{"id":5303,"date":"2023-10-15T23:36:18","date_gmt":"2023-10-15T21:36:18","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5303"},"modified":"2023-11-14T23:02:28","modified_gmt":"2023-11-14T22:02:28","slug":"venerdi-13-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5303","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 13 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5303\" class=\"elementor elementor-5303\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-863fac9 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"863fac9\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7b29767\" data-id=\"7b29767\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aa0baea elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"aa0baea\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461213sed065ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fc97465 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fc97465\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>65.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 13 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL DEPUTATO <strong>PERASSI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Autonomie locali (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati \u2013 Perassi \u2013 Laconi \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 Lussu \u2013 Fabbri \u2013 Uberti \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Bulloni \u2013 Lami Starnuti \u2013 Ravagnan.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.10.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sull\u2019articolo 19, ricordando che si \u00e8 gi\u00e0 deciso di esaminare partitamente il controllo sugli atti delle Regioni e quello sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali. Per quanto concerne gli atti delle Regioni, si \u00e8 giunti alla conclusione di ammettere un controllo di legittimit\u00e0, e non un controllo di merito, e che l\u2019organo incaricato di esercitarlo fosse esterno alle Regioni stesse. Si \u00e8 quindi posta la questione del <em>referendum<\/em>, e l\u2019onorevole Mortati ha fatto presente il suo punto di vista che l\u2019istituto dovesse avere una configurazione propria ed essere disciplinato in un\u2019altra parte del progetto, e precisamente l\u00e0 dove si tratta della formazione delle leggi regionali.<\/p><p>Ricorda che nel capo: \u00abOrgani della Regione\u00bb, all\u2019articolo 11, si \u00e8 introdotta la seguente norma, partendo dal presupposto che il popolo, attraverso il <em>referendum<\/em>, pu\u00f2 considerarsi organo deliberante: \u00abI casi e le modalit\u00e0 di applicazione del <em>referendum<\/em> popolare saranno regolati dallo Statuto regionale\u00bb. Nell\u2019articolo 19, invece, il <em>referendum<\/em> viene previsto come mezzo per il controllo di merito su determinate deliberazioni delle Regioni.<\/p><p>MORTATI fa presente che, a stretto rigore, nell\u2019articolo 19 il <em>referendum<\/em> non \u00e8 considerato come un mezzo di controllo, bens\u00ec come una condizione che fa venir meno il controllo di merito.<\/p><p>Comunque, l\u2019importante nel momento attuale \u00e8 decidere se si vuole condizionare l\u2019eseguibilit\u00e0 di certe deliberazioni delle Regioni al previo consenso del corpo elettorale e se si preferisce parlarne nella Costituzione o limitarsi, in questa, ad un rinvio agli Statuti regionali.<\/p><p>PERASSI esprime l\u2019avviso che, con la formula ricordata dal Presidente, il problema sia gi\u00e0 risolto nel senso che competa agli Statuti regionali la determinazione degli atti per la cui formazione si deve esigere il concorso integrativo del voto popolare (a titolo consultivo o a titolo obbligatorio). Nell\u2019articolo in esame si potrebbe quindi richiamare la deliberazione gi\u00e0 presa.<\/p><p>LACONI sostiene che la disciplina del <em>referendum<\/em>, sia che lo si concepisca come strumento di controllo, che come mezzo di consultazione, non pu\u00f2 essere rimessa agli Statuti, che possono essere diversi da Regione a Regione. Trattandosi di un istituto democratico, deve essere regolato nella Costituzione o in una legge costituzionale con norme identiche per tutta la Nazione. A suo parere, la sede pi\u00f9 appropriata per parlare del <em>referendum <\/em>sarebbe appunto l\u2019articolo 19, concernente il controllo sugli atti delle Regioni e degli enti locali, in modo da configurarlo come una forma di controllo pi\u00f9 estesa, in quanto egli non ammette che il corpo elettorale possa venire considerato come un organo legiferante (articolo 11).<\/p><p>Riassume pertanto il suo pensiero in merito al <em>referendum<\/em> popolare, nei seguenti punti: 1\u00b0) escludere il rinvio agli Statuti regionali; 2\u00b0) far riferimento invece ad una legge di carattere costituzionale, ovvero \u2013 se si preferisce affermare il principio nella Carta costituzionale \u2013 trattarne nell\u2019articolo 19.<\/p><p>MANNIRONI propone la seguente formula: \u00abQuando lo richiedano la maggioranza assoluta della Assemblea regionale o un ventesimo degli elettori, la decisione su determinati progetti pu\u00f2 essere rimessa al <em>referendum <\/em>popolare\u00bb.<\/p><p>MORTATI chiede all\u2019onorevole Mannironi se intende riferirsi ad atti legislativi o amministrativi.<\/p><p>MANNIRONI si dichiara disposto a modificare il suo testo nel senso di precisare \u00abatti d\u2019amministrazione\u00bb.<\/p><p>BOZZI osserva che l\u2019Assemblea regionale non \u00e8 un organo di carattere amministrativo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che il ricorso al <em>referendum<\/em> sia da ammettere, in determinate circostanze, su qualsiasi deliberazione della Assemblea regionale.<\/p><p>LUSSU si duole che si deliberi su una questione cos\u00ec importante in assenza del Relatore.<\/p><p>Venendo a parlare del <em>referendum<\/em>, dichiara di consentire che si parli di questa manifestazione di volont\u00e0 popolare come di un controllo, per quanto effettivamente non lo sia, ma di ritenere inconcepibile che possa applicarsi anche nei riguardi dell\u2019attivit\u00e0 legislativa delle Regioni. Ci\u00f2 svuoterebbe di ogni contenuto l\u2019articolo 12.<\/p><p>Pertanto crede che la proposta dell\u2019onorevole Mannironi debba riferirsi esclusivamente agli atti amministrativi che incidano in modo grave sul bilancio regionale. Teme piuttosto che, essendosi adottato il criterio del controllo da parte di un organo al di fuori della Regione, possa verificarsi un contrasto tra la volont\u00e0 espressa dal popolo mediante il <em>referendum<\/em> e quella espressa dall\u2019organo di controllo esterno. Invita quindi i colleghi ad esaminare bene tutti gli aspetti del problema, prima di approvare la coesistenza delle due forme di controllo.<\/p><p>MANNIRONI non condivide le preoccupazioni dell\u2019onorevole Lussu in quanto le due forme di controllo concernono, l\u2019una la legittimit\u00e0 dell\u2019atto e l\u2019altra il merito.<\/p><p>Fa notare che l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> \u00e8 usato in Nazioni democratiche, come la Svizzera, e potr\u00e0 essere molto utile anche nelle nostre Regioni, poich\u00e9, creandosi un nuovo organismo, la classe dirigente sar\u00e0 sprovvista di esperienza, e nelle incertezze e nei contrasti non v\u2019\u00e8 miglior giudice del popolo, consultato attraverso al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>FABBRI conviene, in via di massima, con i concetti espressi dall\u2019onorevole Perassi, che sia, cio\u00e8, sufficiente la formula introdotta nell\u2019articolo 11; ma dissente da lui quando concepisce gli Statuti regionali come ordinamenti deliberati da ogni singola Regione. A suo avviso, l\u2019attivit\u00e0 delle Regioni in questo campo dovrebbe essere limitata alla integrazione della legge comunale e regionale emanata dallo Stato.<\/p><p>Soprattutto non gli sembra che sia opportuno parlare del <em>referendum<\/em> nell\u2019articolo in esame per un\u2019altra considerazione: esso non pu\u00f2 ritenersi senz\u2019altro sostitutivo del controllo e non pu\u00f2 avere un carattere risolutivo, giacch\u00e9 gli atti sottoposti a <em>referendum <\/em>in quanto possono comportare una spesa eccessiva o violare una legge dello Stato potrebbero a loro volta trovare una remora in sede di controllo di legittimit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE aderisce sostanzialmente alla proposta Mannironi, della quale, tuttavia, non approva il criterio di richiedere per il ricorso al <em>referendum<\/em> la maggioranza assoluta dell\u2019Assemblea regionale. Posto che, se mai, il <em>referendum<\/em> \u00e8 una garanzia della minoranza \u2013 sempre che sia notevole \u2013 propone di diminuire il <em>quorum<\/em> ai due quinti dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Nota quindi che con l\u2019espressione \u00abpu\u00f2 essere rimessa\u00bb resta condizionata l\u2019accettazione del <em>referendum<\/em> che, invece, una volta richiesto da quella determinata percentuale di Deputati, non pu\u00f2 non essere accordato.<\/p><p>Concludendo, informa che, qualora venisse accolto il suo punto di vista, il comma dovrebbe essere cos\u00ec formulato: \u00abQuando lo richiedano i due quinti dell\u2019Assemblea regionale o un ventesimo degli elettori, la decisione, sui determinati atti amministrativi \u00e8 rimessa al<em> referendum<\/em> popolare\u00bb.<\/p><p>MANNIRONT, nel dichiarare che non ha difficolt\u00e0 ad accettare le modifiche proposte dal Presidente, spiega che ha suggerito la richiesta della maggioranza assoluta dell\u2019Assemblea per impedire che alla consultazione popolare si ricorra con estrema facilit\u00e0.<\/p><p>PERASSI domanda all\u2019onorevole Mannironi se nella sua proposta il <em>referendum<\/em> ha un valore decisivo o consultivo.<\/p><p>MANNIRONI risponde che avrebbe valore decisivo.<\/p><p>UBERTI nota che, avendo la Sottocommissione modificata l\u2019impostazione del progetto elaborato dal Comitato di redazione, forse questo accenno al <em>referendum<\/em> nell\u2019articolo 19 non ha pi\u00f9 ragione d\u2019essere, e si delinea la necessit\u00e0 di redigere un apposito articolo per tale istituto. Certo \u00e8 che il <em>referendum<\/em> corrisponde allo spirito della riforma dell\u2019ordinamento regionale, in quanto mira a realizzare una democrazia diretta e a far partecipare pi\u00f9 ampiamente il popolo alla vita amministrativa locale. Piuttosto \u00e8 difficile stabilire in quali occasioni pu\u00f2 indirsi il <em>referendum<\/em> (il Comitato ne aveva segnalata una soltanto) ed a questo proposito trova giusta l\u2019idea dell\u2019onorevole Perassi di lasciare che, secondo quanto gi\u00e0 deliberato, i casi e le modalit\u00e0 di applicazione del <em>referendum<\/em> popolare siano regolati dagli Statuti regionali.<\/p><p>PRESIDENTE concorda nel ritenere che il <em>referendum<\/em> debba essere applicato soprattutto nella Regione, in quanto soltanto una larga prassi nell\u2019ambito regionale e comunale potr\u00e0 farne avvertire l\u2019utilit\u00e0 in sede nazionale: l\u2019applicazione pi\u00f9 facile e quindi pi\u00f9 frequente che pu\u00f2 farsene negli ambienti ristretti fa sviluppare la tendenza a maneggiare questo strumento di intervento diretto del popolo. Comunque, l\u2019affermazione che nell\u2019ordinamento regionale debba usarsi il <em>referendum <\/em>\u00e8 contenuta nel comma gi\u00e0 votato.<\/p><p>PERASSI osserva che si potr\u00e0 calcare maggiormente l\u2019affermazione; ma insiste nel ritenere che sia meglio lasciare agli Statuti regionali la determinazione dei casi in cui il <em>referendum<\/em> sar\u00e0 applicato e del suo valore (obbligatorio o consultivo).<\/p><p>Ci\u00f2 non toglie che personalmente sia perfettamente d\u2019accordo nel ritenere essenziale nell\u2019ordinamento regionale una larga applicazione del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>MORTATI propone la formulazione seguente:<\/p><p>\u00abOltre che nei casi che saranno fissati dalla legge o dallo Statuto regionale, la Deputazione regionale potr\u00e0 subordinare all\u2019approvazione popolare l\u2019esecuzione di determinate misure. Tale approvazione dovr\u00e0 essere effettuata quando la richiedano i due quinti dei componenti l\u2019Assemblea, oppure un decimo degli elettori della Regione. La richiesta di cui al secondo comma sospende l\u2019esecuzione della misura\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE crede che si potrebbe adottare la seguente dizione:<\/p><p>\u00abSugli atti della Assemblea regionale, quando abbiano carattere legislativo o comunque impegnino il bilancio annuo per pi\u00f9 di un decimo delle entrate e per oltre cinque anni, ove sia richiesto da almeno due quinti dell\u2019Assemblea o da un ventesimo degli elettori, dovr\u00e0 procedersi a <em>referendum<\/em> popolare, sospensivo della esecutivit\u00e0 dell\u2019atto\u00bb.<\/p><p>Pone in evidenza che in questa sua formula si riprende l\u2019elemento condizionativo del <em>referendum<\/em> consigliato dal Comitato, in quanto le proposte del Comitato stesso sono frutto di un esame approfondito e di calcoli che la Sottocommissione non ha certamente avuto agio di fare nella odierna breve discussione.<\/p><p>BOZZI crede che la Sottocommissione debba per il momento limitarsi ad esaminare l\u2019opportunit\u00e0 di utilizzare l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> come strumento di controllo amministrativo, senza trattenersi sulle sue applicazioni nel campo legislativo, di cui si \u00e8 gi\u00e0 parlato.<\/p><p>Osserva quindi che non pu\u00f2 escludersi che l\u2019Assemblea regionale emani degli atti che nella sostanza siano amministrativi, ma questo sarebbe un fatto eccezionale, perch\u00e9 di regola gli atti amministrativi della Regione saranno emanati dalla Deputazione regionale.<\/p><p>Accede quindi sostanzialmente alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, la quale consta di tre parti: nella prima si prevede che la legge o lo Statuto regionale possano stabilire dei casi in cui si debba ricorrere al <em>referendum <\/em>come mezzo di controllo preventivo (prima che l\u2019atto spieghi la sua efficacia); nella seconda parte si aggiunge che il <em>referendum <\/em>pu\u00f2 essere richiesto dalla Deputazione regionale, cio\u00e8 dal potere esecutivo della Regione; nella terza si precisa che il potere di indire il <em>referendum<\/em> pu\u00f2 competere anche all\u2019Assemblea regionale e alla popolazione.<\/p><p>Pensa che quest\u2019ultima ipotesi sia diversa dalle precedenti, in quanto la consultazione popolare non avrebbe pi\u00f9 un carattere preventivo, perch\u00e9 evidentemente l\u2019atto amministrativo emanato avrebbe gi\u00e0 spiegato la sua efficacia; basti pensare che per raccogliere le firme di un ventesimo degli elettori occorrer\u00e0 un tempo considerevole. Si avrebbe dunque una forma di controllo successivo, a parte il fatto che la richiesta di <em>referendum<\/em> avrebbe efficacia sospensiva sull\u2019atto.<\/p><p>Riepilogando, pone in evidenza che nella proposta dell\u2019onorevole Mortati si prevedono: <em>A<\/em>) una forma di controllo preventivo: 1\u00b0) nei casi stabiliti dalla legge; 2\u00b0) nei casi stabiliti dallo Statuto; 3\u00b0) quando lo richieda la Deputazione regionale; <em>B<\/em>) una forma di controllo successivo, con effetto sospensivo della esecutivit\u00e0 degli atti: 1\u00b0) in seguito a richiesta di un determinato <em>quorum<\/em> dell\u2019organo legislativo della Regione; 2\u00b0) in seguito a richiesta di una determinata frazione della popolazione.<\/p><p>PRESIDENTE, premesso che la Sottocommissione ha gi\u00e0 manifestato l\u2019avviso che il <em>referendum<\/em> sia utile nella vita della Regione, avverte che ora dovrebbe pronunziarsi su una questione pi\u00f9 precisa: se, cio\u00e8, si vuole ammettere il <em>referendum<\/em> come mezzo di controllo sugli atti amministrativi della Regione.<\/p><p>Aggiunge che personalmente ritiene che gli atti amministrativi della Regione non promanano esclusivamente dalla Deputazione regionale, ma anche dall\u2019Assemblea regionale, per quanto formalmente possano assumere la veste di leggi.<\/p><p>MORTATI, in seguito alle osservazioni del Presidente, propone di modificare la formula che personalmente ha proposto, sostituendo alle parole: \u00abla Deputazione regionale\u00bb, le altre: \u00abl\u2019autorit\u00e0 competente ad emettere il provvedimento\u00bb.<\/p><p>CODACCI PISANELLI sostiene che anche per gli atti amministrativi emanati dall\u2019Assemblea regionale debbono valere i criteri fin qui seguiti per gli atti sostanzialmente amministrativi emanati dall\u2019Assemblea nazionale, che tuttavia, nonostante il loro contenuto, non si possono considerare come atti amministrativi, perch\u00e9 quella che prevale \u00e8 la forma.<\/p><p>In sostanza \u00e8 il fondamentale principio della divisione dei poteri che si ripercuote sull\u2019ordinamento regionale, facendo s\u00ec che ciascuna delle funzioni sovrane venga esercitata esclusivamente da un determinato organismo.<\/p><p>Perci\u00f2, quando si parla del <em>referendum<\/em> come strumento di controllo sugli atti amministrativi, ci si deve riferire soltanto a quegli atti amministrativi regionali che siano tali anche nella forma.<\/p><p>FABBRI, rilevate le difficolt\u00e0 in cui si dibatte la Sottocommissione nell\u2019attuale discussione, per il fatto che spesso gli atti amministrativi si traducono in leggi formali e si \u00e8 gi\u00e0 studiato tutto un sistema di controllo dell\u2019attivit\u00e0 legislativa delle Regioni (articolo 12), propone di disciplinare il <em>referendum<\/em> popolare in un titolo a s\u00e9 stante con una formulazione generica, la quale si adatti sia al campo legislativo che a quello amministrativo, e ne consenta l\u2019applicazione tanto alle Regioni che ai Comuni.<\/p><p>Cos\u00ec il <em>referendum<\/em>, nel campo legislativo costituir\u00e0 uno degli elementi coadiutori per la formazione della legge, e non escluder\u00e0 il successivo controllo, previsto dall\u2019articolo 12, nell\u2019eventualit\u00e0 che la manifestazione di volont\u00e0 popolare contrasti con l\u2019interesse nazionale o con le norme costituzionali; in sede di atti amministrativi, in quanto produce effetto sospensivo, servir\u00e0 a conferire una maggiore seriet\u00e0 agli atti stessi senza sottrarli ad un eventuale controllo di legittimit\u00e0 o di merito.<\/p><p>MORTATI concorda con l\u2019onorevole Fabbri e riafferma che non bisogna confondere il controllo col <em>referendum<\/em>, perch\u00e9 costituiscono istituti e momenti diversi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di dedicare un titolo speciale al <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che, circa l\u2019organo cui compete il controllo di legittimit\u00e0 sugli atti delle Regioni, si \u00e8 deciso soltanto che debba essere esterno alla Regione, cio\u00e8 statale. Resta quindi da vedere se debba essere un organo di carattere burocratico, o di carattere elettivo, ovvero anche di carattere misto.<\/p><p>FABBRI ricorda una sua proposta di articolo 19, che affidava il controllo sugli atti della Regione al Commissario del Governo unitamente al Consiglio di Stato.<\/p><p>LACONI osserva che, se si pensa di creare un organo speciale per il controllo sugli atti amministrativi delle Regioni, il momento \u00e8 opportuno per discuterne; ma, se si pensa di demandare tale controllo agli organi (Corte dei conti e Consiglio di Stato) che dovranno controllare tutta l\u2019attivit\u00e0 amministrativa dello Stato, occorre rinviare la discussione a quando se ne sar\u00e0 decisa la struttura.<\/p><p>PRESIDENTE trova fondata l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Laconi, ma fa rilevare che essa cade di fronte alla sua proposta di votare soltanto sui criteri di composizione dell\u2019organo di controllo.<\/p><p>Pone quindi ai voti il principio che il controllo di legittimit\u00e0 sugli atti amministrativi della Regione venga esercitato da un organo di carattere burocratico, in altri termini, da un organo governativo, formato da funzionari di carriera.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, prima di votare sulla composizione a base esclusivamente elettiva dell\u2019organo di controllo, crede necessario un chiarimento: se, cio\u00e8, per organo elettivo si intenda un organo politico. Non riterrebbe, infatti, opportuno creare un organismo di controllo con criteri di partito.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che, una volta escluso il carattere burocratico, l\u2019organo di controllo necessariamente deve essere elettivo, salvo a vedere (eventualmente rinviando, per questo, alla legge) come sar\u00e0 eletto e da chi.<\/p><p>FABBRI, trattandosi di un organo i cui componenti dovrebbero avere una specifica competenza, per giudicare sulla legittimit\u00e0 degli atti della Regione, non vede come potrebbe essere composto su base puramente elettiva.<\/p><p>Aggiunge che la votazione precedente ha avuto il significato di escludere un controllo esercitato da funzionari di carriera; ma questo non vuol dire che si escluda un controllo esercitato da organi giurisdizionali comunque costituiti, come potrebbero esserlo una sezione speciale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che, parlando di funzionari di carriera, ha inteso riferirsi anche ai magistrati della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, i quali hanno anch\u2019essi tale qualifica. Comunque, qualora l\u2019onorevole Fabbri ritenga che la Sottocommissione debba pronunciarsi anche in merito a quest\u2019altro quesito \u2013 se, cio\u00e8, l\u2019organo di controllo possa essere costituito di magistrati \u2013 non ha niente in contrario a porlo in votazione.<\/p><p>UBERTI premette che ha l\u2019impressione che qualcuno dei Commissari pensi di trasferire nell\u2019ambito regionale l\u2019attuale Giunta provinciale amministrativa. Richiama quindi l\u2019attenzione della Sottocommissione sopra un altro organo, indicato nell\u2019articolo successivo del progetto, che potrebbe essere utilizzato agli effetti del controllo in esame: la Corte di giustizia amministrativa. Tale organo avrebbe, fra l\u2019altro, il necessario carattere di indipendenza dal potere esecutivo della Regione.<\/p><p>FABBRI pone in evidenza che la Corte di giustizia amministrativa, secondo il disposto dell\u2019articolo 20, emette decisioni impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato.<\/p><p>CODACCI PISANELLI sostiene che il richiamo alla Corte di giustizia amministrativa non \u00e8 esatto, perch\u00e9 essa \u00e8 stata istituita allo scopo di esercitare un controllo giurisdizionale, mentre ora si sta parlando di controllo amministrativo: il che \u00e8 una cosa sostanzialmente diversa.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Codacci Pisanelli e mette ai voti la proposta che l\u2019organo di controllo, secondo le spiegazioni date dall\u2019onorevole Fabbri, sia costituito esclusivamente da magistrati.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il quesito se l\u2019organo di controllo debba essere costituito esclusivamente su base elettiva, demandando alla legge la determinazione delle modalit\u00e0 per la sua costituzione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dichiara che personalmente ritiene che l\u2019organo di controllo debba essere costituito non esclusivamente, ma in maggioranza su base elettiva. Invita quindi la Sottocommissione a pronunciarsi su quest\u2019altro quesito, avvertendo che, nel caso venga respinto, rester\u00e0 aperta la strada alle altre soluzioni.<\/p><p>BULLONI osserva che l\u2019essenziale \u00e8 che l\u2019organo sia capace di esplicare le sue specifiche competenze, e questo potr\u00e0 ottenersi anche con un organo elettivo, stabilendo dei requisiti di eleggibilit\u00e0.<\/p><p>MORTATI obietta che il primo requisito al quale deve aspirarsi \u00e8 l\u2019imparzialit\u00e0 e l\u2019obiettivit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE replica che si deve generalmente partire dal presupposto che tutte le persone chiamate a ricoprire pubblici uffici siano imparziali. Tuttavia non si potr\u00e0 trovare nessuno che sia nella condizione di dare assoluta garanzia di imparzialit\u00e0. Lo stesso criterio della eleggibilit\u00e0 implica una certa concorrenza nella nomina, in merito alla quale certamente non ci si baser\u00e0 soltanto sul requisito della competenza, perch\u00e9 in questo caso diverrebbe un semplice concorso per titoli. Accettare il principio della eleggibilit\u00e0 vuol dire ammettere una certa coloritura che, se non pu\u00f2 dirsi proprio politica, \u00e8 evidentemente di posizioni particolari.<\/p><p>Mette pertanto ai voti la proposta che l\u2019organo di controllo sia in maggioranza elettivo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Una volta decisi i criteri per la composizione dell\u2019organo di controllo, crede che si possa rinviare alla legge lo stabilire i modi di elezione, senza entrare in una specificazione ulteriore che potrebbe essere inopportuna, vincolando eccessivamente il legislatore.<\/p><p>Mette quindi ai voti la proposta che le modalit\u00e0 di elezione e di funzionamento di questo organo di controllo, formato sulle basi indicate dalla Sottocommissione, siano rinviate alla legge.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passando al controllo sugli atti dei Comuni e degli enti locali, pone ai voti la proposta che sugli stessi venga esercitato un controllo di legittimit\u00e0.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sulla opportunit\u00e0 o meno di ammettere anche un controllo di merito sugli atti dei Comuni e degli enti locali.<\/p><p>CODACCI PISANELLI, bench\u00e9 sia stato escluso il controllo di merito sugli atti delle Regioni, desidera richiamare l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla opportunit\u00e0 di ammettere un controllo di merito almeno per gli atti dei Comuni. Ci\u00f2 non significa che vorrebbe vederlo esercitato in ogni caso, bens\u00ec limitatamente a quei casi particolari che potranno essere determinati. La pratica dimostra quanto l\u2019abolizione del controllo di merito possa essere pericolosa.<\/p><p>Aggiunge che il conferimento ad un organo della potest\u00e0 di controllo non implica che l\u2019organo stesso si sostituisca al Comune. Il controllo pu\u00f2 essere ammesso anche come semplice possibilit\u00e0 di annullamento dell\u2019articolo, con rinvio all\u2019autorit\u00e0 che precedentemente lo aveva emanato, di modo che l\u2019atto stesso rimanga proprio dell\u2019autorit\u00e0 che lo ha emanato.<\/p><p>LAMI STARNUTI si richiama a quanto ebbe a dire nella seduta precedente in relazione al controllo di merito sulle Regioni. \u00c8, cio\u00e8, contrario ad ammettere anche nei riguardi degli atti amministrativi dei Comuni un qualsiasi controllo di merito, in quanto offenderebbe la libert\u00e0 della vita amministrativa dei Comuni. Tutta la tradizione democratica e liberale italiana \u00e8 contraria all\u2019assoggettamento degli enti locali a questa forma di controllo. Si richiama alle proposte che ha avanzato nella seduta precedente, le quali, scartate per le Regioni, potrebbero forse essere riprese in considerazione per i Comuni.<\/p><p>A suo parere lo stesso organo di vigilanza sugli atti della Regione (senza creare un duplicato) dovrebbe essere investito della facolt\u00e0 di chiedere all\u2019autorit\u00e0 deliberante del Comune il riesame nel merito della deliberazione.<\/p><p>RAVAGNAN si associa all\u2019onorevole Lami Starnuti e chiede ai sostenitori del controllo di merito sugli atti amministrativi dei Comuni di citare esempi di casi in cui gli atti stessi dovrebbero essere assoggettati al controllo. Dichiara che personalmente non saprebbe indicarne.<\/p><p>Solleva quindi un\u2019altra obiezione, di ordine pratico. Premesso che l\u2019organismo che dovrebbe esercitare il controllo sui Comuni dovrebbe essere un organismo regionale, rileva che vi sono delle Regioni che hanno pi\u00f9 di 500 Comuni. Il controllo di merito sui loro atti amministrativi comporterebbe una tale remora al loro funzionamento da paralizzare l\u2019attivit\u00e0 comunale.<\/p><p>FABBRI chiarisce che, ad esempio, un atto del Comune da assoggettare a controllo dovrebbe essere la deliberazione relativa al taglio di boschi.<\/p><p>CONTI cita l\u2019esempio di un Comune il quale dal 1925 non presenta il proprio bilancio alle autorit\u00e0 competenti.<\/p><p>BOZZI dichiara che, per le ragioni gi\u00e0 esposte nella seduta precedente, ritiene che la questione dovrebbe essere risolta stabilendo un controllo di legittimit\u00e0 su tutti gli atti dei Comuni e un controllo di merito in casi stabiliti dalla legge. Aggiunge che, se l\u2019onorevole Ravagnan desidera degli esempi, non \u00e8 difficile trovarne: contratti di locazione eccedenti una certa cifra, taglio di boschi, ecc. Quanto poi alla struttura del controllo, crede che potrebbe consistere nell\u2019obbligo per il Comune di sottoporre le proprie deliberazioni ad un parere non vincolante. Questo criterio, respinto nella seduta precedente quasi a parit\u00e0 di voti, per gli atti della Regione, potrebbe essere ripreso in esame per gli atti dei Comuni.<\/p><p>Per quanto attiene all\u2019organo che deve esercitare il controllo, dissente dall\u2019opinione espressa dall\u2019onorevole Lami Starnuti. L\u2019organo di controllo sui Comuni e sugli enti locali non pu\u00f2 essere, a suo avviso, lo stesso organo statale a carattere in maggioranza elettivo, che esercita il suo controllo sugli atti della Regione, ma deve essere un organo regionale, appunto per il carattere di enti autarchici che viene giustamente riconosciuto nel nuovo ordinamento regionale e in vista dei fini pubblici che la Regione persegue. Non condivide inoltre l\u2019opinione di coloro i quali temono che, in questo modo, si venga a determinare un accentramento regionale. Nulla vieta che si possano decentrare anche queste forme di controllo.<\/p><p>LAMI STARNUTI spiega che la sua proposta di creare un solo organo di controllo, sia per la legittimit\u00e0 che per il merito, \u00e8 ispirato a ragioni di economia di lavoro. Non \u00e8 concepibile che l\u2019amministrazione locale stabilisca da s\u00e9 quali sono le deliberazioni da inviare all\u2019esame, perch\u00e9 ogni deliberazione pu\u00f2 essere contraria alla legge. Quindi \u00e8 necessario che l\u2019organo che esercita la funzione di vigilanza riceva tutte le deliberazioni senza alcuna esclusione; e allora, se le deve esaminare sotto il profilo della legittimit\u00e0, le potr\u00e0 esaminare anche sotto quello del merito.<\/p><p>BOZZI precisa che intendeva dire che l\u2019organo di controllo sui Comuni deve essere diverso da quello di controllo sulle Regioni.<\/p><p>PRESIDENTE, dovendo assentarsi, prega, col consenso della Sottocommissione, l\u2019onorevole Perassi di sostituirlo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, per proseguire con ordine nella discussione, sia necessario separare i problemi. Per il momento conviene discutere unicamente dell\u2019opportunit\u00e0 di un controllo di merito; successivamente sar\u00e0 esaminato il problema dell\u2019organo che dovr\u00e0 esercitare il controllo di legittimit\u00e0, ed eventualmente quello di merito.<\/p><p>LUSSU non dubita che vi siano dei casi in cui \u00e8 indispensabile che sia esercitato sugli atti dei Comuni un controllo di merito. Ad esempio, un caso in cui si impone pu\u00f2 essere quello di un Comune il quale voglia spendere una cifra elevata per fare un acquedotto di suo uso esclusivo, mentre vi \u00e8 tutta un\u2019organizzazione di Comuni finitimi che intendono costituire un consorzio e quindi compiere un\u2019opera di portata pi\u00f9 vasta, ripartendo la spesa e realizzando cos\u00ec un\u2019economia.<\/p><p>Dichiara di aderire, pertanto, all\u2019opinione dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli di ammettere il controllo di merito relativamente ad alcuni atti bene specificati dei Comuni, soprattutto in quanto molti piccoli Comuni debbono ancora formarsi un\u2019esperienza nel campo amministrativo e sarebbe eccessivo rinunciare senz\u2019altro ad un controllo di merito.<\/p><p>Esprime infine la sua sorpresa, di fronte alla proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti di una forma di controllo consultivo esercitato dallo stesso organismo di vigilanza sugli atti delle Regioni, il quale \u2013 come \u00e8 noto \u2013 avrebbe un carattere esterno alle Regioni stesse, cio\u00e8 statale. A suo avviso, per evitare lungaggini burocratiche, il controllo in parola non dovrebbe essere esercitato se non da un organismo regionale.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Ambrosini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Cappi, Castiglia, Einaudi, Fuschini, Patricolo, Piccioni, Porzio, Targetti, Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 65. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 13 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL DEPUTATO PERASSI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati \u2013 Perassi \u2013 Laconi \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 Lussu \u2013 Fabbri \u2013 Uberti \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,1712","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5303","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5303"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10401,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5303\/revisions\/10401"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5303"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}