{"id":5281,"date":"2023-10-15T23:29:52","date_gmt":"2023-10-15T21:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5281"},"modified":"2023-11-12T11:21:09","modified_gmt":"2023-11-12T10:21:09","slug":"mercoledi-4-dicembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5281","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 4 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5281\" class=\"elementor elementor-5281\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9b37cec elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9b37cec\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-999e3ee\" data-id=\"999e3ee\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-758d98e elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"758d98e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461204sed058ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c6fe7c5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c6fe7c5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>58.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 4 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cappi \u2013 Laconi \u2013 perassi \u2013 mannironi \u2013 mortati \u2013 nobile \u2013 Uberti \u2013 Fabbri \u2013 Tosato \u2013 Fuschini \u2013 Ravagnan \u2013 La Rocca \u2013 Targetti \u2013 Lami Starnuti \u2013 Lussu \u2013 Zuccarini \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Bordon \u2013 Bozzi \u2013 Vanoni \u2013 Conti \u2013 Codacci Pisanelli.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.35.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE comunica il testo di un articolo aggiuntivo 12-<em>bis<\/em>, proposto dall\u2019onorevole Mannironi;<\/p><p>\u00abIl diritto di impugnativa (di cui al precedente articolo) \u00e8 riconosciuto anche alla Regione, contro quelle leggi nazionali che si ritengano lesive dei diritti costituzionali della stessa Regione. L\u2019Alta Corte costituzionale, cui spetta di decidere, potr\u00e0, se richiesta, sospendere l\u2019esecutivit\u00e0 della legge impugnata\u00bb.<\/p><p>CAPPI lo ritiene superfluo, dal momento che vi \u00e8 un\u2019Alta Corte costituzionale alla quale tutti possono ricorrere, comprese le Regioni.<\/p><p>LACONI \u00e8 contrario alla proposta Mannironi che, a suo parere, non solo \u00e8 superflua, ma tenderebbe a porre in rilievo una specie di parit\u00e0 tra la Regione e lo Stato che gli sembra completamente fuori luogo.<\/p><p>PERASSI non crede sia da accogliere questo articolo aggiuntivo, soprattutto perch\u00e9 il diritto di impugnativa di cui parla il proponente non si vuol riferire al periodo di formazione delle leggi regionali di cui all\u2019articolo precedente, ma ad una legge dello Stato gi\u00e0 fatta. Ritiene che il problema potr\u00e0 essere risolto quando si discuter\u00e0 della competenza dell\u2019Alta Corte costituzionale.<\/p><p>MANNIRONI ritira l\u2019articolo aggiuntivo, riservandosi di ripresentarlo in altra sede.<\/p><p>MORTATI si domanda se \u2013 nell\u2019articolo 12 \u2013 parlandosi di leggi, si sia inteso riferirsi alle leggi in senso stretto o all\u2019attivit\u00e0 normativa in senso generico: perch\u00e9 sarebbe d\u2019opinione che, per i regolamenti delegati di cui all\u2019articolo <em>4<\/em>&#8211;<em>ter<\/em>, si debba seguire la stessa procedura delle leggi: non cos\u00ec, invece, per i regolamenti interni della Regione.<\/p><p>NOBILE, per le considerazioni gi\u00e0 altra volta espresse, vorrebbe compresi tra quelli che debbono essere sottoposti all\u2019approvazione degli organi centrali, tutti i regolamenti che le Regioni fanno anche per le proprie leggi e, subordinatamente, i regolamenti che concernono la sicurezza pubblica o comunque l\u2019interesse nazionale.<\/p><p>UBERTI non crede sia il caso di appesantire eccessivamente la Costituzione, introducendovi una disposizione esplicita anche per i regolamenti, perch\u00e9 in sostanza il regolamento non \u00e8 che la esecuzione pratica di norme legislative che sono, in quanto tali, gi\u00e0 contemplate nell\u2019articolo.<\/p><p>FABBRI, considerato che la questione sollevata dall\u2019onorevole Mortati involge un principio di giustizia amministrativa, preferirebbe rimandarne la soluzione a quando saranno stabiliti gli organi della giustizia amministrativa nell\u2019ambito della Regione e determinate le loro funzioni; ma se si tratta dell\u2019accertamento preventivo che il Governo fa, non \u00e8 d\u2019opinione di appesantire la procedura per la formazione di tali regolamenti, pur ritenendo necessaria una garanzia contro la loro incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che la pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> ed il controllo da parte dello Stato debbano effettuarsi soltanto per le leggi della Regione: nessun intervento dello Stato crede sia necessario per i regolamenti di leggi emanate dalla Regione e tanto meno la loro pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> dello Stato.<\/p><p>TOSATO, escludendo i regolamenti esecutivi di leggi regionali, vorrebbe esteso agli altri regolamenti la disamina e il controllo da parte dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE, per evitare che si creino situazioni contraddittorie nelle varie Regioni, ritiene che lo Stato debba avere una possibilit\u00e0 di controllo sui vari regolamenti la cui emanazione \u00e8 delegata alla Regione; non trova quindi eccessivo che la procedura si svolga allo stesso modo di quella stabilita per le leggi della Regione. Chiarisce che, secondo la proposta Mortati, la procedura stabilita per le leggi deve essere seguita anche per i regolamenti delegati di cui all\u2019articolo <em>4<\/em>&#8211;<em>ter<\/em>.<\/p><p>NOBILE propone un emendamento nel senso che tale procedura valga per tutti i regolamenti che le Regioni fanno anche per le proprie leggi. Subordinatamente, un secondo emendamento in base al quale la procedura stessa valga per quelli che riguardano la sicurezza pubblica o comunque l\u2019interesse nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la proposta Mortati cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abLa procedura stabilita per la pubblicazione e l\u2019impugnativa delle leggi deve essere seguita anche per i regolamenti delegati di cui all\u2019articolo <em>4<\/em>&#8211;<em>ter<\/em>\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, riferendosi ad eventuali situazioni d\u2019urgenza, ritiene che esse possano suggerire una procedura abbreviata per la pubblicazione delle leggi, purch\u00e9 il Governo sia posto nella possibilit\u00e0 di dare il suo consenso espresso senza attendere il compimento del termine ordinario previsto per la pubblicazione stessa. Propone perci\u00f2 il seguente comma aggiuntivo:<\/p><p>\u00abOve l\u2019Assemblea Regionale dichiari l\u2019urgenza di una legge da essa approvata, si pu\u00f2 procedere alla pubblicazione di questa prima del decorso del termine di cui all\u2019articolo &#8230; se il Governo dello Stato dia il suo consenso espresso\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI chiede chiarimenti sulla parola \u00abespresso\u00bb e circa la pubblicazione della legge.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che \u00abespresso\u00bb vuol significare \u00abesplicito\u00bb e che la legge sar\u00e0 pubblicata sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/p><p>Mette poi in votazione questo comma aggiuntivo all\u2019articolo 12 proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dovendosi ora passare all\u2019articolo 13, avverte che l\u2019onorevole Mortati propone di abbinarne la discussione a quella dell\u2019articolo 15.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>D\u00e0 lettura di questi due articoli nel testo del Comitato.<\/p><p>Art. 13. \u2013 \u00abIl Presidente della Repubblica potr\u00e0 sciogliere l\u2019Assemblea Regionale ove questa assuma atteggiamenti contrari all\u2019interesse nazionale ed in caso di gravi e reiterate violazioni della legge.<\/p><p>\u00abLa dissoluzione deve essere disposta con suo decreto motivato, su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale.<\/p><p>\u00abIn tal caso nomina un Commissario il quale indir\u00e0 le nuove elezioni entro tre mesi dalla pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>del decreto di scioglimento dell\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>Art. 15. \u2013 \u00abQuando il Presidente della Deputazione regionale assuma atteggiamenti contrari all\u2019interesse nazionale o compia gravi e reiterate violazioni di legge, il Governo centrale ha facolt\u00e0 di segnalare il caso all\u2019Assemblea Regionale perch\u00e9 provveda alla sostituzione del Presidente.<\/p><p>\u00abQualora l\u2019Assemblea non provveda, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 ricorrere al provvedimento della dissoluzione ai sensi dell\u2019articolo 13\u00bb.<\/p><p>MORTATI propone le seguente formulazione in cui sono riuniti gli articoli 13 e 15.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 essere disposto lo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale, quando questa assuma atteggiamenti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale o compia gravi e reiterate violazioni delle leggi generali o regionali, ed altres\u00ec nel caso che essa, nonostante la segnalazione fattale dal Governo dello Stato, non provveda alla sostituzione della Deputazione regionale o del suo Presidente, i quali si siano resi responsabili di analoghi atti o violazioni.<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 effettuato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su parere conforme del Senato, emesso a maggioranza assoluta dei suoi membri e con l\u2019astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.<\/p><p>\u00abCon lo stesso atto, che dispone lo scioglimento, si provveder\u00e0 alla nomina di una Commissione straordinaria presieduta dal Commissario regionale e composta di quattro cittadini, eleggibili all\u2019Assemblea Regionale. La Commissione indir\u00e0 le nuove elezioni dell\u2019Assemblea entro due mesi dalla pubblicazione dell\u2019avviso di scioglimento sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>\u00bb.<\/p><p>CAPPI approva sostanzialmente la proposta dell\u2019onorevole Mortati, ma trova troppo generica e pericolosa la frase \u00abassuma atteggiamenti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb e ne propone la soppressione.<\/p><p>Inoltre, poich\u00e9 ritiene complicata la norma che, in caso di scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale, l\u2019Amministrazione della Regione venga affidata ad una Commissione presieduta dal Commissario regionale, preferirebbe che si lasciasse il Commissario, invece della Commissione, aggiungendo per\u00f2 che esso dovr\u00e0 compiere solo atti di ordinaria amministrazione ed indire le nuove elezioni nel termine di tre mesi.<\/p><p>RAVAGNAN, pur ritenendo implicito che l\u2019apprezzamento degli atteggiamenti dell\u2019Assemblea Regionale come contrari all\u2019interesse nazionale debba spettare al Presidente della Repubblica, dichiara che ci\u00f2 gli sembra un anticipo ad una discussione sui poteri del Capo dello Stato. Pensa che ad ogni modo di tale facolt\u00e0 questi dovrebbe far uso dopo un voto conforme della Prima Camera. A suo parere poi le \u00abgravi e reiterate violazioni delle legge dovrebbero essere constatate dalla Suprema Corte costituzionale. Quanto all\u2019organo che deve dare parere sulla dissoluzione dell\u2019Assemblea Regionale, nota che il Consiglio di Stato entra qui come cosa nuova e non ne approva l\u2019intervento.<\/p><p>LA ROCCA vorrebbe fosse chiarito chi \u00e8 che giudica in fatto di atteggiamenti contrari all\u2019interesse nazionale; e se, come sembra, sar\u00e0 il Presidente della Repubblica, domanda se egli \u00e8 solo a giudicare o se avr\u00e0 bisogno del parere di altro organo e di quale. Non approva l\u2019inciso \u00abatteggiamenti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb e trova forte anche la frase \u00abgravi e reiterate violazioni di leggi\u00bb; gli sembra sufficiente una pura e semplice violazione di legge per richiamare all\u2019ordine la Regione.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 d\u2019accordo nel sostituire l\u2019inciso \u00abcontrari all\u2019interesse nazionale\u00bb con l\u2019altro: \u00abcontrari all\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb \u00e8 pensa che si potrebbe anche omettere l\u2019aggettivo: \u00abreiterate\u00bb, limitandosi a \u00abgravi violazioni\u00bb. Prospetta poi l\u2019ipotesi di un\u2019Assemblea Regionale che non procedesse all\u2019elezione dei suoi organi e ritiene che in tal caso il Presidente della Repubblica dovrebbe procedere senz\u2019altro allo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale.<\/p><p>LACONI osserva come questo articolo debba riferirsi unicamente all\u2019opera dell\u2019Assemblea Regionale, ad un\u2019azione di governo, cio\u00e8, che essa compirebbe in violazione alle leggi dello Stato: gli sembrano perci\u00f2 eccessive le condizioni richieste per il suo scioglimento. Ritiene che basterebbe una sola di tali violazioni, ma ad ogni modo propone che invece di dire: \u00abgravi e reiterate violazioni di legge\u00bb, si dica: \u00abgravi o reiterate\u00bb.<\/p><p>Crede poi che una valutazione di merito nei riguardi dell\u2019unit\u00e0 nazionale o degli interessi nazionali violati dovrebbe essere compiuta non dal Consiglio di Stato, di cui non vede ancora ben precisata la figura e la funzione, e neppure dall\u2019Alta Corte costituzionale, ma dall\u2019Assemblea Nazionale, unica rappresentante genuina della sovranit\u00e0 popolare e organo supremo veramente democratico che coordina tutte le attivit\u00e0 regionali.<\/p><p>Desidera infine sia chiarito se la designazione dei quattro cittadini eleggibili all\u2019Assemblea Regionale debba esser fatta dal Governo, oppure personalmente dal Capo dello Stato.<\/p><p>MORTATI ritiene che tale designazione debba esser fatta dal Governo; del resto, anche se fosse fatta dal Presidente della Repubblica, questi agirebbe su iniziativa del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>LAMI STARNUTI accetta la proposta dell\u2019onorevole Mortati, che demanda il parere per lo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale al Senato, il quale, oltre tutto, a differenza del Consiglio di Stato, \u00e8 un corpo elettivo: gli sembra eccessivo richiedere il parere dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>D\u00e0 poi ragione della frase: \u00abin caso di gravi e reiterate violazioni della legge\u00bb, che fu da lui proposta in seno al Comitato per le autonomie locali perch\u00e9, difensore convinto di queste autonomie, egli \u00e8 in massima contrario allo scioglimento degli Enti locali, a meno che non vi sia una ripetuta violazione della legge. Dicendo: \u00abgravi\u00bb, si vuole con ci\u00f2 intendere una condotta intenzionale, volontaria dell\u2019Assemblea Regionale o dell\u2019ente locale: una pura violazione della legge, come ad esempio la convocazione dell\u2019Assemblea senza il rispetto dei termini, non potrebbe bastare. Non ritiene sufficiente una sola violazione, a meno che non sia gravissima. Pu\u00f2 quindi, al massimo, consentire che si sopprima l\u2019aggettivo \u00abreiterate\u00bb, purch\u00e9 sia chiaro che queste violazioni debbono essere ripetute successivamente da parte dell\u2019Assemblea Regionale.<\/p><p>Circa l\u2019espressione: \u00abatteggiamenti contrari all\u2019interesse nazionale\u00bb, osserva che essa \u00e8 derivata da un certo contrasto di opinioni in sede del Comitato, poich\u00e9 a taluno sembr\u00f2 poco opportuno fare nella Costituzione l\u2019ipotesi di un\u2019Assemblea Regionale che si dimostrasse contraria all\u2019unit\u00e0 della Nazione; ma il concetto era appunto questo. Si rende conto che forse questa formula \u00e8 troppo vasta e potrebbe dar luogo ad un certo arbitrio da parte del potere legislativo nel provocare lo scioglimento dell\u2019Assemblea; ma, ci\u00f2 nonostante, vi aderisce, come aderisce in tutte le sue parti all\u2019emendamento Mortati.<\/p><p>LUSSU si limita a mettere in rilievo la parte di questi due articoli nella quale egli non si \u00e8 trovato d\u2019accordo col Comitato.<\/p><p>Ritiene necessario l\u2019abbinamento dei due articoli proposto dall\u2019onorevole Mortati, ma dichiara subito di esser contrario all\u2019articolo 15, che riguarda la condotta del Presidente della Deputazione Regionale e stabilisce la procedura per addivenire alla sua sostituzione. Ci\u00f2 gli sembra contrario alla dignit\u00e0 dell\u2019Assemblea Regionale, che verrebbe inutilmente umiliata. Ritiene quindi che l\u2019articolo 15 debba essere totalmente soppresso e propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica potr\u00e0 sciogliere l\u2019Assemblea Regionale ove questa, o la Deputazione Regionale assuma atteggiamenti contrari, ecc.\u00bb.<\/p><p>Ricorda di avere egli stesso proposto la soppressione della formula; \u00abcontrari all\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb e la sostituzione con l\u2019altra: \u00abcontrari all\u2019interesse nazionale\u00bb, sembrandogli non opportuno n\u00e9 politicamente utile che figurasse nella Carta costituzionale l\u2019ipotesi di una Regione che offendesse l\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>ZUCCARINI dichiara di aderire alle modifiche proposte dall\u2019onorevole Cappi. Trova troppo vaga la parola: \u00abatteggiamenti\u00bb e suggerisce di usare invece il termine \u00abatti\u00bb. Sebbene la facolt\u00e0 di sciogliere l\u2019Assemblea Regionale sia accordata al Presidente della Repubblica, ritiene che l\u2019iniziativa debba partire da qualche organo della sovranit\u00e0 popolare. Crede poi che si debba togliere la parola \u00abunit\u00e0\u00bb, perch\u00e9, se pure questa preoccupazione di salvaguardare l\u2019unit\u00e0 nazionale pu\u00f2 essere legittima, non \u00e8 opportuno che figuri in queste norme di organizzazione regionale.<\/p><p>MANNIRONI non approva che la Regione sia tenuta in uno stato di libert\u00e0 eccessivamente vigilata; ci\u00f2 che finirebbe con lo sminuire la sua figura e ferire il principio della sua autonomia. \u00c8 d\u2019accordo quindi sulla proposta dell\u2019onorevole Mortati di sostituire, alla dizione \u00abcontrari all\u2019interesse nazionale\u00bb, l\u2019altra: \u00abcontrari all\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>\u00c8 anche d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lussu che debba essere eliminata la parte in cui si accenna allo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale solo perch\u00e9 essa non aderisca all\u2019invito del Governo di sostituire il Presidente o la Deputazione. Si finirebbe altrimenti per ammettere una eccessiva ingerenza del potere centrale su un affare di competenza dell\u2019Assemblea Regionale, che sola giudica del suo Presidente. Ritiene anch\u2019egli che al Consiglio di Stato debba sostituirsi il Senato, per quanto riguarda il parere da richiedere preventivamente per lo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale. Il Senato costituisce la Camera delle Regioni ed \u00e8 perci\u00f2 l\u2019organo pi\u00f9 indicato per occuparsi delle Assemblee Regionali.<\/p><p>Propone infine che l\u00e0 dove si dice che la Commissione indir\u00e0 le nuove elezioni dell\u2019Assemblea entro due mesi dall\u2019avviso di scioglimento, si aggiunga che la nuova Assemblea dovr\u00e0 essere convocata entro un mese dal giorno delle elezioni.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la dissoluzione deve essere prevista, perch\u00e9, per quanto si voglia garantire l\u2019autonomia delle Regioni, bisogna sempre riguardare l\u2019interesse nazionale. La causale non deve essere, a suo avviso, una qualsiasi isolata violazione di legge, ma deve avere un carattere intenzionale di interferire su qualche cosa di essenziale: perci\u00f2 si \u00e8 usata l\u2019espressione: \u00abgravi e reiterate violazioni\u00bb.<\/p><p>Quanto agli atti compiuti dall\u2019Assemblea o agli atteggiamenti da essa assunti, che possano determinare lo scioglimento, espone le ragioni per le quali il Comitato prefer\u00ec di adottare la formula che \u00absiano contrari all\u2019interesse nazionale\u00bb. Ritiene che pu\u00f2 dar luogo allo scioglimento dell\u2019Assemblea anche il fatto che essa non riesca a costituire l\u2019Amministrazione regionale.<\/p><p>Per quanto si riferisce al principio della dissoluzione, riconosce che tale misura interferisce sul sistema dell\u2019autonomia, ma che non per ci\u00f2 possa prescindersene, giacch\u00e9 l\u2019autonomia va considerata non in senso illimitato e tale da contrapporsi o comunque da nuocere all\u2019interesse generale dello Stato, sebbene in senso di armonia, di coordinazione con questo interesse e conseguentemente in modo tale da evitare qualsiasi frattura o contrapposizione.<\/p><p>Lo scioglimento non priva la Regione delle libert\u00e0 fondamentali riconosciutele, perch\u00e9 lo Stato non si sostituisce ai suoi organi, in quanto \u00e8 la stessa popolazione della Regione che deve procedere all\u2019elezione della propria Assemblea e, per mezzo di questa, del proprio organo esecutivo amministrativo, cio\u00e8 della Deputazione Regionale.<\/p><p>Per altro il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 procedere liberamente allo scioglimento, in quanto occorre un parere, e per giunta vincolante, del Consiglio di Stato in adunanza generale o di altro organo. Consente nell\u2019opinione che \u00e8 opportuno ricorrere ad un organo che si trovi su un piano costituzionalmente pi\u00f9 rilevante del Consiglio di Stato; ma non \u00e8 d\u2019accordo per fare in proposito riferimento alle due Camere riunite in Assemblea Nazionale, n\u00e9 alla Camera dei Deputati.<\/p><p>Ritiene che l\u2019organo pi\u00f9 adatto sia la seconda Camera, il Senato, perch\u00e9, per il modo stesso della sua formazione su base regionale, pu\u00f2 dare questo parere con maggiore conoscenza di causa e maggior comprensione della portata dello scioglimento, e senza la preoccupazione di essere sospettato, in grazia appunto alla sua origine e natura regionale, di voler comprimere l\u2019autonomia della Regione.<\/p><p>Non condivide d\u2019altra parte l\u2019idea che possa darsi allo stesso Senato, e tanto meno alla Camera dei Deputati, la facolt\u00e0 di iniziativa per lo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale. Ritiene che la proposta debba spettare soltanto al Governo.<\/p><p>Passando a riguardare la posizione del Presidente della Deputazione Regionale, nota che la disposizione dell\u2019articolo 15 del progetto del Comitato rappresenta una misura di transazione. Per le stesse ragioni per cui si consente al potere centrale dello Stato di interferire sull\u2019esistenza dell\u2019Assemblea Regionale, \u00e8 opportuno dargli inoltre una potest\u00e0 di intervento riguardo all\u2019organo esecutivo. Ma sembr\u00f2 al Comitato che dare al Presidente della Repubblica la possibilit\u00e0 di rimuovere senz\u2019altro il Presidente della Deputazione Regionale importasse un\u2019interferenza troppo forte sul potere proprio dell\u2019Assemblea Regionale; e perci\u00f2 fu d\u2019avviso che bastasse dare al Governo la facolt\u00e0 di segnalare il caso all\u2019Assemblea Regionale, la quale ha sempre modo di provocare le dimissioni della Deputazione. Cos\u00ec la libert\u00e0 ed il prestigio dell\u2019Assemblea Regionale sono salvaguardati. Per queste ragioni crede che potrebbe adottarsi il sistema dei due articoli in discussione, cio\u00e8 dell\u2019articolo 13 e dell\u2019articolo 15, magari fondendoli in uno solo.<\/p><p>BORDON vorrebbe arrivare alla dissoluzione dell\u2019Assemblea solo <em>in extremis<\/em>; perci\u00f2, non di un semplice \u00abatteggiamento\u00bb dovrebbe trattarsi, ma di vera e propria violazione di legge: direbbe quindi: \u00abfatti o violazioni di legge\u00bb. Ritiene pi\u00f9 appropriato parlare di \u00abunit\u00e0 nazionale\u00bb, che non di \u00abinteresse nazionale\u00bb; preferirebbe per\u00f2 limitarsi al caso della violazione della Costituzione o di leggi generali dello Stato.<\/p><p>PERASSI ritiene che la parola \u00abatteggiamenti\u00bb sia un po\u2019 vaga, ma non potrebbe accedere all\u2019idea che basti una qualsiasi violazione di legge per lo scioglimento: ricorda che anche lo scioglimento del Consiglio comunale \u00e8 subordinato a persistenti violazioni di leggi.<\/p><p>Circa il modo e l\u2019atto con cui lo scioglimento possa aver luogo, accede al suggerimento dell\u2019onorevole Mortati di prevedere il parere conforme del Senato. Crede poi opportuno precisare anche quale sar\u00e0 la competenza del Commissario o della Commissione straordinaria, i quali, a suo avviso, dovrebbero esercitare le attribuzioni della Deputazione Regionale. Resta a vedere se possa essere attribuito al Commissario la facolt\u00e0 di emettere provvedimenti di urgenza. Vorrebbe infine che fosse precisato il termine entro il quale la nuova Assemblea debba essere convocata.<\/p><p>FABBRI sarebbe d\u2019opinione di sopprimere l\u2019articolo 15, aderendo alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>Quanto ai motivi dello scioglimento dell\u2019Assemblea, distinguerebbe i due casi degli \u00abinteressi nazionali\u00bb e delle \u00abviolazioni di leggi\u00bb. Nel primo caso, trattandosi di questioni di carattere politico, ritiene che il Governo potrebbe esercitare un suo diritto senza necessit\u00e0 di pareri; per la violazione di legge riterrebbe invece necessario il parere conforme del Consiglio di Stato, perch\u00e9 il giudizio da emettere \u00e8 di carattere sostanzialmente giuridico. Propone quindi la seguente formula: \u00abPu\u00f2 essere proceduto allo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale per atti e provvedimenti dell\u2019Assemblea stessa contrari agli interessi nazionali, nonch\u00e9 per gravi violazioni di leggi. Lo scioglimento \u00e8 disposto dal Governo, nel primo caso, nell\u2019esercizio del suo potere politico e, nel secondo caso, previo parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale. Lo scioglimento \u00e8 effettuato con decreto motivato del Capo dello Stato. Con lo stesso decreto che dispone lo scioglimento viene nominato un Commissario, ecc.\u00bb, come al terzo comma dell\u2019articolo 13.<\/p><p>LACONI desidera sia chiarito se il fatto di riservare alla seconda Camera il parere per lo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale non costituisca una menomazione al principio della parit\u00e0 tra le due Camere.<\/p><p>MORTATI si associa alla proposta di soppressione dell\u2019inciso: \u00abatteggiamenti contrari agli interessi nazionali\u00bb. Limiterebbe il caso di scioglimento alle \u00abgravi e reiterate violazioni\u00bb, poich\u00e9 in questo concetto rientra anche quello degli \u00abatteggiamenti\u00bb contrari agli interessi nazionali. Si potrebbero poi aggiungere, dopo le parole: \u00abcon decreto motivato del Presidente della Repubblica\u00bb, le altre: \u00absu deliberazione del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>Circa la questione sollevata dall\u2019onorevole Laconi, osserva che la parit\u00e0 di attribuzioni fra le due Camere, che non significa identificazione assoluta di funzioni, vale per l\u2019ordinaria attivit\u00e0 legislativa, nonch\u00e9 per i rapporti col Governo. Qui si tratta di coordinamento degli interessi statali con quelli regionali e l\u2019organo pi\u00f9 abilitato a far ci\u00f2 gli sembra il Senato.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta degli onorevoli Lussu e Fabbri di soppressione dell\u2019articolo 15.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019abbinamento degli articoli 13 e 15.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Richiamando il testo proposto dall\u2019onorevole Mortati, mette in rilievo le differenze pi\u00f9 notevoli del testo del Relatore, ed avverte che gli onorevoli Targetti, Rossi e Di Giovanni hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo alla formulazione Mortati, da inserire dopo il primo comma:<\/p><p>\u00abDel pari lo scioglimento pu\u00f2 essere deciso nel caso in cui l\u2019Assemblea Regionale non abbia provveduto, nonostante il richiamo da parte del Governo dello Stato, alla elezione della Deputazione e del Presidente\u00bb.<\/p><p>Fa anche notare che l\u2019inciso \u00abassuma atteggiamenti\u00bb \u00e8 stato sostituito dall\u2019altro: \u00abcompia atti\u00bb, che ha gi\u00e0 ottenuto il quasi generale consenso. Decider\u00e0 ora la Sottocommissione se questi \u00abatti\u00bb debbano essere contrari \u00aball\u2019interesse generale\u00bb o \u00aball\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>LUSSU si rimette al Relatore per quanto riguarda la dizione: \u00abatteggiamenti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>ABROSINI, <em>Relatore<\/em>, preferisce che si parli di atteggiamenti o di atti contrari all\u2019\u00abinteresse generale\u00bb e non all\u2019\u00abunit\u00e0 nazionale\u00bb, giacch\u00e9 non ritiene opportuno che sia fatta l\u2019ipotesi che un\u2019Assemblea Regionale compia atti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formulazione: \u00abatti contrari all\u2019interesse generale\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la formulazione: \u00abatti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERASSI sulla frase: \u00abo compia gravi e reiterate violazioni delle leggi generali o regionali\u00bb, ritiene che l\u2019aggettivo \u00abregionale\u00bb vada al di l\u00e0 del pensiero dell\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 l\u2019Assemblea Regionale non viola una legge regionale se ne fa un\u2019altra: direbbe se mai: \u00ab&#8230;violazione dello Statuto regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette intanto ai voti la formula: \u00abgravi violazioni\u00bb senza altri aggettivi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>BOZZI aggiungerebbe, all\u2019aggettivo \u00abgravi\u00bb, l\u2019altro \u00abpersistenti\u00bb, dicendo: \u00abgravi o persistenti violazioni\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 contrario a questa formulazione, perch\u00e9 l\u2019alternativa potrebbe portare allo scioglimento dell\u2019Assemblea per fatti anche lievi.<\/p><p>NOBILE non trova felice la sostituzione della parola \u00abreiterate\u00bb con \u00abpersistenti\u00bb.<\/p><p>VANONI se la parola \u00abpersistenti\u00bb deve sostituire quella \u00abreiterate\u00bb, vorrebbe per\u00f2 rimanesse chiarito che si deve trattare di una violazione ripetuta parecchie volte.<\/p><p>CONTI \u00e8 contrario all\u2019aggettivo \u00abreiterate\u00bb, perch\u00e9 ci\u00f2 significa ammettere una violazione del sistema che non \u00e8 ammissibile tollerare.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula alternativa: \u00abo reiterate\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la formula del testo Mortati: \u00abe reiterate\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 14 voti favorevoli e 14 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI propone la formulazione: \u00abviolazioni delle leggi generali o dello Statuto regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non \u00e8 favorevole a questa dizione perch\u00e9 lo Statuto regionale deve essere emanato con una legge dello Stato.<\/p><p>Mette in votazione l\u2019inciso: \u00abo dello Statuto regionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Rilegge la formulazione fin qui approvata:<\/p><p>\u00abPu\u00f2 essere disposto lo scioglimento dell\u2019Assemblea regionale quando questa compia atti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale o gravi violazioni delle leggi\u00bb.<\/p><p>Fa presente che ora si passa all\u2019argomento che era considerato nell\u2019articolo 15: \u00abe altres\u00ec nel caso che essa nonostante la segnalazione fattale dal Governo, non provveda alla sostituzione della Deputazione Regionale e del suo Presidente, i quali si siano resi responsabili di analoghi atti o violazioni\u00bb.<\/p><p>Ricorda che l\u2019onorevole Lussu ha proposto di sopprimere tutta questa parte e pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sulla formulazione ora letta.<\/p><p>LUSSU nota una contraddizione nel fatto che mentre all\u2019Assemblea Regionale non \u00e8 consentito compiere atti gravi, questo viene consentito invece alla Deputazione, la quale rimane in carica almeno fino a quando il Governo centrale non avr\u00e0 invitato l\u2019Assemblea Regionale a sostituirla.<\/p><p>VANONI ritiene che vi sia un errore di interpretazione del sistema da parte dell\u2019onorevole Lussu, perch\u00e9 qui si prevede l\u2019ipotesi che, o l\u2019Assemblea non abbia avuto la sensibilit\u00e0 politica di rilevare la violazione compiuta dalla Deputazione Regionale o, avendola rilevata, abbia solidarizzato con essa: ed in questo caso interviene il Governo centrale. L\u2019ipotesi prospettata invece dall\u2019onorevole Lussu non deve essere disciplinata esplicitamente nella Costituzione, perch\u00e9 riguarda il normale funzionamento dell\u2019Assemblea Regionale nei suoi rapporti con la Deputazione.<\/p><p>ZUCCARINI trova questa disposizione molto grave. Ritiene che si possa ammettere il principio dello scioglimento dell\u2019Assemblea anche per le violazioni commesse dalla Deputazione, ma che non si debba dare al potere esecutivo la potest\u00e0 di invitare l\u2019Assemblea a mutare la propria Deputazione, in quanto ci\u00f2 sarebbe in contrasto con il concetto della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>PRESIDENTE non intende risollevare la questione gi\u00e0 posta dall\u2019onorevole Lussu, ma vede nella disposizione in discussione un atto di deferenza o almeno di riconoscimento del potere dell\u2019Assemblea e della sovranit\u00e0 del popolo nella Regione, in quanto l\u2019Assemblea stessa \u00e8 invitata a scegliere la Deputazione dopo di aver dimesso quella che si \u00e8 resa colpevole della violazione.<\/p><p>Pone pertanto ai voti la formulazione dell\u2019onorevole Mortati nel testo gi\u00e0 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Esaurito cos\u00ec il primo comma, pone ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Targetti, Lami Starnuti e Rossi:<\/p><p>\u00abDel pari lo scioglimento pu\u00f2 essere deciso nel caso in cui l\u2019Assemblea Regionale non abbia provveduto, nonostante il richiamo da parte del Governo dello Stato, alla elezione della Deputazione e del Presidente\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI nel secondo comma, dopo le parole: \u00ablo scioglimento \u00e8 pronunciato con decreto motivato del Presidente della Repubblica\u00bb, aggiungerebbe le altre: \u00absu decisione del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE aderisce.<\/p><p>Ricorda poi le varie proposte di modifica alla seguente formulazione fatta dal Comitato: \u00absu parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale\u00bb.<\/p><p>FABBRI insiste nel ritenere inutile qualsiasi parere, tanto pi\u00f9 che esso rimane ora limitato al caso in cui lo scioglimento sia dovuto ad atti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>VANONI vorrebbe fosse chiarito se il parere debba essere richiesto ad un organo di natura politica o ad un organo giurisdizionale. Crede che la Suprema Corte costituzionale di nuova creazione sia l\u2019organo pi\u00f9 adatto.<\/p><p>BOZZI non ritiene che il parere possa chiedersi al Consiglio di Stato, che, in adunanza generale, \u00e8 un organo tecnico: ma osserva che anche il Senato e la Camera, in quanto organi deliberanti, non sono chiamati a dare pareri.<\/p><p>NOBILE lascerebbe la facolt\u00e0 dello scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale al Governo, senza sentire il parere di altri organi, perch\u00e9, di fronte ad eventuali atti di natura grave, esso pu\u00f2 trovarsi nella necessit\u00e0 di agire rapidamente.<\/p><p>CODACCI PISANELLI spiega le ragioni per le quali il Comitato ha proposto il parere del Consiglio di Stato; e cio\u00e8 perch\u00e9 normalmente esso \u00e8 l\u2019organo consultivo del Governo, quando questi debba compiere atti di una certa importanza.<\/p><p>MORTATI \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Nobile che pu\u00f2 trovare sede pi\u00f9 adatta quando si parler\u00e0 di stato di necessit\u00e0 o di pericolo pubblico. Ritiene che il parere sia necessario per ragioni politiche.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta che per lo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale sia richiesto in ogni caso un \u00abparere\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Poich\u00e9 si tratta di decidere se il parere debba esser chiesto ad un organo giurisdizionale o ad un organo politico, mette ai voti la proposta che il parere sia richiesto e sia dato da un organo politico.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa rilevare che gli organi politici sono: la prima Camera, la seconda Camera, l\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Pone ai voti la proposta che lo scioglimento debba essere condizionato alla deliberazione dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dichiara che personalmente \u00e8 favorevole a che il parere sia dato dalla prima Camera, per le speciali situazioni che possono verificarsi, per il fatto che la seconda Camera \u00e8 pi\u00f9 interessata ai problemi regionali; tanto che l\u2019onorevole Mortati stesso propone che i rappresentanti della Regione interessata, nella seconda Camera, debbano astenersi dal voto. Di pi\u00f9, questo nuovo potere dato alla seconda Camera farebbe accrescere la sua autorit\u00e0 nei confronti della prima e delle masse popolari in genere.<\/p><p>VANONI \u00e8 favorevole a che il parere sia dato dal Senato perch\u00e9, a suo avviso, il pericolo sta non in una attivit\u00e0 dell\u2019Assemblea Regionale contraria alle leggi fondamentali dello Stato, avverso la quale v\u2019\u00e8 la garanzia della Corte suprema, ma in una eventuale attivit\u00e0 concertata del Governo e della prima Camera, che potrebbe portare alla eliminazione di fatto delle autonomie regionali attraverso successivi scioglimenti degli organi regionali. Crede perci\u00f2 che la base regionale di formazione del Senato dovrebbe garantire contro queste eventualit\u00e0.<\/p><p>NOBILE e LA ROCCA si dichiarano favorevoli alla competenza della prima Camera, che \u00e8 stata eletta con suffragio universale e diretto e che non deve esser posta su un piede di inferiorit\u00e0 di fronte alla seconda.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta che la deliberazione per lo scioglimento dell\u2019Assemblea Regionale sia richiesta alla prima Camera.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti l\u2019inciso: \u00abprevia deliberazione conforme del Senato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti l\u2019ultima parte del comma: \u00abpresa a maggioranza assoluta dei suoi membri e con l\u2019astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa notare che, nel comma seguente, l\u2019onorevole Mortati propone la nomina di una \u00abCommissione\u00bb, invece che di un \u00abCommissario\u00bb. Pone perci\u00f2 ai voti questa formulazione: \u00abCon lo stesso atto che dispone lo scioglimento si provveder\u00e0 alla nomina di una Commissione straordinaria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Circa la composizione di tale Commissione, fa notare che essa dovrebbe, secondo l\u2019onorevole Mortati, essere \u00abpresieduta dal Commissario regionale e composta di quattro cittadini eleggibili all\u2019Assemblea Regionale\u00bb.<\/p><p>PERASSI, in analogia al sistema adottato dallo Statuto siciliano, propone che questa Commissione sia composta soltanto di tre membri.<\/p><p>MORTATI non insiste sul numero da lui proposto, purch\u00e9 nella Commissione vi sia una rappresentanza locale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formulazione: \u00abdi tre membri scelti fra i cittadini eleggibili all\u2019Assemblea Regionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa notare che nel comma seguente il termine di tre mesi fissato dal Comitato, entro il quale si dovranno indire le elezioni, \u00e8 ridotto a due nel testo dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>Pone ai voti la formula: \u00abla Commissione indir\u00e0 le elezioni del decreto di scioglimento sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Quando al termine entro il quale dovr\u00e0 convocarsi la nuova Assemblea, ritiene che esso sar\u00e0 previsto o nella legge elettorale o nello Statuto regionale.<\/p><p>ZUCCARINI ricorda come gi\u00e0 sia stato affermato che il Commissario, ed ora questa Commissione straordinaria, non possa compiere che atti di ordinaria amministrazione.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che circa i poteri di questa Commissione sono state presentate due formulazioni; quella che verr\u00e0 approvata potr\u00e0 formare oggetto di un articolo aggiuntivo 13-<em>bis<\/em>.<\/p><p>La prima \u00e8 dell\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abLa Commissione straordinaria esercita le attribuzioni della Deputazione Regionale. In caso di urgente necessit\u00e0 pu\u00f2 adottare provvedimenti in materia di bilancio di competenza dell\u2019Assemblea, salvo ratifica\u00bb.<\/p><p>L\u2019altra dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abLa Commissione provveder\u00e0 all\u2019ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione, salvo i provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica dell\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>VANONI desidera siano chiariti i poteri di questa Commissione; se cio\u00e8 essi siano limitati alle funzioni della Deputazione o se comprendano parte o tutti quelli dell\u2019Assemblea. Bisogna tener presente che il periodo in cui l\u2019Assemblea \u00e8 sciolta pu\u00f2 coincidere con quello nel quale si devono, in base allo Statuto, approvare i bilanci.<\/p><p>LAMI STARNUTI propone di sostituire, nella proposta Mortati, alle parole: \u00abprovvedimenti di urgenza\u00bb, le altre: \u00abprovvedimenti non dilazionabili\u00bb.<\/p><p>MORTATI accetta questa variante.<\/p><p>PRESIDENTE delle due formulazioni presentate pone per prima ai voti quella pi\u00f9 ampia dell\u2019onorevole Mortati, con la modifica proposta dall\u2019onorevole Lami Starnuti e accettata dal proponente.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 lettura dell\u2019articolo 13-<em>bis<\/em> che \u00e8 cos\u00ec definitivamente formulato:<\/p><p>\u00abLa Commissione provveder\u00e0 all\u2019ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione, salvo i provvedimenti non dilazionabili da sottoporre a ratifica dell\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 14 del progetto del Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione per le materie di competenza dello Stato che siano state delegate alla Regione per l\u2019esecuzione.<\/p><p>\u00abEgli \u00e8 chiamato a partecipare, con voto consultivo, al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione.<\/p><p>\u00abNel Capoluogo della Regione il Governo centrale \u00e8 rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politico-amministrative dello Stato non delegate alla Regione.<\/p><p>\u00abPer gli atti dell\u2019Amministrazione Regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l\u2019opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni\u00bb.<\/p><p>MORTATI propone che il secondo comma, il quale tratta di una materia che si distingue dalle altre, sia esaminato a parte e prima degli altri.<\/p><p>PRESIDENTE crede che si possa accedere alla proposta Mortati.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questo comma risulterebbe quindi cos\u00ec formulato: \u00abIl Presidente della Deputazione Regionale \u00e8 chiamato a partecipare con voto consultivo al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione\u00bb.<\/p><p>BOZZI domanda se sia un dovere o una facolt\u00e0 del Consiglio dei Ministri il chiamare il Presidente della Deputazione Regionale a partecipare alle discussioni.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che, nell\u2019intendimento del Comitato, si tratta di un obbligo.<\/p><p>LACONI fa notare la estrema genericit\u00e0 della frase: \u00abargomenti di speciale interesse della Regione\u00bb.<\/p><p>MORTATI fa presenti le conseguenze, talvolta paradossali, e tali da ripercuotersi sulla validit\u00e0 degli atti statali, a cui potrebbe portare questa formulazione del comma e propone o di sopprimerlo o di modificarlo cos\u00ec:<\/p><p>\u00abIl Governo richieder\u00e0 il parere della Regione prima di deliberare sulle materie che ritenga di speciale interesse regionale\u00bb.<\/p><p>Ritiene che sarebbe preferibile eliminare tale disposizione, ma afferma che tale soluzione pi\u00f9 radicale lo trova perplesso, data l\u2019esistenza di una norma nello Statuto siciliano, la quale prescrive l\u2019atto deliberativo del Presidente regionale in Consiglio dei Ministri. Vorrebbe evitare una disparit\u00e0 di trattamento tra le varie Regioni.<\/p><p>VANONI \u00e8 favorevole alla soppressione di questo comma, perch\u00e9 stabilire l\u2019obbligo per il Consiglio dei Ministri di chiamare il Presidente della Deputazione Regionale, potrebbe creare una complicazione anzich\u00e9 una semplificazione. Le funzioni del Consiglio dei Ministri nella nuova struttura dello Stato dovranno essere ridotte al minimo, mentre gli interessi della Regione sono largamente rappresentati dalla seconda Camera. Non vede perci\u00f2 la necessit\u00e0 di questo intervento, anzi ritiene di dubbia opportunit\u00e0 la presenza del Presidente della Deputazione Regionale alle discussioni del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>TOSATO si preoccupa della necessit\u00e0 di un certo collegamento tra Governo e Presidente della Deputazione Regionale: ma gli sembra preferibile rinviarlo semplicemente ad una legge con una formula pi\u00f9 elastica la quale dica, ad esempio, che il parere del Presidente della Deputazione sar\u00e0 sentito nei casi stabiliti dalla legge.<\/p><p>NOBILE \u00e8 favorevole alla soppressione e non trova quindi necessario menzionare questa facolt\u00e0 nella Costituzione, neanche facendo riferimento ad una legge speciale.<\/p><p>BORDON \u00e8 favorevole a mantenere il comma, perch\u00e9 ritiene che le ragioni addotte dall\u2019onorevole Vanoni si riferiscano soltanto ai casi d\u2019urgenza.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 d\u2019avviso di mantenere questa disposizione, perch\u00e9 in molti casi sar\u00e0 utile, se non necessario, sentire il parere del Capo dell\u2019Assemblea Regionale,<\/p><p>PRESIDENTE dichiara il suo parere personale favorevole alla soppressione del comma. Pone ai voti la soppressione del secondo comma dell\u2019articolo 14.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in discussione il primo comma dell\u2019articolo 14.<\/p><p>NOBILE propone la seguente aggiunta: \u00abDella esecuzione stessa egli risponder\u00e0 al Governo centrale\u00bb.<\/p><p>Ricorda di aver fatto notare, durante la discussione dell\u2019articolo 11, che si era per errore omesso di far parola di una responsabilit\u00e0 di fronte al Governo anche nei riguardi dell\u2019esecuzione delegata. Gli sembra questa la sede in cui se ne debba parlare.<\/p><p>MORTATI, data la delicatezza della materia, desidererebbe fosse chiarito se il Presidente della Deputazione regionale diventa organo dello Stato nell\u2019esercizio di questa funzione chiamata delegata, o se la eserciti in proprio, quale organo della Regione. A seconda dell\u2019una o dell\u2019altra soluzione, adotterebbe due dizioni diverse. Ritiene altres\u00ec utile una precisazione preliminare, che potrebbe essere formulata nel seguente modo: \u00abLa Regione esercita con la propria organizzazione le funzioni di competenza dello Stato ad essa affidate ai sensi del precedente articolo 6\u00bb, e ci\u00f2 allo scopo di eliminare il pericolo, espresso come possibile da qualche collega, che si possano creare due serie di uffici, per le funzioni proprie e per quelle delegate.<\/p><p>Se si dovesse, delle due ipotesi sopra prospettate, accettare quella della delegazione governativa, si dovrebbe aggiungere \u00abIl Presidente della Deputazione regionale assume per tali funzioni la rappresentanza del Governo e porta di fronte ad esso la responsabilit\u00e0 del loro adempimento\u00bb. Se si accetta invece il criterio che il Presidente della Deputazione Regionale eserciti in proprio la funzione, cio\u00e8 quale organo della Regione, si dovrebbe aggiungere: \u00abIl Presidente della Deputazione regionale assume la titolarit\u00e0 di tali funzioni e ne diviene responsabile di fronte al Governo dello Stato\u00bb. Nota l\u2019importanza di questa distinzione, soprattutto ai fini dei ricorsi. La figura giuridica che viene ad assumere il Presidente della Deputazione \u00e8 diversa a seconda che si consideri funzionario del Governo o della Regione.<\/p><p>VANONI domanda come debba intendersi questa responsabilit\u00e0 del Presidente della Deputazione Regionale di fronte al Governo; se cio\u00e8 \u00e8 una responsabilit\u00e0 politica o di carattere amministrativo.<\/p><p>MANNIRONI si dichiara favorevole alla eliminazione del principio che considera il capo della Deputazione Regionale come rappresentante del Governo in seno alla Regione, perch\u00e9 non ne vede la necessit\u00e0 n\u00e9 l\u2019utilit\u00e0. Una volta istituito il Commissario governativo che rappresenta il Governo in tutti i casi ed a tutti gli effetti, non vorrebbe si creasse un duplicato; tanto pi\u00f9 che potrebbe sorgere la possibilit\u00e0 di contrasti pericolosi per la Regione e per l\u2019unit\u00e0 dello Stato, quando si ammettesse che questo ha nella Regione due rappresentanti. La posizione dei due rappresentanti del Governo sarebbe sempre inutile e nociva, anche se ne fossero preventivamente determinate le funzioni o fossero stabilite le materie in cui ciascuno dovrebbe fungere da rappresentante del Governo. Il capo della Deputazione Regionale che rappresenti anche il Governo, ricorda troppo la figura del sindaco che \u00e8 anche ufficiale del Governo. Il capo della Regione deve essere il rappresentante della Regione, non del Governo.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, espone i criteri che hanno guidato il Comitato nel delineare la figura del Presidente della Deputazione Regionale. Dato il sistema dell\u2019autonomia, pensa che non possa essere chiamato a rispondere direttamente al Governo centrale. Rileva che l\u2019organo centrale ha per altro la possibilit\u00e0 di premunirsi di fronte alle eventuali violazioni di legge commesse dal Presidente della Deputazione, soccorrendo in proposito il congegno combinato degli articoli 13 e 15 del progetto.<\/p><p>Quanto all\u2019istituzione, nel capoluogo della Regione, di un Commissario del Governo chiamato a presiedere alle funzioni di competenza dello Stato, illustra le ragioni che indussero il Comitato a deliberare in tal senso. Fa notare che nel suo progetto originario egli aveva al riguardo proposto in modo alternativo l\u2019instaurazione nella Regione di un solo organo, occupandosi del Commissario del Governo nella \u00abvariante\u00bb all\u2019articolo 15; ma che il Comitato ritenne che potessero coesistere i due organi, cio\u00e8 il Presidente della Deputazione ed il Commissario del Governo, venendo ad ognuno di essi attribuite funzioni diverse. Si arriv\u00f2 cos\u00ec alla fusione del testo principale e della variante.<\/p><p>Espone le ragioni per le quali, tutto sommato, il sistema della doppia rappresentanza adottato dal Comitato \u00e8 raccomandabile, dando esso la possibilit\u00e0 di dare nello stesso tempo soddisfazione alle diverse e complesse esigenze che debbono essere prese in considerazione.<\/p><p>UBERTI ritiene che la doppia rappresentanza del Governo possa essere mantenuta, data la diversit\u00e0 delle materie, ma anche se per le materie delegate alla Regione il Capo dell\u2019Amministrazione regionale risponde al Governo, ci\u00f2 non significa che dipenda direttamente da lui e che la sua responsabilit\u00e0 sia passibile di vere e proprie sanzioni.<\/p><p>LACONI \u00e8 favorevole a che il Presidente della Deputazione sia contemporaneamente rappresentante del Governo centrale. Mette in rilievo l\u2019aspetto bifronte che ha tutta la Regione e quindi anche la figura del Presidente della Deputazione. D\u2019altronde, tale rappresentanza va intesa non nei confronti del Commissario, bens\u00ec verso l\u2019amministrazione locale, nei confronti della quale il Presidente della Deputazione acquista la veste di rappresentante di quella legge generale che deve fare eseguire.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole alla soppressione del primo comma. Si limiterebbe a dire che \u00abnel capoluogo della Regione il Governo centrale \u00e8 rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politiche e amministrative dello Stato e corrisponde col Presidente della Deputazione Regionale per assicurare da parte dell\u2019amministrazione locale l\u2019adempimento delle funzioni e dei servizi delegati dal Governo centrale alle Regioni in conformit\u00e0 delle disposizioni della legge\u00bb. Se il Presidente della Deputazione non adempie alle funzioni delegate, incorre nelle violazioni e mette in moto quelle sanzioni di cui si \u00e8 parlato prima.<\/p><p>TOSATO anch\u2019egli \u00e8 favorevole alla soppressione del primo comma dell\u2019articolo 14, anche perch\u00e9 gli sembra esista una contraddizione nei chiarimenti dati dal Relatore, secondo il quale le materie delegate alla Regione non sono delegate in senso tecnico, ma in virt\u00f9 di un trasferimento di competenza. In questo caso cessa la competenza dello Stato, e comincia quella esclusiva della Regione: nel primo caso la competenza \u00e8 dello Stato, mentre l\u2019esercizio della competenza, sempre revocabile, viene assunto dalla Regione. Se si tratta di questo secondo significato, non si pu\u00f2 parlare di rappresentanza del Governo; e perci\u00f2 \u00e8 favorevole alla soppressione del comma.<\/p><p>ZUCCARINI ha aderito alla proposta di soppressione del secondo comma ed ha presentato una aggiunta al primo comma cos\u00ec formulata: \u00abIn tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri\u00bb. Spiega che in questo caso le materie sono ben specificate e verrebbe perci\u00f2 che il rappresentante della Regione non fosse chiamato solo ad ascoltare, ma partecipasse a tutta la discussione ed anche ad eventuali deliberazioni. Non alla soppressione del primo comma dell\u2019articolo sarebbe favorevole, ma a quella della seconda parte dell\u2019articolo stesso, perch\u00e9 vede le conseguenze dei due poteri distinti nella Regione e vede accanto al Commissario una duplicazione di uffici e di servizi.<\/p><p>VANONI crede che se non si dice espressamente che il Presidente della Deputazione ha questa funzione di rappresentante del Governo per le materie delegate, vi potrebbe essere il dubbio che un atto compiuto dal Presidente in questa funzione di delega istituzionale sia un atto proprio del Presidente e quindi eventualmente impugnabile come tale; mentre con l\u2019affermazione che in questo caso il Presidente esercita funzioni dello Stato, resta aperta la possibilit\u00e0 di tutte le impugnative in via gerarchica.<\/p><p>PERASSI \u00e8 favorevole a mantenere il primo comma, ma, per precisarne meglio la portata, suggerisce un emendamento di forma ed una aggiunta. Anzich\u00e9 parlare di materie di competenza dello Stato \u00abdelegata per la esecuzione\u00bb, formula forse un po\u2019 troppo ampia, propone di dire: \u00abper le funzioni amministrative di competenza dello Stato che siano delegate alla Regione per l\u2019esecuzione\u00bb. Si dovrebbe poi aggiungere: \u00abNell\u2019esercizio di tali funzioni il Presidente \u00e8 tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo\u00bb.<\/p><p>LUSSU fa presente che il criterio politico seguito nella formazione di questa legge autonomistica \u00e8 quello di creare un rapporto di reciproca, costante fiducia tra Regione e Governo e sarebbe errore politico negare la possibilit\u00e0 al Governo di delegare alla Regione alcune branche dell\u2019Amministrazione.<\/p><p>UBERTI \u00e8 contrario alla soppressione del comma, sia per non menomare l\u2019importanza del Presidente della Deputazione, sia per non aumentare eccessivamente quella del Commissario governativo.<\/p><p>MORTATI \u00e8 contrario alla soppressione del primo comma, perch\u00e9 ci\u00f2 ingenererebbe una gran confusione circa il modo di regolare i provvedimenti relativi a queste due serie di funzioni.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la soppressione del primo comma dell\u2019articolo 14.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LACONI propone di dividere l\u2019articolo in due parti distinte, come era originariamente, perch\u00e9 dalla sua lettura sembrerebbe che il rappresentante genuino e normale dello Stato nella Regione fosse il Presidente della Deputazione, mentre, almeno per le materie di cui lo Stato mantiene la competenza, il rappresentante genuino \u00e8 il Commissario.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la proposta Laconi potr\u00e0 essere risollevata presso il Comitato di redazione definitiva del progetto.<\/p><p>Mette ai voti la prima parte del comma: \u00abIl Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che la seconda parte di questo comma \u00e8 contenuta in un emendamento presentato dall\u2019onorevole Perassi nella seguente formulazione: \u00ab&#8230;per le funzioni amministrative di competenza dello Stato che siano delegate alla Regione per l\u2019esecuzione\u00bb.<\/p><p>TOSATO \u00e8 favorevole a questo emendamento, con l\u2019intesa che, una volta approvato, rester\u00e0 escluso l\u2019ultimo comma del testo del Comitato.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formulazione dell\u2019onorevole Perassi test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Quanto al problema delle responsabilit\u00e0, non previsto nel progetto del Comitato, fa presente che esso \u00e8 formulato nelle proposte degli onorevoli Nobile, Perassi e Mortati.<\/p><p>Proposta dell\u2019onorevole Nobile:<\/p><p>\u00abDell\u2019esecuzione stessa egli risponder\u00e0 al Governo centrale e, per esso, al suo rappresentante nella Regione\u00bb.<\/p><p>Proposta dell\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abNell\u2019esercizio di tali funzioni esso \u00e8 tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo\u00bb.<\/p><p>Proposta dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abAssume per tali funzioni la rappresentanza del Governo e porta di fronte ad esso la responsabilit\u00e0 del loro buon adempimento\u00bb.<\/p><p>NOBILE, per semplificare, si associa alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, rinunziando alla propria.<\/p><p>TOSATO approva l\u2019emendamento Perassi, perch\u00e9 per le materie delegate v\u2019\u00e8 la direttiva data direttamente dal Governo; ed inoltre perch\u00e9 in esso non si parla specificatamente di responsabilit\u00e0.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario all\u2019emendamento Mortati, perch\u00e9 ritiene che tale norma non debba trovar posto nella Costituzione, dal momento che \u00e8 stato ammesso il principio che, se la Deputazione Regionale non adempie alle sue funzioni rispettando le leggi, il Governo pu\u00f2 intervenire.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Con 13 voti favorevoli e 13 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la formulazione suggerita dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>VANONI, circa la proposta aggiuntiva dell\u2019onorevole Zuccarini (\u00abIn tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri\u00bb), dichiara di esservi contrario, essendosi gi\u00e0 escluso l\u2019intervento del Presidente della Deputazione al Consiglio dei Ministri. Qui si tratta soltanto di una formula di decentramento di attivit\u00e0 amministrativa per compiti per i quali altrimenti lo Stato dovrebbe creare un\u2019organizzazione periferica.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta aggiuntiva dell\u2019onorevole Zuccarini.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone infine ai voti una proposta aggiuntiva dell\u2019onorevole Mortati che per\u00f2 dovrebbe trovar posto all\u2019inizio del comma e che suona cos\u00ec:<\/p><p>\u00abLa Regione esercita con la propria organizzazione le funzioni di competenza dello Stato ad essa affidate, ai sensi del precedente articolo 6\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.25.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Einaudi.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Castiglia, Farini, Finocchiaro Aprile, Grieco, Patricolo, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 58. 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