{"id":5350,"date":"2023-10-15T23:42:42","date_gmt":"2023-10-15T21:42:42","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5350"},"modified":"2023-12-08T22:48:16","modified_gmt":"2023-12-08T21:48:16","slug":"giovedi-19-dicembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5350","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5350\" class=\"elementor elementor-5350\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8d99f5c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8d99f5c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5256376\" data-id=\"5256376\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7fa19b4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"7fa19b4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461219sed074ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6e15e88 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6e15e88\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>74.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Coordinamento degli articoli sul potere legislativo (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati, <em>Relatore<\/em> \u2013 Lussu \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Bozzi \u2013 Grieco \u2013 Cappi \u2013 Nobile \u2013 Tosato \u2013 Lami Starnuti \u2013 Conti \u2013 Targetti \u2013 Fuschini \u2013 Rossi Paolo \u2013 Leone Giovanni \u2013 La Rocca \u2013 Piccioni \u2013 Di Giovanni \u2013 Bulloni.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.50.<\/p><p>Discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 1:<\/p><p>\u00abIl Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato\u00bb.<\/p><p>Osserva che non vi \u00e8 pi\u00f9 ragione di usare la vecchia terminologia di \u00abSenato\u00bb, perch\u00e9 la seconda Camera che ora si crea non ha nulla a che fare col soppresso Senato, n\u00e9 per il modo di formazione, n\u00e9 per il modo di funzionamento. Inoltre pensa che di fronte alle masse popolari questa denominazione non potrebbe non richiamare alla mente il ricordo di un triste periodo di asservimento politico che non potr\u00e0 essere cancellato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, insiste nella proposta di mantenere alla seconda Camera l\u2019antico nome di Senato, sia per ragioni storiche, sia perch\u00e9 non ritiene che nelle responsabilit\u00e0 spettanti ai vecchi corpi rappresentativi per l\u2019avvento e la perpetuazione del regime fascista quella gravante sul Senato sia maggiore dell\u2019altra spettante alla Camera dei Deputati, alla quale nessuno pensa di mutare il nome. Anche se il Senato diviene oggi elettivo, ha pur sempre le stesse funzioni del vecchio istituto, e per l\u2019ammissione ad esso continua ad essere richiesta un\u2019et\u00e0 maggiore che non per la prima Camera; sicch\u00e9 non trova serie ragioni perch\u00e9 si debba rinunziare ad un nome a cui sono legati tanti ricordi di saggezza e di benemerenza.<\/p><p>LUSSU propone che il nome di \u00abSenato\u00bb sia cambiato in via definitiva con quello di \u00abSeconda Camera\u00bb, ch\u00e9 gli sembra bene appropriato dal punto di vista politico e letterario.<\/p><p>Riprendendo gli argomenti addotti dall\u2019onorevole Mortati, che ha messo a confronto le responsabilit\u00e0 delle due Camere durante il periodo fascista, nota come il Senato si sia dimostrato un organismo politico veramente incapace di rappresentare la dignit\u00e0 e la fierezza di un corpo gi\u00e0 cos\u00ec illustre: a poco a poco esso era divenuto una raccolta di vecchi funzionari, di uomini della reazione totalmente asserviti al regime fascista. Per questo il Senato \u00e8 stato soppresso e crede che non si possa ridare al nuovo istituto che sorge, da quello tanto diverso, un nome che lo ricordi.<\/p><p>EINAUDI ricorda che nella vecchia Costituzione vi era una Camera dei Deputati e una Camera dei Senatori, che voleva dire semplicemente pi\u00f9 anziani. Poich\u00e9 il principio di una et\u00e0 maggiore \u00e8 consacrato anche nel progetto in esame, non vedrebbe difficolt\u00e0 a che si usasse il termine di \u00abCamera dei Senatori\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE esprime la sua opinione personale che i due rami del Parlamento si debbano chiamare \u00abprima e seconda Camera\u00bb ed i membri, cos\u00ec dell\u2019una come dell\u2019altra, debbano prendere il nome di deputati. In tal modo essi potranno sedere con lo stesso titolo, quando il Parlamento dovr\u00e0 adunarsi in Assemblea nazionale. Rileva poi che, mentre vi \u00e8 un atto formale di soppressione del Senato, che costituisce uno stato di diritto, non vi \u00e8 nulla di simile per la Camera dei Deputati, la quale ha trovato, si pu\u00f2 dire, la sua continuit\u00e0 nell\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>FABBRI osserva che non si pu\u00f2 parlare di stato di diritto di fronte ad un atto giuridicamente illegale, come quello della soppressione del Senato, perch\u00e9 indubbiamente la materia non era di competenza del Governo. Oggi la Costituente \u00e8 sovrana e pu\u00f2 decidere quello che vuole; ma la sua decisione non pu\u00f2 essere pregiudicata da una illegale deliberazione governativa.<\/p><p>CODACCI PISANELLI non ritiene probante l\u2019argomento della mancata soppressione della Camera dei Deputati, di fronte alla soppressione del Senato. Ci\u00f2 \u00e8 avvenuto perch\u00e9 di deputati non ve ne erano pi\u00f9, mentre vi erano ancora dei senatori. Se si fa questione di maggiore o minor demerito del Senato in confronto della Camera dei Deputati, afferma che esso ha demeritato meno, per la netta e coraggiosa opposizione di parecchi suoi membri alla tirannia fascista. Ritiene che il provvedimento di soppressione sia stato determinato non da questo motivo, ma dal fatto che, abolita la monarchia, non doveva pi\u00f9 sussistere una Camera di nomina regia. Non crede si debba far questione di parole per rinunziare ad un nome storico: in sostanza si costituisce una nuova Assemblea con persone di et\u00e0 maggiore di quelle della prima Camera, si ricostituisce cio\u00e8 una condizione di cose molto simile a quella precedente. Si dichiara perci\u00f2 favorevole al mantenimento del nome di Senato, come si sono conservati i nomi di altri vecchi istituti.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di conservare il nome di \u00abSenato\u00bb alla Seconda Camera.<\/p><p>(<em>Con 12 voti favorevoli e 14 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI propone che si dica \u00abCamera dei Senatori\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questa proposta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che l\u2019onorevole Nobile ha proposto la formula: \u00abIl Parlamento si compone di due Camere dei Deputati, la prima e la seconda\u00bb.<\/p><p>LUSSU propone che si dica: \u00abIl Parlamento si compone della Camera dei Deputati e della seconda Camera\u00bb, per marcare la differenza che, malgrado l\u2019eguaglianza del potere, esiste fra le due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>GRIECO voter\u00e0 favorevolmente a questa proposta, con riserva di scelta per una migliore denominazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CAPPI propone che la seconda Camera sia chiamata \u00abCamera delle Regioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questa proposta dell\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>(<em>Con 12 voti favorevoli e 12 contrari, non \u00e8 approvata.<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>NOBILE, raccogliendo un suggerimento implicitamente fatto dall\u2019onorevole Einaudi, ritiene che la seconda Camera si possa chiamare \u00abCamera degli anziani\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuno continuare intanto nella discussione degli articoli sul potere legislativo, con riserva di proporre altre denominazioni per la seconda Camera.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 1-<em>bis.<\/em><\/p><p>\u00abLe due Camere si riuniscono in Assemblea nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione.<\/p><p>\u00abLa Presidenza dell\u2019Assemblea nazionale \u00e8 affidata, per la durata di un anno, alternativamente al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato.<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea nazionale delibera il proprio regolamento. Essa \u00e8 convocata dal suo Presidente, anche a richiesta del Presidente della Repubblica o di chi lo supplisce\u00bb.<\/p><p>Pone in votazione il primo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CODACCI PISANELLI, sul secondo comma, ritiene poco chiaro il significato del termine \u00abalternativamente\u00bb, che pu\u00f2 prestarsi a varie interpretazioni.<\/p><p>LUSSU propone che al secondo comma sia sostituito il seguente:<\/p><p>\u00abLa Presidenza dell\u2019Assemblea nazionale \u00e8 affidata al Presidente della Camera dei Deputati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 personalmente favorevole alla proposta Lussu, che ha anche una portata riequilibratrice dei poteri concessi in misura superiore alla seconda Camera quando si stabil\u00ec di rimettere a questa la decisione sull\u2019eventuale lesione di interessi nazionali.<\/p><p>Pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Riguardo al terzo comma, chiede al Relatore di specificare i casi e i motivi per i quali il Presidente della Repubblica pu\u00f2 chiedere la convocazione dell\u2019Assemblea nazionale; cio\u00e8 in quali di quelle occasioni in cui, secondo la Costituzione, solo l\u2019Assemblea nazionale pu\u00f2 decidere, debba e possa affidarsi al Presidente della Repubblica l\u2019iniziativa che spetta alla stessa Assemblea. Lo chiede perch\u00e9, a suo avviso, il Capo dello Stato non deve essere considerato un puro fantasma e quindi ci si deve preoccupare di mettere dei limiti al suo potere nella materia in esame.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, risponde che si tratta di tutti i casi in cui funziona l\u2019iniziativa del potere esecutivo: amnistia, entrata in guerra, mobilitazione generale, ecc. Emerge del resto dalla proposta che la convocazione dell\u2019Assemblea nazionale non \u00e8 fatta se non dal suo Presidente: gli altri organi fanno delle richieste, che sono subordinate al sindacato di chi convoca, ed il Presidente non convoca se non per un caso previsto dalla Costituzione su richiesta motivata.<\/p><p>LUSSU ritiene che l\u2019onorevole Mortati sia disposto a modificare la dizione dell\u2019articolo, nel senso che la richiesta sia \u00abmotivata\u00bb. Ci\u00f2 a suo parere significa che tale richiesta debba esser presa in considerazione, anche nel merito, dal Presidente dell\u2019Assemblea nazionale, perch\u00e9 se egli la ritenesse non sufficientemente motivata, non accetterebbe il parere del Presidente della Repubblica. Crede quindi opportuno specificare che occorre anche l\u2019intervento del Presidente dell\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>FABBRI non \u00e8 d\u2019accordo sul significato che ha dato alla disposizione in esame l\u2019onorevole Mortati secondo l\u2019interpretazione dell\u2019onorevole Lussu. Esclude che il Presidente dell\u2019Assemblea nazionale possa non accettare la richiesta di convocazione dell\u2019Assemblea fatta dal Presidente della Repubblica. Crede perci\u00f2 che l\u2019articolo debba essere votato quale \u00e8, a meno che non si voglia ritenere che vi debba essere un Governo di Assemblea invece di un Governo con un Capo dello Stato. Ma su ci\u00f2 ritiene sia necessario pronunciarsi chiaramente.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, a chiarimento dei dubbi sorti, osserva che non si tratta di una facolt\u00e0 discrezionale, perch\u00e9 i casi di convocazione sono tassativi; e quando il Presidente della Repubblica indica uno di questi motivi non suscettibili di apprezzamenti discrezionali il Presidente dell\u2019Assemblea non pu\u00f2 fare alcuna valutazione al riguardo: se invece il Presidente della Repubblica convocasse la Camera per una materia che non \u00e8 affidata alla competenza dell\u2019Assemblea Nazionale, il Presidente dell\u2019Assemblea potrebbe opporsi, appunto perch\u00e9 non ricorrerebbe alcuno dei determinati, tassativi motivi di convocazione.<\/p><p>TOSATO osserva che tutti i casi in cui l\u2019Assemblea Nazionale pu\u00f2 essere convocata sono evidentemente di iniziativa governativa. Propone quindi di sopprimere la parola \u00abanche\u00bb e dire: \u00ab\u00e8 convocata a richiesta del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette intanto ai voti la prima parte del terzo comma:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale delibera il proprio regolamento\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la seconda parte:<\/p><p>\u00abEssa \u00e8 convocata dal suo Presidente\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ritiene ora opportuno che si debba aggiungere: \u00abnei casi previsti dalla Costituzione\u00bb, formula che comprende quei casi che danno motivo alla richiesta del Presidente della Repubblica ed eventualmente anche all\u2019iniziativa di un certo numero di membri delle due Assemblee.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, accetterebbe tale proposta, a condizione che non si escludesse il seguito del comma.<\/p><p>PRESIDENTE precisa che la sua intenzione era appunto quella di escludere il seguito del comma, mentre vi sarebbe inclusa l\u2019iniziativa delle due Camere.<\/p><p>Pone ai voti la formula: \u00abnei casi previsti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LUSSU nella formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati (\u00abanche a richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di chi lo supplisce\u00bb) propone di sopprimere l\u2019inciso \u00abo di chi lo supplisce\u00bb.<\/p><p>BOZZI propone di sopprimere la parola \u00abmotivata\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette intanto ai voti la formulazione: \u00abanche a richiesta del Presidente della Repubblica\u00bb, salvo a decidere poi sulle altre parole.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti l\u2019aggettivo \u00abmotivata\u00bb da aggiungere a \u00abrichiesta\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la soppressione dell\u2019ultimo inciso: \u00abo di chi lo supplisce\u00bb, proposta dall\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, accetta la proposta dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che la formulazione proposta dall\u2019onorevole Tosato, alla quale il proponente dava carattere esclusivo (\u00abessa \u00e8 convocata dal suo Presidente su richiesta del Presidente della Repubblica\u00bb) deve intendersi non approvata, in seguito all\u2019esito della votazione.<\/p><p>Avverte che il terzo comma dell\u2019articolo 1-<em>bis<\/em> resta cos\u00ec formulato: \u00abL\u2019Assemblea Nazionale delibera il proprio regolamento. Essa \u00e8 convocata dal suo Presidente anche a richiesta del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 2:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta a suffragio universale eguale, diretto e segreto, in ragione di un deputato per ogni centomila abitanti\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 poi un emendamento aggiuntivo: \u00abo frazioni superiori a 50 mila abitanti\u00bb. Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione il primo comma dell\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta per cinque anni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il seguente emendamento aggiuntivo che \u00e8 stato proposto dal Comitato di coordinamento:<\/p><p>\u00abTuttavia i suoi poteri sono prorogati sino alla riunione della nuova Camera.<\/p><p>\u00abLa legislatura pu\u00f2 essere prorogata con legge solo nel caso di pericolo di guerra.<\/p><p>\u00abNell\u2019ipotesi anzidetta o in quella di altri eventi straordinari, ove non si ricorra alla proroga della legislatura, la Camera disciolta pu\u00f2, fino alla riunione della nuova, essere riconvocata, secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che l\u2019ultimo comma di questo emendamento potr\u00e0 sostituire il primo, perch\u00e9 fu stabilito a suo tempo che si dovesse adottare questa forma diversa dalla <em>prorogatio<\/em>: si tratta cio\u00e8 di scegliere tra la proroga dei poteri pura e semplice e la possibilit\u00e0 di convocazione della Camera disciolta.<\/p><p>PRESIDENTE, dato il chiarimento dell\u2019onorevole Mortati, rinvia la discussione del primo comma dell\u2019emendamento.<\/p><p>NOBILE, sul secondo comma dell\u2019emendamento, trova un po\u2019 vaga l\u2019espressione: \u00abnel caso di pericolo di guerra\u00bb e preferirebbe si dicesse: \u00abnel caso di imminente pericolo di guerra\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma dell\u2019emendamento aggiuntivo, secondo la proposta Nobile, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa legislatura pu\u00f2 essere prorogata con legge solo nel caso di imminente pericolo di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Delle due formulazioni alternative contenute nel primo e nel terzo comma dell\u2019emendamento aggiuntivo pone in votazione la prima:<\/p><p>\u00abTuttavia i suoi poteri sono prorogati fino alla riunione della nuova Camera\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che con ci\u00f2 il terzo comma dell\u2019emendamento aggiuntivo resta soppresso.<\/p><p>Pone in discussione l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abLe elezioni della nuova Camera debbono aver luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente. L\u2019atto che le indice fisser\u00e0 la prima riunione della Camera non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni\u00bb.<\/p><p>EINAUDI propone che alla parola \u00abatto\u00bb, sia sostituita l\u2019altra \u00abprovvedimento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la prima parte del comma: \u00abLe elezioni della nuova Camera debbono aver luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa notare che per la seconda parte \u00e8 stato proposto anche un emendamento con la seguente formulazione: \u00abLa nuova Camera si riunisce il ventiduesimo giorno successivo a quello delle elezioni\u00bb.<\/p><p>Pone in votazione la seconda parte con la modifica proposta dall\u2019onorevole Einaudi:<\/p><p>\u00abIl provvedimento che le indice fisser\u00e0 la prima riunione della Camera non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che con ci\u00f2 \u00e8 caduto l\u2019emendamento sostitutivo e che l\u2019articolo 3 risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta per cinque anni.<\/p><p>\u00abTuttavia i suoi poteri sono prorogati sino alla riunione della nuova Camera.<\/p><p>\u00abLa legislatura pu\u00f2 essere prorogata con legge solo nel caso di imminente pericolo di guerra.<\/p><p>\u00abLe elezioni della nuova Camera debbono aver luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il provvedimento che le indice fisser\u00e0 la prima riunione della Camera non oltre il ventesimo giorno delle elezioni\u00bb.<\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 4:<\/p><p>\u00abSono eleggibili a deputati i cittadini che abbiano i requisiti per essere elettori e abbiano compiuto 25 anni di et\u00e0 al momento dell\u2019elezione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 5 (sezione 2<sup>a<\/sup>, riguardante il Senato):<\/p><p>\u00abIl Senato \u00e8 eletto su base regionale.<\/p><p>\u00abCiascuna Regione elegge, oltre a un numero fisso di cinque senatori, un senatore per ogni duecentomila abitanti.<\/p><p>\u00abLa Val d\u2019Aosta elegge un solo senatore\u00bb.<\/p><p>Comunica che vi \u00e8 la seguente proposta di modifica al primo comma: \u00abIl Senato \u00e8 eletto dalle Regioni\u00bb.<\/p><p>Pone in votazione il primo comma nella formula: \u00abIl Senato \u00e8 eletto su base regionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dichiara con ci\u00f2 decaduta l\u2019altra formulazione.<\/p><p>EINAUDI sul secondo comma osserva che il sistema ivi stabilito pu\u00f2 portare a una situazione di privilegio per le piccole Regioni e rappresentare quasi un premio al frazionamento delle Regioni.<\/p><p>LAMI STARNUTI fa presente che, secondo una proposta dell\u2019onorevole Lussu accettata dalla Sottocommissione, ma che non vede qui riprodotta, nessuna Regione potr\u00e0 avere un numero di senatori superiore al numero di deputati.<\/p><p>EINAUDI concorda.<\/p><p>PRESIDENTE pone intanto in votazione la prima parte del comma cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abCiascuna Regione elegge, oltre a un numero fisso di cinque senatori\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone quindi in votazione la seconda parte del comma e cio\u00e8: \u00abun senatore per ogni duecentomila abitanti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Su questo comma vi \u00e8 un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: \u00abo frazioni superiori a centomila abitanti\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il terzo comma: \u00abLa Val d\u2019Aosta elegge un solo senatore\u00bb.<\/p><p>LUSSU ritiene che questa norma specifica per la Val d\u2019Aosta possa rientrare nella sua proposta, test\u00e9 ricordata dall\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che si tratta di una maggiore precisazione, la quale a suo tempo fu adottata dalla Sottocommissione su esplicita richiesta dell\u2019onorevole Bordon rappresentante della Valle d\u2019Aosta. Pone ai voti il terzo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Nota che a questo punto pu\u00f2 inserirsi la proposta dell\u2019onorevole Lussu test\u00e9 ricordata dall\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che tale proposta non \u00e8 stata inserita, perch\u00e9 dai verbali delle sedute risultano due deliberazioni, una favorevole e l\u2019altra contraria, per cui il Comitato ha ritenuto che si neutralizzassero a vicenda.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Lussu cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abNessuna Regione pu\u00f2 eleggere un numero di deputati alla seconda Camera superiore al numero che essa elegge alla prima Camera\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 6:<\/p><p>\u00abI senatori sono eletti per un terzo dai membri dell\u2019Assemblea regionale, e per il resto dai consiglieri comunali della Regione\u00bb.<\/p><p>Fa presente che vi \u00e8 un emendamento sostitutivo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI senatori sono eletti per due terzi dai consiglieri comunali della Regione e per il resto dai membri dell\u2019Assemblea regionale\u00bb.<\/p><p>NOBILE chiede un chiarimento su questa formulazione.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che si tratta di decidere se i residui a cui pu\u00f2 dar luogo la divisione per due terzi debbano andare a profitto dei Consigli comunali e dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>CONTI riafferma la sua contrariet\u00e0 a tutto il sistema adottato negli articoli 5, 6 e 7.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo 6 nella prima formulazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la formulazione sostitutiva:<\/p><p>\u00abI senatori sono eletti per due terzi dei Consiglieri comunali della Regione, e per il resto dai membri dall\u2019Assemblea regionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 7:<\/p><p>\u00abSono eleggibili a senatori i cittadini i quali, oltre ad avere i requisiti per essere elettori, abbiano compiuto 35 anni di et\u00e0, siano nati o domiciliati nella Regione, e siano o siano stati:<\/p><p>1\u00b0) capi di formazioni regolari o partigiane partecipanti alla guerra di liberazione con grado non inferiore a Comandante di divisione; decorati al valore nel corso della stessa guerra; Presidente di un Comitato di liberazione nazionale regionale fino al momento della liberazione;<\/p><p>2\u00b0) membri elettivi di un Consiglio di gestione o di amministrazione di azienda o cooperativa con almeno 100 dipendenti o soci, nonch\u00e9 dirigenti tecnici o amministrativi di aziende di eguali dimensioni, se abbiano ricoperto la carica per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni;<\/p><p>3\u00b0) membri elettivi dei Consigli delle Camere di commercio, industria e agricoltura dopo tre anni di funzioni;<\/p><p>4\u00b0) membri elettivi dei Consigli superiori presso le Amministrazioni centrali dello Stato, dopo tre anni di funzioni;<\/p><p>5\u00b0) membri eletti dei Consigli degli ordini professionali dopo almeno tre anni di funzioni;<\/p><p>6\u00b0) Presidenti della Repubblica; Ministri, Sottosegretari di Stato, Deputati alla Camera o all\u2019Assemblea costituente; Senatori appartenenti al disciolto Senato non dichiarati decaduti;<\/p><p>7\u00b0) membri delle Assemblee regionali e dei Consigli provinciali dopo tre anni di funzioni;<\/p><p>8\u00b0) sindaci, assessori o consiglieri di Comuni con pi\u00f9 di diecimila abitanti, dopo almeno quattro anni di funzioni; sindaci, assessori o consiglieri di Comuni con meno di diecimila abitanti dopo almeno 8 anni di funzioni;<\/p><p>9\u00b0) presidenti di istituzioni di assistenza e beneficenza dopo 5 anni di funzioni;<\/p><p>10\u00b0) membri dell\u2019Accademia nazionale dei Lincei o delle Accademie o Societ\u00e0 scientifiche e storiche a quella equiparate;<\/p><p>11\u00b0) professori ordinari di Universit\u00e0 o Istituti equiparati;<\/p><p>12\u00b0) magistrali dell\u2019ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore a \u2026<\/p><p>13\u00b0) funzionari dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di grado non inferiore a direttore generale o a questo equiparati\u00bb.<\/p><p>Sull\u2019ultima parte del punto 1\u00b0) osserva che gli \u00e8 stato fatto notare come \u00abfino al momento della liberazione\u00bb non vi siano stati presidenti di Comitati regionali di liberazione nazionale, perch\u00e9 in quel periodo i vari membri dei Comitati presiedevano a turno le riunioni.<\/p><p>LUSSU ritiene che si possa togliere la frase: \u00abfino al momento della liberazione\u00bb, perch\u00e9 i presidenti regionali eletti dopo la liberazione erano stati figure predominanti nel periodo clandestino.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la frase fu usata per riferirsi a quei Comitati di liberazione che hanno agito nella clandestinit\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI fa presente che, dicendosi decorati al valore \u00abnel corso della stessa guerra\u00bb, restano esclusi i decorati della guerra 1915-18.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che questa fu la conclusione a cui si giunse durante la discussione dell\u2019articolo.<\/p><p>EINAUDI osserva al punto 2\u00b0), ove si parla di \u00abazienda o cooperativa\u00bb, che la cooperativa \u00e8 anche un\u2019azienda e che si potrebbe con maggiore propriet\u00e0 di linguaggio dire: \u00abmembri elettivi di un consiglio di gestione o di amministrazione di imprese, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che, siccome nella comune accezione si distinguono le aziende cooperative da quelle non cooperative, per una ragione di comprensibilit\u00e0 popolare e per sottolineare la particolare importanza che si d\u00e0 alle cooperative, \u00e8 stata adottata questa formula, la quale del resto potr\u00e0 essere riveduta dal Comitato definitivo di redazione.<\/p><p>TARGETTI fa notare l\u2019omissione che riguarda le organizzazioni sindacali. Vorrebbe aggiungere nell\u2019elenco anche gli ex Consultori nazionali.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che i Consultori furono esclusi durante la discussione. Quanto alle organizzazioni sindacali, nota che va aggiunto il seguente punto non riportato nel testo dell\u2019articolo di cui ha dato lettura, per semplice omissione:<\/p><p>14\u00b0) membri elettivi dei Consigli direttivi nazionali, regionali e provinciali di organizzazioni sindacali, che abbiano ricoperto la carica almeno per tre anni\u00bb.<\/p><p>NOBILE, al punto 6\u00b0), vorrebbe chiarito che si tratta di Ministri e Sottosegretari di Stato del periodo pre-fascista.<\/p><p>FUSCHINI fa notare che ci\u00f2 deve dirsi anche per i deputati alla Camera.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene evidente tutto ci\u00f2, come risulta anche dalla discussione avvenuta.<\/p><p>ROSSI PAOLO ricorda che fu deciso di includere un chiarimento di questo genere nelle disposizioni transitorie.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>NOBILE, sul punto 13\u00b0), domanda se gli ufficiali sono compresi sotto la dizione \u00abfunzionari\u00bb, perch\u00e9, com\u2019egli disse, non sarebbe logico escluderli, almeno da un certo grado in su.<\/p><p>BOZZI lo assicura formalmente al riguardo.<\/p><p>PRESIDENTE conferma all\u2019onorevole Nobile che l\u2019ufficiale \u00e8 un funzionario, perch\u00e9 \u00e8 legato allo Stato da un rapporto di impiego.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, al punto 11\u00b0), dove si parla di \u00abprofessori ordinari di Universit\u00e0\u00bb, vorrebbe si dicesse \u00abprofessori di ruolo\u00bb, per comprendervi anche gli straordinari.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che la questione venne gi\u00e0 discussa e decisa dalla Sottocommissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI si riserva di riproporla in altra sede.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo 7 nel testo gi\u00e0 letto, con l\u2019aggiunta del punto 14\u00b0), omesso per errore, e che va inserito come punto 2\u00b0), spostando il numero di tutti gli altri.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 8:<\/p><p>\u00abI senatori sono eletti per 6 anni.<\/p><p>\u00abIl Senato si rinnova per met\u00e0 ogni tre anni\u00bb.<\/p><p>TOSATO propone che i senatori siano eletti per cinque anni e che venga soppresso il secondo comma.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che tale proposta verr\u00e0 messa ai voti solo nel caso che non venga approvato l\u2019articolo nel testo presentato.<\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 8.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che viene proposto un emendamento aggiuntivo a questo articolo, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe elezioni dei senatori scaduti dalla carica hanno luogo non oltre 70 giorni dalla data di scadenza. Eguale termine si applica per la rielezione del Senato nel caso del suo scioglimento\u00bb.<\/p><p>NOBILE ritiene eccessivo il termine di 70 giorni e propone di ridurlo a 50.<\/p><p>LA ROCCA si domanda come funzioner\u00e0 il Senato nel periodo in cui sia ridotto alla met\u00e0 dei suoi membri.<\/p><p>FABBRI escluderebbe l\u2019ipotesi dello scioglimento che viene prospettata oggi per la prima volta.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che questa disposizione \u00e8 integrativa di quella dell\u2019articolo 3, che riguarda la rielezione della Camera: se si volesse ammettere lo scioglimento del Senato, si potrebbe votare il comma incondizionatamente, nel senso che questa norma procedurale va messa in armonia con quanto avviene per la Camera dei Deputati.<\/p><p>Ritiene poi che, per quanto riguarda l\u2019altra ipotesi, si possa accogliere la proposta dell\u2019onorevole Nobile nel senso di indire le elezioni per la rinnovazione della met\u00e0 dei membri scaduti, 50 giorni prima della scadenza, per evitare la vacanza a cui accennava anche l\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>TOSATO rinnova la sua proposta di soppressione del secondo comma.<\/p><p>PICCIONI dichiara che si potrebbe addirittura tornar sopra alle decisioni prese e proporre la riduzione a cinque anni della durata del Senato ed il suo rinnovo completo dopo tale periodo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, concorda.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 vi \u00e8 una proposta formale degli onorevoli Piccioni e Mortati riguardo alla durata del Senato, che si vorrebbe ridotta a cinque anni, e al suo rinnovo totale dopo tale periodo, in maniera che le elezioni della prima e della seconda Camera avvenissero contemporaneamente, chiede alla Commissione se intende riesaminare la questione e procedere a una nuova votazione.<\/p><p>FABBRI afferma che la disposizione di cui all\u2019articolo 8 fu votata in modo imperativo e vincolante, ed \u00e8 inutile riproporla solo perch\u00e9 oggi si determinano nuove situazioni in seno alla Sottocommissione. La questione \u00e8 di sostanza e non crede accettabile, su tale argomento, il criterio di una seconda votazione. Fa ogni riserva sul sistema, che si intende adottare, di tornar sopra a decisioni gi\u00e0 prese.<\/p><p>PICCIONI crede si debba parlar chiaro o dire che, riesaminata la questione, in connessione con tutte le altre disposizioni riguardanti la seconda Camera, si sono visti gli inconvenienti a cui la norma stabilita pu\u00f2 dar luogo praticamente e costituzionalmente e che quindi si vuol porvi rimedio.<\/p><p>NOBILE e LEONE GIOVANNI ritengono che non debba violarsi la regola generale che ha finora vietato di porre nuovamente in discussione ci\u00f2 che gi\u00e0 \u00e8 stato votato.<\/p><p>ROSSI PAOLO e LUSSU ritengono che, dal momento che sono proprio i presentatori della proposta gi\u00e0 approvata a ritirarla, non vi sia nulla in contrario per una nuova votazione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che importa salvare la sostanza pi\u00f9 che la forma: se v\u2019\u00e8 la sicurezza che in seduta plenaria si voter\u00e0 la formula ora proposta, tanto vale votarla adesso.<\/p><p>PICCIONI, non desidera entrare in questioni procedurali, ma spera sar\u00e0 consentito alla Sottocommissione, in sede di rilettura, di esprimere un voto.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, pur approvando l\u2019articolo 8 nel testo presentato, si potrebbe esprimere un voto nel senso accennato dall\u2019onorevole Piccioni.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la prima parte dell\u2019emendamento aggiuntivo con la modificazione proposta dall\u2019onorevole Nobile:<\/p><p>\u00abLe nuove elezioni hanno luogo 50 giorni prima della data di scadenza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il principio che sia ammesso lo scioglimento della seconda Camera.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la seconda parte dell\u2019emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abIl termine per la rielezione del Senato nel caso del suo scioglimento \u00e8 di 70 giorni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in questi termini la formulazione del voto di cui si \u00e8 prima parlato:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione, procedendo alla seconda lettura del progetto relativo agli articoli sul potere legislativo, esprime l\u2019avviso che il termine di durata della seconda Camera debba essere ridotto a 5 anni ed il rinnovamento della stessa debba avvenire per intero\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che si passa ora agli articoli della sezione 3<sup>a<\/sup> riguardanti disposizioni comuni alle due Camere.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00abI membri dell\u2019antica famiglia regnante non solo eleggibili.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere contemporaneamente membro delle due Camere\u00bb.<\/p><p>\u00abLa legge potr\u00e0 stabilire altri casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 11:<\/p><p>\u00abPrima di essere ammessi all\u2019esercizio delle funzioni, i membri del Parlamento prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica democratica e alle sue leggi\u00bb.<\/p><p>Propone che la formula del giuramento sia eguale a quella stabilita per il Presidente della Repubblica e che perci\u00f2 l\u2019articolo 11 sia modificato cos\u00ec:<\/p><p>\u00abPrima di essere ammessi all\u2019esercizio delle funzioni, i membri del Parlamento prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione e alle leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 12:<\/p><p>\u00abI membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione il primo comma dell\u2019articolo 13:<\/p><p>\u00abNessun membro del Parlamento pu\u00f2 essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mandato o l\u2019ordine di cattura, o altrimenti privato della sua libert\u00e0 personale, o sottoposto a procedimento penale, senza l\u2019autorizzazione della Camera della quale fa parte\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il secondo comma:<\/p><p>\u00abEguale autorizzazione \u00e8 richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di sentenza, anche se irrevocabile, e altres\u00ec per procedere a perquisizione nel suo domicilio, salvo il caso di flagrante delitto\u00bb.<\/p><p>Fa notare che a questo comma \u00e8 proposto un emendamento sostitutivo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl perseguimento o la detenzione di un deputato per sentenza, anche se irrevocabile, emessa anteriormente all\u2019elezione, cessano se la Camera ne faccia richiesta\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI non ritiene accettabile la formulazione di questo comma e propone di adottare la seguente: \u00abLa esecuzione della sentenza \u00e8 interrotta o sospesa, se la Camera ne faccia richiesta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, pur essendo diversa la formulazione dell\u2019articolo da quella dell\u2019emendamento, come diversa \u00e8 la base giuridica su cui esse poggiano, in pratica si arriva agli Stessi risultati. Cita il caso recente del deputato Gallo, la cui liberazione avvenne prima che fosse deliberata dall\u2019Assemblea costituente, per il diretto intervento del Presidente dell\u2019Assemblea presso il Ministro della giustizia, il quale trasmise questa comunicazione al competente Procuratore della Repubblica.<\/p><p>EINAUDI preferirebbe la formulazione originale a quella dell\u2019emendamento. Fa anche presente che potrebbe trattarsi di un reato estraneo alla politica e per il quale la Camera non volesse chiedere la scarcerazione.<\/p><p>DI GIOVANNI distingue il caso previsto dal capoverso dell\u2019articolo \u2013 che \u00e8 quello della autorizzazione a trarre o mantenere in arresto un membro del Parlamento in esecuzione di sentenza, anche se irrevocabile \u2013 dal caso previsto nell\u2019emendamento, che \u00e8 quello del perseguimento o della detenzione in base alla sentenza emessa anteriormente alla elezione. Ritiene che le due disposizioni non siano identiche.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che il principio ispiratore dell\u2019emendamento \u00e8 quello di richiedere l\u2019intervento della Camera, e che il secondo comma, sia nella dizione originale che nell\u2019emendamento, \u00e8 relativo alla ipotesi della esecuzione di una sentenza anteriore alla elezione, quando cio\u00e8 non v\u2019\u00e8 il sospetto di una eventuale azione del Governo per sottrarre un deputato alle sue funzioni. Dovrebbe essere quindi, a suo parere, giustificata questa valutazione preventiva della Camera circa la opportunit\u00e0 della liberazione. Si tratta, in conclusione, di decidere se questa esecuzione di sentenza anteriore all\u2019elezione debba esser automaticamente sospesa per il fatto della elezione od occorra all\u2019uopo una richiesta del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, secondo il quale occorre l\u2019iniziativa della Camera perch\u00e9 si proceda all\u2019atto che determina la carcerazione del deputato gi\u00e0 arrestato, oppure la sospensione del procedimento in seguito al quale il deputato potrebbe perdere la propria libert\u00e0 personale.<\/p><p>(<em>Con 10 voti favorevoli e 12 contrari, non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che nello stesso secondo comma dell\u2019articolo vi \u00e8 un\u2019ultima parte relativa alle perquisizioni domiciliari. Rileva che, in caso di flagrante delitto, la perquisizione ha lo scopo di accertare gli elementi riferentisi al delitto, indipendentemente dalla possibilit\u00e0 della cattura: se il reato non comporta il mandato di cattura, evidentemente l\u2019arresto non si ha. Ricorda che la prima Sottocommissione, decidendo in merito alla libert\u00e0 dei cittadini, ha stabilito che non \u00e8 lecita la perquisizione domiciliare senza un ordine della autorit\u00e0 giudiziaria, salvo il caso di flagrante delitto. Ritiene che a questa stregua i deputati vadano posti sullo stesso piano degli altri cittadini.<\/p><p>BOZZI fa l\u2019ipotesi di un delitto commesso da persona che cerchi asilo nella casa del deputato.<\/p><p>BULLONI fa notare che la perquisizione domiciliare \u00e8 una delle violazioni pi\u00f9 gravi della libert\u00e0 del cittadino. Vorrebbe perci\u00f2 fosse ben chiarito che debba trattarsi della flagranza in un delitto per cui sia obbligatorio il mandato di cattura.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta di emendamento dell\u2019onorevole Bulloni, secondo la quale alla fine del comma dovrebbe aggiungersi l\u2019inciso \u00abper cui sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa notare che l\u2019articolo 13 resta cos\u00ec approvato nel testo gi\u00e0 letto, con l\u2019aggiunta all\u2019ultimo comma, dopo le parole: \u00absalvo il caso di flagrante delitto\u00bb, delle altre: \u00abper cui sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em><em>: <\/em>Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cannizzo, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Calamandrei, Castiglia, Perassi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 74. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Coordinamento degli articoli sul potere legislativo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Lussu \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Bozzi \u2013 Grieco \u2013 Cappi \u2013 Nobile [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,574,2364,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5350","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5350"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10539,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5350\/revisions\/10539"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5350"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}