{"id":5279,"date":"2023-10-15T23:29:31","date_gmt":"2023-10-15T21:29:31","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5279"},"modified":"2023-11-12T11:19:11","modified_gmt":"2023-11-12T10:19:11","slug":"martedi-3-dicembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5279","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 3 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5279\" class=\"elementor elementor-5279\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4498a3d elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4498a3d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3c62a70\" data-id=\"3c62a70\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5f82ba4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5f82ba4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461203sed057ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-914349e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"914349e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>57.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 3 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Autonomie locali (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Di Giovanni \u2013 Rossi Paolo \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Nobile \u2013 Mortati \u2013 Ambrosini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Mannironi \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 Conti \u2013 Piccioni \u2013 Tosato \u2013 Lussu \u2013 Uberti \u2013 Leone Giovanni \u2013 Fabbri \u2013 Bordon \u2013 La Rocca \u2013 Lami Starnuti.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.20.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che da parte del sindaco di Terni \u00e8 pervenuta una richiesta, accompagnata da apposito progetto relativo alla creazione di una nuova Regione, che dovrebbe essere denominata \u00abUmbro Sabina\u00bb. D\u00e0 incarico all\u2019onorevole Lussu di esaminare tale questione.<\/p><p>Fa presente poi la necessit\u00e0 di proseguire i lavori della Sottocommissione con una certa sollecitudine, visto che l\u2019esame del testo della Costituzione da parte dell\u2019Assemblea Costituente dovr\u00e0 avere inizio il 20 gennaio.<\/p><p>Avverte infine che l\u2019onorevole Mortati ha presentato all\u2019articolo 12 del progetto del Comitato, su cui verte la discussione odierna gi\u00e0 iniziatasi nella riunione antecedente, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dall\u2019Assemblea regionale sono comunicati al Governo, il quale, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede alla loro inserzione nella seconda parte della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica.<\/p><p>\u00abDopo trenta giorni da tale inserzione i medesimi, ove non ricorra l\u2019applicazione del successivo comma, acquistano valore di legge e sono pubblicati, a cura del Ministro Guardasigilli, nelle forme prescritte per le leggi dello Stato.<\/p><p>\u00abNel termine di cui al precedente alinea il Governo, ove ritenga che la legge approvata sia incostituzionale, oppure riesca lesiva degli interessi della Nazione o di altre Regioni, pu\u00f2, con istanza motivata, richiedere un nuovo esame da parte dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>\u00abOve questa, a maggioranza assoluta dei suoi membri, rinnovi l\u2019approvazione del progetto, o se vi introduca variazioni che siano ritenute affette da uno dei vizi indicati, il Governo, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ha la facolt\u00e0 di proporre il ricorso, per i casi di incostituzionalit\u00e0, alla Suprema Corte di Giustizia costituzionale, e, per i casi di conflitto di interessi, all\u2019Assemblea nazionale, onde ottenere la pronuncia di invalidit\u00e0 del progetto.<\/p><p>\u00abLa procedura dell\u2019esame innanzi all\u2019Assemblea \u00e8 regolata con apposita legge.<\/p><p>\u00abContro le leggi della Regione, pubblicate a norma del primo comma, \u00e8 esperibile l\u2019azione di incostituzionalit\u00e0 secondo le norme generali\u00bb.<\/p><p>Ricorda che all\u2019articolo 12, nella riunione antecedente, sono stati presentati anche altri emendamenti da parte degli onorevoli Rossi, Calamandrei, Nobile e Bozzi.<\/p><p>DI GIOVANNI propone di aggiungere alla fine dell\u2019articolo 12 il seguente comma:<\/p><p>\u00abNelle leggi delle Regioni, l\u00e0 dove sono impegnati i diritti e gli interessi delle classi lavoratrici, non si possono adottare norme o creare condizioni meno favorevoli di quelle garantite dalle leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la proposta dell\u2019onorevole Di Giovanni non \u00e8 pertinente all\u2019articolo in discussione e potr\u00e0 quindi essere esaminata in altra occasione.<\/p><p>ROSSI PAOLO desidera rispondere ad alcune osservazioni fatte a proposito degli emendamenti da lui proposti all\u2019articolo 12 insieme all\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>Gli onorevoli Tosato e Fabbri hanno disapprovato il principio per cui un disegno di legge, approvato da un\u2019Assemblea ragionale, dovrebbe essere pubblicato due volte nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> prima di diventare legge. Non vede per\u00f2 come si possa ovviare alla necessit\u00e0 di tale doppia pubblicazione, se il ricorso per l\u2019annullamento dei progetti di legge deve essere consentito anche alle Regioni.<\/p><p>Gli onorevoli La Rocca e Laconi hanno sostenuto che la facolt\u00e0 di impugnativa dovrebbe essere attribuita anche al Parlamento. L\u2019attuazione di una simile proposta gli sembra assai difficile. Innanzi tutto, \u00e8 da osservare che, se fosse accolta la proposta secondo cui l\u2019Assemblea nazionale dovrebbe essere chiamata a decidere sul ricorso per motivo di conflitto di interessi, il Parlamento riunito in Assemblea nazionale verrebbe ad essere giudice e sarebbe assai strano che esso nello stesso tempo dovesse essere anche il promotore del ricorso. In secondo luogo, sarebbe assai difficile risolvere il problema della certezza dei termini, se anche al Parlamento fosse consentita la facolt\u00e0 di impugnativa. A tale proposito, infatti, ci si pu\u00f2 domandare se sia possibile imporre un termine per l\u2019impugnazione anche al Parlamento, e se esso possa essere costretto all\u2019osservanza di un qualsiasi termine appositamente stabilito. In terzo luogo, sorge il quesito del modo con cui dovrebbe essere esercitata la facolt\u00e0 di impugnativa, se, cio\u00e8, da parte di un solo rappresentante al Parlamento o da un dato numero di deputati. Da un punto di vista pratico, poi, se la facolt\u00e0 in questione dovesse essere attribuita non solo al Governo, ma anche alle singole Regioni, sarebbe del tutto inutile concederla anche al Parlamento, visto che qualsivoglia gruppo politico potrebbe sempre trovare il modo di farla esplicare o dal Governo o dalla Regione o magari da un singolo cittadino.<\/p><p>A proposito, infine, dell\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento, l\u2019onorevole Mortati non s\u2019\u00e8 espresso favorevolmente. Si tratta di una disposizione secondo cui alla Suprema Corte costituzionale dovrebbe essere attribuita anche la facolt\u00e0 di decidere sui conflitti negativi di competenza legislativa che possono sorgere tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni. Fautore di una tale disposizione \u00e8 stato in principal modo l\u2019onorevole Calamandrei, il quale ha osservato che pu\u00f2 accadere che sia la Regione che lo Stato si dichiarino incompetenti a legiferare su una determinata materia: in tal caso nessuno dei due emanerebbe un qualche provvedimento che pur potrebbe essere necessario. Per riparare ad un simile inconveniente si dovrebbe appunto far ricorso all\u2019opera della Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>Termina affermando che tra gli emendamenti da lui proposti insieme all\u2019onorevole Calamandrei e quelli dell\u2019onorevole Bozzi e dell\u2019onorevole Mortati non esistono sostanziali differenze: unica disparit\u00e0 di criterio, quella per cui egli ha ritenuto opportuno attribuire la facolt\u00e0 di impugnativa anche alle Regioni.<\/p><p>BOZZI \u00e8 del parere che, innanzi tutto, i disegni di logge approvati dalle Assemblee regionali debbano essere pubblicati nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica. Si tratta in sostanza di una inserzione che non pu\u00f2 avere altro valore che quello di una notificazione, che \u00e8 indispensabile, perch\u00e9 a tutti deve essere data la possibilit\u00e0 di venire a conoscenza dei provvedimenti adottati dalle Regioni.<\/p><p>Gli sembra che tutti siano d\u2019accordo nell\u2019ammettere che la facolt\u00e0 di impugnativa possa essere esercitata in due casi: quando dal Governo i disegni di legge regionali siano ritenuti incostituzionali o siano ritenuti in conflitto con gli interessi della Nazione o di altre Regioni. La competenza nel primo caso non pu\u00f2 spettare che alla Corte costituzionale, che \u00e8 un giudice di legittimit\u00e0; nel secondo, all\u2019Assemblea nazionale che, trattandosi di una controversia di merito, dovrebbe sostituire una sua propria legge a quella adottata dalla Regione, per giungere ad un componimento degli interessi in contrasto.<\/p><p>Nell\u2019emendamento da lui proposto non si prevede poi il procedimento del rinvio, che \u00e8 ammesso invece nel progetto del Comitato di redazione e negli emendamenti degli onorevoli Mortati e Rossi-Calamandrei. Con tale procedimento i disegni di legge approvati dall\u2019Assemblea regionale e trasmessi al Governo, ove questo li ritenga contrari alla Costituzione o eccedenti i limiti di competenza della Regione, possono essere rinviati alla Assemblea regionale affinch\u00e9 li riesamini. Tale procedimento, a suo avviso, \u00e8 inutile e dannoso, perch\u00e9, oltre ad essere causa di una notevole perdita di tempo, implicando la necessit\u00e0 di determinate pubblicazioni, acuisce anche e drammatizza il conflitto fra la Regione e lo Stato. Nel caso in cui lo Stato ritenga che un disegno di legge regionale debba essere impugnato, \u00e8 meglio che esso proceda senz\u2019altro all\u2019impugnativa senza rinviarlo alla Regione. \u00c8 stato osservato da qualcuno che con ci\u00f2 si toglierebbe alla Regione la possibilit\u00e0 di dirimere il conflitto; ma l\u2019osservazione non \u00e8 esatta, perch\u00e9 \u00e8 vero proprio l\u2019opposto, in quanto la Regione, di fronte all\u2019impugnativa dello Stato, avrebbe sempre la possibilit\u00e0 di ritirare il disegno di legge e con ci\u00f2 cesserebbe la materia del contendere, ossia si dirimerebbe il conflitto senza esasperarlo.<\/p><p>Quanto alla potest\u00e0 di impugnativa dei disegni di leggi regionali, \u00e8 del parere che debba essere attribuita soltanto al Governo. Nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati non \u00e8 precluso ad ogni singolo cittadino il diritto di impugnare la legge regionale; il che \u00e8 giusto, ma soltanto quando il provvedimento regionale sia diventato legge alla stessa stregua di ogni altra legge dello Stato. Ma finch\u00e9 ci\u00f2 non avvenga, nei diversi stadi che un disegno di legge regionale deve compiere per diventare legge, l\u2019unico organo che possa adeguatamente valutare i vizi di legittimit\u00e0 o di merito di un progetto di legge approvato da una Regione non pu\u00f2 essere che il Governo. Alle Regioni dovrebbe essere conferita soltanto la facolt\u00e0 di prospettare al Governo l\u2019opportunit\u00e0 che esso eserciti la sua potest\u00e0 di impugnativa. \u00c8 per questo che nel suo emendamento \u00e8 detto esplicitamente che il Governo, anche su proposta di altre Regioni, pu\u00f2 rimettere i disegni di legge regionali all\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>Ad attestare, infine, che sia compiuta tutta la procedura o che siano decorsi i termini per promuovere l\u2019impugnativa, che cio\u00e8 un disegno di legge regionale sia diventato legge, occorre, a suo avviso, una nuova pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, accompagnata dal visto del Ministro Guardasigilli.<\/p><p>LACONI osserva che ci\u00f2 che pi\u00f9 interessa \u00e8 stabilire a chi competa, durante il processo di formazione della legge regionale, la facolt\u00e0 di promuovere l\u2019impugnativa: se al solo Governo o anche alle Regioni e al Parlamento. A suo avviso, tale facolt\u00e0 dovrebbe essere concessa, oltre che al Governo, anche al Parlamento. Ormai quasi tutti sono d\u2019accordo nell\u2019ammettere che il Governo possa ricorrere, per il controllo di legittimit\u00e0, alla Corte costituzionale e per il controllo di merito all\u2019Assemblea nazionale; ma allo stato attuale non \u00e8 stata ancor presa alcuna decisione relativamente alla istituzione di una Corte costituzionale. Indubbiamente occorre fare una distinzione fra il controllo di legittimit\u00e0 e quello di merito: non per questo, per\u00f2, si dovrebbe evitare di attribuire anche all\u2019Assemblea nazionale la facolt\u00e0 di promuovere l\u2019impugnativa contro i disegni di legge approvati dalle Assemblee regionali, cos\u00ec come la si vuole concedere al Governo. In proposito si potrebbe, ad esempio, stabilire di accordare la possibilit\u00e0 di prendere tale iniziativa a un determinato numero di membri dell\u2019Assemblea nazionale. Cos\u00ec anche il Parlamento potrebbe intervenire, il che gli sembra giusto, nel processo di formazione delle leggi regionali.<\/p><p>NOBILE non \u00e8 favorevole agli emendamenti proposti dagli onorevoli Rossi e Calamandrei, perch\u00e9 gli sembra che essi contengano disposizioni troppo particolareggiate e quindi non adatte a un testo costituzionale.<\/p><p>Per quanto riguarda la questione della pubblicazione dei disegni di legge regionali sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, ritiene che a una prima pubblicazione al solo scopo di notifica dovrebbe seguirne una seconda, cio\u00e8 dei disegni di legge diventati legge, perch\u00e9 \u00e8 necessario che tutti abbiano la possibilit\u00e0 di venire a conoscenza delle leggi approvate da ciascuna Regione. In ogni modo, torna a dichiarare che non gli sembra opportuno scendere a simili particolari in un testo costituzionale.<\/p><p>A proposito del procedimento di rinvio, a cui l\u2019onorevole Bozzi si \u00e8 dichiarato contrario, osserva che con esso si viene ad esercitare una facolt\u00e0 assai meno grave e impegnativa di quella relativa al ricorso per annullamento. Col rinvio, da parte del Governo, del disegno di legge all\u2019Assemblea regionale, si pu\u00f2 rendere meno aspro il conflitto tra lo Stato e la Regione: il Governo infatti pu\u00f2 suggerire all\u2019Assemblea regionale di apportare alcune modifiche, che potrebbero anche essere di modesta importanza, a un dato disegno di legge, che la stessa Assemblea regionale potrebbe consentire. Cos\u00ec pu\u00f2 cessare ogni motivo di dissidio fra lo Stato e la Regione.<\/p><p>Per tali considerazioni ritiene che il principio del procedimento di rinvio dovrebbe essere accolto dalla Sottocommissione.<\/p><p>Si domanda infine perch\u00e9 non debba essere affidata anche all\u2019Assemblea nazionale la competenza per i ricorsi di legittimit\u00e0. L\u2019unico organo competente al riguardo non pu\u00f2 essere, a suo avviso, che l\u2019Assemblea nazionale, ed \u00e8 per questo che egli ha proposto di modificare in tal senso il secondo comma dell\u2019articolo 12. Tutto al pi\u00f9 si potrebbe ammettere che l\u2019Assemblea regionale possa ricorrere alla Corte costituzionale soltanto nel caso di una deliberazione ritenuta lesiva della Costituzione.<\/p><p>MORTATI, circa la proposta di accordare la facolt\u00e0 di impugnativa anche alle Regioni, osserva che, se essa dovesse essere accolta, occorrerebbe assimilare tale facolt\u00e0 di impugnativa a quella attribuita agli altri soggetti legittimati ad agire autonomamente in caso di incostituzionalit\u00e0 di una legge. Pertanto non ritiene opportuno il disposto contenuto nel testo dell\u2019articolo 12 proposto dagli onorevoli Rossi e Calamandrei, secondo cui si considera a parte la disciplina del ricorso per annullamento promosso dalle Regioni.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole poi, per le considerazioni gi\u00e0 svolte dall\u2019onorevole Rossi, alla proposta di attribuire una facolt\u00e0 autonoma di impugnativa alla Assemblea nazionale.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi ha affermato che, in casi di conflitto di interessi tra la Regione e lo Stato o fra quella e le altre Regioni, l\u2019Assemblea nazionale dovrebbe provvedere con una sua propria legge, sostitutiva di quella della Regione, al componimento degli interessi in contrasto. Non crede che questo punto di vista possa essere accettato perch\u00e9, se l\u2019Assemblea nazionale avesse quella facolt\u00e0 che l\u2019onorevole Bozzi intende attribuirle, essa finirebbe con l\u2019interferire nella competenza autonoma della Regione, con uno spostamento delle competenze che sarebbe anticostituzionale. L\u2019Assemblea nazionale, a suo avviso, in caso di conflitto di interessi, dovrebbe avere soltanto una funzione dichiarativa e mai sostitutiva. A tale proposito desidera sapere dall\u2019onorevole Ambrosini se il problema del conflitto degli interessi fra Stato e Regione si riferisca soltanto ai casi dell\u2019articolo 3 o anche alle disposizioni di cui agli articoli successivi.<\/p><p>Dubita poi, che effettivamente convenga accettare la proposta dell\u2019onorevole Bozzi di sopprimere, nel procedimento progettato, la fase preventiva del rinvio. Con esso, infatti, \u00e8 possibile dirimere le controversie tra Stato e Regione, perch\u00e9 questa pu\u00f2 non dare pi\u00f9 corso al disegno di legge che ha dato luogo alle osservazioni del Governo, o pu\u00f2 anche modificarlo nel senso prospettato dal Governo.<\/p><p>Bisognerebbe inoltre risolvere il problema della promulgazione delle leggi regionali. In questo campo non crede che possa intervenire il Capo della Regione, ma sarebbe forse da accogliere la proposta dell\u2019onorevole Tosato, secondo cui la promulgazione dovrebbe essere fatta dal Capo dello Stato, e dovrebbe precedere la pubblicazione della legge regionale da effettuare a cura del Ministro Guardasigilli. Ma anche tale soluzione lascia perplessi, perch\u00e9 il Capo dello Stato diventerebbe un organo regionale.<\/p><p>Per il termine relativo all\u2019entrata in vigore delle leggi regionali, ritiene opportuno adottare un termine fisso, che sia il medesimo di quello stabilito per le leggi dello Stato. Nello stesso tempo per\u00f2 dovrebbe essere lasciato alla Regione l\u2019apprezzamento discrezionale di ridurre o no il periodo della <em>vacatio legis<\/em>.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la facolt\u00e0 di promuovere il ricorso per annullamento contro un disegno di legge approvato dall\u2019Assemblea regionale non ancora divenuto legge ai sensi del primo comma dell\u2019art. 12 del progetto, non possa spettare che al Governo, secondo quanto ha proposto il Comitato di redazione. Non crede opportuno che si attribuisca lo stesso diritto alle altre Regioni, anche perch\u00e9 esse, come qualsiasi cittadino od ente, avrebbero il diritto di ricorrere in seguito contro la legge regionale divenuta esecutiva alla Corte costituzionale.<\/p><p>Egualmente non ritiene opportuna la proposta di attribuire all\u2019Assemblea nazionale la facolt\u00e0 di promuovere il ricorso per annullamento. La maggioranza dei componenti la Sottocommissione sembra ormai d\u2019accordo nel voler affidare all\u2019Assemblea nazionale il giudizio in materia di conflitto di interessi. Se un simile criterio fosse accolto e nello stesso tempo fosse anche accordata all\u2019Assemblea nazionale la facolt\u00e0 di promuovere l\u2019impugnativa, si arriverebbe all\u2019incongruenza che uno stesso organo, cio\u00e8 il Parlamento riunito in Assemblea nazionale, sarebbe contemporaneamente promotore del ricorso e giudice.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Bozzi di sopprimere il procedimento di rinvio. Indica le ragioni per cui con l\u2019accoglimento di tale proposta si rischierebbe di infrenare troppo la potest\u00e0 legislativa dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Osserva d\u2019altra parte che il procedimento del rinvio non inasprirebbe, ma anzi renderebbe pi\u00f9 facile la soluzione dell\u2019eventuale contrasto fra Stato e Regione. Il processo di formazione delle leggi, con tale procedimento, indubbiamente si fa pi\u00f9 lungo e complesso; ma per la possibilit\u00e0 di uno scambio di osservazioni e di proposte fra organi centrali e regionali, pu\u00f2 succedere che taluni progetti di legge, affrettatamente approvati dalle Assemblee regionali, siano modificati e resi cos\u00ec pi\u00f9 adeguati agli stessi interessi della Regione.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Nobile che la competenza in materia di risoluzione del conflitto fra Stato e Regione debba spettare soltanto all\u2019Assemblea nazionale, perch\u00e9 con essa, se accolta, si interferirebbe nell\u2019ordinamento generale dei procedimenti di impugnativa contro le leggi incostituzionali. Se a tal fine sar\u00e0 istituita una Corte costituzionale, a cui ogni cittadino potr\u00e0 rivolgersi in caso di violazione della Costituzione, perch\u00e9 non dovrebbe lo stesso organo decidere su una impugnativa promossa per eguali motivi dal Governo?<\/p><p>L\u2019onorevole Laconi ha osservato che nulla ancora \u00e8 stato deciso circa l\u2019istituzione di un\u2019Alta Corte costituzionale, quasi affermando implicitamente che, se l\u2019Assemblea Costituente non dovesse approvare l\u2019istituzione di tale supremo organismo, la facolt\u00e0 di promuovere impugnativa e la competenza a giudicare sul conflitto non potrebbero essere attribuite che alla sola Assemblea nazionale. Ora, anche nell\u2019ipotesi che non si addivenga alla creazione di un\u2019Alta Corte costituzionale, il giudizio di legittimit\u00e0, secondo il suo avviso, non potrebbe mai essere riservato all\u2019Assemblea nazionale, ma dovrebbe competere al potere giudiziario. Del resto questo \u00e8 il sistema che viene adottato nelle Costituzioni a tipo rigido.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi ha proposto che in caso di conflitto di interessi il Governo possa rinviare i disegni di legge regionali all\u2019Assemblea nazionale e che questa debba provvedere con legge al componimento degli interessi in contrasto, che debba cio\u00e8, in concreto, sostituirsi alla Regione nell\u2019emanare le norme legislative. Ritiene che tale potere non debba essere conferito all\u2019Assemblea nazionale, perch\u00e9 con ci\u00f2 il Parlamento, in funzione di legislatore ordinario, verrebbe a interferire nella sfera della competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni. Il fatto che una Regione abbia ecceduto dai suoi poteri non pu\u00f2 autorizzare il Parlamento a togliere all\u2019Assemblea regionale di quella Regione una potest\u00e0 legislativa che le \u00e8 propria. Il parlamento dovrebbe avere la sola potest\u00e0 di invalidare le leggi della Regione che ritenesse lesive dell\u2019interesse nazionale.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha infine richiesto se la clausola della salvaguardia degli interessi nazionali si riferisca soltanto all\u2019articolo 3 o valga anche per le disposizioni di cui agli articoli successivi. A tale domanda non si pu\u00f2 rispondere che affermativamente, perch\u00e9, se la clausola anzidetta deve sussistere per l\u2019esercizio della maggior potest\u00e0 legislativa attribuita alle Assemblee regionali a norma dell\u2019articolo 3, essa deve sussistere anche quando la potest\u00e0 normativa delle Regioni, di cui agli articoli successivi, si esplica entro limiti pi\u00f9 circoscritti.<\/p><p>MANNIRONI osserva che il testo dell\u2019articolo 12, presentato dal Comitato di redazione, \u00e8 assai pi\u00f9 semplice e schematico delle varie formulazioni dello stesso articolo proposte da alcuni colleghi. \u00c8 del parere, quindi, che il testo anzidetto possa essere approvato, purch\u00e9 vi siano apportate alcune modificazioni.<\/p><p>Tra queste la pi\u00f9 importante \u00e8 quella per cui la facolt\u00e0 di promuovere il ricorso dovrebbe essere attribuita non solo al Governo ma anche alle Regioni, e ci\u00f2 per evidenti ragioni di reciprocit\u00e0.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole poi alla proposta dell\u2019onorevole Bozzi di sopprimere il procedimento del rinvio, perch\u00e9 con esso effettivamente, come altri ha gi\u00e0 rilevato, si pu\u00f2 addivenire a una conciliazione del contrasto fra lo Stato e la Regione.<\/p><p>Circa, infine, la proposta che le leggi regionali siano promulgate dal Capo dello Stato e vistate dal Ministro Guardasigilli, ritiene che ci\u00f2 non sia necessario, perch\u00e9, per provare l\u2019autenticit\u00e0 delle leggi regionali, potrebbe bastare soltanto la loro pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/p><p>PERASSI \u00e8 del parere che convenga ammettere il procedimento del rinvio, cos\u00ec come esso \u00e8 stato predisposto nel testo dell\u2019articolo 12 del Comitato. Si tratta effettivamente di un espediente pratico ed utile per attutire i contrasti tra Stato e Regione.<\/p><p>Ritiene che la competenza a giudicare dei ricorsi nei casi di incostituzionalit\u00e0 debba spettare alla Corte di Giustizia costituzionale, mentre quella a giudicare dei ricorsi per lesione dell\u2019interesse nazionale possa essere attribuita al Parlamento.<\/p><p>Circa la pubblicazione dei disegni di legge regionali, \u00e8 del parere che la loro inserzione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> non sia necessaria: ci\u00f2 che gli sembra indispensabile, invece, \u00e8 che le Assemblee regionali trasmettano al Governo il testo dei disegni di legge da esse approvati, per dare possibilit\u00e0 al Governo di valersi del procedimento del rinvio, se ci\u00f2 risulter\u00e0 necessario. Quanto alla pubblicazione in senso proprio, ai fini cio\u00e8 della conoscenza generale e della consacrazione della autenticit\u00e0 della legge, ritiene che dovrebbe essere fatta su un foglio o bollettino locale e dovrebbe precedere, non gi\u00e0 la pubblicazione, ma la semplice inserzione delle leggi regionali nella <em>Gazzetta Ufficiale.<\/em> \u00c8 un procedimento questo, che per alcuni atti, ad esempio per la pubblicazione dei bandi, \u00e8 stato sempre usato nel nostro Paese.<\/p><p>Quanto alla promulgazione delle leggi regionali, non reputa opportuno che essa sia fatta dal Capo dello Stato. A suo avviso si dovrebbe affidare tale incarico al Presidente dell\u2019Assemblea regionale, conformemente a quanto, ad esempio, avviene in Svizzera, dove le leggi federali sono pubblicate a firma del Presidente dell\u2019Assemblea federale.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che non si pu\u00f2 procedere all\u2019approvazione dell\u2019articolo 12 seguendo il testo del Comitato di redazione, perch\u00e9 gli articoli formulati da alcuni colleghi come emendamenti non coincidono, comma per comma, con il testo dell\u2019articolo in esame. Converr\u00e0 quindi mettere in votazione i princip\u00ee relativi alle varie questioni e proposte fatte nel corso della discussione e redigere in seguito il testo definitivo dell\u2019articolo sulla base dei princip\u00ee approvati.<\/p><p>Mette pertanto in votazione il primo principio: che i disegni di legge, approvati dalle Assemblee regionali, debbano essere comunicati al Governo centrale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Viene ora in discussione il quesito se i disegni di legge, approvati dalle Assemblee regionali, debbano anche essere comunicati all\u2019Assemblea nazionale, in armonia alla proposta, fatta dagli onorevoli Ravagnan e Laconi, che si dia anche all\u2019Assemblea nazionale la possibilit\u00e0 di farsi parte diligente nel procedimento di impugnativa. A tale riguardo tiene ad esprimere la sua opinione personale che, come il controllo sugli atti dei Comuni sar\u00e0 esercitato da un organo che potr\u00e0 trovare la sua base nelle Assemblee regionali, cos\u00ec il controllo sugli atti delle Regioni dovrebbe essere esercitato da un organo, emanazione dell\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>MORTATI osserva che la questione in esame \u00e8 connessa con quella della pubblicazione perch\u00e9, se si stabilisce che la comunicazione dei disegni di legge al Governo debba essere seguita dalla loro pubblicazione, diventa inutile che essi siano comunicati anche all\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>BOZZI fa presente che si potrebbe stabilire che i disegni di legge debbano essere dalla Regione comunicati al Governo e dal Governo inseriti nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> e comunicati all\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che una comunicazione diretta all\u2019Assemblea nazionale starebbe a significare che questa \u00e8 investita della facolt\u00e0 di promuovere il procedimento di impugnativa, secondo la proposta fatta dagli onorevoli Ravagnan e Laconi. \u00c8 ci\u00f2 che appunto occorre tenere presente a proposito della questione in esame.<\/p><p>ZUCCARINI \u00e8 favorevole alla comunicazione dei disegni di legge regionali anche all\u2019Assemblea nazionale, perch\u00e9 gli pare ovvio che il Parlamento abbia il pieno diritto di tenersi al corrente della legislazione regionale.<\/p><p>CONTI si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Zuccarini.<\/p><p>PICCIONI \u00e8 pure favorevole alla comunicazione dei disegni di legge regionali all\u2019Assemblea nazionale, ma con la riserva di discutere la funzione di controllo del Parlamento.<\/p><p>TOSATO \u00e8 invece contrario a tale comunicazione, perch\u00e9 ci\u00f2 potrebbe far supporre una antitesi fra Governo e Parlamento, ipotesi che senz\u2019altro deve essere scartata.<\/p><p>LUSSU non approva il principio che i disegni di legge regionali debbano essere comunicati anche all\u2019Assemblea nazionale, perch\u00e9 con ci\u00f2 il Parlamento sarebbe investito di una facolt\u00e0 che pu\u00f2 essere lasciata al Governo, in quanto questo, in un regime parlamentare, rappresenta sempre la volont\u00e0 della maggioranza.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene inutile la comunicazione dei disegni di legge regionali anche all\u2019Assemblea nazionale, salvo che con ci\u00f2 non si voglia ammettere pregiudizialmente la facolt\u00e0 del Parlamento a promuovere l\u2019impugnativa.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il principio che i disegni di legge approvati dalle Assemblee regionali debbano essere comunicati anche all\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora \u00e8 in discussione la proposta relativa alla inserzione, a cura del Governo centrale, dei disegni di legge regionali nella parte della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica destinata soltanto alle informazioni e quindi non a dare autenticit\u00e0 ai testi dei provvedimenti ivi pubblicati. Mette in votazione il principio che il Governo centrale deve provvedere all\u2019inserzione dei disegni di legge regionali nel notiziario della <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>della Repubblica.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Circa il termine entro cui si deve provvedere all\u2019inserzione anzidetta, ricorda le due proposte dell\u2019onorevole Mortati (per un termine di 5 giorni) e dell\u2019onorevole Bozzi (per un termine di 30). Crede che sia il caso di adottare un termine di una durata intermedia, cio\u00e8 di 15 giorni, e mette in votazione il principio che il Governo debba provvedere alla inserzione suddetta entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione dei disegni regionali.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>UBERTI fa presente che alcune volte il testo delle leggi pu\u00f2 essere assai lungo. Ci\u00f2 considerato, e visto anche che la Sottocommissione ha approvato il principio che in un primo tempo i disegni di legge regionali debbano essere inseriti nel notiziario della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, si domanda se non sia il caso che di essi sia data informazione soltanto con un annuncio e non gi\u00e0 nel testo integrale.<\/p><p>LUSSU credeva che, con l\u2019approvazione della proposta circa l\u2019obbligo della inserzione dei disegni di legge regionali nel notiziario della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, gi\u00e0 fosse stata risolta la questione nel senso prospettato dall\u2019onorevole Uberti. In ogni modo, tiene a dichiarare che non \u00e8 favorevole all\u2019inserzione dei disegni di leggi regionali nel testo integrale, perch\u00e9, cos\u00ec facendo, essi verrebbero ad essere pubblicati due volte.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, poich\u00e9 \u00e8 stato accolto dalla Sottocommissione il principio della inserzione, aderisce alla proposta dell\u2019inserzione nella <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>del solo annuncio dei disegni di legge regionali.<\/p><p>LEONE GIOVANNI \u00e8 favorevole all\u2019inserzione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> del testo integrale, perch\u00e9 soltanto in tal modo \u00e8 possibile evitare un conflitto di legislazione tra le diverse Regioni.<\/p><p>LACONI \u00e8 pure favorevole all\u2019inserzione del testo integrale,<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il principio che i disegni di legge regionali debbano essere inseriti nel notiziario della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica nel loro testo integrale.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che \u00e8 in discussione la questione del procedimento di rinvio, e mette in votazione l\u2019ammissione di tale procedimento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Circa i motivi per cui si pu\u00f2 ritenere opportuno di rinviare all\u2019Assemblea Regionale i disegni di legge, ricorda che nel testo proposto dall\u2019onorevole Mortati si prevedono due casi: che la legge approvata sia incostituzionale, oppure che sia lesiva degli interessi della Nazione o di altre Regioni.<\/p><p>MORTATI dichiara che con la parola \u00abincostituzionale\u00bb egli intende assorbiti anche i vizi per violazione delle leggi generali dello Stato e per incompetenza, d\u00ec cui alla formulazione proposta dagli onorevoli Rossi e Calamandrei.<\/p><p>FABBRI fa presente che occorrerebbe usare il termine \u00abdisegno di legge\u00bb e non gi\u00e0 quello di \u00ablegge\u00bb.<\/p><p>NOBILE chiede la votazione per divisione, perch\u00e9 egli intende votare soltanto per la formula \u00ablesiva degli interessi della Nazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il principio che possa aver luogo il procedimento di rinvio perch\u00e9 si ritenga incostituzionale il disegno di legge approvato dall\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che possa aver luogo il procedimento di rinvio perch\u00e9 il disegno di legge, approvato dall\u2019Assemblea regionale, si ritenga lesivo degli interessi della Nazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che possa aver luogo il procedimento di rinvio perch\u00e9 il disegno di legge approvato dall\u2019Assemblea regionale si ritenga lesivo degli interessi di altre Regioni.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Ricorda che sulla questione di chi possa promuovere il procedimento di rinvio \u00e8 stato proposto che tale diritto spetti cos\u00ec al Governo, come all\u2019Assemblea nazionale, e come pure alle stesse Regioni.<\/p><p>Mette in votazione il principio che il Governo abbia il diritto di promuovere il procedimento di rinvio.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>UBERTI ritiene che il diritto di promuovere il procedimento di rinvio debba spettare solo al Governo perch\u00e9, per la presumibile brevit\u00e0 del termine entro cui potr\u00e0 essere promosso il procedimento di rinvio, l\u2019Assemblea nazionale non avrebbe modo di potersi riunire, e questo diritto sarebbe in pratica esercitato dalla Presidenza dell\u2019Assemblea nazionale, il che non sarebbe opportuno.<\/p><p>LACONI osserva che, per evitare il sorgere dell\u2019inconveniente accennato dall\u2019onorevole Uberti, si potrebbe stabilire una procedura abbreviata.<\/p><p>TOSATO \u00e8 contrario alla proposta di attribuire alla Assemblea nazionale il diritto di promuovere il procedimento di rinvio per le ragioni gi\u00e0 esposte dall\u2019onorevole Uberti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 pure contrario a che questo diritto debba spettare anche all\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>FABBRI vi \u00e8 egualmente contrario, anche perch\u00e9 ritiene che tale facolt\u00e0, attribuita al Governo, dovrebbe essere esercitata contemporaneamente all\u2019altra, spettante sempre al Governo, di ricorrere, a seconda dei casi, alla Corte costituzionale o all\u2019Assemblea nazionale. In altri termini, il Governo dovrebbe rinviare il disegno di legge all\u2019Assemblea regionale per ragioni sostanziali, ossia adducendo quelle stesse motivazioni per cui verrebbe a ricorrere alla Corte costituzionale o all\u2019Assemblea nazionale. Ci\u00f2 servirebbe ad abbreviare la procedura legislativa.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Fabbri \u00e8 connessa con la questione relativa ai ricorsi per annullamento, su cui la Sottocommissione non ha preso ancora alcuna decisione.<\/p><p>ROSSI PAOLO \u00e8 contrario ad attribuire all\u2019Assemblea nazionale la facolt\u00e0 di promuovere il procedimento di rinvio.<\/p><p>LUSSU vi \u00e8 pure contrario.<\/p><p>NOBILE chiede che sulla questione in esame la votazione avvenga per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione per appello nominale il principio che spetti anche all\u2019Assemblea nazionale il diritto di promuovere il procedimento di rinvio.<\/p><p><em>Rispondono S\u00ec:<\/em> Grieco, Laconi, Nobile, Ravagnan, Terracini e Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono No:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Perassi, Rossi Paolo, Targetti, Tosato e Uberti.<\/p><p>(<em>Con 6 voti favorevoli e 18 contrari, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI, sul quesito successivo, ritiene inconcepibile attribuire a una Regione la facolt\u00e0 di rinviare all\u2019Assemblea di un\u2019altra Regione un disegno di legge da questa approvato.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il principio che spetti anche alle Regioni la facolt\u00e0 di promuovere il procedimento di rinvio.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato).<\/em><\/p><p>Sulla questione se il disegno di legge, rinviato dal Governo all\u2019Assemblea regionale, debba essere sottoposto da questa a nuovo esame, mette in votazione il principio che l\u2019Assemblea regionale deve riprendere in esame il disegno di legge ad essa rinviato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora \u00e8 in questione la fissazione del termine, decorrente dalla inserzione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, entro cui il Governo pu\u00f2 promuovere il procedimento di rinvio.<\/p><p>BORDON propone che il termine anzidetto sia di 15 giorni.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Bordon.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta che il termine sia di 30 giorni, secondo gli emendamenti degli onorevoli Bozzi, Mortati, Rossi e Calamandrei.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che \u00e8 in questione il principio secondo cui l\u2019Assemblea regionale, qualora respinga le osservazioni del Governo, debba approvare nuovamente il disegno di legge ad essa rinviato con un numero di voti che raggiunga la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo mette ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI osserva che occorre decidere se il disegno di legge, nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale, diventi senz\u2019altro legge oppur no.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, secondo il parere espresso da alcuni, il disegno di legge nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale non dovrebbe diventare legge, perch\u00e9 ci\u00f2 starebbe a significare un potere prevalente della Regione su quello dello Stato.<\/p><p>PERASSI rileva che, secondo il testo dell\u2019articolo 12 proposto dal Comitato, i disegni di legge approvati nuovamente dall\u2019Assemblea regionale diventano senz\u2019altro leggi.<\/p><p>ROSSI PAOLO si richiama al testo dell\u2019emendamento da lui proposto, secondo cui il disegno di legge nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale diventa legge, a meno che il Governo, entro 30 giorni dall\u2019avvenuta nuova pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, non proponga ricorso per annullamento, che avrebbe effetto sospensivo. Per accelerare i tempi, propone che il termine suddetto sia ridotto a 15 giorni.<\/p><p>FABBRI \u00e8 contrario a che il progetto, nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale, diventi legge, specie in considerazione del fatto che esso dovrebbe essere nuovamente pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> dopo la nuova approvazione. Non \u00e8 giusto, infatti, che i cittadini siano obbligati ad informarsi se un disegno di legge, dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione, sia oppur no divenuto legge.<\/p><p>LEONE GIOVANNI osserva che sarebbe necessario coordinare l\u2019effetto della impugnativa di fronte alla Corte costituzionale, per il caso in esame, con quanto dovr\u00e0 essere stabilito da un punto di vista generale in materia di ricorsi avanti la stessa Corte costituzionale. In altri termini, non \u00e8 in sede di discussione odierna che pu\u00f2 essere risolto il quesito se l\u2019impugnativa di una legge o di un atto amministrativo presso la Corte costituzionale debba avere carattere sospensivo o se, non avendo tale carattere, debba avere effetto retroattivo. Ci\u00f2 considerato, crede opportuno sospendere ogni deliberazione sulla questione in esame, per poter conoscere quali saranno le norme che regoleranno il ricorso presso la Corte costituzionale.<\/p><p>LA ROCCA afferma che un\u2019impugnativa senza effetto sospensivo sarebbe praticamente inutile e che pertanto occorre stabilire che, pendendo ricorso presso la Corte costituzionale, la legge regionale non ha efficacia esecutiva.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 del parere che la legge regionale debba diventare esecutiva solo nel caso in cui il Governo non abbia proposto, nel termine ricorso per annullamento, o, prima di quel termine, quando il Governo abbia dichiarato che vi rinunzia.<\/p><p>PERASSI ritiene che sarebbe opportuno distinguere tra legge ed entrata in vigore della legge. Ammettendo, infatti, tale distinzione, si potrebbe stabilire che il disegno di legge, nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale, diventi senz\u2019altro legge, ma che questa non entri in vigore se, entro un dato termine, il Governo promuova il ricorso per annullamento.<\/p><p>LEONE GIOVANNI torna ad affermare che la questione in esame non pu\u00f2 essere risolta, se prima non siano deliberate le norme in materia di ricorsi presso la Corte costituzionale. Fa presente che l\u2019impugnativa contro leggi incostituzionali potr\u00e0 essere promossa presso la Corte costituzionale, oltrech\u00e9 dal Governo, anche da ogni singolo cittadino. Quindi, tanto per quest\u2019ultimo caso come per quello in discussione, probabilmente dovranno essere adottate identiche disposizioni. Insiste quindi nella proposta di rinvio.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che possa essere accolto il principio a cui s\u2019ispira l\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Rossi e Calamandrei, secondo cui il disegno di legge, approvato nuovamente con la prescritta maggioranza qualificata dall\u2019Assemblea regionale, diventi legge, a meno che dal Governo, entro un dato termine dall\u2019avvenuta nuova pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, non sia stato proposto il ricorso per annullamento.<\/p><p>LUSSU \u00e8 favorevole al principio a cui si ispira l\u2019emendamento degli onorevoli Rossi e Calamandrei. Raccomanda, per\u00f2, che in sede di definitiva formulazione del testo della Costituzione sia fissata una modalit\u00e0 per obbligare la Corte costituzionale a pronunciarsi nel pi\u00f9 breve tempo possibile sulla validit\u00e0 della legge regionale impugnata.<\/p><p>MORTATI rileva che nel testo proposto dagli onorevoli Rossi e Calamandrei esiste una contraddizione; infatti, esso dice che il progetto nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale \u00abdiventa legge, a meno che il Governo non proponga il ricorso per annullamento\u00bb. Ove sia proposto ricorso, quindi, il progetto non diventerebbe legge. In ogni modo ritiene che l\u2019impugnativa promossa dal Governo non dovrebbe avere altro scopo che quello di ottenere una pronuncia dichiarativa di invalidit\u00e0, non gi\u00e0 della legge, ma del progetto riesaminato dall\u2019Assemblea regionale. Tale caso, quindi, non dovrebbe essere assimilato ai comuni casi di incostituzionalit\u00e0 delle leggi. \u00c8 proprio per questo che non si dovrebbe attribuire vigore di legge a un progetto che si ritenesse lesivo dell\u2019interesse nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE condivide il punto di vista espresso dall\u2019onorevole Mortati circa la differenza tra il caso in esame e i comuni casi di incostituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>In ogni modo, poich\u00e9 l\u2019onorevole Leone insiste nella sua proposta, la mette in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Prima di procedere innanzi nella discussione, ritiene opportuno stabilire il principio secondo cui il disegno di legge, nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale, dev\u2019essere di nuovo comunicato al Governo, perch\u00e9 questo dev\u2019essere messo in grado di sapere se le sue proposte sono state accolte dall\u2019Assemblea regionale stessa. Mette in votazione questo principio.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Si dovrebbe ora decidere se il disegno di legge, nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale, debba essere oppur no pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la pubblicazione dovrebbe essere immediata.<\/p><p>NOBILE ricorda che la Sottocommissione ha gi\u00e0 approvato il principio dell\u2019inserzione del testo integrale del disegno di legge nel notiziario della <em>Gazzetta Ufficiale.<\/em> Per il caso in esame basterebbe quindi adottare il criterio di pubblicare soltanto le variazioni apportate dall\u2019Assemblea regionale al testo del disegno di legge rinviato dal Governo.<\/p><p>PRESIDENTE, avendo riesaminata la questione, ritiene che, prima di stabilire se il disegno di legge nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale debba, o pur no essere pubblicato, convenga decidere quali debbano essere i titolari del diritto di ricorso, se, cio\u00e8, il Governo soltanto o anche l\u2019Assemblea nazionale e le stesse Regioni. Difatti, se il diritto di impugnativa dovesse spettare soltanto al Governo, non sarebbe necessario procedere a una nuova pubblicazione del disegno di legge riesaminato dall\u2019Assemblea regionale: per la decorrenza del termine entro cui potrebbe essere esperito il ricorso per annullamento, sarebbe sufficiente la data dell\u2019avvenuta ricomunicazione del disegno di legge al Governo da parte dell\u2019Assemblea regionale. Lo stesso non si potrebbe dire se i titolari del diritto di impugnativa dovessero anche essere l\u2019Assemblea nazionale e le stesse Regioni.<\/p><p>Mette quindi in votazione il principio della attribuzione al Governo del diritto di impugnativa.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in rotazione il principio dell\u2019attribuzione all\u2019Assemblea nazionale del diritto di impugnativa.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio dell\u2019attribuzione alle Regioni del diritto di impugnativa.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Osserva che, poich\u00e9 il titolare del diritto di impugnativa \u00e8 soltanto il Governo, diventa inutile che il disegno di legge, nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale, sia ripubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale.<\/em><\/p><p>In ogni modo, poich\u00e9 qualche collega si \u00e8 mostrato favorevole a tale pubblicazione, mette in votazione il principio per cui il Governo, prima che abbia reso noto se intenda o pur no valersi del diritto di ricorso, debba procedere alla pubblicazione del disegno di legge che nuovamente gli \u00e8 stato trasmesso dall\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che \u00e8 in discussione la durata del termine entro cui il Governo pu\u00f2 esercitare il suo diritto di impugnativa. Propone che tale durata sia di 15 giorni e mette in votazione il principio che il Governo, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione del disegno di legge fattagli dall\u2019Assemblea regionale, possa esercitare il suo diritto di impugnativa.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Fa presente che resta da decidere la questione, gi\u00e0 precedentemente dibattuta, se il disegno di legge, nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale, prima della scadenza del termine entro cui il Governo pu\u00f2 promuovere il ricorso per annullamento, debba avere o pur no efficacia di legge. Nelle varie proposte di emendamenti all\u2019articolo 12, implicitamente o esplicitamente si accenna alla sospensiva. Ci\u00f2 considerato, e tenuto conto delle osservazioni fatte nel corso della discussione, mette in votazione il principio per cui, prima della scadenza del termine gi\u00e0 fissato entro cui il Governo ha facolt\u00e0 di esercitare il diritto di impugnativa, il disegno di legge nuovamente approvato dall\u2019Assemblea regionale diventa legge, ma senza efficacia esecutiva.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>MANNIRONI propone che le leggi nuovamente approvate dall\u2019Assemblea regionale possano diventare esecutive prima della scadenza del termine gi\u00e0 fissato entro cui il Governo ha facolt\u00e0 di promuovere il ricorso per annullamento, purch\u00e9 il Governo stesso, prima appunto della scadenza di tale termine, rinunzi a esercitare il diritto di impugnativa.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Mannironi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che occorre ora decidere se il Governo possa ricorrere alla Corte costituzionale per motivo di incostituzionalit\u00e0 e all\u2019Assemblea nazionale per motivo di lesione degli interessi della Nazione o di altre Regioni, secondo quanto \u00e8 stato proposto dagli onorevoli Bozzi, Mortati, Rossi e Calamandrei. Nella proposta del Comitato si prevedeva soltanto il ricorso alla Corte costituzionale; il Relatore onorevole Ambrosini ha per\u00f2 dichiarato di accedere al criterio a cui si ispirano gli emendamenti degli onorevoli Bozzi, Mortati, Rossi e Calamandrei, ritenendo che tali emendamenti abbiano incontrato il favore della maggioranza dei componenti la Sottocommissione.<\/p><p>Ma occorre decidere prima sulla proposta dell\u2019onorevole Nobile, secondo cui il Governo pu\u00f2 ricorrere in ogni caso soltanto all\u2019Assemblea nazionale. La mette in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata).<\/em><\/p><p>Mette in votazione il principio per cui il Governo pu\u00f2 ricorrere alla Corte costituzionale per motivi di incostituzionalit\u00e0 e di incompetenza o all\u2019Assemblea nazionale per casi di lesione degli interessi della Nazione o di altre Regioni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Fa presente che \u00e8 ora in discussione il quesito se l\u2019Assemblea nazionale possa semplicemente invalidare la legge o, entrando nel merito, modificarla, provvedendo con nuova legge al coordinamento degli interessi secondo la proposta dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>BOZZI avverte che \u00e8 stato osservato che la sua proposta urterebbe contro il principio costituzionale, gi\u00e0 acquisito, della cosiddetta competenza legislativa esclusiva della Regione e per tale ragione essa non potrebbe essere accolta. L\u2019obiezione non gli sembra grave perch\u00e9, ammessa la regola della competenza legislativa esclusiva delle Regioni, si potrebbe stabilire una eccezione a tale regola, disponendo che l\u2019Assemblea nazionale possa provvedere con legge al coordinamento degli interessi in conflitto. Non bisogna portare la competenza legislativa esclusiva delle Regioni sino al punto di sopprimere la potest\u00e0 legislativa del Parlamento, il quale, per altro, non potrebbe limitarsi a invalidare la legge, perch\u00e9 non \u00e8 congegnato in modo da fungere quasi come Corte di cassazione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, sostiene che l\u2019Assemblea nazionale deve soltanto accertare il conflitto e non provvedere nel merito, perch\u00e9 altrimenti sarebbe violato il principio fondamentale di cui agli articoli 3 e 4.<\/p><p>PERASSI \u00e8 favorevole al principio che l\u2019Assemblea nazionale debba limitarsi a pronunciare sul conflitto, senza entrare nel merito e fare una nuova legge.<\/p><p>LACONI concorda con l\u2019onorevole Bozzi nel ritenere che l\u2019Assemblea nazionale, accertata l\u2019esistenza di un conflitto tra l\u2019interesse della Regione e quello nazionale, debba provvedere con legge al coordinamento dei contrastanti interessi.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che l\u2019Assemblea nazionale, formata anche dai membri della seconda Camera, ossia dai rappresentanti degli interessi regionali, sia l\u2019organo pi\u00f9 competente a provvedere anche nel merito in caso di conflitto di interessi fra Regione e Stato.<\/p><p>FABBRI non \u00e8 favorevole al punto di vista espresso dal Presidente. Il Parlamento, riunito in Assemblea nazionale, non pu\u00f2 avere nel caso in esame altro compito che quello di annullare la legge, se con essa si \u00e8 originato un conflitto fra gli interessi della Nazione e quelli della Regione. Soltanto quando tale compito sar\u00e0 esaurito, ognuna delle due Camere potr\u00e0 tornare ad avere la facolt\u00e0 di promuovere una nuova legge.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il principio secondo cui l\u2019Assemblea nazionale deve avere soltanto la competenza d\u2019invalidare la legge.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che \u00e8 ora in discussione il quesito di quale organo sia competente a decidere se il ricorso sia di competenza della Corte costituzionale o dell\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>ROSSI PAOLO ricorda che la questione accennata dal Presidente \u00e8 stata lungamente dibattuta. In un primo tempo si fu del parere che il giudice competente nel caso in esame dovesse essere l\u2019Assemblea nazionale; poi sembr\u00f2 pi\u00f9 opportuno che dovesse essere la Corte costituzionale, visto che si trattava di risolvere un problema essenzialmente di carattere giuridico. \u00c8 per questo che egli, insieme all\u2019onorevole Calamandrei, ha proposto che, quando sia dubbio se il motivo di annullamento sia di competenza della Corte costituzionale o dell\u2019Assemblea nazionale, il potere di decidere su tale questione debba spettare alla Corte costituzionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che, per non complicare il sistema in materia di ricorsi per annullamento, possa essere lasciata al Governo piena libert\u00e0 di promuovere l\u2019impugnativa, sia presso la Corte costituzionale, che presso l\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI \u00e8 del parere che non possa essere lasciata al Governo questa piena libert\u00e0, perch\u00e9 esso \u00e8 parte in causa, essendo il titolare dell\u2019impugnativa. D\u2019altra parte, nel caso in esame, la competenza non pu\u00f2 essere attribuita neanche all\u2019Assemblea nazionale, perch\u00e9 il Governo \u00e8 espressione della maggioranza del Parlamento, e quindi l\u2019Assemblea nazionale potrebbe avere lo stesso orientamento del Governo. L\u2019unico giudice imparziale non pu\u00f2 essere che la Corte costituzionale, che \u00e8 al di fuori delle parti in causa. Ritiene pertanto che il ricorso debba essere sempre presentato alla Corte costituzionale, la quale, con un giudizio di delibazione, dovrebbe accertare se il ricorso sia di sua competenza o della Assemblea nazionale. Nel primo caso la Corte costituzionale naturalmente tratterrebbe presso di s\u00e9 il ricorso per esprimere su di esso il suo giudizio; nel secondo, invece, dovrebbe trasmetterlo all\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>LACONI \u00e8 contrario alle proposte degli onorevoli Rossi e Leone, perch\u00e9 ritiene che, fra un organo democraticamente eletto dal popolo e un altro di cui ancora non \u00e8 stato stabilito il modo di formazione, la preferenza debba senz\u2019altro essere data al primo. Nel caso in esame occorre fare una questione non soltanto di competenza, ma anche di autorit\u00e0, e l\u2019autorit\u00e0 per dirimere un conflitto che sorga in una sede cos\u00ec alta e fra organi cos\u00ec qualificati non pu\u00f2 averla che il Parlamento, in quanto organo rappresentante la sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Leone, in quanto ritiene che con essa l\u2019autorit\u00e0 del Parlamento non sia affatto menomata. Difatti, poich\u00e9 nel caso di un\u2019impugnativa si tratta soltanto di un giudizio che deve portare a invalidare una legge e non gi\u00e0 a un provvedimento di merito, resta sempre intatta la facolt\u00e0 del Parlamento di provvedere, nell\u2019ambito della Costituzione, alle varie esigenze del Paese.<\/p><p>LUSSU si associa alla proposta dell\u2019onorevole Leone, pur domandandosi se non sia il caso di attribuire alla sola Corte costituzionale la competenza sui ricorsi anche per motivi che non siano di legittimit\u00e0. Ci\u00f2 perch\u00e9 teme che, con il rinvio al Parlamento, la procedura per la definizione del ricorso possa diventare troppo lunga, con danno delle Regioni.<\/p><p>PERASSI \u00e8 favorevole alla proposta degli onorevoli Rossi \u00e8 Calamandrei, integrata con quella dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla proposta degli onorevoli Rossi e Calamandrei, perch\u00e9 ritiene che in tutti i casi la competenza debba spettare soltanto all\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>LAMI STARNUTI osserva che il Parlamento, riunito in Assemblea nazionale, nel caso di un ricorso per annullamento, non agisce pi\u00f9 come organo politico, ma come organo giurisdizionale. Ci\u00f2 considerato, dichiara di essere favorevole al punto di vista espresso dall\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>MORTATI si associa alla proposta degli onorevoli Rossi e Calamandrei.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara, prima di passare alla votazione delle varie proposte, di essere favorevole a quella dell\u2019onorevole Ambrosini, secondo cui il Governo stesso verrebbe a decidere a quale fra i due organi, la Corte costituzionale e l\u2019Assemblea nazionale, debba spettare la competenza sul ricorso.<\/p><p>Mette quindi in votazione la proposta dell\u2019onorevole Leone, per cui il giudizio se il ricorso debba essere di competenza della Corte costituzionale o dell\u2019Assemblea nazionale deve sempre spettare alla Corte costituzionale stessa.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta degli onorevoli Rossi e Calamandrei per cui, quando sia dubbio se il motivo di annullamento sia di competenza della Corte costituzionale o dell\u2019Assemblea nazionale, il potere di decidere su tale questione deve spettare alla Corte costituzionale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione il principio contenuto nell\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento degli onorevoli Rossi e Calamandrei, per cui alla Corte costituzionale dovrebbe spettare anche la decisione sui conflitti negativi di competenza legislativa che possano sorgere tra lo Stato e le Regioni o tra Regioni.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che il caso previsto nell\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento degli onorevoli Rossi e Calamandrei assai difficilmente possa verificarsi. In ogni modo, a parte tale considerazione, \u00e8 del parere che il legislatore non possa mai essere obbligato ad emanare disposizioni che non ritenga opportuno adottare.<\/p><p>Per tali ragioni, non reputa necessario includere nella Costituzione la norma proposta dagli onorevoli Rossi e Calamandrei.<\/p><p>ROSSI PAOLO ritira la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione la questione relativa alla pubblicazione delle leggi regionali e alla loro promulgazione.<\/p><p>NOBILE fa la seguente proposta:<\/p><p>\u00abLa legge regionale, dopo che \u00e8 divenuta definitiva, verr\u00e0 sancita e promulgata dal Capo dello Stato o, in nome di questi, dal Rappresentante del Governo centrale della Regione\u00bb.<\/p><p>Sono due diverse ipotesi e pertanto chiede la votazione dell\u2019emendamento per divisione.<\/p><p>PERASSI propone che le leggi regionali siano pubblicate in un foglio regionale a cura del Presidente dell\u2019Assemblea regionale. Nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> si potrebbe tutt\u2019al pi\u00f9 fare un\u2019inserzione; ma la pubblicazione valida agli effetti della decorrenza del termine per l\u2019entrata in vigore della legge dovrebbe essere quella del <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nel testo dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi, circa la questione in esame, si propone che le leggi regionali debbano essere pubblicate nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica con il visto del Ministro Guardasigilli.<\/p><p>UBERTI non ritiene opportuno che le leggi regionali siano vistate dal Ministro Guardasigilli, perch\u00e9 ci\u00f2 potrebbe essere causa di un ulteriore prolungamento del processo di formazione delle leggi regionali, gi\u00e0 per se stesso abbastanza lungo e complesso. Non \u00e8 d\u2019accordo poi con l\u2019onorevole Perassi nel ritenere che le leggi regionali debbano essere pubblicate a cura del Presidente dell\u2019Assemblea regionale. Le leggi nazionali non sono pubblicate a cura del Presidente della Camera, e analogamente non si pu\u00f2 attribuire l\u2019incarico di curare la pubblicazione delle leggi regionali al Presidente dell\u2019Assemblea regionale. Il Capo della Regione \u00e8 il Presidente della Deputazione regionale ed a lui deve essere affidato il compito della pubblicazione e della promulgazione delle leggi regionali.<\/p><p>PERASSI \u00e8 decisamente contrario a che le leggi regionali debbano essere sanzionate dal Capo dello Stato. \u00c8 questo un sistema che vigeva in Austria prima dell\u2019avvento della Repubblica e non gli sembra che sia il caso di rifarsi a tale precedente.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019intervento del Ministro Guardasigilli, non ne vede la necessit\u00e0, tanto pi\u00f9 se sar\u00e0 accolto il principio della pubblicazione in un foglio locale come prevalente su quella della <em>Gazzetta Ufficiale.<\/em><\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che le leggi regionali debbano essere pubblicate, oltre che nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica, anche nel <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione, e propone di introdurre nell\u2019articolo 12 una disposizione in tale senso.<\/p><p>In quanto al compito della promulgazione esso, a suo avviso, pu\u00f2 essere affidato indifferentemente sia al Presidente dell\u2019Assemblea regionale, che al Presidente della Deputazione regionale.<\/p><p>TOSATO propone una variante alla formula suggerita dall\u2019onorevole Perassi nel senso che le leggi regionali debbano anche portare il visto del rappresentante del Governo centrale nella Regione.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba avvenire soltanto nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba avvenire soltanto nel <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba avvenire sia nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica che nel <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione e che fra le due pubblicazioni la prevalenza debba spettare a quella sul <em>Bollettino Ufficiale <\/em>della Regione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dal visto del Ministro Guardasigilli.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dalla firma del Capo dello Stato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approva<\/em><em>t<\/em><em>o<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dalla firma del rappresentante del Governo centrale della Regione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dalla firma del Presidente dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione il principio che le leggi regionali debbano essere promulgate dal Presidente dell\u2019Assemblea regionale e portare il visto del rappresentante del Governo centrale nella Regione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Einaudi.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Patricolo, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 57. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 3 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Di Giovanni \u2013 Rossi Paolo \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Nobile \u2013 Mortati \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Mannironi \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-5279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5279"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10341,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5279\/revisions\/10341"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5279"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}