{"id":5341,"date":"2023-10-15T23:44:27","date_gmt":"2023-10-15T21:44:27","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5341"},"modified":"2023-12-08T22:56:35","modified_gmt":"2023-12-08T21:56:35","slug":"antimeridiana-di-sabato-21-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5341","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI SABATO 21 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5341\" class=\"elementor elementor-5341\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0f8a35e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0f8a35e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0a459d5\" data-id=\"0a459d5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32293e6 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"32293e6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461221sed076ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-19da604 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"19da604\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>76.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 21 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Autonomie regionali<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 Fabbri \u2013 Cappi \u2013 Mortati \u2013 Tosato \u2013 Ravagnan.<\/p><p>Coordinamento degli articoli sul potere legislativo (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Tosato \u2013 La Rocca \u2013 Cappi \u2013 Bulloni \u2013 Ambrosini \u2013 Fuschini \u2013 Mortati \u2013 Laconi \u2013 Targetti \u2013 Bozzi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Grieco.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.30.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie regionali.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Ambrosini ha chiesto di parlare sull\u2019articolo 20 del progetto sulle autonomie locali.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, informa che per quanto si riferisce all\u2019articolo 20 del progetto sulle autonomie locali, in cui si prevede l\u2019istituzione di una Corte di giustizia amministrativa, la seconda Sezione ha deciso che ogni deliberazione in materia sia rinviata all\u2019inizio del nuovo anno. L\u2019articolo anzidetto, pertanto, potrebbe essere tenuto in sospeso, perch\u00e9 il suo accoglimento dipende dell\u2019adozione del principio di una giurisdizione speciale nel campo amministrativo.<\/p><p>In sede di seconda Sezione frattanto si \u00e8 rilevato che la soppressione della Giunta provinciale amministrativa \u00e8 in riferimento all\u2019istituzione di una Corte di giustizia amministrativa.<\/p><p>UBERTI fa presente che la seconda Sezione sta avviando i suoi lavori nel senso che debba essere rimessa ad una legge susseguente, da emanarsi entro un periodo di 5 anni, la definizione delle giurisdizioni speciali, tra cui sarebbe da comprendere quella relativa all\u2019istituzione di una Corte di giustizia amministrativa. D\u2019altra parte, poich\u00e9 \u00e8 stato approvato il principio che la Giunta provinciale amministrativa debba essere sostituita da un nuovo organo regionale, \u00e8 necessario fare menzione della Corte anzidetta, perch\u00e9 altrimenti potrebbe sembrare che la Giunta provinciale amministrativa debba ancora sussistere. \u00c8 del parere, quindi, che la Sottocommissione possa senz\u2019altro approvare il testo dell\u2019articolo 20, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato dal Comitato di redazione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che per le ragioni da lui addotte, si potrebbe senz\u2019altro accogliere la proposta dell\u2019onorevole Uberti.<\/p><p>FABBRI propone che, relativamente alla questione in esame, sia affermato il principio che l\u2019ordinamento della giustizia amministrativa sia devoluto alla giurisdizione dello Stato e ci\u00f2 perch\u00e9, secondo il criterio espresso dal Comitato di redazione, contro i provvedimenti dell\u2019eventuale organo regionale di giustizia amministrativa si potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato.<\/p><p>CAPPI osserva che la seconda Sezione fu d\u2019accordo nell\u2019affermare il mantenimento e l\u2019unit\u00e0 della giurisdizione amministrativa.<\/p><p>FABBRI fa presente che dovrebbe essere detto espressamente che la Corte di giustizia amministrativa \u00e8 un organo di primo grado.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>MORTATI ritiene anche necessario che si parli di organi di giustizia amministrativa, in quanto appunto tali organi sono molteplici.<\/p><p>TOSATO propone che, dopo aver fatto riferimento a quanto hanno proposto gli onorevoli Fabbri e Mortati, sia detto espressamente che l\u2019ordinamento degli organi in questione sar\u00e0 regolato dalla legge.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, secondo le varie proposte test\u00e9 fatte, la formulazione dell\u2019articolo 20 potrebbe essere la seguente:<\/p><p>\u00abNella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l\u2019ordinamento che sar\u00e0 stabilito dalla legge\u00bb.<\/p><p>MORTATI crede che sarebbe meglio parlare di \u00aborgani statali di primo grado\u00bb, in quanto la giustizia non pu\u00f2 avere che un ordinamento unitario nello Stato.<\/p><p>TOSATO ritiene pi\u00f9 opportuna la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abNella Regione lo Stato istituisce organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l\u2019ordinamento che sar\u00e0 stabilito dalla legge\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, preferisce la formula di cui il Presidente ha dato lettura. Fa presente, inoltre, che occorre prendere in esame anche il secondo comma dell\u2019articolo 20, in cui \u00e8 detto che potranno essere istituite sezioni in sede diversa dal Capoluogo della regione.<\/p><p>RAVAGNAN avverte che dalla seconda Sezione non \u00e8 stata approvata alcuna deliberazione in merito al quesito se debba essere mantenuta una giustizia amministrativa separata.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ricorda all\u2019onorevole Ravagnan che la seconda Sezione ha approvato il principio secondo cui entro cinque anni il legislatore dovr\u00e0 esaminare tutta la materia in discussione. Pertanto la giustizia amministrativa potr\u00e0 rimanere separata per un periodo di cinque anni.<\/p><p>RAVAGNAN osserva in ogni modo che, stabilendo un primo grado di giustizia amministrativa, sorge il problema dell\u2019organo competente in secondo grado e, quindi, quello se debba essere mantenuto il Consiglio di Stato.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che, con la dizione dell\u2019articolo in esame, si lascia impregiudicata qualsiasi questione.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la seguente formulazione dell\u2019articolo 20:<\/p><p>\u00abNella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l\u2019ordinamento che sar\u00e0 stabilito dalla legge. Potranno essere stabilite sezioni in sede diversa dal capoluogo della Regione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><strong>Seguito della discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.<\/strong><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 35:<\/p><p>\u00abLe Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>A tale articolo si propone un\u2019aggiunta cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00ab\u2026politici, di arbitrato o di regolamento giudiziario, di commercio, che importano variazioni di territorio od oneri alle finanze o che esigono modificazioni di leggi\u00bb.<\/p><p>NOBILE domanda perch\u00e9, con l\u2019aggiunta proposta, non dovrebbe pi\u00f9 essere usata l\u2019espressione generica di \u00abtrattati internazionali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, con l\u2019espressione \u00abtrattati internazionali\u00bb, si pu\u00f2 dar luogo al sorgere di una serie di accorgimenti per cui alcuni atti, che sono veri e propri trattati internazionali, soltanto perch\u00e9 hanno una denominazione diversa, sfuggirebbero all\u2019obbligo della ratifica. \u00c8 stato richiamato in proposito l\u2019esempio degli Stati Uniti, in cui alcuni accordi, che pure impegnano la nazione, in quanto non vien data loro la denominazione di trattati non sono sottoposti all\u2019approvazione del Congresso.<\/p><p>NOBILE, per evitare il sorgere degli inconvenienti accennati dal Presidente, propone il seguente emendamento all\u2019articolo in esame: \u00abdei trattali ed accordi internazionali ed in generale di qualsiasi atto stipulato con altri Stati\u00bb.<\/p><p>EINAUDI intende innanzitutto lumeggiare i motivi per cui nei tempi recenti molti accordi, specialmente di carattere commerciale, non sono pi\u00f9 definiti come trattati e quindi, pure entrando in vigore, non sono sottoposti alla ratifica delle Camere.<\/p><p>Un tempo le operazioni commerciali fra Stato e Stato erano fatte dai privati e i trattati di commercio non avevano altro scopo che quello di stabilire alcune regole generali, a cui tutti indistintamente coloro che commerciavano dovevano sottostare. Dall\u2019altra guerra in poi cominci\u00f2 ad entrare in uso il sistema di far compiere tali operazioni da enti pubblici o da privati godenti di speciali concessioni: onde una serie numerosa di accordi, che non riguardano pi\u00f9 l\u2019attivit\u00e0 del commercio da un punto di vista generale, ma si riferiscono a determinate materie in modo particolare.<\/p><p>Rispetto a tali accordi, che, in quanto non sono definiti come trattati, non sono sottoposti all\u2019approvazione delle Camere, si pu\u00f2 rilevare che, senza di essi, sarebbero assai difficili le operazioni di carattere commerciale nell\u2019ambito internazionale, data l\u2019organizzazione economico-industriale del mondo moderno. Si possono dire quindi necessari, e ci\u00f2 anche perch\u00e9 essi hanno spesso carattere di urgenza. Sono queste le ragioni per cui tali accordi sono stati sottratti al procedimento della ratifica legislativa.<\/p><p>Ma vi \u00e8 una ragione che dovrebbe sconsigliare l\u2019uso di tali accordi, ed \u00e8 che da essi di solito deriva la sorgente dei maggiori lucri e dei maggiori pericoli di corruzione anche politica.<\/p><p>Si tratta quindi di bilanciare l\u2019importanza della necessit\u00e0 economica di procedere con la dovuta rapidit\u00e0 alla stipulazione di tali accordi, ed i pericoli di carattere morale e politico che da essi possono sorgere. Per conto suo ritiene di maggiore importanza le ragioni di carattere morale e politico che non quelle di carattere economico, e pertanto, a suo avviso, tali accordi dovrebbero essere sottoposti alla ratifica parlamentare. E ci\u00f2, anche in considerazione del fatto che molte delle ragioni che dovrebbero consigliare la stipulazione degli accordi in questione, sono per lo pi\u00f9 artificiosamente create negli ambienti ministeriali. V\u2019\u00e8 infatti tutta una tecnica per addivenire alla stipulazione di questi accordi commerciali, alla cui elaborazione partecipano funzionari specializzati degli Stati contraenti, i quali funzionari hanno finito col credere che la loro opera sia addirittura insostituibile. Pu\u00f2 essere che questa sua impressione sia non esatta, ma egli ha ragione di non ritenerla tale.<\/p><p>FABBRI fa presente che, in considerazione delle osservazioni dell\u2019onorevole Einaudi, sarebbe opportuno far menzione, nell\u2019articolo in esame, delle concessioni dei monopoli di importazione e di esportazione. Pertanto gli accordi stipulati dallo Stato per mezzo di enti che abbiano tale concessioni dovrebbero essere sottoposti alla ratifica delle Camere. Tale obbligo invece non dovrebbe sussistere per gli accordi di <em>clearing<\/em>, che, pi\u00f9 che altro, riguardano l\u2019esecuzione dei trattati di commercio.<\/p><p>TOSATO rileva che quando si parla di trattati si usa un termine il pi\u00f9 lato possibile. Infatti per \u00abtrattato\u00bb si intende qualsiasi accordo di diritto internazionale, sia normativo, sia di contratto.<\/p><p>PRESIDENTE aderisce personalmente alla tesi prospettata dall\u2019onorevole Einaudi, perch\u00e9 con essa si d\u00e0 un completo riconoscimento alla sovranit\u00e0 popolare che, attraverso il Parlamento, eserciterebbe un adeguato controllo anche sulla politica internazionale. Ritiene, pertanto, che si dovrebbe adottare una formulazione di carattere generico, la pi\u00f9 ampia possibile, anche perch\u00e9 si pu\u00f2 senz\u2019altro fare affidamento, per i casi urgenti, sulla rapidit\u00e0 di funzionamento delle Commissioni parlamentari.<\/p><p>TOSATO esprime il dubbio che per i casi urgenti si possa avere subito la ratifica delle Camere, perch\u00e9 esse, nel momento richiesto per addivenire alla ratifica di dati accordi, possono non essere convocate.<\/p><p>LA ROCCA \u00e8 contrario ad un\u2019elencazione tassativa dei vari tipi di trattati internazionali perch\u00e9, cos\u00ec facendo, potrebbe sfuggire qualche accordo, riferibile ad una determinata materia, eventualmente anche molto importante, e che pertanto verrebbe sottratto al controllo del Parlamento. Ritiene quindi preferibile la formula originaria dell\u2019articolo 35, che \u00e8 la pi\u00f9 lata e la pi\u00f9 generica.<\/p><p>PRESIDENTE crede che, alle giuste esigenze prospettate dall\u2019onorevole La Rocca, risponda meglio la formulazione proposta dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>CAPPI propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLe Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali e di ogni accordo con altri Stati che interessi direttamente o indirettamente lo Stato\u00bb.<\/p><p>BULLONI \u00e8 d\u2019avviso che nella formula proposta dall\u2019onorevole Cappi dovrebbero sopprimersi le parole: \u00abdirettamente o indirettamente\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che sia sufficiente adottare soltanto il termine di \u00abtrattati\u00bb, in quanto ogni altro atto \u00e8 sottoposto al sindacato politico che il Parlamento pu\u00f2 sempre esercitare sul Governo.<\/p><p>NOBILE chiede che il testo del suo emendamento sia messo ai voti per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la prima parte dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>\u00abLe Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati ed accordi internazionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la seconda parte dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile: \u00abed in generale di qualsiasi atto stipulato con altri Stati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 36:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera, con deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri, pu\u00f2 disporre un\u2019inchiesta su materie di pubblico interesse.<\/p><p>\u00abLa Commissione d\u2019inchiesta dovr\u00e0 essere nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera, e svolge la sua attivit\u00e0 procedendo agli esami ed alle altre indagini necessarie con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI domanda perch\u00e9 nell\u2019articolo in esame si parli, non gi\u00e0 del Parlamento, ma di ciascuna Camera, e perch\u00e9 per promuovere un\u2019inchiesta si richieda soltanto la deliberazione di un terzo dei membri.<\/p><p>MORTATI risponde che l\u2019iniziativa dell\u2019inchiesta \u00e8 stata limitata a un terzo dei membri per garantire il potere di controllo alle minoranze. La facolt\u00e0 d\u2019inchiesta \u00e8 stata poi attribuita a ciascuna Camera in quanto non si tratta di inchieste ordinate con legge. Ognuna delle due Camere quindi, senza che sia necessario il concorso dell\u2019altra, pu\u00f2 disporre un\u2019inchiesta su materie di pubblico interesse.<\/p><p>FUSCHINI osserva che, poich\u00e9 con l\u2019inchiesta si conferiscono alle Camere poteri di carattere giudiziario, e quindi straordinario, ci\u00f2 dovrebbe essere stabilito soltanto con un\u2019apposita legge. A suo avviso, quindi, in caso d\u2019inchiesta su materie di pubblico interesse dovrebbero intervenire ambedue le Camere. E ci\u00f2 anche per un\u2019altra considerazione: potrebbe infatti sorgere un disaccordo fra i due rami del Parlamento circa l\u2019opportunit\u00e0 o modo di promuovere un\u2019inchiesta o la valutazione dei fatti assoggettati alla inchiesta stessa, e cos\u00ec potrebbero aversi due inchieste, dell\u2019una e dell\u2019altra Camera, aventi fini o risultati diversi; ci\u00f2 che sarebbe assai grave ed assolutamente da evitarsi.<\/p><p>LACONI non condivide le critiche dell\u2019onorevole Fuschini e ritiene che il potere d\u2019inchiesta debba essere riservato a ciascuna delle due Camere separatamente. \u00c8 dell\u2019avviso poi che il primo comma dell\u2019articolo 36 debba essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera, su proposta di almeno un terzo dei membri, pu\u00f2 disporre un\u2019inchiesta su materie di pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 favorevole al mantenimento dell\u2019articolo in esame, com\u2019\u00e8 proposto.<\/p><p>MORTATI osserva, relativamente alla formula proposta dall\u2019onorevole Laconi, come sia inesatto dire che ciascuna Camera debba essere costretta a disporre un\u2019inchiesta soltanto su proposta di un dato numero dei suoi membri. Propone piuttosto che le inchieste su materie di pubblico interesse siano disposte con legge, da approvarsi in ciascuna delle due Camere da almeno un terzo dei propri membri.<\/p><p>TARGETTI non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fuschini, perch\u00e9 la sua tesi \u00e8 in contrasto con lo stato di fatto, per cui il Parlamento pu\u00f2 sempre deliberare un\u2019inchiesta, senza che per questo occorra una legge. Gli sembra invece che abbia particolare importanza il capoverso dell\u2019articolo che determina i poteri della Commissione d\u2019inchiesta.<\/p><p>TOSATO propone che nel primo comma, alle parole: \u00absu materie di pubblico interesse\u00bb, siano sostituite le seguenti: \u00absulle pubbliche amministrazioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Tosato, perch\u00e9 il Parlamento in qualche caso pu\u00f2 anche sentire la necessit\u00e0 di promuovere un\u2019inchiesta su una privata amministrazione.<\/p><p>TOSATO osserva che per le inchieste sulle amministrazioni private si pu\u00f2 sempre provvedere con un\u2019apposita legge.<\/p><p>BOZZI fa presente che, se si stabilisce la possibilit\u00e0 per le due Camere di promuovere un\u2019inchiesta soltanto sulle pubbliche amministrazioni, si potrebbe ritenere che le Camere fossero private d\u2019ogni facolt\u00e0 d\u2019inchiesta sulle private amministrazioni. Se si vuole il contrario, occorrerebbe dirlo espressamente.<\/p><p>TOSATO ritiene che all\u2019emendamento gi\u00e0 da lui proposto, in considerazione dei rilievi fatti dall\u2019onorevole Bozzi, potrebbe essere aggiunta la seguente disposizione: \u00abLe Camere possono disporre, mediante legge, un\u2019inchiesta anche sulle private amministrazioni\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>PRESIDENTE non ritiene che la tutela doverosa del potere di controllo delle minoranze debba essere spinta sino al punto di concedere alle minoranze stesse la possibilit\u00e0 di creare un turbamento continuo nell\u2019opera svolta dal Governo. Per lo pi\u00f9 sar\u00e0 l\u2019opposizione, infatti, a richiedere nelle Camere inchieste su pubbliche amministrazioni; il che sarebbe assai facile ad ottenersi, se ciascuna delle due Camere potesse promuovere inchieste con deliberazione di almeno un terzo dei propri membri, in quanto facilmente pu\u00f2 accadere che l\u2019opposizione raggiunga almeno un terzo dell\u2019uno o dell\u2019altro ramo del Parlamento.<\/p><p>In ogni modo, poich\u00e9 sono stati presentati vari emendamenti all\u2019articolo in esame, mette prima in votazione quello dell\u2019onorevole Fuschini, secondo cui le inchieste su materia di pubblico interesse dovrebbero essere deliberate con legge.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, secondo cui le inchieste su materie di pubblico interesse dovrebbero essere disposte con legge da approvarsi in ciascuna delle due Camere da almeno un terzo dei propri membri.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato, consistente nella sostituzione delle parole: \u00absulle pubbliche amministrazioni\u00bb alle parole: \u00absu materie di pubblico interesse\u00bb poste alla fine del primo comma dell\u2019articolo in esame.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA ROCCA propone di sostituire al primo comma dell\u2019articolo in esame un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera con propria deliberazione pu\u00f2 disporre un\u2019inchiesta su materie di pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI osserva che, con la formula proposta dall\u2019onorevole La Rocca, non si garantisce il potere di controllo alle minoranze. Sarebbe meglio pertanto lasciare l\u2019articolo 36 immutato.<\/p><p>BULLONI domanda, data la gravit\u00e0 che di solito pu\u00f2 avere una inchiesta su materia di pubblico interesse, se non sia il caso di riservare l\u2019iniziativa delle inchieste all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che \u00e8 stato respinto il principio di deliberare le inchieste con legge. Si \u00e8 adottato quindi implicitamente il criterio che, per promuovere un\u2019inchiesta, non occorra il concorso di ambedue le Camere, ma sia sufficiente l\u2019iniziativa di ciascun ramo del Parlamento disgiuntamente. \u00c8 da ritenere quindi che la proposta dell\u2019onorevole Bulloni, in quanto mira a stabilire che le inchieste debbano essere promosse da ambedue le Camere riunite insieme, cio\u00e8 dall\u2019Assemblea Nazionale, non possa essere accolta dalla Sottocommissione. La questione che ora si pu\u00f2 fare \u00e8 soltanto quella di sapere se ciascuna Camera, per promuovere un\u2019inchiesta, abbia bisogno di una deliberazione votata a maggioranza semplice, come ha proposto l\u2019onorevole La Rocca, o a maggioranza qualificata, o da almeno un terzo dei membri, secondo quanto \u00e8 previsto nel primo comma dell\u2019articolo in esame.<\/p><p>EINAUDI ricorda che l\u2019inchiesta sulla Banca Romana, una delle pi\u00f9 importanti nella storia politica del nostro Paese, fu deliberata soltanto dalla Camera dei Deputati.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta, fatta dall\u2019onorevole La Rocca, di sostituire al primo comma dell\u2019articolo in esame un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera con propria deliberazione pu\u00f2 disporre un\u2019inchiesta su materia di pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione il secondo comma dell\u2019articolo 36.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 37:<\/p><p>\u00abLe Camere approvano ogni anno il bilancio presentato dal Governo.<\/p><p>\u00abCon la legge di approvazione non si potranno stabilire nuovi tributi e nuove spese.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio provvisorio non pu\u00f2 essere concesso se non per legge, e per un periodo non eccedente i quattro mesi\u00bb.<\/p><p>Ne mette in votazione il primo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Propone che, nel secondo comma, il termine di quattro mesi sia ridotto a tre.<\/p><p>BOZZI fa presente che nel testo originario dell\u2019articolo 37 aveva proposto un termine di tre mesi; ma l\u2019onorevole Vanoni gli fece osservare che tale termine era troppo breve: anzi egli consigliava il termine che avesse una durata superiore ai quattro mesi.<\/p><p>MORTATI propone che al secondo comma siano incluse, tra le parole: \u00abse non\u00bb e la parola: \u00abper\u00bb, le parole: \u00abuna sola volta\u00bb e dopo la parola: \u00ablegge\u00bb siano aggiunte le seguenti: \u00abapprovata dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il testo del secondo comma che, con le proposte dell\u2019onorevole Mortati, \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio provvisorio non pu\u00f2 essere concesso se non una sola volta, per legge approvata dal Parlamento, e per un periodo non eccedente i quattro mesi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che all\u2019articolo 37 \u00e8 stato proposto di aggiungere il seguente comma:<\/p><p>\u00abLe Camere approvano ogni anno con legge il rendiconto generale\u00bb.<\/p><p>Lo mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita la Sottocommissione ad esaminare l\u2019articolo 31 che era rimasto in sospeso. Il testo di tale articolo nel progetto in discussione era il seguente:<\/p><p>\u00abI progetti approvati dalle due Camere diventano legge e devono essere promulgati nel termine di un mese dall\u2019approvazione intervenuta per ultimo, per opera del Capo dello Stato, a meno che questi non faccia uso della facolt\u00e0 di cui al successivo articolo e altres\u00ec all\u2019infuori del caso in cui vi sia una iniziativa popolare per la sottoposizione a <em>referendum<\/em> della legge approvata.<\/p><p>\u00abNel caso che le due Camere abbiano dichiarato l\u2019urgenza della legge, questa deve essere promulgata nel termine da essa stabilito, salvo che non si faccia uso della facolt\u00e0 di cui al precedente comma\u00bb.<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Mortati ha proposto il seguente testo sostitutivo:<\/p><p>\u00abI progetti divengono legge quando siano stati approvati dalle due Camere, e devono essere promulgati dal Capo dello Stato non oltre un mese dall\u2019approvazione.<\/p><p>\u00abOve le Camere abbiano dichiarato l\u2019urgenza della legge, questa dovr\u00e0 venire promulgata nel termine fissato dalla medesima.<\/p><p>\u00abNei termini predetti il Capo dello Stato potr\u00e0, con messaggio motivato, richiedere che le Camere procedano a una nuova deliberazione della legge gi\u00e0 approvata.<\/p><p>\u00abOve le Camere confermino la precedente deliberazione, la legge dovr\u00e0 essere promulgata ai sensi del primo comma.<\/p><p>\u00abLa promulgazione viene sospesa, ove entro i termini predetti si sia indetto un <em>referendum<\/em> popolare sulla legge, ad iniziativa o del Capo dello Stato o della aliquota degli elettori di cui all\u2019articolo &#8230;\u00bb.<\/p><p>Avverte pure che al terzo comma del testo sostitutivo dell\u2019articolo 31 proposto dall\u2019onorevole Mortati, l\u2019onorevole Mortati stesso propone la seguente variante:<\/p><p>\u00abLe Camere dovranno provvedere ad una nuova deliberazione della legge gi\u00e0 approvata, ove il Capo dello Stato ne faccia richiesta con messaggio motivato entro i termini di cui al primo comma\u00bb.<\/p><p>BOZZI ricorda che quando si approv\u00f2 l\u2019articolo 24, secondo cui il potere legislativo \u00e8 esercitato collettivamente dalle due Camere, fu escluso dal processo formativo della legge il Capo dello Stato, mentre, a norma del vecchio Statuto, il re partecipava alla formazione delle leggi con la sanzione. Ora si tratta di vedere se il Capo dello Stato, a cui \u00e8 stata vietata ogni partecipazione al processo formativo delle leggi, possa avere qualche potere esterno rispetto alle leggi gi\u00e0 approvate dalle due Camere. Da questo punto di vista la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati gli sembra opportuna, perch\u00e9 il Capo dello Stato rappresenta la volont\u00e0 del Paese che lo ha eletto: a lui quindi bisogna ricorrere nei momenti in cui pu\u00f2 verificarsi una discordanza tra la volont\u00e0 del Paese e quella delle due Camere. In tal caso il Capo dello Stato, secondo la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, dovrebbe appunto, con messaggio motivato, richiedere che le Camere procedano a una nuova deliberazione della legge gi\u00e0 approvata. Il Parlamento non sarebbe privato delle sue attribuzioni, perch\u00e9 potrebbe sempre confermare la precedente deliberazione. \u00c8 da osservare soltanto che sarebbe opportuno richiedere una maggioranza qualificata per procedere alla nuova deliberazione della legge gi\u00e0 approvata.<\/p><p>MORTATI dichiara che, nella formulazione da lui proposta dell\u2019articolo in esame, si \u00e8 richiamato al principio, gi\u00e0 approvato dalla Commissione, che la forma di Governo dovesse basarsi sul sistema parlamentare, pur circondando tale sistema di opportuni congegni per assicurare la stabilit\u00e0 del Governo. Ammesso quindi tale principio, si trattava di scegliere fra i vari tipi di sistema parlamentare quello che fosse pi\u00f9 idoneo a soddisfare le esigenze di una stabilit\u00e0 governativa. L\u2019articolo da lui proposto mira appunto a raggiungere tale scopo. Avverte per\u00f2 che le norme in esso contenute dovrebbero essere esaminate tenendo presenti non solo le disposizioni dell\u2019articolo 38 del progetto in discussione, ma anche quelle relative al potere esecutivo, per avere una visione pi\u00f9 ampia del problema. Dalla maggioranza dei componenti il Comitato, per assicurare una certa stabilit\u00e0 al Governo, \u00e8 stato proposto che esso possa rimanere in carica, anche se singole leggi non siano approvate dalle Camere, e che per la caduta del Governo occorra una espressa deliberazione di sfiducia approvata a maggioranza qualificata. La sua proposta in seno al Comitato si riannodava a quella prospettata dal Comitato stesso, ma con questa particolarit\u00e0, diretta ad assicurare una maggiore stabilit\u00e0 al Governo, di stabilire che, una volta accordata la fiducia espressa al Governo, questa non potesse essere revocata, se non trascorso un certo termine. In ogni modo per delineare un sistema parlamentare che non coincidesse pi\u00f9 con quello, cos\u00ec detto assembleare, in cui il Parlamento ha la piena potest\u00e0 di far cadere il Governo in caso di dissenso anche per una sola legge, \u00e8 stato predisposto l\u2019articolo in esame, con cui si prevede la possibilit\u00e0 che il Governo, e per esso il Capo dello Stato, chieda al Parlamento il riesame di una legge gi\u00e0 approvata dal Parlamento stesso.<\/p><p>Qui sorge il quesito se si debba richiedere, oppure no, una maggioranza qualificata, affinch\u00e9 le Camere possano procedere ad una nuova deliberazione della legge gi\u00e0 da esse approvata. A tale proposta ha preferito proporre il criterio che la nuova deliberazione debba essere approvata a maggioranza pura e semplice, perch\u00e9, a suo parere, se fosse richiesta una maggioranza qualificata, si darebbe al Governo, e quindi per esso al Capo dello Stato, un\u2019influenza eccessiva nei confronti del Parlamento: si imporrebbe difatti al Parlamento di manifestare la propria volont\u00e0 in un modo straordinario.<\/p><p>Ha creduto poi opportuno proporre un altro principio secondo cui, ove le Camere confermassero la loro precedente deliberazione, potrebbe essere indetto un <em>referendum <\/em>popolare sulla legge ad iniziativa o del Capo dello Stato, o di una data aliquota di elettori. A suo avviso, il criterio di autorizzare il Governo a richiedere l\u2019appello al popolo, risponde al sistema parlamentare non assembleare che si vuole adottare.<\/p><p>\u00c8 stato anche accennato all\u2019ipotesi di addivenire allo scioglimento delle Camere in caso di dissenso tra esse e il Governo a proposito di una singola legge. A tale riguardo \u00e8 sorta anche la questione se lo scioglimento debba essere richiesto per tutte e due le Camere o per una sola. Ma tale questione, secondo lui, si riferisce pi\u00f9 che altro all\u2019articolo 38, in cui si prevede l\u2019eventualit\u00e0 di un dissenso fra le due Camere. Qui invece l\u2019una e l\u2019altra Camera verrebbero ad essere in contrasto con il Governo e, pertanto, se dovesse essere adottato il principio dello scioglimento delle Camere in caso di dissenso con il Governo a proposito di una singola legge, ambedue le Camere dovrebbero essere sciolte.<\/p><p>Un\u2019altra questione riguarda gli effetti della mancata promulgazione entro il termine all\u2019uopo previsto. Secondo la formula proposta, il Capo dello Stato ha l\u2019obbligo della promulgazione. Si pu\u00f2 domandare tuttavia cosa mai potrebbe accadere se egli non ottemperasse a tale obbligo. Non adottando alcuna speciale disposizione per tale ipotesi, si deve supporre, egli crede, che la legge entri egualmente in vigore nonostante la mancata promulgazione entro il termine stabilito. \u00c8 stata da qualcuno prospettata l\u2019opportunit\u00e0 che la legge non promulgata dal Capo dello Stato, entro il termine di un mese dalla sua approvazione, debba esserlo dal Presidente dell\u2019Assemblea. Non ritiene per\u00f2 che ci\u00f2 sia necessario, anche se l\u2019entrata in vigore di una legge senza la promulgazione possa sembrare un\u2019anomalia dal punto di vista giuridico formale.<\/p><p>V\u2019\u00e8 infine un\u2019ultima questione, relativa al caso di urgenza. La Sottocommissione ha stabilito che le Camere possano dichiarare l\u2019urgenza di una legge: in tal caso, nello stesso atto con cui si proclama l\u2019urgenza, le Camere fissano anche il termine entro cui la legge dovr\u00e0 essere promulgata. Si pu\u00f2 domandare frattanto se, con la dichiarazione di urgenza debba essere, o no, eliminata la potest\u00e0 sospensiva del Capo dello Stato, prevista nel testo dell\u2019articolo sostitutivo da lui proposto. Questo quesito, a suo avviso, dovrebbe essere risolto in senso negativo, perch\u00e9 altrimenti basterebbe la dichiarazione di urgenza da parte delle Camere per eliminare il potere di intervento del Capo dello Stato.<\/p><p>LAMI STARNUTI ha qualche dubbio sulla convenienza politica di attribuire al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di richiedere che le Camere procedano ad una nuova deliberazione di una legge gi\u00e0 da esse approvata, perch\u00e9 ritiene che il Capo dello Stato abbia altri modi per far sentire e valere la sua volont\u00e0: egli difatti pu\u00f2 presiedere il Consiglio dei Ministri e, attraverso quest\u2019organo, far giungere alle Camere l\u2019espressione del suo pensiero in merito ad una legge a cui egli non sia del tutto favorevole. Il sistema proposto dall\u2019onorevole Mortati, del riesame da parte delle Camere di una legge da esse gi\u00e0 approvata, potrebbe inoltre creare un grave conflitto politico fra Governo e Parlamento; il che \u00e8 opportuno sia evitato.<\/p><p>\u00c8 poi decisamente contrario alla proposta, fatta dall\u2019onorevole Bozzi, che debba essere prescritta una maggioranza qualificata, affinch\u00e9 le Camere possano procedere ad una nuova deliberazione di una legge gi\u00e0 approvata. In tale caso \u00e8 assurdo pensare che la nuova deliberazione possa essere approvata con un maggior numero di voti; anzi, l\u2019intervento del Capo dello Stato logicamente dovrebbe essere causa di una diminuzione della maggioranza con cui una data legge venne approvata la prima volta. In ogni modo, se la proposta dell\u2019onorevole Bozzi fosse accolta, si darebbe in sostanza al Capo dello Stato un potere di veto assolutamente inammissibile.<\/p><p>\u00c8 del pari fermamente contrario ad attribuire al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> sulle leggi approvate dal Parlamento. A suo avviso, se si verifica un conflitto tra volont\u00e0 popolare e Parlamento (eventualit\u00e0 che \u00e8 stata prospettala per giustificare il principio del <em>referendum<\/em> ad iniziativa del Capo dello Stato), non v\u2019\u00e8 assolutamente bisogno dell\u2019intervento di quest\u2019ultimo, ma pu\u00f2 bastare il <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare. \u00c8 del parere, quindi, che il Capo dello Stato debba essere posto al di sopra di certi conflitti, il che varr\u00e0 a conferirgli maggiore prestigio e con ci\u00f2 maggiore autorit\u00e0.<\/p><p>GRIECO dichiara, da un punto di vista personale, di essere completamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lami Starnuti. Pertanto \u00e8 decisamente contrario alle disposizioni contenute nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, che riguardano l\u2019istituto della sospensione della promulgazione d\u2019una legge approvata dalle due Camere e quello del rinvio della legge, con messaggio motivato, da parte del Capo dello Stato alle Camere per un nuovo esame. \u00c8 altres\u00ec fermamente contrario alla facolt\u00e0 che, secondo l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, dovrebbe essere concessa al Presidente della Repubblica di indire un <em>referendum<\/em> sulle leggi gi\u00e0 approvate dalle Camere, e ci\u00f2 perch\u00e9 uno dei principali elementi di stabilit\u00e0 del regime parlamentare \u00e8 dato dal fatto che il Capo dello Stato rispetti la volont\u00e0 del Parlamento. Per risolvere il conflitto tra volont\u00e0 popolare e Parlamento (eventualit\u00e0 che \u00e8 stata prospettata per giustificare l\u2019intervento del Capo dello Stato nel processo di formazione delle leggi), sarebbe meglio ammettere la possibilit\u00e0 dello scioglimento delle Camere. L\u2019iniziativa di indire il <em>referendum<\/em>, concessa al Capo dello Stato, significherebbe attribuzione di un eccessivo potere al Presidente della Repubblica; ci\u00f2 che potrebbe essere assai pericoloso. Non pu\u00f2 essere quindi favorevole che al <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare, secondo quanto giustamente ha affermalo l\u2019onorevole Lami Starnuti. Egli pensa che tale principio dovrebbe senz\u2019altro essere ammesso, ma in modo chiaro, per evitare ogni dubbio, nel disposto dell\u2019articolo in esame.<\/p><p>MORTATI fa notare che la facolt\u00e0 che dovrebbe essere concessa al Capo dello Stato, di richiedere che le Camere procedano ad una nuova deliberazione di una legge gi\u00e0 approvata, non sarebbe una facolt\u00e0 di carattere personale: essa infatti sarebbe attribuita al Governo, che ha la fiducia della maggioranza del Parlamento. \u00c8 per questo che si dispone che l\u2019atto, con cui il Presidente della Repubblica richiede alle Camere il riesame di una legge gi\u00e0 approvata, sia controfirmato dal Presidente del Consiglio, il quale si deve supporre goda della fiducia della maggioranza parlamentare.<\/p><p>PRESIDENTE non \u00e8 troppo convinto della tesi test\u00e9 prospettata dall\u2019onorevole Mortati. Se essa fosse esatta, basterebbe dire semplicemente che il Presidente del Consiglio ha il potere di rinviare alle Camere una legge da esse gi\u00e0 approvata, affinch\u00e9 venga riesaminata.<\/p><p>LA ROCCA \u00e8 decisamente contrario alla proposta di attribuire al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di richiedere, con messaggio motivato, che le Camere procedano ad una nuova deliberazione di una legge gi\u00e0 approvata. \u00c8 egualmente contrario alla proposta secondo cui il Capo dello Stato avrebbe anche la facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> sulle leggi approvate dal Parlamento. Tali proposte, se fossero accolte, altererebbero le linee del sistema che la Sottocommissione sta elaborando. Il potere esecutivo non pu\u00f2 essere concepito che come espressione della volont\u00e0 della maggioranza. Ora, con l\u2019accoglimento della proposta anzidetta, il Capo dello Stato verrebbe quasi ad avere gli stessi poteri del Presidente degli Stati Uniti. Non solo, ma se si facesse intervenire il Presidente della Repubblica nel processo di formazione delle leggi, si ritornerebbe in sostanza al vecchio Statuto Albertino, secondo cui il potere legislativo veniva esercitato dal Capo dello Stato e dalle due Camere. Attribuito, inoltre, un tale potere di intervento al Capo dello Stato, potrebbero assai facilmente sorgere gravi conflitti tra Governo e Parlamento, il che assolutamente bisogna evitare.<\/p><p>NOBILE dichiara che ogni disposizione che pu\u00f2 servire a determinare la stabilit\u00e0 del Governo lo trover\u00e0 sempre consenziente. Ci\u00f2 considerato, osserva che, se si d\u00e0 al Capo dello Stato una facolt\u00e0 cos\u00ec grave come quella di sciogliere il Parlamento, si potrebbe anche concedergli la facolt\u00e0 assai meno importante di richiedere che le Camere procedano a una nuova deliberazione di una legge gi\u00e0 approvata.<\/p><p>Sarebbe bene poi stabilire il principio di richiedere una maggioranza qualificata, affinch\u00e9 le Camere possano procedere ad una nuova approvazione di una legge gi\u00e0 da esse approvata, se non si ritiene opportuno di ammettere il <em>referendum<\/em> di iniziativa del Capo della Stato.<\/p><p>AMBROSINI osserva che, per risolvere la questione in esame, occorre soltanto domandarsi se sia opportuno, oppur no, che il Capo dello Stato possa richiedere alle Camere il riesame di una data legge. Secondo il suo avviso, a tale domanda si<sup>&#8211;<\/sup>pu\u00f2 senz\u2019altro rispondere affermativamente, perch\u00e9 nella richiesta da parte del Governo che le Camere riesaminino una data legge egli assolutamente non riesce a vedere un atto di forza del potere esecutivo nei confronti del Parlamento. Pu\u00f2 sempre darsi il caso che una legge sia approvata affrettatamente o sotto l\u2019influenza di fattori contingenti, per cui pu\u00f2 sorgere la necessit\u00e0 di ritornare su decisioni prese. In simile eventualit\u00e0, si tratta di trovare un modo per assicurare un pi\u00f9 approfondito esame di una legge gi\u00e0 approvata; ma il potere delle Camere resta inalterato. Ci\u00f2 considerato, ritiene che le proposte formulate dall\u2019onorevole Mortati possano essere approvate senza alcuna preoccupazione.<\/p><p>Riguardo soltanto alla questione del <em>referendum<\/em> di iniziativa del Capo dello Stato, si potr\u00e0 vedere se non sia pi\u00f9 opportuno esaminarla quando verranno in discussione le norme concernenti il funzionamento dello istituto del <em>referendum<\/em>, da un punto di vista generale.<\/p><p>TOSATO \u00e8 favorevole alle proposte dell\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 ritiene che esse si inquadrino perfettamente nel sistema di Governo che la Sottocommissione sta elaborando. Il riesame da parte delle Camere di una legge gi\u00e0 da esse approvata pu\u00f2 evitare perturbamenti pericolosi nella vita politica del Paese. Lo stesso si pu\u00f2 dire per il <em>referendum<\/em> di iniziativa del Capo dello Stato, perch\u00e9 con tale mezzo si pu\u00f2 evitare lo scioglimento delle Camere, che \u00e8 un provvedimento assai pi\u00f9 grave.<\/p><p>CAPPI propone che nel terzo comma dello articolo formulato dall\u2019onorevole Mortati, in cui si dispone che il Capo dello Stato potr\u00e0, con messaggio motivato, richiedere che le Camere procedano ad una nuova deliberazione della legge gi\u00e0 approvata, tra le parole: \u00abCapo dello Stato\u00bb e le altre: \u00abpotr\u00e0 con messaggio\u00bb, siano incluse le seguenti: \u00absu proposta del Capo del Governo\u00bb. Ci\u00f2 perch\u00e9, a suo avviso, l\u2019intervento del Capo dello Stato pu\u00f2 essere ammesso soltanto quando esista un conflitto tra Camere e Governo, e non gi\u00e0 quando possa verificarsi un contrasto tra le Camere e il Capo dello Stato.<\/p><p>\u00c8 contrario poi al <em>referendum<\/em> di iniziativa del Capo dello Stato, perch\u00e9 \u00e8 del parere che il <em>referendum<\/em> non possa essere che di iniziativa popolare.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 favorevole al testo dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 non crede che possa sorgere un contrasto fra i poteri del Capo dello Stato e quelli del Parlamento.<\/p><p>Fa presente poi che nel corso della discussione \u00e8 stato affermato che il messaggio del Capo dello Stato, da inviarsi alle Camere per la richiesta del riesame di una legge gi\u00e0 approvata, debba essere controfirmato dal Capo del Governo. Con ci\u00f2 si arriverebbe alla conseguenza di togliere al Capo dello Stato persino il diritto di mettersi in comunicazione con il Parlamento per manifestare ad esso la propria opinione. Si domanda come tale diritto possa essere negato al Capo dello Stato. Un messaggio \u00e8 una lettera, ed \u00e8 inammissibile che una lettera del Capo dello Stato debba essere controfirmata dal Capo del Governo. \u00c8 da tener presente, inoltre, che pu\u00f2 verificarsi il caso che sia il Capo del Governo a chiedere al Capo dello Stato l\u2019invio del messaggio e che questi, per una qualsiasi ragione, non sia dello stesso avviso del Capo del Governo. Ora, se il Capo dello Stato deve firmare il messaggio predisposto dal Capo del Governo, non si avrebbe pi\u00f9 un messaggio, ma un atto che non si saprebbe come denominare, perch\u00e9 non avrebbe riscontro nella pratica costituzionale.<\/p><p>FABBRI osserva che, una volta che si \u00e8 credulo opportuno istituire una Repubblica democratica o parlamentare, non si pu\u00f2 ammettere un conflitto tra Governo e Parlamento, perch\u00e9 ci\u00f2 appunto contrasta con la logica di un governo democratico e parlamentare. Egli ritiene che il problema del riesame di una data legge abbia la sua completa risoluzione con l\u2019adozione del sistema bicamerale. Inoltre, quando si \u00e8 stabilito che il Capo dello Stato debba rimanere estraneo al processo di formazione delle leggi, ossia che non debba sanzionarlo, ma soltanto promulgarle, egli senz\u2019altro deve ottemperare a tale obbligo, a meno che non avverta un insanabile conflitto. In tal caso \u00e8 inutile pretendere di dare stabilit\u00e0 al Governo con la ricerca di espedienti pi\u00f9 o meno complessi: l\u2019unico mezzo consentito da un sistema veramente democratico o parlamentare resta allora quello di indire nuove elezioni. Relativamente poi al fatto che il messaggio del Capo dello Stato, di cui al terzo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, debba essere controfirmato dal Capo del Governo, v\u2019\u00e8 da domandarsi come ci\u00f2 possa conciliarsi con la disposizione secondo cui il Capo dello Stato ha il potere di nominare e revocare i ministri.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, a suo avviso, la facolt\u00e0 prevista per il Capo dello Stato nel terzo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, dovrebbe essere ammessa in un solo caso, in quello cio\u00e8 di una legge di iniziativa governativa. Pertanto, dovrebbe essere espressamente vietato al Capo dello Stato di richiedere alle Camere una nuova deliberazione di una legge di iniziativa parlamentare o popolare.<\/p><p>In ogni modo, accettando il principio che il Capo dello Stato possa avere facolt\u00e0 di chiedere alle Camere il riesame di una legge gi\u00e0 approvata, che sia soltanto di iniziativa del Governo, vorrebbe nello stesso tempo che il Capo dello Stato fosse in pieno investito della responsabilit\u00e0 di aver fatto ricorso alla facolt\u00e0 anzidetta.<\/p><p>\u00c8 contrario poi al <em>referendum<\/em> di iniziativa del Capo dello Stato. Non si \u00e8 voluto che questi fosse eletto direttamente dal popolo, per non conferirgli un\u2019autorit\u00e0 che in tal caso sarebbe stata veramente eccessiva. Ora, se fosse accolta la proposta dell\u2019onorevole Mortati, relativamente alla possibilit\u00e0 di un <em>referendum<\/em> di iniziativa del Capo dello Stato, le attribuzioni del supremo rappresentante del potere esecutivo diverrebbero del tutto preponderanti su quelle demandate al Parlamento. Ci\u00f2 considerato, pu\u00f2 essere favorevole soltanto alla possibilit\u00e0 di un <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare.<\/p><p>MORTATI osserva che, con il sistema predisposto, era stata prevista l\u2019irresponsabilit\u00e0 del Capo dello Stato. Con l\u2019eventuale accoglimento della proposta fatta dal Presidente, tutto il sistema finora elaborato sarebbe radicalmente mutato.<\/p><p>AMBROSINI fa presente che in regime parlamentare il Capo dello Stato \u00e8 sempre irresponsabile. Occorre inoltre assicurare al Capo dello Stato una posizione stabile ed \u00e8 per questo che egli, in altra occasione, dichiar\u00f2 di essere contrario al sistema che fu adottato sotto la terza Repubblica francese, secondo cui si poteva costringere il Capo dello Stato a dimettersi dalla sua carica. Il Capo dello Stato, salvo casi specialissimi, deve restare al suo posto e non pu\u00f2 essere responsabile dell\u2019azione politica svolta dal Governo.<\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Cappi, Conti, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortati, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, De Michele, Di Giovanni, Leone Giovanni, Lussu, Perassi, Piccioni, Porzio, Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 76. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 21 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie regionali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Uberti \u2013 Fabbri \u2013 Cappi \u2013 Mortati \u2013 Tosato \u2013 Ravagnan. 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