{"id":5301,"date":"2023-10-15T23:35:50","date_gmt":"2023-10-15T21:35:50","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5301"},"modified":"2023-11-14T23:00:42","modified_gmt":"2023-11-14T22:00:42","slug":"venerdi-13-dicembre-1946-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5301","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 13 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5301\" class=\"elementor elementor-5301\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-374498b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"374498b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3391127\" data-id=\"3391127\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a198f94 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a198f94\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461213sed004ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-769e95c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"769e95c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>4.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 13 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Potere giudiziario (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Castiglia, <em>Relatore \u2013 <\/em>Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Targetti \u2013 Cappi \u2013 Bozzi \u2013 Bulloni \u2013 Mannironi \u2013 Ravagnan \u2013 Di Giovanni.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella presente riunione dovr\u00e0 continuarsi la discussione sull\u2019articolo 1 del progetto Calamandrei e sui corrispondenti articoli dei progetti degli onorevoli Leone e Patricolo.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, propone la seguente nuova formulazione:<\/p><p>\u00abLa funzione giudiziaria \u00e8 esercitata dallo Stato per mezzo della Magistratura che esso istituisce.<\/p><p>\u00abLe sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali degli Stati stranieri, dei Tribunali ecclesiastici per gli effetti Civili, nonch\u00e9 le decisioni arbitrali possono nello Stato avere efficacia nei casi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle sue leggi\u00bb.<\/p><p>Precisa che la seconda parte della formula mira a risolvere la questione, a cui ha accennato nella precedente riunione l\u2019onorevole Calamandrei, relativa agli effetti civili delle sentenze straniere o dei Tribunali ecclesiastici, bench\u00e9 sia convinto che riconoscere efficacia a queste sentenze non costituisca menomazione del principio della statualit\u00e0 della giurisdizione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva innanzi tutto che nella formula proposta dall\u2019onorevole Castiglia si parla di funzioni giudiziarie, mentre gli sembra che la Sottocommissione fosse d\u2019accordo, come \u00e8 previsto nel progetto della Corte di cassazione, di parlare di potere giudiziario, anche per la necessit\u00e0 di mettere tale potere sullo stesso piano degli altri due. In secondo luogo, \u00e8 contrario alle specificazione del capoverso.<\/p><p>Non gli pare poi che si possano consacrare nella Costituzione questioni che si potrebbero considerare come un\u2019eccezione al principio fondamentale della statualit\u00e0 del potere giudiziario. Ammette che, attraverso un ragionamento pi\u00f9 o meno fondato, si possa ritenere che, se rimarr\u00e0 in vigore il Concordato, il riconoscimento della esecutivit\u00e0 delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale sia conciliabile col principio della statualit\u00e0 del potere giudiziario; ma che si voglia affermare fin d\u2019ora nella Costituzione che non si riporr\u00e0 in discussione lo stato esistente, gli sembra ecceda i compiti della Sottocommissione.<\/p><p>Potrebbe accettare delle modificazioni nel senso proposto dal progetto della Cassazione, che in tale materia ha formulato la seguente dizione: \u00abIl potere giudiziario emana direttamente dalla sovranit\u00e0 dello Stato\u00bb. A questo proposito fa rilevare che l\u2019espressione \u00abemana\u00bb gli sembra formalmente inadatta e sostanzialmente potrebbe far credere che la sovranit\u00e0 e il potere giudiziario siano due cose distinte, mentre quest\u2019ultimo fa parte integrante della sovranit\u00e0, che \u00e8 costituita dalla somma dei tre poteri.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 sostanzialmente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei nel ritenere che il capoverso dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Castiglia costituisca una specificazione non richiesta in sede di Costituzione. A tale proposito richiama l\u2019attenzione sul fatto che non \u00e8 questa la sede per risolvere, n\u00e9 in senso positivo, n\u00e9 in senso negativo, il problema del Concordato, il quale \u00e8 di tale elevatezza che gli stessi democristiani, che per i primi sono decisi a difenderlo, non vorrebbero si risolvesse cos\u00ec per incidenza.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo pure con l\u2019onorevole Calamandrei nel considerare l\u2019espressione \u00abemana\u00bb come non adatta n\u00e9 formalmente n\u00e9 giuridicamente, perch\u00e9 il potere giudiziario non emana dalla sovranit\u00e0, ma \u00e8 un aspetto della sovranit\u00e0.<\/p><p>Per questo motivo, nella sua formula non aveva definito il potere giudiziario, limitandosi ad indicarne il compito. Ad ogni modo, se si ritenesse opportuna una specificazione, metterebbe come inciso che il potere giudiziario \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 dello Stato, per non dare la sensazione di dare solo una definizione di carattere formale. Propone, pertanto, la seguente dizione: \u00abIl potere giudiziario, emanazione della sovranit\u00e0 dello Stato, provvede alla interpretazione e applicazione del diritto per mezzo di giudici, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone di passare alla ultima parte dell\u2019articolo 1, relativa alla intestazione delle sentenze, su cui si potr\u00e0 pi\u00f9 facilmente raggiungere l\u2019accordo, per ritornare poi alla prima parte.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TARGETTI propone di sopprimere l\u2019inciso \u00abe gli altri provvedimenti\u00bb, secondo il quale dovrebbero essere pronunziate in nome della Repubblica anche le ordinanze dei giudici, per esempio, che ammettono o non a omettono prove testimoniali. Poich\u00e9 anche in precedenza tali ordinanze non erano emanate in nome del Re, non vede perch\u00e9 si dovrebbe ora dar loro la solennit\u00e0 di intestarle in nome della Repubblica.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, precisa che l\u2019inciso, richiamato dall\u2019onorevole Targetti, si riferisce a quei provvedimenti che, pur non essendo sentenze, devono essere forniti della formula esecutiva.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, ritiene che si potrebbe rimandare al Codice di procedura l\u2019elencazione dei provvedimenti che devono essere pronunziati in nome della Repubblica.<\/p><p>CAPPI crede che potrebbe superarsi ogni preoccupazione, sopprimendo l\u2019ultimo periodo e formulando cos\u00ec l\u2019articolo: \u00abIl potere giudiziario appartiene allo Stato che lo esercita in nome della Repubblica, per mezzo di giudici indipendenti, ecc.\u00bb. Si affermerebbe con ci\u00f2 il principio che lo Stato esercita il potere giudiziario in nome della Repubblica e si rinvierebbe al Codice di procedura il compito di stabilire i provvedimenti che dovranno essere muniti di intestazione.<\/p><p>TARGETTI dichiara che, se la sua proposta pu\u00f2 dare luogo a eccessive complicazioni, \u00e8 disposto anche a ritirarla.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la dizione potrebbe essere lasciata inalterata. Al momento in cui dovr\u00e0 compilarsi il Codice di procedura, potr\u00e0 essere richiamato il verbale della presente riunione, dal quale risulter\u00e0 che dovranno essere pronunziate in nome della Repubblica le sentenze e gli altri provvedimenti che per il passato erano pronunziati in nome del Re.<\/p><p>BOZZI crede che, se si facesse cenno soltanto delle sentenze, sarebbe eliminata ogni questione, ritenendo logico che gli altri provvedimenti per i quali \u00e8 necessaria la formula esecutiva avranno la stessa intestazione delle sentenze.<\/p><p>BULLONI invece della parola \u00abresi\u00bb, direbbe \u00abmessi\u00bb.<\/p><p>TARGETTI preferisce il termine: \u00abpronunciati\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, accetta il termine \u00abpronunciati\u00bb, nonch\u00e9 la soppressione delle parole: \u00abe gli altri provvedimenti\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone la dizione: \u00abLe sentenze vengono pronunziate in nome della legge\u00bb. Gli sembra che di fronte al cittadino la legge costituisca qualche cosa di pi\u00f9 augusto che non la forma statale, la quale nella coscienza dei cittadini potrebbe anche essere discussa. Per questa sua maggiore portata vincolante, il richiamo alla legge \u00e8 pi\u00f9 efficace del richiamo alla forma dello Stato. Ritiene poi che in questo campo si dovrebbe quanto pi\u00f9 possibile allontanarsi da quella forma che era una impostazione della istituzione monarchica a tipo feudale, nel senso di non ripetere \u00abla Repubblica\u00bb in tutte le espressioni in cui il vecchio Statuto richiamava \u00abil Re\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 favorevole alla formula dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>MANNIRONI propone la seguente formula, nella quale ha cercato di sintetizzare vari articoli: \u00abIl potere giudiziario, che deriva dalla sovranit\u00e0 dello Stato e che \u00e8 indipendente da ogni altro suo potere, applica e interpreta imparzialmente la legge per mezzo dei giudici con sentenze e provvedimenti resi ed eseguiti in nome della legge stessa\u00bb.<\/p><p>TARGETTI, da un punto di vista politico, preferirebbe la dizione: \u00abLe sentenze sono pronunciate in nome della Repubblica\u00bb.<\/p><p>RAVAGNAN \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Targetti, ritenendo che dovrebbe essere eliminala qualsiasi forma che potrebbe far pensare ad un agnosticismo, per quanto riguarda la forma dello Stato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, alla giustificazione politica dell\u2019onorevole Targetti, unisce una ragione di carattere giuridico. Quando i giudici pronunciano una sentenza, la pronunciano in nome di un ente avente una personalit\u00e0 giuridica, come \u00e8 la Repubblica o lo Stato. La frase \u00abin nome della legge\u00bb \u00e8 invece solo un modo di dire che, dal punto di vista giuridico, non ha alcun significato, perch\u00e9 la legge non \u00e8 un mandante. Quindi pu\u00f2, se mai, accettare si dica che le sentenze sono pronunciate in nome dello Stato, ma non in nome della legge.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che il riferimento alla legge non ha alcun carattere concreto; ma crede che serva a conferire maggiore solennit\u00e0 ad alcuni atti processuali ed esecutivi in cui \u00e8 necessario far sentire la forza della legge. Poich\u00e9 non \u00e8 necessario risalire, attraverso l\u2019intestazione, ad un ente concreto, sarebbe indifferente dire che le sentenze siano pronunziale in nome dello Stato, o della Repubblica, o della legge; ch\u00e9 se si volesse comunque, nelle intestazioni delle sentenze, riferirsi ad un ente concreto, si dovrebbe dire: \u00abIn nome del Presidente della Repubblica\u00bb. Ma la formula di intestazione degli atti deve essere solamente qualche cosa di simbolico; e perci\u00f2 egli reputa opportuno far sentire che l\u2019imperativo della legge \u00e8 al di sopra della forma istituzionale.<\/p><p>BOZZI, a solo titolo di precisazione, ricorda che attualmente le sentenze si emanano in nome del popolo. Si \u00e8 voluta fare cos\u00ec una personificazione dell\u2019ente, in nome del quale si pronunciano le sentenze.<\/p><p>CAPPI propone che si adotti la formula: \u00abLe sentenze sono pronunciate in nome del popolo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone: \u00abLe sentenze sono pronunciale in nome della legge\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi: \u00abLe sentenze sono pronunciate in nome del popolo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Riapre la discussione sulla prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>CAPPI chiede all\u2019onorevole Calamandrei se ritenga indispensabile la frase: \u00abindipendenti, istituiti e ordinati secondo le norme della presente Costituzione e della legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, risponde che ritiene necessaria la parola \u00abindipendenti\u00bb, per affermare il principale carattere dei giudici, mentre l\u2019espressione successiva serve ad evitare, come \u00e8 stato fatto in altri progetti, di dover scendere ad una enumerazione dettagliata degli organi del potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE propone di sopprimere la parola \u00abindipendenti\u00bb, in quanto il concetto dell\u2019indipendenza del giudice \u00e8 affermato nel successivo articolo 2. Sopprimerebbe anche l\u2019aggettivo \u00abordinati\u00bb, sembrandogli sufficiente il termine \u00abistituiti\u00bb.<\/p><p>BOZZI propone la soppressione della frase \u00absecondo le norme della presente Costituzione e della legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, accogliendo il concetto dell\u2019onorevole Calamandrei, dichiara di ritirare l\u2019articolo 5 del suo progetto, purch\u00e9 rimanga inalterato il rinvio alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Insiste sulla formulazione di cui ha dato lettura in precedenza, che considera una fusione degli articoli 1 e 5 del suo progetto e dell\u2019articolo 1 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00abIl potere giudiziario, emanazione della sovranit\u00e0 dello Stato, provvede alla interpretazione e applicazione del diritto per mezzo di giudici istituiti secondo le norme della presente Costituzione e della legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Con questa formula il potere giudiziario verrebbe inserito nell\u2019ambito della sovranit\u00e0 dello Stato, dandosi, nel medesimo tempo, una definizione dei suoi compiti.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, propone di sostituire alla parola \u00abapplicazione\u00bb l\u2019altra: \u00abattuazione\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva che un problema \u00e8 quello di fissare la statualit\u00e0 della giurisdizione, ed un altro \u00e8 quello di definire il contenuto del potere giudiziario. A questi due problemi ha ritenuto indispensabile destinare due articoli distinti, cio\u00e8 gli articoli 1 e 2 del suo progetto. Bisogna infatti che in primo luogo venga affermata la statualit\u00e0 della giurisdizione, come del resto era stabilito nell\u2019articolo 68 dello Statuto Albertino (\u00abLa giustizia emana dal Re ed \u00e8 amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce\u00bb), di cui l\u2019articolo 1 del suo progetto non \u00e8 che la traduzione; e non vorrebbe che la nuova Costituzione segnasse, a questo proposito, un passo indietro rispetto alla precedente.<\/p><p>Ad ogni modo, \u00e8 disposto a sopprimere l\u2019avverbio \u00abesclusivamente\u00bb, e a consentire una diversa formulazione nel senso indicato dalla Corte di cassazione, cui ha fatto prima cenno, ma \u00e8 assolutamente contrario alla fusione degli articoli 1 e 2. Fa infine rilevare una inesattezza nella formula da lui proposta, in quanto, nel termine \u00abgiudici\u00bb non comprendendosi comunemente il Pubblico Ministero, sarebbe stato meglio usare il termine \u00abmagistrati\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che il problema \u00e8 stato impostato esattamente dall\u2019onorevole Calamandrei, ma dal punto di vista formale, e anche per amore di brevit\u00e0, non vede la difficolt\u00e0 di fondere insieme i due princip\u00ee.<\/p><p>Quanto poi all\u2019inesattezza a cui ha fatto cenno lo stesso onorevole Calamandrei, non sostituirebbe la parola \u00abgiudici\u00bb con il termine \u00abmagistrati\u00bb, in quanto il Pubblico Ministero dovr\u00e0 considerarsi come dipendente dal potere esecutivo. In ogni caso, sarebbe pi\u00f9 appropriato parlare di \u00aborgani del potere giudiziario\u00bb, nel senso che tutti i giudici sono organi di un solo potere, ma differenziati rispetto alle funzioni.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, non sarebbe alieno a sostituire la parola \u00aborgani\u00bb a \u00abgiudici\u00bb, per quanto formalmente non suoni bene, ma insiste sulla necessit\u00e0 di formulare separatamente i due princip\u00ee. Chiede, poi, ai colleghi della Democrazia cristiana di non volere insistere, per considerazioni contingenti, su questioni che potranno essere risolte in un secondo momento.<\/p><p>BOZZI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei. A suo avviso, per definire il potere giudiziario, dovrebbe essere usata una formula anche pi\u00f9 solenne di quella usata dal Relatore; e direbbe quindi: \u00abIl potere giudiziario \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 dello Stato. Esso \u00e8 esercitato, ecc.\u00bb.<\/p><p>Circa le preoccupazioni sorte nei riguardi del riconoscimento dell\u2019esecutivit\u00e0 delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, tiene a mettere in evidenza che tale riconoscimento non intacca affatto il principio della statualit\u00e0 del potere giudiziario, perch\u00e9 in tanto le sentenze dei Tribunali ecclesiastici hanno vigore in Italia, in quanto lo Stato lo ha consentito, proprio nell\u2019esercizio della sua sovranit\u00e0.<\/p><p>BULLONI propone la dizione: \u00abIl potere giudiziario \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 dello Stato\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, non trova una differenza sostanziale fra il porre tra due virgole l\u2019affermazione che il potere giudiziario \u00e8 emanazione della sovranit\u00e0 dello Stato e il porre il punto fermo dopo la parola: \u00abStato\u00bb. A suo avviso, il problema \u00e8 prevalentemente tecnico, anche non considerandolo nei riguardi della giurisdizione ecclesiastica, inquantoch\u00e9, non essendo stati inquadrati nella sovranit\u00e0 dello Stato gli altri due poteri, verrebbe a mancare quella armonia che deve sussistere tra i tre poteri. A suo avviso, le esigenze formulate dalla Corte di cassazione derivano dalla preoccupazione che possa restare nella nuova Costituzione un residuo di quella mentalit\u00e0 che faceva dipendere il potere giudiziario dal potere esecutivo.<\/p><p>TARGETTI non si rende conto della ragione per la quale l\u2019onorevole Leone insiste nella sua formulazione, in quanto che, se il concetto, invece di essere espresso nella forma di attributo, come egli propone, viene espresso con una affermazione esplicita, acquista una maggiore forza.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che la formula che ha proposta rappresenta gi\u00e0 una transazione, in quanto egli non riteneva definire il potere giudiziario, mentre nella Costituzione non si d\u00e0 una definizione degli altri due poteri.<\/p><p>La Sottocommissione, quindi, dovrebbe limitarsi a stabilire il principio della statualit\u00e0 del potere giudiziario, lasciando alla dottrina di formulare la definizione.<\/p><p>RAVAGNAN trova preferibile la formula proposta dall\u2019onorevole Calamandrei, la quale meglio precisa che il potere giudiziario appartiene allo Stato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Bozzi cos\u00ec modificata:<\/p><p>\u00abIl potere giudiziario appartiene alla sovranit\u00e0 dello Stato, che lo esercita a mezzo di magistrati istituiti secondo la presente Costituzione e la legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl potere giudiziario, emanazione della sovranit\u00e0 dello Stato, provvede alla interpretazione e applicazione del diritto per mezzo di giudici istituiti secondo le norme della presente Costituzione e della legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la formula Bozzi-Calamandrei.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 2 del progetto Calamandrei, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Indipendenza funzionale dei giudici<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abI giudici, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge, che essi interpretano ed applicano al caso concreto secondo la loro coscienza, in quanto la riscontrino conforme alla Costituzione.<\/p><p>\u00abLa stessa indipendenza hanno i magistrati del Pubblico Ministero nell\u2019esercizio dell\u2019azione penale e delle altre funzioni ad essi demandate dalla legge\u00bb.<\/p><p>Avverte che tale articolo corrisponde alla prima parte dell\u2019articolo 1 del progetto Leone:<\/p><p>\u00abIl potere giudiziario provvede alla interpretazione e applicazione del diritto\u00bb;<\/p><p>e agli articoli 1 e 2 del progetto Patricolo:<\/p><p><em>\u00abArt. 1.<\/em> \u2013 Il potere giudiziario \u00e8 indipendente da ogni altro potere dello Stato\u00bb.<\/p><p><em>\u00abArt.<\/em> <em>2.<\/em> \u2013 Il potere giudiziario provvede all\u2019attuazione della giustizia, sia nella fase istruttoria e del giudizio, sia in quella esecutiva\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore,<\/em> osserva che, mentre nell\u2019articolo 1 dell\u2019onorevole Patricolo si afferma in modo generico l\u2019indipendenza del potere giudiziario, nella sua formula si sancisce il principio assai pi\u00f9 preciso della indipendenza del giudice nell\u2019esercizio delle sue funzioni. Nota poi che in nessuna delle altre due formulazioni si fa riferimento al controllo che deve essere esercitato dal giudice circa la conformit\u00e0 della legge alla Costituzione. Il suo articolo, inoltre, per comprenderne la portata, deve essere messo in relazione con il successivo articolo 3, che deferisce al solo potere legislativo l\u2019interpretazione delle leggi con efficacia generale ed astratta, e alla sola Suprema Corte costituzionale la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 delle leggi, pure con efficacia generale ed astratta. Messa a confronto l\u2019espressione del suo articolo: \u00abI giudici dipendono soltanto dalla legge che essi interpretano ed applicano al caso concreto secondo la loro coscienza\u00bb, con la dizione adottata negli altri due progetti, gli sembra che, anche tecnicamente, la sua formula sia la pi\u00f9 esatta, e che sia, in particolare, troppo vago parlare di \u00abattuazione della giustizia\u00bb, come \u00e8 detto nell\u2019articolo 2 dell\u2019onorevole Patricolo. Il giudice deve applicare la legge, che \u00e8 astratta, al caso concreto, ed il verbo \u00abapplicare\u00bb ha un significato tecnico che si riferisce all\u2019opera del giudice, sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, nota che il nucleo principale del suo articolo 1: \u00abIl potere giudiziario provvede alla interpretazione ed applicazione del diritto\u00bb, sostanzialmente \u00e8 conforme al concetto dell\u2019onorevole Calamandrei, con il quale concorda nel ritenere che la formula del progetto Patricolo sia da scartare, come troppo scolastica ed empirica.<\/p><p>Circa l\u2019affermazione della dipendenza del giudice soltanto dalla legge, osserva che, sebbene sia compresa in quasi tutte le Costituzioni, essa \u00e8 piuttosto negativa che positiva, nel senso che pone la non dipendenza da altri organi. Questa affermazione non gli sembra, poi, tale da richiedere una statuizione nella Costituzione, perch\u00e9 la dipendenza dalla legge \u00e8 di tutti i cittadini in generale e quindi del magistrato in particolare. Perci\u00f2 l\u2019espressione deve considerarsi superflua, tranne che non la si ritenga necessaria per adeguarsi alle altre Costituzioni; ci\u00f2 che, tuttavia, avrebbe un valore assai discutibile.<\/p><p>Ritiene del pari inopportuno il richiamo alla conformit\u00e0 della legge alla Costituzione, in primo luogo perch\u00e9 \u00e8 implicito che possano considerarsi come vincolanti solo le leggi che entrino nell\u2019ambito della costituzionalit\u00e0, ed in secondo luogo perch\u00e9 gli sembra che in tal modo si entri nell\u2019argomento relativo alla Suprema Corte costituzionale e ai modi con cui i giudici possono denunziare ad essa i conflitti tra legge e Costituzione.<\/p><p>Per quanto concerne l\u2019articolo 3, riconosce esatto il principio contenuto nel primo comma, relativo alla competenza esclusiva del potere legislativo in materia di interpretazione delle leggi con efficacia generale ed astratta, ma ritiene che esso potrebbe essere rimandato alla seconda Sottocommissione, che si occupa di quel potere. Riconosce altres\u00ec l\u2019esattezza del secondo comma, ma esprime l\u2019avviso che l\u2019argomento dovrebbe essere esaminato in sede di discussione della Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>Circa il secondo comma dell\u2019articolo 2, ritiene che debba essere esaminato a parte, in quanto comporta un problema centrale di notevole importanza, vale a dire se il Pubblico Ministero debba essere dipendente dal potere legislativo o da quello esecutivo.<\/p><p>BOZZI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei circa l\u2019affermazione di principio che i giudici dipendono soltanto dalla legge; ci\u00f2 che, a suo giudizio, costituisce non una affermazione simbolica, ma un principio sostanziale di grande valore. Sopprimerebbe per\u00f2 la espressione: \u00abin quanto la riscontrino conforme alla Costituzione\u00bb, in relazione alla quale si dovrebbe affrontare un problema molto grave, cio\u00e8 se il giudice, trovandosi di fronte ad una norma che ritenga incostituzionale, possa non applicare la legge, prendendo cos\u00ec una decisione che abbia valore solo nell\u2019ambito delle parti, ovvero debba sospendere il giudizio e rinviare il processo. Ritiene che, fino a quando non si sia deciso se il giudice debba seguire l\u2019una o l\u2019altra via, non si possa pregiudicare il problema.<\/p><p>Por quanto riguarda l\u2019articolo 3, condivide le osservazioni dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>TARGETTI concorda con gli onorevoli Leone e Bozzi, nel senso di togliere al giudice di merito la facolt\u00e0 di apprezzamento della conformit\u00e0 della norma alla Costituzione. In pratica crede che diversamente si verificherebbero inconvenienti gravissimi, per cui anche un vicepretore potrebbe da solo dichiarare la incostituzionalit\u00e0 di una legge.<\/p><p>Sebbene il principio che \u00abi giudici nell\u2019esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla legge\u00bb sia stato inserito in altre Costituzioni, crede che la dizione, presa in senso letterale e logico, abbia un significato abbastanza discutibile, perch\u00e9, se si vuole intendere che i giudici debbono rispettare la legge, \u00e8 superfluo, in quanto tutti i cittadini sono tenuti a rispettare le leggi. Propone perci\u00f2 la seguente formulazione: \u00abNell\u2019esercizio delle loro funzioni il magistrato e il pubblico ministero ubbidiscono soltanto alla legge e alla loro coscienza\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo per il rinvio del primo comma dell\u2019articolo 3 alla seconda Sottocommissione e del secondo comma di tale articolo alla discussione sulla Suprema Corte costituzionale. Accetta parimenti di eliminare nel primo comma dell\u2019articolo 2 le parole: \u00abin quanto la riscontrino conforme alla Costituzione\u00bb, avvertendo per\u00f2 che, se al problema circa la pronuncia della incostituzionalit\u00e0 delle leggi sar\u00e0 data una soluzione conforme alle sue proposte, proporr\u00e0 di ripristinare l\u2019inciso a cui adesso rinuncia.<\/p><p>Ritiene invece che sia necessario affermare, contrariamente al parere dell\u2019onorevole Leone, il principio della dipendenza del giudice dalla legge, che ha una grande importanza anche pratica, in relazione particolarmente a quegli ordinamenti giudiziari in cui il giudice non \u00e8 vincolato dalla legge, ma decide soltanto caso per caso. Cita l\u2019esempio di quello che avveniva nei primi anni della Rivoluzione russa, in cui la norma giudiziaria nasceva di volta in volta ed il giudice, operaio o contadino, era scelto non per la sua cultura giuridica, ma per la sua sensibilit\u00e0 politica e per la sua coscienza proletaria.<\/p><p>Per quanto concerne la formula proposta dall\u2019onorevole Targetti, fa rilevare che chi obbedisce \u00e8 colui a cui la legge impone di tenere un certo comportamento, mentre il giudice, come tale, non deve obbedire alla legge, ma deve applicarla nei riguardi dell\u2019imputato o delle parti.<\/p><p>TARGETTI voleva riferirsi all\u2019obbligo del giudice di applicare la legge secondo la legge stessa.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, essendosi convinto delle osservazioni dell\u2019onorevole Calamandrei, accetta la sua formula, anche se un po\u2019 vaga e solenne. Sopprimerebbe per\u00f2 le parole: \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb, che gli sembra restringano il concetto della indipendenza del giudice.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, spiega che l\u2019indipendenza del giudice deve affermarsi nel momento in cui questi esplica la sua funzione; ma per tutto il resto egli \u00e8 soggetto agli obblighi del suo ufficio.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che si potrebbe usare la seguente dizione:<\/p><p>\u00abI giudici interpretano ed applicano il diritto e la legge e non dipendono che da essa\u00bb.<\/p><p>BULLONI esprime l\u2019avviso che la dipendenza del giudice dalla legge debba avere anche un limite, il quale non pu\u00f2 essere altro che quello stabilito dalla costituzionalit\u00e0 della legge. Per questo motivo ritiene che debba essere mantenuto l\u2019ultimo inciso del primo comma, in modo che la coscienza del giudice si sentir\u00e0 vincolata alla legge soltanto quando egli avverta che \u00e8 conforme alla Costituzione.<\/p><p>Propone il seguente emendamento formale:<\/p><p>\u00abI giudici, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge, che essi interpretano e applicano secondo coscienza, in quanto conforme alla Costituzione\u00bb.<\/p><p>RAVAGNAN \u00e8 favorevole allo spirito della formulazione Calamandrei e pensa che il concetto della dipendenza dei giudici soltanto dalla legge debba essere mantenuto ed anzi rafforzato. Per\u00f2, invece delle parole \u00absecondo la loro coscienza\u00bb, direbbe pi\u00f9 semplicemente \u00absecondo coscienza\u00bb, volendo alludere alla coscienza generale, mentre l\u2019aggettivo possessivo potrebbe far pensare che il giudizio sulla interpretazione ed applicazione della legge venga lasciato all\u2019apprezzamento individuale del magistrato.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo per eliminare le parole \u00abin quanto la riscontrino conforme alla Costituzione\u00bb, perch\u00e9 il controllo da parte del giudice non potrebbe essere di merito, ma solo formale.<\/p><p>MANNIRONI semplificherebbe la formula nella seguente maniera: \u00abI giudici, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, dipendono solo dalla legge che applicano al caso concreto\u00bb. Sopprimerebbe le parole \u00absecondo la loro coscienza\u00bb, che devono intendersi sottintese, e l\u2019ultimo inciso, che farebbe sorgere un problema assai delicato, attribuendo ai giudici un compito che sarebbe bene non fosse loro demandato.<\/p><p>PRESIDENTE crede che possa rimaner deciso fin d\u2019ora che dell\u2019articolo 3 si rinvia alla seconda Sottocommissione il primo comma e si sospende la discussione del secondo.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019articolo 2, mette ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti: \u00abNell\u2019esercizio delle loro funzioni i giudici e i magistrati del Pubblico Ministero obbediscono soltanto alla legge e alla loro coscienza\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che dovrebbe ora votarsi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bulloni. Poich\u00e9 lo stesso Relatore Calamandrei e quasi tutti i componenti della Sezione sono d\u2019accordo che la questione della conformit\u00e0 della legge alla Costituzione dovr\u00e0 essere riesaminata quando si discuter\u00e0 della suprema Corte costituzionale, prega l\u2019onorevole Bulloni di volervi rinunziare.<\/p><p>BULLONI non insiste sul suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula Calamandrei, cos\u00ec come risulta in seguito alle successive proposte di modificazioni che sono state proposte:<\/p><p>\u00abI giudici, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge che interpretano e applicano secondo coscienza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il secondo comma.<\/p><p>BOZZI pensa che, anche ammesso, come ha detto l\u2019onorevole Leone, che il Pubblico Ministero dipende dal potere esecutivo, rimane pur fermo che esso, quando esercita l\u2019azione penale, \u00e8 parimenti indipendente.<\/p><p>TARGETTI ritiene che la formulazione del comma in discussione non pregiudichi la posizione del Pubblico Ministero di fronte al potere esecutivo, perch\u00e9, anche se si ammette che il Pubblico Ministero dipende dal potere esecutivo, tale dipendenza non potrebbe certo costringerlo ad andare contro la legge e contro la sua coscienza. Domanda se non si potrebbe aggiungere nel primo comma, dopo la parola \u00abgiudici\u00bb, le altre: \u00abe i magistrati del Pubblico Ministero\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che le parole \u00abinterpretano e applicano\u00bb non possono riferirsi al Pubblico Ministero. Se il Pubblico Ministero dovr\u00e0 essere un efficace organo del potere esecutivo presso il potere giudiziario, sebbene da un lato non sia ammissibile che esso possa agire contro legge, dall\u2019altro non pu\u00f2 negarsi la possibilit\u00e0 che il Ministro della giustizia abbia a dare al Pubblico Ministero l\u2019ordine di non agire secondo la legge. Ricorda a questo proposito che nel periodo 1920-1921, in occasione dello sciopero dei ferrovieri, qualcuno domand\u00f2 perch\u00e9 il Pubblico Ministero non avesse agito contro gli scioperanti e l\u2019onorevole Giolitti rispose che nei momenti in cui i reati da perseguire sono cos\u00ec numerosi, ragioni politiche impongono di dare ordine al Pubblico Ministero di non agire.<\/p><p>A suo avviso, riterrebbe opportuno il rinvio della discussione sul secondo comma.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la prima parte dell\u2019articolo 4 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Immutabilit\u00e0 del giudicato<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abII giudicato, contro il quale non siano pi\u00f9 sperimentabili i rimedi giudiziari ammessi dalla legge, \u00e8 immutabile; e non pu\u00f2 essere modificato n\u00e9 sospeso nei suoi effetti, neanche dal potere legislativo\u00bb.<\/p><p>BOZZI ha l\u2019impressione che la parola \u00abeffetti\u00bb, usata nei riguardi delle sentenze, sia limitativa.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 11 del progetto della Cassazione:<\/p><p>\u00abLa sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere annullata n\u00e9 modificata neppure con provvedimento legislativo, salvo i casi di revocazione in materia civile o di revocazione in materia penale.<\/p><p>\u00abL\u2019esecuzione delle sentenze irrevocabili non pu\u00f2 essere sospesa, se non nei casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>La ragione per cui ha usato la dizione \u00abnei suoi effetti\u00bb \u00e8 che vi possono essere dei casi in cui, non modificandosi la sentenza, interviene un provvedimento che ne modifica gli effetti. Cita ad esempio quello che avviene attualmente delle sentenze di sfratto, alle quali non si d\u00e0 esecuzione.<\/p><p>DI GIOVANNI non trova precisa la espressione \u00abil giudicato\u00bb e preferirebbe la dizione: \u00absentenze irrevocabili\u00bb, oppure \u00absentenze passate in giudicato\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la formula migliore sia \u00absentenze irrevocabili\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, afferma che la formula della Cassazione eliminerebbe alcuni suoi dubbi. Gli pare accettabile, infatti, la definizione \u00absentenza irrevocabile\u00bb e assai appropriata la frase \u00abneppure con provvedimento legislativo\u00bb. Per\u00f2 alle parole: \u00absalvo i casi di revocazione, ecc.\u00bb, sostituirebbe l\u2019espressione: \u00absalvo i casi di impugnazione straordinaria\u00bb. A questo punto ritiene che dovrebbe agganciarsi il concetto che egli ha sottolineato fin dal primo giorno, relativo alla legge penale abrogativa. Propone, quindi, di dire: \u00absalvo i casi di impugnazione straordinaria e di legge penale abrogativa\u00bb.<\/p><p>Ritiene infine che non si possa togliere al futuro legislatore la possibilit\u00e0 di tener conto di particolari situazioni, per lo meno in materia penale, nelle quali sentimenti di umanit\u00e0 e di civilt\u00e0 reclamano la sospensione dell\u2019esecuzione del giudicato penale.<\/p><p>In conclusione, prenderebbe come base di discussione l\u2019articolo 11 del progetto della Cassazione, al quale l\u2019onorevole Calamandrei si \u00e8 riferito.<\/p><p>La seduta termina alle 11.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Interviene, in sostituzione dell\u2019onorevole Patricolo,<\/em> <em>l\u2019onorevole<\/em> Castiglia.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Ambrosini, Laconi, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 4. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 13 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Castiglia, Relatore \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Targetti \u2013 Cappi \u2013 Bozzi \u2013 Bulloni \u2013 Mannironi \u2013 Ravagnan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5301"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5301\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10397,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5301\/revisions\/10397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5301"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}