{"id":5266,"date":"2023-10-15T23:26:26","date_gmt":"2023-10-15T21:26:26","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5266"},"modified":"2023-11-12T11:10:44","modified_gmt":"2023-11-12T10:10:44","slug":"martedi-26-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5266","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 26 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5266\" class=\"elementor elementor-5266\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-10cf9c6 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"10cf9c6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ba3bb9f\" data-id=\"ba3bb9f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-adb01a0 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"adb01a0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461126sed053ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6af4ecf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6af4ecf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>53.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 26 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Conti \u2013 Mortati \u2013 Mannironi \u2013 Ambrosini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Lussu \u2013 Tosato \u2013 Calamandrei \u2013 Perassi \u2013 Bozzi \u2013 Fabbri \u2013 Uberti \u2013 Laconi \u2013 Cappi \u2013 Fuschini \u2013 Grieco \u2013 Codacci Pisanelli.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella riunione precedente si decise l\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 delle \u00abtranvie\u00bb, ma non si pervenne alla votazione su di un\u2019altra materia proposta dall\u2019onorevole Conti: \u00ablinee regionali automobilistiche\u00bb.<\/p><p>NOBILE premette che le sue considerazioni si attagliano anche alle tranvie, il che potrebbe forse consigliare un ritorno sulla decisione gi\u00e0 presa al riguardo, ad evitare un eventuale contrasto tra il criterio seguito per le linee automobilistiche e quello seguito per le tranvie.<\/p><p>Rileva che le leggi attualmente esistenti per i servizi del genere contengono prescrizioni di carattere tecnico rivolte, per lo pi\u00f9, a garantire la sicurezza dell\u2019esercizio. Cos\u00ec, ad esempio, la legge sulle tranvie prescrive che la distanza fra la parte pi\u00f9 sporgente della vettura e l\u2019ostacolo pi\u00f9 vicino alla linea non deve essere inferiore agli 80 centimetri. \u00c8 evidente che almeno per gli aspetti tecnici della materia si impone una regolamentazione uniforme, e non \u00e8 possibile che si abbiano ordinamenti differenti da una Regione all\u2019altra. Non pu\u00f2 togliersi allo Stato la possibilit\u00e0 di un controllo tecnico, sia sulla costruzione che sull\u2019esercizio di questi mezzi di trasporto, e pertanto conclude prospettando l\u2019opportunit\u00e0 di rinviare le tranvie e le linee automobilistiche regionali all\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>CONTI obietta che la riforma deve rispondere all\u2019aspirazione di organizzare la Regione nel miglior modo possibile, con i suoi servizi, i suoi mezzi di trasporto e tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 rendere agevole lo sviluppo della vita agricola, commerciale, industriale e artigiana.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Conti di includere, tra le materie dell\u2019articolo 4, le \u00ablinee automobilistiche regionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI esprime l\u2019avviso che la disciplina degli approdi e darsene debba essere assimilata a quella dei porti e propone di includere nell\u2019articolo 4: \u00abapprodi e darsene, in quanto non interessino la difesa nazionale o la sicurezza della navigazione marittima in generale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, dopo aver rilevato che per il momento si \u00e8 prevista soltanto l\u2019inclusione nell\u2019articolo 3 dei \u00abporti lacuali\u00bb, fa rilevare che la questione pu\u00f2 lasciarsi in sospeso, per essere ripresa in esame in sedo di coordinamento.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>MANNIRONI propone di includere ancora: \u00abusi civici ed espropriazioni por pubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene non sia opportuno accennare agli usi civici, in quanto la legislazione vigente \u00e8 intesa ad affrettarne la liquidazione definitiva.<\/p><p>LUSSU si dichiara favorevole all\u2019inclusione nell\u2019articolo in esame di queste due materie, che involgono interessi puramente locali.<\/p><p>PRESIDENTE, circa la liquidazione degli usi civici, afferma che una direttiva legislativa nel senso accennato dal Relatore non potrebbe essere approvata, perch\u00e9 gli usi civici rappresentano un grande vantaggio, particolarmente per le popolazioni povere di talune zone. Non pu\u00f2 non considerarsi come antipopolare una legislazione che trasformi gli usi civici in propriet\u00e0 privata, laddove si dovrebbe invece tendere a ricostituirli.<\/p><p>TOSATO osserva che la materia dell\u2019espropriazione per pubblica utilit\u00e0 \u00e8 molto delicata, perch\u00e9 connessa con i princip\u00ee costituzionali sulla propriet\u00e0 privata. Personalmente ritiene che per essa si richieda una legislazione uniforme da parte dello Stato, e considererebbe, quindi, ammissibile una competenza della Regione, non in sede legislativa, ma solo agli effetti della dichiarazione di pubblica utilit\u00e0.<\/p><p>CONTI conviene col Presidente nel disapprovare la legislazione sugli usi civici di cui ha fatto cenno l\u2019onorevole Ambrosini, e vi scorge una riprova della prepotenza, del fascismo, che ha introdotto limitazioni nell\u2019esercizio di detti usi a favore dei proprietari, con danno rilevante delle popolazioni bisognose. Rilevato che la questione \u00e8 ignorata nelle regioni dell\u2019Italia settentrionale ma sentita, e in parte insoluta, nel Lazio e in molte regioni del meridione, e che \u00e8 connessa col problema agrario, propone di riunire nell\u2019articolo 4 gli usi civici alla voce \u00abagricoltura\u00bb, affermando, nel contempo, il diritto delle popolazioni ad essere reintegrate di quanto \u00e8 stato loro rapinato dal regime fascista.<\/p><p>CALAMANDREI segnala che la prima legge per la liquidazione degli usi civici \u00e8 prefascista.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, accenna ai poteri dei Commissari ripartitori e precisa che gli appelli avverso le loro decisioni sono devoluti non alle singole Corti di Appello, ma ad una speciale sezione della Corte d\u2019Appello di Roma.<\/p><p>CALAMANDREI, riprendendo il suo dire, osserva che gli usi civici sono un istituto di carattere storico, e precisamente il residuato di alcuni diritti dei cittadini di determinale zone a far legna, raccogliere erbe, ecc. Ad un certo momento taluni usi civici sono stati liquidati nel senso che le terre ne furono liberate e attribuite in piena propriet\u00e0. Non si pu\u00f2 dire tuttavia che la liquidazione sia avvenuta soltanto a vantaggio dei proprietari, perch\u00e9 talvolta essi hanno finito col perdere la propriet\u00e0.<\/p><p>Qualunque sia l\u2019indirizzo politico che ha ispirato la liquidazione degli usi civici, certo \u00e8 che essa \u00e8 avvenuta attraverso provvedimenti giurisdizionali, cio\u00e8, sentenze passate in giudicato. Si domanda quindi se la legislazione in materia dovrebbe limitarsi agli usi civici ancora esistenti o arrivare fino ad annullare le pronunzie gi\u00e0 avvenute; perch\u00e9, se si pensasse di togliere, con una legge, efficacia ad un giudicato, indubbiamente la competenza ad emanarla non potrebbe essere della Regione, ma unicamente dello Stato.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che il problema degli usi civici in Italia, specie nelle provincie meridionali, ha dato luogo a liti lunghe e costosissime per molti Comuni, fin dall\u2019epoca in cui, con l\u2019abolizione della feudalit\u00e0, venne disposto lo scioglimento dei diritti promiscui, che sullo stesso terreno erano esercitati dal proprietario e dalle popolazioni del Comune nella cui circoscrizione territoriale era sito il terreno in questione. La definizione delle liti si presentava difficile, non solo riguardo al riconoscimento generico del diritti dei comunisti, il cui titolo all\u2019esercizio degli usi civici risaliva a qualche secolo addietro o risultava a volte da una presunzione, ma anche rispetto alla quota parte del terreno da distaccare in loro favore dal complesso del fondo. Ed \u00e8 per ci\u00f2 che si ebbe la preoccupazione continua di arrivare alla definizione delle controversie giudiziarie, col semplificare ed abbreviare le relative procedure. La materia dal contendere si avvia, quindi, ad esaurirsi. Resta la questione della destinazione della parte dei fondi distaccata dal complesso originario ed assegnata ai Comuni come compenso proporzionato alla entit\u00e0 degli usi civici che spettavano alla popolazione. Tale parte potrebbe essere lottizzata, o lasciata in uso comune, o venduta. In proposito potrebbe essere utile attribuire la materia alla potest\u00e0 di legislazione integrativa delle Regioni.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, dal momento che il problema degli usi civici \u00e8 ancora vivo, e vi saranno ancora per decine di anni giudizi del genere pendenti davanti ai tribunali, se si ammettesse una facolt\u00e0 legislativa delle Regioni sulla materia, si consentirebbe proprio ai ceti degli espropriatori \u2013 poich\u00e9 essi avrebbero almeno nei primi tempi il predominio nelle Assemblee regionali \u2013 di ancor maggiormente consolidare gli atti arbitrari che hanno fin qui compiuto. Ed \u00e8 per questo che ritiene che si debba lasciare la competenza in materia allo Stato, il quale non ha un diretto interesse ad assicurare ai proprietari i beni che hanno usurpato, e d\u00e0 la garanzia che le popolazioni pi\u00f9 povere siano tutelate nei loro diritti.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 degli \u00abusi civici\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione l\u2019inclusione nello stesso articolo della \u00abespropriazione per causa di pubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE, premesso che molti dei problemi agitati hanno un carattere squisitamente tecnico e quindi i tecnici hanno da dire la loro parola al riguardo, rileva \u2013 allo scopo di mettere in evidenza ancora una volta l\u2019inopportunit\u00e0 delle elencazioni fatte negli articoli in discussione \u2013 che, mentre nell\u2019articolo 4 sono state incluse, contrariamente al suo parere, le tranvie e le linee automobilistiche, se ne trovano invece esclusi altri mezzi di trasporto che pure sono caratteristicamente di interesse locale, quali le funivie, le slittovie, le sciovie, ccc.<\/p><p>CONTI, raccogliendo l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Nobile, propone di includere tra le materie dell\u2019articolo 4 anche le funivie, sciovie e slittovie.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di trovare una formula riassuntiva, come ad esempio: \u00abmezzi di comunicazione di interesse locale\u00bb, ovvero \u00abservizi pubblici a trazione meccanica\u00bb, ed osserva che a questo potr\u00e0 provvedersi in sede di coordinamento.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>PERASSI, avendo rilevato da una raccolta di leggi l\u2019esistenza di un provvedimento, 24 aprile 1941, per la disciplina delle biblioteche dei Comuni capoluoghi di Provincia, propone di lasciare la competenza legislativa in questa materia alle Regioni, aggiungendo all\u2019articolo 4 la voce: \u00abbiblioteche di enti locali\u00bb.<\/p><p>LUSSU si associa.<\/p><p>MORTATI consiglia una formula pi\u00f9 generica, come, ad esempio: \u00abattivit\u00e0 culturali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE trova l\u2019espressione troppo vasta e pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Perassi: \u00abbiblioteche di enti locali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI ricorda che, nel suo schema dell\u2019articolo 4 seguiva, all\u2019elencazione delle materie, un comma cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa legge direttiva potr\u00e0 fissare un congruo termine per l\u2019emanazione delle norme di svolgimento affidate alle Regioni. In caso di mancata osservanza del termine potr\u00e0 essere provveduto con legge dello Stato\u00bb.<\/p><p>Con questa formula \u2013 che gli \u00e8 stata suggerita da un\u2019osservazione dell\u2019onorevole Calamandrei \u2013 intendeva prevedere forse l\u2019unica ipotesi di quello che solo impropriamente si potrebbe chiamare conflitto negativo. Un vero conflitto di questo genere non \u00e8 configurabile fra organi legislativi primari, pei quali non sussiste un obbligo di agire. Invece pu\u00f2 presentarsi opportuno prevedere il caso di inerzia della Regione in una materia, per la quale siano state emesse dallo Stato delle direttive. Evidentemente, se lo Stato emana delle norme primarie, lo fa in quanto ha interesse a che una data materia sia disciplinata ed \u00e8 logico che, mancando l\u2019attivit\u00e0 legislativa regionale, lo Stato stesso se ne impossessi.<\/p><p>Avverte comunque che per il momento non intende insistere sulla sua proposta.<\/p><p>CALAMANDREI aggiunge che non \u00e8 da escludere la possibilit\u00e0 di un conflitto negativo di legislazione, parallelo al conflitto negativo di giurisdizione previsto nel nostro diritto. Pu\u00f2 darsi, ad esempio, che l\u2019organo legislativo regionale approvi un voto sull\u2019opportunit\u00e0 di disciplinare una data materia, ma nello stesso tempo ritenga che la competenza al riguardo sia dello Stato e questo a sua volta ritenga che la competenza invece appartenga alla Regione.<\/p><p>Per prevedere l\u2019ipotesi, per quanto possa essere rara, a verificarsi, ha predisposto una formula che si riferisce in modo specifico all\u2019articolo 12. Pertanto ritiene che la questione potrebbe essere rinviata nella sede.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulle materie da includere nell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, ricordando che in una precedente riunione si \u00e8 prospettala l\u2019opportunit\u00e0 di modificare il primo comma, gi\u00e0 approvato, nel modo seguente: \u00abSpetta alla Regione il potere di integrazione e regolamentare nelle seguenti materie: &#8230; (<em>segue l\u2019elencazione<\/em>), e in quelle altre che potranno essere stabilite dalla legge, in quanto non riservate dalla Costituzione alla facolt\u00e0 legislativa dello Stato\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara favorevole al mantenimento di una potest\u00e0 legislativa di integrazione, che ritiene debba costituire la parte fondamentale della funzione legislativa della Regione. Non crede per\u00f2 che le due potest\u00e0 \u2013 di integrazione e regolamentare \u2013 possano essere assimilate, cos\u00ec come avverrebbe nella formula proposta.<\/p><p>Ricorda quanto ebbe a rilevare altra volta circa il sistema combinato dell\u2019articolo 3 con il capoverso dell\u2019articolo 8 e con l\u2019articolo 12, e fa presente che nel capoverso dell\u2019articolo 8, laddove si afferma che \u00abnon potranno essere istituiti dazi di importazione, di esportazione o di transito tra una Regione e l\u2019altra, n\u00e9 essere presi provvedimenti che ostacolino la libera circolazione interregionale\u00bb, pu\u00f2 ritenersi configurata una norma di integrazione. Riafferma l\u2019esigenza di riguardare la potest\u00e0 legislativa di integrazione come istituto giuridico a s\u00e9 stante.<\/p><p>Per quanto si riferisce al potere regolamentare, ricorda che nell\u2019originario progetto egli aveva trattato la materia nel capoverso dell\u2019articolo 11, ma che gli altri membri del Comitato considerarono superflua la disposizione.<\/p><p>MORTATI chiarisce che l\u2019articolo 4-<em>bis <\/em>si riferisce al potere regolamentare nei confronti di leggi dello Stato e non ad un potere regolamentare autonomo, onde la necessit\u00e0 di un\u2019esplicita disciplina, in sede costituzionale, quando lo si voglia conferire in una sfera diversa da quella per cui \u00e8 affidato alla Regione il potere di emettere norme primarie.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ripete che non sarebbe necessario parlare della potest\u00e0 regolamentare, perch\u00e9 questa \u00e8 compresa, come il meno nel pi\u00f9, nella potest\u00e0 legislativa di integrazione.<\/p><p>PERASSI concorda con l\u2019onorevole Ambrosini e sottolinea l\u2019importanza di questo articolo nel sistema allo studio. La Regione esplicher\u00e0 in concreto la sua particolare attivit\u00e0 legislativa attraverso la legislazione di integrazione. \u00c8 evidente che la potest\u00e0 regolamentare, in quanto \u00e8 connessa a quella di integrazione, in un certo senso \u00e8 assorbita. Viceversa non \u00e8 da escludersi l\u2019altra ipotesi, e cio\u00e8, che lo Stato emani una legge e si limiti ad attribuire alle Regioni la competenza ad emanare il relativo regolamento.<\/p><p>Per quanto riguarda la potest\u00e0 di integrazione, rileva che essa pu\u00f2 presentarsi sotto diversi aspetti. Ad esempio, pu\u00f2 anche darsi che lo Stato emani una legge nella quale disponga che certe norme in essa contenute valgono, \u00absalve diverse disposizioni delle Regioni\u00bb; in altri termini, lo Stato pu\u00f2 emanare delle nonne giuridiche, valevoli fino a quando le Regioni non abbiano esercitato la loro potest\u00e0 di integrazione.<\/p><p>Soprattutto trova importante l\u2019aggiunta: \u00abe in quelle altre che potranno essere stabilite dalla legge, in quanto non riservate dalla Costituzione alla facolt\u00e0 legislativa dello Stato\u00bb, coi cui l\u2019elencazione rimane aperta.<\/p><p>MORTATI non condivide l\u2019opinione, sostenuta da taluni, che si possa fare a meno di una espressa disciplina del potere regolamentare. Poich\u00e9 tale potere spetta a chi ha la competenza di emanare la legge, il conferirlo ad un altro organo costituisce una deroga al principio generale; onde, nel silenzio della Costituzione, sarebbe preclusa alla Regione la facolt\u00e0 di emanare delle norme regolamentari riguardanti una legge dello Stato.<\/p><p>Circa la distinzione fra norme di integrazione e norme regolamentari, rileva che essa pu\u00f2 essere intesa in senso puramente quantitativo, dipendendo dall\u2019ampiezza dello spazio lasciato in bianco dalla normazione statale la entit\u00e0 del potere della Regione. Ma, come tale, la distinzione non presenta alcun rilievo. Invece una differenza qualitativa sorge quando la legge dello Stato consente alla Regione un ampliamento della sfera dalla sua normale competenza. In questo caso per\u00f2, pi\u00f9 che di potere di integrazione, si dovrebbe parlare di potere delegato. Ritiene che, anzich\u00e9 attardarsi nella questione terminologica, sia opportuno stabilire se alla Regione si vuole concedere il potere di oltrepassare il limite regolamentare, affidandole una competenza per cui possa, ad esempio, sancire pene che non siano contemplate nelle leggi dello Stato. Su ci\u00f2 desidera richiamare l\u2019attenzione della Sottocommissione perch\u00e9, ove nella potest\u00e0 integrativa si volesse far rientrare anche questa competenza di deroga al principio della statalit\u00e0 delle leggi in materia finanziaria o penale, bisognerebbe dirlo espressamente nella Costituzione.<\/p><p>TOSATO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati nel ritenere che, se si vuole riconoscere alla Regione il potere di emanare regolamenti in materia disciplinata da leggi dello Stato, bisogna che tale potere sia consacrato nella Costituzione.<\/p><p>Per quanto riguarda la potest\u00e0 di integrazione \u2013 a parte le riserve che ha avuto occasione di fare in una seduta precedente, nel senso che non vede ben chiara la distinzione fra potest\u00e0 di integrazione e potest\u00e0 di regolamentazione \u2013 rileva che dall\u2019emendamento non risulta se si tratti di un potere regolamentare o di un potere legislativo.<\/p><p>PEPASSI chiarisce che trattasi di un potere legislativo.<\/p><p>TOSATO in questo caso non approva la formulazione, perch\u00e9 pu\u00f2 ammettere che lo Stato attribuisca di volta in volta alla Regione una facolt\u00e0 regolamentare pi\u00f9 ampia di quella comune, ma troverebbe eccessivo concedere un potere di integrazione senza determinazione di materia o con una indicazione generica.<\/p><p>Comunque, se questo potere d\u2019integrazione deve essere inteso come un potere legislativo, osserva che non pu\u00f2 essere contemplato nella stessa disposizione e posto sullo stesso piano con un potere regolamentare. Se, invece \u2013 come ritiene pi\u00f9 opportuno \u2013 si volesse accennare ad un potere di integrazione come ad un potere regolamentare pi\u00f9 ampio di quello comune, bisognerebbe specificarlo in modo evidente.<\/p><p>BOZZI premette che, vedendo abbinata nell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> la potest\u00e0 di integrazione a quella di regolamentazione, aveva creduto che con la prima si intendesse un potere regolamentare pi\u00f9 vasto. Dai chiarimenti dell\u2019onorevole Mortati ha invece appreso che per norme integrative devono intendersi delle leggi vere e proprie \u2013 che possono derogare ai princip\u00ee comuni a tutte le norme regolamentari, anche indipendenti \u2013 e cio\u00e8 una specie di regolamenti delegati.<\/p><p>Rileva che, mettendo insieme due tipi di norme che hanno una efficacia diversa, si potrebbe determinare confusione. Per questa ragione ritiene che una potest\u00e0 legislativa come quella in parola dovrebbe trovare la sua collocazione nell\u2019articolo 4, e che occorra decidere se concepire anche una potest\u00e0 legislativa di integrazione della Regione, o solo una potest\u00e0 regolamentare a complemento del sistema gi\u00e0 approvato.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, conviene che sia inopportuno riunire le due potest\u00e0 nello stesso articolo. Quanto al potere legislativo di integrazione, informa che era stato concepito dal Comitato come un vero e proprio potere legislativo. Non approva, per le ragioni dette avanti, che venga ridotto od assimilato al potere regolamentare.<\/p><p>PERASSI crede opportuno chiarire che nell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, con la espressione \u00abpotere di integrazione\u00bb, si in tende configurare una potest\u00e0 legislativa. A marcare pi\u00f9 nettamente questo concetto, esprime l\u2019avviso che convenga non parlare contemporaneamente della potest\u00e0 regolamentare, che potr\u00e0 trovare la sua sede in altro articolo. Piuttosto ritiene necessario precisare che tale potest\u00e0 di integrazione deve svolgersi entro i limiti indicali nell\u2019articolo 3.<\/p><p>MORTATI ribadisce quanto ha gi\u00e0 osservato, che uno dei punti pi\u00f9 importanti da discutere \u00e8 se il potere regolamentare della Regione debba essere contenuto nei limiti generali del potere regolamentare, e, quindi, non possa derogare alle leggi dello Stato, modificare pene, introdurre tributi, obblighi di servizio militare, ecc. Dal mantenimento, o meno, della potest\u00e0 legislativa della Regione in questi limiti generali dipende la utilit\u00e0 e la possibilit\u00e0 pratica di distinguere le norme integrative dalle norme regolamentari.<\/p><p>FABBRI esprime l\u2019avviso che la facolt\u00e0 di integrazione abbia un netto carattere legislativo e quindi non possa essere associata con la facolt\u00e0 regolamentare. Aggiunge che essa non pu\u00f2 considerarsi superflua, bens\u00ec essenziale per la Regione e suscettibile di grandi sviluppi, s\u00ec che potr\u00e0 spesso verificarsi l\u2019ipotesi accennata dall\u2019onorevole Perassi, che lo Stato nelle sue leggi usi l\u2019espressione \u00absalva diversa volont\u00e0 espressa dalle Regioni\u00bb.<\/p><p>Ma, poich\u00e9 ritiene sia una palese discordanza il voler creare una facolt\u00e0 nell\u2019articolo 4, (contenuta nell\u2019ambito di princip\u00ee generali, ma che \u00e8 indiscutibilmente di integrazione) e nell\u2019articolo 4<em>-bis<\/em> un\u2019altra facolt\u00e0 della stessa natura e differenziata solo per l\u2019estensione, sarebbe dell\u2019opinione di fondere l\u2019articolo 4 col 4<em>-bis<\/em> fermo rimanendo il principio dell\u2019articolo 3 (legislazione esclusiva).<\/p><p>UBERTI si sorprende che si possa pensare di abolire il potere di integrazione per ridurlo soltanto ad un potere regolamentare. Ricorda che molte materie che si volevano includere nell\u2019articolo 4 sono state rinviate al 4<em>-bis<\/em>, e potrebbero finire per essere sottratte alla potest\u00e0 legislativa della Regione.<\/p><p>Insiste quindi per il mantenimento dell\u2019articolo 4<em>-bis<\/em> nell\u2019ultima forma proposta.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, asserisce che tutti gli inconvenienti segnalati, e le diverse formulazioni dell\u2019articolo 4, sono una conseguenza della interpretazione che \u00e8 stata data all\u2019articolo 3; interpretazione che non corrisponde alle intenzioni, n\u00e9 del proponente, n\u00e9 del Comitato. Dichiara che nell\u2019intendimento suo e di altri colleghi del Comitato, l\u2019articolo 3 non deve essere inteso come consacrante un sistema di legislazione esclusiva.<\/p><p>PRESIDENTE riepilogando, fa presente che sull\u2019articolo 4<em>-bis<\/em> sono state avanzate pi\u00f9 proposte.<\/p><p>Una \u00e8 dell\u2019onorevole Fabbri, il quale auspica la fusione degli articoli 4 e 4-bis, ma, poich\u00e9 l\u2019articolo 4<em>-bis<\/em> trae la sua ragione d\u2019essere da una esigenza avvertita dalla maggioranza, non crede sia il caso di metterla ai voti.<\/p><p>FABBRI si riserva di presentarla in altra sede.<\/p><p>PRESIDENTE, continuando la sua esposizione, ricorda che una seconda proposta vorrebbe fosse precisato che il potere di integrazione ha un carattere legislativo; dal che conseguirebbe la necessit\u00e0 di redigere un ulteriore articolo, di modo che nell\u2019articolo 4<em>-bis <\/em>potrebbero figurare le materie per le quali si riconosce alla Regione la facolt\u00e0 legislativa di integrazione, e in un articolo 4<em>-ter<\/em> figurerebbero quelle per cui le leggi dello Stato delegassero alle Regioni il potere regolamentare.<\/p><p>LACONI fa notare che, ora che si \u00e8 giunti alla conclusione della discussione, ci si rende maggiormente conto della inconciliabilit\u00e0 dei due punti di vista: quello dell\u2019onorevole Mortati, secondo cui alla Regione dovrebbero essere attribuite una legislazione esclusiva, una concorrente ed una regolamentare; e l\u2019altro, secondo cui dovrebbe invece consacrarsi nella Costituzione una legislazione primaria della Regione, nell\u2019ambito dei princip\u00ee fissati dallo Stato, ed una regolamentare. Le due tesi hanno condotto a dei compromessi e ad una diversit\u00e0 nell\u2019interpretazione dell\u2019articolo 3, che fanno periodicamente e inevitabilmente riaffiorare i dissensi. Ora che dalla discussione emerge l\u2019insostenibilit\u00e0 del compromesso, dichiara di non poter dare la sua adesione al sistema in esame e, mentre si riserva di portare la questione in altra sede, si asterr\u00e0 dal partecipare alla votazione.<\/p><p>MORTATI replica che un articolo non pu\u00f2 essere volato affidandosi all\u2019interpretazione di chi l\u2019ha redatto. Le disposizioni di legge s\u2019interpretano obiettivamente, prescindendo dalle opinioni personali di coloro che le hanno formulate e l\u2019interpretazione dell\u2019articolo 3 del progetto, eseguita secondo tale criterio, conduce, contrariamente a quanto ha affermato il Relatore, a ritenere proprio della Regione una potest\u00e0 legislativa esclusiva.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che da tutta la discussione balza chiaro che la maggioranza della Sottocommissione ritiene che non vi sia materia che debba sfuggire ad una certa competenza della Regione, ed \u00e8 soltanto necessario diversificare il grado di competenza a seconda delle materie. Ci\u00f2 non toglie che la minoranza che \u00e8 di contrario avviso, possa ripresentare la questione in sede di Commissione plenaria o di Assemblea Costituente, contrapponendosi alla volont\u00e0 della maggioranza.<\/p><p>Pone pertanto ai voti la proposta di considerare il potere di integrazione e quello regolamentare come due distinti poteri attribuiti alla Regione.<\/p><p>MORTATI dichiara di votare favorevolmente, in quanto, nell\u2019approvazione dell\u2019articolo 4, si presupponeva l\u2019esistenza di un articolo 4<em>-bis<\/em> concernente la potest\u00e0 di integrazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE! pone ai voti la proposta di meglio qualificare il potere di integrazione, usando l\u2019espressione: \u00abpotere legislativo di integrazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Annuncia che, in seguito all\u2019esito della votazione, la prima parte dell\u2019articolo 4<em>-bis <\/em>risulta cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione il potere legislativo di integrazione nelle seguenti materie\u00bb.<\/p><p>Mette quindi in votazione l\u2019inclusione nell\u2019articolo in esame delle materie: \u00abIndustria e commercio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>\u00abAcque pubbliche\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>\u00abMiniere\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>\u00abIstruzione elementare\u00bb.<\/p><p>CAPPI dichiara che voter\u00e0 in favore, riservandosi per\u00f2 di proporre in altra sede il passaggio dell\u2019istruzione elementare all\u2019articolo 4.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Mette in votazione le altre voci: \u00abIstruzione media\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>\u00abDisciplina del credito, dell\u2019assicurazione e del risparmio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abNavigazione interna\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>\u00abIgiene e sanit\u00e0 pubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che, esaurita l\u2019elencazione delle materie, resterebbe da votare la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati nel suo originario articolo 4<em>-bis<\/em>: \u00abe in quelle altre che potranno essere stabilite dalla legge in quanto non riservate dalla Costituzione alla facolt\u00e0 legislativa dello Stato\u00bb.<\/p><p>MORTATI ritira la sua proposta, che riguardava in modo particolare il potere regolamentare.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, insiste perch\u00e9 sia lasciata al legislatore la possibilit\u00e0 di fare questa delega alla Regione, nonostante l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Mortati, che la Sottocommissione \u00e8 stata quanto mai restia ad ammettere qualsiasi delega al potere esecutivo. Ritiene che non bisogna avere verso il legislatore a venire quella diffidenza preconcetta che \u00e8 affiorata in alcune discussioni, il legislatore futuro sar\u00e0 sempre l\u2019espressione della volont\u00e0 popolare. Non si dovrebbe, quindi, precludergli la possibilit\u00e0, quando ritenga che sopravvenute necessit\u00e0 possano consigliare la delega legislativa alla Regione, di provvedere in questo senso, senza dover ricorrere al complesso meccanismo per la riforma di una norma costituzionale. Ritiene perci\u00f2 che sia da preferire la formula del Comitato a quella dell\u2019onorevole Mortati, che contiene la limitazione: \u00abin quanto non riservate dalla Costituzione alla facolt\u00e0 legislativa dello Stato\u00bb.<\/p><p>PERASSI concorda.<\/p><p>NOBILE dichiara di preferire la formula Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019aggiunta all\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> dell\u2019espressione: \u00abe in tutte le altre materie indicate da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PERASSI propone la seguente formulazione dell\u2019articolo 4<em>-ter<\/em>:<\/p><p>\u00abLe leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE la pone ai voti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 in favore, per quanto ritenga la norma superflua ed il potere in parola gi\u00e0 compreso in quello concesso con l\u2019articolo 4<em>-bis.<\/em><\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata).<\/em><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 5 del progetto:<\/p><p>\u00abCompete alla Regione la facolt\u00e0 di proporre disegni di legge al Parlamento Nazionale.<\/p><p>\u00abIl parere della Regione sar\u00e0 richiesto dal Governo o dal Parlamento quando si tratti di provvedimenti o disegni di legge che la interessino particolarmente\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI nota che non \u00e8 ben chiaro il significalo delia parola \u00abprovvedimene\u00bb, la quale evidentemente \u00e8 riferita al Governo, cos\u00ec come l\u2019espressione \u00abdisegni di legge\u00bb \u00e8 riferita al Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, considerata la quantit\u00e0 di materie deferite alla potest\u00e0 legislativa della Regione, \u00e8 pressoch\u00e9 da escludere che al Governo resti un campo nel quale possa emanare provvedimenti di carattere amministrativo (poich\u00e9 indubbiamente si allude a questo). Crede pertanto che si potrebbe sopprimere la parola \u00abprovvedimenti\u00bb.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario alla soppressione, che lascerebbe al Governo la possibilit\u00e0 di prendere provvedimenti interessanti la Regione \u2013 ad esempio, provvedimenti di polizia \u2013 senza interpellarla.<\/p><p>FABBRI propone la soppressione del secondo comma, rilevando che, a far sentire il parere della Regione sui disegni di legge che la interessino, provvederanno i membri del Parlamento e particolarmente quelli della seconda Camera, che hanno appunto il mandato di rappresentarla. Quanto ai provvedimenti in materie di esclusiva competenza del Governo, non \u00e8 pensabile che questo debba, prima di adottarli, richiedere il parere della Regione.<\/p><p>BOZZI si associa ed aggiunge che la formula \u00e8 tanto pi\u00f9 grave in quanto la richiesta di parere sarebbe obbligatoria.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, preferirebbe mantenere la disposizione, attenuandola, nel senso di dire \u00abpu\u00f2 essere richiesto\u00bb.<\/p><p>CONTI si dichiara favorevole alla soppressione.<\/p><p>GRIECO vi \u00e8 pure favorevole in quanto ritiene che l\u2019obbligo che si sancisce possa disturbare i rapporti tra la Regione e il Governo, il quale, d\u2019altro canto, non mancher\u00e0 il consultare la Regione anche in assenza di una norma costituzionale di tal genere.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo 5.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione la soppressione del secondo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 6:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione l\u2019amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa ed in quelle altre malarie che sono di competenza dello Stato, e che lo Stato affidi ad essa per l\u2019esecuzione, in conformit\u00e0 ad un principio di largo decentramento che sar\u00e0 particolarmente le determinato dalla legge\u00bb.<\/p><p>FABBRI propone di sostituire alle parole \u00abnelle materie di propria competenza legislativa\u00bb le altre: \u00abnella sfera della propria competenza legislativa\u00bb e di sopprimere l\u2019ultima frase: \u00abin conformit\u00e0 ad un principio di largo decentramento che sar\u00e0 particolarmente determinato dalla legge\u00bb.<\/p><p>MORTATI \u00e8 contrario alla soppressione, ritenendo opportuno affermare solennemente che la costituzione dell\u2019ente Regione ha come suo scopo principale il decentramento. Aggiungerebbe, anzi, un inciso del seguente tenore: \u00abche trover\u00e0 la sua attuazione all\u2019atto stesso della costituzione della Regione\u00bb.<\/p><p>Ricorda di aver gi\u00e0 proposto, nella prima fase dei lavori, di approntare le misure atte ad ottenere che fin dalla sua prima formazione la Regione possa cominciare ad assorbire compiti attualmente dello Stato.<\/p><p>NOBILE concorda pienamente con l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>FUSCHINI crede utile riconfermare il concetto di decentramento, per quanto possa desumersi da tutto il complesso di norme che costituiscono la riforma dell\u2019ordinamento regionale. Piuttosto all\u2019aggettivo \u00ablargo\u00bb, ne sostituirebbe un altro che meglio specificasse qual genere di decentramento si intenda attuare; e sopprimerebbe l\u2019avverbio \u00abparticolarmente\u00bb che trova superfluo.<\/p><p>BOZZI osserva che nella disposizione in esame si parla di materie di \u00abpropria competenza legislativa\u00bb; ma la competenza stessa, secondo il sistema approvato, \u00e8 di varia natura. Crede pertanto sia da preferire un richiamo agli articoli, per evitare che sia controvertibile il riferimento all\u2019articolo 4-<em>bis <\/em>(competenza di integrazione).<\/p><p>PERASSI conviene che la dizione \u00e8 troppo indeterminata ed aggiunge che vi sono anche delle materie comprese nell\u2019articolo 4 per le quali non si pu\u00f2 stabilire in modo perentorio che tutta l\u2019attivit\u00e0 amministrativa passi alla Regione. Sar\u00e0 forse bene lasciarne una parte allo Stato.<\/p><p>Circa l\u2019affermazione del principio del decentramento, fa presente che la disposizione dovr\u00e0 essere integrata da una norma transitoria che preveda, entro un corto termine, una revisione della legislazione dello Stato, per metterla in armonia con la nuova struttura consacrata dalla Costituzione.<\/p><p>TOSATO nota che, a norma dell\u2019articolo 6, spetta alla Regione l\u2019amministrazione anche di quelle materie che sono di competenza dello Stato e che lo Stato affidi ad essa per l\u2019esecuzione. Crede che qui si imponga un chiarimento: se, cio\u00e8, resta sempre una amministrazione statale, anche quando lo Stato ne affidi l\u2019esercizio ad organi della Regione (la quale, quindi, eserciterebbe funzioni delegate), ovvero, vi possano essere delle materie sulle quali lo Stato abbia una competenza legislativa senza averne una amministrativa. La precisazione \u00e8 importante anche agli effetti dello stato giuridico degli impiegati.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, spiega che si tratta di un\u2019amministrazione regionale per delegazione dello Stato. Aggiunge che l\u2019articolo \u00e8 collegato con i commi 3\u00b0 o 4\u00b0 dell\u2019articolo 14, che suonano cos\u00ec:<\/p><p>\u00abNel capoluogo della Regione il Governo centrale \u00e8 rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politico-amministrativo dello Stato non delegate alla Regione\u00bb.<\/p><p>\u00abPer gli atti dell\u2019Amministrazioni regionale, relativi a materie dallo Stato delegato alla Regione, il Commissario ne coordina l\u2019opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni\u00bb.<\/p><p>LUSSU \u00e8 favorevole al mantenimento dell\u2019articolo nel testo redatto dal Comitato, fino alle parole \u00abper l\u2019esecuzione\u00bb; per il resto concorda con la proposta di soppressione dell\u2019onorevole Fabbri, perch\u00e9 gli sembra che la sede non sia la pi\u00f9 opportuna per una tale affermazione di principio.<\/p><p>PRESIDENTE conviene sull\u2019opportunit\u00e0 di sopprimere l\u2019ultima parte dell\u2019articolo. Il nuovo ordinamento regionale ha la sua ragione essenziale nell\u2019esigenza del decentramento amministrativo, e gli sembrerebbe uno sminuire questo concetto del decentramento il parlarne quasi casualmente nell\u2019articolo 6, anzich\u00e9 farne oggetto di un\u2019affermazione precisa in un punto della Costituzione in cui assuma particolare rilievo. In secondo luogo osserva che, pi\u00f9 di qualsiasi espressione del genere, vale l\u2019ordinamento regionale in s\u00e9 stesso, che \u00e8 tutta un\u2019affermazione di decentramento in atto.<\/p><p>CONTI concorda ed aggiungo che occorre fare un\u2019articolazione snella, non appesantita da un eccesso di parole.<\/p><p>UBERTI \u00e8 contrario alla soppressione, a meno che si faccia l\u2019affermazione del principio del decentramento in altro articolo. Teme che l\u2019avere attribuito, su talune materie, la competenza tanto alla Regione che allo Stato, possa generare un aumento della burocrazia, con organi statali e organi regionali.<\/p><p>MORTATI osserva che l\u2019ultima parte dell\u2019articolo, di cui si chiede la soppressione, \u00e8 connessa con la prima; il decentramento sar\u00e0 in funzione con l\u2019estensione che si dar\u00e0 alla prima parte, cio\u00e8 alla sfera di competenza amministrativa della Regione. Concorda, quindi, col Presidente sull\u2019utilit\u00e0 di un\u2019affermazione a s\u00e9 stante del principio di decentramento, e segnala l\u2019opportunit\u00e0 di determinare la competenza amministrativa regionale mediante un preciso richiamo ad articoli. Si potr\u00e0 affidare alla Regione in modo esclusivo l\u2019amministrazione delle materie di cui agli articoli 3 e 4 \u2013 senza con ci\u00f2 menomare l\u2019autorit\u00e0 statale \u2013 e per le altre materie lasciare allo Stato la facolt\u00e0 di delegarla o meno.<\/p><p>TOSATO propone la formula: \u00abSpetta alla Regione l\u2019amministrazione nelle materie previste negli articoli 3 e 4 e in quelle, ecc.\u00bb.<\/p><p>PERASSI rileva che la competenza amministrativa deve essere comunque limitata all\u2019ambito del territorio regionale, e che non esiste materia per la quale si possa escludere ogni attivit\u00e0 amministrativa dello Stato. Tra quelle dell\u2019articolo 4, ad esempio, c\u2019\u00e8 l\u2019agricoltura e non si pu\u00f2 immaginare che non sussista pi\u00f9 alcuna attivit\u00e0 amministrativa dello Stato per questa materia, laddove oggi esiste un Ministero.<\/p><p>Crede perci\u00f2 che si debba distinguere tra attivit\u00e0 amministrative particolari che, in relazione alla competenza legislativa, passano alla Regione, e attivit\u00e0 amministrative che non possono essere tolte intieramente allo Stato, anche se questo in tali materie si limiti ad emanare leggi che esigano una integrazione regionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, obietta che una precisazione del genere comporterebbe una nuova elencazione di materie. Meglio fare riferimento agli articoli nei quali le materie stesse sono considerate, stabilendo per quelle di cui all\u2019articolo 3 la competenza amministrativa esclusiva della Regione e per quelle dell\u2019articolo 4 la competenza solo nel caso di delegazione da parte dello Stato.<\/p><p>UBERTI insiste sul concetto che non pu\u00f2 ammettersi che vi siano, per la stessa materia, una burocrazia statale ed una locale. Bisogner\u00e0 che l\u2019amministrazione venga concentrata nelle Regioni. Cos\u00ec, ad esempio, dovr\u00e0 rimanere un Ministero dell\u2019agricoltura solo per i problemi agricoli generali, ma dovranno essere gli organi locali a provvedere in concreto all\u2019amministrazione.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 notizia di due proposte di emendamento dell\u2019articolo 6. Una, dell\u2019onorevole Fabbri, \u00e8 cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione nelle varie materie ogni potere di amministrazione nella sfera della sua propria competenza legislativa, nonch\u00e9 nei limiti delle delegazioni ricevute in proposito dallo Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato invece propone: \u00abSpetta alla Regione l\u2019amministrazione nelle materie previsto negli articoli 3 e 4, ed in quelle altre che lo Stato deleghi ad essa per l\u2019esecuzione\u00bb.<\/p><p>Nota che con quest\u2019ultima formula si esclude \u2013 salvo delega da parte dello Stato \u2013 l\u2019amministrazione regionale delle materie e sulle quali la Regione ha una potest\u00e0 legislativa di integrazione (art. 4<em>-bis<\/em>).<\/p><p>LACONI ritiene inammissibile che lo Stato non possa gestire una cava, una grande azienda agricola, avere un demanio o che le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze debbano essere amministrate dalle rispettive Regioni.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che si fa riferimento sempre a cave, biblioteche, ecc., di esclusivo interesse regionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, non vede perch\u00e9 ci si debba preoccupare di affidare alla Regione la facolt\u00e0 di amministrare, quando lo si \u00e8 concessa una facolt\u00e0 maggiore: quella di legiferare.<\/p><p>CODACCI PISANELLI rileva che, dal momento che si vuole valorizzare la Regione, sarebbe opportuno non porre limiti alla sua competenza in materia amministrativa, in quanto gli enti autarchici possono, come tali, svolgere un\u2019attivit\u00e0 amministrativa, in qualsiasi campo. Propone quindi di mettere in evidenza il carattere di ente autarchico, della Regione, stabilendo che, mentre la potest\u00e0 legislativa pu\u00f2 esplicarsi solo nei settori precisati dalla legge, l\u2019attivit\u00e0 amministrativa pu\u00f2 esplicarsi in maniera generica.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Codacci Pisanelli a predisporre un emendamento scritto in questo senso per la prossima seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.05.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, Fabbri, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti e Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Castiglia, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Farini, Finocchiaro Aprile, Leone Giovanni, Mannironi, Patricolo, Porzio, Ravagnan, Targetti e Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 53. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 26 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Nobile \u2013 Conti \u2013 Mortati \u2013 Mannironi \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Lussu \u2013 Tosato \u2013 Calamandrei \u2013 Perassi \u2013 Bozzi \u2013 Fabbri \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5266","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5266"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10325,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5266\/revisions\/10325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5266"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}