{"id":5326,"date":"2023-10-15T23:41:04","date_gmt":"2023-10-15T21:41:04","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5326"},"modified":"2023-11-14T23:19:18","modified_gmt":"2023-11-14T22:19:18","slug":"pomeridiana-di-mercoledi-18-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5326","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5326\" class=\"elementor elementor-5326\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f0e2bf4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f0e2bf4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9a9effe\" data-id=\"9a9effe\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bca1fda elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"bca1fda\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461218sed073ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-543174e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"543174e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>73.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>).<\/p><p>Presidente \u2013 Lussu \u2013 Ravagnan \u2013 Ambrosini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Fuschini \u2013 Cannizzo \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Fabbri \u2013 Mortati \u2013 Nobile \u2013 Mannironi \u2013 Conti \u2013 Laconi \u2013 Einaudi \u2013 Cappi \u2013 Bulloni \u2013 Uberti \u2013 Lami Starnuti \u2013 Rossi Paolo.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 comunicazione di una domanda per la costituzione della Regione Marsicana. Dato il limitato complesso dei Comuni di tale Regione, e la scarsa documentazione da cui la richiesta \u00e8 accompagnata, propone che non sia presa in considerazione.<\/p><p>Mette ai voli la sua proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>LUSSU propone che, d\u2019ora in poi, tutte le domande consimili che perverranno siano accantonate, per essere poi presentate direttamente all\u2019esame dell\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che una decisione in tal senso potrebbe essere impugnala, perch\u00e9 nessun termine \u00e8 mai stato posto alla presentazione delle domande: non ritiene inoltre possibile che la Commissione rimandi all\u2019Assemblea costituente materiale non elaborato.<\/p><p>Riassumendo il lavoro delle ultime riunioni, d\u00e0 lettura del testo definitivo dell\u2019articolo 22:<\/p><p>\u00abLe Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia-Appenninica, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Salento, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d\u2019Aosta\u00bb.<\/p><p>RAVAGNAN rileva che in questo articolo \u00e8 stata compresa la Regione Trentino-Alto Adige, mentre lo Statuto speciale concesso a norma dell\u2019articolo 2 riguarda soltanto l\u2019Alto Adige. Si riserva di risollevare la questione quando si discuter\u00e0 di questo Statuto speciale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, a titolo di informazione, d\u00e0 notizia che due avvocati di Bolzano, a nome del Volkspartei, gli hanno dichiarato la loro opposizione al progetto di Statuto per l\u2019Alto Adige, elaboralo dall\u2019ex Prefetto di Bolzano, Innocenti: e che egli si \u00e8 limitato ad accettare il promemoria che gli veniva presentato \u2013 e che rimetter\u00e0 al Presidente \u2013 senza esprimere alcuna opinione al riguardo.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 23:<\/p><p>\u00ab\u00c8 consentito alle popolazioni interessate, mediante deliberazione della maggioranza dei rispettivi Consigli comunali, di chiedere il distacco da una Regione e l\u2019aggregazione ad un\u2019altra.<\/p><p>\u00ab\u00c8 consentita, inoltre, la richiesta dell\u2019erezione di una nuova Regione, quando provenga dai Consigli comunali rappresentanti una popolazione di almeno 500.000 abitanti.<\/p><p>\u00abLe modificazioni di cui ai primi due comma sono disposte con legge dello Stato, previo parere delle Assemblee regionali interessate\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI crede sia opportuno precisare che la richiesta di distacco da una Regione pu\u00f2 essere presentata soltanto da uno o pi\u00f9 Comuni che siano al confine, contigui cio\u00e8 alla Regione alla quale chiedono di essere aggregati. Ritiene poi che tali richieste, come quelle di creazione di nuove Regioni, debbano avere una limitazione nel tempo, e propone che, dopo un periodo di due o tre anni dalla promulgazione della Costituzione, non siano pi\u00f9 ammessi mutamenti, anche per dare alle Regioni la necessaria stabilit\u00e0.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene implicita la condizione della contiguit\u00e0, perch\u00e9 altrimenti si tratterebbe non di distacco, ma di creazione di una nuova Regione. Si dichiara poi contrario alla proposta di limitare a due o tre anni la possibilit\u00e0 di mutamenti delle circoscrizioni regionali, perch\u00e9 ritiene che una remora a domande inopportune sia data gi\u00e0 dal fatto che per l\u2019accoglimento di tali richieste occorre una legge dello Stato, previo parere delle Assemblee regionali interessate.<\/p><p>CANNIZZO crede opportuno facilitare l\u2019unificazione delle Regioni e chiede sia introdotta una norma che contempli la possibilit\u00e0 della loro fusione.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che risponde a questa esigenza un emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Conti al primo comma dell\u2019articolo: \u00abo chiedere l\u2019unione di una Regione ad un\u2019altra\u00bb.<\/p><p>CODACCI PISANELLI ritiene che la possibilit\u00e0 di fusione sia gi\u00e0 implicita nel concetto che \u00e8 consentito \u00abdi chiedere il distacco da una Regione e l\u2019aggregazione ad un\u2019altra\u00bb.<\/p><p>FABBRI al primo comma, invece delle parole \u00abdi chiedere\u00bb, direbbe \u00abdi proporre\u00bb, per accentuare meglio il concetto che la richiesta non pone un obbligo. All\u2019ultimo comma sostituirebbe il seguente: \u00abLe modificazioni alla circoscrizione di ogni singola Regione sono disposte con legge dello Stato, previo parere delle Assemblee regionali interessate\u00bb, per affermare la possibilit\u00e0 di modificazioni anche all\u2019infuori dei casi previsti dai primi due comma.<\/p><p>MORTATI rileva una certa disarmonia fra l\u2019articolo 18 e l\u2019articolo 23. Nel primo, infatti, per i Comuni, si stabilisce che soltanto la volont\u00e0 delle popolazioni interessate potr\u00e0 determinare la modificazione della circoscrizione comunale; nel secondo, invece, si ritiene sufficiente la deliberazione della maggioranza dei Consigli comunali.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019ultimo comma, domanda se la legge dello Stato a cui si fa riferimento sia una legge semplice o costituzionale. A suo avviso, poich\u00e9 si \u00e8 ritenuto inserire nella Costituzione l\u2019elenco delle circoscrizioni territoriali delle Regioni, le quali possono influire sulla composizione di certi organi dello Stato, il mutamento di tali circoscrizioni dovrebbe essere stabilito con una legge costituzionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, circa la disarmonia rilevata dall\u2019onorevole Mortati, fa presente che per quanto riguarda i Comuni, trattandosi di piccole circoscrizioni, vi \u00e8 un interesse pi\u00f9 immediato che tocca i singoli componenti, mentre per la Regione \u00e8 l\u2019ente nel suo complesso che viene direttamente ad essere preso in considerazione. Ad ogni modo, non avrebbe difficolt\u00e0 ad attuare anche per le Regioni lo stesso sistema che per i Comuni.<\/p><p>Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento dell\u2019ultimo comma, fa presente che, se venisse accettata la proposta dell\u2019onorevole Fabbri, che vuol sopprimere il riferimento ai primi due comma, e che prescinde quindi dalla richiesta delle popolazioni interessate, si renderebbe necessario parlare di legge costituzionale, perch\u00e9 uno dei princip\u00ee fondamentali della Costituzione \u00e8 quello di ritenere elemento essenziale la volont\u00e0 delle popolazioni, la quale pu\u00f2 essere sorpassata o ignorata soltanto dal legislatore in funzione di Costituente. Invece, nel caso ordinario, quando cio\u00e8 la richiesta provenga dalle popolazioni interessate, crede che non sarebbe necessaria la cautela di una legge costituzionale richiesta dall\u2019onorevole Mortati, in quanto che gi\u00e0 si avrebbe una sufficiente garanzia nel fatto stesso che il procedimento comincerebbe a svolgersi in base alla richiesta delle popolazioni interessate.<\/p><p>NOBILE ritiene che i primi due comma siano superflui, perch\u00e9 nessuno pu\u00f2 impedire alle popolazioni di esprimere un loro desiderio. Invece, a suo parere, le cose cambiano, se si tratta di un obbligo. Propone perci\u00f2 che si sopprimano i primi due comma e che l\u2019ultimo sia cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abQualsiasi modificazione della distribuzione territoriale nazionale in Regioni deve essere oggetto di una legge dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI desidera un chiarimento sul primo comma dell\u2019articolo 23: cio\u00e8, se i Consigli comunali nel loro insieme debbano rappresentare almeno 500 mila abitanti, ovvero si richieda che per l\u2019erezione a Regione sia necessaria una popolazione di almeno 500 mila abitanti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che sia la stessa cosa. L\u2019importante \u00e8 che si tratti di Comuni le cui popolazioni sommate insieme arrivino ad un minimo di 500.000 abitanti, e ci\u00f2 per evitare un frazionamento eccessivo delle circoscrizioni comunali. Il Comitato stabil\u00ec questo minimo di abitanti seguendo il criterio di far corrispondere alle circoscrizioni una certa ampiezza territoriale ed un certo numero di abitanti, che giustificassero l\u2019erezione in Regione autonoma.<\/p><p>MANNIRONI domanda se sia possibile che siano inclusi nella Regione Comuni che non abbiano aderito alla richiesta.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che la questione dovrebbe essere ben chiarita. Con l\u2019unione di una Regione ad un\u2019altra potrebbe verificarsi il caso prospettato; ma non ritiene che possa essere considerata sufficiente l\u2019opinione di quel solo Comune per impedire la fusione.<\/p><p>Illustra la proposta di emendamento presentata dall\u2019onorevole Nobile e le modificazioni che ad essa egli propone di apportare per venire incontro alle obiezioni fatte; per cui l\u2019emendamento resterebbe cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abQualsiasi modificazione della distribuzione del territorio Nazionale in Regioni, che venga richiesta a maggioranza dalle popolazioni interessate, deve essere esaminata e deliberata da una legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>Chiarisce la portata della proposta dell\u2019onorevole Fabbri, che tende a far prendere in considerazione ed in esame dal Parlamento anche le proposte di modificazione non contemplate nei primi due comma dell\u2019articolo.<\/p><p>CONTI dichiara di ritirare il suo emendamento e di associarsi a quello dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Cannizzo e Mannironi hanno presentato un emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab\u00c8 consentita la formazione di una nuova Regione, quando venga proposta dai Consigli comunali che rappresentino almeno 500.000 abitanti e costituiscano la maggioranza della popolazione della costituenda Regione\u00bb.<\/p><p>Ricorda infine che l\u2019onorevole Mortati ha proposto un quesito sul carattere della legge ordinaria o costituzionale che modifichi le circoscrizioni regionali.<\/p><p>MORTATI dichiara trattarsi di una questione molto grave. Si domanda se, all\u2019infuori del parere delle popolazioni interessate, lo Stato possa di sua iniziativa proporre una modifica delle circoscrizioni regionali, che ritenga utile agli interessi generali; e crede che lo Stato potrebbe anche prescindere dalla volont\u00e0 popolare. In tale concetto ha formulato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abI mutamenti delle circoscrizioni regionali sono disposti con legge costituzionale. L\u2019iniziativa del mutamento pu\u00f2 provenire dalle popolazioni interessate.<\/p><p>\u00abPer l\u2019aggregazione di una parte di una Regione ad un\u2019altra Regione finitima, \u00e8 necessaria la proposta della maggioranza dei Consigli comunali compresi nella parte stessa. La proposta \u00e8 sottoposta a <em>referendum<\/em> della popolazione della zona da aggregare e al parere delle Assemblee delle Regioni interessate.<\/p><p>\u00abPer la erezione di una nuova Regione, occorre la richiesta della maggioranza dei Consigli comunali rappresentanti almeno un milione di abitanti, sottoposta a <em>referendum<\/em> della popolazione della costituenda Regione ed al parere delle Assemblee interessate\u00bb.<\/p><p>Fa notare che in tal modo egli richiede il <em>referendum<\/em> delle popolazioni ed il parere delle Assemblee delle due Regioni interessate. Dissente perci\u00f2 anche dall\u2019opinione espressa dal Relatore.<\/p><p>NOBILE esprime l\u2019opinione che si debba consentire anche allo Stato la facolt\u00e0 di procedere a mutamenti delle circoscrizioni regionali.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che l\u2019onorevole Mortati propone una questione non ancora esaminata: se le modifiche delle circoscrizioni regionali possano esser fatte dallo Stato, indipendentemente dall\u2019iniziativa delle popolazioni. Personalmente ritiene che lo Stato non possa, di sua iniziativa, modificare tali circoscrizioni, perch\u00e9 ci\u00f2 significherebbe la fine dell\u2019autonomia regionale. Ricorda il triste spettacolo che ha dato in tale materia la iniziativa del Governo e rileva il fatto che nel rimaneggiamento delle Regioni si toccano interessi di varia natura; ritiene perci\u00f2 che la iniziativa per lo smembramento delle Regioni debba esser presa soltanto dalle popolazioni interessate, salvo poi agli organi indicati dalla Costituzione per le revisioni costituzionali di accettare o meno la richiesta presentata.<\/p><p>MORTATI rileva che, ove si seguisse quanto ha detto il Presidente, si avrebbe come conseguenza l\u2019introduzione di una procedura di revisione costituzionale per quanto riguarda la modifica delle circoscrizioni regionali, aggravata rispetto alla procedura seguita per il mutamento delle altre parti della Costituzione. Ritiene che la questione si debba esaminare anche da questo punto di vista.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, tiene anzitutto a precisare che, quando non vi sia la richiesta delle popolazioni interessate, sar\u00e0 sempre indispensabile una legge costituzionale, quale garanzia delle Regioni contro il loro disgregamento. Ricorda che il Comitato ha voluto prevedere semplicemente il caso in cui la procedura sia posta in moto su richiesta delle popolazioni interessate, e che il terzo comma dell\u2019articolo 23, completando il concetto dei primi due comma, dovrebbe, a suo parere, precisare la obbligatoriet\u00e0 per lo Stato di prendere in considerazione ed esaminare le richieste di mutamenti alle circoscrizioni regionali, riservando naturalmente il giudizio definitivo all\u2019Assemblea Nazionale. Pur professando tutto l\u2019omaggio possibile alla volont\u00e0 delle popolazioni, vorrebbe che vi fosse un limite per tali richieste. Nessun limite invece ritiene si possa porre al legislatore in funzione di Costituente, salvo che nella Costituzione si ipotizzino i due tipi: di una Costituzione e di una super-Costituzione; ci\u00f2 che gli sembra complicherebbe le cose mentre \u00e8 necessario semplificarle.<\/p><p>LACONI si dichiara contrario alla illazione, che l\u2019onorevole Mortati ha tratto dalla impostazione del problema fatta dal Presidente, illazione che condurrebbe, fuori dell\u2019ordinamento autonomistico, ad un ordinamento federalistico. Ma poich\u00e9 illazioni di tal genere si potrebbero ancora fare, egli rimane perplesso nell\u2019accettare il concetto espresso dal Presidente, poich\u00e9 anche in questa limitatissima materia la Regione verrebbe ad avere il diritto esclusivo di mettere in moto il potere di revisione costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il quesito da risolvere \u00e8 il seguente: se le modificazioni delle circoscrizioni regionali, cos\u00ec come vengono stabilite dal testo costituzionale, possano avvenire solo per iniziativa delle popolazioni.<\/p><p>LUSSU propone che, per semplificare, si proceda alla votazione dei singoli princip\u00ee affiorati dalla discussione o contenuti in proposte concrete.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che si possa aderire a tale richiesta, seguendo il procedimento gi\u00e0 altre volte seguito. Porr\u00e0, quindi, in votazione i vari princip\u00ee, ricavandoli sia dal testo dell\u2019articolo, sia dalle proposte presentate: in base ai criteri che risulteranno approvati, si proceder\u00e0 poi alla formulazione definitiva dell\u2019articolo 23.<\/p><p>Pone, innanzi tutto, in votazione il principio generico che sia possibile apportare modificazioni alla composizione delle Regioni, salvo a stabilire in seguito il procedimento da seguirsi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti il principio che il passaggio da una Regione ad un\u2019altra possa interessare anche un solo Comune, purch\u00e9 finitimo all\u2019altra Regione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Si pone ora il quesito se l\u2019iniziativa per questa modificazione spetti soltanto alle popolazioni interessate od anche al potere Costituente. Pone ai voti il principio che tale iniziativa sia riservata soltanto alle popolazioni interessate.<\/p><p>(<em>Con 13 favorevoli e 11 contrari \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, fa presente la opportunit\u00e0 di una maggior coerenza nelle decisioni. Ritiene infatti che questa deliberazione si sarebbe potuta prendere dopo che la Sottocommissione si fosse pronunciata sulla esistenza o meno di due tipi di revisione costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva, anzitutto, che la Sottocommissione non ha deciso ora in senso contrario ad una decisione gi\u00e0 presa. In secondo luogo, non vede alcun inconveniente che l\u00e0 dove si stabilir\u00e0 il meccanismo per la revisione costituzionale, si dica: \u00abNel caso previsto dall\u2019articolo \u2026, affinch\u00e9 essa sia messa in movimento, occorre la richiesta delle popolazioni interessate.<\/p><p>Proseguendo nella formulazione di quesiti, ricorda che l\u2019onorevole Mortati ha proposto di fissare nella cifra di un milione il numero di abitanti che i Consigli comunali devono rappresentare, affinch\u00e9 sia loro consentita la richiesta di erezione di nuove Regioni.<\/p><p>MORTATI, a parte il fatto che sarebbe forse opportuno distinguere le due ipotesi \u2013 aggregazione di una Regione ad un\u2019altra e formazione di nuove Regioni \u2013 \u00e8 del parere che, per un migliore andamento dei lavori, la Sottocommissione debba prima pronunciarsi sul procedimento, che potrebbe essere diverso da quello considerato nel progetto e cos\u00ec, per esempio, prevedere l\u2019iniziativa da parte di un gruppo di popolazione e la successiva pronuncia da parte di tutte gli interessati.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 l\u2019onorevole Morati ha accennato all\u2019eventualit\u00e0 del <em>referendum<\/em>, prospetta il problema se l\u2019iniziativa delle modificazioni debba porre in movimento il meccanismo del <em>referendum<\/em>, o debba immediatamente sboccare in un procedimento costituzionale o legislativo che debba accettare o respingere la richiesta.<\/p><p>Pone ai voti il principio che l\u2019iniziativa popolare debba mettere in moto il meccanismo di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI, sull\u2019argomento del numero, fa presente di aver proposto la cifra di un milione perch\u00e9, secondo il suo concetto, si dovrebbe tendere a che le circoscrizioni regionali si allarghino, anzich\u00e9 restringersi, onde egli ritiene necessario un numero piuttosto elevato per promuovere l\u2019iniziativa.<\/p><p>LUSSU dichiara di votare contro qualsiasi specificazione di numero di abitanti, perch\u00e9 ritiene che ci\u00f2 possa ostacolare la soluzione di situazioni nuove che nel futuro potrebbero verificarsi; di casi analoghi, cio\u00e8, a quelli della Val d\u2019Aosta e dell\u2019Alto Adige.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati, che debba stabilirsi in un milione la cifra degli abitanti che i Consigli comunali devono rappresentare per poter prendere un\u2019iniziativa la quale, a sua volta, metter\u00e0 in movimento il procedimento di referendum.<\/p><p>(<em>Con 12 favorevoli e 18 contrari non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione la cifra, proposta dal Comitato, di 500.000 abitanti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Prospetta ora il quesito se il risultato del <em>referendum<\/em> abbia valore consultivo o decisivo.<\/p><p>FABBRI ritiene che debba avere valore consultivo.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 del parere che si debba parlare di valore di iniziativa e non di valore consultivo.<\/p><p>EINAUDI, premessa l\u2019opportunit\u00e0 di distinguere la richiesta di creazione di una nuova Regione fatta in pubblico mediante raccolta di firme, dal <em>referendum<\/em> fatto con voto segreto, osserva che il voto segreto deve avere la maggiore importanza.<\/p><p>MORTATI, poich\u00e9 nel progetto si parla di Consigli comunali che rappresentano una popolazione di 500.000 abitanti, mentre pu\u00f2 darsi che la popolazione della Regione sia molto maggiore, fa presente che la maggioranza dei Consigli comunali potrebbe non rappresentare la maggioranza della popolazione interessata. A suo parere quando si ha la maggioranza dei Consigli comunali, si ha come effetto automatico il <em>referendum<\/em> della popolazione interessata al mutamento.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di precisare l\u2019ammontare dei richiedenti, i quali metteranno poi in modo il meccanismo del <em>referendum<\/em>, in relazione alla cifra di 500.000 persone che si \u00e8 stabilita.<\/p><p>FABBRI stabilirebbe l\u2019ammontare dei richiedenti in un ventesimo. Dichiara per\u00f2 di essere favorevole alla soppressione della disposizione, perch\u00e9 ritiene che la determinazione della quota degli interessati, che metteranno in moto il meccanismo del <em>referendum<\/em>, dovrebbe essere fissata negli articoli concernenti il <em>referendum<\/em>, che la Sottocommissione si \u00e8 riservata di compilare.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il Comitato ha concepito la disposizione nel modo come l\u2019interpreta l\u2019onorevole Mortati, cio\u00e8 come cifra complessiva degli abitanti dei Comuni interessati, in modo da evitare di costituire una nuova Regione che abbia meno di 500.000 abitanti.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che ora si tratta appunto di precisare se la richiesta debba provenire dal maggior numero dei Consigli comunali della zona interessata. Dichiara di ritenere pericolosa tale disposizione, perch\u00e9, se in una zona esiste una grande citt\u00e0 o numerose citt\u00e0 medie, le quali, pur avendo una popolazione complessiva maggiore di quella dei Comuni pi\u00f9 piccoli, i quali chiedono questo procedimento, tuttavia sono in numero minore di tali Comuni pi\u00f9 piccoli, la minoranza della popolazione avrebbe il sopravvento sulla maggioranza.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che questo inconveniente esiste, ma crede che sarebbe superato dalla manifestazione di volont\u00e0 di tutta la popolazione, che in sede di <em>referendum<\/em> potrebbe far valere la forza del numero.<\/p><p>MANNIRONI riconosce giusta e fondata l\u2019osservazione, e pensa che la proposta si potrebbe modificare nel senso che la richiesta debba essere fatta dai Consigli comunali, i quali rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione. Propone, perci\u00f2, che la procedura del <em>referendum<\/em> debba essere richiesta dai Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questa proposta dell\u2019onorevole Mannironi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti il principio che debba essere una legge costituzionale a decidere la formazione di una nuova Regione.<\/p><p>(<em>\u00c8 <\/em><em>approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI, tornando ad una questione precedentemente esaminata, domanda se, oltre al <em>referendum<\/em>, la proposta di creazione di una nuova Regione debba essere sottoposta al parere delle Assemblee regionali interessate.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il <em>referendum<\/em> si riferisce alle popolazioni interessate ad unirsi in Regioni nuove, mentre le Assemblee regionali delle Regioni interessate rappresentano anche le popolazioni le quali non entrerebbero nella nuova formazione, ma che potrebbero sentirsi danneggiate da questa separazione di una parte della Regione.<\/p><p>MORTATI fa notare che questo procedimento \u00e8 stato seguito anche per il caso che una frazione voglia costituirsi in Comune autonomo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che le Assemblee regionali delle Regioni interessate alla costituzione del nuovo ente regionale debbano essere interpellate.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, conformemente al sistema proposto dal Comitato, dichiara di votare in senso favorevole.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE, riallacciandosi a quanto \u00e8 stato approvato circa la creazione di nuove Regioni per distacco da Regioni gi\u00e0 esistenti, pone ai voti il principio secondo la richiesta fatta dall\u2019onorevole Cannizzo e formulata anche in uno degli emendamenti presentati, che debba prendersi in considerazione anche la richiesta di Regioni esistenti di aggregarsi ad altre Regioni, cio\u00e8 il processo di fusione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>CAPPI ritiene che in questo caso sia necessario domandare il parere anche alla Regione a cui l\u2019altra si aggregherebbe.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che ci\u00f2 sia implicito.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, crede opportuna una votazione, perch\u00e9 con tale norma si favorisce la fusione di Regioni e, quindi, si vengono a diminuire gli ostacoli che si frappongono a questa manifestazione di volont\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO dichiara di aver fatto la proposta appunto per favorire le fusioni.<\/p><p>CAPPI fa presente che il <em>referendum<\/em> deve esser conteggiato separatamente, cio\u00e8 Regione per Regione; ogni Regione deve stabilire la sua maggioranza, perch\u00e9 potrebbe darsi che l\u2019unanimit\u00e0 in senso favorevole di una Regione potesse imporre ad un\u2019altra, che fosse stata unanimemente contraria, la fusione.<\/p><p>PRESIDENTE propone due distinti princip\u00ee.<\/p><p>Pone ai voti il primo: che tutte le Regioni interessate debbano procedere al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il secondo: che, votando ogni Regione separatamente, in ogni Regione debba aver valore il risultato del proprio <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI fa presente che, mentre il Comitato parlava genericamente della richiesta di distacco di una Regione da un\u2019altra, la Sottocommissione si \u00e8 pronunciata sul caso limite di un solo Comune; aggiunge che tale caso potrebbe verificarsi anche per pi\u00f9 Comuni.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che ci\u00f2 che \u00e8 stato votato per un Comune debba intendersi valevole anche per pi\u00f9 Comuni, che non \u00e8 necessario siano tutti finitimi all\u2019altra Regione, purch\u00e9 siano contigui fra loro.<\/p><p>MORTATI pone il quesito se, in questo caso, la procedura sia la stessa usata per la formazione di una nuova Regione, o se si debba seguire invece una procedura diversa.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione il principio che, per l\u2019aggregazione di pi\u00f9 Comuni ad una Regione, debba seguirsi la medesima procedura fissata per la creazione di nuovo Regioni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Fa presente che \u00e8 anche essenziale affermare che quando il <em>referendum<\/em> ha dato esito positivo, l\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 obbligata a prendere in considerazione il problema.<\/p><p>MORTATI pensa che ci\u00f2 sia ovvio.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta poi il quesito se la decisione debba essere presa con legge di carattere costituzionale anche quando si tratti del passaggio da una Regione ad un\u2019altra di un solo Comune o di un gruppo di Comuni.<\/p><p>MORTATI fa osservare che, evidentemente, la soluzione di questo quesito dipende dal modo come sar\u00e0 determinata la configurazione regionale. Crede che sar\u00e0 necessaria una legge per indicare da quali Comuni \u00e8 costituita la Regione, e questa legge, successiva alla formazione delle Regioni, potrebbe non essere costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che \u00e8 noto a tutti da quali Provincie sono formate le Regioni storiche, mentre per le nuove Regioni sono state indicate le Provincie che le compongono: nell\u2019uno e nell\u2019altro caso \u00e8, quindi, definita esattamente l\u2019appartenenza di un Comune all\u2019una o all\u2019altra Regione.<\/p><p>MORTATI osserva che se, tenendo presente \u2013 come ha accennato il Presidente \u2013 la delimitazione provinciale stabilita dalla vecchia legge, si fissa nella Costituzione la circoscrizione territoriale di queste Regioni, pu\u00f2 avvenire, come conseguenza di logica giuridica, che anche lo spostamento di un Comune porti un mutamento nella Costituzione. Se invece si stabilisce che \u00e8 la legge comune che determina in concreto la delimitazione delle Regioni, ogni spostamento potrebbe effettuarsi con legge ordinaria.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce l\u2019opportunit\u00e0 di aggiungere all\u2019articolo 22 un comma, nel quale si stabilisca che la delimitazione delle circoscrizioni regionali ed anche la determinazione del capoluogo della Regione \u00e8 definita con legge ordinaria.<\/p><p>Pone ai voti il principio che una legge ordinaria debba stabilire i confini delle circoscrizioni regionali, considerate nell\u2019articolo 22, e i capoluoghi delle singole Regioni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Riprende in considerazione il quesito gi\u00e0 proposto, se la creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni gi\u00e0 esistenti debba farsi con una legge costituzionale, mentre, per il passaggio di singoli Comuni, o di gruppi di Comuni da una Regione all\u2019altra, sia sufficiente la legge ordinaria.<\/p><p>FUSCHINI rileva che, con un passaggio di gruppi di Comuni, si modifica sostanzialmente la Regione.<\/p><p>PRESIDENTE concorda: in tale caso bisogner\u00e0 stabilire che non si pu\u00f2 prendere un\u2019unica decisione per gruppi di Comuni nel loro complesso, e che i passaggi di tali gruppi devono essere autorizzati con leggi singole per ogni singolo Comune.<\/p><p>MORTATI osserva che in questo modo si elude la questione. Non se ne nasconde la gravit\u00e0, che si ripercuote sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato, perch\u00e9 la composizione del Senato (per quanto riguarda, per esempio, il minimo fisso di Senatori ammesso) potrebbe esserne notevolmente modificata.<\/p><p>Pensa che si potrebbe proporre che l\u2019aggregazione di parti di Regione ad un\u2019altra possa avvenire con legge ordinaria, quando non superi un determinato numero di abitanti.<\/p><p>PRESIDENTE replica che anche questo \u00e8 un mezzo per eludere la questione, perch\u00e9 tale passaggio potr\u00e0 effettuarsi in due o tre tempi.<\/p><p>BULLONI propone che ogni modificazione della Regione debba avvenire con legge costituzionale, anche nel caso di passaggio di un singolo Comune.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il principio che la creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni preesistenti debba avvenire per legge costituzionale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019altro principio, cio\u00e8 che una legge costituzionale occorra anche per il passaggio di Comuni singoli o di gruppi di Comuni da una Regione all\u2019altra.<\/p><p>(<em>Con 11 favorevoli, 10 contrari e 2 astensioni, \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Dichiara che in tal modo \u00e8 esaurito l\u2019esame dell\u2019articolo 23 del progetto, e prega il Relatore onorevole Ambrosini di redigerne la formulazione definitiva.<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 24:<\/p><p>\u00abIl passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni avverr\u00e0 mediante decreti del Presidente della Repubblica per ogni ramo della pubblica amministrazione\u00bb.<\/p><p>MORTATI osserva che questo articolo riflette uno dei problemi pi\u00f9 complessi, e ricorda che nelle precedenti discussioni si \u00e8 rinviato alla sede delle disposizioni finali e transitorie l\u2019esame di molti punti attinenti a tale materia. Trattandosi di cosa molto importante, non gli sembra opportuno affidare questo passaggio di funzioni a semplici decreti del Presidente della Repubblica. Propone, pertanto, che il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni avvenga mediante legge.<\/p><p>LUSSU trova eccessiva la preoccupazione dell\u2019onorevole Mortati, e ritiene troppo complicato il sistema dell\u2019emanazione di una legge.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, riterrebbe sufficienti i decreti del Presidente della Repubblica, per quanto non si dissimuli che, data la delicatezza della materia, \u00e8 forse giustificata la proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI osserva all\u2019onorevole Lussu che \u00e8 prevedibile e comprensibile la resistenza che l\u2019amministrazione far\u00e0 ad una cos\u00ec notevole distinzione della sua influenza e del complesso dei suoi poteri; e gli domanda se, a vincere questa resistenza e ad operare effettivamente quel decentramento amministrativo che \u00e8 nei suoi voti, creda pi\u00f9 efficace l\u2019opera del potere esecutivo o quella del potere legislativo.<\/p><p>CONTI crede che sia necessario procedere a questo passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni per mezzo di decreti del Presidente della Repubblica, proprio per le ragioni addotte dall\u2019onorevole Mortati, poich\u00e9 la burocrazia e la stessa organizzazione parlamentare costituiranno altrettanti ostacoli a questo passaggio che dove avvenire rapidamente. Se si richiedesse una legge per ogni passaggio di funzioni, si dovrebbe mettere in moto un meccanismo eccessivamente lento e complesso.<\/p><p>NOBILE \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati: ritiene troppo importante e complesso questo problema per affidarlo ad un decreto del Capo dello Stato.<\/p><p>FUSCHINI osserva che i decreti de Presidente indubbiamente sono decreti del potere esecutivo, il quale non pu\u00f2 ispirare piena fiducia, perch\u00e9 evidentemente la sua opera sar\u00e0 influenzata dalla burocrazia, che col decentramento viene in certo senso colpita nella sua organizzazione attuale. Quindi pensa che al potere esecutivo verrebbe affidata una responsabilit\u00e0 talmente grave da far ritenere pi\u00f9 opportuna una legge.<\/p><p>CODACCI PISANELLI, esaminando la questione da un punto di vista puramente teorico, trova evidente, dato che si tratta di mandare ad effetto una legge di carattere costituzionale, che spetti al Capo del potere esecutivo di eseguirla.<\/p><p>UBERTI comprende la preoccupazione dell\u2019onorevole Mortati di fronte all\u2019importanza delle disposizioni transitorie, in quanto sono state approvate norme di carattere costituzionale, lasciando la loro esecuzione molto indeterminata. A suo avviso, occorre distinguere due ipotesi: quella di poteri propri della Regione (ed in questo caso evidentemente la stessa Regione ha il diritto di reclamarne il passaggio) e quella di poteri dello Stato, che esso delega di volta in volta. \u00c8 perplesso nei riguardi di quest\u2019ultima ipotesi, perch\u00e9, se si ricorre alla legge, bisogna mettere in moto un organismo assai complesso; se invece ci si affida completamente al potere esecutivo, vi potr\u00e0 essere una influenza, in senso di remora, da parte dell\u2019amministrazione centrale. Pertanto ritiene che bisognerebbe arrivare ad una specificazione maggiore, nel senso di lasciare al potere esecutivo il passaggio di funzioni nel caso di poteri propri delle Regioni, e di affidare invece al potere legislativo il passaggio alle Regioni di funzioni in seguito a delega, se si tratti di poteri propri dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si \u00e8 in tema di norme transitorie; si tratta, quindi, delle funzioni statali attribuite alle Regioni con questo progetto agli articoli 4, 4-<em>bis<\/em>, 4-<em>ter<\/em>, ecc., e non di quelle eventualmente delegate, le quali potranno essere delegale anche tra cinquanta anni, quando non potr\u00e0 pi\u00f9 procedersi per esse sulla base di una norma transitoria.<\/p><p>FABBRI osserva che v\u2019\u00e8 tutta la legislazione concorrente, la quale presuppone delle modificazioni nelle leggi dello Stato, perch\u00e9 queste, oggi complete, domani potranno servire solo come princip\u00ee direttivi. Nota che nella formula \u00abfunzioni statali\u00bb, sono comprese funzioni del potere legislativo, del potere esecutivo, ecc.: non gli sembra quindi possibile che tutta la materia attribuita alla legislazione concorrente delle Regioni, e anche quella attribuita alla loro legislazione esclusiva, passi alle Regioni stesse con un semplice atto di potere esecutivo, anche se la burocrazia vi mettesse tutta la buona volont\u00e0.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 d\u2019opinione che il passaggio delle funzioni statali alle Regioni debba essere disposto per legge.<\/p><p>MORTATI osserva che questi problemi di diritto transitorio sono tra i pi\u00f9 delicati e vanno risolti con una seria meditazione.<\/p><p>Distingue due specie di attribuzioni 1\u00b0) quelle che passano in proprio alle Regioni; 2\u00b0) quelle delegate alla Regione dallo Stato. Per le prime, che passano alla Regione in virt\u00f9 della Costituzione, cio\u00e8 al momento in cui quella entra in vita, si ha un impossessamento di diritto, quantunque il passaggio non si verifichi automaticamente, ed accorreranno delle disposizioni transitorie che verranno concretate in parte nella Costituzione, in parte in altre leggi successive. Ma per le attribuzioni delegate, provvede l\u2019articolo 6 gi\u00e0 approvato.<\/p><p>Ricorda una disposizione del progetto, secondo la quale il passaggio di un servizio da un\u2019amministrazione all\u2019altra deve avvenire per legge: ora, se questo avviene nell\u2019ambito della stessa amministrazione statale, \u00e8 assurdo che non avvenga poi per legge il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni. Fa inoltre osservare che molte delle attuali attribuzioni di competenza amministrativa sono state disposte con legge, e pertanto non \u00e8 possibile fare a meno di questa per il loro mutamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti una proposta di emendamento all\u2019articolo 24, secondo la quale il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni debba avvenire, anzich\u00e9 mediante decreto del Presidente della Repubblica, mediante legge.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti il testo dell\u2019articolo 24 cos\u00ec modificato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI a nome anche dell\u2019onorevole Conti, propone la seguente norma transitoria:<\/p><p>\u00abLa legislazione dello Stato dovr\u00e0 essere entro due anni riveduta per metterla in armonia con le norme costituzionali relative all\u2019ordinamento delle Regioni e per attuare un largo decentramento\u00bb.<\/p><p>FABBRI ritiene troppo breve il termine di due anni.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019opinione che due anni possano essere sufficienti per mettere la legislazione dello Stato in armonia con le norme costituzionali relative all\u2019ordinamento della Regione, ma insufficienti per attuare un largo decentramento.<\/p><p>MORTATI propone di modificare l\u2019ultima parte, nel senso di disporre che sia attuato un principio di largo decentramento che sar\u00e0 determinato dalla legge e che trover\u00e0 la sua attuazione all\u2019atto stesso della costituzione dell\u2019ente Regione.<\/p><p>UBERTI ritiene che, se si aspettano due anni per coordinare la legislazione statale col nuovo ordinamento, praticamente l\u2019ente Regione non potr\u00e0 funzionare prima che tale periodo sia trascorso, perch\u00e9 quasi tutte le materie incluse negli articoli 3 e 4 sono oggi di competenza dello Stato.<\/p><p>Per avere dei risultati pi\u00f9 immediati, preferirebbe una disposizione la quale, ad esempio, stabilisse che gli organi periferici dello Stato, competenti nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 (come il Genio civile, gli Ispettorati agrari, ecc.) debbano passare senz\u2019altro alla Regione all\u2019atto della sua costituzione: non vorrebbe che la Regione creasse determinati organismi e nel contempo continuassero a sopravvivere organismi governativi.<\/p><p>CAPPI non ritiene che nella Carta costituzionale si possa scendere a questi dettagli.<\/p><p>PRESIDENTE fa innanzitutto notare che la formula \u00abentro due anni\u00bb, non significa \u00aballa scadenza di due anni\u00bb; come pure che la proposta riguarda, non tanto il trasferimento dei servizi, quanto e specialmente l\u2019armonizzazione della legislazione statale con l\u2019ordinamento regionale e l\u2019attuazione di un largo decentramento. Ha poi l\u2019impressione che si perda il senso della realt\u00e0; e ricorda come dopo l\u2019annessione della Venezia Giulia, con tutta la buona volont\u00e0 da parte dello Stato, siano occorsi degli anni affinch\u00e9 le organizzazioni pubbliche, anche le pi\u00f9 modeste, cos\u00ec come esistevano e funzionavano sotto la legge austriaca, potessero progressivamente trasferirsi sul piano della vita del nostro Paese. Due anni per un cos\u00ec profondo mutamento dell\u2019ordinamento statale non gli sembrano un termine eccessivo.<\/p><p>Ritiene del resto che, a cominciare dal Presidente della Repubblica, tutti coloro che si sentiranno buoni italiani faranno in maniera che questo passaggio si realizzi al pi\u00f9 presto.<\/p><p>FABBRI propone di elevare il termine massimo a cinque anni, data la complessit\u00e0 della riforma.<\/p><p>CODACCI PISANELLI propone di dire soltanto \u00abal pi\u00f9 presto\u00bb, senza precisare il numero degli anni.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione e mette ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, che lascia indeterminato il termine massimo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fabbri che porta il termine a cinque anni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione la proposta Perassi-Conti nel suo testo originale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>FUSCHINI, anche a nome degli onorevoli Bozzi, Targetti e Di Giovanni, propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00abLe Provincie, quali enti autarchici, continueranno a svolgere le funzioni attribuite loro dalla legislazione vigente sino a quando la legge non provveder\u00e0 a sopprimerle in relazione al grado di consolidamento dell\u2019ordinamento regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva, dal punto di vista formale, che non \u00e8 esatto dire \u00able Provincie quali enti autarchici\u00bb, perch\u00e9 non lo sono pi\u00f9.<\/p><p>FUSCHINI crede che proprio in quanto enti autarchici, le Provincie dovranno continuare a svolgere le funzioni attribuite loro dalla legislazione vigente.<\/p><p>FABBRI ritiene la proposta consigliata dalla preoccupazione che le Provincie possano perdere il loro patrimonio.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che la proposta debba essere messa in correlazione con l\u2019articolo 24 gi\u00e0 votato, il quale stabilisce il passaggio delle funzioni statali alle Regioni ed il consolidamento della Regione proprio in relazione all\u2019assunzione delle funzioni attualmente esplicate dalla Provincia.<\/p><p>LUSSU esprime la sua preoccupazione nel pronunciarsi su questa proposta, perch\u00e9, se si stabilisce che la Provincia continuer\u00e0 a rimanere in vita fino a quando la legge non avr\u00e0 provveduto a sopprimerla, teme che essa potr\u00e0 rimanere in vita anche dopo che si saranno riunite le Assemblee regionali, il che non sarebbe ammissibile. Ritiene che la Provincia debba scomparire <em>ipso-facto<\/em>, ed i suoi poteri debbano passare alla Regione non appena si costituisca l\u2019Assemblea regionale e da questa sia nominata la Deputazione regionale.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara di non potere aderire alla proposta dell\u2019onorevole Fuschini, perch\u00e9, se si mantenessero in vita le Provincie per due o tre anni, si immobilizzerebbero nelle Provincie stesse gli impiegati delle amministrazioni provinciali, costringendo le Regioni ad assumere altri impiegati per la loro amministrazione, e determinando, dopo un certo termine, la situazione gravissima del licenziamento degli impiegati della Provincia o del loro assorbimento da parte delle Regioni, con la conseguenza o della disoccupazione o della pletora di impiegati. Per questi motivi propone che gli impiegati e salariati delle amministrazioni provinciali passino senz\u2019altro allo dipendenze della Regione, conservando i diritti attuali.<\/p><p>FUSCHINI rileva che la sua proposta \u00e8 consigliata da ragioni pratiche, non teoriche. Afferma che non ha alcuna intenzione di ostacolare la costituzione della Regione, ma che desidera salvaguardare pure gli interessi degli enti che si vengono a sopprimere, per evitare un caos amministrativo e burocratico. Osserva intanto che nel progetto gi\u00e0 approvato non si \u00e8 inserita alcuna norma riguardante il destino del patrimonio delle Provincie, talvolta cospicuo, e che a tale lacuna bisogna sopperire per non lasciare senza regolamento una situazione di carattere patrimoniale cos\u00ec imponente. Aggiunge che anche la delicata questione del personale impiegatizio e salariato va disciplinata con una legge vera e propria, e non abbandonata alla indeterminatezza di uno o due articoli della Costituzione o ad un puro e semplice decreto governativo. Ritiene che il problema non possa essere esaminato con leggerezza ed insiste nella proposta fatta, pur aderendo \u2013 per togliere qualsiasi preoccupazione \u2013 a che l\u2019espressione: \u00abin relazione al grado di consolidamento dell\u2019ordinamento regionale\u00bb sia sostituita dall\u2019altra: \u00abin relazione al funzionamento dell\u2019ordinamento regionale\u00bb.<\/p><p>UBERTI non si rende conto delle preoccupazioni dei colleghi sulla sorte dei patrimoni delle Provincie, che consisteranno soprattutto in immobili, i quali non potranno essere messi in vendita o asportati: non gli risulta che vi siano amministrazioni provinciali le quali abbiano delle riserve patrimoniali liquide, tanto \u00e8 vero che quasi tutte ricorrono per integrazioni al bilancio dello Stato. Ritiene che le Provincie debbano costituire la base prima e immediata per l\u2019attuazione dell\u2019ente Regione, che altrimenti non potrebbe crearsi; e, mentre prevede che l\u2019Assemblea regionale dovr\u00e0, per riunirsi, occupare la sede della Deputazione provinciale nel capoluogo della Regione, afferma che proprio gli impiegati di molte Deputazioni provinciali insistono per divenire senz\u2019altro il primo nucleo dell\u2019amministrazione dell\u2019ente Regione, perch\u00e9 sono convinti che in questo modo avranno garantito il loro avvenire. Crede, perci\u00f2, che sia decisamente impratico e impolitico il criterio di non inalveare immediatamente l\u2019organizzazione provinciale nel nuovo ordinamento.<\/p><p>MORTATI \u00e8 dolente di non essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fuschini. Osserva che nel sistema approvato dalla Sottocommissione (articolo 17), la Provincia si configura come elemento integrante e come ente di decentramento della Regione: non pu\u00f2 quindi pensare alla costituzione e al funzionamento della Regione senza la contemporanea incorporazione da parte sua della Provincia, dell\u2019organismo cio\u00e8 che alimenta le sue funzioni. Non gli sembra opportuna una disposizione come quella proposta, sia perch\u00e9 le Provincie non sono pi\u00f9 enti autarchici, sia perch\u00e9 la Regione ha bisogno di esse come enti integrativi e di decentramento. Quanto alla tutela del patrimonio, crede che siano sufficienti le disposizioni transitorie proposte dagli onorevoli Perassi e Conti e gi\u00e0 approvate.<\/p><p>CONTI ritiene che costituire la Regione e mantenere l\u2019Amministrazione provinciale significherebbe creare due elementi che si metterebbero subito in contrasto. Ci\u00f2 va evitato, stabilendo che, non appena sorge la Regione, la Provincia assume il carattere e le funzioni che le vengono riconosciute dal progetto.<\/p><p>ROSSI PAOLO ha l\u2019impressione che si stia scendendo all\u2019esame delle norme di attuazione della Carta costituzionale, e ritiene che questioni di questo genere potranno risolversi di volta in volta quando si presenteranno.<\/p><p>LAMI STARNUTI propone il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abIl patrimonio e i servizi delle Provincie sono trasferiti alla Regione e la legge ne stabilir\u00e0 i modi e i limiti. Gli impiegati e i salariati delle Provincie passano alle dipendenze della Regione conservando i diritti attuali\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI dichiara di ritirare la sua proposta e di associarsi a quella dell\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ora in discussione il comma aggiuntivo proposto dal Comitato, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><table width=\"100%\"><tbody><tr><td><p>o<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>\u00abSino a che non sia approvata la nuova legge sugli enti locali, saranno applicate le norme del Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sostituita all\u2019Amministrazione provinciale l\u2019Amministrazione regionale, e sostituiti il Commissario del Governo e la Deputazione regionale al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI fa presente che occorre apportare a tale comma aggiuntivo almeno una modificazione formale, cio\u00e8 in luogo delle parole: \u00absostituiti il Commissario del Governo e la Deputazione regionale al Prefetto, ecc.\u00bb, dovrebbe dirsi: \u00absostituito l\u2019organo di controllo al Prefetto, ecc.\u00bb.<\/p><p>Osserva che questa norma transitoria ha gli scopi di consentire alla Regione di poter funzionare subito applicando a se stessa le norme che governano la Provincia, e di stabilire in modo definitivo la soppressione del Prefetto, come organo di controllo e di intrusione negli organismi locali. Aggiunge che tale norma non pu\u00f2 essere assorbita nel precedente comma, perch\u00e9 ivi si parla del patrimonio e dei servizi, mentre qui si considerano le norme amministrative locali.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la disposizione transitoria aggiuntiva all\u2019articolo 24, con la modificazione test\u00e9 accennata dall\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dichiara che \u00e8 terminato l\u2019esame del progetto di ordinamento regionale e che restano in sospeso due soli articoli: quello relativo alla Corte di giustizia amministrativa, che \u00e8 stato deferito all\u2019esame della seconda Sezione, in quanto si ricollega al problema generale dell\u2019unificazione della Magistratura, e quello che riguarda il <em>referendum<\/em>, che \u00e8 stato rimesso al Comitato, affinch\u00e9 consideri se debba compilarsi per esso uno speciale articolo da inserire nel progetto delle autonomie regionali o debba invece essere regolato a parte come istituto popolare dello Stato democratico.<\/p><p>Invita poi il Relatore onorevole Ambrosini a coordinare i vari princip\u00ee oggi approvati, in un articolo che deve sostituire e completare l\u2019articolo 23.<\/p><p>Comunica che successivamente si provveder\u00e0 alla stampa del testo di tutti gli articoli cos\u00ec come sono stati votati, testo che potrebbe considerarsi quello conclusivo. Questo verr\u00e0 distribuito ai singoli membri della Sottocommissione che, entro 48 ore dovranno restituirlo con le loro osservazioni, limitate al quesito se quello che \u00e8 stato stampato corrisponde a quanto \u00e8 stato votato. Dopo di che il testo verr\u00e0 rimesso al Presidente della Commissione.<\/p><p>La seduta termina alle 20.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri. Farini. Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca. Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati. Nobile, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Castiglia, Grieco, Perassi. Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 73. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione). Presidente \u2013 Lussu \u2013 Ravagnan \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Fuschini \u2013 Cannizzo \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Fabbri \u2013 Mortati \u2013 Nobile \u2013 Mannironi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5326"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5326\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10437,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5326\/revisions\/10437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5326"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}