{"id":5305,"date":"2023-10-15T23:36:45","date_gmt":"2023-10-15T21:36:45","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5305"},"modified":"2023-10-23T13:45:51","modified_gmt":"2023-10-23T11:45:51","slug":"sabato-14-dicembre-1946-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5305","title":{"rendered":"SABATO 14 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5305\" class=\"elementor elementor-5305\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c97d25e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c97d25e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6dc06d9\" data-id=\"6dc06d9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29761d1 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"29761d1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461214sed066ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0a2c169 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0a2c169\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p><p>66.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI SABATO 14 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Fabbri \u2013 Fuschini \u2013 Uberti \u2013 Targetti \u2013 La Rocca \u2013 Lussu \u2013 Mortati \u2013 Lami Starnuti \u2013 Ambrosini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Conti \u2013 Tosato \u2013 Perassi \u2013 Laconi.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.10.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, in merito all\u2019articolo 19, resta ancora da decidere se sugli atti dei Comuni e degli enti locali debba essere esercitato, oppur no, un controllo di merito, al che egli si dichiara personalmente contrario.<\/p><p>L\u2019onorevole Lami Starnuti nella riunione precedente ha proposto la seguente formula, a cui l\u2019onorevole Bozzi ha dichiarato di accedere:<\/p><p>\u00abPer le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l\u2019organo di vigilanza ha facolt\u00e0 di chiedere all\u2019autorit\u00e0 deliberante, con istanza motivata, il riesame nel merito della deliberazione\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 d\u2019accordo che ai Comuni debba essere lasciata la pi\u00f9 larga autonomia nell\u2019ambito delle leggi; tuttavia occorre badare a che essi non emanino provvedimenti in contrasto con l\u2019interesse nazionale. Sarebbe quindi opportuno, limitatamente almeno agli atti dei Comuni che siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale, stabilire un controllo di merito. A chi, poi, pi\u00f9 di lui \u00e8 competente in materia dovrebbe spettare il compito di indicare quale sia l\u2019organo destinato ad esercitare tale controllo.<\/p><p>FABBRI \u00e8 del parere che, data la grande differenza di condizioni esistenti nei Comuni del nostro Paese, che fra l\u2019altro sono assai numerosi, per gli atti che abbiano un rilevante contenuto economico sia assolutamente indispensabile stabilire un controllo di merito.<\/p><p>FUSCHINI condivide l\u2019opinione espressa dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>I Comuni oggi in Italia sono in una fase di ricostituzione, non soltanto giuridica, ma anche finanziaria. Pu\u00f2 accadere, quindi, che un Comune, per esempio nel caso della contrattazione di un mutuo, sia costretto ad assumere obblighi di spese per un lungo periodo di tempo, impegnando il bilancio dell\u2019ente per numerosi anni. Non trova giusto escludere su tale atto un controllo di merito, ed \u00e8 quindi del parere che si debba far luogo al controllo, quando si tratti di deliberazioni che, non solo abbiano un rilevante contenuto economico, ma anche impegnino l\u2019amministrazione comunale per un dato numero di anni.<\/p><p>Resta, poi, da decidere in qual modo debba essere costituito l\u2019organo che dovrebbe esercitare tale controllo, ed a questo proposito osserva che, secondo quanto \u00e8 stato gi\u00e0 prospettato in seno alla Commissione per la riforma dell\u2019amministrazione, l\u2019esercizio del controllo di merito sugli atti dei Comuni potrebbe essere affidato ad un organo regionale, composto in parte di funzionari dello Stato e in parte di membri elettivi. \u00c8 un criterio che la Sottocommissione farebbe bene a tenere presente.<\/p><p>UBERTI ritiene che la Sottocommissione possa approvare quanto \u00e8 stabilito nel secondo, terzo e quarto comma dell\u2019articolo 19. Difatti, a suo avviso, con le disposizioni ivi contenute, se da una parte si lascia, ai Comuni la pi\u00f9 ampia autonomia, dall\u2019altra si fissano alcune condizioni per impedire che le amministrazioni comunali nei Toro atti possano andare al di l\u00e0 di certi limiti.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 del parere che l\u2019unica forma di intervento che possa essere esercitata nell\u2019ambito dell\u2019amministrazione comunale sia quella prevista nell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Lami Starnuti, se veramente non si vuole menomare l\u2019autonomia dei Comuni. Difatti, non si tratta gi\u00e0 di una tutela, bens\u00ec di una vigilanza per rendere sempre pi\u00f9 efficace l\u2019azione degli amministratori comunali. Si avrebbe, cos\u00ec, una specie di scuola di amministrazione, che \u00e8 il modo migliore per correggere o non far sorgere eventuali errori.<\/p><p>LA ROCCA dichiara che, se il Comune, com\u2019\u00e8 giusto, dev\u2019essere la cellula dell\u2019autonomia regionale, esso per\u00f2 non deve compiere atti che siano in contrasto con gli interessi della popolazione. Bisogna impedire quindi che le amministrazioni comunali, nelle loro deliberazioni, possano andare al di l\u00e0 di certi limiti. Per tale ragione dichiara di essere favorevole a un controllo di merito sugli atti delle amministrazioni comunali, che, a suo avviso, dovrebbe essere esercitato da un organo regionale.<\/p><p>LUSSU ha qualche ragione per dubitare dell\u2019opportunit\u00e0 della proposta di emendamento fatta dall\u2019onorevole Lami Starnuti. Vi si parla di un organo di vigilanza; ma non si sa se esso debba risiedere oppur no nell\u2019ambito della Regione. Nella seconda ipotesi il riesame della deliberazione avverrebbe in localit\u00e0 assai lontana dalla sede interessata e ci\u00f2, non solo sarebbe causa di una grave per dita di tempo, ma sarebbe anche contrario al principio autonomistico. Si aggiunga anche che, poich\u00e9 l\u2019organo di vigilanza dovrebbe emettere pareri soltanto consultivi, l\u2019amministrazione comunale finirebbe col non tenerne alcun conto.<\/p><p>A suo avviso, sarebbe meglio costituire un organo di controllo nominato dall\u2019Assemblea regionale con il sistema della proporzionale. Quest\u2019organo potrebbe, indicando le ragioni di dissenso, richiedere che il Comune riesaminasse le deliberazioni adottate. Ove poi il Comune persistesse nella sua linea di condotta, dovrebbe essere reso obbligatorio il referendum popolare sulla deliberazione, prima che questa potesse diventare esecutiva. Tale procedura, naturalmente, dovrebbe essere prescritta soltanto per atti di rilevante importanza.<\/p><p>MORTATI osserva che il problema in discussione \u00e8 connesso con quello del grado di autonomia finanziaria che si vuol concedere ai Comuni. A tale proposito ricorda che \u00e8 stato approvato il principio secondo cui anche l\u2019autonomia finanziaria dei Comuni dev\u2019essere coordinata con l\u2019ordinamento tributano dello Stato. Non \u00e8 possibile, quindi, dare completa libert\u00e0 d\u2019azione ai Comuni in materia tributaria. Il problema di un controllo di merito sulle deliberazioni comunali va quindi esaminato in relazione al fatto che i Comuni possono amministrare non solo i loro fondi, ma anche quelli ricevuti da enti esterni che hanno, cos\u00ec, il diritto di intervenire nella loro amministrazione. Resta da vedere se tale controllo debba essere esercitato dalla Regione o dallo Stato.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara che gli sembra strano, dopo tante decisioni approvate dalla Sottocommissione in materia di autonomie locali, che nella riunione odierna siano state fatte dichiarazioni e proposte tendenti a limitare l\u2019autonomia dei Comuni. Il criterio del controllo di merito sulle deliberazioni degli enti locali ormai \u00e8 stato abbandonato anche dalla dottrina amministrativa e recentemente lo stesso Santi Romano vi si \u00e8 dichiarato contrario. Nella passata riunione \u00e8 stato approvato il principio del <em>referendum<\/em> popolare, che in sostanza \u00e8 una forma indiretta di controllo. Tanto potrebbe bastare, perch\u00e9, quando un Comune erra nella propria amministrazione, i cittadini interessati, se vengono interpellati, sono sempre i giudici migliori. Non si dimentichi che il controllo di merito sulle deliberazioni adottate, specie dai Comuni pi\u00f9 piccoli, spesso si risolve in arbitri e pressioni ingiustificate, esercitate dagli organi di controllo. Ci\u00f2 considerato, insiste nella sua proposta di emendamento, dichiarando altres\u00ec di ritenere il <em>referendum<\/em> popolare come la migliore forma di controllo.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che, se \u00e8 stata prospettata la necessit\u00e0 di un controllo di merito, sia pure limitato, sulle deliberazioni adottate dai Comuni, ci\u00f2 \u00e8 stato fatto allo scopo non gi\u00e0 di limitare le autonomie locali, bens\u00ec di garantire che nelle amministrazioni comunali siano tutelati gli interessi della popolazione. Indubbiamente le proposte dell\u2019onorevole Lami Starnuti rispondono ad un astratto criterio logico, ma c\u2019\u00e8 da dubitare che rispondano alle condizioni attuali della nostra vita comunale.<\/p><p>Richiama l\u2019esempio della Svizzera, notando per\u00f2 le ragioni per cui non pu\u00f2 seguirsi completamente in Italia. Ove le popolazioni si stancassero dal votare con frequenza, l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> diverrebbe inefficiente con eventuale grave danno delle popolazioni. Occorre perci\u00f2 che si ricorra ad altri modi normali di far funzionare il controllo di merito.<\/p><p>Rileva che in ogni caso potrebbe essere accolto il sistema proposto dal Comitato col secondo comma dell\u2019articolo 19, in cui si dispone un controllo di merito su atti che impegnino il bilancio comunale oltre i cinque anni e in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie. Nel sistema proposto dal Comitato di redazione \u00e8 prevista anche la possibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em> popolare ad un dato numero di elettori. Ritiene che la proposta vada incontro alle varie esigenze e che meriti pertanto di essere accolta.<\/p><p>CONTI rileva che la questione dell\u2019ammissibilit\u00e0 o meno di un controllo di merito sugli atti dei Comuni deve esser trattata in relazione non tanto ad errori che possano commettere gli amministratori locali, quanto all\u2019azione svolta dagli organi di controllo, che per lo pi\u00f9, o \u00e8 manchevole o \u00e8 arbitraria.<\/p><p>Sono a tutti noti, ad esempio, i numerosi inconvenienti che sorgono a proposito di controlli delle deliberazioni comunali da parte delle Prefetture. Si \u00e8 verificato anche un caso veramente scandaloso: quello del Comune di Torgiano in provincia di Perugia, che dal 1925 non presenta il suo bilancio per l\u2019approvazione, onde \u00e8 il caso di domandarsi quale controllo abbiano mai esercitato i vari Prefetti che dal 1925 in poi si sono susseguiti in quella Prefettura.<\/p><p>Il problema in esame non pu\u00f2 essere risolto che nel senso indicato dall\u2019onorevole Lami Starnuti. Per conseguire lo scopo di un\u2019efficiente e scrupolosa amministrazione comunale e nello stesso tempo far s\u00ec che le popolazioni locali possano veramente interessarsi alla cosa pubblica, non v\u2019\u00e8 che un sol mezzo, quello del <em>referendum<\/em> popolare. Certo l\u2019Italia esce da un lungo periodo, iniziatosi ottanta anni fa, di inabilitazione politica e, prima che il nostro popolo possa acquistare piena maturit\u00e0 e capacit\u00e0 politica, saranno indubbiamente necessarie, nel campo dell\u2019amministrazione degli enti locali, forme transitorie di controllo stabilite con norme transitorie. Si potr\u00e0, quindi, stabilire l\u2019istituzione di organi provvisori di controllo, per avviare le amministrazioni comunali sulla giusta via. Ma ci\u00f2 non dovr\u00e0 durare che per un breve periodo di tempo. In ogni modo, nella Costituzione non potr\u00e0 essere affermato che il principio di un\u2019assoluta autonomia comunale, perch\u00e9 solo attribuendo ai Comuni una completa libert\u00e0 d\u2019azione sar\u00e0 possibile raggiungere un ordinamento veramente democratico del Paese.<\/p><p>FABBRI \u00e8 del parere che non si possa fare a meno di un controllo di merito su atti di rilevante contenuto economico. A proposito di tali atti, ha inteso parlare di deliberazioni che possono impegnare, come nel caso della contrattazione di un mutuo, i futuri bilanci di un Comune. Possono aversi per\u00f2 anche deliberazioni di grande importanza economica aventi un\u2019efficacia immediata: \u00e8 il caso, ad esempio, della vendita di una propriet\u00e0 comunale edilizia o fondiaria. Escludere su tali deliberazioni ogni possibilit\u00e0 di controllo sarebbe, a suo avviso, un grave errore. Accanto all\u2019organo che dovrebbe esercitare il controllo di merito, si potrebbe pensare ad una Giunta nominata dalla Deputazione regionale in concorso col Commissario della Regione.<\/p><p>TOSATO \u00e8 d\u2019accordo con quanto hanno affermato gli onorevoli Lami Starnuti e Conti; fa presente pure che, circa il problema in esame, \u00e8 necessario adottare soltanto una deliberazione di principio: occorre stabilire, in altri termini, se si vuole assicurare una certa autonomia ai Comuni cos\u00ec come si \u00e8 fatto nelle Regioni. Se \u00e8 necessario per taluni atti fissare adeguate garanzie, si istituiscano determinati controlli, con una procedura assai rigorosa. Comunque, ci\u00f2 che pi\u00f9 importa \u00e8 stabilire che i Comuni debbano avere piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. Entro tali limiti dev\u2019essere esclusa ogni possibilit\u00e0 di un controllo di merito, perch\u00e9 l\u00e0 dove esiste tale forma di controllo non si ha autonomia. Non si dimentichi che soltanto con un ordinamento autonomo si pu\u00f2 formare l\u2019educazione politica di un popolo.<\/p><p>PERASSI condivide pienamente l\u2019opinione espressa da alcuni colleghi circa la necessit\u00e0 di accordare ai Comuni la massima autonomia possibile. \u00c8 per questo che egli sarebbe indotto a non ammettere alcun controllo di merito sulle deliberazioni degli enti locali. Tuttavia, poich\u00e9 qualche perplessit\u00e0 si \u00e8 manifestata al riguardo, ritiene che sia pi\u00f9 opportuno per la Sottocommissione non risolvere direttamente il problema in esame. In altri termini, secondo il suo avviso, la Sottocommissione dovrebbe limitarsi ad affermare che il controllo sugli atti dei Comuni debba essere regolato dalla legge, che dovrebbe quindi determinarne i limiti.<\/p><p>Naturalmente l\u2019organo di controllo dovrebbe essere un organo regionale.<\/p><p>Sarebbe anche opportuno che la Sottocommissione affermasse un altro principio, cio\u00e8 che alcuni atti dei Comuni debbano essere sottoposti al <em>referendum<\/em>. Anche in questo caso, per\u00f2, \u00e8 la legge che dovrebbe determinare per quali atti si debba richiedere l\u2019espressione della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Ci\u00f2 considerato, propone due emendamenti all\u2019articolo 19. Il primo si riferisce alla possibilit\u00e0 di un controllo sugli atti degli enti locali ed \u00e8 cos\u00ec concepito: \u00abI controlli sugli atti dei Comuni e degli enti locali sono espletati dalla Regione nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato\u00bb; il secondo, relativo all\u2019ammissibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em>, \u00e8 del seguente, tenore: \u00abLa legge determiner\u00e0 le deliberazioni dei Comuni che devono essere sottoposte al <em>referendum <\/em>popolare\u00bb.<\/p><p>MORTATI propone il seguente emendamento all\u2019articolo 19:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammesso controllo preventivo di merito sugli atti, ai quali i Comuni provvedono con mezzi ordinari di bilancio.<\/p><p>\u00abPer gli atti di carattere straordinario, che saranno stabiliti dalla legge, il controllo stesso sar\u00e0 effettuato da apposito organo regionale.<\/p><p>\u00abIl divieto opposto da detto organo di controllo all\u2019esecutoriet\u00e0 della deliberazione del Comune pu\u00f2 essere superato quando essa sia approvata con <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che alcuni problemi oggi sono di tale attualit\u00e0 che non \u00e8 possibile, per non deludere l\u2019aspettativa del Paese, rinviarne la soluzione. Uno di tali problemi \u00e8 appunto quello dell\u2019autonomia comunale, che \u00e8 connesso con la questione del controllo di merito sugli atti degli enti locali. Per questo necessita che siano stabiliti chiari princip\u00ee nella futura Costituzione dello Stato. Da questo punto di vista, a suo avviso, non possono essere giudicate soddisfacenti le proposte formulate dall\u2019onorevole Perassi: non si pu\u00f2, infatti, parlare genericamente di controlli, senza specificare se essi debbano essere di merito o di legittimit\u00e0.<\/p><p>Ci\u00f2 che lo stupisce \u00e8 che alcuni colleghi, i quali hanno sostenuto decisamente il principio di escludere ogni controllo di merito sugli atti della Regione, si siano dimostrati nella riunione odierna i pi\u00f9 fermi assertori di un controllo di merito sulle deliberazioni dei Comuni. In via di presunzione, riguardo al problema in esame, si dovrebbe partire dal concetto che soltanto la popolazione locale pu\u00f2 conoscere esattamente gli interessi del proprio Comune.<\/p><p>Per tali ragioni, a modificazione parziale del concetto gi\u00e0 da lui espresso all\u2019inizio della riunione, dichiara di accedere alla proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>LACONI osserva che non sempre le Giunte e i Consigli comunali rappresentano la volont\u00e0 della popolazione. Ci\u00f2 posto, v\u2019\u00e8 da domandarsi a quali mezzi si debba ricorrere per escludere, nell\u2019ambito di una giusta e larga autonomia, la possibilit\u00e0 che l\u2019amministrazione comunale abusi dei poteri da essa assunti, non per volont\u00e0 vera e propria della popolazione, ma per semplice giuoco elettorale e cos\u00ec comprometta gli interessi della popolazione locale.<\/p><p>MORTATI desidera porre in rilievo che, con la proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti, si mira ad istituire un controllo puramente sospensivo e consultivo, mentre con l\u2019emendamento da lui proposto l\u2019organo di controllo opporrebbe un vero e proprio divieto all\u2019esecutoriet\u00e0 della deliberazione del Comune, divieto che potrebbe essere superato quando la deliberazione impugnata fosse approvata con <em>referendum<\/em>.<\/p><p>LUSSU propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abQuando le deliberazioni impegnino un bilancio dell\u2019ente per oltre tre anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie o riguardino alienazioni di beni comunali di valore rilevante, il <em>referendum<\/em> popolare \u00e8 obbligatorio\u00bb.<\/p><p>NOBILE fa la seguente proposta di emendamento:<\/p><p>\u00abLa legge specificher\u00e0 su quali atti delle amministrazioni comunali si dovr\u00e0 esercitare un controllo di merito, e le modalit\u00e0 e l\u2019organo al quale tale controllo sar\u00e0 demandato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE crede opportuno mettere prima in votazione il principio dell\u2019ammissibilit\u00e0 del controllo di merito sugli atti dei Comuni. Se tale principio non fosse approvato, si potrebbe passare alla votazione sulla questione del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>UBERTI non ritiene opportuna la procedura di votazione indicata dal Presidente, perch\u00e9 per votare in senso non favorevole al principio del controllo di merito occorrerebbe essere gi\u00e0 sicuri dell\u2019accoglimento, da parte della Sottocommissione, di un qualche altro correttivo inteso ad impedire abusi nell\u2019amministrazione degli enti locali.<\/p><p>PERASSI ritiene che la questione se debba, o pur no, essere ammesso un controllo di merito sarebbe pi\u00f9 esattamente posta se fosse messo prima in votazione il principio, contenuto nel suo secondo emendamento, per cui la legge dovrebbe determinare le deliberazioni dei Comuni da sottoporre al <em>referendum <\/em>popolare.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 pronto ad accedere al suggerimento dell\u2019onorevole Perassi, se ci\u00f2 possa essere utile a togliere ogni incertezza.<\/p><p>Personalmente per\u00f2 dichiara di non essere favorevole al secondo emendamento proposto dall\u2019onorevole Perassi, perch\u00e9, se la legge dovr\u00e0 determinare i casi in cui le deliberazioni dei Comuni debbano essere sottoposte al <em>referendum<\/em>, \u00e8 da ritenere che questi non sarebbero rari. Si dovrebbe allora fare ricorso al <em>referendum <\/em>troppe volte, e questo in definitiva potrebbe non rispondere allo scopo che si vorrebbe raggiungere. In ogni modo mette in votazione il secondo emendamento proposto dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>LUSSU fa presente che, con il non accoglimento del secondo emendamento dell\u2019onorevole Perassi, resta sempre impregiudicata la questione dell\u2019ammissibilit\u00e0 o no del <em>referendum<\/em>. Sarebbe bene mettere in votazione tale questione, prima di quella relativa al controllo di merito. Ricorda che egli ha presentato una proposta di emendamento circa l\u2019obbligatoriet\u00e0 del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>LAMI STARNUTI propone la seguente formulazione: \u00abGli atti amministrativi e regolamentari dei Comuni possono essere sottoposti a <em>referendum <\/em>popolare, quando ci\u00f2 sia richiesto da un ventesimo degli elettori iscritti\u00bb.<\/p><p>Osserva poi che, con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Lussu, diventerebbero troppo frequenti i casi in cui si dovrebbe fare ricorso al <em>referendum <\/em>popolare. \u00c8 per questo che ha ritenuto opportuno proporre l\u2019emendamento anzidetto, in cui fra l\u2019altro il <em>referendum <\/em>\u00e8 facoltativo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019esame della questione del <em>referendum <\/em>non debba aver luogo nella riunione odierna, visto che nella passata riunione la Sottocommissione ha deciso di rinviarne l\u2019esame a un Comitato appositamente costituito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Dichiara che il Comitato anzidetto terr\u00e0 conto delle varie proposte formulate in merito all\u2019ammissibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em>; e invita la Sottocommissione a decidere sulla questione del controllo sugli atti dei Comuni.<\/p><p>Mette anzitutto in votazione il principio che tale controllo non debba avere carattere consultivo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Fa presente che, secondo la votazione test\u00e9 avvenuta, il controllo su gli atti dei Comuni non dovr\u00e0 avere carattere vincolante. Ci\u00f2 considerato, ritiene che possa essere messa in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Lami Starnuti, a cui l\u2019onorevole Bozzi ha dichiarato di aderire, e che appunto prevede un controllo di carattere consultivo e che \u00e8 cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abPer le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l\u2019organo di vigilanza ha facolt\u00e0 di chiedere all\u2019autorit\u00e0 deliberante, con istanza motivata, il riesame nel merito della deliberazione\u00bb.<\/p><p>La mette ai voti.<\/p><p>LUSSU dichiara di votare contro la proposta di emendamento dell\u2019onorevole Lami Starnuti, perch\u00e9 ritiene che sia sufficiente il referendum a garantire gli interessi della popolazione locale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che resta ora da decidere l\u2019organo che dovr\u00e0 esercitare tale controllo non vincolante. In proposito, osserva che si potrebbe mettere in votazione il primo emendamento proposto dall\u2019onorevole Perassi, a cui per altro ritiene che sarebbe opportuno apportare le seguenti lievi modifiche: alle parole \u00abdalla Regione\u00bb, sostituire le altre \u00abda un organo regionale\u00bb; e includere, fra le parole \u00abda un organo regionale\u00bb e le altre \u00abnei modi\u00bb, le seguenti: \u00abin maggioranza elettivo\u00bb.<\/p><p>PERASSI dichiara di accettare le modificazioni proposte dal Presidente al suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del testo definitivo dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI controlli sugli atti dei Comuni e degli enti locali sono espletati da un organo regionale in maggioranza elettivo nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato\u00bb.<\/p><p>Lo mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bordon, Bozzi, Codacci Pisanelli, Conti, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Targetti, Terracini, Tosato e Uberti.<\/p><p><em>In congedo<\/em><em>:<\/em> Einaudi.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Bocconi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, De Michele, Mannironi, Patricolo, Piccioni, Porzio, Rossi Paolo, Vanoni e Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 66. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 14 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Nobile \u2013 Fabbri \u2013 Fuschini \u2013 Uberti \u2013 Targetti \u2013 La Rocca \u2013 Lussu \u2013 Mortati \u2013 Lami Starnuti \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5305","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5305"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5305\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7855,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5305\/revisions\/7855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5305"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}