{"id":5333,"date":"2023-10-15T23:42:51","date_gmt":"2023-10-15T21:42:51","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5333"},"modified":"2023-12-08T22:50:41","modified_gmt":"2023-12-08T21:50:41","slug":"venerdi-20-dicembre-1946-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5333","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5333\" class=\"elementor elementor-5333\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e12003c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e12003c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ca57faf\" data-id=\"ca57faf\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29569a0 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"29569a0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461220sed002ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0daea9d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0daea9d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>2.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere esecutivo<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Tosato, <em>Relatore \u2013 <\/em>La Rocca, <em>Relatore \u2013 <\/em>Grieco \u2013 Lussu \u2013 Einaudi \u2013 Mortati \u2013 Rossi Paolo \u2013 Bordon \u2013 Fabbri \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Vanoni.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.05.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulla proposta dell\u2019onorevole Nobile concernente la costituzione di un Consiglio Supremo della Repubblica.<\/p><p>NOBILE premette che la sua proposta che ora sottopone ai colleghi sotto forma di questione di principio, approvata la quale si potr\u00e0 redigere l\u2019esatta formulazione, ha i suoi precedenti soltanto nell\u2019ordinamento inglese ed in quello sovietico, i quali, per\u00f2, hanno istituti dotati di attribuzioni pi\u00f9 larghe di quelle che, secondo la sua idea, dovrebbero essere conferite al Consiglio Supremo della Repubblica. Fa presente che la questione di principio \u00e8 appunto quella di decidere sull\u2019opportunit\u00e0 o meno che il Capo dello Stato, il quale rappresenta la personalit\u00e0 stessa dello Stato ed \u00e8 l\u2019anello di congiunzione fra i tre poteri, venga assistito nell\u2019esercizio delle sue funzioni da questo Consiglio. Aggiunge che la decisione in senso affermativo renderebbe possibile, sia il conferimento al Capo dello Stato di poteri pi\u00f9 ampi con l\u2019intesa che su determinate questioni la decisione debba essere subordinata al parere concorde del Consiglio, sia il superamento di molte difficolt\u00e0, a proposito dell\u2019assunzione dei poteri del Presidente della Repubblica, nel caso di sua impossibilit\u00e0 fisica, di morte, di grave e prolungata infermit\u00e0, da parte di altra persona; perch\u00e9 si potrebbe stabilire di affidare le funzioni di Presidente al componente del Consiglio pi\u00f9 anziano di et\u00e0 o di carica politica.<\/p><p>\u00c8 del parere che tale Consiglio debba essere composto di cinque o sei membri elettivi, nominati dall\u2019Assemblea Nazionale, contemporaneamente al Capo dello Stato; e che la scelta dei componenti debba essere circoscritta fra coloro che hanno una pi\u00f9 lunga esperienza politica: si potrebbe cio\u00e8 considerare come requisito di eleggibilit\u00e0 il fatto di essere stato Capo dello Stato, o Capo del Governo, o Ministro.<\/p><p>Considera poi le materie sulle quali il Consiglio Supremo della Repubblica dovrebbe essere sentito: convocazione e scioglimento delle due Camere, esercizio del diritto di grazia, attribuzione e revoca del Comando delle Forze armate, dichiarazione dello stato di guerra e proclamazione dello stato d\u2019assedio, ratifica dei trattati internazionali, nomina e revoca dei rappresentanti diplomatici, conferimento di decorazioni e attribuzione di titoli onorifici.<\/p><p>D\u00e0 poi lettura del seguente questionario, nel quale sono fissati i punti che potrebbero divenire oggetto di discussione:<\/p><p>1\u00b0) si ritiene opportuno che il Capo dello Stato, anello di congiunzione fra i tre poteri, e che quindi rappresenta la personalit\u00e0 stessa dello Stato, sia assistito nell\u2019esercizio delle sue alte funzioni da un Consiglio elettivo, le cui attribuzioni siano fissate in modo da non interferire con l\u2019opera del Ministero?<\/p><p>2\u00b0) nel caso affermativo, deve tale Consiglio Supremo della Repubblica essere eletto dalle due Camere riunite insieme all\u2019atto della loro prima convocazione? o piuttosto deve essere eletto solo dalla Camera dei Deputati?<\/p><p>3\u00b0) di quanti membri dovrebbe essere costituito? e quali requisiti essi dovrebbero avere?<\/p><p>4\u00b0) per quali atti sarebbe obbligatorio per il Capo dello Stato attenersi alle decisioni del Consiglio? e vi sarebbero particolari atti per i quali nella votazione del Consiglio fosse richiesto un <em>quorum<\/em>?<\/p><p>5\u00b0) nel caso di morte o di impedimento temporaneo del Capo dello Stato, per cui occorresse sostituirlo, quale dei membri del Consiglio dovrebbe prenderne le funzioni? il pi\u00f9 anziano di et\u00e0? o quegli che ha ricoperto la carica pi\u00f9 elevata?<\/p><p>6\u00b0) quali sarebbero le attribuzioni del Consiglio Supremo?<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva anzitutto che l\u2019introduzione nell\u2019organizzazione costituzionale italiana di un tale istituto altererebbe il principio fondamentale su cui si fonda il Governo parlamentare, che \u00e8 basato sull\u2019esistenza di un Capo dello Stato monocratico, il quale non sopporta come suo vicino un organo consultivo distinto dal Governo. Nella forma di Governo parlamentare consiglieri del Capo dello Stato non possono essere che i Ministri.<\/p><p>Dopo aver rilevato come tale Consiglio Supremo costituisca, a suo avviso, una reminiscenza di carattere monarchico, fa presente che tale istituto non pu\u00f2 essere posto a raffronto con il <em>Praesidium<\/em> della Costituzione sovietica, che non ha affatto la natura di un organo consultivo accanto al Capo dello Stato, ma \u00e8 esso stesso il Capo dello Stato, in seno al quale il Presidente della Repubblica \u00e8 il <em>primus inter <\/em><em>pares.<\/em><\/p><p>Quanto alle attribuzioni, osserva che, sia che si trattasse di un organo puramente consultivo, sia che dovesse dare pareri vincolanti, il Consiglio Supremo finirebbe sempre con l\u2019essere un organo giuridicamente e politicamente vincolante tutta l\u2019opera del Presidente; ed allora, non essendovi pi\u00f9 a Capo dello Stato un Presidente, ma un Collegio, ci\u00f2 significherebbe abbandonare la forma di Governo adottata per orientarsi, se mai, verso la forma di Governo direttoriale svizzera.<\/p><p>Concludendo, dichiara di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, la quale, tra l\u2019altro, espone al pericolo della fluidit\u00e0 delle responsabilit\u00e0, non tenendo conto del concetto \u2013 di cui il Comitato si \u00e8 preoccupato in modo particolare \u2013 della determinazione dei doveri e delle responsabilit\u00e0 individuali.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole all\u2019istituzione del Consiglio Supremo della Repubblica, al quale dovrebbe essere attribuito il compito di assistere il Capo dello Stato nella decisione delle questioni attribuite alla sua competenza ed alla sua responsabilit\u00e0.<\/p><p>Riconosce che tale nuovo istituto non ha nulla a che fare col <em>Praesidium<\/em> sovietico, il quale non \u00e8 altro che il Capo dello Stato sotto forma collegiale; e d\u2019altra parte differisce anche dai vecchi Consigli della Corona, che erano nominati dall\u2019alto, mentre questo dovrebbe avere base elettiva ed essere costituito da schietti rappresentanti della volont\u00e0 popolare, quali potrebbero essere i Presidenti delle Camere e gli esponenti dei partiti e delle correnti politiche nominati dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Non ritiene \u2013 come l\u2019onorevole Tosato \u2013 che, con l\u2019istituzione di tale organo, venga a deformarsi la linea del sistema parlamentare, il quale, tra l\u2019altro, \u00e8 basato sul principio della responsabilit\u00e0 dei Ministri. Non si crea, infatti, un Capo dello Stato collegiale, ma ci si limita a porre accanto al Presidente della Repubblica, la cui figura rimane netta ed inconfondibile, uomini che costituiscono nel loro insieme un organo che, assistendo il Presidente nell\u2019esercizio di determinate funzioni ed avendo la sua base nella volont\u00e0 popolare, d\u00e0 una maggiore garanzia che il Capo dello Stato eserciter\u00e0 le sue funzioni nell\u2019interesse del popolo. Aggiunge che tale Consiglio Supremo potrebbe all\u2019occorrenza sostituirsi al Presidente, essendo composto di uomini elevati a tale carica dalla fiducia del popolo.<\/p><p>GRIECO, premesso che un precedente progetto dell\u2019onorevole Conti conteneva gi\u00e0 una idea embrionale del Consiglio della Repubblica, che avrebbe dovuto essere formato dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente della Corte Costituzionale, dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, la quale per\u00f2 dovrebbe essere precisata nei suoi particolari.<\/p><p>Dichiara anzitutto che preferirebbe chiamare tale istituto \u00abConsiglio della Presidenza\u00bb, per chiarire che si tratta di un organo consultivo del Presidente, al quale questo dovr\u00e0 ricorrere quando dovr\u00e0 compiere quei determinati atti che saranno indicati nella Costituzione.<\/p><p>Prima di decidere se il parere del Consiglio della Presidenza debba ritenersi o meno vincolante, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di stabilire se tale organo abbia una giustificazione politica; ed egli risponde affermativamente al quesito, perch\u00e9 ritiene che questo Consiglio della Presidenza possa offrire la garanzia, e non soltanto in senso astratto, di assicurare un ordine veramente democratico al Paese. Ricorda in proposito la preoccupazione di molti \u2013 ed un\u2019eco se n\u2019\u00e8 avuta anche durante la discussione sulla formula del giuramento al Capo dello Stato in seno all\u2019Assemblea Costituente \u2013 che un Presidente della Repubblica, pur eletto con tutte le garanzie di una Costituzione democratica, possa in futuro gettare il Paese in preda a vicende analoghe a quelle da cui l\u2019Italia \u00e8 da poco uscita. Dichiara quindi di ritenere opportuna la creazione di tale organo in questo momento e non avrebbe nulla in contrario a che se ne decidesse la soppressione, una volta ritornata la normalit\u00e0, rivedendo la Costituzione.<\/p><p>Il Consiglio della Presidenza dovrebbe essere, a suo avviso, elettivo. Quanto alla facolt\u00e0 che l\u2019onorevole Nobile vorrebbe affidargli, di assumere, in caso di vacanza, i poteri del Capo dello Stato, pensa che tale questione dovrebbe essere considerata in rapporto a quella sulla nomina di un Vicepresidente. Personalmente si dichiara favorevole all\u2019assunzione, in caso di vacanza, delle funzioni presidenziali da parte di colui che in quel momento sar\u00e0 il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale (dal momento che si \u00e8 parlato di un avvicendamento della carica), il quale sar\u00e0 egualmente assistito dal Consiglio della Presidenza.<\/p><p>Ritiene poi senza fondamento le preoccupazioni di coloro che temono che, a somiglianza di quanto \u00e8 stabilito in altre Costituzioni, si finisca con l\u2019affidare in pratica ad un Collegio le funzioni di Capo dello Stato, perch\u00e9 in Italia il Consiglio di Presidenza dovrebbe limitarsi ad assistere il Presidente \u2013 la cui figura \u00e8 ben delineata e posta in evidenza \u2013 in determinate occasioni che saranno indicate nella Costituzione.<\/p><p>LUSSU dichiara di condividere, in parte, il punto di vista dell\u2019onorevole Tosato; ed aggiunge che una tale questione avrebbe dovuto essere proposta e discussa \u2013 con qualche probabilit\u00e0 di esito positivo \u2013 all\u2019inizio dei lavori sul potere esecutivo, e non ora perch\u00e9, fissati ormai i punti pi\u00f9 importanti dell\u2019organizzazione dello Stato e del sistema parlamentare, la sua presa in considerazione non farebbe altro che creare disordine in seno alla Sezione e renderebbe necessaria una revisione del lavoro compiuto.<\/p><p>Osserva poi che lo spunto per fare tale proposta, anzich\u00e9 dalla Costituzione sovietica, come ha fatto l\u2019onorevole Nobile, avrebbe potuto esser preso dal regime fascista, fatte naturalmente le dovute differenze tra il regime autoritario sovietico e quello anarcoide ed irresponsabile che ha retto l\u2019Italia. Fa presente che in Russia il sistema politico il quale si innesta nel sistema generale di una democrazia estremamente autoritaria non si regge su un solo uomo, ma sul reciproco controllo, per cui il <em>Praesidium<\/em> costituisce un controllo sull\u2019azione di ciascuno ed il Presidente \u00e8 legato al <em>Praesidium<\/em>, cos\u00ec come il <em>Praesidittm <\/em>\u00e8 a sua volta vincolato. Ricorda poi quello che era in Italia il gran consiglio del fascismo rispetto a Mussolini, un organo mirante a rafforzare l\u2019autorit\u00e0 sovrana del Capo del Governo, sorto per spodestare le due Camere e la Corona e formato da uomini che avrebbero dovuto essere grandemente responsabili, mentre in realt\u00e0 costituivano una cricca solida e sicura, la quale non poteva che rafforzare la volont\u00e0 del duce.<\/p><p>Tornando a considerare la proposta fatta dall\u2019onorevole Nobile, dichiara di ritenerla falsamente democratica e di trovare strano \u2013 pur spiegandosi le ragioni che l\u2019hanno ispirata \u2013 che si pensi ad una concezione del genere. Osserva infatti che in regime democratico parlamentare esiste gi\u00e0 \u2013 senza che sia stabilito nella Costituzione \u2013 un Consiglio della Repubblica, costituito dal Capo del Governo, dai Presidenti delle due Camere e dagli esponenti dei vari partiti politici, persone queste i cui consigli il Capo dello Stato non mancher\u00e0 di tenere nel debito conto. Conclude quindi affermando l\u2019inutilit\u00e0 di criteri i quali, alterando l\u2019istituto democratico, creerebbero una figura di Presidente della Repubblica stranamente pericolosa, circondata da persone che non sarebbero nemmeno quelle elette dal Paese come suoi rappresentanti.<\/p><p>EINAUDI non vede su quali argomenti il Consiglio della Repubblica possa dare consigli, poich\u00e9 \u2013 ad eccezione di quanto riguarda la nomina del Primo Ministro, la concessione di grazia e lo scioglimento delle Camere \u2013 tutte le altre funzioni sono automatiche e non dipendono dalla volont\u00e0 del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Ritiene che il Presidente della Repubblica debba avere un solo consigliere, e cio\u00e8 il Primo Ministro, al quale l\u2019Assemblea Nazionale ha accordato la sua fiducia. D\u2019altra parte, osserva che non si possono sentire due consigli diversi, perch\u00e9 o essi coincidono ed allora ne basta uno, o non coincidono ed allora il Presidente deve seguire quello dato dal Primo Ministro, che gode la fiducia dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Fa presente che soltanto nel caso in cui l\u2019Assemblea Nazionale non fosse riuscita a designare chiaramente chi deve ricoprire la carica di Primo Ministro, il Presidente della Repubblica si verrebbe a trovare privo del suo unico e naturale consigliere.<\/p><p>Prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di indicare, prima di arrivare ad una decisione, l\u2019origine ed i compiti di questo Consiglio, ed afferma, a questo proposito, che l\u2019unica funzione che ha il Presidente della Repubblica \u00e8 quella di assumere la responsabilit\u00e0 delle proprie azioni, nei momenti supremi della vita dello Stato, quando l\u2019Assemblea Nazionale non riesce ad esprimere con chiarezza la sua volont\u00e0. Conclude dichiarando di avere dei dubbi circa l\u2019opportunit\u00e0 di creare questo Consiglio della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Conti e test\u00e9 ricordato dall\u2019onorevole Grieco:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 assistito da un Consiglio di Presidenza che il Capo dello Stato \u00e8 tenuto a consultare sulla nomina o revoca del Capo del Governo e sulla ratifica dei trattati internazionali. Il Consiglio della Presidenza \u00e8 composto dal Presidente della Camera dei Deputati, dal Presidente del Senato e dal Presidente dell\u2019Alta Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>MORTATI, premesso che la proposta dell\u2019onorevole Nobile si deve inquadrare in un sistema e non si pu\u00f2 quindi apprezzare isolatamente, rileva come sia anzitutto necessario distinguere se si tratti di un Collegio con funzioni consultive o deliberative, pur riconoscendo che politicamente potrebbe esservi analogia fra i due casi. Fa presente che, evidentemente, il peso e la configurazione di quest\u2019organo sarebbero diversi a seconda che i suoi pareri fossero o non fossero vincolanti; nel primo caso si tratterebbe di un organo deliberativo, ed allora tanto varrebbe fare il Capo dello Stato collegiale; per il caso, invece, che il Consiglio di Presidenza fosse soltanto consultivo, ricorda i precedenti avutisi proprio in Italia, specialmente nell\u2019epoca in cui la reazione tendeva ad accentuare i poteri del Re di fronte al Parlamento, quando si parl\u00f2 di un Consiglio della Corona che avrebbe dovuto assistere il Re ed aumentarne il prestigio e l\u2019influenza di fronte al Parlamento; e rileva che il sistema ha l\u2019inconveniente di frazionare le responsabilit\u00e0 ed impedire di determinare in modo sicuro a chi risalga la responsabilit\u00e0 di un atto, perch\u00e9 pu\u00f2 accadere che il Presidente scarichi la responsabilit\u00e0 sul Consiglio o viceversa. Nega perci\u00f2 che tale istituto permetta il raggiungimento di quei fini che l\u2019onorevole Nobile si propone; n\u00e9 ritiene \u2013 come ha esattamente detto l\u2019onorevole Tosato \u2013 che possa inquadrarsi bene in un sistema di Governo parlamentare.<\/p><p>Circa la sua composizione, rileva che, se fosse formato di elementi apolitici \u2013 che dovrebbero essere in una posizione non troppo legata a quella dei singoli partiti \u2013 si ripeterebbero le obiezioni relative alla volatilizzazione delle responsabilit\u00e0; mentre, se fosse formato di esponenti di partiti, eletti proporzionalmente dalle Camere, si avrebbe un Parlamento in piccolo, che dovrebbe assistere il Presidente.<\/p><p>Si domanda poi, considerando le funzioni che dovrebbero essere attribuite a questo Consiglio, se sia opportuno vincolare, sia pure moralmente, il Presidente al giudizio di un organo formato dalle forze politiche predominanti nel Parlamento, le quali potrebbero anche non rispecchiare pi\u00f9 la situazione politica del Paese, perch\u00e9 pu\u00f2 farsi l\u2019ipotesi che \u2013 trascorso qualche anno dalle ultime elezioni \u2013 il sentimento nel popolo non corrisponda pi\u00f9 all\u2019orientamento delle Camere. Il Presidente ha una precipua funzione, che \u00e8 quella di interpellare il popolo nelle occasioni pi\u00f9 gravi, circa il mantenimento di un determinato indirizzo, per constatare appunto se fra popolo e Parlamento esista ancora quella corrispondenza che \u00e8 alla base del regime rappresentativo. Vincolandolo in questa sua funzione equilibratrice, si altererebbe la fisionomia del Capo dello Stato.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Nobile ed aggiunge che, in tempi normali, l\u2019organo naturale di consultazione del Presidente della Repubblica sar\u00e0 il Governo, che rispecchia la maggioranza del Parlamento.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, si rende conto delle preoccupazioni dell\u2019onorevole Grieco che anch\u2019egli condivide; ma \u2013 dopo aver ricordato che i due atti pi\u00f9 importanti del Presidente sono la nomina dei Ministri e lo scioglimento delle Camere \u2013 fa presente che, per quanto riguarda il primo, il Presidente \u00e8 politicamente vincolato alle consultazioni che gli danno modo di sentire il parere di un numero di persone maggiore di quello che potrebbe essere quello dei componenti il Consiglio, mentre, per ci\u00f2 che si riferisce al secondo, il progetto prevede che debba sentire il parere dei Presidenti delle due Camere.<\/p><p>ROSSI PAOLO non nasconde la perplessit\u00e0 sua e dei colleghi del suo gruppo di fronte ad una risposta che, per il fatto di essere nuova, non \u00e8 stata ancora studiata. Aggiunge che, se da un lato la costituzione di tale Consiglio, eletto contemporaneamente al Presidente, pu\u00f2 far sorgere il timore che quest\u2019ultimo si senta vincolato nelle sue decisioni dal parere di un organo che cristallizza la situazione di un determinato momento politico, dall\u2019altro il parere dell\u2019organo naturale di consultazione del Capo dello Stato, cio\u00e8 il Presidente del Consiglio, verrebbe a mancare proprio nel momento pi\u00f9 delicato, quando cio\u00e8 si trattasse di scegliere il nuovo Capo del Governo.<\/p><p>Domanda che l\u2019esame della proposta sia rinviato, al fine di renderne possibile uno studio pi\u00f9 approfondito.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di essere, in linea pregiudiziale, favorevole alla proposta di sospensiva fatta dall\u2019onorevole Rossi.<\/p><p>Quanto al merito, ritiene opportuna la costituzione di questo Consiglio, che per\u00f2 non chiamerebbe \u00abdi Presidenza\u00bb, perch\u00e9 pensa che tale denominazione potrebbe, anche nella forma, dare l\u2019impressione di non trovarsi pi\u00f9 di fronte ad un sistema parlamentare, bens\u00ec ad un sistema direttoriale.<\/p><p>Pensa che \u2013 contrariamente a quanto ha detto l\u2019onorevole Tosato \u2013 l\u2019autorit\u00e0 del Presidente sia rinvigorita dal fatto di avere un parere (che, a suo avviso, dovrebbe essere non vincolante) da un organo a lui posto a fianco: perch\u00e9, sia che tale parere concordi col suo punto di vista, sia che possa essere con esso contrastante, risulter\u00e0 ben chiaro che colui il quale assume la responsabilit\u00e0 dell\u2019atto \u00e8 sempre il Capo dello Stato; n\u00e9 pensa sia giustificata \u2013 per il rispetto verso coloro che ricopriranno tale alta carica \u2013 la preoccupazione della trasformazione del parere da consultivo in vincolativo.<\/p><p>Quanto alla composizione del Consiglio, \u00e8 del parere che alcuni membri debbano farne parte per le cariche che rivestono o che hanno rivestito; cio\u00e8, come propone l\u2019onorevole Conti, i Presidenti delle due Camere ed il Presidente della Corte costituzionale; e che altri debbano essere elettivi, cos\u00ec come si propone per il Consiglio supremo della Magistratura. \u00c8, in ogni modo, del parere che il fatto che non sia possibile costituire questo Consiglio nella forma apolitica, accennata dall\u2019onorevole Mortati, non deve diminuire il valore, n\u00e9 far dimenticare la necessit\u00e0 di tale istituto.<\/p><p>A differenza di quanto pensa l\u2019onorevole Grieco, \u00e8 del parere che questo istituto debba avere carattere permanente; altrimenti dubiterebbe dell\u2019opportunit\u00e0 di inserirlo nella Costituzione.<\/p><p>Quanto alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Lussu, dichiara subito di ritenerle tutte errate. Non vede anzitutto perch\u00e9 l\u2019accoglimento della proposta dell\u2019onorevole Nobile dovrebbe necessariamente portare una revisione di tutto quanto \u00e8 stato finora deciso; osserva anzi che \u00e8 proprio questa la sede opportuna per affrontare la questione.<\/p><p>Rileva poi come l\u2019onorevole Lussu non abbia afferrato il meccanismo del sistema sovietico ed il valore del <em>Praesidium<\/em>, quando ha osservato che questo si innesta in un sistema strettamente autoritario che lo giustifica, e che l\u2019autoritariet\u00e0 del sistema sovietico \u00e8 tutta congegnata sulla base del sistema di una rete di controlli, che tengono sotto di s\u00e9 tutta l\u2019Amministrazione. Osserva, anzi, che il fatto che il Capo dello Stato sia subordinato ad un organo collettivo sta a sminuire la dittatura, ammesso che esista; e che il sistema del controllo \u00e8 la negazione del sistema autoritario, perch\u00e9 dove si trovano organismi di carattere collettivo, l\u00e0 si pu\u00f2 affermare che ogni elemento di autoritariet\u00e0 va scomparendo.<\/p><p>N\u00e9 ritiene che il Consiglio Supremo della Repubblica possa essere paragonato al gran consiglio del fascismo, perch\u00e9, mentre quest\u2019ultimo era un organo dell\u2019unico partito ammesso, inserito nella struttura dello Stato per consolidare e difendere il potere e l\u2019autorit\u00e0 di Mussolini, il Consiglio della Repubblica porter\u00e0 in s\u00e9 il riflesso della variazione delle posizioni dei vari partiti, n\u00e9 potr\u00e0 mirare a consolidare la posizione del Presidente che, in forza della Costituzione, dura in carica sette anni e non \u00e8 rieleggibile.<\/p><p>NOBILE ritiene anzitutto che non si possa affermare, come hanno fatto gli onorevoli Mortati e Tosato, che la creazione di questo nuovo organo verrebbe a diminuire la responsabilit\u00e0 del Presidente, dal momento che l\u2019articolo 16 del progetto esclude la responsabilit\u00e0 del Presidente per gli atti compiuti durante l\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p><p>MORTATI fa presente di aver alluso alla responsabilit\u00e0 politica.<\/p><p>NOBILE, quanto poi all\u2019osservazione che non occorre istituire tale Consiglio perch\u00e9, in occasione di crisi ministeriali, il Capo dello Stato si potr\u00e0 consultare con le personalit\u00e0 pi\u00f9 in vista, osserva che tali crisi potrebbero avviarsi ad una pi\u00f9 rapida soluzione, se questa consultazione avesse luogo non singolarmente, ma in forma collegiale.<\/p><p>Lascia alla Sezione il compito di decidere se debba essere consultivo o vincolante il parere del Consiglio, e ritiene che stabilire l\u2019obbligo da parte del Presidente della Repubblica di sentire il parere di quest\u2019organo in determinati casi e su determinati argomenti possa veramente costituire un elemento salutare per il Paese.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019accoglimento della proposta sospensiva fatta dall\u2019onorevole Rossi metterebbe praticamente la Sezione nell\u2019impossibilit\u00e0 di continuare i propri lavori.<\/p><p>D\u2019altra parte, rileva che l\u2019istituzione di un Consiglio della Repubblica, anche in forma attenuata, modificherebbe sostanzialmente tutto il sistema del Governo parlamentare, perch\u00e9 porrebbe questo nuovo elemento, sia pure consultivo, come un diaframma tra Presidente della Repubblica e Governo, con continua possibilit\u00e0 di conflitti.<\/p><p>Fa inoltre presente che l\u2019accoglimento di una tale proposta sarebbe contrario alla deliberazione della Sottocommissione, la quale si \u00e8 pronunciata favorevolmente all\u2019adozione del Governo parlamentare con gli opportuni accorgimenti allo scopo di stabilizzare il Governo.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, osserva che, rinviando la discussione su questo argomento, potrebbe anche prendersi in considerazione un altro problema importante \u2013 sul quale il Consiglio della Repubblica dovrebbe dare il proprio parere \u2013 che non \u00e8 stato considerato nel progetto: la proclamazione dello stato d\u2019assedio.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta fatta dall\u2019onorevole Rossi di sospendere ogni decisione circa la proposta Nobile, per dar modo ai Commissari di esaminarla ponderatamente.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il principio che si debba costituire a fianco del Capo dello Stato un Consiglio della Repubblica, salvo a definirne in seguito il modo di costituzione ed i compiti specifici.<\/p><p>ROSSI PAOLO, anche a nome dei colleghi del suo gruppo, dichiara di astenersi.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole, perch\u00e9 ritiene che l\u2019istituzione del Consiglio della Repubblica non alteri n\u00e9 deformi in alcun modo il sistema parlamentare, ma costituisca anzi una garanzia per il buon funzionamento del sistema stesso.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BORDON, ritornando sull\u2019articolo 4, concernente la durata in carica del Presidente, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di fissare tale durata in cinque anni, per uniformarla a quanto \u00e8 stato deciso nella precedente seduta per i membri delle due Camere, la cui durata in carica \u00e8 stata ridotta da 6 a 5 anni.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, non ritiene conforme al sistema del Governo parlamentare stabilire un\u2019eguale durata per tutti gli organi supremi costituzionali, specialmente per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, che deve rappresentare un elemento di continuit\u00e0 e di stabilit\u00e0 nella vita dello Stato. Per tale motivo dichiara di essere contrario alla proposta fatta dall\u2019onorevole Bordon e di essere disposto, in linea subordinata, ad accettare l\u2019eventuale riduzione della durata in carica del Presidente della Repubblica da 7 a 6 anni.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la questione pregiudiziale, che cio\u00e8 sia opportuno modificare il periodo di durata in carica del Presidente della Repubblica, gi\u00e0 fissato in 7 anni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente ora l\u2019opportunit\u00e0 di risolvere la questione, rimasta in sospeso, a proposito degli articoli 6 e 7; cio\u00e8 se, in caso di vacanza o di temporaneo impedimento, l\u2019esercizio delle funzioni presidenziali debba essere esercitata dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale o, come propone l\u2019onorevole Mortati, dal primo Ministro.<\/p><p>Pone ai voti la proposta di demandare le funzioni del Presidente della Repubblica al Primo Ministro.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la proposta di affidare le funzioni del Presidente della Repubblica al Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che, di conseguenza, la formulazione dell\u2019articolo 6 rimarr\u00e0 invariata, mentre quella dell\u2019articolo 7 sar\u00e0 cos\u00ec modificata:<\/p><p>\u00abIn caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica \u00e8 supplito nell\u2019esercizio delle sue funzioni dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 8 del progetto:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato e lo rappresenta\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 nessuno chiede di parlare, lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>NOBILE fa presente l\u2019opportunit\u00e0, sotto il profilo logico, di esaminare ora l\u2019articolo 18, concernente l\u2019assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE concorda ed apre la discussione sull\u2019articolo 18 del progetto:<\/p><p>\u00abL\u2019assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 nessuno chiede di parlare, lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre quindi la discussione sull\u2019articolo 9:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica promulga le leggi, emana i decreti legislativi nei limiti della legge di delegazione, e, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti esecutivi.<\/p><p>\u00abQuando la legge lo consenta, emana anche regolamenti autonomi per la disciplina dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, chiede che venga lasciata in sospeso la questione relativa al parere preventivo del Consiglio di Stato.<\/p><p>MORTATI osserva, dal punto di vista formale, che i due commi potrebbero essere fusi in uno.<\/p><p>PRESIDENTE concorda sulle osservazioni fatte dagli onorevoli Tosato e Mortati. Con tali riserve pone ai voti il testo dell\u2019articolo 9.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre quindi la discussione sull\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere.<\/p><p>\u00abI trattati segreti sono nulli\u00bb.<\/p><p>EINAUDI ricorda quanto si verifica negli Stati Uniti, in cui alcuni trattati internazionali, che non sono presentati al Senato dal Presidente della Repubblica per evitare la difficolt\u00e0 della ratifica (che, secondo quella Costituzione, deve essere data dal Senato), assumono la forma di convenzioni o di accordi internazionali, per i quali tale ratifica non \u00e8 richiesta. Domanda se tale eventualit\u00e0 sia stata prevista.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che la formula \u00abtrattati internazionali\u00bb \u00e8 cos\u00ec vasta da comprendere qualsiasi atto internazionale; riconosce per\u00f2 che una disposizione di carattere generale potrebbe determinare delle difficolt\u00e0, specie quando si trattasse di modificare o integrare le clausole di certi trattati internazionali attinenti ad accordi economici (di pagamento), rispetto ai quali il ritardo della ratifica potrebbe essere pregiudizievole. Appunto per evitare tale inconveniente, l\u2019onorevole Perassi aveva proposto una formula molto ampia, contenente un\u2019elencazione dei trattati internazionali soggetti alla procedura indicata nell\u2019articolo, senza sottoporre indistintamente tutti i trattati ad autorizzazione preventiva.<\/p><p>\u00c8 del parere che frattanto si possa dare il proprio parere circa l\u2019opportunit\u00e0 o meno di indicare nella Costituzione per quali specie di trattati debba essere richiesta l\u2019autorizzazione preventiva, facendo notare che si parla di \u00abautorizzazione\u00bb e non di \u00abapprovazione\u00bb, appunto per escludere la possibilit\u00e0 di ratificare un trattato e di sottoporlo successivamente all\u2019approvazione delle Camere.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che il Presidente della Repubblica dovrebbe ratificare tutti gli atti internazionali, previa autorizzazione della Camera.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, ripete che ci\u00f2 creerebbe delle difficolt\u00e0, quando si trattasse di approvare trattati di scarsa portata politica, ma dei quali fosse necessaria l\u2019esecuzione immediata. \u00c8 appunto per evitare tale difficolt\u00e0 che in America si segue il sistema dianzi accennato dall\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>Quanto alla formula dell\u2019onorevole Perassi, fa presente che essa era costituita da un\u2019elencazione dei trattati da sottoporre, prima della ratifica, all\u2019approvazione delle Camere, cos\u00ec ampia da soddisfare in pieno l\u2019esigenza del controllo delle Camere sull\u2019attivit\u00e0 internazionale, tralasciando quei trattati di scarsa portata politica dei quali ha parlato poc\u2019anzi.<\/p><p>EINAUDI fa presente che il commercio internazionale non potrebbe sussistere, se si dovessero sottoporre alle due Camere gli accordi internazionali di pagamenti, sui quali devono essere apportate delle variazioni, qualche volta, da un giorno all\u2019altro.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Tosato a dar lettura della proposta dell\u2019onorevole Perassi. Osserva per\u00f2 che, anche facendo un\u2019elencazione, non si eviter\u00e0 l\u2019eventualit\u00e0 che degli atti importanti sfuggano, perch\u00e9 classificati sotto un altro titolo.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, non \u00e8 in possesso in questo momento della formula Perassi, della quale si ripromette di dare comunicazione nella prossima seduta.<\/p><p>Quanto al secondo comma, osserva che tale norma ha efficacia puramente interna e non impegna la responsabilit\u00e0 degli organi dello Stato, mentre dal punto di vista internazionale la questione rimane aperta, perch\u00e9 un trattato pu\u00f2 essere valido rispetto agli altri Stati e non valido a norma del diritto interno dello Stato.<\/p><p>NOBILE \u00e8 del parere di sopprimere la formula o di adottare una dizione dalla quale risulti chiaramente che non sono consentiti trattati segreti. Sar\u00e0 infatti sempre possibile al Capo dello Stato rifiutarsi di firmare un trattato, se si stabilir\u00e0 nella Costituzione una norma che non gli dia facolt\u00e0 di firmarlo.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, rileva che il divieto \u00e8 gi\u00e0 implicito nella dizione del primo comma, dal quale si desume che un trattato, per il quale non esista la preventiva autorizzazione delle Camere, non pu\u00f2 considerarsi esistente ai sensi del diritto interno; quindi il secondo comma non fa altro che accentuare tale divieto.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 che, in sede di organizzazione del potere legislativo, si stabilisca che le due Camere devono autorizzare la ratifica dei trattati internazionali.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole La Rocca a presentare questa proposta in sede opportuna.<\/p><p>LUSSU rileva che il pericolo da evitare \u00e8 che i trattati \u2013 come spesso si verificava in passato \u2013 siano resi definitivi, senza che i rappresentanti della Nazione ne vengano informati.<\/p><p>GRIECO si dichiara d\u2019accordo, in linea di principio, con l\u2019onorevole Tosato, ma si domanda se sia opportuno precludere in senso assoluto la possibilit\u00e0 al Governo di stipulare trattati segreti, i quali potrebbero contenere delle condizioni vantaggiose per il nostro Paese.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che ora si tratta di decidere se sia miglior partito quello di seguire la tendenza che riconosce l\u2019utilit\u00e0 dei trattati segreti o l\u2019altra che li ritiene dannosi.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il secondo comma \u00e8 una conseguenza del primo. Aggiunge che, a suo avviso, anche i trattati segreti, prima di essere ratificati dal Presidente della Repubblica, dovranno essere sottoposti alle Camere per la concessione dell\u2019autorizzazione.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, ricorda la formula della Costituzione spagnola (\u00abI trattati segreti non impegnano lo Stato\u00bb), la quale potrebbe rispondere ai desideri dell\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>PRESIDENTE, pi\u00f9 che dichiarare nulli i trattati internazionali segreti, crede sarebbe opportuno stabilire, come propone l\u2019onorevole Nobile, che questi non debbano stipularsi, se tutti sono d\u2019accordo che i trattati segreti sono da considerare dannosi. In tal modo, non essendo permessa la stipulazione di trattati segreti, mancherebbe la controparte e quindi non entrerebbe nemmeno in funzione quella norma di diritto internazionale per cui un trattato diviene vincolante anche se una delle parti contraenti si rifiuti di rispettarlo.<\/p><p>Aggiunge che, se si entrasse in quest\u2019ordine di idee, la disposizione relativa, concepita in termini generici, potrebbe trovar posto in un altro punto della Costituzione: o dove si parla del Governo, o, meglio, nel preambolo.<\/p><p>LUSSU fa presenti le ragioni che rendono necessario condurre in forma segreta le trattative per la conclusione di un accordo internazionale: ed aggiunge che la garanzia \u00e8 costituita dall\u2019avere stabilito che la ratifica da parte del Presidente della Repubblica \u2013 necessaria per rendere valido il trattato \u2013 deve essere autorizzata dal Parlamento. Si dichiara perci\u00f2 favorevole alla soppressione del secondo comma dell\u2019articolo 10.<\/p><p>MORTATI osserva che \u00e8 opportuno che la Sezione non addivenga ad una decisione circa la sorte del secondo comma, se prima non si sar\u00e0 pronunciata sul primo comma, dal quale il secondo discende.<\/p><p>Dopo aver rilevato che il primo comma tende non a dichiarare nulli, ma ad impedire la stipulazione di trattati segreti, osserva che lo stabilire una tale forma unilateralmente porrebbe lo Stato italiano in una condizione di inferiorit\u00e0 rispetto alle altre Nazioni.<\/p><p>GRIECO crede che, tutto considerato, la soluzione migliore sia quella di indicare quali trattati (e l\u2019indicazione dovrebbe essere limitata alle voci pi\u00f9 importanti) devono essere sottoposti alla firma del Presidente solo previa autorizzazione delle Camere.<\/p><p>PRESIDENTE si dichiara favorevole all\u2019introduzione nella Carta costituzionale della norma che richiede per la ratifica dei trattati internazionali la preventiva autorizzazione delle Camere, perch\u00e9 \u00e8 appunto dalle norme introdotte nelle singole legislazioni che trovano la loro origine le norme di diritto internazionale. Aggiunge che una disposizione del genere \u00e8 impegnativa per gli uomini politici italiani, i quali potranno anche violarla, assumendone la responsabilit\u00e0, per il bene superiore del Paese.<\/p><p>FABBRI ricorda che tutti i trattati internazionali stipulati dagli Stati aderenti al patto della Societ\u00e0 delle Nazioni non avrebbero dovuto aver valore, se non registrati a Ginevra; ma tale principio \u00e8 stato per\u00f2 pregiudicato dalla fine della Societ\u00e0 delle Nazioni.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che l\u2019esperimento non diede buoni risultati, perch\u00e9 fu fatto quando non si era creata una consuetudine di registrazione.<\/p><p>Crede che, in attesa della formula dell\u2019onorevole Perassi, che sar\u00e0 comunicata dall\u2019onorevole Tosato nella prossima seduta, sia opportuno sospendere ogni decisione sul primo comma di questo articolo.<\/p><p>FABBRI dichiara, per il caso che il secondo comma non sia soppresso, di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Nobile, la quale, stabilendo che i trattati segreti sono vietati, implica la responsabilit\u00e0 di chi firma.<\/p><p>GRIECO domanda se nella parola \u00abtrattati\u00bb si debbano comprendere anche le annessioni e gli scambi diretti.<\/p><p>PRESIDENTE propone la dizione pi\u00f9 comprensiva: \u00abOgni impegno internazionale di carattere segreto \u00e8 proibito\u00bb.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario a questa formulazione.<\/p><p>NOBILE vi \u00e8 invece favorevole.<\/p><p>CO DACCI PISANELLI vi \u00e8 contrario, specialmente in considerazione del fatto che i trattati militari internazionali devono per necessit\u00e0 di cose essere segreti.<\/p><p>MORTATI \u00e8 anch\u2019egli contrario.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la seguente formulazione del secondo comma:<\/p><p>\u00abOgni impegno internazionale di carattere segreto \u00e8 proibito\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la soppressione del secondo comma.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere favorevole alla soppressione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 11:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dichiara la guerra deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>MORTATI \u00e8 del parere che si possa sopprimere la seconda parte dell\u2019articolo, poich\u00e9 in materia di potere legislativo si \u00e8 gi\u00e0 stabilito di affidare la deliberazione della guerra all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>NOBILE propone la soppressione dell\u2019intero articolo, in quanto ora si usa cominciare la guerra prima di dichiararla. Concederebbe al Capo dello Stato le facolt\u00e0 di fare la mobilitazione generale e di dichiarare lo stato di guerra.<\/p><p>PRESIDENTE, premesso che allora bisognerebbe analogamente sopprimere anche l\u2019articolo che affida all\u2019Assemblea Nazionale la deliberazione della guerra, osserva che, con la richiesta della dichiarazione solenne da parte dell\u2019Assemblea Nazionale, si vuole eliminare l\u2019eventualit\u00e0 di una guerra di aggressione.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, ricorda che nei primi articoli della Costituzione esiste una disposizione nel senso di vietare qualsiasi guerra di aggressione; \u00e8 evidente quindi la necessit\u00e0 e l\u2019opportunit\u00e0 di stabilire in quali forme costituzionali una dichiarazione di guerra debba essere fatta.<\/p><p>VANONI osserva all\u2019onorevole Nobile che si pu\u00f2 anche ammettere che la guerra possa cominciare prima della dichiarazione ufficiale; ma \u00e8 necessario che, magari successivamente, si emani un atto che serva a chiarire la situazione.<\/p><p>GRIECO propone la seguente dizione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica proclama lo stato di guerra, quando lo esiga la difesa dell\u2019indipendenza e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale del Paese\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE trova che la formula proposta dall\u2019onorevole Grieco comprende due ipotesi: quella della dichiarazione di guerra e quella del pericolo di un\u2019aggressione al territorio nazionale. Osserva che, in questo secondo caso, la proclamazione dello stato di guerra come atto interno di allarme non si identifica con la vera e propria dichiarazione di guerra, ma rappresenta una nuova facolt\u00e0 data al Presidente della Repubblica, sulla cui concessione egli potrebbe anche essere d\u2019accordo.<\/p><p>GRIECO precisa che con la frase \u00abproclama lo stato di guerra\u00bb intende comprendere, senza bisogno di ulteriori specificazioni, anche la dichiarazione della guerra.<\/p><p>ROSSI PAOLO adotterebbe la seguente formula:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dichiara la guerra deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale per la difesa dell\u2019integrit\u00e0 e dell\u2019indipendenza del territorio nazionale\u00bb.<\/p><p>VANONI, premesso che attualmente si va verso una forma di organizzazione internazionale pi\u00f9 vincolante per gli Stati, in relazione alla quale sar\u00e0 ammissibile fare la guerra non per l\u2019interesse particolare di una Nazione, ma per l\u2019interesse generale della pace, osserva che, se si approvasse l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Grieco, evidentemente si escluderebbe la possibilit\u00e0 di una guerra determinata da obblighi internazionali, cos\u00ec come avrebbe potuto aver luogo se il patto della Societ\u00e0 delle Nazioni avesse avuta efficacia concreta, o come avr\u00e0 luogo in futuro, se sar\u00e0 portata a compimento l\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite.<\/p><p>Prospetta quindi l\u2019opportunit\u00e0 \u2013 considerando la questione sotto questo profilo \u2013 di ritenere sufficiente l\u2019impegno formale contenuto nella prima parte della Costituzione di non ricorrere a guerre di aggressione.<\/p><p>NOBILE osserva all\u2019onorevole Vanoni che, il giorno in cui sar\u00e0 ammessa nell\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite, l\u2019Italia sar\u00e0 tenuta a mettere a disposizione del Comando di Stato Maggiore dell\u2019O.N.U. i contingenti che le saranno richiesti; ma la guerra non la far\u00e0 l\u2019Italia, bens\u00ec l\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, replica che l\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite non \u00e8 una persona giuridica che possa dichiarare la guerra a suo piacere, ma \u00e8 costituita da tutte le Nazioni che ne fanno parte e che non sono da essa assorbite.<\/p><p>ROSSI PAOLO non vede la necessit\u00e0 di considerare in una norma della Costituzione la deliberazione di una guerra, che \u00e8 un atto che pu\u00f2 essere considerato una legge; e come tale pu\u00f2 seguire il corso stabilito appunto per i provvedimenti legislativi.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole alla formula del progetto, la quale si limita a prevedere \u2013 e appunto questo deve essere indicato nella Costituzione \u2013 l\u2019organo competente a dichiarare la guerra, secondo il diritto delle genti.<\/p><p>NOBILE, rispondendo all\u2019onorevole Tosato, dichiara di non essere persuaso che l\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite non abbia una personalit\u00e0 giuridica, in quanto trattasi di un\u2019associazione in cui vi \u00e8 una maggioranza che s\u2019impone alla minoranza del Consiglio di sicurezza, alla cui decisione di portare la guerra contro un determinato Paese tutte le Nazioni aderenti sono vincolate ad obbedire.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce che ogni Stato sar\u00e0 tenuto ad adempiere quanto stabilito dall\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite, ma baser\u00e0 la sua azione sulle forme stabilite dalle sue leggi, convocando, cio\u00e8, nelle forme previste dalle leggi interne i propri organi competenti ed adottando rapidamente le decisioni necessarie. Cos\u00ec, ad esempio, l\u2019Italia dovr\u00e0 fare approvare dal Parlamento una legge con cui il Governo sar\u00e0 autorizzato alla spesa necessaria per fornire i contingenti richiesti dall\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite. Domanda all\u2019onorevole Nobile se propone una formula.<\/p><p>NOBILE dichiara di aderire alla formula dell\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il momento della deliberazione della guerra sta a quello della dichiarazione come l\u2019approvazione della legge sta alla promulgazione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI spiega che, mentre dal punto di vista del diritto interno la deliberazione dell\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 quella che decide la guerra, dal punto di vista internazionale la deliberazione delle Assemblee legislative non ha valore, non essendo questi organi di diritto internazionale e non avendo quindi la capacit\u00e0 di rappresentare l\u2019Italia. Di qui la necessit\u00e0 che la guerra sia dichiarata dal solo organo capace di rappresentare la Nazione, cio\u00e8 dal Presidente della Repubblica.,<\/p><p>BORDON riconosce l\u2019opportunit\u00e0 di esaminare a fondo un problema di tale importanza e propone di modificare la formula del Relatore Tosato, la quale non lo soddisfa, nel titolo seguente:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dichiara la guerra nei casi e nei modi previsti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, desidera si affermi il concetto che, mentre finora la dichiarazione di guerra era una prerogativa esclusiva del Capo del potere esecutivo, oggi questo diritto deve trasferirsi negli organi che esprimono la volont\u00e0 popolare; ma poich\u00e9 il Parlamento, dal punto di vista giuridico, non pu\u00f2 dichiarare la guerra, e si \u00e8 accettato il concetto che il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato, non pu\u00f2 essere altri che questi a dichiarare la guerra, facendosi portavoce della volont\u00e0 popolare che gi\u00e0 si \u00e8 espressa attraverso il voto dell\u2019Assemblea Nazionale. Sarebbe per\u00f2 necessario che dalla Costituzione risultasse ben chiaro che tale dichiarazione deve aver luogo \u00abdopo che l\u2019Assemblea Nazionale ha deliberato\u00bb.<\/p><p>VANONI propone la seguente formula che, a suo giudizio, tiene conto dell\u2019esigenza formale che la guerra sia stata gi\u00e0 deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale, e di quella sostanziale che la guerra possa essere dichiarata soltanto quando ricorrano le ipotesi previste in uno dei primi articoli della Costituzione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dichiara la guerra nei limiti previsti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>FABBRI preferirebbe la seguente formula:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica promulga e notifica la guerra dichiarata dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>Avverte che la parola \u00abpromulga\u00bb si riferisce agli effetti interni, mentre la parola \u00abnotifica\u00bb si riferisce agli effetti internazionali.<\/p><p>PRESIDENTE direbbe soltanto: \u00abIl Presidente della Repubblica notifica la guerra dichiarata dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb, o anche: \u00abproclama la guerra, allorch\u00e9 sia stata dichiarata dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>NOBILE insiste nella sua proposta di parlare di \u00abstato di guerra\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che lo stato di guerra \u00e8 un\u2019ipotesi differente da quella della guerra e che quindi, regolata la prima, dovr\u00e0 poi risolversi la seconda.<\/p><p>FABBRI modifica la sua formula nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abLa dichiarazione di. guerra, deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale, \u00e8 fatta dal Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che, in correlazione con gli articoli precedenti, \u00e8 opportuno che il Presidente sia il soggetto dell\u2019articolo.<\/p><p>Mette ai voti la proposta formulata dall\u2019onorevole Grieco:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica proclama lo stato di guerra, quando lo esiga la difesa dell\u2019indipendenza e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale del Paese\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che dovrebbe ora essere messa ai voti la proposta dell\u2019onorevole Nobile, la quale fa egualmente cenno allo stato di guerra.<\/p><p>NOBILE dichiara di non insistervi.<\/p><p>PRESIDENTE dovrebbe allora mettere ai voti la proposta dell\u2019onorevole Bordon.<\/p><p>BORDON ritira il suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene allora che la formula definitiva potrebbe essere la seguente:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dichiara la guerra, allorch\u00e9 sia stata deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>VANONI sostituirebbe la parola \u00aballorch\u00e9\u00bb con l\u2019altra \u00abquando\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dichiara la guerra, quando sia stata deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Bordon, Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Vanoni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Cannizzo, Perassi, Piccioni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 2. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Potere esecutivo (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Nobile \u2013 Tosato, Relatore \u2013 La Rocca, Relatore \u2013 Grieco \u2013 Lussu \u2013 Einaudi \u2013 Mortati \u2013 Rossi Paolo \u2013 Bordon [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2388,2392,2402,2315","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5333","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5333"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5333\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10543,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5333\/revisions\/10543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5333"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}