{"id":5285,"date":"2023-10-15T23:31:36","date_gmt":"2023-10-15T21:31:36","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5285"},"modified":"2023-11-12T11:24:44","modified_gmt":"2023-11-12T10:24:44","slug":"giovedi-5-dicembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5285","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 5 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5285\" class=\"elementor elementor-5285\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-06cb3bb elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"06cb3bb\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1e8996b\" data-id=\"1e8996b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c3795fb elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c3795fb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461205sed059ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-360cc5d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"360cc5d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>59.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 5 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Ravagnan \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 Perassi \u2013 Mortati \u2013 Laconi \u2013 Bordon \u2013 Lussu \u2013 Uberti \u2013 Tosato \u2013 Fuschini \u2013 Conti \u2013 Targetti \u2013 Lami Starnuti \u2013 Fabbri \u2013 Zuccarini \u2013 La Rocca.<\/p><p><strong>Sui lavori della Sottocommissione.<\/strong><\/p><p>Nobile \u2013 Presidente \u2013 Fabbri.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sul terzo comma dell\u2019articolo 14:<\/p><p>\u00abPer gli atti dell\u2019Amministrazione regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l\u2019opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni\u00bb.<\/p><p>RAVAGNAN desidera sapere quali sono le \u00abfunzioni politico-amministrative dello Stato non delegate alla Regione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, risponde all\u2019onorevole Ravagnan che tutti quei compiti che non sono espressamente assegnati alla Regione a norma dei precedenti articoli 3, 4, 4<em>-bis <\/em>e 6 spettano allo Stato, all\u2019inverso di quanto avviene nel sistema federale, nel quale competono allo Stato centrale soltanto le funzioni tassativamente indicate nella Costituzione, restando tutte le altre nella competenza degli Stati membri. Chiarendo la portata della differenza, rileva che il sistema regionale proposto dal Comitato si allontana da quello federale e non intacca l\u2019essenza della concezione unitaria dello Stato.<\/p><p>UBERTI \u00e8 favorevole al concetto informatore della disposizione del progetto, sia perch\u00e9 con essa si viene implicitamente a confermare la soppressione della carica di Prefetto, sia perch\u00e9 si d\u00e0 al Governo la possibilit\u00e0 di avere un proprio rappresentante, il quale non soltanto curer\u00e0 l\u2019espletamento delle funzioni affidate allo Stato, ma potr\u00e0 anche vigilare in senso generico sull\u2019attivit\u00e0 della Regione.<\/p><p>MANNIRONI, poich\u00e9 la disposizione del terzo comma non \u00e8 altro che una conseguenza di quella approvata al primo comma, si dichiara ad essa favorevole. Fa presente che in tal modo sar\u00e0 possibile realizzare una prima forma di decentramento amministrativo, che si dovrebbe accompagnare all\u2019istituzione dell\u2019ente Regione; e che \u00e8 necessario quanto il decentramento istituzionale che si va creando colla Regione. In secondo luogo il Commissario, oltre alla funzione di osservatore cui ha accennato l\u2019onorevole Uberti, potr\u00e0 anche avere una utile funzione di coordinamento per quei compiti che lo Stato delegher\u00e0 alla Regione, e nell\u2019attivit\u00e0 di tutti i vari uffici statali esistenti nella Regione.<\/p><p>BOZZI osserva che, una volta stabilito il principio che il Presidente della Deputazione regionale rappresenta il Governo centrale per le funzioni che dallo Stato siano delegate alla Regione, \u00e8 necessario completare il sistema fissando il concetto che per le funzioni non delegate il Governo centrale \u00e8 rappresentato dal Commissario, al quale si potr\u00e0 attribuire \u2013 e la disposizione del primo comma gi\u00e0 approvata non lo esclude \u2013 anche una funzione di coordinamento per l\u2019attivit\u00e0 delegata dallo Stato alla Regione e di composizione di eventuali conflitti.<\/p><p>PERASSI fa presente che l\u2019emendamento da lui proposto e approvato dalla Sottocommissione nella passata seduta, il quale aveva lo scopo di stabilire in modo inequivocabile che il Presidente della Deputazione regionale ha l\u2019obbligo di conformarsi alle istruzioni governative per ci\u00f2 che concerne l\u2019esercizio delle funzioni amministrative delegate, lascia del tutto impregiudicata la questione della istituzione e dei poteri del Commissario.<\/p><p>Non crede possa prescindersi dalla necessit\u00e0 di creare nel capoluogo di ogni Regione un organo che rappresenti il Governo centrale, anzitutto perch\u00e9 ad esso dovr\u00e0 necessariamente essere affidata una parte delle funzioni di carattere amministrativo che oggi sono esercitate dai Prefetti, e in secondo luogo perch\u00e9 il Commissario dovrebbe costituire lo strumento pi\u00f9 idoneo per attuare una forma di decentramento amministrativo nel senso di affidare ad esso funzioni ora esercitate al centro mediante decreti ministeriali o del Capo dello Stato.<\/p><p>Quanto ai poteri da conferire al Commissario, \u00e8 favorevole alla proposta di affidare ad esso anche la vigilanza sulle attivit\u00e0 politico-amministrative devolute alla Regione.<\/p><p>Dichiara perci\u00f2 di essere in tal senso favorevole al principio a cui si ispira il progetto.<\/p><p>MORTATI dichiara di essere anch\u2019egli favorevole al concetto informatore della disposizione. Poich\u00e9 in pratica il Commissario non eserciter\u00e0 personalmente tali funzioni, ma si limiter\u00e0 a dirigere queste attivit\u00e0, propone che alle parole: \u00abesercita le funzioni\u00bb, si sostituiscano le altre: \u00abpresiede alle funzioni\u00bb; cos\u00ec come nel comma successivo poich\u00e9 l\u2019opera del Commissario non si pu\u00f2 limitare al solo coordinamento, ma si estender\u00e0 anche alla vigilanza, farebbe precedere le parole: \u00abcoordina l\u2019opera\u00bb, dalle altre: \u00abvigila e\u00bb.<\/p><p>Aggiunge che rimane ora da chiarire se i provvedimenti del Presidente della Deputazione regionale abbiano bisogno, per essere definitivi, dell\u2019approvazione o del visto del Commissario; e da stabilire se l\u2019ultimo grado gerarchico sia il Ministro o il Commissario.<\/p><p>LACONI, ammesso il principio della opportunit\u00e0 di una rappresentanza statale nella Regione, prospetta l\u2019ipotesi che essa sia costituita non da un Commissario il quale, cos\u00ec come \u00e8 concepito ora, ha molta rassomiglianza col Prefetto, ma da un organo collegiale, composto dei rappresentanti delle varie amministrazioni statali, il quale permetterebbe di raggiungere delle garanzie che non potrebbero aversi attraverso la figura di un Commissario.<\/p><p>BORDON \u00e8 favorevole all\u2019idea manifestata dall\u2019onorevole Laconi, la quale potrebbe essere concretata nel seguente emendamento sostitutivo del terzo comma ora in esame:<\/p><p>\u00abNel capoluogo della Regione il Governo centrale \u00e8 rappresentato da un Comitato di coordinamento che esercita le funzioni di Stato non delegate alla Regione.<\/p><p>\u00abIl Comitato \u00e8 composto da un rappresentante del Ministero dell\u2019interno che lo presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante della Regione, nominato dall\u2019Assemblea regionale fra persone ad essa estranee\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che i punti sui quali la Sottocommissione deve dare il suo parere sono i seguenti: se il Governo centrale debba avere una propria rappresentanza nella Regione; se tale rappresentanza debba essere costituita da una persona o da un organo collegiale; se infine si debbano determinare le funzioni da attribuire a tale rappresentante.<\/p><p>Esprime il suo parere favorevole al primo punto; e concorda con l\u2019onorevole Mortati circa l\u2019opportunit\u00e0 di sostituire alle parole: \u00abesercita le funzioni\u00bb, le altre: \u00abpresiede alle funzioni\u00bb.<\/p><p>Manifesta poi la sua perplessit\u00e0 circa gli aggettivi: \u00abpolitico-amministrative\u00bb e proporrebbe che, cos\u00ec come si \u00e8 sempre parlato in genere di attivit\u00e0 delegate, si debba anche ora adattare la semplice dizione: \u00abfunzioni dello Stato non delegate\u00bb, sopprimendo gli aggettivi.<\/p><p>Pone in votazione il principio pregiudiziale che nella Regione debba aversi una rappresentanza del Governo centrale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione il principio che tale rappresentanza debba essere costituita da un Commissario (con la riserva di fissare in seguito la denominazione che si riterr\u00e0 pi\u00f9 opportuna) e non da un Collegio, come hanno proposto gli onorevoli Laconi e Bordon.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette quindi ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati di sostituire alle parole: \u00abesercita le funzioni\u00bb, le altre: \u00abpresiede alle funzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda la proposta di soppressione delle parole: \u00abpolitico-amministrative\u00bb, facendo presente che tali funzioni non saranno suscettibili di aumento di numero per il solo fatto di non essere qualificate nel testo dell\u2019articolo.<\/p><p>PERASSI fa presente che, ad esempio, tutto ci\u00f2 che riguarda l\u2019andamento amministrativo della giustizia \u00e8 al di fuori della competenza regionale, cos\u00ec come \u00e8 attualmente al di fuori della competenza del Prefetto.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la norma generale dell\u2019indipendenza della Magistratura ha vigore sia rispetto alle amministrazioni locali che nei riguardi del Governo centrale. \u00c8 quindi del parere che non vi sia necessit\u00e0 di ulteriori specificazioni.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene eccessivo il timore che la locuzione: \u00abfunzioni politiche\u00bb richiami l\u2019idea del Prefetto; e, d\u2019altra parte, rileva che indubbiamente alcune funzioni politiche, che ora sono di competenza del Prefetto, saranno attribuite al Commissario.<\/p><p>LUSSU ricorda che il Comitato di redazione fu unanime nel votare la soppressione delle Prefetture e dei Prefetti e dichiara di essere favorevole al testo del progetto, perch\u00e9 teme che la soppressione degli aggettivi \u00abpolitico-amministrativi\u00bb possa far sorgere il dubbio che si vogliano dare in questo caso al Commissario poteri pi\u00f9 ampi di quelli stabiliti nel progetto.<\/p><p>UBERTI \u00e8 del parere che la soppressione proposta non possa dar luogo ad alcun inconveniente.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la soppressione degli aggettivi \u00abpolitico-amministrative\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 lettura del terzo comma (divenuto secondo, dopo la soppressione del secondo comma del testo del progetto), cos\u00ec come \u00e8 stato approvato dalla Sottocommissione:<\/p><p>\u00abNel capoluogo della Regione il Governo centrale \u00e8 rappresentato da un Commissario il quale presiede alle funzioni dello Stato, non delegate alla Regione\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 14:<\/p><p>\u00abPer gli atti dell\u2019Amministrazione regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l\u2019opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni\u00bb.<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Mortati ha proposto l\u2019aggiunta delle parole: \u00abvigila e\u00bb, prima dell\u2019altra: \u00abcoordina\u00bb. Pone ai voti questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TOSATO rileva che, a suo parere, tale comma \u00e8 inutile perch\u00e9, una volta stabilito nel primo comma che le Regioni, nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 delegata, devono subordinarsi alle direttive del Governo, \u00e8 chiaro che questo eserciter\u00e0 poteri di direzione e di vigilanza sia direttamente che attraverso Commissari regionali.<\/p><p>FUSCHINI propone la soppressione delle ultime parole del comma: \u00abper tutte le Regioni\u00bb, in quanto vi possono essere disposizioni opportune per alcune Regioni, ma inopportune per altre.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta soppressiva dell\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CONTI ritiene che la seconda parte del comma potrebbe essere cos\u00ec formulata: \u00ab&#8230;il Commissario ne coordina e vigila l\u2019opera in corrispondenza alle direttive generali del Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, tenendo presenti le proposte test\u00e9 formulate, propone la seguente dizione del comma:<\/p><p>\u00abIl Commissario coordina e vigila gli atti dell\u2019Amministrazione regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione in corrispondenza alle direttive generali del Governo\u00bb.<\/p><p>La pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che l\u2019articolo 15 \u00e8 stato fuso con l\u2019articolo 13 ed apre la discussione sull\u2019articolo 16:<\/p><p>\u00abPer i fini a cui una Regione non potesse provvedere con i propri mezzi, sar\u00e0 istituito un fondo annuale, che verr\u00e0 amministrato e ripartito da un Comitato, composto di un rappresentante per Regione e presieduto da un rappresentante dello Stato.<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 i criteri per la fissazione dei contributi delle Regioni e dello Stato al fondo e per la sua amministrazione e ripartizione\u00bb.<\/p><p>MORTATI propone che l\u2019esame dell\u2019articolo 16 venga rinviato, non essendo presente l\u2019onorevole Vanoni particolarmente versato in materia economico-finanziaria.<\/p><p>PRESIDENTE accoglie la proposta dell\u2019onorevole Mortati ed apre la discussione sull\u2019articolo 17:<\/p><p>\u00abLe Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale secondo l\u2019ordinamento che verr\u00e0 stabilito dalla legge.<\/p><p>\u00abLa circoscrizione provinciale potr\u00e0 essere (Variante: <em>sar\u00e0<\/em>) suddivisa in circoscrizioni minori per l\u2019attuazione di un ulteriore decentramento.<\/p><p>\u00abIn ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta con i poteri che verranno stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI domanda al Relatore chiarimenti circa il modo di formazione ed i compiti della Giunta provinciale.<\/p><p>MANNIRONI domanda se la legge che stabilir\u00e0 i poteri della Giunta sar\u00e0 una legge ordinaria o di natura costituzionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che, in seno al Comitato, la costituzione della Giunta fu decisa allo scopo di attenuare gli effetti e le reazioni conseguenti alla soppressione della Provincia come ente e conseguentemente della rappresentanza della popolazione locale e precisamente del Consiglio provinciale. Con l\u2019istituzione di una Giunta, il Comitato pens\u00f2 che si potesse dare voce e peso alla volont\u00e0 della popolazione, evitando che i servizi da esplicarsi nell\u2019ambito della circoscrizione provinciale rimanessero di dominio esclusivo della burocrazia.<\/p><p>Stabilito l\u2019accordo sulla instaurazione della Giunta, non si arriv\u00f2 tuttavia ad accordarsi sul modo della sua costituzione; per questa e per altre ragioni si ritenne opportuno rimandare il regolamento della materia ad una legge speciale.<\/p><p>PERASSI, poich\u00e9 con l\u2019articolo in esame la Provincia cessa di essere ente autonomo e diventa una circoscrizione amministrativa, un organo, cio\u00e8, di decentramento della Regione, ritiene pi\u00f9 opportuno regolarne l\u2019ordinamento non gi\u00e0 con una legge, bens\u00ec nello Statuto di ciascuna Regione, per rendere possibile \u2013 per coerenza al sistema in base al quale si riconosce a ciascuna Regione un\u2019esigenza diversa da quella delle altre \u2013 un\u2019organizzazione degli uffici locali non uniforme, ma aderente ai vari bisogni. Propone perci\u00f2 il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abL\u2019ordinamento amministrativo della Regione sar\u00e0 stabilito dallo Statuto in conformit\u00e0 a princip\u00ee di largo decentramento\u00bb.<\/p><p>Aggiunge che per i medesimi motivi ritiene che anche l\u2019istituzione ed i poteri della Giunta, di cui si parla nell\u2019ultimo comma di questo articolo, debbano essere regolati nello Statuto della Regione.<\/p><p>TARGETTI ritiene che il problema dell\u2019abolizione della Provincia \u2013 che \u00e8 di importanza maggiore di quella che non sembri a prima vista \u2013 sar\u00e0 certamente ripresentato in sede di Commissione plenaria e di Costituente.<\/p><p>Dichiara poi di ritenere grave il fatto che \u2013 abolita la Provincia come ente autonomo \u2013 si pensi a costituire una Giunta, che non si sa come sorga e come debba funzionare.<\/p><p>FUSCHINI ritiene che la Sottocommissione non abbia valutato tutte le conseguenze che possono derivare dalla soppressione della Provincia, ai cui organi si sostituisce la Giunta con origini e poteri non troppo chiaramente formulati. Sostiene l\u2019opportunit\u00e0 che la Provincia sia conservata, in sede di disposizioni transitorie, finch\u00e9 non sia organizzata la Regione, perch\u00e9 di tale organo gi\u00e0 costituito questa potr\u00e0 utilmente servirsi, salvo poi a sopprimere la Provincia quando \u2013 avendo la Regione raggiunto un completo sviluppo \u2013 sia divenuta effettivamente una superfetazione.<\/p><p>UBERTI fa presente che la Giunta provinciale \u2013 la cui esigenza \u00e8 sorta per colmare il vuoto che si verrebbe a determinare nella Provincia con la soppressione della Prefettura \u2013 dovrebbe essere l\u2019esecutrice locale di tutte le deliberazioni regionali, organo di coordinamento, di vigilanza, di rappresentanza; mentre sarebbe affidata alla Regione la rappresentanza politica, sarebbe unificato nella Regione il bilancio e soppresso il Consiglio provinciale, che troverebbe il corrispondente organo nell\u2019Assemblea ragionale. Aggiunge che l\u2019istituzione di tale Giunta si \u00e8 resa necessaria anche per evitare che all\u2019accentramento statale si sostituisca un accentramento regionale.<\/p><p>Circa il sistema di nomina della Giunta, \u00e8 del parere che fra le due tendenze \u2013 quella che affiderebbe la nomina alla Regione e l\u2019altra che l\u2019affiderebbe agli enti locali \u2013 possa trovar posto una terza soluzione, e cio\u00e8 che la designazione spetti ai Comuni e la nomina sia affidata alle Regioni. Pensa che, in tal modo, sarebbe possibile contemperare la duplice esigenza di non rompere l\u2019unit\u00e0 dell\u2019ente Regione, che deve essere un organismo vivo e vitale, e di dare una rappresentanza alle forze locali, che devono realizzare questo decentramento amministrativo.<\/p><p>Propone pertanto il seguente emendamento sostitutivo dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo in esame:<\/p><p>\u00abIn ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta che presieda e coordini i servizi amministrativi nella Provincia. Sar\u00e0 nominata dalla Deputazione regionale, su designazione dei Comuni della Provincia\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI ricorda che, in seno al Comitato, si addivenne alla deliberazione di creare la Giunta provinciale essenzialmente per una ragione politica, al fine cio\u00e8, di colmare il vuoto che si sarebbe determinato fra la Regione e il Comune, vuoto che avrebbe prodotto un\u2019inevitabile turbamento nella popolazione del capoluogo. Si ritenne che, specie nelle Regioni molto estese, fosse opportuno istituire, oltre l\u2019ufficio burocratico, una rappresentanza delle Amministrazioni regionali.<\/p><p>Riconosce che gli appunti mossi dall\u2019onorevole Fuschini sono in parte esatti, ma ritiene che il fatto che in seno al Comitato di redazione siano sorte delle divergenze in proposito non deve impedire che la Sottocommissione esamini le varie tendenze per scegliere poi quel modo di formazione e l\u2019attribuzione di quei poteri che riterr\u00e0 pi\u00f9 convenienti.<\/p><p>Fa presente che, a suo avviso, la Giunta dovrebbe essere nominata dall\u2019Assemblea regionale e dovrebbe avere i poteri di presiedere e coordinare \u2013 o semplicemente coordinare \u2013 l\u2019attivit\u00e0 degli uffici regionali decentrati: quindi potere di sudditanza rispetto all\u2019amministrazione regionale e non potere di iniziativa o anche discrezionale.<\/p><p>Richiama infine l\u2019attenzione sul secondo comma dell\u2019articolo, in virt\u00f9 del quale dovrebbero sorgere circoscrizioni analoghe ai circondari e quindi aversi uffici decentrati non solo nel capoluogo della Provincia, ma anche in centri minori distanti dal capoluogo, uffici il cui coordinamento nelle circoscrizioni provinciali dovrebbe essere presieduto ed attuato dalla Giunta.<\/p><p>LUSSU ricorda di essere stato il solo, in sede di Comitato, a votare contro la conservazione della Provincia come circoscrizione amministrativa di decentramento regionale, perch\u00e9 \u2013 a parte il fatto che al capoluogo di Provincia non pu\u00f2 derivare da tale soppressione alcun danno materiale, essendo l\u2019allarme di cui si \u00e8 parlato soltanto di carattere psicologico \u2013 partiva del principio che alla Provincia dovesse subentrare una serie di organismi intermedi (distretti o circondari) costituiti su nuove basi, in rapporto alle esigenze economiche, geografiche e sociali della zona, intorno ai quali si sarebbe sviluppato il vero decentramento regionale.<\/p><p>\u00c8 anche del parere che la discussione sulla Giunta provinciale che egli concepisce come puro organo burocratico esecutivo, non eletto dai Consigli comunali, ma creato dall\u2019ente Regione sar\u00e0 pi\u00f9 facile quando si sar\u00e0 chiarita la questione delle circoscrizioni minori intermedie.<\/p><p>FABBRI constata che, come risulta dalle dichiarazioni di vari oratori, l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 17 \u00e8 il frutto di un compromesso, e dichiara che, a suo parere, l\u2019ente autonomo Regione, una volta costituito, ha il diritto di istituire in vari centri della circoscrizione delle Giunte, stabilendo il loro modo di composizione ed i loro compiti. Rileva per\u00f2 che, fissando nella Costituzione l\u2019esistenza delle Giunte, si limitano le facolt\u00e0 dell\u2019ente Regione da un lato, e dall\u2019altro sorge la necessit\u00e0 di stabilire nella stessa Carta costituzionale il modo di formazione e i poteri di tali Giunte. La logica del sistema della Carta costituzionale esige che si precisino il modo di origine (che a suo parere deve aversi su basi elettive) ed i poteri (che limiterebbe alla sola facolt\u00e0 di vigilanza) della Giunta.<\/p><p>Propone perci\u00f2 il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abIn ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta elettiva con poteri in ogni caso di vigilanza sullo svolgimento locale dei servizi amministrativi della Regione e con funzioni altres\u00ec esecutive di decentramento burocratico, in quanto intervengano deliberazioni per questo scopo dalla Deputazione regionale. Il numero dei componenti, il modo di elezione e la funzione di vigilanza della Giunta saranno regolati dalla legge in materia\u00bb.<\/p><p>ZUCCARINI dichiara che, a suo parere, oltre alle circoscrizioni minori, costituite da consorzi di Comuni i quali provvedono insieme a determinati bisogni e servizi, dovrebbero aversi circoscrizioni pi\u00f9 grandi che, in relaziono alla loro estensione territoriale, possono essere anche chiamate provinciali, le quali dovrebbero assolvere tra l\u2019altro alla funzione di portare alla Regione la voce degli interessi locali. Non \u00e8 possibile concepire la Regione come un\u2019altra forma di accentramento per cui tutto si fa al centro e tutto dal centro dipende. Di qui la sua preoccupazione che alla Regione si arrivi attraverso gradini locali: primo fra questi il Comune: di qui la sua idea che i servizi della Regione siano gestiti, sorvegliati, amministrati, senza creare nuovi enti autonomi, attraverso le rappresentanze dirette dei Comuni che a quelle circoscrizioni fanno capo, e questo tanto per le circoscrizioni minori (raggruppamenti di comuni) quanto per quelle pi\u00f9 grandi (Provincie). Ritiene che tali rappresentanze, in quanto espressioni comunali, sarebbero le pi\u00f9 qualificate per discutere i problemi particolari di determinate zone.<\/p><p>Fa presente che, se invece si facesse della Giunta un organo nominato dalla Regione, non sempre si avrebbe una rappresentanza locale rispondente alle locali esigenze, in quanto la Regione potrebbe avere una sua amministrazione determinata dai partiti, e cio\u00e8 ispirata da criteri politici i quali, probabilmente, nella loro formazione e nel loro peso non sarebbero i medesimi per ciascuna provincia. Ritiene quindi da scartare l\u2019idea che la nomina debba essere fatta dalla Regione, anche per evitare il rischio di avere una Giunta rappresentante una combinazione politica diversa da quella che esiste localmente. Insiste quindi sull\u2019opportunit\u00e0 che tali organi di rappresentanza siano nominati dai Comuni magari con un sistema di elezioni di secondo grado e con una delega di poteri.<\/p><p>LA ROCCA \u00e8 contrario al metodo seguito fin qui dalla Sottocommissione nell\u2019esaminare il problema della Regione, perch\u00e9 preferirebbe che nella Costituzione si dessero solo direttive generali, senza entrare in dettagli. In modo particolare, dell\u2019articolo in esame sarebbe stato opportuno fare una formulazione generica, lasciando alla pratica e alla esperienza avvenire tutto il resto. Osserva in proposito che praticamente la Provincia non \u00e8 stata soppressa, ma rimane come organo di decentramento e come sede di uffici burocratici; e che si andrebbe contro questo principio accettando la costituzione della Giunta, la quale in definitiva sarebbe la stessa cosa della Deputazione provinciale. Propone pertanto la soppressione del terzo comma.<\/p><p>MORTATI osserva che si sono manifestate due tendenze sull\u2019interpretazione di questo articolo. Alcuni lo considerano opportuno solo in quanto d\u00e0 alle Provincie una specie di compenso morale per la perdita dell\u2019autarchia. Altri invece lo considerano come veramente necessario per una ragione attinente alle esigenze organizzative del nuovo Stato. A suo avviso, l\u2019articolo 17 ha una grande importanza nella determinazione della fisionomia generale della Regione e intende significare che, creando la Regione, non si vuol determinare un nuovo accentramento. All\u2019uomo si dovrebbe per\u00f2 espressamente specificare nella Costituzione che l\u2019ente Regione sar\u00e0 ordinato nel suo interno secondo un criterio di decentramento, sicch\u00e9 gli organi centrali della Regione abbiano solamente una funzione di direzione, di impulso, mentre l\u2019attivit\u00e0 esecutiva e di attuazione dovr\u00e0 essere affidata a organi di decentramento.<\/p><p>Rileva che, a questo punto, si affaccia l\u2019altro problema del modo come dev\u2019essere attuato il decentramento: decentramento burocratico, oppure no? Afferma che la Regione non deve nominare propri funzionari da inviare nelle circoscrizioni minori, ma deve attuare un decentramento che abbia un carattere di maggiore avvicinamento degli organi agli interessi locali, e da questo punto di vista ritiene che la creazione di una Giunta potrebbe essere feconda di buoni risultati. In altri termini, cos\u00ec facendo, ci si avvicina alla caratteristica dell\u2019ordinamento inglese, che affida delle funzioni statali ad organi locali, ai quali sono preposti funzionari elettivi che godono la fiducia della popolazione.<\/p><p>Insiste nell\u2019affermare che la soluzione prospettata si presenta indubbiamente feconda di risultati, rilevando che tale sistema dovrebbe essere adottato, oltre che per le Provincie, anche per gli enti minori.<\/p><p>Per quanto poi riguarda la pratica attuazione di tali criteri, ritiene che, una volta applicato il principio nella Costituzione, la materia possa esser riservata alle norme degli istituti regionali, cos\u00ec come ha proposto l\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>Presenta, insieme all\u2019onorevole Zuccarini, il seguente emendamento sostitutivo dell\u2019articolo 17 proposto dal Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abI compiti amministrativi di cui la Regione \u00e8 titolare ai sensi dell\u2019articolo 6 sono da questa esercitati secondo un principio di decentramento.<\/p><p>\u00abGli organi di decentramento diversi dai Comuni saranno stabiliti dagli Statuti regionali, in conformit\u00e0 alle richieste dei Comuni interessati.<\/p><p>\u00abAi servizi affidati agli organi medesimi \u00e8 preposto un Consiglio eletto dalle Amministrazioni comunali, comprese nella circoscrizione assegnata ad essi, che serve da tramite fra gli interessi locali e la Regione\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI dalla discussione fin qui svoltasi ha tratto il convincimento che l\u2019articolo 17 \u00e8 di una importanza rilevante, in quanto il pubblico non si preoccupa tanto di sapere che cosa sar\u00e0 la Regione, quanto della sorte che subiranno gli enti minori; onde la necessit\u00e0 per la Sottocommissione di preoccuparsi di dare una struttura a questi organi minori.<\/p><p>Si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole La Rocca di sopprimere il terzo comma, cos\u00ec come ritiene inopportuno lasciare inalterata l\u2019attuale formulazione, soprattutto dopo le dichiarazioni degli onorevoli Ambrosini e Lami Starnuti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, precisa che nel Comitato di redazione si erano formate varie correnti circa il criterio di composizione degli organi in parola, e che non fu possibile raggiungere una maggioranza. Aggiunge che queste varie correnti sono state rappresentate principalmente dagli onorevoli Lussu e Zuccarini da una parte, e, per l\u2019opinione contraria, dagli onorevoli Lami Starnuti e Uberti.<\/p><p>MANNIRONI prende atto del chiarimento, ma afferma di rimanere perplesso, in quanto ritiene che non basti creare la Giunta, ma occorra precisarne la composizione e i compiti.<\/p><p>A proposito dell\u2019emendamento Uberti, fa rilevare che la Giunta non pu\u00f2 essere nominata dalla Deputazione, ma deve essere un organo elettivo, che goda la fiducia delle popolazioni che deve amministrare.<\/p><p>Ricorda che gi\u00e0 in sede di articolo 1 la Sottocommissione ha risolto il quesito concernente le Provincie, approvando un emendamento in forza del quale \u00abla Provincia \u00e8 riconosciuta come circoscrizione amministrativa di decentramento regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Mannironi, ma rileva che le proposte che tendono a dare alla Giunta una base elettiva non fanno altro che riaprire la questione, poich\u00e9 evidentemente ad una Giunta a carattere elettivo, la quale oltre alle funzioni del coordinamento e della sorveglianza dei servizi abbia anche quella di rappresentare gli interessi locali, devono fornirsi i mezzi per soddisfare tali esigenze: cio\u00e8 proprie entrate e proprio bilancio.<\/p><p>Fa quindi presente la necessit\u00e0 di procedere ad una scelta: o si \u00e8 favorevoli alla conservazione della Provincia, ed allora \u00e8 opportuno conservare l\u2019istituto gi\u00e0 in atto; o si accoglie il criterio opposto al quale personalmente \u00e8 favorevole, ed allora non \u00e8 il caso n\u00e9 di proporre n\u00e9 di accettare la costituzione di Giunte di carattere elettivo.<\/p><p>Rispondendo all\u2019onorevole Fuschini, spiega che quanto egli suggeriva \u00e8 stato tenuto presente nella norma transitoria, in cui si prevede il progressivo passaggio dall\u2019organo provinciale a quello regionale, passaggio che richieder\u00e0 per la sua effettuazione un periodo di tempo piuttosto lungo.<\/p><p>Poich\u00e9 come \u00e8 stato gi\u00e0 detto il quesito sulla conservazione o meno della Provincia come ente autonomo \u00e8 stato gi\u00e0 risolto in sede di articolo 1, la prima parte del primo comma dell\u2019articolo 17, cos\u00ec come il primo comma dell\u2019emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Mortati e Zuccarini, non hanno pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>Quanto alla seconda parte del primo comma dell\u2019articolo 17 del progetto, rileva che essa deferisce alla legge la determinazione degli ordinamenti decentrati regionali, mentre la proposta Mortati-Zuccarini deferisce agli Statuti regionali, in conformit\u00e0 delle richieste dei comuni interessati, la determinazione degli organi di decentramento, e la proposta Perassi, riprendendo il medesimo concetto, dice che \u00abl\u2019ordinamento amministrativo della Regione verr\u00e0 stabilito dallo Statuto in conformit\u00e0 a princip\u00ee di largo decentramento\u00bb.<\/p><p>Fa quindi presente che si tratta di stabilire se l\u2019ordinamento degli organi di decentramento delle Regioni debba essere stabilito dalla legge o dagli Statuti regionali, avvertendo che nel primo caso ci si baser\u00e0 sulle circoscrizioni provinciali, mentre nel secondo tali nuclei di decentramento saranno stabiliti di volta in volta in conformit\u00e0 delle richieste ai Comuni interessati e, appunto per questo, potranno avere carattere mutevole.<\/p><p>MORTATI domanda se con la parola \u00abProvincie\u00bb si intende una circoscrizione generica suscettibile di essere variamente configurata, perch\u00e9 in tal caso potrebbe accadere che la Regione dividesse in due una Provincia su richiesta delle popolazioni interessate.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che quando si parla di Provincia si allude alle attuali Provincie, salvo le modificazioni marginali che non cambiano il loro carattere.<\/p><p>Aggiunge che nel progetto Mortati-Zuccarini si superano queste difficolt\u00e0, perch\u00e9 si parla di \u00aborgani di decentramento diversi dai Comuni\u00bb, senza entrare in particolari. Del resto, uno degli questi organi potrebbe anche essere la Provincia, se tutti i Comuni che la compongono esprimessero il desiderio di rimanere uniti in quel nucleo.<\/p><p>Superata all\u2019articolo 1 la prima questione, se la Provincia sia o meno ente autarchico, si presentano successivamente le altre: se la Regione debba avere un ordinamento amministrativo informato a princip\u00ee di vasto decentramento; se \u2013 come propone il Comitato \u2013 la prima base di tale decentramento sia costituita dalle Provincie; se la circoscrizione di decentramento regionale possa essere suddivisa in circoscrizioni minori; se l\u2019organo che deve essere preposto a questo nucleo decentrato debba essere determinato nella sua formazione e nelle sue funzioni. Osserva in proposito che, appunto in connessione con la prima questione da risolvere, si presenta il quesito gi\u00e0 accennato, e cio\u00e8 se l\u2019ordinamento degli organi di decentramento diversi dai Comuni debba essere stabilito dalla legge o dagli Statuti.<\/p><p>LUSSU dichiara di essere favorevole al principio che gli organi di decentramento debbano essere stabiliti dagli Statuti regionali.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 contrario agli emendamenti proposti e favorevole al testo proposto dal Comitato.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il concetto che ordinamento degli organi di decentramento diversi dai Comuni deve essere stabilito dagli Statuti regionali, principio corrispondente a quello contenuto tanto nell\u2019emendamento Mortati-Zuccarini quanto in quello Perassi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dato l\u2019esito della votazione, constata che la Sottocommissione \u00e8 favorevole alla dizione contenuta nel testo del progetto predisposto dal Comitato, e cio\u00e8 al concetto che l\u2019ordinamento di tali organi sar\u00e0 stabilito dalla legge.<\/p><p>Considera ora la seconda questione, e cio\u00e8 se tale decentramento debba avere come primo gradino la Provincia, facendo presente che la proposta Mortati-Zuccarini che parla di \u00aborgani di decentramento diversi dai Comuni\u00bb considera un decentramento che sale dal basso, mentre quella del Comitato parte dal principio di un decentramento dall\u2019alto.<\/p><p>Pone ai voti la proposta di emendamento Mortati-Zuccarini.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che con ci\u00f2 deve intendersi approvata la formula del Comitato, che considera la Provincia come la prima base del decentramento regionale.<\/p><p>Passa ora al secondo comma dell\u2019articolo 17 proposto dal Comitato, in luogo del quale propone la seguente dizione:<\/p><p>\u00abLa Regione pu\u00f2 suddividere le circoscrizioni provinciali in circoscrizioni minori per l\u2019attuazione di un ulteriore decentramento\u00bb.<\/p><p>Aggiunge che le varie suddivisioni amministrative che si realizzano nell\u2019interno della Regione non saranno elencate nello Statuto, ma in una legge emanata dall\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>FABBRI afferma che, a suo avviso, i criteri con cui la Regione pu\u00f2 fissare le circoscrizioni minori dovrebbero essere determinati dalle leggi dello Stato e non dalle deliberazioni delle singole Ragioni.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che si possa superare tale difficolt\u00e0 indicando il tipo di circoscrizione minore, dicendo cio\u00e8 che la Regione potr\u00e0 suddividersi in circondari.<\/p><p>LUSSU ritiene pericolosa tale dizione, che farebbe tornare alla mente il vecchio circondario e quindi impedirebbe la costituzione spontanea di nuclei formati da cinque o sei Comuni.<\/p><p>PRESIDENTE, a parte il fatto che non \u00e8 pensabile che nell\u2019interno della Regione si possa formare uno sminuzzamento di nuclei decentrati, osserva che la questione del nome ha scarsa importanza, perch\u00e9 potr\u00e0 essere sempre sostituito.<\/p><p>In tale intesa, pone ai voti il secondo comma dell\u2019articolo nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa Regione pu\u00f2 suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari per l\u2019attuazione di un ulteriore decentramento\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Considera ora il terzo comma dell\u2019articolo 17 del progetto formulato dal Comitato, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abIn ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta con i poteri che saranno stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Ricorda l\u2019emendamento degli onorevoli Mortati e Zuccarini (\u00abAi servizi affidati agli organi medesimi \u00e8 preposto un Consiglio eletto dalle Amministrazioni comunali comprese nella circoscrizione assegnata ad essi, che serve da tramite fra gli interessi locali e la Regione\u00bb), la proposta dell\u2019onorevole Uberti (\u00abIn ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta che presiede e coordina i servizi amministrativi regionali nella Provincia. Sar\u00e0 nominata dalla Deputazione regionale su designazione dei Comuni della Provincia\u00bb) e la proposta dell\u2019onorevole Fabbri (\u00abIn ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta elettiva con poteri in ogni caso di vigilanza sullo svolgimento locale dei servizi amministrativi della Regione e con funzioni altres\u00ec esecutive di decentramento burocratico, in quanto intervengano deliberazioni per questo scopo dalla Deputazione regionale. Il numero dei componenti, il modo di elezione e la funzione di vigilanza della Giunta saranno regolati dalla legge in materia\u00bb) e fa presente che l\u2019elemento differenziatore fra gli emendamenti e il progetto sta in questo: che il progetto rimette alla legge la determinazione dei poteri, mentre gli emendamenti ritengono che debba subito indicarsi che questi organi vengono costituiti per mezzo di elezioni.<\/p><p>MORTATI spiega che con il suo emendamento il sistema non \u00e8 limitato alle sole Provincie, ma \u00e8 esteso a tutti gli enti di decentramento.<\/p><p>LUSSU \u00e8 del parere che si possa chiarire l\u2019emendamento Fabbri dicendo: \u00ab&#8230;sar\u00e0 istituita una Giunta di nomina della Deputazione regionale, nella forma che sar\u00e0 stabilita dalla legge\u00bb.<\/p><p>PERASSI ricorda che, in virt\u00f9 di un articolo gi\u00e0 approvato, nel quale si riconosce alla Regione la competenza legislativa di stabilire il proprio ordinamento e i propri uffici, la competenza a stabilire la composizione e le funzioni delle Giunte che sono organi della Regione dovrebbe essere della Regione stessa.<\/p><p>FABBRI ricorda all\u2019onorevole Perassi quanto ha precedentemente affermato e cio\u00e8 che, se si considera tale Giunta nella Carta costituzionale, \u00e8 necessario dire qual \u00e8 il modo della sua formazione e quali sono i suoi compiti: cio\u00e8, a suo parere, che deve essere elettiva ed avere funzioni di vigilanza.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene non valida l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Perassi, perch\u00e9 la Giunta anche se non elettiva \u00e8 un organo diverso da quello che normalmente viene considerato un ufficio e quindi non pu\u00f2 essere compreso nell\u2019ordinamento degli uffici, considerato nell\u2019articolo ricordato dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>LUSSU concorda col Presidente e fa presenti i gravi inconvenienti che deriverebbero dal fatto di lasciare l\u2019ordinamento delle Giunte all\u2019arbitrio delle Regioni, le quali le organizzerebbero in modo diverso l\u2019una dall\u2019altra.<\/p><p>PERASSI, pur riconoscendo l\u2019opportunit\u00e0 di porre qualche limite, avverte che, in definitiva, l\u2019ordinamento delle Giunte sar\u00e0 oggetto di una legge regionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone le varie questioni: deve esservi una Giunta? deve questa esistere soltanto nella maggiore circoscrizione (la Provincia) od anche nelle altre? deve rimandarsi alla legge la determinazione del modo di formazione e dei poteri della Giunta?<\/p><p>Mette in votazione il principio che debba procedersi alla creazione di una Giunta nelle circoscrizioni provinciali.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il principio che tale organo debba aversi anche nelle circoscrizioni minori decentrate.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il principio che nella Costituzione debbano stabilirsi il modo di formazione ed i poteri della Giunta.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passa poi a considerare particolarmente la prima subordinata, quella cio\u00e8 concernente il modo di elezione della Giunta.<\/p><p>MORTATI dichiara di associarsi alla proposta dell\u2019onorevole Uberti.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, in tal modo, si aggiunger\u00e0 un\u2019altra elezione alle numerose di cui \u00e8 gi\u00e0 stato caricato il testo costituzionale.<\/p><p>LACONI osserva che vi pu\u00f2 essere una terza soluzione, quella cio\u00e8 che eleggendosi l\u2019Assemblea regionale da Collegi provinciali la rappresentanza di ogni Provincia venga dall\u2019Assemblea regionale delegata ad esercitare determinate funzioni nella Provincia. Aggiunge che in tal modo si avrebbe una composizione della Giunta corrispondente alla situazione politica della Provincia.<\/p><p>PRESIDENTE, a parte il fatto che in tal modo si suddividerebbe il Consiglio regionale in una serie di gruppi provinciali, crede che una norma del genere difficilmente potrebbe rientrare in questo Capo, in quanto costituirebbe, se mai, un\u2019indicazione circa il sistema elettorale dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Pone ai voti il principio che le Giunte debbano avere carattere elettivo.<\/p><p>(<em>\u00c8 <\/em><em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sulla proposta dell\u2019onorevole Fabbri: \u00abIl numero dei componenti, il modo di elezione e la funzione di vigilanza della Giunta saranno regolati dalla legge\u00bb.<\/p><p>MORTATI \u00e8 contrario a tale proposta, perch\u00e9 ritiene che l\u2019elezione debba esser fatta da un Collegio elettorale che rappresenti le popolazioni.<\/p><p>PERASSI vi \u00e8 pure contrario, perch\u00e9 ritiene che non possa rinviarsi alla legge la determinazione del sistema di elezione e l\u2019indicazione del tipo della competenza di vigilanza.<\/p><p>UBERTI attribuirebbe alla Giunta il potere di presiedere e vigilare.<\/p><p>FABBRI ritiene che, come punto di partenza, alla Giunta debbano attribuirsi soltanto poteri di vigilanza; naturalmente, in seguito, la Regione potr\u00e0, se lo riterr\u00e0 opportuno, attribuirgliene degli altri.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Uberti, purch\u00e9 si sostituisca alla parola: \u00abDeputazione\u00bb, l\u2019altra: \u00abAssemblea\u00bb.<\/p><p>UBERTI accetta la proposta; in tal modo si dir\u00e0 che la Giunta \u00absar\u00e0 nominata dall\u2019Assemblea regionale su designazione dei Comuni della Provincia\u00bb.<\/p><p>PERASSI propone che si dica: \u00abin ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta elettiva con poteri di vigilanza, secondo le norme stabilite dallo Statuto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, a suo avviso, non si pu\u00f2 affidare alla Regione la statuizione di un sistema di elezione, perch\u00e9 tra le materie di competenza della Regione non ve n\u2019\u00e8 alcuna che implichi la facolt\u00e0 di redigere una legge elettorale.<\/p><p>PERASSI ritiene che non vi sia nulla di male nell\u2019affidare tale incarico alla Regione, dal momento che si tratta dell\u2019elezione di un organo locale.<\/p><p>FABBRI rileva che il punto di divergenza \u00e8 il seguente: mentre la sua proposta rimette tale facolt\u00e0 alla legge, quella dell\u2019onorevole Perassi l\u2019affida allo Statuto regionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, potrebbe essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Perassi se si parlasse soltanto di \u00abpoteri\u00bb, sopprimendo le parole: \u00abdi vigilanza\u00bb, le quali costituirebbero una limitazione all\u2019attivit\u00e0 della Giunta.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 di parere contrario, perch\u00e9 ritiene che non si possa rinviare ad altra sede la determinazione delle funzioni dell\u2019organo che si sta creando.<\/p><p>PRESIDENTE pone in luce la questione pregiudiziale, se si ritenga opportuno che nella Carta costituzionale si parli dei \u00abpoteri\u00bb della Giunta (i quali saranno poi stabiliti dalla legge o dallo Statuto regionale). Mette ai voti questo concetto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Prospetta ora il problema se tali poteri debbano essere stabiliti dalla legge (come propone l\u2019onorevole Fabbri) o dallo Statuto regionale (come suggerisce l\u2019onorevole Perassi).<\/p><p>CONTI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, in quanto ritiene che una legge dello Stato non debba occuparsi di problemi di cos\u00ec scarsa importanza.<\/p><p>FABBRI, come ha gi\u00e0 accennato illustrando la sua proposta, \u00e8 del parere che le Regioni possano in seguito deliberare autonomamente, ma che al principio si debba partire da norme uniformi per tutte le Regioni.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 favorevole alla proposta Fabbri.<\/p><p>MANNIRONI concorda con l\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole al principio che, data l\u2019ampiezza generica dei poteri da accordare alla Giunta, tale questione debba essere regolata dalla legge.<\/p><p>LUSSU si associa all\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di essere anch\u2019egli favorevole a che la determinazione di questi poteri sia affidata alla legge.<\/p><p>Pone in votazione il principio che i poteri della Giunta debbano essere stabiliti dallo Statuto regionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il principio opposto, cio\u00e8 che i poteri della Giunta siano da determinare dalla legge.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che ora si tratta di precisare se il sistema di elezione debba essere stabilito dallo Statuto regionale o dalla legge.<\/p><p>Mette ai voti la tesi che le Giunte debbano essere elette nei modi indicati nello Statuto regionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la tesi opposta, che il sistema di elezione della Giunta debba essere stabilito dalla legge.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 quindi lettura del terzo comma, ultimo dell\u2019articolo 17, nel testo approvato dalla Sottocommissione:<\/p><p>\u00abIn ogni circoscrizione provinciale sar\u00e0 istituita una Giunta elettiva i cui modi di elezione e i cui poteri saranno stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Sui lavori della Sottocommissione.<\/p><p>NOBILE propone il seguente ordine del giorno firmato anche dagli onorevoli Ravagnan, La Rocca e Conti che tende a rendere pi\u00f9 celere lo svolgimento dei lavori della Sottocommissione:<\/p><p>\u00abLa Sottocommissione, ravvisando la necessit\u00e0 urgente di affrettare i propri lavori sull\u2019ordinamento regionale, delibera che d\u2019ora in avanti la discussione dei singoli articoli avverr\u00e0 soltanto sugli emendamenti presentati per iscritto. Su ciascun emendamento potr\u00e0 parlare per non oltre cinque minuti solo il Commissario che lo ha presentato.<\/p><p>\u00abNon saranno ammesse dichiarazioni di voto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Nobile ed ai colleghi le difficolt\u00e0 che si incontrerebbero, se si volesse applicare in modo rigoroso e tassativo quest\u2019ordine del giorno.<\/p><p>FABBRI propone che tale ordine del giorno sia convertito in raccomandazione.<\/p><p>NOBILE aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Calamandrei, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Einaudi.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Cappi, Castiglia, Farini, Grieco, Patricolo, Piccioni, Porzio, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 59. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 5 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Ravagnan \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Uberti \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 Perassi \u2013 Mortati \u2013 Laconi \u2013 Bordon \u2013 Lussu \u2013 Uberti \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,574,2364,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5285","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5285"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5285\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10353,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5285\/revisions\/10353"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5285"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}