{"id":5288,"date":"2023-10-15T23:33:02","date_gmt":"2023-10-15T21:33:02","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5288"},"modified":"2023-11-12T11:26:27","modified_gmt":"2023-11-12T10:26:27","slug":"venerdi-6-dicembre-1946-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5288","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 6 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5288\" class=\"elementor elementor-5288\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4d2b88a elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4d2b88a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-76cf495\" data-id=\"76cf495\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e14d37b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e14d37b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461206sed002ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c48d3f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6c48d3f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>2.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 6 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Potere giudiziario <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Castiglia, <em>Relatore \u2013 <\/em>Laconi \u2013 Presidente.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che riassumer\u00e0 a grandi linee la relazione dell\u2019onorevole Patricolo, assente, e far\u00e0 nello stesso tempo le sue personali osservazioni sulle diverse proposte degli onorevoli Patricolo, Calamandrei e Leone.<\/p><p>Rileva che la caratteristica della relazione Patricolo consiste nel fatto che essa si ispira al pi\u00f9 rigoroso principio della divisione dei poteri, soprattutto nella parte centrale che attiene all\u2019ordinamento del potere giudiziario: solo cos\u00ec, egli afferma, si pu\u00f2 garantire ordine e libert\u00e0 attraverso il diritto ed attuare la difesa della libert\u00e0 e dell\u2019autorit\u00e0 contro l\u2019invadenza ed i tentativi di sopraffazione. Ma l\u2019applicazione completa della divisione dei poteri porta ad un nuovo orientamento, a svincolare, cio\u00e8, la Magistratura dal potere esecutivo.<\/p><p>Nota che nel primo articolo \u00e8 sancito il principio dell\u2019indipendenza del potere giudiziario da ogni altro potere dello Stato: e questo articolo si completa con il terzo, con il quale potrebbe essere fuso, in cui si definiscono gli organi del potere giudiziario (Magistratura, polizia giudiziaria, amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). Nell\u2019articolo 2 invece si afferma con preciso linguaggio scientifico la funzione del potere giudiziario, che \u00e8 quella di provvedere alla \u00abattuazione della giustizia\u00bb. Ritiene che a questo punto si potrebbe opportunamente inserire l\u2019articolo 3 del testo proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, che fissa la competenza esclusiva del potere legislativo per l\u2019interpretazione delle leggi, e quella della Suprema Corte costituzionale per la dichiarazione della loro incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>Osserva che l\u2019articolo 6 del progetto Patricolo attribuisce al potere giudiziario tutte le funzioni giurisdizionali dello Stato, salvo quelle della Suprema Corte costituzionale; mentre l\u2019articolo 7, che fa divieto di istituire organi giurisdizionali speciali, straordinari o eccezionali, si riconnette all\u2019articolo 13 del progetto Calamandrei, con la sola differenza che questo va anche pi\u00f9 oltre, in quanto prevede l\u2019abolizione degli organi speciali giurisdizionali gi\u00e0 esistenti.<\/p><p>Fa poi notare che lo stesso articolo 7 del testo Patricolo va integrato col successivo articolo 9 col quale potrebbe fondersi, in quanto con questo si stabiliscono le materie per le quali la Magistratura \u00e8 competente a giudicare (civile, penale, amministrativa, militare, del lavoro).<\/p><p>Dichiara che, per quanto riguarda il Consiglio di Stato, dissente dal concetto espresso dall\u2019onorevole Patricolo, come da quello dell\u2019onorevole Calamandrei, ritenendo che si debbano conservare anche le Sezioni giurisdizionali di questo organo, non solo per la considerazione che il Consiglio di Stato, anche durante il periodo fascista, \u00e8 stato esempio di indipendenza di giudizio, presidio e garanzia di giustizia, ma anche perch\u00e9, a suo avviso, la conservazione non violerebbe il principio della unicit\u00e0 giurisdizionale. D\u2019altra parte non vorrebbe affidare la materia contenziosa amministrativa alla giurisdizione ordinaria, perch\u00e9 questa tutela i diritti soggettivi, mentre il Consiglio di Stato cura gli interessi legittimi. Inoltre, dato il carattere generale della competenza, quella amministrativa \u00e8 da ritenersi una giurisdizione ordinaria completa, parallela a quella civile e penale. Fa poi presente che la scissione delle funzioni consultive da quelle giurisdizionali potrebbe costituire un pericolo per la stessa unicit\u00e0 della funzione giurisdizionale, in quanto si avrebbero due diverse giurisdizioni, che si occuperebbero della stessa materia, il che non sarebbe raccomandabile, anche tenendo conto del fatto che le questioni soggette alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato non sono soltanto di puro diritto, ma anche di merito. Che se poi queste funzioni si affidassero ad una sezione della Corte di cassazione, si verrebbero a svisare con la competenza su questioni di fatto, l\u2019orientamento e le funzioni della Cassazione. Vorrebbe quindi la conservazione delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il quale per\u00f2, allo scopo di garantire la unicit\u00e0 della giurisdizione, potrebbe esser posto alle dipendenze del Ministero della giustizia.<\/p><p>Si dichiara poi contrario all\u2019abolizione della Corte dei conti.<\/p><p>Per quanto riguardai Tribunali militari, riassume le ragioni esposte dall\u2019onorevole Leone per giustificare la sua proposta di abolizione, e dichiara che \u00e8 d\u2019accordo con lui solo nel concetto che l\u2019esistenza di un Codice penale militare non importa l\u2019istituzione di un giudice specializzato; ma vorrebbe conservati i Tribunali militari, perch\u00e9 potenziano la disciplina militare, che deve essere ferrea anche per un piccolo esercito. L\u2019inconveniente lamentato della vastit\u00e0 di giurisdizione dei Tribunali militari, per cui praticamente ogni cittadino pu\u00f2 essere sottoposto alla loro competenza, crede potrebbe essere in gran parte ridotto, se si lasciasse ai Tribunali militari la sola competenza a giudicare dei reati militari commessi da militari. Lo stesso deve dirsi per la lamentata prevalenza dei giudici militari, perch\u00e9 nel nuovo ordinamento potr\u00e0 essere chiamato a presiederli un magistrato appartenente al ruolo della giustizia militare, ruolo che vorrebbe mantenuto. Contesta che i Tribunali militari siano una conquista della casta militare. Non vorrebbe la costituzione di sezioni militari nei Tribunali ordinari, proposta dall\u2019onorevole Leone, per non svisare la fisionomia di questi e non creare una maggiore frammentariet\u00e0 delle funzioni giudiziarie; senza contare il pericolo di vedere sorgere altre sezioni (amministrative, annonarie, per le vertenze sui fitti, ecc.) con grave pregiudizio per l\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Esamina poi il problema della unicit\u00e0 della Cassazione, ed afferma che il ripristino delle Cassazioni regionali, che funzionarono egregiamente prima del 1923, non pu\u00f2 essere ostacolato dal timore di una minaccia all\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione: se cos\u00ec fosse, si dovrebbero abolire le varie Sezioni della Cassazione unica, spesso discordi nella soluzione di problemi anche fondamentali, tanto che si \u00e8 dovuto costituire l\u2019ufficio del massimario. Inoltre la ricostituzione delle Cassazioni regionali darebbe la possibilit\u00e0 ai cittadini delle pi\u00f9 remote localit\u00e0 di adire la Cassazione con maggior facilit\u00e0 e minore spesa.<\/p><p>Tornando al testo dell\u2019onorevole Patricolo, nota che all\u2019articolo 10, relativo al controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi, fa riscontro l\u2019articolo 27 del testo Calamandrei, che, a suo avviso, \u00e8 da preferirsi, perch\u00e9 pi\u00f9 completo; che gli articoli 11, 12 e 13, i quali regolano la pubblicit\u00e0 e la motivazione delle sentenze, contengono disposizioni simili a quelle degli altri progetti; mentre gli articoli 15, 16 e 17, insieme all\u2019articolo 4, fissano le norme relative all\u2019organizzazione del potere giudiziario.<\/p><p>Dichiara in proposito di essere favorevole con l\u2019onorevole Patricolo ad ammettere l\u2019accesso alla Magistratura soltanto mediante concorso: quindi, \u00e8 contrario alla elettivit\u00e0 dei magistrati, anche dei giudici minori (conciliatore, pretore), in quanto, essendo questi pi\u00f9 vicini al popolo e ai litiganti, debbono essere assolutamente preservati da ogni pressione di carattere politico.<\/p><p>Non aderirebbe alla fusione del giudice conciliatore col pretore che, a suo avviso, hanno funzioni molto diverse: basti pensare alla competenza dei pretori in maniera penale. Sulla questione del pretore onorario, \u00e8 di opinione che l\u2019istituto possa essere conservato, sia perch\u00e9 ha funzionato abbastanza bene, sia per l\u2019aggravio che altrimenti dovrebbe subire lo Stato.<\/p><p>Nega infine che le donne possano essere ammesse ai concorsi per la Magistratura.<\/p><p>Dichiara di essere contrario alla disposizione contenuta nell\u2019articolo 20 del testo Calamandrei, che prevede il caso dell\u2019ammissione, mediante concorso, a determinati uffici della Magistratura, per i quali si richiede una preparazione approfondita su materie specifiche, di candidati forniti di speciali titoli scientifici o professionali, perch\u00e9 ritiene che non si debba operare una fusione fra Magistratura ed elementi ad essa estranei e che si possa invece di volta in volta udire il parere degli esperti.<\/p><p>Per quanto riguarda la carriera dei magistrati, \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Patricolo che il problema non riveste carattere costituzionale. Lascerebbe alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario di stabilire le norme particolari sulla carriera, ispirandosi ai criteri esposti dagli altri Relatori, che condivide.<\/p><p>Rileva che l\u2019articolo 16 del progetto Patricolo, circa il problema dell\u2019inamovibilit\u00e0, differisce dall\u2019articolo 23 del progetto Calamandrei, in quanto nel primo l\u2019inamovibilit\u00e0 \u00e8 prevista dopo tre anni di servizio, mentre nel secondo \u00e8 fissata dal giorno dell\u2019ingresso del magistrato in carriera; e si dichiara favorevole a quest\u2019ultima formulazione.<\/p><p>Fa inoltre notare che la norma dell\u2019articolo 17 dei progetto Patricolo, riguardante l\u2019immunit\u00e0 del magistrato, non gli sembra contemplata negli altri due progetti: ritiene tale immunit\u00e0 una garanzia della sua indipendenza. Anzi, a questo proposito dichiara che egli \u00e8 per una formulazione pi\u00f9 ampia di tutte le garanzie che debbono circondare il magistrato, per metterlo in grado di esercitare le sue funzioni con assoluta indipendenza.<\/p><p>Ci\u00f2 lo conduce a parlare del modo come attuare l\u2019indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo, punto di dissenso tra i vari Relatori. Egli non ha dubbi sul legalitarismo della Magistratura, che ha sempre conservato la sua integrit\u00e0 morale e politica, reagendo a tutti i tentativi di sopraffazione e di asservimento; ma tra i sistemi proposti circa l\u2019organo di collegamento tra la Magistratura e gli altri poteri, preferisce quello dell\u2019onorevole Patricolo, perch\u00e9 non gli sembra che gli altri riescano a dare alla Magistratura piena indipendenza. Infatti l\u2019onorevole Leone vuol togliere al Pubblico Ministero i poteri giudiziari \u2013 e con ci\u00f2 la Magistratura continuer\u00e0 ancora a dipendere dal potere esecutivo \u2013 mentre l\u2019onorevole Calamandrei vorrebbe istituire un Procuratore generale commissario, il che non farebbe che spostare il rapporto di subordinazione della Magistratura dal Ministro a questo Procuratore generale commissario di giustizia, lasciando sussistere, in fondo, gli stessi inconvenienti, anche perch\u00e9 esso \u2013 sempre a capo degli uffici del Pubblico Ministero \u2013 sarebbe nominato dal Presidente della Repubblica su una terna proposta dalla Camera dei Deputati, onde questa nomina sarebbe influenzata da ragioni politiche.<\/p><p>Fa osservare invece che l\u2019onorevole Patricolo vorrebbe affidare questa funzione di collegamento con gli altri poteri al Capo del potere giudiziario (art. 4), il quale sarebbe eletto da tutto il complesso dei magistrati, e quindi senza subire pressioni del potere esecutivo. Esso perci\u00f2 costituirebbe il Ministro non politico della giustizia. Non condivide le preoccupazioni dell\u2019onorevole Leone, il quale teme che questo Capo del potere giudiziario non adempia alle funzioni di controllo; ritiene invece con l\u2019onorevole Patricolo che tale soluzione rappresenti la conclusione logica del principio della pi\u00f9 assoluta divisione dei poteri.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei che il principio dell\u2019immutabilit\u00e0 del giudicato debba essere sancito nella Costituzione; mentre non vede le ragioni della opposizione dell\u2019onorevole Leone all\u2019istituto dell\u2019amnistia. Ritiene l\u2019amnistia un istituto che possa dare dei benefic\u00ee: perci\u00f2 lo vorrebbe mantenuto, purch\u00e9 l\u2019amnistia abbia carattere di assoluta eccezionalit\u00e0 e sia concessa con legge dal Parlamento.<\/p><p>Si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Leone sul principio della legge abrogativa; cos\u00ec pure approva completamente l\u2019articolo 15 del testo Calamandrei, riguardante il divieto di limitazioni della tutela giurisdizionale.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019articolo 17 dello stesso testo, relativo agli organi amministrativi della Magistratura, conviene che il fatto di chiamare dei magistrati a prestar servizio presso il Ministero costituisce un danno, ma non vorrebbe d\u2019altra parte che tali organi amministrativi comprendessero elementi estranei alla Magistratura.<\/p><p>\u00c8 anche d\u2019accordo sul divieto di iscrizione dei magistrati a partiti politici e di appartenenza ad associazioni segrete: se anche in pratica sar\u00e0 di difficile attuazione, crede che tale divieto debba essere sancito come principio di carattere generale.<\/p><p>Per quanto infine riguarda i giudici popolari, ritiene con l\u2019onorevole Leone che non debba essere consentita l\u2019esistenza di tre gradi di giurisdizione per i reati minori e di un solo grado per i maggiori (poich\u00e9 non sempre si possono profilare alla Cassazione motivi di nullit\u00e0 di sentenze di Corte d\u2019assise). Si dichiara perci\u00f2 favorevole o all\u2019istituzione di una Corte criminale con doppio grado di giurisdizione o ad affidare il giudizio sui fatti pi\u00f9 gravi a delle sezioni di Tribunale e poi di Corte d\u2019appello, A suo avviso, il giudizio di un magistrato \u2013 che \u00e8 giudice di fatto e di diritto \u2013 d\u00e0 maggiore garanzia di giustizia di un giudizio di Corte d\u2019assise, che pu\u00f2 essere influenzato da ragioni politiche o private e perch\u00e9 spesso i giudici popolari non sono tecnici e non hanno la mentalit\u00e0 del magistrato. Ritiene perci\u00f2 che il problema debba essere accantonato, in attesa che l\u2019Assemblea plenaria si pronunci sulla questione delle Corti d\u2019assise.<\/p><p>LACONI, per facilitare la discussione, propone che si predisponga un testo comparato dei tre progetti.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuna la proposta e si riserva di tradurla in atto.<\/p><p>La seduta termina alle 12.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Interviene, in sostituzione dell\u2019onorevole <\/em>Patricolo, <em>l\u2019onorevole<\/em> Castiglia.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Farini, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 2. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 6 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Castiglia, Relatore \u2013 Laconi \u2013 Presidente. La seduta comincia alle 11.30. Seguito della discussione sul potere giudiziario. 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