{"id":5296,"date":"2023-10-15T23:34:32","date_gmt":"2023-10-15T21:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5296"},"modified":"2023-11-14T22:52:28","modified_gmt":"2023-11-14T21:52:28","slug":"mercoledi-11-dicembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5296","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 11 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5296\" class=\"elementor elementor-5296\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ff949dc elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ff949dc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a7ae1e2\" data-id=\"a7ae1e2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-81663bb elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"81663bb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461211sed063ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-510f10e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"510f10e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>63.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Autonomie locali (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Tosato \u2013 Ravagnan \u2013 Mortati \u2013 Mannironi \u2013 Fabbri.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.55.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE apre nuovamente la discussione, gi\u00e0 iniziata, sull\u2019articolo 19 del progetto, facendo presente l\u2019opportunit\u00e0, poich\u00e9 in questo articolo sono riuniti problemi analoghi, ma pertinenti a diversi enti, di esaminare tali problemi partitamente.<\/p><p>BOZZI osserva che nei riguardi di questo problema, che \u00e8 uno dei pi\u00f9 interessanti che concernano la Regione, si sono manifestate due tendenze: la prima che mira a sottrarre nella maggior misura possibile gli enti pubblici, e le Regioni in particolare, al controllo; l\u2019altra che ritiene invece che un controllo vi debba essere, sia pure in misura limitata.<\/p><p>Dopo aver ricordato che il regime fascista aveva esasperato il controllo statale, soffocando l\u2019autarchia e l\u2019autonomia degli enti comunali e provinciali, perch\u00e9 tale controllo \u2013 che sui Comuni e sulle Provincie era esercitato dall\u2019organo burocratico statale, cio\u00e8 dal Prefetto \u2013 non era soltanto di legittimit\u00e0, ma anche di merito e, per determinate materie, era esercitato anche dalla Giunta provinciale amministrativa, dichiara di ritenere necessario il controllo per due ordini di considerazioni: per la natura di enti autarchici e autonomi insieme, riconosciuta tanto al Comune quanto alla Regione, e per la concezione dello Stato di diritto, che dev\u2019essere riaffermata. Osserva in proposito che la nozione dell\u2019autarchia e dell\u2019autonomia importa \u2013 rispettivamente nel campo dell\u2019amministrazione per l\u2019autarchia e nel campo normativo per la autonomia \u2013 che questi enti pubblici abbiano una particolare capacit\u00e0 di regolare da s\u00e9 i propri interessi, per il raggiungimento di fini che tuttavia non sono esclusivi loro, ma sono anche comuni allo Stato, o meglio rispetto ai quali lo Stato non \u00e8 estraneo; ed aggiunge che la necessit\u00e0 di un controllo dipende anche dalla concezione dello stato di diritto, il quale importa, nell\u2019interesse della generalit\u00e0, una determinata sorveglianza affinch\u00e9 tutte le attivit\u00e0 pubbliche siano conformi al diritto.<\/p><p>Distingue gli enti locali e i Comuni dalle Regioni, ed osserva che l\u2019articolo 19 si \u00e8 ispirato ad una direttiva, a suo parere, esatta: quella di stabilire alcuni princip\u00ee fondamentali e di rinviare i dettagli alla legge. Riconosce infatti che questa materia, ampia, delicata e complessa, dovr\u00e0 essere regolata da norme inserite nella legge comunale e regionale, ma ritiene che nella presente sede si debba esaminare il quesito se siano da inserire nella Costituzione disposizioni direttive, alle quali il futuro legislatore ordinario dovr\u00e0, nella materia di cui si discute, improntare la sua attivit\u00e0.<\/p><p>Dopo aver distinto il controllo di legittimit\u00e0 da quello di merito, osserva che opportunamente l\u2019articolo 19 non ha posto alcuna limitazione al controllo di legittimit\u00e0, il quale non deve dare preoccupazioni, perch\u00e9 l\u2019organo controllante esprime in questo settore un giudizio puramente logico e svolge un\u2019attivit\u00e0 vincolata dalla legge, in quanto si limita ad esaminare se gli atti sottoposti al suo controllo sono o meno conformi alla legge; mentre nel controllo di merito si fa una valutazione dell\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019atto, una valutazione pi\u00f9 penetrante, nella quale l\u2019organo di controllo pu\u00f2 sostituirsi all\u2019organo controllato e porre la sua valutazione discrezionale al posto di quella dell\u2019organo controllato.<\/p><p>Dichiara di essere favorevole al mantenimento del controllo di legittimit\u00e0; ed aggiunge che il titolare di questa attivit\u00e0 di controllo deve essere un organo che rappresenti gli interessi comuni alla Regione e agli enti comunali, cio\u00e8 un organo governativo.<\/p><p>Pone poi in evidenza la diversit\u00e0 esistente fra i Comuni e gli altri enti che vivono nella Regione, da un lato, e la Regione stessa dall\u2019altro; e manifesta l\u2019opinione che rispetto ai Comuni ed agli altri enti locali che vivono nella Regione, quella nozione dell\u2019autarchia che \u00e8 stata affermata e ribadita si atteggi in modo diverso da quella in cui si atteggia rispetto alle Regioni; perch\u00e9, mentre rispetto alle Regioni l\u2019autarchia si ha solo nei confronti dello Stato e vi \u00e8 una comunanza di fini fra l\u2019ente Regione e l\u2019ente Stato, per i Comuni e per gli altri enti locali minori, che vivono nella Regione, questa comunanza di fini non si ha soltanto nei riguardi dello Stato, ma anche rispetto alla Regione; questi enti pubblici minori, infatti, devono svolgere la loro attivit\u00e0 di amministrazione e la loro attivit\u00e0 normativa in conformit\u00e0 ai fini pubblici che persegue l\u2019ente Regione.<\/p><p>Alla domanda se il controllo che si deve esercitare sugli atti dei Comuni e degli altri enti pubblici che vivono nella Regione debba essere affidato allo stesso organo che esercita il controllo sugli atti della Regione risponde negativamente. Egli affiderebbe il controllo sull\u2019attivit\u00e0 pubblica dei Comuni e degli enti minori che vivono nella Regione ad un organo collegiale, eletto democraticamente in una maniera che si potr\u00e0 studiare in seguito, il che costituirebbe veramente una forma nuova, di cui si potrebbe tentare l\u2019esperimento e suscettibile di pi\u00f9 larghi sviluppi e di pi\u00f9 ampie applicazioni. Tale organo collegiale, presieduto da quello che \u00e8 stato chiamato il Commissario del Governo per garantire la tutela dell\u2019interesse statale, dovrebbe esercitare sempre un controllo di legittimit\u00e0, ma potrebbe anche per talune materie, la cui determinazione si potr\u00e0 affidare alla legge speciale, estendere la sua competenza anche al merito. Osserva, a questo proposito, che il controllo di merito per casi determinati e pi\u00f9 rilevanti non dovrebbe destare quelle preoccupazioni che giustamente desta nel momento presente, in cui l\u2019attivit\u00e0 dei Comuni \u00e8 imbrigliata e soffocata dal controllo di merito esercitato dal Prefetto, organo del centralismo statale; esso dovrebbe essere esercitato dalla Regione, alla quale deve stare a cuore che i Comuni e gli altri enti minori svolgano la loro attivit\u00e0 in modo conforme agli interessi amministrativi e normativi della Regione stessa, per mezzo di un organo eletto democraticamente, che darebbe la garanzia che questo controllo sia veramente fatto nell\u2019interesse della generalit\u00e0.<\/p><p>Per quanto attiene alla Regione, \u00e8 del parere che il controllo debba essere organizzato diversamente; e, al riguardo, si richiama a due ordini di attivit\u00e0, a suo avviso, importantissime.<\/p><p>Ricorda anzitutto che in base all\u2019articolo 10 del progetto, i bilanci debbono essere portati all\u2019esame ed all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea regionale; ma \u00e8 necessario che si faccia un esame e si eserciti un controllo \u2013 cos\u00ec come al centro oggi la Corte dei conti esercitava il controllo di legittimit\u00e0, o meglio di legalit\u00e0, sugli atti di gestione del bilancio \u2013 anche sugli atti di gestione del bilancio regionale e su tutti quegli atti che danno conto di come il pubblico denaro viene gestito. Ritiene che la forma pi\u00f9 spiccata di garanzia, per assicurare la conformit\u00e0 dei singoli atti, consista in un esame preventivo, che si compia, cio\u00e8, prima che la violazione avvenga, perch\u00e9 la vera ragione d\u2019essere dei controlli sta nella loro preventivit\u00e0 rispetto all\u2019esecuzione dell\u2019atto. Prospetta quindi l\u2019opportunit\u00e0 di fissare nella Costituzione l\u2019istituzione di un organo di controllo sugli atti di gestione del bilancio della Regione, affinch\u00e9 i cittadini della Regione stessa siano sicuri che le somme che versano sono bene amministrate e spese secondo il piano esposto ed approvato nel bilancio.<\/p><p>Cita in secondo luogo un\u2019altra categoria di attivit\u00e0 normative, costituita dai regolamenti; e fa presente che, mentre per le leggi il progetto prevede varie cautele che giungono fino all\u2019annullamento secondo una certa procedura, per i regolamenti ci\u00f2 non \u00e8 stato considerato e non si \u00e8 stabilito alcun controllo.<\/p><p>Premesso che sulla potest\u00e0 normativa dello Stato affidata al potere esecutivo \u00e8 richiesto obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato, il che costituisce una forma di controllo sui regolamenti, osserva che per quanto riguarda la Regione i regolamenti non sono emanati dal potere esecutivo regionale, cio\u00e8 dalla Deputazione, ma \u2013 e ci\u00f2 costituisce gi\u00e0 una forma di garanzia \u2013 dall\u2019Assemblea regionale. Si domanda quali saranno i rimedi preventivi, o repressivi, nel caso che il regolamento superi i limiti propri dell\u2019attivit\u00e0 regolamentare. Pu\u00f2 ricorrersi, come per le leggi, alla Corte costituzionale? Questo si vedr\u00e0 in seguito; ma il ricorso, se pure sar\u00e0 ammesso contro il regolamento violatore della legge, avr\u00e0 carattere successivo, sar\u00e0 determinato da un interesse individuale, in quanto l\u2019applicazione del regolamento avr\u00e0 avuto corso e il turbamento dell\u2019ordinamento giuridico sar\u00e0 avvenuto; e quindi il successivo annullamento determiner\u00e0 una nuova scossa e quell\u2019incertezza dell\u2019ordinamento dei rapporti giuridici che \u00e8 quanto di pi\u00f9 deleterio si possa immaginare per una societ\u00e0 civile.<\/p><p>Ritiene quindi necessario prevedere nella Costituzione una forma di controllo, sia pure attraverso il parere preventivo di un organo (che si determiner\u00e0 in seguito) non solo sull\u2019attivit\u00e0 normativa esecutiva regolamentare, ma su tutto quel complesso di atti altrettanto importanti, come contratti di grande rilevanza, atti di regionalizzazione, ecc., per i quali sar\u00e0 altrettanto necessario ed utile avere il parere ed il controllo di un organo.<\/p><p>A suo avviso, adunque, per i Comuni e per gli enti minori questo controllo dovrebbe essere esercitato da un organo collegiale, eletto democraticamente nelle forme che si stabiliranno poi. Per la Regione potrebbe essere esercitato per gli atti di gestione del bilancio da una Sezione della Corte dei conti (come \u00e8 previsto nel regolamento dello Statuto siciliano); e per gli atti amministrativi regolamentari pi\u00f9 importanti (che potranno essere determinati in seguito) questa funzione di controllo preventivo potrebbe essere demandata, attraverso l\u2019imposizione di una richiesta di parere obbligatorio, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato. In tal modo si attuerebbe anche una forma di decentramento degli organi consultivi e di controllo speciali, salvo a vedere se a questi organi si debba affidare, come \u00e8 previsto dall\u2019articolo 20, anche una funzione giurisdizionale. Ricorda che l\u2019onorevole Calamandrei, in seno alla Sezione che si occupa del potere giudiziario, ha proposto che le funzioni giurisdizionali, tanto del Consiglio di Stato quanto della Corte dei conti, siano soppresse e deferite alla autorit\u00e0 giudiziaria. Ritiene quindi che di questo tema non ci si possa occupare fino a quando quella Sezione non avr\u00e0 fatto conoscere le proprie deliberazioni.<\/p><p>Concludendo, esprime parere favorevole alla linea di massima seguita dal progetto, cio\u00e8 di fissare in questo articolo i princip\u00ee fondamentali, rinviando la determinazione dei casi, le modalit\u00e0 e le ulteriori precisazioni alla legge, perch\u00e9 ritiene opportuno che fin d\u2019ora siano fissate nell\u2019atto costituzionale le direttive che il legislatore ordinario dovr\u00e0 seguire.<\/p><p>Dichiara poi di essere d\u2019accordo su quanto \u00e8 proposto per il <em>referendum<\/em>, salvo a discutere sul numero delle persone che lo dovranno chiedere.<\/p><p>NOBILE propone un emendamento al secondo comma dell\u2019articolo 19, cos\u00ec formulato: \u00abSi far\u00e0 luogo al controllo di merito limitatamente all\u2019accertamento che l\u2019atto non contrasti con gli interessi nazionali, oppure quando si tratti, ecc.\u00bb.<\/p><p>Ritiene necessario che analogamente a quanto il progetto stabilisce per le leggi anche per gli atti compiuti dalla Regione si stabilisca una forma di controllo. Cita al riguardo numerosi esempi di atti e di regolamenti, che potrebbero essere formulati dalla Regione in modo tale da contrastare con l\u2019interesse nazionale.<\/p><p>Dichiara di concordare con l\u2019onorevole Bozzi sull\u2019opportunit\u00e0 che il controllo debba precedere, e non seguire, il fatto compiuto e conclude che tale controllo preventivo deve essere esercitato dal Governo centrale o da un organo da questo dipendente.<\/p><p>BULLONI ritiene pleonastico l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9, una volta ammesso il controllo di legittimit\u00e0, si deve supporre la conformit\u00e0 degli atti della Regione alle leggi, non potendosi pensare che siano stati emanati provvedimenti in contrasto con l\u2019interesse nazionale, in relazione al quale l\u2019onorevole Nobile vorrebbe introdurre il controllo di merito.<\/p><p>TOSATO ritiene fuori discussione che vi debba essere un controllo sulle attivit\u00e0 delle Regioni e dei Comuni, sia dal punto della legittimit\u00e0 che da quello del merito. Tuttavia gli sembra che in questa materia occorra distinguere il controllo da effettuare sulle Regioni da quello che deve essere effettuato sopra i Comuni. L\u2019onorevole Bozzi, nella sua esposizione, ha messo invece sullo stesso piano il controllo sulle Regioni e quello sui Comuni. Ora, se \u00e8 esatto che, da un punto di vista generale, le Regioni, dovendosi considerare enti autarchici con manifestazioni di autonomia, si trovano sotto un certo profilo rispetto allo Stato in una posizione di subordinazione che giustifica un controllo, non si pu\u00f2 tuttavia non tener conto del fatto che i caratteri dell\u2019autonomia regionale e l\u2019organizzazione data alle Regioni sono tali per cui in materia di controllo non si pu\u00f2 assolutamente parificare la Regione al Comune.<\/p><p>La questione principale, perci\u00f2, non riguarda l\u2019esistenza o meno del controllo, ma il soggetto del potere di controllo.<\/p><p>Per quanto concerne le Regioni, salvo per le manifestazioni pi\u00f9 importanti, come l\u2019attivit\u00e0 legislativa per la quale \u00e8 gi\u00e0 stata approvata una determinata disciplina, il controllo sugli atti, a suo modo di vedere, dovrebbe essere di carattere interno, dovrebbe cio\u00e8 emanare da organi facenti parte essenziale della stessa organizzazione delle Regioni.<\/p><p>Quindi se, in un certo senso, pu\u00f2 accettare i suggerimenti dell\u2019onorevole Bozzi circa la necessit\u00e0 di controlli, sia preventivi che consultivi, sulla gestione finanziaria, sui regolamenti e su certi contratti di particolare importanza per le Regioni, crede per\u00f2 che tale necessit\u00e0 potrebbe essere soddisfatta con la creazione nell\u2019ambito regionale di particolari organi, sia di consulenza che di controllo. Si eviterebbe cos\u00ec il pericolo che, attraverso questa estensione di controlli e di partecipazione indiretta dello Stato alle attivit\u00e0 delle Regioni, si ponessero le Regioni stesse nell<sup>\u2019<\/sup>attuale posizione dei Comuni, i quali, pur avendo una personalit\u00e0 giuridica, in sostanza sono organi indiretti dell\u2019amministrazione statale. Infatti, ammettendosi un controllo dello Stato sulle Regioni, si avrebbe come risultato un semplice decentramento burocratico e verrebbe meno la vera e propria essenza dell\u2019autonomia regionale.<\/p><p>Per quanto riguarda, invece, i Comuni, ritiene che i controlli possano essere esercitati da organi esterni ad essi, o statali o regionali. A tale proposito, nel caso che l\u2019attribuzione del controllo fosse demandata alle Regioni piuttosto che allo Stato, si domanda se in tal modo non sarebbe messa in pericolo l\u2019autonomia comunale.<\/p><p>RAVAGNAN concorda con l\u2019onorevole Bozzi e in parte con l\u2019onorevole Tosato, nel senso che riconosce, da un lato, la necessit\u00e0 di controlli e, dall\u2019altro, l\u2019opportunit\u00e0 di una distinzione tra Comuni e Regioni.<\/p><p>Per quanto riguarda i Comuni, ammette la necessit\u00e0 di un controllo di legittimit\u00e0 e in certi casi anche di merito. Circa l\u2019organo che deve essere titolare di questo controllo esprime l\u2019avviso che dovrebbe essere elettivo ed esterno, ma sempre nell\u2019ambito della Regione, come l\u2019attuale Giunta provinciale amministrativa, se diventasse elettiva. Tuttavia, piuttosto che della Costituzione, ritiene che la questione potrebbe formare oggetto della futura legge comunale e regionale.<\/p><p>Per quanto riguarda il controllo sulle Regioni, prega i colleghi di voler maggiormente approfondire la questione. Personalmente non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Tosato che il controllo sulle Regioni debba essere effettuato nel loro interno, in relazione specialmente al carattere che esse hanno assunto, quasi di piccoli Stati di una federazione, per cui il controllo, sia di legittimit\u00e0 che di merito, \u00e8 necessario che non sia affidato ad organi interni delle Regioni, ma ad organi esterni.<\/p><p>MORTATI crede che considerare la Regione solamente come un ente autarchico sia contrario allo spirito della Costituzione, perch\u00e9 quando si d\u00e0 alla Regione una sfera di autonomia costituzionale, la si pone in una posizione differente da quella di un comune ente autarchico. Ammessa questa pi\u00f9 ampia autonomia della Regione, dovrebbe rientrare nella sua competenza anche la materia dei controlli.<\/p><p>Distinguerebbe tuttavia gli atti che la Regione compie con la gestione di fondi propri, dagli atti che compie con la gestione di fondi statali nel caso, che \u00e8 stato previsto, di bilancio non autosufficiente. Bisognerebbe quindi fare una distinzione tra controlli ordinari della Regione, che dovrebbero essere interni alla Regione stessa, e controlli straordinari (richiesti dall\u2019andamento irregolare o non autosufficiente della gestione ordinaria), che dovrebbero essere demandati allo Stato.<\/p><p>Per quanto riguarda la gestione ordinaria, crede che si potrebbe trovare una via di conciliazione nel senso che il controllo potrebbe essere esercitato dalla Corte dei conti, alla quale si dovrebbe attribuire la duplice veste di organo statale al centro e di organo della Regione, sotto la forma di sezioni speciali, alla periferia. Questa ipotesi potr\u00e0 pi\u00f9 facilmente avverarsi se, come si prevede, la Corte dei conti da organo burocratico governativo diverr\u00e0 organo para-parlamentare.<\/p><p>Si domanda, poi, se il controllo sulla attivit\u00e0 regionale debba essere preventivo. A suo avviso, vi sono molte ragioni per rispondere affermativamente, ma non sa se sia il caso che la Corte dei conti esamini in via preventiva la legittimit\u00e0 degli atti delle Regioni. In ordine a questo problema sarebbe anzitutto da precisare che, ammesso un controllo preventivo di legalit\u00e0 della Corte, non vi sarebbe luogo anche ad un analogo intervento preliminare del Consiglio di Stato, neppure nella materia regolamentare. A parte ci\u00f2, osserva che il controllo preventivo o deve esercitarsi al centro della Regione, ed allora si determina un intralcio al rapido corso degli atti che dovrebbero confluire al centro per essere sottoposti a controllo. O invece si decentra creando uffici periferici della Corte in centri minori delle Regioni ed allora sorge il pericolo che questi uffici, allontanandosi dal centro, perdano di efficacia, di indipendenza e non siano cos\u00ec pi\u00f9 rispondenti all\u2019esigenza di un effettivo controllo. Quindi, se si vuole un controllo preventivo, bisogna porsi il quesito del modo di conciliarlo col principio del decentramento.<\/p><p>Per le gestioni esercitate dalle Regioni con fondi non propri, si deve invece ammettere un controllo statale postumo, non solo di legittimit\u00e0, ma anche di merito. Senza di che non si eliminerebbe l\u2019inconveniente della finanza allegra, che fino ad oggi \u00e8 stato prerogativa di numerosi comuni.<\/p><p>Il decentramento, infatti, per essere educativo dovrebbe affermare il principio che, nel caso di cattiva gestione, i danni sono a carico degli stessi cittadini che in tal modo, per non correre pericoli, saranno portati a scegliersi dei buoni amministratori. Lo Stato dovrebbe intervenire solo quando il <em>deficit<\/em> dipendesse da eventi eccezionali o da una non perfetta corrispondenza della previsione della legge finanziaria tra le entrate e le spese. Le effettive ragioni del disavanzo potrebbero essere segnalate al Governo dall\u2019unico funzionario che nella Regione rappresenta lo Stato.<\/p><p>MANNIRONI concorda con l\u2019onorevole Tosato per quanto riguarda il controllo da esercitarsi sugli enti che vivono nell\u2019interno della Regione e in particolar modo sui Comuni. Ricorda che, parlandosi della soppressione della Provincia e della Prefettura, si era prevista la sopravvivenza di una Giunta elettiva quale organo decentrato della Regione, e manifesta l\u2019avviso che il controllo di legittimit\u00e0 e di merito da effettuare sui Comuni potrebbe essere deferito alla competenza di questa Giunta, che dovrebbe funzionare come emanazione della Regione.<\/p><p>Non vede la ragione della perplessit\u00e0 dell\u2019onorevole Tosato circa la convenienza di deferire il controllo sui Comuni allo Stato o alle Regioni. Affermato il principio che l\u2019autonomia della Regione deve essere fatta salva, gli sembra che il controllo sugli enti interni, anche per ragioni di pratica amministrazione, dovrebbe essere esercitato dalla Regione stessa, eventualmente per mezzo della Giunta di cui prima ha fatto cenno.<\/p><p>Per il controllo sulle Regioni, nei riguardi dell\u2019attivit\u00e0 principale che \u00e8 quella normativa, gli sembra che sia stato gi\u00e0 sufficientemente provveduto col precedente articolo 12. Per quanto invece concerne gli atti amministrativi, ritiene che l\u2019opera delle Sezioni speciali della Corte dei conti nelle Regioni possa essere sufficiente allo scopo. Al fine di eliminare ogni preoccupazione, proporrebbe di adottare la norma dello Statuto siciliano, secondo la quale i magistrati della Corte dei conti che agiscono nelle Sezioni speciali regionali possono essere nominati di comune accordo dal Governo e dagli organi regionali. In questa maniera la Regione avrebbe una certa interferenza ed un potere di controllo sulla nomina dei magistrati che esercitano nel suo seno questa delicata funzione.<\/p><p>FABBRI propone che l\u2019articolo 18 sia sostituito dal seguente:<\/p><p>\u00abUna legge costituzionale dichiarer\u00e0 che gli atti della Regione, dei Comuni e degli enti locali sono sottoposti al controllo di legittimit\u00e0 e stabilir\u00e0 quali atti di particolare rilevanza economica siano sottoposti altres\u00ec al controllo di merito.<\/p><p>\u00abIl controllo sugli atti della Regione sar\u00e0 distribuito dalla legge costituzionale tra il Commissario del Governo nella Regione e il Consiglio di Stato e questa legge regoler\u00e0 il controllo sugli atti dei Comuni e degli enti locali, devolvendolo ad una Giunta regionale amministrativa composta di un numero di membri non inferiore a 12, eletti per tre quarti dalla Deputazione regionale e per un quarto dal Commissario del Governo nella Regione. Questa Giunta potr\u00e0 essere divisa in sezioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dubita della opportunit\u00e0 di scendere nella Costituzione ad una minuta specificazione circa l\u2019attuazione pratica del controllo e gli organi che dovranno esercitarlo. La critica mossa spesso, sia nell\u2019Assemblea Costituente, sia fuori di essa, all\u2019eccessiva minuzia delle disposizioni, se talvolta \u00e8 esagerata, in questo caso avrebbe una giustificazione.<\/p><p>Esprime pertanto la convinzione che l\u2019articolo in esame debba limitarsi ad affermare alcuni dei princip\u00ee generali che gi\u00e0 sono stati tratteggiati dai colleghi che hanno interloquito.<\/p><p>Entrando nel merito, osserva che \u00e8 una contradizione in termini parlare di un controllo dall\u2019interno. La natura umana non consente una forma di autocontrollo in un organismo collettivo: l\u2019esperienza ammaestra che ogni organismo pu\u00f2 essere controllato da un altro, ma in se stesso non trova freni alla sua azione. D\u2019altro canto, se si pensa ad un controllo, \u00e8 perch\u00e9 si parte dal presupposto che questi enti possano violare norme generali o eccedere i limiti della loro specifica competenza; il che significherebbe che essi non sono riusciti a identificare i confini del proprio campo d\u2019azione, mentre chi \u00e8 al di fuori pu\u00f2 farlo, in quanto ha una visione pi\u00f9 completa. Ritiene quindi che il controllo su organismi amministrativi, sia pure autarchici ed autonomi, non possa essere esercitato che da organi che si trovino ad un livello superiore ed abbiano una maggiore autorit\u00e0. Pi\u00f9 che di controllo dall\u2019esterno, parlerebbe dunque di controllo che proviene dall\u2019alto.<\/p><p>A suo avviso, nell\u2019articolo in esame dovrebbe essere affermato: in primo luogo, che le Regioni, i Comuni e gli altri enti locali debbono essere subordinati ad un controllo, oppure \u2013 se dispiace parlare di subordinazione \u2013 che si esercita un controllo sugli atti delle Regioni, Comuni ed enti locali; in secondo luogo, che tale controllo \u00e8 di legittimit\u00e0 e, solo in casi particolari specificatamente indicati, di merito; in terzo luogo, che il controllo stesso deve costituire l\u2019elemento unificatore di questi enti, i quali, dalle disposizioni statutarie, vengono costituiti in modo tale da mirare, sia pure inconsapevolmente, ad una forma di distacco e di disunione.<\/p><p>Per quanto concerne i Comuni, pensa che sia necessario concedere loro una maggiore autonomia e quindi la pi\u00f9 larga possibilit\u00e0 di movimento nel campo amministrativo, con l\u2019unico limite di un controllo da parte della Regione (eventualmente con accorgimenti che ne consentano il decentramento); riguardo alle Regioni, invece, crede sia da affermare la loro subordinazione ad un controllo da parte dello Stato, salvo a decidere dell\u2019organo che dovrebbe esercitarlo, se, cio\u00e8, dovrebbe essere uno degli organi esistenti (Corte dei conti o Consiglio di Stato) o un organo appositamente costituito. N\u00e9 quest\u2019ultima ipotesi andrebbe scartata per la preoccupazione di realizzare una economia burocratica, quando una tale preoccupazione in altri casi non \u00e8 stata avvertita e sarebbe ingiustificata nella fattispecie.<\/p><p>Altro elemento da tener presente \u00e8 che un siffatto organo dovrebbe essere completamente, o quasi (perch\u00e9 occorre anche una certa esperienza specifica, che non si pu\u00f2 sempre trovare attraverso ad un\u2019elezione), di carattere elettivo. Con ci\u00f2 si dissiperebbero i timori di un organo di carattere burocratico, poich\u00e9 a questo normalmente si \u00e8 portati a pensare tutte le volte che si parla di controllo dall\u2019alto. Ora, mentre l\u2019organo incaricato del controllo sugli atti dei Comuni sarebbe inserito nel quadro dell\u2019Assemblea regionale, quello per le Regioni dovrebbe avere un legame diretto col Parlamento. In quanto poi una funzione di controllo esercitata dalla seconda Camera si avvicinerebbe \u2013 per la composizione di questa a base regionale \u2013 a quel tipo di controllo su se stesso che personalmente non sa concepire, a suo avviso questa particolare attivit\u00e0 nei confronti delle Regioni dovrebbe essere affidata alla prima Camera.<\/p><p>Comunque, nella Costituzione si dovrebbero inserire solo alcune affermazioni di principio, che potrebbero poi trovare il loro sviluppo in una legge speciale.<\/p><p>Comprende l\u2019atteggiamento di quei Commissari che caldeggiano una forma di autocontrollo, inquantoch\u00e9 in un ordinamento in cui le Regioni assumono, se non addirittura la forma di piccoli Stati, molti di quei poteri che normalmente sono riservati allo Stato, per una certa logica del sistema si pu\u00f2 pensare ad un controllo che parta dall\u2019interno. Tuttavia ritiene che in certi casi non si debba essere schiavi della logica, la quale pu\u00f2 portare talvolta a conclusioni che vengano avvertite come politicamente pericolose. Ora, il sistema regionale ha insiti in s\u00e9 certi pericoli (che potranno pure non svilupparsi), per cui pu\u00f2 essere opportuno porre alcuni argini a questo pericolo potenziale.<\/p><p>TOSATO propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abI controlli sui regolamenti regionali delle leggi regionali e sugli atti amministrativi delle Regioni saranno esercitati da organi regionali che saranno organizzati con leggi dello Stato.<\/p><p>\u00abLa legge dello Stato provveder\u00e0 pure all\u2019organizzazione degli organi consultivi della Regione\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 10.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Favini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Einaudi.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Ambrosini, Calamandrei, Conti, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco Patricolo, Perassi, Piccioni, Porzio, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 63. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Tosato \u2013 Ravagnan \u2013 Mortati \u2013 Mannironi \u2013 Fabbri. La seduta comincia alle 8.55. 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