{"id":5322,"date":"2023-10-15T23:40:22","date_gmt":"2023-10-15T21:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5322"},"modified":"2023-11-14T23:15:57","modified_gmt":"2023-11-14T22:15:57","slug":"mercoledi-18-dicembre-1946-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5322","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5322\" class=\"elementor elementor-5322\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a3645fc elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a3645fc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a1b512d\" data-id=\"a1b512d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8648630 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8648630\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461218sed007ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2893a21 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2893a21\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>7.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere giudiziario<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Di Giovanni \u2013 Vanoni \u2013 Targetti.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.20.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sull\u2019articolo 12 che era stato lasciato in sospeso nella precedente riunione.<\/p><p>BOZZI, riallacciandosi a quanto detto dall\u2019onorevole Calamandrei nella seduta precedente, rileva che problema pregiudiziale da risolvere \u00e8 se si debba o meno affermare nella Costituente il principio della unicit\u00e0 della giurisdizione.<\/p><p>Premette che il fenomeno delle giurisdizioni speciali non \u00e8 nuovo in Italia, dove fin dal 1939 avevano raggiunto il numero di circa 300. Tale fenomeno esisteva gi\u00e0 prima del fascismo e, per quanto sia ora grandemente diminuito, ancora oggi si creano giurisdizioni speciali, come l\u2019attuale Commissariato per gli alloggi. Ci\u00f2, a suo avviso, sta a dimostrare che in ogni tempo vi \u00e8 stata l\u2019esigenza di giudici speciali.<\/p><p>Riassume il pensiero dell\u2019onorevole Calamandrei, secondo il quale l\u2019unicit\u00e0 di giurisdizione \u00e8 in stretta connessione con l\u2019indipendenza dei giudici e non dovrebbero pi\u00f9 essere ammesse magistrature speciali, le quali, solo per particolari materie, potrebbero essere sostituite da sezioni speciali dell\u2019organo giudiziario ordinario, come le attuali sezioni del lavoro, degli usi civici, o per gli infortuni sul lavoro. A suo modo di vedere, per\u00f2, pi\u00f9 che contro le giurisdizioni speciali, occorre reagire contro il loro espandersi, che, se non sufficientemente vigilato, potrebbe trascendere nella creazione di giudici speciali per fini politici contingenti. Non crede poi che le giurisdizioni speciali possano intaccare l\u2019indipendenza della Magistratura, come \u00e8 stato affermato dall\u2019onorevole Calamandrei, perch\u00e9, se cos\u00ec fosse, lo stesso risultato sarebbe raggiunto dalle sezioni speciali, in quanto di esse fanno parte, come esperti, elementi non appartenenti alla Magistratura ordinaria. Riconosce che un fattore di maggiore coesione tra i cittadini deve essere la certezza del diritto, ma non ritiene che sostituendo alle magistrature speciali le sezioni speciali, la certezza del diritto sia del tutto salvaguardata, essendo convinto che nascerebbero egualmente conflitti di competenza.<\/p><p>Dopo avere definito come giudice ordinario, contrariamente al criterio empirico usato dal Relatore, quello che nella sua giurisdizione abbraccia la generalit\u00e0 delle persone, pone in evidenza come la principale differenza tra il giudice ordinario e quello speciale consista nel fatto che contro le sentenze di quest\u2019ultimo non \u00e8 ammesso il ricorso alla Cassazione per i normali motivi di legittimit\u00e0, ma solo il ricorso alle Sezioni unite per incompetenza o eccesso di potere. A questo inconveniente potrebbe, a suo giudizio, ovviarsi, sostituendo alle Sezioni unite della Corte di cassazione una sezione della Suprema Corte Costituzionale, attribuendole, per\u00f2, anche la competenza dei ricorsi per motivi di legittimit\u00e0.<\/p><p>Ritiene che il principio della unicit\u00e0 della giurisdizione dovrebbe essere affermato, se si creasse una organizzazione tale da attribuire la competenza in ogni campo soltanto al giudice ordinario; ma, una volta ammesso che per alcune materie \u00e8 necessaria una composizione speciale del collegio giudicante, non ritiene opportuno imbrigliare l\u2019avvenire inserendo nella Costituzione un divieto assoluto delle giurisdizioni speciali, che alle volte possono anche rivelarsi utili per attuare procedure pi\u00f9 svelte e pi\u00f9 snelle in particolari settori, come potrebbe essere attualmente quello degli alloggi, per il quale sarebbe forse pi\u00f9 consigliabile un giudice speciale, piuttosto che una sezione speciale presso il Tribunale. \u00c8 proprio per la grande ammirazione che ha della Magistratura ordinaria, che non vedrebbe di buon occhio un tribunale con molte appendici di sezioni specializzate, con giudici dalle diverse attribuzioni, e con procedure le pi\u00f9 difformi, anche in campi in cui la specialit\u00e0 risponde pi\u00f9 che altro a necessit\u00e0 di carattere transitorio.<\/p><p>\u00c8 del parere, pertanto, che non si possa fissare nella Costituzione il principio del divieto assoluto delle giurisdizioni speciali. A favore di tale principi\u00f2 si \u00e8 dichiarato un Comitato di magistrati nominato dal Ministro, mentre la Corte di cassazione si \u00e8 dimostrata molto pi\u00f9 cauta, riconoscendo che il principio della giurisdizione speciale vada riveduto, contenuto e limitato, ma che non per questo tutte le giurisdizioni speciali esistenti debbano essere eliminate.<\/p><p>Si limiterebbe, perci\u00f2, ad esprimere soltanto un orientamento, affermando nella Costituzione la tendenza verso la giurisdizione unica, nel senso di consentire l\u2019eventuale costituzione di giudici speciali solo con l\u2019adozione di particolari cautele. Proporrebbe, quindi, la seguente formula: \u00abNon si possono istituire giudici speciali, se non con legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>Alla obiezione che la legge costituzionale pu\u00f2 sempre derogare alla Costituzione, senza bisogno di dirlo, risponde che anche in altre parti della Costituzione \u00e8 stata usata una simile affermazione, la quale ha in particolare, in questo caso, un valore di orientamento sia per l\u2019avvenire, sia per la valutazione delle giurisdizioni speciali esistenti.<\/p><p>Desidera, infine, porre in evidenza che, mentre in passato le giurisdizioni speciali non davano alcuna garanzia, anche per la possibilit\u00e0 di modificare la Costituzione con legge ordinaria, per l\u2019avvenire esse potranno essere circondate dalle maggiori cautele e non potranno pi\u00f9 ripetersi gli inconvenienti che si sono precedentemente verificati, in quanto ogni giudice, sia ordinario che speciale, dovr\u00e0 uniformarsi a dei princip\u00ee fondamentali, che, almeno in parte, hanno gi\u00e0 trovato posto nella Costituzione, come l\u2019obbligo del contradittorio, la possibilit\u00e0 della impugnazione di tutte le sentenze (cosicch\u00e9 si abbia per lo meno un doppio grado di giurisdizione) e l\u2019obbligo della motivazione delle sentenze. Seguendo, poi, il consiglio accennato dall\u2019onorevole Leone, se nella composizione di queste giurisdizioni speciali si stabilir\u00e0 la partecipazione obbligatoria di magistrati togati (per lo meno di un magistrato presidente), potranno completarsi i capisaldi fondamentali per una sana e concreta garanzia in questo campo.<\/p><p>Concludendo, si dichiara contrario alla pluralit\u00e0 delle giurisdizioni speciali, che sar\u00e0 compito del legislatore ordinario di ridurre il pi\u00f9 possibile, ma non inserirebbe nella Costituzione il divieto assoluto di esse, permettendone invece la costituzione sulla base di princip\u00ee fondamentali che servano a garantire nel medesimo tempo il regolare svolgimento dei giudizi e la difesa dei diritti dei cittadini.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere in posizione di perfetta antitesi all\u2019impostazione data alla questione dall\u2019onorevole Bozzi, al quale fa innanzi tutto rilevare che le sezioni specializzate potrebbero costituire una menomazione del principio dell\u2019indipendenza della magistratura, se la loro composizione fosse lasciata all\u2019arbitrio del legislatore e non vincolata dalla Costituzione. Evidentemente una sezione speciale, in cui il giudice togato resti isolato, non potrebbe essere tale da garantire l\u2019indipendenza del giudizio; onde la necessit\u00e0 di un limite alla partecipazione dei giudici estranei, in modo che il loro numero sia proporzionato a quello dei giudici ordinari.<\/p><p>Circa l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Bozzi di non essere favorevole ad un tribunale con pi\u00f9 sezioni specializzate, osserva che meno favorevoli ancora si pu\u00f2 essere alla pluralit\u00e0 di giurisdizioni speciali, la quale costringerebbe il cittadino, in caso di dubbio, a studiare dei trattati di legislazione per sapere a quale giurisdizione rivolgersi. Quando si abbia, invece, la giurisdizione unica, automaticamente esso adir\u00e0 il giudice competente.<\/p><p>Per quanto riguarda, infine, la creazione di giurisdizioni speciali solo mediante leggi costituzionali, obietta che, se un partito raggiunger\u00e0 nel potere legislativo una tale maggioranza che gli permetta di istituire giurisdizioni speciali con legge costituzionale, allo stesso modo potr\u00e0 successivamente variarne il carattere e la composizione.<\/p><p>Ricorda che lo Stato italiano, da autoritario quale era in origine, si andava evolvendo in stato democratico, ma nel corso della sua evoluzione \u00e8 sorto il fascismo, che lo ha riportato indietro, moltiplicando ed asservendo le giurisdizioni speciali. Oggi, d\u2019altra parte, non vi \u00e8 nemmeno la possibilit\u00e0 di riallacciarsi alla legislazione prefascista, perch\u00e9 anche per quel periodo non pu\u00f2 parlarsi di indipendenza del giudice, dato che non era raro il caso di un ministro che avesse il potere di decidere in materia di conflitti tra la sua amministrazione e il cittadino. A questo proposito riterrebbe opportuno che la Sottocommissione prendesse posizione, esprimendo in modo chiaro il proprio pensiero sul mantenimento, o meno, di quelle giurisdizioni amministrative, nelle quali il giudice \u00e8 anche parte.<\/p><p>Se si riconosco la necessit\u00e0 di dichiarare che bisogna impedire, almeno in linea generale, la formazione di tribunali speciali, attraverso i quali pu\u00f2 distruggersi il principio dell\u2019indipendenza del giudice, in quanto possono aversi giudici parziali, o capi delle amministrazioni che siano giudici e parti nella controversia, si deve inserir\u00f2 nella Costituzione una formula precisa, che non serva soltanto ad aggirare la posizione, ma stabilisca permanentemente il principio che le giurisdizioni speciali sono assolutamente vietate. Se invece si dicesse che tali giurisdizioni si possono formare solo con legge costituzionale, attraverso una simile formula, sarebbe non solo attenuato, ma anche grandemente diminuito il valore solenne che si vuole dare al principio.<\/p><p>Secondo il suo punto di vista, fra gli organi ordinari della giustizia includerebbe anche quelli della giurisdizione amministrativa in senso proprio, cio\u00e8 la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa: fissando altres\u00ec il principio che le sezioni specializzate possono formarsi anche con elementi estranei all\u2019ordinamento giudiziario in misura non superiore ad un terzo.<\/p><p>Nei riguardi, per\u00f2, della giurisdizione amministrativa tributaria, osserva che vi \u00e8 tutta una vasta rete di attribuzioni che riguarda in particolare la giurisdizione sopra elementi di fatto contingenti che richiedono una determinata capacit\u00e0 e conoscenze pratiche da parte del giudice (come, ad esempio, per l\u2019accertamento dei redditi) che non pu\u00f2 essere assorbita dall\u2019ordinamento giudiziario. Per questa parte lascerebbe aperto nella Costituzione il varco alla formazione di una giurisdizione tributaria specializzata, preferibilmente con giudici privati, consentendo sempre pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di ricorso al magistrato ordinario.<\/p><p>Propone perci\u00f2 che gli articoli 12, 13 e 14 siano cos\u00ec formulati:<\/p><p>\u00ab<em>Art. 12 \u2013<\/em> L\u2019esercizio del potere giudiziario appartiene esclusivamente ai giudici ordinari, a norma delle disposizioni che seguono:<\/p><p>\u00abIn materia civile la giurisdizione \u00e8 esercitata dal Conciliatore, dal Pretore, dal Tribunale, dalla Corte d\u2019appello e dalla Corte suprema di cassazione.<\/p><p>\u00abIn materia penale la giurisdizione \u00e8 esercitala dal Pretore, dal Tribunale, dalla Corte d\u2019appello e dalla Corte suprema di cassazione.<\/p><p>\u00abIn materia amministrativa, la giurisdizione \u00e8 esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato.<\/p><p>\u00abTali organi, escluso il Conciliatore e il Pretore, sono collegiali\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 13 <\/em>\u2013 Non possono istituirsi giudici speciali. Possono tuttavia istituirsi con legge, per determinate materie, sezioni speciali presso i giudici ordinari con partecipazione di giudici specializzati ovvero di cittadini esperti, temporaneamente investiti di funzioni giudiziarie. In quest\u2019ultimo caso il numero degli esperti non pu\u00f2 essere superiore al terzo della composizione del collegio\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 14 <\/em>\u2013 In materia tributaria possono istituirsi giurisdizioni speciali. Al contribuente \u00e8 tuttavia riconosciuto il diritto di ricorrere alle giurisdizioni ordinarie per motivi di legittimit\u00e0 e di diritto\u00bb.<\/p><p>Con questa formulazione ritiene che possano essere superate tutte le preoccupazioni affacciate; cio\u00e8: evitare l\u2019istituzione di giudici speciali; mantenere gli organi della giurisdizione amministrativa (Corte dei conti, Consiglio di Stato e Giunta provinciale); riconoscere, infine, con una norma generale, senza scendere nei particolari, la possibilit\u00e0 di creazione di una giurisdizione in materia tributaria, salvo ricorso alla magistratura ordinaria.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva che, mentre egli \u00e8 partito da una premessa generale di abolizione di tutte le giurisdizioni speciali, ivi comprese di conseguenza anche le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l\u2019onorevole Bozzi, ritenendo che tale organo debba essere mantenuto in tutte le sue funzioni, da questa situazione particolare \u00e8 risalito ad un principio generale di difesa delle giurisdizioni speciali, a differenza dei tre Relatori, che sono stati unanimi nel proporne la soppressione.<\/p><p>Ora, a suo avviso, il problema fondamentale non \u00e8 quello di abolire le giurisdizioni speciali, ma quello di vedere se sia opportuno sostituirle con sezioni specializzate della Magistratura ordinaria, sull\u2019esempio di quelle gi\u00e0 esistenti, che hanno dato ottima prova.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione dei colleghi sui rischi che correrebbe l\u2019indipendenza della Magistratura, ove si lasciasse al legislatore la possibilit\u00e0 di creare giurisdizioni speciali, sul tipo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.<\/p><p>Desidera inoltre far rilevare, come ebbe gi\u00e0 occasione di dire in altra seduta, che il lasciar aperto il varco alla creazione di giurisdizioni speciali permette al legislatore di togliere, a poco a poco, alla Magistratura una parte delle sue funzioni, per demandarla a giudici speciali non indipendenti, distruggendo cos\u00ec il principio della unicit\u00e0 della giustizia e l\u2019indipendenza della Magistratura stessa.<\/p><p>Circa il pericolo che anche lo sezioni specializzate potrebbero rappresentare, agli effetti dell\u2019indipendenza della Magistratura, rileva che in tali sezioni, pur essendo composte in parte di tecnici e di periti che non possono dare sufficiente certezza di indipendenza, la garanzia \u00e8 data dalla presenza di magistrati ordinari.<\/p><p>Infine, sulla proposta dell\u2019onorevole Leone di considerare come ordinarie alcune delle giurisdizioni amministrative attualmente esistenti (Corte dei conti, Consiglio di Stato e Giunta provinciale amministrativa), fa osservare che il far parte della Magistratura ordinaria non dipende solo dall\u2019averne la qualificazione, bens\u00ec, dall\u2019essere inclusi, coordinati e inquadrati in quel sistema di garanzie che si vuol stabilire per mantenere l\u2019indipendenza e l\u2019autogoverno della Magistratura. Infatti, se l\u2019autogoverno della Magistratura significa che i giudici debbono essere nominati dal corpo dei magistrati e che le mancanze disciplinari debbono parimente essere sottoposte alla loro competenza, \u00e8 perfettamente inutile affermare che sono giudici ordinari anche i giudici speciali, se non viene loro concessa la stessa garanzia di nomina e di giurisdizione disciplinare. A suo avviso, quindi, il mantenere delle giurisdizioni speciali significherebbe ammettere l\u2019esistenza di organi che, pur amministrando la giustizia, sarebbero privi per\u00f2 delle garanzie essenziali dei giudici ordinari. Per questi motivi, anche essendo disposto a discutere la permanenza in vita del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, come giurisdizioni speciali eccezionalmente mantenute, \u00e8 nettamente contrario a girare la questione, chiamando \u00abordinari\u00bb degli organi che continuerebbero ad essere speciali.<\/p><p>BOZZI desidera chiarire che, sostenendo la non opportunit\u00e0 di sancire nella Costituzione il divieto assoluto della creazione di giurisdizioni speciali, non ha voluto certamente difenderle, avendo anzi affermato la necessit\u00e0 della loro riduzione. Ricorda inoltre di aver detto che, ammettendo il principio della istituzione eccezionale di giudici speciali, si dovr\u00e0 stabilire che ne faccia parte per lo meno un magistrato presidente e che tutti i giudici speciali dovranno sottostare alle garanzie del giudice ordinario.<\/p><p>DI GIOVANNI fa presente che, mentre nel progetto della Commissione nominata dal Ministro Guardasigilli il principio della unicit\u00e0 della giurisdizione \u00e8 affermato in modo categorico, in quello della Corte di cassazione \u00e8 ammesso \u00abin via di massima\u00bb, con il rilievo che in alcuni casi le magistrature speciali rispondono alla necessit\u00e0 di una maggiore specializzazione e non l\u2019ammissione della conservazione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di altre magistrature amministrative.<\/p><p>Personalmente ritiene che soltanto in materia penale debba essere rigidamente affermato il principio della unicit\u00e0 della giurisdizione; cio\u00e8 che non si possa in tale materia ricorrere, in nessun caso, a tribunali speciali. Quindi, in questo campo dovrebbero esistere soltanto la Magistratura ordinaria e giudici precostituiti, salva l\u2019eccezione dei Tribunali militari in tempo di guerra, in quanto determinati da esigenze eccezionali. In materia amministrativa dovrebbe invece ammettersi la conservazione delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, della Giunta provinciale amministrativa e delle Commissioni tributarie. Oltre a queste giurisdizioni speciali, conserverebbe anche quelle Commissioni speciali e quei Collegi arbitrali, che sorgono in relazione alla costante evoluzione del diritto del lavoro e che hanno dato ottime prove per la risoluzione delle controversie.<\/p><p>VANONI ha chiesto di partecipare ai lavori della Sezione per richiamare l\u2019attenzione dei colleghi sulla relazione fatta dal Ministero della Costituente nella parte riguardante la difesa dei cittadini nei confronti dell\u2019Amministrazione finanziaria, in cui sono riassunti i risultati di un\u2019inchiesta espletata da tecnici e pratici in materia di contenzioso tributario.<\/p><p>Da tale inchiesta \u00e8 emersa innanzi tutto l\u2019esigenza di dare all\u2019ordinamento del contenzioso tributario un\u2019impronta meno arbitraria di quella che ha attualmente. Bisogna tenere presente in proposito che vi sono oggi leggi tributarie che escludono la possibilit\u00e0 di ricorrere al giudice ordinario dopo che sia stata adita la Commissione amministrativa; leggi che concedono un solo grado di giurisdizione, escludendo comunque il ricorso alla autorit\u00e0 giudiziaria, e ancora leggi che ammettono addirittura sei gradi di giurisdizione, come nel caso dei ricorsi relativi all\u2019imposta di ricchezza mobile, in cui si hanno tre gradi in sede amministrativa e tre in sede di Magistratura ordinaria. Si passa quindi da un eccesso assoluto di contenzioso, che pu\u00f2 portare alla perdita di anni per la definizione di questioni in materia tributaria, a casi in cui \u00e8 dato un solo grado di giurisdizione. Da questo stato di cose consegue il fondato timore che i diritti e gli interessi dei cittadini non siano opportunamente difesi nei confronti dell\u2019Amministrazione.<\/p><p>Altro rilievo fatto all\u2019attuale ordinamento del contenzioso tributario \u00e8 quello del giudice tributario nominato dal Ministero o dall\u2019Intendenza di finanza, che comunemente appare come una parte. Nell\u2019opinione pubblica \u00e8 infatti molto diffuso il timore che il giudice nominato dall\u2019esponente amministrativo della parte contraria \u2013 se \u00abparte\u00bb si pu\u00f2 chiamare lo Stato in un procedimento \u2013 non sia un giudice completamente imparziale. Di questo timore, del resto, si \u00e8 avuta un\u2019eco anche in una delle ultime discussioni in Assemblea plenaria.<\/p><p>D\u2019altra parte, in materia tributaria \u00e8 necessario tener presente, innanzi tutto, una esigenza di carattere pratico, cio\u00e8 che il procedimento deve essere rapido, in quanto la rapidit\u00e0 dell\u2019accertamento \u00e8 una delle condizioni indispensabili per il funzionamento dell\u2019ordinamento tributario, e, in secondo luogo, l\u2019esigenza che il giudice sia, da un lato, fornito di sufficiente competenza giuridica per valutare l\u2019aspetto di diritto della controversia, e abbia dall\u2019altro adeguate cognizioni tecniche attinenti alla particolarit\u00e0 del procedimento, che non \u00e8 un puro giudizio di diritto, ma \u00e8 spesso un giudizio di equit\u00e0, soprattutto quando si tratta di stimare un fatto nella sua giusta portata.<\/p><p>Di fronte a tutte queste esigenze, cos\u00ec opposte, ed in relazione allo stato attuale della legislazione italiana, bisogna dunque considerare la necessit\u00e0 di una profonda, sostanziale innovazione del procedimento tributario.<\/p><p>Desidera sottoporre ai colleghi le soluzioni che sono state proposte da teorici e pratici, affinch\u00e9 siano esaminate e vagliate con particolare attenzione, tenuto conto soprattutto dell\u2019importanza del fatto, in quanto, secondo quello che gli \u00e8 stato segnalato da alcuni studiosi di statistiche giudiziarie, risulta che davanti alla Corte di cassazione, per un lungo periodo di tempo, oltre il 50 per cento dei giudizi civili era di natura tributaria.<\/p><p>Le proposte fatte riguardano, innanzi tutto, il riconoscimento della competenza esclusiva del giudice ordinario anche in materia tributaria, con la creazione di sezioni speciali, composte prevalentemente da giudici togati, assistiti da esperti per la valutazione dei fatti; in secondo luogo, un grande tribunale amministrativo competente in tutte le materie amministrative, compresa anche la materia tributaria; in terzo luogo, una organizzazione giudiziaria specifica in materia tributaria, a somiglianza della Corte suprema tributaria istituita in Germania dopo la Costituzione di Weimar.<\/p><p>Pone in evidenza come in nessuna di tali proposte ritorni il concetto dominante nell\u2019attuale contenzioso tributario, di organismi prevalentemente o esclusivamente composti di giudici non togati, poich\u00e9 da tutte \u00e8 richiesta la presenza del giudice ordinario. Ci\u00f2 deriva, a suo avviso, dal fatto che con l\u2019organizzarsi di un sistema giuridico degli istituti tributari, l\u2019interpretazione del diritto e l\u2019applicazione delle norme giuridiche diventa sempre pi\u00f9 importante; onde la necessit\u00e0 della presenza di un giudice che sia capace di indirizzare gli altri nella interpretazione e valutazione della legge. D\u2019altra parte non pu\u00f2 negarsi l\u2019esigenza che siano presenti anche persone che abbiano particolare competenza in materia tributaria, per la obiettiva valutazione dei fatti, che, avendo un controllo di valore monetario, richiede altitudini e cognizioni del tulto particolari.<\/p><p>Per concludere, volendo esprimere la sua personale valutazione, di pratico e di studioso, dichiara di ritenere legittima, in materia di contenzioso tributario, la richiesta di una giurisdizione speciale. A suo avviso, forse, nella situazione attuale sarebbe preferibile una Corte tributaria che non il Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale, in quanto tale organo richiede semplicemente una specializzazione, che non \u00e8 maggiore di quella che si riscontra tra i giudici penali e i giudici civili, mentre nel campo tributario \u00e8 realmente necessario un tribunale composto in un modo diverso e che abbia una giurisdizione separata. Non sa se il problema possa essere risolto con risoluzione di sezioni speciali, ma pensa che si debba studiare la possibilit\u00e0 di risolvere tale angosciosa questione, per dare all\u2019Italia un sistema di contenzioso tributario non contradittorio, semplice e soprattutto rapido; perch\u00e9, se si insistesse nel sistema attuale soprattutto in un periodo di democrazia in cui le forme di contenzioso abbreviate saranno via via ridotte, teme fortemente che la forma normale di contenzioso rimarrebbe quella delle imposte dirette, cio\u00e8 una forma di contenzioso che, da un lato, sarebbe estremamente costosa, e dall\u2019altro si presterebbe piuttosto a ritardare il pagamento delle imposte, che non a garantire una retta interpretazione delle leggi tributarie.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone che l\u2019onorevole Vanoni prepari in proposito un progetto, che potrebbe formare oggetto di studio per la Sezione.<\/p><p>VANONI ritiene che sia sufficiente che i colleghi, nel formulare i princip\u00ee, tengano presente la possibilit\u00e0 di prevedere un organo speciale di giurisdizione per il contenzioso tributario.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, pensa che la questione da risolvere sia se il contenzioso tributario debba essere incorporalo nella giurisdizione ordinaria in forma di sezioni speciali, oppure se lo si debba mantenere come giurisdizione speciale.<\/p><p>TARGETTI, per rimanere il pi\u00f9 possibile aderenti al lavoro da svolgere, ritiene sia opportuno tenere presente che negli articoli 12 e 13 nel progetto Calamandrei, 14, 14-<em>bis<\/em>, 15, 21 del progetto Leone, 7 e 20 del progetto Patricolo, vengono risolte, in modi diversi, le questioni riguardanti l\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, le giurisdizioni speciali, i tribunali straordinari e gli organi con cui si esercita il potere giudiziario. Di conseguenza, a suo avviso, pi\u00f9 che discutere intorno alle parole dei vari articoli, \u00e8 necessario stabilire dei princip\u00ee in merito a ciascuna delle varie questioni.<\/p><p>Sul principio della unicit\u00e0 della giurisdizione osserva che, affermandolo, si verrebbe a stabilire un divieto insormontabile alla creazione di giurisdizioni speciali e ritiene che l\u2019onorevole Calamandrei abbia, dal suo punto di vista, ragione nel sostenere che i giudici speciali contrastano il principio dell\u2019autogoverno della Magistratura. Pur riconoscendo l\u2019elevatezza dell\u2019ideale dell\u2019unicit\u00e0 della Magistratura, pensa che, salvo nel campo penale, non sia possibile affermarlo in modo inderogabile, in quanto dovr\u00e0 sempre essere ammessa l\u2019esistenza di un contenzioso amministrativo o tributario.<\/p><p>Dichiara infine di non essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Leone di inserire nella Costituzione un\u2019elencazione degli organi del potere giudiziario, in quanto, oltre tutto, sarebbe necessario risolvere prima il problema della Corte d\u2019assise, dato che la legge sull\u2019ordinamento giudiziario non ha mai fatto parola n\u00e9 dei giurati, n\u00e9 degli assessori.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che della Corte di assise si parler\u00e0 quando si prender\u00e0 in esame l\u2019articolo 21 della relazione Calamandrei.<\/p><p>La seduta termina alle 18.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti e Uberti.<\/p><p><em>Intervenuto, autorizzato,<\/em> <em>l\u2019onorevole <\/em>Vanoni.<\/p><p><em>Assente:<\/em> Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 7. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Di Giovanni \u2013 Vanoni \u2013 Targetti. La seduta comincia alle 16.20. 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