{"id":5268,"date":"2023-10-15T23:26:46","date_gmt":"2023-10-15T21:26:46","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5268"},"modified":"2023-11-12T11:13:18","modified_gmt":"2023-11-12T10:13:18","slug":"giovedi-28-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5268","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 28 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5268\" class=\"elementor elementor-5268\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-44051f7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"44051f7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-328ee21\" data-id=\"328ee21\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7872ec1 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"7872ec1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461128sed054ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b22261f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b22261f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>54.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 28 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati \u2013 Zuccarini \u2013 Tosato \u2013 Perassi \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Bozzi \u2013 Nobile \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Fabbri \u2013 Grieco \u2013 Di Giovanni \u2013 La Rocca \u2013 Conti \u2013 Uberti \u2013 Lussu \u2013 Lami Starnuti \u2013 Vanoni \u2013 Laconi.<\/p><p><strong>Sui lavori della Sottocommissione <\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Ambrosini \u2013 Leone Giovanni \u2013 Mortati \u2013 Calamandrei \u2013 Bozzi \u2013 Conti \u2013 Vanoni \u2013 Piccioni \u2013 Fabbri \u2013 Perassi \u2013 Targetti.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.55.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella riunione antecedente era stata iniziata la discussione sull\u2019articolo 6 del progetto sull\u2019autonomia regionale, nel quale si stabilisce che spetta alla Regione l\u2019amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa e in quelle altre, di competenza dello Stato, che questi le affidi per l\u2019esecuzione, in conformit\u00e0 a un principio di largo decentramento che sar\u00e0 particolarmente determinato dalla legge. Era stato accennato da alcuni all\u2019opportunit\u00e0 di attribuire alla Regione l\u2019amministrazione soltanto nelle materie di cui agli articoli 3 e 4, mentre altri volevano esteso tale potere amministrativo anche alle materie previste negli articoli 4-<em>bis<\/em> e 4-<em>ter.<\/em> A quest\u2019ultimo criterio appunto s\u2019informa il seguente emendamento proposto dall\u2019onorevole Fabbri: \u00abSpetta alla Regione nelle varie materie ogni potere di amministrazione nella sfera della sua propria competenza legislativa nonch\u00e9 nei limiti delle delegazioni ricevute in proposito dallo Stato\u00bb.<\/p><p>MORTATI osserva che la questione della determinazione della potest\u00e0 amministrativa della Regione ha un aspetto pratico di notevole importanza, perch\u00e9 ai fini del controllo interessa sapere quali atti siano propri della Regione e quali siano da considerare delegati, essendo su questi consentito un intervento diverso dello Stato. \u00c8 da domandarsi se convenga determinare con esattezza quale debba essere la sfera di attivit\u00e0 obbligatoria per la Regione nella organizzazione degli uffici amministrativi e quale quella lasciata alla discrezionalit\u00e0 della Regione stessa, sempre nell\u2019ambito delle sue competenze generali. A suo avviso sarebbe meglio limitare la potest\u00e0 amministrativa della Regione alla materia di cui agli articoli 3 e 4: ma, se dovesse essere estesa alla Regione anche la competenza amministrativa in riferimento agli articoli 4-<em>bis<\/em> e 4-<em>ter<\/em>, occorrerebbe decidere se quest\u2019altra competenza amministrativa debba considerarsi delegata o propria.<\/p><p>ZUCCARINI ricorda che nella riunione antecedente venne prospettata l\u2019ipotesi di sopprimere l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 6 e precisamente quella in cui si afferma la necessit\u00e0 di attribuire alla Regione una potest\u00e0 amministrativa \u00abin conformit\u00e0 a un principio di largo decentramento che sar\u00e0 particolarmente determinato dalla legge\u00bb. La soppressione di quest\u2019ultima parte dell\u2019articolo in esame sarebbe, a suo avviso, cosa assai grave. La esigenza che l\u2019attuazione della Regione si compia con una immediata trasformazione, in senso antiburocratico e semplificatore, dell\u2019attuale amministrazione statale, dovrebbe invece essere espressamente affermata. Con il progetto proposto dal Comitato e soprattutto con l\u2019attribuzione alla Regione di quattro differenti potest\u00e0 normative, si viene a creare un sistema abbastanza complesso per cui lo Stato, se permanesse l\u2019attuale organizzazione burocratica, con le sue interferenze, verrebbe praticamente ad esercitare, in ultima analisi, una influenza diretta, anzi preponderante, sui compiti affidati alle Regioni. Avendo, tra l\u2019altro, prevista l\u2019istituzione di un Commissario del Governo nel capoluogo di ogni Regione, si potrebbe correre il rischio che venissero a costituirsi, accanto agli uffici della Regione, altri uffici dello Stato e si avesse cos\u00ec un appesantimento anzich\u00e9 una semplificazione dell\u2019organizzazione amministrativa. Occorre quindi affermare espressamente il principio che l\u2019istituzione dell\u2019ente Regione deve coincidere con un largo e immediato decentramento amministrativo. Solo cos\u00ec si avrebbe una riduzione anzich\u00e9 una moltiplicazione degli uffici, moltiplicazione da deprecare per gli inevitabili danni per uno spedito e ordinato funzionamento dell\u2019amministrazione regionale. Occorre assolutamente impedire che la riforma regionale possa fallire: ci\u00f2 sarebbe imperdonabile.<\/p><p>Per tali considerazioni propone di sostituire al testo dell\u2019articolo 6 un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Regione organizza la propria amministrazione in modo da provvedere, oltre che per le materie di propria competenza, anche per quelle di competenza dello Stato e che da questo verranno ad essa delegate in conformit\u00e0 ad un principio di largo decentramento, che con la creazione della Regione deve trovare una immediata e pratica attuazione\u00bb.<\/p><p>TOSATO propone, anche a nome dell\u2019onorevole Fuschini, di sostituire al testo dell\u2019articolo 6 un altro del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione l\u2019amministrazione nelle materie previste dagli articoli 3 e 4 e in quelle altre materie che lo Stato delegher\u00e0 ad essa per attuare un effettivo decentramento amministrativo\u00bb.<\/p><p>MORTATI ritiene che l\u2019accenno all\u2019attuazione di un effettivo decentramento amministrativo dovrebbe formare oggetto di un apposito articolo, da comprendersi fra le disposizioni transitorie. Dichiara quindi che, se l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato fosse accolto con tale riserva, egli sarebbe disposto ad associarvisi.<\/p><p>PERASSI ritiene, come del resto ha gi\u00e0 rilevato l\u2019onorevole Mortati, che l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 6, in cui si afferma la necessit\u00e0 di un largo decentramento amministrativo, dovrebbe formare oggetto di una disposizione a s\u00e9 stante da includersi fra le norme transitorie.<\/p><p>TOSATO dichiara, anche a nome dell\u2019onorevole Fuschini, di essere disposto a sopprimere nel suo emendamento le parole \u00abper attuare un effettivo decentramento amministrativo\u00bb, purch\u00e9 sia accolta la riserva che il concetto espresso nelle parole suddette formi oggetto di un altro articolo da comprendersi fra le disposizioni transitorie.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che sia logico, una volta attribuita alla Regione la potest\u00e0 legislativa su determinate materie, di affidarle per esse anche la potest\u00e0 amministrativa. Per quanto poi si riferisce al conferimento della stessa potest\u00e0, riguardo a materie che sono di competenza dello Stato e che dallo Stato siano ad essa affidate per l\u2019esecuzione, non varrebbe obiettare che l\u2019organo esecutivo della Regione pu\u00f2 usare male di tale potest\u00e0 con atti contrari all\u2019interesse nazionale o alle direttive della politica generale dello Stato. Il progetto d\u00e0 il modo di ovviare a questo inconveniente con la disposizione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 14, che d\u00e0 al Commissario del Governo il compito di coordinare, per tali materie, l\u2019opera degli organi regionali in corrispondenza alle direttive generali che in proposito il Governo creda di emanare.<\/p><p>Riconosce che questa disposizione pu\u00f2 non incontrare il consenso dell\u2019onorevole Zuccarini, il quale propugna un sistema pi\u00f9 spinto di autonomia; ma il Comitato non condivise il suo punto di vista, ritenendo che fosse opportuno dare al Governo la facolt\u00e0 suaccennata.<\/p><p>Si rende conto, poi, del punto di vista espresso da alcuni colleghi sull\u2019opportunit\u00e0 di formulare ed enunciare con un articolo autonomo il principio del decentramento contenuto nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 6; ciononostante ritiene che possa accettarsi questo testo, essendo la sua dizione abbastanza chiara ed esplicita per mostrare quale \u00e8 il principio che il Costituente vuole affermare.<\/p><p>BOZZI propone di sostituire, nel testo dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Tosato, alle parole: \u00abSpetta alla Regione la amministrazione\u00bb, le seguenti: \u00abLa Regione provvede all\u2019amministrazione\u00bb, fermo restando il seguito dell\u2019emendamento.<\/p><p>La formula ch\u2019egli propone gli sembra che metta meglio in evidenza il concetto, essenziale, che la Regione non ha facolt\u00e0 di procedere o no ad organizzare l\u2019amministrazione, ma ne ha obbligo; senza duplicazioni con gli organi amministrativi dello Stato.<\/p><p>TOSATO dichiara, anche a nome degli onorevoli Fuschini e Mortati, di accettare la modificazione al suo emendamento proposta dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Zuccarini, con cui si estendo la potest\u00e0 amministrativa della Regione anche alle materie di competenza dello Stato, indipendentemente da una delega specifica che lo Stato possa fare alla Regione stessa.<\/p><p>NOBILE, pur essendo favorevole al decentramento di taluni servizi dello Stato, dichiara che non pu\u00f2 ammettere il principio che lo Stato possa rinunciare alla sua opera di coordinamento e di controllo dei servizi decentrati e che quindi voter\u00e0 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Zuccarini.<\/p><p>CODACCI PISANELLI dichiara di astenersi dal votare.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati con la modificazione proposta dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Fabbri se \u00e8 disposto a sostituire, nel testo del suo emendamento, alle parole \u00abSpetta alla Regione nelle varie materie ogni potere di amministrazione\u00bb, le seguenti, che erano state proposte dall\u2019onorevole Bozzi per l\u2019emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati: \u00abLa Regione provvede all\u2019amministrazione\u00bb.<\/p><p>FABBRI risponde affermativamente.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fabbri con la modificazione or ora indicata.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Propone di sostituire, nel ttesto dell\u2019articolo 6 presentato dal Comitato, alle parole: \u00abSpetta alla Regione l\u2019amministrazione\u00bb le seguenti, gi\u00e0 suggerite dall\u2019onorevole Bozzi come modificazione dell\u2019emendamento degli onorevoli Tosalo, Fuschini e Mortati: \u00abLa Regione provvede all\u2019amministrazione\u00bb, e mette in votazione la prima parte dell\u2019articolo in esame cos\u00ec formulata: \u00abLa Regione provvede all\u2019amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa\u00bb.<\/p><p>GRIECO e DI GIOVANNI dichiarano di astenersi dalla votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE propone di sostituire, nel testo dell\u2019articolo 6 presentato dal Comitato, alle parole \u00abed in quelle altre materie che sono di competenza dello Stato, e che lo Stato affidi ad essa per l\u2019esecuzione\u00bb, le seguenti, che gi\u00e0 facevano parte dell\u2019emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati: \u00abe in quelle altre materie che lo Stato delegher\u00e0 ad essa\u00bb. Mette in votazione le parole anzidette.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>).<\/p><p>Ricorda che, quanto all\u2019ultima parte dell\u2019articolo 6, e precisamente quella in cui si fa riferimento al principio di un largo decentramento amministrativo, \u00e8 stata fatta la proposta di sopprimerla, con la riserva che il concetto in essa espresso venga a formare oggetto di una disposizione a s\u00e9 stante. Con tale intesa, mette in votazione la soppressione della parte anzidetta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019articolo 6 resta cos\u00ec definitivamente formulato:<\/p><p>\u00abLa Regione provvede all\u2019amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa ed in quelle altre materie che lo Stato delegher\u00e0 ad essa\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019articolo 7 del progetto resta assorbito dalle norme riguardanti la elezione della seconda Camera, mette in discussione l\u2019articolo 8 del progetto:<\/p><p>\u00abLa Regione ha l\u2019autonomia finanziaria coordinata con la finanza dello Stato e dei Comuni, secondo le norme che saranno stabilite da una legge di natura costituzionale.<\/p><p>\u00abNon potranno essere istituiti dazi di importazione, di esportazione o di transito fra una Regione e l\u2019altra, n\u00e9 essere presi provvedimenti che ostacolino la libera circolazione interregionale\u00bb.<\/p><p>MORTATI osserva che nell\u2019articolo in esame non si fa alcun accenno all\u2019esistenza di un patrimonio della Regione, n\u00e9 al problema della propriet\u00e0 dei beni demaniali, n\u00e9 alla facolt\u00e0 da parte della Regione di emettere prestiti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che il Comitato di redazione prese in esame le questioni accennate dall\u2019onorevole Mortati. Fu deciso, per\u00f2, specialmente su indicazione dell\u2019onorevole Einaudi, di rinviare la soluzione di tali questioni ad una legge di natura costituzionale secondo quanto stabilisce il primo comma dell\u2019articolo in discussione; ci\u00f2 perch\u00e9 la materia relativa alle questioni anzidette \u00e8 assai complessa ed il Comitato volle evitare, data la ristrettezza del tempo assegnatogli per i suoi lavori, di addivenire a soluzioni affrettate.<\/p><p>LA ROCCA fa presente che occorrer\u00e0 evitare che il contribuente, possa essere costretto a pagare le tasse due volte, una prima direttamente allo Stato e una seconda indirettamente alla Regione.<\/p><p>CONTI ritiene che nell\u2019articolo in esame dovrebbe essere introdotta una disposizione che autorizzasse il legislatore ad emanare leggi sul trasferimento della propriet\u00e0 dei beni delle Provincie dalle Provincie stesse alle Regioni. Quanto poi alla facolt\u00e0 delle Regioni di emettere prestiti, su cui non sembra che si abbiano dubbi, essa dovrebbe espressamente essere stabilita in un altro articolo.<\/p><p>GRIECO desidera sapere se la legge di natura costituzionale con cui l\u2019autonomia finanziaria della Regione dovr\u00e0 essere coordinata, a norma dell\u2019articolo in esame, con la finanza dello Stato e dei Comuni, dovr\u00e0 essere approvata dall\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che una legge, per avere carattere costituzionale, deve essere approvata dall\u2019Assemblea costituente oppure dalle future Assemblee legislative con quel procedimento speciale che la Costituzione sar\u00e0 per stabilire, appunto per differenziare lo leggi costituzionali dalle leggi ordinarie.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, per predisporre un testo di legge sull\u2019autonomia finanziaria delle Regioni, occorrer\u00e0 senza dubbio un periodo di tempo assai pi\u00f9 lungo di quello stabilito per la durata dei lavori dell\u2019Assemblea costituente. Ci\u00f2 considerato, potrebbe sorgere il timore che una legge di carattere costituzionale, quale dovr\u00e0 essere quella sull\u2019autonomia finanziaria delle Regioni, non potesse essere emanata, se dovesse esser sottoposta all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea costituente. \u00c8 questo senza dubbio il motivo che ha spinto l\u2019onorevole Grieco a formulare la sua domanda. A tale proposito, crede di poter affermare che la Sottocommissione \u00e8 orientata nel senso di includere nella Costituzione una norma, secondo cui la futura Assemblea legislativa potr\u00e0 adottare leggi di carattere costituzionale, purch\u00e9 approvate con un determinato <em>quorum<\/em>. Pertanto si potr\u00e0 anche avere, e sar\u00e0, senza dubbio il caso pi\u00f9 probabile, una legge di carattere costituzionale sull\u2019autonomia finanziaria delle Regioni approvata dalla futura Assemblea legislativa. Ci\u00f2 non toglie che in un primo tempo non debbano subito essere assicurati alla Regione i mezzi finanziari con i quali possa immediatamente iniziare la sua nuova vita. Si potrebbe, ad esempio, stabilire a tale scopo che lo Stato concedesse un prestito a ciascuna Regione.<\/p><p>FABBRI propone di sostituire al primo comma dell\u2019articolo in esame un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Regione ha l\u2019autonomia finanziaria subordinata alle leggi in materia dello Stato\u00bb.<\/p><p>UBERTI ricorda che in seno al Comitato di redazione egli sostenne, riguardo al problema dell\u2019autonomia finanziaria della Regione, la necessit\u00e0 che le Regioni non ricevessero contributi dallo Stato e che nel territorio di ciascuna Regione non fossero istituiti nuovi uffici di accertamento per le imposte. Egli propose, quindi, che le Regioni dovessero partecipare a tutte le entrate dello Stato per una percentuale da stabilirsi in ragione della quantit\u00e0 e qualit\u00e0 dei servizi trasferiti dallo Stato alle Ragioni stesse. Crede che questa sia l\u2019unica via da seguire per garantire alle Regioni un\u2019autonomia finanziaria, e perci\u00f2 non pu\u00f2 essere favorevole all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non potere accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fabbri, giacch\u00e9 l\u2019espressione \u00abLa Regione ha l\u2019autonomia finanziaria subordinata\u00bb, ferirebbe troppo il concetto stesso dell\u2019autonomia.<\/p><p>Invece che di \u00absubordinazione\u00bb, nell\u2019articolo in esame si parla di \u00abcoordinazione\u00bb; col che si rispetta e si salvaguarda il principio dell\u2019autonomia e si tiene contemporaneamente conto delle superiori esigenze di un raccordo con l\u2019ordinamento tributario dello Stato e con quello dei Comuni.<\/p><p>Ci\u00f2 consideralo, \u00e8 del parere che la formula del primo comma dell\u2019articolo 8 adottata dal Comitato dovrebbe essere mantenuta. Egualmente raccomandabile \u00e8 il secondo comma che stabilisce dei limiti alla potest\u00e0 di imposizione della Regione col farle divieto di istituire dazi di importazione, di esportazione o di transito tra una Regione e l\u2019altra, e di prendere comunque provvedimenti che ostacolino la libera circolazione interregionale.<\/p><p>BOZZI propone di sostituire al primo comma dell\u2019articolo 8, un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abL\u2019autonomia finanziaria della Regione sar\u00e0 determinata con legge costituzionale, in coordinamento con l\u2019autonomia finanziaria dello Stato e dei Comuni\u00bb.<\/p><p>PERASSI propone che, al primo comma dell\u2019articolo in esame, ne sia sostituito un altro del seguente tenore:<\/p><p>\u00abUna legge di carattere costituzionale determiner\u00e0 l\u2019autonomia finanziaria della Regione, coordinandola con l\u2019ordinamento tributario dei Comuni e dello Stato\u00bb.<\/p><p>LUSSU dichiara che non voter\u00e0 a favore degli emendamenti test\u00e9 proposti perch\u00e9, pur riaffermando il principio dell\u2019autonomia finanziaria della Regione, non sono formulati con quelle espressioni di carattere semplice e generale che sono indispensabili in un testo costituzionale.<\/p><p>LAMI STARNUTI propone di far precedere le parole con cui ha inizio l\u2019articolo in discussione (\u00abLa Regione ha l\u2019autonomia finanziaria\u00bb) al testo dell\u2019emendamento sostitutivo dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>BOZZI ritira il suo emendamento e si associa a quello dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il testo del primo comma dell\u2019articolo 8, con l\u2019emendamento sostitutivo Perassi e la modificazione proposta dall\u2019onorevole Lami Starnuti, e con qualche altro lieve mutamento di forma accettato dall\u2019onorevole Perassi stesso, risulterebbe cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Regione ha autonomia finanziaria. Una legge costituzionale ne determiner\u00e0 i limiti, coordinandola con l\u2019ordinamento tributario dei Comuni e dello Stato\u00bb.<\/p><p>Lo mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che con l\u2019approvazione del testo degli onorevoli Perassi e Lami Starnuti, si intende decaduto l\u2019emendamento sostitutivo dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>Fa presente, poi, che resta ora da approvare il secondo comma dell\u2019articolo 8.<\/p><p>MORTATI propone di sostituire al secondo comma dell\u2019articolo in esame un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Regione non potr\u00e0 emettere nessuna misura atta ad ostacolare, anche indirettamente, la libera circolazione interregionale delle persone e delle cose\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che la formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati per il secondo comma dell\u2019articolo 8 pu\u00f2 essere opportuna, ma si preoccupa delle ripercussioni di carattere psicologico che potrebbero essere originate da essa. Da varie parti si teme che il potere tributario concesso alle Regioni possa creare delle interferenze fra una Regione e un\u2019altra, o fra una Regione e lo Stato. Fu per dissipare tale timore che il Comitato adott\u00f2 la disposizione del secondo comma dell\u2019articolo 8 poco fa ricordata.<\/p><p>MORTATI osserva che dagli articoli precedenti gi\u00e0 approvati dalla Sottocommissione non risulta che la Regione abbia un\u2019autonomia normativa in materia finanziaria.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che il potere normativo della Regione in materia finanziaria deriva dalla dizione del primo comma dell\u2019articolo 8, e pi\u00f9 chiaramente ancora dal secondo comma, che apporta dei limiti all\u2019esercizio da parte della Regione del suo potere tributario.<\/p><p>MORTATI rileva che, poich\u00e9 i limiti all\u2019autonomia finanziaria della Regione saranno determinati da una legge di carattere costituzionale, questa legge potrebbe anche stabilire la soppressione del divieto relativo all\u2019imposizione di dazi; ci\u00f2 che contrasterebbe col disposto del secondo comma dell\u2019articolo 8.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la Sottocommissione ha soltanto il compito di formulare le norme della futura Costituzione, e non pu\u00f2 porre quindi alcun limite alle facolt\u00e0 del Costituente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Nobile, Grieco, Laconi e La Rocca propongono di aggiungere alla fine del secondo comma dell\u2019articolo 8 le seguenti parole: \u00abn\u00e9, comunque, imposte, tasse dirette ad ostacolare, o che avessero l\u2019effetto di ostacolare, l\u2019introduzione e la vendita di merci provenienti da altre Regioni\u00bb.<\/p><p>VANONI afferma che il dubbio accennato dall\u2019onorevole Mortati che la Regione non abbia potest\u00e0 finanziaria, perch\u00e9 ci\u00f2 noti risulta dagli articoli 3 e 4, pu\u00f2 essere eliminato, se si tiene conto delle osservazioni che in risposta all\u2019onorevole Mortati ha fatto l\u2019onorevole Ambrosini. Infatti, quando si parla di autonomia finanziaria della Regione, si riconosce senz\u2019altro che essa ha la possibilit\u00e0 di regolare l\u2019attivit\u00e0 finanziaria nell\u2019ambito del suo territorio. Se \u00e8 vero, poi, che il legislatore con una legge di carattere costituzionale potr\u00e0 fare tutto quello che crede, resta pur sempre fissato nella Costituzione il principio dell\u2019autonomia finanziaria delle Regioni, che non potr\u00e0 essere soppresso nemmeno con una legge di carattere costituzionale, per cui la Regione potr\u00e0 sempre legiferare in materia finanziaria. Tutto ci\u00f2 per\u00f2 dovr\u00e0 risultare chiaramente nel testo della Costituzione.<\/p><p>Ora, per ci\u00f2 che riguarda la formulazione del secondo comma dell\u2019articolo 8, ritiene che sarebbe bene non far uso della parola \u00abimportazione\u00bb, perch\u00e9 \u00e8 un termine equivoco dal punto di vista tecnico-finanziario. Ci\u00f2 che interessa \u00e8 stabilire che non possa essere adottato da parte della Regione alcun provvedimento, n\u00e9 di natura fiscale n\u00e9 di qualsiasi altra natura, che possa creare ostacoli alla libera circolazione dei beni fra una Regione e l\u2019altra.<\/p><p>Confidando che l\u2019onorevole Mortati sia d\u2019accordo, propone che l\u2019emendamento da questi presentato sia approvato, non gi\u00e0 come secondo comma dell\u2019articolo in discussione, bens\u00ec come testo di una norma a s\u00e9 stante, in modo che il disposto in essa contenuto si riferisca a qualsiasi provvedimento, non solo di carattere fiscale, che possa ostacolare le libera circolazione interregionale delle persone e delle cose. Per meglio spiegare il suo concetto, cita il caso di alcune norme, adottate in passato, per la protezione contro le malattie delle piante, con cui in realt\u00e0 si stabilirono divieti di importazione di determinati prodotti agricoli. Occorre evitare che ci\u00f2 possa ripetersi, visto che \u00e8 sempre assai facile trovare delle giustificazioni di norme in realt\u00e0 dirette ad impedire la libera circolazione delle merci.<\/p><p>LACONI, riferendosi a quanto ha accennato l\u2019onorevole Vanoni a proposito della facilit\u00e0 con cui pu\u00f2 essere ostacolata la libera circolazione delle merci, fa rilevare che attualmente l\u2019Alto Commissariato della Sardegna, pur non avendo una potest\u00e0 autonoma in materia finanziaria, trova il modo di impedire che determinati prodotti siano importati nell\u2019Isola, imponendo l\u2019obbligo di richiedere permessi di importazione, che sono concessi soltanto dietro pagamento di un dato contributo.<\/p><p>NOBILE crede che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati possa essere accolto per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Vanoni. Dovrebbe per\u00f2 essere integrato da una disposizione che esplicitamente vietasse l\u2019imposizione di tasse da parte delle Regioni. Difatti, con l\u2019imposizione di una tassa di consumo su qualsiasi prodotto, si pu\u00f2 raggiungere lo scopo di ostacolare la libera circolazione interregionale delle merci. \u00c8 questa la ragione per cui egli, insieme agli onorevoli Grieco, Laconi e La Rocca, ha proposto di aggiungere alla fine dell\u2019articolo 8 il periodo di cui il Presidente ha dato lettura.<\/p><p>MORTATI dichiara che lo scopo che l\u2019onorevole Nobile si propone di raggiungere con il suo emendamento aggiuntivo \u00e8 previsto anche nell\u2019emendamento gi\u00e0 da lui presentato, in quanto in esso si stabilisce che la Regione non potr\u00e0 adottare alcun provvedimento che possa ostacolare, anche indirettamente, la libera circolazione interregionale delle persone e delle cose.<\/p><p>Circa poi le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Vanoni, fa presente che, se si vuole garantire in ogni caso la libera circolazione interregionale delle merci, occorre porre un limite anche nei confronti del potere costituente, adottando, cio\u00e8, il criterio di ritenerlo vincolato anche di fronte alla possibilit\u00e0 di una revisione costituzionale. Questo criterio trova delle applicazioni in varie Costituzioni, per quanto riguarda per esempio la forma dello Stato. Il caso in esame deve ritenersi appunto attinente al principio di forma complessiva dello Stato. Se si volesse raggiungere tale fine, sarebbe bene includere nel testo della Costituzione una precisa norma al riguardo, al che dichiara d\u2019essere favorevole.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la sua sensibilit\u00e0 politica gli impedisce di ammettere che nella Costituzione possa essere inclusa una norma nel senso indicato dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI risponde che, da un punto di vista politico, in quanto il potere costituente \u00e8 sempre in rapporto a determinate forze politiche, non pu\u00f2 sussistere mai una garanzia assoluta che una data norma costituzionale non possa essere modificata. Tuttavia, una disposizione nel senso da lui indicato potrebbe avere un certo valore proprio da un punto di vista politico: essa porrebbe un limite inderogabile nei confronti del costituente, vietandogli di adottare, con una legge di carattere costituzionale, misure contrarie alla libera circolazione interregionale delle persone e delle cose.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che le disposizioni contenute nell\u2019articolo in esame costituiscono una sicura garanzia per una libera circolazione interregionale. Ci\u00f2 considerato, dichiara che non crede di accedere ad una norma formulata nel senso accennato dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LAMI STARNUTI osserva che, con l\u2019approvazione della proposta di emendamento fatta dall\u2019onorevole Mortati, si stabilirebbe la illegittimit\u00e0 di tutti i dazi di esportazione. Deve allora richiamare l\u2019attenzione sul comune di Carrara, il quale, valendosi del procedente costituito da un dazio stabilito a favore del comune di Lipari per l\u2019esportazione della pomice, ottenne nel 1910 la possibilit\u00e0 di istituire una cosiddetta \u00abtassa marmi\u00bb che, in realt\u00e0, non \u00e8 se non un dazio di esportazione. Tale tassa fu imposta come un correttivo della situazione che si era venuta creando con l\u2019applicazione di alcune leggi in materia di attribuzione del diritto enfiteutico di escavazione. Il comune di Carrara \u00e8 infatti proprietario di tutte le zone marmifere locali, ma per due ordinanze, una di Maria Teresa e l\u2019altra della contessa Ricciarda, esso ha l\u2019obbligo di concedere in enfiteusi le cave di marmo, ricevendo come canone enfiteutico il prodotto del soprassuolo. Col passare del tempo, la situazione patrimoniale del comune di Carrara divent\u00f2 particolarmente difficile perch\u00e9, sebbene concessionario enfiteutico di cave che valevano molte centinaia di milioni, ricavava dai canoni enfiteutici una somma molto esigua, che nel 1910 non superava le cinquemila lire all\u2019anno. E fu appunto per porre riparo a tale situazione che il comune di Carrara chiese ed ottenne l\u2019istituzione di un dazio a suo favore sull\u2019esportazione dei marmi. Ora, quale sar\u00e0 la sorte del bilancio comunale di Carrara, se verr\u00e0 approvato il principio della illegittimit\u00e0 di ogni dazio di esportazione? Si tratta di una questione assai grave che egli, come rappresentante della Toscana, si sente obbligato di sottoporre all\u2019attenzione dei componenti la Sottocommissione.<\/p><p>VANONI rileva che in materia di dazi di esportazione non lievi sono le esigenze locali nel momento presente. Pu\u00f2 ricordare, ad esempio, ci\u00f2 che \u00e8 avvenuto nelle Puglie durante il 1944-45: molti Comuni, visto che il vino si vendeva molto a buon mercato nel loro territorio ed era perci\u00f2 acquistato da commercianti provenienti dal Nord che lo rivendevano poi a un prezzo assai elevato nelle regioni dell\u2019Italia settentrionale, decisero di istituire dazi di esportazione su quel prodotto, approfittando del fatto che allora ogni Comune poteva emanare un proprio regolamento in materia.<\/p><p>Qualcosa di simile si \u00e8 avuto in altro campo da parte di qualche Comune di montagna. I Comuni montani, infatti, considerano quasi sempre come un grave danno la costruzione di grandi impianti idroelettrici nel proprio territorio, perch\u00e9 ci\u00f2 implica per l\u2019economia locale una perdita di superficie coltivabile e un danneggiamento al sistema di irrigazione; e perci\u00f2 hanno chiesto e chiedono di essere autorizzati a istituire, a compenso dei danni subiti, un dazio sulla esportazione di energia elettrica.<\/p><p>Ma la via giusta non \u00e8 quella di imporre tributi sulla produzione, bens\u00ec quella di rivalutare i canoni che i concessionari debbono pagare per lo sfruttamento delle energie locali.<\/p><p>Un altro esempio \u00e8 dato dalla campagna che attualmente si sta conducendo in Sicilia per un dazio di esportazione sullo zolfo. Ma, se venisse imposto anche un lievissimo dazio di esportazione sullo zolfo siciliano, il nostro Paese avrebbe assai pi\u00f9 convenienza ad importare lo zolfo dall\u2019America che ad usare quello siciliano.<\/p><p>Bisogna quindi assolutamente evitare di istituire dazi di esportazione, perch\u00e9 altrimenti si creano numerosi compartimenti stagni nell\u2019economia del Paese, con gravissimo danno per la Nazione. La questione accennata dall\u2019onorevole Lami Starnuti pu\u00f2 risolversi soltanto rivalutando i canoni enfiteutici a favore del comune di Carrara. I dazi di esportazione nel campo internazionale sono applicati soltanto per pochissime materie e sarebbe davvero un assurdo se dovessero essere istituiti nell\u2019ambito delle Regioni e dei Comuni.<\/p><p>PRESIDENTE avverto che il testo dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mortati, in sostituzione del secondo comma dell\u2019articolo 8, per alcune modificazioni apportatevi dallo stesso onorevole Mortati, risulta cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Regione non potr\u00e0 adottare alcun provvedimento che possa ostacolare, anche indirettamente, la libera circolazione delle persone e delle cose\u00bb.<\/p><p>NOBILE ritira la sua proposta di emendamento, dichiarando di essere favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati dopo aver udito le spiegazioni che intorno ad esso ha dato lo stesso proponente.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il 2\u00b0 comma dell\u2019articolo 8 nella formulazione Mortati di cui ha dato lettura.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Comunica che gli onorevoli Tosato, Fuschini, Mortati e Bozzi propongono di aggiungere al testo ora approvato dell\u2019articolo 8 un altro comma cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, secondo le modalit\u00e0 che saranno stabilite da legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>Lo mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019articolo 8 test\u00e9 approvato resta cos\u00ec definitivamente formulato:<\/p><p>\u00abLa Regione ha autonomia finanziaria. Una legge costituzionale ne determiner\u00e0 i limiti, coordinandola con l\u2019ordinamento tributario dei comuni e dello Stato.<\/p><p>\u00abLa Regione non potr\u00e0 adottare alcun provvedimento che possa ostacolare, anche indirettamente, la libera circolazione delle persone e delle cose.<\/p><p>\u00abLa Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, secondo lo modalit\u00e0 che saranno stabilite da legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>Sui lavori della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE sono in discussione il modo di attuare la deliberazione approvata nell\u2019ultima riunione della Commissione plenaria circa la suddivisione della Sottocommissione in due sezioni, una indipendente dall\u2019altra, in quanto ciascuna presenter\u00e0 il risultato dei propri lavori direttamente alla Commissione.<\/p><p>FUSCHINI propone che la discussione del progetto sulle autonomie locali continui ad essere fatta in seno all\u2019intera Sottocommissione.<\/p><p>AMBROSINl e LEONE GIOVANNI si associano alla proposta dell\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che per la suddivisione in due Sezioni della Sottocommissione si dovr\u00e0 badare non solo all\u2019esigenza che ciascuna di esse rispecchi, entro certi limiti, la struttura politica della Sottocommissione, che \u00e8 quella della Commissione e della stessa Assemblea costituente, ma anche a quella della specializzazione della materia. Difatti alla prima Sezione sar\u00e0 affidato l\u2019esame del potere esecutivo, mentre alla seconda quello del potere giudiziario. Insieme al Presidente della Commissione, ha cercato di fare una prima elencazione dei colleghi che dovrebbero essere destinati a ciascuna delle due Sezioni; ma \u00e8 inteso che i colleghi hanno facolt\u00e0 di optare per l\u2019una o l\u2019altra Sezione. Alla prima dovrebbero essere assegnati gli onorevoli Ambrosini, Bordon, Bulloni, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, Einaudi, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Piccioni, Targetti, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini e Terracini; alla seconda, gli onorevoli Bocconi, Bozzi, Calamandrei, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Laconi, Leone, Mannironi, Patricolo, Porzio, Ravagnan, Rossi Paolo e Perassi.<\/p><p>MORTATI crede che la discussione sull\u2019istituzione della Corte Suprema costituzionale potrebbe essere abbinata a quella sul potere giudiziario.<\/p><p>CALAMANDREI osserva che, in certi casi, dovrebbe essere consentito ai membri di una Sezione di partecipare ai lavori dell\u2019altra, secondo quanto fu proposto e approvato relativamente ai rapporti fra le Sottocommissioni, ci\u00f2 che per\u00f2 non ebbe mai pratica attuazione.<\/p><p>BOZZI accetta di far parte della seconda Sezione, dichiarando per\u00f2 che preferirebbe rimanere nel Comitato di coordinamento.<\/p><p>CONTI fa presento che nel periodo in cui la Sottocommissione continuer\u00e0 ad esaminare la questione delle autonomie locali, le due Sezioni per il potere legislativo e per il potere esecutivo potrebbero completare i loro lavori e nel frattempo potrebbe iniziare i suoi lavori il Comitato di coordinamento e cos\u00ec si usufruirebbe ancora dell\u2019opera dell\u2019onorevole Bozzi che fa parte del Comitato anzidetto.<\/p><p>VANONI desidera sapere a quale Sezione sar\u00e0 affidata la materia del bilancio c dei controlli sulle spese pubbliche.<\/p><p>MORTATI crede che la materia a cui ha accennato l\u2019onorevole Vanoni potrebbe essere attribuita alla prima Sezione.<\/p><p>VANONI fa presente che nella materia anzidetta, se affidata all\u2019esame della prima Sezione, non si avrebbe la collaborazione dell\u2019onorevole Bozzi; il che non gli sembra opportuno.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che inevitabilmente, con la suddivisione della Sottocommissione in due Sezioni, avverr\u00e0 sulle prime un qualche turbamento dell\u2019abituale partecipazione dei vari colleghi ai lavori della Sottocommissione stessa; ma crede che si potr\u00e0 riparare con una riunione comune, al momento opportuno, delle due Sezioni, come gi\u00e0 \u00e8 avvenuto per la prima e la terza Sottocommissione.<\/p><p>PICCIONI propone che, prima della prossima riunione della Sottocommissione, si rimetta ad ogni componente la Sottocommissione un prospetto dei membri destinati all\u2019una e all\u2019altra Sezione e della ripartizione delle materie.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che un prospetto nel senso indicato dall\u2019onorevole Piccioni non \u00e8 stato fatto perch\u00e9 per la sua compilazione si desiderava avere la collaborazione di tutti i componenti la Sottocommissione.<\/p><p>FABBRI e PERASSI desidererebbero far parte della prima Sezione.<\/p><p>PICCIONI propone, per conto dei rappresentanti del suo gruppo, che alla seconda Sezione siano assegnati gli onorevoli Bulloni, Cappi, Leone, Mannironi e uno dei due costituzionalisti, o l\u2019onorevole Ambrosini o l\u2019onorevole Mortati, sempre se i membri della seconda Sezione dovranno in tutto essere 14.<\/p><p>CONTI fa presente che, a cura della Presidenza della Sottocommissione, d\u2019accordo con quella della Commissione, dovrebbe essere predisposto, oltre al prospetto accennato dall\u2019onorevole Piccioni, anche un calendario dei lavori.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che sia meglio lasciare alle due Sezioni completa autonomia, tanto pi\u00f9 che esse dovranno rispondere direttamente alla Commissione.<\/p><p>TARGETTI desidererebbe far parte della seconda Sezione. Il suo posto nella prima potrebbe essere preso dall\u2019onorevole Rossi.<\/p><p>PRESIDENTE invita i rappresentanti degli altri gruppi a presentare in giornata le loro proposte alla Presidenza della Commissione.<\/p><p>La seduta termina alle 11.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni e Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Castiglia, Einaudi, Farini, Finocchiaro Aprile, Mannironi, Patricolo e Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 54. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 28 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati \u2013 Zuccarini \u2013 Tosato \u2013 Perassi \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Bozzi \u2013 Nobile \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Fabbri \u2013 Grieco \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5268","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5268"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5268\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10329,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5268\/revisions\/10329"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5268"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}