{"id":5343,"date":"2023-10-15T23:44:44","date_gmt":"2023-10-15T21:44:44","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5343"},"modified":"2023-12-08T22:57:55","modified_gmt":"2023-12-08T21:57:55","slug":"pomeridiana-di-sabato-21-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5343","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI SABATO 21 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5343\" class=\"elementor elementor-5343\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b742ab8 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b742ab8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a477ecd\" data-id=\"a477ecd\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f4becdc elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f4becdc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461221sed077ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-acd5d9f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"acd5d9f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>77.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 21 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Coordinamento degli articoli sul potere legislativo (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Rossi Paolo \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Tosato \u2013 Fabbri \u2013 Grieco \u2013 Mannironi \u2013 Einaudi \u2013 Fuschini \u2013 Uberti \u2013 Laconi.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>Seguito della discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sull\u2019articolo 31 il cui esame \u00e8 rimasto sospeso, e pone in discussione una formulazione che ne ha proposto l\u2019onorevole Mortati in sostituzione di quella del progetto del Comitato:<\/p><p>\u00abI progetti divengono leggi quando siano stati approvati dalle due Camere. Le leggi devono essere promulgate dal Capo dello Stato non oltre un mese dall\u2019approvazione.<\/p><p>\u00abOve le Camere abbiano dichiarato l\u2019urgenza della legge, questa dovr\u00e0 venire promulgata nel termine fissato dalle medesime.<\/p><p>\u00abNei termini predetti il Capo dello Stato potr\u00e0, con messaggio motivato, richiedere che le Camere procedano ad una nuova deliberazione della legge gi\u00e0 approvata.<\/p><p>\u00abOve le Camere confermino la precedente deliberazione, la legge dovr\u00e0 essere promulgata ai sensi del 1\u00b0 comma.<\/p><p>\u00abLa promulgazione viene sospesa ove entro i termini predetti si sia indetto un <em>referendum<\/em> popolare sulla legge ad iniziativa o del Capo dello Stato o della aliquota degli elettori di cui all\u2019articolo \u2026\u00bb.<\/p><p>Avverte che al terzo comma \u00e8 prevista una variante del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe Camere dovranno procedere a nuova deliberazione della legge gi\u00e0 approvata, ove il Capo dello Stato ne faccia richiesta con messaggio motivato entro i termini di cui al primo comma\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non ha nulla in contrario, in linea di massima, al riconoscimento di un potere autonomo al Presidente della Repubblica, ma in questo caso \u00e8 necessario preoccuparsi di assicurare ad esso una posizione di maggiore indipendenza dal Parlamento, perch\u00e9, da un punto di vista politico, non basta attribuire un certo potere ad un organo, ma occorre anche metterlo in condizione di esercitarlo in modo efficiente.<\/p><p>Non vede per\u00f2 l\u2019opportunit\u00e0 di riconoscere al Presidente della Repubblica il potere di intervenire quando sia respinto un progetto di iniziativa governativa, mentre ci\u00f2 non gli \u00e8 consentito nel caso in cui sia respinto un progetto di iniziativa parlamentare: il Presidente deve essere arbitro fra le parti e quindi la possibilit\u00e0 del suo intervento dovrebbe aversi sia in ordine al comportamento del Parlamento che in ordine a quello del Governo.<\/p><p>Per quanto poi riguarda il <em>referendum<\/em>, a parte la questione teorica se sia conciliabile o meno col regime parlamentare, desidera contrastare l\u2019opinione di coloro che affermano la inopportunit\u00e0 di fare indire il <em>referendum<\/em> dal Capo dello Stato e la necessit\u00e0 che esso debba aver luogo solo per iniziativa popolare. Ritiene che ci\u00f2 potrebbe giustificarsi quando ci fossero correnti di opinione pubblica sufficientemente delineate ed organizzate; non in un Paese come l\u2019Italia, in cui i partiti raccolgono una assai scarsa parte della popolazione e dove \u00e8 difficile comprendere con esattezza quale sia l\u2019orientamento politico prevalente. Sarebbe utile, a suo parere, concedere tale iniziativa anche al Capo dello Stato per facilitare l\u2019affermazione di una sicura coscienza popolare, la quale, se abbandonata a se stessa, potrebbe trovare uno sbocco meno deciso e rapido e mancare cos\u00ec allo scopo cui il <em>referendum<\/em> tende.<\/p><p>Manterrebbe quindi l\u2019articolo cos\u00ec come lo ha proposto, salvo, se la Sottocommissione lo ritenesse opportuno, accentuare l\u2019autonomia concessa al Capo dello Stato.<\/p><p>ROSSI PAOLO non ritiene opportuno stabilire che il <em>referendum<\/em> possa aver luogo per iniziativa del Capo dello Stato, perch\u00e9, se realmente egli sar\u00e0 l\u2019interprete di un movimento importante dell\u2019opinione pubblica, tale movimento avr\u00e0 senza dubbio dietro di s\u00e9 un partito di massa al quale sar\u00e0 facile ottenere il numero di firme necessario per richiedere il <em>referendum<\/em>. Fa anche presente che in tal modo l\u2019autorit\u00e0 del Presidente non resterebbe impegnata, qualora l\u2019esito del <em>referendum<\/em> dovesse essere negativo.<\/p><p>NOBILE teme che l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em> affidata esclusivamente al popolo possa in certi casi essere pericolosa, in quanto che sarebbe facile anche ad un piccolo partito di disporre del numero di firme necessario per chiedere il <em>referendum<\/em> e compiere cos\u00ec un\u2019opera sistematica di sabotaggio.<\/p><p>BULLONI \u00e8 contrario ad affidare al Capo dello Stato l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em>, perch\u00e9 ritiene che ci\u00f2 sia in contrasto col sistema adottato per la formazione della legge e costituisca una fonte di conflitti ai danni del buon funzionamento dell\u2019istituto democratico.<\/p><p>TOSATO osserva che, se si ammette che il Capo dello Stato possa con un messaggio alle Camere chiedere di riesaminare un determinato progetto, sar\u00e0 opportuno, per evitare che questo messaggio resti in completa bal\u00eca delle Camere stesse, riconoscere al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di indire sulla questione un <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo 31 nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abI progetti divengono legge quando siano stati approvati dalle due Camere. Le leggi debbono essere promulgate dal Capo dello Stato non oltre un mese dall\u2019approvazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>NOBILE, sul secondo comma dell\u2019articolo, domanda se l\u2019urgenza debba essere dichiarata da ambedue le Camere o da una sola.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, risponde che evidentemente l\u2019urgenza di una legge deve essere dichiarata da ambedue le Camere.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma, che per eliminare ogni dubbio d\u2019interpretazione formulerebbe nel modo seguente:<\/p><p>\u00abOve per una legge sia stata fatta la dichiarazione d\u2019urgenza, essa dovr\u00e0 venire promulgata nel termine fissato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ricorda che al terzo comma dell\u2019articolo formulato dall\u2019onorevole Mortati \u00e8 stato proposto di aggiungere, dopo le parole: \u00abnei termini predetti il Capo dello Stato\u00bb, l\u2019inciso: \u00absu proposta del Capo del Governo\u00bb; e che da parte dell\u2019onorevole Grieco si chiede la soppressione del 3\u00b0, 4\u00b0 e 5\u00b0 comma.<\/p><p>Pone ai voti la proposta di sopprimere il terzo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Rileva che, di conseguenza, resta soppresso anche il 4\u00b0 comma dello stesso articolo.<\/p><p>Passando al 5\u00b0 comma, pone anzitutto ai voti il principio che il <em>referendum<\/em> possa essere indetto ad iniziativa del Capo dello Stato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette quindi in votazione il principio che il <em>referendum<\/em> possa essere indetto ad iniziativa di un\u2019aliquota degli elettori.<\/p><p>ROSSI PAOLO, a nome del suo gruppo, dichiara di astenersi dalla votazione, perch\u00e9 vorrebbe che il problema del <em>referendum<\/em> fosse esaminato nel suo complesso.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, in conseguenza, il 5\u00b0 comma dell\u2019articolo 31 resta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa promulgazione viene sospesa ove, entro i termini predetti, si sia indetto un <em>referendum<\/em> popolare sulla legge, ad iniziativa di un\u2019aliquota degli elettori di cui all\u2019articolo\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione un articolo 37-<em>bis<\/em> proposto dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abIl Capo dello Stato ha facolt\u00e0 di richiedere che una proposta di legge rigettata da una delle Camere sia esaminata e messa ai voti dall\u2019altra\u00bb.<\/p><p>A suo parere tale facolt\u00e0, concessa al Presidente della Repubblica, pu\u00f2 facilmente far sorgere dei conflitti fra le due Camere. Si domanda, infatti, quale situazione si verrebbe a creare nell\u2019ipotesi che l\u2019altra Camera approvasse il provvedimento rigettato dalla prima.<\/p><p>MORTATI spiega che con la sua proposta egli tende a dare al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di sentire l\u2019avviso di ambedue le Camere su di una determinata questione; e che nella ipotesi prospettata dal Presidente si verificherebbe la situazione che \u00e8 prevista dall\u2019articolo 38 con i rimedi ivi stabiliti. Propone anzi, data la connessione esistente tra i due articoli, di esaminarli contemporaneamente.<\/p><p>PRESIDENTE consente e d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 38 nella nuova formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abNel caso che una Camera rigetti o approvi con emendamenti un progetto di legge approvato dall\u2019altra, oppure non deliberi su di esso nel termine fissato dall\u2019articolo 27, il Capo dello Stato pu\u00f2 richiedere, trascorsi tre mesi dalla precedente deliberazione o dalla scadenza del termine di cui al predetto articolo 27, che la Camera stessa si pronunci di nuovo sul progetto o prenda la deliberazione prima omessa. Ove la nuova pronuncia confermi la precedente, oppure non si proceda all\u2019esame, il Capo dello Stato potr\u00e0 indire il <em>referendum<\/em> sul progetto, oppure sciogliere le Camere (o anche una sola)\u00bb.<\/p><p>FABBRI ritiene preferibile non parlare di tale questione, che si risolve o con la presentazione del medesimo progetto nella legislatura successiva o con la presentazione, nella medesima legislatura, dello stesso progetto lievemente modificato in modo da apparire un progetto nuovo. Ricorda come l\u2019istituto della chiusura della sessione avesse precisamente lo scopo di togliere di mezzo quei progetti che rappresentavano un ingombro nello svolgimento normale della vita parlamentare.<\/p><p>TOSATO osserva che l\u2019articolo 38, nella sua ultima edizione proposta dall\u2019onorevole Mortati, \u00e8 in fondo conseguente alle proposte che sono state ora respinte. Propone quindi di prendere senz\u2019altro in esame l\u2019articolo 38 nel testo originario, che gli sembra perfettamente conseguente con il sistema parlamentare e che rileva essere stato tolto di sana pianta dall\u2019articolo 47 della Costituzione sovietica.<\/p><p>GRIECO premette che i riferimenti ad una Costituzione straniera dovrebbero farsi o spesso o mai, e rileva che nel caso in esame ci si trova di fronte ad un istituto nuovo; cio\u00e8 ad una Commissione mista delle due Camere che \u00e8 al di fuori del regime parlamentare, secondo il quale ogni Camera decide separatamente. Per queste considerazioni dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che, anche se si entrasse nelle idee dell\u2019onorevole Tosato, converrebbe in ogni modo sgombrare prima il terreno dall\u2019articolo 37-<em>bis<\/em>. Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, accede alla proposta dell\u2019onorevole Tosato, in quanto la nuova formulazione dell\u2019articolo 38 da lui proposta presuppone un istituto che non \u00e8 stato approvato in una precedente votazione, e quindi sarebbe inutile discutere di ci\u00f2 che non ha incontrato l\u2019approvazione della maggioranza della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 38 nel testo del Comitato di coordinamento;<\/p><p>\u00abNel caso di rigetto da parte di una Camera di un progetto di legge approvato dall\u2019altra, o di mancata deliberazione della prima nel termine fissato dall\u2019articolo 27, il Governo pu\u00f2 richiedere che il progetto sia riesaminato da una Commissione mista formata ai sensi dell\u2019articolo 28. Se il dissenso fra le Camere persiste, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 indire il <em>referendum<\/em> sui punti controversi oppure sciogliere le Camere\u00bb.<\/p><p>GRIECO, in merito al richiamo all\u2019articolo 28, osserva che non \u00e8 esatto, perch\u00e9 in quello si parla di una Commissione interna di ciascuna Camera, mentre nell\u2019articolo in esame \u00e8 prevista l\u2019ipotesi di una Commissione mista.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rileva che la Commissione di cui all\u2019articolo 38 si forma nel momento nel quale sorge il conflitto: si tratta quindi di un\u2019ipotesi diversa da quella considerata all\u2019articolo 28. Perci\u00f2, in caso di contrasti, prima di ricorrere al sistema drastico dello scioglimento delle Camere, crede sarebbe opportuno, e senza offesa al principio della bicameralit\u00e0, ammettere questa possibilit\u00e0 di una discussione comune in una Commissione che fosse quasi delegata dalle due Camere a cercare una linea di conciliazione. Osserva, del resto, che entrambe le Camere sono rappresentanti della sovranit\u00e0 popolare e quindi non devono essere sempre raffigurate in una posizione di antitesi. D\u2019altra parte fa presente che il contrasto potr\u00e0 anche sorgere su punti non sostanziali ed essere facilmente risolto attraverso questo contatto immediato.<\/p><p>BULLONI \u00e8 del parere che, in luogo di fissare fin d\u2019ora dei temperamenti che suonino sfiducia verso i componenti delle due Camere, si debba fare affidamento sul loro senso di responsabilit\u00e0, affinch\u00e9 sia evitato un conflitto per questioni di scarso rilievo. Se poi si avranno contrasti su questioni rilevanti, questi potranno essere risolti mediante il potere di scioglimento delle due Camere riservato al Presidente della Repubblica.<\/p><p>MANNIRONI propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abQuando la seconda Camera non si pronuncia nel termine dell\u2019articolo precedente sopra un disegno di legge approvato dalla prima Camera e questa l\u2019approva nuovamente, il disegno pu\u00f2 essere promulgato quale legge.<\/p><p>\u00abSe la seconda Camera respinge il progetto o vi introduce emendamenti che la prima Camera non accetta, occorre che la nuova approvazione avvenga a maggioranza assoluta dei componenti e di due terzi dei presenti della prima Camera.<\/p><p>\u00abOve non sia raggiunta tale maggioranza qualificata, la prima Camera o il Presidente della Repubblica possono chiedere che il disegno di legge, nei termini da esso approvati, sia sottoposto a <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>Dichiara che lo presenta in linea subordinata, per il caso, cio\u00e8, che non venga approvato il testo proposto dal Comitato.<\/p><p>FABBRI osserva, innanzi tutto, che la mancata pronunzia da parte di una delle due Camere entro il termine fissato \u00e8, a suo avviso, una chiara manifestazione di dissenso espressa nella forma pi\u00f9 anodina e politicamente mono violenta. Non ritiene attuabile l\u2019ipotesi dell\u2019articolo 38 che, in caso di rigetto, la Commissione debba essere rafforzata con i Commissari dell\u2019altra Camera; ma che prospettare tale eventualit\u00e0 pu\u00f2 essere utile perch\u00e9, oltre a suscitare una discussione nel Paese, potr\u00e0 determinare, sia la ripresentazione da parte del Governo del progetto che fu rigettato, sia lo scioglimento della Camera e quindi nuove elezioni generali, con la conseguenza del riesame del progetto nella legislatura successiva.<\/p><p>Non comprende perch\u00e9 per il solo fatto che un progetto di legge sia stato presentato, debba sboccare sempre in una conclusione positiva; rileva, anzi, che il fatto che il corso normale di un progetto di legge possa arrestarsi ad un punto morto, e quindi non perfezionarsi, \u00e8 un fenomeno costante nella vita parlamentare di tutti i Paesi democratici: non \u00e8 necessario che tutto il ciclo della procedura parlamentare si esaurisca nella breve vita di una legislatura.<\/p><p>EINAUDI si associa a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Fabbri. Ritiene che sia una delle principali funzioni del Parlamento quella di vagliare i disegni di legge e far s\u00ec che soltanto una quota-parte di essi auguralmente piccola diventi legge. \u00c8 suo vivo desiderio che il sistema parlamentare torni a funzionare come in passato, per evitare la pletora delle leggi redatte frettolosamente e malamente congegnate. Non vede quindi la necessit\u00e0 di creare un meccanismo complicato per impedire al Parlamento di assolvere ad uno dei suoi compiti essenziali.<\/p><p>FUSCHINI fa presente che nell\u2019articolo 38 originario non \u00e8 contemplata l\u2019ipotesi, pur frequentissima, che il disegno di legge sia approvato in una Camera con degli emendamenti, mentre tale caso era considerato nell\u2019articolo 38 proposto dall\u2019onorevole Mortati: vorrebbe che questa ipotesi fosse anche considerata.<\/p><p>MANNIRONI, premesso che il demandare la controversia ad una Commissione mista parlamentare riproduce il sistema adottato dei casi di divergenza tra le decisioni dell\u2019Assemblea regionale ed il Governo, osserva che, se non si vuole accettare la soluzione proposta all\u2019onorevole Mortati, non si pu\u00f2 sfuggire alla soluzione di rimandare il progetto, respinto o emendato dalla seconda Camera, alla prima Camera, che potr\u00e0 di nuovo discuterlo e approvarlo. Lasciar cadere del tutto un progetto solo perch\u00e9 \u00e8 mancato l\u2019accordo delle due Camere a un primo esame pu\u00f2 servire, a suo giudizio, a incoraggiare un\u2019abitudine dannosa, a eliminare inutilmente ogni possibilit\u00e0 d\u2019accordo tra le due Camere su questioni, proposte e progetti su cui tale accordo sarebbe reso possibile ad un riesame. Infine \u00e8 necessario prevedere il modo con cui sia possibile arrivare alla soluzione di un contrasto tra le due Camere: gli sembra eccessivo decidere che, in caso di contrasto, manchi qualsiasi sanatoria e che perci\u00f2 il progetto sia destinato a cadere.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di non essere favorevole all\u2019istituzione di una Commissione mista, della quale in ogni caso dovrebbero essere specificati i poteri, le funzioni e il valore delle decisioni. Aggiunge che, se si tratta di un semplice tentativo di avvicinamento, questo sar\u00e0 sempre riservato all\u2019iniziativa dei Presidenti delle due Camere; ma non ritiene che sia sempre il caso di tentarlo, sia per la modestia della legge in questione, sia per la constatata difficolt\u00e0 <em>a priori<\/em> di riuscire ad ottenere un accordo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, replica che il Governo \u00e8 giudice della sanazione politica e dell\u2019importanza del provvedimento. Aggiunge che le decisioni di tale Commissione non hanno affatto carattere vincolante; essa ha il compito di cercare una via di uscita, sulla quale si possano accordare i componenti delle due Camere e le sue decisioni non vincolano nessuno, perch\u00e9 ad essa sono deferiti i poteri normali delle Commissioni, cio\u00e8 quelli semplicemente di fare proposte.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che sia opportuno stabilire nella Costituzione questa particolare procedura di conciliazione tra le due Camere affidata ad una Commissione mista.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Apre ora la discussione sulla proposta sostitutiva presentata, in via subordinata, dall\u2019onorevole Mannironi, della quale ha gi\u00e0 dato lettura, ed avverte che le espressioni \u00abprima Camera\u00bb e \u00abseconda Camera\u00bb non significano rispettivamente Camera dei Deputati e Senato, ma devono intendersi nel senso della Successione, cio\u00e8 di Camera che per prima o per seconda ha esaminato il disegno di legge.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, vi \u00e8 contrario, perch\u00e9 ritiene trattarsi di un emendamento che compromette il corretto funzionamento del sistema bicamerale.<\/p><p>MANNIRONI fa rilevare che la minaccia di superare la seconda Camera la quale si disinteressa, con la prima che approvi un progetto con maggioranza qualificata, spinger\u00e0 la seconda ad interessarsi dei progetti ed a tentare di raggiungere l\u2019accordo sui punti controversi. La soluzione proposta, gli sembra, non solo non vulnera il sistema bicamerale, ma ne mette in risalto l\u2019utilit\u00e0. Osserva, infine, che le soluzioni da lui proposte sono accolte anche in altre Costituzioni e hanno avuto il consenso di altri parlamentari molto autorevoli.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la proposta Mannironi, la quale deferisce ad una sola Camera tutto il potere legislativo, appare quasi come la sanzione contro la carenza dell\u2019altra. Riconosce che sarebbe stato preferibile trovare una disposizione che obbligasse ogni Camera ad assumere sempre le responsabilit\u00e0 delle proprie azioni, dichiarando sempre apertamente il suo parere su una legge, piuttosto che consentire la possibilit\u00e0 di ricorrere a questi tentativi di impedirne il passaggio col silenzio o con l\u2019inerzia.<\/p><p>Pone ai voti la prima parte dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mannironi, in cui si fa l\u2019ipotesi che la seconda Camera non si pronunzi affatto nei termini consentiti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa rilevare che l\u2019onorevole Mannironi ha previsto nel suo emendamento una seconda ipotesi con una seconda soluzione: \u00abse la seconda Camera respinge il progetto o introduce emendamenti che la prima Camera non ammetta, occorre che la nuova approvazione avvenga a maggioranza assoluta dei componenti e dei due terzi dei presenti della prima\u00bb.<\/p><p>NOBILE rileva che, se non si riesce a trovare un rimedio, la seconda Camera potrebbe, volendo, ostacolare tutte le leggi approvate dalla prima.<\/p><p>FABBRI replica che il rimedio \u00e8 quello delle elezioni generali.<\/p><p>ROSSI PAOLO ricorda che questi problemi sono stati molto dibattuti in seno al Comitato. Riconosce che se si accordano alle due Camere i medesimi poteri, pu\u00f2 avvenire che l\u2019una assuma sistematicamente il metodo di respingere le proposte dell\u2019altra. Osserva, a questo proposito, che tutte le Costituzioni nelle quali \u00e8 stabilito che un progetto approvato da una Camera e respinto dall\u2019altra ritorna alla prima, che pu\u00f2 votarlo con una maggioranza qualificata o semplice, presuppongono l\u2019esistenza di una certa differenza gerarchica; pensa quindi che sia impossibile trovare una soluzione diversa da quella adottata dal Comitato, cio\u00e8 non dir nulla.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce che una costruzione di questo genere pu\u00f2 permettere sia all\u2019una che all\u2019altra Camera di arrestare reciprocamente i lavori parlamentari, e ritiene che l\u2019unica soluzione sarebbe quella di dare alla prima una posizione di preminenza.<\/p><p>Osserva che, con la formulazione proposta, si stabilisce una priorit\u00e0 mutevole permanente, perch\u00e9 la Camera che ha votato per prima un progetto di legge acquista, nei confronti di quel progetto, una posizione di preminenza, e ritiene inaccettabile il lasciare al caso la determinazione di questa posizione.<\/p><p>FUSCHINI replica che non \u00e8 lasciata al caso, bens\u00ec all\u2019intuito del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la seconda proposta contenuta nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mannironi, che prevede l\u2019ipotesi dell\u2019opposizione al progetto o dell\u2019introduzione di emendamenti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda che si deve ancora votare sull\u2019ultima parte dell\u2019articolo 38 cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abSe il dissenso delle Camere persiste, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 indire il <em>referendum<\/em> sui punti controversi oppure sciogliere le Camere\u00bb.<\/p><p>Fa notare che a questa formula corrisponde l\u2019ultima parte dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mannironi:<\/p><p>\u00abOve non sia raggiunta la maggioranza qualificata di cui al comma precedente, la prima Camera o il Presidente della Repubblica possono chiedere che il disegno di legge nei termini approvati sia sottoposto a <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>Osserva che, a suo avviso, l\u2019unica ipotesi che si dovrebbe porre sarebbe quella del <em>referendum<\/em>, perch\u00e9 la facolt\u00e0 di sciogliere le Camere \u00e8 una delle prerogative del Capo dello Stato.<\/p><p>TOSATO crede sia bene indicare anche questo caso, perch\u00e9 potrebbe essere uno di quelli tipici in cui il Capo dello Stato pu\u00f2 sciogliere le Camere.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che \u00e8 piuttosto da considerare caso tipico la facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, obbietta che, per giudicare dell\u2019opportunit\u00e0 di questo atto del Presidente, bisognerebbe sapere se saranno precisati i casi di scioglimento delle Camere, perch\u00e9 quello in esame potrebbe essere uno dei casi per addivenire a tale scioglimento.<\/p><p>FABBRI fa l\u2019ipotesi che una delle Camere, ritenendo opportuno un provvedimento da essa approvato e che l\u2019altra invece ostacola, richieda il <em>referendum<\/em>: in tal caso, questo dovrebbe avere l\u2019efficacia di convertire in legge la norma approvata da una delle due Camere.<\/p><p>MANNIRONI ritiene eccessivo ammettere, per un semplice dissenso su un progetto anche non importante, la possibilit\u00e0 di un <em>referendum<\/em> e lo scioglimento della Camera, mentre ci si dovrebbe preoccupare di creare un meccanismo che consentisse la possibilit\u00e0 di un accordo fra le due Camere.<\/p><p>BULLONI \u00e8 del parere che non debba essere snaturato l\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, che \u00e8 essenzialmente d\u2019iniziativa popolare; cio\u00e8, che il <em>referendum<\/em> si possa indire non su richiesta del Capo dello Stato, ma soltanto su richiesta popolare e in determinali casi. Aggiunge che, in caso di dissenso tra le due Camere, decider\u00e0 la saggezza del Capo dello Stato, il quale potr\u00e0 sciogliere le due Camere, se riterr\u00e0 che il dissenso sia tale da rendere necessarie le nuove elezioni.<\/p><p>MANNIRONI afferma che, a suo avviso, sarebbe meglio indire il <em>referendum<\/em> senza arrivare allo scioglimento delle due Camere.<\/p><p>ROSSI PAOLO fa presente che, se il <em>referendum<\/em> indetto su un disegno di legge a causa di dissenso fra i due rami del Parlamento manifester\u00e0 un\u2019opinione pubblica contraria a quella di una delle due Camere, si dovr\u00e0 necessariamente sciogliere la Camera che non aveva preso una deliberazione conforme all\u2019opinione pubblica e si dovranno pertanto indire nuove elezioni. Aggiunge che in ogni caso non si arriver\u00e0 al <em>referendum<\/em> per una legge di scarsa importanza, ma solo per leggi veramente essenziali.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell\u2019ultimo periodo dell\u2019articolo 38:<\/p><p>\u00abIn caso di dissenso delle Camere il Presidente della Repubblica pu\u00f2 indire il <em>referendum<\/em> sui punti controversi\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 7 voti favorevoli e 13 contrari non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dichiara che, a seguito di questa votazione, decade anche l\u2019ultima parte dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mannironi.<\/p><p>FABBRI, quanto all\u2019ultima proposizione dell\u2019articolo 38 (\u00aboppure scioglier\u00e0 le Camere\u00bb), dichiara di essere contrario, non perch\u00e9 intenda di negare tale facolt\u00e0 al Capo dello Stato, ma perch\u00e9 ritiene che essa rientri tra le prerogative del Presidente della Repubblica.<\/p><p>BULLONI aderisce alla dichiarazione dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che anche quest\u2019ultimo inciso: \u00aboppure scioglier\u00e0 le Camere\u00bb possa considerarsi respinto.<\/p><p>Rileva quindi che l\u2019intero articolo 38 non \u00e8 stato approvato.<\/p><p>Ricorda che la Sottocommissione deve ancora decidere, per completare l\u2019esame del potere legislativo, sulla questione del <em>referendum<\/em>: e a tale riguardo fa presente che l\u2019onorevole Mortati \u00e8 stato incaricato di redigere gli articoli relativi, in base ai princip\u00ee approvati dalla Sottocommissione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, desidera dare qualche chiarimento sul <em>referendum<\/em> ed avere in proposito anche qualche direttiva dalla Sottocommissione per poter redigere uno schema il quale presumibilmente possa incontrare il favore della maggioranza dei colleghi.<\/p><p>In tema di <em>referendum<\/em> nazionale, non crede innanzi tutto che ci si debba occupare del <em>referendum<\/em> consultivo.<\/p><p>NOBILE domanda la ragione di questa esclusione. Ricorda che in America funziona molto bene l\u2019Istituto Gallupp, il quale, con i frequenti questionari sottoposti al pubblico, costituisce una fonte molto importante di notizie anche per il Governo.<\/p><p>EINAUDI crede che un simile istituto potrebbe avere la sua influenza anche in Italia.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, spiega che il <em>referendum<\/em> consultivo si deve scartare, perch\u00e9 il popolo, essendo il pi\u00f9 qualificato organo politico dello Stato democratico, non potrebbe non vincolare, data l\u2019autorit\u00e0 inerente alle sue pronunce, le quali solo apparentemente si potrebbero chiamare pareri.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il <em>referendum<\/em> consultivo avrebbe anche conseguenze gravi, in quanto obbligherebbe la Camera a sciogliersi se il risultato fosse contrario, perch\u00e9 dovrebbe ritenersi che essa non rispecchiasse pi\u00f9 la maggioranza della Nazione. Ritiene che si possa decidere senza arrivare ad una votazione sull\u2019opportunit\u00e0 di non considerare, nella Costituzione, il <em>referendum<\/em> consultivo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, aggiunge che si dovr\u00e0 anche decidere se il <em>referendum<\/em> popolare sar\u00e0 un <em>referendum<\/em> deliberativo, con effetto obbligatorio, in determinati casi: ed allora si dovrebbero stabilire questi casi, come anche fissare i casi di esclusione.<\/p><p>Per il <em>referendum<\/em> legislativo o d\u2019iniziativa parlamentare, si dovrebbe stabilire in quali casi potr\u00e0 applicarsi, oltre che in materia di leggi gi\u00e0 approvate o in caso di dissenso tra le due Camere. Fa presente che \u00e8 stato gi\u00e0 deciso dalla Sottocommissione di escludere nel Capo dello Stato la facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em>: il potere esecutivo, cio\u00e8, pu\u00f2 sciogliere le Camere, ma non pu\u00f2 mai sentire il parere del popolo. Si dovrebbe anche stabilire se il <em>referendum<\/em> legislativo si possa chiedere in via principale o in via sussidiaria: personalmente crederebbe in via consultiva, ma escluso il <em>referendum<\/em> consultivo, per la ragione gi\u00e0 dette, tale ipotesi non si potr\u00e0 pi\u00f9 verificare.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il Governo non pu\u00f2 prendere l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em> se non attraverso il Parlamento: quando il <em>referendum<\/em> non \u00e8 d\u2019iniziativa popolare, non pu\u00f2 essere indetto che per legge; dovrebbe esservi sempre un articolo, nella legge che si vuol sottoporre al <em>referendum<\/em>, il quale dicesse: \u00abla presente legge deve essere sottoposta a <em>referendum<\/em> popolare\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, nota che si avrebbe cos\u00ec una formula di legislazione lasciata alla volont\u00e0 del popolo.<\/p><p>FUSCHINI osserva che, con la Costituzione, si \u00e8 creato un sistema di democrazia indiretta, mentre il <em>referendum<\/em> \u00e8 un sistema di vera e propria democrazia diretta. Si tratta di vedere come esso possa inserirsi nel sistema legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che le democrazie indirette dovrebbero tendere verso una trasformazione in democrazie dirette, se non vi sono motivi che l\u2019impediscano. Si dovrebbe perci\u00f2 accogliere nella Costituzione il maggior numero possibile di elementi di democrazia diretta: rimarrebbe il problema di coordinarli.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dubita che si possa prendere in considerazione l\u2019ipotesi del <em>referendum<\/em> d\u2019iniziativa parlamentare; perch\u00e9 il Parlamento, qualificato a fare leggi, verrebbe in tal modo a dubitare del valore della sua funzione di rappresentante del popolo: nell\u2019ipotesi che il popolo con il <em>referendum<\/em> non approvasse un progetto, si avrebbe un esautoramento del Parlamento. In un sistema di tipo parlamentare non vede come ci\u00f2 possa farsi, senza far seguire effetti particolarmente gravi da questa consultazione. In alcune decisioni gi\u00e0 prese dalla Sottocommissione si \u00e8 attuata l\u2019inserzione di qualche elemento non strettamente parlamentare nel sistema parlamentare, si \u00e8 realizzato cio\u00e8 un tentativo di superare il regime puramente parlamentare.<\/p><p>Sarebbe piuttosto di opinione che l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em> fosse affidata al Governo, il quale potr\u00e0 trovarsi nella necessit\u00e0 di ricorrere al responso del popolo per decidere, ad esempio, sul mantenimento o meno di un dato indirizzo osteggiato dal Parlamento. Tuttavia, per il momento non parlerebbe n\u00e9 di iniziativa del Parlamento, n\u00e9 di iniziativa del Capo dello Stato, ma solo di quella affidata al corpo elettorale. Tutto al pi\u00f9 si potrebbe ammettere la richiesta del <em>referendum<\/em> da parte di una minoranza qualificata della Camera, riannodandosi al concetto, gi\u00e0 altra volta invocato, della protezione delle minoranze.<\/p><p>PRESIDENTE teme che questa ipotesi \u2013 che dovrebbe verificarsi solo in casi eccezionali \u2013 potrebbe invece ripetersi troppo frequentemente.<\/p><p>UBERTI ritiene che, almeno inizialmente, il <em>referendum<\/em> avrebbe possibilit\u00e0 di successo solo in campo regionale.<\/p><p>Osserva poi che bisogna sganciare questo istituto dall\u2019idea di un voto di fiducia politica e dargli un carattere di soluzione pratica di determinati problemi. Comprende che ci\u00f2 riuscir\u00e0 difficile; ma si tratta di trovare il modo di applicare in tema di <em>referendum<\/em> quanto avviene nel caso di una votazione contraria ad una legge comune: che il Governo non viene rovesciato se non sia stata posta la questione di fiducia.<\/p><p>LACONI ritiene che in Italia un <em>referendum<\/em> a cui partecipino 25 milioni di persone acquister\u00e0 sempre un valore politico, qualunque sia il carattere che si vorr\u00e0 dargli.<\/p><p>MANNIRONI rileva che, scartata la tesi del <em>referendum<\/em> d\u2019iniziativa del Capo del Governo e quello di iniziativa parlamentare, si potr\u00e0 trovare l\u2019accordo su un <em>referendum<\/em> voluto da una parte degli elettori.<\/p><p>PRESIDENTE, tenendo presente tale conclusione, ritiene che l\u2019onorevole Mortati potr\u00e0 formulare un progetto da sottoporre alla Sottocommissione nelle prossime riunioni.<\/p><p>Fa presente che \u00e8 rimasta in sospeso anche la denominazione della seconda Camera, pur essendo stato deciso di cambiare il nome di \u00abSenato\u00bb.<\/p><p>EINAUDI ricorda che \u00e8 anche da decidere sulla questione dei comitati ausiliari delle due Camere.<\/p><p>GRIECO pensa che tali organismi debbano essere sempre consultivi.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo. Si potrebbe anche dare a questi organismi un potere di iniziativa legislativa ed un potere consultivo, su richiesta sia delle Camere, che del Governo: cos\u00ec pure potrebbero essere autorizzati alla redazione di dati regolamenti tecnici, sempre per delega delle Camere. Il punto pi\u00f9 importante \u00e8 lo stabilire da chi debbano essere eletti: a suo avviso potrebbero derivare dalle Camere stesse, sia pure su designazione di determinati corpi professionali.<\/p><p>PRESIDENTE crede che tali Comitati potrebbero essere eletti su una base popolare, ma con collegi elettorali distinti; perch\u00e9 evidentemente un Comitato di carattere consultivo deve avere la rappresentanza di larghi settori della vita economica.<\/p><p>FABBRI non ritiene necessario menzionare nella Costituzione questi Comitati. Osserva che attualmente in quasi tutti i Ministeri sono costituiti degli organi consultivi, creati con legge dello Stato, senza bisogno di ricorrere alla Costituzione. Teme che altrimenti possano sorgere altri organi burocratici. Ritiene che, quando vi siano dei progetti veramente interessanti, possa essere richiesto il parere delle organizzazioni competenti, come la Confederazione generale del lavoro e quella dell\u2019industria.<\/p><p>NOBILE rileva che questi Comitati esistono gi\u00e0 a fianco dei Ministeri e che bisognerebbe soltanto allargarne le attribuzioni.<\/p><p>EINAUDI pensa che nella Costituzione si tratter\u00e0 solo di fissare alcuni princip\u00ee generali e soprattutto quello che tali Comitati possano essere istituiti soltanto per legge.<\/p><p>Ricorda che esistono gi\u00e0 organi di tale natura, i quali hanno una tradizione che dura da parecchi decenni, come il Consiglio Superiore dell\u2019istruzione, la Giunta Superiore del catasto, la Commissione Superiore delle imposte diretto, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quello delle miniere, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE, nella trattazione degli articoli sul potere esecutivo, crede che si potr\u00e0 stabilire la costituzione per ogni dicastero di un Comitato di questo genere; sar\u00e0 poi la legge che disporr\u00e0 in qual modo debbano essere eletti.<\/p><p>Constatato che vi \u00e8 un accordo di massima, affida all\u2019onorevole Mortati anche l\u2019incarico di studiare questo argomento, per sottoporre poi alla Sottocommissione delle proposte concrete.<\/p><p>La seduta termina alle 18.05.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Cappi, Einaudi, Fabbri, Farini, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortati, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Borbon, Calamandrei, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Leone Giovanni, Lussu, Piccioni, Perassi, Porzio, Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 77. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 21 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Coordinamento degli articoli sul potere legislativo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Rossi Paolo \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Tosato \u2013 Fabbri \u2013 Grieco \u2013 Mannironi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5343","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5343"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5343\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10563,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5343\/revisions\/10563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5343"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}