{"id":5290,"date":"2023-10-15T23:33:23","date_gmt":"2023-10-15T21:33:23","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5290"},"modified":"2023-11-14T22:46:42","modified_gmt":"2023-11-14T21:46:42","slug":"venerdi-6-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5290","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 6 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5290\" class=\"elementor elementor-5290\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3e08b50 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3e08b50\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8e23ba7\" data-id=\"8e23ba7\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed4540b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ed4540b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461206sed060ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a3cfc38 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a3cfc38\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>60.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 6 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni \u2013 Perassi \u2013 Grieco \u2013 Fabbri \u2013 Zuccarini \u2013 Ambrosini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Bozzi \u2013 Mortati \u2013 Lami Starnuti \u2013 Lussu \u2013 Vanoni \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 La Rocca \u2013 Laconi \u2013 Di Giovanni \u2013 Conti \u2013 Targetti \u2013 Nobile.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.20.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 18 del progetto:<\/p><p>\u00abI Comuni sono enti autarchici dotati di tutti i poteri necessari per l\u2019adempimento delle funzioni ad essi spettanti per loro natura o per disposizione di legge.<\/p><p>\u00abSoltanto la volont\u00e0 delle popolazioni interessate potr\u00e0 determinare la modificazione delle circoscrizioni comunali esistenti, o la creazione di nuovi Comuni\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI \u00e8 contrario alla disposizione del capoverso, in quanto \u00e8 possibile e l\u2019esperienza ammonisce in questo senso che le popolazioni interessate siano determinate a chiedere la modificazione di circoscrizioni o la creazione di nuovi Comuni in base ad elementi (motivi sentimentali, contrasti tra Comuni, ecc.) non rispondenti alle effettive necessit\u00e0 locali. A suo avviso, la decisione dovrebbe essere rimessa al giudizio di un ente superiore che esaminasse la situazione obiettivamente. A tale scopo propone il seguente emendamento: \u00abLa modificazione delle circoscrizioni comunali esistenti o la creazione di nuovi Comuni \u00e8 disposta dall\u2019Assemblea regionale, a condizione che sia espressa analoga volont\u00e0 dalle popolazioni interessate\u00bb.<\/p><p>PERASSI domanda se l\u2019ordinamento dei Comuni \u00e8 materia di competenza dello Stato o della Regione; in altri termini, se deve essere disciplinato esclusivamente da leggi dello Stato, ovvero se la Regione ha, al riguardo, una competenza legislativa di integrazione.<\/p><p>GRIECO, circa il quesito posto dall\u2019onorevole Perassi, osserva che, essendo la Regione disciplinata da una legge dello Stato, dovrebbero esserlo anche i Comuni.<\/p><p>Accetta quindi la proposta dell\u2019onorevole Leone di lasciar decidere della creazione di nuovi Comuni e della modificazione delle circoscrizioni di quelli esistenti l\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Quanto al primo comma suggerisce di precisare: \u00abdotati di tutti i poteri necessari e delle condizioni per l\u2019adempimento delle funzioni, ecc&#8230;\u00bb.<\/p><p>FABBRI ricorda che nell\u2019articolo 3, tra le materie di esclusiva competenza regionale, si \u00e8 inclusa la voce: \u00abmodificazioni delle circoscrizioni comunali\u00bb. Propone di aggiungervi l\u2019espressione: \u00abprevia richiesta delle popolazioni interessate\u00bb, sopprimendo il capoverso dell\u2019articolo in esame.<\/p><p>ZUCCARINI trova che riservare al Comune un solo articolo rappresenta ben poca cosa per un argomento tanto importante. Non vede perch\u00e9 la Costituzione dovrebbe limitarsi ad una semplice enunciazione, quando in molte Costituzioni l\u2019ordinamento comunale ha formato oggetto di una esplicita disciplina a s\u00e9 stante.<\/p><p>Ricorda che il problema dell\u2019autonomia comunale si agita da tempo e che recentemente si \u00e8 ricostituita l\u2019Associazione per le autonomie locali. L\u2019importanza del Comune nella vita nazionale \u00e8 stata sempre sentita, cos\u00ec come sono state sempre lamentate e denunciate le enormi difficolt\u00e0 frapposte all\u2019esplicazione della sua attivit\u00e0, originate soprattutto dallo scarso interesse delle popolazioni alla vita comunale disciplinata e contenuta dalla ingerenza prefettizia su tutti gli atti amministrativi e dalla uniformit\u00e0 della legislazione stessa in materia. Da pi\u00f9 parti si suole lamentare che i Comuni abbiano assolto e assolvano male le loro funzioni. La verit\u00e0 \u00e8 invece che per funzionare hanno dovuto sempre compiere miracoli, in quanto ogni loro azione era subordinata all\u2019approvazione del Prefetto, e nessuna possibilit\u00e0 era lasciata alla loro iniziativa. Senza dire della assurdit\u00e0 della legislazione uniforme, che poneva i grandi Comuni e i piccolissimi sullo stesso piano con la stessa organizzazione e con gli stessi uffici, lasciando all\u2019arbitrio dell\u2019autorit\u00e0 centrale perfino la delimitazione dei loro confini.<\/p><p>Dopo queste premesse, tiene a mettere in evidenza come nel suo progetto di ordinamento regionale si affermasse \u2013 e crede che la Costituzione debba contenere una enunciazione del genere \u2013 che il Comune deve essere nell\u2019ordinamento dello Stato italiano il \u00abnucleo fondamentale della libert\u00e0 e dei diritti del cittadino\u00bb. Egli considera, infatti, il Comune, non gi\u00e0 come centro di lotte intestine, ma come la scuola politica della Nazione. Nella sua giovinezza ha partecipato attivamente alla vita degli enti locali, rilevando che ci\u00f2 che pi\u00f9 interessava, e spesso divideva i cittadini, era la risoluzione dei problemi locali, sulla quale ogni cittadino finiva per manifestare il suo giudizio particolare e non quello del suo partito politico. Ritiene pertanto necessario affermare il carattere di autonomia del Comune ed il suo diritto di trasformare ed adattare la propria amministrazione ai bisogni ed alle esigenze locali. L\u2019impossibilit\u00e0 di una amministrazione uniforme \u00e8 poi resa evidente dalla diversit\u00e0 di ampiezza e di carattere dei Comuni; a fianco ai grandi e ai grandissimi ve ne sono di piccolissimi; alcuni amministrati fino al periodo fascista con sistemi patriarcali, che, appunto perch\u00e9 erano piccolissimi, avevano fatto ottima prova; altri a carattere rurale, ma ove il centro urbano tende a prevalere trascurando gli interessi rurali della periferia; altri quasi esclusivamente urbani come per le grandi citt\u00e0. Da ci\u00f2 deriva la necessit\u00e0 di una organizzazione differenziata con la facolt\u00e0 per ogni comune di autoregolare la propria vita amministrativa. Nel suo progetto egli si riferiva a tali possibilit\u00e0 e si esprimeva cos\u00ec:<\/p><p><em>\u00ab<\/em><em>Art.<\/em> <em>2.<\/em> \u2013 Sulla base della situazione di fatto esistente i Comuni sono liberi di conservare e di modificare la loro struttura interna ed il loro funzionamento secondo le particolari esigenze. Nessuna restrizione potr\u00e0 in ogni caso essere apportata alla partecipazione alla vita locale del cittadino e ai suoi diritti elettorali\u00bb.<\/p><p><em>\u00abArt.<\/em> <em>3.<\/em> \u2013 L\u2019autonomia del Comune potr\u00e0 svolgersi:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) nel suo ordine interno, nella ripartizione dei suoi uffici, con la creazione di amministrazioni ed anche di rappresentanze distinte per determinate frazioni del Comune, con una separazione tra zona urbana e zona rurale o con la suddivisione, per Comuni pi\u00f9 grandi e popolosi, in rappresentanze e amministrazioni rionali distinte;<\/li><li><em>b<\/em>) nelle attribuzioni, con una estensione dei suoi compiti e dei suoi interventi in opere e servizi ritenuti di utilit\u00e0 comune;<\/li><li><em>c<\/em>) nei diritti della popolazione, assicurando ad una parte di essa la facolt\u00e0 di separarsi dal Comune per crearne uno nuovo o per aggregarsi ad un altro vicino o di esigere una amministrazione distinta nell\u2019ambito dello stesso Comune (\u00e8 il caso di molte frazioni, le quali, essendo lontane dal centro urbano, finiscono per essere da questo trascurate);<\/li><li><em>d<\/em>) nei riguardi esterni, con la facolt\u00e0 di unirsi ad altri nell\u2019esercizio di determinate attivit\u00e0 o per l\u2019esecuzione di particolari opere o di unificare con essi, per ragioni di economia o di semplificazione, uffici e servizi amministrativi anche di carattere interno; di costituire con essi, in forma consorziale, organi di rappresentanza e di esercizio per opere e servizi in comune, di aggregarsi ad una piuttosto che ad altra Regione confinante; di scegliersi con i rapporti con la Regione e con lo Stato nazionale le sedi di ufficio a cui far capo ritenute pi\u00f9 comode e convenienti\u00bb.<\/li><\/ol><p>Infatti anche oggi ad esempio, cos\u00ec per quel che riguarda le preture, come per tutte le sedi di ufficio a carattere statale, spesso si riscontra che alcuni Comuni sono assegnati arbitrariamente ad una sede mandamentale molto lontana, quando ve n\u2019\u00e8 una pi\u00f9 vicina ma appartenente ad altra circoscrizione. Bisogna evitare che questa scelta sia lasciata al Governo centrale, che pu\u00f2 essere influenzato da motivi politici, ed affidarla invece alla libera determinazione dei Comuni interessati.<\/p><p>Un\u2019altra questione che ritiene molto importante ai fini della autonomia comunale \u00e8 che venga assicurata l\u2019autonomia amministrativa degli enti di assistenza, di previdenza e di beneficenza. Molti di questi enti durante il periodo fascista sono stati trasformati ed il loro patrimonio \u00e8 stato disperso, e ridotto a poche cartelle di debito pubblico, o ne \u00e8 stata mutata la destinazione. \u00c8 necessario che anche tali enti, che hanno una grande importanza locale, non siano pi\u00f9 soggetti nella loro gestione a criteri dettati dal centro, ma abbiano una gestione autonoma. A tale fine egli aveva predisposto il seguente articolo: \u00abL\u2019autonomia amministrativa si estende a tutti quegli Enti di assistenza, previdenza, ecc. creati con mezzi e per fini locali e che costituiscano un patrimonio che deve essere localmente conservato e tutelato.<\/p><p>Ove tali Enti non abbiano gi\u00e0 amministratori propri di diritto, la nomina di questi appartiene alla rappresentanza comunale\u00bb.<\/p><p>Altro punto infine che merita considerazione \u00e8 quello dei servizi di Stato delegati al Comune. I Comuni negli ultimi tempi sono stati oberati di lavoro svolto per conto esclusivo, o quasi, dello Stato. Indubbiamente sono servizi (leva, tesseramento, ecc.) che devono essere posti alle dipendenze dei Comuni; tuttavia ritiene indispensabile affermare il principio che questi servizi, che sono propri del Comune, ma svolti nell\u2019interesse dello Stato o di Enti parastatali, debbano essere compensati a parte. Cos\u00ec facendo si toglier\u00e0 una delle principali cause di <em>deficit <\/em>dei bilanci comunali ed un incentivo al moltiplicarsi della burocrazia comunale.<\/p><p>Concludendo, dice che non presenter\u00e0 speciali proposte di emendamento, ma chiede solamente che la parte relativa ai Comuni sia meglio e pi\u00f9 estesamente compilata. Le sue proposte potrebbero cos\u00ec essere perfezionate ed integrate in modo da formare quattro o cinque articoli da includere nella Costituzione. Tale lavoro di redazione potrebbe eventualmente essere assolto da un ristrettissimo comitato di due o tre membri.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, risponde brevemente alle obiezioni che l\u2019onorevole Zuccarini ha nuovamente sollevato. Questi desidererebbe che alcuni diritti dei Comuni (modificazione delle circoscrizioni, riunione di Comuni, funzionamento interno, possibilit\u00e0 di istituire consorzi, ecc.), che sono gi\u00e0 disciplinati dalle leggi vigenti, venissero riconfermati in modo solenne nella Costituzione. Il Comitato invece ha ritenuto che la dizione adoperata nel primo comma dell\u2019articolo 18 costituisse una adeguata salvaguardia di tali diritti. Anche l\u2019onorevole Lami Starnuti, il quale aveva impostato il suo schema proprio sulla regolamentazione dell\u2019organizzazione comunale, fin\u00ec per accedere al parere prevalente nel Comitato, riconoscendo che sarebbe stato pi\u00f9 opportuno rinviare la materia ad una apposita legge organica.<\/p><p>Riferendosi poi alla pi\u00f9 radicale proposta dell\u2019onorevole Zuccarini di dare ai Comuni la facolt\u00e0 di organizzarsi e disciplinarsi nel modo che ritengano pi\u00f9 conveniente, osserva che non \u00e8 possibile accedervi senza trasformare la stessa struttura fondamentale del diritto pubblico moderno. Se si riconoscesse ai Comuni la potest\u00e0 di auto organizzarsi, si creerebbe nello Stato una tale variet\u00e0 di organismi municipali da far pensare a quella del medioevo. Fa presente che una siffatta potest\u00e0 non \u00e8 attribuita, con l\u2019ordinamento regionale in esame, nemmeno alle Regioni, giacch\u00e9 l\u2019organizzazione delle Regioni \u00e8 stabilita dallo Stato nella Costituzione: sarebbe quindi inconseguente attribuirla ai Comuni. Questi debbono avere la piena autarchia, debbono cio\u00e8 potersi amministrare liberamente per mezzo di organi eletti direttamente dalla popolazione; bisogna evitare di sottoporli ad eccessivi controlli mortificanti e pi\u00f9 ancora alle interferenze e pressioni deleterie del potere politico; ma non pu\u00f2 arrivarsi al riconoscimento del diritto di autoorganizzazione.<\/p><p>Ribadendone le ragioni, conclude col rilevare che le norme dell\u2019articolo 18 del progetto sono sufficienti a garantire la libert\u00e0 dei Comuni.<\/p><p>Quanto al quesito rivolto dall\u2019onorevole Perassi, se, cio\u00e8, l\u2019ordinamento comunale debba essere regolato soltanto dallo Stato o anche dalla Regione, rileva che la Sottocommissione si \u00e8 gi\u00e0 pronunciata al riguardo, ponendo tra le facolt\u00e0 legislative concesse in via esclusiva alla Regione (articolo 3) soltanto quella relativa alla modificazione delle circoscrizioni comunali.<\/p><p>MANNIRONI concorda pienamente col Relatore, nonch\u00e9 con la proposta dell\u2019onorevole Grieco di accennare alle condizioni necessarie per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia comunale. Desidererebbe soltanto che tale precisazione, in quanto va riferita soprattutto ai Comuni di nuova creazione, trovasse posto nel capoverso anzich\u00e9 nel primo comma, dedicato a determinare genericamente i compiti del Comune.<\/p><p>Propone inoltre che il capoverso, oltre le ipotesi di creazione di nuovi Comuni e di modificazione di circoscrizioni, preveda anche quella della fusione di due o pi\u00f9 Comuni in uno solo.<\/p><p>CAPPI, al fine di snellire il primo comma dell\u2019articolo 18, propone \u2013 a meno che non si voglia accedere alla tesi dell\u2019onorevole Zuccarini, dalla quale personalmente dissente, e specificare le funzioni spettanti ai Comuni per la loro natura o per disposizione di legge \u2013 di sopprimere l\u2019espressione: \u00abdotati di tutti i poteri necessari per l\u2019adempimento delle funzioni ad essi spettanti per loro natura o per disposizione di legge\u00bb. Infatti, a suo avviso, tale dizione, dopo le parole; \u00abI Comuni sono enti autarchici\u00bb, sarebbe pleonastica, perch\u00e9 quando ad un ente si attribuisce una funzione, gli si debbono necessariamente attribuire anche i poteri per adempierla.<\/p><p>Si dichiara quindi contrario alla tesi dell\u2019onorevole Zuccarini, sia per ragioni di forma \u2013 perch\u00e9 ritiene che quanto egli vorrebbe includere nella Costituzione troverebbe la sua sede pi\u00f9 opportuna in una legge speciale \u2013 sia per ragioni di sostanza, nella convinzione che la concessione ai Comuni del diritto di auto organizzarsi porterebbe ad una disintegrazione della vita amministrativa.<\/p><p>BOZZI osserva che nel capo V vengono disciplinati congiuntamente la Provincia e il Comune che pur hanno due fisionomie diverse: la prima la fisionomia di semplice circoscrizione amministrativa, il secondo quella di ente autarchico di diritto pubblico. Nell\u2019accomunamento dei due istituti ravvisa una esautorazione ulteriore del Comune, mentre egli vorrebbe vederne ampliata l\u2019autorit\u00e0.<\/p><p>Circa la qualifica di \u00abenti autarchici\u00bb, richiama l\u2019attenzione sul fatto che il concetto tecnico-giuridico di autarchia \u00e8 delimitato.<\/p><p>Viceversa i Comuni sono qualche cosa di pi\u00f9: sono enti autonomi, in quanto hanno la facolt\u00e0 di darsi un proprio ordinamento giuridico. Ritenendo necessaria una precisazione, soprattutto in quanto le norme sui Comuni seguono, nello stesso Capo, quelle sulle Provincie, che pure sono soltanto organi di decentramento burocratico, propone di aggiungere alle parole: \u00abenti autarchici\u00bb, le altre: \u00abautonomi\u00bb.<\/p><p>CONTI propone di sostituire all\u2019intitolazione del capo V: \u00abProvincie e Comuni\u00bb, l\u2019altra: \u00abCircoscrizioni provinciali\u00bb; e di premettere all\u2019articolo 18 l\u2019intitolazione: \u00abI Comuni\u00bb.<\/p><p>MORTATI propone di sostituire il primo comma dell\u2019articolo 18 col seguente:<\/p><p>\u00abI Comuni sono enti autarchici, dotati di autonomia e di autoorganizzazione nell\u2019ambito dei princip\u00ee fissati dalle leggi generali dello Stato per assicurare il loro ordinamento in senso democratico, per l\u2019adempimento dei servizi obbligatori e delle funzioni attinenti alla costituzione dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Conti perch\u00e9, come gi\u00e0 si \u00e8 espresso l\u2019onorevole Bozzi, non si pu\u00f2 dare alle Provincie la stessa rilevanza dei Comuni, che sono enti autarchici ed autonomi.<\/p><p>MORTATI concorda sull\u2019opportunit\u00e0, dal punto di vista sistematico, di modificare l\u2019intitolazione del capo in esame.<\/p><p>PRESIDENTE crede che si possa provvedere in sede di coordinamento a ridistribuire la materia inclusa sotto il capo V, nel senso accennato dall\u2019onorevole Conti o in altro analogo, purch\u00e9 le Provincie non vengano accomunate ai Comuni e alle Regioni.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Tra le altre proposte, esprime l\u2019avviso che si debba esaminare anzitutto come la pi\u00f9 radicale quella dell\u2019onorevole Zuccarini di dedicare, nell\u2019economia generale del progetto, una maggiore ampiezza alla trattazione dei Comuni, onde inserirvi le disposizioni alle quali egli ha accennato. Ricorda che alcuni colleghi hanno rilevato che parte delle disposizioni proposte sono gi\u00e0 acquisite o alla nostra legislazione o alla tradizione della vita italiana; altri ancora hanno osservato che troverebbero sede pi\u00f9 idonea in una legge speciale.<\/p><p>Pone ai voti la proposta Zuccarini.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara di votare contro, perch\u00e9, nonostante abbia sostenuto un punto di vista analogo, in seno al Comitato, rilevando, fra l\u2019altro, la mancanza di euritmia fra le varie parti di un progetto che dedicasse un solo articolo al Comune e circa venti alla Regione, non ha poi insistito per una molteplicit\u00e0 di ragioni. Si riserva tuttavia di risollevare il problema in sede di discussione delle norme transitorie.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 contro, ritenendo che, qualora venga ampliata, secondo il desiderio di taluni Commissari, la portata dell\u2019articolo in esame, introducendovi il concetto dell\u2019autonomia dei Comuni, sorga l\u2019esigenza di limitare tale autonomia a meno di andare anche oltre le aspirazioni dell\u2019onorevole Zuccarini e di mantenerla nell\u2019ambito della legislazione statale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE passando all\u2019emendamento Mortati, segnala che esso, oltre a contenere l\u2019affermazione del carattere autarchico ed autonomo dei Comuni, aggiunge un principio nuovo, cio\u00e8 che essi sono dotati di una potest\u00e0 di autoorganizzazione.<\/p><p>MORTATI pone in evidenza che l\u2019accenno ad un ordinamento democratico \u00e8 una garanzia utile da introdurre nella Costituzione. D\u2019altra parte, la necessit\u00e0 di un ordinamento uniforme \u00e8 sentita agli effetti della elezione della seconda Camera. Crede pertanto opportuno circoscrivere l\u2019autonomia dei Comuni in questi limiti imposti dalla necessit\u00e0 di assolvere ad alcuni compiti che lo Stato affida loro.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che, tutto sommato, sia preferibile mantenere la formula proposta dal Comitato.<\/p><p>PERASSI \u00e8 d\u2019avviso che, prima di votare una qualsiasi formula, occorra dare una risposta precisa al suo quesito: se l\u2019ordinamento dei Comuni debba essere interamente disciplinato dallo Stato o se la materia sia in parte suscettibile di integrazione da parte della Regione, e debba quindi includersi nell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>LUSSU prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di votare la formula Mortati scindendola in due parti. Personalmente dichiara di essere favorevole alla prima, dove si afferma il concetto dell\u2019autonomia nell\u2019ambito dei princip\u00ee fissati dalle leggi generali dello Stato, e di non approvare la seconda, alla quale preferisce la dizione del progetto.<\/p><p>Conviene, in sostanza, sulla necessit\u00e0 di una legge speciale, parallela alla Costituzione, che regoli nelle grandi linee la vita dei Comuni e ne riconosca la completa autonomia entro determinati limiti.<\/p><p>MORTATI chiarisce che, nella sua proposta, il riferimento alle leggi dello Stato \u00e8 fatto solo ai fini della determinazione delle funzioni dei Comuni e non del loro ordinamento.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, in merito alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, ricorda che personalmente aveva posto, nell\u2019articolo 4 del suo progetto originario, la seguente voce: \u00abOrdinamento regionale e degli enti locali\u00bb.<\/p><p>VANONI chiede che venga chiarito in qual senso sono usati i termini: \u00abautarchia ed autonomia\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, richiama i dispareri a cui nella dottrina ha dato luogo l\u2019uso dei due termini ed il senso che oggi suole ad essi attribuirsi. Mentre per autarchia si intende la potest\u00e0 degli enti di amministrarsi da s\u00e9 stessi liberamente, di autogovernarsi, per autonomia si indica la potest\u00e0 di dettarsi norme proprie, di crearsi un proprio diritto e perfino di autoorganizzarsi. La prima \u00e8 una potest\u00e0 amministrativa, la seconda legislativa.<\/p><p>Rileva che questa potest\u00e0 legislativa, per quanto possa limitarsi anche a poche materie e tenersi subordinata al potere superiore dello Stato, pone l\u2019ente che ne \u00e8 investito in una posizione diversa e superiore a quella degli enti semplicemente autarchici.<\/p><p>VANONI ritiene che non sia sufficiente il semplice uso del termine \u00abautonomia\u00bb. A suo avviso, o si arriva a definire il concetto dell\u2019autonomia comunale, elencando \u2013 come si \u00e8 fatto per la Regione \u2013 tutte le facolt\u00e0 che competono al Comune, oppure si dovr\u00e0 fare un rinvio alla legge che delimiter\u00e0 l\u2019autonomia in parola. Viceversa nell\u2019articolo 18 del progetto si dice che i Comuni saranno dotati \u00abdei poteri necessari per l\u2019adempimento delle funzioni ad essi spettanti per loro natura o per disposizione di legge\u00bb. Quindi, la legge stabilirebbe le funzioni del Comune, ma non sarebbe posta come termine che delimitasse la sua sfera di competenza e di autonomia, come invece \u00e8 detto chiaramente nella formula Mortati.<\/p><p>LUSSU obietta che la legge, nel determinare le funzioni del Comune, determina anche i limiti dell\u2019autonomia.<\/p><p>MORTATI domanda chi regolerebbe le funzioni del Comune, se la legge non dicesse niente.<\/p><p>VANONI precisa che la legge che attribuisce le funzioni \u00e8 ambivalente, in questo senso: che pu\u00f2 riferirsi tanto a funzioni proprie del Comune, quanto a funzioni dello Stato che questo deleghi al Comune, il quale, evidentemente, senza delega non potrebbe esercitarle (cos\u00ec avviene, per esempio, agli effetti della leva).<\/p><p>La legge a cui si fa riferimento nell\u2019articolo 18 non avrebbe dunque di per s\u00e9 stessa la capacit\u00e0 di delimitare l\u2019autonomia del Comune, perch\u00e9 potrebbe trattarsi anche di una disposizione accidentale. Nella formula dell\u2019onorevole Mortati, invece, si fa riferimento ad una legge apposita per la determinazione delle funzioni comunali e non a leggi occasionali.<\/p><p>CODACCI PISANELLI aderisce all\u2019idea di precisare che i Comuni sono, non soltanto enti autarchici, ma anche autonomi. Circa il valore delle due espressioni, spiega che in passato la dottrina \u00e8 stata alquanto divisa, ma oggi \u00e8 generalmente accolto il concetto di parlare di autonomia quando le funzioni legislative sono svolte da organi diversi da quelli a cui normalmente spettano, e di autarchia quando le funzioni amministrative vengono svolte da organi diversi a quelli cui competono istituzionalmente.<\/p><p>D\u2019altra parte, dicendo che il Comune \u00e8 autonomo, si ammettono dei limiti, in quanto sia l\u2019autarchia che l\u2019autonomia presuppongono l\u2019esistenza di un ente superiore rispetto al quale l\u2019organo che esercita le funzioni in via eccezionale \u00e8 in posizione subordinata; in altri termini, si pu\u00f2 parlare di enti autarchici ed autonomi in quanto v\u2019\u00e8 lo Stato al disopra di essi.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, avverte che la preoccupazione maggiore del Comitato \u2013 appunto in quanto riconosceva che l\u2019autonomia consiste nel potere di darsi delle norme ed anche di autoorganizzarsi \u2013 \u00e8 stata quella di non collocare (come avrebbe voluto l\u2019onorevole Zuccarini) le Regioni e i Comuni sullo stesso piano. Perci\u00f2 crede che i Comuni debbano qualificarsi enti autonomi.<\/p><p>MORTATI desidera porre la questione nei suoi giusti termini. Normalmente il potere di organizzarsi e di adempiere da s\u00e9 i propri compiti non implica il potere di dettarsi le proprie norme. L\u2019opinione dominante ritiene che dal possesso da parte di un ente di facolt\u00e0 particolari non discenda anche il potere di dettare norme per l\u2019esercizio di tali facolt\u00e0 particolari, per il quale perci\u00f2 occorre un titolo espresso di conferimento. Ci\u00f2 posto, non ci si pu\u00f2 affidare all\u2019equivoco o risolvere dei dubbi con la reticenza. Occorre invece definire anzitutto la questione della reciproca posizione dei due enti (Regione e Comune) e determinare i limiti della eventuale subordinazione dell\u2019uno all\u2019altro.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che, ove non si voglia arrivare nei riguardi del Comune ad una regolamentazione specifica, come proponeva l\u2019onorevole Zuccarini, \u00e8 preferibile rinviare la materia ad una legge speciale che, con maggiore ponderazione, decida delle singole questioni, e stabilisca i poteri da conferire all\u2019ente con gli inevitabili limiti.<\/p><p>LA ROCCA desidererebbe conoscere quale preciso significato si attribuisca all\u2019espressione: \u00abfunzioni spettanti per loro natura\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che la natura del Comune \u00e8 data da questo elemento: che un raggruppamento di persone vivono nello stesso luogo e devono necessariamente soddisfare in comune certi bisogni. V\u2019\u00e8 quindi un minimo indispensabile di servizi, senza dei quali la vita civile non potrebbe svolgersi.<\/p><p>Riepilogando, ricorda che le questioni da risolvere sono tre: 1\u00b0) se i Comuni debbano essere considerati, oltre che enti autarchici, anche enti autonomi; 2\u00b0) chi fissi i limiti di questa autonomia (lo Stato o le Regioni); 3\u00b0) se sia necessario specificare le funzioni nei cui confronti si esplica l\u2019autonomia.<\/p><p>PERASSI insiste sulla necessit\u00e0 di precisare se l\u2019ordinamento dei Comuni debba essere regolato con legge dello Stato o della Regione. Personalmente ritiene che tale compito non debba spettare in maniera esclusiva n\u00e9 all\u2019uno n\u00e9 all\u2019altra, ma che la Regolamentazione debba esser fatta con legge dello Stato da integrarsi con norme regionali. Propone pertanto di aggiungere all\u2019elencazione dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> la voce: \u00abOrdinamento dei Comuni e degli altri enti locali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE crede che per il momento si potrebbe mettere ai voti l\u2019espressione proposta dall\u2019onorevole Mortati: \u00abI Comuni sono enti autarchici dotati di autonomia\u00bb.<\/p><p>LUSSU osserva che il concetto di \u00abautonomia\u00bb comprende quello di \u00abautarchia\u00bb, e che perci\u00f2 si pu\u00f2 usare il primo soltanto dei due termini.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce che \u00e8 difficile pensare ad un ente autonomo che non sia autarchico, cio\u00e8, ad un ente che abbia la facolt\u00e0 di darsi delle norme e non abbia quella di applicarle nella propria amministrazione. Tuttavia la specificazione contenuta nell\u2019emendamento Mortati \u00e8 opportuna, perch\u00e9, mentre l\u2019autarchia s\u2019intende in senso pieno, cio\u00e8 in tutto l\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, nei riguardi dell\u2019autonomia \u00e8 pensabile qualche limitazione.<\/p><p>LACONI concorda. L\u2019autonomia comprende anche l\u2019autarchia se \u00e8 piena, ma non se riferita a particolari materie.<\/p><p>CODACCI PISANELLI propone la dizione: \u00abenti autarchici ed autonomi\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI si associa.<\/p><p>LACONI obietta che con tale formula non si potrebbe evitare che i limiti di cui si parler\u00e0 in seguito si riferiscano tanto all\u2019autarchia che all\u2019autonomia.<\/p><p>PRESIDENTE, posto che andrebbe riconosciuta l\u2019autonomia dei Comuni soltanto nei confronti di certe attivit\u00e0, pone ai voti la formula Mortati:<\/p><p>\u00abI Comuni sono enti autarchici dotati di autonomia\u00bb.<\/p><p>Personalmente dichiara di votare in favore, anche per il fatto che nel Paese v\u2019\u00e8 una larghissima corrente popolare per l\u2019autonomia comunale e non v\u2019\u00e8 pericolo che una simile norma preoccupi l\u2019opinione pubblica.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI rinuncia all\u2019espressione: \u00abe di autoorganizzazione\u00bb, contenuta nella sua formula, in quanto il concetto \u00e8 gi\u00e0 implicito in quello di autonomia.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che ora la Sottocommissione dovr\u00e0 pronunciarsi su due formule; quella del Comitato: \u00abdotati di tutti i poteri necessari per l\u2019adempimento delle funzioni ad essi spettanti per loro natura o per disposizione di legge\u00bb e quella dell\u2019onorevole Mortati: \u00abnell\u2019ambito dei princip\u00ee fissati dalle leggi generali dello Stato\u00bb. Quanto segue, cio\u00e8: \u00abper assicurare il loro ordinamento in senso democratico, per l\u2019adempimento dei servizi obbligatori e delle funzioni attinenti alla costituzione dello Stato\u00bb, a suo avviso, potrebbe essere soppresso.<\/p><p>CODACCI PISANELLI \u00e8 d\u2019accordo circa la soppressione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, non ritorna sulle ragioni per cui dissentiva dalla proposta di qualificare i Comuni come enti autonomi; ma dal momento che questa proposta \u00e8 stata approvata, ritiene necessario che si faccia espressamente richiamo ai limiti in cui l\u2019autonomia dei Comuni deve essere contenuta secondo le norme che saranno stabilite dal legislatore, perch\u00e9 altrimenti si aprirebbe l\u2019adito ad una variet\u00e0 di ordinamenti comunali contraria alle attuali esigenze della vita della societ\u00e0 nazionale.<\/p><p>MORTATI spiega che ha usato l\u2019espressione: \u00abprincip\u00ee fissati dalle leggi generali dello Stato\u00bb, per significare che tali leggi debbono avere efficacia in tutto lo Stato.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula Mortati: \u00abnell\u2019ambito dei princip\u00ee fissati dalle leggi generali dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la parte successiva dell\u2019emendamento Mortati: \u00abper assicurare il loro ordinamento in senso democratico, per l\u2019adempimento dei servizi obbligatori e delle funzioni attinenti alla costituzione dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Informa che, in seguito all\u2019esito delle votazioni, il primo comma dell\u2019articolo 18 resta cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abI Comuni sono enti autarchici dotati di autonomia nell\u2019ambito dei princip\u00ee fissati dalle leggi generali dello Stato\u00bb.<\/p><p>Invita i Commissari ad esprimere il loro parere sulla proposta dell\u2019onorevole Perassi di includere fra le materie dell\u2019articolo 4-<em>bis <\/em>la voce: \u00abOrdinamento dei Comuni e degli altri enti locali\u00bb.<\/p><p>Personalmente dichiara di esservi contrario, non ritenendo concepibile che i Comuni abbiano organizzazione e funzionamento diverso da localit\u00e0 a localit\u00e0.<\/p><p>FABBRI aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, in quanto lascia alle Regioni la possibilit\u00e0 di integrare la legge dello Stato sugli enti locali.<\/p><p>PERASSI spiega che, parlando di ordinamento, dei Comuni, non intende riferirsi all\u2019organizzazione comunale. In altri termini, lo Stato emaner\u00e0 una legge sui Comuni e, anzich\u00e9 farla seguire da un regolamento che scenda nei pi\u00f9 minuti dettagli, lascer\u00e0 questo compito al potere d\u2019integrazione della Regione.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 favorevole alla proposta Perassi, giacch\u00e9 ritiene che, nell\u2019ambito della legge generale dello Stato \u2013 la quale regoler\u00e0 i poteri, le funzioni e, in genere, la vita del Comune \u2013 la Regione possa utilmente intervenire per dettare norme relative allo sviluppo di attivit\u00e0 secondarie dei Comuni.<\/p><p>CODACCI PISANELLI non accetta l\u2019emendamento per la gravit\u00e0 delle conseguenze che ne potrebbero derivare, soprattutto nel campo amministrativo, agli effetti dei controlli di legittimit\u00e0 e di merito (articolo 19).<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Perassi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passando al capoverso dell\u2019articolo 18, osserva che dalla formulazione del Comitato non risulta a chi spetterebbe la facolt\u00e0 di modificare le circoscrizioni comunali o crearne di nuove.<\/p><p>FABBRI propone di sopprimere detto capoverso e di aggiungere all\u2019articolo 3, alla voce: \u00abmodificazione delle circoscrizioni comunali\u00bb le parole: \u00abe creazione di nuovi Comuni, sempre e in ogni caso su richiesta delle popolazioni interessate\u00bb.<\/p><p>PERASSI propone il seguente emendamento: \u00abLa creazione di nuovi Comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali sono stabilite con legge della Regione, avuto riguardo ai voti delle popolazioni interessate\u00bb. Conseguentemente andrebbe soppressa nell\u2019articolo 3 la voce: \u00abmodificazione delle circoscrizioni comunali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che tutte le proposte \u2013 compresa quella del Comitato \u2013 concordano sulla necessit\u00e0 di una manifestazione di volont\u00e0 delle popolazioni interessate per ottenere la modificazione di circoscrizioni comunali.<\/p><p>La formulazione del Comitato, per\u00f2, potrebbe interpretarsi nel senso che sia sufficiente a promuovere queste modificazioni la sola volont\u00e0 delle popolazioni interessate, senza l\u2019intervento di altri elementi di giudizio. A suo avviso, invece, questa dovrebbe essere una condizione necessaria, ma non esclusiva, non vincolante. Infatti, per contrasti o rivalit\u00e0 locali possono sorgere richieste che non rispondano ad effettive necessit\u00e0 delle popolazioni.<\/p><p>FABBRI osserva che questa esigenza \u00e8 soddisfatta dal suo emendamento, il quale d\u00e0 alla Regione da potest\u00e0 di decidere sulla richiesta delle popolazioni.<\/p><p>PERASSI rileva che nell\u2019articolo 3 si attribuisce alla Regione la competenza ad emanare le norme generali in materia di modificazione delle circoscrizioni comunali, mentre nell\u2019articolo 18 si pone un altro problema, quello di garantire al Comune il diritto di non essere toccato nella sua integrit\u00e0 territoriale se non con legge ed in seguito a conforme manifestazione di volont\u00e0 popolare. \u00c8 evidente, poi, che anche l\u2019atto legislativo che decretasse la modificazione della circoscrizione di un Comune dovrebbe promanare dalla Regione.<\/p><p>CONTI e MANNIRONI aderiscono alla proposta dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che le precisazioni dell\u2019onorevole Perassi consigliano di non includere questo concetto nell\u2019articolo 3. Ivi sono elencate le materie lasciate alla potest\u00e0 della Regione \u2013 tra l\u2019altro il potere di dettare norme in tema di modifica di circoscrizioni comunali \u2013 mentre nell\u2019articolo 18 si allude alle leggi speciali con cui si applicano ai casi concreti le norme generali dell\u2019articolo 3.<\/p><p>MORTATI aggiunge che nell\u2019articolo 18 si ha anche una norma limitativa (la necessit\u00e0 del parere conforme della popolazione) di quelle generali dell\u2019articolo 3 e quindi in quest\u2019ultimo articolo sarebbe forse necessario farvi richiamo. Segnala poi l\u2019opportunit\u00e0 di precisare se la volont\u00e0 manifestata dalle popolazioni abbia un potere vincolante o meno, se cio\u00e8 essa determini l\u2019obbligo di mutare una circoscrizionale comunale. In sostanza, crede che la Sottocommissione dovrebbe pronunciarsi su tre punti: 1<sup>o<\/sup>) necessit\u00e0 della volont\u00e0 delle popolazioni per determinare le modificazioni di circoscrizioni; 2\u00b0) valore di questa espressione di volont\u00e0 (consultiva o deliberativa); 3\u00b0) opportunit\u00e0 di fissare delle condizioni generali, come, ad esempio, un <em>quorum <\/em>di votanti.<\/p><p>VANONI \u00e8 favorevole all\u2019inserimento del concetto nell\u2019articolo 18, n\u00e9 ritiene necessario nell\u2019articolo 3 un richiamo all\u2019articolo 18, in quanto nella parte generale dello stesso articolo 3 gi\u00e0 si dice: \u00abin armonia con la Costituzione\u00bb e si esclude quindi la possibilit\u00e0 di discostarsi dal disposto dell\u2019articolo 18. D\u2019altra parte, enunciato in quest\u2019ultimo articolo, siffatto diritto soggettivo del Comune acquisterebbe un maggior rilievo politico.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Accolto il criterio di trattare l\u2019argomento nell\u2019articolo 18, invita i Commissari ad esprimere il loro parere in merito alla formula Perassi.<\/p><p>LAMI STARNUTI preferirebbe sostituire, alle parole: \u00abavuto riguardo\u00bb, le altre: \u00abin conformit\u00e0\u00bb.<\/p><p>TARGETTI propone la seguente dizione: \u00abQualsiasi modificazione delle circoscrizioni comunali o creazione di nuovi Comuni \u00e8 subordinata alla volont\u00e0 delle popolazioni interessate\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che occorrerebbe aggiungere: \u00abe stabilita con legge della Regione\u00bb.<\/p><p>TARGETTI replica che la facolt\u00e0 della Regione di modificare le circoscrizioni comunali \u00e8 stata gi\u00e0 affermata nell\u2019articolo 3.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che la legge che dovrebbe determinare la modificazione di una circoscrizione non ha nulla a che vedere con la legge generale in materia, prevista nell\u2019articolo 3. Questa dir\u00e0 che cosa dovr\u00e0 farsi per procedere ad una modificazione di circoscrizione; quella, applicando tali criteri, disporr\u00e0 concretamente una modificazione di circoscrizione.<\/p><p>FABBRI osserva che, comunque, si tratta sempre di due leggi. L\u2019obiezione del Presidente sussiste logicamente; ma non va dimenticato che anche il provvedimento con cui si attua la modificazione di una circoscrizione \u00e8 un atto legislativo, non amministrativo, e come tale rientra nella competenza legislativa della Regione di cui all\u2019articolo 3.<\/p><p>VANONI \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Perassi, ma crede necessario precisare meglio la differenza tra la legge di cui parla l\u2019articolo 3 e quella di cui parla l\u2019articolo 18. Nell\u2019un caso si ha una legge \u2013 di competenza esclusiva della Regione \u2013 che detta le norme mediante le quali si pu\u00f2 realizzare la volont\u00e0 delle popolazioni interessate di modificare una circoscrizione comunale (indicher\u00e0 come si faranno le votazioni, quali organi della Regione dovranno controllare la regolarit\u00e0 della espressione di volont\u00e0, ecc.); nell\u2019altro caso si ha un provvedimento relativo ad un Comune X, che deve assumere la forma di legge, per quanto possa dubitarsi se il contenuto sia veramente quello di porre una norma giuridica o piuttosto quello di un atto amministrativo.<\/p><p>LACONI non sarebbe contrario all\u2019emendamento Perassi, se non avesse la preoccupazione delle variazioni che derivano al collegio elettorale della seconda Camera dalla modificazione di una circoscrizione comunale; soprattutto in quanto, agli effetti della elezione della seconda Camera, non si rispetta una proporzione rigida con il numero degli abitanti. Cos\u00ec stando le cose, preferirebbe non sottrarre allo Stato la competenza in materia.<\/p><p>CODACCI PISANELLI insiste affinch\u00e9 la formula Perassi sia cos\u00ec modificata: \u00abin conformit\u00e0 alla maggioranza dei voti espressi, ecc.\u00bb.<\/p><p>MORTATI fa rilevare che, adottando tale espressione, la manifestazione di volont\u00e0 popolare diverrebbe vincolante.<\/p><p>MANNIRONI suggerisce la dizione: \u00absu richiesta della maggioranza\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI preferirebbe dire: \u00absubordinata alla volont\u00e0 delle popolazioni interessate\u00bb.<\/p><p>BOZZI nota che \u2013 come ha accennato l\u2019onorevole Mortati \u2013 l\u2019essenziale \u00e8 decidere il valore da attribuire alla manifestazione di volont\u00e0 della popolazione. Se dovesse costituire un obbligo per la Regione, non vi sarebbe pi\u00f9 motivo di convocare l\u2019Assemblea regionale e di emanare una legge; basterebbe un atto amministrativo. Se invece la richiesta della popolazione costituisse un momento della procedura e la Regione, in una sua superiore valutazione politico-amministrativa, potesse non accedere alla manifestazione di volont\u00e0 popolare (personalmente sarebbe di questo parere), allora sarebbe veramente necessaria una legge, cio\u00e8 una manifestazione di volont\u00e0 superiore a quella delle popolazioni locali.<\/p><p>CONTI \u00e8 dell\u2019avviso che nessuna volont\u00e0 possa considerarsi superiore a quella della popolazione, la quale deve essere arbitra di decidere come meglio creda.<\/p><p>NOBILE non concorda con l\u2019onorevole Conti e si associa invece alle considerazioni dell\u2019onorevole Bozzi. Ricorda di aver gi\u00e0 sollevata l\u2019obiezione, ripresa poc\u2019anzi dall\u2019onorevole Laconi, in merito a quello che in America viene definito \u00abelettorato geometrico\u00bb. Pu\u00f2 darsi, cio\u00e8, che una frazione di Comune ove sia una maggioranza di un determinato partito, per far pesare il proprio voto nella elezione della seconda Camera, chieda di costituire Comune a s\u00e9. Non trova ammissibile che la Costituzione si presti a queste alchimie di carattere elettorale, consentendo che la volont\u00e0 delle popolazioni faccia legge.<\/p><p>VANONI suggerisce l\u2019espressione: \u00absu proposta delle popolazioni interessate\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI propone di dire che \u00abnon si pu\u00f2 procedere alla modificazione di circoscrizioni comunali o alla creazione di nuovi Comuni, ove siano contrarie alla volont\u00e0 della maggioranza delle popolazioni interessate\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE avendo rilevato che prevale il criterio che per i provvedimenti in parola occorra la volont\u00e0 della maggioranza delle popolazioni interessate, la quale tuttavia non ha un potere decisivo, ma costituisce una <em>conditio sine qua non<\/em>, pone ai voti la formula:<\/p><p>\u00abLa creazione di nuovi Comuni e le modificazioni di circoscrizioni comunali sono stabilite con legge della Regione, quando sia espressa analoga volont\u00e0 dalle popolazioni interessate\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che, nell\u2019assenza dell\u2019onorevole Vanoni, in una precedente riunione si era accantonato l\u2019esame dell\u2019articolo 16. Apre ora la discussione su di esso:<\/p><p>\u00abPer i fini a cui una Regione non potesse provvedere con i propri mezzi, sar\u00e0 istituito un fondo annuale, che verr\u00e0 amministrato e ripartito da un Comitato composto di un rappresentante per Regione e presieduto da un rappresentante dello Stato.<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 i criteri per la fissazione dei contributi delle Regioni e dello Stato al fondo e per la sua amministrazione e ripartizione\u00bb.<\/p><p>VANONI dichiara di avere molte perplessit\u00e0 sulla convenienza e sulla funzionalit\u00e0 di un sistema di questo genere, forse perch\u00e9 concepisce in modo diverso il regolamento dei rapporti tra la finanza dello Stato e le finanze comunali e regionali. Crede che, ove si seguisse il criterio proposto, si creerebbe un fomite di attriti tra le Regioni, senza risolvere praticamente il problema.<\/p><p>Essendovi delle Regioni tanto povere da non avere i mezzi sufficienti per far fronte ai servizi specifici dell\u2019ente Regione, si \u00e8 pensato di creare un fondo tra le varie Regioni, attraverso il quale le pi\u00f9 ricche diano dei contributi da distribuire alle pi\u00f9 povere. Se non che non v\u2019\u00e8 bisogno di creare questo fondo, perch\u00e9 esiste gi\u00e0, comunque vengano organizzati i rapporti tra la finanza statale e la finanza regionale, ed \u00e8, in sostanza, la finanza dello Stato, la quale ha la indispensabile funzione di ripartizione in senso territoriale dei fondi che essa stessa amministra attraverso la percezione dei tributi e la redistribuzione per le spese pubbliche.<\/p><p>Si obietta che lo Stato \u00e8, per sua natura, centralizzatore, e potrebbe non tener conto delle esigenze autonomistiche delle singole Regioni; il che consiglierebbe di creare un fondo da amministrarsi al di fuori di esso, con l\u2019intervento delle Regioni. Non nega la fondatezza di questo punto di vista, ma osserva, per quanto concerne la funzionalit\u00e0 del sistema, che le Regioni ricche troveranno tutti i pretesti per non dar niente, o ben poco, al fondo di solidariet\u00e0 e nessuno potr\u00e0 obbligarle ad amministrarsi in modo tale da avere dei residui da distribuire. Le Regioni povere, dal canto loro, dovranno dimostrare i propri bisogni, e dovranno quindi presentare il proprio bilancio e sottoporlo alla critica di questo organo collegiale. \u00c8 soprattutto questo controllo che suscita le sue preoccupazioni, in quanto vede nella finanza regionale la maggior salvaguardia dell\u2019autonomia degli enti locali.<\/p><p>A suo avviso, se si vuole creare una finanza regionale, bisogna arrivare ad un sistema di questo genere: alcuni tributi andrebbero riservati allo Stato; altri alle Regioni; altri ancora sarebbero amministrati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione; i gettiti di tali tributi, poi, andrebbero in parte alla Regione e in parte allo Stato.<\/p><p>In questo senso l\u2019esperienza della finanza tedesca \u00e8 particolarmente istruttiva, onde crede opportuno ricordarne la genesi. Gli Stati tedeschi fino al 1848 erano completamente indipendenti e solo dopo tale data si \u00e8 instaurata una unione doganale, che ha fatto sentire la necessit\u00e0 di un fondo comune alimentato con le contribuzioni dei singoli Stati. Nel 1905-1906 l\u2019Impero che si era venuto, col 1870 e con le successive evoluzioni, rafforzando sempre pi\u00f9 politicamente, si \u00e8 dato finalmente una sua finanza, in parte indipendente da quella degli Stati, finch\u00e9 \u2013 dopo la guerra del 1918 \u2013 la finanza statale assunse una certa preminenza rispetto a quella dei singoli L\u00e4nder. Ma sempre, in tutte le ultime fasi, si \u00e8 avuta una serie di tributi amministrati contemporaneamente dallo Stato centrale e dai L\u00e4nder.<\/p><p>Era dunque dal criterio della partecipazione dei singoli Stati all\u2019amministrazione che discendeva quello della ripartizione secondo i bisogni locali. Ad esempio per l\u2019imposta sugli scambi \u2013 imposta di largo gettito che corrisponde alla nostra imposta generale sulla entrata \u2013 si faceva luogo ad una di visione <em>pro<\/em> <em>capite<\/em>, assegnandone i proventi a ciascuna Regione in proporzione al numero degli abitanti. Si realizzava in questo modo una perequazione tra i vari L\u00e4nder, per cui i ricchi ed eventualmente meno popolati pagavano di pi\u00f9 e venivano ad avvantaggiarsene i pi\u00f9 poveri. Tutto questo avveniva con elasticit\u00e0 e senza attriti di carattere politico.<\/p><p>Viceversa, teme assai che il fondo di solidariet\u00e0 in esame apparentemente sembri sostenere l\u2019autonomia, ma in realt\u00e0 finisca col creare frequenti contrasti di natura politica tra le diverse Regioni, e col determinare la necessit\u00e0 di un controllo centrale sui bilanci nelle singole Regioni, il quale limiterebbe l\u2019effettivo esercizio delle autonomie regionali. Preferirebbe pertanto sopprimere l\u2019articolo 16, lasciando la possibilit\u00e0 di una migliore distrazione dei mezzi tributari, tra Regioni ricche e povere, sia alla articolazione sui rapporti tra uffici statali e regionali, sia alla azione effettiva dello Stato, il quale sarebbe indubbiamente portato a spendere di pi\u00f9 per le Regioni povere.<\/p><p>MANNIRONI, per quanto nelle discussioni precedenti abbia genericamente accennato alla possibilit\u00e0 di creare un fondo di solidariet\u00e0 o di compensazione, riconosce \u2013 dopo un pi\u00f9 attento esame della pratica realizzazione del progetto \u2013 la fondatezza delle considerazioni dell\u2019onorevole Vanoni.<\/p><p>In sostanza crede che si potrebbero salvaguardare l\u2019autonomia finanziaria delle Regioni, e soprattutto i diritti e le esigenze di quelle povere, anche rapportando tutta l\u2019organizzazione finanziaria al bilancio dello Stato.<\/p><p>Nel dir questo, pensa che lo Stato \u00e8 come un vasto bacino di raccolta delle varie entrate, che dovrebbero poi essere ridistribuite alle Regioni, soprattutto alle pi\u00f9 povere. Giova ricordare che le decisioni sul bilancio generale dello Stato saranno prese dall\u2019Assemblea nazionale, in cui sono rappresentate tutte le Regioni (in modo particolare nella seconda Camera), e quindi quelle pi\u00f9 povere non possono temere di non ottenere le integrazioni ordinarie (di quelle straordinarie sarebbe inutile preoccuparsi) di cui abbisognano. Una volta fissato il principio \u2013 se non nella Costituzione, in una legge speciale \u2013 che le Regioni devono avere un proprio bilancio e che dispongono delle entrate come meglio credono, secondo le esigenze locali; infine, una volta fissato che, in caso di deficienza di entrate, lo Stato ha l\u2019obbligo di intervenire con una integrazione di bilancio, la autonomia finanziaria della Regione sarebbe salva. La istituzione di uno speciale fondo, una amministrazione autonoma, separata dal resto del bilancio generale dello Stato, mentre non darebbe una garanzia maggiore alle Regioni, potrebbe creare un utile o dannoso duplicato che farebbe perdere, tra l\u2019altro, la visione unitaria del problema finanziario.<\/p><p>Concludendo, nota che i fautori dell\u2019autonomia regionale anche finanziaria sono mossi dalla preoccupazione di evitare che per l\u2019avvenire le entrate di determinate Regioni povere vengano distratte a favore di altre Regioni, che magari non ne avrebbero bisogno, o comunque mal distribuite. Ora, a ci\u00f2 si sopperirebbe assicurando a ciascuna Regione la utilizzazione delle proprie entrate, e garantendo l\u2019intervento e l\u2019integrazione da parte dello Stato, ove siano necessari. Praticamente \u00e8 molto pi\u00f9 utile che questo distribuisca, con le erogazioni delle spese, ci\u00f2 che direttamente introita colle entrate ad esso riservate. In pratica sar\u00e0 molto pi\u00f9 difficile che lo Stato riesca a incassare dalle Regioni le eccedenze eventuali dei rispettivi bilanci. Per tutto ci\u00f2 non ritiene utile la creazione di non fondo speciale.<\/p><p>ZUCCARINI si rende conto delle preoccupazioni di ordine pratico esposte dall\u2019onorevole Vanoni, ma si richiama al motivo per cui fu sostenuta l\u2019opportunit\u00e0 del fondo di solidariet\u00e0 il quale, del resto, ha un esempio negli Stati Uniti d\u2019America, ove serve per provvedere ad esigenze di carattere straordinario (terremoti, alluvioni, ecc.).<\/p><p>\u00c8 sembrato al Comitato che la creazione del fondo di solidariet\u00e0 avrebbe avuto una grande importanza morale. Le diffidenze verso la Regione e gli allarmi e le lamentele da parte delle Regioni pi\u00f9 povere che sono state sempre trattate male dallo Stato, hanno spinto ad escogitare il sistema in esame, il quale \u00e8 sembrato tanto pi\u00f9 opportuno dopo la guerra, che ha portato in alcune Regioni grandissime distruzioni e danni (i quali devono essere riparati e non lo possono con i soli gettiti locali) mentre altre Regioni sono state colpite in misura molto minore. Lasciando al potere centrale, come per il passato, la determinazione dei contributi di integrazione dei bilanci regionali, si ripeterebbe l\u2019inconveniente gravissimo, che tutte le Regioni cercherebbero di attingere alle casse dello Stato.<\/p><p>Come regionalista, vorrebbe vedere eliminato questo inconveniente, e caldeggerebbe il criterio di creare una amministrazione autonoma, affidata, anzich\u00e9 allo Stato, ai rappresentanti stessi delle Regioni, in cui la destinazione dei fondi fosse deliberata dai rappresentanti delle Regioni, per andare incontro alle esigenze impreviste che si presentassero in circostanze eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.). Crede che i pericoli di rivalit\u00e0 e contrasti, accennati dall\u2019onorevole Vanoni, non sussisterebbero se il fondo fosse riservato per i bisogni eccezionali.<\/p><p>VANONI replica che l\u2019esempio dell\u2019America non calza alla nostra situazione, perch\u00e9 la finanza americana si trova in uno stadio di evoluzione ben diverso. In America la finanza confederale \u00e8 molto limitata (si \u00e8 allargata solo momentaneamente per provvedere alle spese di guerra) perch\u00e9 i centri delle entrate e delle spese sono gli Stati. In Italia, invece, per quanto ci si possa sforzare di creare una autonomia vasta e bene articolata, si deve partire da un punto di vista diverso.<\/p><p>Peraltro, se il fondo dovesse servire solo per i casi eccezionali, bisognerebbe modificare la formulazione proposta. Ma sarebbe molto pi\u00f9 serio affermare che quando una Regione si trovi colpita da una calamit\u00e0, deve essere tutta la Nazione a manifestarle la sua solidariet\u00e0.<\/p><p>A suo avviso il sistema proposto porter\u00e0 inevitabilmente queste conseguenze: o il fondo si manterr\u00e0 irrilevante, s\u00ec da non corrispondere agli scopi per cui lo si \u00e8 creato; o diverr\u00e0 notevole e non si potranno evitare gli attriti. Quando il Comitato incaricato di amministrarlo decidesse che la Lombardia deve dare una percentuale elevata del contributo totale, questa protesterebbe, oppure presenterebbe il proprio bilancio compilato in modo da dimostrare che non pu\u00f2 dare quanto le si chiede. D\u2019altro canto le Regioni povere, per ottenere un contributo, cercherebbero di dimostrare, attraverso il loro bilancio, di averne bisogno. Tutto ci\u00f2 non pu\u00f2 non andare a detrimento dell\u2019autonomia finanziaria dell\u2019ente Regione.<\/p><p>CONTI si dichiara contrario all\u2019articolo 16 e per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Vanoni e per altre. Rileva che, in base all\u2019articolo 22, le Regioni si dovrebbero costituire secondo la tradizionale ripartizione geografica dell\u2019Italia. A parte il fatto che personalmente dissente da questo criterio e vorrebbe vederne ridotto il numero, pensa che bisogna augurarsi che le Regioni nascano solide e capaci di vivere e di progredire. Ora, consentendo la formazione di tante Regioni, si facilitano le speculazioni, perch\u00e9 molte di esse, dopo aver chiesto di costituirsi, reclameranno continuamente dal fondo di solidariet\u00e0 i mezzi per andare avanti, senza fare nemmeno il possibile per conquistarsi una vita autonoma.<\/p><p>PERASSI trova che le considerazioni degli onorevoli Vanoni e Conti sono interessanti e devono essere tenute in debito conto; tuttavia ritiene che, senza approfondire il dibattito su un argomento cos\u00ec importante, si possa raggiungere per il momento una soluzione, facendo riferimento all\u2019articolo 8 il quale, a sua volta, rinvia ad una legge costituzionale tutta la materia della finanza regionale in coordinamento con quella dello Stato. In quella sede il problema in esame potr\u00e0 essere affrontato con maggior competenza da parte dei tecnici.<\/p><p>TARGETTI si dichiara in gran parte d\u2019accordo con i rilievi dell\u2019onorevole Vanoni e prega i compilatori dell\u2019articolo di chiarire il loro pensiero. Ritiene infatti che la soluzione possa essere diversa, a seconda dei casi a cui si intende provvedere. Se con il fondo di solidariet\u00e0 si pensa soltanto di provvedere a casi eccezionali \u2013 come ha sostenuto l\u2019onorevole Zuccarini \u2013 pu\u00f2 ritenere opportuna la disposizione, in quanto nutre un certo scetticismo circa l\u2019intervento dello Stato in tali circostanze. Ma v\u2019\u00e8 il dubbio che, nel pensiero dei compilatori, si sia intravista una malinconica possibilit\u00e0 di sopperire ai bisogni ordinari del bilancio di qualche Regione. \u00c8 dunque necessario precisare se si pensa che possano costituirsi delle Regioni le quali normalmente non siano in grado di far fronte alle spese ordinarie. Ove cos\u00ec fosse, occorrerebbe escogitare un sistema atto a sopperire a tali bisogni senza che ci\u00f2 acquistasse \u2013 come potrebbe apparire dall\u2019articolo 16 \u2013 un sapore di beneficenza o di mutuo soccorso.<\/p><p>LUSSU non crede che l\u2019argomento in discussione possa essere rinviato ad altra sede, come ha proposto l\u2019onorevole Perassi. Ravvisa il pericolo che il moltiplicarsi di leggi speciali costituzionali possa procrastinare l\u2019attuazione del sistema autonomistico, laddove si impone una sollecita compilazione e del testo costituzionale e delle leggi speciali. Non nasconde il timore che, mentre da un lato si aderisce ad una riforma, dall\u2019altro la si ostacoli, rinviando a leggi particolari.<\/p><p>Riconosce che il problema deve essere esaminato particolarmente dai tecnici; e questa \u00e8 la ragione per cui, in sede di Comitato, defer\u00ec molto all\u2019autorit\u00e0 di un maestro, universalmente ammirato: l\u2019onorevole Einaudi. Osserva peraltro che l\u2019onorevole Vanoni, con la sua esperienza e la sua competenza, ha portato degli argomenti di indubbio valore e soprattutto ha rilevato che, attraverso il fondo di solidariet\u00e0, le singole Regioni verrebbero ad essere mortificate nella loro dignit\u00e0, e limitate nell\u2019autonomia dalla necessit\u00e0 di sottoporre i bilanci alla critica di un organo collegiale. Crede che un tale argomento sia tanto serio da indurre la Sottocommissione ad una ulteriore meditazione.<\/p><p>Nota inoltre che nell\u2019articolo non \u00e8 detto se debbano essere le singole Regioni che, anno per anno, debbano fissare il contributo da versare al fondo. A suo avviso dovrebbe provvedervi lo Stato mediante una legge finanziaria di carattere permanente.<\/p><p>Invita quindi i colleghi, a qualunque Regione appartengano, a meditare sulla situazione di molte Regioni del Mezzogiorno d\u2019Italia: oggi si assiste ad una danza di miliardi distribuiti, non si sa come, dai vari Ministeri; ma purtroppo, non per malvagit\u00e0 di uomini, sebbene a causa dell\u2019ingranaggio centralizzato dello Stato, si continuano a spendere somme al di l\u00e0 del necessario per certe Regioni, mentre si d\u00e0 ben poco ad altre che finora non hanno avuto nulla. Di grandi opere pubbliche il Sud, all\u2019infuori dell\u2019acquedotto pugliese, non ne conosce. Non si duole che il Nord si sia arricchito, perch\u00e9, con sentimento sinceramente unitario, ritiene che l\u2019arricchimento anche di una sola parte dell\u2019Italia contribuisca all\u2019arricchimento di tutto il Paese, ma sente la necessit\u00e0 di un sistema che ponga fine a simili storture. E forse il sistema proposto dal Comitato risponderebbe allo scopo perch\u00e9, sotto questo aspetto, non si pu\u00f2 non vedervi una garanzia. Se invece cos\u00ec non fosse, debbono pensare i tecnici, con la loro competenza e capacit\u00e0, a creare l\u2019organismo adatto, purch\u00e9 si trovi un rimedio.<\/p><p>GRIECO, pur riconoscendo l\u2019interferenza esistente tra la questione che si dibatte e la legge finanziaria prevista nell\u2019articolo 8, non crede possibile rinviare la discussione in sede di esame di tale legge, perch\u00e9 il problema che si agita ha un carattere suo originale, oltre che politico. Condivide i sentimenti dell\u2019onorevole Lussu e come lui \u00e8 convinto che non si pu\u00f2 continuare ad ignorare le esigenze del Mezzogiorno; tutto sta a vedere se il congegno proposto consenta di soddisfarvi.<\/p><p>Proprio in quanto non ne \u00e8 convinto, aderisce alla proposta di soppressione dell\u2019articolo 16, il quale muove dal sospetto che lo Stato continuerebbe ad essere ingiusto nella distribuzione del reddito nazionale. Non nega che possano anche esservi delle ragioni che giustifichino un tale sospetto, ma \u00e8 certo che l\u2019articolo 16 offre comunque uno strumento inadeguato.<\/p><p>Mentre dissente dall\u2019interpretazione che ne ha dato l\u2019onorevole Zuccarini (cio\u00e8 di un fondo destinato a risolvere situazioni eccezionali), conviene coi rilievi dell\u2019onorevole Vanoni, ai quali aggiunge che, oltre tutto, il fondo di solidariet\u00e0 verrebbe istituito in un momento particolarmente difficile della nostra economia. Domanda quindi in quale organo meglio che nell\u2019Assemblea Nazionale, che ha una visione degli interessi generali, potrebbero trovar eco i sentimenti di solidariet\u00e0. Certo non in quel piccolo Comitato irresponsabile, che dovrebbe amministrare il fondo.<\/p><p>Ammette di avere nelle precedenti riunioni caldeggiato la costituzione di una stanza di compensazione. Ma confessa che lo ha fatto obbedendo ad uno stimolo sentimentale, irrazionale, senza pensare alla attuazione pratica. Oggi che vi ha riflettuto, si \u00e8 reso conto che la cosa non \u00e8 realizzabile e che la soluzione prospettata \u00e8 frutto di un esame non sufficientemente approfondito. Perci\u00f2, senza arrivare a consigliare di abbandonare l\u2019idea, invita a studiare un congegno che realmente permetta di intimamente legare le sorti delle Regioni e, soprattutto, di andare incontro ai bisogni del Meridione.<\/p><p>NOBILE esprime l\u2019avviso che il problema finanziario sia uno dei pi\u00f9 gravi del nuovo ordinamento regionale. Si rende conto che un regionalista possa trovare di suo gradimento l\u2019articolo 16, ma, come antiregionalista, ne auspica la soppressione. All\u2019onorevole Zuccarini fa osservare che l\u2019esempio degli Stati Uniti non pu\u00f2 essere invocato, perch\u00e9 col\u00e0 tutti gli Stati federali sono prosperi, mentre in Italia, a fianco di Regioni ricche, ve ne sono di poverissime. D\u2019altra parte, quando si dice che lo Stato non ha fatto nulla per certe Regioni, in gran parte si esagera, perch\u00e9 \u00e8 vero che ha fatto poco, ma non tanto poco quanto si ritiene. Prendendo, ad esempio, la costruzione di strade in Sardegna, si ha l\u2019impressione che lo Stato non abbia provveduto abbastanza se si rapporta il chilometraggio alla superficie dell\u2019Isola (la media nazionale \u00e8 di 74 metri per chilometro quadrato e la Sardegna ne ha soltanto 57); ma se ci si riferisce al numero degli abitanti, la Sardegna balza al primo posto. Lo stesso pu\u00f2 dirsi per le ferrovie e vale, in genere, per tutto il Mezzogiorno. N\u00e9 la Sardegna poteva considerarsi in grado di pagarsi le spese necessarie per allinearsi con le altre Regioni.<\/p><p>Quando la Regione avr\u00e0, nel nuovo ordinamento, la facolt\u00e0 legislativa, potr\u00e0 disporre, senza alcun controllo da parte dello Stato, la costruzione di strade, di scuole, di ferrovie, ecc.; ma chi dar\u00e0 i fondi? Se \u00e8 la collettivit\u00e0 che deve contribuire, l\u2019amministrazione regionale non pu\u00f2 sottrarsi al controllo statale. Per queste ragioni ritiene che il fondo di solidariet\u00e0 dovrebbe essere amministrato dallo Stato.<\/p><p>Non condivide poi l\u2019opinione dell\u2019onorevole Vanoni che ogni Regione sia costretta a presentare il suo bilancio. La legge potr\u00e0 stabilire il contributo che dovr\u00e0 versare ogni Regione (eventualmente riferito agli abitanti) ed anche i criteri per la ripartizione, fissando, una volta tanto, la proporzione per ciascuna Regione, tenuto conto dello stato di ricchezza o di povert\u00e0. Cosicch\u00e9 il funzionamento diverrebbe automatico e ben poco sarebbe lasciato all\u2019arbitrio degli amministratori.<\/p><p>FABBRI concorda con gli onorevoli Vanoni e Grieco sulla impossibilit\u00e0 pratica di funzionamento del Fondo di solidariet\u00e0, come configurato nell\u2019articolo 16. Crede fuori dubbio che il congegno sarebbe inceppato da interessi particolaristici, perch\u00e9 il Comitato sarebbe composto di rappresentanti delle Regioni e ciascuno di questi interverrebbe nella discussione sul contributo che dovrebbe versare la propria Regione, sul benef\u00eccio che ne andrebbe a vantaggio delle altre, sulla esigenza della richiesta ecc. Ci\u00f2 spingerebbe inevitabilmente ciascun rappresentante a cercare di dimostrare che la Regione rappresentata si trova in condizioni deficitarie o comunque tali da non potersi permettere liberalit\u00e0 a favore di altre.<\/p><p>Non arriva tuttavia alla conclusione della soppressione dell\u2019articolo, n\u00e9 a quella del puro e semplice rinvio della questione all\u2019articolo 8, in quanto che in quest\u2019ultimo \u00e8 prevista l\u2019autonomia finanziaria delle Regioni. Ora, questa disposizione, se risponde alle aspirazioni dei regionalisti, si ritorce d\u2019altra parte contro gli interessi delle Regioni povere. Infatti, stabilendo statutariamente l\u2019autonomia finanziaria delle Regioni, si \u00e8 implicitamente detto che, se una Regione non \u00e8 in condizione di soddisfare con i propri mezzi alle proprie esigenze, non pu\u00f2 far altro che rassegnarsi, perch\u00e9 ove \u00e8 l\u2019autonomia finanziaria viene a mancare il diritto a richieste d\u2019intervento dall\u2019esterno.<\/p><p>Considerato che il principio dell\u2019autonomia rappresenterebbe questo impedimento costituzionale, ritiene necessaria la creazione di un fondo di integrazione per le Regioni povere e propone di sopprimere l\u2019articolo 16, aggiungendo alla fine del primo comma dell\u2019articolo 8 la seguente formula: \u00ab&#8230;la quale dovr\u00e0 altres\u00ec disporre nel bilancio dello Stato la creazione di un fondo annuale di equo reparto del reddito nazionale a favore delle Regioni che non possano adeguatamente provvedere con i loro mezzi ai propri fini istituzionali\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI propone di sostituire all\u2019articolo 16 il seguente:<\/p><p>\u00abUna legge finanziaria di natura costituzionale regoler\u00e0 il riparto delle entrate tra lo Stato, la Regione e i comuni.<\/p><p>\u00abLo Stato provveder\u00e0 ad integrare i bilanci deficitari delle Regioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE premette che \u00e8 nettamente favorevole al principio sancito nell\u2019articolo 16, ma non ha mai concepito il fondo di solidariet\u00e0 come un istituto destinato a sopperire ai bisogni delle Regioni in seguito ad eventi eccezionali \u2013 nel qual caso sarebbe svuotato di ogni portata pratica \u2013 bens\u00ec come un istituto da utilizzare per le spese correnti delle Regioni.<\/p><p>Si \u00e8 detto che occorre creare delle Regioni vitali, cio\u00e8 capaci di assolvere ai compiti loro affidati. Senonch\u00e9, all\u2019atto di tradurre in realt\u00e0 una simile affermazione, ci si rende conto che i compiti sono tali e tanti che talune Regioni, come ad esempio la Lucania (per quanto il suo territorio possa essere allargato, sostanzialmente la situazione non muter\u00e0), non potranno certamente migliorare il loro livello economico. Anche oggi tutte le Province ottemperano alla disposizione legislativa che le obbliga ad avere un brefotrofio, ma non pu\u00f2 farsi un confronto tra l\u2019organizzazione dei brefotrofi delle Province ricche dell\u2019Italia settentrionale e quelli del Centro e del Sud. \u00c8 necessario, dunque, che tutte le Regioni abbiano i mezzi indispensabili per la loro funzionalit\u00e0, senza che lo Stato sia costretto ad intervenire continuamente, avocando a s\u00e9 alcune funzioni.<\/p><p>L\u2019importante \u00e8 che i mezzi di cui il Paese dispone vengano equamente ripartiti e che questo scopo si ottenga nella maniera pi\u00f9 dignitosa. A suo avviso, la maggior dignit\u00e0 che si pu\u00f2 conferire ad un organismo politico sociale \u00e8 quella di dargli la possibilit\u00e0 di determinare da se stesso i mezzi per vivere, dargli cio\u00e8 una base democratica. Con il sistema proposto si darebbe appunto un carattere democratico ad un aspetto della vita economica del Paese.<\/p><p>Si \u00e8 osservato che nel Comitato sarebbero posti di fronte coloro che non vogliono dare e coloro che vogliono ricevere. Indubbiamente \u00e8 uno spettacolo doloroso vedere da una parte sollecitare e dall\u2019altra rifiutare; ma non va dimenticato che purtroppo vi si deve assistere continuamente, anche nelle Assemblee legislative. Ad ogni nuova sessione della Costituente, i rappresentanti delle Regioni scarsamente fornite di mezzi fanno presente la locale situazione precaria, come nella Consulta ad ogni inizio dei lavori si udivano i discorsi dolenti dei rappresentanti dell\u2019Italia meridionale e insulare che invocavano maggiori aiuti dello Stato, e quelli dei rappresentanti delle Regioni pi\u00f9 provviste, rivolti a dimostrare che facevano il possibile e pi\u00f9 del possibile.<\/p><p>Asserisce che l\u2019istituto proposto, nella sua originalit\u00e0, pu\u00f2 servire a dare un carattere di maggiore dignit\u00e0 alle sollecitazioni e ad impedire le resistenze offerte normalmente da chi ha maggiori possibilit\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile ha accennato ad un metodo che potrebbe essere agevolmente applicato: stabilire che una determinata percentuale degli introiti annui di ogni Regione debba essere versata al Fondo. Si \u00e8 obiettato che le Regioni potrebbero cercare di alterare il loro bilancio; ma si dimentica che i bilanci stessi saranno sottoposti ad un controllo.<\/p><p>Concludendo, afferma che la disposizione all\u2019articolo 16 merita di essere conservata anche per motivi politici: essa costituisce, infatti, uno dei mezzi per incominciare a ristabilire dei legami di solidariet\u00e0 politica laddove, con la creazione della Regione, possono manifestarsi tendenze centrifughe, e per contare di rimediare politicamente allo stimolo di certi sentimenti egoistici, che la creazione della Regione potr\u00e0 suscitare nell\u2019animo di taluni.<\/p><p>VANONI desidera che sia preso atto che la sua impostazione del problema \u00e8 stata esclusivamente tecnica e non politica. Ha considerato l\u2019istituto soltanto dal punto di vista della sua utilit\u00e0 pratica.<\/p><p>Nota che il metodo consigliato dall\u2019onorevole Nobile \u00e8, in sostanza, quello che personalmente ha sostenuto. L\u2019essenziale \u00e8 non seguire nella distribuzione un criterio politico, per evitare attriti, bens\u00ec un criterio automatico, come potrebbe essere quello di distribuire il reddito nazionale in rapporto alla popolazione. Comunque, la risoluzione del problema comporta un approfondito esame tecnico; da ci\u00f2 deriva l\u2019opportunit\u00e0 di rinviare la questione ad una legge speciale, sia pure di natura costituzionale, che tenga conto degli interessi generali e di quelli particolari, in modo da concedere alle Regioni l\u2019autonomia nella spesa, escludendo in questo campo ogni intervento di altri organi.<\/p><p>FABBRI concorda.<\/p><p>La sedata termina alle 20.30.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em><em>: <\/em>Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, Di Giovanni, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Bulloni, De Michele, Einaudi, Farini, Fuschini, Patricolo, Porzio, Tosato.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 60. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 6 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Leone Giovanni \u2013 Perassi \u2013 Grieco \u2013 Fabbri \u2013 Zuccarini \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Mannironi \u2013 Cappi \u2013 Bozzi \u2013 Mortati \u2013 Lami [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,1712","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5290","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5290"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10373,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5290\/revisions\/10373"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5290"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}