{"id":5335,"date":"2023-10-15T23:43:23","date_gmt":"2023-10-15T21:43:23","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5335"},"modified":"2023-12-08T22:52:27","modified_gmt":"2023-12-08T21:52:27","slug":"antimeridiana-di-venerdi-20-dicembre-1946-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5335","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5335\" class=\"elementor elementor-5335\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6979dae elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6979dae\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f8d8d68\" data-id=\"f8d8d68\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad1be07 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ad1be07\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461220sed009ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97e5d78 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"97e5d78\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>9.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Potere giudiziario (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Bulloni \u2013 Bozzi \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Castiglia, <em>Relatore<\/em> \u2013 Di Giovanni \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Laconi \u2013 Targetti \u2013 Ravagnan \u2013 mannironi \u2013 ambrosini \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.15.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, in attesa che l\u2019onorevole Calamandrei sottoponga all\u2019esame della Sezione il testo degli articoli concordati sull\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, si discuter\u00e0 dei Tribunali militari, e legge il secondo comma dell\u2019articolo 14 del progetto Leone:<\/p><p>\u00abI Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>BULLONI dichiara di essere favorevole, senza riserve, al mantenimento dei Tribunali militari anche in tempo di pace, in quanto la giustizia militare \u00e8 un necessario completamento della disciplina e della vita delle Forze armate: il solo fatto che universalmente si riconosce l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019esistenza di tali Tribunali sta a dimostrare, a suo avviso, la necessit\u00e0 assoluta di una speciale giurisdizione.<\/p><p>BOZZI dichiara di essere favorevole in linea di massima al mantenimento dei Tribunali militari territoriali, ma pensa che debba essere soppresso il Tribunale Supremo Militare, che \u00e8 soltanto un giudice di legittimit\u00e0 e non di merito, mentre non \u00e8 concepibile che un esame di legittimit\u00e0 in materia penale debba essere sottratto al suo giudice naturale.<\/p><p>Sulla proposta di limitare il funzionamento dei Tribunali militari al solo tempo di guerra, ritiene che, se fossero soppressi in tempo di pace, tali Tribunali non sarebbero neppure istituiti in tempo di guerra, o si avrebbero dei pessimi giudici. Infatti gli organismi giudiziari non si possono improvvisare, specie se si considera il fatto che la giustizia militare dovr\u00e0 avere nelle guerre moderne giurisdizione su tutto il territorio nazionale, perch\u00e9 tutti i cittadini sono impegnati nella guerra e non ha pi\u00f9 significato il dire che i Tribunali militari sono al seguito delle truppe operanti. Si chiede poi se sia opportuna la loro abolizione, data la lunga tradizione che essi hanno in Italia, rilevando che l\u2019argomento della tradizione ha, soprattutto in questa materia, una particolare importanza. Bisogna inoltre tener presente che, nell\u2019attuale momento politico, mentre si sta per firmare il trattato di pace, la loro soppressione potrebbe avere un particolare significato.<\/p><p>Nota quindi che, mentre si pensa di abolire i Tribunali militari territoriali, si propone contemporaneamente di creare degli organi specializzati presso il magistrato ordinario; si ammette, cio\u00e8, l\u2019esigenza di una giustizia speciale, con la partecipazione di elementi militari, con giudici che sarebbero speciali, ma sempre <em>sui generis<\/em> in quanto aventi giurisdizione in certo senso parallela a quella dei giudici ordinari.<\/p><p>Concorda con l\u2019onorevole Bulloni nel concetto che i Tribunali militari sono il necessario completamento della vita e della disciplina militare, ricordando che gli avvocati che ne hanno frequentato le aule sanno che i giudici che ne fanno parte hanno tutta una loro particolare sensibilit\u00e0.<\/p><p>Dichiara di avere del processo penale una visione particolare, in quanto il giudice penale ha di fronte a s\u00e9 un uomo, mentre quello civile ha delle carte; il giudice penale deve emettere un giudizio quasi divino, perch\u00e9 giudica un suo simile, privandolo a volte della libert\u00e0 personale; e nella giustizia militare vi sono atteggiamenti strettamente inerenti ad un ambiente che soltanto uomini che lo vivano possono comprendere e valutare. Non vede quindi la necessit\u00e0 di sopprimere i Tribunali territoriali per sostituirli con sezioni speciali, che avrebbero praticamente le stesse funzioni.<\/p><p>Conclude dicendo che, a suo avviso, si potrebbe adottare la proposta Calamandrei di stabilire nella Costituzione un termine per provvedere alla revisione delle giurisdizioni speciali; rimettere cio\u00e8 al legislatore ordinario la facolt\u00e0 di sopprimerle o di conservarle, dopo approfondita valutazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara innanzi tutto di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bozzi sull\u2019abolizione del Tribunale Supremo Militare, il quale, istituito per un supremo controllo di natura giuridica, non ha ragione d\u2019essere come Tribunale presieduto da un appartenente alle Forze armate e con un collegio composto in buona parte di militari, mentre alla sua competenza sono affidate questioni non disciplinari, ma di diritto, per le quali occorre la competenza specifica del giudice ordinario.<\/p><p>Ritiene poi che sia necessario il mantenimento dei Tribunali militari in tempo di guerra, quando \u00e8 indispensabile l\u2019adattamento della giustizia a particolari contingenze belliche. I Tribunali militari straordinari seguono le Armate anche fuori del territorio nazionale e non sarebbe concepibile una giustizia diversa da quella militare, perch\u00e9 i giudizi su reati commessi da appartenenti alle Forze armate dovrebbero altrimenti essere trasferiti a Tribunali ordinari metropolitani, lontani spesso anche migliaia di chilometri. Pensa quindi che nella Carta costituzionale si debba espressamente parlare dell\u2019esistenza dei Tribunali militari in tempo di guerra, al fine di poterne predisporre il funzionamento.<\/p><p>Sulla conservazione dei Tribunali militari territoriali, non ritiene decisiva l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Bozzi sulla necessit\u00e0 di averli efficienti per l\u2019eventualit\u00e0 di una guerra, in quanto, a suo avviso, sarebbe sufficiente prestabilire tutta una disciplina per poterli far funzionare al momento opportuno. In proposito ricorda che esiste in Italia una legge che preordina tutti i servizi e anticipa le disposizioni da prendere per il tempo di guerra: ritiene quindi che, analogamente, si potrebbe disciplinare in tempo di pace la materia riguardante il Tribunale di guerra, reclutando gli elementi tecnici dalla Magistratura ordinaria. Praticamente, cio\u00e8, i Tribunali militari territoriali dovrebbero essere trasformati in organi speciali della giustizia, nei quali sarebbe ammessa la partecipazione di elementi militari, indispensabili per il loro apporto di competenza in materia di disciplina militare.<\/p><p>Osserva che nell\u2019attuale legislazione la competenza dei Tribunali militari dovrebbe essere molto ristretta, in quanto i reati a carattere prettamente militare sono pochissimi, mentre gli altri, affidati alla loro competenza, sono per lo pi\u00f9 reati a carattere comune. Pur riconoscendo che per i reati prettamente militari \u00e8 utile e opportuno l\u2019intervento di tecnici, cio\u00e8 di coloro che, vivendo la vita particolare dell\u2019esercito, possono portare un valido contributo al giudizio, ritiene che, ponendo accanto al giudice ordinario tali elementi tecnici, ogni difficolt\u00e0 sarebbe praticamente risolta.<\/p><p>Rileva poi che la giustizia militare \u00e8 un organo legato pi\u00f9 rigidamente di tutti gli altri al potere esecutivo, perch\u00e9 alle dirette dipendenze del Ministero della guerra, senza possibilit\u00e0 alcuna di ingerenza da parte del Ministero della giustizia. A ci\u00f2 si pu\u00f2 obiettare che anche la giustizia ordinaria dipende dal Ministro Guardasigilli: ma in questo campo vi sono larghissime garanzie.<\/p><p>Il Tribunale militare presenta poi l\u2019altra anomalia di trovarsi alle dipendenze, o per lo meno di subire l\u2019intervento e il controllo del Pubblico Ministero, il quale esercita poteri cos\u00ec ampi da distruggere quella distinzione di funzioni che deve esistere tra Pubblico Ministero e giudice. Il relatore, unico tecnico del Tribunale militare, non \u00e8 che un organo della giustizia militare, la quale ha al suo vertice il Procuratore Generale.<\/p><p>A suo avviso, se si costituisse un Tribunale militare in cui si aumentasse il numero dei giudici tecnici, dando la presidenza ad un tecnico e chiamando dei militari in numero pi\u00f9 ristretto a comporre il collegio, si avrebbe senz\u2019altro un giudice speciale. Sopprimendo poi il Tribunale Supremo e corrispondentemente la Procura generale militare, come propone l\u2019onorevole Bozzi, questo giudice speciale non avrebbe pi\u00f9 alcun legame o connessione con la giurisdizione ordinaria e sarebbe ancor pi\u00f9 vincolato al Ministero della guerra, senza nemmeno il tramite del Procuratore Generale, il quale pu\u00f2 rappresentare una certa garanzia.<\/p><p>Rileva che \u00e8 inoltre da tener presente il principio della immediatezza della giustizia; la necessit\u00e0 cio\u00e8 di rendere, il pi\u00f9 possibile, facile il contatto fisico della parte col giudice. Tale principio, in un\u2019organizzazione dell\u2019esercito ridottissima quale sar\u00e0 la nostra, sarebbe eluso, in quanto i Tribunali militari sono attualmente pochi e nell\u2019ordinamento che va apprestandosi sembra saranno ridotti a 6, con una sfera di competenza territoriale larghissima, cosicch\u00e9 gli imputati, i difensori di fiducia, i testimoni e gli altri interessati sarebbero costretti a percorrere lunghissime distanze per accedere all\u2019ufficio giudiziario. Nascerebbe da ci\u00f2, tra gli altri inconvenienti, la necessit\u00e0 per gli avvocati difensori di trasmettere l\u2019incarico ad altro collega, che potrebbe anche essere pi\u00f9 rispettato, ma non riscuotere la stessa fiducia nella parte.<\/p><p>Quindi, pur rimanendo fermo nel proprio convincimento sull\u2019abolizione dei Tribunali militari territoriali, ritiene che si debbano mantenere i Tribunali militari per il periodo di guerra, dando la facolt\u00e0 al legislatore di organizzarli con legge ordinaria. In linea subordinata, accetterebbe la proposta dell\u2019onorevole Bozzi per l\u2019abolizione del Tribunale Militare Supremo con una norma che stabilisse, come per gli altri giudici speciali, che la composizione dei Tribunali militari deve avere una certa disciplina per impedire che l\u2019organo tecnico venga sopraffatto da quello non tecnico o viceversa.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, ricorda di aver gi\u00e0 espresso, nell\u2019esposizione della relazione dell\u2019onorevole Patricolo, il suo pensiero in favore della conservazione dei Tribunali militari anche in tempo di pace. Ritiene che, se si sono verificati inconvenienti di ordine tecnico, ad essi si possa ovviare non con la soppressione dell\u2019istituto, ma modificando o eliminando tutto quello che l\u2019esperienza abbia rivelato come poco efficiente o inadatto allo scopo. Cita in proposito il problema della prevalenza dell\u2019elemento militare su quello tecnico, inconveniente al quale si potr\u00e0 facilmente ovviare con una riforma affidata al futuro legislatore. Ricorda inoltre che attualmente esiste un ruolo della Magistratura militare che \u00e8, a suo avviso, molto utile, in quanto contempera le esigenze della competenza tecnica con quelle della conoscenza della disciplina e dell\u2019ambiente militare.<\/p><p>Non ritiene poi che l\u2019inconveniente della mancanza di immediatezza per i Tribunali militari sia insuperabile, facendo presente che gi\u00e0 esistono Sezioni distaccate, come quella di Catania, che funzionano egregiamente; sar\u00e0 quindi sufficiente creare Sezioni distaccate per ognuno dei sei Tribunali militari territoriali.<\/p><p>Dichiara quindi che, pur riconoscendo che l\u2019elemento militare \u00e8 superfluo nel Tribunale Supremo, la questione della soppressione di tale organo non pu\u00f2, a suo avviso, essere affrontata che in sede di revisione dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Concludendo, ricorda che l\u2019esperienza ha dimostrato che i Tribunali militari hanno dato ottimi risultati, sia durante il fascismo che prima, attuando sempre scrupolosamente la giustizia militare.<\/p><p>DI GIOVANNI dichiara di essere favorevole alla abolizione del Tribunale Supremo Militare, ma di ritenere che debbano essere conservati i Tribunali territoriali, pensando che questi non potrebbero essere improvvisati o creati volta per volta in tempo di guerra, come pensa l\u2019onorevole Leone. \u00c8 per\u00f2 d\u2019avviso che la loro competenza dovrebbe essere limitata ai soli reati militari e non estendersi ai reati comuni aventi con quelli una semplice connessione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, se i Tribunali militari territoriali dovessero essere conservati, non potrebbero avere altro aspetto che quello di Tribunali speciali. Dichiara di essere contrario alla loro conservazione e propone che all\u2019articolo riguardante il mantenimento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, ecc., come giurisdizioni speciali, sia aggiunto il seguente comma:<\/p><p>\u00abI Tribunali militari possono essere istituiti soltanto in tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>LACONI pensa che tutti i motivi addotti per la conservazione dei Tribunali militari si riferiscano ad un vecchio concetto dell\u2019esercito; ma se questo viene considerato come l\u2019insieme di tutti i cittadini-soldati che per un determinato periodo di tempo e per superiori necessit\u00e0 devono essere sottoposti a speciali doveri, ritiene che non vi possano essere dubbi sull\u2019abolizione di quelle giurisdizioni speciali, pur ammettendo l\u2019esistenza di una legislazione particolare per determinati reati.<\/p><p>Dichiara quindi di avere una istintiva repulsione a che la guerra sia prevista nella Costituzione, ricordando un articolo approvato dalla prima Sottocommissione, nel quale \u00e8 detto che la Repubblica italiana rinuncia alla guerra come strumento per la realizzazione dei suoi diritti. A suo avviso, anche nel risolvere il problema in esame, la Sezione dovrebbe ispirarsi a quel principio.<\/p><p>TARGETTI concorda con l\u2019onorevole Laconi e vorrebbe che della \u00abguerra\u00bb fosse bandita persino la parola, tanto da voler proporre di mutare la denominazione del Ministero della guerra in Ministero degli affari militari, riprendendo una vecchia proposta dei socialisti tedeschi fatta alla fine della prima guerra mondiale.<\/p><p>Ricorda che la riforma del Codice militare \u00e8 un argomento che si va trascinando da moltissimi anni e che chiunque, come lui, ha avuto occasione di occuparsi un po\u2019 della questione, ha potuto certamente constatare come i pochissimi cultori del diritto penale militare non abbiano lasciato alcuna traccia notevole del loro pensiero. Il diritto penale militare \u00e8 una creazione artificiosa, ed il Tribunale militare ha in tempo di guerra una sua funzione, ma non in tempo di pace. Per le stesse considerazioni fatte da altri colleghi, dichiara quindi di essere favorevole alla soppressione dei Tribunali militari.<\/p><p>RAVAGNAN ritiene che, con un esercito necessariamente e forzatamente ridotto a minime proporzioni, e che sar\u00e0 prettamente tecnico, sia necessario reagire alla possibilit\u00e0 del crearsi di una casta chiusa e trovare un modo di realizzare un maggior legame tra il soldato e la popolazione.<\/p><p>Osserva che il popolo considera il soldato arrestato o sottoposto a processo alla stessa stregua di come considera i delinquenti passionali, cio\u00e8 con comprensione ed indulgenza. A suo avviso la sanzione e la repressione dei reati militari dovrebbe essere fondata sugli stessi princip\u00ee che valgono per quelli deferiti alla Corte di assise; di conseguenza sottratti alla competenza dei Tribunali militari, che dovrebbero essere soppressi in tempo di pace e ammessi soltanto in tempo di guerra.<\/p><p>Dichiara quindi di associarsi alla proposta Calamandrei per la creazione di Sezioni speciali con la partecipazione di tecnici militari.<\/p><p>MANNIRONI avverte innanzi tutto di essere contrario alla soluzione di compromesso proposta dall\u2019onorevole Bozzi, ritenendo che la questione della soppressione o meno della giurisdizione militare debba essere risolta in questa sede.<\/p><p>Dato che si tende ad eliminare tutte le giurisdizioni speciali, ritiene che si debbano sopprimere anche i Tribunali militari territoriali.<\/p><p>Ritiene che l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Bozzi circa la difficolt\u00e0 di creare dei Tribunali militari in tempo di guerra non sia insuperabile, in quanto i giudici militari in periodo bellico sono per lo pi\u00f9 sempre improvvisati e quindi privi di preparazione giuridica o tecnica, perch\u00e9 il corpo della giustizia militare \u00e8 talmente esiguo in tempo di pace da essere certamente insufficiente in tempo di guerra. Anche il fatto che la guerra si combatte non solo al fronte ma in tutte le citt\u00e0, non ha valore, in quanto i Tribunali militari di guerra potranno funzionare anche in quelle citt\u00e0 dove si combatte.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di concordare con l\u2019onorevole Laconi sulla necessit\u00e0 che tutta la concezione della materia militare del nuovo Stato democratico in formazione debba essere completamente diversa da quella che ha prevalso fino ad oggi. Ritiene che si debba creare uno Stato senza base militare e senza possibilit\u00e0 di nuove avventure militaresche. A tale scopo \u00e8 necessario bandire dalla Costituzione tutto ci\u00f2 che possa riferirsi a particolari considerazioni delle varie prerogative militari.<\/p><p>LACONI ritiene che la questione della soppressione o meno della giurisdizione militare non debba essere decisa prima di avere decisa la sorte delle altre giurisdizioni speciali, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Laconi e avverte che si passa all\u2019esame degli articoli concordati riguardanti le giurisdizioni speciali.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura del primo articolo:<\/p><p>\u00abIl potere giudiziario in materia civile e penale \u00e8 esercitato dai giudici ordinari, istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo 2:<\/p><p>\u00abPresso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite, per determinate materie, apposite Sezioni con la partecipazione di magistrati specializzati o di cittadini esperti nominati a norma della legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Legge l\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abAi giudizi penali di competenza della Corte di assise partecipano giudici popolari nei modi fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>LACONI, dato che nell\u2019articolo si prospetta il problema della Corte di assise, non ancora discusso, propone di rinviarne la votazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 lettura dell\u2019articolo 4:<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione (se non per legge votata a maggioranza qualificata)\u00bb.<\/p><p>Avverte che l\u2019articolo sar\u00e0 posto in votazione per divisione. Pone quindi ai voti la prima parte: \u00abNon possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Legge la seconda parte dell\u2019articolo: \u00abse non per legge votata a maggioranza qualificata\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che una formula cos\u00ec generica sia insufficiente e che si debba precisare di quale maggioranza si tratti.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che nel concordare l\u2019articolo si era pensato di usare la stessa formula che varr\u00e0 per la modificazione di una legge costituzionale, ma, presupponendo che nelle regole generali attinenti alla modificazione della Costituzione si dir\u00e0 che le leggi costituzionali sono modificabili solo con le stesse forme con cui si modifica la Costituzione, l\u2019aggiunta posta fra parentesi sarebbe stata priva di contenuto pratico.<\/p><p>Ritenendo che anche in altri campi sar\u00e0 opportuno, per determinate leggi costituzionali, trovare un sistema di modificazione pi\u00f9 rigido di quello valevole per le leggi ordinarie, ma meno rigido di quello che occorrer\u00e0 per modificare la Costituzione, era stata adottata la formula proposta, cos\u00ec da ottenere un sistema intermedio.<\/p><p>AMBROSINI osserva che con tale sistema si presuppone che nei princip\u00ee della Costituzione siano stabilite diverse categorie di norme giuridiche: quelle di natura costituzionale, altre della natura delle leggi ordinarie, ed altre ancora di natura intermedia. Dato che ci\u00f2 non \u00e8 ancora stato stabilito, dichiara di essere contrario a questa terza categoria di norme giuridiche, sia per non complicare troppo la struttura della Costituzione, sia per la necessit\u00e0 di procedere con cautela nello stabilire i casi nei quali occorrono leggi costituzionali.<\/p><p>Propone quindi, o di ricorrere alla formula esplicita \u00abse non con legge costituzionale\u00bb o di precisare fin da ora il tipo di maggioranza qualificata da richiedere.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che si dovrebbe dire soltanto che non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione in materia penale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, presenta un emendamento, tendente ad aggiungere alla prima frase dell\u2019articolo le parole: \u00abse non per legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>TARGETTI propone di dire: \u00abIn nessun caso, neppure per legge votata a maggioranza qualificata, potranno costituirsi organi speciali di giurisdizione in materia penale\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aderire alla formula proposta dall\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che anche nella legislazione fascista le leggi sull\u2019ordinamento giudiziario avevano un trattamento speciale rispetto alle altre, in quanto non potevano essere modificate mediante decreto legislativo.<\/p><p>Ritiene quindi che, in attesa che venga deciso di indicare o meno nella Costituzione una determinata maggioranza qualificata, si potrebbe dire soltanto che non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione se non nei modi secondo i quali pu\u00f2 essere modificata la legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone di adottare la nuova formula seguente:<\/p><p>\u00abIn materia penale non possono essere istituiti giudici speciali. In materia civile ed amministrativa non possono essere istituiti giudici speciali, se non con legge votata a maggioranza assoluta dei componenti dell\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI preferirebbe che fosse detto pi\u00f9 specificatamente: \u00aba maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea e due terzi dei votanti\u00bb.<\/p><p>LACONI dichiara di preferire la formula pi\u00f9 vaga, in quanto la procedura ora prevista potrebbe essere successivamente modificata.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che non si possa affidare ad altri la facolt\u00e0 di mutare quanto \u00e8 stato deciso e che si debba dire invece tassativamente quale dovr\u00e0 essere la procedura per la modificazione della Costituzione e se si possa procedere alla sua riforma con una semplice legge ordinaria o se occorra un sistema intermedio.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo nella seguente formulazione concordata fra gli onorevoli Calamandrei e Leone:<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione se non per legge votata a maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea. In materia penale non possono essere istituite giurisdizioni speciali\u00bb.<\/p><p>TARGETTI propone che il secondo comma sia cos\u00ec modificato: \u00abIn nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo con la modificazione proposta dall\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>(<em>\u00c9<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TARGETTI e LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, desiderano che sia consacrato a verbale che, approvando tale articolo, si intende che, qualora fosse stabilita in linea di massima un\u2019altra forma di maggioranza qualificata, non si insisterebbe sul contenuto del primo comma.<\/p><p>PRESIDENTE prende atto del chiarimento.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura dell\u2019articolo 5:<\/p><p>\u00abNelle materie stabilite da apposite leggi il potere giudiziario \u00e8 esercitato dalle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte dei conti e dagli organi del Contenzioso tributario\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dato che sulle giurisdizioni speciali considerate nell\u2019articolo possono manifestarsi tendenze diverse, propone di sospenderne temporaneamente la discussione passando all\u2019esame degli articoli 6 e 7.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 6:<\/p><p>\u00abContro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo ordinario o speciale \u00e8 sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, istituita per mantenere l\u2019unit\u00e0 del diritto nazionale attraverso la uniformit\u00e0 della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze\u00bb; e dell\u2019articolo 7:<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si proceder\u00e0, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI non \u00e8 d\u2019accordo con la proposta Calamandrei in quanto la disposizione dell\u2019articolo 6 non ha valore specifico se non sia stato precedentemente votato l\u2019articolo 5. Infatti, se non venisse approvato il principio del mantenimento delle giurisdizioni speciali, non avrebbe ragion d\u2019essere il contenuto dell\u2019articolo 6, giacch\u00e9 il ricorso alla Corte di cassazione \u00e8 ammesso attualmente dal nostro ordinamento.<\/p><p>LACONI ritiene che l\u2019articolo 7 sia un corollario dell\u2019articolo 4, test\u00e9 approvato, e che possa essere esaminato prima di passare alle eccezioni.<\/p><p>AMBROSINI fa notare che, se fossero soppresse le giurisdizioni speciali comprese nell\u2019articolo 5, non avrebbe pi\u00f9 ragion d\u2019essere la disposizione dell\u2019articolo 7.<\/p><p>Ritenendo che la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, le Giunte provinciali amministrative ecc., non si possano sopprimere, in considerazione dei servigi resi fino ad oggi, pensa che tuttavia non si possa precludere al futuro legislatore la facolt\u00e0 di farlo; l\u2019articolo 7 prevede tale possibilit\u00e0 fissando cinque anni al legislatore per il riesame di tutta la materia e per decidere se sia il caso di mantenere, sopprimere o modificare tali giurisdizioni speciali.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che, mentre la disposizione dell\u2019articolo 7 vale per tutte le centinaia di piccole giurisdizioni speciali esistenti, l\u2019articolo 5 riguarda solamente le pi\u00f9 importanti, la cui conservazione o soppressione \u00e8 questione di tale importanza politica da dover essere necessariamente affrontata nella Costituzione.<\/p><p>UBERTI chiede se le Giunte provinciali amministrative conserveranno in futuro l\u2019attuale denominazione.<\/p><p>AMBROSINI ricorda che il Comitato di redazione dell\u2019ordinamento regionale, dopo aver esaminato lungamente il problema, decise a maggioranza che nella Regione avesse istituirsi una Corte di giustizia amministrativa con eventuali Sezioni. Quando la questione and\u00f2 all\u2019esame della seconda Sottocommissione, fu stabilito di conoscere, prima di decidere, la deliberazione della seconda Sezione. Quindi, ove fosse mantenuto il sistema della giustizia amministrativa come giurisdizione speciale, naturalmente alla Giunta provinciale amministrativa sarebbe opportuno sostituire la Carte di giustizia amministrativa.<\/p><p>TARGETTI nota che in tal caso si darebbe per risolta la questione della giustizia amministrativa della Regione.<\/p><p>AMBROSINI risponde che quanto egli ha detto \u00e8 subordinato all\u2019approvazione del principio.<\/p><p>BOZZI fa presente che la Giunta provinciale amministrativa sar\u00e0 l\u2019organo di giustizia regionale, sul quale si dovr\u00e0 decidere.<\/p><p>PRESIDENTE propone che sia votato innanzi tutto il principio del mantenimento o meno delle giurisdizioni speciali contemplate nell\u2019articolo 5.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che sarebbe stato suo desiderio, prima di passare alla votazione, di spiegare le ragioni per le quali \u00e8 contrario al mantenimento delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Dato per\u00f2 che ci\u00f2 richiederebbe un certo tempo, propone di rinviare ad altra seduta la discussione dell\u2019articolo 5.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che in merito al ricorso in Cassazione, di cui nella seconda parte dell\u2019articolo 5 proposto, vi \u00e8 l\u2019articolo 17 del suo progetto, nel quale \u00e8 detto che \u00abin ogni causa devono essere osservati tre gradi di giurisdizione\u00bb, pur con delle eccezioni. Dichiara che l\u2019articolo tende ad assicurare con una regola generale i tre gradi di giurisdizione ed a permettere che l\u2019abolizione del secondo grado sia attuata dal legislatore in determinati casi, che potrebbero essere limitati alle cause civili di infima portata e a quelle penali di scarso rilievo, come le contravvenzioni.<\/p><p>AMBROSINI, pur riconoscendo che le esigenze contemplate nell\u2019articolo 17 del progetto Leone sono giustissime, non ritiene che possano essere prese in considerazione nella Costituzione, ma che debbano rientrare nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>DI GIOVANNI concorda con l\u2019onorevole Ambrosini, aggiungendo che in ogni caso la formulazione proposta meriterebbe qualche ritocco, in quanto il dire che in ogni causa si debbano osservare tre gradi di giurisdizione appare come una coazione per coloro che debbono usare di tale facolt\u00e0.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, fa notare che con la formulazione Leone si investirebbe la questione della Corte di assise, che dovr\u00e0 invece essere esaminata successivamente, in quanto, se questa rimanesse come \u00e8 attualmente, non vi sarebbe un secondo grado di giurisdizione. Altrettanto deve dirsi per le sentenze del Consiglio di Stato in materia giurisdizionale. Propone quindi di sospendere la discussione sull\u2019articolo 17 del progetto Leone e di votare l\u2019articolo 6 dell\u2019onorevole Calamandrei, che per\u00f2 preferirebbe terminasse alle parole: \u00abricorso alla Corte di cassazione\u00bb, senza ulteriori specificazioni.<\/p><p>BULLONI, riguardo ai Tribunali militari di guerra, ritiene che sarebbe opportuno stabilire che la Cassazione a Sezioni riunite ha la potest\u00e0 di annullare quelle sentenze nelle quali si riscontri incompetenza o eccesso di potere.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Bulloni e insiste affinch\u00e9 sia votato l\u2019articolo 17 del suo progetto. Fa presente in proposito che \u00e8 proprio attraverso le norme di procedura che viene pi\u00f9 facilmente elusa la garanzia del cittadino al ricorso. Ritiene perci\u00f2 che sarebbe opportuna una formula che impedisse di privare il cittadino del secondo grado di giurisdizione.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che tale formula potrebbe essere inserita fra i princip\u00ee generali.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, non crede che nella parte contenente le norme sui diritti e doveri dei cittadini si possa inserire questa, che a suo avviso trova sede pi\u00f9 adatta nell\u2019articolo in esame.<\/p><p>Per quel che riguarda la Corte di assise, ritiene che, se dovesse sopravvivere, si dovrebbero aggiungere delle norme ad essa riferentisi.<\/p><p>Chiede infine che, ove non si vogliano stabilire i tre gradi in materia civile, si fissino almeno per la materia penale.<\/p><p>BULLONI \u00e8 d\u2019opinione che, se si vuol affermare il principio dei tre gradi di giurisdizione, essi debbano essere assicurati a entrambe le materie, penale e civile. Non ritiene opportuna la distinzione fatta dall\u2019onorevole Leone, tendente a sottrarre al terzo grado di giurisdizione le contravvenzioni, in quanto vi sono contravvenzioni di carattere finanziario che comportano considerevoli entit\u00e0 patrimoniali e meritano quindi l\u2019esaurimento di tutti i gradi di giurisdizione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere contrario a che si parli nella Costituzione di un terzo grado di giurisdizione, perch\u00e9 la Cassazione non \u00e8 un grado.<\/p><p>Ricorda in proposito all\u2019onorevole Leone che nella Costituzione uscita dalla Rivoluzione francese \u2013 che \u00e8 stata quella che ha proclamato il principio del doppio grado \u2013 tale norma non era contemplata.<\/p><p>Chiede quindi che sia consacrato a verbale che egli \u00e8 contrario a che si inserisca nella Costituzione l\u2019articolo 17 proposto dall\u2019onorevole Leone, pur riconoscendo che esso contiene un principio fondamentale dell\u2019ordinamento giudiziario e della procedura sia civile che penale.<\/p><p>BOZZI si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritirare il suo articolo 17.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo 6 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abContro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo giudiziario ordinario o speciale \u00e8 sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 7:<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si proceder\u00e0, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti\u00bb.<\/p><p>BULLONI propone di dire: \u00abmaggioranza assoluta\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, sarebbe d\u2019avviso di abolire del tutto l\u2019inciso relativo alla maggioranza.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo 7 cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abEntro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si proceder\u00e0 alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sul secondo comma dell\u2019articolo 12 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00abAl vertice dell\u2019ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede in \u2026 la Corte di cassazione istituita per mantenere l\u2019unit\u00e0 del diritto nazionale attraverso la uniformit\u00e0 della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i giudici\u00bb.<\/p><p>TARGETTI ritiene che il comma dovrebbe essere soppresso, in quanto pensa che, se la Commissione si astenesse dall\u2019affermare l\u2019unicit\u00e0 della Cassazione, non per questo si pronunzierebbe per la resurrezione delle Corti regionali. A suo avviso, non \u00e8 necessario nel compilare la Carta Costituzionale stabilire alcuna norma relativa alla Cassazione che rimarr\u00e0 nella situazione attuale.<\/p><p>Dichiara di aver personalmente molti dubbi circa la necessit\u00e0 assoluta, invariabile attraverso il tempo, dell\u2019unicit\u00e0 della Cassazione. Anzi, se fosse costretto a prendere oggi una decisione impegnativa anche per l\u2019avvenire, forse propenderebbe per le Corti regionali, in considerazione anche del fatto che nel campo penale sussiste l\u2019unicit\u00e0 della Cassazione, ma non certo dell\u2019interpretazione.<\/p><p>BOZZI dichiara di essere favorevole all\u2019unicit\u00e0 della Cassazione e di aderire alla proposta Targetti tendente a non includere alcuna disposizione in proposito nella Costituzione, nel senso per\u00f2 che la soppressione del comma proposto dall\u2019onorevole Calamandrei non significa nemmeno tendenza alla ricostituzione delle Cassazioni regionali.<\/p><p>AMBROSINI aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Targetti, in quanto la interpreta nel senso che rimane impregiudicata la creazione della Sezione di Cassazione prevista dallo Statuto siciliano.<\/p><p>DI GIOVANNI aggiunge che per la Sicilia si dovr\u00e0 parlare non di Sezione, ma di Cassazione regionale.<\/p><p>CASTIGLIA aderisce alle precisazioni degli onorevoli Di Giovanni ed Ambrosini.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dopo aver ricordato di essere stato da decenni sostenitore dell\u2019unicit\u00e0 della Cassazione, afferma di non concepire altrimenti la Suprema Corte, specie nel momento attuale in cui si sta creando uno Stato a carattere regionale. A suo avviso infatti, uno dei pericoli delle autonomie regionali \u00e8 il moto centrifugo che si potrebbe determinare alla periferia; occorre quindi porre al vertice dello Stato degli organismi che servano a contrastare questa tendenza centrifuga. Uno dei mezzi fondamentali \u00e8 quello di ricondurre tutta la interpretazione giurisprudenziale delle varie Corti di appello ad un\u2019unica interpretazione centrale. Ricorda in proposito le affermazioni del Mortara, che nel suo <em>Commentario<\/em> ha notato le differenze della giurisprudenza al tempo delle Cassazioni regionali. Aggiunge inoltre che, proprio per questi motivi, la Cassazione unica, se gi\u00e0 non esistesse, in Italia dovrebbe essere creata, cos\u00ec come in Germania nel 1871 fu istituito il Tribunale dell\u2019impero per ovviare al pericolo di forze centrifughe nell\u2019interpretazione del diritto.<\/p><p>Insiste quindi nel sostenere il principio della Cassazione unica, aggiungendo di ritenere indispensabile che ne sia fatta menzione nel testo costituzionale.<\/p><p>AMBROSINI desidera chiarire che la sua posizione, appoggiata dagli onorevoli Di Giovanni e Castiglia, si riferisce esclusivamente alla Sicilia e che personalmente non intende estendere le sue riserve alle altre Regioni. Ricorda che nell\u2019articolo 2 del progetto di riforma dell\u2019ordinamento regionale approvato dalla seconda Sottocommissione \u00e8 detto espressamente che per la Sicilia, come per le altre Regioni indicate singolarmente, \u00e8 riconosciuta una speciale condizione giuridica con Statuto da approvarsi con legge costituzionale. Ora, poich\u00e9 la questione \u00e8 stata decisa nello Statuto per la Sicilia, approvato con legge dello Stato, e che lo stesso Governo ha riconosciuto debba ritenersi in vigore, ritiene il principio come gi\u00e0 acquisito.<\/p><p>DI GIOVANNI si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>La seduta termina alle 12.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Assente:<\/em> Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 9. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Bulloni \u2013 Bozzi \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Castiglia, Relatore \u2013 Di Giovanni \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Laconi \u2013 Targetti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5335","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5335"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5335\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10547,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5335\/revisions\/10547"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5335"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}