dovr\u00e0 formulare espressamente, su appello nominale e con il voto della maggioranza dei suoi membri, il motivo del dissenso con la politica governativa\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 20. \u2013 Il Primo Ministro \u00e8 responsabile della politica generale del Governo. Egli cura il tempestivo adempimento degli impegni da questo assunto, nonch\u00e9 il mantenimento dell\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico ed amministrativo dei Ministeri, ed a questo scopo vigila sull\u2019attivit\u00e0 dei Ministri e la coordina, individualmente ed in Consiglio dei Ministri, risolvendo i contrasti che sorgano tra di essi\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 20-<em>bis. \u2013<\/em> I Ministri sono responsabili degli atti od omissioni relativi ai compiti dei loro ministeri, nonch\u00e9 degli atti di politica generale cui concorrono\u00bb. (<em>Oppure: <\/em>\u00abI Ministri dirigono con piena autonomia, nell\u2019ambito dell\u2019indirizzo politico fissato dal Primo Ministro, gli affari dei loro ministeri e ne sono responsabili\u00bb).<\/p><p>MORTATI fa presente che i problemi che si pongono in questo Capo sono due: quello dei rapporti fra Governo e Parlamento (nomina del Presidente del Consiglio, fiducia, ecc.) e quello dell\u2019ordinamento interno del Gabinetto. Posto che il primo richieder\u00e0 un esame pi\u00f9 approfondito, ritiene che per il momento la discussione dovrebbe essere limitata al secondo, nel senso di stabilire se debba farsi luogo ad una distinzione fra il Primo Ministro ed i Ministri agli effetti della responsabilit\u00e0 e se, nell\u2019interno del Gabinetto, debba conferirsi una posizione di preminenza al Primo Ministro.<\/p><p>PRESIDENTE concorda.<\/p><p>NOBILE, premesso che con le norme proposte dal Comitato, in quanto si conferisce al Presidente della Repubblica la facolt\u00e0 di scegliere il Capo del Governo, si torna ad un sistema parlamentare il cui ricordo \u00e8 poco confortante, per le frequenti e lunghe crisi da cui \u00e8 stato funestato, rileva che, ad evitare il ripetersi degli inconvenienti lamentali e ad assicurare al Governo quella stabilit\u00e0 che \u00e8 nei voti di ognuno, la scelta del Primo Ministro dovrebbe avvenire attraverso il voto dell\u2019Assemblea Nazionale. Propone, quindi, i seguenti emendamenti ispirati alle disposizioni della Costituzione francese:<\/p><p>Art. 19. \u2013 <em>Sostituire al 2\u00b0 e 3\u00b0 comma:<\/em> \u00abIl primo Ministro ed i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su designazione dell\u2019Assemblea Nazionale, dopo che egli abbia esposto all\u2019Assemblea stessa il programma e la politica del Gabinetto\u00bb.<\/p><p><em>Aggiungere in fine il seguente articolo:<\/em><\/p><p>Art. 24. \u2013 \u00abSe nel corso del periodo normale della legislatura saranno intervenute due crisi ministeriali, il Presidente della Repubblica scioglier\u00e0 l\u2019Assemblea legislativa\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE nota che nel terzo comma dell\u2019articolo 19 del Comitato, si indica non solo chi provvede alla nomina dei Ministri, ma anche la persona che fa le relative proposte (il Primo Ministro).<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, pone in evidenza che il Comitato ha proposto gli articoli di cui il Presidente ha dato lettura, richiamandosi alla prassi tradizionale, cio\u00e8 a dire: il Presidente della Repubblica d\u00e0 l\u2019incarico di formare il Ministero dopo le consultazioni di rito; la persona che accetta forma il Gabinetto e lo presenta al Parlamento chiamato ad accordare o negare la fiducia. Quindi, la nomina del Primo Ministro solo formalmente \u00e8 affidata al Presidente della Repubblica, perch\u00e9 sostanzialmente egli fa una proposta che le Camere sono libere di approvare o meno.<\/p><p>FUSCHINI dubita dell\u2019opportunit\u00e0 del sistema innovatore suggerito dall\u2019onorevole Mortati, a tenore del quale il Presidente del Consiglio espone il suo programma di Governo di fronte all\u2019Assemblea Nazionale, per ottenerne la fiducia, prima ancora di aver composto il Gabinetto. Teme che, ove si segua tale criterio, possa accadere che l\u2019Assemblea Nazionale approvi le direttive politiche dell\u2019azione governativa, ma neghi poi la sua fiducia al Governo, non trovando di suo gradimento la composizione del Gabinetto, in quanto non rispecchiante esattamente la situazione politica del Paese.<\/p><p>A suo avviso, il parere dell\u2019Assemblea Nazionale dovrebbe riguardare anche la scelta dei Ministri.<\/p><p>MORTATI nota che le osservazioni dell\u2019onorevole Fuschini concernono il problema dei rapporti tra il Parlamento ed il Governo e, perci\u00f2, rientrano nella materia che former\u00e0 oggetto di discussione in una successiva seduta. Richiama, quindi, l\u2019attenzione dei colleghi sull\u2019opportunit\u00e0 di pronunciarsi in merito alla posizione giuridica del Primo Ministro: se, cio\u00e8, questa debba essere diversa da quella dei Ministri che verrebbero nominati in un secondo momento e su proposta, appunto, del Primo Ministro. A questo proposito fa presente che, sia negli articoli che ha proposto personalmente, sia in quelli del Comitato, la nomina del Primo Ministro ha un carattere pregiudiziale rispetto a quella dei Ministri, che dovrebbero, quindi, godere della fiducia tanto del Presidente della Repubblica che del Primo Ministro. Si concede, cio\u00e8, a quest\u2019ultimo una maggiore discrezionalit\u00e0 nella scelta degli uomini che debbono consentirgli di realizzare un determinato indirizzo politico, appunto in quanto lo si considera responsabile della politica generale del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 contrario alla determinazione di una responsabilit\u00e0 esclusiva del Primo Ministro per la politica generale del Governo, per varie ragioni e principalmente per le conseguenze che ne possono derivare in un Governo di coalizione. In questo caso, concedere una simile prerogativa al Presidente del Consiglio dei Ministri, equivarrebbe ad autorizzarlo a condurre una politica di carattere personale, ossia a fare la politica di un partito della coalizione, anzich\u00e9 quella della coalizione nel suo complesso. L\u2019esperienza insegna quale danno ci\u00f2 possa rappresentare per il Paese, particolarmente nel campo della politica internazionale, in cui il Primo Ministro condurrebbe la politica che riterrebbe migliore, senza impegnare il Gabinetto a concretare le proprie direttive o senza sottoporgli le sue decisioni.<\/p><p>Disapprova, quindi, qualsiasi sistema che renda il Primo Ministro non solo il responsabile, ma addirittura l\u2019ideatore della politica del Governo ed i Ministri suoi collaboratori unicamente nella realizzazione e non anche nella direzione della stessa.<\/p><p>LUSSU, una volta scartata l\u2019idea di un Governo presidenziale \u2013 che personalmente non crede utile, nel nostro Paese \u2013 ritiene che occorra quanto meno dare al Primo Ministro una posizione che garantisca una omogeneit\u00e0 nelle direttive e nell\u2019azione del Governo. \u00c8 convinto che chi esamini obiettivamente l\u2019attuale esperimento governativo non possa non notare la mancanza di ordine, di prestigio, di autorit\u00e0, di direttive, non imputabili a colpa n\u00e9 del Primo Ministro, n\u00e9 dei Ministri. Poich\u00e9 anche in avvenire non pu\u00f2 escludersi la necessit\u00e0 di Governi di coalizione, bisogna per lo meno preoccuparsi che essi abbiano la necessaria omogeneit\u00e0, nel senso che i partiti che ne facciano parte, pur avendo diversa struttura politica e diverse aspirazioni, concorrano con la loro volont\u00e0 al raggiungimento di determinati obiettivi. A questo scopo \u00e8 necessario che il Capo del Governo abbia l\u2019autorit\u00e0 necessaria per convogliare tutti gli sforzi nella giusta direzione e tutte le correnti in un\u2019azione univoca.<\/p><p>Non condivide la preoccupazione del Presidente, che il Capo del Governo possa essere portato a imporre una sua politica personale, in quanto si \u00e8 previsto che non possa assumere alcun Ministero: la sua sarebbe un\u2019azione di impulso, di coordinamento e di vigilanza dell\u2019operato dei singoli Ministri, ciascuno dei quali sarebbe responsabile, per la parte che lo riguarda, della propria azione politica.<\/p><p>Conclude affermando che il tipo di Governo proposto dal Comitato \u00e8 quello che pi\u00f9 risponde all\u2019esigenze della nostra democrazia.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019onorevole Lussu ha esposto molto bene gli intendimenti del Comitato, il quale si \u00e8 preoccupato soprattutto di dare alla Nazione un Governo che sia veramente tale, e non un Governo parlamentare sul tipo di quelli che in passato hanno determinato la crisi della democrazia.<\/p><p>In Italia, un tempo, come nella Francia della terza Repubblica, non si avevano partiti politici organizzati, ma gruppi di uomini attorno a personalit\u00e0 eminenti, pronte a rivestire la carica di Primo Ministro, con possibilit\u00e0 illimitate di formule governative che erano, in fondo, formule personali diverse. Ma quando in uno Stato si ha la presenza di forti partiti organizzati, la possibilit\u00e0 di combinazioni parlamentari \u00e8 molto limitata, se non addirittura unica. Il problema, quindi, che si pone per la vitalit\u00e0 del Governo parlamentare in Italia, non \u00e8 tanto quello della stabilit\u00e0 \u2013 della quale si preoccupa soprattutto l\u2019onorevole Mortati nelle sue proposte \u2013 quanto quello dell\u2019unit\u00e0 e dell\u2019efficienza del Governo. Il Governo non deve essere come un\u2019Assemblea o una Commissione parlamentare, in cui le discussioni possono protrarsi all\u2019infinito senza essere costrette dalla necessit\u00e0 di arrivare rapidamente ad una decisione; \u00e8 necessaria per esso l\u2019azione che, a sua volta, implica l\u2019unit\u00e0 d\u2019indirizzo. D\u2019altra parte, l\u2019esempio di quasi tutti gli Stati consiglia di dare una posizione preminente al Primo Ministro, se si vuole che il Paese abbia un Governo.<\/p><p>All\u2019onorevole Terracini che paventa i pericoli di una preminenza del Primo Ministro, responsabile della politica generale del Governo \u2013 pericoli che sarebbero particolarmente gravi nel campo della politica estera \u2013 osserva che, se si manifestasse un contrasto tra i Ministri e il Primo Ministro sulla politica, seguita da questo e in un primo momento approvata da quelli, si avrebbe una crisi ministeriale. Conferendo una posizione di preminenza al Primo Ministro, non gli si consente di imporre la sua politica; gli si d\u00e0 soltanto la possibilit\u00e0 di svolgerla, una volta che \u00e8 stata approvata dalle Camere.<\/p><p>MORTATI conviene con quanto hanno sostenuto gli onorevoli Lussu e Tosato circa l\u2019esigenza di un\u2019unit\u00e0 nell\u2019indirizzo politico del Governo, il quale deve svolgere un\u2019azione armonica e coordinata che segua una linea direttiva e non sia affidata alle oscillazioni del momento. Soggiunge che proprio questa esigenza ha portato in tutti i Paesi ad una evoluzione del diritto costituzionale, nel senso di attribuire una preminenza al Capo del Governo rispetto ai singoli Ministri. La legislazione fascista sul Capo del Governo \u2013 a cui oggi in parte ci si ispira \u2013 non ha fatto altro che copiare dal diritto inglese che \u00e8 stato l\u2019antesignano di questa evoluzione; ci\u00f2 perch\u00e9 in Inghilterra il Primo Ministro \u00e8 il Capo del partito che ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni, e questa qualit\u00e0 gli conferisce un prestigio particolare.<\/p><p>La questione che pu\u00f2 far sorgere qualche perplessit\u00e0 \u00e8 se in un Ministero di coalizione si possa affidare al Capo del Governo la stessa preminenza che ad un Premier. Personalmente ritiene che, appunto in un Ministero di coalizione, sia maggiormente sentita l\u2019esigenza di garantire un\u2019armonia e un\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico. Se si lasciasse che ogni Ministro attuasse una propria particolare politica, si avrebbe non un Governo ma il caos, il discredito degli organi statali e la dissoluzione dello Stato stesso. Un Governo di coalizione pu\u00f2 essere utile, in quanto i vari partiti si accordino veramente, consapevolmente e pubblicamente su di un programma e sui mezzi per attuarlo. Bisogna dunque escogitare gli espedienti per la realizzazione armonica di tale programma, reso pubblico e forte dei consensi non solo delle direzioni dei partiti, ma anche del Paese attraverso il Parlamento, affidando ad un organo il compito di mantenere l\u2019omogeneit\u00e0 e l\u2019unit\u00e0 dell\u2019azione rivolta a corrispondere agli impegni solennemente assunti.<\/p><p>Premesso che in questo problema il punto cruciale \u00e8 quello della posizione dei Ministri, esprime il suo dissenso dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 20 del Comitato, ove questi vengono fatti apparire come dei semplici funzionari, responsabili unicamente degli atti dei loro Ministeri ed esonerati da ogni responsabilit\u00e0 per la politica generale. Se l\u2019organo propulsore e direttivo rimane il Primo Ministro, i Ministri conservano tuttavia la figura di organi costituzionali e partecipano nel Consiglio dei Ministri alle deliberazioni intorno alle direttive generali del Governo. Perci\u00f2 nel suo schema propone la formula: \u00abI Ministri sono responsabili degli atti od omissioni relativi ai compiti dei loro Ministeri, nonch\u00e9 degli atti di politica generale cui concorrono\u00bb.<\/p><p>Circa la preoccupazione del Presidente, osserva che, qualora il Primo Ministro tendesse a fare una politica personale, troverebbe anzitutto un ostacolo nel Consiglio dei Ministri per gli atti che sono ad esso sottoposti e, quindi, nell\u2019azione dei partiti che lo richiamerebbero alle sue responsabilit\u00e0 e all\u2019obbligo di mantenere gli impegni.<\/p><p>PERASSI aderisce al concetto di dare una preminenza alla figura del Primo Ministro, e rileva che la sua funzione di coordinamento e di mantenimento dell\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico non si esplica soltanto mediante un\u2019azione personale, ma anche in Consiglio dei Ministri; il che implica che tutti i Ministri concorrano all\u2019attuazione della politica generale del Governo ed esclude che egli possa tendere ed imporre una sua politica personale. Aggiunge che, il fatto che viene accennata la posizione particolare del Capo del Governo, non significa che i Ministri vengano trasformati in collaboratori subordinati, responsabili solo degli atti dei rispettivi ministeri, in quanto in realt\u00e0 risponderebbero collegialmente della politica generale del Governo.<\/p><p>Pertanto, mentre sostanzialmente approva gli articoli 19 e 20 del Comitato, propone di migliorare la dizione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 20, nel senso di precisare la responsabilit\u00e0 dei Ministri.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, non ritiene necessaria questa modifica, essendo implicita nella dizione dell\u2019articolo 20 la responsabilit\u00e0 dei Ministri per la politica generale del Governo. Il Primo Ministro ha solo il compito di mantenere l\u2019unit\u00e0 d\u2019azione, ma non compie atti propri; un atto di politica si concreta sempre in un atto di un Ministro. Evidentemente quando un Ministro compie un atto d\u2019accordo col Capo del Governo ne assume anche la responsabilit\u00e0.<\/p><p>EINAUDI, premesso che dalla discussione \u00e8 gi\u00e0 emerso il criterio che al Governo sia necessaria un\u2019unit\u00e0 d\u2019azione e che il Primo Ministro non \u00e8 un personaggio a s\u00e9, con una propria volont\u00e0 diversa da quella dei Ministri, osserva che gli articoli 19, 20 e 21 del progetto potrebbero considerarsi pienamente soddisfacenti, qualora l\u2019articolo 20 fosse sfrondato di due frasi, che hanno un carattere didattico, relative all\u2019azione concreta del Primo Ministro e dei Ministri; la prima e l\u2019ultima: \u00abIl Primo Ministro \u00e8 responsabile della politica generale del Governo\u00bb, e: \u00abI Ministri sono responsabili degli atti dei loro Ministeri\u00bb. Se queste due frasi fossero soppresse, i tre articoli risponderebbero tra l\u2019altro alla caratteristica di tutte le buone Costituzioni di non contenere norme a carattere didattico.<\/p><p>Per quanto concerne le citazioni dei passati esperimenti costituzionali che consigliano di dare una preminenza al Primo Ministro, rileva che l\u2019ammaestramento viene soprattutto dalla Costituzione inglese. Peraltro in Inghilterra non si \u00e8 arrivati a questo risultato come conseguenza di norme scritte, bens\u00ec per una evoluzione naturale. Soltanto da poco il Primo Ministro rappresenta col\u00e0 uno dei primi personaggi dello Stato, e non perch\u00e9 la Costituzione lo abbia stabilito: questo sviluppo naturale della figura del Primo Ministro trae origine dal fatto che la scelta viene compiuta dagli elettori. Crede, quindi, inutile cercar di ottenere attraverso articoli pi\u00f9 o meno bene elaborati quello che pu\u00f2 essere il frutto soltanto di un costume; meglio sopprimere le espressioni ricordate ed augurarsi che lo stesso fenomeno evolutivo si verifichi anche in Italia.<\/p><p>Altro esempio di funzionamento omogeneo di un Gabinetto si ha in Svizzera, laddove egualmente la Costituzione tace sull\u2019argomento.<\/p><p>Aggiunge che, con la soppressione proposta, non si fa sorgere l\u2019idea che il Primo Ministro sia qualche cosa di pi\u00f9 degli altri Ministri, in quanto tutti sono collettivamente responsabili nella politica generale del Gabinetto. Ci\u00f2 non toglie che un Primo Ministro possa assumere un particolare prestigio, in quanto abbia eccezionali doti personali di coordinatore e di propulsore dell\u2019azione del Gabinetto, come \u00e8 accaduto con Cavour.<\/p><p>Conclude augurandosi che per l\u2019avvenire, a rendere pi\u00f9 efficace l\u2019azione del Governo, il numero dei Ministeri sia ridotto a 7 od 8 al massimo.<\/p><p>NOBILE insiste sulla sua proposta, che la designazione del Primo Ministro sia fatta dall\u2019Assemblea Nazionale; alla quale proposta d\u00e0 un valore pregiudiziale, in quanto ritiene che soltanto in questo caso si potrebbe ammettere per il Primo Ministro una posizione preminente nel Gabinetto.<\/p><p>LUSSU risponde che in pratica la scelta del Primo Ministro viene fatta sempre attraverso ai partiti e all\u2019Assemblea Nazionale, anche se formalmente la nomina compete al Presidente della Repubblica.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, avverte di aver gi\u00e0 fatto in sede di Comitato le sue riserve sulle disposizioni in esame, le quali cercano di tradurre in atto la pratica inglese e pi\u00f9 esattamente quella pratica che, senza essere sancita dalla Costituzione, \u00e8 possibile in Inghilterra per il particolare clima politico che ivi esiste e che non \u00e8 facile riprodurre in altri Paesi.<\/p><p>In Inghilterra l\u2019autorit\u00e0 del Primo Ministro \u2013 che lo pone quasi sullo stesso piano del Presidente degli Stati Uniti \u2013 \u00e8 la conseguenza non di una norma scritta, ma del valore personale di alcuni uomini di Stato e del fatto che tale carica \u00e8 ricoperta dal <em>leader<\/em> del partito di maggioranza. Finch\u00e9 una tale situazione non potr\u00e0 riprodursi in Italia e finch\u00e9 non si affacceranno sulla scena politica personalit\u00e0 di primo piano, \u00e8 inutile illudersi che si possa ottenere lo stesso risultato attraverso una disposizione costituzionale.<\/p><p>Si dichiara, pertanto, contrario alla espressione: \u00abIl Primo Ministro \u00e8 responsabile della politica generale del Governo\u00bb, con cui, a suo avviso, si rischia di dare poteri eccessivi ad uomini che potrebbero non meritarlo, col pericolo cui ha accennato il Presidente.<\/p><p>MORTATI fa osservare, in risposta alle considerazioni degli onorevoli Einaudi, Fuschini e La Rocca, che l\u2019espressione: \u00abil Primo Ministro \u00e8 responsabile della politica generale del Governo\u00bb, \u00e8 la logica conseguenza di quanto \u00e8 detto poi nell\u2019articolo 20. In quanto mantiene l\u2019unit\u00e0 dell\u2019indirizzo politico e coordina le attivit\u00e0 dei vari Ministri, il Primo Ministro deve avere questa preminenza e questa maggiore responsabilit\u00e0 nella politica generale. Ci\u00f2 non toglie che anche gli altri Ministri abbiano la loro parte di responsabilit\u00e0, che potr\u00e0 meglio farsi risaltare dando una forma pi\u00f9 precisa all\u2019ultimo comma dello stesso articolo. Del resto, non \u00e8 una innovazione il fatto che si conferiscano al Primo Ministro i poteri necessari per sindacare l\u2019operato dei Ministri ed accertarsi che corrisponda agli impegni solennemente assunti, perch\u00e9 gi\u00e0 si trova una disposizione del genere nel decreto del 1901 sul Consiglio dei Ministri.<\/p><p>All\u2019obiezione che non \u00e8 il caso di conferire tali poteri a persone che potrebbero non avere le qualit\u00e0 per esercitarli, replica che la Costituzione non pu\u00f2 fare riferimento alle attitudini ed alle capacit\u00e0 personali. Essa prevede un determinato funzionamento ed un rapporto di forze; s\u2019intende che i poteri che essa conferisce al capo di un organo potranno giovare soltanto in quanto questi sia una persona di valore.<\/p><p>Soggiunge, quindi, che, se una determinata situazione politica \u00e8 la risultante di un costume, non va dimenticato peraltro che la Costituzione \u00e8 uno degli elementi che possono influire di pi\u00f9 nel determinare un costume. La Carta costituzionale viene approvata dalla maggioranza delle forze politiche del Paese e quindi una norma in essa contenuta costituisce un impegno, garantito dalle forze stesse, a promuovere quelle lente modificazioni del costume che possono condurre alla realizzazione di un sistema politico.<\/p><p>Nega, quindi, che le prescrizioni dell\u2019articolo 20 possano risultare del tutto inefficaci. Consentiranno invece un perfetto funzionamento del meccanismo, se a capo del Governo vi sar\u00e0 un uomo che abbia le doti necessarie, mentre daranno risultati meno buoni in caso contrario.<\/p><p>EINAUDI fa rilevare all\u2019onorevole Nobile che la disposizione dell\u2019articolo 19, per cui i Ministri vengono nominati dal Primo Ministro, non \u00e8 ispirata al desiderio di accentuare \u2013 come l\u2019onorevole Nobile sembra ritenere \u2013 la differenza esistente fra il Primo Ministro e gli altri Ministri, ma \u00e8 suggerita da una necessit\u00e0 tecnica. Infatti, il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e non pu\u00f2 nominare contemporaneamente i Ministri, perch\u00e9 non pu\u00f2 sapere quali persone godano la fiducia di quello. Nelle due nomine \u00e8 dunque necessario procedere gradualmente, in quanto una caratteristica del Gabinetto \u00e8 data dalla fiducia reciproca tra Primo Ministro e Ministri.<\/p><p>Rispondendo all\u2019onorevole Mortati, dichiara di dubitare che l\u2019espressione: \u00abIl Primo Ministro \u00e8 responsabile della politica generale del Governo\u00bb giovi a creare quel tale costume che \u00e8 nell\u2019aspirazione di tutti. Teme piuttosto che possa costituire un ostacolo al raggiungimento di siffatta meta, ed un mezzo offerto ad uomini di secondo piano per fare una politica personale.<\/p><p>Il Primo Ministro, a suo avviso, non deve essere personalmente responsabile della politica del Governo; n\u00e9 deve esistere una politica del Primo Ministro o una politica dei singoli Ministri. Deve esistere esclusivamente una politica generale del Governo, di cui il Primo Ministro non \u00e8 che l\u2019interprete.<\/p><p>FABBRI si dichiara favorevole alla soppressione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 20, ritenendo che vi debba essere una responsabilit\u00e0 collegiale di tutti i Ministri nella politica del Governo, e propone di sostituire al primo comma dello stesso articolo il seguente:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro, a seguito dell\u2019adesione dei vari Ministri al suo programma, precisa e dichiara le direttive della politica generale del Governo, delle azioni e delle omissioni del quale sono responsabili solidamente tutti i Ministri.<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro mantiene quindi l\u2019unit\u00e0 d\u2019indirizzo politico, ecc.\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Einaudi, Fabbri, Fuschini, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Terracini, Tosato.<\/p><p><em>Intervenuto, autorizzato:<\/em> Bozzi.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Castiglia, Codacci Pisanelli, De Michele, Finocchiaro Aprile, Grieco, Lami Starnuti, Piccioni, Rossi Paolo, Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 4. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 4 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Tosato Relatore \u2013 Perassi \u2013 Mortati \u2013 Lussu \u2013 Fu\u2013 schini \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Einaudi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2046,2036,2085,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5357","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5357"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5357\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10571,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5357\/revisions\/10571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5357"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}