{"id":5353,"date":"2023-10-15T23:35:48","date_gmt":"2023-10-15T21:35:48","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5353"},"modified":"2023-11-14T22:57:21","modified_gmt":"2023-11-14T21:57:21","slug":"giovedi-12-dicembre-1946-seconda-sezione-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5353","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 12 DICEMBRE 1946 (Prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5353\" class=\"elementor elementor-5353\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b85554e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b85554e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-94055de\" data-id=\"94055de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b43db4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8b43db4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461212sed064ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99812f0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"99812f0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>64.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Autonomie locali (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Fabbri \u2013 Bozzi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Mannironi \u2013 Mortati \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 Tosato \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Bordon \u2013 Uberti \u2013 Conti \u2013 Targetti \u2013 Di Giovanni.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, a proposito dell\u2019articolo 19, il cui esame si \u00e8 iniziato nella precedente seduta, sono stati presentati in aggiunta a quelli proposti ieri dagli onorevoli Fabbri e Tosato i seguenti emendamenti dagli onorevoli Bozzi e Mortati:<\/p><p>Emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi:<\/p><p>I \u2013 \u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sulle deliberazioni dei Comuni e degli enti pubblici locali esistenti nella Regione \u00e8 esercitato da un organo composto di membri in maggioranza elettivi e presieduto dal Commissario del Governo.<\/p><p>\u00abLa legge stabilir\u00e0 le modalit\u00e0 di costituzione e di funzionamento dell\u2019organo di controllo, nonch\u00e9 i casi in cui esso potr\u00e0 esser chiamato ad esprimere parere, non vincolante, sul merito delle deliberazioni dei Comuni e degli altri enti pubblici indicati nel comma precedente\u00bb.<\/p><ol><li>\u2013 \u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sui regolamenti della Regione e sulle deliberazioni di essa che importano gestione del bilancio sar\u00e0 esercitato da una delegazione composta di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti della Repubblica, nonch\u00e9 di cittadini designati dall\u2019Assemblea regionale.<\/li><\/ol><p>\u00abLa legge stabilir\u00e0 le modalit\u00e0 di Costituzione e di funzionamento della delegazione, nonch\u00e9 i casi in cui questa potr\u00e0 esser chiamata ad esprimere parere, non vincolante, sul merito delle deliberazioni della Regione\u00bb.<\/p><p>Emendamento proposto dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abSugli atti amministrativi della Regione, che rientrino nella competenza di questa, ed ai quali essa provvede con propri fondi, sar\u00e0 esercitato, di norma, soltanto il controllo di legittimit\u00e0 da parte di appositi organi interni alla Regione, posti in condizione di assoluta indipendenza dal Governo regionale.<\/p><p>\u00abIl Commissario del Governo pu\u00f2 proporre giudizio innanzi al tribunale amministrativo della Regione per far dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 degli atti amministrativi del Governo regionale.<\/p><p>\u00abLa richiesta che la Regione faccia di contributi a carico del fondo di solidariet\u00e0 dovr\u00e0 essere accompagnata dall\u2019esibizione dei bilanci e dei documenti contabili necessari a consentire, attraverso l\u2019esame di legittimit\u00e0 e di merito della spesa, il giudizio sui motivi del disavanzo. I contributi saranno negati quando tale disavanzo sia dovuto a gestione illegale o gravemente deficiente\u00bb.<\/p><p>Fa presente l\u2019opportunit\u00e0 che la Sottocommissione si pronunci sui seguenti punti: in via pregiudiziale, se debba o meno esercitarsi un controllo sugli atti amministrativi della Regione; in secondo luogo, se tale controllo debba limitarsi alla legittimit\u00e0 od estendersi anche al merito, e, se quest\u2019ultima ipotesi verr\u00e0 accolta, su quali atti tale controllo di merito debba esercitarsi; in terzo luogo, quale debba essere l\u2019organo preposto all\u2019esercizio del controllo, ossia se debba trattarsi di un organo di carattere interno od esterno, cio\u00e8 regionale o statale; quale, infine, debba essere la composizione dell\u2019organo, cio\u00e8 se elettivo in tutto o in parte, se debba avere carattere prevalentemente burocratico, ecc.<\/p><p>FABBRI \u00e8 del parere che si debba procedere ad una votazione anche sul quesito se sia opportuno riservare alla legge la determinazione delle materie soggette al controllo di merito.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 la discussione generale pu\u00f2 considerarsi chiusa, pone ai voti il primo principio, cio\u00e8 che debba esercitarsi un controllo su quegli atti (amministrativi e relativi al bilancio) della Regione, i quali, non avendo carattere di legge, non sono sottoposti ai controlli stabiliti dal progetto per l\u2019attivit\u00e0 legislativa.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la prima parte del secondo principio, cio\u00e8 che sia opportuno stabilire un controllo di legittimit\u00e0.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre quindi la discussione sulla seconda parte del secondo quesito, cio\u00e8 sull\u2019opportunit\u00e0 di istituire anche un controllo di merito.<\/p><p>BOZZI dichiara di essere, in linea di massima, non favorevole alla introduzione di un controllo di merito sugli atti della Regione, se tale controllo s\u2019intende nel senso di attribuire all\u2019organo controllante la potest\u00e0 di non approvare per valutazioni di merito o di convenienza amministrativa in genere un atto della Regione. Sarebbe invece favorevole ad un controllo di merito che si potesse configurare sotto una forma di collaborazione, nel senso che sugli atti che, in base alla legge, potranno o dovranno essere trasmessi all\u2019organo di controllo, questo esprimer\u00e0 il suo parere non vincolante nei confronti dell\u2019ente che ha emesso l\u2019atto amministrativo, il quale sar\u00e0 cos\u00ec libero di seguire o meno il parere espresso da questo organo, facendo rilevare che, in caso di parere negativo, l\u2019organo deliberante assumer\u00e0 1a responsabilit\u00e0 dell\u2019atto. Ritiene tale forma di controllo di merito utile alla buona amministrazione della Regione; e propone il seguente emendamento in sostituzione di quello di cui precedentemente il Presidente ha dato lettura:<\/p><p>\u00abLa legge stabilir\u00e0 i casi in cui gli atti della Regione debbano essere inviati all\u2019organo di controllo, affinch\u00e9 esso esprima il suo parere sul merito di essi. Il parere dell\u2019organo di controllo non \u00e8 vincolante per la Regione\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Bozzi, in quanto \u00e8 convinto, anche per esperienza personale, della scarsa utilit\u00e0 del controllo di merito; ed aggiunge che \u00e8 suo intendimento proporre che gli stessi criteri, accennati dall\u2019onorevole Bozzi, per la Regione, siano adottati anche per il controllo di merito del Comune.<\/p><p>CODACCI PISANELLI \u00e8 del parere che la prevenzione contro il controllo di merito non sia del tutto giustificata, pur riconoscendo che qualche volta esso abbia portato ad abusi.<\/p><p>Rileva poi che se si accogliesse una proposta del genere di quella accennata dall\u2019onorevole Bozzi, non si potrebbe pi\u00f9 parlare di una funzione di controllo, bens\u00ec di una funzione consultiva.<\/p><p>D\u2019altra parte, poich\u00e9 l\u2019invalidit\u00e0 di un atto amministrativo pu\u00f2 derivare tanto da vizi di legittimit\u00e0 quanto da vizi di merito, \u00e8 del parere che non sia opportuno limitare il controllo alla sola legittimit\u00e0 ed escluderlo per quanto riguardo il merito. Dichiara quindi di essere favorevole all\u2019introduzione del controllo di merito, naturalmente limitato a casi tassativamente indicati.<\/p><p>MANNIRONI si dichiara contrario al principio generale di stabilire il controllo di merito sugli atti amministrativi della Regione; ci\u00f2 che, a suo parere, menomerebbe la libert\u00e0 e l\u2019autonomia della Regione stessa.<\/p><p>\u00c8 invece favorevole ad una forma di controllo del genere di quella adombrata nella proposta dell\u2019onorevole Mortati, limitato cio\u00e8 a quegli atti per i quali, eccedendosi le possibilit\u00e0 ordinarie del bilancio, si d\u00e0 alla Regione la facolt\u00e0 di attingere fondi dal bilancio dello Stato o dal fondo di solidariet\u00e0 regionale.<\/p><p>FABBRI ribadisce il concetto gi\u00e0 espresso circa l\u2019opportunit\u00e0 di riservare alla legge speciale l\u2019indicazione degli atti sottoposti al controllo di merito, da limitarsi ad un campo ristrettissimo.<\/p><p>Dichiara poi che, a suo parere, tale controllo di merito non dovrebbe essere vincolante nel senso di avere carattere sostitutivo, ma nel senso che l\u2019atto non possa essere eseguibile se non abbia riportato l\u2019approvazione da parte dell\u2019organo controllante.<\/p><p>Pur riconoscendo che, in alcuni casi, il controllo di merito pu\u00f2 risolversi in un controllo di legittimit\u00e0 specialmente quando l\u2019organo controllante non ha il potere di sostituire la sua deliberazione a quella dell\u2019organo controllato, ritiene che non sia il caso di abbandonare il criterio di distinzione tra legittimit\u00e0 e merito sostituendolo con un\u2019interpretazione pi\u00f9 lata di quello che \u00e8 il controllo di legittimit\u00e0.<\/p><p>MORTATI, premesso che la questione potrebbe essere risolta pi\u00f9 facilmente se si conoscesse qual \u00e8 l\u2019organo di controllo, dichiara che, in linea di massima, l\u2019attivit\u00e0 della Regione dovrebbe essere, a suo avviso, sottratta al controllo di merito.<\/p><p>Concorda con coloro che tendono ad assimilare il controllo di legittimit\u00e0 a quello di merito, ma osserva che i due controlli, pur potendosi assimilare dal punto di vista teorico, richiedono attitudini diverse ed influiscono diversamente sulla libert\u00e0 dell\u2019organo controllato; ed appunto perch\u00e9 il controllo di merito incide pi\u00f9 profondamente su tale libert\u00e0, \u00e8 del parere di escluderlo in linea di massima.<\/p><p>Aggiunge che l\u2019apprezzamento sul merito \u2013 che affiderebbe al medesimo organo a cui \u00e8 affidato il giudizio di legittimit\u00e0 \u2013 dovrebbe essere comunicato anche al Commissario del Governo, il che consentirebbe a quest\u2019ultimo di fare eventuali segnalazioni che potrebbero giovare al Governo centrale.<\/p><p>Dichiara poi che l\u2019unico possibile sindacato nel merito su atti molto importanti (come, ad esempio, la municipalizzazione dei servizi pubblici) \u00e8 costituito dal <em>referendum<\/em>, e si domanda se non sarebbe questa la sede pi\u00f9 opportuna per inserire un accenno a questa forma di controllo preventivo su certe deliberazioni, affidato allo stesso popolo attraverso il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario all\u2019istituzione del controllo di merito sugli atti della Regione, perch\u00e9 ritiene inceppi ogni possibilit\u00e0 di rapida attivit\u00e0; \u00e8 invece favorevole al <em>referendum <\/em>\u2013 che pensa sia l\u2019unico controllo che dia affidamento \u2013 a cui si possano sottoporre gli atti pi\u00f9 rilevanti. D\u2019altronde, anche senza istituire un apposito organo, il controllo di merito ha egualmente luogo e si esplica attraverso il sindacato dell\u2019opinione pubblica, il giudizio dei tecnici, le discussioni che hanno luogo all\u2019Assemblea regionale, ecc.<\/p><p>Dichiara infine di essere contrario a che l\u2019organo di controllo sulla legittimit\u00e0 esprima il suo giudizio anche sul merito.<\/p><p>LACONI, insieme ai colleghi del suo Gruppo, \u00e8 favorevole, limitatamente alla Regione, all\u2019istituzione di un controllo di merito entro limiti preveduti in una legge speciale sugli atti amministrativi, esercitato da un organo che abbia una investitura democratica superiore a quella dell\u2019ente Regione.<\/p><p>Per i Comuni, il controllo non \u00e8 necessario, dato il ristretto campo di interessi in cui sono limitati i loro poteri; mentre la mancanza assoluta di un controllo sugli atti della Regione alla quale \u00e8 stata concessa notevole ampiezza di poteri potrebbe essere gravida di pericoli.<\/p><p>TOSATO \u00e8 anch\u2019egli favorevole all\u2019abolizione, in linea di massima, del controllo di merito sugli atti definitivi amministrativi della Regione; ma rileva che tale abolizione non importa necessariamente l\u2019abolizione di eventuali controlli di merito che la Regione stessa potr\u00e0 esercitare sugli atti emanati dai suoi organi locali.<\/p><p>\u00c8 del parere che al sistema del controllo di merito si debba sostituire un\u2019attivit\u00e0 consultiva, anche obbligatoria, sugli atti pi\u00f9 importanti della Regione.<\/p><p>Concorda infine con l\u2019onorevole Mortati sull\u2019opportunit\u00e0 di stabilire da quale organo sar\u00e0 esercitato il controllo di merito, prima di decidere sull\u2019abolizione o meno del controllo stesso.<\/p><p>NOBILE presenta il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Commissione afferma che sugli atti amministrativi della Regione si debba esercitare anche un controllo di merito con le limitazioni e modalit\u00e0 che verranno fissate dalla legge\u00bb.<\/p><p>PERASSI propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abI controlli sugli atti amministrativi della Regione saranno esercitati nei modi e nei limiti stabiliti da una legge di carattere costituzionale\u00bb.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, perch\u00e9 ritiene che la Sottocommissione debba affrontare e risolvere ora il problema, proponendo conclusioni concrete.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara anzitutto di dissentire dall\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Lussu, il quale ha prima affermato di ritenere sostitutivo al controllo di merito quello generico dell\u2019opinione pubblica, perch\u00e9 questa contrariamente a quanto si ritiene possa fare un organo di controllo di merito pur pronunciandosi sfavorevolmente su una particolare decisione, non ha la possibilit\u00e0 di arrestarne l\u2019attuazione.<\/p><p>N\u00e9 ritiene sia da accogliere la proposta dell\u2019onorevole Mannironi, secondo la quale dovrebbero essere sottoposti al controllo soltanto quegli atti con i quali si autorizza la Regione ad attingere somme dal fondo di solidariet\u00e0 fra le Regioni, perch\u00e9 in tal modo si sottolineerebbe lo stato di inferiorit\u00e0 in cui una Regione si trova nei riguardi delle altre, pi\u00f9 favorite dalla natura o dalla loro struttura economica o sociale.<\/p><p>Osserva poi che, a suo avviso, non rientra nel tema ora in discussione l\u2019accenno fatto dall\u2019onorevole Tosato circa il controllo di merito che la Regione eserciter\u00e0 sugli organi amministrativi decentrati regionali, perch\u00e9 in tal caso si ha un controllo di carattere interno, a carattere, pi\u00f9 che altro, ispettivo permanente e di sovrintendenza su atti dei quali la Regione risponde sia di fronte all\u2019Assemblea regionale ed agli abitanti che di fronte allo Stato. Si tratta ora, invece, di decidere se l\u2019organo di controllo debba avere carattere interno o esterno, se cio\u00e8 debba essere emanazione della Regione o dello Stato.<\/p><p>PERASSI dichiara che le notevoli difficolt\u00e0 che si incontrerebbero, se si volesse affrontare in pieno questo problema ed arrivare ad una regolamentazione precisa della materia, lo hanno spinto a presentare la sua proposta di emendamento che contiene due affermazioni di principio: anzitutto quella di fissare l\u2019esistenza di un controllo sugli atti della Regione, lasciando impregiudicata la questione se tale controllo debba essere di legittimit\u00e0 od anche di merito; quindi l\u2019altra di stabilire se il regime del controllo sar\u00e0 disciplinato da una legge costituzionale, rispettando cos\u00ec il principio dell\u2019autonomia della Regione per cui sarebbe opportuno disciplinare tale materia nel campo costituzionale.<\/p><p>BORDON \u00e8 contrario alla proposta Perassi, la quale, non specificando di quale forma di controllo si tratti, pu\u00f2 far ritenere che in essa sia compreso anche il controllo di merito, sulla cui inclusione la Sottocommissione non si \u00e8 ancora pronunciata.<\/p><p>UBERTI fa presente che l\u2019articolo proposto dal Comitato di redazione contiene in parte le premesse da cui \u00e8 partito l\u2019onorevole Perassi, perch\u00e9 si limita ad affermare i princip\u00ee, senza scendere a dettagli. Trova opportuno tale criterio, perch\u00e9, se si stabilisse nella Costituzione l\u2019organizzazione di un istituto che poi in pratica risultasse non rispondente alle necessit\u00e0, sarebbe necessario, per modificare tali norme, mettere in moto la procedura per la riforma costituzionale.<\/p><p>CONTI osserva che, trattandosi di una Costituzione rigida, \u00e8 opportuno limitarsi a stabilire in essa soltanto i princip\u00ee generali, rinviando l\u2019applicazione del sistema alla legge costituzionale.<\/p><p>MORTATI \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, perch\u00e9 omette alcuni elementi fondamentali quali il carattere interno o esterno dell\u2019organo di controllo, la specificazione se trattisi di controllo di legittimit\u00e0 o anche di merito che sarebbe necessario, a suo avviso, fissare nella Costituzione.<\/p><p>FABBRI, pur riconoscendo che il medesimo concetto informatore ha ispirato tanto la sua proposta quanto quella dell\u2019onorevole Perassi, dichiara di ritenere quest\u2019ultima evasiva a tal punto da non risolvere il problema che invece dovrebbe avere qui la sua soluzione, anche in termini generici, sia precisando quali sono gli organi di controllo, sia distinguendo il controllo di legittimit\u00e0, che deve essere generale, da quello di merito, che deve essere limitato a singoli atti da determinarsi dalla legge costituzionale.<\/p><p>NOBILE osserva che, se si ponesse ai voti la proposta dell\u2019onorevole Perassi, la Sottocommissione tornerebbe implicitamente a pronunciarsi ancora sul controllo di legittimit\u00e0, a proposito del quale ha gi\u00e0 manifestato il suo parere.<\/p><p>LACONI fa presente che la proposta dell\u2019onorevole Perassi avrebbe dovuto essere presentata all\u2019inizio dell\u2019esame dell\u2019articolo 19 e non quando la Sottocommissione si era gi\u00e0 pronunciata sul controllo di legittimit\u00e0. Ritiene che a questo punto della discussione, la Sottocommissione non possa astenersi dal pronunciarsi su due questioni che, a suo parere, non devono essere rimandate alla legge costituzionale: se debba mantenersi, con le opportune limitazioni, il controllo di merito, e se la funzione del controllo debba essere esercitata dall\u2019interno o dall\u2019esterno. Aggiunge che non avrebbe nulla in contrario a rinviare ad una legge le norme sull\u2019organizzazione del controllo.<\/p><p>PRESIDENTE, integrando opportunamente l\u2019ordine del giorno Perassi, pensa che si potrebbe trovare un\u2019intesa su questa base: controllo di legittimit\u00e0 su tutti gli atti amministrativi della Regione e controllo di merito su atti particolari, tassativamente indicati in base all\u2019entit\u00e0 degli impegni che essi comportano; controllo da esplicarsi da organi in maggioranza elettivi, di carattere o emanazione nazionale, nei modi e nei limiti stabiliti da una legge costituzionale.<\/p><p>BOZZI fa presente la necessit\u00e0 di chiarire se i membri in maggioranza elettivi dell\u2019organo di controllo debbano essere eletti dalla Regione; e se il potere dell\u2019organo che esercita il controllo di merito sia tale da porre un arresto al provvedimento.<\/p><p>TARGETTI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 che, contemporaneamente all\u2019accoglimento del concetto del controllo di merito, se ne indichino anche i limiti, perch\u00e9, approvando la Sottocommissione l\u2019estensione pura e semplice del controllo anche al merito, con intesa di stabilire con successive votazioni la delimitazione dei confini entro i quali tale controllo si esplica o il rinvio di tale delimitazione ad una legge speciale, si corre il rischio che, non raggiungendosi la maggioranza in tali votazioni, la norma rimanga limitata ad una generica affermazione dell\u2019estensione del controllo anche al merito.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che due proposte sono state presentate per definire il modo in cui il controllo di merito deve esercitarsi. Anzitutto vi \u00e8 quella Mortati, secondo la quale il controllo di merito deve aver luogo nei casi in cui la Regione faccia richiesta di un contributo a carico del fondo di solidariet\u00e0 regionale.<\/p><p>MORTATI, a proposito della sua proposta, osserva che egli fa distinzione fra controllo di merito interno della Regione e controllo da parte di organi superiori, cio\u00e8 dello Stato, che dovrebbe aver luogo appunto quando si avesse una richiesta di contributo a carico del fondo di solidariet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Mortati che, dalla lettura del primo comma del suo emendamento, non risulta che gli organi interni della Regione possano esercitare anche il controllo di merito.<\/p><p>MORTATI risponde che, con l\u2019espressione \u00ab&#8230;sar\u00e0 esercitato, di norma, soltanto il controllo di legittimit\u00e0\u00bb, intendeva significare che eccezionalmente tali organi possano esercitare anche il controllo di merito.<\/p><p>Ad ogni modo, per chiarire meglio il concetto, non ha nulla in contrario ad aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:<\/p><p>\u00abI casi in cui eccezionalmente si potr\u00e0 far luogo a controllo interno di merito saranno considerati da apposita legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda poi la proposta dell\u2019onorevole Bozzi, il quale suggerisce che il controllo di merito si traduca in pratica in una forma non vincolante di parere. Osserva che da ci\u00f2 consegue che, se l\u2019organo che ha proceduto alla deliberazione non ritiene di prendere in considerazione il parere negativo dell\u2019organo di controllo e non procede egli stesso all\u2019annullamento della deliberazione, questa sar\u00e0 sempre valida.<\/p><p>LAMI STARNUTI domanda all\u2019onorevole Bozzi se consente a trasformare la sua formula nella seguente, che raccoglie l\u2019adesione anche dei colleghi Targetti, Bocconi e Rossi:<\/p><p>\u00abPer le deliberazioni amministrative sottoposte dalla legge a controllo di merito, l\u2019organo di tutela ha soltanto facolt\u00e0 di chiedere al Consiglio dell\u2019ente deliberante, con istanza motivata, il riesame della deliberazione\u00bb.<\/p><p>BOZZI dichiara di accettare la dizione proposta dall\u2019onorevole Lami Starnuti, osservando che il suo concetto \u00e8 quello di istituire un organo che collabori a questo scopo con la Regione ed il cui parere non sia vincolante per la Regione stessa.<\/p><p>PERASSI osserva che questo meccanismo presuppone che si conosca qual \u00e8 l\u2019organo che esercita questo controllo, se cio\u00e8 si tratti di un organo interno od esterno alla Regione.<\/p><p>NOBILE rileva che si tratterebbe di un organo consultivo e non di controllo.<\/p><p>LUSSU non pu\u00f2 aderire alla proposta degli onorevoli Bozzi e Lami Starnuti perch\u00e9, a suo parere, l\u2019unico organo che pu\u00f2 esercitare un controllo efficace \u00e8 l\u2019Assemblea regionale, alla quale non si pu\u00f2 negare fiducia, cos\u00ec come, su un piano pi\u00f9 alto, non si nega fiducia al potere di controllo del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Bozzi-Lami Starnuti nella formulazione poc\u2019anzi enunciata dall\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che si tratta ora di decidere se l\u2019organo di controllo debba essere interno od esterno.<\/p><p>NOBILE ritiene che debba essere esterno.<\/p><p>LUSSU \u00e8 di parere opposto a quello dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il concetto che l\u2019organo di controllo debba essere interno.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il concetto opposto, cio\u00e8 che l\u2019organo di controllo debba essere esterno.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che ora si tratta di decidere se vi debba essere un controllo di merito su una parte degli atti della Regione.<\/p><p>Osserva in proposito che praticamente l\u2019organo che esercita il controllo di merito si sostituisce all\u2019organo deliberante in quanto la sua decisione pu\u00f2 modificare quella dell\u2019organo deliberante stesso.<\/p><p>FABBRI osserva che, a suo avviso, l\u2019organo di controllo o approva o disapprova l\u2019atto della Regione, ma non si sostituisce ad essa.<\/p><p>CODACCI PISANELLI si associa alla considerazione dell\u2019onorevole Fabbri, in quanto \u00e8 anch\u2019egli del parere che non vi sia una sostituzione della volont\u00e0 del controllante alla volont\u00e0 del controllato.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che si tratta soltanto di una sostituzione di fatto.<\/p><p>LACONI spiega che la parola \u00absostituzione\u00bb non va intesa nel senso che l\u2019organo di controllo si sostituisca all\u2019organo deliberante integrando, o modificando e dando forza esecutiva al provvedimento; bens\u00ec nel senso che la volont\u00e0 dell\u2019organo superiore prevale su quella dell\u2019organo inferiore, non approvando l\u2019atto, lo annulla; ma niente impedisce alla Regione di modificare l\u2019atto non approvato e di ripresentarlo una seconda volta.<\/p><p>TOSATO riconosce che, in pura teoria, l\u2019organo che controlla sul merito non si sostituisce all\u2019organo attivo; ma in pratica si hanno sempre delle approvazioni condizionate. Si associa perci\u00f2 a quanto \u00e8 stato detto dal Presidente.<\/p><p>Desidera anche far presente, prima che si proceda alla votazione, l\u2019estrema contradizione che risulterebbe da un eventuale risultato positivo di essa, perch\u00e9, contrariamente a quanto si \u00e8 stabilito negli articoli precedentemente approvati circa la potest\u00e0 legislativa della Regione, si ammetterebbe ora il controllo di merito sugli atti amministrativi della Regione stessa.<\/p><p>TARGETTI si associa all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>NOBILE domanda che la votazione abbia luogo per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale il concetto di \u00abcontrollo di merito nel senso test\u00e9 chiarito dall\u2019onorevole Tosato.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec: Bocconi, Bulloni, Codacci Pisanelli, Fabbri, Farini, Grieco, Laconi, Nobile, Ravagnan, Terracini.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no: Bordon, Bozzi, Conti, Di Giovanni, Lami Starnuti, Lussu, Mannironi, Mortati, Perassi, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Si astengono:<\/em> Rossi, Targetti.<\/p><p>(<em>Con 10 voti favorevoli, 11 contrari e<\/em> <em>2<\/em> <em>astensioni, non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che l\u2019esito della votazione ha stabilito che non vi sar\u00e0 controllo in merito.<\/p><p>TOSATO, dato l\u2019esito della votazione, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di prendere nuovamente in esame la proposta presentata dagli onorevoli Bozzi e Lami Starnuti.<\/p><p>MORTATI osserva che in tal modo si abbandonerebbe la tesi del controllo sostitutivo per accedere a quella del controllo consultivo.<\/p><p>FABBRI fa le sue riserve circa la teoria del controllo sostitutivo.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che in pratica la deliberazione, presa dalla Deputazione regionale e non approvata dall\u2019organo di controllo, non \u00e8 applicabile.<\/p><p>FABBRI replica che non \u00e8 applicabile finch\u00e9 non verr\u00e0 modificata.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che, in tal caso, si tratter\u00e0 di una nuova deliberazione, diversa dalla prima che non esiste pi\u00f9; quindi la volont\u00e0 dell\u2019organo di controllo si \u00e8 sostituita a quella dell\u2019organo deliberante.<\/p><p>LAMI STARNUTI ricorda all\u2019onorevole Fabbri che non \u00e8 mai accaduto nel nostro sistema amministrativo che l\u2019organo controllante abbia omesso di accompagnare l\u2019atto respinto con le proprie osservazioni in contrario.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione ed illustra la proposta fatta dall\u2019onorevole Tosato, il quale, domandando la ripresa in esame della formula Bozzi-Lami Starnuti, mira a sostituire l\u2019introduzione del controllo sul merito \u2013 a cui la Commissione non \u00e8 stata favorevole \u2013 con una forma di consultazione non vincolante sulle questioni di merito, cos\u00ec come la formula Bozzi-Lami Starnuti proponeva.<\/p><p>Pone ai voti la proposta Tosato di tornare sulla proposta Bozzi-Lami Starnuti.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DI GIOVANNI fa presente che, essendo stato dalla Sottocommissione respinto il concetto del controllo di merito, tale espressione non ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere nella formula Bozzi-Lami Starnuti.<\/p><p>FABBRI aggiunge che l\u2019organo di tutela non esiste e quindi sarebbe opportuno modificare in tal senso la proposta.<\/p><p>TARGETTI direbbe in fine \u00abil riesame nel merito della deliberazione\u00bb.<\/p><p>BOZZI, invece di \u00abConsiglio dell\u2019ente deliberante\u00bb, direbbe pi\u00f9 genericamente \u00aball\u2019autorit\u00e0 deliberante\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura della proposta Bozzi-Lami Starnuti, cos\u00ec come risulta formulata tenendo presenti i suggerimenti fatti dai colleghi:<\/p><p>\u00abPer le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l\u2019organo di vigilanza ha facolt\u00e0 di chiedere all\u2019autorit\u00e0 deliberante, con istanza motivata, il riesame nel merito della deliberazione\u00bb.<\/p><p>FABBRI vi \u00e8 contrario, perch\u00e9 ritiene che tale istituto inadeguato all\u2019importanza dell\u2019organo deliberante snaturerebbe il concetto dell\u2019esame di merito.<\/p><p>PRESIDENTE vi \u00e8 pure contrario e si riserva di presentare in sede opportuna una proposta sul controllo di merito.<\/p><p>NOBILE si associa al Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Bozzi-Lami Starnuti di cui ha test\u00e9 dato lettura.<\/p><p>(<em>Con 11 noti favorevoli e 11 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dato l\u2019esito della votazione, osserva che la conclusione a cui si \u00e8 giunti \u00e8 che esiste soltanto un controllo di legittimit\u00e0 su tutti gli atti della Regione.<\/p><p>PERASSI dichiara che, votando a favore del controllo di legittimit\u00e0, non intendeva affermare il principio che ogni atto amministrativo della Regione debba essere sottoposto ad un controllo esterno di legittimit\u00e0. Ritiene che lo stabilire quali atti debbano essere soggetti a tale controllo sia una questione da esaminare e da risolvere con una legge nazionale o regionale.<\/p><p>CODACCI PISANELLI propone la formula seguente: \u00abSu tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli che saranno esonerati dalla legge&#8230;\u00bb, facendo presente l\u2019opportunit\u00e0 di non riferirsi ogni volta alla legge costituzionale, per evitare che \u2013 procedendosi in materia amministrativa molto spesso a modificazioni \u2013 si abbia un\u2019inflazione di leggi costituzionali.<\/p><p>LACONI propone la seguente dizione nel primo comma dell\u2019articolo 19:<\/p><p>\u00abSugli atti delle Regioni sar\u00e0 esercitato il controllo di legittimit\u00e0 nei casi preveduti dalla legge\u00bb.<\/p><p>CODACCI PISANELLI aderisce a questa formula.<\/p><p>BOZZI vi \u00e8 anch\u2019egli favorevole.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre ora la discussione sul terzo e quarto comma del progetto, concernenti il <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>LUSSU fa presente che il <em>referendum<\/em> non \u00e8 un vero e proprio controllo di merito, ma una forma che molto gli si avvicina e che costituisce una ottima garanzia. Aggiunge che il fatto di non aver ammesso il controllo di merito non deve far s\u00ec che ora si escluda il <em>referendum<\/em>, per mezzo del quale \u00e8 data agli interessati la possibilit\u00e0 di esprimere il loro pensiero.<\/p><p>PERASSI osserva che il fatto che il <em>referendum<\/em> sia stato compreso nell\u2019articolo 19 del progetto e sia stato quindi collocato insieme con la questione del controllo di merito, che la Sottocommissione non ha accolto, non deve far ritenere che anche di esso non si debba pi\u00f9 parlare. Dichiara invece che la questione del <em>referendum<\/em> rimane impregiudicata e dovr\u00e0 essere esaminata e risolta in sede appropriata.<\/p><p>BOZZI concorda con l\u2019onorevole Perassi nel ritenere che il <em>referendum<\/em> non possa sostituire il controllo di merito e debba quindi essere considerato a parte.<\/p><p>PRESIDENTE crede che il fatto di comprendere il <em>referendum<\/em> nel medesimo articolo che concerne i controlli non possa affatto pregiudicare la questione. Del resto, pur riconoscendo che il <em>referendum<\/em> non \u00e8 un controllo necessario, rileva che esso pu\u00f2 essere considerato tale in talune circostanze, affinch\u00e9 l\u2019atto raggiunga la sua piena validit\u00e0 (nel qual caso si pu\u00f2 concepire il <em>referendum <\/em>come il momento della perfezione dell\u2019atto, in quanto implica l\u2019intervento di una volont\u00e0 esterna). Fa inoltre presente che v\u2019\u00e8 un punto di contatto fra controllo e <em>referendum<\/em> nella procedura degli organi della Regione, nella quale \u00e8 previsto l\u2019intervento di qualche cosa che \u00e8 al di fuori degli organi stessi, come la volont\u00e0 dei cittadini o il controllo di legittimit\u00e0. Non avrebbe quindi difficolt\u00e0 a vedere disciplinato il <em>referendum<\/em> nell\u2019articolo 19.<\/p><p>PERASSI, premesso che il <em>referendum<\/em> si pu\u00f2 concepire secondo l\u2019esperienza svizzera, o come concorso necessario alla formazione di un atto o come concorso facoltativo (come nel caso in discussione), \u00e8 del parere che in questa sede si possa approvare il principio del <em>referendum<\/em>, salvo a regolare negli Statuti regionali le materie per le quali debba farsi luogo ad esso, sia nella forma obbligatoria che in quella facoltativa.<\/p><p>PRESIDENTE concorda sull\u2019opportunit\u00e0 che la Sottocommissione approvi il concetto informatore del <em>referendum<\/em> e suggerisce la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abQuando il Corpo deliberante lo decida o quando venga richiesto da un ventesimo degli elettori, le deliberazioni (e con questa parola intende riferirsi a decisioni gi\u00e0 adottate e quindi si indica il <em>referendum<\/em> come atto a posteriori) devono essere sottoposte a <em>referendum<\/em> nei casi indicati dallo Statuto\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Ambrosini, Einaudi.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Cappi, De Michele, Fuschini, Patricolo, Piccioni, Porzio, Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 64. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Fabbri \u2013 Bozzi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Mannironi \u2013 Mortati \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 Tosato \u2013 Nobile \u2013 Perassi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5353","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5353"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5353\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10393,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5353\/revisions\/10393"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5353"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}