{"id":5355,"date":"2023-10-15T23:56:27","date_gmt":"2023-10-15T21:56:27","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5355"},"modified":"2023-12-08T22:59:46","modified_gmt":"2023-12-08T21:59:46","slug":"antimeridiana-di-sabato-4-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5355","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI SABATO 4 GENNAIO 1947 (Prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5355\" class=\"elementor elementor-5355\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-057267e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"057267e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-85da9de\" data-id=\"85da9de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-be82187 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"be82187\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470104sed003ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f2735f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f2735f9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>3.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 4 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 La Rocca, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lussu \u2013 Bozzi, <em>Relatore \u2013 <\/em>Perassi \u2013 Fuschini \u2013 Fabbri \u2013 Mortati.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.55.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 13:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica ha il comando di tutte le Forze armate\u00bb.<\/p><p>NOBILE dichiara di essere favorevole alla dizione dell\u2019articolo, la quale, del resto, riproduce una disposizione comune alla maggior parte delle Costituzioni.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, pur riconoscendo che il concetto fissato nell\u2019articolo in esame \u00e8 accolto da numerose Costituzioni (Stati Uniti, Inghilterra, nuova Costituzione francese, Costituzione di Weimar), non nasconde le sue perplessit\u00e0 al riguardo, perch\u00e9 molte volte le Forze armate, le quali hanno, o dovrebbero avere, un compito determinato, sono state adoperate a tutela di interessi di un solo settore della Nazione e non dell\u2019intero Paese.<\/p><p>Nulla ha da obiettare circa l\u2019opportunit\u00e0 di stabilire nella Costituzione quanto \u00e8 sancito dall\u2019articolo in esame; ma sarebbe, a suo avviso, consigliabile fissare, come norma cautelativa, il principio che, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, venga sottoposta all\u2019approvazione preventiva dei due rami del Parlamento la nomina di quella o di quelle persone le quali, per il fatto di avere praticamente il comando delle Forze armate, danno ad esse un determinato indirizzo e le educano in un determinalo clima. Osserva che un simile concetto, che ad alcuni pu\u00f2 apparire una novit\u00e0, comincia a farsi strada nelle Costituzioni pi\u00f9 progredite dal punto di vista democratico: esso \u00e8 infatti accolto in certo senso dalla Costituzione sovietica, ed anche quella jugoslava stabilisce che il comando supremo, affidato allo Stato Maggiore, \u00e8 nominato dagli organi popolari.<\/p><p>Dichiara di limitare la sua proposta alla richiesta di approvazione preventiva, da parte dei rappresentanti del popolo, della nomina dell\u2019organo supremo tecnico di comando delle Forze armate, perch\u00e9 \u00e8, a suo avviso, opportuno che generali ed ammiragli non siano depositari di un potere cos\u00ec grande e cos\u00ec decisivo indipendentemente dalla volont\u00e0 del popolo, il quale, a sua volta, ha il diritto di sapere in che modo le Forze armate sono educate.<\/p><p>LUSSU \u00e8 favorevole al testo del progetto, il quale stabilisce in modo incontrovertibile che il Presidente della Repubblica \u00e8 il capo delle Forze armate. A parte il fatto che il circondare questa sua attribuzione di ulteriori limitazioni potrebbe essere interpretata come una limitazione del suo prestigio, rileva che le garanzie, a cui ha accennato l\u2019onorevole La Rocca, sono insite nell\u2019organizzazione stessa dello Stato e nella natura stessa delle attribuzioni conferite al Capo dello Stato, in quanto quest\u2019ultimo non potr\u00e0 fare nulla senza la firma dei ministri responsabili, i quali sono a loro volta espressione del Parlamento.<\/p><p>Conclude quindi affermando l\u2019opportunit\u00e0 \u2013 dal momento che non sar\u00e0 possibile in nessun caso avere delle garanzie in senso assoluto \u2013 di mantenere il testo del progetto.<\/p><p>NOBILE osserva all\u2019onorevole Lussu che in questo caso non si tratta tanto del prestigio del Capo dello Stato, quanto di una vera e propria misura di cautela di carattere politico.<\/p><p>Pur rendendosi conto delle preoccupazioni manifestate dall\u2019onorevole La Rocca, miranti a porre un freno al potere del Capo dello Stato, il quale, secondo la vecchia legislazione, poteva dichiarare la guerra senza alcuna deliberazione delle Assemblee legislative, dichiara di insistere nella opportunit\u00e0 di approvare l\u2019articolo nel testo proposto, tanto pi\u00f9 che ora \u00e8 stata fissata una garanzia prima inesistente, e cio\u00e8 che in pratica la guerra \u00e8 dichiarata dal Parlamento.<\/p><p>Si domanda poi, per il caso che la proposta dell\u2019onorevole La Rocca sia presa in considerazione, se il Parlamento abbia la competenza di procedere alla scelta del Capo di Stato Maggiore e se, una volta ammesso che il Ministro della guerra \u00e8 il responsabile di fronte alle Assemblee legislative, sia opportuno agire su di lui, cos\u00ec che possano essere nominati capi che non diano affidamento, per esempio, dal punto di vista politico.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore<\/em>, premesso che una discussione sull\u2019argomento potrebbe farsi con maggiore cognizione di causa, se si avesse una idea pi\u00f9 precisa di quello che \u00e8 il Consiglio supremo di difesa nazionale di cui parla l\u2019articolo 15, dichiara di essere anch\u2019egli favorevole al mantenimento dell\u2019articolo 13 nella forma proposta, perch\u00e9 non vede come, nella Costituzione che si sta elaborando, il Presidente della Repubblica possa prendere iniziative di carattere militare che non siano rigorosamente controllate. D\u2019altra parte, ritiene che la funzione del Capo dello Stato, che \u00e8 essenzialmente politica, debba essere tenuta separata da quella del Capo di Stato Maggiore, che \u00e8 esclusivamente tecnica; e che affidare al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate (ritiene inutile l\u2019aggettivo \u00abtutte\u00bb) risponda ad un concetto non solo decorativo, ma anche sostanziale ed all\u2019esigenza di unificare nella persona del Capo dello Stato tutti i poteri.<\/p><p>Concorda con l\u2019onorevole Lussu nel ritenere che il Presidente della Repubblica non possa prendere alcuna deliberazione, se non impegnando la responsabilit\u00e0 del Governo; mentre \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole La Rocca, la quale darebbe origine ad una contaminazione del criterio politico con quello tecnico.<\/p><p>PERASSI dichiara di essere favorevole al testo proposto, con l\u2019emendamento di forma accennato dall\u2019onorevole Bozzi. Rileva poi come la soluzione proposta dall\u2019onorevole La Rocca \u2013 le cui preoccupazioni possono essere in certo senso apprezzabili \u2013 non sia scevra di pericoli, come, ad esempio, quello gravissimo di carattere politico che una elezione di capi militari fatta dal Parlamento possa rafforzare troppo la loro posizione; e, d\u2019altra parte, osserva che le garanzie relative all\u2019impiego delle Forze armate sono date da altri organismi, quali, ad esempio, i Ministeri, che sono politicamente responsabili di fronte al Parlamento, e gli organi tecnici, che devono essere anch\u2019essi subordinati al potere politico.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, insiste nella sua proposta, la quale non muta in alcun modo l\u2019essenza dell\u2019articolo 13 del progetto; ma, tenuti presenti i numerosi casi di conflitto tra Governo e Stato Maggiore, mira a stabilire un controllo politico anche su questi organi tecnici, i quali, appunto perch\u00e9 tali, potrebbero considerarsi staccati dai poteri legislativo ed esecutivo.<\/p><p>FUSCHINI dubita che un\u2019Assemblea di 550 persone possa dare giudizio sicuro sulle capacit\u00e0 tecniche di un uomo.<\/p><p>LA ROCCA ritiene che ci\u00f2 sia possibile, dal momento che delle Assemblee legislative faranno parte anche tecnici ed esperti militari.<\/p><p>FABBRI rileva come il nocciolo della questione sia nella soluzione del seguente dilemma: se la nomina del Capo di Stato Maggiore generale sia di competenza del Parlamento o del Consiglio dei Ministri. Considerata la natura di questi due organi, non v\u2019\u00e8 dubbio che tale nomina debba esser fatta dal Consiglio dei Ministri, fiduciario del Governo, del quale fanno parte i ministri delle Forze armate.<\/p><p>\u00c8 favorevole a stabilire nella Costituzione una definizione del genere di quella proposta; e crede che l\u2019esigenza fatta presente dall\u2019onorevole La Rocca non sia traducibile in formule costituzionali. Quanto ai conflitti tra Capo di Stato Maggiore generale e Governo, osserva che sono inevitabili e non facilmente regolabili con legge, soggiungendo che soltanto il costume politico e l\u2019educazione dei cittadini potranno eliminare questa situazione.<\/p><p>NOBILE propone il seguente emendamento aggiuntivo all\u2019articolo 13:<\/p><p>\u00abIn tempo di guerra egli esercita tale comando per mezzo di un capo militare designato dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, all\u2019esempio delle Costituzioni sovietica e jugoslava, citato dall\u2019onorevole La Rocca, aggiunge quello della Costituzione svizzera, la quale stabilisce che, in tempo di guerra (in tempo di pace non esiste un comando delle Forze armate e quindi non si pone il problema della nomina del Capo di Stato Maggiore generale), il Comandante supremo dell\u2019esercito sia nominato dal Parlamento.<\/p><p>Concorda con l\u2019onorevole La Rocca nel ritenere che non si possa chiedere al popolo di accettare un padrone che altri sceglie; e ci\u00f2 anche nella considerazione che la catena di successivi legami di responsabilit\u00e0 (Parlamento e Governo, Governo e Stato Maggioro) finisce col ridurre a nulla il legame fra Parlamento e Comando dello Stato Maggiore, il quale pu\u00f2 essere considerato un quarto potere dello Stato, in quanto, oltre alla volont\u00e0, ha anche i mezzi per tradurre in alto i suoi disegni.<\/p><p>Concludendo, dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole La Rocca, la quale risponde ad una esigenza profondamente sentita.<\/p><p>LUSSU ritiene che gli esempi citati dall\u2019onorevole La Rocca e dal Presidente non siano probanti, perch\u00e9 tanto la Russia quanto la Jugoslavia sono due Stati organizzati autoritariamente, mentre il caso della Svizzera \u00e8 basato su una tradizione sorta in un clima politico speciale ed appunto perci\u00f2 non trasportabile in un altro Paese.<\/p><p>Rileva come, nel caso in esame, non si possa prescindere dal controllo che le forze politiche esistenti nel Parlamento esercitano sul Governo; e d\u2019altra parte osserva che in pratica una disposizione del genere di quella suggerita dall\u2019onorevole La Rocca esporrebbe al pericolo di rovinare il prestigio delle Forze armate, perch\u00e9 in una discussione parlamentare non si mancherebbe di fare critiche molto serie agli uomini destinati a ricoprire una carica cos\u00ec alta. Si dichiara perci\u00f2 contrario alla proposta fatta dall\u2019onorevole La Rocca e favorevole al testo dell\u2019articolo proposto dal Comitato.<\/p><p>MORTATI fa anzitutto presente che non \u00e8 necessario specificare che il Presidente della Repubblica esercita le funzioni di comando per mezzo di capi militari, dal momento che l\u2019articolo 17 del progetto stabilisce al primo comma che \u00abil Presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile per gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb.<\/p><p>Quanto alla nomina del comando delle Forze armate in guerra, \u00e8 del parere che non sia opportuno istituire un dualismo tra Ministro e Capo di Stato Maggiore, poich\u00e9 il responsabile della condotta della guerra \u00e8 il capo tecnico, ossia il Capo di Stato Maggiore.<\/p><p>Ritiene che non si possa uscire da uno di questi due casi: o il Governo ha la fiducia del Parlamento, ed allora la nomina cadr\u00e0 sulla persona designata dal Governo stesso; o non ha tale fiducia, ed allora il Governo non potr\u00e0 continuare a dirigere la politica dello Stato, perch\u00e9 un Parlamento che non approva la scelta del Capo di Stato Maggiore, non dar\u00e0 evidentemente un voto favorevole ad un Governo cos\u00ec formato.<\/p><p>Concorda poi nelle considerazioni fatte dagli onorevoli Perassi e Lussu; ed osserva che \u2013 approvato l\u2019articolo 13 nella forma proposta, alla quale \u00e8 favorevole \u2013 si potrebbe trasferire in questa sede la parte dell\u2019articolo 15 che stabilisce che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa nazionale.<\/p><p>FUSCHINI si associa alle considerazioni degli onorevoli Lussu e Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE, tenendo presente la proposta dell\u2019onorevole La Rocca, alla quale egli si \u00e8 associato, formulerebbe l\u2019articolo 13 nel modo seguente:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate e in tempo di guerra egli lo esercita per mezzo di capi militari designati dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>NOBILE fa presente l\u2019eventualit\u00e0 che un capo militare, eletto dal Parlamento, finisca con l\u2019avere un potere tale da sovvertire tutti gli organi dello Stato; il che potrebbe anche essere contrario agli interessi del Paese.<\/p><p>Per questa ragione dichiara di astenersi dal voto.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la prima parte dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate\u00bb.<\/p><p>Dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ora ai voti la seconda parte dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00ab&#8230;e in tempo di guerra egli lo esercita per mezzo di capi militari designati dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>LUSSU riconosce che in tempo di guerra l\u2019investitura del Parlamento d\u00e0 all\u2019eletto un pi\u00f9 grande prestigio ed \u00e8 un indice della fiducia del Paese. Dichiara perci\u00f2 di essere favorevole a tale proposta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 14 del progetto:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 convocare le Camere, e, sentito il parere dei loro Presidenti, pu\u00f2 scioglierle\u00bb.<\/p><p>MORTATI propone il rinvio dell\u2019esame dell\u2019articolo al momento in cui si discuteranno gli articoli 19 e seguenti, ai quali \u00e8 connesso.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>FUSCHINI rileva come nel progetto non sia stata tenuta presente una funzione importantissima del Presidente della Repubblica: quella di nominare alle alte cariche dello Stato.<\/p><p>MORTATI osserva che si potrebbe fissare la norma generale, rinviando la determinazione delle cariche ad una legge successiva, perch\u00e9 potranno essere istituite cariche che ora non \u00e8 possibile prevedere.<\/p><p>FUSCHINI propone la seguente dizione, come emendamento aggiuntivo all\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica nomina alle alte cariche dello Stato che saranno indicate dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Apre quindi la discussione sull\u2019articolo 15:<\/p><p>\u00abIl Presidente \u00e8 tenuto informato dal Primo Ministro degli affari dello Stato.<\/p><p>\u00abPresiede il Consiglio Supremo di difesa nazionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, ed ha facolt\u00e0 di presiedere il Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>MORTATI ritiene superfluo il primo comma.<\/p><p>PERASSI fa presente che la frase va intesa nel senso che \u00e8 obbligo del Primo Ministro informare il Presidente della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che tale disposizione potr\u00e0, se mai, trovar posto all\u2019articolo 20, l\u00e0 dove si parla del Primo Ministro.<\/p><p>Pone ai voti la proposta di soppressione del primo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone quindi ai voti la prima frase del secondo comma:<\/p><p>\u00abPresiede il Consiglio supremo di difesa nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Considera poi la seconda frase: \u00ab&#8230;il Consiglio superiore della Magistratura\u00bb, osservando che sarebbe opportuno attendere le decisioni al riguardo della seconda Sezione.<\/p><p>LUSSU ritiene pi\u00f9 opportuno decidere ora anche questa questione, salvo a ritornarvi sopra se la seconda Sezione sar\u00e0 di parere contrario.<\/p><p>PRESIDENTE mette a partito la frase: \u00ab&#8230;il Consiglio superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre quindi la discussione sull\u2019ultima frase del secondo comma dell\u2019articolo 15: \u00ab&#8230;e ha facolt\u00e0 di presiedere il Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>MORTATI dichiara di essere contrario alla disposizione, la quale tra l\u2019altro non stabilisce se abbia o meno in seno al Consiglio voto deliberativo.<\/p><p>LUSSU ritiene che abbia voto consultivo, non essendo egli responsabile.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Mortati. Infatti la disposizione \u00e8 inutile se ha soltanto lo scopo di tenere il Presidente a giorno della situazione politica, perch\u00e9 esso potr\u00e0 essere sempre informato dai ministri; ed \u00e8 anche in contrasto con la norma dell\u2019articolo 17, perch\u00e9 se il Presidente, partecipando alla discussione, interviene nelle deliberazioni \u2013 anche senza votare \u2013 argomentando e influendo sulle convinzioni di coloro che debbono deliberare, assume necessariamente delle responsabilit\u00e0.<\/p><p>FABBRI \u00e8 anch\u2019egli d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LUSSU non crede che la presenza del Capo dello Stato in seno al Consiglio dei Ministri possa influenzarne le decisioni. Anche in Francia, in cui i partiti politici si sono voluti difendere dal pericolo di un\u2019eccessiva influenza del Capo dello Stato nella vita del Paese, il Presidente della Repubblica presiede sempre il Consiglio dei Ministri. Ritiene all\u2019opposto che la presenza del Capo dello Stato, specie nella trattazione di affari internazionali, consenta di aggiungere la sua autorit\u00e0 a quella dei membri del Governo, senza per questo che l\u2019una sia confusa con l\u2019altra.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, nel caso che una determinata decisione del Governo sia combattuta dal Parlamento, diverranno inevitabilmente argomento di discussione le opinioni manifestate dal Capo dello Stato in seno al Consiglio dei Ministri. Ritiene quindi che tale norma possa costituire una catena attraverso la quale il Presidente della Repubblica sia trascinato nella lotta politica, alla quale dovrebbe rimanere estraneo.<\/p><p>LUSSU ritiene che la presenza del Presidente della Repubblica in seno al Consiglio dei Ministri possa dare carattere di maggiore obiettivit\u00e0 alla discussione; del resto, questi dovr\u00e0 limitarsi a porre i problemi in termini obiettivi, senza mai prendere posizione.<\/p><p>\u00c8 favorevole al testo proposto che lascia il Capo dello Stato arbitro di intervenire o meno alle riunioni.<\/p><p>MORTATI, alle considerazioni fatte contro la norma in esame, ne aggiunge un\u2019altra. Poich\u00e9, innovando rispetto alla tradizione precedente, si \u00e8 affidato l\u2019indirizzo politico generale al Primo Ministro, mentre al Consiglio dei Ministri \u00e8 stata affidata una funzione esecutiva di questo indirizzo, il Capo dello Stato potr\u00e0 far conoscere il proprio punto di vista in occasione dei contatti col Primo Ministro, che \u00e8 arbitro della politica generale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019ultima frase dell\u2019articolo 15: \u00ab&#8230;e ha facolt\u00e0 di presiedere il Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 16 del progetto:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene\u00bb.<\/p><p>Ricorda che in proposito era stata formulata la seguente proposta aggiuntiva: \u00abL\u2019amnistia \u00e8 concessa con legge dell\u2019Assemblea nazionale\u00bb, la quale non ha pi\u00f9 qui la sua sede, dal momento che la materia dell\u2019amnistia \u00e8 stata trasferita al potere legislativo.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019articolo 16 nel testo del progetto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 12.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Fabbri, Fuschini, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Terracini, Tosato.<\/p><p><em>Intervenuto autorizzato:<\/em> Bozzi.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 3. 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