{"id":5339,"date":"2023-10-15T23:44:07","date_gmt":"2023-10-15T21:44:07","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5339"},"modified":"2023-12-08T22:55:07","modified_gmt":"2023-12-08T21:55:07","slug":"venerdi-20-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5339","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5339\" class=\"elementor elementor-5339\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9612fee elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9612fee\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-703754a\" data-id=\"703754a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62556f0 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"62556f0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461220sed075ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f00baf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6f00baf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>75.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Coordinamento degli articoli sul potere <strong>legislativo<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Grieco \u2013 Fabbri \u2013 Tosato \u2013 Ambrosini \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Mortati, <em>Relatore<\/em> \u2013 Fuschini \u2013 La Rocca \u2013 Rossi Paolo \u2013 Uberti \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Targetti \u2013 Bulloni.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.45.<\/p><p>Seguito della discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 14:<\/p><p>\u00abI membri del Parlamento ricevono un\u2019indennit\u00e0 fissata dalla legge, affinch\u00e9 sia loro consentito, con la garanzia dell\u2019indipendenza economica, il doveroso adempimento di mandato\u00bb.<\/p><p>Avverte che vi \u00e8 la proposta di un emendamento soppressivo, che riduce il testo ai seguenti termini:<\/p><p>\u00abI membri del Parlamento ricevono un\u2019indennit\u00e0 fissata dalla legge\u00bb.<\/p><p>Lo pone in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 15:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera \u00e8 sola competente a giudicare dei titoli di ammissione dei propri membri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 16:<\/p><p>\u00abLe due Camere si riuniscono di diritto e senza uopo di convocazione il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre di ogni anno.<\/p><p>\u00abCiascuna Camera \u00e8 convocata altres\u00ec dal suo Presidente per iniziativa di questo o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di almeno un terzo dei suoi membri. In questo caso anche l\u2019altra Camera \u00e8 convocata dal suo Presidente, quando ci\u00f2 sia richiesto dalla maggioranza della prima\u00bb.<\/p><p>Avverte che al primo comma si \u00e8 proposto di sostituire il mese di \u00abfebbraio\u00bb a quello di \u00abmarzo\u00bb, affinch\u00e9 alle due Camere sia lasciato il tempo necessario per esaminare i bilanci.<\/p><p>Mette ai voti questo emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>GRIECO propone di sopprimere le parole \u00absenza uopo di convocazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE sopprimerebbe anche le parole \u00abdi ogni anno\u00bb, in quanto il concetto \u00e8 implicito; e mette ai voti il primo comma dell\u2019articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLe due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la prima, parte del 2\u00b0 comma:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera \u00e8 convocata altres\u00ec dal suo Presidente por iniziativa di questo, su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di almeno un terzo dei suoi membri\u00bb.<\/p><p>Invece che \u00ab\u00e8 convocata\u00bb, direbbe \u00abpu\u00f2 essere convocata\u00bb. Spiega che il termine \u00abpu\u00f2\u00bb, non si riferisce alla facolt\u00e0 di convocare o meno le Camere, ma \u00e8 usato per indicare che non trattasi di una convocazione normale. Gli sembrerebbe anche inutile dire che \u00e8 \u00abconvocata dal suo Presidente\u00bb, perch\u00e9 la convocazione \u00e8 sempre fatta dal Presidente. Si domanda, infine, perch\u00e9 la richiesta di un terzo dei membri non debba essere egualmente motivata. Direbbe perci\u00f2:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera pu\u00f2 altres\u00ec riunirsi per iniziativa del suo Presidente o per richiesta motivata di un terzo dei suoi membri o del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>FABBRI teme che in tal modo il verbo \u00abpu\u00f2\u00bb potrebbe essere inteso nel senso che le due Camere potrebbero anche trascurare di tener conto della richiesta motivata dal Presidente della Repubblica o del terzo dei membri.<\/p><p>PRESIDENTE propone allora la formula:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera si riunisce altres\u00ec per iniziativa del suo Presidente o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di almeno un terzo dei suoi membri\u00bb.<\/p><p>TOSATO osserva che di motivazione si era parlato solo per la richiesta di un terzo dei membri della Camera.<\/p><p>AMBROSINI propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera \u00e8 convocata altres\u00ec su richiesta di un terzo dei suoi membri o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>A suo avviso, un terzo dei membri della Camera costituisce gi\u00e0 un numero cos\u00ec rilevante da giustificare pienamente la richiesta di convocazione.<\/p><p>PRESIDENTE concorda in questo avviso, anche perch\u00e9 nella mozione, che verr\u00e0 firmata da un terzo dei membri della Camera, sar\u00e0 indubbiamente specificato il motivo per cui si richiede la convocazione.<\/p><p>FABBRI ricorda che il termine \u00abmotivata\u00bb era stato posto specialmente per dar modo all\u2019altra Camera di poter considerare la questione e, se riconosciutala importante, decidere sull\u2019opportunit\u00e0 o meno di convocarsi a sua volta.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il concetto di richiedere la motivazione per la richiesta del Presidente della Repubblica.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il concetto che anche la richiesta da parte di un terzo dei membri dell\u2019Assemblea debba essere motivata.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI proponeva seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLe due Camere si riuniscono altres\u00ec per iniziativa del Presidente, o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri di una di esse\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE teme che con questa formula si potrebbe intendere che uno dei due Presidenti convoca la propria Camera, senza che l\u2019altra sia tenuta a procedere nello stesso modo.<\/p><p>BOZZI, se la sua formula non sembra chiara, la ritira.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte del 2\u00b0 comma cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera si riunisce altres\u00ec per iniziativa del suo Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone quindi in discussione la seconda parte del 2\u00b0 comma:<\/p><p>\u00abIn questo caso anche l\u2019altra Camera \u00e8 convocata dal suo Presidente, quando ci\u00f2 sia richiesto dalla maggioranza della prima\u00bb.<\/p><p>Fa presente che sono stati proposti tre emendamenti sostitutivi:<\/p><p>1\u00b0) \u00abAnche in questo caso la riunione delle due Camere \u00e8 contemporanea\u00bb;<\/p><p>2\u00b0) \u00abIn questo caso l\u2019altra Camera \u00e8 convocata contemporaneamente dal suo Presidente;<\/p><p>3\u00b0) \u00abIn questo caso \u00e8 convocata di diritto anche l\u2019altra Camera\u00bb.<\/p><p>Rileva che tutti questi emendamenti stabiliscono la contemporaneit\u00e0 della riunione delle due Camere, mentre nel testo dell\u2019articolo si faceva dipendere la convocazione dell\u2019altra Camera dalla richiesta della maggioranza della prima.<\/p><p>BOZZI si dichiara favorevole ad adottare uno dei tre emendamenti sostitutivi che hanno tutti lo stesso valore: dovendo esprimere una preferenza, sceglierebbe per\u00f2 l\u2019ultimo. Ricorda l\u2019ampia discussione svoltasi al riguardo ed afferma che, approvato il principio della bicameralit\u00e0, quando sia stata convocata una Camera, deve necessariamente funzionare anche l\u2019altra. Ammettere che una delle due Camere possa essere convocata per una richiesta dell\u2019altra significa, a suo giudizio, porla in una posizione di subordinazione, col che si ferisce il principio della bicameralit\u00e0. Se chi ne ha l\u2019iniziativa ritenga che una delle due Camere debba essere convocata perch\u00e9 vi \u00e8 motivo di mettere in moto il potere legislativo, deve intendersi automaticamente convocata anche l\u2019altra, senza che questa convocazione sia lasciata alla discrezionalit\u00e0 della Camera che si \u00e8 convocata per prima.<\/p><p>PRESIDENTE, su richiesta dell\u2019onorevole Mortati, mette in votazione il principio della contemporaneit\u00e0 della riunione delle due Camere.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LACONI rileva che, una volta approvata la contemporaneit\u00e0 di convocazione delle due Camere, \u00e8 ovvio che entrambe debbano essere investite dello stesso problema: ritiene che sia, quindi, opportuno stabilire, per non costituire un\u2019anomalia, che la richiesta di convocazione venga rivolta ad entrambe le Camere.<\/p><p>NOBILE prospetta il caso che una sola Camera debba riunirsi, o per affari interni d\u2019urgenza, o per votare d\u2019urgenza un progetto gi\u00e0 approvato dall\u2019altra Camera e rimasto non perfezionato. Non \u00e8 d\u2019accordo, quindi, sulla automaticit\u00e0 della convocazione di entrambe le Camere: ritiene ad ogni modo che la questione dovrebbe essere approfondita e non possa essere decisa con una discussione affrettata.<\/p><p>GRIECO fa osservare all\u2019onorevole Nobile che non \u00e8 possibile che le due Camere non siano convocate insieme: se una Camera discute, anche l\u2019altra deve sedere.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Nobile che, per affari interni d\u2019urgenza, una Camera si pu\u00f2 riunire in Comitato segreto.<\/p><p>FABBRI \u00e8 dell\u2019avviso che dovrebbe trovarsi un\u2019espressione la quale dicesse che le due Camere si riuniscono simultaneamente.<\/p><p>PRESIDENTE crede che la formula pi\u00f9 appropriata possa essere quella del terzo emendamento, cio\u00e8:<\/p><p>\u00abIn questo caso \u00e8 convocata di diritto anche l\u2019altra Camera\u00bb.<\/p><p>Con le parole \u00abin questo caso\u00bb, si vuole intendere che la convocazione della seconda Camera \u00e8 la conseguenza della convocazione della prima.<\/p><p>Pone ai voti questa formula.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa notare che, con gli emendamenti introdottivi, l\u2019articolo 16 resta cos\u00ec definitivamente formulato:<\/p><p>\u00abLe due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre\u00bb.<\/p><p>\u00abCiascuna Camera si riunisce altres\u00ec per iniziativa del suo Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o del Presidente della Repubblica.<\/p><p>\u00abIn questo caso \u00e8 convocata di diritto anche l\u2019altra Camera\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 17:<\/p><p>\u00abLe deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide, se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e se non siano adottate alla maggioranza dei voti, salvo che la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale\u00bb.<\/p><p>NOBILE propone che, invece di dire: \u00absalvo che\u00bb, si dica: \u00absalvo i casi in cui\u00bb.<\/p><p>LACONI riterrebbe migliore una formula affermativa, cio\u00e8:<\/p><p>\u00abLe deliberazioni di ciascuna Camera sono valide soltanto se sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e siano adottate alla maggioranza dei voti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si \u00e8 voluto, con la formula proposta, sottolineare la non validit\u00e0 delle deliberazioni.<\/p><p>LUSSU ritiene che l\u2019articolo 17 debba finire con le parole \u00abla maggioranza assoluta dei suoi membri\u00bb e che tutto il resto sia pleonastico, perch\u00e9 \u00e8 chiaro che le deliberazioni debbano essere prese a maggioranza di voti, e quindi \u00e8 inutile dire che la Costituzione pu\u00f2 richiedere in taluni casi delle maggioranze speciali.<\/p><p>LACONI ricorda che \u00e8 stato sollevato questo problema nella 2<sup>a<\/sup> Sezione, la quale esamina l\u2019ordinamento giudiziario, e che si \u00e8 discussa l\u2019eventualit\u00e0 di introdurre una particolare cautela e di prescrivere in quali casi si deve richiedere una maggioranza speciale. Ritiene perci\u00f2 che sia meglio lasciare in sospeso questa questione, per affrontarla in sede di coordinamento generale.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene probabile che vi siano numerosi casi in cui sar\u00e0 necessario richiedere una maggioranza qualificata; ma appunto per questo motivo non vede la ragione di sospendere la decisione sull\u2019articolo 17.<\/p><p>Non ritiene poi affatto pleonastica l\u2019ultima parte: \u00absalvo che la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale\u00bb. Forse si potrebbe ritenere pleonastica la dizione: \u00abse non siano adottate alla maggioranza dei voti\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019emendamento Lussu non ha ragion d\u2019essere, in quanto con le parole che egli vorrebbe sopprimere si vuole proprio richiedere la maggioranza dei voti, escludendo qualunque proporzione con i presenti.<\/p><p>LUSSU, dopo le spiegazioni dell\u2019onorevole Mortati, ritira il suo emendamento.<\/p><p>LACONI ritiene che le frasi relative alle maggioranze siano state fuse impropriamente, perch\u00e9 \u00e8 evidente che le proposte, se non sono approvate a maggioranza, sono respinte.<\/p><p>FABBRI rileva che in alcuni casi, come ad esempio nelle elezioni per le cariche, si possono presentare soluzioni triplici o quadruplici, ed allora \u00e8 necessaria la maggioranza assoluta. Nota pure che le astensioni tolgono valore alla maggioranza assoluta. Osserva infine che nelle Assemblee occorre un certo numero di presenti e che una proposta, se non riporta la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti dei presenti, non \u00e8 approvata; a meno che non vi sia una disposizione che ammetta una maggioranza inferiore.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Fabbri che nel caso di elezioni per le cariche non si tratta di deliberazioni vere e proprie. Quanto alle astensioni, fa presente che in molte deliberazioni di questa Sottocommissione gli astenuti sono stati in numero superiore ai votanti e che, nonostante ci\u00f2, si \u00e8 ritenuto di adottare le proposte che avevano ottenuto il maggior numero dei voti senza considerare le astensioni. Ad ogni modo rileva che qui si parla di maggioranza dei voti, il che vuol dire che gli astenuti sono tenuti in conto. La questione dei presenti non ha alcuna relazione con la votazione.<\/p><p>Mette pertanto in votazione l\u2019articolo 17 con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile:<\/p><p>\u00abLe deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide, se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e se non siano adottate alla maggioranza dei voti, salvo i casi nei quali la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 18:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica che a questo articolo \u00e8 stato proposto un emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abNel regolamento sar\u00e0 prevista la possibilit\u00e0 di procedimenti abbreviati per l\u2019esame e la deliberazione di leggi alle quali sia riconosciuto il carattere d\u2019urgenza\u00bb.<\/p><p>FABBRI fa notare che con questo emendamento si propone in sostanza una modificazione dell\u2019articolo 29.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che in sede di articolo 29 si discusse lungamente, e si fin\u00ec per essere d\u2019accordo che si trattava di una procedura diversa, che si potrebbe chiamare decentrata piuttosto che abbreviata, perch\u00e9, venendo essa trasferita dall\u2019Assemblea plenaria ad una Commissione, potrebbe durare anche un tempo pi\u00f9 lungo di quello che sarebbe durata se ne fosse rimasta investita l\u2019Assemblea. Nell\u2019articolo 18 si tratta, invece, di procedura abbreviata, perch\u00e9, secondo il regolamento, i Relatori potrebbero essere tenuti a riferire in termine brevissimo e soltanto un rappresentante per ogni gruppo parlamentare potrebbe essere ammesso a prendere la parola.<\/p><p>Aggiunge che si \u00e8 ritenuto opportuno mettere questa disposizione nella Costituzione, appunto per limitare la discrezionalit\u00e0 del regolamento della Camera, nello stabilire tale procedura abbreviata, soltanto ai casi di riconosciuta urgenza. Pertanto, ritiene che questa disposizione non possa essere confusa con quella dell\u2019articolo 29, che costituisce un caso completamente diverso.<\/p><p>FABBRI non \u00e8 convinto dall\u2019obiezione dell\u2019onorevole Mortati; tuttavia, se la Commissione desidera adottare questa disposizione, non vi si oppone.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che la seconda parte dell\u2019articolo 29 permette appunto l\u2019adozione dell\u2019emendamento in esame, in quanto esclude la possibilit\u00e0 del procedimento previsto nel 1\u00b0 comma dello stesso articolo 29 per i casi di approvazione dei bilanci e di ratifica dei trattati internazionali.<\/p><p>BOZZI concorda con l\u2019opinione espressa dall\u2019onorevole Mortati. In realt\u00e0 nell\u2019articolo 29 si prevede una procedura di decentramento, che pu\u00f2 pure considerarsi abbreviata, in quanto il Parlamento si spoglia delle sue attribuzioni normali affidandole ad una Commissione, e con ci\u00f2 praticamente abbrevia anche la procedura. Quello che invece prevede l\u2019articolo 18 \u00e8 un\u2019altra cosa, in quanto non v\u2019\u00e8 delega ad alcuna Commissione: \u00e8 il Parlamento stesso che esamina certi provvedimenti, ma questo esame dev\u2019essere compiuto in termini abbreviati. L\u2019emendamento in parola prevede perci\u00f2 una vera e propria procedura abbreviata per l\u2019Assemblea, indipendentemente dal decentramento previsto nell\u2019articolo 29. Nell\u2019ipotesi che questo emendamento sia approvato, ritiene che la sua collocazione pi\u00f9 opportuna potrebbe essere alla fine dell\u2019articolo 29.<\/p><p>NOBILE ritiene indispensabile l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mortati: crede per\u00f2 che alle parole: \u00aballe quali sia riconosciuto carattere d\u2019urgenza\u00bb debbano essere sostituite le altre: \u00abper le quali si sia dichiarato il carattere di urgenza\u00bb. In questo modo sarebbe il Governo ad indicare il carattere d\u2019urgenza di certi provvedimenti.<\/p><p>FABBRI osserva che l\u2019articolo 28 stabilisce una norma di carattere generale, cio\u00e8 che ogni disegno di legge deve essere preventivamente esaminato da una commissione di ciascuna Camera, secondo le norme del regolamento: a questo seguiva l\u2019articolo 29 che indicava una procedura, a suo parere, abbreviata. Ora che \u00e8 stato proposto questo emendamento, teme si possa creare confusione, perch\u00e9 non si sa se la procedura da esso prevista debba prescindere da quella stabilita dagli articoli 28 e 29. Pensa che questo emendamento debba essere collocato in luogo diverso dall\u2019articolo 18.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che l\u2019emendamento in esame non prescinda dalla procedura prevista in altri articoli.<\/p><p>LUSSU propone che, invece di dire: \u00absar\u00e0 prevista la possibilit\u00e0 di procedimenti abbreviati\u00bb, si dica: \u00absaranno previsti procedimenti abbreviati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo, cos\u00ec modificato secondo la proposta dell\u2019onorevole Lussu:<\/p><p>\u00abNel regolamento saranno previsti procedimenti abbreviati per l\u2019esame e la deliberazione di leggi alle quali sia riconosciuto carattere d\u2019urgenza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 19:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera elegge, nel proprio seno, il Presidente e l\u2019Ufficio di Presidenza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 20:<\/p><p>\u00abLe sedute della Camera sono pubbliche. Tuttavia, con l\u2019approvazione dei due terzi dei membri presenti, potranno essere segrete\u00bb.<\/p><p>LACONI rileva che in questo caso si richiede una maggioranza speciale. Ritiene che la maggioranza qualificata debba essere sempre la medesima. Ricorda che nella seconda Sezione si fu d\u2019accordo nel concetto di una maggioranza intermedia tra quella assoluta e quella qualificata, cio\u00e8 tra quella prevista per leggi normali e quella prevista per leggi costituzionali; e che una siffatta maggioranza fu considerata come se dovesse diventare il tipo unico di votazione a carattere intermedio.<\/p><p>FUSCHINI riconosce la necessit\u00e0 in cui talvolta si trova il Governo di chiedere una seduta segreta all\u2019Assemblea, ma non ritiene che per tale decisione vi sia bisogno di una maggioranza cos\u00ec cospicua come quella dei due terzi dei presenti.<\/p><p>NOBILE, per andare incontro all\u2019onorevole Fuschini, crede si potrebbe aggiungere: \u00abe su richiesta del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI ricorda che veramente era stato proposto di richiedere una maggioranza qualificata, e che egli fece osservare esser necessario precisare quale deve essere questa maggioranza qualificata; onde si fin\u00ec per adottare il criterio della maggioranza assoluta dei componenti dell\u2019Assemblea e quindi la met\u00e0 pi\u00f9 uno.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la maggioranza richiesta debba essere proporzionata all\u2019importanza della questione. Osserva all\u2019onorevole Fuschini che quando il Governo si trova nella necessit\u00e0 di richiedere una seduta segreta, il motivo sar\u00e0 a tutti noto. Ad ogni modo pone in votazione il principio che occorra una maggioranza qualificata per tenere le sedute segrete.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>NOBILE proporrebbe di dire che le Camere \u00abin via eccezionale\u00bb possono deliberare di tenere seduta segreta.<\/p><p>FABBRI osserva che, con tale sistema, la maggioranza pu\u00f2 eliminare l\u2019esigenza della minoranza di discutere pubblicamente un determinato problema.<\/p><p>LA ROCCA propone che il secondo comma sia cos\u00ec formulato: \u00abtuttavia le Camere possono riunirsi in seduta segreta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE correggerebbe la formulazione cos\u00ec: \u00abTuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto\u00bb. Mette ai voti l\u2019articolo 20 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLe sedute della Camera sono pubbliche. Tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 21:<\/p><p>\u00abLe votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, per scrutinio segreto e per appello nominale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 22:<\/p><p>\u00abIl numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera \u00e8 stabilito con legge dopo ogni censimento generale della popolazione\u00bb.<\/p><p>Non comprende l\u2019utilit\u00e0 di questo articolo, perch\u00e9 crede ovvio il riferimento al censimento generale. A suo avviso, sarebbe sufficiente richiamarsi all\u2019art. 2; e ad ogni modo ritiene che questa sia materia di legge elettorale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non crede superfluo il riferimento al censimento, perch\u00e9 ci si potrebbe riferire ad altre rilevazioni statistiche che non sono quelle del censimento generale della popolazione.<\/p><p>NOBILE ritiene anch\u2019egli necessaria la disposizione che sancisce l\u2019obbligo di riferirsi al censimento ufficiale, perch\u00e9 con questo potrebbero non concordare altri dati statistici e sarebbero possibili incertezze sul numero dei deputati da assegnare alle Regioni in base all\u2019articolo 2.<\/p><p>FUSCHINI ricorda che anche le elezioni per il Senato si devono riferire al censimento.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo 22.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 23:<\/p><p>\u00abI membri del Governo hanno sempre ingresso alle Camere anche se non ne facciano parte, e debbono essere sentiti quando lo richiedano\u00bb.<\/p><p>Fa notare che questo articolo \u00e8 stato aggiunto dal Comitato di coordinamento.<\/p><p>GRIECO osserva che il concetto che si vuole sottolineare \u00e8 quello che i membri del Governo che non sono deputati hanno sempre ingresso alle Camere durante l\u2019esercizio delle loro funzioni. Ma gli sembra implicito che il Governo, il quale \u00e8 espressione delle due Camere, debba essere sentito.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la disposizione in esame ha stretta attinenza col potere esecutivo; e fa notare anche un altro concetto importante che ne deriva, cio\u00e8 che si pu\u00f2 essere membri del Governo anche senza essere membri delle Camere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che l\u2019articolo 66 dello Statuto Albertino stabiliva che \u00abi Ministri non hanno voto deliberativo nell\u2019una o nell\u2019altra Camera, se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l\u2019ingresso e debbono essere sentiti sempre che lo riechieggano\u00bb; e fa presente che nel progetto \u00e8 stata abolita la prima parte ritenuta superflua, perch\u00e9 \u00e8 evidente che non possa avere voto deliberativo se non chi fa parte di quella Camera.<\/p><p>ROSSI PAOLO propone la soppressione dell\u2019avverbio \u00absempre\u00bb, che ritiene inutile.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo 23 con la modificazione proposta dall\u2019onorevole Rossi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 24:<\/p><p>\u00abIl potere legislativo \u00e8 collettivamente esercitato dalle due Camere\u00bb.<\/p><p>GRIECO domanda come debba interpretarsi l\u2019avverbio \u00abcollettivamente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che, a suo avviso, significa che non vi pu\u00f2 essere una legge valida se non \u00e8 approvata da ambedue le Camere.<\/p><p>TOSATO, riferendosi alla concessione dell\u2019amnistia da parte dell\u2019Assemblea nazionale, crede sarebbe opportuno aggiungere alla fine dell\u2019articolo le parole: \u00abe, nei casi previsti dalla Costituzione, dall\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che ci\u00f2 potr\u00e0 stabilirsi quando si parler\u00e0 dell\u2019amnistia.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019articolo 24.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 25:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, alle Regioni, al Popolo.<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli da parte di almeno 100.000 elettori o 100.000 abitanti\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, circa il primo comma dell\u2019articolo 25, fa riserva di aggiungere eventualmente un altro inciso alle ultime parole \u00abal popolo\u00bb, se la Sottocommissione verr\u00e0 nella determinazione di ammettere i Consigli consultivi, ai quali si potrebbe attribuire, in certi casi, un potere di iniziativa.<\/p><p>PRESIDENTE con tale riserva pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo 25.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI fa presente che le ultime parole del secondo comma: \u00abo 100 mila abitanti\u00bb sono state evidentemente stampate per errore.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che le parole: \u00abo 100.000 abitanti\u00bb devono intendersi soppresse. Pone ai voti il secondo comma dell\u2019articolo 25, con la correzione dell\u2019errore rilevato dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 26:<\/p><p>\u00abNelle proposte che importino nuove o maggiori spese, e nelle leggi che le approvano, devono essere indicati i mezzi per farvi fronte\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 27:<\/p><p>\u00abI disegni e le proposte di legge approvati da una Camera saranno trasmessi all\u2019altra, la quale dovr\u00e0 pronunziarsi entro 4 mesi dal ricevimento.<\/p><p>\u00abTale termine potr\u00e0 essere variato su accordo tra le due Camere\u00bb.<\/p><p>Fa presente che \u00e8 stata proposta dal Comitato la riduzione del termine da quattro mesi a tre.<\/p><p>NOBILE ricorda la sua proposta di ridurre tale termine a due mesi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta di ridurre il termine a tre mesi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il primo comma cos\u00ec emendato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Circa il secondo comma dell\u2019articolo, avverte che \u00e8 stato proposto un emendamento sostitutivo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abTale termine potr\u00e0 essere prorogato su richiesta della Camera che deve pronunciarsi\u00bb.<\/p><p>NOBILE dichiara di essere favorevole al testo del progetto.<\/p><p>LACONI ritiene anch\u2019egli pi\u00f9 opportuno stabilire che tale termine possa essere variato su accordo fra le Camere che non su richiesta della Camera che deve pronunziarsi, perch\u00e9 questa richiesta potrebbe dar luogo a complicazioni.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma dell\u2019articolo 27 nel testo originario.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 28:<\/p><p>\u00abOgni disegno o proposta di legge deve essere preventivamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera, secondo le norme del regolamento\u00bb.<\/p><p>LACONI ricorda di aver sostenuto che i progetti debbono sempre essere presentati alla prima Camera. Ma, indipendentemente dall\u2019accoglimento di tale proposta, pensa che l\u2019atto della presentazione debba essere previsto, altrimenti potrebbe sembrare che le Commissioni, tanto della prima quanto della seconda Camera, debbano preventivamente esaminare il progetto di legge.<\/p><p>BOZZI fa presente che la dizione dell\u2019articolo 27 scioglie il dubbio: esso infatti dice che \u00abi disegni e le proposte di legge approvati da una Camera saranno trasmessi all\u2019altra\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI osserva che, in tal caso, occorrer\u00e0 trasportare l\u2019articolo 28 al posto dell\u2019articolo 27 e viceversa. Comunque, crede che non possa sorgere dubbio sul fatto che le proposte di legge vengano presentate ad una sola Camera e che, affinch\u00e9 possa esserne investita la seconda, \u00e8 necessario che le abbia gi\u00e0 approvate la prima.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda l\u2019articolo 55 dello Statuto Albertino, secondo il quale appunto una proposta, discussa ed approvata da una Camera, deve essere trasmessa all\u2019altra per la discussione ed approvazione. Non vede come possa sorgere il dubbio di cui ha parlato l\u2019onorevole Laconi, dal momento che \u00e8 noto il principio secondo il quale il disegno di legge deve presentarsi prima ad una Camera e poi all\u2019altra e non mai contemporaneamente alle due Camere.<\/p><p>FABBRI osserva che, per aderire a quanto ha detto l\u2019onorevole Laconi, l\u2019articolo 26 potrebbe essere preceduto da un inciso il quale dicesse che le proposte di legge sono presentate indifferentemente all\u2019una o all\u2019altra Camera.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che si potrebbe adottare una dizione come la seguente: \u00abOgni disegno o proposta di legge deve essere preventivamente esaminato da una Commissione secondo le norme del Regolamento di ciascuna Camera\u00bb; con l\u2019intesa che il dubbio sollevato dall\u2019onorevole Laconi si pu\u00f2 risolvere con la proposta aggiuntiva all\u2019articolo 26 fatta dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>FUSCHINI \u00e8 favorevole al mantenimento del testo del progetto, con la sola aggiunta, in fine, della parola \u00abproprio\u00bb prima dell\u2019altra \u00abRegolamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo 28 nel testo del progetto con la modificazione ora proposta dall\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 lettura del seguente comma aggiuntivo proposto dal Comitato:<\/p><p>\u00abA iniziativa di una delle Camere o del Governo, possono essere costituite Commissioni formate da un numero proporzionale di deputati e di senatori per l\u2019esame, in comune, di disegni di legge\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, spiega che questo comma risponde sia all\u2019esigenza di rendere pi\u00f9 sollecito il corso della procedura parlamentare evitando un duplice esame, anche abbreviato, del provvedimento da parte delle due Commissioni, sia all\u2019altra \u2013 pi\u00f9 importante \u2013 di evitare dissensi o meglio di facilitare l\u2019intesa in caso di divergenza tra le due Camere, perch\u00e9 uno dei modi per prevenire o conciliare i conflitti \u00e8 appunto quello di rendere possibili degli accordi che possono facilmente attuarsi nel seno di una Commissione ristretta.<\/p><p>LACONI domanda se \u00e8 prevista la proporzionalit\u00e0 della composizione di dette Commissioni rispetto alla composizione delle Camere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che una norma nel senso accennato dall\u2019onorevole Laconi non si pu\u00f2 inserire nella Costituzione, dal momento che non \u00e8 stato fissato un principio costituzionale che stabilisca la proporzionalit\u00e0 nella composizione delle Camere. Aggiunge che, se si stabilisse questo principio, il regolamento della Camera si adatterebbe ad esso nel fissare tale norma; ma poich\u00e9 esso manca, non si pu\u00f2 stabilire una disposizione del genere nell\u2019ordinamento interno, perch\u00e9 potrebbe anche darsi che in futuro le elezioni avessero luogo con altri sistemi non proporzionalistici.<\/p><p>LACONI replica che, anche se le due Camere dovessero essere formate secondo un sistema elettorale diverso da quello attuale, sussisterebbe sempre la necessit\u00e0 di comporre queste Commissioni proporzionalmente alla composizione delle Camere, perch\u00e9 queste discussioni possono essere utili solo se le Commissioni riproducono esattamente la composizione della Camera che rappresentano.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il comma aggiuntivo si preoccupa di fare salvo il rapporto numerico tra le due Camere nell\u2019interno della comune Commissione. A suo parere la questione sollevata dall\u2019onorevole Laconi di rispettare il principio della proporzionalit\u00e0 dei gruppi politici avrebbe dovuto essere considerata all\u2019articolo 28, l\u00e0 dove si parla delle Commissioni.<\/p><p>FABBRI dichiara che tale emendamento, il quale costituisce, a suo avviso, un sovvertimento del sistema bicamerale, \u00e8 di tale natura e di tale importanza da meritare un esame ponderato ed una lunga discussione.<\/p><p>LUSSU domanda qual \u00e8 lo scopo di questo emendamento.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ripete che lo scopo essenziale \u00e8 quello di stabilire una procedura per attenuare i possibili conflitti tra le due Camere, perch\u00e9 \u00e8 bene che essi non siano tali da ostacolare il lavoro legislativo. Fa notare all\u2019onorevole Fabbri che, quand\u2019anche le due Commissioni riunite avessero raggiunto un accordo, non \u00e8 detto che esso dovrebbe vincolare le due Camere, le quali potranno deliberare in senso contrario e far riaccendere il conflitto.<\/p><p>FABBRI insiste nel suo punto di vista, perch\u00e9 ritiene essenziale tanto il principio dell\u2019autonomia di ciascuna Camera, quanto quello del sistema bicamerale, i quali verrebbero meno se la proposta fosse accolta.<\/p><p>UBERTI \u00e8 anch\u2019egli del parere che, con l\u2019approvazione di una norma del genere di quella proposta, si apporterebbe una riforma radicale al sistema bicamerale, perch\u00e9 \u00e8 evidente che le due Commissioni, nominate rispettivamente dall\u2019una e dall\u2019altra Camera, le quali si mettessero d\u2019accordo su un determinato progetto e sottoponessero le rispettive deliberazioni alle due Camere, diventerebbero necessariamente organi preponderanti nei rapporti fra le due Camere. Fa presente che in tal modo, specie quando si tratter\u00e0 di approvare con rapidit\u00e0 delle importanti decisioni, non si seguir\u00e0 pi\u00f9 il sistema normale di sottoporre il progetto di legge prima all\u2019una e poi all\u2019altra Camera, ma si seguir\u00e0 questa procedura, perch\u00e9 \u00e8 evidente che quando una Commissione ha approvato, sollecitata dal Governo, un progetto di legge, difficilmente le Camere si pronunceranno in senso contrario.<\/p><p>Fa presente che con questa riforma, la quale sembra da poco ed invece \u00e8 sostanziale, si costruisce un sistema in antitesi a quello parlamentare, cos\u00ec come finora \u00e8 stato concepito, e si d\u00e0 vita ad una Commissione \u2013 che diventer\u00e0 di notevole importanza \u2013 composta di due tronconi provenienti da Assemblee che hanno origini diverse e che in tempi diversi avrebbero dovuto esaminare il provvedimento.<\/p><p>Conclude affermando che vi sono delle abitudini e delle situazioni pi\u00f9 forti di qualsiasi articolo di legge: ritiene perci\u00f2 che una Commissione mista di questo genere finirebbe per diventare un organo permanente e che tale sistema di legiferare diventerebbe il sistema normale.<\/p><p>CAPPI non vede i pericoli ai quali accenna l\u2019onorevole Uberti e proporrebbe, se mai, di togliere l\u2019iniziativa del Governo, lasciando soltanto quella di una delle Camere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce, anche per rispondere all\u2019onorevole Uberti, che questa riunione delle Commissioni avverrebbe sempre su accordo delle Camere, in quanto che l\u2019iniziativa pu\u00f2 essere di una delle Camere o del Governo, ma la deliberazione di comporre questa Commissione mista e di farla operare appartiene a ciascuna delle Camere: quindi quella che si sentisse lesa potrebbe rifiutare di formare la Commissione mista. Evidentemente l\u2019iniziativa non imporla un obbligo per la Camera dissenziente. Senza contare poi che le Camere hanno piena libert\u00e0 di seguire o meno il parere espresso dalla Commissione stessa, allo stesso modo che le deliberazioni di ciascuna Assemblea non sono vincolate dal giudizio delle sue Commissioni interne.<\/p><p>NOBILE rileva l\u2019utilit\u00e0 di tale procedura nei casi in cui il Governo presenti una proposta di legge che debba essere esaminata e decisa d\u2019urgenza.<\/p><p>FUSCHINI non approva questa proposta la quale, invece di eliminare i conflitti tra le due Camere, a suo parere, li accrescerebbe; perch\u00e9 gi\u00e0 in sede di formazione di questa Commissione mista, una Camera pu\u00f2 deliberare in un senso ed una in un altro.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa notare che la Commissione mista si former\u00e0 non preventivamente, ma quando il conflitto si vada delineando: \u00e8 appunto allora che si ricorre a questo mezzo per cercare di risolverlo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo all\u2019articolo 28 proposto dal Comitato di coordinamento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa notare che l\u2019articol\u00f2 28 prender\u00e0 il posto dell\u2019articolo 27 e viceversa.<\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 28-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abUn disegno di legge non approvato dalla Camera alla quale \u00e8 sottoposto, non pu\u00f2 essere ripresentato, se non dopo un anno dal rigetto\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che si \u00e8 pensato a questa disposizione, perch\u00e9 un articolo dello Statuto Albertino stabiliva che un disegno di legge respinto non si potesse ripresentare nella stessa sessione. Poich\u00e9 si \u00e8 eliminata la sessione, si \u00e8 pensato ad un termine che risponda anche ad una esigenza di rispetto della volont\u00e0 della Camera la quale, avendo rifiutato l\u2019approvazione di un disegno di legge, non si pu\u00f2 vedere imposto l\u2019obbligo di discuterlo nuovamente dopo poco tempo.<\/p><p>FABBRI ricorda di aver sostenuto che, non essendovi pi\u00f9 le sessioni, si sarebbe dovuto stabilire che un provvedimento respinto non possa essere ripresentato nella stessa legislatura; ma gli fu osservato come tale proposta fosse esagerata. Altri fece notare che il provvedimento si sarebbe potuto ripresentare con delle modificazioni ed era quindi inutile introdurre una disposizione del genere. Gli sembra strano che non si sia presa alcuna deliberazione in merito: comunque ritiene troppo breve il termine di un anno e vorrebbe portarlo almeno a tre anni.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, assicura, per averne preso visione dai verbali, che si decise di non introdurre alcuna norma del genere, appunto perch\u00e9 si sarebbe potuto eluderla.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che si tratta di una decisione respinta nel corso delle discussioni e votazioni precedenti e che oggi viene ripresentata come proposta di emendamento aggiuntivo. Pone ai voti la presa in considerazione di questo emendamento nonostante le decisioni gi\u00e0 adottate.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 29:<\/p><p>\u00abSu richiesta motivata del proponente, ciascuna delle Camere pu\u00f2 deliberare che l\u2019esame e la formulazione del testo di una proposta di legge siano deferite ad una Commissione, su relazione della quale si proceder\u00e0 al voto senza discussione, salvo le dichiarazioni di voto.<\/p><p>\u00abIl procedimento previsto dal precedente comma non \u00e8 applicabile alle proposte concernenti l\u2019approvazione dei bilanci e l\u2019autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>UBERTI, posto che in questo caso si danno alla Commissione i poteri dell\u2019Assemblea (al che si dichiara contrario), proporrebbe che la Commissione stessa fosse eletta sulla base della proporzionalit\u00e0: poich\u00e9 in Assemblea plenaria non si possono fare altro che dichiarazioni di voto, vorrebbe che alla discussione del disegno di legge potessero almeno partecipare tutti i gruppi politici.<\/p><p>NOBILE, nel 1\u00b0 comma, dopo le parole: \u00abdeferiti ad una Commissione\u00bb, propone di aggiungere le altre: \u00abche rispecchi la proporzione dei gruppi politici della Camera\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il 1\u00b0 comma dell\u2019articolo 29 con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI nel 2\u00b0 comma propone di sostituire, alle parole: \u00aballe proposte\u00bb, le altre: \u00abai disegni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il 2\u00b0 comma dell\u2019articolo 29 con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 30:<\/p><p>\u00abI disegni e le proposte di legge sono votati articolo per articolo. Il voto finale ha luogo per scrutinio segreto\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dovrebbe ora porre in discussione l\u2019articolo 31, ma crede opportuno rinviarne l\u2019esame alla prossima seduta, per dar tempo ai Commissari di approfondirlo.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 32:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del potere legislativo non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non per tempo limitato e per oggetti determinati, e semprech\u00e9 tali oggetti non attengano all\u2019esercizio delle libert\u00e0 personali e politiche, alle leggi complementari della Costituzione ed all\u2019approvazione dei bilanci\u00bb.<\/p><p>Avverte che a tale articolo viene proposto un emendamento sostitutivo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019emissione di norme giuridiche non pu\u00f2 essere delegata al Governo, se non per un tempo limitato e per oggetti determinati, e previa l\u2019indicazione, da parte del Parlamento, dei princip\u00ee cui l\u2019organo delegato dovr\u00e0 attenersi\u00bb.<\/p><p>TOSATO propone di sostituire, nell\u2019emendamento, alla parola: \u00abemissione\u00bb l\u2019altra: \u00abemanazione\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI nota nell\u2019emendamento un criterio restrittivo, in quanto vi si parla di potest\u00e0 di emanare norme giuridiche.<\/p><p>TOSATO ritiene che in tal modo viene meno la necessit\u00e0 di precisare che non \u00e8 ammessa la delegazione in materia di bilanci, in quanto questi non sono norme giuridiche.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la discussione verte su questo: se la delega debba essere contenuta nei limiti stabiliti dall\u2019originario articolo 32, oppure in quelli della nuova formulazione, la quale, in un certo senso, \u00e8 analoga alla precedente, in quanto che, parlando di norme giuridiche, rende inutile l\u2019esclusione della delega per altre norme, come, per esempio, le leggi di approvazione, che non lo sono. Di diverso v\u2019\u00e8 questo: che, mentre l\u2019articolo 32 cercava di fare una determinazione dei casi di esclusione della delega, l\u2019emendamento prescinde da questa elencazione e riduce in sostanza il limite di questa delega al concetto di norme giuridiche e alla indicazione dei princip\u00ee direttivi che il Parlamento dovrebbe emanare all\u2019atto della concessione della delega stessa.<\/p><p>FABBRI vorrebbe, a maggior garanzia, mantenuta la formula originaria, perch\u00e9 teme che altrimenti la delega del Governo possa estrinsecarsi in norme giuridiche che non dovrebbero incidere, ma che in pratica possono incidere sulle libert\u00e0 personali e politiche, per le quali si faceva eccezione in modo ben chiaro nella formulazione originaria.<\/p><p>TOSATO fa notare che alla giusta preoccupazione dell\u2019onorevole Fabbri gi\u00e0 soddisfa la Costituzione, perch\u00e9 le libert\u00e0 personali e politiche sono garantite dalla Costituzione stessa e non possono essere violate da decreti legislativi o da leggi.<\/p><p>PRESIDENTE rammenta a questo proposito di aver gi\u00e0 sostenuto in una lunghissima discussione, e nonostante le obiezioni sollevate, la necessit\u00e0 di questa elencazione di oggetti per i quali non pu\u00f2 ammettersi delega, e che parte della Sottocommissione era dello stesso avviso. Per questa ragione voter\u00e0 per la conservazione del testo originario dell\u2019articolo 32.<\/p><p>Fa presente che al testo stesso l\u2019onorevole Bulloni propone di dare la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del potere legislativo non pu\u00f2 essere delegato al Governo, se non per tempo limitato e per oggetti determinati che non attengano all\u2019esercizio delle libert\u00e0 personali e politiche, alle leggi complementari della Costituzione e all\u2019approvazione dei bilanci\u00bb.<\/p><p>LUSSU trova che sarebbe pi\u00f9 opportuno, invece che la forma negativa (\u00abnon pu\u00f2 essere delegato\u00bb), di usare quella positiva, nel senso di dire che il potere legislativo pu\u00f2 essere delegato al Governo soltanto per tempo limitato, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019opinione che sia pi\u00f9 opportuno stabilire prima che non \u00e8 ammessa la delega e quindi parlare delle eccezioni.<\/p><p>UBERTI fa osservare che con l\u2019emendamento si vengono a stabilire anche i princip\u00ee a cui si deve attenere il Governo nella emanazione dei provvedimenti in seguito a delega, mentre con il testo originario non si ammette la determinazione di princip\u00ee direttivi, ma si parla semplicemente di tempo limitato e di oggetti determinati. Personalmente preferirebbe la formula dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo 32 nel testo originario.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>UBERTI propone di aggiungervi l\u2019ultima parte dell\u2019emendamento, e precisamente le parole: \u00abprevia indicazione da parte del Parlamento dei princip\u00ee cui l\u2019organo delegato dovr\u00e0 attenersi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Uberti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 33:<\/p><p>\u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI propone che gli articoli 33 e 34 vengano fusi.<\/p><p>NOBILE propone di aggiungere alle parole: \u00abla mobilitazione generale\u00bb le altre: \u00abo parziale\u00bb.<\/p><p>TOSATO non ritiene possibile la fusione degli articoli 33 e 34 perch\u00e9, mentre nel caso della mobilitazione generale e dell\u2019entrata in guerra si tratta di una deliberazione e non di una legge sostanziale, nel caso dell\u2019amnistia si tratta di una legge vera e propria.<\/p><p>MANNIRONI ritira la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE pone intanto ai voti la prima parte dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che qui dovrebbe essere inserita l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>TOSATO \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, che disarma eccessivamente il potere esecutivo. D\u2019altra parte la mobilitazione parziale si pu\u00f2 fare attraverso innumerevoli sotterfugi, sicch\u00e9 ritiene inutile prevederla nell\u2019articolo in esame.<\/p><p>LACONI distingue due tipi di mobilitazione parziale: oltre a quello comunemente noto, vi \u00e8 un tipo di mobilitazione regionale alla quale si \u00e8 assistito in questo ultimo periodo in Sardegna e in Sicilia, che \u00e8 un tipo di mobilitazione generale limitato ad una Regione. Ritiene questo un caso di mobilitazione parziale per il quale sarebbe opportuno interpellare l\u2019Assemblea Nazionale, mentre nel caso normale di richiamo di qualche classe, crede che se ne potrebbe fare a meno.<\/p><p>ROSSI PAOLO non \u00e8 favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile, che ritiene contrario alle ragioni serie e gravi che possono giustificare la disposizione dell\u2019articolo 33; e lo ritiene anche pericoloso, perch\u00e9 potrebbe determinare delle complicazioni di carattere internazionale veramente gravi.<\/p><p>LUSSU considera la questione dal punto di vista politico: teme che, se il Governo dovr\u00e0 sottoporre e giustificare al Parlamento anche il richiamo di due o tre classi di leva, si creer\u00e0 quel clima pericoloso di mobilitazione generale, che \u00e8 bene sia evitato per le conseguenze politiche che pu\u00f2 produrre. Crede si possa lasciare al Governo la facolt\u00e0 di decidere in merito alla mobilitazione parziale.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che non debba essere trascurato il caso citato dall\u2019onorevole Laconi e propone perci\u00f2 la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale la mobilitazione generale, anche se territorialmente limitata, e l\u2019entrata in guerra\u00bb.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 favorevole a questo emendamento, perch\u00e9 trova opportuno che nel caso di una mobilitazione importante, come quella accennata dall\u2019onorevole Laconi, non sia lasciata al Governo la libert\u00e0 di prendere una decisione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Osserva che nella seduta antimeridiana si \u00e8 anche discusso se l\u2019Assemblea nazionale deve deliberare sullo stato di guerra. Si riserva di sollevare la questione quando si sar\u00e0 accertato se la legislazione italiana considera lo stato di guerra come qualche cosa di diverso dalla dichiarazione di guerra.<\/p><p>BOZZI fa presente che vi sono leggi le quali hanno vigore per lo stato di guerra e per farne cessare l\u2019effetto; ma per la loro applicabilit\u00e0 occorre un decreto che stabilisca l\u2019inizio dello stato di guerra. Nota del resto che la fine della guerra, che \u00e8 un fatto pratico, non coincide con la dichiarazione della fine dello stato di guerra, che costituisce invece un fatto giuridico. Ad ogni modo, per decidere su questa materia ritiene che occorra rivedere le leggi sullo stato di guerra.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 34:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia \u00e8 concessa con legge dell\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>BOZZI propone di rinviare la discussione di questo articolo, in quanto \u00e8 di competenza della seconda Sezione, che esamina l\u2019ordinamento giudiziario. Fa anche presente che vi \u00e8 al riguardo una proposta dell\u2019onorevole Leone la quale mira ad abolire l\u2019istituto dell\u2019amnistia.<\/p><p>TOSATO fa presente la possibilit\u00e0 del manifestarsi di un conflitto tra le due Sezioni della Sottocommissione.<\/p><p>LA ROCCA crede che la questione dell\u2019amnistia non possa rientrare nella competenza della seconda Sezione, perch\u00e9 \u00e8 materia di spettanza del potere esecutivo e perci\u00f2 in sede di discussione sul potere esecutivo dovr\u00e0 essere risolta. Che se poi prevalesse il concetto che l\u2019amnistia debba concedersi per legge, perch\u00e9 in concreto l\u2019amnistia \u00e8 una legge transitoria, la competenza sull\u2019argomento non potrebbe essere sottratta al potere legislativo e quindi rientrerebbe nell\u2019orbita di spettanza di questa Sottocommissione.<\/p><p>BOZZI non ritiene completamente esatto quello che dice l\u2019onorevole La Rocca, perch\u00e9 l\u2019amnistia pu\u00f2 interferire su una sentenza irrevocabile e quindi incidere sul potere giudiziario, il quale deve deliberare in materia.<\/p><p>TARGETTI ritiene che non si possa mettere in dubbio la competenza a decidere sopra l\u2019amnistia da parte della seconda Sezione, in quanto questa tratta della immutabilit\u00e0 del giudicato: se a tale principio vi devono essere delle eccezioni, \u00e8 proprio la seconda Sezione che dovr\u00e0 dire quali siano (indulto, grazia, amnistia). In questa sede si potranno soltanto stabilire le modalit\u00e0 dell\u2019applicazione di questi tre istituti.<\/p><p>NOBILE non vede come si possa essere contrari all\u2019istituto dell\u2019amnistia; del resto, poich\u00e9 nell\u2019emendamento si tratta di delitti politici, ritiene che la sede competente per trattarla sia questa.<\/p><p>BULLONI propone che al termine \u00abamnistia\u00bb sia aggiunto anche quello di \u00abindulto\u00bb, e ritiene senza alcun dubbio che sia questa la sede competente per decidere su tale questione. Osserva che l\u2019eccezione dell\u2019onorevole Targetti non toglie la competenza della Sottocommissione di stabilire se questi istituti della grazia, dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto rientrino o meno nelle attribuzioni del Parlamento. Ritiene perci\u00f2 che, a seguito della decisione che sar\u00e0 qui presa, la seconda Sezione potr\u00e0 modificare gli articoli che avesse formulato in materia.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che la competenza sull\u2019argomento sia di questa Sottocommissione, perch\u00e9 si \u00e8 in tema politico e non strettamente giudiziario. Rileva che, se la seconda Sezione ha affermato il principio della irrevocabilit\u00e0 del giudicato, potr\u00e0 scendere all\u2019ipotesi delle modifiche di questo giudicato in rapporto all\u2019amnistia, solo se questa Sottocommissione avr\u00e0 riconosciuto che l\u2019amnistia possa essere o meno concessa. Crede quindi che si debba decidere non soltanto se l\u2019amnistia possa essere concessa per legge dell\u2019Assemblea nazionale, ma anche e prima di tutto sull\u2019opportunit\u00e0 di conservare questo istituto nella legislazione italiana.<\/p><p>TOSATO non ritiene possibile pensare che dell\u2019amnistia possa occuparsi la seconda Sezione; questa esamina il potere giudiziario e quindi l\u2019amnistia solo sotto l\u2019aspetto della giustizia e, sotto questo aspetto, non potr\u00e0 arrivare che all\u2019affermazione della immutabilit\u00e0 del giudicato; mentre la concessione dell\u2019amnistia, della grazia ed indulto \u00e8 sempre espressione di un potere politico superiore a tutti gli altri poteri, sia quello esecutivo, sia quello legislativo, sia quello giudiziario.<\/p><p>LACONI pensa che non si debbano sollevare questioni di competenza nel seno della Sottocommissione e, senza entrare nel merito della questione, non \u00e8 contrario a che essa venga esaminata dalla seconda Sezione.<\/p><p>LUSSU crede che non la indipendenza dei poteri regoler\u00e0 l\u2019attuale Costituzione, ma, in un certo senso, l\u2019interferenza tra i diversi poteri: giudiziario, esecutivo e legislativo. Sotto questo aspetto pu\u00f2 nascere il dubbio che il potere giudiziario sia competente ad esaminare il problema dell\u2019amnistia, ma fa notare che questo \u00e8 un problema puramente politico. Ritiene che, per una ragione tecnica di studio, la seconda Sezione potrebbe interferire sul problema dell\u2019amnistia; ma \u00e8 chiaro che questo argomento riguarda la sovranit\u00e0 del Parlamento, perch\u00e9 niente vi pu\u00f2 essere di pi\u00f9 sovrano, quale espressione di volont\u00e0 popolare, della concessione della amnistia.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 ritiene che l\u2019istituto dell\u2019amnistia sar\u00e0 mantenuto, pensa che la Sottocommissione potr\u00e0 ora decidere se il diritto di concederla dovr\u00e0 essere esercitato dal Capo dello Stato oppure dalla Assemblea.<\/p><p>A ci\u00f2 provvede appunto l\u2019articolo 34, per il quale l\u2019onorevole Bulloni propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi con legge dell\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>Nota che al riguardo vi \u00e8 un emendamento del Comitato, che dice:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia \u00e8 concessa con legge della Assemblea nazionale soltanto per i delitti politici\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo 34 nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi con legge dell\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Leone Giovanni, Perassi, Porzio, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 75. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Coordinamento degli articoli sul potere legislativo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Grieco \u2013 Fabbri \u2013 Tosato \u2013 Ambrosini \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Mortati, Relatore \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,1712","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5339"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5339\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10555,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5339\/revisions\/10555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5339"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}