{"id":5328,"date":"2023-10-15T23:41:32","date_gmt":"2023-10-15T21:41:32","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5328"},"modified":"2023-12-08T22:46:44","modified_gmt":"2023-12-08T21:46:44","slug":"giovedi-19-dicembre-1946-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5328","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5328\" class=\"elementor elementor-5328\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a41d747 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a41d747\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5d5e302\" data-id=\"5d5e302\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6e80c92 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6e80c92\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461219sed008ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6182caa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6182caa\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>8.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Potere giudiziario (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 leone Giovanni \u2013 Laconi \u2013 Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Targetti \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Bulloni \u2013 Ponzio \u2013 Bozzi.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.15.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, d\u00e0 lettura di alcuni comma nei quali ha sintetizzato i princip\u00ee finora discussi.<\/p><p>\u00ab<em>a<\/em>) l\u2019esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e amministrativa appartiene esclusivamente ai giudici ordinari istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>(Chi ritiene che debbano rimanere come organi speciali indipendenti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato, dovrebbe dire soltanto: \u00abl\u2019esercizio del potere giudiziario in materia civile e penale appartiene esclusivamente ecc.\u00bb, riservando la giustizia amministrativa ad un\u2019altra disposizione).<\/p><p>\u00ab<em>b<\/em>) non potranno essere creati, neanche per legge, organi speciali di giurisdizione;<\/p><p>\u00ab<em>c<\/em>) presso gli organi giudiziari ordinari potranno essere istituite, per determinate materie, apposite sezioni con la partecipazione di magistrati specializzati in quelle materie, ovvero di cittadini esperti nominati a norma dell\u2019articolo 20;<\/p><p>\u00ab<em>d<\/em>) la giustizia amministrativa, le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, il Contenzioso tributario sono regolati da apposite leggi\u00bb.<\/p><p>A quest\u2019ultimo comma dichiara per\u00f2 di essere contrario; esso risponde alle aspirazioni di coloro che vogliono mantenere certe giurisdizioni speciali.<\/p><p>UBERTI, piuttosto che affermare il principio della unicit\u00e0 della giurisdizione, preferirebbe che venissero stabilite delle garanzie giurisdizionali: cio\u00e8 che questi organi speciali di giurisdizione, se ammessi, fossero presieduti da un magistrato ordinario.<\/p><p>Riconosce che l\u2019unicit\u00e0 \u00e8 un fine che lo spirito umano tende sempre a raggiungere; ma, a suo avviso, la specializzazione rappresenta un progresso perch\u00e9, con la differenziazione, si possono avere degli organi pi\u00f9 competenti. Si teme che questi organi possano essere meno liberi e indipendenti: ma un giudice ordinario, che sia nella sua coscienza indipendente, pu\u00f2 incoscientemente prendere una decisione manchevole per la sua incompetenza nella materia sulla quale \u00e8 chiamato a giudicare.<\/p><p>Riferendosi a quanto aveva detto nella precedente seduta l\u2019onorevole Vanoni, riconosce che nel Contenzioso tributario \u00e8 preoccupante, dal punto di vista della serenit\u00e0 del giudizio, il fatto che spesso il giudice \u00e8 anche parte, quindi un perfezionamento sarebbe necessario per giungere ad una giustizia sicura; ma la competenza del rappresentante dell\u2019amministrazione ha un valore superiore alla imparzialit\u00e0 teorica, che si riduce ad essere una imparzialit\u00e0 non effettiva, per difetto di competenza, del giudice ordinario.<\/p><p>Ammette il principio dell\u2019unicit\u00e0 in campo civile e penale: ma la giurisdizione tributaria, quella amministrativa e il controllo sulle spese dello Stato da parte della Corte dei conti costituiscono un progresso che sarebbe annullato attraverso una disposizione cos\u00ec rigida. Si chiede quale significato possa avere l\u2019ammettere che una legge regoler\u00e0 la giustizia amministrativa, quando poi si vuole affermare un principio che \u00e8 in antitesi con la specializzazione. Siano invece stabiliti princip\u00ee, norme e regole che diano la garanzia assoluta della indipendenza e della libert\u00e0; si immetta in questi organi speciali la rappresentanza della Magistratura ordinaria; ma si lascino in vita quegli organismi che rappresentano un progresso e non si chiuda la via alle esigenze che possono manifestarsi nel futuro.<\/p><p>Anche per la procedura, la <em>forma mentis <\/em>speciale del magistrato ordinario ha una rispondenza diversa, di fronte a situazioni particolari, dei quella del magistrato specializzato.<\/p><p>Alla elaborazione di una nuova sistemazione nel Contenzioso tributario l\u2019articolo proposto costituirebbe un ostacolo.<\/p><p>Termina ricordando l\u2019esempio della Commissione centrale delle imposte dirette che, in materia di diritto tributario, ha formulato con assoluta indipendenza di giudizio massime cos\u00ec sapientemente elaborate da risultare veramente notevoli.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che la discussione abbia ormai avuto svolgimento sufficiente. Quanto alle formule proposte dall\u2019onorevole Calamandrei, propone che nella prima ci si limiti alla materia penale e civile ed alla seconda si premetta l\u2019espressione: \u00abin materia penale\u00bb.<\/p><p>LACONI dichiara di concordare con gli onorevoli Uberti e Targetti, forse per quella particolare sensibilit\u00e0 che gli deriva dal fatto di non essere un tecnico e di avere quindi una sensibilit\u00e0 politica su questo problema.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che non l\u2019aspetto politico, ma quello pratico va considerato nello sviluppo dei lavori. Comunque ritiene opportuno che coloro che parlano impegnino in un certo senso anche i rispettivi Gruppi.<\/p><p>LACONI risponde che parla a nome del suo Gruppo, ma con naturali sfumature personali. Al centro di questa discussione \u00e8 stata posta la questione della indipendenza della Magistratura; e questa gli pare un\u2019esigenza giusta sulla quale tutti possono essere d\u2019accordo; ma trova esagerato fare del giudice una specie di figura astratta. Il giudice non \u00e8 un\u2019astrazione; egli vive in mezzo ad altri uomini, fa parte di un determinato gruppo sociale e quindi, per tutelare la sua indipendenza, non deve esser considerato soltanto nei suoi rapporti col potere politico. Oltre ad una questione di indipendenza dall\u2019esterno, ve ne \u00e8 una di indipendenza all\u2019interno, di cui \u00e8 stata rilevata la fondatezza anche da parte di altri colleghi. Quando si fa dell\u2019ordine giudiziario una specie di ordine chiuso, una casta separata; quando si lascia la regolamentazione di tutta la vita interna del potere giudiziario ai giudici stessi, pu\u00f2 ancora sorgere una questione di indipendenza, perch\u00e9 la carriera, le nomine, i trasferimenti dei giudici saranno affidati tutti allo stesso corpo e non vi sar\u00e0 alcuna possibilit\u00e0 di influire dall\u2019esterno. Questa specie di classe che si vuol costruire non \u00e8 avulsa dalla vita della societ\u00e0, ma risente determinate influenze politiche, sociali e culturali. Quindi la necessit\u00e0 di mettere vicino al giudice, che \u00e8 figlio di una determinata classe e rappresentante di un determinato orientamento, altri uomini che per gli interessi che rappresentano e per la loro competenza tecnica possano apportare un sussidio alla interpretazione retta della legge e ispirare al giudice una comprensione maggiore dello spirito della legge.<\/p><p>Nel momento storico attuale, nel quale \u00e8 in atto una specie di rivoluzione pacifica, un determinato corpo che risente dell\u2019eredit\u00e0 culturale del passato pu\u00f2 aver bisogno di essere integrato da elementi che provengano dalla vita libera del Paese e che riflettano i sentimenti e le aspirazioni del popolo. A questa necessit\u00e0 devono rispondere le giurisdizioni speciali, delle quali si \u00e8 parlato pro e contro.<\/p><p>Secondo l\u2019onorevole Leone, ci\u00f2 rappresenterebbe un pericolo simile a quello fascista, perch\u00e9 in avvenire si potrebbe, per determinate esigenze politiche, istituire una magistratura speciale con determinati fini. Ma questo \u00e8 un problema politico di tale ampiezza che non si pu\u00f2 pensare di evaderlo, perch\u00e9 se domani si determinassero condizioni storiche tali da realizzare una dittatura, con o senza sezioni speciali, la dittatura troverebbe il mezzo di influire su ogni potere dello Stato e, dominando la vita politica del Paese, sarebbe capace di dominare anche il potere giudiziario.<\/p><p>Dichiara quindi di essere contrario alla fissazione nella Costituzione di una norma rigida che stabilisca un\u2019assoluta unificazione della giurisdizione, e favorevole, invece, alla impostazione data dall\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>Si potrebbe anche indicare, come criterio generale, il principio della unificazione; ma rimanendo aderenti alla realt\u00e0, perch\u00e9 nel momento attuale vi possono essere esigenze alle quali quell\u2019ideale non risponda. La decisione dovrebbe essere rinviata all\u2019esame che sar\u00e0 fatto, caso per caso, delle diverse giurisdizioni speciali.<\/p><p>Fa poi rilevare che gli schemi trasmessi dalla Corte di cassazione e dal Ministero di grazia e giustizia sono molto pi\u00f9 stringati di quelli in discussione, e perci\u00f2 pi\u00f9 rispondenti alle esigenze di una Carta costituzionale.<\/p><p>Aggiunge di essere contrario al mantenimento dei Tribunali militari; e poich\u00e9 reputa opportuno precisare il suo pensiero su ogni questione, dichiara di essere contrario anche al mantenimento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti come organi giurisdizionali.<\/p><p>Questi due organi possono avere nello Stato italiano una loro utilit\u00e0; la Corte dei conti rimanga come organo di controllo contabile e il Consiglio di Stato riacquisti la sua naturale funzione di organo consultivo; ma niente di pi\u00f9. Non pu\u00f2 ammettere che, attraverso organi che rappresentano soltanto delle competenze tecniche, si controlli tutta la vita del Paese, senza che gli organi stessi abbiano l\u2019investitura di una elezione popolare.<\/p><p>AMBROSINI, contrariamente a quanto ha affermato l\u2019onorevole Laconi, ritiene che n\u00e9 il Relatore n\u00e9 alcun\u2019altro pensi, sostenendo l\u2019indipendenza della magistratura, alla costituzione di una casta chiusa. Il principio della indipendenza della Magistratura non solo \u00e8 stato sempre affermato nella legge, ma \u00e8 stato solennemente conclamato nelle discussioni parlamentari e nei convegni dei magistrati, avvocati e di tutti coloro che direttamente o indirettamente si sono occupati dell\u2019argomento. Senonch\u00e9, il fatto stesso che di tempo in tempo si sente il bisogno di ripetere questa affermazione, dimostra che il principio non \u00e8 adeguatamente osservato.<\/p><p>Come risulta anche dalle parole dell\u2019onorevole Calamandrei, l\u2019Italia ha avuto ed ha una Magistratura spiritualmente indipendente; ma molti sintomi denotano che a volte il funzionamento della giustizia \u00e8 turbato, o appare al pubblico che sia turbato, il che \u00e8 quasi la stessa cosa. Il fatto, fra l\u2019altro, delle sollecitazioni che si rivolgono ai deputati per raccomandare una qualche cosa ai magistrati, od anche soltanto perch\u00e9 sia fatta giustizia, sta ad indicare che nel pubblico l\u2019idea della imparzialit\u00e0 nell\u2019amministrazione della giustizia \u00e8 andata sempre pi\u00f9 decadendo. Ritiene che questo sia il tarlo roditore di tutto il sistema.<\/p><p>Ritiene indispensabile che si ristabilisca nella sua interezza e con rigidit\u00e0 il principio della legalit\u00e0 ed il sentimento e la convinzione nel pubblico che tale principio viene effettivamente applicato.<\/p><p>Si sente onorato di avere appartenuto alla Magistratura, conosce la virt\u00f9 e l\u2019eroismo dei magistrati, ma disgraziatamente l\u2019amministrazione della giustizia, nel suo complesso, \u00e8 stata, senza sua colpa, investita da un senso di diffidenza o, il che \u00e8 lo stesso, di non completa fiducia, che bisogna assolutamente eliminare col ricorso a rimedi radicali. Per sottrarre la Magistratura a qualsiasi influenza dell\u2019esecutivo occorre ricorrere al sistema dell\u2019autogoverno.<\/p><p>A questo punto chiede all\u2019onorevole Laconi, che ha investito proprio il principio informatore del sistema proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, per assicurare l\u2019indipendenza della Magistratura sulla quale tutti sono d\u2019accordo, che cosa occorrerebbe fare. Mantenere il sistema esistente? Ritiene che si deve rispondere negativamente, giacch\u00e9 esso non \u00e8 stato efficace a garantire l\u2019assoluta limpidit\u00e0 nell\u2019amministrazione della giustizia, onde \u00e8 necessario cambiar sistema, ricorrendo all\u2019autogoverno della Magistratura, naturalmente con quei temperamenti che siano necessari per il collegamento che deve esistere con il Governo, col potere esecutivo, perch\u00e9 parlar di autogoverno della Magistratura non significa costituire una casta chiusa.<\/p><p>Passando a trattare particolarmente della unicit\u00e0 della giurisdizione, si sofferma sui sistemi prospettati dai tre Relatori e rileva che il principio animatore dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione non esclude a rigore l\u2019esistenza di alcune giurisdizioni cosiddette speciali, purch\u00e9 le decisioni di queste vengano sottoposte al sindacato della Suprema Corte di cassazione. In sostanza si tratta sempre di organi di amministrazione della giustizia per materie speciali, la cui trattazione rende consigliabile la specializzazione dell\u2019organo, specie quando questo sistema sia stato collaudato dall\u2019esperienza, come nel campo della giustizia amministrativa.<\/p><p>Non esita a dichiarare che se v\u2019\u00e8 qualche istituzione che abbia funzionato bene, che possa senza tema di esagerare, dati i tempi, considerarsi benemerita del Paese, \u00e8 proprio la giustizia amministrativa, e precisamente le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Ed allora perch\u00e9 privarsi di un istituto il quale pu\u00f2 essere rammentato con decoro nella storia della nostra giurisprudenza? Con un\u2019affermazione di principio come quella della prima parte dell\u2019articolo 12 del progetto Calamandrei, sicuramente non sarebbe possibile dare soddisfazione a questa esigenza, che \u00e8 sentita da molti e, comunque, benevolmente presa in considerazione anche da coloro, come l\u2019onorevole Calamandrei, che sostengono in via di principio l\u2019assoluta unicit\u00e0 del corpo giudicante.<\/p><p>Pensa che non sia opportuno adottare il principio nella formulazione rigida fattane dall\u2019onorevole Calamandrei, perch\u00e9 in base ad essa resterebbe preclusa la via al mantenimento di quelle giurisdizioni speciali che si sono dimostrate utili per la garanzia dei cittadini da una parte e dell\u2019amministrazione pubblica dall\u2019altra. Una proibizione assoluta bisogna invece proclamare in riguardo ai tribunali speciali nel campo penale, giacch\u00e9 quando si tratta della libert\u00e0 dei cittadini nessuna eccezione deve ammettersi alla competenza dei giudici ordinari.<\/p><p>Riguardando le questioni nel loro complesso, ribadisce le ragioni per cui crede che sia possibile proclamare il principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione, senza sopprimere completamente le giurisdizioni speciali, e si sofferma specialmente sulla necessit\u00e0 di sottoporre le decisioni di queste al sindacato della Corte di cassazione con la stessa ampiezza e gli stessi limiti fissati per le sentenze della Magistratura ordinaria. Mettendo il Supremo Collegio al vertice di tutti i corpi giudicanti, si salvaguarderebbe il principio fondamentale che sta a base del progetto in esame. Propugna un sistema che permetta di tener conto delle suddette varie esigenze e dichiara che voter\u00e0 per la proposta che, affermando il principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, renda possibile la salvaguardia delle giurisdizioni speciali esistenti, quali le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e il Contenzioso tributario.<\/p><p>CAPPI premette di parlare, non a nome del Gruppo cui appartiene, ma a suo nome personale.<\/p><p>\u00c8 favorevole al principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, col temperamento accennato dall\u2019onorevole Ambrosini. Tale principio risponde a criteri razionali e semplici, che furono accolti all\u2019unanimit\u00e0 dai rappresentanti di tutti i partiti nella Commissione di studio nominata dal Ministero per la Costituente.<\/p><p>Non ripeter\u00e0 quanto ha detto l\u2019onorevole Ambrosini sull\u2019indipendenza della Magistratura. Nel principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione vede un\u2019affermazione ed una garanzia di libert\u00e0 democratica, in quanto impedisce al potere esecutivo ed anche a quello legislativo di sottrarre determinate materie alla giurisdizione ordinaria. La gravit\u00e0 di questa osservazione \u00e8 stata sentita da coloro che hanno suggerito che i giudici specializzati siano nominati dallo stesso organo e con le stesse garanzie con cui vengono nominati i giudici ordinari. Obietta, per\u00f2, che se il Governo stabilisse che i giudici specializzati devono essere scelti in certe categorie sociali ed economiche, poco varrebbe che la nomina fosse fatta dall\u2019organo che nomina anche i giudici ordinari, perch\u00e9 questo sarebbe costretto a scegliere entro categorie determinate dal potere esecutivo.<\/p><p>Se la giurisdizione specializzata deve rispondere alla esigenza di adeguare l\u2019interpretazione della legge a quella che in un dato momento pu\u00f2 essere la coscienza sociale, meglio si provvederebbe riformando la legge; questo \u00e8 il vero principio di libert\u00e0 e di democrazia.<\/p><p>Alle esigenze pratiche accennate dall\u2019onorevole Uberti soddisfano le giurisdizioni miste, alle quali accenna il secondo comma proposto dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>Conviene con l\u2019onorevole Ambrosini che, mentre il principio deve valere rigidamente per la giurisdizione civile e penale, per la giurisdizione tributaria e amministrativa possano essere ammesse giurisdizioni speciali.<\/p><p>Concludendo, dichiara di votare il primo comma proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, purch\u00e9 ne siano tolte le parole: \u00abe amministrativa\u00bb; e propone che nel comma relativo alle giurisdizioni miste si aggiunga che, oltre ad avere dei membri che non sono giudici ordinari, possano anche ricorrere a norme speciali di procedura.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 d\u2019accordo con gli onorevoli Cappi e Ambrosini nel senso che debba essere mantenuta l\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, salva la creazione di sezioni specializzate in seno alla Magistratura.<\/p><p>Accetta, in linea di massima, le proposte sostitutive presentate dall\u2019onorevole Leone; ma desidererebbe che fossero aggiunti i seguenti comma:<\/p><p>\u00ab\u00c8 ammessa la giurisdizione arbitrale nei casi voluti dalle parti o disposti dalla legge.<\/p><p>\u00abIn quest\u2019ultimo caso la scelta degli arbitri sar\u00e0 sempre libera tra le parti\u00bb.<\/p><p>Ci\u00f2 perch\u00e9, se si afferma risolutamente e rigorosamente che non sono ammesse giurisdizioni speciali, si potrebbe ritenere da taluno che fossero esclusi anche gli arbitrati liberi tra le parti, mentre deve essere favorita ogni attivit\u00e0 che tenda alla risoluzione di controversie tra privati, anche al fine di ridurre lavoro e compiti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>TARGETTI, non essendo suo intendimento presentare proposte di articoli, si limiter\u00e0 ad enunciare i princip\u00ee che dovrebbero essere sostituiti a quelli sanciti negli articoli proposti, compresi gli aggiuntivi proposti dall\u2019onorevole Leone:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario \u00e8 affidato ai giudici previsti dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario ed ai giudici popolari della Corte d\u2019assise\u00bb; perch\u00e9 dicendo solo che l\u2019esercizio del potere giudiziario in materia civile appartiene esclusivamente ai giudici dell\u2019ordinamento giudiziario bisognerebbe cavillare per comprendere che sono ammessi anche i giudici popolari.<\/p><p>Poi: \u00abla legge discipliner\u00e0 la giustizia amministrativa\u00bb.<\/p><p>Senza entrare nella questione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato (che non ritiene intangibili, anzi \u00e8 persuaso che si debbano <em>tangere<\/em>, e specialmente che l\u2019ammissione al Consiglio di Stato debba essere regolata da princip\u00ee del tutto diversi dagli attuali) dichiara, anche a nome di altri colleghi, di essere tutt\u2019altro che favorevole alla fioritura di giurisdizioni speciali; anzi \u00e8 persuaso della necessit\u00e0 di sfrondare questo grosso albero, senza per\u00f2 chiudere la strada alla creazione, per speciali materie, di giurisdizioni speciali, fatta eccezione, in ogni caso, per la materia penale. Occorre quindi trovare una frase che chiarisca questo concetto.<\/p><p>Si dovrebbe aggiungere poi:<\/p><p>\u00abI Tribunali militari potranno essere istituiti soltanto in tempo di guerra.<\/p><p>\u00abNeppure per legge potranno essere istituite giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>A questi concetti ritiene, con altri colleghi, che dovrebbero ispirarsi queste norme.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, osserva che con la proposta dell\u2019onorevole Calamandrei sono riconosciuti i giudici popolari; ma dichiara di esservi contrario.<\/p><p>BULLONI ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Calamandrei pregiudichi in maniera irrimediabile l\u2019istituzione delle giurie popolari, che rispondono al principio della sovranit\u00e0 popolare che \u00e8 alla base del nostro ordinamento democratico. Pertanto voter\u00e0 contro la formulazione dell\u2019articolo come \u00e8 stato proposto, in quanto appunto vulnera il principio della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>PORZIO, senza addentrarsi nella discussione, far\u00e0 solo una dichiarazione.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo sul principio dell\u2019indipendenza della Magistratura, la quale non deve subire le influenze del potere esecutivo. Non \u00e8 invece favorevole a introdurre nella Costituzione \u2013 si tratta di fare uno Statuto, non un Codice \u2013 tante altre particolari disposizioni, concernenti perfino la Corte di assise ed i giurati.<\/p><p>\u00c8 anche contrario ad affermare che le giurisdizioni speciali devono essere tutte abolite: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, a suo avviso, devono rimanere.<\/p><p>Anche la preoccupazione per l\u2019uniformit\u00e0 della giurisprudenza gli sembra un errore: la Corte di cassazione non deve immobilizzare il diritto.<\/p><p>Nega che i giurati costituiscano un progresso, in quanto espressione democratica: i giudici devono essere competenti. L\u2019ultimo progetto di legge che ripristina le Corti d\u2019assise \u00e8, a suo parere, un\u2019enormit\u00e0, perch\u00e9 d\u00e0 il diritto di vita e di morte anche a chi sa appena leggere e scrivere, il che avvilisce la funzione. L\u2019istituzione della Corte d\u2019assise presenta notevoli inconvenienti e, nel suo lungo esercizio professionale, ne ha ricavato una profonda delusione. Nell\u2019epoca presente, poi, quando per ragioni di divisioni politiche o di interferenze economiche \u00e8 cos\u00ec facile arrivare a delle coscienze tentennanti, gli sembra gravissimo ripristinare le giurie con norma della Costituzione.<\/p><p>Si chiede poi che cosa sia questo giudizio irrevocabile della Corte d\u2019assise. Occorre dare a questa Corte i requisiti di capacit\u00e0, non solo, ma anche possibilit\u00e0 di un rimedio. Si dice che la giustizia deve essere <em>fondamentum reipublicae<\/em>, ma non bisogna lasciarsi guidare dai luoghi comuni; la democrazia, il giur\u00ec, la sovranit\u00e0 popolare sono bellissime teorie: ma la pratica \u00e8 ben altra: davanti ai tribunali passa tutta la storia ed allora bisogna porsi all\u2019altezza della situazione. Il progresso \u00e8 rappresentato dal miglioramento degli istituti, non dal loro deterioramento.<\/p><p>BOZZI, per togliere le apprensioni degli onorevoli Targetti e Bulloni sulla sorte delle Corti d\u2019assise, chiarisce che la Corte d\u2019assise \u00e8 un organo ordinario, \u00e8 una sezione della Corte d\u2019appello e nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario \u00e8 prevista come organo ordinario.<\/p><p>Precisa quindi che il problema della Corte d\u2019assise sar\u00e0 riesaminato in sede opportuna e che non \u00e8 pregiudicato dalla votazione che ora si tratta di fare.<\/p><p>TARGETTI propone un emendamento al primo comma delle sue proposte, e precisamente di dire: \u00abe dai giudici popolari che lo Stato potr\u00e0 istituire\u00bb, anzich\u00e9: \u00abdai giudici popolari previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, poich\u00e9 il problema della Corte d\u2019assise \u00e8 impregiudicato, per affrettare la discussione, propone che si riveda la formula proposta dall\u2019onorevole Calamandrei quando sar\u00e0 stato esaminato il problema della Corte d\u2019assise.<\/p><p>A suo avviso, occorre ora fissare i princip\u00ee nei confronti delle giurisdizioni speciali, senza preoccuparsi della Corte d\u2019assise, con l\u2019intesa che, se si riconoscer\u00e0 in seguito la necessit\u00e0 di un giudice popolare, si potr\u00e0 rivedere questa formula.<\/p><p>Per quanto attiene al merito propone l\u2019emendamento seguente:<\/p><p>\u00abOrgani del potere giudiziario in materia civile e penale sono esclusivamente i giudici ordinari istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. In determinate materie tali organi possono essere integrati da giudici specializzati o da cittadini esperti, nominati dal Presidente della Repubblica su designazione del Consiglio giudiziario competente\u00bb.<\/p><p>\u00abNon potranno essere create, neanche per legge, giurisdizioni speciali.<\/p><p>\u00abLa giustizia amministrativa, le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti e il Contenzioso tributario sono regolati da apposite leggi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, abbandonato dai Relatori il testo originario, rimangono tre proposte analoghe da esaminare. Di queste legge il primo comma.<\/p><p><em>Testo proposto dall\u2019onorevole Calamandrei<\/em>: \u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale (e amministrativa) appartiene esclusivamente ai giudici ordinari istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Fa rilevare che vi si accenna in parentesi alla materia amministrativa, ma \u00e8 noto il pensiero del Relatore al riguardo.<\/p><p><em>Testo dell\u2019onorevole Leone<\/em>: \u00abOrgani del potere giudiziario in materia civile e penale sono esclusivamente i giudici ordinari istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p><em>Testo dell\u2019onorevole Bozzi<\/em>: \u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario in materia civile e penale \u00e8 informato al principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Legge infine l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Di Giovanni: \u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario \u00e8 affidato ai giudici previsti dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario e ai giudici popolari previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>BOZZI spiega i criteri ai quali si ispira il primo comma del suo ordine del giorno, premettendo che ha deliberatamente accantonato il problema della giuria.<\/p><p>La sua formulazione differisce da quella dell\u2019onorevole Calamandrei non soltanto formalmente, ma anche per una significazione sostanzialmente diversa che tiene a mettere in evidenza, affinch\u00e9 non si creda che, sotto un giuoco di parole, voglia nascondere un concetto diverso. Approvando la formula dell\u2019onorevole Calamandrei, si afferma in pieno il principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione; la sua formulazione invece esprime un concetto che \u00e8 proprio anche della Corte di cassazione; designa un orientamento. Dire che il potere giudiziario \u00e8 informato al principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione ha un duplice valore, sia in riferimento al processo di sfrondamento, al quale accennava l\u2019onorevole Laconi, delle giurisdizioni esistenti, sia per quello che potr\u00e0 essere l\u2019atteggiamento futuro del legislatore. L\u2019affermazione di un orientamento \u00e8, a suo avviso, pi\u00f9 confacente ad una Costituzione che non quella di un principio rigido. Verranno poi le eccezioni.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che la formula dell\u2019onorevole Bozzi non pu\u00f2 soddisfarlo, perch\u00e9 non pone il divieto assoluto al legislatore.<\/p><p>Agli onorevoli Targetti e Di Giovanni, che si sono preoccupati di inserire in qualche parte il divieto di giurisdizioni straordinarie oltre che di quelle speciali, osserva che questo divieto si trova gi\u00e0 in un articolo approvato. Le giurisdizioni straordinarie sono una cosa diversa dalle speciali, per cui \u00e8 inutile richiamarle.<\/p><p>All\u2019onorevole Mannironi, che ha proposto di inserire in questo punto un accenno all\u2019arbitrato, ricorda che di questo si parl\u00f2 quando fu approvato l\u2019articolo in cui si precisava che la giurisdizione \u00e8 funzione dello Stato, e tutti furono d\u2019accordo nel ritenere che con esso non si escludeva la giurisdizione arbitrale, il riconoscimento delle sentenze straniere e il riconoscimento, in certi casi, delle sentenze ecclesiastiche.<\/p><p>Fa rilevare all\u2019onorevole Uberti che egli, quando sostiene che si debbano poter creare giurisdizioni speciali, ma che a queste giurisdizioni si debbano dare tutte le garanzie di indipendenza, non considera che, se si arriver\u00e0 a ritenere \u2013 quando si parler\u00e0 dell\u2019autogoverno della Magistratura \u2013 che questo \u00e8 l\u2019unico modo per dare l\u2019indipendenza ai giudici, bisogner\u00e0 anche riconoscere che le giurisdizioni speciali debbono essere inserite nella Magistratura ordinaria, altrimenti non si avrebbe per esse l\u2019autogoverno.<\/p><p>Fa poi considerare all\u2019onorevole Laconi (il quale diceva che nella Magistratura non deve essere impedita la possibilit\u00e0 di farvi entrare, quando occorra, elementi estranei, non giuristi, perch\u00e9 non si pu\u00f2 prevedere quali itinerari seguir\u00e0 la storia e quali potranno essere le necessit\u00e0 sociali) che a questa esigenza si risponde col dare la possibilit\u00e0 di creare sezioni specializzate nell\u2019interno della Magistratura, nelle quali, sotto la presidenza di un giudice ordinario, siano introdotti quegli elementi tecnici di cui si riterr\u00e0, di volta in volta, opportuna la partecipazione. A questo proposito richiama l\u2019attenzione dei colleghi sul fatto che i lavori della Costituente sono stati preceduti dai lavori, protrattisi per un anno, di una Commissione composta dai rappresentanti di tutti i partiti presso il Ministero della Costituente, che ha preso lungamente e serenamente in esame tutti i problemi che oggi tornano alla discussione per essere formulati in articoli. Ebbene, su questi problemi dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione e delle giurisdizioni speciali, non una voce si \u00e8 levata contro la richiesta di non creare pi\u00f9 giurisdizioni speciali e di affermare solennemente nella Costituzione il principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione. Ed erano presenti i rappresentanti di tutti i partiti: per i comunisti c\u2019era l\u2019onorevole Terracini.<\/p><p>Resta riservato il problema delle giurisdizioni speciali attualmente esistenti, che sar\u00e0 discusso quando si sar\u00e0 affermato il principio generale, e potr\u00e0 essere risolto con un apposito comma.<\/p><p>Per quanto riguarda le Corti d\u2019assise, ricorda che l\u2019onorevole Bozzi ha gi\u00e0 risposto all\u2019onorevole Targetti che la Corte d\u2019assise \u00e8 un giudice ordinario, e quando si dice che il potere giudiziario appartiene ai giudici ordinari e che tra questi si possono inserire delle sezioni specializzate con l\u2019intervento di elementi estranei, \u00e8 evidentemente compresa la Corte d\u2019assise che, eventualmente trasformata, costituir\u00e0 una di queste sezioni specializzate degli organi ordinari.<\/p><p>TARGETTI risponde che la Corte d\u2019assise, che giudica il fatto e nella quale il giudizio \u00e8 rimesso esclusivamente al giudice popolare, non \u00e8 una sezione speciale della Corte d\u2019appello.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, propone, nei riguardi del suo articolo, di non mettere in votazione l\u2019espressione posta tra parentesi: \u00abo amministrativa\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE aderisce e ritiene che si debba mettere in votazione prima l\u2019articolo dell\u2019onorevole Calamandrei, sia perch\u00e9 \u00e8 in accordo con quello dell\u2019onorevole Leone, sia perch\u00e9 si allontana di pi\u00f9 dal testo proposto nella relazione. Lo ritiene anche pi\u00f9 comprensivo.<\/p><p>La formulazione Calamandrei \u00e8 la seguente: \u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario, m materia civile e penale, appartiene ai giudici ordinari istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole a questa formulazione, ritenendo che in sede di coordinamento il testo Calamandrei possa essere integrato con quello da lui proposto.<\/p><p>UBERTI si dichiara favorevole all\u2019unit\u00e0 della giurisdizione in materia civile e penale, ma ritiene che, con la formulazione Calamandrei, si voglia stabilire la negazione della giurisdizione speciale. A quest\u2019ultimo concetto non pu\u00f2 assolutamente aderire.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formulazione Calamandrei.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI chiede che sia inserito a verbale che egli ha votato contro la proposta Calamandrei, non perch\u00e9 sia contrario al principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione, ma perch\u00e9 ritiene che questo principio debba essere, non affermato in maniera rigida ed assolutamente vincolante, ma espresso in forma orientativa.<\/p><p>Ramificare l\u2019ordine giudiziario in tante sezioni specializzate non conferisce autorit\u00e0 all\u2019ordine stesso. Si dichiara d\u2019accordo sul punto di arrivo, ma non sulla via da seguire.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che si dovr\u00e0 ora porre in votazione il testo dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>AMBROSINI dichiara di aver votato a favore dell\u2019articolo Calamandrei e che, per coerenza, dovrebbe votare a favore anche della formulazione Leone; non ritiene per\u00f2 che la procedura fin qui seguita contribuisca alla chiarificazione del problema.<\/p><p>PRESIDENTE, considerati i dissensi fin qui manifestatisi, ritiene che sarebbe opportuna un\u2019intesa fra i Relatori e i proponenti le varie formulazioni, per raggiungere l\u2019accordo su un testo unificato.<\/p><p>Osserva che l\u2019ordine del giorno Bozzi, dicendo: \u00abl\u2019esercizio del potere giudiziario in materia civile e penale \u00e8 informato al principio della unit\u00e0 della giurisdizione\u00bb, non afferma un concetto preciso ed intelligibile, quale si richiede in un articolo della Costituzione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019ordine del giorno Bozzi, perch\u00e9 lo ritiene equivoco. Ritiene che si debbano approvare articoli che significhino qualche cosa di pratico; in questo caso, occorre assumersi la responsabilit\u00e0 di affermare se si vuole o meno l\u2019unit\u00e0 della giurisdizione. La proposta Bozzi costituisce un\u2019affermazione generica del principio che poi in pratica pu\u00f2 essere violato.<\/p><p>TARGETTI riconosce che al concetto espresso dall\u2019onorevole Bozzi si potrebbe dare anche una formulazione diversa, ma si dichiara contrario all\u2019interpretazione che ne d\u00e0 l\u2019onorevole Calamandrei. Si possono avere in questa materia vari orientamenti. L\u2019onorevole Calamandrei dice che deve essere preclusa la via alla creazione di ogni giurisdizione speciale; si pu\u00f2 invece sostenere che si debba largheggiare con l\u2019istituzione di esse: ma \u00e8 possibile anche un terzo orientamento, quello del suo gruppo che, pur aspirando all\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, ritiene che sia un vagare nella astrattezza il chiudere gli occhi di fronte alla necessit\u00e0 assoluta che esistano talune giurisdizioni speciali.<\/p><p>PORZIO fa osservare all\u2019onorevole Targetti che in una Costituzione bisogna porre dei termini sicuri, delle proposizioni nette, le quali non siano suscettibili di significati ambigui. Quando si dice che si \u00e8 per l\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, sar\u00e0 questa la prima affermazione da fare, e saranno tutti d\u2019accordo nel farla; verr\u00e0 poi qualche emendamento, qualche esplicazione; e questa \u00e8 cosa da discutere. Perci\u00f2 si chiede come si sia potuto non approvare la formulazione dell\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>TARGETTI risponde che non la si \u00e8 approvata perch\u00e9 \u00e8 preclusiva.<\/p><p>PORZIO obietta che \u00e8 una forma rigida, la quale afferma il principio. Ma questo pu\u00f2 essere soggetto a delle eccezioni che saranno precisate e chiarite.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, si pone sulla linea realistica segnata dall\u2019onorevole Porzio. L\u2019onorevole Targetti ha voluto esprimere l\u2019ansia per l\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione; ma esistono nell\u2019attuale ordinamento delle giurisdizioni speciali che \u00e8 opportuno che sopravvivano. Quindi, formulando una Carta costituzionale, il cui carattere deve essere la concretezza \u2013 e questo deve essere il suo titolo di nobilt\u00e0 \u2013 si debbono disciplinare queste giurisdizioni, anche se si voglia chiamarle \u00abgiudici speciali\u00bb, affinch\u00e9 non siano create per arbitrio del potere esecutivo. Si deve per\u00f2 esprimere anche il desiderio che questi giudici speciali abbiano una delimitazione; e una delimitazione \u00e8 in relazione al pericolo che il giudice speciale, o per la sua provenienza, o per la sua funzione tecnica, possa essere non competente o non capace da un punto di vista professionale. \u00c8 accaduto alle volte che il giudice fosse lo Stato stesso, ma in regime democratico occorre difendersi dall\u2019invadenza del potere esecutivo. Va riconosciuto che v\u2019\u00e8 un tronco fondamentale che si chiama giustizia ordinaria; vi sono poi delle diramazioni che sono i giudici speciali. Qui il dissenso \u00e8 possibile: con la sua proposta questi giudici speciali debbono essere composti per due terzi dai giudici ordinari e, per l\u2019altro terzo, da altre persone. Su questo potr\u00e0 non esservi l\u2019accordo; ma anzitutto \u00e8 necessario fissare delle regole, per impedire che il potere esecutivo possa istituire dei giudici speciali ai quali manchi la garanzia dell\u2019indipendenza. Sar\u00e0 da discutere sulle esigenze alle quali debbono obbedire, se vi debba essere una maggioranza di giudici ordinari o di estranei, se debba essere il Capo dello Stato a nominarli, ecc.; ma \u00e8 inconcepibile che non debbano essere fissate delle regole costituzionali al di l\u00e0 delle quali non si possa andare.<\/p><p>Per quanto attiene poi alla giurisdizione amministrativa, \u00e8 del parere che debba essere conservata; che la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e la Giustizia tributaria debbano sopravvivere, regolate da leggi speciali.<\/p><p>Oltre alle giurisdizioni speciali che ha ricordato non ne vede altre. Pertanto i giudici speciali che escono fuori da questi limiti, quelli cio\u00e8 che trattano puramente rapporti privatistici o penali, posto che debbano esistere, a suo avviso, lo possono solo con garanzie particolari.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, per una mozione d\u2019ordine, poich\u00e9 il primo comma della sua proposta \u00e8 stato respinto, chiede che venga sostituito con un altro.<\/p><p>LACONI si associa a quanto ha detto l\u2019onorevole Bozzi e dichiara, a nome del suo gruppo, di opporsi unicamente all\u2019inserimento nella Costituzione di un principio rigido che impedisca al legislatore ogni iniziativa. A questa esigenza risponde il concetto espresso dall\u2019onorevole Leone, che possano prevedersi delle eccezioni alla regola fondamentale.<\/p><p>BOZZI ritiene che la discussione sia basata su un equivoco. Quanto ha detto l\u2019onorevole Leone lo convince che questi \u00e8 d\u2019accordo con la sua tesi, mentre \u00e8 in dissenso parziale con l\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>Il sistema Calamandrei \u00e8 organico e conseguente: tutto il potere giudiziario, civile, penale, amministrativo deve essere lasciato ai giudici ordinari, non devono essere consentiti per l\u2019avvenire giudici speciali. Se insorge la necessit\u00e0 di una specializzazione, la materia dovr\u00e0 essere disciplinata organandola nell\u2019ordinamento giudiziario ordinario a mezzo di sezioni specializzate.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone si dichiara d\u2019accordo con il collega Calamandrei nell\u2019affermazione rigida del principio unitario; ma poi pone il problema se eventuali organi futuri dovranno essere giudici speciali o sezioni specializzate.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, interrompendo, fa notare che egli lo pone in linea transattiva, per andare incontro ad una esigenza politica.<\/p><p>BOZZI osserva che, sia pure in linea transattiva, l\u2019onorevole Leone, mentre si dichiara d\u2019accordo nel principio dell\u2019unit\u00e0 del potere giudiziario, propone poi la creazione di giudici specializzati. Egli, invece, ritiene di essere pi\u00f9 conseguente, ritenendo che nella Costituzione molti princip\u00ee dovranno affermarsi, che costituiscano norme direttive, come ha insegnato lo stesso onorevole Calamandrei, in uno dei suoi interventi nella Commissione plenaria, quando parl\u00f2 delle norme direttive della Costituzione che vincolano il legislatore. Uno di questi \u00e8 il principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione; un principio direttivo, che vale per il passato agli effetti di una utile revisione di sfrondamento e per l\u2019avvenire allo scopo di infrenare il legislatore.<\/p><p>Si dichiara quindi d\u2019accordo con l\u2019onorevole Leone. Quando si consideri la necessit\u00e0 di giudici particolari, comunque concepiti, l\u2019interessante \u00e8 la sostanza: stabilire cio\u00e8 le modalit\u00e0 della nomina dei giudici e le loro funzioni.<\/p><p>Se si entra in quest\u2019ordine di idee, non dovrebbe esservi ragione di dissenso tra le varie tesi. L\u2019onorevole Calamandrei vuole trasformare le giurisdizioni speciali in sezioni speciali. Si \u00e8 d\u2019accordo con questo principio; l\u2019importante \u00e8 vedere come si garantisce la libera nomina dei magistrati addetti a queste sezioni speciali e come si stabilisce il funzionamento di esse. Riuscendo a questo scopo, l\u2019indipendenza della Magistratura viene garantita e il problema non d\u00e0 motivo a dissensi.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nella formula proposta dall\u2019onorevole Bozzi: \u00abl\u2019esercizio del potere giudiziario \u00e8 informato al principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione\u00bb, sarebbe conveniente sostituire le parole: \u00abinformato al principio\u00bb, con le altre: \u00ab\u00e8 fondato sul principio\u00bb. Si avrebbe cos\u00ec un\u2019idea anche pi\u00f9 netta, ma nel progetto Calamandrei v\u2019\u00e8 una precisa disposizione che stabilisce la possibilit\u00e0 delle magistrature specializzate.<\/p><p>MANNIRONI propone la seguente formulazione redatta seguendo il concetto dell\u2019onorevole Calamandrei: \u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario appartiene ai giudici ordinari. Si potranno creare per legge sezioni specializzate, anche con la partecipazione di giudici esperti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che questo \u00e8 gi\u00e0 detto nel terzo comma della formulazione Calamandrei: \u00abPresso gli organi giudiziari ordinari potranno essere istituite per determinate materie apposite sezioni, con la partecipazione di magistrati specializzati in quelle materie, ovvero di cittadini esperti nominati a norma dell\u2019articolo 20\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che l\u2019articolo 20 si riferisce alla nomina di magistrati.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del quarto comma suggerito dall\u2019onorevole Calamandrei per chi non accetti la sua proposta di abolizione anche delle giurisdizioni speciali esistenti: \u00abLa giustizia amministrativa, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e il Contenzioso tributario sono regolati da apposite leggi\u00bb.<\/p><p>La questione si riduce a stabilire se possano in avvenire coesistere giurisdizioni speciali con la giurisdizione ordinaria. La discussione va imperniata su questo punto.<\/p><p>UBERTI osserva che l\u2019affermazione dell\u2019ultimo comma proposto dall\u2019onorevole Calamandrei impegna meno l\u2019unit\u00e0, perch\u00e9 dice che la giustizia amministrativa, il Contenzioso tributario e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti saranno regolate da leggi a parte, ma non dice che debbano essere uniformate al principio dell\u2019unit\u00e0; affermazione che risulta precisa nel testo proposto dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>BULLONI chiede se, dal momento che il principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione ha subito nel progetto Calamandrei delle eccezioni, non sia possibile inserire un\u2019altra eccezione anche per la Corte d\u2019assise popolare.<\/p><p>TARGETTI propone la seguente formulazione: \u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario deve ispirarsi al concetto dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione. In materia civile e penale \u00e8 affidato ai giudici previsti dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario ed ai giudici popolari che lo Stato potr\u00e0 istituire.<\/p><p>\u00abLa legge discipliner\u00e0 la giustizia amministrativa e le giurisdizioni speciali che si riterranno necessarie per determinate materie, fatta, in qualsiasi caso, eccezione per la materia penale. I Tribunali militari potranno essere istituiti soltanto in tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>Fa rilevare che lo spirito delle norme suggerite dall\u2019onorevole Calamandrei \u00e8 diverso e quasi opposto a quello della formula che ha presentato, e dichiara di ritirare l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE, considerando che durante l\u2019ampia discussione svoltasi tutti hanno avuto occasione di esporre il proprio pensiero, ritiene opportuno di invitare gli onorevoli Calamandrei, Leone, Bozzi, Laconi e Targetti a riunirsi per concretare un articolo da presentare nella prossima riunione, formulato in modo che possa raccogliere la maggioranza dei voti.<\/p><p>La seduta termina alle 11.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Porzio, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 8. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Calamandrei, Relatore \u2013 Uberti \u2013 leone Giovanni \u2013 Laconi \u2013 Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Targetti \u2013 Leone Giovanni, Relatore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5328"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5328\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10535,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5328\/revisions\/10535"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5328"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}