{"id":5272,"date":"2023-10-15T23:27:31","date_gmt":"2023-10-15T21:27:31","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5272"},"modified":"2023-11-12T11:17:05","modified_gmt":"2023-11-12T10:17:05","slug":"sabato-30-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5272","title":{"rendered":"SABATO 30 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5272\" class=\"elementor elementor-5272\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7eb2b86 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7eb2b86\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7fd8a7d\" data-id=\"7fd8a7d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3899727 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3899727\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461130sed056ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a8b639d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a8b639d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>56.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELlA SEDUTA DI SABATO 30 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Grieco \u2013 Nobile \u2013 Tosato \u2013 Ambrosini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Fuschini \u2013 Conti \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Zuccarini \u2013 Mannironi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Bozzi \u2013 Ravagnan \u2013 La Rocca.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.50.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull\u2019articolo 11 del progetto:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Deputazione rappresenta la Regione. La Deputazione \u00e8 l\u2019organo esecutivo della Regione.<\/p><p>\u00abIl Presidente e i membri della Deputazione sono responsabili della condotta dell\u2019Amministrazione di fronte all\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>GRIECO informa che ha finora sostenuto, nei confronti delle funzioni del Presidente della Regione, una tesi diversa da quella del progetto, ma, riconoscendo che non sarebbe in armonia coi principi gi\u00e0 approvati, ritira la sua proposta ed accetta l\u2019attuale formulazione dell\u2019articolo 11.<\/p><p>NOBILE propone un emendamento aggiuntivo, consistente nel far seguire, alle ultime parole dell\u2019articolo, le altre: \u00abe di fronte al Governo centrale\u00bb.<\/p><p>Illustra la sua proposta, rilevando che la responsabilit\u00e0, che si verrebbe cos\u00ec a stabilire anche nei confronti dello Stato, \u00e8 giustificata dal fatto che la Regione pu\u00f2 esplicare funzioni amministrative delegatele dallo Stato stesso. \u00c8 logico quindi che sia chiamata a rispondere da chi le ha concesso la delega.<\/p><p>TOSATO nota che, in seguito all\u2019approvazione del suo emendamento, l\u2019articolo 9 si limita a dire che sono organi della Regione l\u2019Assemblea regionale, il Presidente della Deputazione regionale e la Deputazione regionale; occorrer\u00e0, quindi, nell\u2019articolo in esame, riprendere il concetto espresso nell\u2019originario articolo 9, nel senso di precisare che il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall\u2019Assemblea regionale, che il Presidente \u00e8 il capo della Regione, la rappresenta e presiede la Deputazione regionale e che quest\u2019ultima \u00e8 l\u2019organo esecutivo della Regione.<\/p><p>Propone inoltre di sopprimere il capoverso dell\u2019articolo 11, in quanto la responsabilit\u00e0 del Presidente e dei membri della Deputazione verso l\u2019Assemblea \u00e8 implicita, e una proposizione del genere fa pensare ad una specie di Governo parlamentare, nell\u2019ambito della Regione, laddove non dovrebbe esservi che un organo esecutivo della volont\u00e0 dell\u2019Assemblea.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, non crede necessaria la precisazione proposta dall\u2019onorevole Tosato al primo comma. Se mai, andrebbe riprodotta nell\u2019articolo 9 l\u2019indicazione che il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Quanto al capoverso, dichiara di non aver nulla in contrario alla soppressione.<\/p><p>FUSCHINI ha l\u2019impressione che nella formula: \u00abIl Presidente della Deputazione rappresenta la Regione. La Deputazione \u00e8 l\u2019organo esecutivo della Regione\u00bb, si possa ravvisare una contrapposizione tra i due concetti; come se le funzioni del Presidente e quelle della Deputazione fossero ben distinti.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che non si avrebbe pi\u00f9 questa sensazione, se i due periodi fossero invertiti.<\/p><p>CONTI, al fine di evitare anche la ripetizione della parola \u00abRegione\u00bb, propone la formula: \u00abLa Deputazione \u00e8 l\u2019organo dell\u2019amministrazione regionale. Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione\u00bb.<\/p><p>MORTATI fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di prendere in considerazione eventuali limiti all\u2019autonomia regionale in questa materia. Ricorda che la legge comunale e provinciale stabilisce che il sindaco pu\u00f2 essere revocato con deliberazione motivata e potrebbe apparire rilevante riprodurre una norma del genere, o stabilire date maggioranze, ecc. La perplessit\u00e0 pu\u00f2 sorgere sull\u2019opportunit\u00e0 di disciplinare la materia in questa sede, ovvero rinviarne la disciplina agli Statuti regionali.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 dell\u2019avviso che, una volta affermata la responsabilit\u00e0 del Presidente, divenga superfluo prevedere l\u2019ipotesi della revoca, in quanto il suo operato viene cos\u00ec sottoposto a sindacato ed a voto di fiducia. Preferirebbe pertanto che ci si limitasse, nell\u2019articolo in esame, a stabilire il principio elettivo.<\/p><p>FABBRI suggerisce di usare nell\u2019articolo 9 l\u2019espressione \u00abeleggibile e revocabile dall\u2019Assemblea\u00bb, ovvero: \u00abil mandato \u00e8 revocabile\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE nota che, in sostanza, la Sottocommissione \u00e8 d\u2019accordo sul concetto. Si tratter\u00e0 d\u2019inserire nell\u2019articolo 9, nel punto pi\u00f9 indicato, l\u2019espressione: \u00abIl Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>Propone che a questo si provveda in sede di coordinamento.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Tornando all\u2019articolo 11, crede che si possa essere d\u2019accordo sull\u2019inversione dei due periodi del primo comma. Pone quindi ai voti il comma stesso come risulterebbe formulato:<\/p><p>\u00abLa Deputazione \u00e8 l\u2019organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Quanto al secondo comma, ricorda che vi sono due proposte: l\u2019una, dell\u2019onorevole Tosato, per la soppressione; l\u2019altra, dell\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9 vi si stabilisca che il Presidente ed i membri della Deputazione rispondono della condotta dell\u2019amministrazione anche di fronte agli organi del potere centrale.<\/p><p>In merito alla prima, rileva che, non essendosi ipotizzata nell\u2019articolo 9 la revoca del Presidente, pu\u00f2 essere utile nell\u2019articolo il prevederne la responsabilit\u00e0 di fronte all\u2019Assemblea, nel quale concetto \u00e8 implicito il voto di sfiducia e, conseguentemente, la revoca.<\/p><p>Quanto alla seconda proposta, avverte che all\u2019articolo 15 si prevede la possibilit\u00e0 di sostituzione del Presidente su segnalazione del Governo all\u2019Assemblea regionale, salvo il provvedimento di dissoluzione di questa da parte del Presidente della Repubblica, ove l\u2019Assemblea stessa non provveda.<\/p><p>NOBILE obietta che la sostituzione del Presidente, di cui all\u2019articolo 15, \u00e8 limitata al caso che questo assuma atteggiamenti contrari all\u2019interesse nazionale, o compia gravi e reiterate violazioni di legge, mentre nell\u2019articolo 11 si fa l\u2019ipotesi di cattiva amministrazione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, invita a tener presente anche l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 14, ai termini del quale un Commissario Governativo coordina l\u2019opera dell\u2019Amministrazione regionale, in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare, per tutte le Regioni. Esprime, quindi, l\u2019avviso che la proposta dell\u2019onorevole Nobile turbi tutta l\u2019euritmia del progetto, il quale \u00e8 gi\u00e0 congegnato in maniera tale da eliminare ogni preoccupazione del genere.<\/p><p>LACONI dissente dal Relatore ed accede alla tesi dell\u2019onorevole Nobile, in favore della quale osserva che \u2013 a parte il fatto che l\u2019articolo 14 non \u00e8 stato ancora approvato e potrebbe esserne modificato il testo elaborato dal Comitato \u2013 \u00e8 logico concedere allo Stato, che ha delegato l\u2019amministrazione in materie di sua competenza alle Regioni, ogni possibilit\u00e0 di salvaguardare i propri diritti.<\/p><p>TOSATO rinuncia alla proposta di soppressione del comma in esame.<\/p><p>FUSCHINI replica all\u2019onorevole Laconi che la responsabilit\u00e0 di fronte allo Stato \u00e8 prevista nel Capo III, in cui si tratta dei \u00abRapporti fra Regione e Stato\u00bb, onde la questione potr\u00e0 essere presentata al momento opportuno. L\u2019ipotesi dell\u2019articolo in esame riguarda una responsabilit\u00e0 interna, nei confronti dell\u2019Assemblea.<\/p><p>FABBRI non condivide l\u2019opinione del Presidente che il concetto della responsabilit\u00e0 implichi quello della revoca e pertanto propone di aggiungere all\u2019articolo 11 un comma del seguente tenore:<\/p><p>\u00abQualora, per dimissioni o revoca del mandato, la Deputazione risultasse ridotta a meno della met\u00e0, l\u2019Assemblea non dovr\u00e0 limitarsi alla surroga dei mandatari, ma procedere al loro rinnovamento totale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che, trattandosi di un organo esecutivo eletto da un\u2019Assemblea, \u00e8 pacifico che possa essere sciolto e sostituito, se lo si ritiene responsabile della propria condotta nei confronti dell\u2019Assemblea stessa. Il che potrebbe non essere altrettanto pacifico, ove non si parlasse affatto di responsabilit\u00e0.<\/p><p>Pone quindi ai voti il capoverso dell\u2019articolo 11 nella forma proposta dal Comitato:<\/p><p>\u00abIl Presidente ed i membri della Deputazione sono responsabili della condotta dell\u2019amministrazione di fronte all\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI domanda al Relatore perch\u00e9, tra gli organi regionali, non si sia incluso anche il popolo come organo attivo per la formazione legislativa, attraverso il <em>referendum<\/em>; se, cio\u00e8, si sia voluto disconoscere questo diritto di intervento del popolo ovvero non se ne sia parlato per altre ragioni.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che il Comitato, conscio dell\u2019attuale tendenza politica, era favorevolissimo all\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, ma non ha creduto di trattarne in questa sede, nella convinzione che dovesse formare oggetto di una norma generale della Costituzione, la quale trovasse poi la sua attuazione nei singoli Statuti regionali.<\/p><p>Ha ritenuto necessario farne espressa menzione nel progetto solo relativamente al controllo di merito sulle spese degli enti locali, per il caso che la spesa deliberata impegni il bilancio dell\u2019Ente per una somma superiore al decimo del bilancio annuale.<\/p><p>MORTATI avverte che, se la Sottocommissione fosse dell\u2019avviso di ammettere il <em>referendum<\/em> in sede di formazione legislativa, come modo di espressione della volont\u00e0 della Regione, nell\u2019articolo in esame bisognerebbe disciplinarne i casi e le modalit\u00e0 di esercizio, ovvero fare un rinvio alla legislazione statutaria. Infatti, anche se lo Stato non ritenesse di disciplinare per la propria attivit\u00e0 l\u2019esercizio del <em>referendum<\/em>, le Regioni potrebbero farlo per le materie di loro esclusiva competenza.<\/p><p>FUSCHINI conviene con l\u2019onorevole Ambrosini che l\u2019argomento debba trovare la sua disciplina in una legge generale per tutti gli organi dello Stato, a cominciare dall\u2019Assemblea nazionale, fino alle Assemblee regionali ed anche comunali.<\/p><p>MORTATI esclude che vi sia un parallelismo necessario tra l\u2019indirizzo della legislazione statale, in tema di <em>referendum<\/em>, e quello della legislazione regionale.<\/p><p>PERASSI ricorda di aver gi\u00e0 avuto occasione di pronunciarsi incidentalmente in merito all\u2019argomento, in sede di discussione sullo Statuto regionale. A suo avviso, detto Statuto deve avere la funzione di integrare le norme costituzionali sull\u2019ordinamento regionale, eventualmente con una certa libert\u00e0 di regolamentazione. Fra le materie suscettibili di regolamento nello Statuto \u00e8 appunto il <em>referendum<\/em>, nel senso di stabilire i casi e le modalit\u00e0 per sottoporvi alcune deliberazioni, sia legislative che amministrative, degli organi della Regione. Dissente quindi dal concetto dell\u2019onorevole Fuschini, che convenga legare la regolamentazione del <em>referendum<\/em> nell\u2019ambito regionale alla disciplina dell\u2019istituto stesso nello Stato. Pu\u00f2 darsi che nella legislazione statale il <em>referendum<\/em> non abbia alcuna o abbia scarsa applicazione, il che non esclude affatto che nel campo pi\u00f9 ristretto delle Regioni e dei Comuni possa avere vasta applicazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di inserire nel progetto in esame un richiamo all\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, salvo a rinviarne l\u2019esplicita disciplina agli Statuti regionali.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abI casi e le modalit\u00e0 di impiego del <em>referendum<\/em> per la formazione della legge della Regione saranno regolati dagli Statuti\u00bb.<\/p><p>FABBRI suggerisce di sostituire alle parole \u00abdagli Statuti\u00bb le altre \u00abdallo Statuto regionale\u00bb.<\/p><p>TOSATO preferirebbe non limitare costituzionalmente la possibilit\u00e0 d\u2019impiego del <em>referendum<\/em> al campo legislativo.<\/p><p>LUSSU ritiene necessario far precedere la disposizione da un articolo che spieghi cos\u2019\u00e8 il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>FABBRI chiarisce che l\u2019accenno al <em>referendum<\/em>, nell\u2019articolo in esame, presuppone che sia gi\u00e0 previsto in via generale dalla Costituzione come strumento per l\u2019affermazione della volont\u00e0 popolare nel quadro degli istituti democratici della Repubblica.<\/p><p>ZUCCARINI \u00e8 pienamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati e fa presente che, secondo la sua tesi, il \u00abpopolo\u00bb andrebbe considerato all\u2019articolo 9 quale organo deliberante, e come manifestazione di governo diretto.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, nota che il popolo \u00e8 gi\u00e0 un organo sovrano, in quanto ha la funzione di eleggere l\u2019Assemblea regionale. A suo avviso \u00e8 consigliabile non allargare la dizione dell\u2019articolo 9, ma limitarsi a trattare del <em>referendum<\/em> all\u2019articolo 11.<\/p><p>ZUCCARINI preferirebbe includere il \u00abpopolo\u00bb nell\u2019articolo 9, come organo nell\u2019esercizio di una funzione deliberante.<\/p><p>PRESIDENTE crede che per il momento sia conveniente approvare il principio, salvo a trovare in sede di coordinamento una formulazione che metta in rilievo il particolare carattere, non esclusivamente funzionale, dell\u2019istituto caldeggiato dall\u2019onorevole Zuccarini.<\/p><p>PERASSI \u00e8 favorevole all\u2019emendamento aggiuntivo Mortati, ma non aderisce al concetto che esso presupponga l\u2019adozione del <em>referendum<\/em> nella Costituzione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, propone di sostituire all\u2019espressione: \u00ab<em>referendum<\/em> per la formazione della legge della Regione\u00bb l\u2019altra: \u00ab<em>referendum<\/em> popolare\u00bb, per non limitarne l\u2019applicazione al solo campo legislativo.<\/p><p>LACONI richiama L\u2019attenzione sulla necessit\u00e0 di specificare che anche agli effetti del <em>referendum<\/em> valgono i limiti stabiliti per l\u2019attivit\u00e0 legislativa degli enti locali, ad evitare che una Regione indica un <em>referendum <\/em>su una materia che esorbiti dalla competenza regionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, obietta che ci\u00f2 \u00e8 ovvio. Fa presente che gli Statuti dovranno essere sottoposti (art. 21) alla ratifica del Parlamento. Conseguentemente non \u00e8 il caso di avere preoccupazioni simili a quelle prospettate.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019aggiunta all\u2019articolo 11 del seguente comma:<\/p><p>\u00abI casi e le modalit\u00e0 di applicazione del <em>referendum<\/em> popolare saranno regolati dallo Statuto regionale\u00bb.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 favorevolmente, con la riserva che il <em>referendum<\/em> sia ammesso nel sistema legislativo nazionale come mezzo di esplicazione della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>FUSCHINI si associa, esprimendo il suo dissenso dalla tesi dell\u2019onorevole Perassi che il <em>referendum<\/em> possa esistere per la Regione, indipendentemente dal suo riconoscimento da parte della legislazione statale. A suo avviso, tutti gli istituti, nessuno escluso, possono trovare applicazione nella Regione solo in quanto gi\u00e0 disciplinati nell\u2019ambito nazionale.<\/p><p>MANNIRONI voter\u00e0 in favore, condividendo l\u2019opinione dell\u2019onorevole Perassi che il <em>referendum<\/em> possa sopravvivere nella Regione, anche se non sia ammesso in sede nazionale.<\/p><p>MORTATI concorda.<\/p><p>GRIECO dichiara di astenersi dal voto, riservandosi \u2013 in quanto contrario al punto di vista dell\u2019onorevole Perassi \u2013 di riprendere la parola sull\u2019argomento quando si discuter\u00e0 dell\u2019introduzione del <em>referendum<\/em> nella vita nazionale.<\/p><p>TOSATO si associa.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, voter\u00e0 in favore, aderendo alla tesi dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI propone di aggiungere un articolo 10-<em>bis<\/em> cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI membri dell\u2019Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>Crede che la sua proposta non abbia bisogno di illustrazioni. A parte l\u2019opportunit\u00e0 evidente della norma, una disposizione dello stesso tenore \u00e8 stata gi\u00e0 inserita nello Statuto siciliano, e non sarebbe giustificato un trattamento diverso ai membri delle altre Assemblee regionali.<\/p><p>NOBILE sostiene che, qualora quest\u2019immunit\u00e0 venisse concessa ai deputati regionali, non vi sarebbe motivo per non estenderla anche ai consiglieri comunali.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 personalmente contrario alla proposta. Osserva che le immunit\u00e0, che vengono garantite costituzionalmente ai membri delle Assemblee legislative nazionali, hanno una loro giustificazione nel carattere squisitamente politico di quegli organi legislativi, mentre le Assemblee regionali, secondo la configurazione che hanno avuta nel progetto, sono investite di una funzione legislativa, ma non per questo assumono un carattere politico. Difatti, nessuna delle materie affidate alla loro competenza ha un tipico aspetto politico, ed offre un terreno sul quale potrebbero aversi manifestazioni di tal genere da consigliare di coprire di immunit\u00e0 i deputati. Concedere l\u2019immunit\u00e0 in parola alle Assemblee regionali equivarrebbe a politicizzarle, ponendole cos\u00ec sullo stesso piano di quella nazionale.<\/p><p>PERASSI avverte che la disposizione non avr\u00e0 occasione di essere applicata nell\u2019esercizio della funzione legislativa, bens\u00ec nell\u2019esercizio della funzione di controllo. Se un deputato regionale, in una interpellanza, vuole esporre dei fatti relativi alla amministrazione in carica, deve essere libero di manifestare il proprio pensiero e coperto di immunit\u00e0. Tale garanzia non va tanto concessa nell\u2019interesse del singolo, quanto allo scopo del buon funzionamento all\u2019organo collegiale. Non \u00e8 che si miri a parificare i membri dell\u2019Assemblea regionale ai deputati al Parlamento; ma solo a dare ai primi la sicurezza di non essere, ad esempio, sottoposti a procedimento disciplinare, se impiegati pubblici, quando, pronunziando un discorso, rivolgano delle accuse ad un membro della Deputazione regionale, o ad un qualsiasi funzionario regionale. Sotto questo aspetto crede che la disposizione sia indispensabile.<\/p><p>ZUCCARINI aggiunge che anche nei riguardi del Parlamento la immunit\u00e0 in parola non \u00e8 stata concessa in quanto si riconosca agli uomini politici una posizione di privilegio nei confronti degli altri, ma unicamente allo scopo di garantire il libero esercizio delle funzioni di cui sono investiti. Lo stesso motivo vale anche per le Assemblee regionali e per i Consigli comunali. Ricorda che la questione ha costituito, a suo tempo, uno dei temi pi\u00f9 dibattuti in seno all\u2019Associazione per le autonomie comunali.<\/p><p>GRIECO si dichiara favorevole alla proposta Perassi.<\/p><p>LAMI STARNUTI concorda, in quanto ravvisa nella disposizione una garanzia di libert\u00e0 per la discussione nelle Assemblee regionali. Non pu\u00f2 infatti asserirsi che le discussioni in tale sede abbiano un carattere esclusivamente amministrativo, perch\u00e9 la politica spesso affiora in ogni discussione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, aderisce alla proposta Perassi, che trova rispondente allo spirito di tutto il progetto.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo 10-<em>bis<\/em> proposto dall\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abI membri dell\u2019Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>BOZZI dichiara di votare in favore, nella considerazione che, anche nel caso di riduzione dei poteri normativi della Regione, la norma avrebbe una sua funzione.<\/p><p>MORTATI, anche a nome del suo gruppo, dichiara di votare favorevolmente.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI presenta la proposta di aggiunta di un articolo art. 10-<em>ter<\/em>:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea regionale adotta il proprio regolamento alla maggioranza assoluta dei suoi membri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE crede che questa disposizione troverebbe la sede pi\u00f9 opportuna negli Statuti regionali.<\/p><p>PERASSI non ha nulla in contrario a che la norma venga rinviata agli Statuti regionali.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 12 del progetto:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dall\u2019Assemblea regionale devono essere comunicati al Governo centrale. Essi acquistano valore di legge trascorso il mese da tale comunicazione, salvo il caso in cui il Governo, ritenendo che eccedano dai limiti di competenza della Regione, o che contrastino con l\u2019interesse nazionale o di altre Regioni, li rimandi, entro il termine suddetto, all\u2019Assemblea regionale con le sue osservazioni.<\/p><p>I disegni di legge in questione possono essere ripresi in esame dall\u2019Assemblea regionale e diventano senz\u2019altro leggi, se questa, respingendo le osservazioni governative, li approva nuovamente con un numero di voti che raggiunga la maggioranza assoluta dei suoi componenti.<\/p><p>Il Governo centrale pu\u00f2 in questo caso ricorrere alla Corte costituzionale per chiederne l\u2019annullamento parziale o totale.<\/p><p>Le leggi della Regione devono essere inserite nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti dello Stato e pubblicate nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Avverte che su tale articolo vi sono tre proposte di emendamento.<\/p><p>Gli onorevoli Rossi Paolo e Calamandrei propongono la seguente nuova formulazione:<\/p><p>\u00abOgni disegno di legge approvato dalle Assemblee regionali \u00e8 comunicato al Governo e diventa legge 30 giorni dopo la pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica. Entro questo termine il Governo pu\u00f2 disporre il rinvio del disegno per nuovo esame, con effetto sospensivo, per uno dei seguenti motivi:<\/p><p>violazione della Costituzione o delle leggi generali dello Stato;<\/p><p>incompetenza;<\/p><p>contrasto con l\u2019interesse nazionale o con quello di altre Regioni.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea regionale, cui il progetto \u00e8 rimandato, lo approva nuovamente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il progetto diventa legge, a meno che il Governo, entro 30 giorni dalla nuova pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, non proponga ricorso per annullamento totale o parziale. Il ricorso ha effetto sospensivo.<\/p><p>Il ricorso per annullamento pu\u00f2 essere proposto anche da una Regione, entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini stabiliti dai precedenti commi, ma non ha effetto sospensivo.<\/p><p>Competente a decidere sul ricorso \u00e8 la Suprema Corte costituzionale, per i motivi di incostituzionalit\u00e0 e di incompetenza, l\u2019Assemblea nazionale per il motivo di conflitto di interessi.<\/p><p>Quando sia dubbio se il motivo di annullamento sia di competenza della Suprema Corte costituzionale, o dell\u2019Assemblea nazionale, il potere di decidere su tale questione spetta alla Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>Alla Suprema Corte costituzionale spetta anche la decisione sui conflitti negativi di competenza legislativa, che possono sorgere tra lo Stato e le Regioni o tra Regioni\u00bb.<\/p><p>(<em>Variante<\/em>).<\/p><p>\u00abLe deliberazioni delle Assemblee regionali dovranno essere comunicate al Governo e pubblicate nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, e diverranno leggi se entro 30 giorni da tale pubblicazione il Governo non ne domanda la revisione, o non ricorre alla Corte costituzionale per motivo di incompetenza o di incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>Nel caso che il Governo o altre Regioni propongano, entro lo stesso termine, opposizione per conflitto di interessi, la deliberazione sar\u00e0 sospesa e rimessa all\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi propone che l\u2019articolo 12 sia cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dalla Regione debbono essere comunicati al Governo (centrale) ed inseriti nella <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>della Repubblica entro trenta giorni dal ricevimento.<\/p><p>Il Governo pu\u00f2 domandare alla Corte Costituzionale, entro trenta giorni dalla inserzione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, l\u2019annullamento, totale o parziale, dei disegni di legge regionali, qualora ritenga che essi violino lo Costituzione.<\/p><p>Entro il termine indicato dal comma precedente, il Governo, anche su proposta di altre Regioni, pu\u00f2 rimettere i disegni di legge regionali all\u2019Assemblea nazionale, qualora ritenga che essi siano in conflitto con gli interessi della Nazione o di altre Regioni. L\u2019Assemblea nazionale provvede con legge al coordinamento degli interessi.<\/p><p>I disegni di legge acquistano valore di legge quindici giorni dopo la pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica con il visto del Ministro Guardasigilli\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile propone:<\/p><p><em>Aggiunta al comma 1\u00b0:<\/em> \u00abIl rinvio per i motivi anzidetti all\u2019Assemblea regionale pu\u00f2 aver luogo anche su proposta dell\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p><em>Emendamento al comma<\/em> 2\u00b0<em>: <\/em>\u00abI disegni di legge in questione possono essere ripresi in esame dall\u2019Assemblea regionale, e se questa, respingendo le osservazioni governative, li approva nuovamente con un numero di voti che raggiunga la maggioranza assoluta dei suoi componenti, i detti disegni saranno ritrasmessi al Governo centrale, affinch\u00e9 li sottoponga all\u2019esame ed alla decisione definitiva dell\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>RAVAGNAN, prima di passare all\u2019esame delle varie formulazioni, solleva una questione di principio, che ritiene debba essere risolta in via pregiudiziale. La Sottocommissione ha deciso in linea di massima che debba essere sottratta del tutto al potere esecutivo la facolt\u00e0 di emanare norme legislative; viceversa in tutti gli schemi proposti si ammette che il Governo possa giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi regionali e della competenza della Regione ad emanarle o meno. Non pu\u00f2 non riscontrarsi una palese contraddizione nel fatto che al Governo venga negata ogni potest\u00e0 legislativa e venga nel contempo riconosciuto il diritto di controllo sulla legislazione regionale.<\/p><p>TOSATO non approva l\u2019articolo 12 del progetto del Comitato, in quanto darebbe vita ad una giurisdizione a carattere politico che sarebbe contraria ai princip\u00ee costituzionali. Infatti, in caso di contrasto di una legge regionale con gli interessi generali della Nazione o di incompetenza, il Governo ricorrerebbe alla Corte costituzionale, la quale sarebbe cos\u00ec investita, non soltanto della legittimit\u00e0, ma anche del merito, divenendo organo politico.<\/p><p>Viceversa concorda nella sostanza col testo degli onorevoli Rossi Paolo e Calamandrei, il quale distingue le leggi viziate di incostituzionalit\u00e0 od incompetenza da quelle contrastanti con gli interessi nazionali, demandando le prime al giudizio della Corte per le garanzie costituzionali (che dovr\u00e0 cos\u00ec giudicare soltanto della corrispondenza dell\u2019atto legislativo con la legge costituzionale) e le seconde alla decisione dell\u2019Assemblea nazionale, trattandosi di materia squisitamente politica.<\/p><p>Non pu\u00f2 esimersi tuttavia dal rilevare alcuni difetti anche in questa formulazione e dal disapprovarne alcuni aspetti particolari, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione delle leggi. Il sistema previsto \u00e8 il seguente: la legge, approvata dalla Regione, viene comunicata al Governo e pubblicata anche quando il Governo stesso intenda avvalersi (entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione) del suo potere di ricorso: tanto \u00e8 vero che nel secondo comma si parla di una nuova pubblicazione. Riterrebbe pi\u00f9 opportuno che la legge fosse pubblicata soltanto una volta, dopo che sia trascorso il termine concesso al Governo per far uso del suo potere. In caso contrario, potrebbero verificarsi inconvenienti notevoli, in quanto non si saprebbe se contro una legge pubblicata sia stato o meno proposto ricorso.<\/p><p>Per ottenere quanto propone, \u00e8 sufficiente sopprimere nel capoverso l\u2019inciso: \u00abentro 30 giorni dalla nuova pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>\u00bb.<\/p><p>Quanto ai motivi di ricorso, non \u00e8 favorevole alla specificazione: \u00abper motivi di incostituzionalit\u00e0 e di incompetenza\u00bb, e preferirebbe usare genericamente l\u2019espressione: \u00abviolazione della Costituzione\u00bb, la quale comprende anche la incompetenza.<\/p><p>Non approva inoltre il comma 3\u00b0, il quale ammette che il ricorso per annullamento possa essere proposto anche da una Regione, seppure senza produrre effetto sospensivo. L\u2019attivit\u00e0 della Regione dovrebbe, a suo avviso, limitarsi ad affiancare l\u2019opera del Governo, per reagire, col ricorso per annullamento, contro la legge che contrasti con gli interessi nazionali o di altre Regioni.<\/p><p>Osserva infine che una parte molto delicata del testo \u00e8 costituita dal comma 5\u00b0, secondo il quale, \u00abquando sia dubbio se il motivo di annullamento sia di competenza della Suprema Corte costituzionale, o dell\u2019Assemblea nazionale, il potere di decidere su tale questione spetta alla Suprema Corte costituzionale\u00bb. Occorrerebbe specificare chi pu\u00f2 avvertire il dubbio e sollevare la difficolt\u00e0, dando un potere anche alla Regione, per evitare che il Governo possa far passare per motivi di controllo futili che non lo sono, allo scopo di deferire il giudizio al Parlamento anzich\u00e9 alla Corte costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE invita a prendere per il momento la parola soltanto quei Commissari che hanno da fare osservazioni sull\u2019emendamento Rossi-Calamandrei.<\/p><p>FABBRI avverte che in gran parte delle considerazioni che intendeva fare \u00e8 stato preceduto dall\u2019onorevole Tosato. Concorda con lui soprattutto nel ritenere che il sistema della doppia pubblicazione rappresenti un grave inconveniente pratico, perch\u00e9 la generalit\u00e0 dei cittadini, quando prende conoscenza di una legge attraverso la Gazzetta <em>Ufficiale<\/em>, ha ragione di ritenere che si tratti effettivamente di una legge e non di un provvedimento suscettibile di revisione. Occorrerebbe, quindi, che nella parte della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> riservata agli avvisi, fosse data notizia delle disposizioni non ancora definitive, ma che la vera e propria pubblicazione della legge con effetto vincolativo non avvenisse se non col visto del Guardasigilli e dopo trascorso il termine pel ricorso da parte del Governo.<\/p><p>LACONI a proposito del ricorso per annullamento nota che, secondo la proposta Rossi-Calamandrei \u2013 della quale approva il criterio di demandare il giudizio di merito all\u2019Assemblea nazionale \u2013 il potere di ricorrere \u00e8 riservato al Governo e (con termini ed effetti diversi) alle Regioni; ne rimane esclusa l\u2019Assemblea nazionale. Dissente da questo criterio e ritiene opportuno che il ricorso possa essere promosso, come dal Governo, cos\u00ec dall\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>MORTATI rileva che l\u2019articolo nel suo complesso presenta una molteplicit\u00e0 di questioni. Per la rapidit\u00e0 della discussione consiglia di affrontare le questioni stesse una dopo l\u2019altra, cominciando da quelle generali di principio, per passare poi a quelle di indole tecnica. Ad esempio, una pregiudiziale \u00e8 quella dell\u2019ammissione o meno del diritto di veto all\u2019iniziativa della Regione.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Mortati circa il metodo da seguire nella discussione, ma osserva che la pregiudiziale che egli pone pu\u00f2 considerarsi superata. Ogni Commissario \u00e8 d\u2019accordo nel riconoscere il diritto di veto ad un organo che rappresenti lo Stato nel suo complesso. Piuttosto pu\u00f2 sorgere la questione se \u2013 come proponeva l\u2019onorevole Ravagnan \u2013 questo potere di sindacato sull\u2019attivit\u00e0 legislativa della Regione, spetti all\u2019Assemblea nazionale anzich\u00e9 al Governo, ovvero ad entrambi, come desidererebbe l\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>Comunque, crede sia da accogliere la proposta dell\u2019onorevole Mortati, di risolvere prima alcune questioni di principio per vedere poi, a seconda delle soluzioni, come redigere l\u2019articolo.<\/p><p>Si tratterebbe ora di individuare i vari quesiti. Personalmente ne avrebbe precisati tre:<\/p><p>1\u00b0) deve darsi o no il diritto di voto nei confronti della legge emanata dalla Regione?<\/p><p>2\u00b0) questa facolt\u00e0 compete per ragioni esclusive di legittimit\u00e0 o anche di merito?<\/p><p>3\u00b0) quali organi sono competenti ad esercitare questo diritto di veto?<\/p><p>Correlativamente si potrebbe decidere con quali mezzi si possono portare detti organi in condizione di esercitare il diritto di veto.<\/p><p>MORTATI segnala una questione importante da risolvere: stabilito quale organo pu\u00f2 normalmente esercitare l\u2019azione di veto, decidere se questo organo della esperibilit\u00e0 dell\u2019azione sia esclusivo o meno, se cio\u00e8 l\u2019azione possa essere esperita anche da altri organi.<\/p><p>FABBRI nota che un altro quesito potrebbe essere questo: se il ricorso debba esser fatto prima che la legge acquisti valore <em>erga omnes<\/em>, ovvero se abbia soltanto un effetto sospensivo.<\/p><p>MORTATI sottopone all\u2019attenzione della Sottocommissione altri quesiti:<\/p><p>come debba essere fatta la pubblicazione, cio\u00e8, se pubblicazione del progetto o della legge vera e propria (infatti l\u2019effetto sospensivo o meno dell\u2019esercizio di veto dipende da questo);<\/p><p>come sia da determinare la procedura successiva al veto e l\u2019organo di decisione nel conflitto.<\/p><p>PRESIDENTE, riepilogando, informa che l\u2019esame della Sottocommissione dovrebbe vertere sui seguenti quesiti:<\/p><p>l\u00b0) si d\u00e0 un diritto di veto?<\/p><p>2\u00b0) a chi compete?<\/p><p>3\u00b0) ha effetto sospensivo?<\/p><p>4\u00b0) come viene portato a conoscenza degli aventi diritto il testo della legge?<\/p><p>5\u00b0) si deve procedere alla pubblicazione prima che sia esperito il diritto di veto o solo dopo scaduto il termine per l\u2019esperibilit\u00e0?<\/p><p>6\u00b0) procedura per l\u2019esercizio del diritto di veto.<\/p><p>Apre la discussione sul primo di tali quesiti, circa il quale ritiene che generalmente si sia d\u2019accordo.<\/p><p>MANNIRONI esprime il parere che non debba affermarsi il principio che esiste un diritto di veto, ma \u00e8 pi\u00f9 conveniente dire che le leggi regionali acquistano efficacia <em>erga omnes<\/em> e piena esecutivit\u00e0 solo quando siano esaurite le varie fasi di contestazione e di giudizio che verranno previste.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che si \u00e8 usata l\u2019espressione \u00abdiritto di veto\u00bb per semplificare la discussione, ma in realt\u00e0 nessuno dei testi proposti vi fa ricorso; tutti seguono il sistema pi\u00f9 logico sostenuto dall\u2019onorevole Mannironi.<\/p><p>Con questa precisazione pone ai voti il riconoscimento di un diritto di veto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>LA ROCCA circa il secondo quesito, si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Ravagnan, che il diritto di voto debba spettare essenzialmente al Parlamento. Non esclude tuttavia che si possa concedere lo stesso diritto anche al Governo.<\/p><p>PRESIDENTE, dovendosi assentare per partecipare unitamente all\u2019onorevole Conti ad una riunione dell\u2019Ufficio di Presidenza dell\u2019Assemblea, rinvia la prosecuzione dei lavori.<\/p><p>La seduta termina alle 11.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini. Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In<\/em> <em>congedo<\/em><em>:<\/em> Bordon.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Einaudi, Farini, Finocchiaro Aprile, Leone Giovanni, Patricolo, Piccioni, Porzio, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 56. RESOCONTO SOMMARIO DELlA SEDUTA DI SABATO 30 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Grieco \u2013 Nobile \u2013 Tosato \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Fuschini \u2013 Conti \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5272","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5272"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5272\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10337,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5272\/revisions\/10337"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5272"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}