{"id":5331,"date":"2023-10-15T23:42:25","date_gmt":"2023-10-15T21:42:25","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5331"},"modified":"2023-11-14T23:21:00","modified_gmt":"2023-11-14T22:21:00","slug":"giovedi-19-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5331","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946 (prima sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5331\" class=\"elementor elementor-5331\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d9a4ea2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d9a4ea2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f8b62d0\" data-id=\"f8b62d0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-15a43a6 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"15a43a6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461219sed001ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-353a9bb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"353a9bb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSINE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(PRIMA SEZIONE)<\/p><p>1.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Patere esecutivo (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Tosato, <em>Relatore<\/em> \u2013 La Rocca, <em>Relatore<\/em> \u2013 Mortati \u2013 Rossi Paoli \u2013 Lami Starnuti \u2013 Fuschini \u2013 Lussu \u2013 Nobile \u2013 Bordon \u2013 Bozzi, <em>Relatore<\/em> \u2013 Vanoni.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.05.<\/p><p>Discussione sul potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE, iniziandosi l\u2019esame del potere esecutivo, fa presente che originariamente la Sottocommissione nomin\u00f2 tre relatori sulla materia: gli onorevoli Bozzi, La Rocca e Tosato, ed invita quest\u2019ultimo a riferire.<\/p><p>TOSATO <em>Relatore<\/em>, ricorda che, prima di iniziare la discussione sul potere legislativo, la Sottocommissione sent\u00ec il bisogno di affrontare da un punto di vista generale la questione del sistema e della forma di Governo; cos\u00ec, dopo la discussione, fu approvato a maggioranza un ordine del giorno Perassi, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione, udita la relazione degli onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che n\u00e9 il tipo del Governo presidenziale, n\u00e9 quello del Governo direttoriale risponderebbe alle condizioni della societ\u00e0 italiana, si pronuncia per l\u2019adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilit\u00e0 dell\u2019azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo\u00bb.<\/p><p>Successivamente il collegio dei tre Relatori fu integrato da altri deputati e precisamente dagli onorevoli Conti, Lami Starnuti, Mortati, Perassi e Rossi. Tale Comitato si radun\u00f2 numerose volte discutendo a lungo, prima di completare l\u2019elaborazione del progetto attualmente in esame. Questo frutto del lavoro collettivo \u00e8 perfettamente aderente alle decisioni della Sottocommissione (cio\u00e8, adozione di un sistema parlamentare con i dispositivi ritenuti necessari per assicurare la stabilit\u00e0 del Governo ed evitare le degenerazioni del parlamentarismo) ed ha incontrato nelle sue linee generali ed in gran parte dei particolari la quasi unanimit\u00e0 dei consensi dei membri del Comitato; soltanto su alcuni argomenti, talora di secondaria importanza, hanno fatto riserve gli onorevoli Lami Starnuti, La Rocca e Mortati.<\/p><p>Si astiene dal dare altre indicazioni, riservandosi di fornirle, ove necessario, nel corso della discussione, relativamente ai singoli articoli del progetto.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 1 del progetto:<\/p><p>\u00ab<em>Elezione. \u2013<\/em> Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto, a scrutinio segreto, dall\u2019Assemblea Nazionale con la partecipazione dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali.<\/p><p>\u00abPer l\u2019elezione \u00e8 richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri componenti il Collegio.<\/p><p>\u00abDopo il terzo scrutinio l\u2019elezione ha luogo a maggioranza assoluta\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, ricorda di aver sostenuto, in seno al Comitato, la opportunit\u00e0 che il Presidente della Repubblica fosse eletto soltanto dall\u2019Assemblea Nazionale, ritenendo del tutto superfluo l\u2019intervento dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali, in quanto, essendo stata la seconda Camera concepita come espressione delle Regioni, \u00e8 perfettamente inutile che le Regioni stesse inviino degli altri rappresentanti a partecipare all\u2019elezione del Presidente.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, illustra le considerazioni che nel Comitato furono contrapposte a quelle dell\u2019onorevole La Rocca. Dei tre sistemi che si possono seguire per l\u2019elezione del Presidente \u2013 elezione diretta da parte del popolo, elezione secondo il sistema classico delle due Camere riunite, elezione da parte di un Collegio speciale \u2013 il Comitato \u00e8 stato unanime nel respingere il primo, ritenendo che un Presidente, che fosse esponente diretto del popolo, sarebbe cos\u00ec forte da mettere in difficolt\u00e0 il funzionamento del Governo parlamentare, in cui invece il Presidente non ha una posizione di primissimo piano.<\/p><p>N\u00e9 ha ritenuto di accogliere il secondo sistema, nella considerazione che la elezione del Presidente da parte delle due Camere renderebbe quello eccessivamente prigioniero di queste.<\/p><p>Di qui la necessit\u00e0 di allargare, sia pure di poco, il Collegio elettorale del Presidente. \u00c8 sembrano pertanto opportuno adottare il sistema di far partecipare all\u2019elezione presidenziale, oltre ai membri dell\u2019Assemblea Nazionale, anche i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali, sia per il criterio accennato di allargare la base elettorale, sia per legare maggiormente le Regioni allo Stato, nella considerazione che, essendosi lo Stato unitario trasformato in uno Stato a base regionale, fosse giusto far partecipare gli esponenti delle Regioni all\u2019elezione del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Conviene con l\u2019onorevole La Rocca che una delle Assemblee legislative \u00e8 composta da rappresentanti delle Regioni, ma fa rilevare che nel caso in esame i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali intervengono nel Collegio elettorale come rappresentanti dei corpi territoriali, Regioni, come tali, e quindi precisamente per fissare quel collegamento particolare che si crede indispensabile fra Stato e Regione.<\/p><p>MORTATI dichiara di dissentire dal sistema proposto dal Comitato, per ragioni opposte a quelle fatte presenti dall\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>Ritiene opportuno far precedere le sue dichiarazioni da una premessa relativa alle funzioni del Presidente, perch\u00e9 gli sembra che non ci si possa occupare del modo di elezione, se non si conoscono le funzioni del Presidente, e soltanto in relazione a queste si potr\u00e0 stabilire il modo di elezione.<\/p><p>A suo avviso, il Presidente deve avere funzioni non di partito, ma neutrali, e quindi debbono adottarsi modalit\u00e0 di elezione che valgano a distaccarlo dai movimenti politici, come tali, ed a renderlo, nei limiti del possibile, imparziale. |<\/p><p>Ritiene invece che con il sistema adottato non si sia attuato sufficientemente questo distacco, in quanto i partiti sono rappresentati nell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Secondo il suo punto di vista, il Presidente dovrebbe essere eletto da un Collegio speciale, in cui non intervenisse l\u2019Assemblea Nazionale nel suo complesso, ma solo alcuni elementi eletti nel suo seno ed altri eletti da altri organi; un Collegio, cio\u00e8, formato di elementi che fossero espressione di diverse forze sociali.<\/p><p>Soggiunge che, non essendo stata accolta la sua proposta \u2013 sostenuta anche da altri colleghi del suo Gruppo \u2013 dell\u2019istituzione di una Camera professionale, la quale avrebbe reso meno sensibile il bisogno dell\u2019intervento di una organizzazione non strettamente politica, sarebbe opportuno far intervenire le varie forze sociali in sede di elezione del Capo dello Stato. Poich\u00e9 questi ha la funzione tipica di mantenere l\u2019equilibrio fra le varie tendenze, \u00e8 opportuno far concorrere alla sua elezione tutte le forze che possono essere interessate al mantenimento di tale equilibrio, e non vagheggiano il predominio di un partito sugli altri. E convinto che, ad assicurare queste garanzie di imparzialit\u00e0, il sistema che ha delineato in modo sommario sia pi\u00f9 idoneo di quello proposto dal Comitato, mentre ancora peggiore sarebbe la proposta dell\u2019onorevole La Rocca, che farebbe del Presidente della Repubblica l\u2019esponente della maggioranza parlamentare, laddove \u00e8 avvertito il bisogno di porre il Presidente in una posizione di indipendenza di fronte ai partiti.<\/p><p>ROSSI PAOLO rileva che il sistema suggerito dal Comitato rappresenta una soluzione conciliativa fra le due tesi estreme: la forma puramente parlamentare, sostenuta dall\u2019onorevole La Rocca, e quella extra-parlamentare, suggerita dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara di aver aderito al testo del progetto, perch\u00e9, a suo avviso, esso obbedisce anche ad un altro principio, quello di ribadire il carattere unitario della Repubblica Italiana, stabilendo la partecipazione dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali alla nomina del Presidente della Repubblica.<\/p><p>FUSCHINI chiede ai membri del Comitato se \u00e8 stata considerata un\u2019altra soluzione: sostituire, cio\u00e8, la partecipazione dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali con quella di delegati nominati all\u2019uopo dalle Assemblee regionali.<\/p><p>ROSSI PAOLO risponde che al Comitato \u00e8 sembrato che i Presidenti delle Assemblee e delle Deputazioni regionali dovessero considerarsi i delegati naturali delle stesse alle elezioni del Presidente della Repubblica. D\u2019altra parte, se si volesse \u2013 adottando la soluzione accennata dall\u2019onorevole Fuschini \u2013 garantire per ciascun organo regionale una rappresentanza proporzionale, sarebbe necessario nominare parecchi delegati per ogni Regione, mentre con la formula del progetto si avrebbe una immissione complessiva di circa 44 persone.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019esigenza di porre il Presidente in condizioni di svolgere una funzione moderatrice e di equilibrio \u2013 a cui ha accennato l\u2019onorevole Mortati \u2013 \u00e8 in parte soddisfatta dal secondo comma dell\u2019articolo in esame, in cui si dice che per l\u2019elezione \u00e8 richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri componenti il Collegio. Personalmente \u00e8 persuaso che le osservazioni dell\u2019onorevole Mortati siano molto fondate; ma la soluzione che questi suggerisce espone a difficolt\u00e0 pratiche, che nel momento attuale sembrano difficilmente sormontabili. Appunto per questo, il Comitato ha ritenuto opportuno scegliere il sistema di elezione classico, modificandolo leggermente con la partecipazione dei Presidenti delle Assemblee e delle Deputazioni regionali. Riconosce che con tale innovazione i rapporti proporzionali fra le varie forze politiche non saranno rispettati, ma avverte che questo inconveniente \u00e8 eliminato dal fatto che di massima si esige la maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio per l\u2019elezione del Presidente.<\/p><p>LUSSU aderisce al sistema proposto, principalmente perch\u00e9, ammettendo la partecipazione dei massimi rappresentanti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali, si d\u00e0 all\u2019elezione un maggior carattere unitario, legando le Regioni al centro.<\/p><p>PRESIDENTE, rispondendo in primo luogo alle osservazioni dell\u2019onorevole Mortati, rileva che la sua aspirazione di spoliticizzare la figura del Presidente \u00e8 una m\u00e8ta che non sar\u00e0 mai raggiunta, perch\u00e9 \u00e8 impensabile l\u2019esistenza di un Presidente della Repubblica il quale, quanto meno come orientamento, non rappresenti politicamente una posizione di partito. \u00c8 contrario quindi al sistema proposto dall\u2019onorevole Mortati, in quanto ritiene che anche con esso il Presidente avrebbe egualmente un orientamento politico; n\u00e9 vede come sia possibile evitarlo, quali che siano gli accorgimenti con i quali si creda di poter sfuggire all\u2019azione dei partiti, in una Nazione nella quale questi hanno realizzato una posizione cos\u00ec decisiva per la vita collettiva.<\/p><p>Non comprende peraltro per quale ragione si debba nutrire la preoccupazione, accennata dall\u2019onorevole Tosato, che il Presidente possa divenire prigioniero delle due Camere. Le Camere eleggono il Presidente, il quale ne sar\u00e0 tanto prigioniero quanto lo \u00e8 un deputato nei confronti dei suoi elettori; dovr\u00e0 rispondere verso chi lo elegge, ma nei limiti nei quali il suo mandato si esercita. Dipender\u00e0 da lui il saper svolgere le proprie funzioni in modo corrispondente all\u2019attesa di coloro che lo hanno eletto; e se non lo far\u00e0 e sorger\u00e0 conflitto, vi sar\u00e0 la Costituzione che stabilir\u00e0 i mezzi per risolverlo.<\/p><p>Crede inoltre che gli accorgimenti, attraverso i quali il progetto ha cercato di evitare questa prigionia, non rispondano allo scopo; perch\u00e9, a suo avviso, i 42 o 44 che si aggiungeranno ai circa 700 componenti l\u2019Assemblea Nazionale, eserciteranno scarsa influenza. In quanto poi i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali non costituiscono un corpo unitario, essi non daranno il minimo fastidio al Presidente, il quale sapr\u00e0 che deve rispondere soltanto di fronte alle Camere.<\/p><p>Osserva poi che, ricorrendo agli organi regionali, si modifica alquanto il classico Collegio elettorale del Presidente, ma cos\u00ec facendo si altera anche il rapporto fra le forze della prima e della seconda Camera, poich\u00e9 i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali saranno portati naturalmente ad avvicinarsi a quella delle due Camere che \u00e8 pi\u00f9 affine a loro, e nella quale ritroveranno una quantit\u00e0 di elementi alla cui elezione hanno concorso essi stessi.<\/p><p>Questa \u00e8 un\u2019altra delle ragioni per cui dissente dal sistema proposto dal Comitato.<\/p><p>Se si immettesse nell\u2019Assemblea Nazionale qualche elemento neutro, potrebbe anche concordare, pur dubitando della necessit\u00e0 di alterare o di modificare l\u2019organo che si presenta come il Collegio naturale per l\u2019elezione del Presidente. Dal momento che gli elementi che si immettono non possono essere neutrali, perch\u00e9 la loro origine \u00e8 la stessa della seconda Camera, non pu\u00f2 ammettere che si alteri l\u2019equilibrio fra le forze delle due Camere, che \u00e8 stato stabilito nel corso delle discussioni sul potere legislativo.<\/p><p>Ritiene altres\u00ec che l\u2019ipotesi, avanzata dall\u2019onorevole Fuschini, che le Regioni siano rappresentate da delegati appositamente eletti, aggraverebbe ancora il difetto a cui ha accennato, perch\u00e9 tali delegati si sentirebbero soltanto rappresentanti delle Assemblee regionali ed andrebbero a schierarsi a fianco dei rappresentanti delle Regioni nella seconda Camera.<\/p><p>Per queste ragioni, e per altre ancora che tralascia, dichiara di considerare artificiosa e di non poter approvare qualsiasi immissione di elementi estranei nel naturale Collegio elettorale del Presidente della Repubblica. Una volta escluso il sistema del suffragio diretto ed accolto quello di secondo grado, \u00e8 del parere che detto collegio debba essere costituito esclusivamente dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, avverte subito che le ragioni che consigliano un Collegio speciale sono proprio quelle che l\u2019onorevole Terracini non ammette. Precisa quindi che, dicendo che il Presidente non deve essere prigioniero delle due Camere, intendeva alludere al fatto che, se il Presidente fosse espressione pura e semplice delle Camere, nell\u2019esercizio del potere di scioglimento del Parlamento si troverebbe fortemente vincolato. Di qui la necessit\u00e0 di trovare un correttivo, allargando, sia pure il meno possibile, il Collegio costituito dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>All\u2019obiezione del Presidente che in tal modo si altera il rapporto fra le due Camere, risponde che esso viene alterato nel modo minore, perch\u00e9 i Presidenti delle Assemblee e delle Deputazioni regionali non intervengono come rappresentanti delle Regioni (in quanto questi si trovano gi\u00e0 nella seconda Camera), ma come elementi rappresentativi di Enti autonomi facenti parte dello Stato. Ritiene che questo ampliamento costituisca il minimo indispensabile per assicurare alla figura del Presidente una posizione un po\u2019 autonoma, per quanto con poteri limitatissimi, di fronte alle Assemblee legislative.<\/p><p>NOBILE si rende conto dello spirito che anima tanto le osservazioni dell\u2019onorevole Tosato quanto quelle dell\u2019onorevole Mortati, i quali vorrebbero che il Presidente non fosse prigioniero delle due Camere. Fa presente che vi sarebbe un sistema gi\u00e0 scartato dal Comitato, per raggiungere tale scopo e garantire l\u2019indipendenza del Presidente: farlo eleggere direttamente dal popolo. All\u2019obiezione del Relatore che, cos\u00ec facendo, gli si conferirebbe un potere troppo grande in confronto a quello dell\u2019Assemblea Nazionale, replica che a questo inconveniente si ovvierebbe se si accogliesse una proposta che ha gi\u00e0 avuto occasione di sostenere, ma che non \u00e8 stata presa in considerazione dal Comitato: istituire cio\u00e8 un Consiglio Supremo della Repubblica. Ove si costituisse questo Consiglio, come emanazione diretta dell\u2019Assemblea Nazionale, e si stabilisse che il Presidente non pu\u00f2 nulla deliberare senza il suo parere conforme, i poteri del Presidente stesso sarebbero molto attenuati e si potrebbero conciliare le due diverse esigenze: quella di creare un Presidente indipendente quanto pi\u00f9 \u00e8 possibile dalle due Camere, perch\u00e9 non eletto da esse; e l\u2019altra di evitare uno strapotere del Presidente.<\/p><p>BORDON propone il seguente emendamento: nel primo comma dell\u2019articolo 1 sopprimere le parole \u00abe delle Deputazioni regionali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, riassumendo, nota che si \u00e8 di fronte a quattro diverse proposte, oltre a quella del Comitato: la prima, dell\u2019onorevole Nobile, \u00e8 la pi\u00f9 radicale, in quanto muta il sistema di elezione, che da elezione di secondo grado diviene elezione diretta, subordinata per\u00f2 alla costituzione di un Consiglio Supremo della Repubblica che segga a fianco del Presidente; la seconda \u00e8 dell\u2019onorevole Mortati, il quale accetta l\u2019elezione di secondo grado, ma scarta nettamente l\u2019idea che il Collegio elettorale sia costituito dai membri delle due Camere, ammettendo tuttavia la partecipazione di elementi da esse delegati allo scopo; la terza \u00e8 dell\u2019onorevole La Rocca, il quale pensa ad un Collegio costituito esclusivamente dall\u2019Assemblea Nazionale; la quarta dell\u2019onorevole Bordon, il quale propone che il Collegio elettorale sia costituito dall\u2019Assemblea Nazionale unitamente ai Presidenti delle Assemblee regionali.<\/p><p>Pone anzitutto ai voti la proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 l\u2019elezione diretta infirmerebbe tutto il sistema parlamentare gi\u00e0 approvato, e la stessa conseguenza comporterebbe la creazione di un Consiglio Supremo della Repubblica.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>(<em>Con 5 voti favorevoli e 5 contrari non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Bordon.<\/p><p>LUSSU dichiara di votare in favore.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dal Comitato.<\/p><p>(<em>Con 5 voti favorevoli e 5 contrari non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che, trattandosi di una delle questioni che saranno pi\u00f9 dibattute nei successivi stadi di elaborazione, verranno comunicati alla Commissione plenaria i risultati di queste votazioni, lasciando per il momento in sospeso la formulazione del primo comma.<\/p><p>Pone ai voti il secondo e terzo comma dell\u2019articolo 1.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 2:<\/p><p>\u00ab<em>Eleggibilit\u00e0. \u2013<\/em> Sono eleggibili tutti i cittadini per nascita, che abbiano compiuto cinquanta anni di et\u00e0 e godano dei diritti civili e politici.<\/p><p>\u00abI membri delle famiglie gi\u00e0 regnanti non sono eleggibili\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI domanda se possono essere elette alla carica di Presidente della Repubblica anche le donne.<\/p><p>ROSSI PAOLO risponde affermativamente.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019et\u00e0 di cinquanta anni \u00e8 forse troppo elevata e, tenuto anche conto dell\u2019et\u00e0 stabilita agli effetti dell\u2019eleggibilit\u00e0 alle Assemblee legislative, propone di ridurla a quarantacinque anni. Crede infatti che un cittadino che sia stato membro della prima Camera per venti anni, abbia i requisiti di maturit\u00e0 per essere nominato Presidente della Repubblica.<\/p><p>FUSCHINI dissente.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione il primo comma dell\u2019articolo 2 con l\u2019emendamento che riduce l\u2019et\u00e0 minima per l\u2019eleggibilit\u00e0 a 45 anni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>FUSCHINI, in merito al secondo comma, fa rilevare che nelle disposizioni, gi\u00e0 approvate, sul potere legislativo, si usa l\u2019espressione: \u00abI membri dell\u2019antica famiglia regnante non sono eleggibili\u00bb, mentre nell\u2019articolo in esame si parla di \u00abmembri delle famiglie gi\u00e0 regnanti\u00bb. Crede che sarebbe necessario un coordinamento tra le due formule.<\/p><p>MORTATI aggiunge che di famiglie regnanti in Italia ve n\u2019\u00e8 stata una sola, e quindi non \u00e8 giustificato il plurale.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, informa che il Comitato ha tenuto presente la formula usata per il potere legislativo, ma non ha trovato di suo gradimento l\u2019espressione \u00abantica famiglia regnante\u00bb. Ha pensato altres\u00ec di usare per il Presidente della Repubblica una formula ancora pi\u00f9 precisa, per escludere ogni famiglia che abbia regnato in Italia o in una parte qualsiasi dell\u2019Italia.<\/p><p>PRESIDENTE, per ragioni di forma, consiglia la dizione:<\/p><p>\u00abI membri di famiglie gi\u00e0 regnanti non sono eleggibili\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti il secondo comma dell\u2019articolo 2, cos\u00ec modificato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00ab<em>Giuramento. \u2013<\/em> Il Presidente della Repubblica, prima di assumere l\u2019esercizio del suo ufficio, presta dinanzi l\u2019Assemblea che lo ha eletto giuramento di essere fedele alla Costituzione della Repubblica e di esercitare le sue funzioni col solo scopo del bene della Nazione\u00bb.<\/p><p>NOBILE propone di sostituire alle parole: \u00abdinanzi l\u2019Assemblea che lo ha eletto\u00bb, le altre: \u00abdinanzi l\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, pur essendo contrario all\u2019inclusioni dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali nel Collegio elettorale del Presidente della Repubblica, ritiene che al suo giuramento debbano essere presenti tutti coloro che hanno partecipato all\u2019elezione.<\/p><p>FUSCHINI preferirebbe sostituire, alle parole: \u00abdinanzi l\u2019Assemblea che lo ha eletto\u00bb, le altre: \u00abdinanzi al Collegio che lo ha eletto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che con questo articolo viene prefissata la formula del giuramento del Presidente della Repubblica, che, una volta inclusa nella Costituzione, non potr\u00e0 essere modificata.<\/p><p>MORTATI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di riprodurre, in questa disposizione, l\u2019espressione \u00abRepubblica democratica\u00bb, che gi\u00e0 si \u00e8 usata per la formula del giuramento dei deputati.<\/p><p>PRESIDENTE concorda.<\/p><p>LAMI STARNUTI obietta che qui si parla di Costituzione della Repubblica e l\u2019aggiunta della parola \u00abdemocratica\u00bb sarebbe superflua.<\/p><p>ROSSI PAOLO suggerisce di sopprimere le parole \u00abdella Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone la formula: \u00abdi essere fedele alla Costituzione e alle leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Pone in votazione il testo dell\u2019articolo 3 cos\u00ec emendato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 4:<\/p><p>\u00ab<em>Durata.<\/em> \u2013 Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni.<\/p><p>\u00abTrenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale convoca il Collegio previsto dall\u2019articolo 1 per la nuova elezione del Presidente della Repubblica.<\/p><p>\u00abSe una o tutte e due le Camere sono sciolte, oppure manca meno di un semestre alla fine della legislatura, l\u2019elezione del Presidente della Repubblica avr\u00e0 luogo entro 15 giorni dalla costituzione delle nuove Camere, e i poteri del Presidente sono prorogati\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione il primo comma.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, avverte che questo \u00e8 un punto che \u00e8 stato lungamente dibattuto e vi sono al riguardo pareri discordanti: secondo alcuni, la durata della carica dovrebbe essere di sei anni, secondo altri si dovrebbe precisare che il Presidente \u00e8 eletto per sei anni e non \u00e8 rieleggibile; altri ancora preferirebbero specificare che \u00e8 eletto per sei anni e non \u00e8 rieleggibile che una sola volta; infine, per quanto lo riguarda, egli preferirebbe dire semplicemente che \u00e8 eletto per sette anni. Ritiene che non sia opportuno escludere la possibilit\u00e0 della rielezione, soprattutto data la situazione politica attuale di penuria di uomini politici, dopo venti anni di carenza di vita politica. D\u2019altra parte, l\u2019affermazione che non \u00e8 rieleggibile potrebbe anche essere interpretata, per quanto indirettamente, in un senso poco favorevole per l\u2019attuale Capo provvisorio dello Stato.<\/p><p>N\u00e9 approverebbe una formula limitativi nel senso di specificare che il Presidente pu\u00f2 essere rieletto una sola volta, in quanto ci\u00f2 rappresenterebbe un vincolo morale, seppure tenue, per il Collegio elettorale, che nel procedere alla elezione del Presidente si troverebbe sempre di fronte alla positiva possibilit\u00e0 di rieleggere il Presidente cessante. A suo avviso \u00e8 dunque preferibile lasciare impregiudicata la questione, rimettendola alla completa discrezionalit\u00e0 del corpo elettorale.<\/p><p>LAMI STARNUTI propone la formula: \u00ab\u00e8 eletto per sette anni e non \u00e8 rieleggibile\u00bb, ad impedire che si apra la via ad una politica a carattere personale del Presidente.<\/p><p>BORDON propone di ridurre la durata in carica da sette a cinque anni.<\/p><p>LUSSU concorda con l\u2019onorevole Bordon.<\/p><p>FUSCHINI obietta che il Senato \u00e8 eletto per sei anni e, se il termine venisse ridotto, lo stesso Senato eleggerebbe due volte il Presidente della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di ridurre la durata in carica del Presidente della Repubblica a cinque anni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la durata della carica in sei anni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la formula:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il seguente emendamento aggiuntivo: \u00abe non \u00e8 rieleggibile\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ROSSI PAOLO ritiene che dovrebbe prendersi in considerazione la possibilit\u00e0 della rielezione dopo un certo periodo.<\/p><p>PRESIDENTE oppone che, nella formula che \u00e8 stata approvata, \u00e8 implicito il criterio che non possa essere mai rieletto.<\/p><p>FUSCHINI propone di far precedere la parola: \u00abrieleggibile\u00bb, dall\u2019altra: \u00abimmediatamente\u00bb, per prevedere l\u2019ipotesi accennata dall\u2019onorevole Rossi. Domanda se l\u2019attuale Presidente provvisorio rientri in questa disposizione.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che l\u2019onorevole De Nicola non ha neanche il titolo di Presidente della Repubblica, bens\u00ec quello di \u00abCapo provvisorio dello Stato\u00bb. Comunque, propone che si faccia risultare dal verbale che la Sezione \u00e8 unanime nel ritenere che il principio approvato non abbia alcun riferimento con il Capo provvisorio dello Stato<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Fuschini di far precedere la parola: \u00abrieleggibile\u00bb dall\u2019altra: \u00abimmediatamente\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il secondo e terzo comma dell\u2019articolo 4.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 5:<\/p><p>\u00ab<em>Incompatibilit\u00e0. \u2013<\/em> L\u2019ufficio del Presidente della Repubblica \u00e8 incompatibile con qualsiasi altra carica\u00bb.<\/p><p>NOBILE non \u00e8 soddisfatto di questa formula, nella quale si ha l\u2019impressione che sia sottinteso il termine \u00abpubblica\u00bb. Ritiene che l\u2019incompatibilit\u00e0 debba sussistere con qualsiasi carica, anche privata, in quanto non ammette che il Presidente della Repubblica possa essere cointeressato in una societ\u00e0 industriale o commerciale. Propone quindi l\u2019aggiunta delle parole \u00abanche private\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, avverte che si \u00e8 preferito non specificare \u00abcon qualsiasi altra carica pubblica\u00bb, come fanno molte Costituzioni, appunto per il criterio sottolineato dall\u2019onorevole Nobile. Dicendo semplicemente \u00abcon qualsiasi altra carica\u00bb, si \u00e8 inteso escludere anche le cariche private.<\/p><p>PRESIDENTE crede che tale interpretazione autentica dell\u2019articolo, risultante dal verbale, possa soddisfare l\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>NOBILE insiste nella sua proposta. Crede necessario che il Collegio che elegge il Presidente sappia che non pu\u00f2 scegliere tra persone che rivestano una carica privata.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che il concetto dell\u2019onorevole Nobile non \u00e8 esatto. La incompatibilit\u00e0 implica la rinuncia a qualsiasi carica, anche privata, nel momento in cui si viene eletti, ma non si pu\u00f2 escludere dalla elezione chiunque rivesta una carica pubblica o privata, perch\u00e9 altrimenti non si troverebbero mai dei candidati alla Presidenza della Repubblica. Sono infatti ben rare le persone in vista che non ricoprano almeno una carica pubblica o privata.<\/p><p>ROSSI PAOLO \u00e8 contrario all\u2019aggiunta proposta, che sarebbe pleonastica, data l\u2019interpretazione unanime della disposizione, esposta gi\u00e0 dall\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>NOBILE modifica la sua proposta nel senso di precisare che il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere eletto tra coloro che appartengono a consigli di amministrazione di societ\u00e0 industriali o commerciali. Soggiunge, a sostegno della sua proposta, che, anche ammesso che il Presidente della Repubblica non appena eletto si dimetta dalle cariche che ricopre, continuer\u00e0 sempre a proteggere la societ\u00e0 della quale faceva parte.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, replica che il Presidente della Repubblica non ha poteri politici propri. Inoltre la questione cha fa l\u2019onorevole Nobile non riguarda la incompatibilit\u00e0, bens\u00ec la ineleggibilit\u00e0 e, caso mai, se ne dovrebbe parlare all\u2019articolo 2.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio sostenuto dall\u2019onorevole Nobile, salvo a tradurlo successivamente in una formula da introdurre nell\u2019articolo 2.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 6:<\/p><p>\u00ab<em>Vacanza. \u2013<\/em> In caso di morte o di dimissioni o di impossibilit\u00e0 fisica del Presidente, l\u2019esercizio delle funzioni presidenziali \u00e8 assunto dal Presidente. dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abEntro trenta giorni, salva l\u2019applicazione del 3\u00b0 comma dell\u2019articolo 4, ha luogo l\u2019elezione del nuovo Presidente\u00bb.<\/p><p>NOBILE fa osservare che, se venisse accolta la sua proposta di istituire un Consiglio Supremo della Repubblica, la questione della vacanza provvisoria della Presidenza della Repubblica verrebbe risolta automaticamente, perch\u00e9 il Consiglio Supremo stesso, o il membro pi\u00f9 anziano di esso, potrebbero assumere provvisoriamente le funzioni presidenziali. Sarebbe quindi opportuno rinviare la disposizione in esame a quando si sar\u00e0 deciso in merito alla costituzione del Consiglio Supremo della Repubblica, oppure affrontare subito questo argomento.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, avverte che la questione viene in considerazione all\u2019articolo 8, in cui si parla della posizione del Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE invita a prendere per ora in esame quelle parti dell\u2019articolo 6 che non sono in contrasto con la proposta dell\u2019onorevole Nobile, salvo ad esaminare il resto quando si sar\u00e0 deciso in merito alla costituzione o meno del Consiglio Supremo della Repubblica.<\/p><p>Domanda quindi se non sia il caso di dare qualche indicazione sul modo di accertare la impossibilit\u00e0 fisica del Presidente.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che personalmente aveva proposto un articolo il quale suonava presso a poco cos\u00ec: \u00abIn caso di morte o di dimissioni o di impedimento permanente accertati, su richiesta del Governo, dalla Corte Costituzionale\u2026\u00bb; senonch\u00e9 molte considerazioni sono state svolte contro questa sua formulazione, particolarmente da parte dell\u2019onorevole Rossi, il quale lo ha convinto a ritirare la proposta. Questi faceva osservare giustamente che la questione dell\u2019accertamento dell\u2019impedimento permanente \u00e8 molto delicata, in quanto apre l\u2019adito a discussioni e ad eventualit\u00e0 piuttosto pericolose per la vita dello Stato.<\/p><p>Si \u00e8 quindi cercato di precisare nei termini pi\u00f9 rigorosi possibili i casi che possono dar luogo a vacanza, cio\u00e8, morte e dimissioni, sostituendo al concetto di \u00abimpedimento permanente\u00bb, che \u00e8 sembrato troppo generico e suscettibile di diverse interpretazioni, quello pi\u00f9 preciso di \u00abimpossibilit\u00e0 fisica\u00bb. Non si \u00e8 ritenuto opportuno parlare di un organo di accertamento e della richiesta di accertamento, lasciando impregiudicate queste questioni.<\/p><p>BORDON propone di aggiungere, alle parole: \u00abimpossibilit\u00e0 fisica\u00bb, l\u2019altra: \u00abpermanente\u00bb.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara contrario per le ragioni gi\u00e0 esposte.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, ritiene implicito il carattere della permanenza nella impossibilit\u00e0 fisica per il Presidente di assolvere alle sue funzioni, soprattutto in quanto nell\u2019articolo successivo si disciplina il caso di impedimento temporaneo. Si domanda piuttosto se non sia il caso di affidare ad un medico, ad un collegio o ad un qualsiasi organo l\u2019accertamento di siffatta impossibilit\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO obietta che, affidandosi ad un organo l\u2019accertamento della impossibilit\u00e0 fisica, si porrebbe il Presidente della Repubblica sotto una specie di tutela preventiva; egli sembrerebbe quasi un uomo minorato, ove si ammettesse l\u2019esistenza di un supremo consesso competente a giudicare della sua capacit\u00e0 fisica.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo comma, fino alle parole \u00ab\u00e8 assunto\u00bb, lasciando in sospeso l\u2019indicazione dell\u2019organo o della persona che dovrebbe assumere le funzioni del Presidente della Repubblica in caso di vacanza, con la riserva di completare la disposizione quando si sar\u00e0 presa una decisione sulla proposta dell\u2019onorevole Nobile di istituire un Consiglio Supremo della Repubblica.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il secondo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 7:<\/p><p>\u00ab<em>Delegazione. \u2013<\/em> In caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 delegare l\u2019esercizio delle sue funzioni al Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale. Non \u00e8 ammessa la delega per gli atti previsti dagli articoli 13, 14, 16, 19\u00bb.<\/p><p>MORTATI si dichiara contrario all\u2019attuale formulazione dell\u2019articolo 7, in quanto ritiene che le funzioni del Presidente della Repubblica debbano essere esercitate soltanto da lui e non possano essere delegate. Osserva che, trattandosi di impedimento temporaneo, non si deve ricorrere all\u2019istituto della delega, bens\u00ec a quello della supplenza, la quale agisce <em>ope legis<\/em> ed implica la piena sostituzione del Presidente senza alcuna limitazione di attribuzioni. Tanto pi\u00f9 che l\u2019impedimento temporaneo potrebbe protrarsi per un periodo piuttosto lungo. Propone pertanto il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00abIn caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica \u00e8 supplito dal Primo Ministro.<\/p><p>\u00abOve l\u2019impedimento si prolunghi oltre i quattro mesi e manchi pi\u00f9 di un semestre alla fine del periodo di durata in carica, si proceder\u00e0 alla nomina di un supplente con le norme di cui all\u2019articolo 1\u00bb.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore<\/em>, informa che della questione si \u00e8 gi\u00e0 discusso in seno al Comitato, ove si \u00e8 finito con l\u2019approvare il concetto della delega dei poteri, che comporta una determinazione volontaria da parte del Presidente. Dal fatto per\u00f2 che questa manifestazione di volont\u00e0 del Presidente della Repubblica \u00e8 limitata dalla norma costituzionale al solo caso di impedimento temporaneo, discende la necessit\u00e0 di controllare se sussista o meno questo impedimento.<\/p><p>Piuttosto, a suo avviso, sarebbe importante stabilire una limitazione nel tempo all\u2019impedimento temporaneo; fissare cio\u00e8 un termine, superato il quale, si passa dal concetto di impedimento temporaneo a quello dell\u2019impossibilit\u00e0 fisica prevista dall\u2019articolo precedente.<\/p><p>MORTATI replica che, a parte il fatto che l\u2019espressione \u00abpu\u00f2 delegare\u00bb \u00e8 in contrasto col concetto di impedimento, il Presidente della Repubblica potrebbe giovarsi abusivamente di questa disposizione.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il principio della delegazione \u00e8 stato scelto dal Comitato per ben precisare la responsabilit\u00e0 del Presidente. Se questi, in determinati casi di impedimento fisico, non sar\u00e0 in grado di esercitare le sue funzioni, potr\u00e0 delegarle; ma la facolt\u00e0 di delega implica sempre una sua responsabilit\u00e0. Viceversa, con l\u2019istituto della supplenza si introduce nell\u2019ordinamento costituzionale, a fianco della figura del Presidente in carica, quella del supplente, il che potrebbe costituire un fomite di attriti.<\/p><p>Il concetto della delega \u00e8 pi\u00f9 aderente al sistema del Governo parlamentare, in cui il Presidente \u00e8 un organo monocratico, individuale, con responsabilit\u00e0 proprie. Comunque, il Presidente potr\u00e0 delegare i suoi poteri quando non gli sia possibile esercitarli, ma non potr\u00e0 delegarne alcuni soltanto.<\/p><p>NOBILE non approva la formula \u00abin caso di impedimento temporaneo\u00bb, che potrebbe consentire abusi da parte del Presidente, e suggerisce di precisare i casi di impedimento, i quali, a suo avviso, non possono essere che due: una grave malattia che costringa ad una lunga degenza, o un\u2019assenza prolungata dal territorio della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE, riepilogando, nota che la Sezione dovrebbe pronunciarsi su diversi quesiti: 1<sup>o<\/sup>) se si debba parlare di supplenza o di delega; 2\u00b0) se debba usarsi l\u2019espressione: \u00abpu\u00f2 delegare\u00bb, ovvero l\u2019altra: \u00abdeve delegare\u00bb; 3\u00b0) se si debba fissare un limite alla temporaneit\u00e0 dell\u2019impedimento; 4\u00b0) se indicare specificatamente i casi di impedimento.<\/p><p>Pone anzitutto ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati di sostituire l\u2019istituto della supplenza a quello della delega.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Circa il secondo quesito, se cio\u00e8 il Presidente \u00abpu\u00f2\u00bb o \u00abdeve\u00bb delegare, osserva che in fondo esso \u00e8 connesso alla questione della durata dell\u2019impedimento, in quanto che, in caso di impedimento piuttosto prolungato per quanto temporaneo, potrebbe parlarsi del dovere di procedere alla delegazione; nel caso invece di un impedimento che si prevedesse di breve durata, la decisione potrebbe essere rimessa alla discrezionalit\u00e0 del Presidente.<\/p><p>Comunque, pone ai voti l\u2019espressione: \u00abdeve delegare\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Resta pertanto inteso che la delega \u00e8 nella potest\u00e0 del Presidente. Pone quindi ai voti la proposta di fissare un termine alla temporaneit\u00e0 dell\u2019impedimento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Nobile:<\/p><p>\u00abIn caso di impedimento temporaneo per grave e lunga malattia, il Presidente, ecc.\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Rileva che, non essendosi accolto alcuno degli emendamenti, resta approvata la dizione del Comitato. Quanto alla persona o all\u2019organo al quale possono competere i poteri delegati dal Presidente, avverte che, come gi\u00e0 si \u00e8 fatto per l\u2019articolo precedente, dovr\u00e0 sospendersi ogni decisione fino a quando la Sezione non si sia pronunciata sulla costituzione di un Consiglio Supremo della Repubblica.<\/p><p>NOBILE propone la soppressione della seconda parte dell\u2019articolo 7, per la quale non \u00e8 ammessa la delega per gli atti previsti dagli articoli 13, 14, 16, 19. Rileva che, durante l\u2019impedimento temporaneo del Presidente, pu\u00f2 sorgere la necessit\u00e0 di compiere uno di quegli atti (nominare il Primo Ministro, presiedere il Consiglio supremo di difesa nazionale, ecc.) ed il Presidente pu\u00f2 trovarsi nella impossibilit\u00e0 di compierli.<\/p><p>ROSSI PAOLO fa presente che il Comitato ha avvertito la gravit\u00e0 di questa situazione e ne ha a lungo discusso. Personalmente ritiene che il Presidente dovrebbe o fare uno sforzo per adempiere a quelle funzioni per il quale \u00e8 prescritto il suo intervento personale, ovvero dichiarare di non poterle adempiere e chiedere l\u2019applicazione dell\u2019articolo 6.<\/p><p>LAMI STARNUTI aggiunge che l\u2019impedimento temporaneo sar\u00e0 tale da non consentire al Presidente l\u2019esercizio delle sue funzioni continuative, ma certamente non tale da impedirgli l\u2019esecuzione di un atto isolato, come potrebbe essere la scelta del Capo del Governo.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, non consente con l\u2019onorevole Nobile e propone di mantenere l\u2019articolo nella sua dizione attuale.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore<\/em>, nota che, se si escludono dalla delega gli atti di cui agli articoli 13, 14, 16 e 19, al delegato rester\u00e0 poco pi\u00f9 della firma delle leggi. D\u2019altra parte, anche tale firma potrebbe rinviarsi, dato che l\u2019impedimento \u00e8 soltanto temporaneo, senza ricorrere alla nomina di un supplente.<\/p><p>Tutto considerato, sarebbe dell\u2019avviso di sopprimere l\u2019articolo 7, posto che il caso di impossibilit\u00e0 fisica \u00e8 previsto dall\u2019articolo 6.<\/p><p>LUSSU si dichiara favorevole alla conservazione dell\u2019articolo.<\/p><p>MORTATI rileva l\u2019incongruenza dell\u2019articolo 7, citando il caso in cui per una disgraziata ipotesi il Presidente della Repubblica non sia in grado di fare la delega.<\/p><p>ROSSI PAOLO fa presente che, non essendosi nell\u2019articolo 6 usata l\u2019espressione \u00abimpossibilit\u00e0 fisica permanente\u00bb, l\u2019impedimento temporaneo previsto nell\u2019articolo in esame potrebbe ritenersi di brevissima durata.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di soppressione dell\u2019articolo 7.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Nobile di sopprimere la seconda parte dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI osserva che, dal momento che non si \u00e8 approvata la soppressione dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo, bisogna esaminare attentamente gli atti per i quali non si vuole ammettere la delega.<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore<\/em>, in seguito ad un pi\u00f9 attento esame, esprime l\u2019avviso che sia opportuno riprendere in considerazione il concetto della supplenza.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Tosato di riprendere in esame la prima parte dell\u2019articolo 7, per sostituire all\u2019istituto della delega quello della supplenza.<\/p><p>NOBILE dichiara di votare in favore.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che nella formula proposta dall\u2019onorevole Mortati si prevedono due ipotesi: che l\u2019impedimento temporaneo si prolunghi oltre i quattro mesi e che manchi pi\u00f9 di un semestre alla fine del periodo di durata in carica del Presidente che \u00e8 stato supplito.<\/p><p>FUSCHINI nota che praticamente le ipotesi possono ridursi ad una sola perch\u00e9, se il Presidente viene colpito da una malattia la cui prevedibile durata superi i quattro mesi, dar\u00e0 senza dubbio le dimissioni.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario a qualunque termine. Parlerebbe perci\u00f2 soltanto di impedimento temporaneo, in senso generale.<\/p><p>MORTATI, nella considerazione che non si pu\u00f2 creare un organo di accertamento, dichiara di aderire al criterio dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>LA ROCCA, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 nettamente contrario al concetto della supplenza, in quanto ritiene che possa dar luogo a gravi conflitti per l\u2019eventualit\u00e0 che il supplente, una volta nominato, non intenda pi\u00f9 rinunziare all\u2019incarico.<\/p><p>PRESIDENTE potrebbe concordare con l\u2019onorevole La Rocca, se il supplente non fosse una persona che ha gi\u00e0 un proprio incarico. Senonch\u00e9 il supplente sar\u00e0 il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, il quale evidentemente, per continuare ad esercitare le funzioni di Presidente della Repubblica, dovrebbe abbandonare la carica che ricopriva, per l\u2019incompatibilit\u00e0 prevista nell\u2019articolo 5.<\/p><p>MORTATI, contro l\u2019opinione dell\u2019onorevole La Rocca, fa presente che in tutte le Costituzioni \u00e8 previsto l\u2019istituto della supplenza.<\/p><p>VANONI aggiunge che, poich\u00e9 probabilmente il Presidente della Assemblea Nazionale sar\u00e0 chiamato a supplire il Presidente della Repubblica, sar\u00e0 difficile che si verifichi la situazione a cui ha accennato l\u2019onorevole La Rocca. Infatti, il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale assumerebbe la supplenza, appunto in quanto tale, e nel caso accennato dall\u2019onorevole La Rocca l\u2019Assemblea potrebbe provocare le dimissioni del suo Presidente, il quale cos\u00ec automaticamente verrebbe a decadere anche dalla carica di Presidente della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio della supplenza.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa rilevare che, accolto l\u2019istituto della supplenza, che implica la sostituzione del Presidente della Repubblica in tutte le sue attribuzioni, non ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere l\u2019ultimo periodo dell\u2019articolo 7, in cui si prevedevano alcune eccezioni alla delega.<\/p><p>Pertanto l\u2019articolo stesso resta cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abIn caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica \u00e8 supplito nell\u2019esercizio delle sue funzioni\u2026\u00bb (conformemente a quanto deciso per l\u2019articolo 6, si lascia in sospeso la determinazione dell\u2019organo o della persona che dovrebbe assumere la supplenza).<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Bordon, Codacci Pisanelli, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Vanoni.<\/p><p><em>Assenti: <\/em>Cannizzo, Castiglia, De Michele, Einaudi, Fabbri, Grieco, Perassi, Piccioni, Zuccarini.<\/p><p><em>Presente autorizzato:<\/em> Bozzi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSINE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PRIMA SEZIONE) 1. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Patere esecutivo (Discussione) Presidente \u2013 Tosato, Relatore \u2013 La Rocca, Relatore \u2013 Mortati \u2013 Rossi Paoli \u2013 Lami Starnuti \u2013 Fuschini \u2013 Lussu \u2013 Nobile \u2013 Bordon \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2388,2392,2402,2315","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5331"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5331\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10441,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5331\/revisions\/10441"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5331"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}