{"id":5309,"date":"2023-10-15T23:37:27","date_gmt":"2023-10-15T21:37:27","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5309"},"modified":"2023-11-14T23:04:27","modified_gmt":"2023-11-14T22:04:27","slug":"domenica-15-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5309","title":{"rendered":"DOMENICA 15 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5309\" class=\"elementor elementor-5309\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2338299 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2338299\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ffb310f\" data-id=\"ffb310f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cc6cf22 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"cc6cf22\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461215sed067ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-38dce21 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"38dce21\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>67.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI DOMENICA 15 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Commemorazione dell\u2019onorevole Luigi Battisti<\/p><p>Presidente \u2013 Di Giovanni \u2013 La Rocca.<\/p><p>Autonomie locali (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Calamandrei \u2013 Fabbri \u2013 Tosato \u2013 Mortati \u2013 Ambrosini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Uberti \u2013 Perassi \u2013 Bozzi \u2013 Mannironi \u2013 Grieco \u2013 Targetti \u2013 Laconi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Fuschini \u2013 Lussu \u2013 Vanoni \u2013 Nobile \u2013 Conti \u2013 Bordon.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.15.<\/p><p>Commemorazione dell\u2019onorevole Luigi Battisti.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 sicuro di interpretare l\u2019unanime sentimento dei colleghi rivolgendo un devoto, commosso pensiero alla memoria dell\u2019onorevole Gigino Battisti, cos\u00ec immaturamente scomparso. Ricorda le sue alte virt\u00f9 patriottiche e come egli degnamente portasse l\u2019eredit\u00e0 del nome paterno, cos\u00ec profondamente venerato.<\/p><p>DI GIOVANNI, quale compagno di Cesare Battisti nella guerra del 1915-18, sente il dovere di rivolgere un pensiero e un saluto alla vedova dell\u2019Eroe ed alla famiglia tutta del suo figliuolo scomparso.<\/p><p>LA ROCCA prega il Presidente di vedere se non sia il caso di adoperarsi di iniziativa dell\u2019Assemblea in favore della famiglia del caro collega estinto.<\/p><p>PRESIDENTE assicura che si render\u00e0 interprete presso il Presidente dell\u2019Assemblea di questa espressione di solidariet\u00e0 manifestata dal collega La Rocca.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 20:<\/p><p>\u00ab\u00c8 istituita nella Regione una Corte di giustizia amministrativa le cui decisioni sono impugnabili dinnanzi al Consiglio di Stato.<\/p><p>\u00abPotranno essere istituite Sezioni della Corte in sede diversa dal capoluogo della Regione\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI ritiene prematuro l\u2019esame di questo articolo. Osserva che presso la seconda Sezione della seconda Sottocommissione, che tratta del potere giudiziario, \u00e8 in discussione tutto il problema della giustizia amministrativa, che non si sa ancora se sar\u00e0 mantenuta a s\u00e9 stante o se verr\u00e0 considerata come un organo della giurisdizione unica; cio\u00e8 se, in luogo delle attuali Giunte provinciali amministrative, si avr\u00e0 presso la Regione un organo indipendente di giustizia amministrativa o se questi organi regionali saranno incardinati nell\u2019ordinamento della giustizia ordinaria.<\/p><p>FABBRI rileva come sia possibile sostenere che la giustizia amministrativa emani dal potere esecutivo o dal potere giudiziario, e ritiene che il problema possa essere trattato qui, se non altro per affermare qualche principio che servir\u00e0 di norma alla seconda Sezione. Afferma trattarsi di un problema di importanza fondamentale e ricorda le diverse opinioni espresse al riguardo sia dalla Cassazione che dalla Magistratura. Si rimette ad ogni modo al parere della Sottocommissione.<\/p><p>TOSATO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei, perch\u00e9 la questione della giustizia amministrativa, pi\u00f9 che riguardare l\u2019organizzazione della Regione, riguarda l\u2019ordinamento del potere giudiziario. Per il nesso che esiste fra giustizia amministrativa e potere giudiziario, non ritiene che si possa trattare questo argomento in sede di organizzazione della Regione: ed osserva che le Giunte provinciali amministrative, come sono oggi costituite, non offrono alcuna garanzia. \u00c8 favorevole al rinvio dell\u2019articolo 20 all\u2019esame della seconda Sezione.<\/p><p>MORTATI vorrebbe che fosse chiarito se queste nuove Corti di giustizia amministrativa sarebbero organi regionali od organi statali: personalmente propende per questa seconda ipotesi.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la giustizia amministrativa dovrebbe essere di competenza dello Stato. Ricorda i lavori del Comitato di redazione sulla questione, l\u2019accordo raggiunto sulla creazione di una Corte di giustizia amministrativa e le divergenze sorte circa le modalit\u00e0 di attuazione. Personalmente ritiene che questa Corte debba essere costituita in prevalenza da tecnici e da magistrati ed integrata da elementi elettivi. Non si oppone a che la questione sia rinviata alla seconda Sezione, con l\u2019intesa per\u00f2 che la giustizia amministrativa debba essere di competenza di un organo che ha sede nella Regione.<\/p><p>UBERTI \u00e8 del parere che la questione possa essere rimessa alla seconda Sezione, salvo poi a ritornare all\u2019esame della seconda Sottocommissione. Circa la composizione di questa Corte di giustizia amministrativa ricorda come in seno al Comitato si sia manifestata, tra le altre opinioni, quella che tale Corte fosse costituita in parte da elementi elettivi ed in parte da tecnici e da funzionari. Il Comitato si \u00e8 orientato verso una rappresentanza elettiva, ma egli ha l\u2019impressione che la seconda Sezione voglia adottare il criterio di una Corte di giustizia costituita da magistrati. Ad ogni modo, ritiene necessario sostituire un altro organo alle soppresse Giunte provinciali amministrative, per non lasciare una lacuna nell\u2019organizzazione regionale.<\/p><p>PERASSI non trova difficolt\u00e0 a che si rinvii il problema alla seconda Sezione, in quanto esso si riconnette al problema pi\u00f9 generale dell\u2019amministrazione della giustizia. Crede per\u00f2 che quello della giustizia amministrativa debba essere esaminato sotto l\u2019aspetto dell\u2019ordinamento regionale e cita l\u2019esempio dell\u2019ordinamento della Val d\u2019Aosta, in cui si \u00e8 creata una Giunta giurisdizionale amministrativa costituita con criteri che contemperano le diverse esigenze, poich\u00e9 \u00e8 composta da magistrati, da tecnici e da elementi designati dal Consiglio della Valle.<\/p><p>BOZZI non si oppone al rinvio del problema all\u2019esame della seconda Sezione. Ricorda che l\u2019onorevole Calamandrei ha presentato un progetto che riguarda anche gli organi della giustizia amministrativa centrale: la soluzione che a tale riguardo si adotter\u00e0 riverberer\u00e0 le sue conseguenze anche sul piano della giustizia amministrativa locale. Si dovr\u00e0 tenere specialmente conto dei ricorsi che saranno ammessi contro le decisioni dell\u2019organo regionale, per dare a questo una particolare struttura.<\/p><p>CALAMANDREI, affinch\u00e9 il lavoro della seconda Sezione sia fruttuoso, crede che la Sottocommissione potrebbe ora delibare la questione ed esprimere un suo parere circa la composizione di questi organi regionali di giustizia amministrativa e dare anche una indicazione di orientamento sulle due soluzioni che ha gi\u00e0 prospettato e che la seconda Sezione dovr\u00e0 discutere.<\/p><p>DI GIOVANNI ricorda quanto \u00e8 previsto nello Statuto della Regione siciliana a proposito di questo problema, che ritiene connesso con quello del potere giudiziario.<\/p><p>MANNIRONI non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei che si possa fin d\u2019ora utilmente esaminare l\u2019argomento: sar\u00e0 meglio decidere prima se la Giustizia amministrativa dovr\u00e0 sopravvivere autonomamente. \u00c8 d\u2019opinione di rinviare la discussione sull\u2019articolo 20 a dopo che la seconda Sezione si sar\u00e0 pronunciata nella questione.<\/p><p>PRESIDENTE, riassumendo la discussione, fa presenti le due proposte che sono state fatte circa il rinvio della questione di cui all\u2019articolo 20 all\u2019esame della seconda Sezione, con o senza una delibazione della Sottocommissione. Pone in votazione la proposta di rimettere la questione all\u2019esame della seconda Sezione, senza alcuna preventiva delibazione:<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dichiara che la discussione sull\u2019articolo 20 \u00e8 rinviata a dopo che la seconda Sezione avr\u00e0 fatto conoscere alla Sottocommissione le sue decisioni al riguardo; con l\u2019intesa che nelle sue conclusioni la seconda Sezione terr\u00e0 conto del lavoro compiuto dal Comitato di redazione in ordine a questo argomento.<\/p><p>Mette in discussione l\u2019articolo 21 del progetto del Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abLo Statuto di ogni Regione sar\u00e0 deliberato, in armonia ai princip\u00ee informatori degli articoli precedenti, dalla rispettiva Assemblea regionale, e verr\u00e0 sottoposto alla ratifica del Parlamento\u00bb.<\/p><p>GRIECO \u00e8 contrario a questo articolo e ne propone la soppressione per le ragioni gi\u00e0 altra volta esposte. Sarebbe favorevole allo Statuto unico, ma suo parere ci\u00f2 equivarrebbe \u2013 salvo per le quattro Regioni di cui si parla all\u2019articolo 2 \u2013 a fare riferimento alla legge comunale e regionale.<\/p><p>MORTATI propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLo Statuto di ogni Regione sar\u00e0 stabilito in armonia ai princip\u00ee costituzionali con legge dell\u2019Assemblea regionale deliberata alla presenza di almeno la met\u00e0 dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti\u00bb.<\/p><p>TARGETTI chiede che cosa avverrebbe nel caso di mancata ratifica dello Statuto regionale da parte del Parlamento.<\/p><p>FABBRI aderisce ai concetti esposti dall\u2019onorevole Grieco, ma non sarebbe per l\u2019abolizione assoluta dell\u2019articolo 21, in quanto con ci\u00f2 si lascerebbe una lacuna nel progetto dell\u2019autonomia regionale. Direbbe quindi: \u00abLo Statuto della Regione, in armonia ai princip\u00ee della Costituzione, sar\u00e0 deliberato in sede di legge comunale e regionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, esprime la sua opinione personale. Lo Statuto deve sostanzialmente contenere il regolamento di applicazione delle norme stabilite nella Costituzione: ma sarebbe formalmente una legge della Regione per la quale \u00e8 prevista l\u2019approvazione del Parlamento. Ritiene che soltanto la parola \u00abStatuto\u00bb sia causa di apprensioni, ed egli non esiterebbe a riconnettere il congegno della sua formazione a quello previsto dall\u2019articolo 12, cio\u00e8 con possibilit\u00e0 di impugnativa da parte del Governo centrale. Con ci\u00f2 spiega l\u2019inciso dell\u2019articolo 21: \u00abverr\u00e0 sottoposto a ratifica del Parlamento\u00bb, che fu dal Comitato preferito all\u2019altro: \u00absar\u00e0 approvato dal Parlamento\u00bb, per rendere pi\u00f9 chiaro che ogni Regione ha il modo di attuare i princip\u00ee stabiliti dalla Costituzione. Cos\u00ec, quando il Parlamento avr\u00e0 detta l\u2019ultima parola, nessuna controversia sar\u00e0 pi\u00f9 possibile.<\/p><p>Risponde all\u2019onorevole Targetti che, in caso di mancata ratifica dello Statuto regionale da parte del Parlamento, si seguirebbe il principio generale che non pu\u00f2 essere se non quello dell\u2019articolo 12, e l\u2019Assemblea regionale sarebbe nuovamente investita della questione.<\/p><p>MORTATI osserva all\u2019onorevole Grieco che un potere di autorganizzazione \u00e8 stato dato anche al Comune; non crede quindi che lo si possa negare alla Regione: la Regione lo esplicher\u00e0 nell\u2019ambito della competenza conferitale dalla legge speciale, cio\u00e8 mediante emanazione del suo Statuto.<\/p><p>LACONI ha rilevato dalla discussione come si parli impropriamente di \u00abStatuto\u00bb e quindi vorrebbe che si sostituisse questa parola, la quale non ha senso dopo la elaborazione fatta dalla Sottocommissione di ben 20 articoli i quali costituiscono, a suo parere, il vero Statuto della Regione. Non crede che l\u2019ordinamento della Regione possa essere cos\u00ec fluttuante da seguire la mutevole sorte delle assemblee, e quindi \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Grieco di affidare questa materia ad una legge che fissi l\u2019inquadramento generale della Regione e del Comune, lasciando poi a ciascuna Regione, entro un ambito preciso, la facolt\u00e0 di regolamentarsi da s\u00e9.<\/p><p>LA ROCCA ritiene anch\u2019egli fuori luogo parlare di Statuti particolari delle Regioni e propone che, invece della parola \u00abstatuto\u00bb, si dica \u00abregolamento\u00bb, come \u00e8 suggerito da quanto ha detto il Relatore.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che questa sarebbe una legge di integrazione e che, con la parola \u00abStatuto\u00bb, si deve intendere quel complesso di norme che ogni ente si d\u00e0 all\u2019atto della sua costituzione.<\/p><p>BOZZI non ritiene fondate le preoccupazioni di alcuni colleghi, perch\u00e9 la potest\u00e0 di emanare lo Statuto spetterebbe sempre alla Regione come ente autonomo, anche se nell\u2019articolo 21 non se ne facesse menzione; perch\u00e9, in definitiva, tali Statuti non sono altro che regolamenti.<\/p><p>Pi\u00f9 grave ritiene la questione se questi Statuti debbano essere sottoposti a ratifica del Parlamento o debbano seguire la procedura normale prevista dall\u2019articolo 12, propria di ogni legge della Regione. Trova una certa contraddizione in quanto ha detto il Relatore, perch\u00e9, mentre con la procedura dell\u2019articolo 12 il Governo pu\u00f2 rinviare o non rinviare al Parlamento o all\u2019Alta Corte costituzionale, per questioni di legittimit\u00e0 o di merito, le deliberazioni delle Regioni, nel caso previsto dall\u2019articolo 21 il Governo avrebbe un\u2019attivit\u00e0 vincolata, in quanto dovrebbe rinviare necessariamente lo Statuto che non avesse approvato.<\/p><p>Rileva poi la impropriet\u00e0 della parola \u00abratifica\u00bb, poich\u00e9 qui si \u00e8 nel campo dell\u2019\u00abapprovazione\u00bb.<\/p><p>La garanzia di questa approvazione non sussisterebbe, se si sopprimesse l\u2019articolo: perci\u00f2 egli \u00e8 del parere che lo si debba mantenere.<\/p><p>MANNIRONI propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abOgni Regione potr\u00e0 emanare un Regolamento per l\u2019attuazione delle norme generali costituzionali; tale Regolamento sar\u00e0 sottoposto all\u2019approvazione prevista dall\u2019articolo 12\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE suggerisce un emendamento di forma: \u00absottoposto alla procedura prevista dall\u2019articolo 12\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI osserva che il vero Statuto costitutivo della Regione \u00e8 quello che la Sottocommissione sta ora discutendo, per cui la Regione avrebbe, se mai, il diritto di emanare norme di applicazione, diritto riconosciuto dall\u2019articolo 4, con i temperamenti previsti dall\u2019articolo 12. Riterrebbe quindi superflua una legge speciale intesa come legge regolamentare; ad ogni modo, questa non potrebbe essere uniforme per tutte le Regioni, dovendo adattarsi alle particolari condizioni di ciascuna.<\/p><p>PERASSI rileva la differenza tra il significato giuridico della parola \u00abStatuto\u00bb, adoperata nell\u2019articolo 2 e nell\u2019articolo 21: nel primo caso si tratta di una legge dello Stato, nel secondo di un atto quale \u00e8 previsto nella legge istituzionale di un ente; ed in quest\u2019ultimo significato \u00e8 qui adoperata la parola \u00abStatuto\u00bb. Questo conterr\u00e0 quindi tutti quei dettagli non vincolati o precisati dalla Costituzione o dalle leggi integrative: cos\u00ec, ad esempio, lo stabilire l\u2019indennit\u00e0 dei membri dell\u2019Assemblea Regionale, la eventuale suddivisione delle Province in circoscrizioni minori, ecc.<\/p><p>Quanto alla proposta Mortati, rileva che essa contiene una procedura un po\u2019 pi\u00f9 complicata di quella prevista dal Comitato, ma accetta il criterio della maggioranza qualificata. Tale proposta, poi, non fa parola dell\u2019intervento dello Stato, mentre quella del Comitato parla di \u00abratifica\u00bb (parola giuridicamente impropria), analogamente a quanto avviene in Svizzera per le Costituzioni cantonali, che debbono essere approvate dall\u2019Assemblea federale. Egli potrebbe accedere alla proposta Mortati nel senso che lo Statuto seguirebbe la sorte della legge ordinaria; ma, per avere maggiori garanzie, crede si potrebbe stabilire che gli Statuti regionali debbano essere sottoposti all\u2019approvazione del Parlamento Nazionale.<\/p><p>GRIECO domanda quale margine potr\u00e0 restare per lo Statuto regionale se come spesso si \u00e8 ricordato vi sar\u00e0 una legge regionale e comunale.<\/p><p>PERASSI ritiene che un margine vi sar\u00e0 sempre, perch\u00e9 le varie leggi statali, a cui spesso \u00e8 fatto riferimento nella Costituzione, non potranno regolare se non le materie ad esse dalla Costituzione stessa demandate.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara che, se per \u00abStatuto\u00bb deve intendersi un regolamento interno in senso stretto, ci\u00f2 lo convince sempre pi\u00f9 dell\u2019inutilit\u00e0 dell\u2019articolo 21: aderisce quindi alla proposta di soppressione fatta dall\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>FUSCHINI invita i colleghi ad esaminare quanto \u00e8 stato elaborato finora nei riguardi della struttura speciale dell\u2019ente Regione. Si \u00e8 tracciata l\u2019ossatura dello Statuto regionale: quello di cui ora si parla non pu\u00f2 riguardare che dei modi di esecuzione di determinati princip\u00ee gi\u00e0 elaborati. Pensa quindi che possa esser sufficiente stabilire che l\u2019Assemblea regionale, nella sua potest\u00e0 regolamentare, fisser\u00e0 questi modi di esecuzione, in maniera che vi sia una garanzia per tutti. Accetta quindi la proposta dell\u2019onorevole Mortati, che d\u00e0 questa garanzia imponendo una maggioranza qualificata per l\u2019approvazione degli Statuti regionali.<\/p><p>NOBILE presenta una proposta sostitutiva del seguente tenore:<\/p><p>\u00abUna legge dello Stato stabilir\u00e0 le norme generali per l\u2019applicazione dell\u2019ordinamento regionale\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI d\u00e0 ragione del suo emendamento sostitutivo, facendo presente che ha inteso riferirsi ad una attivit\u00e0 legislativa della Regione che integri o attui, attraverso norme regolamentari, le norme generali che si stanno delineando nella Costituzione. Afferma che non \u00e8 esatto dire che quanto si sta facendo in questa sede \u00e8 lo Statuto definitivo della Regione, perch\u00e9 ci\u00f2 non basta a far funzionare la Regione. Si richiama alle disposizioni dell\u2019articolo 4-<em>ter<\/em>, per rilevare la necessit\u00e0 di dare nella Costituzione alle Regioni espresso mandato di esercitare questo potere regolamentare.<\/p><p>LUSSU rileva che la preoccupazione dei colleghi i quali hanno chiesto la soppressione dell\u2019articolo 21 e la richiesta di una legge speciale, nasce forse dal timore di dare ad ogni Regione un carattere eccessivamente particolaristico, a danno della legislazione generale e del potere centrale. Tale preoccupazione, a suo parere, non \u00e8 fondata, perch\u00e9 vi \u00e8 sempre la legge costituzionale che detta i princip\u00ee fondamentali regolatori dell\u2019ente Regione, fuori dei quali vi sarebbe soltanto l\u2019arbitrio. Ricorda che il Comitato, parlando di Statuto, ha inteso appunto parlare dell\u2019organizzazione interna della Regione nei limiti consentiti dai princip\u00ee fondamentali compresi nella Carta costituzionale. Ritiene che la parola \u00abStatuto\u00bb possa far nascere degli equivoci, e che forse sarebbe stato bene adoperarla soltanto per le quattro Regioni a cui fa riferimento l\u2019articolo 2; mentre qui si sarebbe dovuto parlare di \u00aborganizzazione interna\u00bb. Ma osserva che l\u2019essenziale \u00e8 di consentire che la Regione si costruisca da s\u00e9 questa organizzazione interna. Fa inoltre presente la garanzia stabilita dall\u2019articolo 21 ed accetterebbe anche la condizione della maggioranza qualificata e della ratifica del Parlamento. Si dichiara perci\u00f2 favorevole alla conservazione dell\u2019articolo 21, accettando eventualmente una modificazione del termine \u00abStatuto\u00bb.<\/p><p>UBERTI ritiene che, se si fosse dovuto fare un vero Statuto della Regione, si sarebbero dovuti redigere ben pi\u00f9 di 24 articoli, mentre ci si \u00e8 limitati ai punti fondamentali e sostanziali, a fissare cio\u00e8 i limiti entro i quali lo Statuto della Regione deve rimanere. Cita l\u2019esempio della Deputazione regionale, per la quale \u00e8 riservato appunto allo Statuto stabilire il modo di formazione e fissare il numero dei membri: cos\u00ec si dica per i bilanci, per le spese facoltative ecc. Tutta l\u2019organizzazione interna della Regione resta, a suo parere, riservata allo Statuto regionale. Teme che, affidando ad una legge regionale e comunale la facolt\u00e0 di stabilire questa organizzazione, possa verificarsi qualche intromissione della burocrazia centrale e togliersi cos\u00ec ogni possibilit\u00e0 di affermazione della Regione. Ancor oggi, infatti, in molti casi \u00e8 l\u2019Amministrazione statale quella che decide in luogo del Parlamento e del Governo. Si dichiara perci\u00f2 contrario ad un regolamento generale sulle Regioni, che ne vulnererebbe gravemente l\u2019autonomia.<\/p><p>Non fa questione di parole; l\u2019importante \u00e8 che siano affermati alcuni princip\u00ee fondamentali, che verranno sviluppati poi diversamente nelle varie Regioni.<\/p><p>Ritiene che l\u2019obbligo della ratifica, mentre impedisce qualsiasi infrazione alle norme fondamentali dello Stato, garantisca una collaborazione effettiva tra il Parlamento e le forze regionali, senza il pericolo di una predisposizione dal centro, fondamentalmente contraria all\u2019autonomia regionale.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 necessario mantenere l\u2019articolo 21.<\/p><p>VANONI osserva che non si \u00e8 tenuta abbastanza presente la chiarificazione tecnica data dall\u2019onorevole Perassi, che cio\u00e8 esiste un zona, una materia di competenza della Regione, che deve essere regolata. Afferma che, se la Regione non ha un suo Statuto, si attenua notevolmente il contenuto dell\u2019autonomia regionale. Il fatto che si passa da uno Stato accentratore ad uno Stato organizzato su basi regionali non deve fuorviare nella valutazione della opportunit\u00e0 di uno Statuto, sulla quale non potrebbe sorgere dubbio se si fosse invece passati dal particolare all\u2019unitario e al centrale.<\/p><p>A proposito delle Regioni gi\u00e0 in possesso di un particolare Statuto, dichiara che non si pu\u00f2 accettare il concetto di due diversi tipi di autonomia: esso \u00e8 unico, ma pu\u00f2 essere diverso il contenuto concreto delle singole autonomie. Non pu\u00f2 aderire, perci\u00f2 \u2013 e parla anche a nome del suo Partito \u2013 a quanto risulterebbe dalle affermazioni dell\u2019onorevole Grieco, che solo quattro Regioni hanno l\u2019autonomia e le altre un semplice decentramento amministrativo: vi \u00e8, invece, un ordinamento autonomo regionale per tutte le Regioni; ed egli vorrebbe salvato anche il nome di \u00abStatuto\u00bb, che discipliner\u00e0 una autonomia pi\u00f9 o meno estesa.<\/p><p>Ritiene per\u00f2 che questa esigenza della regolamentazione delle singole autonomie debba essere realizzata nel quadro dell\u2019unit\u00e0 dello Stato; ed appunto per evitare contrasti, soccorre la proposta di sottoporre gli Statuti regionali all\u2019approvazione del Parlamento, che egli interpreta come un espediente tecnico per realizzare un controllo. Quanto alla esigenza di non permettere una eccessiva divergenza tra i singoli Statuti, crede che possa essere soddisfatta col sistema che vale per tutte le leggi regionali in caso di conflitto di interessi, previsto dall\u2019articolo 12.<\/p><p>NOBILE aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Grieco. Non ritiene che si attenui il concetto di autonomia eliminando la parola \u00abStatuto\u00bb e prevede gravi divergenze tra uno Statuto e l\u2019altro, se si lascia ad ogni Regione la facolt\u00e0 di darsene uno. Si preoccupa della esagerazione del concetto di autonomia, che lo porta a pensare alla creazione di dicasteri regionali. Trova giusto che si debba concedere ad ogni Regione la regolamentazione della sua struttura, ma crede sia sufficiente una legge generale di applicazione dell\u2019ordinamento regionale.<\/p><p>Dichiara infine che, nel caso che il suo emendamento non fosse approvato, si assocerebbe alla proposta dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>CONTI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Vanoni e ritiene che si debba mantenere il termine \u00abStatuto\u00bb. Bisogna affermare il diritto di tutte le Regioni di darsi l\u2019ordinamento pi\u00f9 confacente ai loro interessi e alla loro natura.<\/p><p>BORDON non ha nulla da obiettare a che si emanino \u00abStatuti\u00bb o meglio \u00abRegolamenti\u00bb per ogni Regione; ma osserva che non tutte le Regioni vanno poste su uno stesso piano, perch\u00e9 l\u2019effetto giuridico della legge, rispetto all\u2019autonomia, ha un carattere costituzionale speciale per le quattro Regioni di cui all\u2019articolo 2, ed un carattere generale rispetto alle altre. Ricorda il tipo particolare di autonomia che si \u00e8 dato alla Val d\u2019Aosta.<\/p><p>TOSATO osserva che la questione presenta due aspetti: uno puramente verbale \u00e8 l\u2019altro sostanziale. Si domanda se deve parlarsi di \u00abStatuto\u00bb o di \u00abRegolamento\u00bb e risponde che, in quanto ogni ente ha un proprio assetto fondamentale che regola la sua organizzazione e la sua attivit\u00e0, in quanto cio\u00e8 esso vive, esso ha un proprio \u00abStatuto\u00bb: e la parola non deve destare preoccupazioni di sorta.<\/p><p>Ritiene che con questi articoli non si sia fatto lo Statuto della Regione: si sono soltanto date delle norme costituzionali che prevedono la creazione dell\u2019Ente Regione, ma che non gli danno ancor vita, poich\u00e9 vita gli verr\u00e0 data solo da un atto concreto, dallo Statuto, il quale dovr\u00e0 naturalmente rispettare le norme fondamentali gi\u00e0 emanate, come limite della sua portata. Ritiene che questo Statuto potr\u00e0 contenere moltissimo: dall\u2019organizzazione della Deputazione regionale a quella sanitaria, dalla formazione dei diversi uffici all\u2019organico degli impiegati. Pensa che una legge regionale generale per le Regioni darebbe un risultato perfettamente analogo a quello che ha dato la legge provinciale e comunale per i Comuni, ed avrebbe, oltre allo stesso difetto di plasmare tutte le Regioni in egual modo, anche l\u2019altro pi\u00f9 grave di limitare di fatto la loro autonomia. Ritiene che, dal momento che si \u00e8 creata la Regione, \u00e8 necessario darle una propria individualit\u00e0 e, sempre nell\u2019\u00e0mbito della Costituzione, un margine di discrezionalit\u00e0; e non soffocare l\u2019esigenza fondamentale della sua autonomia.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la controversia sia pi\u00f9 di forma che di sostanza, perch\u00e9 \u00e8 da tutti riconosciuta la necessit\u00e0 che la Regione perfezioni l\u2019ordinamento stabilito dalla Costituzione. Una volta precisato il significato della parola \u00abStatuto\u00bb, esso non pu\u00f2 suscitare preoccupazioni ed egli non avrebbe difficolt\u00e0 a proporre che si concretasse non nei limiti di una semplice regolamentazione, ma in base al concetto informatore degli articoli 4 e 4-<em>bis<\/em> che d\u00e0nno alla Regione una potest\u00e0 legislativa ed un potere di integrazione.<\/p><p>Non gli sembra poi di essere caduto nella contradizione di cui ha parlato l\u2019onorevole Bozzi, perch\u00e9 egli prospett\u00f2 le due possibilit\u00e0: o la procedura normale dell\u2019articolo 12, come \u00e8 anche voluta dall\u2019onorevole Mortati o, trattandosi di una norma fondamentale che si differenzia da tutte le altre leggi regionali, quella dell\u2019articolo 21; e il Comitato di redazione \u2013 pur obiettandosi da taluno che ci\u00f2 costituiva una diminuzione dell\u2019autonomia delle Regioni \u2013 decise di ricorrere a questa misura estrema dell\u2019articolo 21 per togliere ogni possibilit\u00e0 di preoccupazione.<\/p><p>Quanto alla parola \u00abratifica\u00bb, spiega come essa sia stata adottata dal Comitato, quasi a chiarire che non era ancora perfezionato l\u2019atto deliberato dall\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Dati questi chiarimenti, ritiene che si possa approvare senz\u2019altro l\u2019articolo 21 che, con l\u2019obbligo della ratifica, non rende pi\u00f9 necessaria, a suo parere, la richiesta di una maggioranza qualificata nella votazione dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Vanoni e all\u2019onorevole Mortati che il concetto di autonomia, come quello di forza, \u00e8 limitato nella misura. Non crede si possano affidare a criteri di autonomia i problemi di organizzazione e di funzionamento delle Regioni e pensa che il popolo italiano, pur differenziato da Regione a Regione, sia per fortuna cos\u00ec unitario da poter condurre tali problemi ad analoghe soluzioni. L\u2019autonomia consiste nel fatto che la Regione ha il potere di decidere su determinate materie, e, a suo parere, si manifesta nel risultato a cui si giunger\u00e0 applicando la stessa organizzazione ad una materia diversa da Regione a Regione: questa autonomia sar\u00e0 tradotta in pratica con lo stesso organo e lo stesso funzionamento, ma porter\u00e0 a conclusioni diverse, non perch\u00e9 vi saranno differenze nell\u2019ordinamento interno, ma perch\u00e9 diverso sar\u00e0 il modo di pensare di chi sta a capo.<\/p><p>Obietta all\u2019onorevole Tosato che l\u2019atto il quale d\u00e0 vita alla Regione non \u00e8 lo Statuto regionale, ma la Carta costituzionale.<\/p><p>TOSATO interrompe per osservare che la Carta costituzionale permette la Regione, ma non le d\u00e0 vita.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che, se cos\u00ec fosse, l\u2019ordinamento regionale sarebbe facoltativo. \u00c8 anche d\u2019opinione che le diversit\u00e0 tra le varie Provincie, molto meno forti di quelle tra Comune e Comune, non fanno temere che un regime unico possa livellarle in una irreggimentazione nociva.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Ambrosini nel concetto che lo Statuto regionale non sar\u00e0 che una integrazione dello Statuto fondamentale della Regione che si sta redigendo; e ritiene che basterebbe aggiungere, alla elencazione dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, che spetta alla Regione anche il potere legislativo sulle norme speciali attinenti al regolamento regionale. Si avrebbero cos\u00ec anche quelle cautele previste dall\u2019articolo 12.<\/p><p>Dichiara di essere personalmente favorevole all\u2019emendamento Mannironi, che vorrebbe completato cos\u00ec: \u00abOgni Regione potr\u00e0 emanare un regolamento per l\u2019attuazione delle norme generali costituzionali e delle leggi speciali previste dalla Costituzione attinenti all\u2019ordinamento regionale\u00bb. In tale forma lo far\u00e0 suo, qualora l\u2019onorevole Mannironi ritirasse il proprio.<\/p><p>MANNIRONI chiarisce la portata del suo emendamento nel senso che non ha usato la parola \u00abStatuto\u00bb unicamente per non far sorgere dubbi sul suo significato; e che, parlando di norme di attuazione, intendeva riferirsi ad un potere non solo regolamentare ma anche d\u2019integrazione, nel senso usato dall\u2019onorevole Tosato, al quale aderisce completamente. Per evitare equivoci ritira l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>TOSATO osserva che, se si stabilisse di far riferimento ad una legge regionale generale, la Costituzione e il funzionamento delle Regioni sarebbero rimandate molto a lungo, fino a quando cio\u00e8 tale legge sar\u00e0 emanata. Insiste nel suo concetto che la Carta costituzionale creer\u00e0 la Regione come ente giuridico, ma sar\u00e0 lo Statuto a darle vita.<\/p><p>LAMI STARNUTI osserva che la compilazione dello \u00abStatuto\u00bb potrebbe ritardare il sorgere completo della Regione, e cos\u00ec pure che l\u2019attesa della ratifica o in caso di controversia della decisione della Corte delle garanzie costituzionali, potrebbe paralizzare per lunghi mesi l\u2019attivit\u00e0 regionale. Ritiene che sia pi\u00f9 semplice approntare una legge costituzionale particolare riguardante le Regioni e i Comuni; ma che, per poter dar vita immediata alla Regione, si potrebbe tener conto di una sua proposta la quale dovrebbe trovar posto nell\u2019articolo 24, contenente norme transitorie per l\u2019estensione alla Regione dell\u2019attuale legge comunale e provinciale. Mantiene la sua adesione alla proposta dell\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>MORTATI osserva al Presidente che, se l\u2019autonomia della Regione pu\u00f2 esplicarsi nel campo funzionale e non organizzativo, ci\u00f2 dovrebbe valere anche per le quattro Regioni di cui all\u2019articolo 2. Ma ritiene che la questione sostanziale stia nel vedere se, oltre al regolamento regionale consacrato nello Statuto, e oltre alle leggi speciali citate in singoli articoli, vi sia un margine per una legge ordinaria per l\u2019organizzazione uniforme delle Regioni. Questo punto, accennato dall\u2019onorevole Grieco, non \u00e8 stato chiarito.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che per le Regioni di cui all\u2019articolo 2 la questione si pone diversamente, e distingue tra esse le Regioni mistilingui, per le quali \u00e8 prevista nello Statuto la possibilit\u00e0 per le due parti di influire egualmente nella vita della Regione.<\/p><p>Quanto al quesito posto dall\u2019onorevole Mortati, gli sembra che una risposta si sia data quando furono esaminati gli articoli 3, 4 e 4-<em>bis<\/em> e quando si parl\u00f2 di legislazione primaria e di legislazione concorrente: una proposta circa la facolt\u00e0 della Regione di potersi dare quella organizzazione non prevista dalle leggi fondamentali avrebbe dovuto farsi in quella sede.<\/p><p>PERASSI ricorda che allora si disse che questa materia regolamentare avrebbe dovuto essere esaminata a proposito dell\u2019articolo 21; e che lo Statuto regionale non fu elencato tra le materie per le quali si d\u00e0 alle Regioni il potere di integrazione, appunto perch\u00e9 esso rientrava nella disposizione dell\u2019articolo 21.<\/p><p>GRIECO prega l\u2019onorevole Vanoni di non voler vedere in quanto egli ha detto l\u2019intenzione di attenuare l\u2019autonomia regionale, sulla quale ha gi\u00e0 dichiarato senza reticenze il suo pensiero.<\/p><p>Rispondendo all\u2019onorevole Mortati, crede che vi sia un margine per una legge regionale e comunale ed, a tale proposito, modifica la sua precedente proposta di soppressione dell\u2019articolo \u2013 aderendo in ci\u00f2 a quanto ha detto l\u2019onorevole Fabbri \u2013 nella seguente sostitutiva: \u00abLa legge regionale e comunale stabilir\u00e0 le norme per l\u2019applicazione dei princip\u00ee indicati negli articoli precedenti\u00bb.<\/p><p>VANONI ritiene che, se si approvasse la proposta dell\u2019onorevole Grieco, si potrebbe considerare assolutamente inutile ai fini costituzionali tutto il lavoro finora svolto: il contenuto di una legge siffatta sarebbe non costituzionale, ma amministrativo, e non si creerebbe pi\u00f9 un ordinamento delle Regioni autonome, ma un ordinamento di decentramento amministrativo. Se si vuole svuotare l\u2019autonomia regionale di qualsiasi contenuto, lo si dica ben chiaro; se invece si vuol salvare l\u2019autonomia, bisogna dire che essa si fonda sugli Statuti, nei limiti dei princip\u00ee gi\u00e0 elaborati.<\/p><p>FABBRI aderisce in sostanza a quanto ha detto l\u2019onorevole Grieco. Non crede pensabile che lo Stato non debba emanare norme anche di carattere formale: si richiede quindi, per chi le deve applicare, un certo ordinamento uniforme. Crede perci\u00f2 che anche negli Statuti regionali molte disposizioni, ad esempio quelle riguardanti i bilanci, dovranno essere uniformi, e per questo egli ha presentato il suo emendamento. Poich\u00e9 nella Costituzione non si \u00e8 detto nulla, \u00e8 bene che sia previsto in una legge comunale e regionale, lasciando una certa facolt\u00e0 di temperamento agli Statuti.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che le proposte degli onorevoli Grieco e Nobile, per affinit\u00e0 di conclusione, si potrebbero votare insieme. L\u2019onorevole Grieco ha modificato la sua proposta cos\u00ec: \u00abUna legge costituzionale stabilir\u00e0 le norme di applicazione dei princip\u00ee indicati negli articoli precedenti\u00bb.<\/p><p>NOBILE dichiara di rinunciare alla sua proposta e di associarsi a quella dell\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, poich\u00e9 nella proposta dell\u2019onorevole Grieco si parla di una legge di carattere costituzionale, fa notare che il legislatore costituente non ha bisogno dell\u2019autorizzazione della Commissione per fare quello che vuole.<\/p><p>MORTATI ritiene sia grave stabilire con legge costituzionale delle modalit\u00e0 che erano state rinviate alla legge ordinaria; non crede nemmeno sia raccomandabile appesantire una Costituzione di tipo rigido come quella che si vuole creare.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Grieco alla quale si \u00e8 associato l\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti l\u2019emendamento sostitutivo proposto dall\u2019onorevole Fabbri:<\/p><p>\u00abLo Statuto della Regione, in armonia ai princip\u00ee della Costituzione, sar\u00e0 deliberato in sede di legge comunale e regionale\u00bb.<\/p><p>VANONI dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 prevista una legge per la materia finanziaria che regoler\u00e0 tutti i casi. Osserva che gli interessi di carattere generale sono tenuti nel debito conto dai singoli Statuti, in una forma che non contraddice al principio di autonomia.<\/p><p>LUSSU e MORTATI dichiarano che voteranno contro.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE ricorda di aver fatto proprio l\u2019emendamento aggiuntivo ritirato dall\u2019onorevole Mannironi, nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abOgni Regione potr\u00e0 emanare un regolamento per l\u2019attuazione delle disposizioni generali costituzionali e delle leggi speciali previste dalla Costituzione attinenti all\u2019ordinamento regionale. Tale regolamento sar\u00e0 sottoposto alla procedura prevista dall\u2019articolo 12\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che, in luogo di \u00abregolamento\u00bb, si potrebbe dire \u00abnorme\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE accetta e mette ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo cos\u00ec modificato.<\/p><p>VANONI voter\u00e0 contro, in considerazione del valore che egli ha dichiarato di attribuire alla parola \u00abStatuto\u00bb.<\/p><p>LUSSU non avrebbe approvato la parola \u00abregolamento\u00bb e non accetta neanche l\u2019altra \u00abnorme\u00bb, che non ha il significato di ordinamento interno del quale appunto si tratta. Voter\u00e0 contro.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Rilegge la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abLo Statuto di ogni Regione sar\u00e0 stabilito in armonia ai princip\u00ee costituzionali con legge dell\u2019Assemblea nazionale deliberata alla presenza di almeno la met\u00e0 dei membri e con la maggioranza di due terzi di voti\u00bb.<\/p><p>CONTI propone il seguente emendamento aggiuntivo: \u00abe da approvarsi con legge dello Stato\u00bb. Questa frase sostituirebbe quella che si trova nel progetto del Comitato: \u00ab&#8230;e verr\u00e0 sottoposto alla ratifica del Parlamento\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, accetta la prima parte della proposta Mortati, che concorda con quella del Comitato. Crede sarebbe opportuno, nella seconda parte, mantenere il sistema proposto dal Comitato, che viene a diradare molti equivoci ed accederebbe perci\u00f2 all\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Conti.<\/p><p>LUSSU propone di emendare la proposta Mortati dicendo, invece di \u00abStatuto\u00bb, \u00abordinamento interno\u00bb, allo scopo di differenziare le quattro Regioni indicate nell\u2019articolo 2.<\/p><p>VANONI si rivolge alla sensibilit\u00e0 politica dell\u2019onorevole Lussu, come lui convinto autonomista, perch\u00e9 non comprende come egli voglia che alcune Regioni siano poste in condizioni di inferiorit\u00e0, cio\u00e8 in una diversa situazione giuridica rispetto ad altre. Se l\u2019autonomia non deve essere eguale per tutte, si va incontro ad una forma di decentramento amministrativo.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seguente formulazione proposta dall\u2019onorevole Lussu:<\/p><p>\u00abL\u2019ordinamento interno di ogni Regione sar\u00e0 stabilito in armonia ai princip\u00ee costituzionali\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la prima parte della formulazione dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abLo Statuto di ogni Regione sar\u00e0 stabilito in armonia ai princip\u00ee costituzionali con legge dell\u2019Assemblea regionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 15 voti favorevoli e 12 contrari, \u00e8 approvata<\/em>)<\/p><p>Mette ai voti la seconda parte della proposta Mortati: \u00abdeliberata alla presenza di almeno la met\u00e0 dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 12 voti favorevoli e 8 contrari, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che a questo punto si inserisce l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Conti cos\u00ec formulato: \u00abe da approvarsi con legge dello Stato\u00bb. Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Legge il testo definitivo dell\u2019articolo 21:<\/p><p>\u00abLo Statuto di ogni Regione sar\u00e0 stabilito in armonia ai princip\u00ee costituzionali, con legge dell\u2019Assemblea regionale deliberata alla presenza di almeno la met\u00e0 dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti e da approvarsi con legge dello Stato\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 20.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Assenti: <\/em>Bocconi, Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Leone Giovanni, Piccioni, Porzio, Rossi Paolo, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 67. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI DOMENICA 15 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Commemorazione dell\u2019onorevole Luigi Battisti Presidente \u2013 Di Giovanni \u2013 La Rocca. 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