{"id":5283,"date":"2023-10-15T23:30:12","date_gmt":"2023-10-15T21:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5283"},"modified":"2023-11-12T11:23:10","modified_gmt":"2023-11-12T10:23:10","slug":"giovedi-5-dicembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5283","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 5 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5283\" class=\"elementor elementor-5283\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a5293ff elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a5293ff\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cff3573\" data-id=\"cff3573\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b747d5b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b747d5b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461205sed001ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3641489 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3641489\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>1.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 5 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Patere giudiziarie<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Leone, <em>Relatore \u2013 <\/em>Bozzi \u2013 Targetti.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.15.<\/p><p>CONTI invita la Sezione ad eleggere un Presidente e un Segretario.<\/p><p>(<em>Vengono eletti: l\u2019onorevole Conti quale Presidente e l\u2019onorevole Ambrosini quale Segretario<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Patricolo, Relatore con gli onorevoli Calamandrei e Leone sull\u2019oggetto all\u2019ordine del giorno, ha delegato l\u2019onorevole Castiglia a riferire per lui, essendo egli impossibilitato ad intervenire alla seduta.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, premesso che le tre relazioni si riferiscono ai due argomenti del potere giudiziario e della Suprema Corte costituzionale, ritiene opportuno riferire prima sul potere giudiziario.<\/p><p>Avverte innanzi tutto che in questa materia una Commissione di magistrati della Cassazione, nominata dal Ministro della giustizia, ha elaborato un progetto che sar\u00e0 utile tenere presente nel corso della discussione.<\/p><p>Dichiara che nella sua relazione ha preferito formulare senz\u2019altro una serie di articoli, allo scopo di facilitare la discussione. Negli articoli proposti vi sono tuttavia alcuni punti dubbi, per i quali si prospettano varie soluzioni che i colleghi dovranno prendere in esame. Inoltre taluni articoli potranno forse trovare pi\u00f9 opportuna collocazione nella parte riguardante i diritti dei cittadini ed altri potranno essere meglio formulati od anche soppressi. Tuttavia, dato che nella Costituzione devono essere fissati i princip\u00ee fondamentali della legge sull\u2019ordinamento giudiziario, ha ritenuto necessario, per una pi\u00f9 esatta comprensione di quella che dovr\u00e0 essere la struttura dell\u2019ordinamento stesso, abbondare in norme concrete, pur riconoscendo che molte di esse di fatto non potranno essere accolte nella Costituzione.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, fa presente che i 26 articoli da lui formulati possono ripartirsi in tre gruppi. Nel primo (articoli 1 all\u201911) sono comprese le norme sui princip\u00ee generali e sulla natura giuridica e politica del potere giudiziario e sui rapporti fra esso e gli altri poteri, nonch\u00e9 quelle sui diritti dei cittadini nei confronti del potere stesso. Gli articoli riproducono in sostanza, forse con una formulazione pi\u00f9 precisa, taluni princip\u00ee gi\u00e0 compresi nello Statuto Albertino, e non dovrebbero di conseguenza dar luogo a gravi dissensi. Richiama tuttavia l\u2019attenzione dei colleghi sugli articoli 1 e 2 che, nel definire il principio fondamentale della statualit\u00e0 della giurisdizione, contengono un accenno al potere di controllo che potr\u00e0 riconoscersi al magistrato in materia di costituzionalit\u00e0 della legge che egli deve interpretare ed applicare.<\/p><p>Fa inoltre notare che l\u2019articolo 9, riguardante la irretroattivit\u00e0 della legge penale e l\u2019abolizione della pena di morte, dovr\u00e0 probabilmente trovar posto in altra parte della Costituzione, e cio\u00e8 in quella riguardante i diritti dei cittadini. Gli articoli 10 e 11 contengono invece due disposizioni nuove per il nostro diritto: il risarcimento alle vittime degli errori giudiziari o per delitti commessi da funzionari dell\u2019ordine giudiziario e l\u2019abolizione di ogni restrizione, motivata da ragioni fiscali, nei riguardi della produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio.<\/p><p>Rileva inoltre che dissensi potranno sorgere sul capoverso dell\u2019articolo 4, concernente la conservazione degli istituti di grazia, amnistia e indulto e sulla questione dell\u2019organo a cui i relativi poteri dovranno essere affidati. Altre disposizioni di particolare importanza sono quelle contenute nell\u2019articolo 2 (capoverso) e nell\u2019articolo 8, che si riconnettono al delicatissimo problema del raccordo fra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato. Il secondo gruppo di articoli (dal 12 al 15) affronta e risolve il fondamentale problema della unicit\u00e0 della giurisdizione. Per quanto spetti alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario di stabilire quali e quanti debbano essere gli organi giudiziari e come costituiti, \u00e8 tuttavia necessario che nella Costituzione siano fissati i princip\u00ee fondamentali. L\u2019articolo 5, facente parte del primo gruppo di articoli esaminati, contiene il divieto di creare tribunali straordinari per giudicare su fatti gi\u00e0 avvenuti: il primo comma dell\u2019articolo 12 elimina le giurisdizioni speciali, le quali non sono giudici straordinari, ma giudici che, costituiti per una serie di giudizi che si prevedono come possibili nel futuro, sono tuttavia diversi dai giudici ordinari. Solo questi ultimi dovranno essere mantenuti.<\/p><p>Nel secondo comma dello stesso articolo 12 si sancisce l\u2019unicit\u00e0 della Cassazione, questione di particolare importanza in quanto la pluralit\u00e0 delle Cassazioni \u00e8 un mostruoso controsenso. Ricorda in proposito che la Cassazione, come \u00e8 sorta in Francia e come funziona in tutti gli Stati che l\u2019hanno adottata, \u00e8 un organo istituito per mantenere l\u2019unit\u00e0 dell\u2019interpretazione giurisprudenziale, e cio\u00e8 del diritto. Rappresenta quindi un grande progresso la legge del 1924 che abol\u00ec le Cassazioni regionali e le unific\u00f2. L\u2019unit\u00e0 della Cassazione, posta al vertice dello Stato, deve essere soprattutto mantenuta in un ordinamento costituzionale basato sulla autonomia regionale, come sar\u00e0 quello italiano, perch\u00e9 sar\u00e0 essa che, dando un\u2019interpretazione uniforme a quella legge comune che \u00e8 il codice di tutto lo Stato, permetter\u00e0 di contenere in un\u2019unica forma giuridica le varie tendenze al decentramento giurisprudenziale, che potrebbero essere perniciose per l\u2019unit\u00e0 del diritto.<\/p><p>Rilevando che l\u2019articolo 13 tratta del divieto di istituire organi speciali di giurisdizione e dell\u2019abolizione di quelli preesistenti, ritiene che tutti siano d\u2019accordo sul divieto di istituire nell\u2019avvenire nuove giurisdizioni speciali. Tuttavia la difficolt\u00e0 consiste, nella pratica, nel sopprimere soprattutto quelle che sono sorte nel passato e che hanno acquistato, per il loro egregio funzionamento, benemerenze di carattere storico, onde non ci si pu\u00f2 sottrarre ad una certa esitazione nell\u2019invocarne l\u2019abolizione.<\/p><p>Ricorda in proposito che le giurisdizioni speciali sorsero per ragioni di carattere sociale e giuridico, delle quali si dovrebbe tener conto ove se ne decidesse l\u2019abolizione. Una delle ragioni fondamentali fu la necessit\u00e0 di sottrarre determinate categorie di giudizi a procedure troppo lunghe e formalistiche. A questa prima difficolt\u00e0 si potrebbe ovviare stabilendo per tutti i processi norme procedurali pi\u00f9 rapide. Altra esigenza sorse dal fatto che in certe cause apparve necessario il concorso, agli effetti della decisione, di elementi aventi speciale competenza tecnica in determinate materie. Tale esigenza potrebbe essere soddisfatta con il sistema, gi\u00e0 adottato in alcuni casi, della creazione di sezioni specializzate degli organi ordinari, nelle quali, sotto la presidenza e a fianco dei magistrati, intervenisse anche un certo numero di esperti.<\/p><p>Ammessa quindi la possibilit\u00e0 di abolire le giurisdizioni speciali, resta da vedere se, tra quelle attualmente esistenti, ve ne siano alcune che debbano o meno essere mantenute. Pur avendo nella relazione posto dei punti interrogativi circa alcune eccezioni al divieto (Corte dei conti, Contenzioso tributario, Tribunali militari), egli \u00e8 per la soluzione pi\u00f9 rigorosa, e cio\u00e8 per l\u2019abolizione generale di tulle le giurisdizioni speciali. Dichiara, ad ogni modo, di essere favorevole alla soppressione delle sezioni giurisdizionali speciali del Consiglio di Stato, pur riconoscendo che quest\u2019organo ha dato, anche nel periodo fascista, innegabili prove di fermezza, di indipendenza e di attaccamento agli elevati e delicati suoi compiti.<\/p><p>A suo avviso il Consiglio di Stato dovrebbe rimanere soltanto quale organo consultivo. I consiglieri di Stato diverrebbero consiglieri di cassazione ed anche nelle Corti d\u2019appello potrebbero, per le cause tra cittadini e pubblica amministrazione, crearsi delle sezioni specializzate, i cui membri sarebbero scelti tra i consiglieri di Stato delle sezioni consultive, da trasferire nell\u2019ordine giudiziario. A tali concetti si ispira l\u2019articolo 20 del progetto da lui presentato.<\/p><p>Per quel che riguarda la Corte dei conti essa dovrebbe, a suo avviso, sussistere soltanto come organo di controllo contabile. Si dovrebbero inoltre coordinare le Commissioni delle controversie in materia tributaria con gli organi giudiziari ordinari.<\/p><p>Cos\u00ec i Tribunali militari potrebbero esser soppressi o almeno se ne potrebbe limitare il funzionamento al solo periodo di guerra.<\/p><p>Dichiara di essere fautore di misure cos\u00ec assolute, in quanto gli inconvenienti che oggi si verificano per la distinzione tra giurisdizione su diritti e giurisdizione su interessi, tra giurisdizione di merito e giurisdizione di legittimit\u00e0, e di conseguenza la difficolt\u00e0 di trovare un giudice per ogni categoria di cause, dimostrano come sia giunto il momento di riunire i due aspetti della stessa funzione giurisdizionale e di affidarli ad un magistrato unico, che altro non pu\u00f2 essere se non il giudice ordinario.<\/p><p>Passando agli articoli 14 e 15 osserva che essi regolano i rapporti fra il potere giudiziario e quello amministrativo. La materia era fino ad ora disciplinata dalla legge del 1865, che abol\u00ec i Tribunali del Contenzioso amministrativo, stabilendo che, in tutti i casi di dissidio tra cittadini e pubbliche amministrazioni per questioni di diritto soggettivo, dovevano essere giudici i Tribunali ordinari; e ci\u00f2 rappresent\u00f2 invero una tappa fondamentale nella vita costituzionale italiana. Ma, oltre a tali conflitti, potevano sorgere, fra privali e pubbliche amministrazioni, anche questioni di legittimit\u00e0, per le quali furono appunto create le giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato, che da organo affiancato alle pubbliche amministrazioni, a poco a poco si trasform\u00f2 in un varo giudice indipendente. Egli \u00e8 personalmente d\u2019avviso di far rientrare questa materia nella competenza del giudice ordinario.<\/p><p>Ricorda inoltre che nei rapporti tra pubblica amministrazione e giurisdizione si presentano molte questioni da prendere in esame: cos\u00ec quelle relative al potere del giudice di modificare od annullare gli atti amministrativi e le restrizioni di carattere amministrativo opposte in certi casi al diritto del cittadino di adire le vie giudiziarie (come il principio del <em>solve et repete<\/em> in materia tributaria, di cui propone l\u2019abolizione, ed i casi frequentemente verificatisi in periodo fascista del divieto di impugnabilit\u00e0, in via amministrativa ed in via giurisdizionale, di provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione).<\/p><p>BOZZI rileva che tale sistema non \u00e8 caduto neppure oggi in disuso, e cita ad esempio il caso della legge sull\u2019assegnazione delle terre incolte.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, circa il terzo gruppo di articoli (dal 16 al 26), rileva che in essi \u00e8 affrontato il fondamentale problema dell\u2019autogoverno della magistratura. A suo avviso, per attuare una vera indipendenza funzionale del giudice non basta l\u2019articolo 2 del suo progetto, in cui e affermato che \u00abi giudici, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge che essi applicano secondo la loro coscienza\u00bb. L\u2019articolo 16 determina, nelle linee generali, i limiti della sostanziale riforma, laddove l\u2019articolo 17 precisa quali sono gli organi amministrativi della magistratura, soggiungendo (nel seconda comma) che \u00abil Consiglio superiore della magistratura \u00e8 coadiuvato nell\u2019esercizio delle sue funzioni da apposito personale amministrativo compreso in un ruolo speciale, del quale non possono essere chiamati a far parte n\u00e9 i magistrati n\u00e9 gli altri funzionari appartenenti all\u2019ordine giudiziario\u00bb. Questa ultima disposizione \u00e8 diretta ad eliminare il cosiddetto e tanto deplorato \u00abimboscamento dei magistrati\u00bb negli uffici del Ministero.<\/p><p>L\u2019autogoverno della magistratura si esplica \u2013 secondo l\u2019articolo 16 \u2013 nel potere attribuito ad essa di compiere tutti gli atti amministrativi che attengono allo stato giuridico degli appartenenti all\u2019ordine giudiziario, nell\u2019esercizio della giurisdizione disciplinare nei loro riguardi, nonch\u00e9 nella deliberazione delle spese per il funzionamento della giustizia. In concreto, l\u2019articolo 18 detta le norme sulla disciplina della magistratura e l\u2019articolo 20 quello sul reclutamento dei magistrati.<\/p><p>Osserva in proposito che forse pi\u00f9 nessuno oggi propugna il sistema elettivo dei magistrati che, o non ha dato buoni risultati, o si \u00e8 trasformato (come \u00e8 accaduto in Svizzera) in una conferma sistematica dei magistrati eletti la prima volta. D\u2019altra parte l\u2019elezione dei magistrati rappresenta un metodo logico e coerente ove non esiste il sistema della legalit\u00e0, laddove cio\u00e8 il diritto non \u00e8 formulato e cristallizzato in leggi, ma vige il sistema del diritto libero. Ma nei Paesi europei (compresa oggi anche la Russia, che pure aveva adottato nel periodo rivoluzionario il criterio della formulazione giudiziaria del diritto) dove sussiste il principio della legalit\u00e0, per cui la politica si trasforma in diritto attraverso gli organi legislativi e i giudici debbono limitarsi all\u2019applicazione della legge, il metodo elettivo sarebbe a suo avviso un controsenso. E ci\u00f2 anche per i gradi inferiori della magistratura (pretori e conciliatori) nei cui riguardi non mancano fautori del sistema elettivo.<\/p><p>Ritiene egli fermamente che il sistema migliore per la nomina dei giudici sia quello, oggi in vigore, del concorso, in quanto solo il concorso pu\u00f2 accertare i requisiti tecnici e culturali indispensabili per il migliore espletamento delle funzioni giudiziarie. E dovr\u00e0 essere la magistratura la sola competente a bandire tali concorsi, a nominare le Commissioni esaminatrici (in cui potrebbero essere inclusi anche dei professori universitari), ad accertare l\u2019idoneit\u00e0 dei candidati e a formare la graduatoria dei vincitori. Infine, per conferire alla nomina un carattere di solennit\u00e0, essa dovrebbe avvenire con decreto del Capo dello Stato.<\/p><p>Avverte che nel primo comma dell\u2019articolo 20 \u00e8 previsto anche il caso di ammissione delle donne ai concorsi, ma soggiunge che la magistratura, la quale ha avuto conoscenza del suo progetto, approvandolo in quasi tutte le parti, si \u00e8 dichiarata nettamente contraria a tale disposizione. Lo stesso articolo 20 prevede la possibilit\u00e0 di concorsi per l\u2019ammissione a certi speciali uffici dell\u2019amministrazione della giustizia, per cui sia necessaria una competenza approfondita su determinate materie tecniche. Dichiara inoltre che i magistrati sono nominati a vita, salvo i limiti di et\u00e0 fissati dalla legge. In altra parte dell\u2019articolo 20 \u00e8 considerata infine l\u2019eventualit\u00e0 di nomine eccezionali di magistrati senza concorso, di magistrati temporanei e di magistrati onorari.<\/p><p>L\u2019articolo 21 riguarda le Corti d\u2019assise e i giudici popolari, argomento del quale dovr\u00e0 occuparsi quanto prima l\u2019Assemblea Costituente, esaminando un apposito disegno di legge sottopostole dal Governo.<\/p><p>L\u2019articolo 22 affronta l\u2019importante problema delle promozioni dei magistrati, argomento quanto delicato, in quanto \u00e8 strettamente connesso con quello dell\u2019indipendenza della magistratura. Soprattutto in questo campo, infatti, possono esercitarsi illecite inframmettenze, dalle quali occorre mettere al riparo chi amministra la giustizia. \u00c8 noto che il magistrato italiano, malgrado le difficili condizioni economiche in cui si dibatte \u00e8, per lo pi\u00f9, incorruttibile; ma non \u00e8 da escludersi il timore che coloro che sono prossimi alla promozione o al trasferimento, nelle loro sentenze si lascino guidare, pi\u00f9 che da un rigoroso senso d\u00ec giustizia, dal desiderio di procacciarsi dei titoli. N\u00e9 \u00e8 da trascurare che la pressione politica sul magistrato, specie nelle cause civili, pu\u00f2 sussistere in modo rilevante; e spesso la carriera dei magistrati pu\u00f2 dipendere da orientamenti ed influenze di organi politici. \u00c8 indispensabile pertanto che la materia degli avanzamenti e dei trasferimenti sia di esclusiva competenza degli stessi organi dell\u2019amministrazione della giustizia, in modo che i magistrati non abbiano nulla da temere o da sperare dagli uomini di Governo o da esponenti di partiti politici.<\/p><p>Ma, a suo avviso, bisognerebbe andare oltre, e riformare completamente la carriera giudiziaria, in quanto, anche affidando agli organi della magistratura le promozioni, il problema delle basse retribuzioni o il desiderio dell\u2019avanzamento non impedirebbero il verificarsi, nell\u2019interno della magistratura stessa, di quelle pressioni che si riscontrano oggi al di fuori di essa. Bisognerebbe pertanto stabilire che ai magistrati, una volta entrati nell\u2019amministrazione della giustizia, dopo un periodo di tirocinio anche pi\u00f9 lungo dell\u2019attuale, fosse attribuita una determinata retribuzione, suscettibile di periodici aumenti in relazione all\u2019anzianit\u00e0, e indipendentemente dalle funzioni esercitate. Per assegnazione dei magistrati ai vari uffici giudiziari, direttivi e speciali, si potrebbe eventualmente ricorrere ad elezioni interne. Per i gradi pi\u00f9 elevati, e specie per la Corte di cassazione, le nomine avverrebbero per cooptazione, mentre negli altri casi passaggio dalle Preture ai Tribunali e dai Tribunali alle Corti d\u2019appello le promozioni avverrebbero attraverso scrutini di merito, fondendo insieme i criteri dell\u2019anzianit\u00e0 e del merito, in base al principio che ai posti vacanti possano concorrere magistrati delle Preture o dei Tribunali che abbiano una determinata anzianit\u00e0.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione sul fatto che nell\u2019articolo 23 viene solamente riaffermato il vecchio e tradizionale principio della inamovibilit\u00e0, disciplinandolo tuttavia con norme che valgano a renderne l\u2019applicazione pi\u00f9 operante e rigorosa.<\/p><p>Passando quindi ad esaminare quello che, a suo avviso, \u00e8 il punto pi\u00f9 delicato di tutta la materia, e cio\u00e8 i rapporti fra la magistratura e il Governo, rileva che, con le norme previste, si avrebbe un corpo di magistrati completamente indipendente, il quale deciderebbe delle nomine, provvederebbe alla designazione ai vari uffici, autoeserciterebbe la disciplina e delibererebbe delle spese. Con una magistratura cos\u00ec chiusa e appartata, si potrebbero verificare conflitti con il potere legislativo o con quello esecutivo, in quanto la magistratura potrebbe, per esempio, rifiutarsi all\u2019applicazione di una legge o attribuirsi il potere di stabilire criteri generali di interpretazione delle leggi. Un caso del genere si verific\u00f2 in Francia prima della Rivoluzione e il conflitto si trascin\u00f2 a lungo tra il Governo centrale del monarca e le Corti di appello.<\/p><p>S\u2019impone pertanto la ricerca di un rimedio, per il quale possono aversi tre sistemi. Il primo \u00e8 di lasciare le cose allo stato attuale e con un Ministro della giustizia che risponda politicamente al Governo e alle Camere del buon funzionamento della giustizia. Rileva per\u00f2 che in tal caso, dovendosi attribuire al Ministro Guardasigilli determinati poteri, verrebbe meno l\u2019assoluta indipendenza della Magistratura, la quale continuerebbe ad essere controllata da un organo politico, per il tramite del Pubblico Ministero. Il secondo sistema \u00e8 di ricorrere ad una rigorosa separazione tra il potere giudiziario e quelli legislativo-esecutivo, senza alcun orbano di collegamento e con il primo Presidente della Corte di cassazione capo assoluto della magistratura. Ma anche cos\u00ec non si eliminerebbero tutti i pericoli, in quanto potrebbe sempre avvenire in astratto che il primo Presidente della Cassazione, unendosi agli altri magistrati, decidesse di rifiutarsi all\u2019applicazione di una legge. Rimane allora un terzo sistema, intermedio, da lui proposto nel suo progetto, ma per il quale dichiara di avere egli stesso dei dubbi, consistente nella creazione di un \u00abProcuratore generale commissario della giustizia\u00bb rappresentante l\u2019organo di collegamento tra Magistratura e Governo. Tale commissario avrebbe in parte la figura del magistrato, in quanto sarebbe scelto tra i Procuratori generali della Corte d\u2019appello o di Cassazione, e in parte quella di rappresentante politico, in quanto sarebbe nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Camera, prenderebbe parte alle sedute del Consiglio dei Ministri con voto consultivo e risponderebbe di fronte alle Camere del buon andamento della magistratura. Di modo che, essendo tale Commissario il capo dell\u2019organo di accusa, con potere disciplinare sui magistrati, ove si verificassero nell\u2019interno del corpo giudiziario inconvenienti di carattere politico, a lui potrebbe far carico di non aver saputo esercitare le sue funzioni. Qualche cosa di simile si ha nell\u2019ordinamento inglese, con qualche differenziazione che potrebbe essere indicata, ove l\u2019argomento dovesse essere approfondito.<\/p><p>Ritiene che rispetto agli inconvenienti che le altre due soluzioni indubbiamente presentano, questa terza possa essere presa in considerazione, anche perch\u00e9, personalmente, non \u00e8 del tutto favorevole a concedere alla Magistratura il massimo dell\u2019indipendenza. In un momento particolarmente delicato come l\u2019attuale, in un regime che, essendo sorto da poco e dovendo consolidarsi in un certo numero di anni, ha bisogno della assoluta fedelt\u00e0 di tutti i suoi organi, potrebbe essere pericoloso riconoscere alla Magistratura un\u2019autonomia assoluta, quando sulla fedelt\u00e0 del corpo giudiziario alla Repubblica possono ancora nutrirsi dei dubbi.<\/p><p>Conclude rilevando che l\u2019ultimo argomento su cui ritiene necessario richiamare l\u2019attenzione dei colleghi \u00e8 quello prospettato nell\u2019articolo 24, e cio\u00e8 l\u2019iscrizione dei magistrati a partiti politici. La questione \u00e8 fra le pi\u00f9 discusse anche in seno alla stessa Magistratura. Mentre non mancano le ragioni che farebbero propendere per concedere una tale possibilit\u00e0 ai magistrati, in quanto cittadini come tutti gli altri e come tali aventi diritto ad avere opinioni politiche, specie nel nostro Paese in cui il voto politico \u00e8 obbligatorio, ne esistono in contrario validissime altre che sconsiglierebbero tale concessione. La giustizia deve dare ai giudicabili un senso di assoluta tranquillit\u00e0; ed essa non potr\u00e0 esistere invece in chi, appartenendo ad un partito politico, si trover\u00e0, specie nei centri minori, di fronte ad un giudice iscritto a un partito diverso. Inoltre, in un ordinamento come il nostro, in cui la politica deve sfociare negli organi legislativi, che sono incaricati di trasformarla in diritto, il diritto stesso, quando viene affidato al magistrato per la sua applicazione, deve essere da lui visto solamente come tale e non come era prima di divenirlo, quando cio\u00e8 era ancora politica. Per tali considerazioni egli si dichiara perplesso ed incerto fra le due soluzioni.<\/p><p>PRESIDENTE ringrazia l\u2019onorevole Calamandrei della sua esauriente esposizione ed invita l\u2019onorevole Leone ad illustrare la sua relazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dopo aver rilevato che su alcuni punti delle tre relazioni vi \u00e8 accordo perfetto e dopo aver dichiarato di confermare quanto sui vari problemi ha gi\u00e0 esposto nella sua relazione a stampa, soggiunge che risponder\u00e0 brevemente all\u2019onorevole Calamandrei, seguendo l\u2019ordine degli articoli da lui proposti.<\/p><p>In linea di massima dichiara di consentire nelle proposte contenute nel primo gruppo di articoli (dall\u2019l all\u201911), riservandosi di fare qualche osservazione particolare quando essi verranno in discussione. Desidera tuttavia soffermarsi brevemente sulla irrevocabilit\u00e0 del giudicato, considerata all\u2019articolo 4, riconoscendo la necessit\u00e0 che essa sia fissata con una norma costituzionale. Rileva per altro l\u2019opportunit\u00e0 che nel primo comma sia inclusa l\u2019ipotesi, gi\u00e0 contemplata nel Codice vigente, della legge abrogativa in materia penale.<\/p><p>Nei riguardi del secondo comma, mentre ritiene che debba essere conservato l\u2019istituto della grazia come potere del Capo dello Stato, sostiene la necessit\u00e0 dell\u2019abolizione dell\u2019amnistia. Indipendentemente dalla concezione attuale, secondo la quale l\u2019amnistia appare come un\u2019elargizione che, in speciali circostanze fauste od infauste per il Paese, viene concessa dal Capo dello Stato (por cui, in caso di conservazione dell\u2019istituto, \u00e8 del parere che il potere di amnistia debba essere attribuito al legislativo), osserva che non convince, n\u00e9 sul piano politico n\u00e9 su quello strettamente giuridico, che in un certo momento lo Stato (potere esecutivo o legislativo: il problema sotto questo aspetto non muta) possa togliere carattere di reato ad un fatto che nel momento in cui fu commesso tale carattere rivestiva.<\/p><p>Un solo motivo pu\u00f2 giustificare tale intervento dello Stato; ed \u00e8 la considerazione di situazioni nelle quali un fatto \u2013 per intervento di nuove condizioni o di nuove visioni politico-criminali, o per nuova interpretazione delle condizioni che legittimarono la qualificazione di un fatto come reato \u2013 non presenti pi\u00f9 le caratteristiche del reato (cio\u00e8 le caratteristiche dell\u2019antisocialit\u00e0). Ma a queste situazioni corrisponde una ben altra forma di disciplina giuridica: la legge abrogativa, la quale, secondo il Codice vigente (perfettamente aderente in questo punto alla tradizione) investe perfino il giudicato, producendo pertanto un effetto perfettamente identico (se anche non pi\u00f9 largo) all\u2019amnistia.<\/p><p>Eccettuato tale caso, l\u2019amnistia non pu\u00f2 esprimere altra esigenze che quella di rinunzia, da parte dello Stato, al suo diritto all\u2019esecuzione della pena (i fini sono indifferenti: pacificazione del Paese, difficolt\u00e0 di giudicare una massa di reati germinata da un particolare terreno politico o sociale, esaltazione di un evento fausto o perdono in seguito ad un evento infausto). Orbene, a tale esigenza corrisponde in maniera perfetta l\u2019istituto dell\u2019indulto, che estingue la pena (rinunzia dello Stato alla pena) e non il reato.<\/p><p>A suo avviso, lo Stato \u2013 e pi\u00f9 precisamente ciascuno dei poteri in cui la sovranit\u00e0 statale si snoda \u2013 non pu\u00f2 togliere <em>ex post<\/em> ad un fatto il carattere di reato (tranne nell\u2019ipotesi esaminata della legge abrogativa); ma pu\u00f2 rinunziare solo alla pena.<\/p><p>Ci\u00f2 indipendentemente dalle non facilmente regolabili questioni applicative, tra cui in particolare segnala quella della rinunziabilit\u00e0 o meno dell\u2019amnistia, riuscendo egualmente insoddisfacenti la soluzione positiva o quella negativa.<\/p><p>A proposito del diritto al risarcimento dei danni per errori giudiziari o per delitti commessi da funzionari giudiziari, di cui si occupa l\u2019articolo 10 delle proposte Calamandrei, \u00e8 egli pure dell\u2019avviso che il principio debba trovar posto nella Costituzione.<\/p><p>Circa il secondo gruppo di articoli (dal 12 al 15), dichiara di condividere il pensiero dell\u2019onorevole Calamandrei e dell\u2019onorevole Patricolo sulla unit\u00e0 della giurisdizione. Innanzi tullo, il frazionamento potrebbe prestarsi a pressioni di carattere politico e a sollecitazioni di carattere extragiudiziario. In secondo luogo, la pluralit\u00e0 delle giurisdizioni crea per il cittadino incertezze nei riguardi dei suoi giudici. Concorda anche sull\u2019abolizione delle giurisdizioni straordinarie speciali precostituite per determinati conflitti giudiziari in rapporto alle persone e alle materie. Tuttavia, se talune di esse dovessero essere mantenute, propenderebbe per la conservazione del Consiglio di Stato, che ha reso ottimi servigi, e della Corte dei conti.<\/p><p>\u00c8 favorevole alla soppressione dei Tribunali militari che, a suo avviso, potevano trovare una giustificazione quando il Paese aveva una imponente organizzazione militare, non oggi invece, date le modeste proporzioni a cui il nostro esercito dovr\u00e0 essere ridotto. A parte le difficolt\u00e0 derivanti dalla ampiezza della giurisdizione dei Tribunali militari, destinate ad accrescersi con la riduzione dell\u2019esercito (ampiezza destinata a sacrificare il necessario contatto tra giudice e parte), osserva che la giustizia militare \u00e8 composta tutta di elementi militari, a partire dal Presidente, i quali non offrono certo i necessari requisiti di competenza tecnica giuridica. L\u2019esistenza di un Codice penale militare non comporta di conseguenza la necessit\u00e0 di un giudice speciale; e se la giurisdizione militare pot\u00e9 giustificarsi in passato come una conquista della casta militare per poter amministrare la giustizia nei confronti dei propri elementi, non ha pi\u00f9 ragione d\u2019essere in uno Stato democratico, nel quale tutti i cittadini debbono avere un\u2019unica giurisdizione. Ritiene piuttosto che si potrebbero creare, nella giurisdizione comune, delle sezioni speciali in cui i militari, intervenendo come componenti del collegio, porterebbero il loro contributo tecnico.<\/p><p>In proposito richiama l\u2019attenzione su una questione di particolare gravit\u00e0, e cio\u00e8 sul fatto che nei giudizi avanti il Tribunale militare recentemente istituito per i delitti di rapina e di estorsione, non \u00e8 ammesso alcun diritto di impugnativa. Pur riconoscendo la gravit\u00e0 dei suddetti reali, ritiene inammissibile che mentre per il delitto di ingiuria esistono in Italia tre gradi di giurisdizione, per il delitto di rapina, che pu\u00f2 comportare la pena di morte, non sia possibile impugnare la sentenza neanche per difetto di giurisdizione. Per ovviare a tanta enormit\u00e0, propone l\u2019introduzione di una nonna transitoria che sancisca, con effetto retroattivo, il diritto di impugnativa nelle giurisdizioni speciali straordinarie, almeno presso la Corte di cassazione.<\/p><p>A proposito delle Corti di assise, delle quali si vorrebbe, da parte del Governo, affrettare il ripristino, osserva che, essendo la materia tipicamente costituzionale, ed essendo la Costituzione in via di elaborazione, ogni decisione al riguardo da parte del Governo sarebbe contraria alla legge che regola i rapporti tra l\u2019Assemblea Costituente e il Governo. Propone ad ogni modo per l\u2019inquadramento unitario della Costituzione che il Presidente della Sezione chieda in Assemblea plenaria la sospensione della discussione su questa particolare materia.<\/p><p>BOZZI fa osservare che l\u2019Assemblea plenaria della Costituente, quando sar\u00e0 chiamata a procedere all\u2019esame dell\u2019apposito progetto elaborato dal Governo, potr\u00e0 decidere sulla questione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, non ritiene ammissibile discutere ed approvare separatamente leggi che sono frammenti della Costituzione.<\/p><p>TARGETTI crede che ci\u00f2 non rientri nei compiti della Sottocommissione e che la questione possa essere sollevata soltanto in Assemblea plenaria.<\/p><p>PRESIDENTE suggerisce di trasmettere all\u2019Assemblea plenaria un estratto del verbale della riunione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara comunque di essere contrario alla ricostituzione delle Corti d\u2019assise, non ritenendo che debbano esistere giudici diversi a seconda della gravit\u00e0 del reato e della misura della pena.<\/p><p>Concorda sull\u2019articolo 15, essendo convinto che sia necessario fissare in una norma costituzionale che lo Stato non pu\u00f2 sottoporre ad alcuna condizione l\u2019esperimento di qualsiasi azione giudiziaria. Si dichiara invece perplesso nei riguardi delle proposte dell\u2019onorevole Calamandrei circa la soggezione della pubblica amministrazione alla giurisdizione ordinaria, in quanto il problema \u00e8 connesso a quello delle giurisdizioni amministrative.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019ultimo gruppo di articoli (dal 16 al 20), \u00e8 d\u2019accordo sul problema dell\u2019autogoverno della magistratura, ritenendo che sia nei desideri di tutti avere un potere giudiziario realmente indipendente. Concorda anche nel rivendicare alla Magistratura le nomine e le promozioni dei giudici, la giurisdizione disciplinare e l\u2019organizzazione amministrativa. Sull\u2019abolizione della distinzione dei magistrati secondo criteri gerarchici, alla quale \u00e8 favorevole, si richiama a quanto ha osservato nella sua relazione circa la necessit\u00e0 di questa essenziale riforma. L\u2019ordinamento giudiziario del 1941 parlava di gradi della magistratura. Questa nomenclatura rispecchiava una visione gerarchica, che \u00e8 incompatibile con l\u2019essenza della funzione del potere giudiziario. La diversit\u00e0 di sfera giurisdizionale non pu\u00f2 identificarsi con la diversit\u00e0 di potere. \u00c8 canone universalmente accettato dalla dottrina quello dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione: potere giudiziario in senso pieno ed assoluto \u00e8 quello del conciliatore, come quello della Corte di cassazione. Da ci\u00f2 discende il ripudio del concetto gerarchico del potere giudiziario e la conseguente esclusione di una ripartizione per gradi. In conformit\u00e0 a tale principio, conviene introdurre una visione nuova del potere giudiziario, che va pertanto distinto in organi e non in gradi. Fa osservare che con ci\u00f2 si tende soprattutto a realizzare l\u2019indipendenza da qualsiasi forza estranea al potere giudiziario per quanto attiene all\u2019organizzazione delle promozioni e ad attuare lo sganciamento del corpo giudiziario dalla gerarchia degli altri impiegati dello Stato. Si \u00e8 infatti sempre temuto il fenomeno che i funzionari statali possano basare le loro, sia pur giuste, rivendicazioni sul trattamento economico della Magistratura. Concedendo l\u2019autogoverno finanziario al potere giudiziario, ci\u00f2 non si verificherebbe pi\u00f9, in quanto vi sarebbero soltanto degli organi del potere giudiziario con funzioni diverse.<\/p><p>Dichiara inoltre di essere contrario alla elettivit\u00e0 delle magistrature inferiori dato che il giudice delle cause di scarsa importanza \u00e8 di norma un giudice prevalentemente locale e come tale il pi\u00f9 suscettibile di influenze e pressioni. In pi\u00f9, \u00e8 necessario che questo giudice sia un tecnico, di carriera. La giurisdizione equitativa \u00e8 pi\u00f9 delicata delle altre, in quanto consente di spaziare in una sfera di potere discrezionale che presuppone una maggiore coscienza giuridica e un alto senso di responsabilit\u00e0; requisiti quelli che difficilmente possono trovarsi nei giudici elettivi. Dichiara inoltre di essere contrario alla magistratura onoraria, sia pure di grado inferiore, e di ritenere preferibile avere dei giudici conciliatori di carriera, pur riconoscendo che ci\u00f2 comporterebbe un aggravio finanziario per lo Stato; preferibile anche perch\u00e9 ci\u00f2 potrebbe contribuire alla risoluzione del problema della disoccupazione dei laureati in discipline giuridiche.<\/p><p>Passando ad esaminare il problema del collegamento fra potere giudiziario e Governo, osserva che con nessuno dei congegni prospettati dall\u2019onorevole Calamandrei si elimina il pericolo che la Magistratura possa trovarsi in concilio con gli altri poteri. Nel suo progetto (art. 8), sganciata la Magistratura giudicante dal Ministro Guardasigilli, si prospetta l\u2019ipotesi del Primo Presidente della Corte di cassazione che esercita l\u2019alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e sugli organi giudicanti. Ritiene che questo potrebbe essere il sistema migliore, in quanto verrebbe a scindere completamente il potere giudiziario da quello esecutivo. Il congegno proposto dall\u2019onorevole Calamandrei non \u00e8 in realt\u00e0 molto diverso dal suo. Il punto di disaccordo riguarda il Pubblico Ministero, che nelle sue proposte assumerebbe il netto carattere di organo del potere esecutivo. Il Pubblico Ministero rappresenta, per quanto attiene alla sua funzione di promuovere l\u2019azione penale e di vigilanza nel processo, lo Stato nel suo diritto soggettivo di punire, con poteri che sono talvolta superiori a quelli dello stesso giudice. \u00c8 quindi difficile precisarne la natura perch\u00e9, ove si considerino prevalentemente le sue funzioni giudiziarie, egli appare organo del potere giudiziario; mentre, se si riguardano i suoi poteri concernenti l\u2019iniziativa nel processo penale e la direzione della polizia giudiziaria, appare come organo di quello esecutivo. A suo avviso \u00e8 indispensabile creare un maggiore e pi\u00f9 diretto contatto fra il Pubblico Ministero e la polizia, la quale deve essere alle sue dirette dipendenze, agli effetti delle indagini che egli deve promuovere. Occorre cio\u00e8 conservare al Pubblico Ministero la tipica funzione di <em>dominus<\/em>, ossia di promotore della azione penale. In tal modo, dal punto di vista giuridico-penale, sar\u00e0 ricondotto il Pubblico Ministero entro i suoi propri limiti, o si preciser\u00e0 di pi\u00f9 la sua funzione di organo del potere esecutivo in quanto, nella <em>notitia criminis<\/em> o nell\u2019accusa, egli rappresenter\u00e0 lo Stato.<\/p><p>Concludendo sull\u2019argomento, fa presente che la preoccupazione, condivisa anche da molti magistrati, \u00e8 certo quella di rendere costoro indipendenti, ma non assolutamente distaccati dalla vita dello Stato. Mentre il progetto dell\u2019onorevole Patricolo tende a creare un distacco netto tra Magistratura e Governo, nel suo e in quello dell\u2019onorevole Calamandrei vi \u00e8 il tentativo di conciliare le due esigenze. A suo avviso \u00e8 necessario affrontare con pieno senso di responsabilit\u00e0 tale grave problema, per non correre il rischio di dare al Paese un potere giudiziario che o non sia sufficientemente indipendente, come \u00e8 invece da tutti auspicato, o lo sia a tal punto da restare avulso dalla vita della Nazione.<\/p><p>A su avviso, il Pubblico Ministero pu\u00f2 servire proprio da tramite o organo di collegamento tra potere esecutivo e potere giudiziario: in quanto promotore dell\u2019azione penale (e, nei limiti della funzione, partecipe allo sviluppo del processo) e in quanto promotore del procedimento disciplinare a carico di magistrati, il Pubblico Ministero che \u2013 com\u2019\u00e8 chiarito nella relazione scritta, tornerebbe ad essere espressione del potere esecutivo \u2013 rappresenta presso il potere giudiziario l\u2019organo di iniziativa e di controllo dello Stato.<\/p><p>In conclusione, il sistema del Relatore si presenta organicamente cos\u00ec: potere giudiziario indipendente (autogoverno anche finanziario) con, al sommo dell\u2019organizzazione, il Presidente della Corte di cassazione ed il Consiglio superiore; inclusione in tale Consiglio anche di elementi eletti dalle due Camere, in modo da stabilire un primo punto di collegamento del potere giudiziario con gli altri poteri; Pubblico Ministero, privato di quelle attuali attribuzioni che lo accostano al potere giudiziario, in funzione di organo del potere esecutivo, come tale alle dipendenze del Ministro della giustizia, in modo da stabilire un secondo punto di collegamento con gli altri poteri.<\/p><p>\u00c8 naturale che, se si accetta tale disciplina del Pubblico Ministero, pur ribadendo nella Costituzione il principio della legalit\u00e0, pubblicit\u00e0, ineluttabilit\u00e0 dell\u2019azione penale, occorrer\u00e0 esaminare l\u2019ipotesi della mancata attivazione del processo penale. Per tale ipotesi \u2013 che nella relazione scritta \u00e8 rimasta volutamente nell\u2019ombra, per dar modo di approfondirla in caso di accettazione della natura di organo del potere esecutivo nel Pubblico Ministero \u2013 si profilano due soluzioni: o, mediante il ripudio del canone <em>ne procedat judex ex officio<\/em>, consentire al giudice, in caso di inerzia del Pubblico Ministero, di promuovere l\u2019azione penale; ovvero rimandare alla disciplina della responsabilit\u00e0 dei funzionari dello Stato per la loro attivit\u00e0 dolosa o colposa la soluzione del delicato problema.<\/p><p>Dichiara poi di condividere l\u2019idea dell\u2019onorevole Calamandrei di inserire nella Costituzione il divieto per i magistrati di appartenere a partiti politici, in quanto non basta che il giudice sia indipendente, ma occorre che tale egli sempre appaia. E ci\u00f2 soprattutto in considerazione delle esigenze della cosiddetta disciplina di partito, che va rafforzandosi sempre pi\u00f9 e che potrebbe talvolta mettere il magistrato nel pi\u00f9 grave imbarazzo. Propone inoltre che analogo divieto sia stabilito per l\u2019appartenenza ad associazioni segrete, le quali, dal punto di vista vincolativo, sono anche pi\u00f9 rigide che non la disciplina di partito e che, nella maggior parte dei casi, hanno finalit\u00e0 politiche.<\/p><p>TARGETTI obietta che praticamente la proposta non \u00e8 attuabile, trattandosi di organizzazioni segrete.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che sia sufficiente sancire il divieto ed affidarsi alla coscienza dei magistrati.<\/p><p>Sottopone infine all\u2019attenzione dei colleghi gli articoli finali (16-21) del suo progetto, i quali, pur non concernendo materie di competenza della Sottocommissione, dovrebbero essere, a suo avviso, inseriti nella Costituzione. Si tratta di un complesso di norme che disciplinano le garanzie del cittadino di fronte al potere giudiziario. L\u2019articolo 16 stabilisce che non vi debbono essere limiti all\u2019esercizio del diritto del cittadino di agire in sede giudiziaria; l\u2019articolo 17 fissa l\u2019identit\u00e0 di giurisdizione per tutte le cause; l\u2019articolo 18 sancisce l\u2019obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali; l\u2019articolo 19 stabilisce la pubblicit\u00e0 dei procedimenti penali, mentre l\u2019articolo 20 fissa il diritto delle parti all\u2019assistenza di un difensore.<\/p><p>TARGETTI, riferendosi all\u2019autonomia della Magistratura, rileva che l\u2019onorevole Leone ha, nella sua relazione, accennato alla composizione di un Consiglio superiore, di cui alcuni membri dovrebbero essere eletti dalla Assemblea nazionale. Chiede all\u2019onorevole Calamandrei come egli intenda la questione, dato che nella sua relazione non se ne parla.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, riconoscendo che effettivamente si tratta di una lacuna, dichiara che, a suo avviso, il Consiglio dovrebbe essere composto esclusivamente di magistrati.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, precisa che nel suo progetto \u00e8 prevista l\u2019immissione nel Consiglio superiore di elementi politici in senso ampio, allo scopo di creare un maggior coordinamento tra i vari poteri.<\/p><p>La seduta termina alle 12.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Intervenuto, in sostituzione dell\u2019onorevole Patricolo, l\u2019onorevole<\/em> Castiglia.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Farini, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 1. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 5 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Patere giudiziarie (Discussione) Presidente \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Leone, Relatore \u2013 Bozzi \u2013 Targetti. La seduta comincia alle 9.15. 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