{"id":5316,"date":"2023-10-15T23:39:02","date_gmt":"2023-10-15T21:39:02","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5316"},"modified":"2023-11-14T23:10:48","modified_gmt":"2023-11-14T22:10:48","slug":"martedi-17-dicembre-1946-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5316","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 17 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5316\" class=\"elementor elementor-5316\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6922cc7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6922cc7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5a3288d\" data-id=\"5a3288d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8cf6737 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8cf6737\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461217sed006ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cd05cc3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cd05cc3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>6.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELIA SEDUTA DI MARTED\u00cc 17 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Potere giudiziario <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 Targetti \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Di Giovanni.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.10.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 12 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Unicit\u00e0 della giurisdizione<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e amministrativa, appartiene esclusivamente ai giudizi ordinari, cio\u00e8 ai giudici singoli (conciliatori e pretori), ai Tribunali e alle Corti, istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abAl vertice dell\u2019ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede in la Corte di cassazione istituita per mantenere l\u2019unit\u00e0 del diritto nazionale attraverso la uniformit\u00e0 della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i giudici\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, crede necessaria una precisazione dei vari punti del problema.<\/p><p>Innanzi tutto, quando si parla di \u00abunicit\u00e0 della giurisdizione\u00bb, si intende dire che l\u2019amministrazione della giustizia, in qualsiasi materia (civile, penale e amministrativa), deve essere affidata esclusivamente ad organi previsti e disciplinati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, cio\u00e8 ai giudici ordinari. All\u2019infuori di questi giudici ordinari non debbono esservene altri; se ve ne fossero, non potrebbero che chiamarsi giudici speciali.<\/p><p>Per definire quali sono i giudici ordinari e quali sono gli speciali, occorre seguire un criterio empirico, chiamare, cio\u00e8, ordinari soltanto quelli regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario; onde la necessit\u00e0 di fare nella Costituzione un riferimento a quegli organi che si chiamano ordinari. A questo criterio ed al principio della unicit\u00e0 della giurisdizione \u00e8 informato l\u2019articolo 12 da lui proposto.<\/p><p>Dall\u2019affermazione di questo principio discende il divieto di istituzione di nuovi organi giurisdizionali, diversi da quelli ordinari.<\/p><p>Viene poi il problema di ci\u00f2 che si deve fare degli organi speciali attualmente esistenti. Si devono abolire tutti, oppure qualcuno di essi deve essere conservato? Ed ecco il problema del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali militari e del Contenzioso tributario, problema che sar\u00e0 trattato in seguito.<\/p><p>Potrebbe per\u00f2 manifestarsi la necessit\u00e0, per determinate materie, che al giudice si accompagnasse l\u2019elemento tecnico, e questa esigenza potrebbe, a suo avviso, essere soddisfatta creando non gi\u00e0 delle giurisdizioni speciali, ma delle sezioni specializzate da inserirsi nell\u2019ordinamento della Magistratura ordinaria, e questo \u00e8 appunto preveduto dall\u2019articolo 13 del suo progetto, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Divieto di istituire organi speciali di giurisdizione: abolizione <br \/>di quelli esistenti<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abNon potranno essere creati neanche per legge organi speciali di giurisdizione. Qualora per determinate materie (esclusa in ogni caso quella penale) si ritenga opportuno che i giudici siano forniti di speciali cognizioni tecniche, saranno istituite presso gli organi giudiziari ordinari apposite sezioni specializzate, con la partecipazione di magistrati forniti di una preparazione approfondita nelle materie stesse, ovvero con la partecipazione di cittadini esperti temporaneamente investiti di funzioni giudiziarie.<\/p><p>\u00abGli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti saranno aboliti o trasformati in sezioni specializzate nel termine di \u2026 In seguito all\u2019abolizione delle funzioni giurisdizionali delle Giunte provinciali amministrative e delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, saranno istituite presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate nelle quali sar\u00e0 concentrata la competenza a decidere tutte le controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione, a norma dell\u2019articolo seguente.<\/p><p>\u00ab(<em>Eccezioni al divieto? Corte dei conti? Contenzioso tributario? Tribunali militari?<\/em>)\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa notare che l\u2019articolo 13 del progetto Calamandrei trova riscontro nell\u2019articolo 14 di quello Leone:<\/p><p>\u00abNon possono essere creati tribunali straordinari o speciali.<\/p><p>\u00abPossono istituirsi con legge per determinate materie sezioni speciali presso i Tribunali ordinari con partecipazione di estranei al potere giudiziario in misura non superiore ad un terzo.<\/p><p>\u00abI Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.<\/p><p>\u00abSono soppresse tutte le giurisdizioni straordinarie e speciali esistenti\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei nella impostazione del problema; nella ricerca di un criterio, pi\u00f9 o meno empirico, per definire gli organi ordinari del potere giudiziario, in confronto di quelli speciali ed infine nella determinazione di un modo per impedire al legislatore di creare organi speciali, rendendo per\u00f2 possibile l\u2019adattamento della giurisdizione ordinaria a casi particolari.<\/p><p>Ritiene non possa esservi dissenso circa la unicit\u00e0 della giurisdizione, problema di carattere tecnico, politico e di prestigio del potere giudiziario. Infatti, mentre con l\u2019attuale frazionamento del potere giudiziario riesce talvolta difficile per gli stessi tecnici determinare con precisione la sfera di giurisdizione o di competenza di ciascuno di essi, deve constatarsi che, soprattutto in materia penale, il potere giudiziario ordinario finisce per avere competenza soltanto per i reati di minor gravit\u00e0, sui quali meno si appunta la pubblica opinione. Non v\u2019\u00e8 dubbio, quindi, che nella Costituzione deve trovar posto l\u2019affermazione del principio che per l\u2019avvenire non saranno ammessi organi giudiziari speciali.<\/p><p>Conviene con l\u2019onorevole Calamandrei che, mancando un criterio ontologico per distinguere i giudici ordinari da quelli speciali, occorre far capo ad un criterio empirico al quale, del resto, lo stesso Codice ricorre in molti altri casi. Nessuna difficolt\u00e0, quindi, per quanto riguarda l\u2019affermazione che sono organi giudiziari ordinari solo quelli regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Osserva peraltro che sarebbe opportuno indicare nella Costituzione le linee programmatiche della legge sull\u2019ordinamento giudiziario. In altri termini, si dovrebbero specificare nella Costituzione gli organi giudiziari che dovranno trovare disciplina e regolamento nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario; cosa tanto pi\u00f9 necessaria, in quanto questa legge come in genere tutte le leggi pu\u00f2 essere suscettibile di modificazioni pi\u00f9 o meno frequenti.<\/p><p>Circa il problema degli organi speciali, non gli par dubbio che, decisa la conservazione di taluni di essi, non resti che farli diventare organi della giurisdizione ordinaria. E questo ritiene possa farsi per quelli della giurisdizione amministrativa, che rappresentano il lato pi\u00f9 grosso del problema. Comunque deve innanzi tutto decidersi quali di questi organi speciali dovranno essere mantenuti.<\/p><p>Considera infine la delicata questione della necessit\u00e0 di una certa flessibilit\u00e0 della organizzazione della giustizia, per rendere la giurisdizione ordinaria pi\u00f9 aderente a talune insopprimibili esigenze: mentre da un lato si impedisce, attraverso una solenne affermazione della Costituzione, la formazione di giurisdizioni speciali, dall\u2019altra occorre fin da ora preoccuparsi di adattare, con norma il pi\u00f9 possibile esplicita e tassativa, la giurisdizione ordinaria a quelle particolari esigenze. Dichiara quindi di essere d\u2019accordo sul principio a cui si ispira il primo comma dell\u2019articolo 13 del progetto Calamandrei; ma vorrebbe estendere la norma in esso consacrata a tutte le forme di giurisdizione. In altri termini, si dovrebbe, a suo avviso, adottare una formulazione che rispondesse a questa triplice esigenza: rendere possibili, per certe materie, che leggi particolari determinino organi specializzati di giurisdizione; renderlo possibile mediante l\u2019inserzione in questi organi di giudici specializzati o anche di elementi estranei alla Magistratura, fissando, tuttavia, un limite numerico, per impedire che si possa esautorare il principio della unicit\u00e0 della giurisdizione, immettendo una troppo larga massa di estranei nel potere giudiziario.<\/p><p>UBERTI \u00e8 nettamente contrario al principio della unicit\u00e0 della giurisdizione, per vari motivi. Se un organo specializzato \u00e8 sorto, ci\u00f2 dimostra che esso rispondeva ad una necessit\u00e0. Pu\u00f2 aver funzionato bene o male; ma, specialmente se ha funzionato bene, perch\u00e9 sostituirlo per seguire uno schema teorico che non corrisponde alla realt\u00e0? Egli teme, insomma, il pericolo di una Costituzione avulsa dalla realt\u00e0. Nelle questioni del Contenzioso tributario, ad esempio, la Magistratura ordinaria non pu\u00f2 avere la necessaria competenza. Non \u00e8 possibile applicare una norma costante a situazioni che hanno carattere contingente ed assumono aspetti diversi. La Magistratura ordinaria di fronte a taluni problemi si dimostra eccessivamente pesante, estremamente conservatrice ed in contrasto con tutto ci\u00f2 che rappresenta necessit\u00e0 di progresso sociale.<\/p><p>Affermato nella Costituzione il principio della unicit\u00e0 di giurisdizione, il potere legislativo sarebbe nella impossibilit\u00e0 di costituire Magistrature speciali per risolvere problemi urgenti e contingenti. Se poi si vuol concedere alla Magistratura un\u2019assoluta indipendenza, il pericolo risulter\u00e0 ancora maggiore, perch\u00e9, dato il carattere conservatore della Magistratura stessa, potr\u00e0 talvolta determinarsi un contrasto insanabile tra i poteri dello Stato. N\u00e9 va trascurato che, attraverso le giurisdizioni straordinarie, pi\u00f9 sensibili alla pressione dei fatti sociali, \u00e8 possibile evitare la cristallizzazione della giurisprudenza.<\/p><p>TARGETTI ritiene che il problema della unicit\u00e0 della giurisdizione debba essere considerato alla stregua del concetto generale cui dovrebbero ispirarsi anche le norme relative al potere giudiziario. Pi\u00f9 che contrario al principio della unicit\u00e0, il suo pensiero \u00e8 in contrasto con quello dell\u2019onorevole Leone, che vorrebbe trasferire nella Costituzione norme proprie dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, precisa che egli desidera soltanto che nella Costituzione siano indicati gli organi del potere giudiziario.<\/p><p>TARGETTI obietta che, a suo avviso, la Carta costituzionale deve limitarsi a poche norme fondamentali, in cui sia affermato con chiarezza e con precisione ci\u00f2 che si vuole e ci\u00f2 che non si vuole che venga disposto. Posta la questione in questi termini, \u00e8 risolto anche il problema dei limiti entro i quali \u00e8 opportuno occuparsi del potere giudiziario nella Costituzione. Ricorda, in proposito, che la Carta costituzionale francese si occupa del potere giudiziario in due soli articoli.<\/p><p>Comunque, non gli sembra che la Costituzione debba risolvere il problema della conservazione o del divieto delle giurisdizioni speciali. In questa particolare materia, ogni affermazione deve essere ben ponderata e non bisogna lasciarsi trascinare dal pessimo ricordo che dei Tribunali speciali ha lasciato il fascismo. Nell\u2019attuale momento egli non considera un errore la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa e nemmeno sarebbe favorevole alla soppressione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti o a mutamenti sostanziali nelle loro funzioni tradizionali.<\/p><p>CAPPI dichiara di dissentire dall\u2019onorevole Uberti. Non crede esatto che l\u2019unicit\u00e0 di giurisdizione risponda ad una architettura teorica; risponde invece ad una esigenza logica. Se, in senso largo, unica \u00e8 la materia, unico deve essere anche l\u2019organo. Per altro, dato che il campo della giustizia amministrativa \u00e8 sufficientemente differenziato, si pu\u00f2 anche essere favorevoli alla sua conservazione: ma non si pu\u00f2 condividere l\u2019opinione che i giudici togati non abbiano la capacit\u00e0 per decidere su certe materie. \u00c8 possibile che i giudici specializzati non abbiano competenza in materie diverse dalla loro specializzazione; ma in linea di principio non pu\u00f2 ammettersi che, nel giudicare in queste materie, un cittadino qualsiasi possa essere ritenuto pi\u00f9 capace di un magistrato che ha una cultura, un\u2019esperienza ed un abito giuridico indubbiamente superiori.<\/p><p>Pu\u00f2, fino ad un certo limite, concordare sul pericolo avvertito dall\u2019onorevole Uberti dello strapotere della Magistratura, e il suo autogoverno assoluto, quale \u00e8 sostenuto dall\u2019onorevole Calamandrei, lo lascia perplesso. Preferirebbe il sistema della Costituzione francese, che ammette l\u2019intervento del potere legislativo nella formazione del Consiglio superiore della magistratura, ma non si dissimula il pericolo indubbiamente pi\u00f9 grave che ad un certo momento il potere legislativo possa sottrarre certe materie alla competenza del potere giudiziario.<\/p><p>Conclude riaffermando di essere favorevole al principio della unicit\u00e0 della giurisdizione.<\/p><p>MANNIRONI, senza entrare nella questione della giurisdizione amministrativa, poich\u00e9 aderisce alla sospensiva proposta dall\u2019onorevole Bozzi, basandosi sull\u2019esperienza derivata dalla sua pratica professionale, dichiara di approvare il concetto della unicit\u00e0 della giurisdizione della Magistratura ordinaria. Quindi \u00e8 d\u2019accordo che tale principio sia affermato nella Costituzione e che sia in questa ribadito il divieto delle giurisdizioni speciali. Anche la giurisdizione militare dovrebbe essere abolita, consentendola soltanto per i periodi di guerra.<\/p><p>Pur mantenendo fermo il predominio della Magistratura ordinaria, riconosce tuttavia che nei giudizi in cui si richiedono speciali cognizioni tecniche dovrebbe ammettersi, caso per caso, che esperti non magistrati portassero il contributo della propria competenza in sede giurisdizionale. Concorda per\u00f2 nel ritenere che debba stabilirsi una limitazione del numero di questi elementi estranei, per evitare che essi possano sopraffare il giudizio del magistrato ordinario e quindi la decisione.<\/p><p>\u00c8 pertanto del parere che l\u2019articolo 13 del progetto Calamandrei possa essere mantenuto, sia pure con qualche alleggerimento e con l\u2019aggiunta delle limitazioni di cui al secondo comma dell\u2019articolo 14 del progetto Leone. Sar\u00e0 anche opportuno tener conto, nella formulazione definitiva, di quanto \u00e8 detto nel secondo capoverso dell\u2019articolo 14 del progetto Leone a proposito dei Tribunali militari.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, rispondendo agli onorevoli Uberti e Targetti, prega i colleghi di non creare confusione, sollevando in questa discussione <em>\u2013 <\/em>che \u00e8 essenzialmente di principio <em>\u2013 <\/em>questioni attinenti alla conservazione o meno di giurisdizioni speciali oggi esistenti. Ricorda in proposito di avere gi\u00e0 avvertito che tale questione deve essere accantonata e che il problema del potere giudiziario va studiato come se si facesse un ordinamento giudiziario nuovo.<\/p><p>Afferma che il principio della unicit\u00e0 della giurisdizione deve essere inserito nella Costituzione, perch\u00e9 esso \u00e8, a suo avviso, inscindibile da quello della indipendenza della Magistratura. Se si vuole che i giudici siano indipendenti, bisogna dare all\u2019amministrazione della giustizia una organizzazione che garantisca tale indipendenza. Orbene, mentre \u00e8 giusto riconoscere l\u2019indipendenza ai magistrati ordinari, in quanto essi offrono ogni garanzia, si deve pure ammettere che ove si consentisse la creazione di organi speciali improvvisati, i componenti di questi non presenterebbero le stesse garanzie ed allora il principio della indipendenza della Magistratura verrebbe ad essere vulnerato. Il principio della unicit\u00e0 \u00e8 quindi un corollario necessario di quello della indipendenza. Si pu\u00f2 anche essere contrari al principio della indipendenza della Magistratura, ma allora bisogna avere il coraggio di dirlo, non solo in seno alla Commissione, ma anche nelle pubbliche sedute dell\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>Si potrebbe anche sostenere che il potere dello Stato \u00e8 uno solo e che i giudici non devono fare altro che dare esecuzione alle direttive politiche di chi ha l\u2019autorit\u00e0, e che quindi essi sono dipendenti del Governo. Potrebbe anche ritenersi che questo fosse un sistema migliore; ma, se si ammette la divisione dei poteri, bisogna giungere alla conseguenza della indipendenza della Magistratura.<\/p><p>Di fronte all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Targetti, che si debba cercar di alleggerire il pi\u00f9 possibile le norme relative al potere giudiziario da inserire nella Costituzione, ripete che molti degli articoli contenuti nel suo progetto hanno lo scopo di rendere pi\u00f9 comprensibili i princip\u00ee affermati. Ad ogni modo il principio della unicit\u00e0 \u00e8 uno di quelli che debbono essere consacrati nella Costituzione e, affermando questo principio, si deve specificare anche quali sono gli organi attraverso i quali esso si estrinseca.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, condivide l\u2019opinione che le formulazioni proposte debbano essere alleggerite, ma ritiene che non si possa arrivare al sintetismo della Costituzione francese.<\/p><p>Si dichiara d\u2019accordo su quello che l\u2019onorevole Calamandrei ha detto in risposta agli onorevoli Uberti e Targetti, sulla inscindibilit\u00e0 del principio della unicit\u00e0 della giurisdizione da quello della indipendenza della Magistratura.<\/p><p>Quando si afferma che il potere giudiziario \u00e8 indipendente, occorre anche stabilire i limiti di tale indipendenza. Essendo d\u2019accordo nel voler rendere indipendente il potere giudiziario dagli altri poteri, riconosce esatta l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Calamandrei che questa indipendenza \u00e8 inscindibile dalla unicit\u00e0 di giurisdizione. Altrimenti potrebbe in seguito avvenire, ad esempio, che il potere legislativo e l\u2019esecutivo stabilissero per legge che la Commissione incaricata di risolvere le questioni in materia di affitti sia composta di due proprietari di case, di due inquilini e di un magistrato, o quella che deve pronunciarsi in materia di salari sia composta di due rappresentanti della Camera del lavoro, di due della Confederazione dell\u2019industria e di un magistrato, ed \u00e8 evidente che in tali casi la indipendenza del magistrato verrebbe meno. Analogamente, se in materia di occupazione di terre (che \u00e8 una questione di importanza giuridica, oltre che politica) la legge stabilisse che l\u2019organo giudicante deve essere composto di due ispettori agrari e di un magistrato, poich\u00e9 i due ispettori dipendono dal Ministero dell\u2019agricoltura, l\u2019indipendenza del Magistrato non avrebbe la possibilit\u00e0 di affermarsi.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva che tale era il caso appunto del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, lo conferma, soggiungendo che il Tribunale per la difesa dello Stato non era un organo straordinario, ma un organo speciale di giurisdizione.<\/p><p>All\u2019onorevole Uberti, che ha parlato di sensibilit\u00e0 della giustizia ai problemi sociali, di cristallizzazione della giurisprudenza, di conservatorismo del giudice, risponde che i regimi dittatoriali, come il fascismo, sentono sempre la necessit\u00e0 di presentare alla pubblica opinione queste giurisdizioni speciali sotto l\u2019etichetta di un organo giudiziario permanente, salvo poi ad inserire in esso tanti elementi estranei da sabotare il magistrato.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 rimanere insensibile ai fatti sociali; ma non bisogna temere la cristallizzazione del giudice; occorre invece assolutamente evitare la cristallizzazione della legge. Il giudice non deve essere altro che l\u2019interprete della legge, nel senso pi\u00f9 rigoroso e ortodosso. Le esigenze sociali, il palpito delle riforme sono fenomeni che debbono trovare la loro ripercussione entro la formula della legge; onde la necessit\u00e0 di fare leggi nuove che, rispondendo a queste esigenze, adottino formule di maggiore o minore elasticit\u00e0.<\/p><p>Quando si dice che il giudice decide secondo il suo criterio, soltanto allora gli si pu\u00f2 chiedere una sensibilit\u00e0 ai problemi sociali; ma bisogna sempre evitare un allargamento del potere giudiziario, che sarebbe pericoloso. Ricorda che in Germania, proprio con la dittatura nazista, si pretese di interpretare la sana coscienza popolare e si sostenne che il diritto non \u00e8 scritto nel Codice, ma \u00e8 nella coscienza del popolo: tale coscienza per\u00f2 era interpretata dal F\u00fchrer e i suoi accoliti. \u00c8 quindi necessario che il magistrato rimanga conservatore, non nel senso di essere refrattario all\u2019imponente massa dei problemi sociali che si presentano, perch\u00e9 tali problemi devono essere tradotti in nuove leggi, ma nel senso di interpretare rigidamente la legge esistente.<\/p><p>Di conservatorismo si pu\u00f2 parlare in duplice senso: in quello di difesa di un determinato sistema politico ed economico vigente e in quello di difesa del sistema giuridico. Il giudice deve essere servitore soltanto della legge e di conseguenza conservatore in tal senso: interpretare, cio\u00e8, la legge secondo i fini per i quali \u00e8 stata emanata. Se ad un dato momento la formula e lo spirito della legge sono in contrasto col movimento sociale in atto, il giudice deve tuttavia applicare la vecchia legge fino a che il legislatore non l\u2019abbia modificata. Per l\u2019ordine giuridico di un Paese sarebbe sommamente pericoloso che il giudice avesse la possibilit\u00e0 di adattare la legge a nuovi orientamenti sociali. Condivide le preoccupazioni dell\u2019onorevole Uberti per certe determinate forme di conservatorismo, ma egli le porta sul piano del diritto sostanziale e non su quello del diritto processuale o formale. Non si pu\u00f2, in altre parole, ammettere il cosiddetto diritto libero, dando al giudice la facolt\u00e0 di sovrapporre la sua coscienza politica in senso lato alla interpretazione della legge, che pi\u00f9 non si presta alle nuove esigenze.<\/p><p>Conclude affermando di rimanere fedele ai vecchi princip\u00ee liberali della interpretazione della legge da parte del magistrato.<\/p><p>UBERTI si richiama al periodo precedente al fascismo, e cio\u00e8 agli anni 1919-22, allorch\u00e9 la Magistratura apparve colpevolmente legata alle classi conservatrici, ricordando che, se fu possibile creare una giurisprudenza speciale, sia in materia di patti di lavoro, sia in materia di sfratti, ci\u00f2 fu dovuto al fatto che il legislatore riusc\u00ec a creare delle giurisdizioni speciali. E fu un bene, in quanto si sarebbe altrimenti determinato un urto sociale ancor pi\u00f9 grave di quello verificatosi.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Calamandrei se col sistema proposto sarebbe, ad esempio, possibile creare una Commissione per gli equi affitti con una rappresentanza dei proprietari e degli affittuari, presieduta da un giudice.<\/p><p>Ricorda che le scuole storica e giuridica, nate ben prima del nazismo, non hanno fatto altro che adattare la legislazione alle nuove esigenze attraverso l\u2019interpretazione. A suo avviso, non \u00e8 giusto legare l\u2019attivit\u00e0 del giudice ad un duro criterio di rigida interpretazione, in quanto, se un giorno si rivelasse una immediata ed urgente necessit\u00e0 sociale, si avrebbe un contrasto con il giudice il quale dovrebbe rigidamente interpretare la vecchia legge.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 sempre stato e sempre sar\u00e0 favorevole all\u2019indipendenza del giudice, ma non vede alcun legame fra questa indipendenza e la creazione di Magistrature che abbiano competenza specifica in determinate materie tecniche. Dichiara tuttavia di non volere che l\u2019indipendenza della Magistratura porti gli altri poteri, legislativo ed esecutivo, e l\u2019intera Nazione, a dipendere da un potere incontrollato.<\/p><p>DI GIOVANNI concorda pienamente sul concetto della indipendenza della Magistratura <em>\u2013 <\/em>che riconosce basilare <em>\u2013 <\/em>ritenendolo tuttavia non contrastante con il riconoscimento di magistrature speciali, fornite di competenza tecnica particolare. Non ritiene giustificata la preoccupazione dell\u2019onorevole Leone, secondo cui il giudice, nelle giurisdizioni speciali, rischia di essere sopraffatto dagli elementi tecnici non appartenenti alla Magistratura, perch\u00e9 in questi casi non \u00e8 negata l\u2019indipendenza del giudice, ma si possono avere soltanto delle discordanze di vedute tra i tecnici e il magistrato. Non consente neppure con quanto da taluno \u00e8 stato sostenuto, nel senso che l\u2019interpretazione della legge contribuirebbe all\u2019evoluzione del diritto, perch\u00e9 in tal caso si riprodurrebbe la posizione del pretore romano che aveva la potest\u00e0 \u00ab<em>corrigendi vel supplendi<\/em>\u00bb; in altri termini, si darebbe al magistrato una potest\u00e0 legislativa sotto forma di interpretazione della legge. Saranno le esigenze sociali ad imporre una evoluzione del diritto e saranno sempre gli organi competenti a ravvisare queste necessit\u00e0 e a legiferare in conseguenza, senza concedere al magistrato la facolt\u00e0 di supplire alla legge attraverso la sua interpretazione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, all\u2019onorevole Uberti, che ha domandato come ci si dovrebbe comportare qualora fosse inserito nella Costituzione il divieto della giurisdizione speciale, allorch\u00e9 si presentasse l\u2019opportunit\u00e0 politica di costituire un collegio in cui fossero rappresentate due categorie economiche in conflitto, risponde che, qualora per determinate materie si ritenesse opportuno che i giudici fossero forniti di speciali cognizioni tecniche, potrebbero istituirsi presso il giudice ordinario apposite sezioni sotto la presidenza del pretore. Praticamente saranno chiamati di volta in volta determinati competenti in materia; interessante \u00e8 che si tratti di sezioni speciali, incuneate nella gerarchia giudiziaria.<\/p><p>All\u2019onorevole Targetti fa osservare che il principio della indipendenza della Magistratura viene affermato, non per favorire i magistrati, bens\u00ec per garantire ai cittadini la tutela dei loro diritti e soprattutto per mantenere fermo quel grande vantaggio che \u00e8 rappresentato dalla certezza relativa del diritto, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di trovare, con un certo calcolo approssimativo di probabilit\u00e0, una tutela nel giudice quando si crede di aver ragione. Lasciando al Governo la potest\u00e0 di creare organi speciali di giurisdizione, la Magistratura potrebbe in effetti rimanere indipendente, ma con l\u2019andar del tempo tutta la materia ad essa demandata potrebbe essere via via affidata a Tribunali speciali ed i cittadini perderebbero cos\u00ec la garanzia della tutela dei loro diritti.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Leone ha presentato la seguente proposta:<\/p><p>\u00abPossono istituirsi con legge, per determinate materie, sezioni speciali presso i Tribunali ordinari con partecipazione di giudici specializzati ovvero di cittadini esperti, temporaneamente investiti di funzioni giudiziarie. In quest\u2019ultimo caso il numero degli esperti non pu\u00f2 superare il terzo della composizione del collegio\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 17.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Patricolo, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 6. RESOCONTO SOMMARIO DELIA SEDUTA DI MARTED\u00cc 17 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Uberti \u2013 Targetti \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Di Giovanni. 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