{"id":5307,"date":"2023-10-15T23:37:03","date_gmt":"2023-10-15T21:37:03","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5307"},"modified":"2023-10-23T13:47:06","modified_gmt":"2023-10-23T11:47:06","slug":"sabato-14-dicembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5307","title":{"rendered":"SABATO 14 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5307\" class=\"elementor elementor-5307\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-538bb90 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"538bb90\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4a7a8a8\" data-id=\"4a7a8a8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed5113e elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ed5113e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461214sed005ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d301c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9d301c7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<br \/>(SECONDA SEZIONE)<\/strong><\/p><p>5.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI SABATO 14 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Potere giudiziario <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Targetti \u2013 Bulloni \u2013 Laconi \u2013 Bozzi \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Ravagnan \u2013 Di Giovanni.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che prosegue l\u2019esame dell\u2019articolo 4 del progetto Calamandrei.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone che l\u2019articolo sia cos\u00ec modificato: \u00abLa sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere annullata o modificata, neppure con legge, eccetto il caso della legge penale abrogativa e delle impugnazioni straordinarie.<\/p><p>\u00abL\u2019esecuzione della sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere sospesa, eccetto i casi espressamente previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019espressione usata nella formula Leone \u00e8 tautologica, perch\u00e9, se la sentenza \u00e8 irrevocabile, evidentemente non pu\u00f2 essere annullata o modificata in nessun caso.<\/p><p>Avverte che qui si tratta di stabilire che la sentenza, esperiti tutti i rimedi ordinari e straordinari, non pu\u00f2 essere annullata n\u00e9 modificata, neppure con l\u2019intervento del potere legislativo. Propone quindi la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa sentenza, non pi\u00f9 impugnabile con rimedi giudiziari, non pu\u00f2 essere annullata o modificata neanche con atti del potere legislativo, eccettuati i casi della legge penale abrogativa\u00bb.<\/p><p>Fa rilevare che con tale formula si verrebbe ad escludere anche il caso della impugnazione straordinaria.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che, con il termine \u00abirrevocabile\u00bb, aveva voluto precisamente dire che contro le sentenze non sono sperimentabili i rimedi ordinari ammessi dalle leggi, nel senso inteso dall\u2019onorevole Calamandrei. Fa notare che lo stesso termine \u00e8 usato, con analogo significato, nell\u2019articolo 576 del Codice di procedura penale, che dice: \u00abSono irrevocabili le sentenze contro le quali non \u00e8 ammessa impugnazione diversa dalla revisione\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva che, mentre le sentenze che il Codice di procedura penale definisce irrevocabili sono sempre soggette al procedimento di impugnazione straordinaria, nel caso in esame si tratta di escludere la possibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione mediante atto di altro potere.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone allora di dire: \u00abLa sentenza non pu\u00f2 essere soggetta ad impugnazione\u00bb, esprimendo per\u00f2 il timore che, in sede di delibazione, si possa pensare che la Costituzione impedisca la disciplina dell\u2019impugnazione straordinaria.<\/p><p>TARGETTI propone la dizione: \u00abLa sentenza, non pi\u00f9 soggetta ad impugnazione giudiziaria di qualsiasi specie&#8230;\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI e CALAMANDREI, <em>Relatori<\/em>, si dichiarano d\u2019accordo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene inutile il capoverso dell\u2019articolo proposto, rilevando che, nella parte riguardante il potere legislativo, si tratter\u00e0 degli istituti dell\u2019indulto e dell\u2019amnistia, mentre la grazia rientrer\u00e0 nelle prerogative del Capo dello Stato.<\/p><p>TARGETTI osserva che, se non se ne parlasse in questa sede, vi sarebbe contradizione tra il disposto del primo comma dell\u2019articolo e le affermazioni su quei tre istituti, inserite in altre parti della Costituzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che una legge si deve interpretare nel complesso delle sue norme, ed \u00e8 evidente che, se in una parte della Costituzione si dice che l\u2019amnistia estingue il reato e che la grazia \u00e8 una prerogativa del Capo dello Stato, si ammette l\u2019esistenza di tali istituti e non vi sar\u00e0 contradizione con le disposizioni sull\u2019immutabilit\u00e0 del giudicato. \u00c8 tuttavia disposto a che sia inserita, per inciso, l\u2019ammissione dei tre istituti nell\u2019articolo in esame, facendo per\u00f2 rilevare che, con la frase \u00ab\u00e8 fatta eccezione per il giudicato penale\u00bb, sembra che si voglia svalutare una serie di giudicati.<\/p><p>BULLONI, riferendosi al primo comma dell\u2019articolo, insiste affinch\u00e9 sia mantenuto il termino \u00abimmutabile\u00bb.<\/p><p>LACONI fa presente che \u00e8 principio accettato quello per cui nessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto che, per legge posteriore, costituisca reato, principio che risulterebbe in contraddizione, almeno formale, con l\u2019articolo in esame.<\/p><p>BOZZI \u00e8 contrario al termine \u00abimmutabile\u00bb, che d\u00e0 un tono quasi scolastico all\u2019articolo, e ritiene che possa essere soppresso o che altrimenti debbano essere tolte le parole: \u00abnon pu\u00f2 essere modificata o annullata\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Bozzi, rilevando che il concetto del termine \u00abimmutabile\u00bb \u00e8 implicito, quando si dice che \u00abla sentenza non pu\u00f2 essere modificata o annullata\u00bb. Non ritiene invece che il dubbio espresso dall\u2019onorevole Laconi abbia ragione di essere, pur riconoscendo che si dovrebbe trovare una formulazione pi\u00f9 chiara dell\u2019articolo riguardante la irretroattivit\u00e0. Propone a tal fine di adottare l\u2019articolo 2 del Codice penale.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, pensa che l\u2019articolo potrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa sentenza, non pi\u00f9 soggetta ad impugnazione straordinaria di qualsiasi specie, \u00e8 immutabile, n\u00e9 potranno esserne modificati gli effetti per atti del potere legislativo, ad eccezione dei soli casi di legge penale abrogativa e dell\u2019esercizio del potere di amnistia, indulto e grazia secondo le norme della presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo, in linea di massima, su questa formulazione Calamandrei, ma fa presente che gli effetti penali sono una parte limitata degli effetti veri e propri del giudicato penale, che la dottrina non \u00e8 riuscita a individuare tutti con precisione. Ora, con la formulazione proposta, sembrerebbe che tutti gli effetti del giudicato penale possano essere modificati. A suo avviso, quindi, si deve trovare una formula, identica nel contenuto, ma meno pericolosa di quella proposta. Ricorda in proposito che, secondo il Codice penale del 1930, l\u2019amnistia estingue il reato e perci\u00f2 anche i suoi effetti.<\/p><p>LACONI avverte che il Comitato di redazione, esaminando in una delle sue sedute il problema della irretroattivit\u00e0 della legge e della irrevocabilit\u00e0 del giudicato, ha messo in evidenza la necessit\u00e0 di non prevedere soltanto il caso di revoca per determinati reati, ma anche quello della diminuzione della pena. Fa osservare che nella proposta Calamandrei non \u00e8 previsto il caso della disposizione pi\u00f9 favorevole al reo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, chiede se il Comitato di redazione sia d\u2019avviso di mantenere l\u2019attuale sistema legislativo, nel senso che la disposizione pi\u00f9 favorevole giova al reo solo se \u00e8 stata emanata prima del giudizio, o se voglia estenderlo anche al caso che sia stata emanata dopo il giudizio stesso. Con il Codice penale vigente vi sono due possibilit\u00e0: o la legge abrogativa, o la <em>lex mitior<\/em>: la prima tocca il giudicato, mentre la seconda interviene solamente se ancora questo non si \u00e8 formato. Quindi, se il Comitato di coordinamento intende mantenere l\u2019attuale sistema, il rilievo non ha ragione d\u2019essere.<\/p><p>LACONI risponde che il Comitato non \u00e8 giunto a delle conclusioni, ma che la tendenza \u00e8 di adottare il sistema pi\u00f9 lato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, propone la seguente nuova formulazione:<\/p><p>\u00abLa sentenza, non pi\u00f9 soggetta ad impugnazioni giudiziarie di qualsiasi specie, \u00e8 immutabile. Non potr\u00e0 esserne modificata o sospesa la efficacia neanche per atti del potere legislativo, all\u2019infuori dei casi di legge penale abrogativa o pi\u00f9 favorevole al reo, e dell\u2019esercizio del potere di amnistia, indulto e grazia, secondo le norme della presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>BOZZI osserva che in tale formula sembra che la grazia sia un esercizio di potere e che si voglia costituire un\u2019eccezione per il potere legislativo.<\/p><p>TARGETTI non ritiene esatto, dal punto di vista giuridico, dire che l\u2019amnistia modifica e toglie efficacia al giudicato penale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone allora di adottare la formula proposta nella relazione presentata dalla Corte di cassazione (\u00abLa sentenza non pi\u00f9 impugnabile non potr\u00e0 essere annullata o modificata neppure per legge, eccetto i casi di legge penale abrogativa, di amnistia, di indulto e di grazia\u00bb), nella quale non si prende posizione sul problema di togliere o meno efficacia agli effetti del giudicato.<\/p><p>MANNIRONI chiede all\u2019onorevole Calamandrei se, dicendo che le sentenze non sono pi\u00f9 soggette a impugnazioni giudiziarie, intenda comprendere anche la revisione e la revoca.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, risponde che con la frase \u00abdi qualsiasi specie\u00bb si comprendono tutti i casi.<\/p><p>Ritiene che si potrebbe anche dire: \u00abLa sentenza non pi\u00f9 soggetta ad impugnazione giudiziaria di qualsiasi specie \u00e8 immutabile e non pu\u00f2 essere modificata n\u00e9 sospesa neanche per atto del potere legislativo all\u2019infuori, ecc.\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, desidera che si eviti una casistica che non prevederebbe tutte le ipotesi. A suo parere bisognerebbe affermare nel primo comma dell\u2019articolo che: \u00abLa sentenza non pu\u00f2 essere annullata o modificata\u00bb (con le eccezioni previste) e nel capoverso che \u00abl\u2019esecuzione del giudicato irrevocabile non pu\u00f2 essere sospesa eccetto i casi espressamente previsti dalla legge\u00bb; cos\u00ec da lasciare la possibilit\u00e0 della sospensione dell\u2019esecuzione del giudicato penale che potrebbe anche essere prevista per taluni casi della materia civile.<\/p><p>BOZZI propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa sentenza non pi\u00f9 soggetta ad impugnazioni giudiziarie di qualsiasi specie \u00e8 immutabile e non pu\u00f2 essere annullata o modificata, neanche per atti del potere esecutivo o legislativo, tranne che nei casi di legge penale abrogativa, di amnistia, di indulto e di grazia.<\/p><p>\u00abL\u2019esecuzione della sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere sospesa, se non nei casi espressamente previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che, dal punto di vista della concordanza formale tra la prima e la seconda parte, l\u2019accenno al potere legislativo dovrebbe precedere quello al potere esecutivo.<\/p><p>LACONI, dopo le parole \u00ablegge penale abrogativa\u00bb, aggiungerebbe le altre: \u00abo modificativa\u00bb ovvero \u00abo pi\u00f9 favorevole\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo di inserire le parole \u00abo pi\u00f9 favorevole\u00bb, ponendole tra parentesi e con un punto interrogativo, per richiamare l\u2019attenzione del Comitato di redazione stilla questione.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo cos\u00ec definitivamente formulato:<\/p><p>\u00abLa sentenza, non pi\u00f9 soggetta ad impugnazione di qualsiasi specie, \u00e8 immutabile; e non pu\u00f2 essere annullata o modificata, neanche per atto del potere legislativo o esecutivo, salvo i casi di legge penale abrogativa (o pi\u00f9 favorevole?), di amnistia, di indulto e di grazia.<\/p><p>\u00abL\u2019esecuzione della sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere sospesa, se non nei casi espressamente previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di votare a favore, con la riserva che, essendo egli contrario all\u2019amnistia, riproporr\u00e0 la questione in altra sede.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l\u2019esame dell\u2019articolo 10 del progetto Patricolo \u00e8 rinviato in sede di discussione sulla Suprema Corte costituzionale, pone in discussione l\u2019articolo 5 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Garanzia del giudice precostituito<\/em>.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottratto alla competenza del giudice che gi\u00e0 si trova precostituito per legge al momento in cui avviene il fatto da giudicare: non potranno perci\u00f2, neanche per legge, essere istituiti tribunali straordinari per giudicare su fatti gi\u00e0 avvenuti\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa notare che tale articolo non \u00e8 altro che la traduzione in linguaggio tecnico della formula dello Statuto albertino: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottratto ai suoi giudici naturali\u00bb. Gli sembra che, anche formalmente, parlare di giudici \u00abnaturali\u00bb sia improprio, perch\u00e9 si potrebbe dubitare che esistano anche dei giudici&#8230; \u00abartificiali\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, segnala l\u2019opportunit\u00e0 di introdurre nelle norme transitorie della Costituzione un articolo che disciplini una particolare forma di impugnazione straordinaria avverso le sentenze dei Tribunali straordinari in vigore, in particolare i Tribunali militari straordinari per le rapine.<\/p><p>Inoltre, dato che la prima Sottocommissione ha gi\u00e0 formulato un articolo analogo, propone che l\u2019articolo, dopo attento esame, venga immediatamente inviato al Comitato di redazione.<\/p><p>BOZZI approva la formula dell\u2019onorevole Calamandrei, salvo a sostituire le parole: \u00aballa competenza del giudice che gi\u00e0 si trova precostituito\u00bb con le altre: \u00abal giudice precostituito\u00bb.<\/p><p>TARGETTI invece dell\u2019espressione: \u00abal momento in cui avviene il fatto\u00bb direbbe \u00abal momento del fatto\u00bb.<\/p><p>CAPPI sopprimerebbe anche le parole \u00abneanche per legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non sopprimerebbe tali parole, in quanto, a suo avviso, servono a rafforzare il concetto.<\/p><p>Sostituirebbe invece alla parola \u00abneanche\u00bb l\u2019altra \u00abneppure\u00bb.<\/p><p>LACONI fa presente che, dicendosi: \u00abTribunali straordinari per giudicare su fatti gi\u00e0 avvenuti\u00bb, si restringe il concetto.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ricorda all\u2019onorevole Laconi che il principio della irretroattivit\u00e0 della giurisdizione ordinaria \u00e8 previsto in una successiva norma.<\/p><p>BOZZI crede che l\u2019articolo potrebbe essere cos\u00ec formulalo:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottratto al giudice precostituito per legge al momento del fatto. Non potranno perci\u00f2 essere istituiti, neppure per legge, tribunali straordinari per giudicare su fatti gi\u00e0 avvenuti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019articolo 5 nella dizione di cui ha dato lettura l\u2019onorevole Bozzi, con l\u2019avvertenza che, se approvato, sar\u00e0 immediatamente trasmesso al Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Da lettura dell\u2019articolo 6:<\/p><p>\u00ab<em>Pubblicit\u00e0 delle udienze: principio del contradittorio<\/em>.<\/p><p>\u00abLe udienze sono pubbliche ed i dibattimenti si svolgono oralmente, in quanto la legge non disponga altrimenti nell\u2019interesse della giustizia e dell\u2019ordine pubblico.<\/p><p>\u00abNessuna causa pu\u00f2 essere giudicata, se non dopo che sia stata data alle parti, secondo la legge, la possibilit\u00e0 di essere udite a propria difesa\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sul primo comma.<\/p><p>CAPPI teme che quanto attiene alla moralit\u00e0 non possa ritenersi compreso nell\u2019ordine pubblico. Fa poi rilevare che l\u2019espressione \u00abin quanto la legge non disponga altrimenti\u00bb non pu\u00f2 riferirsi alla oralit\u00e0 del dibattimento, ma solo alla pubblicit\u00e0 delle udienze. Si dovrebbe perci\u00f2 modificare convenientemente la forma del primo comma.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la questione di forma potrebbe essere superata, sopprimendo l\u2019accenno alla oralit\u00e0 del dibattimento.<\/p><p>Circa la questione della moralit\u00e0, dopo le parole \u00abordine pubblico\u00bb aggiungerebbe le altre \u00abe del buon costume\u00bb.<\/p><p>TARGETTI, non ritenendo cosa facile lo specificare le eccezioni al principio della pubblicit\u00e0 delle udienze, farebbe riferimento solo ai divieti che potranno essere posti dalla legge procedurale. Formulerebbe, pertanto, cos\u00ec il comma:<\/p><p>\u00abLe udienze sono pubbliche, in quanto la legge procedurale non disponga altrimenti\u00bb.<\/p><p>BOZZI propone la soppressione di tutto il primo comma, non perch\u00e9 lo ritenga non importante, ma in quanto i princip\u00ee contenuti sono talmente acquisiti nei codici che gli sembra inutile ripeterli nella Costituzione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, crede che princip\u00ee che non possano essere violali, perch\u00e9 acquisiti nelle leggi o nei codici, non esistano, e se ne \u00e8 avuta la prova nel ventennio fascista.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che, se l\u2019articolo si limita ad affermare solo che le udienze sono pubbliche, il legislatore non potr\u00e0 in nessun caso stabilire delle eccezioni. D\u2019altra parte, se si dicesse: \u00absalvo i casi previsti dalla legge\u00bb, si cadrebbe nell\u2019eccesso opposto, in quanto si darebbe modo ad una fazione che, diventata maggioranza, andasse al potere, di stabilire che i processi per determinali reati, per esempio politici, si celebrino a porte chiuse.<\/p><p>Il problema, quindi, \u00e8 di trovare una formula intermedia, che abbia la sinteticit\u00e0 di una legge costituzionale o disciplini nel modo pi\u00f9 rigoroso possibile i casi di eccezione. Per questo motivo nella sua formulazione si era riferito all\u2019articolo 423 del Codice di procedura penale, non certamente per inserire nella Costituzione il richiamo ad un articolo del Codice, ma per richiamare l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla casistica contenuta in tale articolo. Fa infine rilevare che, essendo l\u2019esigenza della pubblicit\u00e0 richiesta maggiormente por le cause penali, sarebbe pi\u00f9 esatto parlare di dibattimenti, invece che di udienze.<\/p><p>TARGETTI insiste sull\u2019opportunit\u00e0 di non fare una casistica nella Costituzione.<\/p><p>BOZZI, per mettere in evidenza che normalmente le udienze devono essere pubbliche, salvo deroghe di carattere eccezionale, propone la seguente dizione:<\/p><p>\u00abLe udienze giudiziarie sono pubbliche, salvo i casi eccezionali stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>RAVAGNAN sarebbe favorevole alla formula adottata dal progetto della Corte di cassazione, che \u00e8 analoga a quella proposta dal progetto dell\u2019Associazione dei magistrati:<\/p><p>\u00abLe udienze sono pubbliche, salvo esigenze di moralit\u00e0 o di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI nota che la proposta dell\u2019onorevole Targetti \u00e8 meno restrittiva, in quanto rimette al legislatore penale la fissazione delle eccezioni alla pubblicit\u00e0 delle udienze. Ad ogni modo, dichiara di essere favorevole alla formula della Cassazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, teme che, adottando la formula della Cassazione, qualunque legge che limiti la pubblicit\u00e0 delle udienze, per motivi che non siano strettamente di moralit\u00e0 o di ordine pubblico, potrebbe essere dichiarata incostituzionale.<\/p><p>DI GIOVANNI desidera che sia conservato il principio della oralit\u00e0 dei dibattimenti, che \u00e8 stato anche affermato in un recentissimo progetto del Guardasigilli.<\/p><p>BOZZI, d\u2019accordo con l\u2019onorevole Leone, propone la seguente dizione: \u00abLe udienze giudiziarie sono pubbliche. Il giudice tuttavia pu\u00f2 disporre la segretezza con provvedimento motivato, solo per casi di moralit\u00e0 e di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, formulerebbe cos\u00ec il comma:<\/p><p>\u00abI dibattimenti si svolgono oralmente. Le udienze giudiziarie sono pubbliche, in quanto la legge non disponga altrimenti, per ragioni di ordine pubblico e del buon costume\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI, invece delle parole \u00abdel buon costume\u00bb, direbbe \u00abdi moralit\u00e0\u00bb. Sopprimerebbe poi la parola \u00abgiudiziarie\u00bb perch\u00e9 superflua.<\/p><p>BOZZI, pi\u00f9 precisamente, da un punto di vista formale, modificherebbe cos\u00ec l\u2019ultima parte \u00ab&#8230;in quanto la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0 non disponga altrimenti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE crede che la formula definitiva del primo comma possa essere la seguente:<\/p><p>\u00abI dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche in quanto la legge, per ragioni di ordino pubblico o di moralit\u00e0 non disponga altrimenti\u00bb.<\/p><p>La mette ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sul secondo comma:<\/p><p>\u00abNessuna causa pu\u00f2 essere giudicata, se non dopo che sia stata data alle parti, secondo la legge, la possibilit\u00e0 di essere udite a propria difesa\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che nel corrispondente articolo 20 della sua relazione \u00e8 stato, per errore tipografico, omesso un comma del seguente tenore:<\/p><p>\u00abAll\u2019imputato deve essere riconosciuto il diritto all\u2019assistenza difensiva anche durante l\u2019istruzione\u00bb.<\/p><p>LACONI rileva che il contenuto del capoverso in esame coincide con un articolo formulato dalla prima Sottocommissione, e gi\u00e0 coordinato in sede di Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abOgni cittadino pu\u00f2 agire in giudizio per la tutela del proprio diritto. La difesa in ogni stadio e grado del procedimento \u00e8 un diritto inviolabile\u00bb.<\/p><p>Ritiene che con questa formula si comprenderebbe anche la fase istruttoria.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la formula da lui proposta non fa che riprendere quella del diritto romano:<em> Nemo inauditus damnari potest<\/em>. Dichiara di essere favorevole a tale formulazione, dato che in materia civile vi sono casi in cui il contradittorio \u00e8 differito (procedimento monitorio o sequestro) e altri nei quali il giudice emana il provvedimento<em> inaudita altera parte<\/em>. Per ovviare a ci\u00f2, ha inserito l\u2019espressione \u00absecondo la legge\u00bb, che sta a significare che la legge procedurale conceder\u00e0 alla parte la possibilit\u00e0 di difendersi, col mezzo dell\u2019opposizione. Cos\u00ec nel campo penale vi \u00e8 il decreto penale, col quale la parte pu\u00f2 essere condannata prima di essere udita, salvo poi il diritto di fare opposizione.<\/p><p>LACONI ritiene che la formula della prima Sottocommissione sia comprensiva e soddisfi tutte le esigenze. Sar\u00e0 il legislatore che, in concreto, conceder\u00e0 il diritto alla difesa, che potr\u00e0 essere esercitata personalmente per quanto attiene alla materia penale, o per mezzo di un procuratore in materia civile. Ci\u00f2 che interessa \u00e8 fissare nella Costituzione il principio del diritto alla difesa in ogni grado e stadio del procedimento.<\/p><p>DI GIOVANNI osserva che il principio affermato dalla prima Sottocommissione costituisce un\u2019affermazione astratta, quella cio\u00e8 dell\u2019inviolabilit\u00e0 del diritto alla difesa, mentre la formula Calamandrei si riferisce all\u2019applicazione pratica del principio stesso.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che non si debba discutere sull\u2019articolo approvato dalla prima Sottocommissione, ma che si possa soltanto dire che la Sezione vi aderisce, lasciando poi al Comitato di redazione il compito di provvedere al coordinamento, in sede pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>TARGETTI ritiene che sia proprio questa la sede pi\u00f9 opportuna, in quanto, dopo aver sancito che il dibattito deve essere pubblico e orale, \u00e8 bene dire che chi \u00e8 interessato al dibattito stesso deve avere diritto alla difesa.<\/p><p>BULLONI, sulla formula proposta, osserva che si deve tener presente che il Codice di procedura militare non consente la difesa nel periodo istruttorio. Ritiene pertanto che bisognerebbe stabilire fin da ora che anche il Codice di procedura penale militare dovr\u00e0 essere modificato.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che, una volta emanata la Costituzione, evidentemente le leggi dovranno essere modificate e adattate ad essa.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, informa che si sta gi\u00e0 predisponendo una legge affinch\u00e9 sia modificato il Codice di procedura penale militare.<\/p><p>CAPPI propone, allo scopo di togliere parole superflue, la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere giudicato, se non dopo aver avuto la possibilit\u00e0 di essere udito a propria difesa\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, preferirebbe dire:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere giudicato, se non dopo avergli dato, secondo la legge, la possibilit\u00e0 di essere sentito\u00bb.<\/p><p>BOZZI osserva che, con la formula proposta dall\u2019onorevole Cappi, non potrebbe pi\u00f9 emanarsi il decreto penale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene accettabile la formula proposta dalla prima Sottocommissione. Crede che nella Costituzione non si debba scendere al dettaglio, ma soltanto riconoscere che \u00e8 necessario assicurare la difesa in ogni grado e stadio del procedimento, avuto particolarmente riguardo alla materia penale e alla giurisdizione militare. Dichiara di avere tuttavia il timore che, con l\u2019espressione \u00abdiritto alla difesa\u00bb, si possa intendere la difesa personale ed escludere quindi quella tecnica.<\/p><p>BULLONI fa rilevare che dicendo: \u00abla difesa in ogni stadio e grado del procedimento \u00e8 un diritto inviolabile\u00bb, si fa riferimento alla difesa tecnica e si sottintende che l\u2019imputato pu\u00f2 personalmente rendere il suo interrogatorio.<\/p><p>Si domanda per\u00f2 se, nella formulazione di tale principio, possa rientrare anche il diritto del difensore di assistere al primo interrogatorio dell\u2019imputato da parte del magistrato, che \u00e8 l\u2019atto essenziale di ogni procedimento penale. Ricorda che in Francia ogni imputato ha diritto all\u2019assistenza del difensore, anche durante questa prima fase.<\/p><p>BOZZI ritiene troppo vaga la formula adottata dalla prima Sottocommissione e anche pericolosa per quel che riguarda il procedimento monitorio civile e il decreto penale di condanna. Ritiene quindi che vi dovrebbe essere aggiunta l\u2019espressione \u00able forme stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la formula approvata dalla prima Sottocommissione, con l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Bozzi:<\/p><p>\u00abLa difesa in ogni stadio o grado del procedimento, nelle forme stabilite dalla legge, \u00e8 un diritto inviolabile\u00bb.<\/p><p>Tale formula former\u00e0 il capoverso dell\u2019articolo in discussione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 7 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Motivazione delle sentenze<\/em>.<\/p><p>\u00abLe sentenze e gli altri provvedimenti dei giudici devono essere motivate\u00bb;<\/p><p>e sulla corrispondente formulazione proposta dall\u2019onorevole Leone:<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, comunica che l\u2019onorevole Calamandrei ha accettato la formula da lui proposta, ritenuta meglio rispondente al principio da affermare, in considerazione dei provvedimenti del giudice riguardanti disposizioni regolamentari, i quali non richiedono la motivazione. Ricorda che, nell\u2019attuale disciplina degli atti emanati dal giudice, vi sono tre forme: la sentenza, l\u2019ordinanza e il decreto. La sentenza e l\u2019ordinanza hanno un carattere giurisdizionale, mentre il decreto ha carattere amministrativo. La dottrina e la legislazione sono d\u2019accordo nel richiedere la motivazione soltanto per i provvedimenti che abbiano carattere essenzialmente giurisdizionale, cio\u00e8 per quei provvedimenti che risolvono un conflitto fra due parti; mentre il decreto, puramente amministrativo, non \u00e8 mai stato motivato. Per queste considerazioni, la frase \u00abtutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati\u00bb \u00e8 pi\u00f9 esatta, perch\u00e9 limitativa dell\u2019obbligo della motivazione soltanto alla sentenza e all\u2019ordinanza, che rivestono carattere giurisdizionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Leone.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 10.15.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em><em>:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti.<\/p><p><em>Assenti<\/em>: Patricolo, Porzio e Uberti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE(SECONDA SEZIONE) 5. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 14 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Targetti \u2013 Bulloni \u2013 Laconi \u2013 Bozzi \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Ravagnan \u2013 Di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5307"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5307\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7859,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5307\/revisions\/7859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5307"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}