{"id":5337,"date":"2023-10-15T23:43:45","date_gmt":"2023-10-15T21:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5337"},"modified":"2023-12-08T22:53:43","modified_gmt":"2023-12-08T21:53:43","slug":"pomeridiana-di-venerdi-20-dicembre-1946-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5337","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5337\" class=\"elementor elementor-5337\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ec5a9a2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ec5a9a2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d8d15a0\" data-id=\"d8d15a0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2c37ea3 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2c37ea3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461220sed010ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2d9ac1b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2d9ac1b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>10.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Potere giudiziario (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Targetti \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Presidente \u2013 Laconi \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Ambrosini \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Di Giovanni \u2013 Ravagnan \u2013 Bozzi.<\/p><p>La sedata comincia alle 15.15.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>TARGETTI chiarisce che la sua proposta di non inserire nella Carta costituzionale il secondo comma dell\u2019articolo 12 della relazione Calamandrei, non tende ad esprimere parere contrario all\u2019unicit\u00e0 della Cassazione, bens\u00ec a lasciare al legislatore futuro la possibilit\u00e0 di modificare l\u2019attuale ordinamento. Inserendo il comma, se si volessero far risorgere le Cassazioni regionali, dovrebbe essere modificata la legge sull\u2019ordinamento giudiziario, la qual cosa \u00e8 sottoposta a determinate procedure. A suo avviso, quindi, non inserendo il capoverso proposto, sussistono egualmente tutte le garanzie necessarie per il mantenimento dell\u2019unit\u00e0 della Cassazione.<\/p><p>Dichiara che la sua titubanza a sancire espressamente nella Carta costituzionale l\u2019unicit\u00e0 della Cassazione dipende da molteplici considerazioni. Ricorda innanzi tutto che quando, dopo lunghe discussioni, si giunse all\u2019abolizione delle Cassazioni regionali, gli argomenti addotti non furono per lui del tutto convincenti, anche perch\u00e9 egli li ricollegava al precedente esempio della unificazione delle Cassazioni penali, che risaliva al 1888. Pur riconoscendo che con le Cassazioni regionali la legge poteva mutare da una Regione all\u2019altra, con la Cassazione unica penale si muta legge mutando Sezione, senza uscire da Roma; con la differenza in peggio che le Corti di cassazione regionali, che avevano tradizioni non ingloriose, davano un\u2019uniformit\u00e0 d\u2019interpretazione valevole almeno entro un determinato spazio geografico.<\/p><p>Inoltre la Cassazione unica, pur corrispondendo ad un alto ideale procedurale, porta degli inconvenienti pratici, come quello di allontanare, in certo senso, una parte dei cittadini dal terzo grado. Bisogna infine considerare che l\u2019esistenza a Roma della Cassazione unica concorre ad aumentare gli inconvenienti dell\u2019eccessivo accentramento.<\/p><p>Insiste quindi che nella Costituzione non sia inclusa alcuna norma riguardante il principio della Cassazione unica.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aderire alla proposta Targetti e di ritirare il capoverso in esame.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la discussione verter\u00e0 sull\u2019articolo 24 del progetto Calamandrei: \u00abI Magistrati non possono essere iscritti ad alcun partito politico (?)\u00bb.<\/p><p>Fa osservare che l\u2019onorevole Calamandrei ha posto alla fine dell\u2019articolo un punto interrogativo, che sta a dimostrare la sua incertezza sulla proposta stessa.<\/p><p>LACONI ritiene che l\u2019articolo non debba essere inserito nella Costituzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone un emendamento aggiuntivo: \u00abo ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>LACONI fa notare che un articolo approvato dalla prima Sottocommissione vieta le associazioni segrete.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone allora che l\u2019emendamento sia votato con la riserva di riesaminare il problema in sede di coordinamento, pur non ritenendo inutile il divieto in questa sede, qualora venisse altrove sancito il divieto delle associazioni segrete.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Bozzi \u00e8 d\u2019avviso di aggiungere all\u2019articolo anche la norma riguardante il divieto per i magistrati di conseguire onorificenze.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, crede che in tal caso sarebbe necessario chiarire se si tratta delle sole onorificenze nazionali o anche di quelle straniere. Dichiara di essere favorevole all\u2019inserimento di tale principio per svincolare il magistrato da eventuali legami con elementi politici e per porlo in una situazione di prestigio assoluto, per il quale l\u2019onorificenza non possa conferire alcuna maggiore autorit\u00e0 o diminuirlo rispetto ad altri. Cita in proposito il frequente caso di cancellieri insigniti della commenda, mentre il giudice \u00e8 cavaliere; il che pu\u00f2 togliere prestigio al magistrato.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che non si debba scendere a simili dettagli nella Carta costituzionale, ma che della materia debba occuparsi una legge particolare. Propone quindi che la norma per il divieto alla concessione di onorificenze sia rinviata alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>M ANNI ROM pensa che, prima di prendere una decisione in proposito, si debba conoscere la sorte delle onorificenze fino ad ora conseguite, perch\u00e9 la disposizione potrebbe apparire anche come un rifiuto ad eventuali onorificenze concesse dalla Repubblica. Dichiara tuttavia di essere contrario sia all\u2019appartenenza dei magistrati a partiti politici, sia alla concessione ad essi di onorificenze di qualsiasi genere.<\/p><p>TARGETTI ammette che, se il magistrato si occupa attivamente di politica, facendo, come suol dirsi, vita di partito, pu\u00f2 finire col compromettere, anche senza accorgersene e contro la sua intenzione, la sua libert\u00e0 di apprezzamento. Ed anche se questo non accade, pu\u00f2 sempre autorizzarne il sospetto. Tuttavia egli non \u00e8 favorevole ad un divieto che verrebbe a limitare quella libert\u00e0 di pensiero di cui si deve essere assertori per tutti. Nota anche che \u00e8 gi\u00e0 stata ammessa nel progetto l\u2019eleggibilit\u00e0 del magistrato.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che eventualmente la contradizione potr\u00e0 essere eliminata in sede di coordinamento.<\/p><p>Dichiara quindi di essere contrario a qualunque disposizione che limiti la libert\u00e0 del magistrato, in quanto questo deve avere la consapevolezza del suo alto ufficio e non iscriversi ad alcun partito o associazione segreta: colui che si iscrive riduce la propria libert\u00e0, mentre deve sentire per primo la necessit\u00e0 di non aver di fronte al pubblico una classificazione politica che possa metterlo in sospetto. \u00c8, purtroppo, il caso che si sta constatando attualmente nel Lazio, ove qualche pretore ardente monarchico commette abusi e parzialit\u00e0, naturalmente in danno di elementi che non seguono la sua corrente.<\/p><p>LACONI ricorda che in una precedente seduta, parlando dell\u2019indipendenza della Magistratura, \u00e8 stata fatta una dichiarazione contro la tendenza a considerare il magistrato come una figura astratta, a metterlo cio\u00e8 fuori del mondo vivo e reale in cui tutti gli uomini hanno degli interessi e si muovono coerentemente con essi. Ritiene quindi che l\u2019introdurre una norma come quella proposta sarebbe un\u2019ipocrisia, nel senso che si creerebbe in sostanza una norma puramente formale, che non avrebbe alcun contenuto pratico. Osserva che il Presidente ha citato il caso di pretori monarchici che commettono abusi; fa notare per\u00f2 che questo si verifica anche in altri campi, ma non dipende dal fatto dell\u2019iscrizione ad un partito, bens\u00ec dai compromessi a cui taluni addivengono con la propria coscienza. A suo avviso, nessun divieto formale sancito nella Costituzione potr\u00e0 impedire al giudice, se mancante appunto di questa coscienza, di continuare a muoversi secondo le sue tradizioni, i suoi interessi di classe e cos\u00ec via.<\/p><p>Dichiara invece di essere d\u2019accordo per quanto riguarda il divieto ai magistrati di appartenenza ad associazioni segrete.<\/p><p>AMBROSINI, in antitesi con l\u2019onorevole Laconi, ritiene che il divieto ai magistrati di appartenenza ai partiti costituisca per lo meno una remora. Quando, infatti, tale divieto non sia sancito, \u00e8 facile che il magistrato si iscriva e partecipi alle riunioni di partito; quindi, lungi dal rimanere completamente passivo, finirebbe con l\u2019essere travolto dalla passione politica e diverrebbe un combattente nell\u2019agone politico, in modo da mettere in pericolo la sua completa indipendenza. Questo non esclude d\u2019altronde che il magistrato possa, come cittadino, partecipare alla vita pubblica. Ricorda in proposito la prassi inglese, del Paese cio\u00e8 della massima libert\u00e0, ove i cittadini possono partecipare pienamente alla vita pubblica, ma non devono prendere in essa parte preminente, quando appartengano come funzionari ad amministrazioni pubbliche. Dichiara pertanto di essere favorevole all\u2019articolo proposto, con l\u2019emendamento aggiuntivo che prescrive il divieto di appartenenza ad associazioni segrete.<\/p><p>CAPPI si associa alla considerazioni dell\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione dei colleghi sul punto interrogativo posto in calce all\u2019articolo: punto interrogativo che esprimeva uno stato di incertezza, nel quale dichiara di trovarsi tuttora, in quanto vede la fondatezza delle ragioni esposte dall\u2019onorevole Laconi, non meno della fondatezza delle ragioni opposte. Ricorda che, allo scopo di chiarire questo stato di incertezza, in una rivista da lui indetta a Firenze, ha fatto sulla questione una specie di inchiesta, la quale ha provocato numerose risposte. \u00c8 da notarsi che prevalentemente favorevoli al diritto di iscrizione ai partiti politici sono i giovani (e ci\u00f2 si spiega pensando che a Firenze vi \u00e8 un gruppo di giovani magistrati che furono durante l\u2019occupazione tedesca veramente degli eroi: \u00e8 quindi evidente che per essi il divieto di militare nei partiti politici suoni offesa) e prevalentemente contrari i vecchi. Desidera in proposito far conoscere ai colleghi il contenuto di una lettera, inviatagli da un vecchio consigliere di Corte di appello, mai iscritto al partito fascista, il quale, pur riconoscendo che le argomentazioni addotte nel <em>referendum<\/em> a favore della tesi della iscrizione possono in astratto apparire convincenti, soprattutto nella mentalit\u00e0 dei giovani che ricordano soltanto il ventennio di oppressione, nota che per gli anziani, che ricordano oltrech\u00e9 la vita fascista quella pre-fascista, prevale il criterio della pi\u00f9 assoluta neutralit\u00e0. Nella lettera \u00e8 citato il caso del pretore di un paese, segnalato per manchevolezze al Tribunale di Firenze e nei confronti del quale si chiedevano accertamenti dal Ministero. Condotte le indagini relative, risult\u00f2 che quel magistrato godeva presso tutti della massima fiducia. Si volle allora indagare sul lato politico e si venne a sapere da un ferroviere, iscritto al Partito comunista, che il pretore era mal visto in paese perch\u00e9 appartenente al Partito democristiano, mentre la popolazione desiderava che fosse comunista o almeno socialista. D\u2019altra parte la pi\u00f9 alta autorit\u00e0 ecclesiastica locale dichiarava di essere pienamente soddisfatta dell\u2019operato del pretore, che era \u00abanche troppo buono\u00bb nei riguardi della Chiesa.<\/p><p>La lettera citata sta a dimostrare, a suo avviso, i pericoli dell\u2019appartenenza dei magistrati a partiti politici. Dichiara d\u2019altra parte che molte ragioni contrarie lo lasciano perplesso e che perci\u00f2 egli si asterr\u00e0 dal votare l\u2019articolo proposto.<\/p><p>TARGETTI dichiara, come ha gi\u00e0 detto, di preferire che il magistrato non militi attivamente nei partiti e nelle associazioni segrete, rilevando che l\u2019iscrizione a queste ultime pu\u00f2 presentare inconveniente anche pi\u00f9 grave perch\u00e9, mentre l\u2019iscrizione ad un partito \u00e8 cosa palese, l\u2019iscrizione a tali associazioni comporta l\u2019obbligo del segreto, il che \u00e8 in contrasto con la funzione del magistrato.<\/p><p>Ritiene, ciononostante, che non sia opportuno inserire l\u2019articolo proposto, anche perch\u00e9, quando si stabilisce un divieto, bisogna nello stesso tempo prevederne la sanzione. Ci\u00f2 comporterebbe la necessit\u00e0 di indagini, perch\u00e9 il magistrato potrebbe anche negare di essere iscritto ad un partito, e allora da parte del Consiglio Supremo della Magistratura dovrebbe essere fatta una inchiesta per accertare se il magistrato stesso ha detto o no il vero. Appurata la sua appartenenza ad un partito, dovrebbe essere destituito. Il che, a suo avviso, sarebbe molto grave e non avrebbe giustificazione adeguata. Propone quindi che il principio della opportunit\u00e0 che i magistrati non si iscrivano a partiti politici e ad associazioni segrete sia consacrato in un ordine del giorno, che per\u00f2 giustifichi la mancata votazione del divieto.<\/p><p>AMBROSINI dichiara che la lettera letta dall\u2019onorevole Calamandrei ha rafforzato la sua convinzione della opportunit\u00e0 che l\u2019articolo proposto sia inserito nella Costituzione.<\/p><p>All\u2019obiezione dell\u2019onorevole Targetti sulla necessit\u00e0 di prevedere delle sanzioni dopo aver stabilito il principio, risponde che, a suo avviso, ci\u00f2 non \u00e8 necessario, ricordando che talune disposizioni della Costituzione non comportano alcuna sanzione e che, nel caso presente, la sanzione potrebbe essere prevista e stabilita dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Data la solenne affermazione che si vuol fare sull\u2019adozione del principio del\u2019autogoverno della Magistratura, ritiene che sia ancora pi\u00f9 necessario evitare che qualsiasi sospetto circondi l\u2019ordine giudiziario; quindi la presente disposizione servir\u00e0 a dare a tutti coloro che devono avvicinarsi alla giustizia l\u2019impressione di potere serenamente ed equamente essere sottoposti al giudizio di magistrati non impigliati in lotte di parte.<\/p><p>DI GIOVANNI fa presente che il contenuto della lettera citata dall\u2019onorevole Calamandrei non ha tolto dal suo spirito le perplessit\u00e0, anche perch\u00e9, a suo avviso, la disposizione dell\u2019articolo proposto potrebbe apparire contraria ai princip\u00ee di libert\u00e0, che devono essere il fondamento della Carta costituzionale.<\/p><p>Accede quindi completamente all\u2019idea degli onorevoli Laconi e Targetti di fare del principio una raccomandazione da inserire nei verbali, e di non includerlo nella Costituzione.<\/p><p>LACONI desidera far osservare che, nell\u2019attuale ordinamento giudiziario, vi sono alcune disposizioni che si ricollegano a quella in esame, come il divieto fatto ai cancellieri di assumere la carica di assessori e altre del genere. Non sa se sia il caso di includere norme simili nella Costituzione, ma pensa che si dovrebbe trovare il modo di eliminare dei divieti che non rispondono allo spirito di una vera democrazia.<\/p><p>AMBR0S1NI dichiara di insistere, con altri colleghi, nella sua tesi, lontano da qualsiasi pensiero antidemocratico; che anzi tende all\u2019affermazione del principio per un senso di vera democrazia, per collocare effettivamente gli uomini che esercitano l\u2019alto magistero della giustizia su un altare che li renda insospettabili.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che il raffronto fatto dall\u2019onorevole Laconi fra la disposizione in esame e le altre da lui citate non possa farsi, in quanto vi \u00e8 una serie di incompatibilit\u00e0 per i magistrati che devono rimanere nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario, mentre nel caso in discussione si va all\u2019apice dei limiti dell\u2019attivit\u00e0 del magistrato. A suo avviso, \u00e8 necessario che nella Carta costituzionale sia fissato il divieto dell\u2019appartenenza dei magistrati a partiti politici e ad associazioni segrete, e che la materia non possa essere rinviata alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Invita quindi i colleghi ad esaminare a fondo il problema e ad assumersi la responsabilit\u00e0 della decisione, magari votando l\u2019articolo per divisione.<\/p><p>MANNIRONI concorda sostanzialmente con l\u2019onorevole Leone, ma dichiara di essere per la soluzione estrema, e cio\u00e8 per il divieto assoluto in ambedue i casi.<\/p><p>Pur riconoscendo che la norma rappresenta per i magistrati un sacrificio, in quanto viene a privarli della libert\u00e0 di professare apertamente le loro idee, pensa che tale sacrificio sia necessario, data l\u2019importanza della funzione che si vuol loro affidare. Per potere inserire nella psicologia popolare la necessaria fiducia nella Magistratura, \u00e8 indispensabile che vi sia in tutti il fermo convincimento che i magistrati sono liberi da legami di qualsiasi genere. Ora, chi vive la vita di partito sa che questa determina forme di solidariet\u00e0 le quali creano legami superiori non forse alla volont\u00e0, ma agli orientamenti e alle tendenze degli individui.<\/p><p>Ritiene che la raccomandazione pura e semplice proposta dagli onorevoli Targetti e Di Giovanni sarebbe del tutto superflua e che sarebbe piuttosto preferibile non dire nulla.<\/p><p>RAVAGNAN osserva che nella lettera letta dall\u2019onorevole Calamandrei \u00e8 rappresentata una delle tante aberrazioni esistenti e che si potrebbero citare casi completamente opposti. Non si pu\u00f2 da essa, in ogni modo, prender lo spunto per una decisione.<\/p><p>A suo avviso, ogni cittadino deve avere il diritto di professare le sue idee; tale fondamentale principio \u00e8 sancito anche in un articolo della Costituzione Se si approvasse l\u2019articolo proposto, si verrebbe quasi ad ammettere nella Carta costituzionale che i partiti politici possono essere i corruttori dei magistrati; e nessun militante in un partito potrebbe sottoscrivere una tale norma. Personalmente \u00e8 contrario all\u2019articolo, in quanto si sentirebbe leso nella sua dignit\u00e0 e nella sua convinzione, pensando che si possa dire che il partito al quale egli appartiene possa dal pubblico essere giudicato suscettibile di influire sulla Magistratura affinch\u00e9 siano violate delle leggi nel suo interesse particolare. Bisogna infine considerare il fatto che l\u2019essere iscritto ad un partito politico \u00e8 puramente un fatto formale: infatti, se si suppone che un magistrato sia influenzabile, egli potr\u00e0 esserlo tanto se sia iscritto quanto se non lo sia; dipender\u00e0 solo dalla sua onest\u00e0 e dalla sua coscienza l\u2019essere o meno suscettibile alle influenze esterne.<\/p><p>BOZZI, contrariamente all\u2019onorevole Ravagnan, non ritiene che il fatto dell\u2019iscrizione a partiti politici sia puramente formale. Sebbene, a suo avviso, non si possa impedire al magistrato, il quale \u00e8 uomo che vive e deve vivere nella societ\u00e0, di avere delle idee politiche e di professarle liberamente, ritiene che non gli si possa consentire l\u2019iscrizione in determinate organizzazioni politiche. In queste la disciplina \u00e8 a volte ferrea, e non corromper\u00e0 forse il magistrato, ma, dato che egli \u00e8 un uomo e come tale sensibile alle influenze umane, se non sulla sua coscienza, almeno sul suo subcosciente, questo vincolo di disciplina, che importa anche delle sanzioni, pu\u00f2 agire in modo sfavorevole. Ma, anche ammettendo che tale movente interiore possa anche non agire nell\u2019individuo, bisogna considerare l\u2019impressione che pu\u00f2 produrre nel pubblico un magistrato che, appartenendo notoriamente ad un partito politico o rivestendovi una carica, deve giudicare l\u2019imputato iscritto al suo stesso partito o ad uno diametralmente opposto: se lo assolver\u00e0 o lo condanner\u00e0, in qualunque caso vi sar\u00e0 il pubblico convincimento che nella deliberazione abbia potuto influire il fatto dell\u2019appartenenza a quel partito.<\/p><p>Dato che si vuol rendere indipendente la Magistratura non solo dal potere esecutivo, ma anche da tutte le altre forze politiche che ad esso si riconnettono, come i partiti politici che possono esercitare un\u2019influenza sul magistrato traverso mille forme dirette o indirette, pensa che la Costituzione democratica italiana, affermando che i magistrati devono liberamente professare le loro opinioni ma essere al disopra dei partiti, segnerebbe un principio di grande democrazia. Analoghe considerazioni si devono fare per le associazioni segrete, che hanno disciplina pi\u00f9 rigida di quella dei partiti stessi.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il problema della sanzione, prospettato dall\u2019onorevole Targetti, la quale potrebbe anche non essere di natura disciplinare, in quanto non \u00e8 vero che ogni norma debba dar luogo ad una punizione di qualsiasi genere. Vi pu\u00f2 essere una sanzione di diversa natura, che si rivolge alla coscienza del magistrato, al quale la Costituzione impone di non appartenere a partiti politici, come la riprovazione del Consiglio della Magistratura o di altro genere, fino a giungere al procedimento disciplinare.<\/p><p>Desidera infine ricordare il problema del divieto di conferire onorificenze ai magistrati, notando che queste sono una delle miserie delle quali i magistrati subiscono la seduzione. \u00c8 innegabile che il deputato che sia riuscito a far nominare commendatore un magistrato potr\u00e0 esercitare su lui una determinata influenza.<\/p><p>Altro problema, che sottopone all\u2019attenzione dei colleghi senza discuterlo, \u00e8 quello se i magistrati possano o no appartenere ad associazioni sindacali.<\/p><p>DI GIOVANNI osserva che con l\u2019articolo proposto si imporrebbe un grave sacrificio alla Magistratura, come \u00e8 riconosciuto anche dalla relazione del primo Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>A suo avviso, non si pu\u00f2 considerare il magistrato avulso dalla vita reale; se esso ha una convinzione politica, se \u00e8 iscritto a un partito, a causa di un divieto formale non rinunzier\u00e0 in realt\u00e0 n\u00e9 alle proprie convinzioni n\u00e9 alla propria iscrizione, e di conseguenza si comporter\u00e0 secondo la sua interiore coscienza. Quindi, o la passione politica sar\u00e0 un elemento deformatore della dirittura morale del magistrato, ed allora egli agir\u00e0 in conformit\u00e0; o il magistrato sapr\u00e0 trovare in se stesso e nella coscienza della sua altissima funzione il mezzo per staccarsi dal dominio delle intime convinzioni, ed allora non vi sar\u00e0 bisogno di consacrare un divieto che rappresenterebbe indubbiamente una menomazione della sua libert\u00e0 e una espressione antidemocratica e di sfiducia verse di lui.<\/p><p>Ritiene infatti che sarebbe prova di sfiducia verso tutti gli appartenenti all\u2019ordine giudiziario l\u2019affermare nella Carta costituzionale che si teme che le convinzioni politiche possano deformare il senso altissimo della giustizia, base fondamentale dell\u2019opera del magistrato.<\/p><p>Osserva infine che si avr\u00e0 la pubblica estimazione verso i magistrati, se essi saranno circondati da tutte quelle garanzie che il progetto di Costituzione contiene e che si vanno via via esaminando; ma non sar\u00e0 certo il divieto dell\u2019iscrizione ai partiti che potr\u00e0 accrescere la fiducia della collettivit\u00e0 della Magistratura.<\/p><p>Dichiara quindi di essere nettamente contrario a che, nella Carta costituzionale, sia consacrato tale principio.<\/p><p>MANNIRONI osserva che gli sforzi per rendere il potere giudiziario completamente autonomo rispetto al potere esecutivo e legislativo tendono a creare una Magistratura veramente indipendente, che non soffra di influenze esterne e non sia sospettata di dipendenza da altri poteri. Consentendo l\u2019iscrizione dei magistrati a partiti politici, si verrebbe meno al principio generale, in quanto da un lato si toglierebbe la dipendenza dei magistrati dall\u2019autorit\u00e0 governativa, mentre dall\u2019altra si tollererebbe che essi appartenessero a partiti politici, con dipendenze gerarchiche e subordinazioni disciplinari.<\/p><p>TARGETTI propone il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Commissione, pur riconoscendo che la partecipazione attiva alla vita dei partiti, come l\u2019appartenenza ad associazioni segrete, pu\u00f2 rendere pi\u00f9 difficile al magistrato apprezzare fatti e giudicare persone, mantenendosi al disopra di qualsiasi prevenzione, e pu\u00f2 diminuire la fiducia pubblica nella sua imparzialit\u00e0, ritiene che stabilire il divieto proposto costituirebbe una contradizione di quei princip\u00ee di libert\u00e0, al cui rispetto, nei riguardi di tutti i cittadini, devono ispirarsi le norme costituzionali del nuovo regime\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone di iniziare la votazione sull\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che ci\u00f2 non sia opportuno, in quanto, ove l\u2019articolo proposto fosse respinto, egli voterebbe poi a favore dell\u2019ordine del giorno.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Ambrosini, sostenendo la necessit\u00e0 di votare prima l\u2019articolo e successivamente la raccomandazione, che \u00e8 ad esso subordinata.<\/p><p>DI GIOVANNI propone che l\u2019articolo sia votato per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la prima parte dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere iscritti ad alcun partito politico\u00bb.<\/p><p><em>Votano a favore:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Castiglia, Leone Giovanni, Mannironi, Uberti.<\/p><p><em>Votano contro:<\/em> Bocconi, Di Giovanni, Farini, Laconi, Ravagnan, Targetti.<\/p><p><em>Astenuti:<\/em> Calamandrei, Conti.<\/p><p>(<em>Con 8 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la seconda parte: \u00abo ad alcuna associazione segreta\u00bb.<\/p><p><em>Votano a favore:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Castiglia, Conti, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Votano contro:<\/em> Bocconi, Di Giovanni.<\/p><p><em>Astenuto:<\/em> Calamandrei.<\/p><p>(<em>Con 13 voti favorevoli, 2 contrari e una astensione, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 17.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Assente:<\/em> Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 10. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Targetti \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Presidente \u2013 Laconi \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Ambrosini \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Di Giovanni \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5337"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5337\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10551,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5337\/revisions\/10551"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5337"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}